IL DIRETTORE DELL AGENZIA DI INFORMAZIONE FINANZIARIA
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- Cristiano Bruni
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1 IL DIRETTORE DELL AGENZIA DI INFORMAZIONE FINANZIARIA VISTA la Legge 17 giugno 2008, n. 92, Disposizioni in materia di prevenzione e contrasto del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo, e in particolare l articolo 4, comma 1, lettera d), in base al quale l Agenzia emana Istruzioni relative alla prevenzione e al contrasto del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo, EMANA l acclusa Istruzione n in materia di contrasto del riciclaggio e del finanziamento al terrorismo. San Marino, 22 ottobre 2014 FIRMATO: Il Direttore Nicola Veronesi
2 ISTRUZIONE IN MATERIA DI CONTRASTO DEL RICICLAGGIO E DEL FINANZIAMENTO AL TERRORISMO anno 2014 / numero 03
3 DISPOSIZIONI ATTUATIVE CON RIFERIMENTO AI PROGRAMMI VOLONTARI DI CONFORMITÀ FISCALE NONCHÉ AL TRANSITORIO FISCALE DI CUI ALLA LEGGE 19 SETTEMBRE 2014 N.146 Premessa I programmi volontari di conformità fiscale (Voluntary Tax Compliance programme VTC) sono iniziative legittime poste in essere da parte dei Paesi, di solito volti a facilitare la regolarizzazione della situazione nei confronti dei fondi del contribuente, altre utilità o guadagni precedentemente non dichiarati o non correttamente segnalati ai fini fiscali. Sul piano internazionale, tuttavia, il GAFI (Gruppo di Azione Finanziaria Internazionale) riconosce il rischio potenziale associato a tali programmi, in relazione a fenomeni quali riciclaggio e/o finanziamento del terrorismo. Il livello di un potenziale rischio di riciclaggio e/o finanziamento del terrorismo varia, a seconda delle caratteristiche del programma volontario di conformità fiscale. In generale, un programma che viene utilizzato esclusivamente allo scopo di consentire ai contribuenti correggere su base volontaria le dichiarazione fiscali, non sembrerebbe portare un significativo rischio di riciclaggio e/o finanziamento del terrorismo. Tuttavia, tale rischio è maggiore quando il programma incorpora, anche solo parzialmente, elementi di amnistia fiscale o attività di rimpatrio patrimoniale. In tale ottica, sin dal Giugno 2010, il GAFI ha stabilito i seguenti principi fondamentali che i Paesi devono attuare per mitigare i rischi dei programmi volontari di conformità fiscale al fine di scongiurare i rischi potenziali di riciclaggio e finanziamento del terrorismo: (i) l'effettiva applicazione delle misure di prevenzione e contrasto del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo durante l'attuazione dei programmi volontari di conformità fiscale; (ii) il divieto di deroghe, nei programmi volontari di conformità fiscale, in relazione agli obblighi di prevenzione e contrasto del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo, di cui alle raccomandazioni del GAFI; (iii) il coordinamento nazionale e la cooperazione tra autorità competenti; e (iv) la cooperazione internazionale, (es. assistenza giudiziaria). Il GAFI ha inoltre pubblicato ad Ottobre 2012 un documento 1 sulle migliori pratiche (i.e. Best practices ) da seguire nella gestione delle implicazioni politiche di prevenzione e contrasto del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo nei programmi volontari di conformità fiscale. Coerentemente con tale approccio, a Dicembre 2013, il Comitato Moneyval del Consiglio d Europa ha approvato un documento 2 che definisce le procedure relative all attuazione dei programmi di conformità fiscale e requisiti di prevenzione e contrasto del riciclaggio da parte degli Stati e Territori valutati da MONEYVAL stesso. A livello nazionale, giova anzitutto precisare che l approvazione della Legge 19 Settembre 2014 n.146 (Modifiche alla Legge 20 Dicembre 2013 n. 174 e variazione al bilancio di previsione dello Stato e degli Enti del settore pubblico allargato per l esercizio finanziario 2014) non ha alcun impatto sull applicazione dei presidi e delle sanzioni previsti dalla Legge 17 giugno 2008 n.92 e successive modifiche, in materia di prevenzione e contrasto del riciclaggio e di finanziamento al terrorismo. Ne consegue quindi che, a fini di prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo, l applicazione di norme relative a programmi volontari di conformità fiscale, non vale
