Bollettino. Settimanale. Anno XXIII - n. 1

Dimensione: px
Iniziare la visualizzazioe della pagina:

Download "Bollettino. Settimanale. Anno XXIII - n. 1"

Transcript

1 Bollettino Settimanale Anno XXIII - n. 1 Pubblicato sul sito il 14 gennaio 2013

2

3 SOMMARIO OPERAZIONI DI CONCENTRAZIONE 5 C M-DIS DISTRIBUZIONE MEDIA-SERVIZI STAMPA LIGURIA-SOCIETÀ DI EDIZIONI E PUBBLICAZIONI/GE-DIS Provvedimento n ATTIVITA' DI SEGNALAZIONE E CONSULTIVA 9 AS ESENZIONE DALLA QUOTA D OBBLIGO DI CERTIFICATI VERDI PREVISTA DALL ART. 11 DEL DECRETO LEGISLATIVO 16 MARZO 1999 N AS SCHEMA DI REGOLAMENTO DELLA REGIONE MARCHE DEL 10 APRILE 2012, N. 479 (TESTO UNICO IN MATERIA DI COMMERCIO) 12 PRATICHE COMMERCIALI SCORRETTE 15 PS POSTE ITALIANE-PACCOCELERE INTERNAZIONALE 15 Provvedimento n VARIE 26 FORMULARIO RATING DI LEGALITA

4

5 BOLLETTINO N. 1 DEL 14 GENNAIO OPERAZIONI DI CONCENTRAZIONE C M-DIS DISTRIBUZIONE MEDIA-SERVIZI STAMPA LIGURIA-SOCIETÀ DI EDIZIONI E PUBBLICAZIONI/GE-DIS Provvedimento n L AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO NELLA SUA ADUNANZA del 9 gennaio 2013; SENTITO il Relatore Dottor Salvatore Rebecchini; VISTA la legge 10 ottobre 1990, n. 287; VISTO l atto della società M-Dis Distribuzione Media S.p.A., pervenuto in data 7 novembre 2012; VISTA la propria richiesta di informazioni, inviata in data 7 dicembre 2012, con conseguente interruzione dei termini ai sensi dell articolo 5, comma 3, del D.P.R. 30 aprile 1998, n. 217; VISTE le informazioni aggiuntive delle società M-DIS Distribuzione Media S.p.A., pervenute in data 11 dicembre 2012; CONSIDERATO quanto segue: I. LE PARTI M-DIS DISTRIBUZIONE MEDIA S.p.A. (di seguito, M-Dis ) è una società attiva nella distribuzione nazionale e locale di prodotti editoriali e non editoriali attraverso il canale edicola e gli altri punti vendita autorizzati. M-Dis è soggetta al controllo congiunto di RCS Media Group S.p.A. e De Agostini Editore S.p.A.. M-Dis opera nel mercato locale tramite le sue controllate Ge- Dis S.r.l. (Genova), To-Dis S.r.l. (Torino) e MDM Distribuzione Media S.r.l. (Milano). Nel 2011 il fatturato, interamente realizzato in Italia, del gruppo M-Dis è pari a 543,2 milioni di euro. Il fatturato realizzato a livello mondiale dal Gruppo RCS Media Group nel 2011 è stato di circa 2,2 miliardi di euro, di cui 1,5 miliardi in Italia ed oltre 500 milioni di euro nel resto dell Unione Europea. Sempre nell anno 2011, il fatturato complessivo del Gruppo De Agostini è stato di oltre 5,1 miliardi di euro, di cui 2,3 miliardi per vendite realizzate in Italia e 1,2 miliardi per vendite realizzate nel restante mercato comunitario. GE-DIS S.r.l. (di seguito, Ge-Dis ) è una società attiva nella distribuzione locale di prodotti editoriali e non, operante sul territorio di Genova. La società è controllata per l 80% da M-Dis, mentre il rimanente 20% è di proprietà della Società di Edizioni e Pubblicazioni S.p.A. (di seguito, SEP ). Il suo fatturato, interamente realizzato in Italia, è pari a 9,3 milioni di euro nel SERVIZI STAMPA LIGURIA S.r.l. (di seguito, SSL ) è una società attiva nella distribuzione locale di prodotti editoriali e di schede telefoniche per i punti vendita autorizzati e dislocati sul

6 BOLLETTINO N. 1 DEL 14 GENNAIO territorio di Genova. SSL è controllata da due persone fisiche. Nel 2011 il suo fatturato, interamente realizzato nel territorio italiano, è pari a 7,3 milioni di euro. II. DESCRIZIONE DELL OPERAZIONE L operazione prevede l ingresso di SSL nel capitale sociale di Ge-Dis, mediante il conferimento del ramo d azienda relativo alla distribuzione di SSL e il conseguente aumento di capitale di Ge- Dis, nonché la successiva vendita da parte di M-Dis a SEP di una partecipazione pari all 8% del capitale sociale di Ge-Dis. L assetto societario di Ge-Dis a seguito dell operazione sarà il seguente: - M-Dis 40% - SSL 40% - SEP 20%. A valle dell operazione, in virtù dei patti parasociali, si configurerà un controllo congiunto su Ge- Dis da parte di M-Dis e SSL. In particolare, le delibere del CdA composto da cinque membri di cui due nominati da M-Dis, uno nominato da SEP e due nominati da SSL saranno assunte con il voto favorevole di almeno quattro componenti. L operazione è volta alla realizzazione di economie di scala e al miglioramento del servizio distributivo locale. L obiettivo dell operazione è inoltre quello di rendere maggiormente efficiente la distribuzione a livello locale. III. QUALIFICAZIONE DELL OPERAZIONE L operazione comunicata, in quanto comporta l acquisizione del controllo congiunto della nuova entità formata da Ge-Dis e dal ramo di impresa di SSL, costituisce una concentrazione ai sensi dell articolo 5, comma 1, lettera b), della legge n. 287/90. Essa rientra nell ambito di applicazione della legge n. 287/90, non ricorrendo le condizioni di cui all articolo 1 del Regolamento CE n. 139/2004, ed è soggetta all obbligo di comunicazione preventiva disposto dall articolo 16(1) l. 287/90, in quanto il fatturato totale realizzato nell ultimo esercizio a livello nazionale dall insieme delle imprese interessate è superiore a 474 milioni di euro. IV. VALUTAZIONE DELL OPERAZIONE Il mercato rilevante è da considerarsi quello della distribuzione locale di prodotti editoriali e non editoriali tramite il canale edicola e gli altri punti vendita autorizzati. L area geografica di interesse è quella della città di Genova e di alcune aree limitrofe della provincia (di seguito, Grande Genova ). Altri mercati interessati sono, inoltre, quelli della distribuzione nazionale e dell editoria di stampa periodica e quotidiana. Riguardo al mercato della distribuzione nazionale, i principali operatori sono circa 15, ma alcune tra le più grandi case editrici si rivolgono direttamente ai distributori locali. Le quote di mercato dei principali distributori nazionali sono le seguenti 1 : M-Dis ([25-30%] 2 ), Press-Di ([15-20%]), SODIP ([15-20%]), Repubblica-L Espresso ([5-10%]), Parrini ([5-10%]). 1 Elaborazioni interne M-Dis.

7 BOLLETTINO N. 1 DEL 14 GENNAIO In Italia sono attivi circa 150 soggetti 3 nella distribuzione locale, la maggior parte dei quali opera in esclusiva in una determinata zona. Le edicole e gli altri punti vendita autorizzati in Italia sono circa 35 mila, di cui solo una minima parte vende esclusivamente prodotti editoriali. Nel 2011 le quote di mercato in valore di Ge-Dis e SSL nell area della Grande Genova sono, rispettivamente, del [40-45%] e del [35-40%]. Inoltre, nell area della Grande Genova opera una terza impresa, l agenzia Rovido, che detiene una quota di mercato pari al [20-25%]. Le due imprese parti dell operazione operano nella medesima area territoriale, pur distribuendo due diversi insiemi di pubblicazioni, che coincidono solo in maniera marginale. L agenzia Rovido opera invece in un area limitrofa, che si sovrappone parzialmente a quella in cui SSL e Ge-Dis sono attive. L operazione determinerà l unione del primo e del secondo operatore nel mercato della distribuzione locale di quotidiani e periodici a Genova, con una quota ([80-85%]) pari a quattro volte quella dell unico soggetto rimanente sul mercato. Le rilevanti quote di mercato che sarebbero attribuibili all entità post-merger rappresentano un indice del potere di mercato riconducibile alla nuova società, dal cui esercizio non è da escludersi che possa conseguire un peggioramento del servizio fornito alle rivendite, ad esempio, in termini di disponibilità alla fornitura, puntualità delle consegne, rispondenza delle consegne a quanto richiesto dai punti vendita, ecc. Sulla base di tali elementi, l operazione potrebbe determinare la creazione di una posizione dominante in capo a Ge-Dis, tale da eliminare o ridurre in modo sostanziale e durevole la concorrenza nel mercato della distribuzione locale della stampa quotidiana e periodica nell area della Grande Genova. Oltre ai possibili effetti di natura orizzontale, va tenuto presente che la società M-Dis appartiene ad importanti gruppi editoriali, vale a dire De Agostini e RCS MediaGroup. Anche il gruppo SEP detiene una posizione di leadership nella stampa quotidiana in Liguria, tramite Il Secolo XIX e l Avvisatore Marittimo. Con l operazione in esame, i citati gruppi editoriali, che già controllano uno dei tre distributori locali nell area di Genova (Ge-Dis), acquisirebbero il ramo di azienda appartenente ad un altro distributore locale della stessa zona (SSL), che risulta essere indipendente e non verticalmente integrato. L operazione va dunque considerata anche dal punto di vista degli effetti verticali, in considerazione dei rischi di comportamenti opportunistici da parte del principale distributore locale, nonché dalle società controllanti attive nell editoria e nella attività di distribuzione nazionale. Infatti, M-Dis e SEP, tramite la propria controllata Ge-Dis, potrebbero favorire la distribuzione e la vendita delle testate edite dai propri gruppi di riferimento, a detrimento degli editori concorrenti non integrati verticalmente che si servono di Ge-Dis, che vedrebbero ostacolato il loro accesso al mercato. In via preliminare non è allo stato possibile escludere che l operazione notificata possa condurre, mediante la costituzione di una posizione dominante sul mercato della distribuzione locale di stampa quotidiana e periodica nell area della Grande Genova, ad effetti unilaterali escludenti sui 2 Nella presente versione alcuni dati sono omessi, in quanto si sono ritenuti sussistenti elementi di riservatezza o di segretezza delle informazioni. 3 Indagine Conoscitiva IC35, AGCM.

