La riforma del sistema tributario (11): neutralità fiscale delle operazioni straordinarie

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1 Articolo pubblicato su FiscoOggi ( Analisi e commenti La riforma del sistema tributario (11): neutralità fiscale delle operazioni straordinarie 24 Agosto 2003 L'obiettivo è eliminare o almeno ridurre i potenziali ostacoli alla concorrenza e ottenere condizioni di equità per tutti i residenti nei diversi Paesi comunitari Dopo aver esaminato i requisiti soggettivi e oggettivi necessari affinché una determinata operazione societaria effettuata tra soggetti residenti in diversi Paesi dell'unione europea possa rientrare nel regime di esenzione fiscale previsto dalla direttiva del Consiglio 90/434/Cee (cosiddetta "Direttiva fusioni"), nonché dal decreto legislativo di recepimento , n. 544 ("Attuazione della Direttiva del Consiglio 90/434/CEE relativa al regime fiscale comune da applicare alle fusioni, alle scissioni, ai conferimenti d'attivo ed agli scambi di azioni concernenti società di Stati membri diversi"), occorrerà considerare più da vicino il funzionamento del regime esentativo. Quest'ultimo, attualmente fondato sull'articolo 2 del predetto decreto legislativo, viene riscritto e integrato nel redigendo nuovo Testo unico. In tale sede, la normativa in esame sarebbe contenuta nel nuovo articolo 181. La neutralità fiscale nell'articolo 2 del Dlgs n. 544/1992 Ai fini della miglior comprensione delle problematiche affrontate, sarà necessario passare in rassegna le principali previsioni dell'atto normativo interno di recepimento. Ai sensi dell'articolo 2 del decreto legislativo: nelle fusioni e nelle scissioni (articolo 1, I comma, lettere a e b), i maggiori valori emergenti a seguito dell'eventuale imputazione del disavanzo non sono imponibili, a determinate 1 di 9

2 condizioni, nei confronti del beneficiario. I beni ricevuti sono comunque valutati fiscalmente in base all'ultimo valore riconosciuto ai fini delle imposte sui redditi al conferente, facendo risultare da apposito prospetto di riconciliazione, da allegare alla dichiarazione dei redditi, i dati esposti in bilancio e i valori fiscalmente riconosciuti i conferimenti (articolo 1, I comma, lettera c) non costituiscono realizzo di plus o minusvalenze, ma l'ultimo costo fiscalmente riconosciuto dell'azienda o del ramo aziendale conferito costituisce il costo fiscalmente riconosciuto della partecipazione ricevuta. Le eventuali differenze positive concorrono all'imponibile dell'impresa o società apportante solo a seguito della distribuzione ai soci le plusvalenze della stabile organizzazione del conferente residente sono imponibili a titolo di realizzo al valore normale, con deduzione dalla relativa imposta, fino al suo totale assorbimento, dell'ammontare dell'imposta che lo Stato dove è situata la stabile organizzazione avrebbe effettivamente prelevato in assenza delle norme della direttiva comunitaria n. 90/434 del 23 luglio Il beneficiario non residente subentra al conferente residente per tutti i diritti e gli obblighi tributari ai fini delle imposte sui redditi, non sono rilevanti le differenze positive o negative di fusione e di scissione riferibili: al concambio (ovvero) all'annullamento di una partecipazione il cui titolare acquisisca la corrispondente quota del patrimonio del soggetto partecipato. Agli eventuali maggiori valori iscritti in bilancio per compensare le differenze negative si applicano le disposizioni dei commi 1 e 2 (che prevedono la non imponibilità dei valori medesimi). Lo stesso art. 2 in commento dispone che le operazioni di fusione, scissione e scambio di partecipazioni mediante permuta o conferimento non comportano il realizzo di plusvalenze né di minusvalenze sulle azioni o quote date in cambio, il cui valore fiscale è assunto dalle azioni o quote ricevute, ripartendosi tra tutte in proporzione dei valori alle stesse attribuiti ai fini della determinazione del rapporto di cambio. Gli eventuali conguagli concorrono però a formare il reddito dei percettori. Alla stabile organizzazione situata in un altro Stato membro e conferita da un soggetto residente si ricollegano plusvalenze imponibili nei confronti del conferente residente a titolo di realizzo al valore normale, con deduzione dalla relativa imposta, fino al suo totale assorbimento, dell'ammontare dell'imposta che lo Stato dove è situata la stabile organizzazione avrebbe 2 di 9

