I N T R O D U Z I O N E

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1 I N T R O D U Z I O N E E' opportuno, ed è pure usuale, per questioni di "ordinata" impostazione delle norme statutarie, suddividerle in "titoli" (numerati con numero "romano") raggruppanti insiemi di articoli tra di loro collegabili per identità di materia trattata. E' opportuno, altresì, che, come impone la più moderna tecnica di redazione delle norme di legge (lo statuto altro non è che la "legge" di una data società) le norme statutarie, a loro volta, siano suddivise in commi, esplicitamente numerati con numeri arabi; così come è opportuno che sia i "titoli" che gli "articoli" siano esattamente rubricati, in modo da esplicitare con immediatezza il loro contenuto. Va inoltre notato che nel redigere il presente statuto si è cercato di tener fede, ove possibile, alle seguenti regole redazionali: * l'uso dei verbi all'indicativo presente (e non al futuro, come spesso accade: e quindi, "l'assemblea delibera" e non "l'assemblea delibererà"), così come insegna la tecnica redazionale dei testi legislativi; * l'uso dell'espressione riassuntiva "organo amministrativo", genericamente valevole per qualsiasi contesto di governance nel concreto si intenda poi adottare; * l uso dell espressione partecipazione (e non quota ) per evidenziare l appartenenza al socio di una parte del capitale sociale: l oggetto del diritto del socio è infatti la partecipazione, mentre la quota è la misura della partecipazione stessa; Infine, sotto il profilo dei contenuti, si è prescelta l'opzione di redigere il testo statutario con l'intento di farne la "legge del caso concreto" e cioè la legge della specifica società che lo statuto stesso è destinato a regolamentare. E quindi, di regola: a) per non appesantire un testo già di per sè assai corposo e per bandire qualsiasi sovrabbondanza, ma mirando all'essenziale, si sono evitate le mere ripetizioni del testo di legge o le espressioni completamente inutili (del tipo: "ove non diversamente previsto dal presente statuto, si applicano le disposizioni di legge in materia di società a responsabilità limitata"); b) si è concentrata l'attenzione sui vuoti normativi (e cioè su quelle materie che il legislatore non disciplina, lasciandone la regolamentazione agli operatori); c) si sono praticate le opzioni che la legge consente di esercitare. Una delle principali linee guida che si è cercato di perseguire è quella di privilegiare la certezza dei rapporti e delle procedure, anche se ciò talvolta crea formalismi aggiuntivi, a discapito della brevità e della speditezza dei comportamenti: ma è probabilmente meglio un adempimento in più piuttosto che imbattersi in una situazione di incertezza suscettibile di creare controversie spesso assai dispendiose in termini di tempi, di energie, di costi. N U O V O S T A T U T O NUOVA NORMATIVA COMMENTO TITOLO I - DENOMINAZIONE, OGGETTO, DURATA E SEDE In questa sezione sono evidenziati i dati anagrafici della società. ARTICOLO 1) DENOMINAZIONE 1. E costituita la società a responsabilità limitata denominata: Alfa società a responsabilità limitata o, in forma abbreviata, "Alfa s.r.l.". (oppure: E costituita la società a responsabilità limitata denominata: Società a responsabilità limitata Alfa" o, in forma abbreviata, "S.r.l. Alfa". o anche: "E costituita la società a responsabilità limitata denominata:"società Alfa a re Costituzione. 2. L'atto costitutivo deve essere redatto per atto pubblico e deve indicare: [...] 2) la denominazione, contenente l indicazione di società a responsabilità limitata, [...] L'esordio di uno statuto contiene usualmente il riferimento alla denominazione sociale. Visto che l'articolo 2463, comma 2, n. 2) del nuovo codice civile afferma che la denominazione deve contenere <<l indicazione di società a responsabilità limitata>> appare opportuno indicare dapprima il nome della società con l'esplicitazione del tipo sociale "per esteso" e posporvi quindi la denominazione "abbreviata" (con il tipo sociale espresso in sigla e con le iniziali "puntate"). Studio Notarile Busani, Gardelli & Canali Statuto di srl - Versione Pag. 1

2 sponsabilità limitata" o, in forma abbreviata, Società Alfa a r.l.".) ARTICOLO 2) OGGETTO SOCIALE 1. La società ha per oggetto: Costituzione. 2. L'atto costitutivo deve essere redatto per atto pubblico e deve indicare: [...] 3) l'attività che costituisce l'oggetto sociale; [...] Occorre precisare l'attività che costituisce l'oggetto sociale, indicando in modo analitico gli specifici settori nei quali la società intende operare. Infatti, quando la legge di riforma (articolo 2463, comma 2, n. 3) si esprime nel senso che occorre indicare <<l attività che costituisce l oggetto sociale>>, ciò significa che il legislatore ha inteso puntare una negativa attenzione contro gli oggetti troppo generici o del tutto indeterminati. 2. La società può assumere e concedere a- genzie, commissioni, rappresentanze, con o senza deposito, e mandati, acquistare, utilizzare e trasferire brevetti e altre opere dell'ingegno umano, compiere ricerche di mercato ed elaborazioni di dati per conto proprio e per conto di terzi, concedere e ottenere licenze di sfruttamento commerciale nonché compiere tutte le operazioni commerciali (anche di import - export), finanziarie, mobiliari e immobiliari, necessarie o utili per il raggiungimento degli scopi sociali Nozione 1. Il mandato è il contratto col quale una parte si obbliga a compiere uno o più atti giuridici per conto dell altra. Questa è l'usuale "estensione" dell'oggetto sociale esplicitato nel comma 1: si tratta di un'espressione che non genera certo indeterminatezza dell'oggetto, in quanto rappresenta l'esplicazione concreta delle modalità attraverso cui l'attività sociale può concretamente svolgersi. Questa estensione è peraltro giuridicamente priva di senso (perchè la sua presenza nulla aggiunge e la sua assenza nulla toglie), ma è tradizionalmente utilizzata (e quindi concretamente spesso in effetti è utile) per superare le rigidità del burocrate di turno che non riesce a vedere nell'oggetto sociale l'abilitazione a compiere date operazioni da parte di chi agisce in nome e per conto della società. 3. La società può altresì assumere interessenze e partecipazioni in altre società o imprese di qualunque natura aventi oggetto analogo, affine o connesso al proprio, rilasciare fideiussioni e altre garanzie in genere, anche reali Partecipazioni. 1. L'assunzione di partecipazioni in altre imprese, anche se prevista genericamente nello statuto, non è consentita, se per la misura e per l'oggetto della partecipazione ne risulta sostanzialmente modificato l'oggetto sociale determinato dallo statuto. 2. L assunzione di partecipazioni in altre imprese comportante una responsabilità illimitata per le obbligazioni delle medesime deve essere deliberata dall assemblea; di tali partecipazioni gli amministratori danno specifica informazione nella nota integrativa del bilancio. Questa è una specificazione della "estensione" di cui al comma 2, "mirata" all'eventualità che la società svolga la propria attività anche mediante l'assunzione di partecipazioni. Questa espressione, come quella del comma precedente, è perfettamente inutile, ma è stata tradizionalmente utilizzata per rispondere a richieste in tal senso della magistratura omologante, la quale ha sempre ingiustificatamente voluto che nello statuto fosse esplicitato che l'eventuale assunzione di partecipazioni non avrebbe snaturato l'oggetto sociale, per il fatto di essere partecipazioni in società aventi un oggetto sociale diverso da quello della società partecipante. Invero, a ciò già da sè provvede (riproponendo una norma già prima vigente) l'articolo 2361, comma 1, del nuovo codice civile (<<L'assunzione di partecipazioni in altre imprese, anche se prevista genericamente nello statuto, non è consentita, se per la misura e per l'oggetto della partecipazione ne risulta sostanzialmente modificato l'oggetto sociale determinato dallo statuto>>), Studio Notarile Busani, Gardelli & Canali Statuto di srl - Versione Pag. 2

