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- Gina Rocca
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1 INFORMAZIONI RELATIVE ALLE ESENZIONI DAL PAGAMENTO DEL TICKET SANITARIO ED ALLE SANZIONI AMMINISTRATIVE IN CASO DI UTILIZZO NON CORRETTO DELLE ESENZIONI. Il ticket sanitario è la quota di compartecipazione diretta dei cittadini alla spesa pubblica per l assistenza sanitaria fornita dallo Stato e dalla Regione. Sono soggetti al pagamento del ticket tutti gli assistiti ad eccezione di quelli in possesso di un esenzione per ragioni di reddito, per patologia, o per appartenenza a particolari fasce o condizioni sociali (es. donne in stato di gravidanza, donatori di sangue e di midollo, soggetti minori di anni 14 etc., indipendentemente dal reddito familiare). L Agenzia Tutela della Salute dell Insubria, in attuazione delle disposizioni normative nazionali e regionali in materia, sta mettendo in atto interventi finalizzati a verificare eventuali irregolarità inerenti le dichiarazioni relative all esenzione dal pagamento del ticket per la fruizione di prestazioni di specialistica ambulatoriale e assistenza farmaceutica. Possono, infatti, beneficiare dell esenzione dal pagamento del ticket solo i cittadini che rientrano in particolari condizioni. Dagli accertamenti esperiti sulla base delle risultanze acquisite dal sistema Tessera Sanitaria (TS) gestito dal MEF - sono emerse irregolarità relativamente ad un notevole numero di esenzioni fruite; pertanto ATS, in attuazione del DM 11 dicembre 2009 e della Legge Regionale n. 33/2009, ha proceduto a trasmettere i verbali di accertamento, contestazione e notificazione di illecito amministrativo ai soggetti per i quali sono emerse le irregolarità. La violazione può essere estinta mediante il pagamento di una quota che varia in relazione alla prestazione erogata in regime di esenzione. Nel verbale di contestazione sono precisate ai sensi della Legge n. 689/ le somme da versare a titolo di: - recupero dell importo del ticket non pagato, - sanzione amministrativa in misura ridotta (pari all importo del ticket evaso), - rimborso delle spese amministrative sostenute da ATS per il procedimento. Nel caso l interessato non proceda al pagamento entro 60 giorni dalla notificazione del verbale di accertamento, l A.T.S. procederà ai sensi e nei termini di legge (emissione di ordinanza ingiunzione per il recupero del ticket + pagamento della sanzione in misura intera con importo pari al triplo del ticket non pagato). Il contravvenzionato ha facoltà di far pervenire, entro 30 giorni dalla notificazione del verbale, al Direttore Generale dell A.T.S. Insubria, scritti difensivi, documenti e richieste scritte di audizione personale. Si riportano di seguito le modalità, comunque contenute nel verbale di contestazione, al fine di inoltrare memorie difensive, controdeduzioni e documentazione (riportare sempre gli estremi del verbale ricevuto CPV n.). Si sottolinea che le memorie difensive potranno pervenire esclusivamente: - ATS INSUBRIA, Dipartimento delle Cure Primarie, Via O. Rossi, n Varese indirizzo PEC protocollo@pec.ats-insubria.it - oppure all indirizzo di posta elettronica: controllo.esenzioni.cp@ats-insubria.it per eventuali informazioni: - linea telefonica dedicata n lunedì ore / giovedì ore
2 - sportello: giovedì ore previo appuntamento (per fissare l appuntamento telefonare il lunedì dalle 9.00 alle al n ); - indirizzo di posta elettronica dedicato: controllo.esenzioni.cp@ats-insubria.it RECUPERO TICKET SANITARI NON PAGATI NOTE INFORMATIVE Condizioni di esenzione per reddito e/o per status (disoccupazione e altro) dalla compartecipazione alla spesa sanitaria (vd. anche tabella riassuntiva allegata) E01: soggetti con meno di 6 anni o più di 65 anni con reddito familiare inferiore a ,98 euro (ex art. 8, comma 16 della L. 537/1993 e succ. modifiche e integrazioni); rende esenti dal ticket per la specialistica ambulatoriale, non per l assistenza