21 IL CONTENUTO DELL ATTO COSTITUTIVO

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1 IL CONTENUTO DELL ATTO COSTITUTIVO DELLA S.P.A SEGUENDO LA STRUTTURA DELL ART ESAMINIAMO IL CONTENUTO OBBLIGATORIO. L ATTO COSTITUTIVO DEVE INDICARE I SEGUENTI ELEMENTI 1)COGNOME, NOME, DENOMINAZIONE, DATA, LUOGO DI NASCITA, STATO DI COSTITUZIONE, DOMICILIO O SEDE, CITTADINANZA DEI SOCI, NUMERO DELLE AZIONI 2)DENOMINAZIONE E COMUNE DELLA SEDE O DELLE EVENTUALI SECONDARIE 3)L ATTIVITÀ CHE COSTITUISCE L OGGETTO SOCIALE 1

2 IL CONTENUTO DELL ATTO COSTITUTIVO DELLA S.P.A SEGUENDO LA STRUTTURA DELL ART ESAMINIAMO IL CONTENUTO OBBLIGATORIO. L ATTO COSTITUTIVO DEVE INDICARE I SEGUENTI ELEMENTI 4 L AMMONTARE DEL CAPITALE SOTTOSCRITTO E DI QUELLO VERSATO 5 IL NUMERO E L EVENTUALE VALORE NOMINALE DELLE AZIONI, LE LORO CARATTERISTICHE 6- IL VALORE ATTRIBUITO AI CREDITI E BENI CONFERITI IN NATURA 2

3 IL CONTENUTO DELL ATTO COSTITUTIVO DELLA S.P.A SEGUENDO LA STRUTTURA DELL ART ESAMINIAMO IL CONTENUTO OBBLIGATORIO. L ATTO COSTITUTIVO DEVE INDICARE I SEGUENTI ELEMENTI 7) LE NORME RELATIVE ALLA RIPARTIZIONE DEGLI UTILI 8) I BENEFICI EVENTUALMENTE ACCORDATI AI PROMOTORI O AI SOCI FIONDATORI 9)IL SISTEMA DI AMMINISTRAZIONE ADOTTATO, IL NUMERO DEGLI AMMINISTRATORI E I LORO POTERI 3

4 IL CONTENUTO DELL ATTO COSTITUTIVO DELLA S.P.A SEGUENDO LA STRUTTURA DELL ART ESAMINIAMO IL CONTENUTO OBBLIGATORIO. L ATTO COSTITUTIVO DEVE INDICARE I SEGUENTI ELEMENTI 10) IL NUMERO DEI COMPONENTI DEL COLLEGIO SINDACALE 11) LA NOMINA DEI PRIMI AMMINISTRATORI E SINDACI 12) L IMPORTO GLOBALE DELLE SPESE PER LA COSTITUZIONE POSTE A CARICO DELLA SOCIETÀ 13) LA DURATA DELLA SOCIETÀ 4

5 2) LA DENOMINAZIONE SOCIALE IN QUALUNQUE MODO FORMATA, DEVE CONTENERE L'INDICAZIONE DI SOCIETÀ PER AZIONI. LA DENOMINAZIONE SOCIALE PUÒ DUNQUE ESSERE DI PURA FANTASIA MENTRE LA RAGIONE SOCIALE DEVE CONTENERE ALMENO IL NOME DI UNO DEI SOCI A RESPNSABILITÀ ILLIMITATA. TALE DISTINZIONE RAPPRESENTA UNA CONSEGUENZA DEL DIVERSO REGIME DI RESPONSABILITÀ CHE CARATTERIZZA LE DUE CATEGORIE SOCIETARIE, ESSENDO EVIDENTE CHE L INDICAZIONE DELLE PERSONE DEI SOCI ASSOLVE UNA FUNZIONE PUBBLICITARIA RILEVANTE SOLO NELLA MISURA IN CUI QUESTI SONO RESPONSABILI PER LE OBBLIGAZIONI SOCIALI, RESTANDO PER CONVERSO ININFLUENTE RISPETTO ALLE SOCIETÀ (TIPICAMENTE QUELLE DI CAPITALI) CHE GODONO DI AUTONOMIA PATRIMONIALE PERFETTA. 5