3 norma dettata per le spa ma evidentemente applicabile per analogia alle srl, e quindi l'esplicitazione statutaria che si usa fare di questo principio è una ripetizione che appunto non serve a nulla e che si traduce in una mera sovrabbondanza. 4. Tutte tali attività debbono essere svolte nei limiti e nel rispetto delle norme che ne disciplinano l esercizio; in particolare, le attività di natura finanziaria debbono essere svolte in ossequio al disposto delle leggi in materia e, in specie: - della legge 23 novembre 1939 n. 1966, sulla disciplina delle società fiduciarie e di revisione; - della legge 7 giugno 1974 n. 216, in tema di circolazione di valori mobiliari e di sollecitazione al pubblico risparmio; - della legge 5 agosto 1981 n. 416, in tema di imprese editoriali; - della legge 23 marzo 1983 n. 77, in tema di fondi comuni di investimento mobiliare; - della legge 10 ottobre 1990 n. 287, in tema di tutela della concorrenza e del mercato; - della legge 2 gennaio 1991 n. 1, in tema di attività di intermediazione mobiliare; - del d. lgs. 1 settembre 1993 n. 385, in materia di attività bancaria e finanziaria; - dell'articolo 26 legge 7 marzo 1996 n. 108 in tema di mediazione e consulenza nella concessione di finanziamenti; - del d. lgs. 24 febbraio 1998 n. 58 in materia di intermediazione finanziaria; - del d. lgs. 25 settembre 1999 n. 374 (e d.m. 13 dicembre 2001 n. 485) in tema di attività finanziarie suscettibili di utilizzo a fini di riciclaggio e in tema di agenzia in attività finanziaria; nonché nel rispetto della normativa in tema di attività riservate ad iscritti a Collegi, Ordini o Albi professionali. D.Lgs , n Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria Art Soggetti 1. L'esercizio professionale nei confronti del pubblico dei servizi di investimento è riservato alle imprese di investimento e alle banche. 2. Le società di gestione del risparmio possono prestare professionalmente nei confronti del pubblico il servizio previsto dall'articolo 1, comma 5, lettera d). 3. Gli intermediari finanziari iscritti nell'elenco previsto dall'articolo 107 del T.U. bancario possono esercitare professionalmente nei confronti del pubblico, nei casi e alle condizioni stabiliti dalla Banca d'italia, sentita la CONSOB, i servizi previsti dall'articolo 1, comma 5, lettera a), limitatamente agli strumenti finanziari derivati, nonché dall'articolo 1, comma 5, lettera c). 4. Le SIM possono prestare professionalmente nei confronti del pubblico i servizi accessori e altre attività finanziarie, nonché attività connesse o strumentali. Sono salve le riserve di attività previste dalla legge. 5. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, con regolamento adottato sentite la Banca d'italia e la CONSOB: a) può individuare, al fine di tener conto dell'evoluzione dei mercati finanziari e delle norme di adattamento stabilite dalle autorità comunitarie, nuove categorie di strumenti finanziari, nuovi servizi di investimento e nuovi servizi accessori, indicando quali Anche questo quarto comma della clausola dell'oggetto sociale è perfettamente inutile e sovrabbondante ma è tradizionalmente presente negli statuti societari in quanto rappresenta una derivazione di un monito in tal senso della magistratura omologante, la quale ha sempre ingiustificatamente preteso che negli statuti fossero esplicitate previsioni normative "in negativo", attestanti cioè che la società "non" avrebbe potuto compiere (ciò che appartiene invero all'ovvietà) determinate attività illecite, il tutto (chissà poi perchè) con visione peraltro mirata specificamente allo svolgimento di particolari attività finanziarie (il cui lecito svolgimento è invero sottoposto al ricorrere di particolari requisiti e presupposti imposti dalla legislazione di settore) e allo svolgimento di attività riservate ai professionisti "protetti". Insomma, in occasione della "svolta" rappresentata dall'introduzione della riforma del diritto societario, che "costringe" ad una completa revisione degli statuti finora utilizzati, sarebbe probabilmente il caso di cessare questa prassi di clausole del tutto inutili: non c'è bisogno di dire in uno statuto di una società di commercio al minuto che essa "non" commercerà stupefacenti, in quello di una società di servizi che essa "non" promuoverà l'esercizio della prostituzione, e in quello di una società che si propone di svolgere attività di ricerca scientifica, che essa "non" procederà alla clonazione umana. Studio Notarile Busani, Gardelli & Canali Statuto di srl - Versione Pag. 3

4 soggetti sottoposti a forme di vigilanza prudenziale possono esercitare i nuovi servizi; b) adotta le norme di attuazione e di integrazione delle riserve di attività previste dal presente articolo, nel rispetto delle disposizioni comunitarie. ARTICOLO 3) DURATA DELLA SOCIETA 1. La durata della società è fissata fino al... in alternativa: 1. La durata della società è indeterminata. Il socio che intende recedere dalla società ai sensi dell'articolo 2473, comma 2, del codice civile, deve comunicare la dichiarazione di recesso con un preavviso di... (minimo sei mesi, massimo un anno) Recesso del socio. [...] 2. Nel caso di società contratta a tempo indeterminato il diritto di recesso compete al socio in ogni momento e può essere esercitato con un preavviso di almeno sei mesi; l'atto costitutivo può prevedere un periodo di preavviso di durata maggiore purché non superiore ad un anno. Nella disciplina della riforma, è stata soppressa la norma che imponeva di indicare necessariamente negli statuti di società di capitali la data di scadenza della società, il cui raggiungimento determinava la messa in liquidazione della società stessa. Ora si possono costituire anche società a durata illimitata, ma con la conseguenza che il socio ha in tal caso diritto di recesso, e- sercitabile con un preavviso di almeno sei mesi (termine che tramite apposita previsione statutaria, può essere portato fino ad un anno). Bisogna porre attenzione anche al fatto che la fissazione di un termine di durata eccessivamente lungo potrebbe far considerare la società come contratta a tempo indeterminato e quindi con la possibilità dei suoi soci di recedere in qualsiasi momento. ARTICOLO 4) SEDE SOCIALE E DOMICI- LIO DEI SOCI 1. La società ha sede in... (indicare solo il Comune) e, con decisione dell'organo amministrativo, può istituire e sopprimere, in Italia e all'estero, filiali, succursali, agenzie o unità locali comunque denominate; compete ai soci la decisione di istituire, modificare o sopprimere sedi secondarie Costituzione. 2. L'atto costitutivo deve essere redatto per atto pubblico e deve indicare: [...] 2) [ ] il comune ove sono poste la sede della società e le eventuali sedi secondarie; [...] Articolo 111-ter - Norme di attuazione e transitorie. 1. Chi richiede l iscrizione presso il registro delle imprese dell atto costitutivo di una società deve indicarne nella domanda l indirizzo, comprensivo della via e del numero civico, ove è posta la sua sede. In caso di successiva modificazione di tale indirizzo gli amministratori ne depositano apposita dichiarazione presso il registro delle imprese. Secondo la nuova disciplina, non va più indicato negli statuti l'indirizzo della sede sociale, ma basta la menzione del solo Comune (l'indirizzo si indicherà solamente nella modulistica camerale, cosicchè il cambiamento di sede all'interno dello stesso Comune non sarà materia di modifica statutaria). E' opportuno prevedere la competenza degli amministratori all'istituzione di filiali e uffici e la competenza dei soci all'istituzione di vere e proprie sedi secondarie. E' altresì opportuno (si veda l'articolo 12 del presente statuto) individuare l'organo sociale competente a decidere il trasferimento della sede sociale all'interno del territorio comunale. 2. Il domicilio dei soci, per tutti i rapporti con la società, si intende a tutti gli effetti quello 43. Domicilio e residenza 1. Il domicilio di una persona è Non è possibile domiciliare il socio presso la sede sociale, perchè altrimenti si porrebbe il socio nella mate- Studio Notarile Busani, Gardelli & Canali Statuto di srl - Versione Pag. 4

