La riforma del sistema tributario (11): neutralità fiscale delle operazioni straordinarie
|
|
- Casimiro Pisano
- 4 anni fa
- Visualizzazioni
Transcript
1 Articolo pubblicato su FiscoOggi ( Analisi e commenti La riforma del sistema tributario (11): neutralità fiscale delle operazioni straordinarie 24 Agosto 2003 L'obiettivo è eliminare o almeno ridurre i potenziali ostacoli alla concorrenza e ottenere condizioni di equità per tutti i residenti nei diversi Paesi comunitari Dopo aver esaminato i requisiti soggettivi e oggettivi necessari affinché una determinata operazione societaria effettuata tra soggetti residenti in diversi Paesi dell'unione europea possa rientrare nel regime di esenzione fiscale previsto dalla direttiva del Consiglio 90/434/Cee (cosiddetta "Direttiva fusioni"), nonché dal decreto legislativo di recepimento , n. 544 ("Attuazione della Direttiva del Consiglio 90/434/CEE relativa al regime fiscale comune da applicare alle fusioni, alle scissioni, ai conferimenti d'attivo ed agli scambi di azioni concernenti società di Stati membri diversi"), occorrerà considerare più da vicino il funzionamento del regime esentativo. Quest'ultimo, attualmente fondato sull'articolo 2 del predetto decreto legislativo, viene riscritto e integrato nel redigendo nuovo Testo unico. In tale sede, la normativa in esame sarebbe contenuta nel nuovo articolo 181. La neutralità fiscale nell'articolo 2 del Dlgs n. 544/1992 Ai fini della miglior comprensione delle problematiche affrontate, sarà necessario passare in rassegna le principali previsioni dell'atto normativo interno di recepimento. Ai sensi dell'articolo 2 del decreto legislativo: nelle fusioni e nelle scissioni (articolo 1, I comma, lettere a e b), i maggiori valori emergenti a seguito dell'eventuale imputazione del disavanzo non sono imponibili, a determinate 1 di 9
2 condizioni, nei confronti del beneficiario. I beni ricevuti sono comunque valutati fiscalmente in base all'ultimo valore riconosciuto ai fini delle imposte sui redditi al conferente, facendo risultare da apposito prospetto di riconciliazione, da allegare alla dichiarazione dei redditi, i dati esposti in bilancio e i valori fiscalmente riconosciuti i conferimenti (articolo 1, I comma, lettera c) non costituiscono realizzo di plus o minusvalenze, ma l'ultimo costo fiscalmente riconosciuto dell'azienda o del ramo aziendale conferito costituisce il costo fiscalmente riconosciuto della partecipazione ricevuta. Le eventuali differenze positive concorrono all'imponibile dell'impresa o società apportante solo a seguito della distribuzione ai soci le plusvalenze della stabile organizzazione del conferente residente sono imponibili a titolo di realizzo al valore normale, con deduzione dalla relativa imposta, fino al suo totale assorbimento, dell'ammontare dell'imposta che lo Stato dove è situata la stabile organizzazione avrebbe effettivamente prelevato in assenza delle norme della direttiva comunitaria n. 90/434 del 23 luglio Il beneficiario non residente subentra al conferente residente per tutti i diritti e gli obblighi tributari ai fini delle imposte sui redditi, non sono rilevanti le differenze positive o negative di fusione e di scissione riferibili: al concambio (ovvero) all'annullamento di una partecipazione il cui titolare acquisisca la corrispondente quota del patrimonio del soggetto partecipato. Agli eventuali maggiori valori iscritti in bilancio per compensare le differenze negative si applicano le disposizioni dei commi 1 e 2 (che prevedono la non imponibilità dei valori medesimi). Lo stesso art. 2 in commento dispone che le operazioni di fusione, scissione e scambio di partecipazioni mediante permuta o conferimento non comportano il realizzo di plusvalenze né di minusvalenze sulle azioni o quote date in cambio, il cui valore fiscale è assunto dalle azioni o quote ricevute, ripartendosi tra tutte in proporzione dei valori alle stesse attribuiti ai fini della determinazione del rapporto di cambio. Gli eventuali conguagli concorrono però a formare il reddito dei percettori. Alla stabile organizzazione situata in un altro Stato membro e conferita da un soggetto residente si ricollegano plusvalenze imponibili nei confronti del conferente residente a titolo di realizzo al valore normale, con deduzione dalla relativa imposta, fino al suo totale assorbimento, dell'ammontare dell'imposta che lo Stato dove è situata la stabile organizzazione avrebbe 2 di 9
3 prelevato in assenza delle norme della "Direttiva fusioni". La partecipazione ricevuta è valutata fiscalmente in base all'ultimo valore riconosciuto ai fini delle imposte sui redditi degli elementi patrimoniali conferiti, aumentato di un importo pari all'imponibile corrispondente all'imposta dovuta a saldo. Con clausola finale antielusiva, è, infine, disposto che si considerano realizzati al valore normale i componenti dell'azienda o del complesso aziendale che abbiano formato oggetto delle operazioni indicate alle lettere da a) a d) del I comma dell'articolo 1 (cioè di tutte le operazioni straordinarie, fatta eccezione per l'acquisto o integrazione di partecipazioni di controllo a seguito di permute o conferimenti), non confluiti in seguito a tali operazioni in una stabile organizzazione situata nel territorio dello Stato. La stessa disposizione è applicata se, successivamente alle predette operazioni, i componenti conferiti nella stabile organizzazione residente nel territorio dello Stato ne sono distolti. Sintesi delle novità contenute nello "schema" di nuovo Tuir L'articolo 181, I comma, del testo pubblicato sui siti Internet del ministero dell'economia e delle Finanze dispone, con formulazione lapidaria, che alle operazioni di cui all'articolo 180, lettere a) e b), si applicano le disposizioni dell'articolo 174, I comma, e 175, I comma. Ai sensi del II comma dello stesso articolo, ai conferimenti si applicano le regole interne per la non imponibilità, codificate agli articoli 177 e 178. Le disposizioni antielusive contenute nell'attualmente vigente articolo 2, III comma, del Dlgs n. 544/1992 verrebbero integralmente riprodotte. Verrebbe, invece, abrogato il IV comma, che dispone l'irrilevanza fiscale delle differenze positive o negative derivanti dall'annullamento o dal concambio di partecipazioni. Nel V comma, l'ultimo periodo viene arricchito da un inciso in base al quale "...gli eventuali conguagli concorrono a formare il reddito dei percettori ferma rimanendo, ricorrendone le condizioni, l'esenzione totale di cui all'art. 99 e quella parziale di cui agli articoli 68 ed 76, comma 1, lett. c)". Il VI e il VII comma, relativi al trattamento delle operazioni straordinarie in relazione alle stabili organizzazioni situate in altri Stati membri Ue e nel territorio dello Stato, rimangono praticamente immutati. Il rinvio alla disciplina interna prevista dal nuovo Testo unico In base alle norme richiamate dal nuovo articolo 181: non sono imponibili le plus e minusvalenze dei beni delle società fuse o scisse, comprese 3 di 9
