ART. 1 NORMATIVA DI RIFERIMENTO:

Dimensione: px
Iniziare la visualizzazioe della pagina:

Download "ART. 1 NORMATIVA DI RIFERIMENTO:"

Transcript

1 ART. 1 NORMATIVA DI RIFERIMENTO: Decreto Ministeriale Recepimento delle linee guida della U. E. di Buona Pratica Clinica per la esecuzione delle sperimentazioni cliniche dei medicinali e relativi decreti attuativi del 18 marzo 1998; Decreto Legislativo n. 211 del Attuazione della direttiva 2001/20/CE relativa all'applicazione della buona pratica clinica nell'esecuzione delle sperimentazioni cliniche di medicinali per uso clinico ; Decreto del Ministero della Sanità del Prescrizioni e condizioni di carattere generale, relative all'esecuzione delle sperimentazioni cliniche dei medicinali, con particolare riferimento a quelle ai fini del miglioramento della pratica clinica, quale parte integrante dell'assistenza sanitaria ; Decreto Legislativo n. 200 del Attuazione della direttiva 2005/28/CE recante principi e linee guida dettagliate per la buona pratica clinica relativa ai medicinali in fase di sperimentazione a uso umano, nonché requisiti per l'autorizzazione alla fabbricazione o importazione di tali medicinali. D.M. del Modalità di inoltro della richiesta di autorizzazione all Autorità competente, per la comunicazione di emendamenti sostanziali e la dichiarazione di conclusione della sperimentazione clinica e per la richiesta di parere al comitato etico. DECRETO del Ministero della Salute del 8 febbraio 2013 Criteri per la composizione e il funzionamento dei comitati etici Determinazione AIFA 20 marzo 2008 Linee guida per la classificazione e conduzione degli studi osservazionali. D.G.R. della Regione Toscana n. 788 del 30/10/2006: Approvazione di indirizzi per il buon funzionamento dei comitati per la sperimentazione clinica ed approvazione dello schema di protocollo per accordi tra Regione Toscana e aziende farmaceutiche per la promozione di ricerca di qualità ; Disciplina relativa alla sperimentazione dei Dispositivi Medici e dei Dispositivi Medici Impiantabili Attivi: direttiva CE 93/42, attuata con D. Lgs. 24 febbraio 1997, n. 46, con D.L. 14 dicembre 1992 n. 507 e con Decreto del Ministero della Salute 2 agosto 2005; Direttiva di settore 47/2007/CE di recente trasposizione nel nostro ordinamento e decreto 25 gennaio 2010, n. 37. Se i dispositivi comprendono, come parte integrante, una sostanza considerata attiva, accessoria al dispositivo si dovranno seguire le istruzioni della Direttiva 2000/70/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 16 novembre 2000 che modifica la direttiva 93/42/CEE del Consiglio per quanto riguarda i dispositivi medici che incorporano derivati stabili del sangue o del plasma umano. Se i dispositivi sono fabbricati con tessuto di origine animale si dovranno seguire le istruzioni della Direttiva 2003/32/CEE che modifica la direttiva 93/42/CEE. Se i dispositivi riguardano le protesi mammarie impiantabili si dovranno seguire le istruzioni della Direttiva 2003/12/CEE che modifica la direttiva 93/42/CEE. Delibera N. 418 del della Giunta Regionale Toscana. Deliberazione del Direttore Generale dell' A.O.U.S. n. 294 del 18/07/2013 ART. 2 COMPOSIZIONE E QUALIFICHE La composizione e le qualifiche dei componenti risultano dall'elenco allegato. La composizione del Comitato Etico Area Vasta Sud Est (C.E.A.V.S.E.), con ubicazione presso l Azienda Ospedaliero Universitaria Senese e competenza sul territorio delle aziende sanitarie AOU Senese, Az. USL 7 di Siena, Az. USL 8 di Arezzo e Az. USL 9 di Grosseto garantisce le qualifiche e l'esperienza necessarie a valutare gli aspetti etici, scientifici e metodologici degli studi proposti. I componenti del Comitati Etici sono in possesso di una documentata conoscenza e esperienza nelle sperimentazioni cliniche dei medicinali e dei dispositivi medici e nelle altre materie di competenza del comitato etico.

2 ART. 3 FUNZIONAMENTO Il C.E.A.V.S.E., deve lavorare sulla base di procedure operative chiare e pubblicamente disponibili. Il C.E.A.V.S.E., elegge al proprio interno un Presidente ed un altro membro che, eventualmente, lo sostituisca ed il Responsabile della Segreteria Scientifica Il C.E.A.V.S.E., per garantire il regolare espletamento, sotto il profilo scientifico, dei propri compiti individua, per ogni area di competenza, il Coordinatore Scientifico di riferimento. Il C.E.A.V.S.E. valuta ed esprime parere sui protocolli di sperimentazione clinica e farmacologica con farmaci, radiofarmaci, tessuti e ogni altro materiale biologico ammesso, dispositivi medici e sui protocolli finalizzati allo studio della qualità di vita o di pratiche specifiche Il C.E.A.V.S.E valuta ed esprime parere sugli studi di bioequivalenza e di biodisponibilità consentiti. Per gli studi osservazionali (nel cui ambito i medicinali sono prescritti nel modo consueto conformemente alle condizioni fissate nell'autorizzazione all'immissione in commercio) il C.E.A.V.S.E. procederà ad una formale approvazione/non approvazione o alla presa atto della notifica in conformità alla determinazione del 20 marzo 2008 dell AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO Linee guida per gli studi osservazionali sui farmaci e alle Direttive della Regione Toscana in materia di autorizzazione e procedure di valutazione degli studi osservazionali. Il C.E.A.V.S.E valuta ed autorizza le sperimentazioni cliniche da effettuare presso le strutture private del territorio della AVR, acquisendo le specifiche autorizzazioni di idoneità previste dal DM e successive modificazioni ed integrazioni. Il C.E.A.V.S.E Valuta ed autorizza le sperimentazioni cliniche da effettuare da parte dei MMG/PLS secondo le procedure specifiche indicate nel DM I Coordinatori scientifici possono ricorrere alla consulenza di esperti "ad hoc" esterni, che potranno anche essere convocati, caso per caso, qualora se ne presenti la necessità. I Coordinatori scientifici possono inoltre costituire Commissioni di lavoro, in seno al Comitato, finalizzate all analisi preliminare dei problemi da affrontare e possono nominare dei relatori. Il C.E.A.V.S.E. si avvale dell'operato di appositi uffici di segreteria: Segreteria centrale C.E.A.V.S.E. Azienda Ospedaliero Universitaria Senese e USL 7 di Siena, presso Farmacia Ospedaliera, Viale Bracci Siena. Segreteria C.E.A.V.S.E. Az. USL 8 di Arezzo: PO san Donato Via Pietro Nenni 20, Arezzo. Segreteria C.E.A.V.S.E. Az. USL 9 di Grosseto: presso Dipartimento Politiche del Farmaco e Attività Farmaceutiche Sede Ospedale Misericordia, via Senese 161, Grosseto. Gli Uffici di Segreteria riceveranno le richieste di competenza delle rispettive strutture e procederanno con l'avvio dell'iter approvativo, provvedendo alla fatturazione degli oneri fissi, in considerazione della tipologia di sperimentazione ed in conformità alle indicazioni della Regione Toscana, istruendo le pratiche ed inserendo le stesse all'ordine del giorno del Comitato Etico. Gli Uffici di Segreteria trasmetteranno a tutti i membri del Comitato il proprio l'ordine del giorno, almeno 7 giorni prima della data fissata per la riunione.

3 Alle riunioni del C.E.A.V.S.E. parteciperanno, in qualità di segretari verbalizzanti, i referenti degli Uffici di Segreteria. Pertanto i suddetti uffici potranno redigere, nei tempi e nei modi previsti dalla normativa vigente e per area di competenza, gli estratti dal verbale che verrà presentato nella versione finale, complessiva, in approvazione del C.E.A.V.S.E., in occasione della riunione successiva. Gli Uffici di Segreteria provvederanno all'inoltro degli estratti per copia conforme del verbale e/o dei modelli di comunicazione di parere previsti da AIFA a tutti gli interessati, trasmettendo altresì i pareri ai rispettivi organi competenti, per la formalizzazione degli adempimenti amministrativi, che avverrà nei tempi e nei modi previsti dalla normativa vigente e dai regolamenti interni delle singole strutture afferenti. La sottoscrizione dei documenti da parte dei segretari verbalizzanti certifica l'autenticità e piena corrispondenza del documento al verbale originale in parte qua. ART. 4 VALIDITA'DELLE SEDUTE E NUMERO LEGALE Per la validità della seduta occorre la presenza della metà più uno dei componenti esclusi gli esperti che non siano stati convocati espressamente e i rappresentanti delle Direzioni Sanitarie delle Aziende non interessate al/i progetto/i di ricerca in valutazione. Le decisioni sono assunte dalla metà più uno dei presenti aventi diritto al voto. I componenti non possono essere sostituiti (non è prevista la possibilità di delega ad eccezione dei componenti ex-officio). Per i provvedimenti da adottare per le sperimentazioni farmacologiche interventistiche multicentriche, per il quale il C.E.A.V.S.E. rappresenti il Comitato Etico di riferimento del centro coordinatore nazionale o per le sperimentazioni farmacologiche interventistiche monocentriche dovrà essere garantita la partecipazione di almeno un farmacologo. In relazione alle seguenti particolari tipologie di indagine: genetiche; con dispositivi medici; con prodotti alimentari; di nuove procedure tecniche alle riunioni del Comitato dovranno essere convocati i rispettivi esperti i quali saranno chiamati a fornire motivati pareri ma non parteciperanno alla votazione. Il C.E.A.V.S.E. si riunisce il III^ lunedì di ogni mese. ART. 5 PERIODICITA'DELLE SEDUTE