4 in alcun modo a qualificare di per sé come leciti i beni o i fondi, illegalmente detenuti o stabiliti, sia a San Marino che all estero. Anche rispetto alle attività volontariamente dichiarate al fisco, che beneficiano di speciali procedure disegnate da programmi volontari di conformità fiscale, resta, pertanto, immutato l obbligo di attivare le procedure di adeguata verifica della clientela, incluso l obbligo di identificazione del titolare effettivo e l applicazione di misure rafforzate di adeguata verifica della clientela. Del pari immutati restano gli obblighi di registrazione e di segnalazione di eventuali operazioni sospette, secondo quanto previsto dalla Legge 17 giugno 2008 n.92 e successive modifiche, e dalle relative Istruzioni dell AIF. Si ha altresì presente che l articolo 151 della Legge 16 Dicembre 2013 n.166 già prevede appositi canali di cooperazione tra le autorità nazionali: Banca Centrale, l Agenzia di Informazione Finanziaria, l Ufficio Centrale di Collegamento e l Ufficio di Controllo e Vigilanza sulle Attività Economiche, nel rispetto delle disposizioni che ne regolamentano il funzionamento, segnalano all Ufficio Tributario le fattispecie di cui siano venuti a conoscenza nell ambito delle loro attività che possono configurare illeciti di natura fiscale. Tutto ciò premesso, e nello spirito della Legge, con la presente Istruzione si forniscono, di seguito, alcune indicazioni ai fini dell attuazione della Legge 19 Settembre 2014 n.146 e/o di analoghi programmi posti in essere in giurisdizioni estere, anche nel perseguimento di una maggiore consapevolezza dei soggetti designati circa eventuali abusi del programma per finalità di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo, nonché ai rischi ad esso associati; ciò in un ottica di stabilire misure volte a mitigare tali rischi individuati Finalità La presente Istruzione è adottata in forza dell articolo 4, comma 1, lettera d), della Legge 17 giugno 2008 n. 92 e, nello spirito della Legge medesima, persegue il rafforzamento dei presidi utili a contrastare i fenomeni del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo, coerentemente con gli impegni assunti in sede internazionale dalla Repubblica di San Marino
5 TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI Articolo 1 Destinatari 1. Tutti i Soggetti di cui all articolo 17 della LEGGE 17 giugno 2008 n. 92. Articolo 2 Definizioni 1. Ai fini della presente Istruzione valgono le definizioni di cui alla Legge 17 giugno 2008 n Deve inoltre intendersi per: a) AIF : l ; b) LEGGE : la Legge 17 giugno 2008 n. 92 e successive modifiche o integrazioni; c) TRANSITORIO FISCALE : la disciplina di cui agli articoli 20, 21 e 22 della Legge 19 Settembre 2014 n.146. Esso rientra anche nella definizione di PROGRAMMA VOLONTARIO DI CONFORMITÀ FISCALE; d) PROGRAMMA VOLONTARIO DI CONFORMITÀ FISCALE (in inglese VOLUNTARY TAX COMPLIANCE VTC): qualsiasi programma, attuato da San Marino o da altro Paese, con la finalità di facilitare la legalizzazione della situazione di un contribuente nei confronti di fondi o di altre utilità precedentemente non dichiarate o non correttamente segnalate alle autorità fiscali. e) SOGGETTI DESIGNATI : i soggetti di cui all articolo 17 della Legge 17 giugno 2008 n. 92 ed in seguito dettagliati agli articoli 18, 19 e 20 della medesima. 3. Nella presente Istruzione, l utilizzo di termini oggetto di definizione è indicato con carattere MAIUSCOLETTO. TITOLO II DISPOSIZIONI ATTUATIVE IN MERITO A PROGRAMMI VOLONTARI DI CONFORMITÀ FISCALE Articolo 3- Applicazione delle misure preventive previste dalla LEGGE e Istruzioni 1. I soggetti designati, che nell esercizio della propria attività siano richiesti di eseguire operazioni, ovvero di instaurare rapporti continuativi nonché di eseguire operazioni occasionali o prestazioni professionali, collegate o collegabili al TRANSITORIO FISCALE o ad altro PROGRAMMA VOLONTARIO DI CONFORMITÀ FISCALE, devono adempiere gli obblighi di adeguata verifica, di registrazione e di segnalazione di cui alla LEGGE, oltre ai restanti obblighi previsti al Titolo III e Titolo IV della LEGGE ed alle pertinenti Istruzioni emanate dall AIF. Articolo 4- Obblighi di adeguata verifica della clientela 1. La documentazione fiscale prodotta dal cliente relativamente agli adempimenti previsti per il TRANSITORIO FISCALE o per altro PROGRAMMA VOLONTARIO DI CONFORMITÀ FISCALE è da considerarsi documentazione supplementare, ma non sostitutiva, rispetto a quella prevista per gli obblighi di adeguata verifica. 