farmaceutica; E02: disoccupati e loro familiari a carico - con reddito familiare inferiore a 8.263,31 euro incrementato a ,05 euro in presenza del coniuge ed in ragione di ulteriori 516,46 euro per ogni figlio a carico (ex art. 8 comma 16 della L. 537/1993 e succ. modifiche e integrazioni); E03: titolari di assegno (ex pensione) sociale - e loro familiari a carico - (art. 8 comma 16 della L. 537/1993 e succ. modifiche e integrazioni); E04: titolari di pensione al minimo, con più di 60 anni - e loro familiari a carico - con reddito familiare inferiore a 8.263,31 euro incrementato a ,05 euro in presenza del coniuge ed in ragione di ulteriori 516,46 euro per ogni figlio a carico (ex art. 8 comma 16 della L. 537/1993 e succ. modifiche e integrazioni). Si precisa che non si tratta di una categoria di pensione specifica, bensì di un trattamento integrativo al minimo individuato annualmente dall Inps (ad es. per l anno 2018, titolari di pensioni inferiori ad 507,42/mensili in possesso di determinati requisiti). E05: Cittadini di età superiore a 65 anni appartenenti ad un nucleo familiare con reddito complessivo lordo compreso tra ,98 euro e ,00 euro; validità regionale, rende esenti dal ticket per la specialistica ambulatoriale, non per l assistenza farmaceutica; E11: Soggetti minori di età sino a 14 anni, indipendentemente dal reddito; (Validità regionale) E12: Disoccupati iscritti agli elenchi anagrafici dei centri per l impiego e familiari a loro carico, con reddito complessivo familiare lordo pari o inferiore a euro, per il periodo di durata di tale condizione (DGR n. 4380/2012) - Validità regionale (dal ) E13: Lavoratori in mobilità e loro familiari fiscalmente a carico, con una retribuzione lorda, comprensiva dell integrazione salariale o indennità, non superiore ai massimali mensili previsti dalla Circolare dell INPS n.19 del e suoi eventuali successivi aggiornamenti per il periodo di durata di tale condizione. (DGR n. 313/2013) - Validità regionale (dal ) E13: Lavoratori in cassa integrazione straordinaria e loro familiari fiscalmente a carico, con una retribuzione lorda, comprensiva dell integrazione salariale o indennità, non superiore ai massimali mensili previsti dalla Circolare dell INPS n.19 del e suoi eventuali successivi aggiornamenti per il periodo di durata di tale condizione (DGR n. 313/2013) - Validità regionale (dal ) E13: Lavoratori in cassa integrazione in deroga e loro familiari fiscalmente a carico, con una retribuzione lorda, comprensiva dell integrazione salariale o indennità, non superiore ai
3 massimali mensili previsti dalla Circolare dell INPS n. 19 del e suoi eventuali successivi aggiornamenti per il periodo di durata di tale condizione (DGR n. 313/2013) Validità regionale (dal ) E13: Lavoratori in contratto di solidarietà difensivo ex art. 1 D.L. 30 ottobre 1984, n. 726 e loro familiari fiscalmente a carico, con una retribuzione lorda, comprensiva dell integrazione salariale o indennità, non superiore ai massimali mensili previsti dalla Circolare dell INPS n.19 del e suoi eventuali successivi aggiornamenti per il periodo di durata di tale condizione (DGR n. 313/2013) - Validità regionale (dal ) E14: Cittadini di età uguale o superiore a 66 anni e appartenenti ad un nucleo familiare con reddito complessivo lordo non superiore a euro Validità regionale solo per assistenza farmaceutica (dal ) E15: Cittadini assistiti dal Sistema Sanitario Lombardo con reddito familiare fiscale annuale non superiore a Euro , e loro familiari a carico possono beneficiare dell esenzione dal pagamento del ticket aggiuntivo (il cosidetto super ticket ). Validità regionale solo per prestazioni di specialistica ambulatoriale (dal ) E30: Cittadini affetti da patologie croniche e trapiantati appartenenti a nucleo familiare con reddito complessivo lordo riferito all'anno precedente, non superiore a euro, incrementato in funzione della composizione del nucleo familiare secondo i parametri desunti dalla scala di equivalenza della tabella 2 al D.Lgs. n.109/98 e successive modifiche.