Agenzia Regionale per la Protezione dell Ambiente del Friuli Venezia Giulia

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1 Agenzia Regionale per la Protezione dell Ambiente del Friuli Venezia Giulia SETTORE TUTELA QUALITÀ DELL'ARIA, PREVENZIONE DELL'INQUINAMENTO ACUSTICO E FISICA AMBIENTALE DOCUMENTAZIONE NECESSARIA ALLA FORMULAZIONE DEI PARERI INERENTI LA PREVISIONE DI IMPATTO ACUSTICO E VALUTAZIONE DEL CLIMA ACUSTICO LEGGE 26 OTTOBRE 1995, n. 447, ARTICOLO 8 VERSIONE: APRILE 2005

2 Previsione di impatto acustico e valutazione del clima acustico, Legge 26 ottobre 1995, n. 447, articolo 8. Nell ambito delle competenze, a carico dei Comuni, derivanti dalla Legge 26 ottobre 1995, n. 447, rientrano specifiche attività, sia di controllo che autorizzative, in materia di inquinamento acustico. In particolare, l articolo 8 della Legge Quadro n. 447/95 prevede disposizioni e procedure inerenti le documentazioni previsionali di impatto acustico, anche ai fini del rilascio di concessioni edilizie relative a nuovi impianti ed infrastrutture adibite ad attività produttive, sportive e ricreative e a postazioni di servizi commerciali polifunzionali, dei provvedimenti comunali che abilitano all utilizzazione dei medesimi immobili ed infrastrutture, nonché le domande di licenza o di autorizzazione all esercizio di attività produttive. Al comma 5 del succitato articolo, viene stabilito che la documentazione richiesta sia resa in base a criteri di redazione definiti dalla Regione. Al fine di uniformare le procedure per l espressione di pareri di competenza di questa Agenzia, in merito a progetti sottoposti a previsione di impatto acustico o valutazione di clima acustico, l ARPA ha predisposto, nelle more della definizione da parte della Regione di un documento organico, sulla base del lavoro svolto dal Gruppo Interdipartimentale Rumore, un documento che definisce le informazioni minime da presentare per una corretta espressione del parere di cui all oggetto. Tale iniziativa si è resa necessaria anche alla luce delle numerose richieste da parte di alcune amministrazioni comunali. Il documento costituisce, pertanto, un riferimento procedurale interno all Agenzia, volto all ottenimento dell uniformità operativa a livello dipartimentale che potrà essere eventualmente diffuso agli enti richiedenti come mero testo esemplificativo. Gruppo Interdipartimentale Rumore e Responsabili dei Servizi Sistemi Ambientali: Renato VILLALTA Valerio CIPRIANI Carlo COSLOVICH Fulvio DARIS Daniela DOMEVSCEK Antonio GABELLI Arturo MERLINO Giorgio PELLIZZONI Luca PIANI Vinicio RORATO Direz. centrale PALMANOVA Dip. prov. UDINE Dip. prov. TRIESTE Dip. prov. TRIESTE Dip. prov. GORIZIA Dip. prov. PORDENONE Dip. prov. UDINE Dip. prov. UDINE Direz. Centrale PALMANOVA Dip. prov. GORIZIA APRILE

3 INDICE RIFERIMENTI LEGISLATIVI...4 DOCUMENTAZIONE...12 SEZIONE 1. Criteri generali SEZIONE 2: Impianti ed infrastrutture adibiti ad attivita' produttive SEZIONE 3: Centri commerciali e grandi strutture di vendita SEZIONE 4: Discoteche, impianti sportivi e ricreativi SEZIONE 5: Circoli privati e pubblici esercizi SEZIONE 6: Valutazione del clima acustico

4 RIFERIMENTI LEGISLATIVI I dati contenuti in questo documento hanno carattere informativo, è, pertanto, opportuno riferirsi sempre al testo della Gazzetta Ufficiale originale 4

