5. Capacità di testare

Dimensione: px
Iniziare la visualizzazioe della pagina:

Download "5. Capacità di testare"

Transcript

1 CAPITOLO IV LE SUCCESSIONI PER CAUSA DI MORTE 79 successori da parte dell erede, tradizionale nel diritto italiano (Mosconi, Ballarino), secondo quanto invece suggerisce la Relazione al disegno di legge. 5. Capacità di testare Pur contenendo regole generali in materia di capacità, la legge di riforma in relazione ad alcuni istituti o rapporti torna sulla questione della legge regolatrice della capacità per superare in maniera del tutto esplicita incertezze nate in relazione alla disciplina previgente, e soprattutto per prevenire l insorgere di dubbi. A fronte di una omessa previsione in tema di capacità di succedere che pertanto ricade nell ambito di applicazione della legge richiamata dall art. 46, quanto alla capacità di disporre dei propri beni per testamento, che in taluni ordinamenti si acquista prima del raggiungimento della maggiore età, l art. 47 richiama la legge nazionale del disponente al momento del testamento e precisa che in relazione alla modifica e alla revoca si dovrà valutare la capacità secondo la legge dello Stato di cui il testatore era cittadino al momento appunto della modifica o della deroga. La scelta del legislatore di cristallizzare al momento della confezione del testamento la legge nazionale del de cuius risponde verosimilmente all esigenza di evitare che questi, defunto dopo aver cambiato cittadinanza ma prima di aver potuto verificare la sussistenza dei requisiti di capacità di testare secondo la nuova legge nazionale, si trovi nell impossibilità di sanare le eventuali conseguenze in tal modo irreparabili sulla validità delle proprie disposizioni testamentarie. Va infine evidenziato che, in mancanza di esplicite indicazioni circa la legge in base alla quale valutare i vizi del consenso del testatore ed i loro effetti sulla validità del testamento, sembra ragionevole condurre anche tali importanti questioni alla legge richiamata dall art. 46 per regolare la successione. 6. Requisiti formali del testamento Il legislatore di diritto internazionale privato ha seguito la ratio del nostro diritto materiale, improntato ad un notevole grado di liberalità quanto alla disciplina della forma del testamento, presumibilmente pensando che l autonomia dell individuo nel decidere quale sorte debbano avere i suoi beni dopo la sua morte, debba e possa sottostare a restrizioni di merito, previste dalla legge, pur tuttavia restando libera da impacci quanto alle modalità di manifestazione.

2 80 Compendio di Diritto internazionale privato Nell art. 48, evidentemente ed esplicitamente ispirato al favor validitatis, si ha dunque il richiamo alternativo di ben sette leggi potenzialmente tutte distinte tra loro, mediante il concorso di quattro criteri di collegamento: il luogo di formazione del testamento, la cittadinanza, il domicilio e la residenza del testatore, questi ultimi tre riferiti a due momenti distinti, ossia a quello della formazione del testamento ed a quello della morte del testatore, per superare eventuali diversità tra ordinamenti. Attraverso tale disposizione, il nostro legislatore ha dettato una disciplina sostanzialmente omogenea con quella in vigore per gli Stati contraenti della Convenzione dell Aja del 5 ottobre 1961 sui conflitti di leggi in materia di forma delle disposizioni testamentarie, non ratificata dall Italia. L unica differenza sta nel mancato richiamo della legge del luogo di situazione degli immobili, la cui omissione è giustificata in nome del principio di universalità della successione che informa il diritto italiano: il ricorso alla lex rei sitae per gli immobili potrebbe, infatti, comportare una scissione tra successione mobiliare e successione immobiliare. Questione particolarmente dibattuta in dottrina, riguarda la qualificazione del testamento congiuntivo, espressamente vietato dalla legge italiana (art. 589 c.c.) a garanzia della libertà del testatore. Ed invero, se si ritiene che il carattere congiuntivo rientri tra gli aspetti sostanziali del testamento, si deve applicare, ai sensi dell art. 46, la legge nazionale del de cuius al tempo della morte (Vitta, Ballarino). Se invece la congiuntività è considerata come elemento formale del testamento si dovrebbe applicare, in via alternativa, una delle leggi richiamate dall art. 48 (Mosconi, Campiglio). L opinione prevalente, suffragata dalla Convenzione dell Aja, è a favore di questa seconda soluzione. Vale infine la pena ricordare che, come per tutte le altre disposizioni attinenti alla forma degli atti, non trova applicazione il meccanismo del rinvio (art. 13, co. 2, lett. b). In materia di successione testamentaria non può essere trascurato un richiamo all adesione dell Italia alla Convenzione di Washington del 26 ottobre 1973 sull adozione di norme uniformi in materia testamentaria (c.d. testamento internazionale), costituente un caso di diritto internazionale privato convenzionale. Tale convenzione prevede che il rispetto dei requisiti formali dalla stessa previsti assicura sotto il profilo formale la validità del testamento, indipendentemente dal luogo in cui è stato fatto, dalla situazione dei beni, dalla nazionalità, residenza o domicilio del testatore. In particolare, si è parlato di introduzione convenzionale ed internazionale di norme di applicazione necessaria, in quanto più che individuare un unico criterio di collegamento riconosciuto da tutti gli Stati contraenti, la Convenzione

3 CAPITOLO IV LE SUCCESSIONI PER CAUSA DI MORTE 81 ha predisposto direttamente una disciplina unitaria della forma del testamento. Nello specifico, i requisiti formali prescritti possono riassumersi (i) nella forma scritta (non necessariamente autografa), (ii) nella sottoscrizione da parte del testatore, (iii) nella dichiarazione del testatore alla presenza di due testimoni che l atto contiene le sue ultime volontà, (iv) nella ricezione di tali atti da parte di una persona abilitata secondo l ordinamento di ciascuno degli Stati contraenti (in Italia, da un notaio). 7. La successione dello Stato Fra le innovazioni della legge n. 218/1995, va segnalato l art. 49, che disciplina l acquisto da parte dello Stato dei c.d. bona vacantia, ossia dei beni di quanti muoiono senza lasciare eredi, così risolvendo una questione molto dibattuta in passato. Il problema è quello della sorte dei beni situati in Italia che rientrano nella successione vacante di uno straniero e, viceversa, dei beni situati all estero che rientrano nella successione vacante di un italiano: a tal proposito il legislatore ha dunque previsto una norma che però risolve la questione almeno in apparenza solo parzialmente. L art. 49 si occupa, infatti, soltanto dei beni vacanti situati in Italia, stabilendo che ove la legge che regola la successione non la devolva jure hereditatis allo Stato nazionale del de cuius così come previsto dall art. 586 c.c. i beni ereditari situati in Italia sono devoluti allo Stato italiano. Per i beni vacanti situati in altri Stati, invece, dall art. 49 si desume che, se la legge nazionale del de cuius considera lo Stato nazionale come l ultimo dei successibili, esso è tale anche per il giudice italiano. In passato, in assenza di una specifica normativa, sorgeva il problema della qualificazione giuridica da attribuire alle pretese dello Stato, e cioè se lo Stato ereditasse in base ad un vero e proprio diritto successorio o piuttosto nell esercizio di una potestà pubblicistica (come nei Paesi di common law). Questa diversa qualificazione del rapporto creava insolite situazioni. Nell ipotesi di un cittadino britannico che morendo avesse lasciato beni mobili in Italia, in mancanza di successibili su tali beni non vantava pretese né lo Stato britannico, in quanto i beni non si trovavano nel suo territorio, nè lo Stato italiano, in quanto mancava nel nostro ordinamento qualsiasi indicazione al riguardo (l art. 586 c.c. può trovare applicazione solamente nell ipotesi in cui il de cuius sia italiano). La disposizione in esame, così come confermato dalla dottrina, permette di qualificare l acquisto dei beni ereditari dello Stato non come acquisto a titolo