4 ART. 6 MODALITA' OPERATIVE In materia di conflitto di interesse, i componenti del C.E.A.V.S.E. dichiareranno nei relativi verbali delle sedute, che si asterranno dal pronunciarsi su quelle sperimentazioni per le quali possa sussistere un conflitto di interessi di tipo diretto o indiretto. Il C.E.A.V.S.E., qualora lo ritenga necessario, può convocare lo sperimentatore richiedente per illustrare o chiarire il protocollo di sperimentazione. La documentazione relativa all'attività svolta dal C.E.A.V.S.E., e quella prodotta dal richiedente devono essere archiviate e conservate per un periodo di almeno 10 anni dopo il termine dello studio e devono essere rese disponibili su richiesta da parte delle autorità regolatorie. Nel formulare i pareri il C.E.A.V.S.E.. dovrà prendere in considerazione: L'idoneità dello sperimentatore a condurre lo studio in base alla sua qualifica, preparazione ed esperienza, nonché dello staff e delle strutture di supporto di cui dispone. L'adeguatezza del protocollo in rapporto agli obiettivi dello studio, la sua validità sul piano scientifico e la possibilità di arrivare a conclusioni fondate con la minima esposizione dei soggetti. il rispetto dei principi e delle norme vigenti sull'acquisizione del consenso informato dei soggetti coinvolti nello studio. le condizioni e le modalità di arruolamento dei soggetti. le modalità di eventuale impiego del placebo. Il C.E.A.V.S.E. deve seguire le sperimentazioni nel corso di tutta la loro durata valutando eventuali modifiche apportate al protocollo iniziale, eventuali reazioni avverse serie ed inattese ed adottando nuovi parametri qualora se ne presentasse la necessità. Per la valutazione dei protocolli sperimentali il C.E.A.V.S.E. deve prendere visione della documentazione come appare specificato nel successivo art. 7. ART. 7 DOCUMENTAZIONE ALLEGATA ALLE DOMANDE La documentazione dovrà essere presentata in conformità alla normativa nazionale e regionale di riferimento, in rapporto al tipo di sperimentazione. L'elenco dei documenti e la modulistica specifica per area di afferenza, sono scaricabili dai seguenti siti: alla riattivazione dell'ossc: N.B.: la documentazione dovrà essere presentata, almeno 20 giorni prima della data fissata per la riunione, in due copie cartacee ed una in formato elettronico (CD).

5 ART. 8 CONSENSO INFORMATO Attestazione di consenso dei pazienti Perché il consenso informato sia da considerarsi validamente prestato, esso dovrà essere esplicitato per iscritto in appositi moduli in conformità dei seguenti criteri: spiegazione in parole chiare, semplici e comprensibili dei termini tecnici eventualmente utilizzati descrizioni degli scopi generali della ricerca, della metodologia e delle procedure impiegate. indicazione, ove previsto, della possibilità di somministrazione del placebo. indicazione degli eventuali benefici o dei possibili rischi, effetti avversi o disagi per il soggetto indicazione dell'esistenza di trattamenti alternativi rispetto a quello proposto al soggetto che aderisce alla sperimentazione. garanzia di tutela della riservatezza. espresso riconoscimento del diritto del soggetto di ritirare in qualsiasi momento e per qualsiasi motivo il consenso prestato senza pregiudicare i propri diritti ad ulteriori cure adeguate. indicazione del responsabile medico a cui fare riferimento, fatta salva la possibilità di consultare in qualsiasi momento il medico di fiducia. una copia del modello del consenso informato, sottoscritto dal paziente e dallo sperimentatore, ed una copia delle informazioni per il paziente dovranno essere consegnate al paziente. richiesta di consenso/dissenso affinché lo sperimentatore possa informare il medico di famiglia, spiegando al paziente che soprattutto a tutela della propria salute è importante che il proprio medico sappia della sua partecipazione ad una sperimentazione. Nel caso in cui il protocollo di sperimentazione preveda il trattamento di DATI GENETICI si richiede di conformarsi alle seguenti indicazioni contenute nell Autorizzazione generale al trattamento dei dati genetici - 13 dicembre 2012 (Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 3 del 4 gennaio 2013), da svolgersi con il consenso dell'interessato salvo che nei casi di indagini statistiche o di ricerca scientifica previste dalla legge. Informativa da prestare al paziente al fine del consenso: a) l'esplicitazione analitica di tutte le specifiche finalità perseguite; b) i risultati conseguibili anche in relazione alle notizie inattese che possono essere conosciute per effetto del trattamento dei dati genetici; c) il diritto dell'interessato di opporsi al trattamento dei dati genetici per motivi legittimi; d) la facoltà o meno, per l'interessato, di limitare l'ambito di comunicazione dei dati genetici e il trasferimento dei campioni biologici, nonché l'eventuale l'utilizzo di questi per ulteriori scopi; e) il periodo di conservazione dei dati genetici e dei campioni biologici. f) Nel caso in cui sia previsto il trasferimento di dati genetici e di campioni anche in Paesi non appartenenti all'unione europea l'informativa deve specificare se tali Paesi non garantiscono un livello di tutela delle persone adeguato ai sensi degli artt. 43, 44 e 45 del Codice, nonché gli estremi identificativi dei soggetti destinatari dei dati e dei campioni, al fine di garantire in concreto all'interessato la possibilità di esercitare il controllo sui dati e sui campioni che lo riguardano. Dopo il raggiungimento della maggiore età l'informativa è fornita all'interessato anche ai fini dell'acquisizione di una nuova manifestazione del consenso quando questo è necessario (art. 82, comma 4, del Codice). Per i trattamenti effettuati per scopi di ricerca scientifica e statistica l'informativa evidenzia, altresì: a) che il consenso è manifestato liberamente ed è revocabile in ogni momento senza che ciò comporti alcuno svantaggio o pregiudizio per l'interessato, salvo che i dati e i campioni biologici, in origine o a seguito di trattamento, non consentano più di identificare il medesimo interessato; b) gli accorgimenti adottati per consentire l'identificabilità degli interessati soltanto per il tempo necessario agli scopi della raccolta o del successivo trattamento (art. 11, comma 1, lett. e), del Codice); c) l'eventualità che i dati e/o i campioni biologici siano conservati e utilizzati per altri scopi di ricerca scientifica e statistica, per quanto noto, adeguatamente specificati anche con riguardo alle categorie di soggetti ai quali possono essere eventualmente comunicati i dati oppure trasferiti i campioni;

6 d) le modalità con cui gli interessati che ne facciano richiesta possono accedere alle informazioni contenute nel progetto di ricerca. Per i trattamenti effettuati mediante test e screening genetici per finalità di tutela della salute, di ricerca o di ricongiungimento familiare, l'informativa è resa all'interessato prima del prelievo, ovvero dell'utilizzo del suo campione biologico qualora lo stesso sia stato già prelevato, anche in forma scritta, in modo specifico e comprensibile, anche quando il trattamento è effettuato da esercenti la professione sanitaria o da organismi sanitari pubblici e privati che abbiano informato in precedenza il medesimo interessato utilizzando le modalità semplificate previste dagli artt. 77, 78 e 79 del Codice. Consenso I dati genetici possono essere trattati e i campioni biologici utilizzati soltanto per gli scopi indicati nella presente autorizzazione e rispetto ai quali la persona abbia manifestato previamente e per iscritto il proprio consenso informato. Il consenso resta valido solo se l'interessato è libero da ogni condizionamento o coercizione e resta revocabile liberamente in ogni momento. Nel caso in cui l'interessato revochi il consenso al trattamento dei dati per scopi di ricerca, è distrutto anche il campione biologico sempre che sia stato prelevato per tali scopi, salvo che, in origine o a seguito di trattamento, il campione non possa più essere riferito ad una persona identificata o identificabile. Per i trattamenti effettuati mediante test genetici, compreso lo screening, anche a fini di ricerca o di ricongiungimento familiare, deve essere acquisito il consenso informato dei soggetti cui viene prelevato il materiale biologico necessario all'esecuzione dell'analisi. In questi casi, all'interessato è richiesto di dichiarare se vuole conoscere o meno i risultati dell'esame o della ricerca, comprese eventuali notizie inattese che lo riguardano, qualora queste ultime rappresentino per l'interessato un beneficio concreto e diretto in termini di terapia o di prevenzione o di consapevolezza delle scelte riproduttive. Per le informazioni relative ai nascituri il consenso è validamente prestato dalla gestante. Nel caso in cui il trattamento effettuato mediante test prenatale possa rivelare anche dati genetici relativi alla futura insorgenza di una patologia del padre, è previamente acquisito anche il consenso di quest'ultimo. Quando il trattamento è necessario per la salvaguardia della vita e dell'incolumità fisica dell'interessato, e quest'ultimo non può prestare il proprio consenso per impossibilità fisica, incapacità d'agire o incapacità di intendere o di volere, il consenso è manifestato da chi esercita legalmente la potestà, ovvero da un prossimo congiunto, da un familiare, da un convivente o, in loro assenza, dal responsabile della struttura presso cui dimora l'interessato. L'opinione del minore, nella misura in cui lo consente la sua età e il suo grado di maturità, è presa in considerazione. I dati e i campioni biologici di persone che non possono fornire il proprio consenso per incapacità, possono essere trattati per finalità di ricerca scientifica che non comportino un beneficio diretto per i medesimi interessati qualora ricorrano contemporaneamente le seguenti condizioni: a) la ricerca è finalizzata al miglioramento della salute di altre persone appartenenti allo stesso gruppo d'età o che soffrono della stessa patologia o che si trovano nelle stesse condizioni e il programma di ricerca è oggetto di motivato parere favorevole del competente comitato etico a livello territoriale; b) una ricerca di analoga finalità non può essere realizzata mediante il trattamento di dati riferiti a persone che possono prestare il proprio consenso; c) il consenso al trattamento è acquisito da chi esercita legalmente la potestà, ovvero da un prossimo congiunto, da un familiare, da un convivente o, in loro assenza, dal responsabile della struttura presso cui dimora l'interessato; d) la ricerca non comporta rischi significativi per la dignità, i diritti e le libertà fondamentali degli interessati. In tali casi, resta fermo quanto sopra previsto in ordine all'esigenza di tenere in considerazione, ove possibile, l'opinione del minore o dell'incapace. I trattamenti di dati connessi all'esecuzione di test genetici presintomatici possono essere effettuati sui minori non affetti, ma a rischio per patologie genetiche solo nel caso in cui esistano concrete possibilità di terapie o di trattamenti preventivi prima del raggiungimento della maggiore età.