4 quelle relative alle rimanenze e ai valori di avviamento (I comma) è applicata la disciplina interna sui conferimenti (a plusvalori esenti, II comma). Il rinvio ad altre disposizioni comuni del nuovo Testo unico induce a passare brevemente in rassegna il contenuto degli articoli 174, 175, 177 e 178. Ai sensi dell'attuale articolo 123, I comma, del Tuir e del nuovo articolo 174, I comma, la fusione tra più società non costituisce realizzo né distribuzione delle plusvalenze e minusvalenze dei beni delle società fuse, comprese quelle relative alle rimanenze e il valore di avviamento. Nell'articolo 175, I comma, del redigendo "progetto di Tuir" è ribadito il principio della neutralità fiscale della scissione societaria, ma scompare ogni riferimento alle plus e minusvalenze risultanti dai progetti di scissione o dalle situazioni patrimoniali richieste dal codice civile (redatti a norma dell'articolo 2504-octies del codice civile, attuale articolo 2506-bis, nonché dell'articolo 2504-novies, attuale articolo 2506-ter), relativamente alle quali l'attuale articolo 123-bis del Tuir prevede espressamente che "non si considerano iscritte in bilancio". Per i conferimenti, è applicata l'articolata disciplina dell'articolo 177 o dell'articolo 178. L'articolo 177 del "progetto" di Testo unico contiene un primo comma parzialmente riproduttivo del vigente articolo 3, I comma, del Dlgs n. 358/1997, ma con l'espresso riferimento al nuovo regime delle plusvalenze, le quali - ai sensi dell'articolo 99 - possono "non concorrere" al reddito. Le condizioni alle quali tale trattamento privilegiato è possibile sono le seguenti: possesso ininterrotto per almeno un anno iscrizione in bilancio tra le immobilizzazioni finanziarie localizzazione in Stati e territori che non siano "paradisi fiscali" svolgimento di attività commerciale. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 98, fatti salvi i casi di esenzione di cui al successivo articolo 99, per i conferimenti di aziende e di partecipazioni di controllo o di collegamento ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile, si considera valore di realizzo quello attribuito alle partecipazioni, ricevute in cambio dell'oggetto conferito, nelle scritture contabili del soggetto conferente ovvero, se superiore, quello attribuito all'azienda o alle partecipazioni conferite nelle scritture contabili del soggetto conferitario. Le disposizioni del I comma non si applicano e il valore di realizzo è determinato ai sensi dell'articolo 10 (determinazione dei redditi e delle perdite, attuale articolo 9) nel caso di conferimento di partecipazioni di controllo o di collegamento prive dei requisiti per l'esenzione se 4 di 9
5 le partecipazioni rivenute non sono anch'esse prive di tali requisiti, senza considerare quello di all'articolo 99, I comma, lettera a (ininterrotto possesso dal primo giorno del dodicesimo mese precedente quello della cessione, considerando cedute per prime le azioni o quote acquisite in data più recente) (nuovo comma I-bis). Il secondo comma, identico all'attuale articolo 3, II comma, del Dlgs n. 358/1997, ribadisce l'applicabilità delle disposizioni richiamate anche per i conferenti non residenti nel territorio dello Stato. Se, infine, il conferimento ha a oggetto l'unica azienda dell'imprenditore individuale, la successiva cessione delle partecipazioni ricevute a seguito del conferimento, è disciplinata dagli articoli 76, comma 1, lettera c (cessione a titolo oneroso di partecipazioni qualificate) e 77 (plusvalenze, ai fini dell'ire), assumendo come costo delle partecipazioni il valore attribuito alle stesse secondo i criteri espressi al I comma. Con disposizioni simili (ma non identiche) a quelle dell'articolo 4 del Dlgs n. 358/1997, l'articolo 178 della "bozza" dispone che non costituiscono realizzo di plusvalenze o minusvalenze i conferimenti di aziende: possedute per un periodo non inferiore a tre anni effettuati: tra soggetti residenti in Italia (puntualizzazione assente nella disposizione attualmente vigente) nell'esercizio di imprese commerciali, a condizione che il soggetto conferitario rientri fra quelli di cui all'articolo 82, I comma, lettere a) e b). Possono dunque beneficiare del regime di esenzione: le società per azioni e in accomandita per azioni, le società a responsabilità limitata, le società cooperative e le società di mutua assicurazione residenti nel territorio dello Stato gli enti pubblici e privati diversi dalle società, residenti nel territorio dello Stato, che hanno per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attività commerciali. Tra tali enti si comprendono, oltre alle persone giuridiche, le associazioni non riconosciute, i consorzi e le altre organizzazioni non appartenenti ad altri soggetti passivi nei confronti delle quali il presupposto dell'imposta si verifica in modo unitario e autonomo. 5 di 9
6 Rimarrebbero invece escluse le società e gli enti commerciali di ogni tipo, con o senza personalità giuridica, non residenti nel territorio dello Stato che hanno per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attività commerciali, comprese le società e le associazioni indicate nell'articolo 6 (articolo 82, I comma, lettera b). Quale valore delle partecipazioni ricevute, il soggetto conferente deve assumere l'ultimo valore fiscalmente riconosciuto dell'azienda conferita, e il conferitario subentra nella posizione del conferente in ordine agli elementi attivi e passivi dell'azienda, con il conseguente obbligo di redazione e di allegazione del prospetto di riconciliazione alla dichiarazione dei redditi. I contribuenti possono esercitare l'opzione per la sola tassazione ordinaria dei plusvalori - e non, evidentemente, per quella sostitutiva, in via di abrogazione - anche con riferimento ai conferimenti di cui all'articolo 179 (relativo agli scambi di partecipazioni). E' poi prevista l'abrogazione del terzo comma del vigente