5 risultante dal libro soci; è onere del socio comunicare il cambiamento del proprio domicilio. In mancanza dell indicazione del domicilio del socio nel libro dei soci si fa riferimento alla residenza anagrafica. nel luogo in cui essa ha stabilito la sede principale dei suoi affari e interessi. 2. La residenza è nel luogo in cui la persona ha la dimora abituale. riale impossibilità di conoscere le comunicazioni che gli sono destinate. Si veda anche, per connessione di argomento, quanto disposto dall'articolo 38 del presente statuto. TITOLO II CAPITALE SOCIALE, PARTE- CIPAZIONI AL CAPITALE SOCIALE, FI- NANZIAMENTI DEI SOCI E TITOLI DI DE- BITO In questo titolo sono poste le norme statutarie che ineriscono agli apporti alla società a titolo di capitale e a titolo di finanziamento nonchè la disciplina delle partecipazioni al capitale sociale. ARTICOLO 5) CAPITALE SOCIALE E SUE VARIAZIONI 1. Il capitale sociale è di euro... ed è diviso in partecipazioni (opzionale: senza valore nominale) unitarie e indivisibili ai sensi dell articolo 2468 del codice civile (opzionale: ogni partecipazione deve essere di valore nominale pari a 1 (uno) euro o a multipli di 1 (uno) euro. Qualora la partecipazione divenga per qualsiasi causa espressa in decimali di euro, si fa luogo all'arrotondamento all'unità superiore o inferiore di euro a seconda che, rispettivamente, il valore da arrotondare sia pari / superiore / inferiore ai cinquanta centesimi di euro; a tale arrotondamento non si fa luogo ove esso incida sul computo delle maggioranze o ove comunque esso sfavorisca sostanzialmente un soggetto rispetto all'altro) Costituzione. [...] 2. L atto costitutivo deve essere redatto per atto pubblico e deve indicare: [...] 4) l ammontare del capitale, non inferiore a diecimila euro, sottoscritto e di quello versato; [...] 2482-bis. Riduzione del capitale per perdite. [...] 6. Si applica, in quanto compatibile, l ultimo comma dell articolo Riduzione del capitale per perdite. [...] 3. Nel caso in cui le azioni emesse dalla società siano senza valore nominale, lo statuto, una sua modificazione ovvero una deliberazione a- dottata con le maggioranze previste per l assemblea straordinaria possono prevedere che la riduzione del capitale di cui al precedente comma sia deliberata dal consiglio di amministrazione. Si applica in tal caso l articolo L'ammontare minimo del capitale delle srl resta confermato in 10mila euro; in caso di costituzione di srl da parte di un unico socio, il capitale deve essere interamente versato all atto della costituzione. Non è più richiesto, a differenza di quanto stabiliva la disciplina previgente in seguito all'introduzione dell'euro nell'ordinamento nazionale, che le partecipazioni siano emesse per somma non inferiore ad un euro; ne deriva che le partecipazioni possono essere espresse anche in decimali di euro. Appare opportuno che, ove si scelga di ancorare le partecipazioni all'unità di euro, si preveda un meccanismo di arrotondamento per evitare la presenza di decimali all'infinito. Si pensi al classico caso del capitale sociale di 10mila euro diviso paritariamente tra tre soci, a ciascuno dei quali spetti dunque una partecipazione pari a euro 3.333,3 periodico; lo statuto sociale, per ragioni di semplicità di calcolo e di quadratura dei conti, potrebbe recare una previsione di arrotondamento automatico della partecipazione all'unità (o al centesimo) inferiore o all'unità (o al centesimo) superiore ove si verifichino casi, come quello suaccennato, di decimali senza fine; ma con la previsione che detto arrotondamento non dovrebbe operare ove esso eventualmente si ripercuota in un'alterazione del computo del quorum di maggioranza, favorendo chi benefici dell'arrotondamento per eccesso e punendo chi invece subisca quello per difetto. Nel caso in cui si opti per la divisione del capitale sociale in partecipazioni prive del valore nominale (e quindi, su un capitale di 10mila euro, per suddividerlo in due partecipazioni del 50 per cento, anzichè in due partecipazioni di 5mila euro cadauna) occorre prestare attenzione all'impatto che tale scelta ha Studio Notarile Busani, Gardelli & Canali Statuto di srl - Versione Pag. 5

6 nel caso di riduzione del capitale per perdite, stante l'incrocio normativo che in tal caso si crea tra l'ultimo comma dell' articolo 2482 bis e l'ultimo comma dell' articolo Sia in sede di costituzione della società sia in sede di decisione di aumento del capitale sociale può essere derogato il disposto dell'articolo 2464, comma 3, del codice civile sulla necessità di eseguire i conferimenti in danaro Conferimenti. [...] 3. Se nell atto costitutivo non è stabilito diversamente, il conferimento deve farsi in danaro. L'inserimento di questa clausola è assai opportuno, in quanto consente la conferibilità nel capitale sociale di beni diversi dal denaro (articolo 2464, comma 3); la sua previsione risulta assolutamente indispensabile per abilitare tutti quei conferimenti "nuovi" che la riforma ora consente siano destinati al capitale sociale della srl. 3. In caso di conferimento avente ad oggetto una prestazione d opera o di servizi da parte di un socio a favore della società, la polizza assicurativa o la fideiussione bancaria prestate a supporto di detto conferimento devono essere rilasciate con la clausola a prima richiesta e con la rinuncia del fideiussore al beneficio della preventiva escussione e devono essere depositate agli atti di un notaio e possono in qualsiasi momento essere sostituite con il versamento a titolo di cauzione a favore della società del corrispondente importo in danaro Conferimenti. [...] 6. Il conferimento può anche avvenire mediante la prestazione di una polizza di assicurazione o di una fideiussione bancaria con cui vengono garantiti, per l intero valore ad essi assegnato, gli obblighi assunti dal socio a- venti per oggetto la prestazione d opera o di servizi a favore della società. In tal caso, se l atto costitutivo lo prevede, la polizza o la fideiussione possono essere sostituite dal socio con il versamento a titolo di cauzione del corrispondente importo in danaro presso la società. [...] La norma statutaria si riferisce all'eventualità che il conferimento possa avvenire anche mediante la prestazione di una polizza di assicurazione o di una fideiussione bancaria con cui vengono garantiti, per l'intero valore ad essi assegnato, gli obblighi assunti dal socio aventi per oggetto la prestazione d'opera o di servizi a favore della società. Questa opportunità che la riforma concede ai soci della srl viene giustificata con la particolare caratterizzazione personalistica del tipo societario srl: nel quale pertanto il contributo del socio molto spesso si qualifica per le sue qualità personali e professionali, piuttosto che per il valore oggettivo dei beni apportati. La scelta statutaria del deposito della polizza o della fideiussione presso un notaio è una formalità non richiesta dalla legge ma che si rende massimamente opportuno al fine di garanzia: si pensi ad esempio che si tratti del conferimento d'opera promesso dall'unico socio di una srl costituita mediante quel solo conferimento, nella quale il conferente vada a rivestire anche la qualità di amministratore unico. 4. Ai soci spetta il diritto di sottoscrivere le partecipazioni emesse in sede di aumento del capitale sociale in proporzione alla percentuale di capitale da ciascuno di essi rispettivamente posseduta alla data in cui la sottoscrizione è effettuata; i soci possono tuttavia decidere che le partecipazioni emesse in sede di aumento del capitale sociale siano attribuite ai sottoscrittori in misura non proporzionale ai conferimenti nel capitale sociale dagli stessi effettuati. (vedi anche comma 7 e art. 8 comma 1) 2481-bis. Aumento di capitale mediante nuovi conferimenti. 1. In caso di decisione di aumento del capitale sociale mediante nuovi conferimenti spetta ai soci il diritto di sottoscriverlo in proporzione delle partecipazioni da essi possedute. [...] Quote di partecipazione. [...] 2. Salvo quanto disposto Si veda anche l'articolo 8, comma 1, del presente statuto. La riforma, a differenza dell'ordinamento previgente, prevede ora anche per la srl una disciplina specifica sull'aumento del capitale sociale a pagamento, con la quale viene riconosciuto ai soci della società il diritto di opzione per la sottoscrizione delle partecipazioni di nuova emissione. Nella clausola proposta si è anche inserita la previsione, che la riforma consente all'articolo 2468, comma 2, di derogare alla proporzionalità tra conferimenti effettuati e partecipazioni attribuite ai sottoscrittori dell'aumento del capitale so- Studio Notarile Busani, Gardelli & Canali Statuto di srl - Versione Pag. 6

7 dal quarto comma del presente articolo, i diritti sociali spettano ai soci in misura proporzionale alla partecipazione da ciascuno posseduta. Se l'atto costitutivo non prevede diversamente, le partecipazioni dei soci sono determinate in misura proporzionale al conferimento. [...] ciale, al fine - ad esempio - di dare evidenza ad eventuali rapporti extrasociali intercorsi tra i soci. 5. Il diritto di sottoscrivere le partecipazioni di nuova emissione in sede di aumento del capitale sociale deve essere esercitato dai soci entro 30 (trenta) giorni (oppure un termine superiore) dal ricevimento della comunicazione inviata dall'organo amministrativo a ciascun socio recante l avviso di offerta in opzione delle nuove partecipazioni, salvo che la decisione dei soci di aumentare il capitale sociale non stabilisca un termine maggiore di 30 (trenta) giorni (oppure del termine maggiore di cui sopra) per l esercizio del diritto di opzione predetto bis. Aumento di capitale mediante nuovi conferimenti. [...] 2. La decisione di aumento di capitale prevede l eventuale soprapprezzo e le modalità ed i termini entro i quali può essere esercitato il diritto di sottoscrizione. Tali termini non possono essere inferiori a trenta giorni dal momento in cui viene comunicato ai soci che l aumento di capitale può essere sottoscritto. [...] L'articolo 2481 bis sancisce che le modalità e i termini entro i quali deve essere esercitato il diritto di sottoscrizione possono essere stabiliti dai soci in sede di decisione di aumento del capitale sociale; tale termine non può essere comunque inferiore a trenta giorni dal momento in cui viene comunicato ai soci che l aumento di capitale può essere sottoscritto. Si veda anche quanto disposto dagli articoli 38 e 39 del presente statuto. 6. Coloro che esercitano il diritto di sottoscrivere le partecipazioni di nuova emissione in sede di aumento del capitale sociale, purchè ne facciano contestuale richiesta, hanno diritto di prelazione nella sottoscrizione delle partecipazioni non optate dagli altri soci, a meno che la decisione di aumento del capitale sociale non lo escluda; se l aumento di capitale non viene per intero sottoscritto dai soci, sia per opzione che per prelazione delle partecipazioni inoptate, l organo amministrativo può eseguire il collocamento della quota inoptata presso terzi estranei alla compagine sociale, a meno che la decisione di aumento del capitale sociale non lo escluda bis. Aumento di capitale mediante nuovi conferimenti. [...] 2. [...] La decisione può anche consentire, disciplinandone le modalità, che la parte dell aumento di capitale non sottoscritta da uno o più soci sia sottoscritta dagli altri soci o da terzi. [...] La clausola è importante perchè, nel silenzio della legge, attribuisce ai soci che esercitano l'opzione il diritto di prelazione sulle partecipazioni inoptate; si abilita inoltre, così come rende possibile l'articolo 2481 bis, comma 2, il collocamento presso terzi delle partecipazioni non optate dai soci. 7. I soci possono decidere (inserire eventualmente il quorum necessario) che la sottoscrizione delle partecipazioni emesse in sede di aumento del capitale sociale sia in tutto o in parte riservata (opzionale: nel caso che l interesse della società lo esiga) a terzi e- stranei alla compagine sociale; in tal caso spetta ai soci non consenzienti il diritto di recesso di cui all'articolo 2473 del codice civile bis. Aumento di capitale mediante nuovi conferimenti. 1. [...] L atto costitutivo può prevedere, salvo per il caso di cui all articolo 2482-ter, che l aumento di capitale possa essere attuato anche mediante offerta di quote di nuova e- missione a terzi; in tal caso spetta ai soci che non hanno consentito alla decisione il diritto di recesso a norma dell Con una tale previsione, i soci possono decidere, in sede di aumento del capitale sociale, di escludere il diritto di opzione loro attribuito sulle partecipazioni di nuova emissione, in modo da riservare la sottoscrizione dell'aumento a favore di soggetti terzi; in tal caso i soci non assenzienti possono recedere dalla società (articolo 2481 bis, comma 1). Peraltro, a differenza della disciplina dettata per la spa, l'esclusione o la limitazione del diritto d'opzione in sede di aumento del capitale sociale non deve necessariamente giustificarsi per la Studio Notarile Busani, Gardelli & Canali Statuto di srl - Versione Pag. 7

