Operazioni straordinarie
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- Francesco Grossi
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1 Operazioni straordinarie Trasformazione di Società F.P. 2011/2012 Calogero Volo 1
2 La Società Libro V del Codice Civile, Art. 2247: Con il contratto di società due o più persone conferiscono beni o servizi (art. 2253) per l esercizio in comunione di un attività economica (art. 2082) allo scopo di dividerne gli utili Tipi di Società (Art. 2249) Società di Persone; Società di Capitali; 2
3 Tratti distintivi tra le Società di Persone e le Società di Capitali Aspetto personale Aspetto capitale Non possiede personalità giuridica Ha personalità giuridica Società a responsabilità illimitata Società a responsabilità limitata Forma assembleare non per decisioni dei soci Forma assembleare per le decisioni dei soci 3
4 Tipologie di Società di Persone Tipologie di Società di Capitali 4
5 La trasformazione (art.2498 c.c.) Vicenda modificativa della forma giuridica di una società (atto costitutivo), mentre gli aspetti sostanziali, quali attività, soggetto economico, rapporti con terzi, rimangono invariati. 5
6 Trasformazione omogenea (art.2500 ter) Trasformazione eterogenea (art septies) 6
7 La riforma della Trasformazione della Società del 2004 Dopo la riforma sono dedicati alla suddetta 11 articoli piuttosto che 3 (Artt novies) Obiettivi generali Semplificare il procedimento di trasformazione; Favorire la trasformazione in società di capitali; Consentire la trasformazione eterogenea. Novità generali di natura civile La trasformazione acquisisce natura modificativa, anziché novativasuccessoria, enfatizzando il rispetto del principio di continuità (art.2498); Viene introdotta la possibilità di avviare la trasformazione anche in presenza di procedura concorsuale (art.2499); Viene meno il requisito dell unanimità per procedere alla trasformazione da società di persone a società di capitali; Viene introdotta la trasformazione eterogenea (2500-septies e 2500-octies); 7
8 Trasformazione omogenea tra società di persone, da S.n.c. a S.a.s. Procedura di trasformazione Per modificare il contratto sociale occorre il consenso all unanimità dei soci, a meno che sia previsto diversamente nell atto costitutivo (art. 2293) (in questa ultima ipotesi vale il diritto di recesso art. 2285); La delibera deve essere redatta da un notaio oppure scritta sottoforma di scrittura privata autentificata. Adempimenti successivi alla decisione Depositare presso il Registro delle imprese, entro i 30gg successivi alla delibera, la copia autenticata della stessa (art. 2300); Depositare il Modello S2 (nomina); Depositare eventuali Modelli Intercalare P (organi sociali). 8
9 Responsabilità dei soci Art quinquies: la trasformazione non libera i soci che diventano accomandanti (responsabilità non illimitata) per le operazioni sorte antecedentemente, a meno che siano i creditori stessi a liberarli, acconsentendo alla trasformazione (vale il principio del silenzio-assenzio entro 60gg dalla data di ricevimento della comunicazione della modificazione). Caratteristiche dei soci Gli accomandanti sono i soci che assumono responsabilità limitata, pertanto i creditori possono rivalersi solo sulla loro quota di capitale sociale, senza intaccare il patrimonio individuale; non possono compiere atti amministrativi; non possono concludere affari se non per procura; Gli accomandatari sono illimitatamente responsabili. 9
10 Trasformazione omogenea tra società di persone, da S.a.s. in S.n.c. Art. 2269: chi entra a far parte di una società già costituita risponde con gli altri soci per le obbligazioni sociali anteriori all acquisto della qualità di socio Adempimenti e procedure Valgono la procedura di trasformazione e gli adempimenti successivi della trasformazione da S.n.c. in S.a.s. (vedi slide 8). 10
11 Trasformazione omogenea tra società di capitali evolutiva-progressiva da S.r.l. a S.p.a. La trasformazione di Società Viene definita trasformazione evolutiva perché l immagine e le dimensioni della società diventano più importanti, pertanto risulta opportuno ricorrere alla quotazione e al prestito obbligazionario Procedura di trasformazione Delibera di trasformazione col consenso dei soci di almeno metà del capitale sociale, mediante atto pubblico redatto da un notaio e modifica dello statuto (art bis); Iscrizione al Registro delle Imprese a cura del notaio, entro 30gg dalla delibera e deposito della copia autenticata dell atto di trasformazione; Variazione dei dati all Ufficio Iva, presso Agenzia delle entrate; Comunicazione a clienti, fornitori, banche; Comunicazione ai dipendenti; Comunicazione agli Enti previdenziali, 11
