Acustica . FRA REQUISITI PASSIVI E VALUTAZIONE D IMPATTO ACUSTICO

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1 Acustica. FRA REQUISITI PASSIVI E VALUTAZIONE D IMPATTO ACUSTICO Introduzione al panorama legislativo e normativo, nazionale e regionale, sull applicazione di quanto previsto dalla legge quadro 447/95 anche alla luce dei nuovi decreti n 41 e 42 del 2017 e dai CAM (criteri ambientali minimi per le opere pubbliche). Acustica Ambientale Cagliari 7 Luglio 2017

2 COS È L ACUSTICA AMBIENTALE? è quella branca dell'acustica che si occupa di valutare l'inquinamento acustico ovvero l'introduzione di rumore nell'ambiente abitativo o nell'ambiente esterno quando esso provoca: fastidio o disturbo al riposo ed alle attività umane, pericolo per la salute umana, deterioramento degli ecosistemi, dei beni materiali, dei monumenti, dell'ambiente abitativo o dell'ambiente esterno o tale da interferire con le legittime fruizioni degli ambienti stessi.

3 NORMATIVA PER L ACUSTICA AMBIENTALE Legge 26/10/95, n. 447 e s.m.i. Legge quadro sull'inquinamento acustico D.M. 11/12/96 Applicazione del criterio differenziale per gli impianti a ciclo produttivo continuo D.M. 31/10/97 Metodologia di misura del rumore aeroportuale D.P.C.M. 14/11/97 Determinazione dei valori limite delle sorgenti sonore D.P.C.M. 05/12/97 Determinazione dei requisiti acustici passivi degli edifici D.M. 16/03/98 Tecniche di rilevamento e di misurazione dell'inquinamento acustico D.P.R. 18/11/98, n. 459 Regolamento recante norme di esecuzione dell'articolo 11 della legge 26 ottobre 1995, n. 447, in materia di inquinamento acustico derivante da traffico ferroviario D.P.C.M. 16/04/99, n. 215 Regolamento recante norme per la determinazione dei requisiti acustici delle sorgenti sonore nei luoghi di intrattenimento danzante e di pubblico spettacolo e nei pubblici esercizi D.M. 29/11/00 e s.m.i. Criteri per la predisposizione, da parte delle società e degli enti gestori dei servizi pubblici di trasporto o delle relative infrastrutture, dei piani degli interventi di contenimento e abbattimento del rumore D.P.R. 03/04/01, n. 304 Regolamento recante disciplina delle emissioni sonore prodotte nello svolgimento delle attività motoristiche, a norma dell'articolo 11 della legge 26 novembre 1995, n. 447 D.Lgs. 19/08/05, n. 194 e s.m.i. Attuazione della direttiva 2002/49/CE relativa alla determinazione e alla gestione del rumore ambientale D.P.R. 19/10/11, n. 227 Regolamento per la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle imprese DLgs 17 febbraio 201 n. 41 Disposizioni per l'armonizzazione della normativa nazionale in materia di inquinamento acustico in materia di macchine rumorose operanti all'aperto DLgs 17 febbraio 201 n. 42 Disposizioni per l'armonizzazione della normativa nazionale in materia di inquinamento acustico

4 LE RECENTI MODIFICHE NEL CAMPO DELL ACUSTICA AMBIENTALE Il 19 aprile 2017 sono entrati in vigore due DECRETI LEGISLATIVI, volti ad armonizzazione la normativa nazionale in materia di inquinamento acustico; essi sono: il D.Lgs. 17 febbraio 2017, n. 41 in materia di macchine rumorose operanti all'aperto e il D.Lgs. 17 febbraio 2017, n. 42 in materia di inquinamento acustico.

5 LE RECENTI MODIFICHE NEL CAMPO DELL ACUSTICA AMBIENTALE Riguardo il D.Lgs. 17 febbraio 2017, n. 41, esso modifica il D.Lgs. del 4 settembre 2002, n. 262 che determina i limiti all'emissione acustica ambientale delle macchine ed attrezzature destinate a funzionare all'aperto stabilendo quale sia il livello ammesso di POTENZA SONORA. ASPETTI PRINCIPALI: colma una lacuna prevedendo che qualora il fabbricante di una attrezzatura non sia stabilito nell'ue, e non si individui il mandatario, "gli obblighi di cui al presente decreto gravano su chiunque, immette in commercio o mette in servizio le macchine e attrezzature nel territorio nazionale. Revisiona la disciplina degli organismi di certificazione indicando i requisiti minimi posseduti dagli enti di certificazione e dal personale incaricato dei controlli. Tali prescrizioni sono supportate da un regime sanzionatorio più severo (da a euro).