7 CONSENSO ALLA SPERIMENTAZIONE Il Comitato prenderà in considerazione l'adeguatezza delle modalità di raccolta del consenso, tenuto conto che alcuni pazienti potrebbero non essere sufficientemente in grado di intendere e di volere e quindi nelle condizioni di poter esprimere un valido consenso [es.: Paziente minore: è necessario che il consenso sia espresso da entrambi i genitori o dal tutore (si ricorda che anche in caso di genitori separati la potestà genitoriale appartiene ad entrambi, eccetto nei casi in cui il tribunale dei minori abbia emesso provvedimenti di sospensione temporanea o definitiva della potestà genitoriale). Paziente interdetto o amministrato: è necessario che il consenso sia espresso dal rappresentante legale (tutore o amministratore di sostegno); Paziente non in grado di esprimere un valido consenso e privo di rappresentante legale: il medico, dopo aver adeguatamente informato i familiari arruola il malato nel protocollo sperimentale, assumendosi personalmente la responsabilità della decisione, solo qualora ritenga la terapia sperimentale di potenziale beneficio per il paziente, beneficio che si presume superiore ai rischi che il paziente correrebbe senza la suddetta terapia. Può inoltre essere opportuno far firmare ai familiari un'attestazione di ricevuta informazione, ma mai di consenso e annotare in cartella clinica che i familiari, adeguatamente informati, condividono o non condividono la decisione del medico. ART. 9 ASPETTI ECONOMICI In conformità a quanto previsto dalle Linee guida di riferimento per l istituzione e il funzionamento dei Comitati Etici di cui al Decreto del del Ministro della Sanità, il C.E.M. provvederà agli accertamenti, alle verifiche ed alle valutazioni di cui all Allegato 1, comma 5, par. 5.1, par. 5.2 e 5.3. Per quanto riguarda la copertura assicurativa, stipulata a fronte delle sperimentazioni cliniche con medicinali, dovrà essere presentata in conformità al DECRETO 14 luglio 2009, recante i Requisiti minimi per le polizze assicurative a tutela dei soggetti partecipanti alle sperimentazioni cliniche dei medicinali. Criteri adottati per la valutazione degli aspetti economici: STUDI PROFIT: a) i rapporti con i promotori commerciali delle sperimentazioni cliniche dovranno essere regolati utilizzando lo schema tipo di convenzione adottato con delibera della Regione Toscana, tenendo conto della natura interventistica o osservazionale del progetto di ricerca; b) la bozza di convenzione dovrà essere corredata dal prospetto riassuntivo per gli aspetti economici, predisposto dal promotore in accordo con lo sperimentatore locale, anche nella parte relativa al dettaglio dei costi aggiuntivi per esami diagnostici, da effettuarsi sulla base del tariffario Regione Toscana (riportando i codici, la nomenclatura l'importo unitario e l'importo a paziente) oppure si dovrà motivare che lo studio non comporterà aggravio di costi a carico del SSN (es.: gli esami diagnostici saranno di tipo routinario per la patologia in studio, oppure: gli esami di laboratorio saranno effettuati presso un laboratorio centralizzato esterno e gli esami strumentali saranno di tipo routinario per la patologia in studio..); c) lo sperimentatore locale, nel formalizzare la propria accettazione, è chiamato a rilasciare espresso nulla osta in merito alla ripartizione dei costi e dei compensi inseriti nella bozza di convenzione;

8 d) impegni e condizioni che esulino dal testo standard della bozza di convenzione, dovranno essere presentati con istanza separata, es.: breve addendum, da sottoporre distintamente in approvazione. STUDI NO-PROFIT ai sensi del D.M. 17/12/2004 e STUDI NON COMMERCIALI interventistici, ossevazionali e di laboratorio con utilizzo di materiale biologico derivante da pazienti o da volontari sani Le proposte promosse senza finalità lucrative verranno valutate in considerazione delle tematiche legate all'importanza scientifica della ricerca spontanea e della complessità degli aspetti giuridici connessi agli studi non commerciali, ovvero promossi, senza finalità lucrative, da ONLUS, da Società Scientifiche, da Fondazioni non aventi fini di lucro e da Aziende Sanitarie, grazie al supporto di erogazioni esterne o con fondi ad hoc destinati alla ricerca. L'obiettivo sarà quello di sostenere e promuovere la fattiva partecipazione dei centri afferenti all'area Vasta Sud Est alla ricerca scientifica spontanea, con la raccomandazione rivolta ai promotori no-profit e agli erogatori esterni di attenersi, nella regolamentazione degli accordi, alle indicazioni previste dalla normativa vigente, così come sostenuto, in molteplici contesti, anche dalla Regione Toscana e dall'agenzia Italiana del Farmaco (AIFA), con particolare attenzione agli aspetti riguardanti la natura non commerciale e le finalità di sviluppo non industriale dell'attività di ricerca anche per ciò che concerne la relativa tutela della proprietà intellettuale. Il promotore dovrà autocertificare il rispetto delle seguenti condizioni: il promotore dello studio è una istituzione pubblica o ad essa equiparata o, nel caso di associazioni o gruppi cooperativi privati, è chiaramente esplicitato nello statuto della struttura stessa la natura non a fini di lucro; la proprietà dei dati relativi allo studio, alla sua esecuzione, ai suoi risultati appartengano alla struttura che funge da promotore; i risultati dello studio siano pubblicati per decisione autonoma del promotore; il promotore dello studio dichiara che eventuali supporti provenienti da privati, sono forniti senza precostituire alcun diritto di proprietà dei dati o di veto alla pubblicazione degli stessi da parte del fornitore di detti supporti; i dati ricavati saranno di esclusiva proprietà della struttura che funge da promotore e non saranno in alcun modo forniti ad eventuali erogatori esterni prima della loro possibile pubblicazione. Per formalizzare i contributi finanziari dei suddetti rapporti sarà opportuno utilizzare le bozze di accordo o di convenzione, a seconda delle fattispecie concrete, rese disponibili da parte di AIFA in fase di II^ consultazione pubblica o comunque di testi che rispettino, nella sostanza, i contenuti dei suddetti articolati, con particolare riferimento alla politica di pubblicazione dei dati, allo sfruttamento dei risultati e alla proprietà intellettuale e ai diritti brevettuali. Dovranno essere presentati in approvazione, anche eventuali accordi stipulati fra promotori non commerciali ed erogatori esterni per regolamentare progetti di ricerca multicentrici che coinvolgano centri afferenti alle strutture dell'area Vasta Sud Est. Qualora siano previste erogazioni esterne solo in termini di beni e/o servizi sarà opportuno acquisire dichiarazioni attestanti che l'erogatore esterno non ha interessi nei confronti della ricerca, che i risultati scientifici della ricerca resteranno a disposizione della comunità scientifica e che la gestione delle attività di tutela della proprietà intellettuale sulle eventuali invenzioni derivanti dalla ricerca avverrà secondo quanto previsto dalla normativa vigente ed in particolare Codice della Proprietà Industriale e successive integrazioni e modifiche.

SOMMARIO 1 SCOPO E CAMPO DI APPLICAZIONE...2 2 MODALITÀ DI RICHIESTA DEL CONSENSO INFORMATO...2 3 STRUMENTI DI REGISTRAZIONE...5

SOMMARIO 1 SCOPO E CAMPO DI APPLICAZIONE...2 2 MODALITÀ DI RICHIESTA DEL CONSENSO INFORMATO...2 3 STRUMENTI DI REGISTRAZIONE...5 SOMMARIO 1 SCOPO E CAMPO DI APPLICAZIONE...2 2 MODALITÀ DI RICHIESTA DEL CONSENSO INFORMATO...2 2.1 INFORMATIVA DA FORNIRE AL PAZIENTE AL FINE DEL CONSENSO... 2 2.2 CONSENSO INFORMATO... 3 3 STRUMENTI

Dettagli

Comitato Etico ASL Napoli 2 Nord (istituito con delibera n. 161 del 22/02/2010) STATUTO COMITATO ETICO ASL NAPOLI 2 NORD

Comitato Etico ASL Napoli 2 Nord (istituito con delibera n. 161 del 22/02/2010) STATUTO COMITATO ETICO ASL NAPOLI 2 NORD STATUTO COMITATO ETICO ASL NAPOLI 2 NORD ART.1 Finalità del Comitato Etico ART.2 Funzioni ART.3 Composizione e durata ART.4 Regolamento ART.5 Presidente ART 6 Segretario ART.7 Segreteria ART.8 Disposizioni

