L ARBITRO BANCARIO FINANZIARIO

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1 L ARBITRO BANCARIO FINANZIARIO La creazione dell'arbitro Bancario Finanziario è prevista dall'articolo 128-bis del Testo unico bancario (TUB), introdotto dalla legge sul risparmio (legge n. 262/2005). Secondo questa norma, le banche e gli altri intermediari finanziari sono obbligati ad aderire a sistemi di risoluzione stragiudiziale delle controversie con la clientela. L'Arbitro Bancario Finanziario è composto da un Organo decidente e da una Segreteria tecnica. L'Organo decidente è articolato sul territorio nazionale in tre Collegi: uno a Milano, uno a Roma e uno a Napoli. In ciascun Collegio l'organo decidente è composto da cinque membri: il Presidente e due membri sono scelti dalla Banca d'italia un membro è designato dalle associazioni degli intermediari un membro è designato dalle associazioni che rappresentano i clienti (imprese e consumatori). Il Presidente resta in carica per cinque anni e gli altri membri per tre anni; il mandato è rinnovabile una sola volta. Tutti i componenti devono possedere requisiti di esperienza, professionalità, integrità e indipendenza. La composizione di ciascun Collegio deve rispettare i criteri di imparzialità previsti dalla legge e deve assicurare che gli interessi dei diversi soggetti coinvolti siano rappresentati. Ogni Collegio ha la sua Segreteria tecnica, che ha il compito di: ricevere il ricorso attestare se il ricorso è incompleto o irregolare oppure se è stato presentato oltre i termini previsti (ricorso irricevibile) e darne comunicazione alle parti ricevere la documentazione fornita dall'intermediario per spiegare la propria posizione (controdeduzioni) insieme ai documenti relativi al reclamo presentato all'intermediario verificare che la documentazione sia completa e regolare e che l'intermediario abbia rispettato i tempi per l'invio chiedere alle parti eventuali integrazioni della documentazione già presentata, se ciò è necessario per la decisione. L'attività di Segreteria tecnica è svolta dalla Banca d'italia. Quando fare ricorso All'Arbitro Bancario Finanziario possono essere sottoposte le controversie che coinvolgono: banche, intermediari finanziari iscritti negli elenchi di cui agli artt. 106 e 107 del Testo Unico Bancario (TUB) nonchè i confidi e i cambiavalute di cui all'art.155 del TUB; Istituti di moneta elettronica (IMEL) che operano in Italia; Poste Italiane per l'attività di Bancoposta; banche e intermediari esteri operanti in Italia.

2 L'Arbitro Bancario Finanziario può decidere tutte le controversie che riguardano operazioni e servizi bancari e finanziari quali i conti correnti, i mutui, i prestiti personali: fino a euro, se il cliente chiede una somma di denaro; senza limiti di importo, se il cliente chiede soltanto l'accertamento di diritti, obblighi e facoltà (ad esempio, quando si lamenta la mancata consegna della documentazione di trasparenza o la mancata cancellazione di un'ipoteca dopo aver estinto un mutuo). L'Arbitro Bancario Finanziario non può decidere le controversie: riguardanti servizi e attività di investimento quali la compravendita di azioni e obbligazioni o le operazioni in strumenti finanziari derivati, che sono di competenza del sistema di conciliazione e arbitrato della Consob; riguardanti beni o servizi diversi da quelli bancari e finanziari, quali il bene concesso in leasing o venduto mediante operazioni di credito al consumo oppure le forniture connesse a operazioni di factoring (ad esempio, nel caso del leasing o del prestito per l'acquisto di un bene, l'abf non decide sui difetti del bene oggetto del contratto); già all'esame dell'autorità giudiziaria, di arbitri o di conciliatori. Il ricorso all'abf è tuttavia possibile se una procedura di conciliazione non va a buon fine; relative a operazioni o comportamenti anteriori al 1 gennaio Il ricorso all'arbitro Bancario Finanziario deve essere preceduto da un reclamo scritto all'intermediario e devono essere trascorsi non più di 12 mesi dalla presentazione del reclamo stesso. La procedura passo dopo passo 1. IL RECLAMO ALL'INTERMEDIARIO Prima di rivolgersi all'arbitro Bancario Finanziario, è necessario presentare un reclamo all'intermediario che deve avere al suo interno un apposito ufficio o una persona responsabile della gestione dei reclami. Il reclamo deve avere una risposta entro 30 giorni dalla sua presentazione. Se accolto, l'intermediario comunica al cliente il tempo necessario per risolvere il problema. 2. IL RICORSO ALL'ARBITRO BANCARIO FINANZIARIO Se non riceve risposta entro 30 giorni oppure se non è soddisfatto della risposta, il cliente può presentare ricorso all'arbitro, purché non siano trascorsi più di 12 mesi dalla presentazione del reclamo all'intermediario. Prima di presentare il ricorso è necessario versare 20 euro come contributo per le spese della procedura. Il versamento può essere effettuato: con bonifico bancario sul conto corrente intestato a "Banca d'italia - Segreteria tecnica dell'arbitro Bancario Finanziario"-IBAN IT71M ;

