STUDIO LEGALE AVV. MASSIMO TOSCANO PECORELLA T R A P A N I

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1 RESPONSABILITA DELL ENTE BILATERALE NEI CONFRONTI DELLE ARTICOLAZIONI INTERNE E NEI RIGUARDI DI TERZI La soluzione del quesito proposto, non può prescindere dalla preventiva disamina dell istituto degli enti bilaterali i quali sono definibili organismi privati istituiti dalla contrattazione collettiva (C. cost., , n. 176), che ne disciplina anche il funzionamento. Quanto alla forma giuridica assunta dagli enti bilaterali la giurisprudenza ha parlato di enti assimilabili alle associazioni non riconosciute ex art. 36 c.c., formate da associazioni datoriale e sindacali ( Cass., , n. 1502), per cui si connota per similitudine ad un gruppo di persone impegnate a svolgere in forma stabile una attività di comune interesse, il cui ordinamento interno è regolato dallo statuto, ovvero prevalentemente dagli accordi degli associati; gruppo dotato di una relativa autonomia patrimoniale nei limiti di un fondo comune, costituito dai contributi degli associati dai beni, con tali contributi, in prosieguo acquistati ( art. 37 c.c. ) e sul quale possono soddisfarsi i creditori per le obbligazioni da quei soggetti assunte ( art. 38 c.c. ) L origine contrattuale degli enti bilaterali incide sulla loro composizione, per la quale viene di solito previsto il numero chiuso, in quanto si consente l adesione all ente soltanto da parte di quelle associazioni firmatarie del contratto collettivo che lo istituisce. Inoltre, viene applicato il principio di pariteticità, sia fra le parti sociali firmatarie, con conseguente pari numero di rappresentanti per la parte datoriale e per quella sindacale, che tra le stesse sigle sindacali, senza attribuire rilievo alla rappresentatività effettiva di ognuna di esse.

2 Quanto alla struttura, gli enti bilaterali possono essere costituiti a livello nazionale, come anche a livello locale, provinciale o regionale, ma non mancano articolazioni di livello inferiore. --&-- LA RESPONSABILITA PATRIMONIALE DEGLI ORGANI DIRETTIVI DEGLI ENTI BILATERALI Nel contesto quotidiano gli Enti Bilaterali, tra cui l EBITEN, sono assimilabili alle associazioni non riconosciute. Essi operano senza essere dotati di personalità giuridica, ma la legge riconosce loro una certa soggettività facendone dei centri di interesse superindividuali. In quanto tali sono caratterizzate da un autonomia amministrativa, riconosciuta loro dal Codice Civile all articolo 36 ed in particolar modo dall art. 38 c.c.: la struttura organizzativa è normalmente composta da un organo esecutivo, uno direttivo con principale funzione deliberante ed in particolare il II comma della suddetta norma specifica che l associazione sta in giudizio nella persona di coloro ai quali è conferita la presidenza o la direzione. Il Codice attribuisce alle associazioni anche un autonomia patrimoniale laddove prevede all articolo 37 c.c. che possano essere dotate di un fondo comune, costituito dai contributi degli associati e dagli acquisti effettuati con tali contributi; il fondo rappresenta

3 il patrimonio dell associazione e, per quanto riguarda la sua destinazione è vincolato agli scopi istituzionali perseguiti dall ente. L associazione non riconosciuta ha quindi piena capacità di intrattenere rapporti giuridici con soggetti terzi e, per mezzo delle persone che la rappresentano, di assumere di fronte ad essi obbligazioni di cui sarà responsabile e in relazione alle quali i terzi potranno far valere i loro diritti sul fondo comune (art. 38 c.c.). I rappresentanti operano sulla base di un rapporto di immedesimazione organica che li lega all associazione in modo tale che ogni atto da loro compiuto in nome e per conto dell associazione viene ad essa immediatamente imputato. D altra parte, ai sensi dello stesso articolo 38 c.c., delle obbligazioni assunte sono responsabili solidalmente ed illimitatamente con l associazione anche le persone che hanno agito in nome e per conto dell associazione. Orientamento a sostegno Cassazione civile sez. III 13 luglio 2011 n : L'associazione non riconosciuta è responsabile del fatto illecito commesso da persona del cui operato debba rispondere, ai sensi dell'art. 38 c.c., senza che al terzo danneggiato possano essere opposti eventuali accordi statutari che limitino tale responsabilità. Ne consegue che, se il danno è stato causato da persona appartenente ad una struttura associativa complessa, costituita da un'entità nazionale articolata in varie diramazioni locali, ai fini della responsabilità aquiliana la legittimazione passiva rispetto alla domanda di risarcimento è unica e spetta all'entità nazionale. Cassazione contraria Cassazione civile sez. III 29 dicembre 2011 n : Nell'associazione non riconosciuta la responsabilità personale grava esclusivamente sui soggetti, che hanno agito in nome e per conto dell'associazione, attesa l'esigenza di tutela dei terzi che, nell'instaurazione del rapporto negoziale, abbiano fatto affidamento sulla solvibilità e sul