- Validità regionale dal solo per assistenza farmaceutica E40: Cittadini affetti da malattie rare appartenenti a nucleo familiare con reddito complessivo lordo riferito all'anno precedente, non superiore a euro, incrementato in funzione della composizione del nucleo familiare secondo i parametri desunti dalla scala di equivalenza della tabella 2 al D.Lgs. n.109/98 e successive modifiche.- Validità regionale dal solo per assistenza farmaceutica E99: Cittadini che abbiano subito danni (abitazione/luogo di lavoro) a seguito del sisma avvenuto in Lombardia nel 2012 (DGR 4048/2012)- Validità regionale n.b. nel caso in cui la esenzione preveda più condizioni, per poterne fruire correttamente occorre che tali condizioni siano tutte presenti. es. E01/E05: devono essere presenti sia la condizione di età, sia quella riferita al limite di reddito previsto. es. E02/E12: devono essere presenti sia la condizione della disoccupazione, sia quella riferita al limite di reddito previsto. LE DOMANDE PIÙ FREQUENTI (Reddito / Nucleo familiare fiscale / Familiari a carico / Stato di disoccupazione) 1. Come va calcolato il reddito complessivo del nucleo familiare? Per reddito complessivo fiscale ai fini dell esenzione è da intendersi il reddito del nucleo familiare fiscale (la cui definizione si trova al punto successivo) quale risulta dalla dichiarazione dei redditi (effettuata nella annualità soggetta al controllo delle esenzioni ticket riferita ai redditi dell anno precedente, ad es. prestazioni anno 2013, dichiarazione redditi anno 2013, redditi del 2012), come somma dei redditi al lordo degli oneri deducibili, della deduzione per abitazione principale, delle detrazioni fiscali da lavoro e di quelle per carichi di famiglia.
4 2. Che cosa si intende per "nucleo familiare" ( nucleo fiscale ) ai fini dell esenzione? Fanno parte del nucleo familiare ai fini fiscali, quindi anche ai fini dell esenzione dal pagamento del ticket: il dichiarante, il coniuge non legalmente ed effettivamente separato (anche se non a carico), i figli, le altre persone conviventi e le altre persone a carico ai fini Irpef, per le quali spettano detrazioni per carichi di famiglia in quanto titolari di un reddito non superiore a 2.840,51. Non si considera, quindi, il nucleo anagrafico che risulta dallo stato di famiglia, ma solo il nucleo fiscale. 3. Quali familiari possono essere considerati "familiari a carico"? I familiari a carico sono quelli non fiscalmente indipendenti, per i quali l interessato gode di detrazioni fiscali, perché il loro reddito è inferiore a 2.840,51. Il reddito del nucleo familiare è dato dalla somma dei singoli redditi complessivi prodotti dai componenti il nucleo. Come chiarito dalle istruzioni ministeriali al Modello Redditi 2018 Persone Fisiche (periodo di imposta 2017), sono considerati familiari fiscalmente a carico i membri della famiglia che hanno posseduto un reddito complessivo uguale o inferiore a 2.840,51 euro, al lordo degli oneri deducibili. Nel limite di reddito di 2.840,51 euro che il familiare deve possedere per essere considerato fiscalmente a carico, devono essere computate anche le seguenti somme, che non sono comprese nel reddito complessivo: le retribuzioni corrisposte da Enti e Organismi Internazionali, da Rappresentanze diplomatiche e consolari, da Missioni, dalla Santa Sede, dagli Enti gestiti direttamente da essa e dagli Enti centrali della Chiesa Cattolica; la quota esente dei redditi di lavoro dipendente prestato nelle zone di frontiera ed in altri Paesi limitrofi in via continuativa e come oggetto esclusivo del rapporto lavorativo da soggetti residenti nel territorio dello Stato; il reddito d impresa o di lavoro autonomo assoggettato ad imposta sostitutiva nel caso di applicazione del regime fiscale di vantaggio per l imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità (art. 27, commi 1 e 2, del D.L. 6 luglio 2011, n. 