CAPITOLATO INFORTUNI DEL COMUNE DI ANDRIA (BA)

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1 SETTORE AFFARI GENERALI ED ISTITUZIONALI CAPITOLATO INFORTUNI DEL COMUNE DI ANDRIA (BA) Pagina 1 di 7

2 CONDIZIONI GENERALI Art. 1 - RICHIAMO ALLE CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE Premesso che le normative e le condizioni di assicurazione per i vari "rami - polizza" sono quelle previste ai testi ANIA nella più recente edizione, resta convenuto che le condizioni contenute nel presente capitolato speciale, per ciascun ramo assicurativo, dovranno essere riportate integralmente nella polizza della Compagnia aggiudicataria Comunque, dette condizioni devono intendersi come estensioni di garanzia e pertanto derogano e prevalgono su qualsiasi altra condizione di polizza comprese le Condizioni Generali di Assicurazione. Art 2 - FRANCHIGIE, SCOPERTI, LIMITI DI RISARCIMENTO Le franchigie, gli scoperti o i limiti di risarcimento indicati nelle condizioni speciali e/o particolari dei capitolati inerenti i singoli rischi, saranno gli unici accettati. Diverse formulazioni o introduzione di limitazioni difformi invalideranno l'offerta. Art. 3 - VARIAZIONE PREMI La compagnia aggiudicataria non avrà diritto ad alcun aumento del prezzo offerto per tutta la durata del contratto, a meno che le polizze non subiscano variazioni conseguenti a diminuzioni o aggravamento del rischio o modificazioni di garanzia richieste dal Contraente nel corso della durata del contratto. Art. 4 - VARIE La firma del presente capitolato impegna la compagnia assicuratrice aggiudicataria mentre per il Comune di Andria (BA) l'impegno è condizionato al conseguimento dell'esecutività della determinazione di presa d'atto delle risultanze di gara. Art. 5 - FORO COMPETENTE Per le controversie relative alla presente gara è competente, esclusivamente, il foro nel quale risiede il Contraente. Art. 6 - DICHIARAZIONI RELATIVE ALLE CIRCOSTANZE DEL RISCHIO Le dichiarazioni volutamente inesatte e reticenti del Contraente relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo, nonché la stessa cessazione dell'assicurazione. Art. 7 - ALTRE ASSICURAZIONI L'assicurato è esonerato dalla comunicazione preventiva alla Compagnia di Assicurazione dell'esistenza o della successiva stipulazione di altre assicurazioni per la stesso rischio. In caso di sinistro, l'assicurato deve però comunicare l'esistenza di altre coperture e deve comunicare il sinistro a tutti gli assicuratori indicando a ciascuno il nome degli altri. Art. 8 - PAGAMENTO DEL PREMIO Pagina 2 di 7

