IL DIRETTORE DELL AGENZIA DI INFORMAZIONE FINANZIARIA

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1 IL DIRETTORE DELL AGENZIA DI INFORMAZIONE FINANZIARIA VISTA la Legge 17 giugno 2008, n. 92, Disposizioni in materia di prevenzione e contrasto del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo, e in particolare l articolo 4, comma 1, lettera d), in base al quale l Agenzia emana Istruzioni relative alla prevenzione e al contrasto del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo, EMANA l acclusa Istruzione n in materia di contrasto del riciclaggio e del finanziamento al terrorismo. San Marino, 28 Febbraio 2013 FIRMATO: Il Direttore Nicola Veronesi

2 ISTRUZIONE IN MATERIA DI CONTRASTO DEL RICICLAGGIO E DEL FINANZIAMENTO AL TERRORISMO anno 2013 / numero 02

3 DISPOSIZIONI SUI RAPPORTI INSTAURATI A SOGGETTI FINANZIARI ESTERI Premessa Come noto le Raccomandazioni del GAFI (Gruppo di Azione Finanziaria Internazionale) definiscono un quadro di base per la lotta al riciclaggio e al finanziamento del terrorismo che si prestano ad essere applicate universalmente. Tali Raccomandazioni contengono i principi alla base degli interventi che i Paesi attuano conformemente al proprio ordinamento costituzionale. Il GAFI ha svolto, negli anni scorsi, un importante lavoro di revisione delle proprie Raccomandazioni atto a rafforzare l apparato di principi e regole per la prevenzione e il contrasto del riciclaggio di denaro e del finanziamento del terrorismo, nonché dei programmi di proliferazione delle armi di distruzione di massa. Detto lavoro di revisione ha portato, il 15 febbraio 2012, ad adottare nuovi International Standards on Combating Money Laundering and the Financing of Terrorism & Proliferation 1, compendiati in 40 Raccomandazioni. I nuovi standard realizzano un sistema più completo ed efficace per il contrasto della criminalità economica. Ciò posto, si ha presente che l Agenzia ha emanato, in data 5 Novembre 2010, l Istruzione n , avente ad oggetto la Raccomandazione del GAFI di seguito trascritta - che richiede ai soggetti finanziari di adempiere agli obblighi di adeguata verifica (customer due diligence) sulle controparti estere e di adottare specifiche misure ivi descritte (tale previsione, oggi contenuta nella Raccomandazione 13 della nuova numerazione GAFI, era già presente nella precedente Raccomandazione 7 ): Gli istituti finanziari, in relazione ai rapporti bancari di corrispondenza transfrontalieri e ad altri rapporti analoghi, oltre ad adottare le normali misure di adeguata verifica della clientela, dovrebbero essere tenuti a: (a) raccogliere sul corrispondente estero informazioni sufficienti per comprendere pienamente la natura delle sue attività e per determinare, sulla base delle informazioni accessibili al pubblico, la sua reputazione e la qualità della vigilanza cui è soggetto, compreso se è stato sottoposto ad indagini per riciclaggio o finanziamento del terrorismo o ad azioni regolamentari; (b) valutare i controlli antiriciclaggio e di lotta al finanziamento del terrorismo applicati dal corrispondente estero; (c) ottenere l'autorizzazione dei massimi dirigenti prima di aprire nuovi conti di corrispondenza; (d) comprendere chiaramente le rispettive responsabilità di ogni istituto; e (e) per quanto riguarda i conti di passaggio, assicurarsi che il corrispondente estero abbia svolto l'adeguata verifica della clientela che ha accesso diretto ai conti della banca di corrispondenza e che, su richiesta, possa fornire i dati ottenuti a seguito dell'assolvimento di tali obblighi alla banca di corrispondenza. Agli istituti finanziari non dovrebbe essere permesso di avviare o mantenere rapporti di corrispondenza con le banche di comodo. Gli istituti finanziari dovrebbero essere tenuti ad assicurarsi che gli istituti corrispondenti non permettano l utilizzo dei propri conti da parte di banche di comodo. Al riguardo, la nota interpretativa alla citata nuova Raccomandazione 13 ha cura di chiarire che: - Rapporti simili nei confronti dei quali gli istituti finanziari dovrebbero applicare i criteri (a)-(e) comprendono, ad esempio, quelli istituiti per le operazioni su titoli o i trasferimenti di fondi, a favore dell'istituito finanziario transfrontaliero in qualità di preponente o della sua clientela. - Per conti di passaggio si intendono i conti di corrispondenza che sono utilizzati direttamente da terzi per condurre transazioni per proprio conto. Rientrano nell ambito di applicazione della presente Istruzione anche i rapporti interbancari reciproci. 1 Le Raccomandazioni sono disponibili sul sito internet del GAFI ( e su quello dell Agenzia (

