Il regime tributario del possesso delle azioni proprie e delle operazioni di smobilizzo

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1 Convegno di Formazione Professionale Continua LA NUOVA NORMATIVA CIVILISTICA ED I PROFILI FISCALI DELL ACQUISTO D AZIONI PROPRIE E DEI CONFERIMENTI IN NATURA Il regime tributario del possesso delle azioni proprie e delle operazioni di smobilizzo Dott. Francesco Bontempo Funzionario Direzione Centrale Normativa Agenzia delle Entrate Roma, 3 marzo 2010

2 Il trattamento fiscale delle azioni proprie AGENDA Il possesso delle azioni proprie: fenomeni valutativi Titoli del circolante Titoli immobilizzati Cessioni di azioni proprie Cessioni obbligatorie [articolo 82 del TUIR] Cessioni volontarie Annullamento di azioni proprie per riduzione del capitale sociale [articolo 91, comma 1, lettera c) del TUIR] Fusione inversa e annullamento di azioni proprie Lo scambio di partecipazioni [articolo 177 del TUIR] Il trattamento fiscale delle azioni proprie per i soggetti IAS adopter

3 Il possesso delle azioni proprie Il 3 settembre 1996, con la sentenza n la Corte di Cassazione ha affermato che "le azioni proprie in portafoglio, siccome rappresentano un valore che esiste nel patrimonio della società emittente ed è suscettibile di essere monetizzato, debbono essere iscritte in bilancio secondo i criteri di valutazione e, in genere, secondo le regole stabilite dalla legge per qualsiasi altro titolo azionario" PRINCIPIO CONTABILE CNDC-CNR N "Titoli e partecipazioni" - settembre (modificato dall OIC nel settembre 2005): stabilisce due criteri di valutazione differenti per le azioni proprie immobilizzate o, al contrario, facenti parte dell attivo circolante.

4 Criteri di valutazione delle azioni proprie Azioni proprie attivo circolante COSTO STORICO o VALORE DI REALIZZO Valore di realizzazione desumibile dall andamento del mercato ai sensi dell art. 2426, n. 9), del codice civile. Occorre tenere in conto ilripristino di valoreai sensi dell art. 2425, n. 3) Azioni proprie immobilizzate COSTO STORICO Deve essere ridotto solo in presenza di una perdita di valore durevole, ai sensi dall art. 2426, n. 3) del codice civile, causata da ripetute e persistenti perdite d esercizio. SVALUTAZIONE Rilevata nel conto economico civilistico (gruppo D Rettifiche di valore di attività finanziarie) Si rende disponibile la riserva azioni proprie in portafoglio

5 ARTICOLO 94 Azioni proprie attivo circolante Comma 1. I titoli indicati nell articolo 85, comma 1, lettere c), esistenti al termine di un esercizio, sono valutati applicando le disposizioni dell articolo 92, commi 1, 2, 3, 4, 5 e 7 salvo quanto stabilito nei seguenti commi Comma 4. Le disposizioni dell articolo 92, comma 5, si applicano solo per la valutazione dei titoli di cui all articolo 85, comma 1, lettera e) ARTICOLO 110 LETTERA d) "il costo delle azioni si intende non comprensivo dei maggiori o minori valori iscritti i quali conseguentemente non concorrono alla formazione del reddito, né alla determinazione del valore fiscalmente riconosciuto delle rimanenze di tali azioni "; IRRILEVANZA DELLE PLUS/MINUS ISCRITTE

6 Azioni proprie immobilizzate ARTICOLO 101 COMMA 2 "Per la valutazione dei beni indicati nell articolo 85, comma 1, lettere c) che costituiscono immobilizzazioni finanziarie si applicano le disposizioni dell articolo 94"; ARTICOLO 94 Comma 1. I titoli indicati nell articolo 85, comma 1, lettere c), esistenti al termine di un esercizio, sono valutati applicando le disposizioni dell articolo 92, commi 1, 2, 3, 4, 5 e 7 salvo quanto stabilito nei seguenti commi. Comma 4. Le disposizioni dell articolo 92, comma 5, si applicano solo per la valutazione dei titoli di cui all articolo 85, comma 1, lettera e); ARTICOLO 110 LETTERA D) "il costo delle azioni si intende non comprensivo dei maggiori o minori valori iscritti i quali conseguentemente non concorrono alla formazione del reddito, né alla determinazione del valore fiscalmente riconosciuto delle rimanenze di tali azioni "; IRRILEVANZA DELLE PLUS/MINUS ISCRITTE

