Edizione di marzo 2012

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1 ADOZIONE NAZIONALE E INTERNAZIONALE Edizione di marzo 2012

2 Indice Capitolo 1 - I protagonisti Il bambino I genitori adottivi Capitolo 2 - Le tappe nel cammino dell adozione Capitolo 3 - Le istituzioni pubbliche e private che si occupano di adozioni Enti autorizzati Tribunale per i Minorenni Commissione per le Adozioni Internazionali Le Regioni 2

3 Capitolo 1 I protagonisti Dad holding daughters hand by horse50 (on clipart) Il bambino Secondo la legge n. 184 del 4 maggio Il minore ha diritto di crescere ed essere educato nell'ambito della propria famiglia. Qualora la famiglia abbia difficoltà è compito dello Stato, delle Regioni e degli Enti Locali provvedere ad aiutarla affinché ci siano le possibilità di provvedere ai figli. Quando però la famiglia naturale, nonostante gli aiuti ricevuti, non è in grado di assicurare al minore un suo normale sviluppo psico-fisico, in questo caso c è l obbligo degli operatori dei servizi territoriali di segnalare il caso al Pubblico Ministero Minorile che, valutata la situazione, può promuovere innanzi al competente Tribunale per i Minorenni l azione di apertura del procedimento per l eventuale dichiarazione di adottabilità del minore. E proprio per rispondere al diritto di ogni bambino a crescere in famiglia che nasce l istituto dell adozione. Quindi, il bambino che viene adottato, che si tratti di adozione nazionale o internazionale, è stato generato da una coppia che non è stata in grado di prendersi cura di lui; la coppia aspirante all adozione deve valutare in maniera approfondita se è disposta ad accompagnare il bambino nella sua crescita all interno dell ambiente familiare e sociale, rispettandone le origini e aiutandolo ad accettare la sua storia. Dichiarazione di stato di adottabilità Il bambino è dichiarato in stato di adottabilità, ovvero nello stato in cui sia accertata la situazione di abbandono, perché privo di assistenza materiale e morale da parte dei genitori o dei parenti tenuti a provvedervi. 2 La procedura per dichiarare lo stato di adottabilità si avvia quando uno o entrambi 1 Commissione parlamentare per l'infanzia Legge 4 maggio 1983, n. 184 Diritto del minore ad una famiglia Vedi Legge di cui a nota n. 1 3

4 i genitori siano deceduti o risultino ignoti o dichiarati irreperibili da una sentenza del Tribunale; oppure siano stati dichiarati incapaci di intendere e di volere o siano stati privati della patria potestà o abbiano firmato il consenso all adozione del figlio o non convivano più con il loro bambino da oltre 6 mesi e non adempiano ai propri doveri di genitore. Inoltre la procedura può essere attivata in caso di un minore ritrovato abbandonato, i cui genitori risultino ignoti, solamente in presenza dell apposito atto, rilasciato dalla Sezione competente del Ministero degli Interni; in caso di un minore abbandonato in un reparto maternità (o in ospedale) o presso altri istituti di cura e profilassi, solamente in presenza dell apposito atto, rilasciato dall amministrazione dell istituto nel quale il minore è stato abbandonato. E importante ricordare che se il minore ha compiuto 14 anni potrà essere adottato solo con il proprio consenso. Se l'adottato ha compiuto 12 anni dovrà essere personalmente ascoltato; se ha un'età inferiore può essere sentito, a meno che questo non comporti per lui un pregiudizio I genitori adottivi L'adozione è permessa ai coniugi uniti in matrimonio da almeno tre anni, non separati neppure di fatto e ritenuti idonei affettivamente ad educare, istruire e in grado di mantenere i minori che intendono adottare. Viene ampliata la possibilità di adozione ai coniugi che abbiano convissuto in modo stabile e continuativo prima del matrimonio per un periodo di 3 anni, con accertamento da parte del Tribunale per i Minorenni della continuità e della stabilità della convivenza, con riguardo a tutte le circostanze del caso concreto. Per quanto riguarda l'età dei genitori essa deve essere superiore di 18 e inferiore di 45 anni ( 55 per uno dei due coniugi) rispetto a quella del minore. Tali limiti possono essere derogati qualora il Tribunale per i Minorenni accerti che, dalla mancata adozione derivi un grave danno, e non altrimenti evitabile, per il minore. Non è preclusa l'adozione se il limite massimo d'età è superato da uno solo dei genitori adottanti in misura non superiore ai 10 anni, se essi sono genitori di figli naturali o adottivi dei quali almeno uno in età minore, quando l'adozione riguardi un fratello o una sorella del minore già da essi adottato. Ai coniugi adottanti sono consentite più adozioni, anche con atti successivi. E' criterio preferenziale l'aver già adottato un fratello dell'adottando o il fare richiesta di adottare più fratelli, ovvero la disponibilità all'adozione di persone portatrici di handicap. 4