6 3) L ATTO COSTITUTIVO DEVE INDICARE L ATTIVITÀ CHE COSTITUISCE L OGGETTO SOCIALE L OGGETTO SOCIALE DEVE INDICARE IL SETTORE ECONOMICO IN CUI OPERA LA SOCIETÀ: IL SETTORE AGRICOLO, IL SETTORE INDUSTRIALE, IL SETTORE DEL COMMERCIO, IL SETTORE DEI TRASPORTI, IL SETTORE DELL ATTIVITÀ BANCARIA E ASSICURATIVA, I SETTORI AUSILIARI DEI PRECEDENTI. NULLA VIETA CHE LA SOCIETÀ POSSA OPERARE IN PIÙ SETTORI ECONOMICI. L OGGETTO DEV'ESSERE SUFFICIENTEMENTE DETERMINATO, LECITO E POSSIBILE. AD ESEMPIO, PUÒ ESSERE PRODUZIONE E VENDITA DI AUTO, VENDITA DI ALIMENTARI, COSTRUZIONI EDILI. SE NON VIENE CONSEGUITO (IN VIA DEFINITIVA) O SOPRAGGIUNGA L'IMPOSSIBILITÀ DI CONSEGUIRLO, SI PUÒ VERIFICARE UNA CAUSA DI SCIOGLIMENTO DELLA SOCIETÀ (ART 2272 CC). 6

7 L ATTIVITÀ CHE COSTITUISCE L OGGETTO SOCIALE È IMPORTANTE AL FINE DI STABILIRE SE LA SOCIETÀ È COMMERCIALE E, PERTANTO SOGGETTA A FALLIMENTO SOLO A FORMA COMMERCIALE. IN QUESTO CASO NON ESERCITANDO UN ATTIVITÀ COMMERCIALE NON SARÀ SOGGETTA A FALLIMENTO 7

8 L ATTIVITÀ CHE COSTITUISCE L OGGETTO SOCIALE È ANCHE IMPORTANTE AL FINE DI DELIMITARE I POTERI DEGLI AMMINISTRATORI CHE POTRANNO COMPIERE TUTTI E SOLTANTO GLI ATTI CHE RIENTRANO NELL OGGETTO SOCIALE. ANCHE L ASSEMBLEA POTRÀ DELIBERARE SOLO IN CONFORMITÀ DELLA LEGGE E DELL ATTO COSTITUTIVO E, QUINDI, DELL OGGETTO SOCIALE. 8

9 CAPITALE SOCIALE E AZIONI 4 L AMMONTARE DEL CAPITALE SOTTOSCRITTO E DI QUELLO VERSATO È PRESCRITTO UN CAPITALE MINIMO DI EURO. IL CAPITALE DEVE ESSERE INTERAMENTE SOTTOSCRITTO ANCHE SE NON INTERAMENTE VERSATO. IL CAPITALE SOTTOSCRITTO È IL VALORE COMPLESSIVO CHE I SOCI SI IMPEGNANO AD EFFETTUARE. I CONFERIMENTI DI BENI IN NATURA E CREDITI DEVONO ESSERE FATTI INTERAMENTE ALLA COSTITUZIONE. È PERMESSO IL VERSAMENTO DI SOLO IL 25% DELLA SOMMA IN DENARO. QUALORA NEL CORSO DELLA VITA DELLA SOCIETÀ VENGA MENO LA PLURALITÀ DEI SOCI, I VERSAMENTI ANCORA DOVUTI DEVONO ESSERE EFFETTUATI ENTRO 90 GG (2342 C.C.). 9

10 CAPITALE VERSATO SI DEFINISCE CAPITALE VERSATO LA PARTE DEI CONFERIMENTI IN DENARO EFFETTIVAMENTE ESEGUITA DAI SOCI. QUANDO TUTTI I CONFERIMENTI SONO STATI ESEGUITI IL CAPITALE SI DICE INTERAMENTE VERSATO 10