7 Il trattamento fiscale delle cessioni di azioni proprie Classificazione Cessioni OBBLIGATORIE NON OBBLIGATORIE Attivo circolante Immobilizzazioni finanziarie Trattamento fiscale?

8 Cessioni obbligatorie delle azioni proprie L articolo 82 del TUIR dispone che si applicano le disposizioni del comma 4 dell articolo 86 alle plusvalenze imponibili relative alle azioni o quote alienate a norma degli articoli: 2357, quarto comma cod. civ bis, secondo comma cod. civ ter cod. civ. 121 del d. lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 azioni acquistate in violazione dei commi da 1 a 3 dell articolo 2357 (entro un anno dal loro acquisto). azioni proprie acquisite a seguito di (termine triennale): 1) deliberazione riduzione del capitale; 2) a titolo gratuito; 3) fusione o scissione; 4) esecuzione forzata. azioni acquistate in violazione dell'articolo 2359-bis (entro un anno dal loro acquisto). azioni eccedenti i limiti indicati nell'articolo 120, commi 2 e 3 (entro dodici mesi) APPLICABILE ESCLUSIVAMENTE ALLE CESSIONI OBBLIGATORIE

9 Determinazione plusvalenze imponibili: articolo 86 la plusvalenza è costituita dalla differenza fra il corrispettivo o l indennizzo conseguito, al netto degli oneri accessori di diretta imputazione, e il costo non ammortizzato (comma 2) CORRISPETTIVO COSTO FISCALE Le plusvalenze realizzate, diverse da quelle di cui al successivo articolo 87, determinate a norma del comma 2, concorrono a formare il reddito, in quote costanti nell esercizio stesso e nei successivi, ma non oltre il quarto (comma 4) QUOTE COSTANTI IN QUATTRO ESERCIZI

10 Cessioni obbligatorie delle azioni proprie Estendere a tali fattispecie la disciplina della rateizzazione delle plusvalenze, di cui all articolo 86, comma 4, del TUIR, anche in assenza del requisito triennale di possesso. L articolo 82 è riferibile esclusivamente alle plusvalenze imponibili (disposizione speciale in tema di azioni proprie) Coordinamento con il regime P.Ex.

11 Cessioni obbligatorie delle azioni proprie La relazione al decreto istitutivo dell IRES anche le azioni proprie rientrano tra i beni la cui cessione può dare origine a plusvalenze esenti, ai sensi dell articolo 87 del TUIR anche nel caso in cui siano cedute obbligatoriamente Circolare del 4 agosto 2004, n. 36/E dell Agenzia delle entrate Circolare del 4 agosto 2004, n. 36/E dell Agenzia delle entrate le plusvalenze relative al realizzo di azioni proprie sono ammesse al regime della participation exemption, a condizione che ricorrano tutti i requisiti previsti dall articolo 87 del TUIR

12 Azioni proprie requisiti P.Ex Non concorrono alla formazione del reddito imponibile in quanto esenti nella misura del 95 per cento le plusvalenze realizzate e determinate ai sensi dell articolo 86, commi 1, 2 e 3 relativamente ad azioni con i seguenti requisiti: HOLDING PERIOD (12 mesi) CLASSIFICAZIONI IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE RESIDENZA PAESI FISCALITÀ NON PRIVILEGIATA ESERCIZIO IMPRESA COMMERCIALE

13 Cessione azioni proprie: quadro di riepilogo CESSIONI OBBLIGATORIE CESSIONI NON OBBLIGATORIE Attivo circolante Ricavi Ricavi Art. 85 del TUIR Art. 85 del TUIR Immobilizzazioni finanziarie P.Ex Plus rateizzabile Art. 82, 86 e 87 del TUIR P.Ex Plus rateizzabile possesso triennale Art. 82, 86 e 87 del TUIR