8 BOLLETTINO N. 1 DEL 14 GENNAIO mercati verticalmente integrati della distribuzione nazionale di quotidiani e periodici e dell editoria di stampa periodica e quotidiana. Si ritiene necessaria, pertanto, una più ampia valutazione del caso volta ad analizzare in dettaglio gli effetti concorrenziali orizzontali e verticali della concentrazione. RITENUTO, pertanto, che l operazione in esame sia suscettibile di determinare, ai sensi dell'articolo 6 della legge n. 287/1990, la creazione o il rafforzamento di una posizione dominante nel mercato della distribuzione locale di prodotti editoriali e non editoriali nell area della Grande Genova, tale da eliminare o ridurre in modo sostanziale e durevole la concorrenza sul medesimo mercato e nei mercati della distribuzione nazionale di quotidiani e periodici e dell editoria di stampa periodica e quotidiana; DELIBERA a) l avvio dell istruttoria, ai sensi dell articolo 16, comma 4, della legge n. 287/1990, nei confronti della società M-Dis Distribuzione Media S.p.A. e Servizi Stampa Liguria S.r.l.; b) la fissazione del termine di giorni dieci, decorrente dalla data di notificazione del presente provvedimento, per l esercizio da parte dei legali rappresentanti delle Parti, ovvero da persone da esse delegate, del diritto di essere sentiti, ai sensi dell articolo 14, comma 1, della legge n. 287/90, precisando che la richiesta di audizione dovrà pervenire alla Direzione Comunicazioni della Direzione Generale per la Concorrenza di questa Autorità almeno tre giorni prima della scadenza del termine sopra indicato; c) che il responsabile del procedimento è il Dott. Massimo Ferrero; d) che gli atti del procedimento possono essere presi in visione presso la Direzione Comunicazioni della Direzione Generale per la Concorrenza di questa Autorità dai rappresentanti legali delle Parti, nonché dai soggetti aventi un interesse giuridicamente rilevante o da persona da essi delegata; e) che il procedimento deve concludersi entro quarantacinque giorni decorrenti dalla data di delibera del presente provvedimento. Il presente provvedimento verrà pubblicato nel Bollettino dell Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato. IL SEGRETARIO GENERALE RobertoChieppa IL PRESIDENTE Giovanni Pitruzzella

9 BOLLETTINO N. 1 DEL 14 GENNAIO ATTIVITA' DI SEGNALAZIONE E CONSULTIVA AS ESENZIONE DALLA QUOTA D OBBLIGO DI CERTIFICATI VERDI PREVISTA DALL ART. 11 DEL DECRETO LEGISLATIVO 16 MARZO 1999 N. 79 Roma, 29 novembre 2012 Ministero dello Sviluppo Economico Direzione Generale energia nucleare, energie rinnovabili ed efficienza energetica In risposta al quesito posto da codesta Direzione generale circa la normativa da applicare per riconoscere l esenzione dalla quota d obbligo di certificati verdi prevista dall art. 11 del Decreto Legislativo 16 marzo 1999 n. 79, la Seconda Sezione del Consiglio di Stato ha inviato un parere interlocutorio con il quale ha chiesto di acquisire, tra l altro, l avviso dell Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato. In ottemperanza a quanto disposto dal Consiglio di Stato, codesta Direzione Generale ha invitato l Autorità a far pervenire il proprio avviso. L Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (di seguito, Autorità), nella sua adunanza del 20 novembre 2012, ha rilevato quanto segue. Oggetto di parere è l obbligo stabilito dall art. 11 del Decreto Legislativo n. 79/99 in capo ai produttori e agli importatori di energia elettrica da fonte non rinnovabile di immettere ogni anno nella rete elettrica una quota prestabilita (quota obbligatoria) di energia prodotta da impianti alimentati a fonti rinnovabili o, in alternativa, di acquistare da altri produttori o dal GSE un numero di certificati verdi attestanti la produzione di una quantità di energia da fonti rinnovabili pari alla quota obbligatoria. La quota consiste in una percentuale da applicare al totale della quantità di energia elettrica da fonte non rinnovabile eccedente i 100 GWh prodotta o importata da ciascun operatore. Dal totale cui applicare la percentuale va esclusa, tra l altro, la produzione che l operatore ha effettuato attraverso impianti di cogenerazione. Le modalità per la esatta individuazione a tal fine - degli impianti di cogenerazione sono state dapprima definite dalla delibera n. 42/02 dell Autorità per l Energia Elettrica e il Gas. Successivamente la direttiva 2004/8/CE del Parlamento e del Consiglio ha introdotto il concetto di cogenerazione ad alto rendimento (CAR), che prevede criteri più restrittivi. Tale direttiva è stata recepita con il Decreto Legislativo 8 febbraio 2007 n. 20, che ha trasferito (art. 6, comma 1) alla CAR i benefici (inclusa l esenzione dall obbligo di acquisto di certificati verdi) prima riservati alla cogenerazione tout court, così come definita dalla delibera AEEG n. 42/02. Il medesimo decreto stabiliva anche un periodo transitorio (art. 3 comma 1) durante il quale la vecchia definizione veniva equiparata a quella di CAR fino al 31 dicembre A causa delle differenze esistenti tra

10 BOLLETTINO N. 1 DEL 14 GENNAIO le due definizioni, con il passaggio alla seconda definizione alcuni operatori perdono il beneficio dell esenzione completa dall obbligo di acquisto dei certificati verdi di cui avevano goduto fino allo scadere del periodo transitorio (31 dicembre 2010). Si deve, dunque, individuare quale sia la normativa da applicare nella definizione di impianti di cogenerazione che sono qualificati per l esenzione dalla quota d obbligo, dovendosi scegliere tra quella stabilita dalla delibera AEEG n. 42/02, che ammette all esenzione un maggior numero di impianti, e quella fissata nella direttiva 2004/8/CE e nel Decreto Legislativo 8 febbraio 2007 che invece esclude dal beneficio un numero più consistente di impianti. L Autorità ritiene che la propria valutazione debba partire dal giudizio già espresso sul sistema dei certificati verdi, che peraltro si trova ormai in una fase transitoria che muove verso l esaurimento, avendo l art. 25 comma 3 del Decreto Legislativo 3 marzo 2011 n. 28 previsto che la quota d obbligo dovrà essere pari a zero a partire dall anno Nel febbraio l Autorità ha, infatti, inviato al Presidente della X Commissione del Senato della Repubblica una segnalazione ai sensi dell art. 21 della legge n. 287/90, avente ad oggetto lo schema del decreto legislativo poi approvato come Decreto Legislativo 3 marzo 2011 n. 28, nella quale si evidenziava l effetto discriminatorio del sistema dei certificati verdi a sfavore dei generatori meno dotati di impianti alimentati da fonti rinnovabili o comunque non esenti dall obbligo di acquisto di tali certificati. In quella occasione, inoltre, l Autorità ha rilevato come tale effetto venisse aggravato dal passaggio alla cessione a titolo oneroso alle imprese che generano elettricità dei diritti di emissione di CO2, già previsto per il 1 gennaio 2013 dalla Direttiva UE n. 29/2009. Infatti, poiché gli impianti di generazione di energia elettrica a fonte rinnovabile sarebbero stati tenuti a pagare diritti di emissione molto modesti se non nulli, l assegnazione a titolo oneroso dei diritti di emissione di CO2 sarebbe andata a gravare sugli stessi soggetti già svantaggiati dall obbligo di acquisto di certificati verdi. L Autorità auspicava pertanto che la data di azzeramento dell obbligo di acquisto dei certificati verdi venisse anticipata al 1 gennaio Sulla base di tale valutazione negativa del permanere dell obbligo di acquisto dei certificati verdi, l Autorità ritiene che, sotto il profilo concorrenziale, tra le due interpretazioni oggetto della richiesta di parere sia probabilmente da preferirsi la soluzione che quantomeno, restringendo il perimetro dell esenzione, riduce il novero dei soggetti privilegiati. Nel caso specifico, pertanto, si è dell avviso che sotto il profilo concorrenziale sarebbe preferibile adottare la linea suggerita dal Ministero, secondo la quale l esenzione dall obbligo di acquisto andrebbe mantenuta solo per gli impianti qualificabili come cogenerativi secondo i criteri previsti per la CAR dal Decreto Legislativo n. 20/2007. Con questa soluzione, infatti, risulterebbe diminuito il numero dei soggetti avvantaggiati dal sistema dei certificati verdi. Il presente parere verrà pubblicato sul Bollettino dell Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato ai sensi dell art. 26 della legge n. 287/90. Eventuali esigenze di riservatezza dovranno essere manifestate all Autorità entro trenta giorni dal ricevimento del presente parere, precisandone i motivi. 1 AS807 - PROMOZIONE DELL'USO DELL'ENERGIA DA FONTI RINNOVABILI - ATTUAZIONE DELLA DIRETTIVA 2009/28/CE, 14 febbraio 2011, Boll. n. 7/2011.

11 BOLLETTINO N. 1 DEL 14 GENNAIO L'Autorità ringrazia per l'attenzione dimostrata nei confronti della propria attività istituzionale. IL PRESIDENTE Giovanni Pitruzzella

12 BOLLETTINO N. 1 DEL 14 GENNAIO AS SCHEMA DI REGOLAMENTO DELLA REGIONE MARCHE DEL 10 APRILE 2012, N. 479 (TESTO UNICO IN MATERIA DI COMMERCIO) Roma, 10 gennaio 2013 Regione Marche Presidente L Autorità intende effettuare le seguenti osservazioni, ai sensi dell articolo 22 della legge n. 287/90, in merito allo schema di Regolamento della Regione Marche del 10 aprile 2012, n. 479, recante Disciplina del Commercio in sede fissa in attuazione del Titolo II Capo I della L. R. 27/09 (Testo Unico in materia di commercio) (di seguito anche il Regolamento). Il Regolamento in oggetto reca una serie di disposizioni che appaiono in contrasto con le esigenze di semplificazione amministrativa e che risultano suscettibili di introdurre ingiustificati ostacoli al libero esercizio delle attività commerciali, e non proporzionati rispetto agli interessi generali, pur invocati nel Preambolo e nelle disposizioni dello stesso, quali, a titolo esemplificativo, la tutela della salute, dei lavoratori e dell ambiente. Al riguardo, l Autorità ha già avuto modo di rilevare, anche di recente, che l introduzione di vincoli alla libera iniziativa economica debba essere limitata a quanto strettamente necessario per il perseguimento di specifiche esigenze di interesse pubblico e che tali vincoli rispettino il principio di proporzionalità 1. In tale ottica, assume rilievo la complessità della procedura istruttoria per il rilascio della autorizzazioni all apertura e ampliamento delle medie e grandi superfici di vendita, di cui agli articoli 24 e 29 del Regolamento, in quanto introducono una procedura onerosa e complessa, in considerazione innanzitutto della copiosità della documentazione da produrre. Si consideri ad esempio la pluralità di dichiarazioni sostitutive che il richiedente l autorizzazione deve produrre (ad es. art. 24, comma 6, lettera c, punto 2, lettere f, h, l e m) nonché le numerose e diversificate relazioni progettuali, che, oltre che indicare, come doveroso, la localizzazione delle aree e delle relative pertinenze e la loro conformità alle prescrizioni urbanistiche vigenti, devono tracciare tra l altro l entità dei parcheggi, anche per le attività non commerciali, gli accessi alla viabilità e le soluzioni per risolvere le esternalità negative (art. 24, comma 6, lettere b e c). 1 In proposito, cfr. AS901, provv. del 5 gennaio 2012, Proposte di riforma concorrenziale ai fini della legge annuale per il mercato e la concorrenza anno 2012, nonché AS988, provv. del 29 settembre 2012, Proposte di riforma concorrenziale ai fini della legge annuale per il mercato e la concorrenza anno 2013.

13 BOLLETTINO N. 1 DEL 14 GENNAIO Si tratta di disposizioni che anziché semplificare l ingresso sul mercato di nuovi operatori, appaiono in grado di ritardarne l ingresso. L art. 28, comma 2, del Regolamento autorizza altresì i Comuni ad introdurre una serie di condizioni particolarmente onerose per l apertura o l ampliamento di grandi superfici di vendita. Accanto a criteri predeterminati dalla Regione e relativi all utilizzo di fonti energetiche rinnovabili, alla valutazione degli effetti acustici ed alla creazione di fasce verdi di protezione dei fondi finitimi, i Comuni possono prevedere ulteriori elementi quali, a titolo di esempio, la realizzazione di apposite aree di servizio destinate alla raccolta differenziata e allo stoccaggio dei rifiuti prodotti dall'esercizio; la raccolta delle acque piovane attraverso la realizzazione di una vasca di recupero; la realizzazione all interno della struttura di vendita di un apposito reparto da affidare in gestione ad imprenditori agricoli, riservato alla vendita diretta di prodotti agricoli di prossimità. Si tratta nel complesso di condizioni che appaiono ingiustificatamente restrittive della concorrenza e sproporzionate rispetto agli obiettivi di tutela della salute, dell ambiente e del territorio. Tali previsioni, infatti, possono limitare l accesso al mercato delle grandi strutture di vendita attraverso la previsione di vincoli eccessivi, che aggravano oltremodo il costo degli investimenti necessari a realizzare tali strutture, così favorendo il mantenimento degli assetti di mercato esistenti. Peraltro, tutti i vincoli e gli adempimenti imposti dal Regolamento sono posti solo a carico dei nuovi operatori, generando una regolamentazione asimmetrica, che aggrava gli adempimenti per i nuovi entranti e non impone analoghi requisiti per le superfici di vendita esistenti, in tal modo producendo ingiustificate discriminazioni a danno della concorrenza. Nel complesso, il Regolamento risulta, per questi profili, in contrasto con i principi e le norme a tutela della concorrenza vigenti nell ordinamento comunitario e nazionale ed appare altresì difforme dai principi contenuti nell art. 1, comma 1, lettera b), del D.L. 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modifiche, nella legge 24 marzo 2012, n. 27 (c.d. decreto cresci Italia ). Tale norma, in particolare, espressamente considera in violazione del principio di libertà di iniziativa economica sancito dall'articolo 41 della Costituzione e del principio di concorrenza sancito dal Trattato dell'unione europea le norme che pongono divieti e restrizioni alle attività economiche non adeguati o non proporzionati alle finalità pubbliche perseguite, nonché le disposizioni di pianificazione e programmazione territoriale o temporale autoritativa con prevalente finalità economica o prevalente contenuto economico, che pongono limiti, programmi e controlli non ragionevoli, ovvero non adeguati ovvero non proporzionati rispetto alle finalità pubbliche dichiarate e che in particolare impediscono, condizionano o ritardano l'avvio di nuove attività economiche o l'ingresso di nuovi operatori economici ponendo un trattamento differenziato rispetto agli operatori già presenti sul mercato, operanti in contesti e condizioni analoghi, ovvero impediscono, limitano o condizionano l'offerta di prodotti e servizi al consumatore, nel tempo nello spazio o nelle modalità, ovvero alterano le condizioni di piena concorrenza fra gli operatori economici oppure limitano o condizionano le tutele dei consumatori nei loro confronti. In conclusione, il Regolamento presenta alcune disposizioni restrittive della concorrenza che rendono particolarmente difficoltoso l accesso di nuovi operatori nel mercato, condizionandolo al