6 LE RECENTI MODIFICHE NEL CAMPO DELL ACUSTICA AMBIENTALE Il secondo nuovo decreto, il D.Lgs. 17 febbraio 2017, n. 42, apporta delle modifiche 1. al Decreto Legislativo 19 agosto 2005, n. 194: attuazione della direttiva 2002/49/CE relativa alla determinazione e alla gestione del rumore ambientale; 2. alla Legge 26 ottobre 1995, n. 447: legge quadro sull inquinamento acustico; 3. istituisce la Commissione per la tutela dall'inquinamento acustico; 4. modifica le disposizioni riguardanti la figura del TECNICO COMPETENTE IN ACUSTICA AMBIENTALE.

7 Modifiche al Decreto Legislativo 19 agosto 2005, n. 194 determinazione e gestione del rumore ambientale Il decreto, al fine di evitare, prevenire o ridurre gli effetti nocivi dell'esposizione al rumore ambientale, compreso il fastidio, definisce le competenze e le procedure per: l'elaborazione della mappatura acustica e delle mappe acustiche strategiche; l'elaborazione e l'adozione dei piani di azione, volti ad evitare e a ridurre il rumore ambientale laddove necessario, in particolare, quando i livelli di esposizione possono avere effetti nocivi per la salute umana, nonché ad evitare aumenti del rumore nelle zone silenziose; assicurare l'informazione e la partecipazione del pubblico in merito al rumore ambientale ed ai relativi effetti.

8 Modifiche al Decreto Legislativo 19 agosto 2005, n. 194 determinazione e gestione del rumore ambientale mappatura acustica: la rappresentazione di dati relativi a una situazione di rumore esistente o prevista in una zona; mappa acustica strategica: la rappresentazione di dati relativi a una situazione di rumore esistente o prevista in una zona, relativa ad una determinata sorgente, in funzione di un descrittore acustico che indichi il superamento di pertinenti valori limite vigenti, il numero di persone esposte in una determinata area o il numero di abitazioni esposte a determinati valori di un descrittore acustico in una certa zona;

9 Modifiche al Decreto Legislativo 19 agosto 2005, n. 194 determinazione e gestione del rumore ambientale Le modifiche principali al D.Lgs 194/05, riguardano il differimento delle scadenze: per la presentazione delle mappature acustiche degli assi stradali e ferroviari principali, compresi gli aeroporti principali e delle mappe acustiche strategiche degli agglomerati, al 30 giugno 2017; per la presentazione della mappatura acustica dei servizi pubblici di trasporto e delle relative infrastrutture ricadenti negli agglomerati, al 31 gennaio 2017; per la presentazione, tenuto conto delle mappature acustiche e delle mappe acustiche strategiche, dei piani di azione per assi stradali e ferroviari principali, compresi gli aeroporti principali e gli agglomerati, al 18 luglio 2018; mentre per la presentazione dei piani di azione relativi ai servizi pubblici di trasporto e delle relative infrastrutture ricadenti negli agglomerati, rimanda al 18 ottobre 2017.

10 Modifiche al Decreto Legislativo 19 agosto 2005, n. 194 determinazione e gestione del rumore ambientale A decorrere dal 31 dicembre 2018, si applicano i metodi comuni per la determinazione del rumore stabiliti, dall'allegato alla direttiva (UE) 2015/996. Un prossimo decreto del Ministero dell'ambiente, adottato su proposta dell'ispra Istituto Superiore per Protezione e la Ricerca Ambientale, stabilirà le modalità per l'individuazione e la gestione delle zone silenziose di un agglomerato e delle zone silenziose in aperta campagna. Differentemente da quanto previsto dalla vecchia normativa, in fase di progettazione di infrastrutture di trasporto lineari, aeroportuali e marittime, nella valutazione di impatto acustico bisogna tener presente la presenza di altre infrastrutture che concorrono all immissione del rumore. Il decreto aggiunge gli impianti eolici alle sorgenti sonore fisse.