3 prelevato in assenza delle norme della "Direttiva fusioni". La partecipazione ricevuta è valutata fiscalmente in base all'ultimo valore riconosciuto ai fini delle imposte sui redditi degli elementi patrimoniali conferiti, aumentato di un importo pari all'imponibile corrispondente all'imposta dovuta a saldo. Con clausola finale antielusiva, è, infine, disposto che si considerano realizzati al valore normale i componenti dell'azienda o del complesso aziendale che abbiano formato oggetto delle operazioni indicate alle lettere da a) a d) del I comma dell'articolo 1 (cioè di tutte le operazioni straordinarie, fatta eccezione per l'acquisto o integrazione di partecipazioni di controllo a seguito di permute o conferimenti), non confluiti in seguito a tali operazioni in una stabile organizzazione situata nel territorio dello Stato. La stessa disposizione è applicata se, successivamente alle predette operazioni, i componenti conferiti nella stabile organizzazione residente nel territorio dello Stato ne sono distolti. Sintesi delle novità contenute nello "schema" di nuovo Tuir L'articolo 181, I comma, del testo pubblicato sui siti Internet del ministero dell'economia e delle Finanze dispone, con formulazione lapidaria, che alle operazioni di cui all'articolo 180, lettere a) e b), si applicano le disposizioni dell'articolo 174, I comma, e 175, I comma. Ai sensi del II comma dello stesso articolo, ai conferimenti si applicano le regole interne per la non imponibilità, codificate agli articoli 177 e 178. Le disposizioni antielusive contenute nell'attualmente vigente articolo 2, III comma, del Dlgs n. 544/1992 verrebbero integralmente riprodotte. Verrebbe, invece, abrogato il IV comma, che dispone l'irrilevanza fiscale delle differenze positive o negative derivanti dall'annullamento o dal concambio di partecipazioni. Nel V comma, l'ultimo periodo viene arricchito da un inciso in base al quale "...gli eventuali conguagli concorrono a formare il reddito dei percettori ferma rimanendo, ricorrendone le condizioni, l'esenzione totale di cui all'art. 99 e quella parziale di cui agli articoli 68 ed 76, comma 1, lett. c)". Il VI e il VII comma, relativi al trattamento delle operazioni straordinarie in relazione alle stabili organizzazioni situate in altri Stati membri Ue e nel territorio dello Stato, rimangono praticamente immutati. Il rinvio alla disciplina interna prevista dal nuovo Testo unico In base alle norme richiamate dal nuovo articolo 181: non sono imponibili le plus e minusvalenze dei beni delle società fuse o scisse, comprese 3 di 9

4 quelle relative alle rimanenze e ai valori di avviamento (I comma) è applicata la disciplina interna sui conferimenti (a plusvalori esenti, II comma). Il rinvio ad altre disposizioni comuni del nuovo Testo unico induce a passare brevemente in rassegna il contenuto degli articoli 174, 175, 177 e 178. Ai sensi dell'attuale articolo 123, I comma, del Tuir e del nuovo articolo 174, I comma, la fusione tra più società non costituisce realizzo né distribuzione delle plusvalenze e minusvalenze dei beni delle società fuse, comprese quelle relative alle rimanenze e il valore di avviamento. Nell'articolo 175, I comma, del redigendo "progetto di Tuir" è ribadito il principio della neutralità fiscale della scissione societaria, ma scompare ogni riferimento alle plus e minusvalenze risultanti dai progetti di scissione o dalle situazioni patrimoniali richieste dal codice civile (redatti a norma dell'articolo 2504-octies del codice civile, attuale articolo 2506-bis, nonché dell'articolo 2504-novies, attuale articolo 2506-ter), relativamente alle quali l'attuale articolo 123-bis del Tuir prevede espressamente che "non si considerano iscritte in bilancio". Per i conferimenti, è applicata l'articolata disciplina dell'articolo 177 o dell'articolo 178. L'articolo 177 del "progetto" di Testo unico contiene un primo comma parzialmente riproduttivo del vigente articolo 3, I comma, del Dlgs n. 358/1997, ma con l'espresso riferimento al nuovo regime delle plusvalenze, le quali - ai sensi dell'articolo 99 - possono "non concorrere" al reddito. Le condizioni alle quali tale trattamento privilegiato è possibile sono le seguenti: possesso ininterrotto per almeno un anno iscrizione in bilancio tra le immobilizzazioni finanziarie localizzazione in Stati e territori che non siano "paradisi fiscali" svolgimento di attività commerciale. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 98, fatti salvi i casi di esenzione di cui al successivo articolo 99, per i conferimenti di aziende e di partecipazioni di controllo o di collegamento ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile, si considera valore di realizzo quello attribuito alle partecipazioni, ricevute in cambio dell'oggetto conferito, nelle scritture contabili del soggetto conferente ovvero, se superiore, quello attribuito all'azienda o alle partecipazioni conferite nelle scritture contabili del soggetto conferitario. Le disposizioni del I comma non si applicano e il valore di realizzo è determinato ai sensi dell'articolo 10 (determinazione dei redditi e delle perdite, attuale articolo 9) nel caso di conferimento di partecipazioni di controllo o di collegamento prive dei requisiti per l'esenzione se 4 di 9