3 con versamento sul conto corrente postale n intestato a "Banca d'italia - Segreteria tecnica dell'arbitro Bancario Finanziario"; in contanti presso tutte le Filiali della Banca D Italia aperte al pubblico con eccezione delle unità specializzate nella vigilanza. In tutti i casi occorre indicare la causale "Ricorso ABF" e il codice fiscale o la Partita IVA del cliente cui il ricorso si riferisce. Copia della ricevuta che attesta il pagamento deve essere inviata insieme al ricorso, che altrimenti sarà irricevibile. 3. L'INVIO DEL RICORSO Il modulo per il ricorso è disponibile su questo sito e presso tutte le Filiali della Banca d'italia aperte al pubblico. Una copia del modulo è inoltre acclusa alla "Guida pratica all'arbitro Bancario Finanziario", scaricabile da questo sito. Il modulo compilato e firmato, con i relativi allegati, e l'attestazione del pagamento di 20 euro devono essere inoltrati, personalmente o tramite un rappresentante (incluse le associazioni di categoria alle quali il cliente aderisce) con una di queste modalità: per posta, via fax o con posta elettronica certificata (PEC), alla Segreteria tecnica territorialmente competente (presso le Filiali di Milano, Roma o Napoli) o ad una qualunque delle Filiali della Banca d'italia; a mano, presso una delle Filiali della Banca d'italia aperte al pubblico che lo inviano alla Segreteria tecnica territorialmente competente. 4. LA COMUNICAZIONE DEL RICORSO ALL'INTERMEDIARIO Non appena presentato il ricorso all'arbitro il cliente deve inviarne copia all'intermediario con lettera raccomandata AR o per posta elettronica certificata (PEC). Attenzione! Se il cliente non invia copia del ricorso all'intermediario la procedura può bloccarsi o subire notevoli ritardi. Dalla ricezione della comunicazione, infatti, l'intermediario ha a disposizione al massimo 45 giorni per inviare alla Segreteria tecnica le proprie controdeduzioni e la documentazione necessaria per decidere il ricorso. 5. L'ISTRUTTORIA La Segreteria tecnica svolge l'istruttoria esclusivamente sulla base della documentazione fornita dalle parti.