14 BOLLETTINO N. 1 DEL 14 GENNAIO possesso di requisiti non strettamente necessari per il perseguimento degli interessi pubblici, e ritardando detto ingresso con una procedura amministrativa lunga e complessa. L Autorità auspica che in sede di definitiva redazione del Regolamento in questione, la Regione in indirizzo voglia tenere in debita considerazione i contenuti della presente segnalazione. La presente segnalazione verrà pubblicata sul Bollettino dell Autorità ai sensi dell articolo 26 della legge n. 287/90. IL PRESIDENTE Giovanni Pitruzzella

15 BOLLETTINO N. 1 DEL 14 GENNAIO PRATICHE COMMERCIALI SCORRETTE PS POSTE ITALIANE-PACCOCELERE INTERNAZIONALE Provvedimento n L AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO NELLA SUA ADUNANZA del 19 dicembre 2012; SENTITO il Relatore Professore Carla Bedogni Rabitti; VISTA la Parte II, Titolo III, del Decreto Legislativo 6 settembre 2005, n. 206, recante Codice del Consumo e successive modificazioni (di seguito, Codice del Consumo); VISTO il Regolamento sulle procedure istruttorie in materia di pratiche commerciali scorrette, adottato dall Autorità con delibera del 15 novembre 2007, successivamente sostituito dal Regolamento sulle procedure istruttorie in materia di pubblicità ingannevole e comparativa, pratiche commerciali scorrette, clausole vessatorie (di seguito, Regolamento), adottato dall Autorità con delibera dell 8 agosto 2012; VISTO il proprio provvedimento del 27 settembre 2012, con il quale, ai sensi dell art. 7, comma 3, del Regolamento, è stata disposta la proroga del termine di conclusione del procedimento, per la valutazione degli impegni proposti dal professionista in data 6 agosto 2012, ai sensi dell art. 27, comma 7, del Codice del Consumo; VISTI gli atti del procedimento; I. LA PARTE 1. Poste Italiane S.p.A. (di seguito, anche Poste Italiane ), in qualità di professionista ai sensi dell art. 18, comma 1, lettera b), del Codice del Consumo. La società opera, tra l altro, nel settore postale fornendo i servizi postali c.d. a valore aggiunto in concorrenza con altri operatori economici. Nell esercizio 2011, a fronte di ricavi pari a circa 9,5 miliardi di euro, ha conseguito un utile di circa 700 milioni di euro. II. LA PRATICA COMMERCIALE 2. Il procedimento concerne il comportamento posto in essere da Poste Italiane, consistente nella diffusione di messaggi pubblicitari sul sito internet dello stesso professionista volti a promuovere il servizio di spedizione Paccocelere Internazionale che rientra tra i servizi forniti in concorrenza con altri operatori economici (cc.dd. a valore aggiunto). 3. In particolare, secondo informazioni acquisite d ufficio ai fini dell applicazione del Codice del Consumo, i messaggi veicolati attraverso il sito a partire dal mese di gennaio 2008 avrebbero: a) prospettato la possibilità di effettuare il monitoraggio per conoscere lo stato delle spedizioni fino all arrivo a destinazione che per alcune località (quali ad es. Marocco, Tunisia, Egitto) non si riferirebbe al recapito effettivo del plico al destinatario, ma alla mera

16 BOLLETTINO N. 1 DEL 14 GENNAIO consegna all operatore postale di riferimento del Paese di destinazione; b) prospettato tempi medi o indicativi di consegna relativi alle principali località non rispondenti al vero in quanto, nella realtà, i pacchi sarebbero recapitati secondo una tempistica superiore a quella riportata nella pubblicità ( 2 giorni lavorativi, oltre quello di spedizione, per i Paesi dell Unione Europea, 2/3 giorni lavorativi, oltre quello di spedizione, per i Paesi Extra Unione Europea e 3/4 giorni lavorativi, oltre quello di spedizione, per il Resto del mondo recita il claim). L espressione principali località è riportata in tutti i messaggi diffusi nel periodo oggetto dell istruttoria ed indica le destinazioni delle spedizioni che hanno caratteristiche di rilevanza in termini di popolazione tali da garantire l efficacia del processo logistico relativamente ai tempi di recapito 1. III. LE RISULTANZE DEL PROCEDIMENTO 1) L iter del procedimento Attività preistruttoria 4. All esito di una richiesta di informazioni al professionista formulata in data 8 marzo 2011 sono stati acquisiti in atti alcuni dati concernenti sia i limiti geografici della tracciatura dello stato delle spedizioni tramite il servizio Paccocelere Internazionale sia la tempistica di recapito dei pacchi. Attività istruttoria 5. In relazione alla condotta sopra descritta, in data 28 giugno 2012 è stato comunicato alla Parte l avvio del procedimento istruttorio n. PS7023 per possibile violazione degli artt. 20, comma 2, 21 e 22 del Codice del Consumo. In tale sede, veniva in particolare ipotizzata l ingannevolezza dei messaggi pubblicitari contestati, in quanto il professionista avrebbe fornito ai consumatori informazioni non veritiere e/o omesso informazioni rilevanti con riferimento: 1) ai limiti geografici del servizio di monitoraggio dello stato delle spedizioni; 2) alla tempistica del recapito degli invii inoltrati tramite il servizio Paccocelere Internazionale. 6. Unitamente alla comunicazione di avvio è stata trasmessa al professionista una richiesta di informazioni alla quale è pervenuta risposta in data 19 luglio Il 25 luglio 2012 Poste Italiane ha esercitato il diritto di accesso agli atti del procedimento. Il successivo 6 agosto il professionista ha prodotto una memoria integrativa di riscontro alla richiesta di informazioni formulata nella comunicazione di avvio del procedimento. 8. In data 6 agosto 2012, ai sensi dell art. 27, comma 7, del Codice del Consumo, il professionista ha presentato impegni volti a rimuovere i profili di scorrettezza della pratica commerciale oggetto di contestazione. 9. Il 31 agosto 2012 è stata inoltrata al professionista una seconda richiesta di informazioni riguardante esclusivamente gli invii dei pacchi verso le principali località alla quale la Parte ha risposto il successivo 17 settembre. 10. In data 24 settembre 2012 è stato richiesto al professionista, ai sensi dell art. 27, comma 5, del Codice del Consumo, e dell art. 15, del Regolamento, di fornire prove sull esattezza materiale 1 Documento n. 16 in atti.

17 BOLLETTINO N. 1 DEL 14 GENNAIO delle indicazioni riportate nei messaggi pubblicitari riferite ai tempi di consegna dei pacchi con esclusivo riferimento alle spedizioni verso le principali località. 11. Il 24 ottobre 2012 la Parte ha depositato una memoria difensiva con la quale ha fornito riscontro all incombente istruttorio dell onere della prova. 12. In data 7 novembre 2012 è stata comunicata alla Parte la data di conclusione della fase istruttoria ai sensi dell art. 16, comma 1, del Regolamento. 2) Le evidenze acquisite Monitoraggio dello stato delle spedizioni 13. Per alcune località la possibilità prospettata nei messaggi di effettuare il monitoraggio dello stato delle spedizioni fino all arrivo a destinazione non si riferisce al recapito effettivo del pacco al destinatario ma al mero affidamento dello stesso all amministrazione postale di destinazione 2. In particolare, alcune delle località per le quali la tracciatura è possibile soltanto fino alla consegna all operatore postale di riferimento sono mutate nel corso del tempo, in quanto nel periodo in cui sono stati effettuati gli accertamenti preistruttori erano il Marocco, la Tunisia e l Egitto 3 mentre nel corso del procedimento istruttorio il professionista ha indicato a tal fine la Tunisia, le Isole Faroe, la Groenlandia e alcune zone (c.a.p.) della Svizzera L avviso concernente le Isole Faroe pubblicato sulla pagina web sezione Informazioni Territoriali, al fine di rendere edotti i consumatori in ordine al fatto che la consegna al destinatario viene effettuata su tutto il territorio direttamente dall Amministrazione Postale. Pertanto la tracciatura di avvenuta consegna disponibile presso il sito si intende relativa all affidamento delle spedizioni all Amministrazione Postale è stato inserito sul sito del professionista soltanto in data 6 luglio 2012 e non risultano essere state inserite in precedenza sul web analoghe schermate relative ad altre località in cui le spedizioni vengono consegnate per il tramite dell Amministrazione postale del luogo di destinazione 5. Tempistica di recapito dei pacchi 15. Paccocelere Internazionale è un servizio di spedizione descritto nella pagina web dedicata come Il modo più veloce e sicuro per spedire fino a 30 Kg in oltre 220 paesi. La pubblicità prospetta tempi medi o indicativi di consegna che variano in funzione della distanza della destinazione del pacco. 16. Con memoria pervenuta in data 19 luglio 2012 e integrata il successivo 7 agosto 6, Poste Italiane ha indicato i tempi medi di consegna dei pacchi recapitati con il servizio Paccocelere Internazionale per le località europee, extra europee e del resto del mondo in modo aggregato, cioè con riferimento sia alle spedizioni dirette verso località principali (quelle prese in considerazione dai messaggi pubblicitari) sia a quelle dirette verso tutte le altre destinazioni. Ciò in quanto il sistema informatico del professionista dispone esclusivamente di dati complessivi e, 2 Documenti nn. 3 e 7 in atti. 3 Documento n. 3 in atti. 4 Documento n. 7 in atti 5 Documento n. 12 in atti 6 Rispettivamente, documento n. 7 e documento n. 12 in atti.

18 BOLLETTINO N. 1 DEL 14 GENNAIO pertanto, non è possibile ottenerne una suddivisione tra località principali oggetto della promessa pubblicitaria e altre località A seguito dell attribuzione dell onere della prova, Poste Italiane S.p.A. ha provveduto ad estrarre manualmente i dati concernenti i tempi di recapito dei pacchi verso le principali località con riferimento al periodo settembre - dicembre 2009, agli anni 2010 e 2011 e al periodo gennaio - maggio dell anno I dati in questione sono riportati nelle seguenti tabelle 8 : ANNO 2009 (principali località - tempi medi oltre quello di spedizione) 9 gen feb mar apr mag giu lug ago sett ott nov dic totale UE [omissis] [omissis] [omissis] [omissis] [omissis] Extra UE Resto Mondo [omissis] [omissis] [omissis] [omissis] [omissis] [omissis] [omissis] [omissis] [omissis] [omissis] ANNO 2010 (principali località - tempi medi oltre quello di spedizione) gen feb mar apr mag giu lug ago sett ott nov dic totale UE [omissis] [omissis] [omissis] [omissis] [omissis] [omissis] [omissis] [omissis] [omissis] [omissis] [omissis] [omissis] [omissis] Extra UE Resto Mondo [omissis] [omissis] [omissis] [omissis] [omissis] [omissis] [omissis] [omissis] [omissis] [omissis] [omissis] [omissis] [omissis] [omissis] [omissis] [omissis] [omissis] [omissis] [omissis] [omissis] [omissis] [omissis] [omissis] [omissis] [omissis] [omissis] ANNO 2011 (principali località - tempi medi oltre quello di spedizione) gen feb mar apr mag giu lug ago sett ott nov dic totale UE [omissis] [omissis] [omissis] [omissis] [omissis] [omissis] [omissis] [omissis] [omissis] [omissis] [omissis] [omissis] [omissis] Extra UE [omissis] [omissis] [omissis] [omissis] [omissis] [omissis] [omissis] [omissis] [omissis] [omissis] [omissis] [omissis] [omissis] Resto Mondo [omissis] [omissis] [omissis] [omissis] [omissis] [omissis] [omissis] [omissis] [omissis] [omissis] [omissis] [omissis] [omissis] 7 Documento n. 16 in atti. 8 Documento n. 21 in atti, allegato n. 2 della nota A. 9 Nella presente versione alcuni dati sono omessi, in quanto si sono ritenuti sussistenti elementi di riservatezza o di segretezza delle informazioni.