8 articolo Diritto di opzione. 5. Quando l'interesse della società lo esige, il diritto di opzione può essere escluso o limitato con la deliberazione di aumento di capitale, approvata da tanti soci che rappresentino oltre la metà del capitale sociale, anche se la deliberazione è presa in assemblea di convocazione successiva alla prima. presenza di un interesse della società all'ingresso di nuovi soggetti nella compagine sociale, che risulti prevalente su quello dei soci di mantenere una partecipazione al capitale sociale di proporzioni eguali a quella precedente l'aumento del capitale stesso. Occorre pertanto, caso per caso, verificare l'opportunità dell'introduzione statutaria di una previsione che richieda l'esplicitazione di un interesse sociale per la limitazione o l'esclusione del diritto d'opzione. 8. Il diritto di sottoscrivere le partecipazioni di nuova emissione in sede di aumento del capitale sociale non spetta per quelle partecipazioni di nuova emissione che, secondo la decisione dei soci di aumento del capitale, devono essere liberate mediante conferimenti in natura o conferimenti di prestazioni d'opera o di servizi; in tal caso spetta ai soci non consenzienti il diritto di recesso di cui all'articolo 2473 del codice civile bis. Aumento di capitale mediante nuovi conferimenti. 1. [...] L atto costitutivo può prevedere, salvo per il caso di cui all articolo 2482-ter, che l aumento di capitale possa essere attuato anche mediante offerta di quote di nuova e- missione a terzi; in tal caso spetta ai soci che non hanno consentito alla decisione il diritto di recesso a norma dell articolo La fattispecie del conferimento in natura non è prevista dalla nuova normativa dell'aumento di capitale sociale della srl. La norma statutaria serve pertanto a precisare, a scanso di equivoci, che il diritto di recesso compete anche per il caso di esclusione del diritto di opzione a seguito di conferimento in natura.. 9. L'organo amministrativo, nel termine di centottanta giorni dalla iscrizione della società nel Registro delle Imprese (se si tratta di conferimento in natura, d opera o di servizi in sede di atto costitutivo) o dalla data di effettuazione dell'atto di conferimento (se si tratta di conferimento in natura, d opera o di servizi a liberazione di decisione di aumento del capitale sociale), deve controllare le valutazioni contenute nella relazione di stima di cui all'articolo 2465, comma 1, e, se sussistano fondati motivi, deve procedere alla revisione della stima. Fino a quando le valutazioni non sono state controllate, la partecipazione sociale corrispondente a detti conferimenti è inalienabile Stima dei conferimenti di beni in natura e di crediti. 1. Chi conferisce beni in natura o crediti deve presentare la relazione giurata di un e- sperto o di una società di revisione iscritti nel registro dei revisori contabili o di una società di revisione iscritta nell apposito registro albo. La relazione, che deve contenere la descrizione dei beni o crediti conferiti, l indicazione dei criteri di valutazione adottati e l attestazione che il loro valore è almeno pari a quello ad essi attribuito ai fini della determinazione del capitale sociale e dell eventuale soprapprezzo, deve essere allegata all atto costitutivo. 2. La disposizione del precedente comma si applica in caso di acquisto da parte della società, per un corrispettivo pari o superiore al decimo del capitale sociale, di beni o di crediti dei soci fondatori, dei Manca nella disciplina della srl, una norma che regolamenti, analogamente a quanto previsto per la spa, la procedura per il controllo delle valutazioni contenute nella relazione di stima; per rimediare al vuoto normativo (e sempre che di un vuoto si tratti, e cioè sempre che non si possa far ricorso ad un procedimento di applicazione analogica delle norme sulla società per azioni) non sarebbe inopportuna, comunque, una disciplina statutaria ad hoc, la quale, ad esempio, semplicemente ricopi nello statuto della società a responsabilità limitata il dettato dell articolo 2343 oppure preveda soluzioni innovative quali l esclusione del socio conferente che rifiuti di integrare in denaro la differenza di valore del conferimento emersa a seguito dell intervenuto controllo. Studio Notarile Busani, Gardelli & Canali Statuto di srl - Versione Pag. 8

9 soci e degli amministratori, nei due anni dalla iscrizione della società nel registro delle imprese. In tal caso l acquisto, salvo diversa disposizione dell atto costitutivo, deve essere autorizzato con decisione dei soci a norma dell articolo Nei casi previsti dai precedenti commi si applicano il secondo comma dell articolo 2343 ed il quarto e quinto comma dell articolo 2343-bis Stima dei conferimenti di beni in natura e di crediti. [...] 2. L esperto risponde dei danni causati alla società, ai soci e ai terzi. Si applicano le disposizioni dell articolo 64 del codice di procedura civile. 3. Gli amministratori devono, nel termine di centottanta giorni dalla iscrizione della società, controllare le valutazioni contenute nella relazione indicata nel primo comma e, se sussistano fondati motivi, devono procedere alla revisione della stima. Fino a quando le valutazioni non sono state controllate, le azioni corrispondenti ai conferimenti sono inalienabili e devono restare depositate presso la società. [...] 10. Se nell ambito del controllo di cui al comma precedente risulti che il valore dei beni, dei crediti, dell opera o dei servizi conferiti sia inferiore di oltre un quinto (oppure: altra misura) a quello per cui avvenne il conferimento,... (1a alternativa)... il capitale sociale deve essere ridotto in misura corrispondente mediante riduzione della partecipazione sociale del socio conferente. (2a alternativa)... il conferente deve versare la differenza in danaro entro 30 giorni (oppure altro termine) dalla richiesta che l'organo amministrativo deve senza indugio inviargli; nel caso di inadempimento, il conferente deve essere escluso, a meno che i soci non decidano di ridurre il capitale sociale in misura Stima dei conferimenti di beni in natura e di crediti. [...] 4. Se risulta che il valore dei beni o dei crediti conferiti era inferiore di oltre un quinto a quello per cui avvenne il conferimento, la società deve proporzionalmente ridurre il capitale sociale, annullando le azioni che risultano scoperte. Tuttavia il socio conferente può versare la differenza in danaro o recedere dalla società; il socio recedente ha diritto alla restituzione del conferimento, qualora sia possibile in tutto o in parte in natura. L atto costitutivo può prevedere, salvo in ogni caso Se emerge una "discrepanza" considerevole del valore effettivo del bene conferito rispetto a quanto dichiarato nella relazione di stima, i soci possono scegliere se: - ricopiare pedissequamente la normativa in materia di spa, di cui al comma 4 dell'articolo 2343; - oppure, introdurre regole diversificate e specifiche; quale, ad esempio, quella per la quale il socio conferente è tenuto ad effettuare il versamento in denaro, a copertura del mancato valore; in mancanza, si può immaginare che questa fattispecie integri un caso di esclusione ai sensi dell'articolo 2473 bis del codice civile. Studio Notarile Busani, Gardelli & Canali Statuto di srl - Versione Pag. 9