4 82 Compendio di Diritto internazionale privato derivativo di natura ereditaria, ma come acquisto a titolo originario in forza di una potestà pubblicistica. In questo senso, come è stato osservato in dottrina, l art. 49 rappresenta l estensione ai beni mobili del principio generale posto per gli immobili dall art. 827 c.c. Occorre peraltro tenere presente che, qualora la lex successionis di cui all art. 46 sia determinata attraverso il meccanismo del rinvio (art. 13), vi potrebbero essere conseguenze di rilievo in ordine all individuazione dei successibili e all inclusione dello Stato fra di essi. 8. Trust e patti successori È il caso di segnalare le difficoltà in cui s incorre allorquando ci si trovi di fronte ad un trust istituito sul patrimonio del de cuius, o a patti successori inseriti in un testamento congiuntivo o in un altro atto, sia esso inter vivos o mortis causa. Quelli volontariamente istituiti sono l unica categoria di trusts ammessa nel nostro ordinamento, nonostante l esperienza dei Paesi di common law ne rechi anche altre categorie. Questo istituto, di origine anglosassone, ha acquisito un diritto di cittadinanza grazie alla Convenzione sulla legge applicabile ai trusts e sul loro Riconoscimento, adottata all Aja il 1º luglio 1985, ratificata dall Italia con la legge 9 ottobre 1989, n. 364 ed entrata in vigore il 1º gennaio In linea di massima il trust costituisce un rapporto in virtù del quale un dato soggetto, denominato trustee, al quale sono attribuiti i diritti e i poteri di un vero e proprio proprietario, gestisce un patrimonio trasmessogli da un altro soggetto, denominato disponente (o settlor), per uno scopo prestabilito, purché lecito e non contrario all ordine pubblico, nell interesse di uno o più beneficiari o per un fine specifico. Quanto al trust istituito mortis causa, basta ricordare che, in forza del dettato convenzionale, l attribuzione dei beni ricompresi nel trust all asse ereditario va effettuata sulla base della legge indicata da chi ha costituito il trust o della legge con cui il trust presenta il collegamento più stretto. Si pensi al caso di un istituzione di un trust testamentario ove siano attribuiti al trustee alcuni beni che compongono l asse ereditario situati in Italia. L interprete sarà tenuto a contemperare la lex successionis (art. 46) con il disposto della legge regolatrice del trust e della lex rei sitae (art. 51) che regola i diritti reali (Trib. Brescia, 25 novembre 1999) (Migliazza). Qualche osservazione meritano infine i problemi che si presentano allorquando la lex successionis ammetta istituti vietati in Italia. È il caso, ad esempio,

5 CAPITOLO IV LE SUCCESSIONI PER CAUSA DI MORTE 83 dei patti successori, vietati dall ordinamento italiano (art. 458 c.c.), ma tuttavia ammessi da un numero sempre crescente di ordinamenti stranieri, nonché dalla Convenzione dell Aja del 1 agosto 1989 sulla legge applicabile alle successioni (di cui l Italia non è parte contraente). Verosimilmente proprio in virtù dell esplicito divieto posto dal nostro ordinamento, la legge di riforma del diritto internazionale privato non contiene alcuna disposizione diretta espressamente alla disciplina dei patti in esame, ovvero degli atti con i quali taluno s impegna a disporre della propria successione (patti successori istitutivi), o dispone dei diritti che gli possono spettare su una successione non ancora aperta (patti successori dispositivi) o, infine, rinuncia a diritti che gli possono spettare su una successione non ancora aperta (patti successori rinunziativi). Tanto premesso, ci si domanda quale sia allora il criterio di collegamento applicabile ai patti successori, in presenza di due riferimenti che appaiono logicamente ipotizzabili. Ed invero, se da un lato il contesto mortis causa dell atto induce a privilegiare il riferimento alla regola di cui all art. 46 l. 218/1995 (ovvero alla legge nazionale del de cuius al momento della morte), ex adverso, accordando maggiore attenzione al profilo negoziale, si farà riferimento agli articolati criteri di collegamento fissati dall art. 57 della stessa legge per le obbligazioni contrattuali in genere (infra, cap. VII). L orientamento della giurisprudenza è nel senso di ritenere che i patti successori siano regolati dalla legge applicabile ai sensi dell art. 46 (e non secondo i criteri dell art. 57 per le obbligazioni contrattuali), e che essi siano ammissibili qualora nel caso concreto non contrastino con l ordine pubblico (Cass. Civ., 5 aprile 1984, n. 2215). La prima soluzione sembrerebbe in ogni caso preferibile, in quanto senza dubbio più coerente con la collocazione sistematica che i patti successori ricevono nel nostro ordinamento. Va da sé che qualora la norma di conflitto, comunque individuata, richiami come applicabile il diritto italiano, il patto successorio dovrà essere considerato nullo, tale essendo il trattamento ad esso riservato nel sistema giuridico nazionale. 9. Disciplina comunitaria e certificato successorio europeo Nell ottica di garantire la libera circolazione delle persone, l organizzazione anticipata da parte dei cittadini europei della loro successione in un contesto europeo, e la protezione dei diritti degli eredi e dei legatari, e delle persone

6 84 Compendio di Diritto internazionale privato vicine al defunto nonché dei creditori della successione, il legislatore dell Unione europea è intervenuto sul diritto internazionale privato con il Regolamento n. 650/2012 del 4 luglio La scelta di apporre numerose ed importanti modifiche alla materia successoria a livello di regolamentazione europea è evidentemente conseguenza del fatto che i summenzionati obiettivi non possono essere conseguiti in misura sufficiente dagli Stati membri, ma necessitano dell intervento dell Unione sulla base del principio di sussidiarietà contenuto nell art. 5 del Trattato sull UE, nonché in ottemperanza al principio di proporzionalità sancito dallo stesso articolo. Il legislatore europeo cerca di contribuire al corretto funzionamento del mercato interno rimuovendo gli ostacoli alla libera circolazione di persone che, attualmente, incontrano difficoltà nell esercizio dei loro diritti nell ambito di una successione con implicazioni transfrontaliere. Difficoltà dovute alla diversità delle norme di diritto sostanziale e delle norme che regolano la competenza internazionale o la legge applicabile, alla molteplicità delle autorità che possono essere adite nell ambito di una successione internazionale e alla frammentazione delle successioni che il divergere di tali norme può comportare. La normativa europea mira, da un lato, a fare chiarezza sulle numerose questioni che possono insorgere in materia di successioni transnazionali a causa delle differenze normative esistenti tra i vari Paesi europei; dall altro, a facilitare l esecuzione delle volontà testamentarie ed evitare lunghi iter procedurali nel caso di un cittadino europeo deceduto in un Paese diverso da quello d origine il cui testamento coinvolga più di un sistema giuridico nazionale. Il contenuto del regolamento può essere sintetizzato in quattro parti fondamentali: la prima che concerne l ambito di applicazione, la competenza e la legge applicabile a tali successioni; la seconda il riconoscimento, l esecutività e le decisioni in materia; la terza concerne gli atti pubblici e le transazioni giudiziarie; infine la quarta, che costituisce la grande novità, istituisce il certificato successorio europeo. L intero sistema si basa sul principio di libera scelta dei cittadini in materia di successioni. In realtà, le regole europee introducono due modalità di successione internazionale: 1) la normativa in materia di successioni è ancorata all ultimo Paese di residenza abituale del defunto al momento della morte. In pratica, alla morte di un cittadino in uno Stato membro diverso da quello d origine, la sua eredità sarebbe in linea di principio, regolamentata secondo le leggi del Paese dove ha avuto l ultima residenza abituale (criterio di collegamento