5 Legge 26 ottobre 1995, n. 447 ARTICOLO 2. (Definizioni) 1. Ai fini della presente legge si intende per: [ ] c)sorgenti sonore fisse: gli impianti tecnici degli edifici e le altre installazioni unite agli immobili anche in via transitoria il cui uso produca emissioni sonore; le infrastrutture stradali, ferroviarie, aeroportuali, marittime, industriali, artigianali, commerciali ed agricole; i parcheggi; le aree adibite a stabilimenti di movimentazione merci; i depositi dei mezzi di trasporto di persone e merci; le aree adibite ad attività sportive e ricreative; d) sorgenti sonore mobili: tutte le sorgenti sonore non comprese nella lettera c); [ ] 6. Ai fini della presente legge è definito tecnico competente la figura professionale idonea ad effettuare le misurazioni, verificare l'ottemperanza ai valori definiti dalle vigenti norme, redigere i piani di risanamento acustico, svolgere le relative attività di controllo. Il tecnico competente deve essere in possesso del diploma di scuola media superiore ad indirizzo tecnico o del diploma universitario ad indirizzo scientifico ovvero del diploma di laurea ad indirizzo scientifico. ARTICOLO 4. (Competenze delle regioni) 1. Le regioni, entro il termine di un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, definiscono con legge: [ ] d)fermo restando l'obbligo di cui all'articolo 8, comma 4, le modalità di controllo del rispetto della normativa per la tutela dall'inquinamento acustico all'atto del rilascio delle concessioni edilizie relative a nuovi impianti ed infrastrutture adibiti ad attività produttive, sportive e ricreative e a postazioni di servizi commerciali polifunzionali, dei provvedimenti comunali che abilitano alla utilizzazione dei medesimi immobili ed infrastrutture, nonché dei provvedimenti di licenza o di autorizzazione all'esercizio di attività produttive; [ ] l) i criteri da seguire per la redazione della documentazione di cui all'articolo 8, commi 2, 3 e 4; ARTICOLO 6. (Competenze dei comuni) 1. Sono di competenza dei comuni, secondo le leggi statali e regionali e i rispettivi statuti: [ ] d) il controllo, secondo le modalità di cui all'articolo 4, comma 1, lettera d), del rispetto della normativa per la tutela dall'inquinamento acustico all'atto del rilascio delle concessioni edilizie relative a nuovi impianti ed infrastrutture adibiti ad attività produttive, sportive e ricreative e a postazioni di servizi commerciali polifunzionali, dei provvedimenti comunali che abilitano alla utilizzazione dei medesimi immobili ed infrastrutture, nonché dei provvedimenti di licenza o di autorizzazione all'esercizio di attività produttive; ARTICOLO 8. (Disposizioni in materia di impatto acustico) 1. I progetti sottoposti a valutazione di impatto ambientale ai sensi dell'articolo 6 della L. 8 luglio 1986, n. 349, ferme restando le prescrizioni di cui ai decreti del Presidente del Consiglio dei ministri 10 agosto 1988, n. 377, e successive modificazioni, e 27 dicembre 1988, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 4 del 5 gennaio 1989, devono essere redatti in conformità alle esigenze di tutela dall'inquinamento acustico delle popolazioni interessate. 2. Nell'ambito delle procedure di cui al comma 1, ovvero su richiesta dei comuni, i competenti soggetti titolari dei progetti o delle opere predispongono una documentazione di impatto acustico relativa alla realizzazione, alla modifica o al potenziamento delle seguenti opere: a) aeroporti, aviosuperfici, eliporti; b) strade di tipo A (autostrade), B (strade extraurbane principali), C (strade extraurbane secondarie), D (strade urbane di scorrimento), E (strade urbane di quartiere) e F (strade locali), secondo la classificazione di cui al D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni; c) discoteche; d) circoli privati e pubblici esercizi ove sono installati macchinari o impianti rumorosi; e) impianti sportivi e ricreativi; f) ferrovie ed altri sistemi di trasporto collettivo su rotaia. 3. È fatto obbligo di produrre una valutazione previsionale del clima acustico delle aree interessate alla realizzazione delle seguenti tipologie di insediamenti: a) scuole e asili nido; b) ospedali; c) case di cura e di riposo; d) parchi pubblici urbani ed extraurbani; 5

6 e) nuovi insediamenti residenziali prossimi alle opere di cui al comma Le domande per il rilascio di concessioni edilizie relative a nuovi impianti ed infrastrutture adibiti ad attività produttive, sportive e ricreative e a postazioni di servizi commerciali polifunzionali, dei provvedimenti comunali che abilitano alla utilizzazione dei medesimi immobili ed infrastrutture, nonché le domande di licenza o di autorizzazione all'esercizio di attività produttive devono contenere una documentazione di previsione di impatto acustico. 5. La documentazione di cui ai commi 2, 3 e 4 del presente articolo è resa, sulla base dei criteri stabiliti ai sensi dell'articolo 4, comma 1, lettera l), della presente legge, con le modalità di cui all'articolo 4 della L. 4 gennaio 1968, n La domanda di licenza o di autorizzazione all'esercizio delle attività di cui al comma 4 del presente articolo, che si prevede possano produrre valori di emissione superiori a quelli determinati ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettera a), deve contenere l'indicazione delle misure previste per ridurre o eliminare le emissioni sonore causate dall'attività o dagli impianti. La relativa documentazione deve essere inviata all'ufficio competente per l'ambiente del comune ai fini del rilascio del relativo nulla-osta. ARTICOLO 14. (Controlli) [ ] 2. Il comune esercita le funzioni amministrative relative al controllo sull'osservanza: [ ] b) della disciplina stabilita all'articolo 8, comma 6, relativamente al rumore prodotto dall'uso di macchine rumorose e da attività svolte all'aperto; [ ] d) della corrispondenza alla normativa vigente dei contenuti della documentazione fornita ai sensi dell'articolo 8, comma 5. D.P.C.M. 01 Marzo 1991 ARTICOLO In attesa della suddivisione del territorio comunale nelle zone di cui alla tabella 1, si applicano per le sorgenti sonore fisse i seguenti limiti di accettabilità: Limite diurno Limite notturno Zonizzazione Leq(A) Leq(A) Tutto il territorio nazionale Zona A (D.M. n. 1444/68) (*) Zona B (D.M. n. 1444/68) (*) Zona esclusivamente industriale Tabella 1: (*) Zone di cui all art. 2 del D.M. 2 aprile 1968, n.1444 (*) In Friuli Venezia Giulia le aree sono suddivise in base al PURG vigente in Regione. Decreto Ministeriale 2 aprile 1968, n 1444 (*) Articolo 2. (Zone territoriali omogenee). Sono considerate zone territoriali omogenee, ai sensi e per gli effetti dell'art. 17 della legge 6 agosto 1967, n. 765: A) le parti del territorio interessate da agglomerati urbani che rivestono carattere storico, artistico o di particolare pregio ambientale o da porzioni di essi, comprese le aree circostanti, che possono considerarsi parte integrante, per tali caratteristiche, degli agglomerati stessi; B) le parti del territorio totalmente o parzialmente edificate, diverse dalle zone A): si considerano parzialmente edificate le zone in cui la superficie coperta degli edifici esistenti non sia inferiore al 12,5% (un ottavo) della superficie fondiaria della zona e nelle quali la densità territoriale sia superiore ad 1,5 mc/mq; [ ] 6

