Materiali e oggetti a contatto con gli alimenti: introduzione e normativa

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1 Materiali e oggetti a contatto con gli alimenti: introduzione e normativa Garantire la sicurezza e la salubrità di ciò che mangiamo non si ferma solo al controllo del cibo stesso; Tutto ciò che viene a contatto con gli alimenti durante la fase di produzione, imballaggio, trasporto, immagazzinamento, preparazione e consumo deve essere sicuro. Materiali come plastica, carta e cartone, metalli, ceramica sono comunemente utilizzati per la fabbricazione di imballaggi alimentari, ma anche stoviglie posate e attrezzature per la trasformazione alimentare. La sicurezza di tali materiali dipende dal fatto che durante il contatto con l alimento non vi è alcuna migrazione di quantitativi pericolosi di sostanze chimiche dal materiale al cibo. Tutti i materiali possono cedere ai prodotti alimentari sostanze indesiderate; in alcuni casi i composti ceduti possono alterarne la qualità, il gusto e/o la sicurezza. Per questo motivo solo alcuni tipi di materiali sono ammessi per il contatto con gli alimenti e solo dopo avere superato dei test che ne assicurino la sicurezza. Le normative vigenti prevedono il controllo su tutta la filiera dei materiali a contatto con gli alimenti (vedi normative di riferimento) e si applica a tutti i materiali e articoli già in contatto con gli alimenti, a quelli destinati a venire in contatto con gli alimenti o che ragionevolmente possono venire in contatto con gli alimenti e il loro uso sia per tale scopo previsto. Quindi non solamente il materiale di confezionamento, ma anche i macchinari, gli utensili, parti di attrezzature nonché i materiali ed oggetti che sono in contatto con l acqua ad esclusione degli impianti fissi pubblici o privati di approvvigionamento idrico. I materiali e gli oggetti destinati a venire in contatto con gli alimenti, devono essere prodotti conformemente alle buone pratiche di fabbricazione e non devono, in condizioni d'uso normale, trasferire ai prodotti alimentari componenti in quantità tale da: costituire un pericolo per la salute umana; comportare una modifica inaccettabile della composizione dei prodotti alimentari; comportare un deterioramento delle loro caratteristiche organolettiche.

2 Migrazione di sostanze chimiche La migrazione delle sostanze chimiche dalla matrice all alimento in contatto con essa puo essere dovuto a vari fattori che riguardano da una parte la capacita estrattiva dell alimento e dall altra la composizione chimica della matrice a contatto. Il contenuto in grassi, conferisce all alimento una maggiore affinità per le sostanze lipofile per cui le matrici come le pellicole in PVC non possono essere utilizzate a contatto con cibi grassi per il rilascio di plastificanti (sostanze usate nella produzione delle pellicole come impregnanti a base di resine di polimerizzazione, al fine di conferire alla pellicola una sufficiente morbidezza ed una buona flessibilità). Il ph dell alimento rappresenta un altro fattore da tenere in considerazione soprattutto se acido; infatti, i fogli in alluminio non possono essere utilizzate a contatto con cibi acidi per il rilascio del metallo nel cibo. Infine l attivita dell acqua, ovvero la quantita di acqua disponibile per tutte le sostanze idrofile (solubili in acqua) presenti nella matrice a contatto con l alimento nonché la polarità giocano un ruolo fondamentale nel processo di migrazione. Etichettatura Per quanto riguarda l'etichettatura, i materiali e gli oggetti non ancora venuti a contatto con il prodotto alimentare al momento dell'immissione sul mercato devono essere corredati dalle seguenti informazioni: 1. Idoneità al contatto alimentare del materiale utilizzando alternativamente: - la dicitura per contatto con i prodotti alimentari oppure - una indicazione specifica per il loro impiego (ad es. bottiglia per vino ) oppure - il simbolo che viene usato nell unione europea e riprodotto nell Allegato II del Reg.1935/2004 rappresenta un bicchiere e una forchetta stilizzati (Figura 1) Figura 1:Simbolo dei materiali a contatto con gli alimenti 2. se del caso, speciali istruzioni da osservare per garantire un impiego sicuro e adeguato; 3. il nome e o la ragione sociale e, in entrambi i casi, l'indirizzo o la sede sociale del fabbricante, del trasformatore o del venditore responsabile dell'immissione sul mercato; 4. un adeguata etichettatura o identificazione, che assicuri la rintracciabilità del materiale od oggetto. L informazione può essere omessa qualora l uso sia inequivocabile (ad es. caffettiera, scolapasta ) cioè per oggetti chiaramente destinati a venire in contatto con i prodotti alimentari.