articolo 4 del Dlgs n. 358/1997, relativo alla presunzione legale in base alla quale l'aumento di patrimonio netto del conferitario eccedente rispetto al valore fiscalmente riconosciuto dell'azienda conferita si considera formato con utili di capitale. Ai fini della norma antielusiva di cui all'articolo 37-bis del Dpr n. 600/1973, è considerato irrilevante il conferimento dell'azienda secondo il regime di continuità dei valori fiscali riconosciuti seguito dalla cessione della partecipazione rivenuta per usufruire dell'esenzione totale di cui all'articolo 99, o di quella parziale di cui agli articoli 68 e 76, comma 1, lettera c) (nuovo articolo 178, IV comma). In base al V comma dell'articolo 178, le aziende acquisite in dipendenza di conferimenti effettuati con il regime di esenzione si considerano possedute dal soggetto conferitario anche per il periodo di possesso del soggetto conferente. Le partecipazioni ricevute dai soggetti che hanno effettuato detti conferimenti o le operazioni di cui all'articolo 1 del Dlgs n. 544/1992 in regime di neutralità fiscale si considerano iscritte come immobilizzazioni finanziarie nei bilanci in cui risultavano iscritti: i beni dell'azienda conferita (o) come immobilizzazioni, le partecipazioni date in cambio. Se il soggetto conferitario riceve gli elementi dell'attivo o le posizioni soggettive che hanno consentito al conferente di avvalersi delle sospensioni d'imposta consentite dall'articolo 122, comma 4, le stesse si trasferiscono al soggetto conferitario a condizione che questi istituisca il vincolo di sospensione d'imposta previsto da tale norma. 6 di 9
7 In relazione al conferimento avente a oggetto l'unica azienda dell'imprenditore individuale, si applicano le regole dell'articolo 177, nonché dell'attuale articolo 3 del Dlgs. n. 358/1997, in base alle quali la successiva cessione delle partecipazioni ricevute a seguito del conferimento produce redditi diversi. Altre disposizioni dell'articolo 181 L'articolo 181 prosegue aggiungendo che le disposizioni del I comma (ovvero quelle sopra richiamate, relative alle operazioni di fusione e di scissione) si applicano anche nei confronti del beneficiario non residente con riferimento alla stabile organizzazione dello stesso nello Stato italiano, limitatamente agli elementi patrimoniali del conferente residente o, nell'ipotesi di cui all'articolo 180, I comma, lettera d), non residente, in essa effettivamente confluiti. Si rammenta che la norma richiamata sopra (articolo 180, I comma, lettera d) estende la disciplina delle operazioni straordinarie intracomunitarie ai soggetti non residenti nel territorio dello Stato, con riguardo alle stabili organizzazioni nel territorio dello Stato oggetto delle operazioni stesse. Secondo il III comma dell'attuale articolo 2 del Dlgs n. 358/1992, integralmente trasfuso nel nuovo testo, nelle operazioni straordinarie di: fusione scissione conferimento permute e conferimenti di azioni o quote, mediante i quali uno dei soggetti indicati nell'articolo 1 del decreto legislativo (società di capitali) acquisti o integri una partecipazione di controllo, ai sensi dell'articolo 2359, comma 1, n. 1), del codice civile, in un altro soggetto appartenente alle medesime tipologie le plusvalenze della stabile organizzazione del conferente residente sono imponibili a titolo di realizzo al valore normale, con deduzione dalla relativa imposta, fino al suo totale assorbimento, dell'ammontare dell'imposta che lo Stato dove è situata la stabile organizzazione avrebbe effettivamente prelevato in assenza delle norme della "Direttiva fusioni". Il beneficiario non residente subentra al conferente residente per tutti i diritti e gli obblighi tributari. Il quarto comma, del quale verrebbe disposta l'abrogazione, dispone attualmente l'irrilevanza fiscale delle differenze positive o negative di fusione e scissione derivanti dal concambio o dall'annullamento di una partecipazione il cui titolare acquisisca la corrispondente quota del patrimonio netto del soggetto partecipato. L'abrogazione è prevista, evidentemente, perché la previsione in essa contenuta potrebbe divenire inutile a seguito dell'applicazione delle ordinarie 7 di 9
8 regole in tema di fusioni e scissioni societarie (articolo 174, II comma, e articolo 175, II comma), per effetto delle quali - appunto - le emergenti differenze positive e negative sono considerate irrilevanti. Il V comma del nuovo articolo dispone che "le operazioni di fusione, scissione e scambio di partecipazioni mediante permuta o conferimento, indicate nell'art. 1 (rectius, nell'articolo 180), non comportano realizzo di plusvalenze né di minusvalenze sulle azioni o quote date in cambio, il cui valore fiscale viene assunto dalle azioni o quote ricevute, ripartendosi tra tutte in proporzione dei valori alle stesse attribuiti ai fini della determinazione del rapporto di cambio". Gli eventuali conguagli concorrono alla formazione del reddito dei percettori, mentre rimane ferma, ricorrendone le condizioni, l'esenzione totale di cui all'articolo 99 e quella parziale di cui agli articoli 68 ed 76, I comma, lettera c). Ai sensi del VI comma, riproduttivo dell'attuale articolo 2, VI comma, del Dlgs n. 358/1992, se da un soggetto è stata conferita una stabile organizzazione situata in un altro Stato membro, le plusvalenze derivanti sono imponibili nei confronti del conferente residente a titolo di realizzo al valore normale, con deduzione dalla relativa imposta, fino al suo totale assorbimento, dell'ammontare dell'imposta che lo Stato dove è situata la stabile organizzazione avrebbe prelevato in assenza delle norme della direttiva n. 90/434. In tal caso, la partecipazione ricevuta è valutata fiscalmente in base all'ultimo valore fiscalmente riconosciuto degli elementi patrimoniali conferiti, aumentato, di un importo pari all'imponibile corrispondente all'imposta dovuta a saldo. Come anticipato sopra, anche il VII comma dell'articolo 181 riproduce nella sostanza il medesimo comma del vigente articolo 2 del Dlgs n. 358/1992, disponendo che si considerano realizzati al valore normale i componenti dell'azienda o del complesso aziendale che abbiano formato oggetto delle operazioni indicate alle lettere da a) a d) del comma 1 dell'articolo 180 (con esclusione dunque delle sole operazioni di permuta e conferimento di azioni o quote, mediante i quali venga acquistata o integrata una partecipazione di controllo, ai sensi dell'articolo 2359, comma 1, n. 1), del codice civile), che, in seguito a tali operazioni, non siano confluiti in una stabile organizzazione situata nel territorio dello Stato. La stessa disposizione si applica se, successivamente alle operazioni poste in essere, i componenti conferiti nella stabile organizzazione situata nel territorio dello Stato ne sono distolti. Conclusioni L'esame congiunto delle disposizioni vigenti e di quelle del nuovo testo rivela che, come già evidenziato nei precedenti contributi, soprattutto con riferimento alla disciplina delle cosiddette 8 di 9