Dettagli

ALLEGATO 1a ALLA DOMANDA DI PARERE AI COMITATI ETICI PER LA SPERIMENTAZIONE CLINICA DEI MEDICINALI AD USO UMANO

ALLEGATO 1a ALLA DOMANDA DI PARERE AI COMITATI ETICI PER LA SPERIMENTAZIONE CLINICA DEI MEDICINALI AD USO UMANO AZIENDE OSPEDALIERE DI RILIEVO NAZIONALE E DI ALTA SPECIALIZZAZIONE A.CARDARELLI/SANTOBO PAULIPON COMITATO ETICO Tel/fax: 081/7472553 e-mail : comitato.etico@aocardarelli.it ALLEGATO 1a ALLA DOMANDA DI

Dettagli

MODALITÀ DI TRASMISSIONE DELLA DOCUMENTAZIONE PER LA VALUTAZIONE DA PARTE DEL COMITATO ETICO PROVINCIALE (CEP)VALIDA PER TUTTE LE TIPOLOGIE DI STUDIO

MODALITÀ DI TRASMISSIONE DELLA DOCUMENTAZIONE PER LA VALUTAZIONE DA PARTE DEL COMITATO ETICO PROVINCIALE (CEP)VALIDA PER TUTTE LE TIPOLOGIE DI STUDIO MODALITÀ DI TRASMISSIONE DELLA DOCUMENTAZIONE PER LA VALUTAZIONE DA PARTE DEL COMITATO ETICO PROVINCIALE (CEP)VALIDA PER TUTTE LE TIPOLOGIE DI STUDIO n. 1 copia cartacea + n. 1 copia elettronica (esclusivamente

Dettagli

Fabrizio Galliccia. giovedì 17 maggio 2012 DISCLAIMER

Fabrizio Galliccia. giovedì 17 maggio 2012 DISCLAIMER ATTIVITA DELL ISPETTORATO GCP SVILUPPI RECENTI E NUOVI ORIENTAMENTI IN MATERIA Fabrizio Galliccia giovedì 17 maggio 2012 DISCLAIMER I dati e i commenti contenuti in questa presentazione rappresentano il

Dettagli

AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI SIENA REGOLAMENTO RECANTE NORME SUGLI INCARICHI AI DIPENDENTI PROVINCIALI

AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI SIENA REGOLAMENTO RECANTE NORME SUGLI INCARICHI AI DIPENDENTI PROVINCIALI AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI SIENA REGOLAMENTO RECANTE NORME SUGLI INCARICHI AI DIPENDENTI PROVINCIALI approvato con deliberazione G.P. n. 188 del 25.7.2001 modificato con deliberazione G.P. n. 83 del

Dettagli

Legge accesso disabili agli strumenti informatici

Legge accesso disabili agli strumenti informatici Legge accesso disabili agli strumenti informatici da Newsletter Giuridica: Numero 81-26 gennaio 2004 Pubblicata sulla Gazzetta la Legge in materia di accesso dei disabili agli strumenti informatici, approvata

Dettagli

su proposta dell Assessore alla Sanità, Salute e Politiche sociali, Antonio Fosson;

su proposta dell Assessore alla Sanità, Salute e Politiche sociali, Antonio Fosson; LA GIUNTA REGIONALE Richiamato il decreto legislativo n. 541 del 30 dicembre 1992 recante Attuazione della direttiva 92/28/CEE concernente la pubblicità dei medicinali per uso umano ; richiamato il decreto

Dettagli

REGOLAMENTO PER L INTEGRAZIONE E IL DIRITTO ALLO STUDIO DEGLI STUDENTI DISABILI DELL UNIVERSITA DEGLI STUDI DELLA BASILICATA

REGOLAMENTO PER L INTEGRAZIONE E IL DIRITTO ALLO STUDIO DEGLI STUDENTI DISABILI DELL UNIVERSITA DEGLI STUDI DELLA BASILICATA REGOLAMENTO PER L INTEGRAZIONE E IL DIRITTO ALLO STUDIO DEGLI STUDENTI DISABILI DELL UNIVERSITA DEGLI STUDI DELLA BASILICATA Emanato con D.R. n. 686 del 29 novembre 2010 Entrato in vigore il 1 dicembre

Dettagli

organizzazione sanitaria

organizzazione sanitaria Progetto Partecipasalute Modulo A 19-20 marzo I comitati etici: cosa sono e a cosa servono? organizzazione sanitaria Dr. Saverio Santachiara Segretario del Comitato Etico Provinciale di Modena D.L. 24/06/2003

Dettagli

Disposizioni per favorire l accesso dei soggetti disabili agli strumenti informatici

Disposizioni per favorire l accesso dei soggetti disabili agli strumenti informatici Disposizioni per favorire l accesso dei soggetti disabili agli strumenti informatici DISEGNO DI LEGGE Art. 1. (Obiettivi e finalità) 1. La Repubblica riconosce e tutela il diritto di ogni persona ad accedere

Dettagli

STUDIO NO PROFIT FINANZIATO DOMANDA DI PARERE AI COMITATI ETICI PER LA SPERIMENTAZIONE CLINICA

STUDIO NO PROFIT FINANZIATO DOMANDA DI PARERE AI COMITATI ETICI PER LA SPERIMENTAZIONE CLINICA SPERIMENTAZIONI OSSERVAZIONALI STUDIO NO PROFIT FINANZIATO DOMANDA DI PARERE AI COMITATI ETICI PER LA SPERIMENTAZIONE CLINICA A CURA DELLO SPERIMENTATORE RESPONSABILE E DEL DIRETTORE DELL UNITÀ OPERATIVA

Dettagli

Regione Siciliana Assessorato Regionale delle Infrastrutture e della Mobilità L'ASSESSORE

Regione Siciliana Assessorato Regionale delle Infrastrutture e della Mobilità L'ASSESSORE foglio n. 1 DECRETO n. 38 /GAB Istituzione presso la della commissione d'esame per l'accesso alla professione di trasportatore su strada di persone, di cui al decreto legislativo 22 dicembre 2000, n. 395

Dettagli

REGOLAMENTO PER LE EROGAZIONI LIBERALI DELLA BANCA

REGOLAMENTO PER LE EROGAZIONI LIBERALI DELLA BANCA REGOLAMENTO PER LE EROGAZIONI LIBERALI DELLA BANCA - 1 - INDICE REGOLAMENTO PER LE EROGAZIONI LIBERALI DELLA BANCA 3 ART. 1 3 ART. 2 3 ART. 3 3 ART. 4 4 ART. 5 4 ART. 6 4 ART. 7 4 ART.8 4 ART. 9 4 ART.

Dettagli

REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEI CORSI PER MASTER UNIVERSITARI E DEI CORSI DI PERFEZIONAMENTO E DI AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE

REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEI CORSI PER MASTER UNIVERSITARI E DEI CORSI DI PERFEZIONAMENTO E DI AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEI CORSI PER MASTER UNIVERSITARI E DEI CORSI DI PERFEZIONAMENTO E DI AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE (integrato con modifiche apportate dal Senato Accademico con delibera n 994

Dettagli

COMUNE DI FOSSO PROVINCIA DI VENEZIA

COMUNE DI FOSSO PROVINCIA DI VENEZIA COMUNE DI FOSSO PROVINCIA DI VENEZIA DISPOSIZIONI ORGANIZZATIVE PER LA DISCIPLINA DELL ALBO PRETORIO INFORMATICO INDICE ART. 1 ART. 2 ART. 3 ART. 4 ART. 5 ART. 6 ART. 7 ART. 8 ART. 9 ART. 10 ART. 11 ART.

Dettagli

Delega al Governo in materia di riordino degli enti di ricerca - - Art. 1. Art. 1.

Delega al Governo in materia di riordino degli enti di ricerca - - Art. 1. Art. 1. DISEGNO DI LEGGE presentato dal Ministro dell università e della ricerca (MUSSI) di concerto col Ministro per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione (NICOLAIS) e col Ministro dell economia

Dettagli

VISTO l articolo 87, quinto comma, della Costituzione; VISTO l articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

VISTO l articolo 87, quinto comma, della Costituzione; VISTO l articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400; VISTO l articolo 87, quinto comma, della Costituzione; VISTO l articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400; VISTA la legge 17 dicembre 2010, n. 227, recante disposizioni concernenti la definizione

Dettagli

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PAVIA

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PAVIA REGOLAMENTO PER L ISTITUZIONE DI CORSI PER MASTER UNIVERSITARIO, CORSI DI PERFEZIONAMENTO E CORSI DI AGGIORNAMENTO E FORMAZIONE PERMANENTE Art. 1 Definizione 1. L Università promuove, ai sensi della normativa

Dettagli

REGOLAMENTO PER LA TUTELA DELLA RISERVATEZZA RISPETTO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

REGOLAMENTO PER LA TUTELA DELLA RISERVATEZZA RISPETTO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI COMUNE DI BRESCIA REGOLAMENTO PER LA TUTELA DELLA RISERVATEZZA RISPETTO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI Adottato dalla Giunta Comunale nella seduta del 26.3.2003 con provvedimento n. 330/11512 P.G. Modificato

Dettagli

COLLEGI TECNICI REGOLAMENTO PER LA

COLLEGI TECNICI REGOLAMENTO PER LA ALLEGATO 7 ALL ATTO AZIENDALE COLLEGI TECNICI REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA ED IL FUNZIONAMENTO APPROVATO CON DELIBERAZIONE N. N. 155 IN DATA 16/06/2006 (MODIFICATA CON SUCCESSIVE DELIBERE N. 216 IN DATA

Dettagli

COMUNE DI ESCALAPLANO

COMUNE DI ESCALAPLANO COMUNE DI ESCALAPLANO Provincia di Cagliari STATUTO CONSULTA GIOVANI DI ESCALAPLANO CAPO I NORME ISTITUTIVE E ATTRIBUZIONI FONTI NORMATIVE Le disposizioni contenute nel presente statuto trovano il loro

Dettagli

Regolamento della Scuola di Ateneo per le attività undergraduate e graduate dell Università degli Studi Link Campus University

Regolamento della Scuola di Ateneo per le attività undergraduate e graduate dell Università degli Studi Link Campus University Regolamento della Scuola di Ateneo per le attività undergraduate e graduate dell Università degli Studi Link Campus University TITOLO I AMBITO DI APPLICAZIONE E FUNZIONI Art. 1 Ambito di applicazione 1.

