Mancata approvazione del bilancio
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- Tito Colombo
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1 Mancata approvazione del bilancio Mancata approvazione effetti fiscali In caso di mancata approvazione del bilancio, le imposte devono essere comunque versate entro i termini di legge (art. 17, co. 1, Dpr 435/2001). Il versamento dovrà quindi essere effettuato, al più tardi, entro il termine del: 16 luglio 16 agosto se c erano le condizioni per il differimento dell approvazione a 180 giorni. In entrambi casi con la maggiorazione dello 0,40%. 18/03/2012 Pag 2 1
2 Mancata approvazione effetti fiscali Art. 17, co. 1, D.P.R , n. 435: I soggetti che in base a disposizioni di legge approvano il bilancio oltre il termine di quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio, versano il saldo dovuto in base alla dichiarazione relativa all'imposta sul reddito delle persone giuridiche ed a quella dell'imposta regionale sulle attività produttive, compresa quella unificata, entro il giorno 16 del mese successivo a quello di approvazione del bilancio. Se il bilancio non è approvato nel termine stabilito, in base alle disposizioni di legge di cui al precedente periodo, il versamento è comunque effettuato entro il giorno 16 del mese successivo a quello di scadenza del termine stesso. Cass., Sez. trib., , n «( ) nessuna norma prevede che la omessa o intempestiva approvazione del bilancio sia un motivo valido per spostare i termine per la presentazione della dichiarazione dei redditi. Chiaramente, le violazioni alle regole della contabilità o alle regole sulla redazione del bilancio non possono incidere negativamente sulla posizione del Fisco. ( ) la omessa o l intempestiva approvazione del bilancio, che non consente il rispetto degli obblighi tributari, avrà sul piano tributario le seguenti conseguenze: a) una eventuale dichiarazione presentata oltre i termini di legge è considerata omessa; b) l ufficio ha la possibilità di effettuare l accertamento (induttivo) ( )» Decisione Ctc , n «( ) le irregolarità riscontrate non sono formali: tale non è, infatti, la stessa irregolarità riguardante la presentazione di regolari bilanci, che costituisce uno dei principali obblighi societari ( ) quanto alla questione se sia o meno legittimo ricorrere all accertamento sintetico per la gravità delle inadempienze rilevate, tale ricorso è ampiamente giustificato ( )» 18/03/2012 Pag 3 Responsabilità degli amministratori e sindaci Qualora la mancata approvazione dipenda dalla mancata convocazione dell assemblea, può essere promossa azione di responsabilità o revoca per giusta causa (art e Art. 2383, co. 3 del c.c.). Stesso dicasi in caso di tardiva convocazione. 18/03/2012 Pag 4 2
3 Responsabilità degli amministratori e sindaci Art. 2393, c.c.: L'azione di responsabilità contro gli amministratori è promossa in seguito a deliberazione dell'assemblea, anche se la società è in liquidazione. La deliberazione concernente la responsabilità degli amministratori può essere presa in occasione della discussione del bilancio, anche se non è indicata nell elenco delle materie da trattare, quando si tratta di fatti di competenza dell esercizio cui si riferisce il bilancio. L azione può essere esercitata entro cinque anni dalla cessazione dell amministratore dalla carica. La deliberazione dell'azione di responsabilità importa la revoca dall'ufficio degli amministratori contro cui è proposta, purché sia presa col voto favorevole di almeno un quinto del capitale sociale. In questo caso l'assemblea stessa provvede alla loro sostituzione. Art. 2383, co. 3, c.c.: Gli amministratori sono rieleggibili, salvo diversa disposizione dello statuto, e sono revocabili dall'assemblea in qualunque tempo, anche se nominati nell'atto costitutivo, salvo il diritto dell'amministratore al risarcimento dei danni, se la revoca avviene senza giusta causa. 