9 "operazioni straordinarie" tra società, è forte la preoccupazione di conseguire la massima integrazione tra le norme valevoli all'interno dello Stato e quelle che regolano i rapporti tra soggetti residenti in diversi Stati membri dell'unione europea. Nell'ottica di una sempre più ricercata "omogeneizzazione" della disciplina delle imposte dirette, quanto a presupposti, soggetti, basi imponibili, all'interno della Ue, tale opzione è evidentemente rivolta all'eliminazione o almeno alla riduzione dei potenziali ostacoli alla concorrenza e all'ottenimento di condizioni di equità tra il trattamento riservato al residente in Italia e quello del residente in Germania, Spagna, Grecia, o in altri Paesi comunitari. La situazione che verrebbe a determinarsi a seguito dell'entrata in vigore del proposto testo normativo, è di totale "permeabilità" e trasparenza tra disciplina interna e disciplina "transfrontaliera", con il principio-guida dell'irrilevanza fiscale delle "differenze" di fusione e scissione, nonché dei maggiori valori emergenti sviluppati in relazione alle altre operazioni straordinarie. di Fabio Carrirolo URL: 9 di 9
Le operazioni straordinarie intracomunitarie: il regime di neutralità
Le operazioni straordinarie intracomunitarie: il regime di neutralità di Fabio Carrirolo Pubblicato il 7 giugno 2010 Aspetti generali Per le operazioni straordinarie delle imprese, il «non concorso al
Lo scambio di partecipazioni mediante
Lo scambio di partecipazioni mediante conferimento Aspetti Fiscali Riccardo Cecere 11 MAGGIO 2018 Presidente Commissione Operazioni Straordinarie UGDCEC Roma Indice degli argomenti Aspetti fiscali dell
Pubblicata su FiscoOggi.it (
Pubblicata su FiscoOggi.it (http://www.fiscooggi.it) Analisi e commenti La riforma del sistema tributario (7): i conferimenti di aziende e di partecipazioni L'attuale normativa. I regimi di tassazione
trasformazione societaria liquidazione societaria fusioni e acquisizioni (M&A)
OPERAZIONI STRAORDINARIE trasformazione societaria liquidazione societaria fusioni e acquisizioni (M&A) Cessione affitto d azienda Conferimento (non solo azienda) Fusione societaria Scissione societaria
GLI ASPETTI FISCALI DEI CONFERIMENTI Convegno di Formazione Professionale Continua
GLI ASPETTI FISCALI DEI CONFERIMENTI Convegno di Formazione Professionale Continua 18 Ottobre 2011 Piazzale Delle Belle Arti, 2 Roma 1 GENERALITA 1) Conferimento di singole attività 2) Conferimento di
La riforma del sistema tributario (9): gli scambi di partecipazioni
Pubblicata su FiscoOggi.it (http://www.fiscooggi.it) Analisi e commenti La riforma del sistema tributario (9): gli scambi di partecipazioni L'attuale normativa. Prassi dell'amministrazione. Le novità dell'articolo
TESTO UNICO DELLE IMPOSTE SUI REDDITI TITOLO III DISPOSIZIONI COMUNI Capo III OPERAZIONI STRAORDINARIE
TESTO UNICO DELLE IMPOSTE SUI REDDITI TITOLO III DISPOSIZIONI COMUNI Capo III OPERAZIONI STRAORDINARIE Art. 170 Trasformazione della societa' 1. La trasformazione della societa' non costituisce realizzo
La riforma del sistema tributario (13): le perdite fiscali nelle operazioni straordinarie tra società domiciliate no Ue
Articolo pubblicato su FiscoOggi (http://fiscooggi.it) Analisi e commenti La riforma del sistema tributario (13): le perdite fiscali nelle operazioni straordinarie tra società domiciliate no Ue 9 Settembre
- Agenzia delle Entrate Provvedimento del 15 febbraio 2005 Gazzetta Ufficiale del 18 marzo 2005, n. 64
- Agenzia delle Entrate Provvedimento del 15 febbraio 2005 Gazzetta Ufficiale del 18 marzo 2005, n. 64 Approvazione del modello di dichiarazione "Unico 2005-SC", con le relative istruzioni, che le società
La Partecipation Exemption: esenzione fiscale delle plusvalenze ( Articolo di Vincenzo D'Andò )
La Partecipation Exemption: esenzione fiscale delle plusvalenze ( Articolo di Vincenzo D'Andò 09.08.2004 ) LA PARTICIPATION EXEMPTION (ESENZIONE FISCALE DELLE PLUSVALENZE) IL NUOVO REGIME FISCALE DELLE
Art. 172 DPR 917/86 - Fusione di società
Terza Parte Art. 172 DPR 917/86 - Fusione di società La fusione tra più società non costituisce realizzo né distribuzione delle plusvalenze e minusvalenze dei beni delle società fuse o incorporate, comprese
Modifiche al regime sui trasferimenti di partecipazione e di complessi aziendali. Luca Miele Dottore Commercialista
Modifiche al regime sui trasferimenti di partecipazione e di complessi aziendali Luca Miele Dottore Commercialista TRASFERIMENTI DI AZIENDA Anni 2004-2007 2007 In caso di trasferimenti di azienda, la rilevanza
UNICO: LA NUOVA DISCIPLINA DEI CAPITAL GAIN
Martedi' 26/04/2005 UNICO: LA NUOVA DISCIPLINA DEI CAPITAL GAIN A cura di: FiscoOggi Come cambia la modulistica alla luce della riforma Ires Il decreto attuativo n. 344 del 12 dicembre 2003 apporta modifiche
La riforma del sistema tributario (6): la scissione delle società - 2
Pubblicata su FiscoOggi.it (http://www.fiscooggi.it) Analisi e commenti La riforma del sistema tributario (6): la scissione delle società - 2 Retrodatazione degli effetti. Adempimenti e responsabilità
Operazioni straordinarie (dal sig.rossi al gruppo RoBi)
UNIVERSITA' CARLO CATTANEO LIUC DIRITTO TRIBUTARIO DEI GRUPPI INTERNAZIONALI Operazioni straordinarie (dal sig.rossi al gruppo RoBi) la cessione di azienda Rossi 1500 azienda Verdi 2 la cessione di azienda
Modifiche alle operazioni straordinarie
Conferimenti a realizzo controllato (art. 175 Tuir) Abrogazione dei commi 3 e 4 dell art. 175, Tuir L applicazione della particolare forma di conferimento a valori contabili di cui all art. 175 Tuir viene
Lezione La doppia imposizione economica. Gli utili derivanti dalle società residenti tassate per trasparenza e utili derivanti dalle altre società
Lezione La doppia imposizione economica. Gli utili derivanti dalle società residenti tassate per trasparenza e utili derivanti dalle altre società residenti. Gli utili derivanti dalle società non residenti.