7 D.P.C.M. 14 Novembre 1997 ALLEGATO - TABELLA A CLASSE I - aree particolarmente protette: rientrano in questa classe le aree nelle quali la quiete rappresenta un elemento di base per la loro utilizzazione: aree ospedaliere, scolastiche, aree destinate al riposo ed allo svago, aree residenziali rurali, aree di particolare interesse urbanistico parchi pubblici, ecc; CLASSE II - aree destinate ad uso prevalentemente residenziale: rientrano in questa classe le aree urbane interessate prevalentemente da traffico veicolare locale, con bassa densità di popolazione, con limitata presenza di attività commerciali ed assenza di attività industriali e artigianali; CLASSE III - aree tipo misto: rientrano in questa classe le aree urbane interessate da traffico veicolare locale o di attraversamento, con media densità di popolazione, con presenza di attività commerciali, uffici, con limitata presenza di attività artigianali e con assenza di attività industriali; aree rurali interessate da attività che impiegano macchine operatrici; CLASSE IV - aree di intensa attività umana: rientrano in questa classe le aree urbane interessate da intenso traffico veicolare, con alta densità di popolazione, con elevata presenza di attività commerciali e uffici, con presenza di attività artigianali; le aree in prossimità di strade di grande comunicazione e di linee ferroviarie; le aree portuali, le aree con limitata presenza di piccole industrie; CLASSE V - aree prevalentemente industriali: rientrano in questa classe le aree interessate da insediamenti industriali e con scarsità di abitazioni; CLASSE VI - aree esclusivamente industriali: rientrano in questa classe le aree esclusivamente interessate da attività industriali e prive di insediamenti abitativi. Valori limite di emissione del livello sonoro equivalente Tempi di riferimento Classi di destinazione d'uso del territorio Diurno Notturno I) Aree particolarmente protette II) II) Aree prevalentemente residenziali III) Aree di tipo misto IV) Aree di intensa attività umana V) Aree prevalentemente industriali VI) Aree esclusivamente industriali Limiti massimi [Leq in db(a)] -Tabella B:(art. 2) del DPCM Valori limite assoluti di immissione del livello sonoro equivalente Classi di destinazione d'uso del territorio Tempi di riferimento Diurno Notturno I) Aree particolarmente protette II) Aree prevalentemente residenziali III) Aree di tipo misto IV) Aree di intensa attività umana V) Aree prevalentemente industriali VI) Aree esclusivamente industriali Limiti massimi [Leq in db(a)] - Tabella C:(art. 3) del DPCM. Valori di qualità del livello sonoro equivalente Classi di destinazione d'uso del territorio Tempi di riferimento Diurno Notturno I) Aree particolarmente protette II) Aree prevalentemente residenziali III) Aree di tipo misto IV) Aree di intensa attività umana V) Aree prevalentemente industriali VI) Aree esclusivamente industriali Limiti massimi [Leq in db(a)] - Tabella D:(art. 7) del DPCM. 7

8 ARTICOLO 4. (Valori limite differenziali di immissione) 1. I valori limite differenziali di immissione, definiti all'art. 2, comma 3, lettera b), della legge 26 ottobre 1995, n. 447, sono: 5 db per il periodo diurno e 3 db per il periodo notturno, all'interno degli ambienti abitativi. Tali valori non si applicano nelle aree classificate nella classe VI della tabella A allegata al presente decreto. 2. Le disposizioni di cui al comma precedente non si applicano nei seguenti casi, in quanto ogni effetto del rumore è da ritenersi trascurabile: a) se il rumore misurato a finestre aperte sia inferiore a 50 db(a) durante il periodo diurno e 40 db(a) durante il periodo notturno; b) se il livello del rumore ambientale misurato a finestre chiuse sia inferiore a 35 db(a) durante il periodo diurno e 25 db(a) durante il periodo notturno. 3. Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano alla rumorosità prodotta: dalle infrastrutture stradali, ferroviarie, aeroportuali e marittime; da attività e comportamenti non connessi con esigenze produttive, commerciali e professionali; da servizi e impianti fissi dell'edificio adibiti ad uso comune, limitatamente al disturbo provocato all'interno dello stesso. D. M. 16 Marzo 1998 ALLEGATO A - DEFINIZIONI Sorgente specifica: sorgente sonora selettivamente identificabile che costituisce la causa del potenziale inquinamento acustico. Livello di rumore ambientale (L A ): e' il livello continuo equivalente di pressione sonora ponderato "A", prodotto da tutte le sorgenti di rumore esistenti in un dato luogo e durante un determinato tempo. Il rumore ambientale è costituito dall'insieme del rumore residuo e da quello prodotto dalle specifiche sorgenti disturbanti, con l'esclusione degli eventi sonori singolarmente identificabili di natura eccezionale rispetto al valore ambientale della zona. E' il livello che si confronta con i limiti massimi di esposizione: 1) nel caso dei limiti differenziali, e' riferito a T M ; 2) nel caso di limiti assoluti e' riferito a T R. Livello di rumore residuo (L R ): è il livello continuo equivalente di pressione sonora ponderato "A", che si rileva quando si esclude la specifica sorgente disturbante. Deve essere misurato con le identiche modalità impiegate per la misura del rumore ambientale e non deve contenere eventi sonori atipici. Livello differenziale di rumore (L D ): differenza tra il livello di rumore ambientale. (L A ) e quello di rumore residuo (L R ): L D = (L A - L R ) Presenza di rumore a tempo parziale: esclusivamente durante il tempo di riferimento relativo al periodo diurno, si prende in considerazione la presenza di rumore a tempo parziale, nel caso di persistenza del rumore stesso per un tempo totale non superiore ad un'ora. Qualora il tempo parziale sia compreso in 1 h il valore del rumore ambientale, misurato in Leq(A) deve essere diminuito di 3 db(a); qualora sia inferiore a 15 minuti il Leq(A) deve essere diminuito di 5 db(a). 8