3 Autorizzazione e Controlli A livello Europeo, la Direzione Generale Salute e consumatori (DG SANCO) si occupa delle politiche relative ai materiali destinati a venire in contatto con gli alimenti nell Unita E6 Innnovazione e sostenibilita. La valutazione scientifica viene effettuata all EFSA, dal gruppo di esperti scientifici sui materiali a contatto con gli alimenti, gli enzimi, gli aromatizzanti e i coadiuvanti tecnologici (CEF). Il processo di valutazione dell esposizione prende in considerazione la migrazione delle sostanze ritenute nocive e l assunzione dell alimento. Il dossier che le aziende produttrici devono presentare all EFSA varia a seconda del livello di migrazione delle sostanze individuate come pericolose. I controlli vengono effettuati dalla Food and Veterinary Office (FVO) della commissione Europea; Un gruppo di ispettori, nell ambito dell Unita F4 che si occupa degli alimenti non di origine animale, effettuano le missioni al fine di verificare il rispetto della normativa da parte degli organismi deputati al controllo dell utilizzo dei materiali a contatto con gli alimenti negli stati membri. Le ispezioni hanno l obiettivo di verificare che i controlli ufficiali in tema di materiali in contatto con gli alimenti siano condotti nel rispetto del piano di controllo nazionale previsto dal Regolamento CE 882/2004 e l implementazione della legislazione europea, in particolare del Regolamento CE 1935/2004. A livello nazionale, i controlli vengono effettuati lungo tutta la filiera e presso le varie tipologie di attività (produzione, vendita all ingrosso, vendita al dettaglio, utilizzatore) dagli operatori dal Servizio Igiene Alimenti e Nutrizione (SIAN) delle AASSLL presenti su tutto il territorio. Un importante ruolo in materia è rappresentato dai laboratori e dai centri di referenza: - a livello nazionale è l Istituto Superiore di Sanita, Laboratorio esposizione e rischio da materiali, - a livello europeo è invece L European Union Reference Laboratory fo Food Contact Materials (CRL-FM) che si trova in Italia ad Ispra (VA) che forniscono informazioni riguardo alle metodiche di analisi e la loro validazione, sviluppo dei materiali per test ed i calibranti per le prove ufficiali, sviluppo di nuove metodiche e pubblicazione di linee guida sul campionamento e sull esecuzione delle analisi.

4 Normativa Quadro normativo dell UE (vedi allegato I) I requisiti generali cui devono rispondere tutti i materiali destinati a venire a contatto con gli alimenti sono stabiliti dal regolamento quadro n. 1935/2004, mentre specifici regolamenti UE sono stati emanati per la ceramica, la pellicola di cellulosa rigenerata, le plastiche, le plastiche riciclate e i materiali attivi e intelligenti. Esistono inoltre direttive su singole sostanze o gruppi di sostanze utilizzate nella fabbricazione dei materiali destinati a venire a contatto con gli alimenti. Quadro normativo Nazionale (vedi allegato I) La normativa italiana, prima tra tutti i paesi europei, ha previsto, fin dal 1962, la verifica di conformità dei materiali a contatto con gli alimenti ai fini della sicurezza alimentare. Successivamente, sia a livello nazionale che comunitario, sono stati sviluppati regolamenti e direttive (oltre 350 atti legislativi e decreti) che riportano indicazioni generali e specifiche per molte tipologie di materiale. Plastica, vetro, carta e cartoni, ceramica, acciaio e leghe, alluminio sono solo alcuni dei materiali per cui esistono Decreti Ministeriali che stabiliscono regole chiare (vedi allegato I). Nel 2007 nasce il progetto CAST (Contatto Alimentare Sicurezza e Tecnologia) con il supporto organizzativo dell Istituto Italiano Imballaggio e sotto la responsabilità scientifica dell Istituto Superiore di Sanità, con l obiettivo di sperimentare nuove strategie di approccio integrato alla sicurezza alimentare, per la tematica dei materiali in contatto con alimenti. Il progetto ha prodotto uno strumento operativo concreto (Linee guida per l applicazione del Regolamento 2023/2006/CE alla filiera di produzione dei materiali e oggetti destinati a venire in contatto con gli alimenti), disponibile per tutte le aziende, in quanto permette alle industrie di avere indicazioni su come produrre in conformità alle disposizioni del Regolamento CE 2023/2006 ed agli operatori degli organismi di controllo di verificare il rispetto della normativa. Poiché il succitato regolamento enuncia unicamente dei principi generali e non fornisce regole specifiche, la guida rappresenta un importante strumento in quanto prende in considerazione le singole filiere di produzione dei materiali a contatto con gli alimenti. I materiali presi in considerazione sono: alluminio, carta e cartone, imballaggi flessibili, materie plastiche, legno, metalli e leghe metalliche rivestiti e non, sughero, vetro.