12 Conseguenze alla trasformazione La Trasformazione di Società 1. Il capitale sociale deve essere aumentato almeno a euro (minimo legale previsto per le S.p.A.) (art.2327, art.2463); 2. L aumento del capitale deve avvenire a pagamento oppure mediante passaggio di riserve a capitale (art.2481-bis, 2481-ter); 3. Le quote dovranno essere trasformate in azioni, proporzionalmente al valore che risulta dall ultimo bilancio; 4. Dovrà essere nominato il collegio sindacale: per le S.r.l. l art c.c. viene totalmente revisionato con la legge di stabilità 2012, è previsto un unico sindaco, sia nel caso di obbligatorietà che di volontarietà della nomina; per le S.p.a. aventi ricavi o patrimonio netto < a 1 milione lo statuto può prevedere che l organo di controllo sia composto da un sindaco unico, scelto tra i revisori legali iscritti nell apposito registro. 5. Potrebbe venir meno l obbligo di postergazione nella restituzione dei finanziamenti ai soci; 6. L eventuale diritto di prelazione spettante agli altri soci in caso di cessione della quota da parte di un socio potrebbe essere soppresso nel nuovo statuto; 7. Vengono ridotti i quorum costitutivi e deliberativi in seconda convocazione; 8. Non sarà più consentito il conferimento di prestazioni d opera. 12
13 Vantaggi della trasformazione evolutiva Possibilità di quotarsi; Facoltà di finanziarsi attraverso prestiti obbligazionari; Possibilità di acquistare azioni proprie (entro il 10% del capitale e per un valore contenuto entro quello delle riserve disponibili) (art.2357); Limitare l ingerenza dei soci, (emissione di azioni senza diritto di voto) (art.2346); Limitare l azione di responsabilità (occorre una parte dei soci che detiene il 20% del capitale, mentre nelle S.r.l. è sufficiente un singolo socio) ( art.2393-bis); La trasferibilità delle partecipazioni è meno onerosa (semplice girata sui titoli); Non è previsto il recesso in caso di fusioni e scissioni. Svantaggi della trasformazione evolutiva Capitale sociale minimo più elevato (da a ); Obbligo di collegio sindacale; Conferimenti d opera non ammessi (art.2342); Assemblea: non ammesse decisioni non collegiali; Amministratozione: non ammessa amministrazione disgiunta; Costi di gestione più elevati. 13
14 Procedura che riguarda i conferimenti d opera Se è presente una prestazione d opera prima di procedere alla trasformazione si deve ridefinire l oggetto del conferimento, o sostituendo la prestazione lavorativa con una prestazione pecuniaria oppure riducendo il capitale sociale mediante annullamento della partecipazione del socio d opera (se ciò non viene fatto la delibera risulta invalida). Procedura per le partecipazioni con diritti particolari Se sono presenti partecipazioni che attribuiscono diritti particolari (azioni postergate nelle perdite, azioni sprovviste del diritto di voto art. 2351c.c., azioni correlate ai risultati di un certo settore art c.c., azioni con particolari diritti nell amministrazione della società o nelle distribuzione di utili) occorre preliminarmente eliminare i suddetti o incorporarli in una speciale categoria di azioni; nel primo caso è necessario il consenso del titolare, nel secondo bisogna rispettare la regola dell unanimità. 14
15 Trasformazione omogenea tra società di capitali, involutiva-regressiva da S.p.a. a S.r.l. La Trasformazione di Società Viene definita regressiva perché la società acquisisce una dimensione più modesta Motivazioni Riduzione del capitale sociale oltre i limiti legali a seguito di perdita d esercizio, se i soci decidono di non reintegrarlo (trasformazione obbligatoria); Ridimensionamento della struttura societaria; Necessità di maggiore elasticità nelle decisioni; Volontà di dare al socio un ruolo più centrale (l azione di responsabilità può essere promossa anche da un solo socio); Vantaggi della trasformazione regressiva Capitale sociale minimo inferiore (da euro a ); Non obbligatorio il collegio sindacale; Ammessi conferimenti d opera; Assemblea: ammesse decisioni non collegiali; Amministratori: ammessa amministrazione sia congiunta che disgiunta; Costi gestionali più bassi; Perizia per i conferimenti con procedimento semplificato. 15