11 D.Lgs. 17 febbraio 2017, n. 42 La Commissione per la tutela dell'inquinamento acustico Il nuovo decreto stabilisce la costituzione di una Commissione per la tutela dall'inquinamento acustico composta da rappresentanti dei Ministeri dell'ambiente, della salute, delle infrastrutture e dei trasporti e dello sviluppo economico. Svolgerà compiti di supporto tecnico-scientifico in materia di: recepimento dei descrittori acustici previsti dalla direttiva 2002/49/CE, definizione della tipologia e dei valori limite da comunicare alla Commissione europea, controllo della modalità di introduzione dei valori limite che saranno stabiliti nell'ambito della normativa nazionale, al fine di un loro graduale utilizzo in relazione ai controlli e alla pianificazione acustica e aggiornamento dei decreti attuativi della legge 26 ottobre 1995, n. 447, in merito ai metodi di determinazione dei descrittori acustici.

12 D.Lgs. 17 febbraio 2017, n. 42 Il tecnico competente in acustica ambientale È istituito presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, l'elenco nominativo dei soggetti abilitati a svolgere la professione di tecnico competente in acustica. Il decreto stabilisce che i requisiti per l iscrizione saranno il titolo universitario in materie scientifiche e: a) avere superato con profitto l'esame finale di un master universitario con un modulo di almeno 12 crediti in tema di acustica, di cui almeno 3 di laboratori di acustica, nelle tematiche oggetto della legge 26 ottobre 1995, n. 447, secondo lo schema di corso allegato al decreto; b) avere superato con profitto l'esame finale di un corso in acustica per tecnici competenti svolto secondo lo schema allegato al decreto; c) avere ottenuto almeno 12 crediti universitari in materie di acustica, di cui almeno 3 di laboratori di acustica, rilasciati per esami relativi ad insegnamenti il cui programma riprenda i contenuti dello schema di corso in acustica per tecnici competenti; d) aver conseguito il titolo di dottore di ricerca, con una tesi di dottorato in acustica ambientale.

13 QUALE NORMA REGOLAMENTA L INQUINAMENTO ACUSTICO? il D.Lgs. 17 febbraio 2017, n. 42 apporta delle modifiche anche alla legge 26 ottobre 1995, n. 447, la legge quadro sull inquinamento acustico, la quale, tra le altre cose, fornisce le definizioni dei concetti base (es.: inquinamento acustico, ambiente abitativo, etc.) e dei parametri da valutare (es. valori limite, di attenzione, etc.); stabilisce le competenze di Stato, Regioni, Province e Comuni; introduce la predisposizione dei piani di risanamento acustico e della documentazione di impatto acustico per i progetti sottoposti a valutazione di impatto ambientale e per la realizzazione, modifica o potenziamento di progetti/opere il cui esercizio potrebbe comportare un incremento dei livelli sonori.

14 Legge quadro - COMPETENZE DELLO STATO 1. determinare i limiti delle sorgenti sonore; 2. determinare le tecniche di rilevamento e di misurazione dell inquinamento acustico; 3. determinare i requisiti delle sorgenti sonore nei luoghi d intrattenimento danzante e di pubblico spettacolo e nei pubblici esercizi; 4. determinare i criteri per l esercizio dell attività di tecnico competente in acustica; 5. determinare i requisiti acustici passivi degli edifici; 6. determinare le metodologie di misura del rumore prodotto da traffico veicolare, attività motoristiche, infrastrutture ferroviarie, aeroportuali e marittime nonché le norme per redigere i relativi piani di contenimento e abbattimento del rumore.

15 Legge quadro - SORGENTI SONORE FISSE 1. gli impianti tecnici degli edifici e le altre installazioni unite agli immobili anche in via transitoria il cui uso produca emissioni sonore; 2. le infrastrutture stradali, ferroviarie, aeroportuali, marittime, industriali, artigianali, commerciali edagricole; 3. gli impianti eolici, i parcheggi; 4. le aree adibite a stabilimenti di movimentazione merci; 5. i depositi dei mezzi di trasporto di persone e merci; 6. le aree adibite ad attività sportive e ricreative. Sono sorgenti sonore mobili tutte le altre sorgenti sonore. Sorgente sonora specifica: sorgente sonora selettivamente identificabile che costituisce la causa del potenziale inquinamento acustico e che concorre al livello di rumore ambientale.

