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2 1. DEFINIZIONE DI SPIAGGIA 1. La spiaggia è quella porzione del litorale marino definita, compresa tra la linea di battigia e le prime infrastrutture stradali. 2. Il Codice della Navigazione ed il relativo Regolamento definiscono la spiaggia come quel tratto di costa più interna al lido ed adiacente ad esso. Quando i limiti della spiaggia non sono chiaramente definiti, per essa si intende quella zona compresa tra la linea delle ordinarie mareggiate invernali e i confini delle proprietà vicine, sia pubbliche sia private. 3. La spiaggia, quindi, può essere costituita da un estensione variabile, che l Autorità Marittima può di volta in volta fissare a seconda che il mare avanzi o retroceda. 4. Ai sensi dell art. n.28 del Codice della Navigazione e dell art. 822 del Codice Civile, il lido del mare e la spiaggia appartengono allo Stato e fanno parte del Demanio Pubblico. 5. I limiti della spiaggia, nel presente Piano, sono costituiti dalla linea di battigia, dalle delimitazioni rilevabili sul posto come il marciapiede e la strada. 2. OPERATIVITA DEL PIANO 1. Le aree incluse nel Piano sono aree demaniali o configurabili come tali. 2. Il presente Piano è operativo unicamente nelle aree di proprietà del Demanio Marittimo, del Comune e dove la larghezza della spiaggia consente lo svolgimento delle attività previste dal Piano stesso. 1

3 3. Il limite della spiaggia, su cui opera il presente Piano, ed i limiti delle proprietà demaniali e comunale sono riportati negli elaboratori grafici del Piano. 3. OBIETTIVI 1. Il Piano si pone i seguenti obiettivi a) la salvaguardia paesistico - ambientale della spiaggia, garantendo nello stesso tempo lo sviluppo ecosostenibile nell uso del demanio marittimo; b) l ottimizzazione delle potenzialità turistiche della costa; c) il rispetto della vocazione del territorio e delle risorse ambientali esistenti, con una migliore organizzazione estetico-funzionale della fascia territoriale interessata e delle varie strutture necessarie per un organica fruizione dell arenile; d) l offerta di strutture e servizi di qualità al turismo balneare. 4. DOCUMENTAZIONE DEL PIANO 1. Il presente Piano della Spiaggia, redatto tenendo conto della cartografia rilasciata dal sistema informativo del Demanio della Regione Siciliana (SIDERSI), si compone dei seguenti laboratori: - Stato di fatto scala 1:10000, 1:1000; - Previsioni di Piano scala 1:10000, 1:1000; - Relazione Tecnica descrittiva; - Documentazione fotografica; - Definizione/leggenda delle destinazioni d uso; 2

4 5. ATTUAZIONE 1. Nell ambito di ciascun area, in conformità agli elaborati grafici di progetto, il Piano si attua: - con intervento pubblico, per le opere di urbanizzazione e le attrezzature pubbliche o di pubblico interesse, attraverso la redazione di studi particolareggiati o progetti esecutivi, predisposti dal Comune. - Con intervento di privati o enti, attraverso progetti esecutivi, redatti a cura dei titolari di concessioni demaniale, soggetti a rilascio di permesso di costruire o alla Denuncia di Inizio Attività, secondo quanto previsto dal vigente R.E.C. e della normativa in materia. 2. Gli impianti tecnologici e/o di urbanizzazione dovranno essere realizzati prima o contemporaneamente all esecuzione delle opere connesse alle attività previste nel piano, dando comunque priorità alla rimozione delle situazioni di degrado, quali strutture ed elementi fatiscenti ed in disuso presenti sull arenile e/o strutture di materiali inquinanti o fortemente in contrasto con l ambiente. 3. Gli interventi edilizi nelle aree ricadenti all interno del Piano dovranno rispettare le prescrizioni delle presenti norme tecniche, quelle degli elaborati grafici di progetto del Piano, quelle del P.R.G. vigente, del 3

