bis Guida ai finanziamenti agevolati per le piccole e medie imprese Gli investimenti agevolati La richiesta di finanziamento
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- Bernadetta Micheli
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1 Serie speciale numero 4 Anno 23 1 marzo 2014 A CURA DI Marino Longoni 6,00 euro* + IL PREZZO *Supplemento da vendersi esclusivamente in abbinamento a ItaliaOggi con sovrapprezzo di 6,00 sul prezzo del giornale LA SABATINI bis Chi può accedere ai benefici Il ruolo del fondo di garanzia Guida ai finanziamenti agevolati per le piccole e medie imprese Gli investimenti agevolati Le modalità del finanziamento La richiesta di finanziamento I limiti delle agevolazioni Il contributo in conto interessi I termini per le domande 25/02/14 11:40
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3 INDICE Sabatini bis in rampa di lancio di Marino Longoni pag. 4 Le norme della Sabatini bis di Cinzia De Stefanis pag. 5 I beneficiari e la specifica di PMI di Roberto Lenzi pag. 10 Gli investimenti e le spese ammissibili di Bruno Pagamici pag. 14 Modalità di finanziamento e ruolo della Cdp di Cinzia De Stefanis pag. 19 Entità dell agevolazione di Roberto Lenzi pag. 25 Cumulo delle agevolazioni di Bruno Pagamici pag. 28 Come presentare la domanda di Roberto Lenzi pag. 30 La richiesta di erogazione di Cinzia De Stefanis pag. 35 DOCUMENTI pag. 39 Circolare 10 febbraio 2014 n pag. 39 Allegato n. 1 Modulo di domanda pag. 45 Allegato n. 2 Dichiarazione ultimazione pag. 50 Allegato n. 3 Erogazione prima quota pag Allegato n. 4 Dichiarazione liberatoria fornitore pag. 54 Allegato n. 5 Erogazione altre quote pag. 55 Allegato n. 6 Oneri informativi pag. 57 Appendice - Modalità tecniche di calcolo del contributo pag. 60 Estratto convenzione del 14 febbraio 2014 tra Abi, Cdp e MiSe pag. 61 Direttore ed editore: Paolo Panerai Direttore ed editore associato: Pierluigi Magnaschi Condirettore: Marino Longoni Registrazione del tribunale di Milano n. 602 del 31/7/91 - Direttore responsabile Paolo Panerai ItaliaOggi - Erinne srl Milano, via Marco Burigozzo 5, tel. 02/ , fax 02/ Spedizione in A.P. art. 1 c.1 L. 46/04, DCB Milano - Distribuzione Erinne srl Stampa: RDS WEBPRINTING S.r.l. Via Belvedere, Arcore (MB). Ideazione e progettazione grafica a cura di CoItalia coop s.r.l.
4 Sabatini bis in rampa di lancio di Marino Longoni 4 La Sabatini bis sta per entrare nella fase operativa. Le imprese intenzionate a fare investimenti in beni strumentali, compreso il software, potranno inoltrare domanda di finanziamento a partire dal 31 marzo. Il beneficio ottenibile è uno sconto del 2,75% sul tasso di interesse. E la possibilità di beneficiare della garanzia del fondo centrale fino all 80% del finanziamento richiesto. L operazione è finanziata e garantita da Cassa depositi e prestiti, che, sempre più spesso, sta surrogando la mancanza di liquidità del sistema bancario attingendo naturalmente al risparmio postale degli italiani. Tutto sommato non siamo di fronte ad un agevolazione per la quale valga la pena di strapparsi i capelli. Anche il nome di Sabatini bis sembra più un operazione di marketing politico (che ha creato non poche aspettative e ora rischia di innescare altrettanti delusioni), perché le affinità con la vera e propria Sabatini (che consentiva anche di coprire l affidamento con una garanzia posta a carico del venditore del bene) sono piuttosto evanescenti. In fin dei conti, lo sconto del 2,75% può essere significativo per grossi investimenti e per imprese in buone condizioni attualmente in grado di spuntare interessi del 3% o poco più. Per imprese fuori dall eccellenza, soggette a tassi che arrivano al 7, all 8% e anche oltre, si tratta di un contributo modesto, tanto più se si considera che magari la banca potrebbe cercare di fare un piccola cresta all agevolazione aumentando il suo spread. Ma questo è quello che passa il convento. E si tratta pur sempre della più importante forma di agevolazione disponibile per le piccole e medie imprese. Anzi, praticamente l unica per le imprese del Centro-Nord. Qualche problema potrebbe crearlo la tempistica. Si è già detto che le domande di finanziamento potranno essere presentate a partire dal 31 marzo. Ma i fondi sono ad esaurimento. La possibilità di intercettarli è quindi legata ai tempi dell istruttoria bancaria. Perché solo dopo questo adempimento verrà inoltrata la domanda per la Sabatini bis. Oltretutto per le imprese più deboli è facile prevedere tempi più lunghi perché la banca subordinerà l operazione alla concessione della garanzia da parte del Fondo centrale di garanzia. Con la necessità di allungare il percorso, aumentando il rischio di arrivare in tavola quando non sono rimaste più nemmeno le briciole. Insomma, siamo in tempi di vacche magre: ben venga anche un modesto contributo finanziario per piccole e medie imprese che sono intenzionate a investire. Ma per favore evitiamo la retorica che vorrebbe la Sabatini bis come strumento decisivo per far ripartire il sistema economico del Belpaese. Non è proprio il caso.