10 corrispondente mediante riduzione della partecipazione sociale del socio conferente conseguita a fronte del conferimento oggetto del controllo di valutazione. quanto disposto dal quinto comma dell articolo 2346, che per effetto dell annullamento delle azioni disposto nel presente comma si determini una loro diversa ripartizione tra i soci. 11. (opzionale) All organo amministrativo spetta, (ad esempio) fino alla data del, di aumentare il capitale sociale, in una o più volte, e non oltre il limite di euro (oppure: in misura non superiore al... per cento dell'ammontare del capitale sociale che risulta versato alla data della decisione dell'organo amministrativo di aumentare il capitale sociale), senza (oppure: con) la facoltà di escludere (ad esempio: in tutto o in parte) il diritto dei soci di sottoscrivere le partecipazioni di nuova emissione e senza (oppure: con) la facoltà di attribuire ai soci partecipazioni determinate in misura non proporzionale ai conferimenti. La decisione di aumento del capitale sociale a- dottata dall'organo amministrativo può (oppure: non può) prevedere il pagamento di un sovrapprezzo (opzionale, in caso di previsione di sovrapprezzo: da determinarsi a discrezione dell'organo amministrativo - oppure: da determinarsi con le seguenti modalità...) Aumento di capitale. 1. L atto costitutivo può attribuire agli amministratori la facoltà di aumentare il capitale sociale, determinandone i limiti e le modalità di esercizio; la decisione degli amministratori, che deve risultare da verbale redatto senza indugio da notaio, deve essere depositata ed iscritta a norma dell articolo L'articolo 2480 prevede che lo statuto possa attribuire agli amministratori la facoltà di aumentare il capitale sociale, determinando i limiti e le modalità di esercizio della delega (a differenza invece della disciplina della spa - che nella clausola statutaria viene sostanzialmente riprodotta - ove vengono normativamente disciplinati i limiti e le condizioni per l'esercizio della delega). Di volta in volta, dovrà dunque essere valutata l'opportunità dell'inserimento di una siffatta clausola con precisati i limiti per gli amministratori nel decidere un aumento di capitale sociale a pagamento. 12. In caso di riduzione del capitale sociale per perdite, può essere omesso, motivando le ragioni di tale omissione nel verbale dell assemblea, il preventivo deposito presso la sede sociale della relazione e delle osservazioni di cui all'articolo 2482 bis, comma 2, del codice civile bis. Riduzione del capitale per perdite. [...] 2. All assemblea deve essere sottoposta una relazione degli amministratori sulla situazione patrimoniale della società, con le osservazioni nei casi previsti dall articolo 2477 del collegio sindacale o del revisore. Se l atto costitutivo non prevede diversamente, copia della relazione e delle osservazioni deve essere depositata nella sede della società almeno otto giorni prima dell assemblea, perché i soci possano prenderne visione. [...] La clausola è opportuna perchè consente di utilizzare l'opzione di cui all'articolo 2482 bis, comma 2, al fine di rendere facoltativo il deposito presso la sede sociale della relazione dell'organo amministrativo e delle osservazioni del collegio sindacale o del revisore in caso di riduzione del capitale per perdite. Le motivazioni dell'omissione potranno essere individuate ad esempio nella esauriente personale conoscenza che ciascun socio dichiari di avere in ordine alla situazione patrimoniale della società. 13. Nella fattispecie di cui all'articolo 2466, comma 2, del codice civile, in mancanza di offerte per l'acquisto, la partecipazione al capitale sociale di titolarità del socio moroso può (oppure: non può) essere venduta all'in Mancata esecuzione dei conferimenti. 1. Se il socio non esegue il conferimento nel termine prescritto, gli amministratori diffi- La fattispecie disciplinata all'articolo 2466 riguarda la procedura per la vendita delle partecipazioni del socio che non ha adempiuto all'obbligo di conferimento contratto con la sua sottoscri- Studio Notarile Busani, Gardelli & Canali Statuto di srl - Versione Pag. 10

11 canto. dano il socio moroso ad eseguirlo nel termine di trenta giorni. 2. Decorso inutilmente questo termine gli amministratori, qualora non ritengano utile promuovere azione per l esecuzione dei conferimenti dovuti, possono vendere agli altri soci in proporzione della loro partecipazione la quota del socio moroso. La vendita è effettuata a rischio e pericolo del medesimo per il valore risultante dall ultimo bilancio approvato. In mancanza di offerte per l acquisto, se l atto costitutivo lo consente, la quota è venduta all incanto. 3. Se la vendita non può aver luogo per mancanza di compratori, gli amministratori e- scludono il socio, trattenendo le somme riscosse. Il capitale deve essere ridotto in misura corrispondente. zione di una partecipazione al capitale sociale; la vendita all'incanto da parte degli amministratori, in mancanza di offerte da parte degli altri soci, può infatti essere eseguita solo se l'atto costitutivo espressamente lo prevede, così come sancisce il comma 2 dell'articolo In deroga all'articolo 2470, comma 2, del codice civile, può farsi luogo all'iscrizione nel libro dei soci anche anteriormente al deposito presso il Registro delle Imprese dell'atto di trasferimento o comunque dell'atto dal quale consegue una modificazione della compagine sociale, ove esso abbia forma pubblica o di scrittura privata autenticata e ad esso partecipino: 1) tutti coloro che anteriormente a detto atto siano iscritti nel libro dei soci; 2) tutti coloro che vi debbano essere iscritti successivamente; 3) tutti i componenti dell'organo amministrativo in carica Efficacia e pubblicità. 1. Il trasferimento delle partecipazioni ha effetto di fronte alla società dal momento dell iscrizione nel libro dei soci secondo quanto previsto nel successivo comma. 2. L atto di trasferimento, con sottoscrizione autenticata, deve essere depositato entro trenta giorni, a cura del notaio autenticante, presso l ufficio del registro delle imprese nella cui circoscrizione è stabilita la sede sociale. L iscrizione del trasferimento nel libro dei soci ha luogo, su richiesta dell a- lienante o dell acquirente, verso esibizione del titolo da cui risultino il trasferimento e l avvenuto deposito. In caso di trasferimento a causa di morte il deposito e l iscrizione sono effettuati a richiesta dell erede o del legatario verso presentazione della documentazione richiesta per l annotazione nel libro dei soci dei corrispondenti trasferimenti in materia di società per azioni. L'articolo 2470 dispone che il trasferimento delle partecipazioni sociali ha effetto di fronte alla società dal momento dell iscrizione del trasferimento nel libro dei soci; il secondo comma precisa poi che l iscrizione del trasferimento nel libro dei soci, che può essere richiesta dall alienante o dall acquirente, deve essere preceduta dal deposito dell atto di trasferimento, entro trenta giorni, presso l ufficio del Registro delle Imprese nella cui circoscrizione è stabilita la sede sociale. Nonostante l'articolo 2470, comma 2, non preveda possibilità di deroga, si ritiene comunque possibile far luogo all'iscrizione a libro soci di coloro che subentrano in società anche prima del deposito dell'atto di trasferimento nel Registro delle Imprese, qualora all'atto traslativo partecipino tutti i soci (uscenti ed entranti) e tutti i componenti dell'organo amministrativo e di quello di controllo. E ciò in specie al fine di consentire lo svolgimento di assemblee con i nuovi soci immediatamente dopo i cambiamenti nella compagine sociale, senza dover attendere il deposito dell'atto presso il Registro delle Imprese. ARTICOLO 6) FINANZIAMENTI DEI SOCI D.Lgs. 1 settembre 1993, La clausola abilita i finanziamenti dei Studio Notarile Busani, Gardelli & Canali Statuto di srl - Versione Pag. 11