9 Circolare 6 settembre 2004 Pubblicato su G.U. n. 217 del Interpretazione in materia di inquinamento acustico: criterio differenziale e applicabilita' dei valori limite differenziali. 1. Applicabilita' del criterio differenziale nel regime transitorio: - art. 8, decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 14 novembre La finalita' primaria di garantire una continuita' nella protezione territoriale dall'inquinamento acustico e' il criterio guida interpretativo principale alla luce del quale analizzare la questione dell'applicabilita' dei valori limite differenziali. L'esigenza di un chiarimento in merito all'applicabilita' o meno del cosiddetto criterio differenziale, in assenza di zonizzazione acustica, nasce dalla diversa impostazione formale che i decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri 1 marzo 1991 e 14 novembre 1997 hanno avuto. L'unica diversita', tra le citate impostazioni, risiede nel fatto che, mentre il legislatore del 1991 ha scelto di indicare in quali aree «poteva» essere applicato il criterio differenziale, quello del 1997 ha preferito individuare quali sono le aree in cui «non si puo» applicare il detto criterio. Nel decreto del 1997 e' stato scelto il criterio dell"'«esclusione"»: preferendo individuare quali sono le aree in cui non si puo' applicare il criterio differenziale, emergono di conseguenza le aree in cui esso e' applicabile. L'art. 4 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 14 novembre 1997 definisce infatti i valori limite differenziali di immissione richiamando correttamente la legge 26 ottobre 1995, n.447, per la loro definizione concettuale, stabilendo una sostanziale coincidenza con quelli previsti dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 1 marzo Difatti l'art. 9 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 14 novembre 1997 abroga i commi 1 e 3 dell'art. 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 1 marzo 1991, per esigenze di adeguamento della normativa al mutamento del concetto giuridico di limite in quanto, con l'entrata in vigore della legge quadro sull'inquinamento acustico, il suo significato viene modificato: non si parla di «limiti massimi» assoluti e differenziali, cosi' come previsto dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 1 marzo 1991, ma si introducono i valori limite di emissione e di immissione, i valori di attenzione e qualita'. Quanto detto sta a significare che l'espressione «limiti massimi» prevista dalla normativa precedente non trova piu' fondamento nell'attuale assetto normativo ed e' stata percio' abrogata. L'abrogazione disposta dal citato art. 9 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 14 novembre 1997 appare funzionale a fugare qualsiasi dubbio interpretativo al riguardo. Pertanto il predetto art. 4 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 14 novembre 1997 nulla dispone riguardo all'applicabilita' dei valori limite differenziali in attesa di zonizzazione acustica, in quanto si riferisce espressamente ad una classificazione acustica del territorio di fatto gia' adottata. Alla luce di quanto sopra, il mancato richiamo espresso per il periodo transitorio ai valori limite differenziali da parte del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 14 novembre 1997, non si traduce in una loro sostanziale inapplicabilita', non essendovi alcun ostacolo giuridico in tal senso. L'art. 8 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 14 novembre 1997 stabilisce che «in attesa che i comuni provvedano agli adempimenti previsti dall'art. 6, comma 1, lettera a) della legge quadro n. 447/1995, si applicano i limiti di cui all'art. 6, comma 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 1 marzo 1991». Il richiamo ai soli limiti assoluti (previsti dal citato art. 6, comma 1, del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 1 marzo 1991) non esclude l'applicabilita' dei limiti differenziali di cui al comma 2 che non e' stato esplicitamente abrogato, in quanto questi rispondono ad una ratio normativa specifica cautelativa, anche in conformita' a quanto disposto nell'art. 15, comma 1 della legge n. 447/1995. Il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 14 novembre 1997 infatti, prendendo in considerazione la possibilita' che, alla data della sua entrata in vigore, non tutti i comuni si fossero dotati di un piano di classificazione acustica cosi' come previsto dalla legge quadro, al fine di evitare un vuoto legislativo e quindi un'assenza di protezione ambientale del territorio, introduce all'art. 8 una norma transitoria destinata a disciplinare la situazione di quei comuni che non hanno ancora predisposto tale citato piano. I limiti massimi di immissione da prendere in considerazione relativi alla protezione dall'inquinamento acustico, in attesa di zonizzazione, sono quelli stabiliti dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 1 marzo 1991 che prevede una suddivisione del territorio coincidente con quella urbanistica preesistente, la quale individua inequivocabilmente nella fattispecie le zone esclusivamente industriali alle quali non si applicano i valori limite differenziali, cosi' come prescritto dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 14 novembre 1997 e ancora prima dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 1 marzo 1991 e dal decreto ministeriale 11 dicembre