5 Le norme della Sabatini bis di Cinzia De Stefanis Saranno circa 16mila le imprese che potranno beneficiare dell ultimo tra gli strumenti di sostegno all economia, la cd. Sabatini bis. Parliamo del plafond beni strumentali, dotato di 2,5miliardi di euro, finalizzato ad accrescere la competitività del sistema produttivo del Paese e migliorare l accesso al credito delle micro, piccole e medie imprese (Pmi). E con l articolo 2 del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n (pubblicato su gazzetta ufficiale n. 144 del 21 giugno 2013) che viene istituito il nuovo strumento agevolativo. La disposizione normativa disciplina l accesso delle micro, piccole e medie imprese a finanziamenti e contributi per gli investimenti, anche mediante operazioni di leasing finanziario, in macchinari, impianti, beni strumentali di impresa e attrezzature nuovi di fabbrica ad uso produttivo, nonché per gli investimenti in hardware, software ed in tecnologie digitali. La norma (articolo 2) del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013 è stata attuata con il decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell economia e delle finanze, 27 novembre 2013 (pubblicato sulla gazzetta ufficiale del 24 gennaio 2014 n. 19). Con circolare del direttore generale per gli incentivi alle imprese del Mise in data 10 febbraio 2014, n. 4567, sono fornite le istruzioni utili alla migliore attuazione dell intervento e definiti gli schemi di domanda, nonché l ulteriore documentazione da presentare per la concessione ed erogazione del contributo pubblico. Il comunicato relativo alla circolare è stato pubblicato nella gazzetta ufficiale n. 37 del 14 febbraio In data 14 febbraio 2014 è stata siglata la convenzione tra associazione bancaria italiana, cassa depositi e prestiti e sviluppo economico. NORMA PRIMARIA DELLA NUOVA SABATINI BIS Articolo 2 del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98 (cd. decreto del fare). NORME ATTUATIVE decreto del Ministro dello sviluppo economico, emanato di concerto con il Ministro dell economia e delle finanze, 27 novembre 2013 (pubblicato sulla gazzetta ufficiale del 24 gennaio 2014 n. 19); circolare Mise del 10 febbraio 2014 n. 4567; convenzione del 14 febbraio 2014 tra Abi, Cdp e Mise. LA NORMA PRIMARIA CHE HA ISTITUITO LA SABATINI BIS L articolo 2 del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98 stabilisce che: la concessione dei finanziamenti da parte di banche e società di leasing finanziario, è a valere su un plafond di provvista costituito presso la gestione separata di cassa deposito e 5
6 6 Articolo 2 - Finanziamenti per l acquisto di nuovi macchinari, impianti e attrezzature da parte delle piccole e medie imprese - del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98 (cd. decreto del fare). 1. Al fine di accrescere la competitività dei crediti al sistema produttivo, le ((micro)), le piccole e medie imprese, come individuate dalla Raccomandazione 2003/361/CE della Commissione del 6 maggio 2003, possono accedere a finanziamenti e ai contributi a tasso agevolato (per gli investimenti, anche mediante operazioni di leasing finanziario, in macchinari, impianti, beni strumentali di impresa e attrezzature nuovi di fabbrica ad uso produttivo, nonché per gli investimenti in hardware, in software ed in tecnologie digitali.) 2. I finanziamenti di cui al comma 1 sono concessi, entro il 31 dicembre 2016, dalle banche e dagli intermediari finanziari autorizzati all esercizio dell attività di leasing finanziario, purché garantiti da banche aderenti alla convenzione di cui al comma 7, a valere su un plafond di provvista, costituito, per le finalità di cui all articolo 3, comma 4-bis, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, presso la gestione separata di Cassa depositi e prestiti S.p.A., per l importo massimo di cui al comma I finanziamenti di cui al comma 1 hanno durata massima di 5 anni dalla data di stipula del contratto e sono accordati per un valore massimo complessivo non superiore a 2 milioni di euro per ciascuna impresa beneficiaria, anche frazionato in più iniziative di acquisto. I predetti finanziamenti possono coprire fino al cento per cento dei costi ammissibili individuati dal decreto di cui al comma Alle imprese di cui al comma 1 il Ministero dello sviluppo economico concede un contributo, rapportato agli interessi calcolati sui finanziamenti di cui al comma 2, nella misura massima e con le modalità stabilite con il decreto di cui al comma 5. L erogazione del predetto contributo è effettuata in più quote determinate con il medesimo decreto. I contributi sono concessi nel rispetto della disciplina comunitaria applicabile e, comunque, nei limiti dell autorizzazione di spesa di cui al comma 8, (secondo periodo.) 5. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell economia e delle finanze sono stabiliti i requisiti e le condizioni di accesso ai contributi di cui al presente articolo, la misura massima di cui al comma 4 e le modalità di erogazione dei contributi medesimi, le relative attività di controllo nonché le modalità di raccordo con il finanziamento di cui al comma La concessione dei finanziamenti di cui al presente articolo può essere assistita dalla garanzia del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese di cui all articolo 2, comma 100, lettera a),della legge 23 dicembre 1996, n. 662, nella misura massima dell ottanta per cento dell ammontare del finanziamento. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell economia e delle finanze sono disciplinate priorità di accesso e modalità semplificate di concessione della garanzia del Fondo sui predetti finanziamenti. prestiti; il ministero concede alle imprese un contributo rapportato agli interessi calcolati sui finanziamenti; i finanziamenti possono essere assistiti dalla garanzia del fondo di garanzia per le piccole e medie imprese ( all articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662 ) nella misura massima dell ottanta per cento dell ammontare del finanziamento e che, con decreto del ministro dello sviluppo economico, di concerto con il ministro dell economia e delle finanze, sono disciplinate priorità di accesso e modalità semplificate di concessione della garanzia del fondo di garanzia sui fi-
7 7. Per l attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo, il Ministero dello sviluppo economico, sentito il Ministero dell economia e delle finanze, l Associazione Bancaria Italiana e Cassa depositi e prestiti S.p.A. stipulano una o piu convenzioni, in relazione agli aspetti di competenza, per la definizione, in particolare: a. delle condizioni e dei criteri di attribuzione alle banche (e agli intermediari di cui al comma 2) del plafond di provvista di cui al comma 2, anche mediante meccanismi premiali che favoriscano il più efficace utilizzo delle risorse; b. dei contratti tipo di finanziamento e di cessione del credito in garanzia per l utilizzo da parte delle banche (e degli intermediari di cui al comma 2) della provvista di cui al comma 2; c. delle attività informative, di monitoraggio e rendicontazione (che devono essere svolte dalle banche e dagli intermediari di cui al comma 2) aderenti alla convenzione, con modalità che assicurino piena trasparenza (sulle misure previste dal presente articolo). 8. L importo massimo dei finanziamenti di cui al comma 1 è di 2,5 miliardi di euro incrementabili, sulla base delle risorse disponibili ovvero che si renderanno disponibili con successivi provvedimenti legislativi, fino al limite massimo di 5 miliardi di euro secondo gli esiti del monitoraggio sull andamento dei finanziamenti effettuato dalla Cassa depositi e prestiti S.p.a., comunicato trimestralmente al Ministero dello sviluppo economico ed al Ministero dell economia e delle finanze. Per far fronte agli oneri derivanti dalla concessione dei contributi di cui al comma 4, e autorizzata la spesa di 7,5 milioni di euro per l anno 2014, di 21 milioni di euro per l anno 2015, di 35 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2016 al 2019, di 17 milioni di euro per l anno 2020 e di 6 milioni di euro per l anno (8-bis. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano, compatibilmente con la normativa europea vigente in materia, anche alle piccole e medie imprese agricole e del settore della pesca.) 