5 Capitolo 2 Le tappe nel cammino dell adozione The family by PeterBrough (on clipart) La coppia contatta i servizi sociali e si informa, tramite colloqui l Equipe Adozioni, sulle modalità del percorso da compiere, requisiti, tempi. Sarà consigliato di frequentare un corso di sensibilizzazione e informazione tenuto sempre dall Equipe Adozioni dell ULSS di residenza. Nel caso la coppia fosse indirizzata all adozione internazionale potrà partecipare anche a un corso organizzato dagli Enti autorizzati. La coppia, dopo aver partecipato ai vari corsi di informazione, presenterà al Tribunale per i Minorenni competente per il territorio la propria Dichiarazione di disponibilità all adozione nazionale, internazionale o a entrambe. Solo dopo la Dichiarazione di disponibilità il Tribunale incaricherà l Equipe Adozioni a procedere all indagine psico-sociale. Con questo studio di coppia si cerca di instaurare un rapporto costruttivo di collaborazione tra la coppia e gli operatori, al fine di iniziare un percorso di accompagnamento e sostegno sia prima dell arrivo del bambino che nel post-adozione. Al termine dello studio di coppia viene redatta una relazione che sarà inviata al Tribunale per i Minorenni. Colloquio con il Giudice Onorario: presso il Tribunale per i Minorenni il Giudice Onorario convoca i genitori a un colloqui per approfondire la relazione elaborata dall Equipe adozioni. Il colloquio viene trascritto a verbale unitamente alle motivazioni che hanno portano la coppia alla scelta adottiva. Adozione Nazionale: non viene emesso nessun decreto, la coppia aspetta che il Tribunale per i Minorenni decida per l abbinamento. Esiste un collegio del Tribunale che stabilisce se la coppia possiede i requisiti adatti alle esigenze del minore abbinato, nel qual caso la coppia viene contattata. La dichiarazione di disponibilità all adozione decade ogni tre anni e può essere rinnovata. Adozione internazionale: il Tribunale per i Minorenni, dopo aver esaminato la documentazione, decide sull idoneità o meno dei coniugi ad adottare ed emette il Decreto d idoneità ad adottare. Esso ha efficacia per tutta la durata del percorso. Entro un anno dalla notifica del decreto la coppia deve incaricare un Ente autorizzato ad accompagnarla in questo percorso. Quest ultimo si occuperà di sbrigare le pratiche relative ai documenti da inviare. Nel momento in cui viene stabilito l abbinamento l ente darà tutte le informazioni necessarie per organizzare il viaggio all estero e seguire la coppia nel Paese straniero tramite l aiuto dei propri referenti in loco. 5

6 L incontro e il post adozione Adozione Nazionale: il bambino conosce la coppia dei futuri genitori all interno della struttura che già lo ospita, in maniera graduale e secondo le sue esigenze; in questa fase la coppia è comunque seguita dai servizi sociali. Da quando il bambino entra nella famiglia trascorrerà un anno di cosiddetto affido preadottivo, durante il quale l Equipe adozioni avrà cura di redigere delle relazioni sull andamento dell integrazione familiare e sociale che invierà al Tribunale. Dopo un anno di relazioni positive il Tribunale per i Minorenni emetterà la Sentenza di adozione definitiva del minore. Adozione Internazionale: il bambino incontra la coppia di genitori adottivi nel suo paese di origine; i genitori hanno così la possibilità di conoscere bene l ambiente da cui proviene il bambino e la sua storia. Quando la famiglia rientra in Italia il Tribunale per i Minorenni ratifica la sentenza di adozione emessa dal Paese straniero. Da questo momento la famiglia decide liberamente se farsi seguire dall Equipe adozioni o dall Ente autorizzato; l Equipe adozioni viene comunque incaricata dal Tribunale per i Minorenni di vigilare sull andamento dell adozione nel primo anno di inserimento. 6