12 ALLA SOCIETA 1. I finanziamenti con diritto a restituzione della somma versata possono essere effettuati dai soci, anche non in proporzione alle rispettive partecipazioni al capitale sociale, con le modalità e i limiti di cui alla normativa tempo per tempo vigente in materia di raccolta del risparmio. (oppure) 1. I finanziamenti con diritto a restituzione della somma versata possono essere effettuati a favore della società esclusivamente dai soci, anche non in proporzione alle rispettive partecipazioni al capitale sociale, che risultano iscritti nel libro soci da almeno 3 (tre) mesi e che detengano una partecipazione al capitale pari almeno al 2 (due) per cento dell ammontare del capitale nominale quale risulta dall ultimo bilancio approvato (o comunque nei limiti e con le modalità che siano imposti dalla normativa tempo per tempo in vigore). n Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia Art. 10. Attività bancaria 1. La raccolta di risparmio tra il pubblico e l'esercizio del credito costituiscono l'attività bancaria. Essa ha carattere d'impresa. 2. L'esercizio dell'attività bancaria e' riservato alle banche. 3. Le banche esercitano, oltre all'attività bancaria, ogni altra attività finanziaria, secondo la disciplina propria di ciascuna, nonchè attività connesse o strumentali. Sono salve le riserve di attività previste dalla legge. Art. 11. Raccolta del risparmio 1. Ai fini del presente decreto legislativo e' raccolta del risparmio l'acquisizione di fondi con obbligo di rimborso, sia sotto forma di depositi sia sotto altra forma. 2. La raccolta del risparmio tra il pubblico e' vietata ai soggetti diversi dalle banche. 3. Il CICR stabilisce limiti e criteri, anche con riguardo all'attività e alla forma giuridica dei soggetti, in base ai quali non costituisce raccolta del risparmio tra il pubblico quella effettuata: a) presso soci e dipendenti; b) presso società controllanti, controllate o collegate ai sensi dell'art del codice civile e presso controllate da una stessa controllante. 4. Il divieto del comma 2 non si applica: a) agli Stati comunitari, agli organismi internazionali ai quali aderiscono uno o più Stati comunitari, agli enti pubblici territoriali ai quali la raccolta del risparmio e' consentita in base agli ordinamenti nazionali degli Stati comunitari; b) agli Stati extracomunitari e ai soggetti esteri abilitati da speciali disposizioni del diritto soci a favore della società, e cioè gli apporti non destinati a comporre il capitale sociale nominale della società stessa; la clausola è redatta in modo da essere rispondente alle prescrizioni dell'articolo 11 del Tulb (la legge bancaria recata dal d. lgs. 1 settembre 1993 n. 385) che, dopo aver definito come <<raccolta del risparmio l'acquisizione di fondi con obbligo di rimborso, sia sotto forma di depositi sia sotto altra forma>> e dopo aver sancito che <<la raccolta del risparmio tra il pubblico è vietata ai soggetti diversi dalle banche>>, indica che al Comitato Interministeriale per il Credito e il Risparmio (CICR) spetta di stabilire <<limiti e criteri, anche con riguardo all'attività e alla forma giuridica dei soggetti, in base ai quali non costituisce raccolta del risparmio tra il pubblico quella effettuata: a) presso soci e dipendenti; b) presso società controllanti, controllate o collegate e presso controllate da una stessa controllante>>. Il Cicr ha provveduto con la deliberazione 3 marzo 1994, intitolata Disciplina della raccolta del risparmio ai sensi dell'art. 11 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385 e pubblicata in Gazzetta Ufficiale n. 58 dell 1 marzo 1994, disponendo che: a - la raccolta deve essere rivolta a soggetti iscritti nel libro dei soci da almeno tre mesi che detengano una partecipazione di almeno il 2 per cento del capitale sociale risultante dall'ultimo bilancio approvato; b - tale facoltà deve essere prevista dallo statuto. Studio Notarile Busani, Gardelli & Canali Statuto di srl - Versione Pag. 12

13 italiano; c) alle società per azioni e in accomandita per azioni per la raccolta effettuata, nei limiti previsti dal codice civile, mediante l'emissione di obbligazioni; d) alle società e agli enti con titoli negoziati in un mercato regolamentato per la raccolta effettuata, mediante titoli anche obbligazionari, nel rispetto dei limiti e dei criteri stabiliti dal CICR avendo riguardo anche all'attività dell'emittente a fini di tutela della riserva dell'attività bancaria stabilita dall'art. 10. Le disposizioni del CICR possono derogare ai limiti previsti dal primo comma dell'art del codice civile. Il CICR, su proposta formulata dalla Banca d'italia sentita la CONSOB, individua le caratteristiche, anche di durata e di taglio, dei titoli mediante i quali la raccolta può essere effettuata; e) alle imprese per la raccolta effettuata tramite banche ed enti sottoposti a forme di vigilanza prudenziale che esercitano attività assicurativa o finanziaria, nel rispetto dei limiti e dei criteri stabiliti dal CICR, anche con riguardo all'attività svolta dall'emittente. Il CICR individua le categorie di enti finanziari tramite i quali la raccolta può essere effettuata; f) agli enti sottoposti a forme di vigilanza prudenziale che svolgono attività assicurativa o finanziaria, per la raccolta a essi specificamente consentita da disposizioni di legge. 5. Nei casi previsti dal comma 4, lettere c), d), e) e f) sono comunque precluse la raccolta di fondi a vista e ogni forma di raccolta collegata all'emissione o alla gestione di mezzi di pagamento. 2. Salvo diversa determinazione, i versamenti effettuati dai soci a favore della società devono considerarsi infruttiferi Frutti naturali e frutti civili 1. Sono frutti naturali quelli che provengono direttamente dalla cosa, vi concorra o no l opera dell uomo, come i pro- La clausola così redatta pone come disciplina di default la prassi che viene normalmente seguita, e cioè quella del carattere infruttifero dei finanziamenti; cosicchè, se si intenda procedere con modalità di finanziamento fruttifero, occorre una specifica determinazione in Studio Notarile Busani, Gardelli & Canali Statuto di srl - Versione Pag. 13

14 dotti agricoli, la legna, i parti degli animali, i prodotti delle miniere, cave e torbiere. tal senso. 2. Finché non avviene la separazione, i frutti faranno parte della cosa. Si può tuttavia disporre di essi come di cosa mobile futura. 3. Sono frutti civili quelli che si ritraggono dalla cosa come corrispettivo del godimento che altri ne abbia. Tali sono gli interessi dei capitali, i canoni enfiteutici, le rendite vitalizie e ogni altra rendita, il corrispettivo delle locazioni. Art. 42 Tuir - Determinazione del reddito di capitale [ ] 2. Per i capitali dati a mutuo gli interessi, salvo prova contraria, si presumono percepiti alle scadenze e nella misura pattuite per iscritto. Se le scadenze non sono stabilite per iscritto gli interessi si presumono percepiti nell'ammontare maturato nel periodo di imposta. Se la misura non è determinata per iscritto gli interessi si computano al saggio legale. [ ] 3. Per il rimborso dei finanziamenti dei soci si applica l'articolo 2467 del codice civile Finanziamenti dei soci. 1. Il rimborso dei finanziamenti dei soci a favore della società è postergato rispetto alla soddisfazione degli altri creditori e, se avvenuto nell anno precedente la dichiarazione di fallimento della società, deve essere restituito. 2. Ai fini del precedente comma s intendono finanziamenti dei soci a favore della società quelli, in qualsiasi forma effettuati, che sono stati concessi in un momento in cui, anche in considerazione del tipo di attività esercitata dalla società, risulta un eccessivo squilibrio dell indebitamento rispetto al patrimonio netto oppure in una situazione finanziaria della società nella quale sarebbe stato ragionevole un conferi- La nuova disciplina legislativa dei finanziamenti dei soci, richiamata dalla norma statutaria in commento, stabilisce che il rimborso dei finanziamenti eseguiti dai soci a favore della società è postergato rispetto alla soddisfazione dei creditori ordinari (si pensi ad un fornitore della società); e che se il rimborso è avvenuto nell anno precedente la dichiarazione di fallimento della società, questo deve essere restituito. Studio Notarile Busani, Gardelli & Canali Statuto di srl - Versione Pag. 14

15 mento. ARTICOLO 7) TITOLI DI DEBITO 1. La società può emettere titoli di debito al portatore o nominativi con decisione dell organo amministrativo (opzionale: adottata con il voto favorevole dei 2/3 - o altra percentuale - degli amministratori). (in alternativa): 1. La società può emettere titoli di debito al portatore o nominativi con decisione dei soci (oppure: dell'assemblea dei soci) (opzionale: adottata con il voto favorevole dei soci che rappresentino i 2/3 - o altra percentuale - del capitale sociale) Emissione di titoli di debito. 1. Se l atto costitutivo lo prevede, la società può emettere titoli di debito. In tal caso l atto costitutivo attribuisce la relativa competenza ai soci o agli amministratori determinando gli eventuali limiti, le modalità e le maggioranze necessarie per la decisione. 2. I titoli emessi ai sensi del precedente comma possono essere sottoscritti soltanto da investitori professionali soggetti a vigilanza prudenziale a norma delle leggi speciali. In caso di successiva circolazione dei titoli di debito, chi li trasferisce risponde della solvenza della società nei confronti degli acquirenti che non siano investitori professionali ovvero soci della società medesima. 3. La decisione di emissione dei titoli prevede le condizioni del prestito e le modalità del rimborso ed è iscritta a cura degli amministratori presso il registro delle imprese. Può altresì prevedere che, previo consenso della maggioranza dei possessori dei titoli, la società possa modificare tali condizioni e modalità. Largo alla raccolta di capitale di debito anche per la srl: è questa una novità assoluta che la riforma del diritto societario introduce nella disciplina della srl. L'articolo 2483 stabilisce infatti che l'atto costitutivo possa prevedere la facoltà per la srl di emettere titoli di debito, con decisione di competenza dei soci o degli amministratori. La norma precisa che la sottoscrizione dei titoli può essere fatta solo da parte di investitori professionali (ad esempio, le banche), che - in caso di successiva circolazione del titolo - sono garanti ex lege della solvenza della società. A parte tale inderogabile previsione, la norma rimette la definizione delle regole per l'emissione del prestito all'atto costitutivo; amplissima è dunque la libertà riconosciuta ai soci nel colmare l'assenza di normativa. 2. I titoli di debito possono essere sottoscritti soltanto da investitori professionali soggetti a vigilanza prudenziale a norma delle leggi speciali. In caso di successiva circolazione dei titoli, chi li trasferisce (e cioè sia l'investitore professionale che li abbia sottoscritti, sia il soggetto avente causa da detto investitore professionale) risponde della solvenza della società nei confronti degli acquirenti che non siano investitori professionali ovvero soci della società medesima. (opzionale) La società può emettere titoli di debito per somma complessivamente non eccedente l'ammontare del capitale sociale (oppure: per somma complessivamente non eccedente il doppio del capitale sociale; oppure: per somma complessivamente non ec Limiti all emissione. 1. La società può emettere obbligazioni al portatore o nominative per somma complessivamente non eccedente il doppio del capitale sociale, della riserva legale e delle riserve disponibili risultanti dall'ultimo bilancio approvato. I sindaci attestano il rispetto del suddetto limite. 3. Non è soggetta al limite di cui al primo comma, e non rientra nel calcolo al fine del medesimo, l emissione di obbligazioni garantite da ipoteca di primo grado su immobili di proprietà della società, sino a due terzi del valore degli immobili medesimi. La clausola statutaria, stante l'assoluta autonomia che la norma riconosce ai soci nella regolamentazione della materia, disciplina l'emissione dei titoli, in parte, mediante il rinvio alle norme previste per la spa in tema di prestito obbligazionario ed, in parte, mediante la creazione di regole ad hoc, il cui inserimento dovrà essere valutato caso per caso dai soci. I soci, di volta in volta, possono dunque stabilire che, ad e- sempio: - l'emissione dei titoli di debito debba essere contenuta entro un ammontare predeterminato, così come l'articolo 2412 prevede per la spa; - l'emissione possa essere decisa solo dopo che è trascorso un certo periodo di tempo dalla costituzione della società; Studio Notarile Busani, Gardelli & Canali Statuto di srl - Versione Pag. 15