16 Legge quadro - COMPETENZE DELLO STATO Definire i valori: limite di emissione, limite di immissione assoluti e differenziali, di attenzione, di qualità, valore limite di immissione specifico: valore massimo del contributo della sorgente sonora specifica misurato in ambiente esterno ovvero in facciata al ricettore. I primi quattro valori sono stati individuati con il decreto: D.P.C.M. 14 novembre 1997 Determinazione dei valori limite delle sorgenti sonore in funzione delle classi di destinazione d uso del territorio; si prevede, pertanto, l aggiornamento della normativa per la determinazione del nuovo valore limite.

17 Legge quadro - COMPETENZE DELLO STATO Nell introdurre il nuovo valore limite di immissione specifico il legislatore tiene conto delle sorgenti preesistenti alla data di entrata in vigore del D.Lgs. 42/2017 prescrivendo che: nelle zone già urbanizzate, il valore limite di immissione specifico non si applica, qualora la classificazione del territorio preveda il contatto diretto di aree classificate con valori che si discostano in misura superiore a 5dBA di livello sonoro equivalente. In tali casi si adotta il piano di risanamento con modalità tali che le misure in esso contenute assicurino comunque la prosecuzione delle attività esistenti, laddove compatibili con la destinazione d'uso della zona stessa.

18 D.P.C.M. 14 novembre 1997 Determinazione dei valori limite delle sorgenti sonore CLASSI DI DESTINAZIONE D USO DEL TERRITORIO: CLASSE I aree particolarmente protette: rientrano in questa classe le aree nelle quali la quiete rappresenta un elemento base per la loro utilizzazione: aree ospedaliere, scolastiche, aree destinate al riposo e allo svago, aree residenziali rurali, aree di particolare interesse urbanistico, parchi pubblici, ecc. CLASSE II aree destinate ad uso prevalentemente residenziale: rientrano in questa classe le aree urbane interessate prevalentemente da traffico veicolare locale, con bassa densità di popolazione, con limitata presenza di attività commerciali ed assenza di attività industriali e artigianali CLASSE III aree di tipo misto: rientrano in questa classe le aree urbane interessate da traffico veicolare locale o di attraversamento, con media densità di popolazione, con presenza di attività commerciali, uffici, con limitata presenza di attività artigianali e con assenza di attività industriali; aree rurali interessate da attività che impiegano macchine operatrici CLASSE IV aree di intensa attività umana: rientrano in questa classe le aree urbane interessate da intenso traffico veicolare, con alta densità di popolazione, con elevata presenza di attività commerciali e uffici, con presenza di attività artigianali le aree in prossimità di strade di grande comunicazione e di linee ferroviarie; le aree portuali, le aree con limitata presenza di piccole industrie CLASSE V aree prevalentemente industriali: rientrano in questa classe le aree interessate da insediamenti industriali e con scarsità di abitazioni CLASSE VI aree esclusivamente industriali: rientrano in questa classe le aree esclusivamente interessate da attività industriali e prive di insediamenti abitativi

19 D.P.C.M. 14 novembre 1997 Determinazione dei valori limite delle sorgenti sonore Definizione dei valori limite di EMISSIONE: il valore massimo di rumore che può essere emesso da una sorgente sonora fissa o mobile, misurato in prossimità della sorgente stessa. I rilevamenti e le verifiche sono effettuati in corrispondenza degli spazi utilizzati da persone e comunità.

20 D.P.C.M. 14 novembre 1997 Determinazione dei valori limite delle sorgenti sonore Definizione dei valori limite di IMMISSIONE ASSOLUTI: il valore massimo di rumore che può essere immesso da una o più sorgenti sonore NELL AMBIENTE ESTERNO, misurato in prossimità dei ricettori.

21 D.P.C.M. 14 novembre 1997 Determinazione dei valori limite delle sorgenti sonore Definizione dei valori limite di IMMISSIONE DIFFERENZIALI: il valore massimo di rumore che può essere immesso da una o più sorgenti sonore NELL AMBIENTE ABITATIVO. Tale limite è di 5 db nel periodo diurno e 3 db nel periodo notturno. Nel decreto riguardante le tecniche di rilevamento e misurazione verrà stabilito che il Livello differenziale di rumore L D è la differenza tra il livello di rumore ambientale (L A ) e quello di rumore residuo (L R ).