5 Regolamento Edilizio Comunale, del Piano Demaniale Regionale, del Piano Paesistico Regionale. 4. Dovranno inoltre essere acquisiti tutti i pareri, i nulla osta e le autorizzazioni dei competenti uffici comunali, e degli altri Enti interessati alla tutela delle aree. 6. IMPIANTI E ATTREZZATURE INSISTENTI SULL ARENILE 1. Per quanto attiene al tipo si definiscono: - COMUNI: le attrezzature e gli impianti che servono più concessioni balneari e non risultano ad uso esclusivo di un solo impianto, quali: verde attrezzato, parcheggi, viabilità, opere di urbanizzazione, tratti di spiaggia libera, muretti, varchi, ecc ; - SINGOLI: le attrezzature e gli impianti ad uso esclusivo di un solo impianto balneare, quali: cabine, docce, servizi igienici, ombrelloni, sdraio, bar e ristoranti, etc. 2. Per quanto riguarda le caratteristiche tecniche degli impianti ed attrezzature si definiscono: strutture fisse quelle che, pur avendo carattere di rimovibilità, a fine stagione non vengono rimosse, strutture mobili quelle che a fine stagione vengono rimosse. 3. Le strutture mobili possono essere autorizzate esclusivamente per il periodo dell anno compreso tra il 15 aprile e il 15 ottobre. 4

6 7. TIPOLOGIE D INSEDIAMENTO 1. Le tipologie di insediamento previste nel presente piano sono: a) Aree attrezzate per la balneazione; b) Aree attrezzate per pratiche sportive; c) Aree attrezzate per l accesso di animali d affezione; d) Ormeggio rimessaggio e noleggio natanti; e) Attività Commerciali esercizi di ristorazione e somministrazione in bevande, cibi precotti e generi di monopolio; f) Aree di concessione per lo stazionamento a terra di imbarcazioni; 2. La concessione può essere rilasciata per l insediamento o l esercizio di più tipologie tra loro compatibili. 8. SUDDIVISIONE DELL ARENILE 1. All interno di ciascun settore del litorale, l arenile è organizzato in zone, in relazione al loro utilizzo (zone libere, zone destinate a concessioni demaniali, zone speciali). 2. Le zone sono così definite: - zone libere: in tali zone non possono essere rilasciate concessioni demaniali per l installazioni di qualsivoglia impianto balneare. Gli usi consentiti delle zone libere e le strutture ivi realizzabili sono indicati dall art. 11 utilizzazione delle zone libere. - zone destinate a concessioni demaniali: in tali zone, che vanno dal limite a monte della spiaggia fino a 5 metri dalla battigia, individuate negli elaborati grafici di progetto del Piano, destinate alla fruizione 5

7 turistica dell arenile è possibile l installazione di strutture secondo quanto indicato all art Utilizzazione delle zone destinate a concessioni demaniali. - Zone speciali: tali aree demaniali comprendono le zone destinate all alaggio, alla sosta e al varo delle imbarcazioni da pesca e da diporto, e sport acquatici, come individuate sulla Tav. Previsione di Piano. 9. INTERVENTI 1. Gli interventi edificatori possibili per ciascuna zona in cui è organizzato l arenile sono indicati negli articoli: 11 Utilizzazione delle zone libere, 12 Utilizzazione delle zone destinate ad aree attrezzate per la balneazione, 13- Utilizzazione delle aree attrezzate per pratiche sportive, 14- Utilizzazione delle aree attrezzate per l accesso di animali d affezione. 2. Gli interventi sono attuati nel rispetto di tutta la normativa urbanistica, edilizia, impiantistica, sanitaria ecc., previo rilascio del relativo permesso di costruire, o presentazione di denuncia di inizio attività, secondo quanto previsto dal vigente R.E.C. e dalle N.T.A. vigenti e dal D.P.R. 6 giugno 2001 n. 380 e successive modificazioni e integrazioni (T.U. per l Edilizia). 3. Gli interventi assentibili sono suddivisi in: a) Manutenzione ordinaria, straordinaria, risanamento conservativo e ristrutturazione; b) Nuove costruzioni: c) Ristrutturazione edilizia innovativa 6

8 d) Demolizione con o senza nuova edificazione (ricostruzione) 10. ATTIVITA CONSENTITE 1. All interno degli stabilimenti balneari, potranno svolgersi le seguenti attività: a) ristorante, bar, gelateria, paninoteca, pizzeria, parco giochi e attrezzature sportive. b) attrezzature commerciali, balere, attività ricreative complementari all attività turistico balneare. c) rivendite di giornali, servizi di supporto all attività balneare quali: pronto soccorso, centri informazione, baby sitting, ecc. 11. UTILIZZAZIONE DELLE ZONE LIBERE 1. Le zone libere comprendono l arenile libero adiacente alla battigia, i corridoi di transito perpendicolari alla litoranea e le spiagge libere. 2. L arenile libero a dimensione minima di ml 5,00 a partire dalla linea di battigia. Tale fascia svolge la funzione di percorso pedonale lungo la riva. 3. Sull arenile libero non sono ammesse installazioni di alcun tipo. In ogni caso dovranno essere rispettate le ordinanze della Capitaneria di Porto competente riguardanti l arenile libero e i percorsi di accesso al mare. 4. Ai sensi di quanto prescritto al comma e) dell art. 2 delle Linee Guida per la redazione del PDUM. Legge Regionale n.15/05, ll litorale destinato alla pubblica fruizione impegna una quota non inferiore al 50% dell intero litorale comunale. Nelle suddette zone e possibile organizzare 7