5 Allegato I Normativa Quadro (Ministero della salute) Decreto del Presidente della Repubblica 23 agosto 1982, n. 777 Attuazione della direttiva (CEE) n.76/893 relativa ai materiali e agli oggetti destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari. (G.U. n. 298 del 28 ottobre 1982) Decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 108 Attuazione della direttiva 89/109/CEE concernente i materiali e gli oggetti destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari. (S.O. n. 31 alla G.U. n. 39 del 17 febbraio 1992) Regolamento (CE) n. 1935/2004 del Parlamento Europeo e del Consiglio riguardante i materiali ed oggetti destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari e che abroga le direttive 80/590/CEE e 89/109/CEE. (G.U.U.E. serie L 338 del 13 novembre 2004) Regolamento (CE) n. 2023/2006 sulle buone pratiche di fabbricazione dei materiali e degli oggetti destinati a venire a contatto con prodotti alimentari (G.U.U.E. serie L 384 del 29 dicembre 2006) Disposizioni specifiche Decreto ministeriale 21 marzo 1973 Disciplina igienica degli imballaggi, recipienti, utensili, destinati a venire in contatto con le sostanze alimentari o con sostanze d'uso personale. (S.O. n. 69 alla G.U. n. 104 del 20 aprile 1973) Decreto ministeriale 3 agosto 1974 sostanze d'uso personale. (G.U. n. 227 del 31 agosto 1974) Decreto ministeriale 19 novembre 1974 sostanze d'uso personale. (G.U. n. 319 del 6 dicembre 1974) Decreto ministeriale 27 marzo 1975 Modificazione al decreto ministeriale 21 marzo 1973, concernente la disciplina igienica degli sostanze d'uso personale. (G.U. n. 96 del 10 aprile 1975) Decreto ministeriale 13 settembre 1975 Modificazione al decreto ministeriale 21 marzo 1973, concernente la disciplina igienica degli sostanze d'uso personale. (G.U. n. 272 del 13 ottobre 1975) Decreto ministeriale 18 giugno 1979 sostanze d'uso personale. (G.U. n. 180 del 3 luglio 1979)

6 Decreto ministeriale 2 dicembre 1980 sostanze d'uso personale. (G.U. n. 347 del 19 dicembre1980) Decreto 25 giugno 1981 sostanze d'uso personale. (G.U. n. 198 del 21 luglio 1981) Decreto 2 giugno 1982 sostanze d'uso personale. (G.U. n. 200 del 22 luglio 1982) Decreto 20 ottobre 1982 imballaggi, recipienti, utensili destinati a venire in contatto con le sostanze alimentari o con sostanze d'uso personale. (G.U. n. 340 dell'11 dicembre 1982) Decreto 18 febbraio 1984 Disciplina dei contenitori in banda stagnata saldati con lega stagno-piombo ed altri mezzi. (G.U. n 76 del 16 marzo 1984) Decreto 4 aprile 1985 Disciplina degli oggetti di ceramica destinati ad entrare in contatto con i prodotti alimentari. (G.U. n. 98 del 26 aprile 1985) Decreto 4 aprile 1985 imballaggi, recipienti, utensili destinati a venire in contatto con le sostanze alimentari o con sostanze d'uso personale. (G.U. n. 120 del 23 maggio 1985) Decreto 7 agosto 1987, n. 395 imballaggi, recipienti, utensili destinati a venire in contatto con le sostanze alimentari o con sostanze d'uso personale. (G.U. n. 226 del 28 settembre 1987) Decreto 1 giugno 1988, n. 243 Disciplina degli oggetti in banda cromata verniciata destinati a venire in contatto con gli alimenti. (G.U. n. 153 del 1 luglio 1988) Decreto 18 gennaio 1991, n. 90 sostanze alimentari o con sostanze d'uso personale. (G.U. n. 67 del 20 marzo 1991) Decreto ministeriale 26 aprile 1993, n. 220 sostanze alimentari o con sostanze d'uso personale. Recepimento delle direttive 82/711/CEE, 85/572/CEE, 90/128/CEE e 92/39/CEE. (S.O. n. 64 alla G.U. n. 162 del 13 luglio 1993) Errata corrige (G.U. n. 257 del 2 novembre 1993)