10 Il mancato richiamo nell'art. 8 ai limiti differenziali non vale quindi ad escludere la loro applicabilita' poiche' il richiamo al solo primo comma dell'art. 6 e' operato in funzione della determinazione di quali limiti assoluti siano da considerare in relazione alla protezione del territorio. 2. Condizioni di esclusione dal campo di applicazione del criterio differenziale: art. 4, comma 2 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 14 novembre Si fa presente che il criterio differenziale va applicato se non e' verificata anche una sola delle condizioni di cui alle lettere a) e b) del predetto decreto: se il rumore ambientale misurato a finestre aperte e' inferiore a 50 db(a) nel periodo diurno e 40 db(a) nel periodo notturno; se il rumore ambientale misurato a finestre chiuse e' inferiore a 35 db(a) nel periodo diurno e 25 db(a) nel periodo notturno. 3. Circoli privati, centri sociali, centri sportivi e ricreativi: - art. 4, comma 3, decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 14 novembre La verifica del rispetto dei valori limite differenziali e' effettuata anche nei casi di rumorosita' prodotta da circoli privati, centri sociali, centri sportivi (tra questi anche il tiro a volo) e ricreativi, qualora non siano verificate le condizioni indicate nell'art. 4, comma 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 14 novembre Quanto disposto dal comma 3 e' comprensivo delle attivita' di cui sopra che prevedono quote d'iscrizione associative e/o regolari canoni periodici per cui possono essere considerate come espletanti funzioni commerciali e/o professionali, indipendentemente dalle finalita' di lucro, in quanto presuppongono una struttura organizzativa tale da garantire un'attivita' ricorrente che produce conseguentemente emissioni acustiche. Inoltre occorre sottolineare come nel calcolo dei livelli di rumorosita' vada incluso anche il rumore antropico prodotto nell'ambito delle attivita' succitate. 4. Servizi ed impianti fissi dell'edificio. Cosi' come previsto dall'art. 4, comma 3, del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 14 novembre 1997, relativamente «ai servizi ed impianti fissi dell'edificio adibiti ad uso comune, limitatamente al disturbo provocato all'interno dello stesso», non si applicano i valori limite differenziali di immissione. A tutela della rumorosita' di impianti e servizi di un edificio all'interno dello stesso deve essere applicato il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 dicembre 1997 recante la «determinazione dei requisiti acustici passivi degli edifici». 5. Attivita' temporanee e manifestazioni in luogo pubblico o aperto al pubblico. Premesso che spetta alle regioni, ai sensi dell'art. 4 della legge n. 447/1995, disciplinare le modalita' di rilascio delle autorizzazioni comunali per lo «svolgimento di attivita' temporanee e di manifestazioni in luogo pubblico o aperto al pubblico qualora comportino l'impiego di macchinari o di impianti rumorosi», si ritiene tuttavia opportuno, ai fini di un piu' omogeneo trattamento della questione, che per quanto riguarda tali attivita', la richiesta di deroga all'autorita' competente sia effettuata sulla base di apposita valutazione di impatto acustico dei seguenti valori limite assoluti di immissione: diurni, notturni (qualora, ai fini della tutela della popolazione nella condizione che risulta essere la piu' fastidiosa, non sia possibile sospendere l'attivita' temporanea notturna), nonche' dei valori limite differenziali, fatta salva comunque la verifica del rispetto dei limiti previsti dalla deroga stessa. 6. Impianti a ciclo produttivo continuo. Come definito dal decreto ministeriale 11 dicembre 1996, l'impianto a ciclo produttivo continuo e': quello di cui non e' possibile interrompere l'attivita' senza provocare danni all'impianto stesso, pericolo di incidenti o alterazioni del prodotto o per necessita' di continuita' finalizzata a garantire l'erogazione di un servizio pubblico essenziale; quello il cui esercizio e' regolato da contratti collettivi nazionali di lavoro o da norme di legge, sulle 24 ore per cicli settimanali, fatte salve le esigenze di manutenzione. Si ritiene che tali due definizioni sussistano anche in senso alternativo, in quanto ognuna delle suddette definizioni vale a qualificare l'impianto di riferimento come a ciclo produttivo continuo: 10

11 per quanto concerne la lettera a) in considerazione di determinate situazioni tecniche, per la lettera b) sulla base di tempi di lavoro accertabili connessi alla continuita' dell'esercizio. Si precisa infine che nel caso di impianto esistente oggetto di modifica (ampliamento, adeguamento ambientale, etc.), non espressamente contemplato dall'art. 3 del decreto ministeriale 11 dicembre 1996, l'interpretazione corrente della norma si traduce nell'applicabilita' del criterio differenziale limitatamente ai nuovi impianti che costituiscono la modifica. Il Ministro dell ambiente e della tutela del territorio MATTEOLI 11

12 DOCUMENTAZIONE 12

13 SEZIONE 1. Criteri generali. 1. La documentazione di previsione di impatto acustico viene redatta ai sensi dell'art. 8, comma 2, della L. 447/95 nell ambito delle procedure di valutazione di impatto ambientale o su richiesta dei Comuni. La documentazione di previsione di impatto acustico, deve essere prodotta ed allegata alle domande volte al rilascio della concessione edilizia (o del permesso di costruire), della Dichiarazione di Inizio Attività (DIA), della realizzazione, modifica, potenziamento, compreso il subentro d'uso senza modifiche all esistente, delle seguenti opere: a) nuovi impianti ed infrastrutture adibiti ad attivita' produttive, sportive e ricreative, a postazioni di servizi e centri commerciali polifunzionali, depositi dei mezzi di trasporto di persone e mezzi, aree adibite a stabilimenti di movimentazione merci, grandi strutture di vendita polifunzionali od altri provvedimenti comunali di abilitazione all'utilizzazione degli immobili, ovvero a qualunque altra licenza od autorizzazione finalizzata all'esercizio di attivita' produttive (L.447/95, articolo 8, comma 4); b) discoteche; c) circoli privati e pubblici esercizi ove sono installati (macchinari o) impianti rumorosi; d) impianti sportivi e ricreativi. Tale documentazione, al fine di una corretta valutazione ed espressione di parere, può essere redatta secondo i criteri indicati nelle successive sezioni. 2. La valutazione di clima acustico, ai sensi dell'articolo 8, comma 3 della L. 447/95, deve essere prodotta per le aree interessate dai seguenti insediamenti: a) scuole e asili nido; b) ospedali; c) case di cura e di riposo; d) parchi pubblici urbani ed extraurbani; e) nuovi insediamenti residenziali ricadenti all interno delle fasce di rispetto previste dai decreti sulle infrastrutture stradali (D.P.R. n 142 del 30/03/04 articolo 2, comma 2, lettere A,B,C,D), ferroviarie (D.P.R. n 459 del 18/11/98), e aeroportuali (D.M.Amb. 31/10/97). 3. La documentazione di previsione di impatto acustico e la documentazione di valutazione del clima acustico, da redigere in attuazione della Legge 447/95, devono consentire: a) per l'impatto acustico, la valutazione comparativa tra lo scenario esistente (ante operam) e quello in previsione (post operam) conseguente alle opere ed attivita' indicando altresì il rispetto dei valori e dei limiti fissati dalla normativa vigente; b) per la valutazione previsionale del clima acustico, la valutazione dei livelli di rumore nelle aree interessate dalla realizzazione degli insediamenti di cui alla sezione 1, comma 2, indicando altresì le modalità necessarie ad assicurare il rispetto dei valori e dei limiti fissati dalla normativa vigente con particolare riferimento ai Decreti del Presidente della Repubblica n 459/98 e n 142/ La documentazione di previsione di impatto acustico e la documentazione di valutazione di clima acustico, vengono redatte da tecnico competente in acustica ambientale, ex art. 2 della Legge 447/ La documentazione di cui alle sezioni 1,2,3,4,5 potrà non contenere tutto quanto ivi previsto solo se verrà giustificata tecnicamente l inutilità di ogni singola informazione omessa, L autorità di controllo potrà accettare la documentazione ovvero chiedere le integrazioni ritenute necessarie. 6. La relazione tecnica in merito all eventuale esecuzione in sito di indagini fonometriche è opportuno che comprenda, di norma, oltre ai puntuali parametri di rumore indicati dalla vigente normativa in acustica, anche i grafici relativi all andamento temporale delle misure esperite e gli spettri relativi all analisi in frequenza per bande in terzi di ottava lineare. Il tempo di misura deve essere rappresentativo dei fenomeni acustici osservati e descritti. 13