3 L'Assicurazione ha effetto dalle ore 24 del giorno indicato in polizza. La Compagnia aggiudicataria avrà diritto al pagamento dei premi entro i 90 giorni successivi all'effetto delle polizze di assicurazione oggetto del presente capitolato, nonché dei rinnovi e delle eventuali variazioni e regolazioni onerose. Decorso questo ulteriore termine l'assicurazione resta sospesa in pari data e riprende vigore alle ore 24 del giorno del pagamento, ferme le successive scadenze. Il premio sarà pagato entro 90 giorni dalle seguenti date: - 24/10/2007 per il periodo 24/10/ /01/2008; - 24/01/2008 per il periodo 24/01/ /01/2009; - 24/01/2009 per il periodo 24/01/ /01/2010. Art. 9 - MODIFICHE DELL'ASSICURAZIONE Le eventuali modificazioni dell'assicurazione vanno provate per iscritto. Art AGGRAVAMENTO DEL RISCHIO Il Contraente e/o l'assicurato devono dare comunicazione scritta alla Compagnia di Assicurazione di ogni constatato aggravamento del rischio. Gli aggravamenti del rischio volutamente non notificati alla Compagnia di Assicurazione, o da questa non accettati, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo. A fronte della notificazione dell'aggravamento del rischio, la Compagnia può non accettarlo, recedendo dal contratto e rimborsando i premi pagati e non goduti. Art DIMINUZIONE DEL RISCHIO Nel caso di diminuzione del rischio la Compagnia di Assicurazione è tenuta a ridurre il premio e le rate di premio successive alla comunicazione del Contraente e rinuncia al relativo diritto di recesso. Art RECESSO IN CASO DI SINISTRO Dopo ogni sinistro e fino al sessantesimo giorno dalla definizione dei rapporti tra le Parti, la Compagnia ed il Contraente hanno facoltà di recedere dal contratto con preavviso di 90 (novanta) giorni da darsi con lettera raccomandata. In ambedue i casi di recesso la Compagnia rimborserà al Contraente i ratei di premio pagati e non goduti, escluse le tasse. Art DENUNCE SINISTRI In caso di sinistro, il Contraente o l'assicurato deve dame avviso scritto entro 15 giorni da quando ne ha avuto conoscenza il Settore competente. L'inadempimento di tale obbligo può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo. Art ONERI FISCALI Gli oneri fiscali relativi ai vari contratti di assicurazione sono a carico del Contraente. Art RINVIO ALLE NORME DI LEGGE Per quanto non espressamente regolamentato, valgono le norme di legge. Pagina 3 di 7

4 Art DURATA DELLA ASSICURAZIONE L'assicurazione decorre dalla data di aggiudicazione del contratto. Per ciascun veicolo occorre considerare per l'effetto della garanzia il giorno e il mese indicati nell'allegato C/3 INFORTUNI, successivi alla data di aggiudicazione. La scadenza contrattuale è fissata improrogabilmente alle ore 24 del 24/01/2010. Il primo rateo dovrà scadere alle ore 24,00 del 24/01/2008 ed i successivi alle ore 24,00 del 24/01/2009 e del 24/01/2010. Il contratto non prevede il tacito rinnovo. E' inoltre facoltà del Contraente al termine del contratto, al fine di esplicare una nuova procedura di aggiudicazione, chiedere una proroga della copertura pari a 180 giorni alle stesse condizioni del presente capitolato. Pagina 4 di 7

5 CONDIZIONI PARTICOLARI Art. 1 - DESCRIZIONE DEL RISCHIO PARTITA 1 - RISCHIO INFORTUNI DEI CONDUCENTI DEI VEICOLI COMUNALI La garanzia copre gli infortuni subiti dai conducenti alla guida dei veicoli di proprietà del Comune non nominativamente indicati. La garanzia è prestata per i veicoli e a partire dalle date di inclusione risultanti dall'allegato C/3 infortuni dei conducenti del parco veicoli di proprietà comunale. Art. 2 - INDIVIDUAZIONE DELLE PERSONE E DEI VEICOLI ASSICURATI Il Contraente è esonerato dall'obbligo di presentare preventiva comunicazione delle generalità delle persone assicurate e dei dati riguardanti i veicoli di sua proprietà. Per l'identificazione delle persone assicurate e dei veicoli si farà riferimento alla documentazione dei competenti uffici che il Comune si impegna a far pervenire alla Compagnia in caso di richiesta. Il Contraente si impegna a comunicare alla Compagnia entro 60 (sessanta) giorni dalla scadenza del contratto le variazioni intervenute nel corso dell'anno in aumento o diminuzione del numero dei veicoli di sua proprietà. La Compagnia di Assicurazione compilerà, sulla base dei dati sopraddetti, specifico atto di regolazione del premio, attivo e/o passivo che, se attivo, verrà onorato entro 90 giorni dal ricevimento del suddetto documento. Art. 3 - DETERMINAZIONE DEL PREMIO Il premio sarà determinato nei modi sottospecificati per ciascuna partita. - PARTITA 1 un premio annuo per veicolo assicurato; in caso di inclusione ed esclusione di veicoli nel corso dell'annualità assicurativa, i ratei verranno calcolati in ragione del seguente rapporto - Giorni di inclusione o esclusione/360. Art. 4 -MASSIMALI Le garanzie sono prestate con i massimali per sinistro di seguito indicati: PARTITA 1 * morte ,00 (cinquantamila/00) * invalidità permanente ,00 (centomila/00) *spese sanitarie ,00 (tremila/00) Art. 5 - RIMBORSO SPESE SANITARIE Pagina 5 di 7

