I soci e le azioni nella società per azioni
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1 I soci e le azioni nella società per azioni Autore: Concas Alessandra In: Diritto civile e commerciale In una società per azioni si diventa socio per effetto dell'acquisto della proprietà di azioni della società stessa. Il titolo azionario documenta la qualità di socio e, di solito, la quota di partecipazione. I soci sono titolari di diritti e soggetti ad obblighi. Riguardo ai diritti amministrativi i soci hanno diritto di partecipare all'assemblea (ai sensi dell'articolo 2370 comma 1 del codice civile) e ha diritto di voto. Riguardo ai diritti patrimoniali i soci hanno diritto al dividendo (ai sensi dell'articolo 2433 del codice civile, diritto alla ripartizione del residuo attivo, in seguito allo scioglimento della società (ai sensi dell'articolo 2350 del codice civile, diritto di opzione. Riguardo gli obblighi i soci hanno l'obbligo di esecuzione dei conferimenti e l'obbligo di esecuzione di prestazioni accessorie. L'azionista è obbligato al versamento dei conferimenti quando gli venga richiesto dagli amministratori. 1 di 9
2 L'atto costitutivo può inoltre prevedere l'obbligo dei soci di effettuare prestazioni accessorie che non consistono in danaro e determinare il contenuto delle stesse (ai sensi dell'articolo 2345 del codice civile). Le azioni con obbligo di prestazioni accessorie sono nominative non sono trasferibili senza il consenso degli amministratori. La cessazione della qualità di socio si può avere in tre diverse ipotesi: volontà della società, volontà del socio, volontà di terzi. La cessazione per volontà della società, sia in caso di trasferimento coattivo delle azioni del socio moroso con dichiarazione di decadenza dello stesso. La cessazione per volontà del socio, sia attraverso il trasferimento volontario delle sue azioni e attraverso il diritto di recesso. La cessazione per volontà di terzi, sia in caso di espropriazione immobiliare delle azioni, su istanza dei creditori particolari del socio muniti di titolo esecutivo. Il diritto di recesso e il potere riconosciuto al socio di sciogliersi unilateralmente dal contratto sociale con effetti immediati. Attraverso questo istituto il legislatore tutela le minoranze bilanciando gli svantaggi che queste potrebbero derivare dall'applicazione del principio della maggioranza. 2 di 9
3 Quando il socio ha diritto di recedere? Il socio ha diritto di recedere in qualunque momento, anche se con un obbligo di preavviso, in caso di S.p.A. a tempo indeterminato oppure le quali azioni siano quotate in un mercato regolamentato. Quando non abbia concorso all'assunzione di una deliberazione che riguarda: La modifica dell'oggetto sociale che comporta un cambiamento significativo dell'attività della società. La trasformazione della società. Il trasferimento della sede sociale all'estero. La revoca dello stato di liquidazione. L'eliminazione di uno o più cause di recesso. La modifica dei criteri di determinazione del valore dell'azione in caso di recesso. Le modifiche statutarie che riguardano i diritti di voto o di partecipazione. Può recedere salvo che lo statuto disponga diversamente, quando non abbia concorso all'assunzione di 3 di 9
4 una deliberazione che riguarda: la proroga del termine, oppure, i vincoli alla circolazione delle azioni. Può recedere nei casi stabiliti dallo statuto nelle società che non fanno ricorso al mercato del capitale di rischio, e nei casi previsti in sede di disciplina delle attività di direzione e coordinamento. Il diritto di recesso esercitato attraverso lettera raccomandata che deve essere spedita entro 15 giorni dall'iscrizione della delibera nel registro delle imprese, le relative azioni devono essere depositate presso la sede sociale. Le azioni rappresentano la posizione contrattuale che il socio ha nella società e il loro possesso conferisce la legittimazione a esercitare i relativi diritti, in ogni caso possibile che lo statuto escluda l'emissione di titoli azionari o prevede l'utilizzo di altre tecniche di legittimazione e circolazione. Quali sono i caratteri delle azioni? Le azioni devono essere di uguale valore, sono indivisibili, se più soggetti sono titolari di una unica azione, in questo caso si realizzò una situazione di comproprietà indivisa e diritti sociali sono esercitati da un rappresentante comune nominato a maggioranza dei comproprietari, maggioranza che viene calcolata per quote. Sono liberamente trasferibili come titoli di credito, non sono titoli di credito in senso stretto, nel senso che non attribuiscono al possessore un diritto letterale, autonomo ed è astratto. 4 di 9