LA SCISSIONE Aspetti fiscali. Silvia Mencarelli
LA SCISSIONE Aspetti fiscali 1 IMPOSTE DIRETTE ART. 173 TUIR NEUTRALITA PER LA SCISSA La scissione (totale o parziale di una società in altre preesistenti o di nuova costituzione) non dà luogo a realizzo
Tassazione separata dei redditi delle imprese individuali, SNC e SAS. Rivalutazione di terreni e partecipazioni. Prof.
Operazioni straordinarie. Tassazione separata dei redditi delle imprese individuali, SNC e SAS. Rivalutazione di terreni e partecipazioni. Prof. Marco PIAZZA La Finanziaria 2008 Operazioni straordinarie
LA FUSIONE DELLE SOCIETA Convegno di Formazione Professionale Continua. 20 Ottobre 2010 Piazzale Delle Belle Arti, 2 Roma
LA FUSIONE DELLE SOCIETA Convegno di Formazione Professionale Continua 20 Ottobre 2010 Piazzale Delle Belle Arti, 2 Roma 1 Presupposti economici fusioni LA LEVA FISCALE - Generalità LA LEVA FISCALE 1)
Il trattamento fiscale degli utili prodotti dalle cooperative (2)
Articolo pubblicato su FiscoOggi (http://fiscooggi.it) Attualità Il trattamento fiscale degli utili prodotti dalle cooperative (2) 4 Agosto 2005 Le disposizioni tributarie Le rilevanti novità introdotte
Le operazioni societarie straordinarie: fusione, scissione. Domande Frequenti
CORSO DI DIRITTO TRIBUTARIO IL DIRITTO TRIBUTARIO PER IL NOTAIO CONSULENTE Le operazioni societarie straordinarie: fusione, scissione Domande Frequenti Sommario 1. Le operazioni di fusione implicano l
Le imposte sui redditi: presupposto e soggetti passivi
Le imposte sui redditi: presupposto e soggetti passivi Università Carlo Cattaneo - Liuc anno accademico 2016/2017 corso di diritto tributario prof. Giuseppe Zizzo lezione 3 1 oggetto della lezione irpef,
SLIDE SETTEMBRE 2016 LA FUSIONE. Dott. Gianluca Odetto
1 LA FUSIONE Dott. Gianluca Odetto 2 NEUTRALITÀ FISCALE DELLE FUSIONI L art. 172 del TUIR delinea una disciplina di sostanziale neutralità fiscale delle fusioni. Trattasi, infatti, di operazioni: che attengono
Il conferimento in un ottica riorganizzativa
Il conferimento in un ottica riorganizzativa assenza, in linea generale, di valutazioni diverse da quella effettuata dal perito presenza di un legame partecipativo che non si ritrova, invece, in altre
INTERPOSIZIONE FITTIZIA
Finanza delle operazioni straordinarie - Lezioni del 27.3.2013 INTERPOSIZIONE FITTIZIA D.P.R. 600/73 articolo 37, terzo e quarto comma In sede di rettifica o di accertamento d'ufficio sono imputati al
CONFERIMENTO D AZIENDA
CONFERIMENTO D AZIENDA Relatore Dott. Giulio Salvi Università degli Studi di Bergamo 26 Novembre 2015 Agenda Definizione di conferimento d azienda o di ramo d azienda Regime di neutralità applicabile ai
Il conferimento di azienda ai fini delle imposte dirette: regime ordinario
CORSO DI DIRITTO TRIBUTARIO IL REGIME FISCALE DEI TRASFERIMENTI Il conferimento di azienda ai fini delle imposte dirette: regime ordinario Pietro Boria Ordinario di Diritto Tributario Università di Foggia
B) Partecipazioni non qualificate In tale caso, il regime applicabile è il medesimo delle partecipazioni qualificate.
I CAPITAL GAINS I capital gains alla luce della riforma del decreto legislativo n. 344 del 12 dicembre 2003 (pubblicato in G.U. n. 291 Suppl. Ordinario n. 190 del 16 dicembre 2003). Introduzione Il capital
LE CONSEGUENZE TRIBUTARIE DELLA RIFORMA DELLE SOCIETÀ
Gianluca Patrizi Salvatore Albanese LE CONSEGUENZE TRIBUTARIE DELLA RIFORMA DELLE SOCIETÀ \ GIUFFRÈ EDITORE SOMMARIO Premessa, di GAETANO ORRICO pag. v Capitolo Primo IL NUOVO REDDITO D'IMPRESA 1.1. L'ambito
Le operazioni straordinarie: conferimento, cessione ed affitto d azienda, operazioni sulle partecipazione
S.A.F. SCUOLA DI ALTA FORMAZIONE LUIGI MARTINO Le operazioni straordinarie: conferimento, cessione ed affitto d azienda, operazioni sulle partecipazione MASSIMILIANO SIRONI 1621 Settembre 2015 - Milano
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE DECRETO 21 novembre 2001, n. 429 Regolamento recante disposizioni in materia di tassazione dei redditi di imprese estere partecipate in attuazione dell'articolo
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE, DECRETO 1 aprile 2009, n. 48
Soggetti IAS: il regolamento in materia di determinazione del reddito Decreto Ministero Economia e finanze 01.04.2009 n. 48, G.U. 15.05.2009 I componenti positivi e negativi, fiscalmente rilevanti ai sensi
Sono tali i soggetti elencati dall art. 32, comma 3, del decreto legge n. 78/2010, ossia:
Regime fiscale delle imposte sui redditi dei partecipanti Sulla base del quadro normativo delineato dall art. 32 del decreto legge n. 78 del 31 maggio 2010, come da ultimo modificato dalla legge n. 106
Operazioni straordinarie
GUIDE PRATICHE Operazioni straordinarie Trasformazione, fusione, scissione, conferimento, cessione e operazioni internazionali Silvia Be ol e Ennio Vial Trasformazione Caratteristiche essenziali... 1 1.