22 D. M. 16 marzo 1998 Tecniche di rilevamento e di misurazione dell inquinamento acustico Livello di rumore ambientale è il livello continuo equivalente di pressione sonora ponderato «A», prodotto da tutte le sorgenti di rumore esistenti in un dato luogo e durante un determinato tempo. Il rumore ambientale è costituito dall'insieme del rumore residuo e da quello prodotto dalle specifiche sorgenti disturbanti, con l'esclusione degli eventi sonori singolarmente identificabili di natura eccezionale rispetto al valore ambientale della zona. Livello di rumore residuo è il livello continuo equivalente di pressione sonora ponderato «A», che si rileva quando si esclude la specifica sorgente disturbante. Deve essere misurato con le identiche modalità impiegate per la misura del rumore ambientale e non deve contenere eventi sonori atipici.

23 D.P.C.M. 14 novembre 1997 Determinazione dei valori limite delle sorgenti sonore Il limite di IMMISSIONE DIFFERENZIALE non si applica: nelle aree classificate in classe VI; alla rumorosità prodotta da: infrastrutture stradali, ferroviarie, aeroportuali e marittime; attività e comportamenti non connessi con esigenze produttive, commerciali e professionali; da servizi e impianti fissi dell'edificio adibiti ad uso comune, limitatamente al disturbo provocato all'interno dello stesso. Inoltre, il limite non si applica, in quanto è da ritenersi trascurabile, se il rumore è inferiore a periodo diurno finestre aperte finestre chiuse periodo notturno

24 D. M. 16 marzo 1998 Tecniche di rilevamento e di misurazione dell inquinamento acustico Stabilisce come rilevare e misure i livelli di rumore che devono essere confrontati con i limiti di legge. Il decreto definisce: le caratteristiche e il posizionamento della strumentazione per le misure nell ambiente esterno e abitativo; le grandezze, quali i tempi T L, T R, T O e T M, ed i parametri da misurare ad es. il livello sonoro continuo equivalente ponderato A L eqa le norme tecniche per l esecuzione delle misure e i calcoli da eseguire per ricavare i parametri acustici da confrontare con i limiti di legge; Inoltre, definisce la metodologia di misura del rumore stradale e ferroviario.

25 D. M. 16 marzo 1998 Tecniche di rilevamento e di misurazione dell inquinamento acustico Esempi grafici che mettono a confronto il reale andamento del rumore con i livelli sonori continui equivalenti ponderati A utilizzati nella verifica del rispetto dei limiti.

26 D. M. 16 marzo 1998 Tecniche di rilevamento e di misurazione dell inquinamento acustico Introduce i fattori correttivi: per tener conto del maggior disturbo provocato dalla presenza di rumori con determina un incremento di 3 db sul rumore ambientale da confrontare coi limiti di legge.

27 D.P.C.M. 14 novembre 1997 Determinazione dei valori limite delle sorgenti sonore Definizione dei valori di QUALITÀ: i valori di rumore da conseguire nel breve, nel medio e nel lungo periodo con le tecnologie e le metodiche di risanamento disponibili, per realizzare gli obiettivi di tutela previsti dalla legge quadro.

28 Legge quadro VALORE DI ATTENZIONE è il valore di immissione, indipendente dalla tipologia della sorgente e dalla classificazione acustica del territorio della zona da proteggere, il cui superamento obbliga ad un intervento di mitigazione acustica e può comportare l intervento del sindaco, del presidente della provincia, del presidente della giunta regionale, del prefetto, del Ministro dell'ambiente e del Presidente del Consiglio dei ministri, i quali, con provvedimento motivato, possono ordinare il ricorso temporaneo a speciali forme di contenimento o di abbattimento delle emissioni sonore, inclusa la parziale o totale interruzione di determinate attività.

29 D.P.C.M. 14 novembre 1997 Determinazione dei valori limite delle sorgenti sonore Definizione dei valori di ATTENZIONE: se riferiti ad un'ora, sono i valori limite di immissione assoluti, aumentati di 10 db per il periodo diurno e di 5 db per il periodo notturno; se relativi ai tempi di riferimento, sono gli stessi valori limite di immissione assoluti. Il tempo a lungo termine (TL) rappresenta il tempo all'interno del quale si vuole avere la caratterizzazione del territorio dal punto di vista della rumorosità ambientale. La lunghezza di questo intervallo di tempo è correlata alle variazioni dei fattori che influenzano tale rumorosità nel lungo termine. Il valore TL, multiplo intero del periodo di riferimento, è un periodo di tempo prestabilito riguardante i periodi che consentono la valutazione di realtà specifiche locali.