4 Per questo è importante che il ricorso sia completo e regolare e che sia presentato nei termini, altrimenti è irricevibile. La Segreteria tecnica e il Collegio possono comunque chiedere alle parti di fornire ulteriori documenti. Questa richiesta comporta la sospensione del termine di 60 giorni per la decisione da parte del Collegio, di cui viene data comunicazione alle parti. L'INTERRUZIONE DELLA PROCEDURA Se nel corso del procedimento il Collegio rileva che per la controversia è stato avviato un tentativo di conciliazione, il Collegio stesso interrompe il procedimento. Se la conciliazione fallisce, il ricorso può essere riproposto entro 6 mesi dal fallimento senza che sia necessario presentare un nuovo reclamo all'intermediario. Può inoltre accadere che prima della decisione del Collegio la controversia venga portata dall'intermediario anche all'attenzione dell'autorità giudiziaria o di arbitri. In tal caso, la Segreteria tecnica invita il cliente a dichiarare se ha comunque interesse a proseguire il procedimento davanti all'abf. Se il cliente manifesta il proprio interesse entro 30 giorni, il procedimento prosegue; in caso contrario, il Collegio dichiara l'estinzione del procedimento. 6. LA DECISIONE Il Collegio si pronuncia entro 60 giorni dalla data in cui la Segreteria tecnica ha ricevuto le controdeduzioni da parte dell'intermediario oppure dalla data di scadenza del termine di presentazione. Il ricorso è deciso esclusivamente sulla base della documentazione raccolta nel corso dell'istruttoria. La decisione è presa a maggioranza ed è sempre motivata. La Segreteria tecnica comunica alle parti decisione e motivazione entro 30 giorni dalla pronuncia. Se il ricorso è accolto anche solo in parte, il Collegio fissa il termine entro il quale l'intermediario deve adempiere alla decisione; se non è fissato alcun termine, l'intermediario deve adempiere entro 30 giorni dalla comunicazione della decisione. 7. LA PUBBLICITA' DELL'INADEMPIMENTO Se l'intermediario non rispetta la decisione o non collabora al funzionamento della procedura, il suo inadempimento è pubblicato su questo sito, sul sito web della Banca d'italia e, a spese dell'intermediario, in due quotidiani ad ampia diffusione nazionale. E' inadempiente l'intermediario che: non esegue o esegue solo in parte la prestazione imposta dalla decisione dell'arbitro Bancario Finanziario; non rimborsa al cliente i 20 euro versati come contributo spese, se il ricorso è stato accolto anche solo in parte;

5 non versa alla Banca d'italia il contributo spese di 200 euro dovuto se il ricorso viene accolto anche solo in parte. Non collabora al funzionamento della procedura l'intermediario che: non versa il contributo dovuto ai membri dei Collegi designati dalle associazioni degli intermediari; omette o invia in ritardo la documentazione richiesta, se questo impedisce all'abf di decidere la controversia. Intermediari Sono obbligati ad aderire all'arbitro Bancario Finanziario: le banche; gli intermediari finanziari iscritti negli elenchi previsti dagli artt. 106 e 107 del Testo unico bancario (TUB), ivi inclusi i confidi (articolo 155, comma 4 del TUB) e i cambiavalute (articolo 155, comma 5 del TUB); le banche e gli intermediari esteri che svolgono in Italia le operazioni e i servizi disciplinati dal Titolo VI del TUB; gli Istituti di Moneta Elettronica (IMEL); Poste Italiane per le attività di Bancoposta. La sezione "Albi/Elenchi " del sito ufficiale della Banca D Italia consente di consultare l'albo delle banche, l'elenco speciale delle società finanziarie previsto dall'art. 107 del TUB, l'albo degli istituti di moneta elettronica (IMEL), l'elenco delle succursali di banche e l'elenco delle banche estere in libera prestazione di servizi, tutti pubblicati sul sito della Banca d'italia. La sezione "Albi ed Elenchi Intermediari Finanziari ex art. 106 TUB " del sito ufficiale della Banca D Italia consente di consultare gli albi e gli elenchi relativi agli intermediari finanziari di cui all'art. 106 del TUB, ivi inclusi i confidi (art. 155, comma 4 del TUB) e i cambiavalute (art. 155, comma 5 del TUB), tutti pubblicati sul sito della Banca d'italia. Soltanto gli intermediari iscritti nell'elenco generale previsto dall'art. 106 del TUB aderiscono all'arbitro Bancario Finanziario. Non sono obbligati ad aderire all'arbitro Bancario Finanziario le banche e gli intermediari che hanno sede in un altro Stato membro dell'unione Europea che operano in Italia in regime di libera prestazione di servizi, purché aderiscano o siano sottoposti a un sistema di composizione stragiudiziale delle controversie estero partecipante alla rete Fin-Net promossa dalla Commissione Europea. Questi intermediari comunicano alla Banca d'italia il sistema di risoluzione stragiudiziale al quale aderiscono o sono sottoposti nel paese d'origine. Fin-Net è la rete transfrontaliera per il trattamento stragiudiziale dei ricorsi in materia di servizi finanziari. Questa è composta dagli organismi nazionali di risoluzione stragiudiziale delle controversie nei settori bancario, finanziario e assicurativo insediati nei diversi Stati membri dell'unione Europea. Il cliente può così rivolgersi al proprio sistema stragiudiziale nazionale che lo mette in collegamento con il sistema equivalente del Paese in cui l'intermediario opera.