7 Decreto 15 luglio 1993, n. 322 sostanze alimentari o con sostanze d'uso personale. (G.U. n. 199 del 25 agosto 1993) Decreto 3 giugno 1994, n. 511 sostanze alimentari o con sostanze d'uso personale. (G.U. n. 198 del 25 agosto 1994) Decreto ministeriale 1 luglio 1994, n. 556 sostanze alimentari o con sostanze d'uso personale. Attuazione delle direttive 93/10/CEE e 93/111/CE. (S.O. n. 132 alla G.U. n. 229 del 30 settembre 1994) Decreto 28 ottobre 1994, n. 735 sostanze alimentari o con sostanze d'uso personale. Attuazione delle direttive 93/8/CEE e 93/9/CE. (G.U. n. 1 del 2 gennaio 1995) Decreto 8 febbraio 1995 Recepimento della direttiva 93/11/CEE della Commissione del 15 marzo 1993 concernente la liberazione di N-nitrosammine e di sostanze N-nitrosabili da succhiotti e tettarelle di elastomero o di gomma naturale. (G.U. n. 68 del 22 marzo 1995) Decreto 24 febbraio 1995, n. 156 sostanze alimentari o con sostanze d'uso personale. (G.U. n. 103 del 5 maggio 1995) Decreto 13 luglio 1995, n. 405 Regolamento recante aggiornamento del decreto ministeriale 18 febbraio 1984 concernente la disciplina dei contenitori in banda stagnata saldati con lega stagno- piombo ed altri mezzi. (G.U. n. 228 del 29 settembre 1995) Decreto 24 settembre 1996, n. 572 sostanze alimentari o con sostanze d'uso personale. Recepimento della direttiva 95/3/CE. (S.O. n. 195 alla G.U. n. 264 dell'11 novembre 1996) Decreto 6 febbraio 1997, n. 91 sostanze alimentari o con sostanze d'uso personale. Recepimento della direttiva 96/11/CE. (G.U. n. 77 del 3 aprile 1997) Decreto 22 luglio 1998, n. 338 sostanze alimentari o con sostanze d'uso personale. Recepimento della direttiva n 97/48/CE. (G.U. n. 228 del 30 settembre 1998) Decreto 4 agosto 1999, n. 322 Regolamento recante aggiornamento del decreto ministeriale 21 marzo 1973 concernente la