14 Riduzione del capitale sociale mediante annullamento di azioni proprie l articolo 91, comma 1, lettera c) del TUIR, precisa che non concorre alla formazione del reddito "la differenza positiva o negativa tra il costo delle azioni annullate e la corrispondente quota del patrimonio netto" (PRINCIPIO) le azioni proprie che si annullano rappresentano il rimborso ai soci (mediante acquisto e annullamento di azioni proprie) della parte di capitale dalle stesse rappresentate. TALE FENOMENO NON PUÒ GENERARE SOPRAVVENIENZE NÉ ATTIVE NÉ PASSIVE

15 Riduzione del capitale sociale mediante annullamento di azioni proprie utilizzo della riserva di rivalutazione monetaria di cui alla legge n. 342/00 a copertura della differenza negativa rilevata a seguito dell annullamento di azioni proprie ogni utilizzo di tale riserva diverso da quelli previsti dalla norma, determina il realizzarsi del presupposto impositivo per la tassazione dello stesso la differenza da annullamento non costituisce una perdita d esercizio e la copertura di tale differenza, realizzata mediante imputazione della riserva da rivalutazione ex legge n. 342/2000, determina l assoggettamento a tassazione della stessa riserva poiché in sospensione d imposta e quindi indisponibile l operazione, invece, sarà fiscalmente neutra, qualora si proceda alla copertura della differenza da annullamento delle azioni proprie (una volta azzerata la relativa riserva) attingendo a riserve fiscalmente disponibili RISOLUZIONE DEL 1 MARZO 2005, N. 32/E

16 La fusione inversa tra annullamento di azioni proprie e disavanzo di fusione Ipotesi di cui si tratta: fusione inversa in cui l incorporante "B" (partecipata) è controllata al 100% dalla controllante "A": A B 100% risoluzione n del 2 maggio 2000 della DR delle Entrate per l Emilia-Romagna parere n. 23 del 5 ottobre 2000 del Comitato per l interpello principio contabile OIC n. 4 risoluzione Agenzia delle Entrate n. 46/E e 111/E del 2009 QUESTIONE INTERPRETATIVA l'eventuale differenza contabile emergente in seguito all'annullamento delle azioni proprie può essere sostituito dai maggiori valori correnti dei beni e dall'avviamento della società controllata-incorporante?

17 La fusione inversa tra annullamento di azioni proprie e disavanzo di fusione risoluzione n del 2000 della DR Emilia Romagna la fusione inversa non può generare avanzi o disavanzi da annullamento di azioni, in quanto la incorporante "B", non detenendo azioni della incorporanda "A", non può porre in essere alcun annullamento della partecipazione. sarebbe potuta emergere una differenza negativa come conseguenza dell eventuale successiva operazione di annullamento di azioni proprie si possono avere avanzi o disavanzi da concambio parere n. 23 del 5 ottobre 2000 del Comitato per l interpello l annullamento non costituisce un esito necessario della fusione inversa descritta, potendo intervenire l alienazione delle azioni proprie, ovvero ulteriori modifiche del capitale sociale tali da riportare la quota di partecipazione al di sotto della soglia tipizzata dal codice civile

18 La fusione inversa tra annullamento di azioni proprie e disavanzo di fusione FUSIONE INVERSA = FUSIONE DIRETTA modalità diverse della fusione per incorporazione un identica disciplina giuridica identici effetti economici dell operazione i valori correnti delle attività e passività e il relativo avviamento della controllata-incorporante, che hanno determinato il prezzo di acquisto della partecipazione totalitaria, comunque sussistono e quindi, se possono essere fatti emergere nell operazione di fusione diretta, e nei limiti del disavanzo di fusione, possono essere fatti emergere anche nell ipotesi della fusione inversa anche in base al principio di prevalenza della sostanza sulla forma, il disavanzo da annullamento di azioni proprie può essere imputato come maggior costo dei beni della società incorporante "B", compreso l avviamento PRINCIPIO CONTABILE OIC N. 4