5 le partecipazioni rivenute non sono anch'esse prive di tali requisiti, senza considerare quello di all'articolo 99, I comma, lettera a (ininterrotto possesso dal primo giorno del dodicesimo mese precedente quello della cessione, considerando cedute per prime le azioni o quote acquisite in data più recente) (nuovo comma I-bis). Il secondo comma, identico all'attuale articolo 3, II comma, del Dlgs n. 358/1997, ribadisce l'applicabilità delle disposizioni richiamate anche per i conferenti non residenti nel territorio dello Stato. Se, infine, il conferimento ha a oggetto l'unica azienda dell'imprenditore individuale, la successiva cessione delle partecipazioni ricevute a seguito del conferimento, è disciplinata dagli articoli 76, comma 1, lettera c (cessione a titolo oneroso di partecipazioni qualificate) e 77 (plusvalenze, ai fini dell'ire), assumendo come costo delle partecipazioni il valore attribuito alle stesse secondo i criteri espressi al I comma. Con disposizioni simili (ma non identiche) a quelle dell'articolo 4 del Dlgs n. 358/1997, l'articolo 178 della "bozza" dispone che non costituiscono realizzo di plusvalenze o minusvalenze i conferimenti di aziende: possedute per un periodo non inferiore a tre anni effettuati: tra soggetti residenti in Italia (puntualizzazione assente nella disposizione attualmente vigente) nell'esercizio di imprese commerciali, a condizione che il soggetto conferitario rientri fra quelli di cui all'articolo 82, I comma, lettere a) e b). Possono dunque beneficiare del regime di esenzione: le società per azioni e in accomandita per azioni, le società a responsabilità limitata, le società cooperative e le società di mutua assicurazione residenti nel territorio dello Stato gli enti pubblici e privati diversi dalle società, residenti nel territorio dello Stato, che hanno per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attività commerciali. Tra tali enti si comprendono, oltre alle persone giuridiche, le associazioni non riconosciute, i consorzi e le altre organizzazioni non appartenenti ad altri soggetti passivi nei confronti delle quali il presupposto dell'imposta si verifica in modo unitario e autonomo. 5 di 9