16 cedente il capitale sociale, la riserva legale e le riserve disponibili; oppure: per somma complessivamente non eccedente 100 (cento) mila euro; eccetera). (opzionale) Non può essere decisa l'emissione dei titoli di debito prima che siano trascorsi cinque anni (o altra data) dalla costituzione della società Emissione di titoli di debito. [...] 2. I titoli emessi ai sensi del precedente comma possono essere sottoscritti soltanto da investitori professionali soggetti a vigilanza prudenziale a norma delle leggi speciali. In caso di successiva circolazione dei titoli di debito, chi li trasferisce risponde della solvenza della società nei confronti degli acquirenti che non siano investitori professionali ovvero soci della società medesima. e così via. 3. La decisione di emissione dei titoli di debito deve indicare: a) il valore nominale di ciascun titolo; b) il rendimento dei titoli o i criteri per la sua determinazione; c) il modo e i tempi di pagamento degli interessi e di rimborso dei titoli; d) se il diritto dei sottoscrittori alla restituzione del capitale e agli interessi sia, in tutto o in parte, subordinato alla soddisfazione dei diritti di altri creditori della società; e) se i tempi e l entità del pagamento degli interessi possano variare in dipendenza di parametri oggettivi anche relativi all andamento economico della società Diritti degli obbligazionisti. 1. Il diritto degli obbligazionisti alla restituzione del capitale ed agli interessi può essere, in tutto o in parte, subordinato alla soddisfazione dei diritti di altri creditori della società. 2. I tempi e l entità del pagamento degli interessi possono variare in dipendenza di parametri oggettivi anche relativi all andamento economico della società. Con questa clausola, in ossequio al disposto dell'articolo 2483, comma 3, si rinvia alla decisione degli amministratori (o dei soci) la definizione delle caratteristiche del prestito (condizioni, modalità di rimborso, misura degli interessi ed eventuale postergazione nel rimborso rispetto ad altri creditori e così via). 4. I titoli di debito devono indicare: a) la denominazione, l'oggetto e la sede della società, con l'indicazione dell'ufficio del registro delle imprese presso il quale la società è iscritta; b) il capitale sociale e le riserve esistenti al momento dell emissione; c) la data della deliberazione di emissione e della sua iscrizione nel Registro delle Imprese; d) l'ammontare complessivo dell emissione, il valore nominale di ciascun titolo, i diritti con essi attribuiti, il rendimento o i criteri per la sua determinazione, il modo di pagamento dei rendimenti e di rimborso del capitale, l eventuale subordinazione dei diritti dei sottoscrittori a quelli di altri creditori della socie Contenuto delle obbligazioni. 1. I titoli obbligazionari devono indicare: 1) la denominazione, l'oggetto e la sede della società, con l'indicazione dell'ufficio del registro delle imprese presso il quale la società è iscritta; 2) il capitale sociale e le riserve esistenti al momento dell emissione; 3) la data della deliberazione di emissione e della sua iscrizione nel registro; 4) l'ammontare complessivo dell emissione, il valore nominale di ciascun titolo, i diritti con essi attribuiti, il rendimen- La clausola statutaria indica il contenuto letterale dei titoli di debito, richiamando quanto dispone l'articolo 2414 per i titoli obbligazionari emessi dalla spa. Studio Notarile Busani, Gardelli & Canali Statuto di srl - Versione Pag. 16

17 tà; e) le eventuali garanzie da cui sono assistiti; f) se emessi al portatore, l'investitore professionale che ha sottoscritto i titoli stessi. to o i criteri per la sua determinazione e il modo di pagamento e di rimborso, l eventuale subordinazione dei diritti degli obbligazionisti a quelli di altri creditori della società; 5) le eventuali garanzie da cui sono assistiti. 5. I possessori dei titoli di debito si riuniscono in assemblea al fine di deliberare in ordine: a) alla nomina e alla revoca del rappresentante comune; b) alle modificazioni delle condizioni del prestito, in quanto le decisioni dei soci che abbiano a oggetto la modificazione delle condizioni del prestito sono subordinate al consenso dell'assemblea dei possessori dei titoli di debito; c) alla costituzione di un fondo per le spese necessarie alla tutela dei comuni interessi e al relativo rendiconto; d) agli altri oggetti d'interesse comune dei possessori dei titoli di debito Assemblea degli obbligazionisti. 1. L'assemblea degli obbligazionisti delibera: 1) sulla nomina e sulla revoca del rappresentante comune; 2) sulle modificazioni delle condizioni del prestito; 3) sulla proposta di amministrazione controllata e di concordato; 4) sulla costituzione di un fondo per le spese necessarie alla tutela dei comuni interessi e sul rendiconto relativo; 5) sugli altri oggetti d'interesse comune degli obbligazionisti. [...] Lo statuto della srl può anche prevedere, così come è stabilito in tema di spa, che i possessori dei titoli di debito si riuniscano in un'assemblea speciale per decidere quelle questioni (le modificazioni del prestito, la nomina del rappresentante comune, eccetera) che riguardano la materia dei titoli di debito. La clausola in esame predilige il metodo assembleare per i possessori dei titoli di debito, senza far ricorso quindi a modalità decisionali di tipo non assembleare. 6. L'assemblea dei possessori di titoli di debito è convocata mediante lettera raccomandata dall'organo amministrativo della società emittente o dal rappresentante comune dei possessori dei titoli di debito, quando lo ritengono necessario, o quando ne è fatta richiesta da tanti possessori di titoli di debito che rappresentino (ad esempio) il ventesimo dei titoli emessi e non estinti. Nel caso di e- missione di titoli di debito al portatore l'assemblea è convocata mediante avviso pubblicato, almeno quindici giorni prima del giorno fissato per la riunione, sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana o altro giornale quotidiano a diffusione nazionale, recante l'indicazione del giorno, del luogo e dell'ora dell'adunanza e l'elenco della materie da trattare Assemblea degli obbligazionisti. [...] 2. L'assemblea è convocata dagli amministratori o dal rappresentante degli obbligazionisti, quando lo ritengono necessario, o quando ne è fatta richiesta da tanti obbligazionisti che rappresentino il ventesimo dei titoli emessi e non estinti. La clausola statutaria, nel disciplinare il funzionamento dell'assemblea speciale dei possessori dei titoli, si ispira al disposto dell'articolo 2415, comma 2, che regola la convocazione dell'assemblea degli obbligazionisti per la spa. 7. Si applicano all'assemblea dei possessori di titoli di debito le disposizioni relative all'assemblea dei soci recate dal presente statuto e dal codice civile in materia di società a responsabilità limitata Assemblea degli obbligazionisti. [ ] 3. Si applicano all'assemblea degli obbligazionisti le disposizioni relative all'assemblea straordinaria dei soci e le Con questa clausola si stabilisce molto opportunamente (per evitare contrasti procedurali e conferire certezza ai comportamenti da tenere e alle decisioni da assumere) che, per tutto quanto non è espressamente previsto dallo statuto per il funzionamento dell'assem- Studio Notarile Busani, Gardelli & Canali Statuto di srl - Versione Pag. 17