30 Ulteriori modifiche alla Legge 26 ottobre 1995 n 447 L'art. 14 del D.Lgs. n.42/2017 modifica l'art.11 della legge 26 ottobre 1995, n. 447 annunciando l'adozione prossima di uno o più regolamenti, distinti per sorgente sonora relativamente alla disciplina dell'inquinamento acustico avente origine dal traffico marittimo, da natanti, da imbarcazioni di qualsiasi natura, dagli impianti di risalita a fune e a cremagliera, dagli eliporti, dagli spettacoli dal vivo, nonché dagli impianti eolici. Inoltre l'art. 16 e 17 del D.Lgs. n.42/2017 annunciano gli aggiornamenti dei decreti regolanti le emissioni sonore prodotte nello svolgimento delle attività motoristiche e le attività sportive.

31 Legge quadro - COMPETENZE DELLE REGIONI 1. i criteri in base ai quali i comuni, procedono alla classificazione acustica del territorio e individuano le aree da destinarsi a spettacolo a carattere temporaneo, mobile, all'aperto; 2. le modalità di controllo del rispetto della normativa per la tutela dall'inquinamento acustico all'atto del rilascio delle concessioni edilizie relative a nuovi impianti ed infrastrutture adibiti ad attività produttive, sportive e ricreative e a postazioni di servizi commerciali polifunzionali, dei provvedimenti comunali che abilitano alla utilizzazione dei medesimi immobili ed infrastrutture, nonché dei provvedimenti di licenza o di autorizzazione all'esercizio di attività produttive; 3. le procedure e gli eventuali ulteriori criteri, oltre a quelli stabiliti dalle legge quadro, per la predisposizione e l'adozione da parte dei comuni di piani di risanamento acustico; 4. le modalità di rilascio delle autorizzazioni comunali per lo svolgimento di attività temporanee e di manifestazioni in luogo pubblico o aperto al pubblico.

32 REGIONE SARDEGNA DELIBERAZIONE N. 62/9 DEL Direttive regionali in materia di inquinamento acustico ambientale e disposizioni in materia di acustica ambientale PARTE I Classificazione acustica dei territori comunali PARTE II Risanamento del territorio comunale PARTE III Regolamento Acustico Comunale PARTE V Attività rumorose temporanee PARTE VI Requisiti acustici passivi degli edifici PARTE VII Determinazione e gestione del rumore ambientale dlgs. 194/05 PARTE VIII Tecnico competente in acustica ambientale E DELIBERAZIONE N. 50/4 DEL Disposizioni in materia di requisiti acustici passivi degli edifici.

33 CLASSIFICAZIONE ACUSTICA DEL TERRITORIO Il piano di classificazione acustica di un comune divide il suo territorio in zone corrispondenti ai limiti assoluti di livello sonoro equivalente previsti dal DPCM 14/11/1997 (che ha sostituito il precedente DPCM 1/3/1991). Definisce i limiti di livello sonoro anche per il rumore generato da strade, ferrovie, aeroporti in base ai decreti che le regolamentano (il decreto più recente risale al 2005). Definisce le regole e gli iter burocratici per l inizio di nuove attività rumorose, la costruzione di nuove case e permette di gestire eventi rumorosi nel territorio (feste, le campane, etc.). Serve come riferimento da rispettare per tutte le sorgenti sonore: di fatto è uno strumento per proteggere le zone poco rumorose, per promuovere il risanamento di zone molto rumorose, per regolamentare la vita civile della popolazione e per pianificare lo sviluppo urbanistico del territorio. Deve essere redatto da un tecnico competente in acustica ambientale e si integra con il piano di gestione del territorio comunale.

34 ESEMPIO: CLASSIFICAZIONE ACUSTICA DEL COMUNE DI CAGLIARI adottato nell aprile 2016

35 Legge quadro - PIANI DI RISANAMENTO Dal Piano di classificazione acustica possono emergere delle criticità che, in base a quanto prescritto dalla legge quadro, comportano la predisposizione del Piano di risanamento acustico. In particolare, qualora nell'individuazione delle aree nelle zone già urbanizzate non sia possibile evitare il contatto diretto di aree, anche appartenenti a comuni confinanti, i cui valori si discostano in misura superiore a 5 dba di livello sonoro equivalente, a causa di preesistenti destinazioni di uso. L adozione dei piani di risanamento è inoltre prevista in caso di: superamento del valore di ATTENZIONE; Nelle aree esclusivamente industriali, i piani di risanamento devono essere adottati in caso di superamento dei valori relativi ai tempi di riferimento e non ad un ora. I piani di risanamento sono adottati dal consiglio comunale.