14 SEZIONE 2: Impianti ed infrastrutture adibiti ad attivita' produttive. 1. La documentazione di previsione di impatto acustico per impianti ed infrastrutture adibiti ad attivita' produttive, di cui alla Legge 447/95, articolo 8, comma 4, comprende le informazioni di seguito elencate: a) planimetria in scala adeguata (1:2.000 / 1:5.000) e aggiornata indicante il perimetro o confine di proprieta' e/o attivita'; b) estratto del PRGC vigente delle zone per un intorno sufficiente a caratterizzare gli effetti acustici dell'opera proposta; c) ubicazione, in planimetria, dei ricettori (1) presenti; d) valori limite fissati dalla classificazione acustica del territorio comunale, ai sensi del D.P.C.M. 14/11/1997. In assenza della classificazione medesima, l'individuazione delle classi acustiche dovra' essere desunta dalla classificazione provvisoria definita dal D.P.C.M. 01/03/91; e) tipo dell'attivita', codice ISTAT e categoria di appartenenza (artigianato, industria, commercio, ecc.); f) dichiarazione attestante se l attività rientra o meno nelle attività produttive a ciclo continuo come definito dal l art. 2 del D.M. 11/12/1996; g) relazione sull attività: descrizione sintetica, o schema a blocchi, del ciclo tecnologico dell attività; planimetria, in scala adeguata, con indicazione delle destinazioni d uso dei locali; indicazione delle sorgenti che danno origine ad immissioni sonore nell'ambiente esterno o abitativo e loro puntuale collocazione in planimetria, specificando se interna od esterna all edificio, le modalita' e i tempi di esercizio; dati relativi ai livelli di potenza sonora e/o ai livelli sonori delle sorgenti a distanza nota con indicazione delle fonti dei dati; descrizione, anche in forma tabellare, delle caratteristiche temporali di funzionamento diurno e/o notturno, specificando la durata (se continuo o discontinuo), la frequenza di esercizio, la eventuale contemporaneita' delle diverse sorgenti che hanno emissioni nell'ambiente esterno e le fasi di esercizio che determinano una maggiore rumorosita' verso l'esterno; h) indicazione previsionale delle eventuali modifiche al regime di traffico veicolare esistente nella zona indotte dalla attivita'; i) riportare i livelli sonori ante operam rilevati in posizioni rappresentative, in ambienti abitativi e in ambiente esterno; j) stima previsionale dei livelli sonori (post operam) previsti al confine di proprieta' ed in prossimità ai ricettori sensibili (civili abitazioni, scuole, eccetera). Tali livelli devono tener conto delle caratteristiche di emissione delle sorgenti sonore (presenza di componenti impulsive, tonali e tonali in bassa frequenza, rumore a tempo parziale) e valutare il rispetto dei valori limite differenziali negli ambienti abitativi. k) la conformita' o meno alla normativa dei livelli sonori dedotti da puntuali misure e/o probanti calcoli previsionali; l) la descrizione del modello di calcolo eventualmente impiegato corredato dei dati di input utilizzati; m) la descrizione di eventuali sistemi di mitigazione/riduzione dell'impatto acustico necessari a determinare il rispetto dei limiti o valori previsti dalla normativa vigente. In tale caso occorrera' valutare il grado di attenuazione in prossimita' dei potenziali ricettori. 2. Per la trasformazione e l'ampliamento delle imprese dotate di un sistema di gestione ambientale EMAS o ISO 14000, la documentazione di previsione di impatto acustico puo essere quella prevista dal proprio sistema di gestione ambientale, qualora contenga gli elementi individuati dalle presenti procedure. 14