7 CAPITOLO IV LE SUCCESSIONI PER CAUSA DI MORTE 85 generale), e quindi anche dai Tribunali e dalle autorità di tale Paese. In tal modo si dovrebbe evitare l insorgere di conflitti allorché più Tribunali di diversi Paesi si dichiarino competenti su uno stesso atto testamentario; 2) la seconda modalità di regolazione delle successioni s incardina, invece, sul principio della libera scelta del defunto (art. 22). In tal caso, il de cuius ha possibilità di scegliere che sia la legge del proprio Paese d origine a regolare le ultime volontà (criterio di collegamento manifestatamente più stretto). Si garantirebbe così la possibilità, per chiunque viva all estero, di conservare il legame con il Paese d origine e di veder le proprie volontà rispettate secondo le disposizioni nazionali. Per quanto concerne la competenza, sono competenti a decidere sull intera successione gli organi giurisdizionali dello Stato membro in cui il defunto aveva la residenza abituale al momento della morte. Va osservato che se la legge scelta dal defunto per regolare la sua successione è la legge di uno Stato membro, le parti interessate possono convenire che un organo giurisdizionale o gli organi giurisdizionali di tale Stato membro abbiano competenza esclusiva a decidere su qualsiasi questione legata alla successione. Le decisioni emesse in uno Stato membro sono riconosciute negli altri Stati membri senza che sia necessario il ricorso ad alcun procedimento particolare. Tuttavia, in caso di contestazione, ogni parte interessata che chieda il riconoscimento in via principale di una decisione può far accertare che quest ultima sia riconosciuta. Le decisioni non sono riconosciute quando siano, ad es., contrarie all ordine pubblico dello Stato membro in cui è richiesto il riconoscimento, o quando siano incompatibili con una decisione emessa in un procedimento tra le stesse parti nello Stato membro in cui è richiesto il riconoscimento. In nessun caso, però, la decisione emessa in uno Stato membro può formare oggetto di un riesame del merito. C è ancora da segnalare che, al fine di regolare all interno dell Unione in modo rapido, agevole ed efficace una successione con implicazioni transfrontaliere, il regolamento (UE) 650/2012 ha previsto il certificato successorio europeo, da rilasciare per essere utilizzato in un altro Stato membro. È disciplinato nella sua interezza dagli artt. 62 e ss., che ne regolamentano istituzione, scopo, modalità e procedura di rilascio, nonché contenuto ed effetti. Il certificato è destinato ad essere utilizzato da tutti coloro i quali abbiano necessità di far valere la loro qualità o di esercitare i loro diritti di eredi o legatari e/o i loro poteri come esecutori testamentari o amministratori dell eredità in un altro Stato membro senza dover ricorrere ad alcun procedimento particolare. Non è obbligatorio e non sostituisce i documenti interni utilizzati per scopi analoghi negli Stati membri; tuttavia, una volta rilasciato per essere

8 86 Compendio di Diritto internazionale privato utilizzato in un altro Stato membro, il certificato produce i suoi effetti anche nello Stato membro le cui autorità lo hanno rilasciato. Per quanto riguarda, infine, l ambito di applicazione il regolamento in commento si applica alle successioni mortis causa, mentre non concerne la materia fiscale, doganale e amministrativa. Espressamente escluse dall ambito di applicazione sono, ad es., le questioni attinenti: lo status delle persone fisiche, i rapporti di famiglia e i rapporti che secondo la legge applicabile a questi ultimi hanno effetti comparabili; le questioni riguardanti la scomparsa, l assenza o la morte presunta di una persona fisica; le questioni riguardanti i regimi patrimoniali tra coniugi e i regimi patrimoniali relativi a rapporti che secondo la legge applicabile a questi ultimi hanno effetti comparabili al matrimonio; la validità formale delle disposizioni a causa di morte fatte oralmente. Ai sensi dell art. 84, esso si applicherà a decorrere dal 17 agosto 2015, tranne che per gli artt. 77 e 78 che troveranno applicazione a decorrere dal 16 gennaio 2014 e per gli artt. 79, 80 e 81 già in vigore dal 5 luglio Nonostante Danimarca, Regno Unito e Irlanda non abbiano partecipato all adozione del regolamento, e non siano dunque vincolati da esso né soggetti alla sua applicazione, il regolamento UE 650/2012 è stato accolto nel suo complesso favorevolmente, concordandosi sul fatto che esso chiarisce le regole applicabili alle successioni internazionali, apportando una maggiore sicurezza giuridica ai cittadini ed alle loro famiglie.

4. La divisione ereditaria

4. La divisione ereditaria 83 si acquistano i beni formanti la massa ereditaria, regolata, a norma dell art. 51, dalla lex rei sitae. Per quanto riguarda il legame di parentela richiesto per succedere, in dottrina si ritiene che

Dettagli

LA DISCIPLINA DEI PATTI SUCCESSORI Bruno Barel

LA DISCIPLINA DEI PATTI SUCCESSORI Bruno Barel LA DISCIPLINA DEI PATTI SUCCESSORI Bruno Barel I patti successori negli Stati membri Difformità tra gli ordinamenti nazionali: Ordinamenti nei quali i patti successori sono vietati: Italia, Francia, Belgio,

Dettagli

I rapporti con Stati terzi Stefania Bariatti Ordinario di Diritto internazionale privato e processuale, Università di Milano

I rapporti con Stati terzi Stefania Bariatti Ordinario di Diritto internazionale privato e processuale, Università di Milano Stefania Bariatti Ordinario di Diritto internazionale privato e processuale, Università di Milano PRINCIPI E OBIETTIVI DEL MERCATO INTERNO Considerando 7: È opportuno contribuire al corretto funzionamento

Dettagli

DISPOSIZIONI A CAUSA DI MORTE ARTT. 24, 26 E 27 DEL REGOLAMENTO IN MATERIA DI SUCCESSIONI Mojca Tavčar Pasar

DISPOSIZIONI A CAUSA DI MORTE ARTT. 24, 26 E 27 DEL REGOLAMENTO IN MATERIA DI SUCCESSIONI Mojca Tavčar Pasar DISPOSIZIONI A CAUSA DI MORTE ARTT. 24, 26 E 27 DEL REGOLAMENTO IN MATERIA DI SUCCESSIONI Mojca Tavčar Pasar Regolamento in materia di successioni UE n. 650/20125 Per i casi di successione di persone con

Dettagli

Settembre 2015. La legge applicabile alla successione: le novità del Regolamento (UE) n. 650/2012

Settembre 2015. La legge applicabile alla successione: le novità del Regolamento (UE) n. 650/2012 Settembre 2015 La legge applicabile alla successione: le novità del Regolamento (UE) n. 650/2012 Alberto Gallarati Il Regolamento (UE) N. 650/2012, rispetto al quale la Danimarca ha esercitato la facoltà

Dettagli

INDICE CAPITOLO I ORIGINE, STRUTTURA E AMBITO DI APPLICAZIONE DEL REGOLAMENTO 650/2012 CAPITOLO II LA LEGGE APPLICABILE. pag.

INDICE CAPITOLO I ORIGINE, STRUTTURA E AMBITO DI APPLICAZIONE DEL REGOLAMENTO 650/2012 CAPITOLO II LA LEGGE APPLICABILE. pag. INDICE CAPITOLO I ORIGINE, STRUTTURA E AMBITO DI APPLICAZIONE DEL REGOLAMENTO 650/2012 1. Considerazioni introduttive: ampiezza delle divergenze esistenti tra le regolamentazioni nazionali, materiali e

Dettagli

CONSULENZA TRIBUTARIA E LEGALE www.arienti-abruzzese.it ***

CONSULENZA TRIBUTARIA E LEGALE www.arienti-abruzzese.it *** Circolare Informativa del 18 marzo 2015 *** DAL CRITERIO DELLA CITTADINANZA A QUELLO DELLA RESIDENZA ABITUALE: LA NUOVA NORMATIVA IN TEMA DI SUCCESSIONI (INTERNAZIONALI) ALLA LUCE DEL REGOLAMENTO (UE)

Dettagli

La legge applicabile Domenico Damascelli

La legge applicabile Domenico Damascelli La legge applicabile Domenico Damascelli Associato di Diritto Internazionale, Università del Salento Facoltà di Scienze della formazione, Scienze politiche e sociali Dalla legge n. 218/1995 al reg. UE

Dettagli

IL REGOLAMENTO (EU) N. 650/2012

IL REGOLAMENTO (EU) N. 650/2012 IL REGOLAMENTO (EU) N. 650/2012 www.chiomenti.net INDICE 1 Il Regolamento (EU) N. 650/2012... 1 2 La disciplina italiana sulla legge applicabile alle successioni... 1 3 La nuova disciplina europea sulla