Dettagli

II.11 LA BANCA D ITALIA

II.11 LA BANCA D ITALIA Provvedimento del 24 marzo 2010. Regolamento recante la disciplina dell adozione degli atti di natura normativa o di contenuto generale della Banca d Italia nell esercizio delle funzioni di vigilanza bancaria

Dettagli

MINISTERO DEL LAVORO, DELLA SALUTE E DELLE POLITICHE SOCIALI

MINISTERO DEL LAVORO, DELLA SALUTE E DELLE POLITICHE SOCIALI MINISTERO DEL LAVORO, DELLA SALUTE E DELLE POLITICHE SOCIALI DECRETO 14 luglio 2009 Requisiti minimi per le polizze assicurative a tutela dei soggetti partecipanti alle sperimentazioni cliniche dei medicinali.

Dettagli

REGOLAMENTO PROCEDURE DI PUBBLICAZIONE ALBO PRETORIO ONLINE

REGOLAMENTO PROCEDURE DI PUBBLICAZIONE ALBO PRETORIO ONLINE REGOLAMENTO PROCEDURE DI PUBBLICAZIONE ALBO PRETORIO ONLINE ART.1 - CONTESTO NORMATIVO 1.Il presente Regolamento disciplina le modalità di pubblicazione sul sito informatico dell Istituto Comprensivo Statale

Dettagli

REGOLAMENTO DELLA CONSULTA COMUNALE PER L AMBIENTE

REGOLAMENTO DELLA CONSULTA COMUNALE PER L AMBIENTE REGOLAMENTO DELLA CONSULTA COMUNALE PER L AMBIENTE approvato con approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 18 del 14/02/2005 Pagina 1 di 5 Art. 1 ISTITUZIONE Il Comune di Bari istituisce la

Dettagli

Consulta Regionale Volontariato di Protezione Civile

Consulta Regionale Volontariato di Protezione Civile Consulta Regionale Volontariato di Protezione Civile Regolamento Approvato nell Assemblea Generale del 20 Aprile 2002 1 Consulta regionale volontariato di protezione civile REGOLAMENTO Art. 1 (Oggetto

Dettagli

Regolamento della Consulta delle Associazioni del Comune di Villa d Almè. Adozione testo definitivo del 02/05/2014

Regolamento della Consulta delle Associazioni del Comune di Villa d Almè. Adozione testo definitivo del 02/05/2014 Regolamento della Consulta delle Associazioni del Comune di Villa d Almè Adozione testo definitivo del 02/05/2014 Art.1 RIFERIMENTI ALLO STATUTO COMUNALE 1 Il presente Regolamento si ispira al Titolo III

Dettagli

REGOLAMENTO INTERNO PER IL FUNZIONAMENTO

REGOLAMENTO INTERNO PER IL FUNZIONAMENTO COMUNE DI FLERO PROVINCIA DI BRESCIA REGOLAMENTO INTERNO PER IL FUNZIONAMENTO DEL C.U.G. (COMITATO UNICO PER LE PARI OPPORTUNITÀ, LA VALORIZZAZIONE DEL BENESSERE DI CHI LAVORA E CONTRO LE DISCRIMINAZIONI

Dettagli

Trasferimento dei Dati all Estero. Titolo VII Art. 42-45

Trasferimento dei Dati all Estero. Titolo VII Art. 42-45 Trasferimento dei Dati all Estero Titolo VII Art. 42-45 1 Art. 42 (Trasferimenti all interno dell Unione Europea) Le disposizioni del presente codice non possono essere applicate in modo tale da restringere

Dettagli

REGOLAMENTO DEL COMITATO CONTROLLO E RISCHI DI SNAM. Il presente Regolamento, approvato dal Consiglio di Amministrazione in data 12

REGOLAMENTO DEL COMITATO CONTROLLO E RISCHI DI SNAM. Il presente Regolamento, approvato dal Consiglio di Amministrazione in data 12 REGOLAMENTO DEL COMITATO CONTROLLO E RISCHI DI SNAM Il presente Regolamento, approvato dal Consiglio di Amministrazione in data 12 dicembre 2013, disciplina la composizione e la nomina, le modalità di

Dettagli

L'Istituto nazionale di statistica (di seguito denominato ISTAT) con sede in Roma, Via Cesare Balbo, n. 16, C.F. 80111810588, rappresentato da

L'Istituto nazionale di statistica (di seguito denominato ISTAT) con sede in Roma, Via Cesare Balbo, n. 16, C.F. 80111810588, rappresentato da PROTOCOLLO D'INTESA TRA L ISTITUTO NAZIONALE DI STATISTICA E L ISTITUTO NAZIONALE PER L ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO PER LA COLLABORAZIONE IN AMBITO STATISTICO L'Istituto nazionale di

Dettagli

Le regole del parlamento europeo per garantire qualità e sicurezza nel trattamento di cellule e tessuti umani (Direttiva 2004/23/CE) E stata recentemente recepita anche dall Italia, la direttiva europea

Dettagli

NUOVO REGOLAMENTO DI ORGANIZZAZIONE E FUNZIONAMENTO DELLA CASSA CONGUAGLIO PER IL SETTORE ELETTRICO

NUOVO REGOLAMENTO DI ORGANIZZAZIONE E FUNZIONAMENTO DELLA CASSA CONGUAGLIO PER IL SETTORE ELETTRICO NUOVO REGOLAMENTO DI ORGANIZZAZIONE E FUNZIONAMENTO DELLA CASSA CONGUAGLIO PER IL SETTORE ELETTRICO TITOLO I - FUNZIONI E ORGANI Articolo 1 (Funzioni) 1.1 La Cassa conguaglio per il settore elettrico,

Dettagli

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI D.P.C.M. 30 marzo 2001: ATTO DI INDIRIZZO E COORDINAMENTO SUI SISTEMI DI AFFIDAMENTO DEI SERVIZI ALLA PERSONA PREVISTI DALL ART. 5 DELLA LEGGE 8 novembre 2000, n. 328 IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Dettagli

CAMERA DI COMMERCIO DI ANCONA. Regolamento della Consulta provinciale delle professioni

CAMERA DI COMMERCIO DI ANCONA. Regolamento della Consulta provinciale delle professioni CAMERA DI COMMERCIO DI ANCONA Regolamento della Consulta provinciale delle professioni Regolamento approvato dal Consiglio camerale con deliberazione n.47 del 20.12.2012 INDICE ARTICOLO 1 (Oggetto del

Dettagli

R E G I O N E U M B R I A GIUNTA REGIONALE. Direzione Affari Generali della Presidenza e della Giunta regionale. Servizio Segreteria della Giunta

R E G I O N E U M B R I A GIUNTA REGIONALE. Direzione Affari Generali della Presidenza e della Giunta regionale. Servizio Segreteria della Giunta R E G I O N E U M B R I A GIUNTA REGIONALE Direzione Affari Generali della Presidenza e della Giunta regionale Servizio Segreteria della Giunta Disciplinare sull utilizzo della posta elettronica certificata

Dettagli

statuto Testo approvato dalla XXXI Assemblea Generale congressuale Roma, 1 dicembre 2004

statuto Testo approvato dalla XXXI Assemblea Generale congressuale Roma, 1 dicembre 2004 statuto Testo approvato dalla XXXI Assemblea Generale congressuale Roma, 1 dicembre 2004 Art. 1 DENOMINAZIONE E SEDE È costituita dal 1908 l Unione delle Province d Italia (U.P.I.). Essa ha sede in Roma.

Dettagli

4.5) ISTITUZIONE DEL CENTRO INTERDIPARTIMENTALE DI RICERCA SULLE FIBROSI POLMONARI E MALATTIE RARE DEL POLMONE. ESPRIME

4.5) ISTITUZIONE DEL CENTRO INTERDIPARTIMENTALE DI RICERCA SULLE FIBROSI POLMONARI E MALATTIE RARE DEL POLMONE. ESPRIME I DIVISIONE 4.5) ISTITUZIONE DEL CENTRO INTERDIPARTIMENTALE DI RICERCA SULLE FIBROSI POLMONARI E MALATTIE RARE DEL POLMONE. OMISSIS ESPRIME parere favorevole alla istituzione del Centro Interdipartimentale

Dettagli

CENTRO ANZIANI DI PORCIA

CENTRO ANZIANI DI PORCIA Centro anziani di Porcia Associazione di volontariato O.N.L.U.S Iscritto al n 930 del Registro del Volontariato F.V.G Decreto iscrizione n. 1574 del 23.04.2015 Via delle Risorgive, 3-33080 Porcia (PN)

Dettagli

REGOLAMENTO CONSULTA DELLE PERSONE CON DISABILITA

REGOLAMENTO CONSULTA DELLE PERSONE CON DISABILITA COMUNE DI CARRARA Decorato di Medaglia d Oro al Merito Civile REGOLAMENTO CONSULTA DELLE PERSONE CON DISABILITA Approvato in data con deliberazione consiliare n. Premesso che la Legge 5 Febbraio 1992 n.