9 manifestazioni sportive culturali e musicali, previa autorizzazione della Capitaneria di Porto e gli Enti preposti. 5. Le spiagge libere sono destinate a garantire il libero accesso al mare e la sosta sull arenile di tutti i cittadini, senza dover sostenere alcun onere. In tali zone, con esclusione dei corridoi di accesso al mare, durante il giorno, possono essere utilizzati ombrelloni, sedie a sdraio e altre attrezzature da spiaggia, che dovranno essere rimosse al tramonto del sole. 6. L Amministrazione Comunale potrà attrezzare le spiagge libere con la condizione di lasciare inalterato l uso pubblico e l accesso libero e gratuito. Devono essere garantiti i seguenti servizi minimi: servizi igienici, almeno due di cui uno per portatori di handicap; servizi di sicurezza; punto di primo soccorso; servizio per la raccolta dei rifiuti. I servizi igienici si intendono esistenti se almeno nel raggio di trecento metri, risulta disponibile un servizio igienico ad uso pubblico, segnalato sull arenile, anche all interno di attrezzature ricettive a gestione pubblica o privata. Sono ammesse attività di solo noleggio ombrellone, sedie sdraio, lettini, pedalò, pattini e similari, possono esservi situati manufatti temporanei per servizi di guardiania, deposito e piccoli chioschi. 7. L Amministrazione Comunale dovrà assicurare l agevole accessibilità della spiaggia libera anche a persone portatrici di handicap. 8

10 8. La periodica pulizia di tali tratti di spiaggia libera, sarà affidata a gestori delle zone da concedere in quota parte. 9. Nelle aree libere, individuate nel piano, possono essere previsti ulteriori spazi da destinare ad attività sportive occasionali e compatibili. 12. UTILIZZAZIONE DELLE ZONE DESTINATE AD AREE ATTREZZATE PER LA BALNEAZIONE 1. Nelle zone destinate a concessioni demaniali balneari la massima estensione del fronte delle stesse non può superare i 100,00 ml., sia per le nuove concessioni che per le concessioni già esistenti aventi un fronte inferiore. Sono fatti salvi i frazionamenti di concessione, esistenti alla data di adozione del presente piano, che determinino nuove concessioni con fronte mare superiore a detto limite. 2. La superficie da assentire in concessione, non può superare i 2000 mq, di cui non più del 5% coperta. 3. I servizi minimi dovranno essere i seguenti: cabine e/o spogliatoi collettivi per un massimo di n. 8; servizi igienici pubblici, per un minimo di tre di cui uno per portatori di handicap; magazzino; docce all aperto, almeno una con interruzione automatica dell erogazione dell acqua; servizi per la sicurezza della balneazione; servizi per la raccolta dei rifiuti. 9

11 Son anche ammessi: punti di ristoro e relativi spazi ombreggiati; eventuali giochi a carattere stagionali. 4. I nuovi manufatti o la eventuale demolizione - ricostruzione o ristrutturazione, devono essere staccati dal piano dell arenile, al fine di consentire l espansione dell onda massima di tempesta, di ml. 1,00 e comunque ad almeno 1,50 rispetto alla quota l.m. misurata in riferimento ai capisaldi IGM95, sistema di riferimento WGS In tutte le aree comprese in queste zone devono essere assicurati l abbattimento delle barriere architettoniche, i regolamentari servizi igienici e la reale possibilità di accesso ai servizi, alle strutture e al mare per i diversamente abili. La visitabilità deve essere garantita applicando le prescrizioni contenute nel Decreto del Ministero dei Lavori Pubblici 14 giugno 1989, n. 236, di attuazione della legge 9 gennaio 1989, n. 13. Le aree in concessione sono riconducibili alla fattispecie di cui all art. 5, punto 5.5 del suddetto D.M. n. 236/ La barriera visiva, costituita da volumi e superfici accessorie coperte che superino l altezza di m. 1,50 da terra, non può superare il 25% del fronte concesso.. 7. L altezza massima dei volumi realizzati non potrà superare i m.4,50 da terra, comprese le eventuali strutture di protezione di cui al successivo comma, l altezza delle cabine non potrà superare i m. 2, Tutti i manufatti da realizzarsi sull arenile dovranno essere posti, ove possibile, ad una distanza minima dalla linea di battigia di ml 25, al fine di evitare possibili danni causati da eventuali mareggiate. 10