16 Svantaggi della trasformazione regressiva Non è possibile né la quotazione in borsa né l emissione obbligazionaria; Non è ammissibile acquistare quote proprie; L azione sociale di responsabilità contro gli amministratori è promossa da ogni socio; La trasferibilità delle partecipazioni è più onerosa (atto notarile o del commercialista). Particolarità operative: La S.p.a. che ha emesso un prestito obbligazionario non si può trasformare in S.r.l.; per poter avviare la trasformazione dovrà procedere al rimborso anticipato. In alternativa potrebbe garantire i titoli emessi mediante il rilascio, da parte di un soggetto contemplato dall art c.c., di una fideiussione a favore di tutti i titolari delle obbligazioni in circolazione. Nel casi di una S.p.a. che abbia acquistato azioni proprie non è possibile deliberare la trasformazione, se non cedendo le azioni proprie o annullandole attraverso la riduzione del capitale sociale. 16
17 Trasformazione omogenea tra società di capitali, da S.r.l. o S.p.a. in S.a.p.a. Presenta tutti i vantaggi e gli svantaggi della trasformazione da S.r.l. in S.p.a. con la differenza che i soci accomandatari restano illimitatamente responsabili rispetto ai creditori 17
18 Trasformazione Evolutiva-Progressiva: da società di persone a società di capitali aspetti civilistici Passaggio da un regime a responsabilità illimitata a uno di responsabilità limitata Procedura di trasformazione Quorum deliberativo pari alla maggioranza dei soci (novità introdotta dalla riforma per semplificare l iter di trasformazione, riconoscendo il diritto dei soci dissenzienti di recedere, Dl. 6/ ) (art ter); Predisposizione di una perizia giurata di stima (artt ter, 2343, 2465); Delibera assunta in presenza di un notaio. Adempimenti successivi alla decisione La copia autenticata dell atto di trasformazione deve essere depositato presso il Registro delle imprese, a cura del notaio, entro i 30gg successivi alla delibera; Nei 30gg successivi alla data dell iscrizione presso il Registro delle imprese, il legale deve presentare all Agenzia delle Entrate il Modello AA7 per la variazione dei dati societari ai fini Iva. 18
19 Procedura di assegnazione di azioni o quote (art.2500-quarter) Ogni socio ha diritto a un numero di azioni o a una quota proporzionale all entità della partecipazione. Nel caso del socio d opera si possono verificare tre casi: L atto costitutivo precedente alla trasformazione gli riconosceva un numero di azioni o di una quota stabilita in misura corrispondente; In mancanza della condizione suddetta, si stabilisce in base ad un accordo tra i soci; In difetto di accordo, subentra il ricorso al giudice. Perizia di stima a tutela dei creditori (art ter) Per la trasformazione da società. di persone a S.p.a. l esperto è nominato dal tribunale, si tratta di un consulente tecnico iscritto all albo tenuto dal tribunale stesso (art. 2343); Nel caso di trasformazione da società di persone a S.r.l. l esperto viene nominato dalla società stessa, si tratta di un esperto iscritto nel registro dei Revisori contabili (art.2465); Il metodo adottato è quello della valutazione a valori correnti, senza evidenziare l autonomo valore di avviamento; Nel caso di trasformazione da società di persone a S.p.a. gli amministratori devono controllare le valutazioni entro 180gg dall iscrizione della trasformazione nel Registro delle imprese (non possono alienare le azioni prima di tale periodo). 19
20 Vantaggi della trasformazione 1. Limitazione della responsabilità dei soci; 2. Aumento delle possibilità di finanziamento; 3. Maggiore visibilità e importanza della società. Svantaggi della trasformazione 1. Capitale minimo obbligatorio; 2. Adempimenti più stringenti sotto il profili contabile; 3. Eventuale obbligatorietà del collegio sindacale; 4. Preclusione nelle S.P.A. della possibilità di conferire opera. Responsabilità (Art quinquies) A tutela dei creditori sociali si prevede che la trasformazione non libera i soci a responsabilità illimitata dalla responsabilità per le obbligazioni sorte prima degli adempimenti pubblicitari, a meno che siano gli stessi creditori a dare il loro consenso (vale il principio del silenzio-assenzio entro i 60gg dal ricevimento dalla comunicazione). 20