18/03/2012 Pag 5 Responsabilità degli amministratori e sindaci Cass. penale, , n. 79 Termini per l approvazione del bilancio. Responsabilità penale degli amministratori «( ) già i giudici di merito hanno sottolineato, che il caso di omessa approvazione del bilancio o del rendiconto, con obbligo ( ) di presentare la dichiarazione dei redditi entro un mese dalla scadenza del termine previsto dalla legge o dall atto costitutivo per l approvazione di detti documenti contabili ( ) comprende anche le situazioni nelle quali gli organi sociali non siano stati in grado di provvedere o abbiano eluso tale adempimento, non avendo la legge stabilito alcuna eccezione all obbligo fiscale di cui trattasi. ( ) il ricorrente assume che, essendo privo di cognizioni in materia tributaria, aveva delegato i relativi adempimenti ad una dipendente e ad un commercialista, e non essere stato in grado, per impreparazione tecnica, di esercitare vigilanza e controllo sugli adempimenti stessi ( ) (...) va osservato che la responsabilità penale, per delitto o contravvenzione, non è materia delegabile a terzi». Art. 2631, co. 1, c.c. (Articolo così sostituito dall'art. 1, D.Lgs. 11 aprile 2002, n. 61) «Gli amministratori e i sindaci che omettono di convocare l'assemblea dei soci nei casi previsti dalla legge o dallo statuto, nei termini ivi previsti, sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria da a euro». 18/03/2012 Pag 6 3
4 Responsabilità degli amministratori e sindaci Fondazione Luca Pacioli Documento n. 17 del 9 maggio «( ) Il mancato rispetto dei termini, sia quello ordinario, che quello più ampio eventualmente consentito dallo statuto, non determina l invalidità della deliberazione assembleare di approvazione del bilancio, ma soltanto una responsabilità dell organo amministrativo, per essere venuto meno ai suoi doveri. Peraltro in tal caso il collegio sindacale sarà tenuto a convocare l assemblea, supplendo all inadempienza degli amministratori. La doverosa convocazione da parte dei sindaci tende a scongiurare l eventualità che la società sia danneggiata dall omissione degli amministratori, sicché difficilmente si prospetterebbe una responsabilità dagli amministratori ai sensi dell art. 2393, se non quando anche il collegio sindacale si renda contestualmente inadempiente dell obbligo di convocazione. Ancora meno probabile è che la mancata convocazione da parte degli amministratori possa prospettarsi come grave irregolarità ai fini dell applicazione dell art. 2409: certamente la denunzia al tribunale per il solo fatto dell omessa convocazione assembleare non potrebbe essere proposta dal collegio sindacale, al quale compete un autonomo potere di convocazione dell assemblea. Al più si potrebbe prospettare una grave irregolarità quando neppure i sindaci provvedano alla convocazione, e il ritardo assuma una estensione tale da implicare un effettivo pregiudizio alla società, con conseguente denuncia al tribunale ex art da parte dei soci. Quanto alla s.r.l., nella quale non fosse stato nominato il collegio sindacale, l ipotesi di una responsabilità degli amministratori per danno da mancata convocazione potrebbe avere una maggiore consistenza, anche attraverso l esercizio individuale dell azione sociale di responsabilità e la domanda di revoca giudiziale degli amministratori. In ogni caso si può osservare che l omessa convocazione o anche la mera convocazione tardiva possono essere considerate quale giusta causa di revoca degli amministratori ed eventualmente dei sindaci». 18/03/2012 Pag 7 Inerzia dell assemblea La mancata approvazione per inerzia dell assemblea (quindi regolare convocazione ma problemi di funzionamento) può rappresentare causa di scioglimento della società (Art co. 3, c.c). 18/03/2012 Pag 8 4
5 Inerzia dell assemblea Art co. 3, c.c. (Cause di scioglimento) : Le società per azioni, in accomandita per azioni e a responsabilità limitata si sciolgono: 1) per il decorso del termine; 2) per il conseguimento dell oggetto sociale o per la sopravvenuta impossibilità di conseguirlo, salvo che l'assemblea, all'uopo convocata senza indugio, non deliberi le opportune modifiche statutarie; 3) per l impossibilità di funzionamento o per la continuata inattività dell assemblea; 4) per la riduzione del capitale al disotto del minimo legale, salvo quanto è disposto dagli articoli 2447 e ter; 5) nelle ipotesi previste dagli articoli 2437-quater e 2473; 6) per deliberazione dell assemblea; 7) per le altre cause previste dall atto costitutivo o dallo statuto... Gli effetti dello scioglimento si determinano, nelle ipotesi previste dai numeri 1), 2), 3), 4) e 5) del primo comma, alla data dell iscrizione presso l ufficio del registro delle imprese della dichiarazione con cui gli amministratori ne accertano la causa e, nell ipotesi prevista dal numero 6) del medesimo comma, alla data dell iscrizione della relativa deliberazione. 