Dettagli

LA RIFORMA DEI PATTI SUCCESSORI RINUNCIATIVI

LA RIFORMA DEI PATTI SUCCESSORI RINUNCIATIVI Nota per la stampa LA RIFORMA DEI PATTI SUCCESSORI RINUNCIATIVI 1. Scopo della riforma In base all attuale testo del codice civile (art. 458) è nulla ogni convenzione con cui taluno dispone o rinuncia

Dettagli

TOWARDS THE ENTRY INTO FORCE OF BUILDING FUTURE UNIFORMITY UPON PAST DIVERGENCIES. Questionario sulle successioni transfrontaliere

TOWARDS THE ENTRY INTO FORCE OF BUILDING FUTURE UNIFORMITY UPON PAST DIVERGENCIES. Questionario sulle successioni transfrontaliere TOWARDS THE ENTRY INTO FORCE OF THE SUCCESSION REGULATION: BUILDING FUTURE UNIFORMITY UPON PAST DIVERGENCIES Questionario sulle successioni transfrontaliere DESTINATARI: PRATICI ED ACCADEMICI (avvocati,

Dettagli

Certificato Successorio Europeo LORENZO PRATS ALBENTOSA

Certificato Successorio Europeo LORENZO PRATS ALBENTOSA Certificato Successorio Europeo LORENZO PRATS ALBENTOSA Regolamento (UE) 650/2012 del Parlamento Europeo e del Consiglio - Capo VI: Certificato Successorio Europeo Art.: 62 73 CES: La più grande novità

Dettagli

L. 30.10.2014 n. 161 (legge europea 2013-bis) Principali novità

L. 30.10.2014 n. 161 (legge europea 2013-bis) Principali novità STUDIO RENZO GORINI DOTTORE COMMERCIALISTA REVISORE LEGALE COMO 11.12.2014 22100 COMO - VIA ROVELLI, 40 TEL. 031.27.20.13 www.studiogorini.it FAX 031.27.33.84 E-mail: segreteria@studiogorini.it INFORMATIVA

Dettagli

ORIENTAMENTI INTERPRETATIVI IN MERITO ALL ARTICOLO 14, COMMA 3 DEL DECRETO LEGISLATIVO N

ORIENTAMENTI INTERPRETATIVI IN MERITO ALL ARTICOLO 14, COMMA 3 DEL DECRETO LEGISLATIVO N ORIENTAMENTI INTERPRETATIVI IN MERITO ALL ARTICOLO 14, COMMA 3 DEL DECRETO LEGISLATIVO N. 252/2005 RISCATTO DELLA POSIZIONE IN CASO DI DECESSO DELL ISCRITTO 1 Con i presenti Orientamenti si intendono fornire

Dettagli

Traduzione a cura di Sara DʼAttoma ****

Traduzione a cura di Sara DʼAttoma **** Traduzione a cura di Sara DʼAttoma Decreto del Presidente della Repubblica Popolare Cinese N. 36 Si dichiara che la Legge della Repubblica Popolare Cinese sulla legge applicabile ai rapporti privatistici

Dettagli

Diritto internazionale privato delle successioni a causa di morte

Diritto internazionale privato delle successioni a causa di morte L Italia e la vita giuridica internazionale Collana diretta da Fausto Pocar Domenico Damascelli Diritto internazionale privato delle successioni a causa di morte D importanza crescente e numerosi sono

Dettagli

RISPOSTE formulate dalla Società Italiana degli Studiosi del Diritto Civile

RISPOSTE formulate dalla Società Italiana degli Studiosi del Diritto Civile Commissione Europea Direzione generale Giustizia, libertà e sicurezza Unità C1 Giustizia civile jls-coop-jud-civil@cec.eu.int B-1049 Bruxelles a mezzo fax: 00320.22996457 LIBRO VERDE Successioni e donazioni

Dettagli

CIRCOLARE N. 14/E. Roma,10 aprile 2009

CIRCOLARE N. 14/E. Roma,10 aprile 2009 CIRCOLARE N. 14/E Direzione Centrale Normativa e Contenzioso Roma,10 aprile 2009 OGGETTO: Transazione fiscale Articolo 32, comma 5 del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni,

Dettagli

ISTRUZIONI OPERATIVE N. 6. Produttori interessati LORO SEDI

ISTRUZIONI OPERATIVE N. 6. Produttori interessati LORO SEDI Ufficio Monocratico Via Palestro, 81 00185 Roma Tel. 06.494991 Fax 06.4453940 Prot. N.UMU.2016.191 del 29.02.2016 (CITARE NELLA RISPOSTA) ISTRUZIONI OPERATIVE N. 6 Ai Produttori interessati Al Ministero

Dettagli

CODICE DI FAMIGLIA E DI TUTELA

CODICE DI FAMIGLIA E DI TUTELA CODICE DI FAMIGLIA E DI TUTELA Prima della firma della Convenzione de L Aja sulla protezione dei minori e sulla cooperazione in materia di adozione internazionale (1995), in Polonia l adozione era regolata

Dettagli

Successione e Pratiche Testamentarie

Successione e Pratiche Testamentarie Successione e Pratiche Testamentarie La scelta dell Amministratore di Sostegno Incontro di Sensibilizzazione Progetto AdS- Brescia Nel nostro sistema giuridico possiamo sostanzialmente individuare due

Dettagli

Nelle premesse, infatti, si parla giustamente di competenza giurisdizionale punto (6).

Nelle premesse, infatti, si parla giustamente di competenza giurisdizionale punto (6). IL REGOLAMENTO EUROPEO RELATIVO ALLE DECISIONI IN MATERIA MATRIMONIALE E DI POTESTA DEI GENITORI N 1347/2000, del 29 maggio 2000 in vigore dal 1 marzo 2001 1. LA COMPETENZA GIURISDIZIONALE Quando il regolamento

Dettagli

Regolamento (UE) n. 650/2012: LE NORME IN MATERIA DI COMPETENZA GIURISDIZIONALE

Regolamento (UE) n. 650/2012: LE NORME IN MATERIA DI COMPETENZA GIURISDIZIONALE Regolamento (UE) n. 650/2012: LE NORME IN MATERIA DI COMPETENZA GIURISDIZIONALE Ilaria Queirolo Professore ordinario di diritto internazionale Università degli Studi di Genova Dipartimento di Giurisprudenza

Dettagli

Nota di approfondimento

Nota di approfondimento Nota di approfondimento Applicazione delle sanzioni tributarie ai tributi locali a seguito delle modifiche disposte con la legge finanziaria per il 2011 ad alcuni istituti di definizione agevolata. Con

Dettagli

Comune di Sarroch. Provincia di Cagliari REGOLAMENTO SUL DIRITTO DI INTERPELLO DEL CONTRIBUENTE

Comune di Sarroch. Provincia di Cagliari REGOLAMENTO SUL DIRITTO DI INTERPELLO DEL CONTRIBUENTE Approvato con delibera del Consiglio Comunale n. 45 del 20.12.2005 Comune di Sarroch Provincia di Cagliari REGOLAMENTO SUL DIRITTO DI INTERPELLO DEL CONTRIBUENTE INDICE Capo I - Disposizioni Generali Articolo

Dettagli

sumere, come peraltro confermato dalla giurisprudenza, che:

sumere, come peraltro confermato dalla giurisprudenza, che: 114 sumere, come peraltro confermato dalla giurisprudenza, che: Dottrina «sarebbe valida un accettazione beneficiata senza successivo inventario, che potrebbe essere formato dal minore entro un anno dalla

Dettagli

Il progetto di Regolamento sulle obbligazioni contrattuali, Roma I

Il progetto di Regolamento sulle obbligazioni contrattuali, Roma I CORSO DI DIRITTO COMUNITARIO IL NOTAIO TRA REGOLE NAZIONALI E EUROPEE Il progetto di Regolamento sulle obbligazioni contrattuali, Roma I Alfredo Maria Becchetti Notaio in Roma Componente Commissione Affari

Dettagli

Trust: imposta di donazione immediata. Cassazione, ordinanze n. 3735, 3737 e 3866