19 BOLLETTINO N. 1 DEL 14 GENNAIO ANNO 2012 (principali località - tempi medi oltre quello di spedizione) gen feb mar apr mag giu lug Ago sett ott nov dic totale UE [omissis] [omissis] [omissis] [omissis] [omissis] [omissis] Extra UE [omissis] [omissis] [omissis] [omissis] [omissis] [omissis] Resto Mondo [omissis] [omissis] [omissis] [omissis] [omissis] [omissis] 18. Il numero di invii effettuati con il servizio Paccocelere Internazionale (il cui costo minimo considerata sia la spedizione di documenti sia quella di merci è di circa 30 euro) è stato di [omissis] (settembre - dicembre 2009), [omissis] (anno 2010), [omissis] (anno 2011), [omissis] (gennaio - maggio 2012). Diffusione dei messaggi pubblicitari 19. Dalla documentazione acquisita in atti risulta che la campagna pubblicitaria del servizio Paccocelere Internazionale è stata realizzata attraverso le pagine web di prodotto nell arco dell intero periodo oggetto di accertamento istruttorio. Inoltre, nel quarto trimestre 2011 nell ambito della nuova gamma PostExport è stato pubblicizzato con diverse modalità (ottobre e novembre mediante stampa e web, dicembre tramite radio) l accesso a tre diversi prodotti, incluso il Paccocelere Internazionale mentre nel quarto trimestre 2008 è stata realizzata una specifica attività promozionale online su diversi siti e attraverso la rete commerciale (locandine e volantini) 10. Con particolare riferimento al monitoraggio dello stato delle spedizioni (oltre all indicato avviso concernente le Isole Faroe pubblicato sul sito del professionista il 6 luglio 2012) è stato accertato d ufficio che nel novembre 2012 è stata inserita una nota nella prima pagina web dedicata al prodotto Paccocelere Internazionale del seguente tenore: Per alcune destinazioni (Tunisia, Groenlandia, Isole Faroe e alcuni c.a.p. della Svizzera) la tracciatura di avvenuta consegna si intende relativa all arrivo delle spedizioni presso Amministrazione Postale di destino che ne cura la distribuzione finale. 3) Le argomentazioni difensive della Parte 20. Per quel che concerne il profilo del monitoraggio dello stato delle spedizioni, il professionista ha sostenuto che le informazioni sulle località in cui i pacchi vengono consegnati per il tramite dell operatore postale di riferimento (per cui l avvenuta consegna, indicata sul sito atterrebbe all affidamento delle spedizioni all Amministrazione postale di destinazione e non al recapito effettivo del pacco al destinatario) sarebbero puntualmente aggiornate e rese note ai consumatori attraverso la pagina web sezione Informazioni Territoriali, a seguito della verifica dell ammissibilità del contenuto della spedizione. 10 Documento n. 7 in atti.

20 BOLLETTINO N. 1 DEL 14 GENNAIO Con riferimento, invece, al profilo afferente la tempistica di recapito dei pacchi, Poste Italiane ha rilevato come i dati forniti nel corso dell istruttoria comproverebbero il sostanziale rispetto dei tempi di consegna del Paccocelere Internazionale indicati nella promessa pubblicitaria. A riguardo, il professionista ha fatto presente che nella maggior parte dei messaggi pubblicitari diffusi tramite il sito i tempi di recapito dei pacchi sarebbero qualificati come indicativi e, pertanto, dovrebbero essere considerati come orientativi e non tassativi. 22. Poste Italiane, inoltre, ha evidenziato che sul proprio sito web - quindi nell ambito dello stesso mezzo di diffusione dei messaggi pubblicitari oggetto di istruttoria - viene esplicitato che il consumatore può richiedere il risarcimento ove la consegna avvenga oltre i giorni pubblicizzati. In tale caso sarà corrisposta al cliente una somma pari alla differenza fra le spese di spedizione iva inclusa e il prezzo previsto per il pacco ordinario aereo di pari peso per la stessa destinazione. In caso di destinazioni non servite per via aerea la differenza sarà commisurata al prezzo di un pacco ordinario per via di superficie. IV. GLI IMPEGNI PRESENTATI DAL PROFESSIONISTA 23. In data 6 agosto 2012, ai sensi dell art. 27, comma 7, del Codice del Consumo, Poste Italiane ha presentato impegni volti a rimuovere i profili di scorrettezza della pratica commerciale oggetto di contestazione. 24. Gli impegni prospettati dal professionista consistono nelle seguenti misure: - inserire sul sito web e nella Guida alla Spedizione del Paccocelere Internazionale presente sul sito web uno specifico elenco delle località principali e secondarie ; - inserire nei materiali pubblicitari e sul sito internet, oltre ai tempi di consegna del Paccocelere Internazionale, per le principali località (come avviene attualmente), anche l indicazione dei tempi di recapito per le località secondarie e per le altre località, pubblicizzati sul sito alla specifica sezione che li elencherà nel dettaglio; - inserire nei materiali pubblicitari e sul sito internet l avviso che il diritto del mittente al rimborso è previsto in caso di ritardo nel recapito secondo quanto specificato nelle Condizioni Generali di Servizio; - evidenziare anche sulla pagina web dedicata al Paccocelere Internazionale, i Paesi nei quali il recapito al destinatario viene effettuato da Poste tramite l Amministrazione Postale del luogo (oggi: Isole Faroe, Groenlandia, Tunisia ed alcuni CAP della Svizzera) fermo restando il diritto del mittente di richiedere direttamente a Poste il rimborso in caso di ritardo nel recapito secondo quanto specificato nelle Condizioni Generali di Servizio; - in aggiunta alle informazioni già disponibili, implementare l attuale sistema informatico al fine di estrarre i dati relativi ai tempi medi di consegna delle spedizioni di Paccocelere Internazionale destinate alle principali località separatamente rispetto ai dati relativi alle restanti località; - specificare nelle Condizioni Generali di Servizio, nel materiale pubblicitario e sul sito che è possibile conoscere lo stato delle spedizioni fino alla consegna, per tutte le località ad eccezione di quelle in cui il recapito è effettuato tramite l amministrazione postale del luogo di destinazione per le quali è possibile conoscere lo stato delle spedizioni fino alla consegna all amministrazione postale del luogo di destinazione.

21 BOLLETTINO N. 1 DEL 14 GENNAIO V. PARERE DELL AUTORITÀ PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI 25. Poiché la pratica commerciale oggetto del presente provvedimento è stata diffusa anche a mezzo internet, in data 16 novembre 2012 è stato richiesto il parere all Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni, ai sensi dell art. 27, comma 6, del Codice del Consumo. 26. L Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni non ha comunicato il proprio parere entro il termine di trenta giorni dal ricevimento della richiesta e non ha rappresentato ulteriori esigenze istruttorie. VI. VALUTAZIONI CONCLUSIVE 27. La pratica contestata è stata posta in essere in un settore liberalizzato nell ambito del quale i servizi di spedizione (cc.dd. a valore aggiunto) sono forniti dal professionista in concorrenza con gli altri operatori. I profili di scorrettezza oggetto di valutazione relativamente ai messaggi pubblicitari diffusi da Poste Italiane riguardano le caratteristiche del servizio offerto, con particolare riferimento: 1) ai limiti geografici del monitoraggio dello stato delle spedizioni; 2) alla tempistica del recapito degli invii inoltrati tramite il servizio Paccocelere Internazionale. 28. Per quanto riguarda il primo profilo afferente le modalità di rappresentazione della possibilità di effettuare il monitoraggio dello stato delle spedizioni fino all arrivo a destinazione, è stato accertato che per alcune località l indicato monitoraggio non si riferisce al recapito effettivo del pacco al destinatario, ma al mero affidamento dello stesso all amministrazione postale di destinazione 11. Tali località sono mutate nel corso del tempo. Nel periodo in cui sono stati effettuati gli accertamenti preistruttori erano il Marocco, la Tunisia e l Egitto 12, mentre durante il procedimento istruttorio il professionista ha indicato: la Tunisia, le Isole Faroe, la Groenlandia e alcune zone (c.a.p.) della Svizzera A riguardo, non ha trovato conferma quanto sostenuto dal professionista secondo il quale le informazioni sulle località in cui i pacchi vengono consegnati per il tramite dell operatore postale di riferimento sarebbero puntualmente aggiornate e rese note ai consumatori attraverso la pagina web sezione Informazioni Territoriali. Infatti, a seguito di una specifica richiesta di informazioni sul punto, è stato accertato che l avviso concernente le Isole Faroe pubblicato sulla pagina web sezione Informazioni Territoriali, del seguente tenore la consegna al destinatario viene effettuata su tutto il territorio direttamente dall Amministrazione Postale. Pertanto la tracciatura di avvenuta consegna disponibile presso il sito si intende relativa all affidamento delle spedizioni all Amministrazione Postale è stato inserito sul sito del professionista soltanto in data 6 luglio 2012 e non risultano essere state inserite in precedenza (a partire dall anno 2008) sul web analoghe schermate relative ad altre località in cui le spedizioni vengono consegnate per il tramite dell Amministrazione postale del luogo di destinazione 14. La tardiva informativa in questione, dunque, non costituisce la prassi ordinariamente seguita dal professionista per rendere edotti i consumatori circa le 11 Documenti nn. 3 e 7 in atti. 12 Documento n. 3 in atti. 13 Documento n. 7 in atti. 14 Documento n. 12 in atti.

22 BOLLETTINO N. 1 DEL 14 GENNAIO limitazioni geografiche del monitoraggio delle spedizioni, ma è stata realizzata esclusivamente per la località indicata (Isole Faroe) e, in ogni caso, dopo l avvio del procedimento istruttorio del 28 giugno Pertanto, il professionista, in contrasto con il requisito dell ordinaria diligenza professionale, ha omesso di specificare che per alcune località la possibilità di effettuare il monitoraggio sarebbe cessata nel momento della consegna all operatore postale di riferimento del Paese di destinazione. 30. La pratica commerciale in esame, con riferimento al profilo concernente il monitoraggio dello stato delle spedizioni, risulta scorretta ai sensi degli articoli 20, comma 2,e 22 del Codice del Consumo, in quanto contraria alla diligenza professionale e idonea a falsare in misura apprezzabile il comportamento economico del consumatore medio in relazione al servizio offerto dal professionista. 31. Alla luce delle precedenti considerazioni, si ritiene che gli impegni proposti dal professionista nel corso del procedimento non possano essere accolti in quanto riguardanti comportamenti manifestamente non conformi al grado di attenzione e diligenza ragionevolmente esigibile in base ai principi di correttezza e buona fede che dovrebbero generalmente informare le comunicazioni commerciali di un operatore dello specifico settore di attività, privando il consumatore di elementi rilevanti per la valutazione complessiva dell offerta. Inoltre, la diffusione dei messaggi è avvenuta per un lungo periodo (a far data dal 2008 fino a buona parte dell anno 2012) ed in modo capillare sul territorio nazionale attraverso il sito internet aziendale, interessando quindi un gran numero di consumatori. Sussiste, peraltro, nel caso di specie, l interesse dell Autorità a procedere all accertamento dell infrazione. 32. Diversamente, non può addivenirsi ad una valutazione di ingannevolezza con riferimento al secondo profilo riguardante la tempistica di recapito dei pacchi, in quanto i dati acquisiti nel corso dell istruttoria non evidenziano, nella maggior parte dei periodi considerati, scostamenti rilevanti. Peraltro, posto che i tempi di consegna dei pacchi sono segnalati nei messaggi pubblicitari come meramente indicativi, i casi di recapito tardivo concentrati in alcuni limitati periodi dell anno non risultano incompatibili con il fisiologico ed episodico malfunzionamento dei servizi interessati riconducibile anche a fattori esterni o ad incrementi particolarmente significativi delle richieste di spedizione che si registrano, ad esempio, in alcuni periodi come quello delle festività natalizie. VII. QUANTIFICAZIONE DELLA SANZIONE 33. Ai sensi dell art. 27, comma 9, del Codice del Consumo, con il provvedimento che vieta la pratica commerciale scorretta, l Autorità dispone l applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da a euro, tenuto conto della gravità e della durata della violazione. 34. In ordine alla quantificazione della sanzione deve tenersi conto, in quanto applicabili, dei criteri individuati dall art. 11 della legge n. 689/81, in virtù del richiamo previsto all art. 27, comma 13, del Codice del Consumo: in particolare, della gravità della violazione, dell opera svolta dall impresa per eliminare o attenuare l infrazione, della personalità dell agente, nonché delle condizioni economiche dell impresa stessa. 35. Con riguardo alla gravità della violazione, nella fattispecie in esame viene preliminarmente in rilievo l importanza del professionista e la posizione di mercato ricoperta dallo stesso quale