4 patrimonio dei detti soggetti, non potendo il semplice avvicendamento nelle cariche sociali comportare alcun fenomeno di successione del debito in capo al soggetto subentrante, con l'esclusione di quello che aveva in origine contratto l'obbligazione. Ne consegue che l'obbligazione, avente natura solidale, di colui che ha agito per essa è inquadrabile tra le garanzie ex lege assimilabile alla fideiussione, con conseguente applicazione dei principi contenuti negli art e 1957 c.c La previsione dell articolo 38 c.c. è fondamentalmente giustificata dal fatto che l associazione non riconosciuta è priva di personalità giuridica e non presenta quindi quella netta separazione tra la propria sfera giuridica e quelle dei soggetti che partecipano all organizzazione, che è invece caratteristica delle società riconosciute. Il legislatore, per la stessa ragione ha dovuto predisporre in un contesto carente di mezzi pubblicitari un sistema volto a tutelare l affidamento dei terzi i quali, potendo ignorare la consistenza del fondo comune dell ente con cui vengono ad intrattenere rapporti giuridici, devono poter sempre contare sulla solvibilità personale di chi agisce in nome e per conto dell associazione. La norma in questione necessita di una particolareggiata analisi, funzionale alla definizione del suo ambito applicativo e alla corrispondente individuazione della estensione della responsabilità dei soggetti che partecipano alla vita della associazione. In primo luogo è opportuno chiarire chi sono i soggetti che, facendo parte dell associazione, sono con essa responsabili in solido ed in modo illimitato per le obbligazioni assunte dall ente.

5 Il legislatore si riferisce specificamente alle persone che hanno agito in nome e per conto dell associazione. Seppure proponga soluzioni tra loro diversificate, in linea generale la dottrina è dell avviso che la norma debba interpretarsi estensivamente. Alcuni autori, infatti, sono propensi ad indicare che la responsabilità ai sensi dell articolo 38 c.c. è genericamente collegata alla titolarità dei poteri di amministrazione: assumendo la carica gli amministratori assumono in proprio anche i rischi di gestione, a prescindere dalla concreta attività che personalmente svolgono per l associazione. Secondo altri la responsabilità per gli atti associativi deriva invece proprio dall esercizio in concreto dei poteri di gestione: devono considerarsi responsabili tutti gli associati che partecipano all attività amministrativa, intendendo in questo senso anche quella interna, nel cui contesto sono discusse ed adottate le decisioni relative ai rapporti che l associazione intrattiene con i terzi. Ormai da tempo però la giurisprudenza, sulla base del principio di effettività, afferma comunemente che sono responsabili solidalmente ed illimitatamente con l associazione soltanto coloro che hanno dichiarato, sulla base dell investitura dei relativi poteri, la volontà dell ente nei confronti dei terzi, con cui sono così entrati in rapporto, qualunque carica essi ricoprano e ancorché siano semplici associati ( Cass. Civile, n. 4710/1981). Secondo la giurisprudenza, quindi, pur essendo amministratori titolari della rappresentanza, non sono personalmente responsabili coloro che si siano limitati a svolgere un attività meramente interna relativa alla discussione, approvazione ed esecuzione dell operazione da cui è sorta l'obbligazione dell ente.

6 Cassazione a sostegno: Cassazione civile sez. I 23 giugno 2009 n : L'art. 6 bis l. 3 giugno 1999 n. 157, (aggiunto dal d.l. 30 dicembre 2005 n. 273, convertito con modificazioni nella l. 23 febbraio 2006 n. 51), nel prevedere l'esonero degli amministratori dei partiti e movimenti politici dalla responsabilità per le obbligazioni contratte in nome e per conto di tali organizzazioni, salvo che abbiano agito con dolo o colpa grave, introduce un regime speciale e di stretta interpretazione, rispetto alla regola generale della responsabilità personale e solidale disciplinata dall'art. 38 c.c. per le associazioni non riconosciute. La ratio della norma risiede nella volontà del legislatore di non far gravare sull'operatività dei partiti politici le preoccupazioni di carattere personale che potrebbero condizionare l'azione di coloro attraverso i quali essi agiscono, e si giustifica solo in riferimento ai soggetti ai quali fa stabilmente capo la gestione del partito; ne consegue che l'esonero dalla responsabilità opera solo per le obbligazioni assunte, in nome e per conto del partito, da chi operi in una veste tale da poter essere considerato amministratore in base allo statuto dell'ente, mentre continua a rispondere a norma dell'art. 38 cit. chi assume obbligazioni essendo privo di tale veste statutaria. ed ancora Mentre, sulla base di mandato o di altro rapporto interno possono svolgere attività riferibili all associazione e contrarre obbligazioni di cui potranno essere chiamati a rispondere i mandanti anche soggetti che non sono investiti di determinate cariche sociali (Cass. Civile, n. 2648/1987). A proposito di questa ultima considerazione è interessante l affermazione che è stata fatta secondo cui la norma in questione si estende anche ai semplici associati che hanno rappresentato l associazione nel compimento di determinati atti dai quali è sorta obbligazione, senza che sia necessario il conferimento di una procura, purché si tratti di gestione utiliter coepta (Trib. Cagliari, 16/3/1991).