12 L esistente legittimamente realizzato o condonato, e fatto salvo. 9. Sono vietati interventi su corsi d acqua e/o canali e deve essere evitato l utilizzo di tratti di arenile a ridosso di fiumi fossi e canali, se il tratto è dichiarato non balenabile, a cavallo del corso d acqua. 10. Sono vietati i movimenti di terra di rilievo e deve essere salvaguardata la naturalità dell ambiente costiero, preservando il più possibile le caratteristiche e le essenze arboree esistenti. 11. E vietata la costruzione di muri e di recinzione e/o contenimento, salvo casi eccezionali e comunque da eseguire a secco con materiali tipici del luogo e dimensioni contenute. 12. Gli scarichi in assenza di idonea rete fognante, devono essere convogliate in fosse settiche a tenuta, opportunamente dimensionate; 13. Le acque meteoriche devono essere smaltite a dispersione; 14. Tutti i manufatti realizzati sull area demaniale, sia da parte di privati che dall Amministrazione Comunale, devono avere la caratteristica di precarietà e devono essere realizzati con materiali e metodologie che ne consentano, ove prevista, la facile rimozione. Dovranno essere utilizzati materiali eco-bio-compatibili anche di tipo innovativo lignei o similari. Non è consentita la costruzione di opere fisse in cemento, se non limitatamente, alle esigenze tecniche di ancoraggio a terra dei manufatti e comunque previo utilizzo di soluzioni facilmente amovibili; Sui manufatti esistenti sono sempre ammessi gli interventi di manutenzione ordinaria, nonché, nel rispetto delle previsioni di legge, la manutenzione straordinaria ed il restauro conservativo; 11

13 Ogni manufatto potrà essere colorato con un massimo di tre colori, di cui 2 devono costituire tonalità dello stesso; Negli stabilimenti e nelle aree attrezzate si dovrà porre una segnaletica, senza opere di fondazione, indicante l ingresso, l uscita, il nome ed il confine della concessione; Nelle aree in concessione tutte dovranno essere garantite condizioni di facilità e sicurezza del movimento delle persone anche attraverso la posa di camminamenti da realizzarsi in legno con tavole appoggiate al suolo e collegate fra loro; L eventuale eccezionale mantenimento degli stabilimenti balneari oltre il periodo della balneazione, ai sensi dell art. 2 della L.R. n. 15/05, può essere consentito esclusivamente in funzione dello svolgimento delle attività collaterali alla balneazione, purché ammesse dal titolo concessorio e comunque, limitatamente alla parte delle strutture effettivamente utilizzate ed in proporzione alle reali esigenze. Il mancato smontaggio e fine stagione delle porzioni non autorizzate al mantenimento comporta la decadenza della concessione ai sensi dell art. 47 C.N.; Gli spazi utilizzati e quelli limitrofi per una lunghezza pari al fronte mare demaniale marittimo in concessione da entrambi i lati e per tutta la profondità della fascia demaniale, non oggetto di altre concessioni, devono essere puliti per tutto l anno dai concessionari; 15. Per quanto non espressamente detto nella presente, si fa riferimento all art. 7 comma B) delle Linee Guida per la redazione dei PDUM della Legge Regionale n. 15/2005, pubblicate sulla GURS n. 35 parte I del 19/08/2011; 12

14 13. UTILIZZAZIONE DELLE AREE ATTREZZATE PER PRATICHE SPORTIVE 1. Parte del territorio demaniale marittimo destinato ad attività sportive, ove è ammesso il noleggio delle attrezzature necessarie e dove si possono svolgere attività tese all insegnamento della pratica di vela windsurf ecc., con i seguenti servizi minimi: 1) Servizi igienici per gli utenti, per un minimo di tre, di cui uno per portatori di Handicap; 2) Cabine spogliatoi e doccia collettivi per un massimo di n. 4; 3) Rimessa o magazzino; 4) Punto di primo soccorso; 5) Servizi per la raccolta differenziata di rifiuti. Sono anche ammessi eventuali punti di ristoro e spazi ombreggiati. Per i suddetti servizi la superficie coperta non può superare i mq UTILIZZAZIONE DELLE AREE ATTREZZATE PER L ACCESSO DI ANIMALI D AFFEZIONE In tali spazi riservati al soggiorno di animali domestici ( cani e gatti) ai sensi dell art. 4 della L. R. 15/05, si potranno inserire strutture ed attrezzature del tipo: 1) Un area gioco ed un area lavoro/addestramento attrezzata per l attività di agility, entrambe non superiori a mq. 200, adeguatamente recintate con tavolato alto m. 1,50; 2) Un massimo di n. 10 box per il soggiorno all ombra dei cani di dimensione ml. 1,4 x 1,4 ed altezza max, m 1,4, realizzati con struttura 13