23 BOLLETTINO N. 1 DEL 14 GENNAIO fornitore del servizio postale universale, sul presupposto che la pratica oggetto di contestazione è stata posta in essere in un settore liberalizzato con possibile sfruttamento anche della notorietà e credibilità acquisita presso il pubblico dal professionista stesso. Si tiene conto, inoltre, dell entità complessiva del pregiudizio potenziale per i consumatori rispetto ad una condotta suscettibile di avere un significativo impatto in ragione dell avvenuta diffusione del messaggio pubblicitario attraverso rilevanti ed ampi mezzi di comunicazione, con particolare riferimento alla rete internet. Tale circostanza, peraltro, risulta confermata dai dati acquisiti nel corso del procedimento circa il numero di invii effettuati con il servizio Paccocelere Internazionale (il cui costo minimo relativo a documenti/merci è di circa 30 euro) che sono stati [omissis] nel periodo settembre - dicembre 2009, [omissis] nell anno 2010, [omissis] nell anno 2011 e [omissis] nel periodo gennaio - maggio Per quanto riguarda la durata della violazione, risulta che la pratica commerciale è stata realizzata attraverso le pagine web di prodotto nell arco dell intero periodo oggetto di accertamento istruttorio (dal 2008 a buona parte del 2012). Per quel che concerne l anno 2012, limitatamente alle Isole Faroe, la violazione è cessata in data 6 luglio 2012 allorché il professionista ha pubblicato un avviso sulla pagina web sezione Informazioni Territoriali, informando i consumatori che per tale località l arrivo a destinazione doveva intendersi la mera consegna all Amministrazione postale di riferimento. Successivamente la violazione è venuta meno anche per le restanti destinazioni con le medesime modalità di consegna (Tunisia, Groenlandia e alcuni c.a.p. della Svizzera) in quanto nel novembre 2012 nella prima pagina web dedicata al prodotto Paccocelere Internazionale è stata inserita una nota del seguente tenore: Per alcune destinazioni la tracciatura di avvenuta consegna si intende relativa all arrivo delle spedizioni presso Amministrazione Postale di destino che ne cura la distribuzione finale. 37. Sulla base di tali elementi, si ritiene di determinare l importo base della sanzione amministrativa pecuniaria applicabile a Poste Italiane S.p.A. nella misura di (trentacinquemila euro). 38. Tuttavia, in considerazione del fatto che sussiste, nel caso di specie, una circostanza aggravante in quanto il professionista risulta già destinatario di provvedimenti adottati in applicazione delle disposizioni contenute nel Codice del Consumo 15, si ritiene di determinare l importo della sanzione nella misura di (quarantacinquemila euro). RITENUTO, pertanto, sulla base delle considerazioni suesposte, che la pratica commerciale in esame risulta scorretta ai sensi degli artt. 20, comma 2, e 22 del Codice del Consumo in quanto, nel promuovere il servizio di spedizione denominato Paccocelere Internazionale Poste Italiane S.p.A., in contrasto con il requisito dell ordinaria diligenza professionale, ha fornito indicazioni ingannevoli riguardo le caratteristiche del servizio offerto; 15 Cfr. provv n del 15 dicembre 2010, - PS POSTE ITALIANE-RIMBORSO RITARDO ; provv. n del 14 dicembre 2011, - PS POSTE ITALIANE MODULI NON DISPONIBILI.

PS7023 - POSTE ITALIANE-PACCOCELERE INTERNAZIONALE Provvedimento n. 24133

PS7023 - POSTE ITALIANE-PACCOCELERE INTERNAZIONALE Provvedimento n. 24133 PS7023 - POSTE ITALIANE-PACCOCELERE INTERNAZIONALE Provvedimento n. 24133 L AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO NELLA SUA ADUNANZA del 19 dicembre 2012; SENTITO il Relatore Professore Carla

Dettagli

L AUTORITÀ PER L ENERGIA ELETTRICA E IL GAS

L AUTORITÀ PER L ENERGIA ELETTRICA E IL GAS DELIBERAZIONE 11 LUGLIO 2013 302/2013/S/EEL CHIUSURA DI UN PROCEDIMENTO SANZIONATORIO PER VIOLAZIONE DEGLI OBBLIGHI RELATIVI AL SERVIZIO TELEFONICO COMMERCIALE L AUTORITÀ PER L ENERGIA ELETTRICA E IL GAS

Dettagli

L AUTORITÀ PER L ENERGIA ELETTRICA IL GAS E IL SISTEMA IDRICO

L AUTORITÀ PER L ENERGIA ELETTRICA IL GAS E IL SISTEMA IDRICO PARERE 16 APRILE 2015 172/2015/I/EFR PARERE AL MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO SULLO SCHEMA DI DECRETO RECANTE APPROVAZIONE DI UN MODELLO UNICO PER LA REALIZZAZIONE, LA CONNESSIONE E L ESERCIZIO DI PICCOLI

Dettagli

B.U. 13 novembre 1998, n. 45, III Suppl. Straord. d.g.r. 2 novembre 1998, n. VI/39305. Adeguamento della V.I.A. Regionale alle Direttive Comunitarie

B.U. 13 novembre 1998, n. 45, III Suppl. Straord. d.g.r. 2 novembre 1998, n. VI/39305. Adeguamento della V.I.A. Regionale alle Direttive Comunitarie B.U. 13 novembre 1998, n. 45, III Suppl. Straord. d.g.r. 2 novembre 1998, n. VI/39305 Adeguamento della V.I.A. Regionale alle Direttive Comunitarie LA GIUNTA REGIONALE Premesso: che con D.P.R. 12 aprile

Dettagli

Bollettino. Settimanale. Anno XXIII - n. 32

Bollettino. Settimanale. Anno XXIII - n. 32 Bollettino Settimanale Anno XXIII - n. 32 Pubblicato sul sito www.agcm.it 19 agosto 2013 SOMMARIO INTESE E ABUSO DI POSIZIONE DOMINANTE 5 A407C - CONTO TV/SKY ITALIA Provvedimento n. 24474 5 A446 - (QG1)

Dettagli

Il Ministro delle Attività Produttive

Il Ministro delle Attività Produttive Il Ministro delle Attività Produttive VISTO l articolo 21, del Decreto legislativo 23 maggio 2000, n.164, che stabilisce che, a decorrere dal 1 gennaio 2003, le imprese di gas naturale che svolgono nel

Dettagli

IL MINISTRO DELLE ATTIVITA PRODUTTIVE

IL MINISTRO DELLE ATTIVITA PRODUTTIVE IL MINISTRO DELLE ATTIVITA PRODUTTIVE VISTO il decreto legislativo 23 maggio 2000, n.164, che all articolo 17, comma 1, stabilisce che, a decorrere dal 1 gennaio 2003, le imprese che intendono svolgere

Dettagli

Il Ministro dello Sviluppo Economico. il Ministro dell Economia e delle Finanze. di concerto con

Il Ministro dello Sviluppo Economico. il Ministro dell Economia e delle Finanze. di concerto con Il Ministro dello Sviluppo Economico di concerto con il Ministro dell Economia e delle Finanze MISURA E MODALITÀ DI VERSAMENTO DEL CONTRIBUTO DOVUTO DAI SOGGETTI OPERANTI NEL SETTORE POSTALE ALL AUTORITÀ

Dettagli

II.11 LA BANCA D ITALIA

II.11 LA BANCA D ITALIA Provvedimento del 24 marzo 2010. Regolamento recante la disciplina dell adozione degli atti di natura normativa o di contenuto generale della Banca d Italia nell esercizio delle funzioni di vigilanza bancaria

Dettagli

Pubblicata su questo Sito in data 18/04/07 Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n.99 del 30 aprile 2007

Pubblicata su questo Sito in data 18/04/07 Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n.99 del 30 aprile 2007 Delibera n. 126/07/CONS Misure a tutela dell utenza per facilitare la comprensione delle condizioni economiche dei servizi telefonici e la scelta tra le diverse offerte presenti sul mercato ai sensi dell

Dettagli

L AUTORITÀ PER L ENERGIA ELETTRICA E IL GAS

L AUTORITÀ PER L ENERGIA ELETTRICA E IL GAS Deliberazione 27 aprile 2009 - VIS 42/09 Adozione di provvedimenti ai sensi dell articolo 2, comma 20, lettere c) e d), della legge 14 novembre 1995, n. 481, nei confronti della società Undis S.p.A. L

Dettagli

RISOLUZIONE N. 71/E QUESITO

RISOLUZIONE N. 71/E QUESITO RISOLUZIONE N. 71/E Direzione Centrale Normativa e Contenzioso Roma, 20 marzo 2009 ot. 2005/ OGGETTO: Istanza di Interpello - Imposta sul valore aggiunto - Requisiti di territorialità delle cessioni relative

Dettagli

RISOLUZIONE N. 430/E QUESITO

RISOLUZIONE N. 430/E QUESITO RISOLUZIONE N. 430/E Direzione Centrale Normativa e Contenzioso Roma, 10 novembre 2008 OGGETTO: Consulenza giuridica. Articolo 11, legge 27 luglio 2000, n. 212. Irap cuneo fiscale Imprese che svolgono

Dettagli

RISOLUZIONE N. 110/E

RISOLUZIONE N. 110/E RISOLUZIONE N. 110/E Direzione Centrale Normativa e Contenzioso Roma, 15 maggio 2003 Oggetto: Istanza di interpello. IVA. Lavori di costruzione, rifacimento o completamento di campi di calcio. Comune di.

Dettagli

L AUTORITÀ PER L ENERGIA ELETTRICA E IL GAS

L AUTORITÀ PER L ENERGIA ELETTRICA E IL GAS Deliberazione 4 agosto 2008 VIS 74/08 Adozione di un provvedimento ai sensi dell articolo 2, comma 20, lettera c), della legge 14 novembre 1995, n. 481 nei confronti della società Bergamo Energia S.p.A.

Dettagli

QUESITO SOLUZIONE INTERPRETATIVA PROSPETTATA DAL CONTRIBUENTE

QUESITO SOLUZIONE INTERPRETATIVA PROSPETTATA DAL CONTRIBUENTE RISOLUZIONE N. 169/E Direzione Centrale Normativa e Contenzioso Roma, 1 luglio 2009 OGGETTO: Consulenza giuridica - Trattamento IVA applicabile alla gestione del patrimonio immobiliare. Art. 4, primo comma,

Dettagli

Oggetto: Rinnovo dei contratti per la fornitura di beni e servizi stipulati dalle pubbliche amministrazioni.