Trust: imposta di donazione immediata. Cassazione, ordinanze n. 3735, 3737 e 3866 Fiscal News La circolare di aggiornamento professionale N. 102 24.03.2015 Trust: imposta di donazione immediata Cassazione, ordinanze n. 3735, 3737 e 3866 Categoria: Enti commerciali/non commerciali Sottocategoria:

Dettagli

NUOVE INTERPRETAZIONI DELLA NORMATIVA TESTAMENTARIA AD OPERA. Una recente sentenza della Cassazione Civile in materia

NUOVE INTERPRETAZIONI DELLA NORMATIVA TESTAMENTARIA AD OPERA. Una recente sentenza della Cassazione Civile in materia NUOVE INTERPRETAZIONI DELLA NORMATIVA TESTAMENTARIA AD OPERA DELLA CASSAZIONE. Una recente sentenza della Cassazione Civile in materia testamentaria datata 7 luglio 2009 ha modificato l'interpretazione

Dettagli

Soci amministratori unici con tutela assicurativa INAIL

Soci amministratori unici con tutela assicurativa INAIL Ai gentili clienti Loro sedi Soci amministratori unici con tutela assicurativa INAIL Premessa L INAIL, con una nota, in risposta ad un quesito dell Ordine dei Consulenti del lavoro (prot. n. 60010 del

Dettagli

Analisi comparativa degli strumenti di protezione del patrimonio

Analisi comparativa degli strumenti di protezione del patrimonio Analisi comparativa degli strumenti di protezione del patrimonio Avv. Fabrizio Vedana 1 STRUMENTI A DISPOSIZIONE HOLDING DI FAMIGLIA PATTI DI FAMIGLIA FONDAZIONI MANDATO FIDUCIARIO ATTI DI DESTINAZIONE

Dettagli

Circolare del Ministero delle Finanze (CIR) n. 221 /E del 30 novembre 2000

Circolare del Ministero delle Finanze (CIR) n. 221 /E del 30 novembre 2000 Circolare del Ministero delle Finanze (CIR) n. 221 /E del 30 novembre 2000 by www.finanzaefisco.it OGGETTO: Trattamento tributario degli atti di costituzione del fondo patrimoniale. L argomento oggetto

Dettagli

Spett.le Dipartimento del Tesoro Direzione IV dt.direzione4.ufficio2@tesoro.it dt.direzione5.ufficio4@tesoro.it

Spett.le Dipartimento del Tesoro Direzione IV dt.direzione4.ufficio2@tesoro.it dt.direzione5.ufficio4@tesoro.it Spett.le Dipartimento del Tesoro Direzione IV dt.direzione4.ufficio2@tesoro.it dt.direzione5.ufficio4@tesoro.it Oggetto: osservazioni al documento di consultazione del Ministero dell economia e delle finanze,

Dettagli

IL TRUST ED I BENI CULTURALI MOBILI

IL TRUST ED I BENI CULTURALI MOBILI IL TRUST ED I BENI CULTURALI MOBILI 25 Gennaio 2013 Bologna Relatore: Dott. Michele Malerba TEP Amministratore Italian Trust Company SRL IL TRUSTEE PROFESSIONALE: OTTIMIZZARE I VANTAGGI DEL TRUST PREMESSA

Dettagli

LA PIANIFICAZIONE PATRIMONIALE IV: La successione.

LA PIANIFICAZIONE PATRIMONIALE IV: La successione. LA PIANIFICAZIONE PATRIMONIALE IV: La successione. La società fiduciaria, attraverso l ampio novero di soluzioni applicabili, risulta essere uno strumento molto valido al fine di soddisfare le esigenze

Dettagli

0.672.963.62. Traduzione 1. (Stato 9 gennaio 1952)

0.672.963.62. Traduzione 1. (Stato 9 gennaio 1952) Traduzione 1 0.672.963.62 Convenzione tra la Confederazione Svizzera e il Regno dei Paesi Bassi intesa a evitare i casi di doppia imposizione in materia di imposte sulle successioni Conclusa il 12 novembre

Dettagli

CONSIGLIO NAZIONALE DEL NOTARIATO

CONSIGLIO NAZIONALE DEL NOTARIATO CONSIGLIO NAZIONALE DEL NOTARIATO Studio 1185/9 La riforma del sistema italiano di diritto internazionale privato - Successioni Approvato dalla Commissione Studi Civilistici il 15 ottobre 1996 SOMMARIO

Dettagli

Guida ai Lasciti Testamentari. In questa guida trovi informazioni utili per redigere il testamento in piena libertà

Guida ai Lasciti Testamentari. In questa guida trovi informazioni utili per redigere il testamento in piena libertà Guida ai Lasciti Testamentari In questa guida trovi informazioni utili per redigere il testamento in piena libertà Glossario n Testamento Il testamento è un atto revocabile con il quale taluno dispone,

Dettagli

Novità in materia di Rimborsi IVA

Novità in materia di Rimborsi IVA Circolare 4 del 2 febbraio 2015 Novità in materia di Rimborsi IVA INDICE 1 Premessa...2 2 Ambito applicativo...2 3 Rimborsi di importo fino a 15.000,00 euro...3 4 Rimborsi di importo superiore a 15.000,00

Dettagli

Definizione, tipologie e struttura negoziale (1)

Definizione, tipologie e struttura negoziale (1) LE POLIZZE FIDEIUSSORIE INQUADRAMENTO GIURIDICO E TEMATICHE OPERATIVE AVV. MATTEO BET DOTTORE DI RICERCA - UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI GENOVA 0 Definizione, tipologie e struttura negoziale (1) E il contratto

Dettagli

IL NUOVO REGOLAMENTO EUROPEO IN MATERIA DI SUCCESSIONI

IL NUOVO REGOLAMENTO EUROPEO IN MATERIA DI SUCCESSIONI Andreas Th. Sofokleous LLC 2, Agapinoros Str. & Makariou III Iris Tower, Office 404 P.O. Box 28788 CY 2082 Nicosia, Cyprus Tel.: (+357) 22-763601 (+357) 22-452940 Fax: (+357) 22-763635 E-mail: info@aslaw.eu

Dettagli

0.672.933.62. Convenzione

0.672.933.62. Convenzione Traduzione 1 0.672.933.62 Convenzione tra la Confederazione Svizzera e gli Stati Uniti d America intesa a evitare i casi di doppia imposizione in materia di imposte sulla massa successoria e sulle quote

Dettagli

INDICE. Premessa...2. 1. Rideterminazione dei valori di acquisto delle partecipazioni e dei terreni posseduti alla data del 1 gennaio 2003...

INDICE. Premessa...2. 1. Rideterminazione dei valori di acquisto delle partecipazioni e dei terreni posseduti alla data del 1 gennaio 2003... Direzione Centrale Normativa e Contenzioso CIRCOLARE N. 27/E Roma, 9 maggio 2003 Oggetto: Rideterminazione dei valori dei terreni e delle partecipazioni. Articolo 2, comma 2, del decreto-legge 24 dicembre

Dettagli

Regolamento Isvap n. 24 del 19 maggio 2008

Regolamento Isvap n. 24 del 19 maggio 2008 Regolamento Isvap n. 24 del 19 maggio 2008 1 Oggetto - 1 Il Regolamento disciplina: a) la proposizione e la gestione dei reclami presentati all ISVAP dalle persone fisiche e giuridiche dalle associazioni

Dettagli

Termini di pagamento di 30-60 giorni anche per i lavori pubblici

Termini di pagamento di 30-60 giorni anche per i lavori pubblici Termini di pagamento di 30-60 giorni anche per i lavori pubblici Con il D.Lgs. 192/212 il governo ha anticipato l adozione delle disposizioni contenute nella direttiva 2011/7/UE (la cui attuazione era

Dettagli

QUESITO SOLUZIONE INTERPRETATIVA PROSPETTATA DAL CONTRIBUENTE

QUESITO SOLUZIONE INTERPRETATIVA PROSPETTATA DAL CONTRIBUENTE RISOLUZIONE N. 169/E Direzione Centrale Normativa e Contenzioso Roma, 1 luglio 2009 OGGETTO: Consulenza giuridica - Trattamento IVA applicabile alla gestione del patrimonio immobiliare. Art. 4, primo comma,