Dettagli

APPENDICE 2 ALLA DOMANDA DI PARERE AI COMITATI ETICI PER LA SPERIMENTAZIONE CLINICA DEI MEDICINALI AD USO UMANO

APPENDICE 2 ALLA DOMANDA DI PARERE AI COMITATI ETICI PER LA SPERIMENTAZIONE CLINICA DEI MEDICINALI AD USO UMANO APPENDICE 2 ALLA DOMANDA DI PARERE AI COMITATI ETICI PER LA SPERIMENTAZIONE CLINICA DEI MEDICINALI AD USO UMANO DOCUMENTAZIONE CENTRO SPECIFICA A CURA DEL RICHIEDENTE NO-PROFIT Numero EudraCT Titolo: SEZIONE

Dettagli

Roma,.. Spett.le. Società Cooperativa EDP La Traccia. Recinto II Fiorentini, n.10-75100 Matera (MT)

Roma,.. Spett.le. Società Cooperativa EDP La Traccia. Recinto II Fiorentini, n.10-75100 Matera (MT) Roma,.. Spett.le Società Cooperativa EDP La Traccia Recinto II Fiorentini, n.10-75100 Matera (MT) Oggetto : Contratto per la fornitura di servizi relativi alla Survey Registro Italiano delle Biopsie Renali.

Dettagli

ATTO COSTITUTIVO E STATUTO. Oggi, 7 dicembre 2009, a seguito delle vigenti disposizioni di legge viene rinnovato l atto costitutivo del GRUPPO

ATTO COSTITUTIVO E STATUTO. Oggi, 7 dicembre 2009, a seguito delle vigenti disposizioni di legge viene rinnovato l atto costitutivo del GRUPPO ATTO COSTITUTIVO E STATUTO Oggi, 7 dicembre 2009, a seguito delle vigenti disposizioni di legge viene rinnovato l atto costitutivo del GRUPPO FOTOGRAFICO IDEAVISIVA con sede a Campi Bisenzio. Il Gruppo

Dettagli

RACCOMANDAZIONE N. R (91) 10 DEL COMITATO DEI MINISTRI AGLI STATI MEMBRI SULLA COMUNICAZIONE A TERZI DI DATI PERSONALI DETENUTI DA ORGANISMI PUBBLICI

RACCOMANDAZIONE N. R (91) 10 DEL COMITATO DEI MINISTRI AGLI STATI MEMBRI SULLA COMUNICAZIONE A TERZI DI DATI PERSONALI DETENUTI DA ORGANISMI PUBBLICI CONSIGLIO D EUROPA RACCOMANDAZIONE N. R (91) 10 DEL COMITATO DEI MINISTRI AGLI STATI MEMBRI SULLA COMUNICAZIONE A TERZI DI DATI PERSONALI DETENUTI DA ORGANISMI PUBBLICI (adottata dal Comitato dei Ministri

Dettagli

DELIBERAZIONE N. 33/32. Istituzione della rete di cure palliative della d

DELIBERAZIONE N. 33/32. Istituzione della rete di cure palliative della d 32 Oggetto: Istituzione della rete di cure palliative della d Regione Sardegna. L Assessore dell'igiene e Sanità e dell'assistenza Sociale ricorda che la legge 15 marzo 2010, n. 38, tutela il diritto del

Dettagli

CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE

CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE REGOLAMENTO DI DISCIPLINA DELLE ATTIVITA' DI PROMOZIONE E SOSTEGNO DELLA RICERCA DEL CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE Approvato dal Consiglio direttivo nella seduta

Dettagli

"!2 2)10$03%404$ +#-+5 " 5" +"5! 7//!". *"/# ""#+!#2

!2 2)10$03%404$ +#-+5  5 +5! 7//!. */# #+!#2 "!2 2)10$03%404$!"#$%&&'($%) *#+!#,+!"-. +-#. +*"/..)0($0(1 "5!#+!# +#-+5 " 5"!!+6"!" "5! 7//!". *"/# ""#+!#2 +5! 6" 66"!- # #. "/ +! 6"!2%'$%0605"+6"!/!6"+!"-. #,!"/!!+!! ##/.!!#"!! # 5-!/! # +!" + +-!

Dettagli

REGOLAMENTO STATUTARIO DEL COMITATO ETICO DELLA PROVINCIA DI BERGAMO

REGOLAMENTO STATUTARIO DEL COMITATO ETICO DELLA PROVINCIA DI BERGAMO REGOLAMENTO STATUTARIO DEL COMITATO ETICO DELLA PROVINCIA DI BERGAMO Art. 1 Costituzione Il Comitato Etico della Provincia di Bergamo (di seguito CE) è un organismo indipendente istituito con Delibera

Dettagli

REGOLAMENTO REGIONALE

REGOLAMENTO REGIONALE REGOLAMENTO REGIONALE L.R. n.18 del 19 luglio 2013 Semplificazioni in materia di rilascio di certificazioni di idoneità all attività sportiva agonistica Integrazioni alla Legge Regionale n. 26 del 9 agosto

Dettagli

AZIENDA UNITA SANITARIA LOCALE VITERBO CONVENZIONE TRA

AZIENDA UNITA SANITARIA LOCALE VITERBO CONVENZIONE TRA Modello 6 CONVENZIONE TRA La Azienda Unita Sanitaria Locale con sede in Viterbo, via E.Fermi,15,Codice Fiscale e Partita I.V.A. 01455570562 (di seguito denominata per brevità AZIENDA ), rappresentata dal

Dettagli

Città di Desio REGOLAMENTO PER L ISCRIZIONE E LA TENUTA ALBO DELLE ASSOCIAZIONI

Città di Desio REGOLAMENTO PER L ISCRIZIONE E LA TENUTA ALBO DELLE ASSOCIAZIONI Città di Desio REGOLAMENTO PER L ISCRIZIONE E LA TENUTA ALBO DELLE ASSOCIAZIONI INDICE Art. 1 - MATERIA DEL REGOLAMENTO Art. 2 - ARTICOLAZIONE Art. 3 - REQUISITI PER L ISCRIZIONE Art. 4 - MODALITA PER

Dettagli

REGOLAMENTO COMUNALE DELLE ASSOCIAZIONI INDICE

REGOLAMENTO COMUNALE DELLE ASSOCIAZIONI INDICE C O M U N E D I B A Z Z A N O REGOLAMENTO COMUNALE DELLE ASSOCIAZIONI Allegato alla delibera di Consiglio Comunale n.104 del28/11/2011 INDICE Art. 1 - Finalità Art. 2- Registro comunale delle associazioni

Dettagli

MODELLO ORGANIZZATIVO REGIONALE PER LA GESTIONE DEL RISCHIO CLINICO.

MODELLO ORGANIZZATIVO REGIONALE PER LA GESTIONE DEL RISCHIO CLINICO. ALLEGATO A MODELLO ORGANIZZATIVO REGIONALE PER LA GESTIONE DEL RISCHIO CLINICO. il sistema organizzativo che governa le modalità di erogazione delle cure non è ancora rivolto al controllo in modo sistemico

Dettagli

REGOLAMENTO PER LA CITTADINANZA ATTIVA

REGOLAMENTO PER LA CITTADINANZA ATTIVA COMUNE di CADELBOSCO di SOPRA!" #$!% REGOLAMENTO PER LA CITTADINANZA ATTIVA APPROVATO con Deliberazione C.C. n. 60 del 05/11/2015 ART. 1. - PRINCIPI E FINALITA' 1. Il Comune di Cadelbosco di Sopra (di

Dettagli

Sistema di gestione della Responsabilità Sociale

Sistema di gestione della Responsabilità Sociale PGSA 05 Sistema di Gestione la Responsabilità PROCEDURA PGSA 05 Sistema di gestione la Responsabilità Rev. Data Oggetto Redatto da Approvato da 01 2 Prima emissione Resp. RSGSA Direzione 1 PGSA 05 Sistema

Dettagli

Ministero della Salute Agenzia Italiana del Farmaco

Ministero della Salute Agenzia Italiana del Farmaco Ministero della Salute Agenzia Italiana del Farmaco Linee guida per la classificazione e conduzione degli studi osservazionali sui farmaci IL DIRETTORE GENERALE VISTO il Decreto del Ministero della Salute

Dettagli

MANUALE DELLA QUALITA Revisione: Sezione 4 SISTEMA DI GESTIONE PER LA QUALITA

MANUALE DELLA QUALITA Revisione: Sezione 4 SISTEMA DI GESTIONE PER LA QUALITA Pagina: 1 di 5 SISTEMA DI GESTIONE PER LA QUALITA 4.0 SCOPO DELLA SEZIONE Illustrare la struttura del Sistema di Gestione Qualità SGQ dell Istituto. Per gli aspetti di dettaglio, la Procedura di riferimento

Dettagli

REGOLAMENTO PER LA PROMOZIONE DELLA SOLIDARIETA INTERNAZIONALE E DEI DIRITTI UMANI. Art. 1 Finalità

REGOLAMENTO PER LA PROMOZIONE DELLA SOLIDARIETA INTERNAZIONALE E DEI DIRITTI UMANI. Art. 1 Finalità REGOLAMENTO PER LA PROMOZIONE DELLA SOLIDARIETA INTERNAZIONALE E DEI DIRITTI UMANI Art. 1 Finalità La Provincia di Genova, in attuazione di quanto previsto dal proprio Statuto, promuove la cultura della

Dettagli

Interventi in materia di Comitati nazionali per le celebrazioni, le ricorrenze o le manifestazioni culturali ed edizioni nazionali.