11 5) IL NUMERO E L EVENTUALE VALORE NOMINALE DELLE AZIONI, LE LORO CARATTERISTICHE NORMALMENTE SULLE AZIONI È INDICATO IL VALORE NOMINALE CHE RAPPRESENTA UNA FRAZIONE DEL CAPITALE SOCIALE. IL VALORE NOMINALE DEVE ESSERE UGUALE PER TUTTE LE AZIONI ( ART C.C.). È POSSIBILE TUTTAVIA CHE SULLE AZIONI NON SIA INDICATO IL VALORE NOMINALE, COME CI SI REGOLA? L'ART C.C. AL COMMA 3, DISPONE CHE QUANDO MANCHI L'INDICAZIONE DEL VALORE NOMINALE I TITOLI AZIONARI DEVONO INDICARE IL NUMERO COMPLESSIVO DELLE AZIONI EMESSE E L'AMMONTARE DEL CAPITALE SOCIALE. IL RAPPORTO TRA CAPITALE E N DI AZIONI CI INDICHERÀ IL VALORE NOMINALE 11

12 IL VALORE NOMINALE È, DUNQUE, UN DATO CONTABILE CHE RESTERÀ IMMUTATO NEL CORSO DELLA VITA DELLA SOCIETÀ, SPESSO, PERÒ, SI PARLA ANCHE DI VALORE DI MERCATO: È QUELLO CHE RISULTA GIORNO PER GIORNO DAI LISTINI UFFICIALI NEL CASO IN CUI LA SOCIETÀ SIA QUOTATA IN BORSA VALORE REALE: SI OTTIENE DIVIDENDO IL PATRIMONIO NETTO DELLA SOCIETÀ PER IL NUMERO DELLE AZIONI EMESSE. 12

13 CRITERI DI ASSEGNAZIONE DELLE AZIONI: ASSEGNAZIONE PROPORZIONALE E NON PROPORZIONALE L ART CC DISPONE CHE «A CIASCUN SOCIO È ASSEGNATO UN NUMERO DI AZIONI PROPORZIONALE ALLA PARTE DEL CAPITALE SOCIALE SOTTOSCRITTA E PER UN VALORE NON SUPERIORE A QUELLO DEL SUO CONFERIMENTO. L'ATTO COSTITUTIVO PUÒ PREVEDERE UNA DIVERSA ASSEGNAZIONE DELLE AZIONI. IN NESSUN CASO IL VALORE DEI CONFERIMENTI PUÒ ESSERE COMPLESSIVAMENTE INFERIORE ALL'AMMONTARE GLOBALE DEL CAPITALE SOCIALE» 13

14 CRITERI DI ASSEGNAZIONE DELLE AZIONI: ASSEGNAZIONE PROPORZIONALE E NON PROPORZIONALE IL PRINCIPIO GENERALE IN BASE AL QUALE LE AZIONI SONO ASSEGNATE AI SOCI È, QUINDI, QUELLO DELLA PROPORZIONALITÀ RISPETTO AL CAPITALE SOTTOSCRITTO. LO STATUTO PUÒ ANCHE PREVEDERE PERÒ UN CRITERIO DI ASSEGNAZIONE DELLE AZIONI DIVERSO DA QUELLO PROPORZIONALE. IN BASE A TALE CRITERIO AI SOCI POSSONO ESSERE ATTRIBUITE AZIONI IN MISURA NON PROPORZIONALE AL CONFERIMENTO E, QUINDI, UN NUMERO DI AZIONI DI VALORE NOMINALE SUPERIORE A QUELLO DEL SUO CONFERIMENTO OPPURE UN NUMERO DI AZIONI DI VALORE NOMINALE INFERIORE A QUELLO DEL CONFERIMENTO. 14

15 CRITERI DI ASSEGNAZIONE DELLE AZIONI: ASSEGNAZIONE PROPORZIONALE E NON PROPORZIONALE È DA SEGNALARE CHE LO SCOPO PRATICO DI ASSEGNARE AZIONI IN MODO NON PROPORZIONALE AL VALORE DEI CONFERIMENTI PUÒ ESSERE REALIZZATO ANCHE ATTRAVERSO DIVERSI MECCANISMI GIURIDICI. IN PARTICOLARE ATTRAVERSO UN PATTO PARASOCIALE CON CUI ALCUNI AZIONISTI CONSENTONO, CON I PROPRI MEZZI, IL CONFERIMENTO DA PARTE DI ALTRI CHE GIUSTIFICA UN ASSEGNAZIONE DI AZIONI A FAVORE DI QUESTI ULTIMI. I MOTIVI CHE INDUCONO ALL UTILIZZO DI TALE FACOLTÀ POSSONO ESSERE I PIÙ VARI. 15