15 SEZIONE 3: Centri commerciali e grandi strutture di vendita. 1. La documentazione di previsione di impatto acustico relativa ai centri commerciali e alle grandi strutture di vendita, di cui al D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 114 recante "Riforma della disciplina relativa al settore del commercio, a norma dell'art. 4, comma 4 della Legge 15 marzo 1997, n. 59" contiene i dati e le informazioni di seguito elencate: a) planimetria in scala adeguata (1:2.000 / 1:5.000) e aggiornata indicante il perimetro o confine di proprieta' e/o attivita'; b) estratto del PRGC vigente delle zone per un intorno sufficiente a caratterizzare gli effetti acustici dell'opera proposta; c) ubicazione, in planimetria, dei ricettori (1) presenti; d) valori limite fissati dalla classificazione acustica del territorio comunale, ai sensi del D.P.C.M. 14/11/1997. In assenza della classificazione medesima, l'individuazione delle classi acustiche dovra' essere desunta dalla classificazione provvisoria definita dal D.P.C.M. 01/03/91; e) tipologia, destinazione d uso e caratteristiche acustiche/edilizie dei locali o delle strutture; f) relazione sulla struttura: descrizione delle attivita', degli impianti, delle apparecchiature con riferimento alle sorgenti di rumore previste (carico/scarico merci, ventilazione, condizionamento, refrigerazione, diffusione sonora, etc.). indicazione delle sorgenti che danno origine ad immissioni sonore nell'ambiente esterno o abitativo e loro puntuale collocazione in planimetria, specificando se interna od esterna all edificio, le modalita' e i tempi di esercizio. dati relativi ai livelli di potenza sonora e/o ai livelli sonori delle sorgenti a distanza nota con indicazione delle fonti dei dati; g) stima delle eventuali modificazioni al regime di traffico veicolare esistente nella zona indotte dall'insediamento h) stima previsionale dei livelli sonori (post operam) previsti al confine di proprieta' ed in prossimità ai ricettori sensibili (civili abitazioni, scuole, eccetera). Tali livelli devono tenere conto delle caratteristiche di emissione delle sorgenti sonore (presenza di componenti impulsive, tonali e tonali in bassa frequenza, rumore a tempo parziale) e valutare il rispetto dei valori limite differenziali negli ambienti abitativi; i) dati e notizie specifiche devono inoltre essere fornite per le aree attrezzate per il carico e lo scarico merci e le aree destinate a parcheggio se le stesse sono prossime ad aree esterne con presenza di ambienti abitativi; j) livelli sonori ante operam rilevati in posizioni rappresentative in prossimità dei recettori sensibili in ambiente esterno e possibilmente negli ambienti abitativi; la descrizione di eventuali sistemi di mitigazione/riduzione dell'impatto acustico necessari a determinare il rispetto dei limiti o valori previsti dalla normativa vigente. In tale caso occorrera' valutare il grado di attenuazione in prossimita' dei potenziali ricettori. k) la conformita' o meno alla normativa dei livelli sonori dedotti da puntuali misure e/o probanti calcoli previsionali; l) la descrizione del modello di calcolo eventualmente impiegato corredato dei dati di input utilizzati; m) dichiarazione attestante se l attività rientra o meno nelle attività produttive a ciclo continuo come definito dal l art. 2 del D.M. 11/12/1996; 15

16 SEZIONE 4: Discoteche, impianti sportivi e ricreativi. 1. La documentazione di previsione di impatto acustico per le discoteche e per gli impianti sportivi e ricreativi (intendendo per impianti ricreativi strutture fisse e permanenti, anche ad esercizio stagionale, come parchi divertimenti, impianti con giochi acquatici, luna park, etc.) comprende, i dati e le informazioni di seguito elencate: a) planimetria in scala adeguata (1:2.000 / 1:5.000) e aggiornata, indicante il perimetro o confine di proprieta' e/o attivita'; b) estratto del PRGC vigente delle zone per un intorno sufficiente a caratterizzare gli effetti acustici dell'opera proposta; c) ubicazione, in planimetria, dei ricettori (1) presenti; d) valori limite fissati dalla classificazione acustica del territorio comunale, ai sensi del D.P.C.M. 14/11/1997. In assenza della classificazione medesima, l'individuazione delle classi acustiche dovra' essere desunta dalla classificazione provvisoria definita dal D.P.C.M. 01/03/91; e) tipologia, destinazione d uso e caratteristiche acustiche/edilizie dei locali o delle strutture; f) relazione sulla struttura: descrizione delle attivita', degli impianti, delle apparecchiature con riferimento alle sorgenti di rumore previste (carico/scarico merci, ventilazione, condizionamento, refrigerazione, diffusione sonora, pulizia dei locali, etc.); indicazione delle sorgenti che danno origine ad immissioni sonore nell'ambiente esterno o abitativo e loro puntuale collocazione in planimetria, specificando se interna od esterna all edificio, le modalita' e i tempi di esercizio; dati relativi ai livelli di potenza sonora e/o ai livelli sonori delle sorgenti a distanza nota con indicazione delle fonti dei dati; per le discoteche: attenuazione prevista all apertura delle porte di accesso al locale g) stima delle eventuali modificazioni al regime di traffico veicolare esistente nella zona indotte dall'insediamento; h) stima previsionale dei livelli sonori (post operam) previsti al confine di proprieta' ed in prossimità ai ricettori sensibili (civili abitazioni, scuole, eccetera), considerando anche la rumorosita' connessa alla presenza degli avventori, all'utilizzo delle zone di parcheggio e degli spazi utilizzati per l'accesso ed il deflusso dei mezzi di trasporto e delle persone. Tali livelli devono tener conto delle caratteristiche di emissione delle sorgenti sonore (presenza di componenti impulsive, tonali e tonali in bassa frequenza, rumore a tempo parziale) e valutare il rispetto dei valori limite differenziali negli ambienti abitativi; i) dati e notizie specifiche devono, inoltre, essere fornite per le aree attrezzate per il carico e lo scarico merci e le aree destinate a parcheggio, se le stesse sono prossime ad aree esterne con presenza di ambienti abitativi; j) i gestori delle discoteche, alla succitata documentazione, devono allegare una copia della relazione tecnica, redatta da un tecnico competente in acustica, nella quale si evinca il rispetto dei disposti del D.P.C.M. 16 aprile 1999 n 215 Regolamento recante norme per la determinazione dei requisiti acustici delle sorgenti sonore nei luoghi di intrattenimento danzante e di pubblico spettacolo. 16