98); il reddito d impresa o di lavoro autonomo assoggettato ad imposta sostitutiva in applicazione del regime forfetario (art. 1, commi 54/89, della L. 23/12/2014, n. 190); il reddito dei fabbricati assoggettato alla cedolare secca sulle locazioni. Possono essere considerati familiari a carico, anche se non conviventi con il contribuente o residenti all estero: il coniuge non legalmente ed effettivamente separato, i figli anche naturali e/o adottati, affidati o affiliati con reddito non superiore a 2.840,51, senza limiti di età anche se non conviventi e residenti all estero; altri familiari conviventi a carico: genitori adottivi;
5 Le persone, pur conviventi, che dispongono di redditi propri costituiscono, con l eccezione del coniuge, nuclei familiari autonomi. Attenzione! Il coniuge fa sempre parte del nucleo fiscale anche se è fiscalmente indipendente o non convivente. Si ricorda, inoltre, che l art. 20 della legge 20 maggio 2016, n. 76 prevede espressamente che le disposizioni che si riferiscono al matrimonio e le disposizioni contenenti le parole «coniuge», «coniugi» o termini equivalenti, ovunque ricorrono nelle leggi, negli atti aventi forza di legge, nei regolamenti nonché negli atti amministrativi e nei contratti collettivi, si applicano anche a ognuna delle parti dell'unione civile tra persone dello stesso sesso. In base a questa legge, dunque, anche le persone dello stesso sesso unite civilmente fanno parte dello stesso nucleo fiscale. Viceversa, i conviventi di fatto, così come individuati dalla stessa legge n. 76/2016, non fanno parte dello stesso nucleo familiare fiscale ai fini del riconoscimento del diritto all esenzione. 4. Quale è il reddito che va considerato? Il reddito è rilevabile dai seguenti modelli: modello CUD (ora CU Certificazione Unica): parte B dati fiscali, somma degli importi di cui ai punti 1 e 2 più l eventuale rendita catastale rivalutata del 5% dell eventuale abitazione principale e relative pertinenze (box, cantina, ecc.) in possesso. Nel nuovo modello CU occorre prendere a riferimento gli importi indicati nei campi 1, o 2, o 3 o 4 oltre all eventuale rendita catastale rivalutata del 5% dell eventuale abitazione principale e relative pertinenze (box, cantina, ecc.) in possesso; : prospetto di liquidazione modello importo di cui al rigo REDDITO DI RIFERIMENTO PER AGEVOLAZIONI FISCALI (comprensivo dell imponibile cedolare secca locazioni); modello UNICO: quadro RN, importo di cui al rigo RN1 campo 1 ( Reddito di riferimento per agevolazioni fiscali ). In tale rigo deve indicarsi l importo risultante dalla seguente operazione: RN1, col. 5 + RB10, col RB10, col RL10 col. 4 se barrata colonna 3. Il reddito fondiario e i redditi diversi derivanti dalla locazione breve di immobili assoggettati alla cedolare secca devono essere aggiunti al reddito complessivo per determinare la condizione di familiare fiscalmente a carico, per calcolare le detrazioni per carichi di famiglia, le altre detrazioni d imposta previste dall articolo 13 del TUIR, le detrazioni per canoni di locazione e, in generale, per stabilire la spettanza o la misura di benefici, fiscali e non, collegati al possesso di requisiti reddituali (art. 3, comma 7, del D.Lgs. n. 23 del 14 marzo 2011). 5. Cosa si intende per disoccupato? Essere già stati occupati (non è disoccupato chi non ha mai avuto un impiego: studenti, casalinghe). Essere privi di rapporto di lavoro ed immediatamente disponibili ed alla ricerca di un attività lavorativa (= essere iscritti ai centri per l impiego e non aver attivato alcun rapporto di lavoro; pertanto non è disoccupato chi, pur conservando lo stato di disoccupazione, ha attivato un rapporto di lavoro; es: chi ha un rapporto di lavoro dipendente a tempo indeterminato con un reddito inferiore ad o un rapporto di lavoro a tempo determinato sino a sei mesi nell anno conserva lo stato di disoccupazione ma non è considerato disoccupato ai fini della fruizione del ticket sanitario).