4 In tale circostanza, giova peraltro ricordare che la predetta Raccomandazione viene già contemplata dalla Legge 17 giugno 2008 n.92 all articolo 27. Tuttavia, alla luce dei nuovi standard internazionali GAFI e delle raccomandazioni del Comitato Moneyval del Consiglio d Europa, contenute nell ambito del quarto ciclo di valutazione, si è provveduto ad aggiornare il testo della presente Istruzione. Tale intervento segue il percorso già intrapreso con la Delibera del Congresso di Stato n.9 del 18 Ottobre 2011, la quale, oltre ad aggiornare la precedente Delibera n.9 del 26 gennaio 2009 (Elenco dei Paesi, Giurisdizioni e Territori il cui sistema di prevenzione e contrasto del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo è ritenuto equivalente agli standard internazionali), contiene alcuni importanti principi e precisazioni che di seguito ad ogni buon fine si riportano: - i soggetti designati devono utilizzare l elenco delle giurisdizioni estere il cui sistema di prevenzione e contrasto del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo è ritenuto equivalente a quello previsto dagli standard internazionali secondo un approccio basato sul rischio, prestando comunque particolare attenzione a qualsiasi rischio di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo connesso a strumenti, operazioni, tipo di clientela e servizi che possano favorire l anonimato, adottando misure necessarie per impedirne l utilizzo a scopo di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo; - che è facoltà, e non obbligo, dei soggetti designati di applicare obblighi semplificati di adeguata verifica della clientela ai sensi dell articolo 26 della Legge 17 giugno 2008 n.92 e successive modifiche; - che la presenza di un Paese, Giurisdizione o Territorio in tale lista non esonera, in presenza di un maggior rischio di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo, i soggetti designati dall applicazione di misure rafforzate ai sensi dell articolo 27 della Legge 17 giugno 2008 n.92 e successive modifiche. Giova infine ricordare che il Comitato per la prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo (denominato CPMLTF), istituito in seno alla Commissione Europea ai sensi della Direttiva 2005/60/CE, nel giugno del 2011, ha pubblicato un documento che oltre ad indicare le procedure ed i criteri per la definizione delle giurisdizioni considerate equivalenti, ha al tempo stesso cura di precisare che la presenza di una giurisdizione nella lista dei Paesi equivalenti, costituisce a livello europeo - solo una presunzione confutabile di applicazione degli obblighi di adeguata verifica semplificata, restando fermo l adempimento di obblighi rafforzati nei casi di rischio più elevato e nei casi che possono favorire l anonimato. Finalità La presente Istruzione è adottata in forza dell articolo 4, comma 1, lettera d), della Legge 17 giugno 2008 n. 92 e, nello spirito della Legge medesima, persegue il rafforzamento dei presidi utili a contrastare i fenomeni del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo, coerentemente con gli impegni assunti in sede internazionale dalla Repubblica di San Marino

