RESPONSABILITA MEDICA- LINEE GUIDA E BUONE PRATICHE- IMPERIZIA- ANNULLAMENTO SENZA RINVIO
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- Arnaldo Ruggeri
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1 Cass. Pen., sez. IV, 31 ottobre 2017, n Pres. Izzo. -est. Piccialli RESPONSABILITA MEDICA- LINEE GUIDA E BUONE PRATICHE- IMPERIZIA- ANNULLAMENTO SENZA RINVIO «il secondo comma dell art. 590 sexies cod. pen., articolo introdotto dalla legge 8 marzo 2017,n.24(c.d. legge Gelli -Bianco), prevede una causa di non punibilità dell esercente la professione sanitaria operante, ricorrendo le condizioni previste dalla disposizioni normativa (rispetto delle linee guida o, in mancanza, delle buone pratiche clinico-assistenziali, adeguate alla specificità del caso), nel solo caso di imperizia, indipendentemente dal grado della colpa, essendo compatibile il rispetto delle linee guida e delle buone pratiche con la condotta imperita nell applicazione delle stesse». Precedenti conformi Corte di Cassazione, sez.iv, n del 15/04/2014, Cavallaro, Rv ; sez.iv, n.9923 del 19/10/2015, p.c. Donatelli in proc. Marasco La tematica della responsabilità medica, dalla legge Balduzzi alla legge Gelli Bianco, ha vissuto vite alterne in ordine sia alla portata delle linee guida e delle buone pratiche accreditate dalla comunità scientifica che alla forma di colpa in cui incorre il sanitario. In particolare, per la legge Balduzzi, le linee guida integravano solo direttive generali, istruzioni di massima, cioè mancavano del connotato di prescrittività tipico delle regole cautelari, che il professionista doveva adattare alle peculiarità del caso concreto. Esse cristallizzavano, dunque, il sapere scientifico di un determinato momento storico e spesso erano tese a contemperare anche interessi diversi connessi all attività medica ma non strettamente collegati alla tutela del bene salute. Diversamente, le buone pratiche accreditate dalla comunità scientifica erano identificabili in interventi, strategie ed approcci finalizzati a prevenire o a mitigare le conseguenze inattese delle prestazioni sanitarie o a migliorare il livello di sicurezza delle stesse. Avevano, quindi, un contenuto che si stratificava nel tempo, in quanto si presentavano in uno stato fluido, magmatico, idoneo a conferire a periti e a consulenti tecnici una più ampia libertà nella ricostruzione delle regole cautelari volte alla tutela del bene salute. In forza del disposto dell art.133 c.p., per delineare la colpa del sanitario ci si avvaleva di criteri oggettivi( il giudice, dopo aver accertato che il soggetto potesse evitare la verificazione dell evento, deve predisporre misure idonee e valutare quanto la condotta tenuta dal medico sia difforme dalle prescrizioni della regola cautelare) e di criteri soggettivi( il giudice deve valutare se il soggetto potesse prevedere la verificazione dell evento e, nel caso, se l ordinamento potesse esigere dal sanitario una condotta conforme a quanto stabilito nella regola cautelare). L art.3 della legge Balduzzi escludeva la punibilità del sanitario per colpa lieve, laddove avesse seguito le linee guida, anche se, per la peculiarità del caso concreto, avrebbe dovuto discostarsene. Il medesimo articolo non escludeva, invece, la responsabilità del sanitario per colpa grave( nella declinazione di imperizia) nell ipotesi di errore macroscopico riconoscibile da chiunque altro si trovasse nella sua posizione, anche nel rispetto delle linee guida dell ars medica. Per il disegno di legge Gelli Bianco, poi divenuto legge, le linee guida devono essere precise e puntuali, nonché intellegibili da parte degli esercenti la professione sanitaria. Dunque, esse
2 diventano vincolanti automaticamente per tutti gli operatori del settore ma consegue che il giudice, sia in sede civile che penale, deve utilizzarle come strumento di valutazione della condotta clinica. La legge Gelli Bianco ha ridotto la rilevanza delle buone pratiche accreditate dalla comunità scientifica (parificate alle linee guida della legge Balduzzi) relegandole ad un ruolo meramente sussidiario, cioè possono essere utilizzate solo quando manchino linee guida aventi i requisiti individuati dalla legge. Altro elemento di novità introdotto da tale legge è rappresentato dalla disposizione di cui all art.590 sexies c.p., che prevede una causa di non