21 Trasformazione regressiva: da società di capitale a società di persona I soci che assumono responsabilità illimitata rispondono illimitatamente anche per le obbligazioni sorte anteriormente alla trasformazione Procedura di trasformazione Deve essere predisposta una relazione che illustra le motivazioni sotto il profilo economico e giuridico della trasformazione, e gli effetti che comporta (tale relazione deve restare depositata presso la sede sociale per i 30gg che precedono il giorno di convocazione dell assemblea per deliberare la trasformazione) (art.2500-sexies); La delibera di trasformazione è di competenza dell assemblea straordinaria, il cui verbale deve essere redatto da un notaio (art.2480); La convocazione dell assemblea straordinaria deve avvenire per le S.p.a. 15gg prima rispetto alla data prevista per la delibera, per le S.p.a. quotate 30gg prima, per le S.r.l. 8gg prima; La trasformazione di S.p.a. e in S.a.p.a. è decisa dai soci che rappresentano più della metà del capitale sociale (più di 1/3 in caso di seconda convocazione) e da tutti gli accomandatari (artt. 2368, 2369); la trasformazione in S.r.l. è decisa da metà del capitale sociale, a meno che sia disposto diversamente nello statuto (il socio che non acconsente ha diritto al recesso art. 2473). 21
22 Trasformazione regressiva obbligatoria Art ter: se le perdite di bilancio sono tali da ridurre il capitale sociale al di sotto del minimo legale previsto per le S.p.a., gli amministratori devono convocare l assemblea entro 4 mesi per deliberare sull aumento del capitale sociale o sulla trasformazione della società. Adempimenti successivi 1. Bisogna depositare la copia autenticata dell atto di trasformazione nel Registro delle imprese nei 30gg successivi alla delibera; 2. Occorre compilare il Modello S2 e l Intercalare P. Procedura di assegnazione della partecipazione (Art sexies) Ciascun socio ha diritto di vedersi assegnata una partecipazione proporzionale al valore della sua quota o azione (il valore deve essere reso noto 15gg prima dell assemblea che delibera la trasformazione) Responsabilità (Art sexies) 22 I soci che assumono responsabilità illimitata, risponderanno illimitatamente anche per le obbligazioni sorte antecedentemente
23 Trasformazione eterogenea (artt septies, 2500-octies) La Trasformazione di Società Obiettivo Evitare l effetto estintivo-istitutivo dell ente, confermando il principio generale di continuità dei rapporti giuridici, che prevede la conservazione dei diritti e degli obblighi e la prosecuzione di tutti i rapporti esistenti ex ante Trasformazione da Società di Capitali La trasformazione può riguardare consorzi, società consortili, società cooperative, comunioni d azienda, associazioni non riconosciute, fondazioni Procedura di trasformazione La delibera di trasformazione deve essere assunta con voto favorevole dei 2/3 degli aventi diritto e il consenso dei soci che assumeranno responsabilità illimitata; Gli amministratori devono predisporre una relazione che illustri i motivi e gli effetti della trasformazione (depositata presso la sede sociale per i 30gg che precedono la convocazione dell assemblea); Il verbale dell assemblea straordinaria deve essere redatto da un notaio. 23
24 Adempimenti successivi Entro 30gg dalla data dell atto notarile è necessario redigere il Modello S2; Se il soggetto è iscritto al registro delle imprese deve compilare l Intercalare P; Se il soggetto non è iscritto deve altresì compilare il Modello S3. Adempimenti successivi trascorsi 60gg dall ultimo adempimento pubblicitario a garanzia dei creditori Entro 30gg successivi alla scadenza dei 60gg, se il soggetto risultante è iscrivibile al Registro delle imprese deve essere effettuata una nuova domanda di iscrizione, compilare il Modulo S2 e l Intercalare P, pagare i diritti di segreteria e l imposta di bollo; Se il soggetto non è iscrivibile, non iscritto, deve compilare il Modulo S3, il certificato di non opposizione dei creditori, deve pagare i diritti di segreteria e l imposta di bollo; In ogni caso deve essere effettuata la comunicazione ai clienti, fornitori, banche, dipendenti e Enti previdenziali; cambiati i dati all Ufficio Iva, pagate l imposta di registro, la tassa di vidimazione dei libri sociali e le imposte ipotecarie e catastali (eventuali). 24
25 Trasformazione in società di capitali La trasformazione può riguardare consorzi, società consortili, comunioni d azienda, associazioni riconosciute, fondazioni, società cooperative escluse quelle a mutualità prevalente Procedura di trasformazione La delibera deve essere assunta nei consorzi con maggioranza assoluta; nelle comunità d azienda all unanimità, nelle società consortili e nelle associazioni con la maggioranza richiesta nell atto costitutivo; nelle Cooperative con voto favorevole di almeno metà dei soci; Ricade sugli amministratori l obbligo di predisporre una relazione che illustri motivi e effetti della trasformazione (depositata presso la sede sociale per i 30gg che precedono l assemblea); Deve essere predisposta una relazione di stima, secondo quanto previsto per le trasformazioni da società di persone in società di capitale dall art ter (garanzia per il creditori); Il verbale dell assemblea straordinaria deve essere redatto da un notaio. 25