18/03/2012 Pag 9 Inerzia dell assemblea Impossibilità di funzionamento Continuata inattività L assemblea è convocata e validamente costituita ma incapace di raggiungere i quorum deliberativi Prolungata mancanza di convocazioni ovvero i soci disertano ripetutamente le assemblee Insanabili divergenze Atteggiamenti ostruzionistici Rileva il dato temporale 18/03/2012 Pag 10 5
6 Inerzia dell assemblea Cass , n. 9267: «L impossibilità di funzionamento dell assemblea si verifica quando l assemblea sia irreversibilmente incapace di adottare le delibere essenziali per la vita societaria quali ad esempio la nomina degli amministratori e dei sindaci o l approvazione del bilancio d esercizio per contrasti che impediscono il formarsi delle maggiorane prescritte o per discordia dei soci in bilanciamento di voti». Cass , n. 5498: «( ) si rivela imprescindibile guardare alle cause che hanno condotto al non funzionamento al fine di valutare se la paralisi sia transitoria o definitiva, configurandosi solo in tale ultimo caso la fattispecie di cui all art. 2484, n. 3, c.c.» Cass /1993: «( ) occorre avere riguardo allo stato di deterioramento, degenerazione strutturale e funzionale dell organo deliberante, rivelatore di aspetti patologici connessi a contrasti tra soci, che dimostrano l irreversibilità della paralisi, tali da incidere pregiudizialmente sull ordinata operatività della società». Vedi anche Cass. SS.UU., , n e App. Torino, La mancata approvazione del bilancio per due esercizi consecutivi costituisce indice chiaro dell impossibilità di funzionamento dell assemblea e del suo carattere irreversibile (App. Bologna, e Trib. Bologna ) Tribunale di Milano, : nel decidere lo scioglimento della società ha valutato non rilevanti ai fini della sussistenza della causa dell impossibilità di funzionamento dell organo assembleare l assunzione di alcune deliberazioni da parte di quest ultimo. 18/03/2012 Pag 11 Caso pratico: effetti in caso di mancata approvazione Problematica applicativa inerente al diritto societario A seguito del decesso del socio di maggioranza della Alfa S.r.l., la relativa quota, pari al 60% del capitale sociale, è caduta in successione ed è divenuta oggetto di contesa giuridica da parte degli eredi. Conseguenze: Impossibile funzionamento dell assemblea per mancato raggiungimento del quorum costitutivo Art. 2484, co. 1, n. 3, c.c. Le società per azioni, in accomandita per azioni e a responsabilità limitata si sciolgono:. 3) per l'impossibilità di funzionamento o per la continuata inattività dell'assemblea; 18/03/2012 Pag 12 6
7 Caso pratico: effetti in caso di mancata approvazione Art. 2485, co. 1, c.c. Gli amministratori devono senza indugio accertare il verificarsi di una causa di scioglimento e procedere agli adempimenti previsti dal terzo comma dell' articolo Essi, in caso di ritardo od omissione, sono personalmente e solidalmente responsabili per i danni subiti dalla società, dai soci, dai creditori sociali e dai terzi. Quando gli amministratori omettono gli adempimenti di cui al precedente comma, il tribunale, su istanza di singoli soci o amministratori ovvero dei sindaci, accerta il verificarsi della causa di scioglimento, con decreto che deve essere iscritto a norma del terzo comma dell' articolo Art. 2484, co. 3, c.c. Gli effetti dello scioglimento si determinano, nelle ipotesi previste dai numeri 3),. del primo comma, alla data dell'iscrizione presso l'ufficio del registro delle imprese della dichiarazione con cui gli amministratori ne accertano la causa 18/03/2012 Pag 13 Caso pratico: effetti in caso di mancata approvazione Art. 2487, c.c. Gli amministratori, contestualmente all'accertamento della causa di scioglimento, debbono convocare l'assemblea dei soci perché deliberi, con le maggioranze previste per le modificazioni dell'atto costitutivo o dello statuto. Se gli amministratori