Dettagli

I rapporti tra ordinamento interno e CEDU Dott. Francesco Vittorio Rinaldi

I rapporti tra ordinamento interno e CEDU Dott. Francesco Vittorio Rinaldi I rapporti tra ordinamento interno e CEDU Dott. Francesco Vittorio Rinaldi 1. Il rango della CEDU nell ordinamento interno. Il tema dei rapporti tra CEDU e ordinamento interno e dunque, del rango della

Dettagli

1. Oggetto e struttura del disegno di legge

1. Oggetto e struttura del disegno di legge Delega al Governo per l attuazione dell articolo 117, secondo comma, lettera p) della Costituzione, per l istituzione delle Città metropolitane e per l ordinamento di Roma Capitale della Repubblica. Disposizioni

Dettagli

Art. 470 (Accettazione pura e semplice e accettazione col beneficio d inventario)

Art. 470 (Accettazione pura e semplice e accettazione col beneficio d inventario) INTRODUZIONE L ACCETTAZIONE DELL EREDITÀ: DEL SUO VALORE COSTI- TUTIVO, DEI PRESUPPOSTI, DELLA SUA AUTONOMIA RISPET- TO ALL ACQUISTO DELL EREDITÀ, DELLE IPOTESI ECCENTRI- CHE Sezione I: Il valore giuridico

Dettagli

L 343/10 Gazzetta ufficiale dell Unione europea 29.12.2010

L 343/10 Gazzetta ufficiale dell Unione europea 29.12.2010 L 343/10 Gazzetta ufficiale dell Unione europea 29.12.2010 REGOLAMENTO (UE) N. 1259/2010 DEL CONSIGLIO del 20 dicembre 2010 relativo all attuazione di una cooperazione rafforzata nel settore della legge

Dettagli

VENEZIA 2012. Matteo A. Pollaroli Diritto Privato. 9 luglio 2011

VENEZIA 2012. Matteo A. Pollaroli Diritto Privato. 9 luglio 2011 9 luglio 2011 Le donazioni Contratti e atti onerosi gratuiti atti liberali atti non liberali donazioni comodato Atto di liberalità: atto diretto a realizzare in capo ad un terzo un arricchimento spontaneo

Dettagli

La manutenzione come elemento di garanzia della sicurezza di macchine e impianti

La manutenzione come elemento di garanzia della sicurezza di macchine e impianti La manutenzione come elemento di garanzia della sicurezza di macchine e impianti Alessandro Mazzeranghi, Rossano Rossetti MECQ S.r.l. Quanto è importante la manutenzione negli ambienti di lavoro? E cosa

Dettagli

Regolamento UE n. 650/12 Casi pratici DANIELE MURITANO

Regolamento UE n. 650/12 Casi pratici DANIELE MURITANO Regolamento UE n. 650/12 Casi pratici DANIELE MURITANO Caso 1: Mark (Caso riguardante la legge applicabile) Mark è cittadino britannico ViveaFirenzeda3anni Nonèsposatoenonhafigli Possiede immobili in UK

Dettagli

AGENZIA PER IL TERZO SETTORE ATTO DI INDIRIZZO. ai sensi dell art. 3, comma 1, lett. a) del D.P.C.M. 21 marzo 2001, n. 329

AGENZIA PER IL TERZO SETTORE ATTO DI INDIRIZZO. ai sensi dell art. 3, comma 1, lett. a) del D.P.C.M. 21 marzo 2001, n. 329 AGENZIA PER IL TERZO SETTORE ATTO DI INDIRIZZO ai sensi dell art. 3, comma 1, lett. a) del D.P.C.M. 21 marzo 2001, n. 329 in relazione alla configurabilità di un Trust Onlus Approvato dalla Commissione

Dettagli

REGOLAMENTO PER L ISTITUZIONE E LA COPERTURA DI POSTI DI PROFESSORE STRAORDINARIO A TEMPO DETERMINATO

REGOLAMENTO PER L ISTITUZIONE E LA COPERTURA DI POSTI DI PROFESSORE STRAORDINARIO A TEMPO DETERMINATO REGOLAMENTO PER L ISTITUZIONE E LA COPERTURA DI POSTI DI PROFESSORE STRAORDINARIO A TEMPO DETERMINATO Emanato con D.R. n. 12096 del 5.6.2012 Pubblicato all Albo Ufficiale dell Ateneo l 8 giugno 2012 In

Dettagli

Progetto di riforma della disciplina della professione forense Assonime commenta le restrizioni ingiustificate e i costi per le imprese

Progetto di riforma della disciplina della professione forense Assonime commenta le restrizioni ingiustificate e i costi per le imprese Progetto di riforma della disciplina della professione forense Assonime commenta le restrizioni ingiustificate e i costi per le imprese Restrizioni ingiustificate e costi per le imprese potrebbero essere

Dettagli

DIRITTO SUCCESSORIO. III^ Lezione. Diritto Civile. CORSO PER L ESAME DI AVVOCATO 2016 Scuola Forense dell Ordine di Milano

DIRITTO SUCCESSORIO. III^ Lezione. Diritto Civile. CORSO PER L ESAME DI AVVOCATO 2016 Scuola Forense dell Ordine di Milano CORSO PER L ESAME DI AVVOCATO 2016 Diritto Civile III^ Lezione DIRITTO SUCCESSORIO Prof. Avv. Riccardo Campione Dott. Enrico Mazzoletti SINTESI DEL FENOMENO SUCCESSORIO APERTURA Si ha al momento della

Dettagli

Comune di Montemurlo

Comune di Montemurlo Comune di Montemurlo Provincia di Prato Regolamento comunale sul registro delle unioni civili (Approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 71 del 26/11/2014) INDICE ART. 1 (Definizioni) pag. 2 ART.

Dettagli

Collegio dei geometri Della Provincia di Barletta - Andria - Trani. CORSO DI FORMAZIONE PER CONSULENTI TECNICI DI UFFICIO Maggio 2014

Collegio dei geometri Della Provincia di Barletta - Andria - Trani. CORSO DI FORMAZIONE PER CONSULENTI TECNICI DI UFFICIO Maggio 2014 Successioni ereditarie: generalità La morte di una persona non comporta lo scioglimento di tutti i vincoli economici e giuridici che esistevano fra il defunto e le altre persone che con lui avevano rapporti.

Dettagli

Alcuni chiarimenti in merito alla qualificazione del servizio di gestione del Centro diurno per anziani

Alcuni chiarimenti in merito alla qualificazione del servizio di gestione del Centro diurno per anziani Alcuni chiarimenti in merito alla qualificazione del servizio di gestione del Centro diurno per anziani Per quanto riguarda la richiesta di chiarimenti presentata, relativa alla corretta qualificazione

Dettagli

www.gaglione.it La successione a causa di morte Normativa di diritto civile

www.gaglione.it La successione a causa di morte Normativa di diritto civile La successione a causa di morte Normativa di diritto civile Le regole della successione a causa di morte disciplinano il passaggio del patrimonio e la continuazione di tutti i rapporti giuridici attivi

Dettagli

Tipi di testamento Testamento Olografo

Tipi di testamento Testamento Olografo L eredità viene trasmessa secondo quanto disposto nel testamento, oppure in assenza di questo, secondo quanto stabilito per legge (successione legittima). Chi intende regolare la propria successione secondo

Dettagli

RISOLUZIONE N. 90 /E

RISOLUZIONE N. 90 /E RISOLUZIONE N. 90 /E Direzione Centrale Normativa Roma, 17 ottobre 2014 OGGETTO: Interpello Acquisto per usucapione di beni immobili Applicabilità delle agevolazioni prima casa. Con l interpello in esame,

Dettagli

Si richiama l attenzione sulle seguenti sentenze del Consiglio di Stato,relative a questioni inerenti i concorsi pubblici e gli esami di maturita.