5 Hanno una duplice funzione: una funzione di legittimazione, perché chi le possiede può esercitare i diritti di socio, una funzione di trasferimento, perché chi trasmette documento trasferisce la qualità di socio. Il pegno e l'usufrutto delle azioni sono caratterizzati dalla circostanza che il diritto di voto, salva diversa convenzione, spetta all'usufruttuario ed al creditore pignoratizio. Salvo che dal titolo o dal provvedimento del giudice risulti diversamente, gli atti amministrativi spettano sia al socio si al creditore pignoratizio o all'usufruttuario. Spetta al creditore pignoratizio e all'usufruttuario gli utili, salvo patto contrario. Spetta al socio il diritto di recesso e in questo caso il pegno l'usufrutto si trasferiscono sulla somma andata al rimborso delle azioni. Spetta al socio il diritto di opzione. In relazione al sequestro delle azioni, spettano al custode il diritto di voto e gli altri diritti amministrativi. In ordine alla circolazione, che sono emessi titoli azionari, le azioni al portatore si trasferiscono attraverso consegna del titolo, le azioni nominative si trasferiscono attraverso girata autenticata, il trasferimento di opponibili alla società dal momento dell'annotazione nel libro dei soci. 5 di 9
6 Se non sono emessi titoli azionari trasferimento di opponibile alla società dal momento dell'iscrizione nel libro dei soci (ai sensi dell'articolo 2355 comma 1 del codice civile). L'azione è, per sua stessa natura, un titolo liberamente trasferibile. La naturale trasferibilità dei titoli azionari può essere soggetta ad alcune limitazioni, sia di natura legale, sia di natura convenzionale. In materia di limiti legali: non possono essere messi azioni prima dell'iscrizione della società nel registro delle imprese, né esse, salvo un'offerta pubblica di sottoscrizione ai sensi dell'articolo 2333 del codice civile, possono costituire oggetto di un'offerta pubblica di prodotti finanziari. Non sono alienabili le azioni, che corrispondono ai conferimenti in natura, prima della revisione della stima, dove questa sia prevista (ai sensi dell'articolo 2343 comma 3 del codice civile). Non sono alienabili, senza il consenso degli amministratori, le azioni connesse a prestazioni accessorie (ai sensi dell'articolo 2345 comma 2 del codice civile). Non sono alienabili, senza il consenso degli amministratori, le azioni delle società fiduciarie e di revisione. I limiti convenzionali possono consistere in limitazioni che risultano dall'atto costitutivo, che in questo modo ha solo un'efficacia reale, e in limitazioni che hanno origine da successivi accordi tra soci, i patti 6 di 9
7 parasociali, con conseguente produzione di effetti esclusivamente tra le parti. Nell'ambito degli accordi finalizzati a regolamentare la circolazione delle partecipazioni sociali rientrano i cosiddetti sindacati di blocco, cioè quei patti convenuti tra i soci successivamente alla costituzione dell'ente, in base ai quali la circolazione delle azioni e limitata oppure addirittura interamente impedita. I sindacati di blocco rientrano nella più ampia categoria dei patti parasociali. Questi accordi sono legittimi, ma il divieto di alienazione non è valido se non è contenuto entro convenienti i limiti di tempo e se non risponde a un'apprezzabile interesse di una delle parti. L'articolo 2355 bis del codice civile disciplina dettagliatamente le limitazioni statutarie, ammettendo, pertanto, che lo statuto possono sottoporre particolari condizioni il trasferimento delle azioni nominative, anche se queste siano de materializzate. Lo statuto può addirittura vietare il trasferimento delle azioni per un periodo non superiore ai cinque anni. In ogni caso, l'inserimento di queste clausole limitative nell'atto costitutivo conferisce loro efficacia reale: di conseguenza, esse possono essere fatte valere anche nei confronti di terzi acquirenti delle azioni. Le clausole limitative possono essere introdotte nell'atto costitutivo sia al momento della costituzione della società, sia successivamente con una modificazione statutaria. L'introduzione, la modifica o la soppressione di queste clausole durante la vita della società deve essere 7 di 9
8 deliberata dall'assemblea straordinaria, con le maggioranze previste per queste decisioni. In proposito bisogna ricordare, che l'articolo 2347 del codice civile, nella disciplina dei casi di recesso, attribuisce relativo diritto al socio che non abbia concorso all'approvazione delle delibere relative all'introduzione o alla rimozione dei vincoli alla circolazione dei titoli azionari. Le convenzioni statutarie di più diffusa adozione sono le clausole di gradimento e le clausole di prelazione. La legge di riforma del diritto societario ha introdotto la possibilità che siano emessi strumenti finanziari forniti di diritti patrimoniali o partecipativi diversi dalle azioni e che, di conseguenza, non possono essere imputati a capitale. Si lascia all'autonomia statutaria la individuazione dei diritti che spettano ai possessori, con l'unica esclusione del diritto di voto nell'assemblea degli azionisti (ai sensi dell'articolo 2349 del codice civile). L'obiettivo è quello di consentire l'acquisizione di ogni elemento utile per lo svolgimento dell'attività sociale. NOTE BILBLIOGRAFICHE G. Campobasso: 8 di 9
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