5 Articolo 1 Destinatari 1. Tutti i Soggetti Finanziari di cui all articolo 18 della Legge 17 giugno 2008 n. 92. Articolo 2 Definizioni 1. Ai fini della presente Istruzione valgono le definizioni di cui alla Legge 17 giugno 2008 n. 92. Inoltre, si intende per: a) AML/CFT QUESTIONNAIRE : il questionario di cui all Allegato 1 della presente Istruzione; b) LEGGE : la Legge 17 giugno 2008, n. 92 Disposizioni in materia di prevenzione e contrasto del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo e successive modifiche ed integrazioni; c) PAESE EQUIVALENTE : giurisdizione estera, individuata con delibera adottata tempo per tempo dal Congresso di Stato, ai sensi dell articolo 95, comma 5 della LEGGE, il cui sistema di prevenzione e contrasto del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo si presume equivalente 2 a quello previsto dagli standard internazionali. Tale definizione è valida fatta salva la diversa determinazione da parte del soggetto designato sulla base della valutazione del rischio presente; d) SOGGETTO FINANZIARIO ESTERO : un soggetto estero che svolge un attività equivalente a quella eseguita dai soggetti indicati all articolo 18 della LEGGE. 2. Nella presente Istruzione, l utilizzo di termini oggetto di definizione è indicato con carattere MAIUSCOLETTO. Articolo 3 Ambito di applicazione 1. La presente Istruzione si applica, ai fini degli obblighi di adeguata verifica della clientela di cui all articolo 22, comma 1, lettere a), b) e c), quando un SOGGETTO FINANZIARIO ESTERO instaura un rapporto continuativo ovvero esegue un operazione occasionale presso un soggetto finanziario sammarinese. Articolo 4 Obblighi semplificati di adeguata verifica della clientela 1. Qualora il SOGGETTO FINANZIARIO ESTERO risieda in un PAESE EQUIVALENTE, i soggetti destinatari acquisiscono il set informativo minimo indicato nell articolo 6 e lo verificano secondo le modalità previste all articolo 7 della presente Istruzione. Articolo 5 Obblighi rafforzati di adeguata verifica della clientela 1. Qualora il SOGGETTO FINANZIARIO ESTERO non risieda in un PAESE EQUIVALENTE, i soggetti destinatari acquisiscono il set informativo mimino indicato nell articolo 6 e lo verificano secondo le modalità previste all articolo 8 della presente Istruzione oltre ad adottare le misure rafforzate di adeguata verifica della clientela indicate nell articolo 27, comma 5 della LEGGE. Articolo 6 Adeguata verifica della clientela Set informativo minimo 1. I soggetti destinatari, per adempiere correttamente a quanto stabilito dall articolo 22, comma 1, lettera a) della LEGGE, devono acquisire almeno le seguenti informazioni sul SOGGETTO FINANZIARIO ESTERO: a) denominazione; b) forma giuridica; c) attività finanziaria prevalentemente svolta; d) indirizzo completo della sede legale; e) data di costituzione o di iscrizione nel registro dell autorità competente o di rilascio della licenza; f) numero di iscrizione nel registro dell autorità competente oppure del numero della licenza. 2. I soggetti destinatari devono corredare le informazioni di cui al comma precedente con i seguenti dati: a) recapito telefonico e fax; 2 Il testo della delibera del Congresso di Stato n.9 del 18 Ottobre 2011, attualmente in vigore, è reperibile sul sito internet

6 b) indirizzo di posta elettronica. 3. I soggetti destinatari, provvedono altresì ad acquisire le informazioni per l identificazione delle persone fisiche, così come disposto dalle Istruzioni tempo per tempo emanate dall Agenzia di Informazione Finanziaria (AIF), relativamente a coloro che: a) instaurano il rapporto continuativo ovvero eseguono un operazione occasionale in nome e per conto del SOGGETTO FINANZIARIO ESTERO; b) sono delegate ad operare sul rapporto, anche in via non continuativa. Articolo 7 Obblighi semplificati di adeguata verifica della clientela - Verifica dell identità del cliente e assunzione di ulteriori dati 1. La verifica dell identità di cui al precedente articolo 6, comma 1, avviene sulla base della seguente documentazione: a) Estratto della licenza rilasciata dall autorità competente estera (ad esempio, Bank License ) ovvero l estratto del registro ove il soggetto finanziario è iscritto al fine di svolgere l attività finanziaria (ad esempio, Regulator s Register, Regulator s List ). Detto documento non deve essere antecedente di oltre dodici mesi la data di apertura del rapporto continuativo o dall esecuzione dell operazione occasionale; b) atto o documento dal quale risulti l autorizzazione e i poteri di colui che, a qualsiasi titolo, agisce in nome e per conto del SOGGETTO FINANZIARIO ESTERO, purché non antecedente di oltre dodici mesi. 2. I soggetti destinatari devono richiedere ai SOGGETTI FINANZIARI ESTERI di compilare il questionario denominato AML/CFT QUESTIONNAIRE. Le risposte del SOGGETTO FINANZIARIO ESTERO sono utilizzate anche per adempiere alla verifica delle informazioni richieste nell articolo I documenti di cui al precedente comma 1 possono essere ottenuti anche mediante consultazione sulla rete internet purché disponibili su siti ufficiali di organismi pubblici, autorità di vigilanza, ovvero Camere di Commercio o altri provider che svolgono professionalmente l attività di raccolta dati. Il documento di cui al comma 2 può essere ottenuto anche mediante consultazione sulla rete internet, qualora esso sia reso disponibile da banche dati specifiche (quali ad esempio Bankers Almanac o similari) ovvero sui siti internet del SOGGETTO FINANZIARIO ESTERO, purché esso contenga dati aggiornati e sostanzialmente equivalenti a quelli contenuti nell AML/CFT QUESTIONNAIRE. 4. Le informazioni di cui all articolo 6 comma 3, devono essere verificate sulla base di un documento di riconoscimento non scaduto alla data dell instaurazione del rapporto continuativo o della esecuzione di una operazione occasionale, acquisito in copia fotostatica ovvero in formato elettronico. 5. La documentazione acquisita per verificare le informazioni è conservata nel fascicolo del cliente. Articolo 8 Obblighi rafforzati di adeguata verifica della clientela - Verifica dell identità del cliente e assunzione di ulteriori dati 1. La verifica dell identità di cui al precedente articolo 6, comma 1, avviene sulla base della seguente documentazione: a) Estratto della licenza rilasciata dall autorità competente estera (ad esempio, Bank License ) ovvero l estratto del registro ove il soggetto finanziario è iscritto al fine di svolgere l attività finanziaria (ad esempio, Regulator s Register, Regulator s List ). Detto documento non deve essere antecedente di oltre dodici mesi la data di apertura del rapporto continuativo o dall esecuzione dell operazione occasionale; b) atto o documento dal quale risulti l autorizzazione e i poteri di colui che, a qualsiasi titolo, agisce in nome e per conto del SOGGETTO FINANZIARIO ESTERO, purché non antecedente di oltre dodici mesi; c) statuto aggiornato; d) ultimo bilancio approvato. 2. I soggetti destinatari devono richiedere ai SOGGETTI FINANZIARI ESTERI di compilare il questionario denominato AML/CFT QUESTIONNAIRE. Le risposte del SOGGETTO FINANZIARIO ESTERO sono utilizzate anche per adempiere alla verifica delle informazioni richieste nell articolo