16 CRITERI DI ASSEGNAZIONE DELLE AZIONI: ASSEGNAZIONE PROPORZIONALE E NON PROPORZIONALE SI PENSI, AD ESEMPIO, A TUTTI I CASI IN CUI SI VUOLE VALORIZZARE OBBLIGHI ASSUNTI DAI SOCI O COMPORTAMENTI CHE NON POSSONO ESSERE OGGETTO DI CONFERIMENTO MA COSTITUISCONO COMUNQUE UTILITÀ PER LA SOCIETÀ (COME NEL CASO DI ASSUNZIONE DI OBBLIGHI DI NON CONCORRENZA), ALLA NECESSITÀ DI REMUNERARE ANTICIPATAMENTE IL SOCIO PER L ASSUNZIONE DI OBBLIGHI ULTERIORI RISPETTO AL CONFERIMENTO. SI PENSI ANCORA ALLA ESISTENZA DI RAPPORTI TRA SOCI DI CARATTERE PERSONALE ED ESTRANEI AL RAPPORTO SOCIALE, COME, AD ESEMPIO, UN DEBITO PREESISTENTE. 16

17 6) IL VALORE ATTRIBUITO AI CREDITI E BENI CONFERITI IN NATURA COME SI FA A DETERMINARE IL VALORE EFFETTIVO DEI BENI CONFERITI DIVERSI DAL DANARO? È PREVISTO, UN PROCEDIMENTO DI STIMA, CHE SI ARTICOLA IN VARIE FASI; 1. IL SOCIO CHE CONFERISCE QUESTI BENI DOVRÀ ANCHE PRESENTARE UNA RELAZIONE GIURATA DI UN ESPERTO NOMINATO DAL TRIBUNALE; LA NOMINA DEL TRIBUNALE È NECESSARIA PER FARE IN MODO CHE L'ESPERTO SIA TERZO RISPETTO SOCIO E ANCHE RISPETTO LA SOCIETÀ 2. QUESTA RELAZIONE GIURATA DEVE CONTENERE LA DESCRIZIONE DEI BENI O DEI CREDITI CONFERITI, E IL LORO VALORE; L'ESPERTO INOLTRE DEVE INDICARE NELLA RELAZIONE I CRITERI DI VALUTAZIONE SEGUITI, E ANCORA DEVE ATTESTARE CHE IL VALORE DI QUESTI BENI (O CREDITI) SIA ALMENO PARI A QUELLO ESSI ATTRIBUITO AI FINI DELLA DETERMINAZIONE DEL CAPITALE SOCIALE E DELL'EVENTUALE SOVRAPPREZZO. 3. LA RELAZIONE DELL'ESPERTO DEVE ESSERE ALLEGATA ALL'ATTO COSTITUTIVO, E L'ESPERTO RISPONDERÀ DEI DANNI CAUSATI AI SOCI E AI TERZI NEL CASO IN CUI LA RELAZIONE RISULTI ESSERE NON VERITIERA. 17

18 LA RELAZIONE VERRÀ DEPOSITATA INSIEME ALL'ATTO COSTITUTIVO NEL REGISTRO DELLE IMPRESE ENTRO 180 GIORNI DALLA COSTITUZIONE DELLA SOCIETÀ GLI AMMINISTRATORI DOVRANNO CONTROLLARE LE VALUTAZIONI CONTENUTE NELLA RELAZIONE, E SE SUSSISTONO FONDATI MOTIVI DEVONO PROCEDERE ALLA REVISIONE DELLA STIMA. FATTA LA REVISIONE, IL CONFERIMENTO POTREBBE CORRISPONDERE EFFETTIVAMENTE A QUANTO DICHIARATO DAL SOCIO. OPPURE POTREBBE RISULTARE CHE IL VALORE DEI BENI O CREDITI CONFERITI SIA INFERIORE DI UN QUINTO RISPETTO A QUELLO DICHIARATO. 1) IL SOCIO CONFERENTE POTRÀ VERSARE LA DIFFERENZA IN DANARO 2) SCEGLIERE DI RECEDERE DALLA SOCIETÀ. 18

