Presentazione modello Unico 2005 Istruzioni per gli Enti non commerciali

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1 Presentazione modello Unico 2005 Istruzioni per gli Enti non commerciali Nell imminenza delle scadenze relative alle dichiarazioni dei redditi per l esercizio 2004 ed al versamento delle imposte ad esse correlate, si ritiene utile evidenziare -nella nota a seguire- gli aspetti più importanti del modello Unico 2005 per gli Enti non commerciali, con particolare evidenza alle novità presenti nella dichiarazione di quest anno. Cordiali saluti DICHIARAZIONE DEI REDDITI UNICO 2005 ENTI NON COMMERCIALI (a cura del Dr. Roberto Bresci e Marco Salvagno - Componenti Commissione Fiscale F.I.N.) Nell imminenza delle scadenze relative alle dichiarazioni dei redditi per l esercizio 2004 ed al versamento delle imposte ad esse correlate vogliamo evidenziare gli aspetti più importanti del modello Unico 2005 per gli Enti non commerciali con particolare evidenza alle novità presenti nella dichiarazione di quest anno. Il modello di dichiarazione recepisce le modifiche al Testo unico delle imposte sui redditi operate dal D.Lgs. n. 344/2003. Questo provvedimento ha stabilito l assoggettamento degli enti non commerciali all IRES con un aliquota del 33% (fino al 2003 esisteva l IRPEG con aliquota al 34%) e ha definito il nuovo regime di tassazione dei dividendi e del "capital gain". Non si sono modificate invece, le modalità ed i termini di versamento delle imposte e di presentazione delle dichiarazioni. Termini di versamento delle imposte dovute in base alla dichiarazione Questi termini non sono variati rispetto all anno precedente. Per i soggetti che hanno l esercizio d imposta coincidente con l anno solare (01/01/ /12/2004) i termini sono: i versamenti a saldo che risultano dalla dichiarazione (e quelli relativi al primo acconto IRES ed IRAP) devono essere eseguiti entro il giorno 20 giugno 2005 ( cioè il giorno 20 del sesto mese successivo a quello di chiusura del periodo d imposta) i versamenti possono essere effettuati entro il 20 luglio 2005 (trentesimo giorno successivo al termine sopra indicato) maggiorando le somme da versare (saldo e prima rata di acconto) dello 0,40% a titolo di interesse. Per gli enti non commerciali che hanno il periodo d imposta non coincidente con l anno solare (ad esempio 01/09/ /08/2005): i versamenti a saldo che risultano dalla dichiarazione (e quelli relativi al primo acconto IRES ed IRAP) devono essere eseguiti entro il giorno 20 del sesto mese successivo a quello di chiusura del periodo d imposta (nel caso in esempio entro il 20 febbraio 2006); i predetti versamenti possono, inoltre, essere effettuati entro il trentesimo giorno successivo ai termini sopra indicati, maggiorando le somme da versare (saldo e prima rata di acconto) dello 0,40% a titolo di interesse (nel caso in esempio entro il 18 marzo 2006). Acconto anno 2005 La misura degli acconti per l anno d imposta 2005 è variata ed è stata così fissata: 1. acconto IRES nella misura del 102,5% dell imposta dovuta per il 2004: - di cui il 40% come I acconto 2005 da versare contestualmente al saldo il 60% come II acconto da versare entro il 30 novembre 2005 (per i soggetti che hanno l esercizio d imposta coincidente con l anno solare).

2 2. acconto Irap nella misura del 99% dell imposta dovuta per il 2004: - di cui il 40% come I acconto 2005 da versare contestualmente al saldo 2004; - il 60% come II acconto da versare entro il 30 novembre 2005 (per i soggetti che hanno l esercizio d imposta coincidente con l anno solare). Codici versamento I versamenti vanno effettuati con modello di pagamento F24 I codici tributo sono i seguenti: 2003: IRES saldo 2001: IRES acconto prima rata 2002: IRES acconto seconda rata 3800: IRAP saldo 3812: IRAP acconto prima rata 3813: IRAP acconto seconda rata (o in unica soluzione) Rateizzazione E possibile rateizzare i versamenti delle imposte a saldo e l eventuale prima rata di acconto, suddividendo il debito d imposta in un definito numero di rate a scelta del contribuente, purché si concluda entro il mese di novembre dello stesso anno di presentazione della dichiarazione. Per i contribuenti che abbiano scelto di rateizzare i pagamenti, le rate successivamente alla prima dovranno essere versate entro il giorno 16 di ciascun mese di scadenza; sulle stesse sono dovuti gli interessi del 6% annuo calcolati forfetariamente (0,50% mensile), che decorrono dal termine ultimo fissato per l effettuazione del pagamento. Termini di presentazione della dichiarazione Anche questo termine non è variato rispetto a quanto previsto per gli esercizi precedenti. Per i soggetti che hanno il periodo d imposta coincidente con l anno solare (1/1/ /12/2004) la dichiarazione dei redditi deve essere presentata: entro il 31 ottobre 2005 (l ultimo giorno del decimo mese successivo a quello di chiusura del periodo d imposta, se la dichiarazione è presentata in via telematica, direttamente o tramite un intermediario abilitato alla trasmissione); entro il 31 luglio 2005 (l ultimo giorno del settimo mese successivo a quello di chiusura del periodo d imposta),se la dichiarazione è presentata, ricorrendone le condizioni, tramite un ufficio postale o una banca convenzionata. Per gli enti non commerciali che hanno il periodo d imposta non coincidente con l anno solare (ad esempio 01/09/ /08/2005) la dichiarazione dei redditi deve essere presentata: entro l ultimo giorno del decimo mese successivo a quello di chiusura del periodo d imposta, se la dichiarazione è presentata in via telematica, direttamente o tramite un intermediario abilitato alla trasmissione (nell esempio entro il 30 giugno 2006); entro l ultimo giorno del settimo mese successivo a quello di chiusura del periodo d imposta, se la dichiarazione è presentata, ricorrendone le condizioni, tramite un ufficio postale o una banca convenzionata (nel caso in esempio entro il 31 marzo 2006). PRINCIPALI NOVITÀ IN MATERIA DI IRES Le principali novità riguardanti la determinazione del reddito d impresa conseguito dagli Enti non commerciali possono essere così sintetizzate:

3 - introduzione dall 01/01/2004 del meccanismo della partecipation exemption in base al quale le plusvalenze e/o minusvalenze relative alle cessioni di partecipazioni con particolari requisiti sono escluse dal reddito di impresa. Agli Enti non commerciali si applicano le regole previste per i soggetti IRPEF, secondo le quali le plusvalenze derivanti dalla cessione di partecipazioni con i requisiti per l esenzione sono escluse dalla formazione del reddito per il 60% del loro ammontare (in pratica, sono imponibili per il 40%). Lo stesso criterio si applica anche per le minusvalenze; - l esclusione dal reddito imponibile per il 95% dei dividendi incassati da società di capitali e da enti commerciali residenti in Italia; sono esclusi in pari misura anche i dividendi conseguiti da società non residenti, tranne quelli conseguiti da società residenti in paesi a fiscalità "privilegiata"; - modifiche ai criteri di deducibilità degli interessi passivi tra i quali evidenziamo: il pro-rata patrimoniale che pone limiti di deducibilità agli interessi passivi nell ipotesi che l Ente possegga partecipazioni che rispondono ai requisiti della partecipation exemption ; la thin capitalisation che stabilisce la non deducibilità degli interessi pagati sui finanziamenti erogati o garantiti dai soci quando il loro ammontare supera di 4 volte il patrimonio netto contabile preso a riferimento; - il disinquinamento del bilancio dalle rettifiche fiscali; - la facoltà di optare per il regime di trasparenza fiscale in capo alle società di capitali aventi per soci società di capitali ed enti di ogni tipo, ognuno con una percentuale di possesso non inferiore al 10% e non superiore al 50%; - la possibilità per l Erario di effettuare accertamenti da studi di settore nei confronti dei soggetti d impresa in contabilità ordinaria anche per opzione, al verificarsi di alcune condizioni; - la maggiorazione del 3% dovuta per l adeguamento in dichiarazione agli studi di settore, qualora la differenza da aggiungere per adeguare le entrate a quelle derivanti dall applicazione degli studi di settore sia superiore del 10% delle entrate annotate nelle scritture contabili. Le modifiche sopra indicate riguardano principalmente gli nti non commerciali in contabilità ordinaria. PRINCIPALI MODIFICHE AI QUADRI DI COMPILAZIONE DELLA DICHIARAZIONE Quadro RF (reddito di impresa in contabilita`ordinaria) Nel rigo RF10, tra le variazioni in aumento del reddito, e` stata inserita la colonna 2, dove indicare la maggiorazione derivante dall adeguamento agli studi di settore effettuato per i periodi d imposta diversi da quello in cui trova applicazione per la prima volta lo studio (o le modifiche che derivano dalla sua revisione). Questa previsione, vale anche per chi compila il quadro RG. Nel rigo RF12 sono state previste le colonne 1, 2 e 3, dove indicare l importo degli interessi passivi indeducibili ai sensi, rispettivamente, delle disposizioni di cui all art. 98 ( thin capitalization ), 97 (pro-rata patrimoniale) e 96 (pro-rata di deducibilità degli interessi) del Tuir. Poiché anche agli enti non commerciali che determinano il reddito d impresa con una contabilità ordinaria si applica la disciplina della cosiddetta participation exemption il 60% delle plusvalenze derivanti dalla cessione di partecipazioni che godono del requisito dell esenzione (possedute nell attività di impresa dell ente non commerciale) va indicato, come variazione in diminuzione dal reddito, nel rigo RF42, mentre il 60% delle minusvalenze derivanti dalla cessione di partecipazioni con gli stessi requisiti va indicato, come variazione in aumento dal reddito, nel rigo RF18. In applicazione del principio generale secondo cui gli utili percepiti dagli enti non commerciali sono esclusi dalla formazione del reddito nella misura del 95% del loro ammontare (art. 4, comma 1, lett. q) del D.Lgs. n. 344/2003), nel rigo RF44, come variazione in diminuzione, va indicato il 95% degli utili imputati al conto economico. Quadro RG (reddito d impresa in contabilita`semplificata)