26 Adempimenti successivi Entro 30gg dall atto notarile, se il soggetto di partenza è iscritto nel Registro delle imprese deve compilare il Modulo S2 o Modulo R, Intercalare P; deve evidenziare codice atto A05, A06; deve pagare i diritti di segreteria e l imposta di bollo; Se il soggetto di partenza non è iscritto, deve compilare Modulo S1, intercalare P, deve evidenziare codice atto A01, A06; deve pagare i diritti di segreteria, i diritti annuali e l imposta di bollo. Adempimenti successivi trascorsi 60gg dall ultimo adempimento pubblicitario a garanzia dei creditori Entro i 30gg successivi è necessario presentare una nuova domanda di iscrizione, se il soggetto di partenza è iscritto nel Registro delle imprese deve compilare il Modulo S2;, l Intercalare P; deve evidenziare codice atto A05, A06; deve presentare il certificato di non opposizione dei creditori, Se il soggetto di partenza non è iscritto, deve compilare Modulo S1, intercalare P, deve evidenziare codice atto A01, A06; deve presentare il certificato di non opposizione dei creditori; In entrambi i casi deve pagare i diritti di segreteria, l imposta di bollo, le imposte di registro, le imposte ipotecarie e catastali, devono essere variati i dati all Ufficio Iva, deve essere effettuata la comunicazione a tutti i soggetti interessati. 26
27 Casi specifici Trasformazione da Associazioni Non è consentita la trasformazione da A. non riconosciute perché risulta necessario il riconoscimento formale per una congrua verifica del patrimonio (l associazione può richiedere il riconoscimento e successivamente trasformarsi) La trasformazione di associazioni può essere esclusa dall atto costitutivo e non è ammessa per quelle che abbiano ricevuto contributi pubblici Il capitale sociale che risulta dalla trasformazione dell associazione è diviso in parti uguali fra gli associati, salvo diverso accordo (la stima è la medesima della trasformazione da s. di persona a capitali) Trasformazione da cooperativa Non è consentita la trasformazione se si tratta di cooperativa a mutualità prevalente Trasformazione da fondazioni Deve essere disposta dall autorità governativa, su proposta dell organo competente 27
28 Definizioni Società cooperativa Art. 2511: le cooperative sono società a capitale variabile con scopo mutualistico iscritte presso l albo delle società cooperative di cui l articolo 2512, secondo comma, e all articolo 223-sexiesdecies delle disposizioni per l attuazione del presente codice Le società cooperative svolgono le loro attività prevalentemente in favore dei soci, si avvalgono nello svolgimento delle loro attività degli apporti di beni e servizi e delle prestazioni lavorative egli stessi soci Società consortile Art ter: le società previste nei capi 3 e seguenti del Titolo 5 possono assumere come oggetto sociale scopi indicati nell articolo 2602 Con il contratto di consorzio più imprenditori istituiscono per la disciplina e lo svolgimento di determinate fasi delle rispettive imprese 28
29 Definizioni Fondazioni (artt ) Ente senza finalità di lucro costituito da un patrimonio preordinato al perseguimento di un determinato scopo Comunioni d azienda Situazione di contitolarità di un azienda finalizzata al mero godimento dei beni, in assenza dell esercizio congiunto di attività d impresa Associazioni riconosciute (artt.14-35) Ente senza finalità di lucro costituito da un insieme di persone fisiche o giuridiche legate al perseguimento di uno scopo comune Associazioni non riconosciute (artt ) Le dette associazioni che non sono riconosciute come persone giuridiche, possono stare in giudizio nella persona di coloro a cui è conferita la presidenza o direzione 29
