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1 P R O V I N C I A D I B I E L L A via Virgilio Luisetti BIELLA Tel Fax pariopportunita@provincia.biella.it SETTORE FORMAZIONE, LAVORO E ATTIVITA PRODUTTIVE SERVIZIO FORMAZIONE PROFESSIONALE, PARI OPPORTUNITA E ATTIVITA PRODUTTIVE P.I.P.O.L.: Progetto Integrato per le Pari Opportunità nelle scuole NORMATIVA SU DIRITTI CIVILI E SOCIALI: UN ELENCO 1946 D.Lgs. n 23: il diritto al voto viene esteso anche alle donne Art. 3 Costituzione Italiana: Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono uguali davanti alla legge, senza distinzioni di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali o sociali. È compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale che, limitando di fatto la libertà e l uguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all organizzazione politica, economica e sociale del paese. Art. 37 Costituzione Italiana: la donna lavoratrice ha gli stessi diritti e, a parità di lavoro, le stesse retribuzioni che spettano al lavoratore. Le condizioni di lavoro devono consentire l adempimento della sua essenziale funzione familiare e assicurare alla madre e al bambino una speciale adeguata protezione. Art. 51 Costituzione Italiana: Tutti i cittadini dell uno o dell altro sesso possono accedere agli uffici pubblici e alle cariche elettive in condizioni di uguaglianza, secondo i requisiti stabiliti dalla legge. La legge può, per l ammissione agli uffici pubblici e alle cariche elettive, parificare ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica. Chi è chiamato a funzioni pubbliche elettive ha diritto di disporre del tempo necessario al loro adempimento e di conservare il suo posto di lavoro.

2 La Legge Costituzionale del 20 febbraio 2003 apporta la seguente modifica al primo comma dell art. 51 della Costituzione: A tal fine la Repubblica promuove con appositi provvedimenti le pari opportunità tra donne e uomini La Corte di Cassazione sentenzia contro lo ius corrigendi: nessun marito può più imporre la propria volontà a moglie e figli riottosi e tanto meno ricorrere alla violenza Legge Merlin: abolizione della regolamentazione della prostituzione e lotta contro lo sfruttamento della prostituzione altrui Le donne ottengono il diritto di parità salariale Legge n 7: viene sancito il divieto di licenziamento per matrimonio. Legge n 66: viene attuato l art. 51 della Costituzione e vengono ammesse le donne a tutti gli uffici pubblici senza distinzioni di carriere né limitazioni di grado. In precedenza infatti il divieto d accesso delle donne in magistratura è stato ribadito negli anni da varie sentenze. Le convinzioni diffuse erano che le donne non potessero essere in grado di giudicare in certi giorni del mese, di essere troppo emotive, di non essere sufficientemente razionali e che l idea di essere giudicati da donne provoca un senso di fastidio Abolizione degli artt. 559 e 587 del Codice Penale: l art. 559 puniva (anche con la reclusione) la moglie infedele (mentre nessun provvedimento simile era previsto per l infedeltà del marito); l art. 587 attenuava la pena per il delitto d onore Viene istituita la pensione sociale a favore delle donne ultrasessantenni e non titolari di reddito, con assunzione dell onere da parte del fondo sociale. Viene inoltre riconosciuto a tutti i cittadini bisognosi che abbiano compiuto i 65 anni di età una pensione che soddisfi i bisogni vitali fondamentali.

3 1970 Legge n 898 sul divorzio, integrata dalla Legge 74/1987, disciplina i casi di scioglimento del matrimonio Legge n 1044 Piano quinquennale per l istituzione di asili nido comunali con il concorso dello stato : l obiettivo della legge è di realizzare un servizio a supporto delle famiglie, e soprattutto delle donne, onde favorirne la permanenza nel mondo del lavoro anche dopo la nascita dei figli, e affermare il diritto del bambino alla socializzazione e allo sviluppo armonico della sua personalità La pensione sociale viene estesa anche agli uomini ultrasessantenni e non titolari di reddito, con assunzione dell onere da parte del fondo sociale Legge n 194: stabilisce le norme per la tutela sociale della maternità e sull interruzione volontaria della gravidanza. Questa legge, confermata nel 1981 da un referendum popolare, è collegata alla legge istitutiva dei consultori famigliari pubblici e all abolizione dell art. 553 del Codice Penale che vietava la propaganda e la diffusione degli anticoncezionali. Questa legge prevede l informazione e la conoscenza in materia di controllo delle nascite affinché la procreazione sia libera e responsabile, e riconosce alle donne il diritto di decidere per l interruzione volontaria della gravidanza in specifici casi, prefiggendosi di sconfiggere l aborto clandestino Legge n 866 Norme contro la violenza sessuale: stabilisce che la violenza sessuale, carnale e gli atti di libidine violenta non sono più reati contro la morale, ma delitti contro la persona Legge n 154 Misure contro la violenza nelle relazioni famigliari: la violenza è presente anche tra le mura domestiche e questa legge consente alle vittime di denunciare il soggetto che maltratta anche attraverso il Codice di Procedura Civile (le procedure sono più veloci e semplificate).