7 Capitolo 3 Le istituzioni pubbliche e private che si occupano di adozione Hand prints by kattekrab (on clipart) La famiglia che desidera adottare viene accompagnata in questo percorso da un assistente sociale e uno psicologo delle Ulss che lavorano in équipe in modo da garantire al bambino una situazione ottimale; essi hanno il compito di preparare la coppia attraverso la partecipazione ad un corso di informazione e sensibilizzazione dopo del quale sarà in grado di decidere consapevolmente se proseguire in questo cammino. Questa équipe poi avrà il compito di fare una valutazione psicosociale della coppia o del nucleo familiare; al termine di questo studio di coppia verrà scritta una relazione psico-sociale da inviare al Tribunale per i Minorenni, in base alla quale verrà valuterà l idoneità della coppia. L équipe ha un ruolo importante anche nel post adozione in quanto accompagnerà il nucleo familiare nel delicato percorso di inserimento familiare e sociale del bambino aiutandolo a superare le varie difficoltà Enti Autorizzati Gli Enti Autorizzati all adozione internazionale hanno il compito di seguire la coppia che intende portare a termine un adozione in un Paese straniero: la sosterrà e svolgerà tutte le pratiche necessarie alla procedura di adozione internazionale. Al momento dell incontro all estero è l ente che inizia (all'estero) la procedura di adozione, raccoglie dalle autorità straniere la proposta di incontro tra il bambino e la coppia, lo comunica ai genitori adottivi e li assiste, svolgendo tutte le pratiche necessarie. Se gli incontri hanno un esito positivo, l'ente trasmette tutti i documenti necessari alla Commissione per le Adozioni Internazionali in Italia. Per poter operare questi enti devono essere autorizzati dalla Commissione per le Adozioni Internazionali (CAI) e dai Governi dei Paesi stranieri sulla base del possesso di precisi requisiti. Essendo enti privati, a differenza delle Equipe adozioni delle Ulss, non svolgono gratuitamente il proprio servizio e chiedono alle coppie un corrispettivo per le spese di gestione relative alla loro pratica di adozione. Sul sito della Commissione per le Adozioni Internazionali 3 è reperibile l elenco di enti autorizzati. 3 Albo degli enti autorizzati - sito della Commissione per le Adozioni Internazionali ( 7

8 3.2 - Tribunale per i Minorenni L idoneità all adozione viene valutata, sia per l adozione nazionale che internazionale dal Tribunale per i Minorenni (organo composto da Giudici togati, magistrati e da Giudici onorari, esperti nell ambito minorile) in seguito a un colloquio e alla presentazione della relazione fatta dall Equipe dell Ulss. Se si tratta di adozione nazionale il Tribunale per i Minorenni si occupa di abbinare il bambino e la famiglia, di disporre l affido preadottivo e infine emette la sentenza con la quale si fa luogo all adozione. In caso di adozione internazionale il Tribunale per i Minori ne verifica le condizioni necessarie, dichiara l efficacia dell adozione già attuata dallo stato straniero e ne ordina la trascrizione nei Registri dello Stato Civile Commissione per le Adozioni Internazionali CAI La Commissione per le Adozioni Internazionali, organismo introdotto con la convenzione dell Aja, è l autorità centrale in Italia per quanto riguarda l adozione internazionale. Ha il compito di autorizzare l ingresso dei minori stranieri nel nostro Paese, autorizzare e vigilare sull operato degli Enti autorizzati, promuovere la cooperazione internazionale e stipulare accordi bilaterali con i paesi non firmatari della Convenzione dell Aja Le Regioni Le Regioni hanno il compito di organizzare servizi di informazione e formazione, e di promuovere azioni finalizzate alla costruzione di rete tra i Servizi Territoriali e di coordinamento tra i Servizi Socio-Sanitari, gli Enti Autorizzati e i Tribunali per i Minorenni. Hanno inoltre il compito di vigilare sul funzionamento delle strutture e dei servizi che operano sul territorio per l adozione internazionale al fine di garantire adeguati livelli di intervento. 8

9 Adozione nazionale e internazionale, di InfoeGio Copyright Consorzio In&Co di Modena, Quest'opera è rilasciata nei termini della Licenza Creative Commons Attribuzione - Non commerciale - Condividi allo stesso modo Italia License i cui testo è disponibile alla pagina internet 9

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