Si richiama l attenzione sulle seguenti sentenze del Consiglio di Stato,relative a questioni inerenti i concorsi pubblici e gli esami di maturita. PILLOLE DI GIURISPRUDENZA Colaci.it Si richiama l attenzione sulle seguenti sentenze del Consiglio di Stato,relative a questioni inerenti i concorsi pubblici e gli esami di maturita. Sentenza n.1740 del

Dettagli

SCUOLA DI NOTARIATO DELLA LOMBARDIA CORSO SUCCESSIONI Anno accademico 2013/2014

SCUOLA DI NOTARIATO DELLA LOMBARDIA CORSO SUCCESSIONI Anno accademico 2013/2014 SCUOLA DI NOTARIATO DELLA LOMBARDIA CORSO SUCCESSIONI Anno accademico 2013/2014 Le lezioni si svolgono al mercoledì (dalle 11 alle 12,30) ed il venerdì (dalle 11 alle 12,30). In questo anno accademico,

Dettagli

TABELLA ALIQUOTE IN VIGORE... 8 TERMINE DI PRESENTAZIONE DELLA DICHIARAZIONE DI SUCCESSIONE... 9

TABELLA ALIQUOTE IN VIGORE... 8 TERMINE DI PRESENTAZIONE DELLA DICHIARAZIONE DI SUCCESSIONE... 9 MAGGIO 2007 RTRABACE IMPOSTA SULLE SUCCESSIONI E DONAZIONI EVOLUZIONE - TABELLE - TERMINI EVOLUZIONE NORMATIVA... 1 TABELLA ALIQUOTE (A)... 3 TABELLA ALIQUOTE (B)... 5 TABELLA ALIQUOTE (C)... 7 TABELLA

Dettagli

La fiscalità dei trust di interesse familiare: casi particolari e confronto con strumenti alternativi

La fiscalità dei trust di interesse familiare: casi particolari e confronto con strumenti alternativi La fiscalità dei trust di interesse familiare: casi particolari e confronto con strumenti alternativi Avv. Massimo Antonini 11 marzo 2011 massimo.antonini@chiomenti.net Patti di famiglia Caratteristiche

Dettagli

La successione legittima: devoluzione, esclusione del coniuge dall'eredità, minori, gradi di parentela

La successione legittima: devoluzione, esclusione del coniuge dall'eredità, minori, gradi di parentela Pubblicata su FiscoOggi.it (http://www.fiscooggi.it) Analisi e commenti LA SUCCESSIONE (4) La successione legittima: devoluzione, esclusione del coniuge dall'eredità, minori, gradi di parentela 4. La succesione

Dettagli

Emission trading Profili Iva

Emission trading Profili Iva Emission trading Profili Iva Avv. Sara Armella Armella & Associati www.studioarmella.com 1 Distinzione tra cessioni di beni e prestazioni di servizi nella disciplina Iva comunitaria Cessione di beni (art.

Dettagli

Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali

Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali INTERPELLO N. 65/2009 Roma, 31 luglio 2009 Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali DIREZIONE GENERALE PER L ATTIVITÀ ISPETTIVA Al Consiglio Nazionale dell Ordine dei Consulenti del

Dettagli

ITG A. POZZO LEZIONI DI ESTIMO. Stima delle successioni ereditarie. Classi 5^ LB-LC-SA Anno scolastico 2009/10. Prof. Romano Oss

ITG A. POZZO LEZIONI DI ESTIMO. Stima delle successioni ereditarie. Classi 5^ LB-LC-SA Anno scolastico 2009/10. Prof. Romano Oss ITG A. POZZO LEZIONI DI ESTIMO Stima delle successioni ereditarie Classi 5^ LB-LC-SA Anno scolastico 2009/10 Prof. Romano Oss Si ha successione quando uno o più soggetti (successori o aventi causa) subentrano

Dettagli

Conclusioni del Garante europeo per la protezione dei dati innanzi al Tribunale dell Unione Europea Caso T-343/13 Lussemburgo, 24 Marzo 2015

Conclusioni del Garante europeo per la protezione dei dati innanzi al Tribunale dell Unione Europea Caso T-343/13 Lussemburgo, 24 Marzo 2015 Conclusioni del Garante europeo per la protezione dei dati innanzi al Tribunale dell Unione Europea Caso T-343/13 Lussemburgo, 24 Marzo 2015 Signori Giudici del Tribunale, Nelle conclusioni di questa mattina,

Dettagli

Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia - Direzione Generale

Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia - Direzione Generale Prot. MIURAOODRLO R.U. 22232 Milano, 9 dicembre 2009 Ai Signori Dirigenti degli UU.SS.PP. della Lombardia Ai Signori Dirigenti delle Istituzioni scolastiche statali di ogni ordine e grado della Lombardia

Dettagli

Note di aggiornamento Luglio 2008

Note di aggiornamento Luglio 2008 G. Zagrebelsky - G. Oberto - G. Stalla - C. Trucco COMPENDIO DI DIRITTO Note di aggiornamento Luglio 2008 1. Modifiche al codice civile in materia di patto di famiglia 2. Indennità di espropriazione delle

Dettagli

News per i Clienti dello studio

News per i Clienti dello studio News per i Clienti dello studio N. 44 del 24 Marzo 2015 Ai gentili clienti Loro sedi Soci amministratori unici con tutela assicurativa INAIL Gentile cliente, con la presente desideriamo informarla che

Dettagli

RISOLUZIONE N. 8/E. Con l interpello specificato in oggetto, concernente la rettifica di una dichiarazione di successione, è stato esposto il seguente

RISOLUZIONE N. 8/E. Con l interpello specificato in oggetto, concernente la rettifica di una dichiarazione di successione, è stato esposto il seguente RISOLUZIONE N. 8/E. Direzione Centrale Normativa Roma, 13 gennaio 2012 OGGETTO: Interpello ai sensi dell articolo 11 della legge n. 212 del 2000 - Rettifica di valore degli immobili inseriti nella dichiarazione

Dettagli

GLI OBBLIGHI STRUMENTALI

GLI OBBLIGHI STRUMENTALI GLI OBBLIGHI STRUMENTALI Si tratta di obblighi il cui assolvimento è considerato strumentale ai fini della applicazione del tributo ovvero ai fini del controllo amministrativo. Sono definiti anche obblighi

Dettagli

IL CONSIGLIO COMUNALE

IL CONSIGLIO COMUNALE IL CONSIGLIO COMUNALE Visto l articolo 3, comma 133 legge 662/1996, recante delega al Governo per l emanazione di uno o più decreti legislativi per la revisione organica ed il completamento della disciplina

Dettagli

La correlazione tra la direttiva 98/34/CE e il regolamento sul reciproco riconoscimento

La correlazione tra la direttiva 98/34/CE e il regolamento sul reciproco riconoscimento COMMISSIONE EUROPEA DIREZIONE GENERALE IMPRESE E INDUSTRIA Documento orientativo 1 Bruxelles 1.2.2010 - La correlazione tra la direttiva 98/34/CE e il regolamento sul reciproco riconoscimento 1. INTRODUZIONE

Dettagli

NOVITÀ IMU E TARES: I RECENTI CHIARIMENTI DEL MEF

NOVITÀ IMU E TARES: I RECENTI CHIARIMENTI DEL MEF NOVITÀ IMU E TARES: I RECENTI CHIARIMENTI DEL MEF Artt. 13 e 14, DL n. 201/2011 Art. 10, DL n. 35/2013 Circolare MEF 29.4.2013, n. 1/DF Informativa SEAC 10.4.2013, n. 96 Recentemente il MEF è intervenuto

Dettagli

QUESITI FORUM LAVORO 2015 IL MINISTERO DEL LAVORO RISPONDE

QUESITI FORUM LAVORO 2015 IL MINISTERO DEL LAVORO RISPONDE QUESITI FORUM LAVORO 2015 * * * IL MINISTERO DEL LAVORO RISPONDE Licenziamenti economici e la nuova conciliazione volontaria 1) Il licenziamento illegittimo motivato per il superamento del periodo di comporto

Dettagli

CONSIGLIO NAZIONALE DEL NOTARIATO

CONSIGLIO NAZIONALE DEL NOTARIATO CONSIGLIO NAZIONALE DEL NOTARIATO Studio n. 4673/b Terzo condono - Atto mortis causa Approvato dalla Commissione Studi Civilistici il 21 ottobre 2003 L'art. 32, comma 49 del decreto legge n. 269 del 2003,

Dettagli

IX LEGISLATURA. Bologna, 12 marzo 2014 Alla c.a. Presidente dell Assemblea legislativa della Regione Emilia Romagna Cons.