30 Aspetti fiscali Il legislatore ha previsto con apposite norme - artt.170 e 171 del T.U. II.DD. - la regolamentazione delle operazioni di trasformazione, dedicando specificatamente l art.171 alle trasformazioni eterogenee. Art.170 comma 1: detta le norme fiscali per le trasformazioni omogenee progressive e regressive, recependo il concetto di continuità del soggetto giuridico. Viene formalizzato il principio di neutralità fiscale dell operazione, stabilendo che : La trasformazione della società non costituisce realizzo né distribuzione delle plusvalenze e minusvalenze dei beni, comprese quelle relative alle rimanenze e il valore di avviamento. la società trasformata potrà iscrivere, in sede di trasformazione, maggiori valori di immobilizzazioni e altri beni, senza che ciò dia luogo a tassazione immediata, tali valori hanno valenza esclusivamente civilistica e, oltre altri effetti nella ordinaria gestione contabile il maggior valore non è fiscalmente riconosciuto e verrà tassato al momento del realizzo al verificarsi delle fattispecie previste dalla normativa fiscale. Nei casi considerati si porrà pertanto il problema della gestione dei disallineamenti fra valori civili e fiscali. particolare attenzione va applicata all eventuale iscrizione di maggiori valori ai beni merci, che malgrado la dizione dell art.170, buona parte della dottrina ritiene tassabili. Sul piano pratico, comunque, la gestione di valori civili e fiscali disallineati di beni merci (specie per talune merci) appare alquanto difficoltosa. 30
31 Aspetti fiscali La Trasformazione di Società Art.170 comma 2: prevede, nel caso di trasformazione di società progressiva o regressiva, (con passaggio da Irpef a Ires o viceversa), la suddivisione del periodo fiscale, con la determinazione separata del relativo reddito e l assoggettamento alla tassazione specifica fino e dopo l effetto della trasformazione. la separazione dei periodi darà luogo a distinte dichiarazioni. non si pone alcun problema di separazione della tassazione né di dichiarazione nei casi di trasformazione all interno delle società di persone o di società di capitali (trasformazione di s.n.c. in s.a.s. o di s.r.l. in s.p.a.). le società di persone hanno un regime di assoluta trasparenza ai fini Irpef con una tassazione del reddito della società indipendentemente dalla distribuzione (art.5 Dpr 917/86). Ciò crea in sede di trasformazione una specifica problematica inerente il regime delle eventuali riserve esistenti, che essendo già tassate in capo ai soci, devono essere salvaguardate da una seconda tassazione e quindi chiaramente evidenziate in caso di trasformazione da società di capitali in società di persone il regime specifico delle riserve può essere mantenuto se iscritte in bilancio con l apposita indicazione e comunque non distribuite o utilizzate per scopi diversi dalla copertura delle perdite. 31
32 Aspetti fiscali i commi 3, 4 e 5 dell art.170 dettano le norme specifiche per regolamentare i problemi di cui sopra ed il regime di tassazione applicabile, che per le riserve rivenienti da società di capitali è quello riguardante la distribuzione di dividenti e/o riserve delle stesse. le operazioni di trasformazione effettuate senza valide ragioni economiche possono dare luogo all applicazione dell art.37-bis del Dpr 600/1973 riguardante Disposizioni antielusione, anche se la fattispecie, stante le caratteristiche dell operazione appare limitata. l art.171 del Dpr 917/86 riguarda le trasformazioni eterogenee (artt.2500-septies e 2500-opties CC) e stabilisce preliminarmente che i beni di una società soggetta a Ires che si trasforma in ente non commerciale si considerano realizzati in base al valore normale, salvo che non siano confluiti nell azienda o complesso aziendale dell ente stesso. la trasformazione eterogenea non è neutrale sul piano fiscale ed è assimilata alla destinazione dei beni a finalità estranee o al conferimento di beni. 32
33 Aspetti fiscali nei vari casi di trasformazione, sia omogenee che eterogenee, sia progressive che regressive, si pongono problemi concettuali ed interpretativi particolari, sul piano fiscale in materia di utilizzabilità delle perdite pregresse in diminuzione dei redditi successivi alla trasformazione. non esistono problemi nei casi di trasformazione al interno dello stesso tipo di società (trasformazione di snc in sas o di srl in spa). nel caso di trasformazione di società di persone in società di capitali le perdite (del periodo antecedente la trasformazione in quanto le altre sono già acquisite dal socio ai fini Irpef) sono attribuite ai soci stessi e quindi compensabili a mente dell art.8 c.3 del Tuir. nel caso inverso di trasformazione regressiva le perdite non sono attribuibili per trasparenza ai soci, ma alla società. 33
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