4 NORMATIVA SUL LAVORO: UN ELENCO 1971 Legge n 1204 sulla Tutela delle lavoratrici madri e successive modificazioni previste dalla Legge n 53 dell 8 marzo La prima legge sui diritti e le tutele delle lavoratrici madri è la L. n 860 del 1950, che definisce, per la prima volta, le assenze per maternità, le ore di allattamento, gli asili nido e il divieto di licenziamento entro il primo anno di vita del bambino. La L. n 1204 amplia ed estende questi diritti, introducendo il concetto del diritto del bambino ad essere accudito, e introducendo i primi elementi di condivisione genitoriale nell accudimento dei figli. Questa legge tutela tutte le lavoratrici dipendenti. Bisognerà aspettare la L. n 546 del 1987 perché sia disciplinata tale materia anche per le lavoratrici autonome, la L. n 379 del 1990 per le libere professioniste e il D.M. del maggio 1988, la circolare INPS n 4 e n 96 del 1999 e il D.M. del 4 aprile 2002 per le lavoratrici parasubordinate Legge n 903 "Parità di trattamento tra uomini e donne in materia di lavoro": sancisce il divieto di qualsiasi discriminazione fondata sul sesso per quanto riguarda l'accesso al lavoro. La discriminazione è vietata anche se attuata in modo indiretto, ad esempio tramite riferimenti al matrimonio, alla famiglia o allo stato di gravidanza della lavoratrice e condanna i meccanismi che indichino come requisito professionale l'appartenenza all'uno o all'altro sesso, a meno che questo non risulti essenziale alla natura del lavoro o della prestazione. Prevede la parità di retribuzione tra lavoratrici e lavoratori per uguali prestazioni o per prestazioni di pari valore, ma anche, per quanto riguarda l'attribuzione delle qualifiche e delle mansioni lavorative, la progressione nella carriera Legge n 125 Azioni positive per la realizzazione della parità uomo-donna nel lavoro : questa legge adotta lo strumento delle azioni positive per favorire la presenza e la qualificazione delle donne nel mercato del lavoro in modo da colmare il divario e ridurre gli ostacoli che impediscono la realizzazione delle pari opportunità tra donne e uomini. La legge inoltre prevede la figura di un/a Consigliere/a di parità nominato/a dal Ministro del lavoro e della Previdenza Sociale a livello nazionale, regionale e provinciale a tutela delle lavoratrici e dei lavoratori e per la promozione delle Pari Opportunità presso gli enti e gli organismi territoriali di cui fanno parte.

5 1992 Legge n 215 Azioni positive per l'imprenditoria femminile: promuove azioni positive a favore dell'imprenditoria femminile attraverso la concessione a bando di agevolazioni a favore di imprese a conduzione femminile La L. n 53 "Disposizioni per il sostegno della maternità e della paternità, per il diritto alla cura e alla formazione e per il coordinamento dei tempi delle città" sui congedi parentali arricchisce ulteriormente la L. n 1204 sulla Tutela delle lavoratrici madri, estendendo parte dei diritti al padre e affermando il diritto-dovere di entrambi i genitori di curare e crescere i figli. Questa legge prevede inoltre il coordinamento dei tempi di funzionamento delle città e il sostegno all'uso del tempo ai fini di solidarietà sociale. Alla legge è seguita l'approvazione di un testo unico delle disposizioni di legge sulla maternità e la paternità: il D.Lgs. 26 marzo 2001 n Il D.Lgs. n 215 Attuazione della direttiva 2000/43/CE per la parità di trattamento tra le persone indipendentemente dalla razza e dall origine etnica nell ambito dell accesso al lavoro e alle condizioni di lavoro dispone le misure necessarie affinché le differenze di razza o di origine etnica non siano causa di discriminazione, intendendo con tale termine anche le molestie aventi lo scopo o l effetto di violare la dignità di una persona e di creare un clima intimidatorio, ostile, degradante, umiliante e offensivo. Il D.Lgs. n 216 Attuazione della direttiva 2000/78/CE per la parità di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro dispone le misure necessarie affinché la religione, le convinzioni personali, gli handicap, l età o l orientamento sessuale non siano causa di discriminazione D.Lgs. n 198 Codice delle pari opportunità tra uomo e donna, a norma dell articolo 6 della Legge 28 novembre 2005, n 246 : si tratta del testo unico che raccoglie e riorganizza tutti i provvedimenti e le normative esistenti nella legislazione italiana in materia di parità e pari opportunità. E uno strumento indispensabile per chi opera nell'ambito della pubblica amministrazione, del lavoro, delle attività produttive, del diritto di famiglia e per tutte le cittadine che vogliono conoscere i propri diritti.