7 Ed infine Cassazione civile sez. III 24 ottobre 2008 n La responsabilità personale e solidale, prevista dall'art. 38 c.c., di colui che agisce in nome e per conto dell'associazione non riconosciuta non é collegata alla mera titolarità della rappresentanza dell'associazione, bensì all'attività negoziale concretamente svolta per conto di essa e risoltasi nella creazione di rapporti obbligatori fra questa e i terzi. Tale responsabilità non concerne, neppure in parte, un debito proprio dell'associato, ma ha carattere accessorio, anche se non sussidiario, rispetto alla responsabilità primaria dell'associazione stessa, con la conseguenza che l'obbligazione, avente natura solidale, di colui che ha agito per essa é inquadrabile fra quelle di garanzia ex lege, assimilabili alla fideiussione; ne consegue, altresì, che chi invoca in giudizio tale responsabilità ha l'onere di provare la concreta attività svolta in nome e nell'interesse dell'associazione, non essendo sufficiente la prova in ordine alla carica rivestita all'interno dell'ente. I soggetti così responsabili ai sensi dell articolo 38 c.c. sono da considerarsi, secondo costante opinione giurisprudenziale avallata dalla dottrina, quali fideiussori ex lege nei confronti dell associazione di fronte ai terzi creditori (Cass. Civile, n. 5456/1977; Cass. Civile, n. 1655/1985). Essi potranno rivalersi a propria scelta o sul fondo comune o sui patrimoni particolari dei soggetti responsabili, i quali non usufruiscono del beneficium excussionis di cui all articolo 2268 c.c.. Orientamento contrario: N.B.: si tratta infatti di una norma prevista soltanto a vantaggio dei soci responsabili per le obbligazioni assunte da società semplice e la cui applicazione non può

8 essere estesa al caso in questione per la diversità sostanziale intercorrente fra società semplice e associazione non riconosciuta (Cass. Civile, n 2648/1987). Ed ancora Cassazione civile sez. III 17 gennaio 2008 n. 858 L'aderente a un'associazione non riconosciuta, il quale abbia patito danni alla persona nella fruizione dei beni messi dall'associazione a disposizione degli associati, è legittimato a promuovere l'azione aquiliana ex art c.c. nei confronti degli amministratori dell'associazione. RAPPORTO FRA EBITEN NAZIONALE ED EBITEN REGIONALE Il forte impulso ai processi associativi tendente al pluralismo partecipativo hanno favorito la nascita di organismi a carattere Nazionale strutturati con fenomeni associativi di dimensioni territoriali minori. Difatti, va rilevato anche il fatto che molto spesso gli Enti Bilaterali sono organizzati in una complessa struttura costituita da un ente principale operante a livello nazionale a cui fanno riferimento altri enti operanti a livelli territoriali. Tale configurazione, per una parte della dottrina, non comporta comunque una responsabilità dell ente sovraordinato (EBITEN NAZIONALE) per le obbligazioni degli enti sottordinati ( EBITEN TERRITORIALE), laddove essi siano titolari di una marcata autonomia gestionale, patrimoniale e organizzativa e sono quindi associazioni giuridicamente distinte dalle associazioni maggiori.

9 Per riscontrare il superiore dato occorre far riferimento in primis allo statuto ed al bilancio: sono questi gli elementi che caratterizzano le organizzazioni periferiche come ciascuna provvista dei caratteri propri di associazione a se stante, venendosi a riprodursi unità associative di dimensioni relativamente ridotte munite di autonoma legittimazione negoziale e processuale. Senza la superiore marcata autonomia ne consegue che il danno causato da persona appartenente a struttura associativa complessa, costituita da entità nazionale articolata in varie diramazione locali, ai fini della responsabilità aquiliana, la legittimazione passiva rispetto alla domanda di risarcimento è unica e spetta all entità nazionale ( Cass.Civ. Sez. III 13.luglio 2011 n ) Dottrina e giurisprudenza attenendosi talvolta strettamente alla lettera dell articolo 38 c.c. hanno sottolineato che esso si riferisce esclusivamente alla responsabilità contrattuale dei rappresentanti, i quali non possono essere responsabili extracontrattualmente in solido con l associazione: in questo caso si tratterebbe di responsabilità non derivante da atti che hanno posto in essere in nome e per conto dell associazione e quindi non riconducibile alla previsione della norma (Trib. Verona, 25/3/1961). Ma in realtà, secondo un orientamento ormai da tempo unanimemente accolto (Cass. Civile, n. 1037/1969), poiché proprio la lettera della norma in questione si riferisce genericamente ad obbligazioni della associazione senza specificarne la causa, bisogna concludere che l articolo 38 c.c. si riferisce sia alla responsabilità contrattuale che alla responsabilità extracontrattuale di coloro che agiscono in nome e per conto della associazione.