6 Per dimostrare tali requisiti, occorre presentare: - Stato Occupazionale / Certificato di stato di disoccupazione e Comunicazioni obbligatorie. Tali documenti se non in proprio possesso possono essere richiesti ai CENTRI PER L IMPIEGO (sede territoriale più vicina alla propria residenza); oppure, in alternativa - Estratto conto previdenziale (eventuale estratto conto previdenziale parasubordinati o di altre casse previdenziali). Tali documenti sono scaricabili direttamente dal sito dell INPS, previa acquisizione del PIN (presso l INPS). LE DOMANDE PIÙ FREQUENTI (Procedura) 1.Dove trovo i motivi che hanno portato ad un controllo negativo nei miei confronti? I motivi sono indicati sinteticamente nel foglio allegato al verbale ricevuto intestato VERIFICA AUTOCERTIFICAZIONE -, così come risultante dal sistema Tessera Sanitaria (ad es. il titolare risulta occupato in tutto o in parte nel periodo nell archivio MDL (Ministero del Lavoro) ; oppure reddito del nucleo fiscale risulta sopra soglia ecc.) 2. Come posso oppormi a quanto contestato nel verbale ricevuto? Presentando, entro 30 giorni dalla notificazione del verbale di accertamento, le memorie difensive come da fac simile allegato 1) allegando la relativa documentazione. 3. Che documenti devo presentare? Dove li devo presentare? Come? La documentazione deve essere presentata all Agenzia di Tutela della Salute dell Insubria esclusivamente: - ATS INSUBRIA, Dipartimento delle Cure Primarie, Via O. Rossi, n Varese indirizzo PEC protocollo@pec.ats-insubria.it - oppure all indirizzo di posta elettronica: controllo.esenzioni.cp@ats-insubria.it E01 E05 occorre presentare: la dichiarazione dei redditi del nucleo familiare fiscale relativa all'anno precedente la data di erogazione delle prestazioni per le quali si è ricevuto il verbale di accertamento. Se non è stata presentata dichiarazione allegare Modello CUD (ora CU Certificazione Unica). E02 - E12 occorre presentare: -la dichiarazione dei redditi come sopra ovvero modello CUD (ora CU Certificazione Unica); - Stato Occupazionale / Certificato di stato di disoccupazione e Comunicazioni obbligatorie. Tali documenti se non in proprio possesso possono essere richiesti ai CENTRI PER L IMPIEGO (sede territoriale più vicina alla propria residenza); oppure, in alternativa
7 -Estratto conto previdenziale (eventuale estratto conto previdenziale parasubordinati o di altre casse previdenziali). Tali documenti sono scaricabili direttamente dal sito dell INPS, previa acquisizione del PIN (presso l INPS). E03 occorre presentare: la comunicazione INPS di liquidazione di assegno sociale (sigla PS oppure AS). E04 occorre presentare: la dichiarazione dei redditi relativa all'anno precedente la data di erogazione delle prestazioni o Modello CUD (ora CU Certificazione Unica). 3. Dopo cosa succede? L Ente (ATS) che ha emesso il verbale, esamina quanto pervenuto e: se ritiene ammissibili le motivazioni presentate dall interessato, archivia il procedimento sanzionatorio; - se invece non ritiene ammissibili le motivazioni presentate dall interessato, procede ad emettere ed a notificare al contravvenzionato l Ordinanza/Ingiunzione. 