6 DIRETTIVE EUROPEE: UN ELENCO 2000 La Carta dei Diritti Fondamentali dell Unione Europea, e in particolare: Tit. III art.21: contro ogni forma di discriminazione; art.23: parità tra donne e uomini; Tit. IV art.33: diritto alla vita famigliare e professionale. La Direttiva 2000/43/CE: parità di trattamento indipendentemente da razza e origine etnica nel campo dell'occupazione, della formazione professionale, dell'istruzione, della protezione sociale, ecc. La Direttiva 2000/78/CE: quadro generale per la parità di trattamento in materia di occupazione e condizioni di lavoro; vieta ogni forma di discriminazione La Direttiva 2004/113/CE: parità di trattamento tra uomini e donne per accesso a beni e servizi, e loro fornitura La Direttiva 2006/54/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio: pari opportunità e parità di trattamento tra uomini e donne in materia di occupazione e impiego. La Road Map [SEC (2006) 275]: si tratta di una tabella di marcia per la parità tra donne e uomini proposta dalla Commissione Europea, in cui si definiscono gli ambiti prioritari dell azione dell U.E. per il periodo (pari indipendenza economica per le donne e gli uomini; equilibrio tra attività professionale e vita privata; pari rappresentanza nel processo decisionale; eradicazione di tutte le forme di violenza fondate sul genere; eliminazione di stereotipi sessisti; promozione della parità tra i generi nelle politiche esterne e di sviluppo). La Decisione n 771/2006/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio: istituisce l'anno Europeo delle Pari Opportunità per Tutti, estendendo le pari opportunità di genere alla lotta contro ogni discriminazione fondata su razza, origine etnica, religione o convinzioni personali, handicap, età e tendenze sessuali, e propone i seguenti ambiti di intervento: diritti, rappresentatività, riconoscimento,

7 rispetto. Vedi Inoltre: 1997 Strategia europea per l'occupazione avviata dal Consiglio Europeo di Lussemburgo: fra gli altri obiettivi vi è lo sviluppo della promozione delle pari opportunità tra uomini e donne Trattato di Amsterdam: gli obiettivi sono eliminare le ineguaglianze e promuovere la parità tra uomini e donne (art. 3). Impegna gli Stati membri a combattere le discriminazioni fondate sul sesso (art. 13) Conclusioni del Consiglio Europeo di Lisbona: Impone alcuni obiettivi quantitativi fondamentali per conseguire la parità tra donne e uomini nella vita economica, tra cui tasso di occupazione femminile entro il 2010 al 60% Trattato di Lisbona: l'unione Europea rafforza la tutela di diritti e valori. Essere europei significa condividere gli stessi valori e, in quanto cittadini dell U.E., godere di diritti importanti. Oltre a rafforzare la tutela di questi diritti, il Trattato di Lisbona ne introduce di nuovi. Dignità umana, libertà, democrazia, uguaglianza, Stato di diritto e rispetto dei diritti umani: sono questi i valori fondamentali dell UE, sanciti all inizio del trattato. Si tratta di valori comuni a tutti gli Stati membri, e qualsiasi paese europeo che intenda diventare membro dell Unione è tenuto a rispettarli. Promuovere questi valori, insieme alla pace e al benessere dei suoi popoli, figura ora tra i principali obiettivi dell Unione. A questi obiettivi generali se ne affiancano altri più dettagliati, tra i quali promuovere la giustizia e la protezione sociale, combattere l'emarginazione e le discriminazioni. Con questo trattato si registrano progressi significativi sotto il profilo della tutela dei diritti fondamentali e si apre la strada all adesione dell'unione alla Convenzione europea di salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali. Il Trattato di Lisbona garantisce inoltre l applicazione della Carta dei diritti fondamentali. L U.E. si dota pertanto di un insieme di diritti civili, politici, economici e sociali, che saranno giuridicamente vincolanti non solo per l Unione e le sue istituzioni, ma anche per gli Stati membri nell ambito dell applicazione del diritto dell U.E. La Carta elenca tutti i diritti fondamentali raggruppandoli in sei grandi capitoli: dignità, libertà, uguaglianza, solidarietà, cittadinanza e giustizia. Introduce

8 inoltre altri diritti che non figurano nella Convenzione europea dei diritti dell'uomo ad esempio in materia di protezione dei dati, bioetica e buona amministrazione e riafferma misure importanti per mettere al bando qualsiasi forma di discriminazione fondata su sesso, razza e colore della pelle. La Carta menziona poi i diritti sociali applicabili nell ambito dell impresa, vale a dire il diritto dei lavoratori di essere informati, di negoziare e di ricorrere ad azioni collettive per la tutela dei loro interessi, in altre parole, il diritto di sciopero. Infine, il trattato di Lisbona introduce un nuovo diritto, che consentirà ai cittadini di pronunciarsi sulle questioni europee: attraverso una petizione firmata da almeno un milione di cittadini di un certo numero di Stati membri, sarà infatti possibile invitare la Commissione a presentare una proposta legislativa.

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