Interventi in materia di Comitati nazionali per le celebrazioni, le ricorrenze o le manifestazioni culturali ed edizioni nazionali. Circolare 10 febbraio 2016 n. 101 Interventi in materia di Comitati nazionali per le celebrazioni, le ricorrenze o le manifestazioni culturali ed edizioni nazionali. (G.U. 18 febbraio 2016, n. 40) Emanata

Dettagli

Sunshine Capital Investments S.p.A. Regolamento del COMITATO PER GLI INVESTIMENTI

Sunshine Capital Investments S.p.A. Regolamento del COMITATO PER GLI INVESTIMENTI Sunshine Capital Investments S.p.A. Regolamento del COMITATO PER GLI INVESTIMENTI 1 Premessa Il presente Regolamento disciplina il funzionamento del Comitato per gli Investimenti di Sunshine Capital Investments

Dettagli

COMUNE DI LONDA Provincia di Firenze REGOLAMENTO DELLA CONSULTA DELLE ASSOCIAZIONI

COMUNE DI LONDA Provincia di Firenze REGOLAMENTO DELLA CONSULTA DELLE ASSOCIAZIONI REGOLAMENTO DELLA CONSULTA DELLE ASSOCIAZIONI Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale N. 35 del 29.04.2010 1 INDICE ART. 1: Oggetto del regolamento ART. 2: Valorizzazione della partecipazione

Dettagli

È adottato e posto n vigore Il seguente

È adottato e posto n vigore Il seguente STATUTO E REGOLAMENTO PER LA FORMAZIONE ED IL FUNZIONAMENTO DEL COMITATO SCIENTIFICO PER L ORGANIZZAZIONE E LA GESTIONE DI CORSI DA PARTE DI VILLA SERENA S.P.A. PROVIDER E.C.M. ACCREDITATA PROVVISORIAMENTE

Dettagli

ACCORDO DI RETE RETE NAZIONALE SCUOLE ITALIA ORIENTA. con protocollo 0004232 che riconoscono alla scuola

ACCORDO DI RETE RETE NAZIONALE SCUOLE ITALIA ORIENTA. con protocollo 0004232 che riconoscono alla scuola ACCORDO DI RETE RETE NAZIONALE SCUOLE ITALIA ORIENTA Visto il D.P.R. n. 275/1999, art. 7, che prevede la possibilità per le istituzioni Scolastiche autonome di stipulare accordi di rete per perseguire

Dettagli

FONDAZIONE CALABRIA - ROMA - EUROPA REGOLAMENTO DI ATTUAZIONE. TITOLO I Norme Generali. Articolo 1-Premessa Generale

FONDAZIONE CALABRIA - ROMA - EUROPA REGOLAMENTO DI ATTUAZIONE. TITOLO I Norme Generali. Articolo 1-Premessa Generale FONDAZIONE CALABRIA - ROMA - EUROPA REGOLAMENTO DI ATTUAZIONE TITOLO I Norme Generali Articolo 1-Premessa Generale Il presente Regolamento è adottato dal CdA della FONDAZIONE Calabria Roma Europa, nei

Dettagli

REGOLAMENTO DELLA COMMISSIONE PER IL COORDINAMENTO E LA PROMOZIONE DELLE ATTIVITA SPORTIVE E RICREATIVE

REGOLAMENTO DELLA COMMISSIONE PER IL COORDINAMENTO E LA PROMOZIONE DELLE ATTIVITA SPORTIVE E RICREATIVE REGOLAMENTO DELLA COMMISSIONE PER IL COORDINAMENTO E LA PROMOZIONE DELLE ATTIVITA SPORTIVE E RICREATIVE Approvato con atto del C.C. n. 73 del 5.11.2014. Pubblicato all albo comunale, ai sensi dell art.

Dettagli

IL DIRETTORIO DELLA BANCA D ITALIA

IL DIRETTORIO DELLA BANCA D ITALIA REGOLAMENTO DEL 18 LUGLIO 2014 Regolamento per l organizzazione e il funzionamento della Unità di Informazione Finanziaria per l Italia (UIF), ai sensi dell art. 6, comma 2, del d.lgs. 21 novembre 2007,

Dettagli

REGOLAMENTO PER L ISTITUZIONE E LA COPERTURA DI POSTI DI PROFESSORE STRAORDINARIO A TEMPO DETERMINATO

REGOLAMENTO PER L ISTITUZIONE E LA COPERTURA DI POSTI DI PROFESSORE STRAORDINARIO A TEMPO DETERMINATO REGOLAMENTO PER L ISTITUZIONE E LA COPERTURA DI POSTI DI PROFESSORE STRAORDINARIO A TEMPO DETERMINATO Emanato con D.R. n. 12096 del 5.6.2012 Pubblicato all Albo Ufficiale dell Ateneo l 8 giugno 2012 In

Dettagli

INTESA TRA COMUNE DI MILANO E AZIENDA SANITARIA LOCALE CITTA DI MILANO PER LA SOMMINISTRAZIONE DI FARMACI NEI SERVIZI ALL INFANZIA (0-6 ANNI)

INTESA TRA COMUNE DI MILANO E AZIENDA SANITARIA LOCALE CITTA DI MILANO PER LA SOMMINISTRAZIONE DI FARMACI NEI SERVIZI ALL INFANZIA (0-6 ANNI) INTESA TRA COMUNE DI MILANO E AZIENDA SANITARIA LOCALE CITTA DI MILANO PER LA SOMMINISTRAZIONE DI FARMACI NEI SERVIZI ALL INFANZIA (0-6 ANNI) Al fine di garantire un approccio coordinato alla gestione

Dettagli

REGOLAMENTO ALBO COMUNALE DELLE ASSOCIAZIONI E DEL VOLONTARIATO

REGOLAMENTO ALBO COMUNALE DELLE ASSOCIAZIONI E DEL VOLONTARIATO REGOLAMENTO ALBO COMUNALE DELLE ASSOCIAZIONI E DEL VOLONTARIATO Approvato con delibera di C.C. nr. 3 del 07.02.2015 Art.1 PRINCIPI DI CARATTERE GENERALE Il Comune di San Lorenzo Nuovo riconosce e promuove

Dettagli

FONDAZIONE ITALIANA SCLEROSI MULTIPLA ONLUS STATUTO

FONDAZIONE ITALIANA SCLEROSI MULTIPLA ONLUS STATUTO Fondazione Italiana Sclerosi Multipla - Onlus Via Operai 40-16149 Genova fism@aism.it Art. 1 - È costituita per volontà dell Associazione Italiana Sclerosi Multipla con sede in Roma una fondazione sotto

Dettagli

Prefettura di Vicenza Ufficio Territoriale del Governo

Prefettura di Vicenza Ufficio Territoriale del Governo Fasc. n. 5/2015 Area II Prefettura di Vicenza CIRCOLARE N. 37/2015 Vicenza, data del protocollo Ai Sigg. SINDACI DEI COMUNI DELLA PROVINCIA LORO SEDI OGGETTO: Linee guida per l applicazione dell art. 3,

Dettagli

Deliberazione Giunta Regionale n. 546 del 13/12/2013

Deliberazione Giunta Regionale n. 546 del 13/12/2013 Deliberazione Giunta Regionale n. 546 del 13/12/2013 Dipartimento 52 - Dipartimento della Salute e delle Risorse Naturali Direzione Generale 4 - Direzione Generale Tutela salute e coor.to del Sistema Sanitario

Dettagli

REGOLAMENTO CONSULTA COMUNALE DEL VOLONTARIATO

REGOLAMENTO CONSULTA COMUNALE DEL VOLONTARIATO REGOLAMENTO CONSULTA COMUNALE DEL VOLONTARIATO Approvato con deliberazione del C.C. n. 25 del 29/05/2013 Foglio 2/6 L Amministrazione Comunale di Settimo Milanese, al fine di riconoscere e valorizzare

Dettagli

Regolamento per la tutela della riservatezza dei dati personali

Regolamento per la tutela della riservatezza dei dati personali CITTA DI RONCADE Provincia di Treviso Via Roma, 53 31056 - RONCADE (TV) Tel.: 0422-8461 Fax: 0422-846223 Regolamento per la tutela della riservatezza dei dati personali Approvato con delibera di Consiglio

Dettagli

COMUNE DI MONASTEROLO DI SAVIGLIANO

COMUNE DI MONASTEROLO DI SAVIGLIANO COMUNE DI MONASTEROLO DI SAVIGLIANO PROVINCIA DI CUNEO A R E A A M M I N IS T R A T IV A Determinazione n. 034 OGGETTO: FONDO PER LE POLITICHE DI SVILUPPO DELLE RISORSE UMANE ANNO 2015. APPROVAZIONE PROSPETTO

Dettagli

LEGGE REGIONALE 15 dicembre 2008, n. 33

LEGGE REGIONALE 15 dicembre 2008, n. 33 LEGGE REGIONALE 15 dicembre 2008, n. 33 Norme per il rilascio del nulla osta all impiego di sorgenti di radiazioni ionizzanti di categoria B per le attività comportanti esposizioni a scopo medico. IL CONSIGLIO

Dettagli

REGOLAMENTO PER GLI STAGE

REGOLAMENTO PER GLI STAGE REGOLAMENTO PER GLI STAGE emanato con D.R. n. 5146 del 2000, successivamente modificato con D.R. n. 9 del 16 gennaio 2007 e D.R. n. 198 del 29 novembre 2011 1/5 ART. 1 Ambito di applicazione 1.1 Il presente

Dettagli

Capitolo I Principi generali

Capitolo I Principi generali CONSORZIO SERVIZI SOCIALI DELL OLGIATESE CRITERI E MODALITÀ PER L EROGAZIONE DEL BUONO SOCIALE A CITTADINI NON AUTOSUFFICIENTI ANNO 2015 Indice: Capitolo I Principi generali. 1. Principi generali e finalità

Dettagli

CITTÀ DI AGROPOLI. Regolamento per la pubblicazione delle Determinazioni sul sito internet istituzionale dell Ente

CITTÀ DI AGROPOLI. Regolamento per la pubblicazione delle Determinazioni sul sito internet istituzionale dell Ente CITTÀ DI AGROPOLI Regolamento per la pubblicazione delle Determinazioni sul sito internet istituzionale dell Ente Approvato con deliberazione della Giunta comunale n 358 del 06.12.2012 Regolamento per