19 LA RELAZIONE VERRÀ DEPOSITATA INSIEME ALL'ATTO COSTITUTIVO NEL REGISTRO DELLE IMPRESE ENTRO 180 GIORNI DALLA COSTITUZIONE DELLA SOCIETÀ GLI AMMINISTRATORI DOVRANNO CONTROLLARE LE VALUTAZIONI CONTENUTE NELLA RELAZIONE, E SE SUSSISTONO FONDATI MOTIVI DEVONO PROCEDERE ALLA REVISIONE DELLA STIMA. FATTA LA REVISIONE, IL CONFERIMENTO POTREBBE CORRISPONDERE EFFETTIVAMENTE A QUANTO DICHIARATO DAL SOCIO. OPPURE POTREBBE RISULTARE CHE IL VALORE DEI BENI O CREDITI CONFERITI SIA INFERIORE DI UN QUINTO RISPETTO A QUELLO DICHIARATO. 1) LA SOCIETÀ POTRÀ RIDURRE IL CAPITALE SOCIALE ANNULLANDO LE AZIONI CHE RISULTANO SCOPERTE 2) IL SOCIO CONFERENTE POTRÀ VERSARE LA DIFFERENZA IN DANARO 3) IL SOCIO POTRÀ SCEGLIERE DI RECEDERE DALLA SOCIETÀ. 19

20 7) LE NORME RELATIVE ALLA RIPARTIZIONE DEGLI UTILI IL RIPARTO DELL UTILE NELLE SPA È SOGGETTO ALLE LIMITAZIONI IMPOSTE DAL CODICE CIVILE E DALLO STATUTO. SOLO DOPO AVER SODDISFATTO I PREDETTI VINCOLI L UTILE PUÒ ESSERE DISTRIBUITO AGLI AZIONISTI. I VINCOLI IMPOSTI DAL C.C. SONO VOLTI A SALVAGUARDARE IL CAPITALE DELLA SOCIETÀ, UNICA GARANZIA NEI CONFRONTI DI TERZI VINCOLI: 1. OGNI ANNO 1/5 DELL UTILE DEVE ESSERE ACCANTONATO IN APPOSITA RISERVA, CHE PRENDE IL NOME DI RISERVA LEGALE, FINCHE QUESTA NON ABBIA RAGGIO UN IMPORTO PARI AL 20%DEL CAPITALE SOCIALE STESSO. 2. SE ESISTONO NELL ATTIVO COSTI DI IMPIANTO O DI AMPLIAMENTO, DI RICERCA, SVILUPPO E PUBBLICITÀ NON ANCORA AMMORTIZZATI, OCCORRE CREARE UNA RISERVA PARI AI COSTI NON ANCORA AMMORTIZZATI PRIMA DI POTER DISTRIBUIRE UTILI. 20

21 8) I BENEFICI EVENTUALMENTE ACCORDATI AI PROMOTORI O AI SOCI FIONDATORI POSSONO ESSERE PREVISTE PARTECIPAZIONI AGLI UTILI PER I SOCI FONDATORI E PROMOTORI E PER GLI AMMINISTRATORI INDIPENDENTEMENTE DALLA QUALITÀ DI SOCIO QUALE COMPENSO PER L OPERA PRESTATA E PER LA RESPONSABILITÀ ASSUNTA, PURCHÈ NON SUPERINO UN DECIMO DEGLI UTILI NETTI PER UN PERIODO MASSIMO DI 5 ANNI. 21

22 9)IL SISTEMA DI AMMINISTRAZIONE ADOTTATO, IL NUMERO DEGLI AMMINISTRATORI E I LORO POTERI DAL 1 GENNAIO 2004, LA LEGGE RICONOSCE ALLE SOCIETÀ LA POSSIBILITÀ DI SCEGLIERE TRA TRE DIVERSI MODELLI DI GESTIONE E DI CONTROLLO, DETTI ANCHE MODELLI DI GOVERNANCE: 1) SISTEMA TRADIZIONA LE, DETTO ANCHE ORDINARIO, IL SISTEMA MONISTICO IL SISTEMA DUALISTICO 22