punibilità. Tale norma consta di due commi, anche se il cuore della riforma è individuabile nel secondo comma dell art.590 sexies c.p., ossia nella realizzazione dell evento a causa di imperizia, nel rispetto delle raccomandazioni previste dalle linee guida come definite e pubblicate ai sensi di legge e nell adeguatezza delle linee guida alla specificità del caso concreto. La causa di non punibilità delineata dall art.590 sexies, co.2 c.p., secondo alcuni, non è passibile di applicazione pratica, in quanto il concorso tra le circostanze relative al rispetto delle raccomandazioni previste dalle linee guida come definite e pubblicate ai sensi della legge e la adeguatezza delle stesse alla specificità del caso concreto escluderebbe la responsabilità del sanitario a titolo di imperizia, in quanto le linee guida che siano adeguate alla peculiarità del caso concreto non comportano un addebito neanche in termini di imperizia. Ne consegue, dunque, il ripristino del criterio dell homo eiusdem professionis et condicionis, in forza del quale la responsabilità del medico è assoggettata al giudizio di accertamento della violazione della regola cautelare e le linee guida assumono così una funzione di mero indirizzo per l attività del sanitario. Infatti, se la violazione delle linee guida determina un esito infausto può insorgere la responsabilità solo ove la condotta, in seguito al giudizio di accertamento della violazione della regola cautelare, risultasse colposa; in caso contrario, ossia quando la violazione delle linee guida determina un esito fausto dell operazione, non si integrerebbero manco gli estremi degli artt. 589 e 590 c.p. Nella sentenza di legittimità in epigrafe, la Corte di Cassazione analizza nuovamente la effettiva portata della causa di non punibilità di cui all art. 590-sexies, co.2 c.p., con la precisazione che, avendo essa natura sostanziale, può essere applicata, per i fatti commessi prima dell entrata in vigore della legge 24/2017, anche ai procedimenti pendenti davanti alla Corte di Cassazione e afferma che la ratio della norma, contrariamente a quanto statuito in precedenza, è quella di superare la c.d. graduazione della colpa sia attraverso l abrogazione dell intero co.1 dell art.3 della legge Balduzzi, nell ipotesi in cui le condotte rispettose delle raccomandazioni codificate risultassero lievemente colpose, che mediante la previsione delle sole situazioni astrattamente riconducibili all imperizia, ossia al profilo della colpa che si fonda sulla violazione delle leges artis, che ha ritenuto non punibili neanche in caso di colpa grave ( i giudici di legittimità, infatti, per delineare, nel caso in esame, la condotta dell esercente la professione sanitaria, hanno escluso l applicabilità della legge Balduzzi, in forza dei principi delineati dalla Corte di Cassazione rispettivamente con le pronunce del 2014 e del 2015, e hanno, invece, preso in considerazione l art.6 della legge Gelli Bianco). In altri termini, i giudici di legittimità affermano che la causa di esclusione della punibilità in parola operi solo nel caso di imperizia, a prescindere dal grado della colpa, atteso che il rispetto delle linee guida e delle buone pratiche adeguate alla specificità del caso concreto sia compatibile con la condotta imperita tenuta dal sanitario in caso di applicazione delle stesse. Al contrario, i giudici di merito, nel caso di specie, avevano rilevato solo la grave imperizia del sanitario e non anche il rispetto o meno delle linee guida e delle buone pratiche, sicchè a giudizio del ricorrente, in
3 presenza della causa di non punibilità di cui all art.590 sexies c.p., sarebbe stato necessario un annullamento della sentenza con rinvio che i giudici di legittimità non hanno ritenuto di accogliere, essendo maturati i termini di prescrizione del reato e ritenendo di non potersi applicare al caso concreto altra formula più favorevole rispetto a quella adottata (non emergendo dagli atti processuali che il fatto non sussistesse o che l imputato non lo avesse commesso o che il fatto non costituisse reato, ecc.). In definitiva, con l intervento normativo, il Legislatore ha inteso arginare il c.d. fenomeno della medicina difensiva e restituire al sanitario la necessaria serenità operativa nello svolgimento della propria attività.
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