Dettagli

ORGANISMO FORENSE DI MEDIAZIONE E ARBITRATO DI URBINO ORDINE DEGLI AVVOCATI DI URBINO STATUTO

ORGANISMO FORENSE DI MEDIAZIONE E ARBITRATO DI URBINO ORDINE DEGLI AVVOCATI DI URBINO STATUTO ORGANISMO FORENSE DI MEDIAZIONE E ARBITRATO DI URBINO ORDINE DEGLI AVVOCATI DI URBINO STATUTO ****** ****** TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI Art.1 (Costituzione) Ai sensi dell art.18 del Decreto Legislativo

Dettagli

CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA Ufficio studi

CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA Ufficio studi 1. D: Cosa accade ai COA attualmente in carica? F.A.Q. R: Sono prorogati di diritto sino al 31 Dicembre 2014 (art. 65 co. 2). 2. D: Quali sono le cause di incompatibilità per i Consiglieri del COA e quando

Dettagli

FONDAZIONE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI CONTABILI B A R I

FONDAZIONE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI CONTABILI B A R I FONDAZIONE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI CONTABILI di B A R I REGOLAMENTO DEL COMITATO TECNICO SCIENTIFICO per l Attività Formativa Professionale Continua degli Iscritti all Ordine Consigliatura

Dettagli

Albo Comunale delle Associazioni Regolamento

Albo Comunale delle Associazioni Regolamento COMUNE DI NICOTERA Prroviinciia dii Viibo Valenttiia REGOLAMENTO ALBO COMUNALE DELLE ASSOCIAZIONI Nicotera 01 Marzo 2013 1 Albo Comunale delle Associazioni Regolamento Premesso che: L articolo 3, dello

Dettagli

Comitato di Coordinamento

Comitato di Coordinamento Coomitaatoo t ddi i Coooorddi r i nnaamenntoo e t ddeel llee Orrggaannizzzaazioonni i z zi i ddi i Vooloonntaarri l t i aatoo t ddellaa PPrrootezioonnee Civvili ill ee Reggoolaameenntoo e l t Art. 1 Premessa

Dettagli

REGOLAMENTO DELLA CONSULTA ANZIANI

REGOLAMENTO DELLA CONSULTA ANZIANI COMUNE DI CARRARA Decorato di Medaglia d Oro al Merito Civile REGOLAMENTO DELLA CONSULTA ANZIANI Approvato in data con deliberazione consiliare n. 1. E istituita la Consulta Anziani. Art. 1 ISTITUZIONE

Dettagli

REGOLAMENTO DELLA CONSULTA DELLE ORGANIZZAZIONI DI VOLONTARIATO DI PROTEZIONE CIVILE DELLA PROVINCIA DI MANTOVA

REGOLAMENTO DELLA CONSULTA DELLE ORGANIZZAZIONI DI VOLONTARIATO DI PROTEZIONE CIVILE DELLA PROVINCIA DI MANTOVA PROVINCIA DI MANTOVA Servizio Protezione Civile REGOLAMENTO DELLA CONSULTA DELLE ORGANIZZAZIONI DI VOLONTARIATO DI PROTEZIONE CIVILE DELLA PROVINCIA DI MANTOVA REGOLAMENTO DELLA CONSULTA DELLE ORGANIZZAZIONI

Dettagli

REGOLAMENTO PER IL COMITATO TECNICO DI CERTIFICAZIONE

REGOLAMENTO PER IL COMITATO TECNICO DI CERTIFICAZIONE Pagina 1 di 5 Revisione Data Descrizione Redazione Approvazione Pagina 2 di 5 Indice 1 Scopo e campo di applicazione 2 Riferimenti normativi 3 Costituzione e funzionamento del Comitato di Certificazione

Dettagli

PRYSMIAN S.P.A. COMITATO CONTROLLO E RISCHI. Regolamento. Regolamento del Comitato Controllo e Rischi

PRYSMIAN S.P.A. COMITATO CONTROLLO E RISCHI. Regolamento. Regolamento del Comitato Controllo e Rischi PRYSMIAN S.P.A. COMITATO CONTROLLO E RISCHI Regolamento Regolamento del Comitato Controllo e Rischi Data approvazione: 16/01/2007 Ultima modifica: 08/11/2012 Regolamento del Comitato Controllo e Rischi

Dettagli

Art. 2 Modifica all articolo 4 della l.r. 34/2007. LEGGE REGIONALE 18 febbraio 2014, n. 6

Art. 2 Modifica all articolo 4 della l.r. 34/2007. LEGGE REGIONALE 18 febbraio 2014, n. 6 7213 LEGGE REGIONALE 18 febbraio 2014, n. 6 Modifiche e integrazioni alle leggi regionali 15 novembre 2007, n. 34, 7 agosto 2013, n. 27 e 11 febbraio 1999, n. 11. IL CONSIGLIO REGIONALE HA APPROVATO Art.

Dettagli

STATUTO ASSOCIAZIONE DELLE SCUOLE AUTONOME DELLA PROVINCIA DI BOLOGNA ASA.BO

STATUTO ASSOCIAZIONE DELLE SCUOLE AUTONOME DELLA PROVINCIA DI BOLOGNA ASA.BO STATUTO ASSOCIAZIONE DELLE SCUOLE AUTONOME DELLA PROVINCIA DI BOLOGNA ASA.BO FINALITÀ E SCOPI Art. 1 L Associazione è costituita al fine di sostenere le scuole aderenti nel raggiungimento dei fini istituzionali

Dettagli

Comune di Montemurlo

Comune di Montemurlo Comune di Montemurlo Provincia di Prato Regolamento comunale sul registro delle unioni civili (Approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 71 del 26/11/2014) INDICE ART. 1 (Definizioni) pag. 2 ART.

Dettagli

COMUNE DI TREVISO BRESCIANO Provincia di Brescia STATUTO DELLA CONSULTA GIOVANILE DEL COMUNE DI TREVISO BRESCIANO

COMUNE DI TREVISO BRESCIANO Provincia di Brescia STATUTO DELLA CONSULTA GIOVANILE DEL COMUNE DI TREVISO BRESCIANO COMUNE DI TREVISO BRESCIANO Provincia di Brescia STATUTO DELLA CONSULTA GIOVANILE DEL COMUNE DI TREVISO BRESCIANO 1 STATUTO DELLA CONSULTA GIOVANILE COMUNALE DEL COMUNE DI TREVISO BRESCIANO Art. 1 Istituzione

Dettagli

CIRCOLO RICREATIVO AZIENDALE LAVORATORI DI POSTE ITALIANE. CRALPoste CODICE DI COMPORTAMENTO

CIRCOLO RICREATIVO AZIENDALE LAVORATORI DI POSTE ITALIANE. CRALPoste CODICE DI COMPORTAMENTO CIRCOLO RICREATIVO AZIENDALE LAVORATORI DI POSTE ITALIANE CRALPoste CODICE DI COMPORTAMENTO Roma, 31 Marzo 2005 INDICE Premessa pag. 3 Destinatari ed Ambito di applicazione pag. 4 Principi generali pag.

Dettagli

B.U. 13 novembre 1998, n. 45, III Suppl. Straord. d.g.r. 2 novembre 1998, n. VI/39305. Adeguamento della V.I.A. Regionale alle Direttive Comunitarie

B.U. 13 novembre 1998, n. 45, III Suppl. Straord. d.g.r. 2 novembre 1998, n. VI/39305. Adeguamento della V.I.A. Regionale alle Direttive Comunitarie B.U. 13 novembre 1998, n. 45, III Suppl. Straord. d.g.r. 2 novembre 1998, n. VI/39305 Adeguamento della V.I.A. Regionale alle Direttive Comunitarie LA GIUNTA REGIONALE Premesso: che con D.P.R. 12 aprile

Dettagli

IL RETTORE. VISTO lo Statuto di autonomia dell Università del Salento ed in particolare l art. 29;

IL RETTORE. VISTO lo Statuto di autonomia dell Università del Salento ed in particolare l art. 29; OGGETTO: Emanazione del Regolamento per la formazione del personale tecnicoamministrativo novellato dalla delibera del Consiglio di Amministrazione in data 22/12/2010. IL RETTORE D.R. N. 1 VISTO lo Statuto

Dettagli

CONTRATTO PER LA DEFINIZIONE DEI RAPPORTI GIURIDICI ED ECONOMICI PER

CONTRATTO PER LA DEFINIZIONE DEI RAPPORTI GIURIDICI ED ECONOMICI PER Allegato 1 CONTRATTO PER LA DEFINIZIONE DEI RAPPORTI GIURIDICI ED ECONOMICI PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO SPERIMENTALE DI NUOVE MODALITA DI EROGAZIONE DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE TRA l Azienda

Dettagli

REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA

REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA C O M U N E D I B R U I N O PROVINCIA DI TORINO - C. A. P. 10090 REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELL ALBO PRETORIO DIGITALE Approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 34 del 14/4/2011 Depositato

Dettagli

CONVENZIONE PER L UTILIZZAZIONE DI STRUTTURE DA PARTE DELLE SCUOLE DI SPECIALIZZAZIONE DI AREA PSICOLOGICA DELL UNIVERSITÁ DEGLI STUDI DI TORINO TRA

CONVENZIONE PER L UTILIZZAZIONE DI STRUTTURE DA PARTE DELLE SCUOLE DI SPECIALIZZAZIONE DI AREA PSICOLOGICA DELL UNIVERSITÁ DEGLI STUDI DI TORINO TRA CONVENZIONE PER L UTILIZZAZIONE DI STRUTTURE DA PARTE DELLE SCUOLE DI SPECIALIZZAZIONE DI AREA PSICOLOGICA DELL UNIVERSITÁ DEGLI STUDI DI TORINO TRA La Scuola di Specializzazione in Psicologia della Salute

Dettagli