23 LL SISTEMA TRADIZIONALE, DETTO ANCHE ORDINARIO PREVEDE LA PRESENZA DI UN CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE CON FUNZIONI AMMINISTRATIVE E DI UN COLLEGIO SINDACALE CON FUNZIONI DI CONTROLLO SULL'AMMINISTRAZIONE, ENTRAMBI DI NOMINA ASSEMBLEARE; 23

24 IL SISTEMA MONISTICO PREVEDE CHE L'AMMINISTRAZIONE ED IL CONTROLLO SIANO ESERCITATI RISPETTIVAMENTE DAL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE, DI NOMINA ASSEMBLEARE, E DA UN COMITATO PER IL CONTROLLO SULLA GESTIONE; 24

25 IL SISTEMA DUALISTICO PREVEDE LA PRESENZA DI UN CONSIGLIO DI SORVEGLIANZA DI NOMINA ASSEMBLEARE E DI UN CONSIGLIO DI GESTIONE, NOMINATO DAL CONSIGLIO DI SORVEGLIANZA. 25

26 13) LA DURATA DELLA SPA CON LA RIFORMA È STATA PREVISTA LA POSSIBILITÀ CHE LA SPA SIA A TEMPO INDETERMINATO MA SI È ANCHE INTRODOTTA LA POSSIBILITÀ PER IL SOCIO DI RECEDERE LIBERAMENTE DALLA SOCIETÀ TRASCORSO L EVENTUALE TERMINE PREVISTO NELLO STATUTO PER L ESERCIZIO DEL RECESSO. 26

27 NULLITÀ DELLA SOCIETÀ AVVENUTA L'ISCRIZIONE NEL REGISTRO DELLE IMPRESE, LA NULLITÀ DELLA SOCIETÀ PUÒ ESSERE PRONUNCIATA SOLTANTO NEI SEGUENTI CASI: 1) MANCATA STIPULAZIONE DELL'ATTO COSTITUTIVO NELLA FORMA DELL'ATTO PUBBLICO; 2) ILLICEITÀ DELL'OGGETTO SOCIALE; 3) MANCANZA NELL'ATTO COSTITUTIVO DI OGNI INDICAZIONE RIGUARDANTE LA DENOMINAZIONE DELLA SOCIETÀ, O I CONFERIMENTI, O L'AMMONTARE DEL CAPITALE SOCIALE O L'OGGETTO SOCIALE. LA DICHIARAZIONE DI NULLITÀ NON PREGIUDICA L'EFFICACIA DEGLI ATTI COMPIUTI IN NOME DELLA SOCIETÀ DOPO L'ISCRIZIONE NEL REGISTRO DELLE IMPRESE. 27

28 I SOCI NON SONO LIBERATI DALL'OBBLIGO DI CONFERIMENTO FINO A QUANDO NON SONO SODDISFATTI I CREDITORI SOCIALI. LA SENTENZA CHE DICHIARA LA NULLITÀ NOMINA I LIQUIDATORI. LA NULLITÀ NON PUÒ ESSERE DICHIARATA QUANDO LA CAUSA DI ESSA È STATA ELIMINATA E DI TALE ELIMINAZIONE È STATA DATA PUBBLICITÀ CON ISCRIZIONE NEL REGISTRO DELLE IMPRESE (NULLITÀ SANABILE CON MODIFICAZIONE DELL ATTO COSTITUTIVO). IL DISPOSITIVO DELLA SENTENZA CHE DICHIARA LA NULLITÀ DEVE ESSERE ISCRITTO, A CURA DEGLI AMMINISTRATORI O DEI LIQUIDATORI NOMINATI AI SENSI DEL QUARTO COMMA, NEL REGISTRO DELLE IMPRESE. 28

29 Differenza tra nullità dei contratti e nullità dell atto costitutivo NULLITÀ DEI CONTRATTI HA CARATTERE RETROATTIVO È INSANABILE È GENERALE NULLITÀ DELL ATTO COSTITUTIVO HA CARATTERE IRRETROATTIVO È SANABILE CON UNA MODIFICAZIONE DELL ATTO COSTITUTIVO È SPECIALE, LIMITATA AI CASI PREVISTI DALL ART 2332 C.C 29

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