Oggetto: Rinnovo dei contratti per la fornitura di beni e servizi stipulati dalle pubbliche amministrazioni. Oggetto: Rinnovo dei contratti per la fornitura di beni e servizi stipulati dalle pubbliche amministrazioni. QUADRO NORMATIVO ( Stralcio in Allegato n.1): L art. 23 della L.62/2005 (Comunitaria 2004) ha

Dettagli

Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato

Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato PROTOCOLLO DI INTESA TRA l AUTORITA PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI E L AUTORITA GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO L Autorità per le garanzie

Dettagli

Ministero dell Interno

Ministero dell Interno ALLEGATO ALLA CIRCOLARE - FL 7/2012 LINEE GUIDA PER L ISCRIZIONE DEI REVISORI DEI CONTI DEGLI ENTI LOCALI nell elenco, di cui al Decreto del Ministro dell Interno 15 febbraio 2012, n. 23, recante il Regolamento

Dettagli

AVVIO DI UN PROCEDIMENTO PER L ADOZIONE DI PROVVEDIMENTI SANZIONATORI E PRESCRITTIVI PER VIOLAZIONI IN MATERIA DI PRONTO INTERVENTO GAS

AVVIO DI UN PROCEDIMENTO PER L ADOZIONE DI PROVVEDIMENTI SANZIONATORI E PRESCRITTIVI PER VIOLAZIONI IN MATERIA DI PRONTO INTERVENTO GAS DELIBERAZIONE 15 GENNAIO 2015 1/2015/S/GAS AVVIO DI UN PROCEDIMENTO PER L ADOZIONE DI PROVVEDIMENTI SANZIONATORI E PRESCRITTIVI PER VIOLAZIONI IN MATERIA DI PRONTO INTERVENTO GAS L AUTORITÀ PER L ENERGIA

Dettagli

SCHEMA DI REGOLAMENTO DI ATTUAZIONE DELL ARTICOLO 23 DELLA LEGGE N

SCHEMA DI REGOLAMENTO DI ATTUAZIONE DELL ARTICOLO 23 DELLA LEGGE N SCHEMA DI REGOLAMENTO DI ATTUAZIONE DELL ARTICOLO 23 DELLA LEGGE N.262 DEL 28 DICEMBRE 2005 CONCERNENTE I PROCEDIMENTI PER L ADOZIONE DI ATTI DI REGOLAZIONE Il presente documento, recante lo schema di

Dettagli

Risposta dell Associazione Bancaria Italiana al documento di consultazione CONSOB

Risposta dell Associazione Bancaria Italiana al documento di consultazione CONSOB Risposta dell Associazione Bancaria Italiana al documento di consultazione CONSOB Comunicazione in materia di informazione da fornire al pubblico in relazione alle indennità e benefici riconosciuti ad

Dettagli

RISOLUZIONE N. 65/E. Direzione Centrale Normativa e Contenzioso. Roma 17 marzo 2003

RISOLUZIONE N. 65/E. Direzione Centrale Normativa e Contenzioso. Roma 17 marzo 2003 RISOLUZIONE N. 65/E Direzione Centrale Normativa e Contenzioso Roma 17 marzo 2003 OGGETTO: IVA. Rette scolastiche delle scuole di lingua straniera gestite da soggetti comunitari ed extra-comunitari. Art.

Dettagli

SENATO DELLA REPUBBLICA XIV LEGISLATURA

SENATO DELLA REPUBBLICA XIV LEGISLATURA SENATO DELLA REPUBBLICA XIV LEGISLATURA N. 2868 DISEGNO DI LEGGE d iniziativa del senatore COLETTI COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 26 MARZO 2004 Nuove norme in materia di esercizio e manutenzione degli impianti

Dettagli

RISOLUZIONE N.126/E QUESITO

RISOLUZIONE N.126/E QUESITO RISOLUZIONE N.126/E Roma, 16 dicembre 2011 Direzione Centrale Normativa OGGETTO: Consulenza giuridica - Adempimenti contabili degli enti non commerciali ed obbligo di rendicontazione di cui all'art. 20

Dettagli

2. Per quanto non previsto dalla presente legge si applicano le leggi 1/1990 e 174/2005.

2. Per quanto non previsto dalla presente legge si applicano le leggi 1/1990 e 174/2005. LEGGE REGIONALE 20 novembre 2007, n. 17 Disciplina dell'attività di acconciatore e di estetista (B.U. 29 novembre 2007, n. 104) INDICE DELLA LEGGE Art. 1 (Oggetto) Art. 2 (Competenze della Regione, delle

Dettagli

L AUTORITÀ PER L ENERGIA ELETTRICA IL GAS E IL SISTEMA IDRICO

L AUTORITÀ PER L ENERGIA ELETTRICA IL GAS E IL SISTEMA IDRICO DELIBERAZIONE 23 DICEMBRE 2014 651/2014/R/GAS DISPOSIZIONI IN MATERIA DI OBBLIGHI DI MESSA IN SERVIZIO DEGLI SMART METER GAS L AUTORITÀ PER L ENERGIA ELETTRICA IL GAS E IL SISTEMA IDRICO Nella riunione

Dettagli

L AUTORITÀ PER L ENERGIA ELETTRICA IL GAS E IL SISTEMA IDRICO

L AUTORITÀ PER L ENERGIA ELETTRICA IL GAS E IL SISTEMA IDRICO DELIBERAZIONE 7 MAGGIO 2015 207/2015/S/GAS CHIUSURA DI PROCEDIMENTO AVVIATO PER VIOLAZIONI IN MATERIA DI MISURA DEL GAS NATURALE PRESSO PUNTI DI RICONSEGNA DELLA RETE REGIONALE DI TRASPORTO L AUTORITÀ

Dettagli

Mercato dei Titoli di Efficienza Energetica

Mercato dei Titoli di Efficienza Energetica Mercato dei Titoli di Efficienza Energetica Rapporto di monitoraggio semestrale II semestre 2014 Pubblicato in data 02 febbraio 2015 1 INDICE 1. Introduzione... 3 2. Situazione Operatori... 3 3. TEE emessi...

Dettagli

Interventi in materia di Comitati nazionali per le celebrazioni, le ricorrenze o le manifestazioni culturali ed edizioni nazionali.

Interventi in materia di Comitati nazionali per le celebrazioni, le ricorrenze o le manifestazioni culturali ed edizioni nazionali. Circolare 10 febbraio 2016 n. 101 Interventi in materia di Comitati nazionali per le celebrazioni, le ricorrenze o le manifestazioni culturali ed edizioni nazionali. (G.U. 18 febbraio 2016, n. 40) Emanata

Dettagli

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l articolo 93, vista la proposta della Commissione,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l articolo 93, vista la proposta della Commissione, IL CONSIGLIO DELL UNIONE EUROPEA, visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l articolo 93, vista la proposta della Commissione, (2) Per assicurare la corretta applicazione dell

Dettagli

L AUTORITÀ PER L ENERGIA ELETTRICA E IL GAS

L AUTORITÀ PER L ENERGIA ELETTRICA E IL GAS DELIBERAZIONE 31 OTTOBRE 2012 449/2012/A/EFR STIPULA DI CONVENZIONE CON LA SOCIETÀ RICERCA SUL SISTEMA ENERGETICO S.P.A., PER LO SVOLGIMENTO DI ATTIVITÀ A SUPPORTO DELLA VALUTAZIONE E CERTIFICAZIONE DEI

Dettagli

REGOLAMENTO PER LA FORMAZIONE DELL ELENCO DEI FORNITORI

REGOLAMENTO PER LA FORMAZIONE DELL ELENCO DEI FORNITORI REGOLAMENTO PER LA FORMAZIONE DELL ELENCO DEI FORNITORI Approvato con Delibera del Consiglio Direttivo n. 15 del 21 Dicembre 2015 FORMAZIONE ELENCO DEI FORNITORI Art. 1 Istituzione e ambito di applicazione

Dettagli

Novità in materia di Rimborsi IVA

Novità in materia di Rimborsi IVA Circolare 4 del 2 febbraio 2015 Novità in materia di Rimborsi IVA INDICE 1 Premessa...2 2 Ambito applicativo...2 3 Rimborsi di importo fino a 15.000,00 euro...3 4 Rimborsi di importo superiore a 15.000,00

Dettagli

Termini di pagamento di 30-60 giorni anche per i lavori pubblici

Termini di pagamento di 30-60 giorni anche per i lavori pubblici Termini di pagamento di 30-60 giorni anche per i lavori pubblici Con il D.Lgs. 192/212 il governo ha anticipato l adozione delle disposizioni contenute nella direttiva 2011/7/UE (la cui attuazione era

Dettagli

DISPOSIZIONI DELL AUTORITA PER L ENERGIA ELETTRICA E IL GAS IN TEMA DI STANDARD DI COMUNICAZIONE

DISPOSIZIONI DELL AUTORITA PER L ENERGIA ELETTRICA E IL GAS IN TEMA DI STANDARD DI COMUNICAZIONE Allegato A Allegato A alla deliberazione 18 dicembre 2006, n. 294/06 così come modificata ed integrata con deliberazione 17 dicembre 2008 ARG/gas 185/08 DISPOSIZIONI DELL AUTORITA PER L ENERGIA ELETTRICA

Dettagli

Testo risultante dalle modifiche ed integrazioni apportate con deliberazione 11 febbraio 2009, EEN 1/09

Testo risultante dalle modifiche ed integrazioni apportate con deliberazione 11 febbraio 2009, EEN 1/09 Testo risultante dalle modifiche ed integrazioni apportate con deliberazione 11 febbraio 2009, EEN 1/09 Deliberazione 16 dicembre 2004 Determinazione del contributo tariffario da erogarsi ai sensi dell

Dettagli

Legge accesso disabili agli strumenti informatici

Legge accesso disabili agli strumenti informatici Legge accesso disabili agli strumenti informatici da Newsletter Giuridica: Numero 81-26 gennaio 2004 Pubblicata sulla Gazzetta la Legge in materia di accesso dei disabili agli strumenti informatici, approvata

Dettagli

Quadro normativo delle Regioni e Province Autonome sulla VAS LIGURIA. Disciplina della valutazione di impatto ambientale.

Quadro normativo delle Regioni e Province Autonome sulla VAS LIGURIA. Disciplina della valutazione di impatto ambientale. L.R. 4/09/1997, n. 36. Pubblicata nel B.U. Liguria 17 settembre 1997, n. 16, L.R. 30/12/1998, n. 38. Pubblicata nel B.U. Liguria 20 gennaio 1999, n. 1. L.R. 4/08/2006, n. 20. Pubblicata nel B.U. Liguria

Dettagli

RISULTATI DELLA RILEVAZIONE SULLE COMMISSIONI APPLICATE DALLE BANCHE SU AFFIDAMENTI E SCOPERTI DI CONTO

RISULTATI DELLA RILEVAZIONE SULLE COMMISSIONI APPLICATE DALLE BANCHE SU AFFIDAMENTI E SCOPERTI DI CONTO RISULTATI DELLA RILEVAZIONE SULLE COMMISSIONI APPLICATE DALLE BANCHE SU AFFIDAMENTI E SCOPERTI DI CONTO 1. Premessa La legge n. 2 del 28 gennaio 2009 ha vietato la commissione di massimo scoperto (CMS)

Dettagli

RISOLUZIONE N. 337/E

RISOLUZIONE N. 337/E RISOLUZIONE N. 337/E Direzione Centrale Normativa e Contenzioso Roma, 01 agosto 2008 Oggetto: Istanza d Interpello ai sensi dell articolo 11 della legge n. 212 del 2000 - IVA - Operazioni accessorie -

Dettagli

Allegato A Guida ai Diritti Guida al sito dell Autorità

Allegato A Guida ai Diritti Guida al sito dell Autorità Criteri per la selezione e il finanziamento di progetti da realizzare nell ambito del Protocollo di intesa tra l Autorità per l energia elettrica e il gas e il Consiglio nazionale dei consumatori e degli

Dettagli

Al Presidente del Collegio Geometri e Geometri laureati della Provincia di xxx. Al Responsabile dell Area Governo del Territorio del Comune di xxx

Al Presidente del Collegio Geometri e Geometri laureati della Provincia di xxx. Al Responsabile dell Area Governo del Territorio del Comune di xxx DIREZIONE GENERALE PROGRAMMAZIONE TERRITORIALE E NEGOZIATA, INTESE. RELAZIONI EUROPEE E RELAZIONI SERVIZIO AFFARI GENERALI, GIURIDICI E PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA INTERNAZIONALI IL RESPONSABILE GIOVANNI

Dettagli

La vendita dei Prodotti Assicurativi

La vendita dei Prodotti Assicurativi La vendita dei Prodotti Assicurativi I prodotti assicurativi formano sempre di più oggetto di campagne di vendita. Vogliamo fornire ai colleghi una breve nota che riepiloghi i punti essenziali della normativa

Dettagli

RISOLUZIONE N.100/E QUESITO

RISOLUZIONE N.100/E QUESITO RISOLUZIONE N.100/E Roma, 19 ottobre 2011 Direzione Centrale Normativa OGGETTO: Interpello ai sensi dell articolo 11 della legge n. 212 del 2000 Articolo 1, commi 280-283, della legge 27 dicembre 2006,

Dettagli

PROTOCOLLO DI INTESA RELATIVO AI RAPPORTI DI COLLABORAZIONE TRA L AUTORITÀ PER L ENERGIA ELETTRICA E IL GAS E LA GUARDIA DI FINANZA

PROTOCOLLO DI INTESA RELATIVO AI RAPPORTI DI COLLABORAZIONE TRA L AUTORITÀ PER L ENERGIA ELETTRICA E IL GAS E LA GUARDIA DI FINANZA Allegato A Autorità per l energia elettrica e il gas Guardia di Finanza PROTOCOLLO DI INTESA RELATIVO AI RAPPORTI DI COLLABORAZIONE TRA L AUTORITÀ PER L ENERGIA ELETTRICA E IL GAS E LA GUARDIA DI FINANZA