LA SCISSIONE ASPETTI FISCALI. Prof. Claudia Rossi 1
LA SCISSIONE ASPETTI FISCALI Prof. Claudia Rossi 1 DATA DI EFFETTO La scissione ha effetto dalla data dell ultima delle iscrizioni dell atto di scissione dell ufficio del registro delle imprese in cui
Tassazione dei dividendi e dei redditi diversi
Tassazione dei dividendi e dei redditi diversi di Vincenzo D'Andò Pubblicato il 24 gennaio 2006 Le novità in materia di tassazione di dividendi e redditi di natura finanziaria dal Correttivo IRES. L Agenzia
Il regime tributario del possesso delle azioni proprie e delle operazioni di smobilizzo
Convegno di Formazione Professionale Continua LA NUOVA NORMATIVA CIVILISTICA ED I PROFILI FISCALI DELL ACQUISTO D AZIONI PROPRIE E DEI CONFERIMENTI IN NATURA Il regime tributario del possesso delle azioni
I contratti di trasferimento a titolo oneroso della titolarità (cessione e conferimento) e della gestione dell azienda.
CORSO DI DIRITTO TRIBUTARIO IL DIRITTO TRIBUTARIO PER IL NOTAIO CONSULENTE I contratti di trasferimento a titolo oneroso della titolarità (cessione e conferimento) e della gestione dell azienda Domande
Gli aspetti fiscali dell operazione di scissione Introduzione
Introduzione Come per la fusione, l esame della disciplina fiscale delle operazioni di scissione riguarda pressoché esclusivamente le imposte dirette, in quanto: tale operazione è irrilevante ai fini IVA;
TITOLO I Modifiche al Testo unico delle imposte sui redditi. CAPO I Imposta sul reddito delle persone fisiche
Schema di decreto legislativo recante «Disposizioni correttive e integrative del decreto legislativo 12 dicembre 2003, n. 344», varato il 18 marzo 2005 dal Consiglio dei ministri. TITOLO I Modifiche al
La riforma del sistema tributario (27): le modifiche alla disciplina dei redditi di capitale e diversi
Articolo pubblicato su FiscoOggi (http://fiscooggi.it) Analisi e commenti La riforma del sistema tributario (27): le modifiche alla disciplina dei redditi di capitale e diversi 15 Dicembre 2003 Tra i rivolgimenti
1. Agli effetti delle norme del presente capo che fanno riferimento al. a) il costo è assunto al lordo delle quote di ammortamento già
D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 Art. 110. [ex art. 76]- Norme generali sulle valutazioni Modificativo: L. 24 dicembre 2007, n. 244 Decorrenza: Vedi note Entrata in vigore: 1 gennaio 2004 1. Agli effetti
COMPONENTI POSITIVE del REDDITO DI IMPRESA
COMPONENTI POSITIVE del REDDITO DI IMPRESA Carattere «globlale» del reddito di impresa Art. 55 1. Sono redditi d'impresa quelli che derivano dall'esercizio di imprese commerciali. Art. 81 Reddito complessivo
TITOLO I IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE. CAPO I Disposizioni generali
TITOLO I IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE CAPO I Disposizioni generali Art. 1 (Presupposto dell imposta) Art. 2 (Soggetti passivi) Art. 3 (Base imponibile) Art. 4 (Coniugi e figli minori) Art.
Deducibilita' delle minusvalenze realizzate in presenza di precedenti svalutazioni riprese a tassazione
Deducibilita' delle minusvalenze realizzate in presenza di precedenti svalutazioni riprese a tassazione Vincenzo D'Andò in Non sono deducibili le minusvalenze su azioni Pex realizzate nel biennio transitorio,
IRES. Presupposto: possesso di redditi in denaro o in natura da parte dei seguenti soggetti passivi:
IRES 1 IRES Presupposto: possesso di redditi in denaro o in natura da parte dei seguenti soggetti passivi: Società per Azioni (S.p.a.), Società in accomandita per azioni (S.a.p.a.), Società a Responsabilità
Le imposte sui redditi: presupposto e soggetti passivi
Le imposte sui redditi: presupposto e soggetti passivi Università Carlo Cattaneo - Liuc anno accademico 2018/2019 corso di diritto tributario lezione 3 1 oggetto della lezione irpef, ires e imposte sostitutive
IL REGIME FISCALE DELLE PLUSVALENZE SU CESSIONI DELLE PARTECIPAZIONI LA PARTICIPATION EXEMPTION
IL REGIME FISCALE DELLE PLUSVALENZE SU CESSIONI DELLE PARTECIPAZIONI LA PARTICIPATION EXEMPTION Il Decreto Legislativo per l attuazione della riforma tributaria, 12 dicembre 2003, n. 344, ha apportato
5. Indipendentemente dalla effettiva collocazione nel conto economico, i componenti positivi e
Art. 1, comma 50, Finanziaria 2008 50. Al fine di semplificare le regole di determinazione della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive e di separarne la disciplina applicativa
R RI RISOLUZIONE N. 90/E
R RI RISOLUZIONE N. 90/E Direzione Centrale Normativa e Contenzioso Roma, 11 luglio 2005 OGGETTO:Istanza d interpello. Art. 11, legge 27 luglio 2000, n. 212. Disciplina fiscale applicabile ai versamenti
INDICE GENERALE *** Testo unico delle imposte sui redditi Titolo I IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE Capo I Disposizioni generali
*** Decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 - Approvazione del testo unico delle imposte sui redditi [Testo post riforma 2004] (Gazzetta ufficiale 31 dicembre 1986, n. 302, suppl.