10 In particolare, sono responsabili in solido con l associazione per gli illeciti di cui essa è responsabile ai sensi dell articolo 2043 c.c. coloro che dirigono l attività svolta dall associazione stessa quali suoi rappresentanti. Quindi, se la giurisprudenza ritiene responsabili contrattualmente soltanto coloro che entrano concretamente in rapporto con i terzi, per quanto riguarda la responsabilità non negoziale sono considerati responsabili tutti i dirigenti, amministratori e presidente. Questo diverso orientamento, che oltretutto è condiviso dalla dottrina, trova la propria ragione d essere nel fatto che in tema di responsabilità extracontrattuale non è facilmente individuabile chi agisce per l associazione intrattenendo rapporti con il terzo danneggiato e creditore. Nel caso in cui invece il responsabile dell illecito è individuabile, distinguiamo fra una responsabilità diretta dell associazione, se l illecito è compiuto da un associato che ha agito legalmente per l ente, e una responsabilità indiretta se l illecito è compiuto da un ausiliario nell esercizio delle incombenze a cui era adibito (Cass. Civile, n. 1037/1969). --O-- Conclusioni: In definitiva, alla luce dell incertezza Giurisprudenziale rappresentata, si ritiene condivisibile la seguente interpretazione che costituisce un modus interpretandi che si pone al vaglio del Comitato Esecutivo per ulteriori e dovuti approfondimenti : 1- I Sindacati e le Associazioni Datoriali di categoria costituendi l Ente Bilaterale mantengono le proprie autonomie patrimoniali e di conseguenza non rispondono con il proprio patrimonio dei debiti contratti dall Ebiten Nazionale o Territoriale durante lo svolgimento delle loro azioni e politiche sindacali previste dallo statuto;

11 2- gli amministratori rispondono per il loro operato nei riguardi di terzi solo laddove siano ravvisabili atti di gestione non per il solo compimento di atti di amministrazione. 3- Il primo periodo dell'art. 38 c.c., delinea l'autonomia patrimoniale delle associazioni non riconosciute, basata sulla garanzia offerta dal fondo comune per le obbligazioni contratte dagli amministratori nell'esercizio dell'attività sociale. Lo stesso fondo comune, su cui grava un vincolo di destinazione, è indisponibile, distinto ed autonomo rispetto ai patrimoni di coloro che agiscono in rappresentanza dell'ente. 4- A completamento della prima parte dell'articolo, viene precisato come la ridetta autonomia patrimoniale sia imperfetta, in quanto la garanzia delle obbligazioni di volta in volta assunte viene estesa al patrimonio di coloro che abbiano agito in nome e per conto dell'associazione, intendendosi come tali i soggetti che abbiano concretamente svolto l'attività negoziale o di gestione, anche se non titolari del potere di rappresentanza. Dell'adempimento di tale obbligazione accessoria, gli amministratori risponderanno personalmente e solidalmente con il fondo comune, alla pari del fideiussore (artt ss. c.c.), pur sempre se trattasi di atti di concreta gestione e non di sola amministrazione: difatti questa responsabilità personale e solidale è collegata non già alla mera titolarità della rappresentanza dell'associazione e neppure al contributo alla formazione della sua volontà bensì soltanto all'attività negoziale, espressiva della volontà nei confronti dei terzi e così idonea alla costituzione di rapporti obbligatori nei loro confronti (Cass. 17 dicembre 1962 n. 3384, 14 dicembre 1977 n. 5456, 18 gennaio 1978 n. 236, 27 dicembre 1991 n ). 5- In riferimento alla suddivisione interna dell ente Bilaterale, pur non ravvisandosi una marcata ed univoca interpretazione della Suprema Corte, tale configurazione non comporta comunque una responsabilità dell ente sovraordinato ( Ebiten nazionale) per le obbligazioni degli enti sottordinati ( Ebiten territoriale), laddove quest ultimi siano titolari

12 di autonomia statutaria, gestionale ed organizzativa, ma soprattutto di bilancio, e sono quindi associazioni giuridicamente distinte dalle associazioni maggiori. ---O---

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