7 3. Le informazioni di cui all articolo 6 comma 3, devono essere verificate sulla base di un documento di riconoscimento non scaduto alla data dell instaurazione di un rapporto continuativo o della esecuzione di una operazione occasionale, acquisito in copia fotostatica ovvero in formato elettronico. 4. La documentazione acquisita per verificare le informazioni è conservata nel fascicolo del cliente. Articolo 9 Regole sull acquisizione e traduzione della documentazione 1. Per i SOGGETTI FINANZIARI ESTERI, i soggetti destinatari devono acquisire i documenti di cui all articolo 7, comma 1, in copia semplice ovvero all articolo 8, comma 1, in originale o copia conforme legalizzata o apostillata (secondo la Convenzione dell Aia del 5 Ottobre 1961). 2. I documenti di cui al superiore comma, redatti in lingua straniera, devono essere tradotti in lingua italiana. La traduzione dev essere asseverata e conservata nel fascicolo del cliente. Il soggetto destinatario può, sotto la propria responsabilità, evitare la traduzione di documenti redatti in lingua inglese, francese e spagnola, a condizione che ciò non sia di ostacolo alla valutazione del rischio, al sistema dei controlli interni e all attività del responsabile incaricato. Articolo 10 Valutazione del rischio 1. I soggetti destinatari dopo aver verificato le risposte al questionario denominato AML/CFT QUESTIONNAIRE e, sulla base dei documenti e delle informazioni acquisite, valutata ogni ulteriore informazione ai sensi dell articolo 25 della LEGGE, devono provvedere alla determinazione del livello di rischio attribuito al SOGGETTO FINANZIARIO ESTERO sulla base delle disposizioni previste dalle Istruzioni tempo per tempo emanate dall Agenzia di Informazione Finanziaria al fine di adottare misure ad esso commisurate. 2. In presenza di un maggior rischio di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo, i soggetti destinatari dovranno applicare l articolo 8 della presente Istruzione, e più in generale misure rafforzate di adeguata verifica, anche nei confronti di un SOGGETTO FINANZIARIO ESTERO con sede in un PAESE EQUIVALENTE. Articolo 11 Disposizioni transitorie 1. Per i rapporti intestati a SOGGETTI FINANZIARI ESTERI, già in essere alla data di entrata in vigore della presente Istruzione, i soggetti destinatari devono adempiere agli obblighi di adeguata verifica, se non assolti in precedenza, così come disposto dalla presente Istruzione, entro e non oltre la data del 31 Agosto Articolo 12 Obbligo di astensione 1. Qualora i soggetti destinatari non siano in grado di adempiere alle disposizione di cui alla presente Istruzione, devono astenersi ai sensi dell articolo 24 della LEGGE ed adempiere alle disposizioni ivi contenute. Articolo 13 Violazioni 1. Per accertate violazioni di quanto previsto alla presente Istruzione, si applica il regime sanzionatorio di cui alla LEGGE. Articolo 14 Abrogazione ed Entrata in vigore 1. La presente Istruzione abroga e sostituisce l Istruzione n , emanata in data 5 Novembre Dall entrata in vigore della presente Istruzione, ogni rinvio all Istruzione che fosse presente nelle altre Istruzioni emanate in precedenza, dovrà intendersi riferito alla presente Istruzione. 2. La presente Istruzione entra in vigore il 15 Marzo San Marino, 28 Febbraio

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