7 nanziamenti; per l attuazione delle disposizioni sui nuovi finanziamenti, lo sviluppo economico, sentito il ministero dell economia e delle finanze, l abi e Cdp stipulino una o più convenzioni. PRIMA DISPOSIZIONE ATTUATIVA DEL DECRETO DEL FARE Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, emanato di concerto con il Ministro dell economia e delle finanze del 27 novembre 2013 (pubblicato sulla gazzetta ufficiale del 24 gennaio 2014 n. 19) si dà attuazione all articolo 2, 5 comma, del decreto del fare (Dl n. 69/2013). Con tale decreto vengono stabiliti i requisiti, le condizioni di accesso e la misura massima dei contributi e vengono disciplinate le modalità di concessione, di erogazione e controllo, nonché di raccordo con i finanziamenti previsti. Il decreto beni strumentali del 27 novembre 2013 stabilisce altresì, ai sensi dell articolo 2, comma 6, del D.L. 69/2013, le priorità di accesso e le modalità semplificate di concessione della garanzia da parte del fondo. In particolare nel provvedimento vengono delineato gli investimenti ammissibili stabilendo che possono riguardare strutture produttive già esistenti o da impiantare, su tutto il territorio nazionale, e devono essere avviati successivamente alla richiesta di finanziamento e conclusi entro il periodo di preammortamento o di pre-locazione di massimo 12 mesi. Non sono ammissibili singoli beni sotto i 500 euro Iva esclusa. La durata dell investimento effettuato dall impresa non deve essere superiore ai 5 anni. I finanziamenti saranno disponibili sino al 31 dicembre 2016, attraverso le banche che aderiscono alla convenzione da stipu-
8 I contenuti del decreto interministeriale nuova sabatini bis Spese ammissibili Beneficiari Disponibilità finanziamenti Ambito di operatività Copertura Agevolazione Macchinari, beni strumentali d impresa, hardware e software. Micro imprese e Pmi anche dei settori agricoltura e del settore della pesca operanti su tutto il territorio italiano. I finanziamenti saranno concessi sino al 31 dicembre La durata dell investimento non dovrà superare i 5 anni. I finanziamenti potranno arrivare a coprire il 100% dell importo dell investimento con un massimo di due milioni di euro per ciascuna impresa. Creazione o ampliamento di un unità produttiva, diversificazione della produzione, mutamento processo produttivo e acquisizione di attività per evitare la chiusura di uno stabilimento. 8 lare tra il MiSe, Cassa depositi e prestiti e Abi. I finanziamenti potranno arrivare a coprire il 100% dell importo dell investimento con un massimo di due milioni di euro per ciascuna impresa. Alle imprese verrà riconosciuto dal MiSe un contributo in conto interessi pari all ammontare complessivo degli interessi calcolato su un tasso favorevole del 2,75%, ripartito in 5 anni in quote annuali costanti. Per poter accedere al contributo, le Pmi devono essere titolari di un finanziamento deliberato da banche o da società di leasing (purché garantite a loro volta da banche), di massimo 5 anni, «non inferiore a 20 mila euro e non superiore, anche se frazionato in più iniziative di acquisto, a due milioni per ciascuna impresa beneficiaria» e erogato in un unica soluzione. SECONDA DISPOSIZIONE ATTUATIVA DEL DECRETO DEL FARE Il Ministero dello sviluppo economico ha reso operativo il decreto del 27 novembre 2013 con la circolare direttoriale 10 febbraio 2014, n rubricata termini e modalità di presentazione delle domande per la concessione e l erogazione del contributo di cui all articolo 6 del decreto interministeriale 27 novembre 2013, recante la disciplina dei finanziamenti per l acquisto di nuovi macchinari, impianti e attrezzature da parte di piccole e medie imprese. Nella circolare viene stabilito che a partire dalle ore 9.00 del 31 marzo 2014 le imprese richiedenti potranno presentare le domande per la richiesta dei finanziamenti e dei contributi alle banche e agli intermediari finanziari aderenti alla convenzione tra MiSe, cassa deposito e Prestiti e Associazione Bancaria Italiana. I moduli saranno disponibili per la compilazione entro il 10 marzo 2014 nella sezione Beni strumentali (Nuova Sabatini) del sito Nel documento di prassi, dopo le necessarie premesse, vengono definite: le modalità ed i termini di presentazione delle domande di agevolazione; le modalità di chiusura dello sportello per la presentazione delle do-