8 sostanze alimentari o con sostanze d'uso personale. (G.U. n. 218 del 16 settembre 1999) Errata corrige (G.U. n. 252 del 26 ottobre 1999) Decreto 17 dicembre 1999, n. 538 Regolamento recante aggiornamento del decreto ministeriale 21 marzo 1973 concernente la sostanze alimentari o con sostanze d'uso personale. (G.U. n. 28 del 4 febbraio 2000) Decreto 15 giugno 2000, n. 210 Regolamento recante aggiornamento del decreto ministeriale 21 marzo 1973 concernente la sostanze alimentari o con sostanze d'uso personale. Recepimento della direttiva n. 99/91/CE (G.U. n. 175 del 28 luglio 2000) Decreto 1 dicembre 2000, n. 411 Regolamento recante aggiornamento del decreto ministeriale 21 marzo 1973 concernente la sostanze alimentari o con sostanze d'uso personale. (G.U. n. 11 del 15 gennaio 2001) Decreto 30 maggio 2001, n. 267 Regolamento recante aggiornamento del decreto ministeriale 21 marzo 1973 concernente la sostanze alimentari o con sostanze d'uso personale. (G.U. n. 155 del 6 luglio 2001) Decreto 28 marzo 2003, n. 123 sostanze alimentari o con sostanze d'uso personale. Recepimento delle Direttive 2001/62/CE, 2002/16/CE e 2002/17/CE. (G.U. n.125 del 31 maggio 2003) Regolamento (CE) n. 1895/2005 relativo alla restrizione dell uso di alcuni derivati epossidici in materiali e oggetti destinati a entrare in contatto con prodotti alimentari (G.U.U.E. serie L 302 del 19 novembre 2005) Decreto 22 dicembre 2005, n. 299 sostanze alimentari o con sostanze d'uso personale. (G.U. n. 37 del 14 febbraio 2006) Decreto 4 maggio 2006, n. 227 sostanze alimentari o con sostanze d'uso personale. Recepimento delle direttive 2004/1/CE, 2004/13/CE e 2004/19/CE. (G.U. n. 159 dell 11 luglio 2006) Decreto 10 maggio 2006, n. 230 Regolamento recante recepimento della direttiva 2004/14/CE del 29 gennaio 2004 che modifica la direttiva 93/10/CEE relativa ai materiali e agli oggetti di pellicola di cellulosa rigenerata destinati a venire a contatto con gli alimenti. (G.U. n. 160 del 12 luglio 2006) Decreto 1 febbraio 2007 Recepimento della direttiva n.2005/31/ce della Commissione del 29 aprile 2005, che modifica la direttiva 84/500/CEE del Consiglio, per quanto riguarda una dichiarazione di conformità ed i criteri di efficienza dei metodi di analisi per gli oggetti di ceramica, destinati ad entrare in contatto con i prodotti alimentari. G.U. n. 66 del 20 marzo 2007)

9 Regolamento (CE) n. 372/2007 che fissa i limiti di migrazione transitori per plastificanti impiegati nelle guarnizioni dei coperchi destinati a venire a contatto con gli alimenti. (G.U.U.E. serie L. 92 del 3 aprile 2007) Decreto 18 aprile 2007, n. 76 Regolamento recante la disciplina igienica dei materiali e degli oggetti di alluminio e di leghe di alluminio destinati a venire a contatto con gli alimenti. (G. U. n. 141 del 20 giugno 2007) Decreto 18 aprile 2007, n. 82 sostanze alimentari o con sostanze d uso personale. Recepimento della direttiva 2005/79/CE (S.O. n. 149/L alla G.U. n. 151 del 2 luglio 2007) Decreto 25 settembre 2007, n. 217 sostanze alimentari o con sostanze d uso personale. (G.U. n. 270 del 20 novembre 2007) Decreto 12 dicembre 2007, n. 270 Regolamento recante aggiornamento del decreto 21 marzo 1973, recante la disciplina degli imballaggi, recipienti, utensili destinati a venire a contatto con le sostanze alimentari o con sostanze d uso personale. (G.U.R.I. n. 33 dell 8 febbraio 2008) Regolamento (CE) n. 282/2008 del 27 marzo 2008 relativo ai materiali e agli oggetti di plastica riciclata destinati al contatto con gli alimenti e che modifica il regolamento (CE) n. 2023/2006. (G.U.U.E. L 86 del 20 marzo 2008) Regolamento (CE) n. 597/2008 del 24 giugno 2008 recante modifica del regolamento (CE) n.372/2007 che fissa limiti di migrazione transitori per plastificanti impiegati nelle guarnizioni dei coperchi destinati a venire a contatto con gli alimenti. (G.U.U.E. L 164 del 25 giugno 2008) Decreto 24 settembre 2008, n. 174 sostanze alimentari o con sostanze d uso personale. Recepimento della direttiva 2007/19/CE. (S.O. n. 246/L n. 261 del 7 novembre 2008) Decreto 23 aprile 2009 Aggiornamento del decreto ministeriale 21 marzo 1973, concernente la disciplina igienica degli imballaggi, recipienti, utensili destinati a venire a contatto con le sostanze alimentari o con sostanze d uso personale. Recepimento della direttiva 2008/39/CE (materie plastiche) (G.U.R.I. n. 144 del 24 giugno 2009) Errata corrige (G.U.R.I. n. 147 del 27 giugno 2009) e (G.U.R.I n. 160 del 13 luglio 2009) Regolamento (CE) n. 450/2009 del 29 maggio 2009 concernente i materiali attivi e intelligenti destinati a venire a contatto con gli alimenti (G.U.U.E. L 135 del 20 maggio 2009) Regolamento (CE) n. 975/2009 del 19 ottobre 2009 che modifica la direttiva 2002/72/CE relativa ai materiali e oggetti di materia plastica destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari (G.U.U.E. L 274 del 20 ottobre 2009) Decreto 18 maggio 2010, n. 113 disciplina igienica degli imballaggi, recipienti, utensili destinati a venire a contatto con le sostanze alimentari o con sostanze d uso personale, limitatamente alle bottiglie in polietilentereftalato riciclato (G.U.R.I. n. 168 del 21 luglio 2010)