6 Nel caso che l'assicurato, in conseguenza di infortunio, necessiti di prestazioni sanitarie, la Società di assicurazione si impegna a rimborsare all'avente diritto, e fino alla concorrenza del massimale previsto per un anno assicurativo, le spese sanitarie sostenute per: a - accertamenti diagnostici e medico-legali; b - visite mediche e specialistiche; c - onorati del chirurgo e di ogni altro componente l'equipe operatoria, diritti di sala operatoria, materiale di intervento; d - apparecchi protesici o terapeutici applicati durante l'intervento chirurgico; e - rette di degenza; f - trasporto dell'assicurato in ambulanza all'istituto di cura o all'ambulatorio e viceversa; g - cure mediche e trattamenti fisioterapici rieducativi; h - acquisto di apparecchi protesici ortopedici sostitutivi di parti anatomiche e protesi oculari Non sono soggette a rimborso le spese effettuate per applicazioni di carattere estetico. La Società di assicurazione effettua 0 pagamento di quanto dovuto su presentazione, in originale, delle relative notule, distinte e ricevute, debitamente quietanzate. Il pagamento viene effettuato a cura ultimata. Art. 6 - FRANCHIGIE Le garanzie sono prestate tutte senza alcuna franchigia, ad eccezione dell'invalidità Permanente per la quale è prevista una franchigia assoluta del 3%. Art. 7 -ESTENSIONE TERRITORIALE Le garanzie per i casi Morte e Invalidità Permanente valgono per i sinistri verificatisi in tutto il mondo; per quanto attiene l'inabilità temporanea, fuori dall'europa, vale limitatamente al periodo di ricovero ospedaliero, tale limitazione cessa dalle ore del giorno di rientro in Europa. Art. 8 - LIMITE DI ETA' Le garanzie di cui al presente contratto non sono estensibili ad assicurati di età superiore a 75 (settantacinque) anni. Art. 9 - ESTENSIONI DI GARANZIA La Società risponde anche dei danni conseguenti a: - asfissia causata da fuga di gas o vapore; - avvelenamenti acuti da ingestione di cibo o altre sostanze; - alterazioni patologiche conseguenti a morsi di animali e punture di insetti, escluse la malaria e le malattie tropicali; - annegamento; - assideramento o congelamento, folgorazione, colpi di sole o di calore e altre influenze tecniche ed atmosferiche; - ernie addominali da sforzo e strappi muscolari derivanti da sforzo; - infortuni sofferti in stato di malore o incoscienza; - infortuni derivanti da imperizia, imprudenza o negligenze anche gravi; - infortuni derivanti da aggressioni, tumulti popolari, atti di terrorismo, vandalismo, attentati, a condizione che l'assicurato non vi abbia preso parte attiva; - infortuni derivanti da inondazioni e/o alluvioni. Art LIMITI DI RISARCIMENTO Pagina 6 di 7

7 Nel caso di infortunio che colpisse contemporaneamente più persone assicurate, in conseguenza di un unico evento, si conviene che il limite massimo di risarcimento ammonta a (duemilioni). Art AZIONE DI RIVALSA La Compagnia rinuncia ad ogni azione di rivalsa per le somme pagate, lasciando cosi integri i diritti dell'assicurato o dei suoi aventi causa contro i responsabili dell'infortunio. Pagina 7 di 7

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