9 mande; le informazioni antimafia; le modalità di calcolo del contributo; le spese ammissibili; le modalità di erogazione delle agevolazioni; la documentazione necessaria per l erogazione del contributo; gli oneri informativi per le imprese; le disposizioni transitorie. Alla circolare sono allegati sei moduli più un appendice. TERZA DISPOSIZIONE ATTUATIVA DECRETO DEL FARE SABATINI BIS Il 14 febbraio 2014 è stata siglata la convenzione tra Abi, Cassa depositi e prestiti e il ministero dello sviluppo economico per dare attuazione alla Nuova Sabatini. Con la convenzione sono stati infatti definiti i criteri di attribuzione alle banche della dote finanziaria e le attività di monitoraggio dei risultati da parte dell associazione bancaria italiana, cassa depositi e prestiti e sviluppo economico. Gli allegati alla convenzione che tracciano i contratti tipo di finanziamenti saranno pubblicati sul sito di cassa depositi e prestiti in formato elettronico. I beneficiari di tale misura sono le imprese operanti in Italia che occupano meno di 250 persone, il cui fatturato annuo non supera i 50 milioni di euro oppure il cui totale di bilancio annuo non supera i 43 milioni di euro. 9
10 I beneficiari e la specifica di PMI 10 di Roberto Lenzi Beneficiarie dell agevolazione sono le micro, piccole e medie imprese che alla data di presentazione della domanda hanno una sede operativa in Italia e sono regolarmente costituite ed iscritte nel Registro delle imprese. Sono ammesse le imprese di ogni settore ad esclusione di quelle operanti nei settori dell industria carboniera, delle attività finanziarie e assicurative o nella fabbricazione di prodotti di imitazione o di sostituzione del latte o dei prodotti lattiero-caseari. Non si applica quanto previsto dalla stessa Cassa Depositi e Prestiti con il pacchetto imprese che ha reso possibile la possibilità di finanziare anche le imprese che hanno fino a 3 mila dipendenti con lo strumento Plafond «pmi-mid» (si veda Italia Oggi del 31 Gennaio). ATTENZIONE QUINDI ALLA DIMENSIONE DELL IMPRESA Ad un occhio poco esperto, sembrerebbe molto semplice per un impresa classificarsi come PMI, considerando che si trova scritto ovunque che in Italia sono quasi tutte piccole imprese. Nei fatti si tratta invece di un operazione complessa, ed è il firmatario della domanda che dichiara, sotto la propria responsabilità penale, la dimensione. Dal punto di vista normativo è il DM 18/04/2005 che dà gli strumenti per definirla. Se letto con attenzione, si può capire che non basta una rapida occhiata al bilancio della propria azienda e un conteggio quasi altrettanto veloce dei dipendenti, ma è necessaria un analisi molto più approfondita. Sono molteplici i casi in cui un impresa apparentemente classificabile come PMI, ad un controllo più attento, finisce invece per rivelarsi una grande impresa. Partecipazioni da parte di enti pubblici, collegamenti indiretti con grandi imprese, controllo da parte di persone fisiche con partecipazioni anche in altre società, rapporti di parentela che generano interessi congiunti, sono solo alcune delle casistiche che inducono frequentemente le imprese in errore e sfociano, di fatto, in false dichiarazioni in atto notorio. SOGLIE DIMENSIONALI, LA PARTE SEMPLICE DEL DM La categoria delle microimprese, delle piccole imprese e delle medie imprese (PMI) è costituita da imprese che hanno meno di 250 occupati e hanno un fatturato annuo non superiore a 50 milioni di euro oppure un totale di bilancio annuo non superiore a 43 milioni di euro. Nell ambito della categoria delle pmi, si definisce piccola impresa l impresa che ha meno di 50 occupati e ha un fatturato annuo oppure un totale di bilancio annuo non superiore a 10 milioni di euro. Nell ambito della categoria delle pmi, si definisce microimpresa l impresa che ha meno di 10 occupati e ha un fatturato annuo oppure un totale di bilancio annuo non superiore a 2 milioni di euro. La soglia relativa ai dipendenti deve essere sempre e comunque rispettata mentre il fatturato e il totale di
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