19 La fusione inversa tra annullamento di azioni proprie e disavanzo di fusione FUSIONE INVERSA (comma 4 dell articolo 2504-bis): principio di continuità dei valori; l'obbligo di imputare (ove possibile) l eventuale disavanzo di fusione agli elementi dell'attivo e del passivo delle società partecipanti alla fusione, ad avviamento (condizioni previste dal n. 6 dell'art. 2426) DISAVANZO DA FUSIONE: la società incorporante deve determinare il suo corretto ammontare (sia disavanzo da concambio o disavanzo da annullamento) è condivisibile OIC 4, al par : "qualunque siano le modalità di attuazione della fusione (diretta o inversa), per i soci della controllante-incorporata i beni della controllata-incorporante hanno sempre lo stesso costo e l attribuzione del plusvalore agli elementi dell attivo della controllata-incorporante e l iscrizione dell avviamento rispondono sempre al principio posto dall art bis, quarto comma, del Codice Civile, con il trasferimento del costo della partecipazione sui beni della controllata" Risoluzioni Agenzia delle Entrate n. 46/E e 111/E del 2009)

20 Lo scambio di partecipazioni Con la riforma IRES, introdotta dal D.Lgs. 12 dicembre 2003, n. 344, la normativa di cui ai D.lgs n. 358 dell 8 ottobre 1997 ed il n. 544 del 30 dicembre 1992 è stata trasfusa agli articoli 177 e ss. del TUIR ARTICOLO 177 ARTICOLO 178 operazione di permuta mediante la quale un soggetto residente acquista o integra una partecipazione di controllo in un altro soggetto residente operazione di permuta in cui alcune delle parti dell operazione non sono residenti in Italia ma appartengono all ordinamento di altri Paesi dell Unione europea

21 Lo scambio di partecipazioni articolo 177 del TUIR LA PERMUTA, mediante la quale uno dei soggetti indicati nell articolo 73, comma 1, lettere a) e b), acquista o integra una partecipazione di controllo ai sensi dell articolo 2359, comma 1, n. 1), del codice civile in altro soggetto indicato nelle medesime lettere a) e b) attribuendo ai soci di quest ultimo proprie azioni o quote NON DÀ LUOGO A COMPONENTI POSITIVI O NEGATIVI DEL REDDITO IMPONIBILE a condizione che il costo delle azioni date in permuta sia attribuito alle azioni o quote ricevute in cambio

22 Lo scambio di partecipazioni SCHEMA DELL OPERAZIONE A (scambiante) Azioni di B Azioni di C B (acquirente) C (scambiata)

23 Lo scambio di partecipazioni: profilo soggettivo soggetto acquirente (B): una società per azioni o una società in accomandita per azioni; un soggetto residente nel territorio dello Stato società scambiata (C): lettere a) e b) del comma 1 dell art. 73 del Tuir; soggetto residente nessuna limitazione si pone in ordine alla natura della società scambiata soggetti "scambiante" (A): il dettato normativo non pone limitazioni esplicite soggetti siano diversi da quelli richiamati dall art. 73 del TUIR?

24 Lo scambio di partecipazioni: condizioni di neutralità fiscale mediante lo scambio l acquirente acquisti o integri una partecipazione di controllo ai sensi dell art. 2359, comma 1, n. 1), del codice civile (rinvio a quanto già detto) il costo delle azioni date in permuta sia attribuito alle azioni o quote ricevute in cambio da parte dei soci della società scambiata CONGUAGLIO IN DENARO concorre a formare il reddito del percipiente

25 Lo scambio di partecipazioni: la norma antielusiva Il comma 3 dell art. 177 ( facendo rinvio al comma 2 dell art. 175 del TUIR) viene ad introdurre un presidio antielusivo, giustificato dal regime della P.Ex. Di cui all art. 87 del TUIR La neutralità fiscale viene meno se (contemporaneamente): al soggetto acquirente siano conferite dai soci della società scambiata, partecipazioni di controllo prive dei requisiti per l esenzione di cui all art. 87 del TUIR le partecipazioni ricevute dai soci della società scambiata possiedono i requisiti predetti, senza considerare quello di cui alla lettera a) del comma 1 del medesimo art. 87 Holding period