Dettagli

Relazione tecnica alla deliberazione 24 novembre 2011, EEN 12/11

Relazione tecnica alla deliberazione 24 novembre 2011, EEN 12/11 Presupposti e fondamenti per la determinazione del valore del contributo tariffario per il conseguimento degli obiettivi di risparmio energetico per l anno 2012 di cui ai decreti ministeriali 20 luglio

Dettagli

VISTO l articolo 38 della legge regionale 18/2005;

VISTO l articolo 38 della legge regionale 18/2005; Oggetto: LEGGE 12.03.1999 N. 68 - APPROVAZIONE CONVENZIONE PROGRAMMATICA PER L ASSUNZIONE DI 1 UNITÀ DI PERSONALE APPARTENENTE ALLE LISTE EX ART. 8 L. 68/1999. ASSICURAZIONI GENERALI SPA. VISTA la legge

Dettagli

L AUTORITÀ PER L ENERGIA ELETTRICA E IL GAS

L AUTORITÀ PER L ENERGIA ELETTRICA E IL GAS DELIBERAZIONE 18 dicembre 2009. ModiÞ cazioni e integrazioni della deliberazione dell Autorità per l energia elettrica e il gas 25 gennaio 2008 ARG/elt 4/08 in materia di regolazione del servizio di dispacciamento

Dettagli

Determinazione 4 marzo 2014 n. 4/2014

Determinazione 4 marzo 2014 n. 4/2014 Determinazione 4 marzo 2014 n. 4/2014 Definizione, in attuazione di quanto previsto dall articolo 4, comma 1, della deliberazione 26 settembre 2013, 405/2013/R/com, delle modalità e tempistiche delle dichiarazioni

Dettagli

REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLE PROCEDURE DI RICERCA, SELEZIONE E INSERIMENTO DI PERSONALE E PER IL CONFERIMENTO

REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLE PROCEDURE DI RICERCA, SELEZIONE E INSERIMENTO DI PERSONALE E PER IL CONFERIMENTO REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLE PROCEDURE DI RICERCA, SELEZIONE E INSERIMENTO DI PERSONALE E PER IL CONFERIMENTO DI INCARICHI PROFESSIONALI Approvato con Delibera dell Amministratore Unico n 164 del

Dettagli

ASSICURAZIONI E CONCORRENZA: EFFICIENZA DELLA REGOLAZIONE? Milano 28 febbraio 2014

ASSICURAZIONI E CONCORRENZA: EFFICIENZA DELLA REGOLAZIONE? Milano 28 febbraio 2014 ASSICURAZIONI E CONCORRENZA: EFFICIENZA DELLA REGOLAZIONE? Milano 28 febbraio 2014 Paola Mariani Regole IVASS, leggi italiane a tutela della concorrenza e compatibilità con il diritto dell U.E. Mercato

Dettagli

REGOLAMENTO PER GLI STAGE

REGOLAMENTO PER GLI STAGE REGOLAMENTO PER GLI STAGE emanato con D.R. n. 5146 del 2000, successivamente modificato con D.R. n. 9 del 16 gennaio 2007 e D.R. n. 198 del 29 novembre 2011 1/5 ART. 1 Ambito di applicazione 1.1 Il presente

Dettagli

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 20 febbraio

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 20 febbraio Bollettino Ufficiale della Regione Puglia n. 37 del 17 03 2015 8883 DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 20 febbraio 2015, n. 209 D.P.R. N.380/2001. Modulistica di riferimento per i procedimenti relativi

Dettagli

Manuale delle Procedure ACQUISIZIONE DI BENI E SERVIZI

Manuale delle Procedure ACQUISIZIONE DI BENI E SERVIZI Manuale delle Procedure ACQUISIZIONE DI BENI E SERVIZI Codice procedura: AC01 Revisione n 2 Data revisione: 23-07-2013 MANUALE DELLE PROCEDURE Sommario 1. Scopo della procedura 2. Glossario 3. Strutture

Dettagli

Risoluzione n. 343/E

Risoluzione n. 343/E Risoluzione n. 343/E Roma, 04 agosto 2008 Direzione Centrale Normativa e Contenzioso OGGETTO: Richiesta di consulenza giuridica. Articolo 10, n. 4, D.P.R. n. 633 del 1972. Regime IVA applicabile ai servizi

Dettagli

Riferimenti normativi

Riferimenti normativi CRITERI E MODALITÀ PER IL RIMBORSO DELLE SPESE DIRETTAMENTE SOSTENUTE DALLE ASSOCIAZIONI DI VOLONTARIATO PER LA REALIZZAZIONE DI PROGETTI REGOLAMENTATI DA CONVENZIONE I Progetti possono essere integrativi

Dettagli

RISOLUZIONE N. 308/E QUESITO

RISOLUZIONE N. 308/E QUESITO RISOLUZIONE N. 308/E Direzione Centrale Normativa e Contenzioso Roma, 05 novembre 2007 OGGETTO: Art. 10, n. 20) del DPR n. 633 del 1972 IVA. Esenzione Corsi di formazione per l accesso alla professione

Dettagli

Consiglio Provinciale dei Consulenti del Lavoro di Napoli. Dentro la Notizia 60/2013 MAGGIO/1/2013 (*) 2 Maggio 2013

Consiglio Provinciale dei Consulenti del Lavoro di Napoli. Dentro la Notizia 60/2013 MAGGIO/1/2013 (*) 2 Maggio 2013 Consiglio Provinciale dei Consulenti del Lavoro di Napoli A CURA DELLA COMMISSIONE COMUNICAZIONE DEL CPO DI NAPOLI Dentro la Notizia 60/2013 MAGGIO/1/2013 (*) 2 Maggio 2013 L AGENZIA DELLE ENTRATE, CON

Dettagli

Oggetto: definizione della controversia XXX / ITALIACOM.NET XXX

Oggetto: definizione della controversia XXX / ITALIACOM.NET XXX Determinazione dirigenziale n. 2 del 18 febbraio 2015 Oggetto: definizione della controversia XXX / ITALIACOM.NET XXX IL DIRIGENTE VISTI i principi di cui al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e

Dettagli

REGOLAMENTO SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

REGOLAMENTO SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI COMUNE DI VIANO PROVINCIA DI REGGIO EMILIA REGOLAMENTO SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI Approvato con deliberazione di G.C. n. 73 del 28.11.2000 INDICE TITOLO 1 ART. 1 ART. 2 ART. 3 ART. 4 ART. 5 ART.

Dettagli

Alcuni chiarimenti in merito alla qualificazione del servizio di gestione del Centro diurno per anziani

Alcuni chiarimenti in merito alla qualificazione del servizio di gestione del Centro diurno per anziani Alcuni chiarimenti in merito alla qualificazione del servizio di gestione del Centro diurno per anziani Per quanto riguarda la richiesta di chiarimenti presentata, relativa alla corretta qualificazione

Dettagli

Regolamento Disciplina dell analisi di impatto della regolamentazione (AIR) e della verifica dell impatto della regolamentazione (VIR)

Regolamento Disciplina dell analisi di impatto della regolamentazione (AIR) e della verifica dell impatto della regolamentazione (VIR) Regolamento Disciplina dell analisi di impatto della regolamentazione (AIR) e della verifica dell impatto della regolamentazione (VIR) [vedi allegato Relazione AIR Adozione del Regolamento Disciplina dell

Dettagli

RISOLUZIONE N.1/E. Direzione Centrale Normativa e Contenzioso Roma,02 gennaio 2003

RISOLUZIONE N.1/E. Direzione Centrale Normativa e Contenzioso Roma,02 gennaio 2003 RISOLUZIONE N.1/E Direzione Centrale Normativa e Contenzioso Roma,02 gennaio 2003 Oggetto: Istanza d interpello - Art. 11, legge 27-7-2000, n. 212. INPDAP- IVA-Trattamento fiscale applicabile ai mutui

Dettagli

Delibera n. 129/04 L AUTORITÀ PER L ENERGIA ELETTRICA E IL GAS. Nella riunione del 22 luglio 2004. Visti:

Delibera n. 129/04 L AUTORITÀ PER L ENERGIA ELETTRICA E IL GAS. Nella riunione del 22 luglio 2004. Visti: Pagina 1 di 5 Pubblicata sul sito www.autorita.energia.it il 29 luglio 2004, ai sensi dell'articolo 6, comma 4, della deliberazione dell'autorità per l'energia elettrica e il gas 20 febbraio 2001, n. 26/01

Dettagli

PROCEDURA SCR_PG. - 07.2 Prestazione del servizio di certificazione del Sistema di Gestione della Qualità in organizzazioni multisite.

PROCEDURA SCR_PG. - 07.2 Prestazione del servizio di certificazione del Sistema di Gestione della Qualità in organizzazioni multisite. PROCEDURA SCR_PG. - 07.2 Prestazione del servizio di certificazione del Sistema di Gestione della Qualità in organizzazioni multisite. STATO DEL DOCUMENTO REV. PAR. PAG. DESCRIZIONE Data REV. 01 Emissione

Dettagli

Delibera n. 49/2015. VISTO il decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422 e s.m.i. ;

Delibera n. 49/2015. VISTO il decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422 e s.m.i. ; Delibera n. 49/2015 Misure regolatorie per la redazione dei bandi e delle convenzioni relativi alle gare per l assegnazione in esclusiva dei servizi di trasporto pubblico locale passeggeri e definizione

Dettagli

Comune di Sarroch. Provincia di Cagliari REGOLAMENTO SUL DIRITTO DI INTERPELLO DEL CONTRIBUENTE

Comune di Sarroch. Provincia di Cagliari REGOLAMENTO SUL DIRITTO DI INTERPELLO DEL CONTRIBUENTE Approvato con delibera del Consiglio Comunale n. 45 del 20.12.2005 Comune di Sarroch Provincia di Cagliari REGOLAMENTO SUL DIRITTO DI INTERPELLO DEL CONTRIBUENTE INDICE Capo I - Disposizioni Generali Articolo

Dettagli

RISOLUZIONE N.15/E QUESITO

RISOLUZIONE N.15/E QUESITO RISOLUZIONE N.15/E Direzione Centrale Normativa Roma, 18 febbraio 2011 OGGETTO: Consulenza giuridica - polizze estere offerte in regime di libera prestazione dei servizi in Italia. Obblighi di monitoraggio

Dettagli

RISOLUZIONE N. 98/E. Direzione Centrale Normativa Roma, 25/11/2015

RISOLUZIONE N. 98/E. Direzione Centrale Normativa Roma, 25/11/2015 RISOLUZIONE N. 98/E Direzione Centrale Normativa Roma, 25/11/2015 OGGETTO: Consulenza giuridica Fatturazione delle prestazioni rese dai medici di medicina generale operanti in regime di convenzione con

Dettagli

Presupposti per la determinazione per l anno 2003 del prezzo all ingrosso dell energia elettrica destinata ai clienti del mercato vincolato

Presupposti per la determinazione per l anno 2003 del prezzo all ingrosso dell energia elettrica destinata ai clienti del mercato vincolato Relazione tecnica Presupposti per la determinazione per l anno 2003 del prezzo all ingrosso dell energia elettrica destinata ai clienti del mercato vincolato 1. Premessa e contesto normativo Il provvedimento

Dettagli

Allegato: Contratto di fornitura di servizi

Allegato: Contratto di fornitura di servizi All. n. 2. Allegato: Contratto di fornitura di servizi Premesso che: - Commerfin S.C.P.A., con sede legale in Roma, Via Nazionale, 60 (la Società o Commerfin ), iscrizione al Registro delle Imprese di

Dettagli

Titolo I Definizioni ed ambito di applicazione. Articolo 1 Definizioni

Titolo I Definizioni ed ambito di applicazione. Articolo 1 Definizioni Allegato A DISPOSIZIONI DELL AUTORITA PER L ENERGIA ELETTRICA E IL GAS IN TEMA DI STANDARD NAZIONALE DI COMUNICAZIONE TRA DISTRIBUTORI E VENDITORI DI ENERGIA ELETTRICA PER LE PRESTAZIONI DISCIPLINATE DAL

Dettagli

Il Presidente del Consiglio dei Ministri

Il Presidente del Consiglio dei Ministri Direttiva del 28 settembre 2009 Indirizzi interpretativi ed applicativi in materia di destinazione delle spese per l acquisto di spazi pubblicitari da parte delle Amministrazioni dello Stato ai sensi dell