LA TRASFORMAZIONE Disciplina fiscale. Prof.ssa Claudia Rossi 1
LA TRASFORMAZIONE Disciplina fiscale Prof.ssa Claudia Rossi 1 TASSAZIONE DEL REDDITO DELLE SOCIETA' SOCIETA' DI PERSONE: - per trasparenza in capo ai soci - in proporzione alla partecipazione agli utili
L'impatto dell'ires sulla pianificazione fiscale (13)
Articolo pubblicato su FiscoOggi (http://fiscooggi.it) Attualità L'impatto dell'ires sulla pianificazione fiscale (13) 1 Dicembre 2004 L'assenza di istituti di consolidamento fiscale nel metodo del credito
Norme generali sulle valutazioni
Articolo pubblicato su FiscoOggi (http://fiscooggi.it) Attualità Norme generali sulle valutazioni 7 Marzo 2005 Beni in natura, soggetti non residenti, operazioni in valuta 2. NORME GENERALI SULLE VALUTAZIONI
Costo: comma 1-3. Circolante. Minore tra costo e mercato: comma 9. Definizioni Azioni partecipazioni
norme civilistiche, fiscali,principi contabili nazionali e IAS Classificazione Valutazione: art. 2426 Immobilizzazioni finanziarie Costo: comma 1-3 Circolante Minore tra costo e mercato: comma 9 Università
Il nuovo regime fiscale delle partecipazioni qualificate: dividendi e capital gain
Il nuovo regime fiscale delle partecipazioni qualificate: dividendi e capital gain Roma, 11 giugno 2018 Claudia Calistri Agenzia delle Entrate Direzione Centrale Coordinamento Normativo Ufficio fiscalità
Servizio di documentazione tributaria art. 8 Imposta sostitutiva sul risultato di gestione degli organismi di investimento collettivo del risparmio.
Servizio di documentazione tributaria art. 8 Imposta sostitutiva sul risultato di gestione degli organismi di investimento collettivo del risparmio. Testo: in vigore dal 22/08/2000 1. L'articolo 9 della
Genova, 19/04/2016. Esercitazione
Genova, 19/04/2016 Esercitazione 1 Testo esercitazione (1) La Società Alfa effettua una scissione parziale al 31/12/15 in favore della società preesistente Beta; le situazioni contabili della società e
IL MINISTRO DELL ECONOMIA
IL MINISTRO DELL ECONOMIA E DELLE FINANZE VISTO il testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, come modificato dal decreto legislativo
La riforma del sistema tributario (27): le modifiche alla disciplina dei redditi di capitale e diversi
Pubblicata su FiscoOggi.it (http://www.fiscooggi.it) Analisi e commenti La riforma del sistema tributario (27): le modifiche alla disciplina dei redditi di capitale e diversi Tra i rivolgimenti causati
Sezione prima IN SINTESI Capitolo I - La fusione Normativa civilistica... 3 Normativa fiscale... 10 Prassi amministrativa... 14 Pareri del Comitato consultivo per l applicazione delle norme antielusive..
Corso di Economia Pubblica Lezione 3 - IRES
(materiale gentilmente concesso dalla Prof.ssa Alessandra Casarico) Corso di Economia Pubblica Lezione 3 - IRES Prof. Paolo Buonanno paolo.buonanno@unibg.it IRES: Imposta sul reddito delle società 1. Definizione
STRUTTURA DELLE LEZIONI
IRES STRUTTURA DELLE LEZIONI 1. Definizione della BI e dell imposta in Italia 2. Legame tra imposta societaria e imposta personale (distribuzione degli utili) 3. Neutralità - scelte di investimento - modalità
San Marino, IGR: cosa cambia per le persone fisiche
San Marino, IGR: cosa cambia per le persone fisiche Reddito d impresa L art. 29, in particolare, specifica che è considerato reddito d impresa quello conseguente allo svolgimento di attività artigianali,
passaggio è in Senato (2)
Articolo pubblicato su FiscoOggi (http://fiscooggi.it) Attualità Le misure fiscali del Ddl passaggio è in Senato (2) stabilità. Il primo beni d impresa, 28 Ottobre 2013 Nel secondo intervento, fari puntati
La neutralità fiscale dei conferimen9. a cura del do*. Umberto Zagarese
La neutralità fiscale dei conferimen9 a cura del do*. Umberto Zagarese Conferimento d azienda fon9 norma9ve e documentazione di prassi I conferimenti d azienda e la rivalutazione degli asset aziendali
Roma, 06 ottobre 2008
RISOLUZIONE N. 374/E Direzione Centrale Normativa e Contenzioso Roma, 06 ottobre 2008 Oggetto: Interpello. Applicazione dell agevolazione di cui all articolo 1, commi 242-249, legge 27 dicembre 2006, n.
INDICE. Capitolo 1 I CRITERI DIRETTIVI DELLA RIFORMA SULLA TASSAZIONE SOCIETARIA. Capitolo 2 LA RIFORMA DELL IRES
INDICE Premessa... 1 Capitolo 1 I CRITERI DIRETTIVI DELLA RIFORMA SULLA TASSAZIONE SOCIETARIA 1.1. I criteri direttivi afferenti l IRES.... 5 1.2. Criteri direttivi riferiti all IRE... 16 Capitolo 2 LA
Consolidato fiscale nazionale / 2
LEZIONE 7 Consolidato fiscale nazionale / 2 Operazioni*straordinarie* Le operazioni straordinarie (fusioni, scissioni, ecc ) hanno conseguenze sul bilancio consolidato. In presenza di operazioni di fusione
Società di capitali: modalità per l'esercizio dell'opzione per la trasparenza fiscale ( Decreto Ministero Economia , G.U
Società di capitali: modalità per l'esercizio dell'opzione per la trasparenza fiscale ( Decreto Ministero Economia 23.04.2004, G.U. 30.04.2004 ) Con il decreto 23 aprile 2004 del Ministero dell'economia
Fiscal News La circolare di aggiornamento professionale
Fiscal News La circolare di aggiornamento professionale N. 334 07.11.2016 5 Brexit: l impatto sulle operazioni straordinarie transnazionali Categoria: Fiscalità Internazionale Sottocategoria: Varie Con
Decreto legge del 4 luglio 2006, n. 223 Gazzetta Ufficiale del 4 luglio 2006, n. 153
Decreto legge del 4 luglio 2006, n. 223 Gazzetta Ufficiale del 4 luglio 2006, n. 153 Disposizioni urgenti per il rilancio economico e sociale, per il contenimento e la razionalizzazione della spesa pubblica,
Risposta n. 107 Roma, 12 dicembre 2018
Divisione Contribuenti Direzione Centrale Piccole e Medie Imprese Risposta n. 107 Roma, 12 dicembre 2018 OGGETTO: Articoli 9, 54 e 171 del TUIR di cui al d.p.r. 22 dicembre 1986, n. 917. Regime fiscale
Servizio di documentazione tributaria
Agenzia delle Entrate DIREZIONE CENTRALE NORMATIVA E CONTENZIOSO Oggetto: Istanza di interpello - ART.11, legge 27 luglio 2000, n.212 - Conferimento - Plusvalenze esenti- dpr 22 dicembre 1986, n. 917,
DECRETO LEGISLATIVO 21 novembre 1997, n. 461
DECRETO LEGISLATIVO 21 novembre 1997, n. 461 Riordino della disciplina tributaria dei redditi di capitale e dei redditi diversi, a norma dell'articolo 3, comma 160, della legge 23 dicembre 1996, n. 662.