6 Rimarrebbero invece escluse le società e gli enti commerciali di ogni tipo, con o senza personalità giuridica, non residenti nel territorio dello Stato che hanno per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attività commerciali, comprese le società e le associazioni indicate nell'articolo 6 (articolo 82, I comma, lettera b). Quale valore delle partecipazioni ricevute, il soggetto conferente deve assumere l'ultimo valore fiscalmente riconosciuto dell'azienda conferita, e il conferitario subentra nella posizione del conferente in ordine agli elementi attivi e passivi dell'azienda, con il conseguente obbligo di redazione e di allegazione del prospetto di riconciliazione alla dichiarazione dei redditi. I contribuenti possono esercitare l'opzione per la sola tassazione ordinaria dei plusvalori - e non, evidentemente, per quella sostitutiva, in via di abrogazione - anche con riferimento ai conferimenti di cui all'articolo 179 (relativo agli scambi di partecipazioni). E' poi prevista l'abrogazione del terzo comma del vigente articolo 4 del Dlgs n. 358/1997, relativo alla presunzione legale in base alla quale l'aumento di patrimonio netto del conferitario eccedente rispetto al valore fiscalmente riconosciuto dell'azienda conferita si considera formato con utili di capitale. Ai fini della norma antielusiva di cui all'articolo 37-bis del Dpr n. 600/1973, è considerato irrilevante il conferimento dell'azienda secondo il regime di continuità dei valori fiscali riconosciuti seguito dalla cessione della partecipazione rivenuta per usufruire dell'esenzione totale di cui all'articolo 99, o di quella parziale di cui agli articoli 68 e 76, comma 1, lettera c) (nuovo articolo 178, IV comma). In base al V comma dell'articolo 178, le aziende acquisite in dipendenza di conferimenti effettuati con il regime di esenzione si considerano possedute dal soggetto conferitario anche per il periodo di possesso del soggetto conferente. Le partecipazioni ricevute dai soggetti che hanno effettuato detti conferimenti o le operazioni di cui all'articolo 1 del Dlgs n. 544/1992 in regime di neutralità fiscale si considerano iscritte come immobilizzazioni finanziarie nei bilanci in cui risultavano iscritti: i beni dell'azienda conferita (o) come immobilizzazioni, le partecipazioni date in cambio. Se il soggetto conferitario riceve gli elementi dell'attivo o le posizioni soggettive che hanno consentito al conferente di avvalersi delle sospensioni d'imposta consentite dall'articolo 122, comma 4, le stesse si trasferiscono al soggetto conferitario a condizione che questi istituisca il vincolo di sospensione d'imposta previsto da tale norma. 6 di 9

7 In relazione al conferimento avente a oggetto l'unica azienda dell'imprenditore individuale, si applicano le regole dell'articolo 177, nonché dell'attuale articolo 3 del Dlgs. n. 358/1997, in base alle quali la successiva cessione delle partecipazioni ricevute a seguito del conferimento produce redditi diversi. Altre disposizioni dell'articolo 181 L'articolo 181 prosegue aggiungendo che le disposizioni del I comma (ovvero quelle sopra richiamate, relative alle operazioni di fusione e di scissione) si applicano anche nei confronti del beneficiario non residente con riferimento alla stabile organizzazione dello stesso nello Stato italiano, limitatamente agli elementi patrimoniali del conferente residente o, nell'ipotesi di cui all'articolo 180, I comma, lettera d), non residente, in essa effettivamente confluiti. Si rammenta che la norma richiamata sopra (articolo 180, I comma, lettera d) estende la disciplina delle operazioni straordinarie intracomunitarie ai soggetti non residenti nel territorio dello Stato, con riguardo alle stabili organizzazioni nel territorio dello Stato oggetto delle operazioni stesse. Secondo il III comma dell'attuale articolo 2 del Dlgs n. 358/1992, integralmente trasfuso nel nuovo testo, nelle operazioni straordinarie di: fusione scissione conferimento permute e conferimenti di azioni o quote, mediante i quali uno dei soggetti indicati nell'articolo 1 del decreto legislativo (società di capitali) acquisti o integri una partecipazione di controllo, ai sensi dell'articolo 2359, comma 1, n. 1), del codice civile, in un altro soggetto appartenente alle medesime tipologie le plusvalenze della stabile organizzazione del conferente residente sono imponibili a titolo di realizzo al valore normale, con deduzione dalla relativa imposta, fino al suo totale assorbimento, dell'ammontare dell'imposta che lo Stato dove è situata la stabile organizzazione avrebbe effettivamente prelevato in assenza delle norme della "Direttiva fusioni". Il beneficiario non residente subentra al conferente residente per tutti i diritti e gli obblighi tributari. Il quarto comma, del quale verrebbe disposta l'abrogazione, dispone attualmente l'irrilevanza fiscale delle differenze positive o negative di fusione e scissione derivanti dal concambio o dall'annullamento di una partecipazione il cui titolare acquisisca la corrispondente quota del patrimonio netto del soggetto partecipato. L'abrogazione è prevista, evidentemente, perché la previsione in essa contenuta potrebbe divenire inutile a seguito dell'applicazione delle ordinarie 7 di 9