10 Decreto 21 dicembre 2010, n. 258 disciplina igienica degli imballaggi, recipienti, utensili destinati a venire a contatto con le sostanze alimentari o con sostanze d uso personale, limitatamente agli acciai inossidabili (G.U.R.I. n. 28 del 4 febbraio 2011) Regolamento (UE) n. 10/2011 della Commissione del 14 gennaio 2011 riguardante i materiali e gli oggetti di materia plastica destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari (G.U.U.E. L 12 del 15 gennaio 2011) Rettifica (G.U.U.E. L. 278 del 25 ottobre 2011) Decreto 16 febbraio 2011 Recepimento della direttiva n.2011/8/ue della Commissione del 28 gennaio 2011 che modifica la direttiva 2002/72/CE per quanto riguarda le restrizioni d impiego del bisfenolo A nei biberon di plastica (G.U.R.I. n. 63 del 18 marzo 2011) Regolamento (UE) n. 284/2011 della Commissione del 22 marzo 2011 che stabilisce condizioni particolari e procedure dettagliate per l importazione di utensili per cucina in plastica a base di poliammide e di melammina originari della Repubblica popolare cinese e della regione amministrativa speciale di Hong Kong, Cina, o da esse provenienti (G.U.U.E. serie L 77 del 23 marzo 2011) Regolamento (UE) n. 321/2011 della Commissione del 1 aprile 2011 che modifica il regolamento (UE) n. 10/2011 per quanto riguarda le restrizioni d'uso del bisfenolo A nei biberon di plastica (G.U.U.E. L 87 del 2 aprile 2011) Regolamento (UE) n. 1282/2011 della Commissione del 28 novembre 2011 che modifica e corregge il regolamento (UE) n.10/2011 della Commissione riguardante i materiali e gli oggetti di materia plastica destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari (G.U.U.E. L 328 del 10 dicembre 2011) Decreto 4 aprile 2012, n. 72 Regolamento concernente aggiornamento del decreto del Ministro della sanità 21 marzo 1973, recante: «Disciplina igienica degli imballaggi, recipienti, utensili destinati a venire in contatto con le sostanze alimentari o con sostanze d'uso personale» limitatamente alle carte e cartoni (G.U.R.I. n. 129 del 5 giugno 2012) Decreto 16 aprile 2012, n. 77 Regolamento recante aggiornamento del decreto del Ministro della sanità 21 marzo 1973, recante: Disciplina igienica degli imballaggi, recipienti, utensili destinati a venire in contatto con le sostanze alimentari o con sostanze d uso personale, limitatamente alle cassette in polipropilene e polietilene riciclato (G.U.R.I. n. 135 del 12 giugno 2012) Decreto 9 luglio 2012, n.139 Regolamento recante integrazioni al decreto del Ministro della sanità 21 marzo 1973 recante: «Disciplina igienica degli imballaggi, recipienti, utensili destinati a venire a contatto con le sostanze alimentari o con sostanze d'uso personale», inerenti le bottiglie in polietilentereftalato riciclato. (G.U.R.I. n. 191 del 17 agosto 2012)

11 Fonti: EFSA Unione Europea Laboratorio comunitario di riferimento per i MOCA Laboratorio nazionale di riferimento per i MOCA Ministero della salute

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