CIRCOLARE N. 60/E. Roma, 23 dicembre 2010
CIRCOLARE N. 60/E Roma, 23 dicembre 2010 Direzione Centrale Normativa OGGETTO: Modifiche introdotte alla determinazione del reddito delle società e degli enti che esercitano attività assicurative - articolo
IL DIRETTORE DELL AGENZIA. In base alle attribuzioni conferitegli dalle norme riportate nel seguito del presente provvedimento, Dispone:
N. protocollo 2011/168379 Modalità di attuazione dei commi da 12 a 14 dell articolo 23 del decreto legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111. IL DIRETTORE
Decreto ministeriale del 13 febbraio Gazzetta Ufficiale del 15 febbraio 1992, n. 38
Decreto ministeriale del 13 febbraio 1992 Gazzetta Ufficiale del 15 febbraio 1992, n. 38 Modalità di attuazione delle disposizioni tributarie in materia di rivalutazione di beni immobili delle imprese.
Disegno di legge relativo alla Finanziaria 2008 La PEX va verso un remake
Disegno di legge relativo alla Finanziaria 2008 La PEX va verso un remake a cura di: Dottore Commercialista e Revisore Contabile in Matera SINTESI Il disegno di legge sulla Finanziaria 2008, all art. 3
Presupposto Soggetti passivi: Base imponibile Utile/perdita Aliquota t
IRES Definizioni Presupposto: possesso di redditi in denaro o in natura Soggetti passivi: Società per Azioni (SPA), Società in accomandita per azioni (SAPA), Società a Responsabilità limitata (S.r.l),
Stralcio. Art. 1. (Omissis)
Legge 27 dicembre 2006, n. 296: Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007). (Gazzetta Ufficiale n. 299 del 27 dicembre 2006, Supplemento Ordinario)
Modalità di attuazione dei commi 150 e 151 dell articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147. IL DIRETTORE DELL AGENZIA
N. protocollo 2014/77035 Modalità di attuazione dei commi 150 e 151 dell articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147. IL DIRETTORE DELL AGENZIA In base alle attribuzioni conferitegli dalle norme riportate
PARTICIPATION EXEMPTION Dott. Marco Combattelli
L Imposta sul Reddito delle Società (IRES) Rimini, 7 febbraio 2004 PARTICIPATION EXEMPTION Dott. Marco Combattelli Studio Combattelli e Nerpiti - Dottori Commercialisti Associati 00198 Roma - Via Isonzo
TESTO UNICO DELLE IMPOSTE SUI REDDITI
TESTO UNICO DELLE IMPOSTE SUI REDDITI Coordinamento scientifico di Luca Miele INDICE TITOLO I Imposta sul reddito delle persone fisiche Capo I Disposizioni generali Art. 1 Presupposto dell imposta... pag.
SOMMARIO IN SINTESI. IV. LE PERDITE NEL REGIME DI CONSOLIDATO FISCALE NAZIONALE Normativa di riferimento Prassi amministrativa...
IN SINTESI I. LE PERDITE D IMPRESA: DISCIPLINA GENERALE Normativa di riferimento... 3 Prassi amministrativa... 4 Schema n. 1 - Riporto quinquennale delle perdite... 7 Schema n. 2 - Il riporto delle perdite
Rivalutazioni da manuale (2)
Articolo pubblicato su FiscoOggi (http://fiscooggi.it) Attualità Rivalutazioni da manuale (2) 30 Giugno 2006 Tra i temi affrontati, il riallineamento dei valori fiscali a quelli civilistici, maggiori,
Le operazioni straordinarie
Le operazioni straordinarie di Gianmaria Gavelli IMPORTANTE Tutte le formule riportate nel Formulario sono disponibili on line e sono personalizzabili. Le istruzioni per scaricare i file sono a pag. 255
I.R.I. (Imposta sul Reddito d Impresa)
I.R.I. (Imposta sul Reddito d Impresa) Art. 55-bis D.P.R. 917/1976 Commissione Imposte Dirette e Reddito d Impresa ODCEC Bari 1 IRI PRESUPPOSTI Relazione accompagnatoria alla Legge 11 dicembre 2016 n.
TASSAZIONE REDDITI SOCIETARI
TASSAZIONE REDDITI SOCIETARI Nel nostro sistema tributario, la tassazione dei redditi prodotti da soggetti societari, è improntata ad un duplice principio: il principio della "trasparenza" per la tassazione
IRES- LEZIONE 1 LA BASE IMPONIBILE
IRES- LEZIONE 1 LA BASE IMPONIBILE STRUTTURA DELLE TRE LEZIONI 1. Definizione della BI e dell imposta in Italia 2. Legami tra BI IRES e vero profitto 3. Legame tra imposta societaria e imposta personale
Articolo 2, commi del Dl 225/2010 (Dl milleproroghe)
Articolo 2, commi 62-84 del Dl 225/2010 (Dl milleproroghe) 62. Nell'articolo 73 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, dopo
Gazzetta Ufficiale Repubblica Italiana 8 maggio 2001, n [Preambolo]
www.soluzioni24fisco.ilsole24ore.com Ministero delle Finanze Decreto ministeriale 13 aprile 2001, n. 162 Gazzetta Ufficiale Repubblica Italiana 8 maggio 2001, n. 105 Regolamento recante modalità di attuazione
PARTECIPAZIONI Caratteri economico-aziendali Valutazione in bilancio
PARTECIPAZIONI Caratteri economico-aziendali Valutazione in bilancio Allocazione dei valori in bilancio B III Immobilizzazioni finanziarie 1) partecipazioni in: a) imprese controllate b) imprese collegate
EXIT TAX Tassazione in caso di trasferimento della residenza all estero. Analisi e ultime novità. Definizione e riferimenti normativi
EXIT TAX Tassazione in caso di trasferimento della residenza all estero. Analisi e ultime novità. Definizione e riferimenti normativi L art. 166 comma 1 del TUIR stabilisce che il trasferimento all estero
I costi per ottenere il finanziamento sono deducibili nell'esercizio in cui la somma viene erogata
I costi per ottenere il finanziamento sono deducibili nell'esercizio in cui la somma viene erogata Autore: Graziotto Fulvio In: Diritto civile e commerciale Il costo per la stipula di un mutuo va dedotto