IX LEGISLATURA. Bologna, 12 marzo 2014 Alla c.a. Presidente dell Assemblea legislativa della Regione Emilia Romagna Cons. IX LEGISLATURA Bologna, 12 marzo 2014 Alla c.a. Presidente dell Assemblea legislativa della Regione Emilia Romagna Cons. Palma Costi INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA Il Sottoscritto Consigliere regionale

Dettagli

NORMATIVA ANTIRICICLAGGIO

NORMATIVA ANTIRICICLAGGIO Servizio circolari per la clientela Circolari specialistiche sui temi giuridici. tributari e finanziari. Circolare Gennaio 2008 n 3 Milano, 25 gennaio 2008 NORMATIVA ANTIRICICLAGGIO Dal 30/04/2008 cambiano

Dettagli

Parere n. 69/2010 Norme da applicare per la cremazione. Legge di riferimento: D.P.R. n. 285/1990

Parere n. 69/2010 Norme da applicare per la cremazione. Legge di riferimento: D.P.R. n. 285/1990 Parere n. 69/2010 Norme da applicare per la cremazione. Legge di riferimento: D.P.R. n. 285/1990 Il sindaco del Comune di (omissis) segnala che nell ente che rappresenta occorre procedere ad estumulare

Dettagli

Ufficio Studi CODAU. Approfondimento. L'IMU e gli Enti non Commerciali - Università. Riferimenti

Ufficio Studi CODAU. Approfondimento. L'IMU e gli Enti non Commerciali - Università. Riferimenti Ufficio Studi CODAU "Documento redatto con il CONTRIBUTO DEI COMPONENTI dell'ufficio Studi e VALIDATO dal Comitato Scientifico del Codau Approfondimento L'IMU e gli Enti non Commerciali - Università Riferimenti

Dettagli

SENATO DELLA REPUBBLICA. Commissione Lavoro, Previdenza Sociale

SENATO DELLA REPUBBLICA. Commissione Lavoro, Previdenza Sociale SENATO DELLA REPUBBLICA Commissione Lavoro, Previdenza Sociale Indagine conoscitiva sullo stato di attuazione della disciplina in materia di diritto al lavoro delle persone disabili Audizione Associazione

Dettagli

Il fallimento italiano delle società trasferite all estero

Il fallimento italiano delle società trasferite all estero Il fallimento italiano delle società trasferite all estero La globalizzazione, con l apertura delle frontiere, e l allargamento dei mercati, comporta contatti sempre più intensi con imprenditori esteri.

Dettagli

La successione. Obiettivi

La successione. Obiettivi La successione Prof.ssa Elisa Esposito Obiettivi In questa lezione ci occuperemo delle vicende che possono condurre alla modifica delle parti originarie del rapporto processuale, in particolare, della

Dettagli

II.11 LA BANCA D ITALIA

II.11 LA BANCA D ITALIA Provvedimento del 24 marzo 2010. Regolamento recante la disciplina dell adozione degli atti di natura normativa o di contenuto generale della Banca d Italia nell esercizio delle funzioni di vigilanza bancaria

Dettagli

CIRCOLARE N. 49/E. 2. Rimborsi dovuti ai sensi dell articolo 68 del d.lgs. n. 546 del 1992...4. 2.1. Tempestiva esecuzione dei rimborsi...

CIRCOLARE N. 49/E. 2. Rimborsi dovuti ai sensi dell articolo 68 del d.lgs. n. 546 del 1992...4. 2.1. Tempestiva esecuzione dei rimborsi... CIRCOLARE N. 49/E Roma, 01 ottobre 2010 Direzione Centrale Affari Legali e Contenzioso OGGETTO: Esecuzione dei rimborsi dovuti per effetto di sentenze nei giudizi tributari INDICE 1. Premessa...2 2. Rimborsi

Dettagli

RISOLUZIONE N. 430/E QUESITO

RISOLUZIONE N. 430/E QUESITO RISOLUZIONE N. 430/E Direzione Centrale Normativa e Contenzioso Roma, 10 novembre 2008 OGGETTO: Consulenza giuridica. Articolo 11, legge 27 luglio 2000, n. 212. Irap cuneo fiscale Imprese che svolgono

Dettagli

Oggetto: Rinnovo dei contratti per la fornitura di beni e servizi stipulati dalle pubbliche amministrazioni.

Oggetto: Rinnovo dei contratti per la fornitura di beni e servizi stipulati dalle pubbliche amministrazioni. Oggetto: Rinnovo dei contratti per la fornitura di beni e servizi stipulati dalle pubbliche amministrazioni. QUADRO NORMATIVO ( Stralcio in Allegato n.1): L art. 23 della L.62/2005 (Comunitaria 2004) ha

Dettagli

Controlli pubblici e certificazioni ambientali. Rapporti tra due istituti distinti.

Controlli pubblici e certificazioni ambientali. Rapporti tra due istituti distinti. ARPA EMILIA-ROMAGNA Controlli pubblici e certificazioni ambientali. Rapporti tra due istituti distinti. Sicurezza sul lavoro e certificazioni ambientali: lo scenario delle responsabilità Bologna 16 ottobre

Dettagli

CITTÀ DI AGROPOLI. Regolamento per la pubblicazione delle Determinazioni sul sito internet istituzionale dell Ente

CITTÀ DI AGROPOLI. Regolamento per la pubblicazione delle Determinazioni sul sito internet istituzionale dell Ente CITTÀ DI AGROPOLI Regolamento per la pubblicazione delle Determinazioni sul sito internet istituzionale dell Ente Approvato con deliberazione della Giunta comunale n 358 del 06.12.2012 Regolamento per

Dettagli

LA RESPONSABILITA SOLIDALE NEI CONTRATTI DI APPALTO

LA RESPONSABILITA SOLIDALE NEI CONTRATTI DI APPALTO LA RESPONSABILITA SOLIDALE NEI CONTRATTI DI APPALTO In questa Circolare 1. Premessa 2. La responsabilità solidale fiscale 3. La responsabilità solidale retributiva / contributiva 1. PREMESSA Come noto

Dettagli

Conservazione elettronica della fatturapa

Conservazione elettronica della fatturapa Conservazione elettronica della fatturapa Tanti i dubbi legati agli adempimenti amministrativi e in Unico 2015. Lo scorso 31.03.2015 si è realizzato il definitivo passaggio dalla fattura cartacea a quella

Dettagli

DIPARTIMENTO DELLA FUNZIONE PUBBLICA. Ufficio per il personale delle pubbliche amministrazioni

DIPARTIMENTO DELLA FUNZIONE PUBBLICA. Ufficio per il personale delle pubbliche amministrazioni DIPARTIMENTO DELLA FUNZIONE PUBBLICA Ufficio per il personale delle pubbliche amministrazioni Circolare n.4/2005 8 novembre 2005 Alla Presidenza del Consiglio dei Ministri A tutti i Ministeri - Gabinetto

Dettagli

VENEZIA 2012. Matteo A. Pollaroli Diritto Privato. 10 luglio 2011

VENEZIA 2012. Matteo A. Pollaroli Diritto Privato. 10 luglio 2011 10 luglio 2011 Titolo della successione sono quindi la legge e il testamento, che possono convivere secondo il seguente principio: ove il testamento non dispone si applica la legge (concorso di titoli

Dettagli

PER L IMPRENDITORE E ORA POSSIBILE ANCHE CEDERE L AZIENDA CON IL NUOVO PATTO DI FAMIGLIA

PER L IMPRENDITORE E ORA POSSIBILE ANCHE CEDERE L AZIENDA CON IL NUOVO PATTO DI FAMIGLIA PER L IMPRENDITORE E ORA POSSIBILE ANCHE CEDERE L AZIENDA CON IL NUOVO PATTO DI FAMIGLIA di Vincenzo D Andò PREMESSA La Legge 14.2.2006, n. 55 (pubblicata sulla G.U. n. 50 del 1.3.2006) ha introdotto nel

Dettagli