18 sue deliberazioni sono iscritte, a cura del notaio che ha redatto il verbale, nel registro delle imprese. Per la validità delle deliberazioni sull'oggetto indicato nel primo comma, numero 2, è necessario anche in seconda convocazione il voto favorevole degli obbligazionisti che rappresentino la metà delle obbligazioni emesse e non estinte. blea speciale dei possessori di titoli di debito, si rinvia alle norme, di legge e statutarie, che regolano lo svolgimento dell'assemblea generale dei soci della srl (si pensi ad esempio alla materia del quorum deliberativo). 8. La società, per i titoli di debito da essa e- ventualmente posseduti, non può partecipare alle deliberazioni dell'assemblea dei possessori di titoli di debito Assemblea degli obbligazionisti. [...] 4. La società, per le obbligazioni da essa eventualmente possedute, non può partecipare alle deliberazioni. Qui si fa il caso della srl che acquisti da un investitore professionale (ad e- sempio, una banca), primo sottoscrittore, i titoli di debito dalla stessa emessi; in tal caso, e in analogia con quanto prevede l'articolo 2415, comma 4, per l'identica situazione che veda coinvolta una spa, viene "congelato" l'esercizio dei diritti (e, in primo luogo, il diritto di intervenire e di votare) che spetterebbero agli amministratori della società nell'assemblea speciale dei possessori dei titoli. 9. All'assemblea dei possessori di titoli di debito possono assistere i componenti dell'organo amministrativo e, ove nominato, dell'organo di controllo della società Assemblea degli obbligazionisti. [...] 5. All'assemblea degli obbligazionisti possono assistere gli amministratori ed i sindaci. La clausola statutaria ripete quanto stabilisce l'articolo 2415, ultimo comma, per l'assemblea degli obbligazionisti di spa. 10. Le deliberazioni dell'assemblea dei possessori dei titoli di debito sono verbalizzate su apposito libro, numerato e vidimato prima di esser posto in uso e tenuto dal rappresentante comune con le stesse modalità con cui sono tenuti gli altri libri sociali Libri sociali obbligatori. 1. Oltre i libri e le altre scritture contabili prescritti nell'articolo 2214, la società deve tenere: 1) il libro dei soci, nel quale devono essere indicati distintamente per ogni categoria il numero delle azioni, il cognome e il nome dei titolari delle azioni nominative, i trasferimenti e i vincoli ad esse relativi e i versamenti eseguiti; 2) il libro delle obbligazioni, il quale deve indicare l'ammontare delle obbligazioni emesse e di quelle estinte, il cognome e il nome dei titolari delle obbligazioni nominative e i trasferimenti e i vincoli ad esse relativi; [...] Con questa clausola viene opportunamente prescritta la trascrizione su di un apposito libro delle decisioni dell'assemblea speciale dei possessori dei titoli, a fini probatori e di pubblicità del contenuto delle decisioni adottate dall'assemblea stessa. 11. Il rappresentante comune può essere scelto al di fuori dei possessori dei titoli di Rappresentante comune. I requisiti soggettivi stabiliti da questa clausola statutaria per la nomina a rap- Studio Notarile Busani, Gardelli & Canali Statuto di srl - Versione Pag. 18

19 debito; possono essere nominate anche le persone giuridiche autorizzate all esercizio dei servizi di investimento nonché le società fiduciarie. 1. Il rappresentante comune può essere scelto al di fuori degli obbligazionisti e possono essere nominate anche le persone giuridiche autorizzate all esercizio dei servizi di investimento nonché le società fiduciarie [ ] presentante comune dei possessori dei titoli di debito coincidono con quelli richiesti dall'articolo 2417 per il rappresentante degli obbligazionisti della spa. 12. Non possono essere nominati rappresentanti comuni dei possessori dei titoli di debito e, se nominati, decadono dall'ufficio, gli amministratori, i sindaci, i dipendenti della società debitrice e coloro che si trovano nelle condizioni indicate nell'articolo 2399 del codice civile Rappresentante comune. 1. [ ] Non possono essere nominati rappresentanti comuni degli obbligazionisti e, se nominati, decadono dall'ufficio, gli amministratori, i sindaci, i dipendenti della società debitrice e coloro che si trovano nelle condizioni indicate nell'articolo [ ] I requisiti soggettivi stabiliti da questa clausola statutaria per la nomina a rappresentante comune dei possessori dei titoli di debito coincidono con quelli richiesti dall'articolo 2417 per il rappresentante degli obbligazionisti della spa Cause d'ineleggibilità e di decadenza. 1. Non possono essere eletti alla carica di sindaco e, se eletti, decadono dall'ufficio: a) coloro che si trovano nelle condizioni previste dall articolo 2382; b) il coniuge, i parenti e gli affini entro il quarto grado degli amministratori della società, gli amministratori, il coniuge, i parenti e gli affini entro il quarto grado degli amministratori delle società da questa controllate, delle società che la controllano e di quelle sottoposte a comune controllo; c) coloro che sono legati alla società o alle società da questa controllate o alle società che la controllano o a quelle sottoposte a comune controllo da un rapporto di lavoro o da un rapporto continuativo di consulenza o di prestazione d opera retribuita, ovvero da altri rapporti di natura patrimoniale che ne compromettano l indipendenza. 2. La cancellazione o la sospensione dal registro dei revisori contabili e la perdita dei requisiti previsti dall ultimo comma dell articolo 2397 sono causa di decadenza dall'ufficio di sindaco. Studio Notarile Busani, Gardelli & Canali Statuto di srl - Versione Pag. 19

20 3. Lo statuto può prevedere altre cause di ineleggibilità o decadenza, nonché cause di incompatibilità e limiti e criteri per il cumulo degli incarichi. 13. Il rappresentante comune dura in carica per un periodo (ad esempio) non superiore ad un triennio e può essere rieletto. L'assemblea dei possessori dei titoli di debito ne fissa il compenso; in mancanza di fissazione di compenso, l'incarico si intende assunto gratuitamente Rappresentante comune. [ ] 3. Il rappresentante comune dura in carica per un periodo non superiore ad un triennio e può essere rieletto. L'assemblea degli obbligazionisti ne fissa il compenso. Entro trenta giorni dalla notizia della sua nomina il rappresentante comune deve richiederne l'iscrizione nel registro delle imprese. Con questa clausola si fissa in tre anni la durata della carica del rappresentante comune, salvo che i soci decidano di prevedere una durata diversa rispetto a quella fissata dall'articolo 2417, comma 3, per la spa, al cui contenuto la presente clausola è ispirata Il rappresentante comune deve provvedere all'esecuzione delle deliberazioni dell'assemblea dei possessori dei titoli di debito, tutelare gli interessi comuni di questi nei rapporti con la società e assistere alle eventuali operazioni di sorteggio dei titoli di debito. Egli ha diritto di assistere all'assemblea dei soci Obblighi e poteri del rappresentante comune. 1. Il rappresentante comune deve provvedere all'esecuzione delle deliberazioni dell'assemblea degli obbligazionisti, tutelare gli interessi comuni di questi nei rapporti con la società e assistere alle o- perazioni di sorteggio delle obbligazioni. Egli ha diritto di assistere all'assemblea dei soci. 2. Per la tutela degli interessi comuni ha la rappresentanza processuale degli obbligazionisti anche nell'amministrazione controllata, nel concordato preventivo, nel fallimento, nella liquidazione coatta amministrativa e nell amministrazione straordinaria della società debitrice. La clausola statutaria precisa i compiti del rappresentante comune dei sottoscrittori dei titoli, che si risolvono in una sostanziale cura degli interessi della categoria dei possessori dei titoli, il tutto prendendo spunto dalla parallela normativa in tema di spa. ARTICOLO 8) PARTECIPAZIONI AL CA- PITALE SOCIALE 1. Le partecipazioni al capitale sociale possono essere assegnate ai soci in misura non proporzionale ai conferimenti da essi effettuati Quote di partecipazione. [...] 2. Salvo quanto disposto dal terzo comma del presente articolo, i diritti sociali spettano ai soci in misura proporzionale alla partecipazione da ciascuno posseduta. Se l'atto costitutivo non prevede diversamente, le partecipazioni dei soci sono determinate in misura proporzionale al conferimento. [...] Si veda anche l'articolo 5, comma 4, del presente statuto. Una norma statutaria così redatta, sfruttando la possibilità offerta dall'articolo 2468, comma 2, serve ad alterare il principio di proporzionalità tra valore del conferimento effettuato e valore della partecipazione assegnata al socio. In presenza di particolari rapporti extrasociali, può risultare infatti decisamente opportuno "derogare" alla proporzionalità tra il valore del conferimento e il valore della partecipazione che ne deriva, riconoscendo, ad esempio, più "potere" in società al socio che ha con- Studio Notarile Busani, Gardelli & Canali Statuto di srl - Versione Pag. 20

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