Dettagli

ART. 1 (finalità ed ambito applicativo)

ART. 1 (finalità ed ambito applicativo) OGGETTO: Approvazione Regolamento recante disciplina per il conferimento di incarichi di collaborazione, di studio di ricerca, di consulenze, ovvero ogni altra tipologia di collaborazione autonoma, a soggetti

Dettagli

IL CONSIGLIO DELL AGENZIA PER LE ONLUS

IL CONSIGLIO DELL AGENZIA PER LE ONLUS DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO N. 60 del 11/02/2009 Approvazione, ai sensi dell art. 3, comma 1, lett. a) del D.P.C.M. 21 marzo 2001, n. 329 dell Atto di Indirizzo di carattere generale contenente chiarimenti

Dettagli

Disposizioni per favorire l accesso dei soggetti disabili agli strumenti informatici

Disposizioni per favorire l accesso dei soggetti disabili agli strumenti informatici Disposizioni per favorire l accesso dei soggetti disabili agli strumenti informatici DISEGNO DI LEGGE Art. 1. (Obiettivi e finalità) 1. La Repubblica riconosce e tutela il diritto di ogni persona ad accedere

Dettagli

l Allegato I, recante Misure sulla tutela dei consumatori (di seguito: direttiva

l Allegato I, recante Misure sulla tutela dei consumatori (di seguito: direttiva DELIBERAZIONE 31 OTTOBRE 2013 477/2013/S/COM AVVIO DI UN PROCEDIMENTO PER L ADOZIONE DI PROVVEDIMENTI PRESCRITTIVI E SANZIONATORI PER VIOLAZIONI IN MATERIA DI FATTURAZIONE L AUTORITÀ PER L ENERGIA ELETTRICA

Dettagli

CIRCOLARE N. 23/D. Roma, 27 luglio 2007. Alle Direzioni Regionali dell Agenzia delle Dogane L O R O S E D I. e, p.c.

CIRCOLARE N. 23/D. Roma, 27 luglio 2007. Alle Direzioni Regionali dell Agenzia delle Dogane L O R O S E D I. e, p.c. CIRCOLARE N. 23/D Roma, 27 luglio 2007 Protocollo: 2192/IV/2007 Rif: Alle Direzioni Regionali dell Agenzia delle Dogane L O R O S E D I Allegati: e, p.c. All Avvocatura Generale dello Stato Via dei Portoghesi,

Dettagli

CIRCOLARE N. 17/E. Roma, 24 aprile 2015

CIRCOLARE N. 17/E. Roma, 24 aprile 2015 CIRCOLARE N. 17/E Direzione Centrale Normativa Roma, 24 aprile 2015 OGGETTO: Questioni interpretative in materia di IRPEF prospettate dal Coordinamento Nazionale dei Centri di Assistenza Fiscale e da altri

Dettagli

RISOLUZIONE N.80/E QUESITO

RISOLUZIONE N.80/E QUESITO RISOLUZIONE N.80/E Direzione Centrale Normativa Roma, 24 luglio 2012 OGGETTO: Interpello - Art. 11, legge 27 luglio 2000, n. 212. Fatture di importo inferiore a 300,00 euro - Annotazione cumulativa anche

Dettagli

CIRCOLARE N. 16/E. Roma, 22 aprile 2005. Direzione Centrale Normativa e Contenzioso

CIRCOLARE N. 16/E. Roma, 22 aprile 2005. Direzione Centrale Normativa e Contenzioso CIRCOLARE N. 16/E Direzione Centrale Normativa e Contenzioso Roma, 22 aprile 2005 OGGETTO: Rideterminazione del valore dei terreni e delle partecipazioni. Articolo 1, comma 376 e comma 428 della Legge

Dettagli

Pesaro, lì 29 marzo 2013. CIRCOLARE n. 06/2013. 1- La prova delle cessioni Intraue; 2- L obbligo della PEC per le ditte individuali;

Pesaro, lì 29 marzo 2013. CIRCOLARE n. 06/2013. 1- La prova delle cessioni Intraue; 2- L obbligo della PEC per le ditte individuali; Pesaro, lì 29 marzo 2013 CIRCOLARE n. 06/2013 1- La prova delle cessioni Intraue; 2- L obbligo della PEC per le ditte individuali; 1 - LA PROVA DELLE CESSIONI INTRAUE Le cessioni di beni intraue sono assoggettate

Dettagli

Autotrasportatori: importi e modalità di rimborso del caro gasolio

Autotrasportatori: importi e modalità di rimborso del caro gasolio CIRCOLARE A.F. N. 13 del 31 gennaio 2012 Ai gentili clienti Loro sedi Autotrasportatori: importi e modalità di rimborso del caro gasolio Gentile cliente con la presente intendiamo informarla che con un

Dettagli

COMUNE DI BRESCIA REGOLAMENTO PER L ALIENAZIONE DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE DEL COMU- NE DI BRESCIA

COMUNE DI BRESCIA REGOLAMENTO PER L ALIENAZIONE DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE DEL COMU- NE DI BRESCIA COMUNE DI BRESCIA REGOLAMENTO PER L ALIENAZIONE DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE DEL COMU- NE DI BRESCIA Adottato dal Consiglio comunale nella seduta del 16.2.1998 con provvedimento n. 20 ART. 1 Oggetto del

Dettagli

CAPITOLATO GENERALE adottato ai sensi dell art. 3 del Regolamento dei Contratti

CAPITOLATO GENERALE adottato ai sensi dell art. 3 del Regolamento dei Contratti CAPITOLATO GENERALE adottato ai sensi dell art. 3 del Regolamento dei Contratti 1/7 ART. 1 OBBLIGATORIETA (Articolo 2 e 3 del Regolamento dei Contratti) 1.1. In virtù della delega contenuta nell articolo

Dettagli

Sostituisce l Allegato A alla deliberazione 106/2014/R/eel

Sostituisce l Allegato A alla deliberazione 106/2014/R/eel Sostituisce l Allegato A alla deliberazione 106/2014/R/eel MODALITÀ OPERATIVE E TEMPISTICHE PER L AGGIORNAMENTO DELL ELENCO DELLE IMPRESE A FORTE CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA, LA TRASMISSIONE AGLI ORGANI

Dettagli

DCO 401/2014/R/com. Osservazioni e proposte ANIGAS. Milano, 6 ottobre 2014

DCO 401/2014/R/com. Osservazioni e proposte ANIGAS. Milano, 6 ottobre 2014 DCO 401/2014/R/com ORIENTAMENTI PER LA DEFINIZIONE DI EVENTUALI ULTERIORI MODIFICHE AL CODICE DI CONDOTTA COMMERCIALE PER LA VENDITA DI ENERGIA ELETTRICA E GAS NATURALE, A SEGUITO DELL ENTRATA IN VIGORE

Dettagli

REGIONE MARCHE 1 ASSEMBLEA LEGISLATIVA IX LEGISLATURA DOCUMENTI PROPOSTE DI LEGGE E DI ATTO AMMINISTRATIVO RELAZIONI. (Seduta del 18 febbraio 2015)

REGIONE MARCHE 1 ASSEMBLEA LEGISLATIVA IX LEGISLATURA DOCUMENTI PROPOSTE DI LEGGE E DI ATTO AMMINISTRATIVO RELAZIONI. (Seduta del 18 febbraio 2015) REGIONE MARCHE 1 ASSEMBLEA LEGISLATIVA Relazione della IV Commissione permanente ASSETTO TERRITORIALE ED AMBIENTALE; URBANISTICA; ECOLOGIA; ACQUEDOTTI; LAVORI PUBBLICI; VIABILITA E TRASPORTI; CAVE E TORBIERE

Dettagli

Disposizioni integrative al decreto legislativo 4 luglio 2014, n. 102, in materia di efficienza energetica

Disposizioni integrative al decreto legislativo 4 luglio 2014, n. 102, in materia di efficienza energetica Disposizioni integrative al decreto legislativo 4 luglio 2014, n. 102, in materia di efficienza energetica (Schema di decreto legislativo n. 201) N. 267 23 settembre 2015 Camera dei deputati XVII LEGISLATURA

Dettagli

Roma, 30 ottobre 2008

Roma, 30 ottobre 2008 RISOLUZIONE N. 405/E Roma, 30 ottobre 2008 Direzione Centrale Normativa e Contenzioso OGGETTO: Interpello ai sensi dell articolo 11 della legge n. 212 del 2000. Immobili di tipo residenziale - Cessione

Dettagli

IL VICEDIRETTORE dell Agenzia delle Dogane e dei Monopoli

IL VICEDIRETTORE dell Agenzia delle Dogane e dei Monopoli ADM.MNUC Reg. Uff. n.104077 del 22/12/2014 IL VICEDIRETTORE dell Agenzia delle Dogane e dei Monopoli VISTO il Testo Unico di cui al Regio Decreto 18 giugno 1931, n. 773, (T.U.L.P.S.), e successive modificazioni

Dettagli

Carmela Di Rosa - Copyright Wolters Kluwer Italia s.r.l.

Carmela Di Rosa - Copyright Wolters Kluwer Italia s.r.l. Termini e modalità di presentazione di in caso di liquidazione e operazioni straordinarie Emiliano Ribacchi - Dottore commercialista in Roma - ACP Studio - Alonzo Committeri & Partners ADEMPIMENTO " NOVITÀ

Dettagli

Risoluzione n. 153829 del 10.6.2011

Risoluzione n. 153829 del 10.6.2011 Risoluzione n. 153829 del 10.6.2011 OGGETTO: D.P.R. 4 aprile 2001, n.235, Regolamento recante semplificazione del procedimento per il rilascio dell autorizzazione alla somministrazione di alimenti e bevande

Dettagli

Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni DELIBERA N. 55/15/CIR CONSULTAZIONE PUBBLICA CONCERNENTE L APPROVAZIONE DELLE OFFERTE DI RIFERIMENTO DI TELECOM ITALIA S.P.A. PER L ANNO 2014 RELATIVE AI SERVIZI BITSTREAM SU RETE IN RAME E AI SERVIZI

Dettagli

L attuazione del Decreti Ministeriali 20 luglio 2004 a tre mesi dalla partenza: alcune considerazioni preliminari

L attuazione del Decreti Ministeriali 20 luglio 2004 a tre mesi dalla partenza: alcune considerazioni preliminari L attuazione del Decreti Ministeriali 20 luglio 2004 a tre mesi dalla partenza: alcune considerazioni preliminari Convegno FIRE EnergyMed 2005 15 aprile 2005 Marcella Pavan Unità Gestione e Controllo della

Dettagli

PROCEDURA OPERATIVA INTEGRAZIONE DEL SISTEMA ISPRA -ARPA/APPA NEI PROCESSI DI ADESIONE AD EMAS DELLE ORGANIZZAZIONI INDICE. 1.

PROCEDURA OPERATIVA INTEGRAZIONE DEL SISTEMA ISPRA -ARPA/APPA NEI PROCESSI DI ADESIONE AD EMAS DELLE ORGANIZZAZIONI INDICE. 1. PROCEDURA OPERATIVA INTEGRAZIONE DEL SISTEMA ISPRA -ARPA/APPA NEI PROCESSI DI ADESIONE AD EMAS DELLE ORGANIZZAZIONI INDICE 1. Premessa 2. Campo di applicazione 3. Documenti di riferimento 4. Definizioni

Dettagli

Ministero dello Sviluppo Economico

Ministero dello Sviluppo Economico Ministero dello Sviluppo Economico DIREZIONE GENERALE PER GLI INCENTIVI ALLE IMPRESE IL DIRETTORE GENERALE Visto il decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto

Dettagli

ATTI AMMINISTRATIVI. Prefettura di Firenze - Protezione dei dati personali

ATTI AMMINISTRATIVI. Prefettura di Firenze - Protezione dei dati personali Prefettura di Firenze - Protezione dei dati personali DOCUMENTI IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI FIRENZE VISTA la legge n. 675/96 e successive modificazioni e integrazioni relativa a tutela delle persone

Dettagli

RISOLUZIONE N. 83/E. Roma, 22 novembre 2013

RISOLUZIONE N. 83/E. Roma, 22 novembre 2013 RISOLUZIONE N. 83/E Roma, 22 novembre 2013 Direzione Centrale Normativa OGGETTO: Registrazione contratti di locazione a seguito dell introduzione dell obbligo di allegazione dell Attestato di prestazione

Dettagli