4 E`stato evidenziato nell apposito rigo RG22 il reddito che fruisce della agevolazione per la detassazione degli investimenti in ricerca e sviluppo, tecnologia digitale, export e stage aziendali per studenti (cosiddetta Tecno-Tremonti ) e quello che fruisce della detassazione per i nuovi investimenti (cosiddetta Tremonti-bis - limitatamente agli investimenti realizzati fino al 31 luglio 2003 in sedi operative ubicate nei comuni interessati dagli eventi calamitosi e sismici). Queste agevolazioni competono anche per chi compila i quadri RC, RD o RF. Quadro RH (redditi di partecipazione) Nel quadro RH e` stata inserita una nuova sezione (la II), destinata ad accogliere i dati della societa` partecipata dall ente o societa` non residente, che ha esercitato l opzione per il regime della trasparenza (art. 115 Tuir), a condizione che per gli utili distribuiti dalla società trasparente non vi sia l obbligo di ritenuta fiscale (o questa puo` essere interamente rimborsata). Il Quadro RL (Redditi diversi) Sono stati accorpati i dati che nel modello UNICO2004 Enc erano contenuti nel quadro RI e nel quadro RL. Il quadro ha quindi cambiato denominazione (da redditi diversi a altri redditi ). La prima sezione del quadro RL contiene l indicazione dei redditi di capitale. La seconda sezione del quadro RL contiene l indicazione dei redditi diversi. Rispetto al modello UNICO2004 Enc la contrapposizione tra entrate e uscite relative ad una stessa tipologia avviene su colonne diverse dello stesso rigo e non piu` su righi diversi. Il Quadro RN (determinazione dell IRES) Questo quadro è destinato alla determinazione dell IRES dovuta, che si calcola applicando alla base imponibile l aliquota del 33%. Nel modello UNICO2004 Enc il quadro RN era invece destinato alla determinazione dell IRPEG, la cui aliquota era il 34%. Nel quadro RN è stato introdotto il rigo RN11, dove indicare le plusvalenze derivanti da cessione di partecipazioni qualificate. I righi dedicati al credito d imposta sui dividendi (abolito dal D.Lgs. n. 344/2003) quest anno vengono limitati alla sola indicazione del credito d imposta sui fondi comuni d investimento (righi RN14 e RN21). Il Prospetto CT Questo prospetto è stato istituito quest anno per l indicazione degli investimenti in ricerca e sviluppo, delle innovazioni informatiche, delle partecipazioni espositive di prodotti in fiere all estero e di stage aziendali. Questi dati devono essere indicati da parte di chi beneficia della detassazione disposta dall art. 1,comma 2-bis, del D.L. n. 269/2003 (cosiddetta "Tecno- Tremonti"). ALTRE CONSIDERAZIONI Associazioni sportive dilettantistiche che applicano la L. 398/91 Per alcune tipologie di enti non commerciali, come le Associazioni Sportive Dilettantistiche, il Tuir prevede agevolazioni che concretizzano in ipotesi di decommercializzazione dell attività o di detassazione del reddito. Nell ambito di questo settore è molto frequente il ricorso alla legge 398/91 per determinare il reddito da attività commerciale secondo modalità forfettarie: il reddito è determinato applicando la percentuale del 3% ai ricavi conseguiti nell esercizio, cui vanno sommate le plusvalenze patrimoniali. Chi fruisce di questo particolare sistema di tassazione deve compilare il quadro RG del modello Unico 2005 ENC. Le associazioni sportive dilettantistiche che si avvalgono del regime forfetario sopra indicato

5 devono barrare l apposita casella posta a margine del quadro G. Ricordiamo che il limite massimo dei proventi commerciali per poter fruire del regime forfetario previsto dalla L. 398/91 è di per periodo d imposta (limite così elevato dall art. 90 L. 289/2002 (Legge Finanziaria per l anno 2003). IRAP- compensi attività dilettantistica Ricordiamo che il comma 10, dell art 90 della Legge 289/2002 ha stabilito che le indennità di trasferta, i rimborsi forfetari e i premi e i compensi erogati agli sportivi dilettanti non concorrono alla formazione della base imponibile IRAP se riferiti all attività istituzionale e sono deducibili se riferiti all attività commerciale.

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