8 regole in tema di fusioni e scissioni societarie (articolo 174, II comma, e articolo 175, II comma), per effetto delle quali - appunto - le emergenti differenze positive e negative sono considerate irrilevanti. Il V comma del nuovo articolo dispone che "le operazioni di fusione, scissione e scambio di partecipazioni mediante permuta o conferimento, indicate nell'art. 1 (rectius, nell'articolo 180), non comportano realizzo di plusvalenze né di minusvalenze sulle azioni o quote date in cambio, il cui valore fiscale viene assunto dalle azioni o quote ricevute, ripartendosi tra tutte in proporzione dei valori alle stesse attribuiti ai fini della determinazione del rapporto di cambio". Gli eventuali conguagli concorrono alla formazione del reddito dei percettori, mentre rimane ferma, ricorrendone le condizioni, l'esenzione totale di cui all'articolo 99 e quella parziale di cui agli articoli 68 ed 76, I comma, lettera c). Ai sensi del VI comma, riproduttivo dell'attuale articolo 2, VI comma, del Dlgs n. 358/1992, se da un soggetto è stata conferita una stabile organizzazione situata in un altro Stato membro, le plusvalenze derivanti sono imponibili nei confronti del conferente residente a titolo di realizzo al valore normale, con deduzione dalla relativa imposta, fino al suo totale assorbimento, dell'ammontare dell'imposta che lo Stato dove è situata la stabile organizzazione avrebbe prelevato in assenza delle norme della direttiva n. 90/434. In tal caso, la partecipazione ricevuta è valutata fiscalmente in base all'ultimo valore fiscalmente riconosciuto degli elementi patrimoniali conferiti, aumentato, di un importo pari all'imponibile corrispondente all'imposta dovuta a saldo. Come anticipato sopra, anche il VII comma dell'articolo 181 riproduce nella sostanza il medesimo comma del vigente articolo 2 del Dlgs n. 358/1992, disponendo che si considerano realizzati al valore normale i componenti dell'azienda o del complesso aziendale che abbiano formato oggetto delle operazioni indicate alle lettere da a) a d) del comma 1 dell'articolo 180 (con esclusione dunque delle sole operazioni di permuta e conferimento di azioni o quote, mediante i quali venga acquistata o integrata una partecipazione di controllo, ai sensi dell'articolo 2359, comma 1, n. 1), del codice civile), che, in seguito a tali operazioni, non siano confluiti in una stabile organizzazione situata nel territorio dello Stato. La stessa disposizione si applica se, successivamente alle operazioni poste in essere, i componenti conferiti nella stabile organizzazione situata nel territorio dello Stato ne sono distolti. Conclusioni L'esame congiunto delle disposizioni vigenti e di quelle del nuovo testo rivela che, come già evidenziato nei precedenti contributi, soprattutto con riferimento alla disciplina delle cosiddette 8 di 9

9 "operazioni straordinarie" tra società, è forte la preoccupazione di conseguire la massima integrazione tra le norme valevoli all'interno dello Stato e quelle che regolano i rapporti tra soggetti residenti in diversi Stati membri dell'unione europea. Nell'ottica di una sempre più ricercata "omogeneizzazione" della disciplina delle imposte dirette, quanto a presupposti, soggetti, basi imponibili, all'interno della Ue, tale opzione è evidentemente rivolta all'eliminazione o almeno alla riduzione dei potenziali ostacoli alla concorrenza e all'ottenimento di condizioni di equità tra il trattamento riservato al residente in Italia e quello del residente in Germania, Spagna, Grecia, o in altri Paesi comunitari. La situazione che verrebbe a determinarsi a seguito dell'entrata in vigore del proposto testo normativo, è di totale "permeabilità" e trasparenza tra disciplina interna e disciplina "transfrontaliera", con il principio-guida dell'irrilevanza fiscale delle "differenze" di fusione e scissione, nonché dei maggiori valori emergenti sviluppati in relazione alle altre operazioni straordinarie. di Fabio Carrirolo URL: 9 di 9

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