36 Legge quadro - PIANI DI RISANAMENTO I piani di risanamento acustico devono contenere: a) l'individuazione della tipologia ed entità dei rumori presenti, incluse le sorgenti mobili, nelle zone da risanare individuate nel piano di classificazione acustica comunale; b) l'individuazione dei soggetti a cui compete l'intervento; c) l'indicazione delle priorità, delle modalità e dei tempi per il risanamento; d) la stima degli oneri finanziari e dei mezzi necessari; e) le eventuali misure cautelari a carattere d'urgenza per la tutela dell'ambiente e della salute pubblica.

37 Legge quadro - PIANI DI RISANAMENTO Nei comuni con popolazione superiore a centomila abitanti, la giunta comunale presenta al consiglio comunale una relazione quinquennale sullo stato acustico del comune. La relazione è approvata dal consiglio comunale ed è trasmessa alla regione almeno entro il 31 marzo In sede di concessione di contributi o risorse finanziarie regionali o statali, destinati ai comuni per il perseguimento degli obiettivi di cui alla presente legge, è data priorità ai comuni che ottemperano all'obbligo di adozione della relazione quinquennale e ai comuni individuati dalla regione o dalla provincia autonoma quali agglomerati che hanno ottemperato alla redazione delle mappe acustiche strategiche.

38 VALUTAZIONE IMPATTO ACUSTICO Per impatto acustico si intende la variazione delle condizioni sonore, preesistenti in una determinata porzione di territorio, nonché gli effetti indotti, conseguenti all inserimento di nuove opere, infrastrutture, impianti o attività. La documentazione di impatto acustico deve quindi prevedere gli effetti acustici conseguenti alla realizzazione di una nuova opera e al suo esercizio per verificarne la compatibilità coi limiti di zona. Pertanto la relativa documentazione di impatto acustico deve dimostrare che le soluzioni progettuali e le modalità di esercizio dell attività e dell infrastruttura in progetto producono emissioni che rispettano i limiti di rumore per l ambiente esterno e per gli ambienti abitativi presenti nell area. Essa deve descrivere lo stato dei luoghi e indicare le caratteristiche dei ricettori circostanti. La legge quadro stabilisce che le Regioni indichino i criteri per la predisposizione della documentazione di impatto acustico.

39 VALUTAZIONE IMPATTO ACUSTICO La documentazione di impatto acustico è richiesta per le domande finalizzate al rilascio di: a) concessioni edilizie relative a nuovi impianti ed infrastrutture adibiti ad attività produttive, sportive e ricreative e a postazioni di servizi commerciali polifunzionali; b) provvedimenti comunali che abilitano alla utilizzazione dei medesimi immobili ed infrastrutture; c) licenze o autorizzazioni all esercizio di attività produttive.

40 VALUTAZIONE IMPATTO ACUSTICO OPERE E ATTIVITÀ SOGGETTE ALLA PREDISPOSIZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE DI IMPATTO ACUSTICO DIRETTIVE REGIONALI IN MATERIA DI INQUINAMENTO ACUSTICO AMBIENTALE Parte IV, capitolo 2 DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 19 ottobre 2011, n. 227 Semplificazione della documentazione di impatto acustico allegato B

41 VALUTAZIONE IMPATTO ACUSTICO NORME TECNICHE Le norme della serie UNI descrivono una metodologia per la stima dell impatto acustico e del clima acustico in funzione delle diverse tipologie di sorgenti o attività e dell ambiente circostante. UNI Metodo per la stima dell impatto e del clima acustico per tipologia di sorgenti - Generalità. UNI Metodo per la stima dell impatto e del clima acustico per tipologia di sorgenti - Rumore stradale. UNI Metodo per la stima dell impatto e del clima acustico per tipologia di sorgenti - Rumore ferroviario. UNI Metodo per la stima dell impatto e del clima acustico per tipologia di sorgenti - Rumore da insediamenti produttivi (industriali e artigianali). UNI Metodo per la stima dell impatto e del clima acustico per tipologia di sorgenti - Rumore da luoghi di intrattenimento danzante e di pubblico spettacolo. UNI Metodo per la stima dell impatto e del clima acustico per tipologia di sorgenti - Rumore degli aerogeneratori.

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