6 Pertanto, contattando la Segreteria tecnica, è possibile sapere se l'intermediario estero aderisce a un sistema stragiudiziale facente parte della rete Fin-Net e, se si, ricevere le informazioni utili e la collaborazione tecnica per presentare il ricorso. Qualora il ricorso venga accolto in tutto o in parte dal Collegio, l'intermediario dovrà: rimborsare al ricorrente l'importo di 20 euro versato da quest'ultimo all'atto della presentazione del ricorso; versare alla Banca d'italia la somma di 200 euro, a titolo di contributo alle spese di procedura, tramite bonifico a favore della Sede della Banca d'italia presso cui si riunisce il Collegio che ha deciso il ricorso. Le coordinate bancarie sulle quali effettuare il versamento verranno di volta in volta indicate nella lettera di comunicazione della decisione da parte della Segreteria tecnica competente. Sussiste inadempimento quando l'intermediario: non esegue o esegue solo in parte la prestazione imposta dalla decisione dell'arbitro Bancario Finanziario; non rimborsa al cliente i 20 euro versati come contributo spese, se il ricorso è stato accolto anche solo in parte; non versa alla Banca d'italia il contributo spese di 200 euro dovuto se il ricorso viene accolto anche solo in parte. Sussiste mancata collaborazione al funzionamento della procedura quando l'intermediario: non versa il contributo dovuto ai membri dei Collegi designati dalle associazioni degli intermediari; omette o invia in ritardo la documentazione richiesta, se questo impedisce all'abf di decidere la controversia. Il conciliatore bancario I sistemi di risoluzione alternativa delle controversie (c.d. ADR - Alternative Dispute Resolution) sono una forma di giustizia alternativa a quella giurisdizionale. Oltre all'arbitro Bancario Finanziario, opera presso la Consob il sistema di conciliazione e di arbitrato, con funzioni di amministrazione dei procedimenti per la risoluzione delle controversie tra intermediari e investitori diversi dai clienti professionali, relative alla prestazione di servizi e attività di investimento [ In particolare, possono essere risolte dal sistema di conciliazione e di arbitrato della Consob le controversie che hanno ad oggetto: i servizi e le attività di investimento e il collocamento di prodotti finanziari con finalità di investimento, come definiti dal d. lgs 24 febbraio 1998, n Testo unico della finanza (TUF): si tratta, ad esempio, delle controversie relative alla compravendita di azioni e obbligazioni oppure a operazioni in strumenti finanziari derivati. Possono invece essere decise dall'abf le controversie relative, ad esempio, ai depositi bancari o postali e ai buoni fruttiferi

7 i "prodotti composti" - ossia quelli che hanno una componente con natura di investimento o assicurativa e una componente disciplinata dal Titolo VI del TUB - se tali prodotti hanno finalità esclusiva o prevalente di investimento. Se invece tale specifica finalità manca, possono essere decise dal sistema di conciliazione e arbitrato della Consob soltanto le controversie relative alla componente del prodotto che ha la finalità di investimento. Possono invece essere risolte dall'abf le controversie che riguardano la componente del prodotto che rientra tra i servizi disciplinati dal Titolo VI del TUB i singoli contratti che compongono un "prodotto composto" con finalità esclusiva o prevalente di investimento, salvo che si tratti di credito al consumo poiché, in tal caso, trova sempre applicazione il Titolo VI del TUB e, pertanto, la relativa controversia può essere risolta dall'abf. Per effetto di un'iniziativa di autoregolamentazione degli intermediari, è attivo il Conciliatore bancario finanziario, un sistema di risoluzione stragiudiziale che fornisce servizi di conciliazione e di arbitrato. Al suo interno opera l'ombudsman-giurì bancario per la decisione di controversie che non rientrano nella competenza dell'abf [

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