omettono la convocazione di cui al comma precedente, il tribunale vi provvede su istanza di singoli soci o amministratori, ovvero dei sindaci, e, nel caso in cui l'assemblea non si costituisca o non deliberi, adotta con decreto le decisioni ivi previste. Art. 2486, c.c. Al verificarsi di una causa di scioglimento ( ), gli amministratori conservano il potere di gestire la società, ai soli fini della conservazione dell'integrità e del valore del patrimonio sociale. Gli amministratori sono personalmente e solidalmente responsabili dei danni arrecati alla società, ai soci, ai creditori sociali ed ai terzi, per atti od omissioni compiuti in violazione del precedente comma. 18/03/2012 Pag 14 7
8 Procedura di approvazione del bilancio La procedura di approvazione del bilancio delle S.p.a. è prevista all art c.c. (i) L approvazione del bilancio d'esercizio è attribuita all'assemblea ordinaria; (ii) l'assemblea ordinaria deve essere convocata almeno una volta all'anno, entro il termine stabilito dallo statuto e comunque non superiore a 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale; (iii) lo statuto può prevedere un maggiore termine, comunque non superiore a 180 giorni, nel caso di società tenute alla redazione del bilancio consolidato e quando lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura e all'oggetto della società, in questo caso gli amministratori segnalano nella relazione ex art le ragioni della dilazione. Procedura di approvazione del bilancio La procedura di approvazione del bilancio delle S.r.l. è prevista all art bis c.c.: (i) il bilancio è presentato ai soci entro il termine stabilito dall'atto costitutivo e comunque non superiore a 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale; (ii) è salva la possibilità di un maggiore termine nei limiti e alle condizioni previsti dal comma 2 dell'art
9 Maggior termine di convocazione Il maggior termine di convocazione (entro 180 giorni) è concesso agli amministratori delle S.p.a. e delle S.r.l. al ricorrere di due condizioni specifiche, ossia: (i) la presenza di una previsione statutaria che consente la proroga; (ii) circostanze legali che giustifichino la dilazione, quali: - società tenute alla redazione del bilancio consolidato; - quando lo richiedono particolari esigenze relative alla struttura e all'oggetto della società. In ogni caso vi è l obbligo, per gli amministratori, di segnalare nella relazione sulla gestione le motivazioni che hanno giustificato la dilazione. Maggior termine di convocazione La mancata motivazione del rinvio della convocazione oltre il termine di 120 giorni, non invalida la delibera di approvazione del bilancio, ma determina la responsabilità degli amministratori ai sensi dell art c.c. Il collegio sindacale deve verificare la fondatezza delle ragioni addotte dall organo amministrativo per giustificare la dilazione. 9
10 Responsabilità del collegio sindacale Responsabilità diretta, per fatto proprio, dovuta: a violazione del divieto di divulgazione di notizie riservate di cui sia venuto a conoscenza per ragione del proprio ufficio, ai sensi dell art. 2407, co. 1, c.c.; a violazione del dovere di veridicità nelle attestazioni di cui al medesimo art. 2407; alla mancata convocazione dell assemblea nei casi prescritti dalla legge (art. 2406, co. 1, c.c.); al riscontro di fatti censurabili di rilevante gravità e vi sia urgente necessità di provvedere (art. 2406, co. 2, c.c.); ad inerzia da parte degli amministratori, «quando risulta che il capitale è diminuito di oltre un terzo in conseguenza di perdite» (art. 2446, co. 1, c.c.); ad inerzia da parte degli amministratori, «quando risulta che il capitale si sia ridotto al di sotto del limite legale» (art c.c.). Responsabilità del collegio sindacale Il collegio sindacale può essere chiamato a rispondere anche per responsabilità indiretta per omesso controllo sugli amministratori, prevista all art. 2407, co. 2 c.c, il quale stabilisce che i sindaci «sono responsabili solidamente con gli amministratori per i fatti o le omissioni di questi, quando il danno non si sarebbe prodotto se essi avessero vigilato in conformità degli obblighi della loro carica». 10
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