15 in legno e con copertura in canne o similari. In aderenza ai box dovranno essere realizzati i servizi di pulizia e doccia per gli animali, dotati di piattaforma ed impianto idoneo per la raccolta delle acque di scarico. All interno dell arenile è consentita l attività di addestramento ed allevamento di cani abilitati al salvamento. L arenile in concessione, dovrà essere delimitato con recinzione in tavolato e rete metallica avente altezza max non superiore ai m. 2.00, dotato di un adeguato numero di aperture provviste di porte. L igiene e la pulizia inerente l attività nel suo complesso dovranno essere garantiti da un insieme di fattori definiti sia in fase di progettazione che di realizzazione, nel rispetto delle norme igienico sanitarie. 15. ORMEGGIO RIMESSAGGIO E NOLEGGIO NATANTI 1. Porzione di arenile e specchio acqueo, possono essere adibiti a sosta o stazionamento delle imbarcazioni mediante installazioni di strutture precarie (campi boe, pontili galleggianti, ricoveri ecc.) previa verifica delle condizioni di sicurezza legate alle esposizioni del sito agli eventi meteo marini e dovranno essere dotati dei seguenti servizi minimi: 1) Servizi igienici per gli utenti per un minimo di due e di cui uno per portatori di handicap; 2) Magazzino; 3) Servizi per la raccolta differenziata dei rifiuti. La superficie coperta delle suddette strutture non può superare mq. 50. Sono ammessi i seguenti servizi: 14

16 1) Cabine spogliatoio e doccia collettivi per un max. di n. 3; 2) Bar con annesso magazzino, spogliatoio, wc per il personale e di servizio, area lavoro; 3) Corridoi di lancio come specificato all art. 7 comma d) punto 3), della Linee Guida per la redazione dei PDUM della Legge Regionale n. 15/2005, pubblicate sulla GURS n. 35 parte I del 19/08/2011; Per i suddetti servizi la superficie coperta può essere estesa complessivamente fino a 100 mq. 16. ATTIVITA COMMERCIALI ESERCIZI DI RISTORAZIONE E SOMMINISTRAZIONE IN BEVANDE, CIBI PRECOTTI E GENERI DI MONOPOLIO Al di fuori delle strutture balneari, è consentita, nell ambito della prudente valutazione del fabbisogno, privilegiando il rapporto di complementarietà con gli usi del mare e/o di servizio ad altre attività comunque rivolte alla diretta fruizione del mare. La superficie da assentire in concessione non può superare in linea di massima i mq. 400, di cui non più del 50% coperta. 17. CARTELLONISTICA 1. E vietata l apposizione di cartelli e/o manufatti pubblicitari che pregiudichino la vista del mare, fatto salvo quanto previsto nel presente articolo. 15

17 2. E consentita l apposizione di n. 2 insegne di segnalazione dell impianto balneare, poste sulle facciate della struttura ben visibile dal mare e dalla strada, aventi dimensioni Max 2 mt. per 0,80 mq. 3. Per ogni concessione deve essere previsto, in un luogo ben visibile, uno spazio per affissione di ordinanze, regolamenti e comunicazioni dell Amministrazione Comunale o altri Enti competenti. 18. VIGENZA 1. I lavori effettuati dai concessionari di spiaggia, di manutenzione straordinaria degli impianti balneari, quali tinteggiatura, verniciatura e posa in opera di attrezzature mobili, i lavori di ristrutturazione e di nuova costruzione di impianti balneari autorizzati ed i lavori di pulizia della spiaggia dovranno rimanere sospesi durante la stagione balneare, salvo specifica deroga rilasciata dall Amministrazione Comunale. 2. Il presente piano è operativo unicamente nelle aree di proprietà del Demanio Marittimo e dove la larghezza della spiaggia consente lo svolgimento delle attività previste dal Piano stesso. 3. Per quanto non previsto nel presente regolamento valgono le Leggi Regionali riguardanti la materia, le norme del Regolamento Edilizio Comunale, del Regolamento di Igiene, del Piano Regolatore Generale, del Codice della Navigazione, del relativo Regolamento di attuazione, dal D.P.R. 380/2001, delle ordinanze emesse dalle autorità competenti. 16

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