17 SEZIONE 5: Circoli privati e pubblici esercizi. 1. Per la realizzazione, l'ampliamento o la modifica di circoli privati (come indicato al punto 3 della circolare del Ministro dell Ambiente del 6 settembre 2004) e pubblici esercizi la documentazione di previsione di impatto acustico comprende i dati e le informazioni di seguito elencate: a) planimetria in scala adeguata (1:2.000 / 1:5.000) e aggiornata indicante il perimetro o confine di proprieta' e/o attivita'; b) estratto del PRGC vigente delle zone per un intorno sufficiente a caratterizzare gli effetti acustici dell'opera proposta; c) ubicazione, in planimetria, dei ricettori (1) presenti; d) valori limite fissati dalla classificazione acustica del territorio comunale, ai sensi del D.P.C.M. 14/11/1997. In assenza della classificazione medesima, l'individuazione delle classi acustiche dovra' essere desunta dalla classificazione provvisoria definita dal D.P.C.M. 01/03/91; e) capacita' ricettiva massima dell'esercizio, l'orario di apertura al pubblico, l'eventuale utilizzo di aree esterne nonche' la disponibilita' di parcheggio per i veicoli; f) collocazione e descrizione delle caratteristiche di emissione sonora degli impianti e delle apparecchiature rumorose, i tempi di funzionamento delle singole sorgenti e le stime dei livelli di rumore (assoluti e differenziali) immessi negli ambienti abitativi e nell'ambiente esterno, considerando anche la rumorosita' connessa alla presenza degli avventori e le caratteristiche di emissione delle sorgenti sonore (componenti impulsive e tonali). Per gli ambienti abitativi maggiormente esposti, occorre stimare i livelli sonori di immissione differenziale; g) dati e notizie specifiche devono inoltre essere fornite per le aree attrezzate per il carico e lo scarico merci e le aree destinate a parcheggio, se le stesse sono prossime ad aree esterne con presenza di ambienti abitativi; h) stima delle eventuali modificazioni al regime di traffico veicolare esistente nella zona indotte dall'insediamento. 17

18 SEZIONE 6: Valutazione del clima acustico. 1. La valutazione del clima acustico viene effettuata nei casi previsti dalla sezione 1, comma 2 della presente, nonche' nel caso di cambio d'uso di un'area diversamente utilizzata. 2. La documentazione per la valutazione del clima acustico comprende: a) planimetria in scala adeguata (1:2.000 / 1:5.000) e aggiornata indicante il perimetro o confine di proprieta' e/o attivita'; b) estratto del PRGC vigente delle zone per un intorno sufficiente a caratterizzare acusticamente l area di interesse; c) ubicazione, in planimetria, dei ricettori (1) presenti; d) valori limite fissati dalla classificazione acustica del territorio comunale, ai sensi del D.P.C.M. 14/11/1997. In assenza della classificazione medesima, l'individuazione delle classi acustiche dovra' essere desunta dalla classificazione provvisoria definita dal D.P.C.M. 01/03/91 e) la descrizione, mediante l esecuzione di misure a lungo termine, dei livelli di rumore ambientale presenti nell'area di interesse e del loro andamento nel tempo, con riferimento alle specifiche sorgenti sonore presenti. I punti di misura devono essere individuati in posizioni significative lungo il perimetro esterno che delimita l'area interessata all'insediamento o, preferibilmente, in corrispondenza di eventuali ricettori sensibili presenti in prossimità dell area oggetto d indagine. Per tale descrizione possono essere utilizzate anche specifiche norme tecniche quali le norme UNI 9884 e la IS Le misure possono altresì essere integrate con previsioni modellistiche con o senza l'ausilio di software dedicati. Per entrambi i casi devono essere, comunque, puntualmente riportati i metodi, i calcoli e le procedure adottate; f) planimetria dell'intervento edilizio corredata delle destinazioni d'uso dei locali e delle relative pertinenze nonche' la disposizione degli impianti tecnologici e l ubicazione dei parcheggi; g) le valutazioni e/o le stime dei livelli sonori presenti e/o attesi riferite ai valori limite di immissione sia assoluti, che differenziali, tenuto conto dell'altezza dal suolo degli eventuali ambienti abitativi. Se la compatibilita' e' ottenuta tramite la messa in opera di sistemi di mitigazione passiva dovranno essere fornite le caratteristiche tecniche di tali sistemi. h) indicazione delle fasce di pertinenza delle infrastrutture di trasporto, ove previste, e dei relativi valori limite definiti secondo la classificazione acustica comunale ovvero, se mancante, desunti dall applicazione dei D.P.R. n 459/98 e n 142/ La relazione di clima acustico degli edifici di cui alla sezione 1, comma 3, lettere a,b,c,e, comprende le caratteristiche costruttive di fonoisolamento degli edifici necessarie ad assicurare, al loro interno, il rispetto della normativa sui requisiti acustici passivi degli edifici oltre a dimostrare il rispetto dei limiti previsti all interno dei locali indicato dai decreti sulle infrastrutture di trasporto. Note (1) Per ricettore si intende: qualsiasi edificio adibito ad ambiente abitativo, come definito dall'art. 2 della Legge 447/95, comprese le relative aree esterne di pertinenza, o ad attivita' lavorativa o ricreativa; aree naturalistiche vincolate, parchi pubblici e aree esterne destinate ad attivita' ricreative e allo svolgimento della vita sociale della collettivita'; aree territoriali edificabili gia' individuate dai vigenti strumenti urbanistici e loro varianti. 18

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