26 Trattamento fiscale delle azioni proprie per i soggetti IAS adopter Lo IAS 32, infatti, non consente l iscrizione delle azioni proprie nell attivo dello stato patrimoniale, ma impone la loro deduzione dal patrimonio netto. "Qualora un entità riacquisti gli strumenti rappresentativi del capitale proprio, quegli strumenti... devono essere dedotti dal capitale. Nessun utile o perdita deve essere rilevato nel conto economico all acquisto, vendita, emissione o cancellazione degli strumenti rappresentativi di capitale di un entità... Il corrispettivo pagato o ricevuto deve essere rilevato direttamente a patrimonio netto" la norma prevista dallo IAS 32, nel rappresentare la sostanza economica dell operazione, qualifica: l acquisto di azioni proprie come modalità alternativa di rimborso del capitale ai soci la successiva rivendita come una nuova emissione del capitale precedentemente rimborsato. ASSENZA DI COMPONENTI REDDITUALI DA IMPUTARE AL CONTO ECONOMICO

27 Modifiche finanziaria 2008 soggetti IAS adopter: principio di derivazione rafforzata Versione abrogata: "( ) aumentato o diminuito dei componenti che per effetto dei principi contabili internazionali sono imputati direttamente a patrimonio." Nuova versione "( ) valgono, anche in deroga alle disposizioni dei successivi articoli della presente sezione,i criteri di qualificazione, imputazione temporale e classificazione in bilancio previsti da detti principi contabili" QUALIFICAZIONE IMPUTAZIONE TEMPORALE CLASSIFICAZIONE Comma 58 legge finanziaria per il 2008: articolo 83, comma 1:

28 Regolamento IAS n. 49 del 1 aprile 2009 Rilevanza fiscale criterio della prevalenza della sostanza sulla forma "per i soggetti IAS assumono rilevanza, ai fini dell applicazione del Capo II, Sezione I, del testo unico, gli elementi reddituali e patrimoniali rappresentati in bilancio in base al criterio della prevalenza della sostanza sulla forma previsto dagli IAS" (articolo 2, comma 1) Fermi restando i criteri di imputazione temporale previsti dagli AIS/IFRS il regime fiscale è individuato sulla base della natura giuridica delle operazioni quando oggetto delle operazioni di cui sopra siano i titoli di cui all articolo 85, comma 1, lettere c) e d) del TUIR, anche costituenti immobilizzazioni finanziarie, con esclusione delle azioni proprie (articolo 3, comma 3)

29 Trattamento fiscale delle azioni proprie per i soggetti IAS adopter Qualificazione giuridica dell operazione ACQUISTO DI AZIONI PROPRIE RIVENDITA (SUCCESSIVA) DI AZIONI PROPRIE Contabilizzazione IAS/IFRS (substance over form) Riduzione diretta del patrimonio netto per un importo pari al corrispettivo pagato Nuova emissione: Incremento del patrimonio netto per un importo pari al corrispettivo incassato SULLA BASE DELLE SUDDETTE INDICAZIONI: QUAL È IL PROFILO FISCALE SULLA BASE DEL NUOVO PRINCIPIO DI DERIVAZIONE RAFFORZATA INDICATO NEL TUIR?

30 Riepilogo dati concettuali Il possesso delle azioni proprie: fenomeni valutativi Titoli del circolante Titoli immobilizzati Cessioni di azioni proprie Cessioni obbligatorie [articolo 82 del TUIR] Cessioni volontarie Il trattamento fiscale delle azioni proprie per i soggetti IAS adopter? Annullamento di azioni proprie per riduzione del capitale sociale [articolo 91, comma 1, lettera c) del TUIR] Fusione inversa e annullamento di azioni proprie Lo scambio di partecipazioni [articolo 177 del TUIR]

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