4. Cosa succede se non pago entro i termini previsti? Verrà emessa ordinanza ingiunzione per il recupero del ticket e il pagamento della sanzione comminata nell importo massimo (triplo dell importo del ticket). RICONDUZIONE DELLA ESENZIONE NON SPETTANTE AD ALTRA TIPOLOGIA DI ESENZIONE In alcuni casi, pur non possedendo i requisiti per l esenzione utilizzata e contestata attraverso il verbale ricevuto, l interessato potrebbe avere i requisiti per poter fruire di un altra tipologia. Di seguito i casi più frequenti: Esenzione contestata come non corretta E01: soggetti con meno di 6 anni o più di 65 anni con reddito familiare inferiore a ,98 euro E02: disoccupati e loro familiari a carico - con reddito familiare inferiore a 8.263,31 euro incrementato a ,05 euro in presenza del coniuge ed in ragione di ulteriori 516,46 euro per ogni figlio a carico E03: titolari di assegno (ex pensione) sociale - e loro familiari a carico E04: titolari di pensione al minimo, con più di 60 anni - e loro familiari a carico - con reddito familiare inferiore a 8.263,31 euro incrementato a ,05 euro in presenza del coniuge ed in ragione di ulteriori 516,46 euro per ogni figlio a carico Esenzione della quale si potrebbe fruire con il possesso dei requisiti richiesti E05: Cittadini di età superiore a 65 anni appartenenti ad un nucleo familiare con reddito complessivo lordo compreso tra ,98 euro e ,00 euro; (validità regionale, rende esenti dal ticket per la specialistica ambulatoriale, non per l assistenza farmaceutica) E12: Disoccupati iscritti agli elenchi anagrafici dei centri per l impiego e familiari a loro carico, con reddito complessivo familiare lordo pari o inferiore a euro (validità regionale) E01: soggetti con meno di 6 anni o più di 65 anni con reddito familiare inferiore a ,98 euro (rende esenti dal ticket per la specialistica ambulatoriale, non per l assistenza farmaceutica) oppure E05: Cittadini di età superiore a 65 anni appartenenti ad un nucleo familiare con
8 reddito complessivo lordo compreso tra ,98 euro e ,00 euro; (validità regionale, rende esenti dal ticket per la specialistica ambulatoriale, non per l assistenza farmaceutica) E14: Cittadini di età uguale o superiore a 66 anni e appartenenti ad un nucleo familiare con reddito complessivo lordo non superiore a euro (validità regionale solo per assistenza farmaceutica - dal ) In questi casi è possibile presentare memorie difensive con istanza di archiviazione allegando la relativa documentazione, entro 30 giorni dal ricevimento del verbale di accertamento (utilizzare fac simile allegato 2). ESENZIONI PER PATOLOGIA Si ricorda (come già precisato nel verbale di accertamento e contestazione) che nel caso in cui l interessato fosse in possesso anche di esenzioni per patologia, le prestazioni riferibili a tali tipologie di esenzioni sono già state eliminate dal conteggio dei ticket evasi. RATEIZZAZIONE La rateizzazione del pagamento delle somme è possibile? La rateizzazione non è possibile quando si deve pagare la sanzione in misura ridotta, quella cioè irrogata con il primo verbale di accertamento e contestazione. La rateizzazione è viceversa possibile quando si tratti della sanzione in misura intera (importo triplo del ticket non pagato), quella cioè irrogata a seguito di ordinanza-ingiunzione.
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