2. Inoltre, detta documentazione fiscale, non può essere considerata di per sé quale attestazione dell origine lecita dei beni o fondi; pertanto i SOGGETTI DESIGNATI devono svolgere specifiche attività di approfondimento. 3. Tali attività di approfondimento devono avere particolare riguardo all individuazione, identificazione e verifica dell identità del titolare effettivo nonché all attività di controllo costante del rapporto con il cliente, con particolare riferimento all origine ed alla provenienza dei fondi. Articolo 5 -Approccio basato sul rischio 1. Nell ambito degli obblighi di adeguata verifica della clientela di cui all articolo 21 e successivi della LEGGE, i SOGGETTI DESIGNATI devono prendere in considerazione anche gli eventuali adempimenti previsti per il TRANSITORIO FISCALE o per altro - 3 -
6 PROGRAMMA VOLONTARIO DI CONFORMITÀ FISCALE e le relative implicazioni, al fine di una corretta valutazione del profilo di rischio assegnato al cliente. Articolo 6- Obblighi di adeguata verifica rafforzata 1. Nell ambito della valutazione del rischio, anche a seguito delle eventuali considerazioni scaturite dagli adempimenti previsti per il TRANSITORIO FISCALE o per altro PROGRAMMA VOLONTARIO DI CONFORMITÀ FISCALE, qualora i SOGGETTI DESIGNATI evidenzino situazioni che per loro natura possono presentare un rischio più elevato, questi devono adottare misure rafforzate di adeguata verifica della clientela. 2. Le misure rafforzate di adeguata verifica della clientela devono essere finalizzate a mitigare il rischio riscontrato. 3. I SOGGETTI DESIGNATI devono parimenti adottare misure rafforzate di adeguata verifica della clientela, qualora vi siano trasferimenti di fondi che interessino Paesi o Territori considerati a rischio alto 3 ; che non applicano in maniera sufficiente le Raccomandazioni del GAFI o che non impongono obblighi equivalenti a quelli previsti dalla LEGGE. A tal fine, i SOGGETTI DESIGNATI devono osservare le Istruzioni e i documenti in materia di valutazione del rischio, tempo per tempo emesse dall Agenzia di Informazione Finanziaria. Articolo 7- Obblighi in caso di trasferimento di fondi per via elettronica 1. Qualora i soggetti designati operino come prestatori di servizi di pagamento relativamente ad operazioni di trasferimento fondi collegate agli adempimenti di cui al TRANSITORIO FISCALE o ad altro PROGRAMMA VOLONTARIO DI CONFORMITÀ FISCALE, devono richiedere la relativa documentazione fiscale, avendo cura che tutte le informazioni richieste all articolo 33 della LEGGE e della pertinente Istruzione dell Agenzia di Informazioni Finanziaria siano presenti. 2. Rimangono ferme le disposizioni in materia di rifiuto di effettuare il trasferimento di fondi, di cui all articolo 33, comma 2 della LEGGE. Articolo 8- Obblighi di astensione 1. Quando i SOGGETTI DESIGNATI, nell ambito degli obblighi di adeguata verifica della clientela, in relazione ad operazioni collegate agli adempimenti di cui al TRANSITORIO FISCALE o ad altro PROGRAMMA VOLONTARIO DI CONFORMITÀ FISCALE, non siano in grado di: a) acquisire informazioni, dati e documenti relativi agli adempimenti fiscali, oppure b) individuare, identificare e verificare il titolare effettivo, oppure c) svolgere l attività di controllo costante del rapporto con il cliente, permangono gli obblighi di astensione previsti dall articolo 24 della LEGGE. 3 Si veda al riguardo Istruzione n : ( Residenza o sede della clientela). 1. La residenza o la sede della clientela è un criterio volto a tenere presenti situazioni nelle quali l elemento geografico può incidere sulla valutazione del profilo di rischio. Il soggetto destinatario assegnerà quindi al cliente un RPS nei casi in cui la residenza o sede della clientela sia un Paese a rischio e, in caso contrario, un RPI. Per individuare gli Stati in questione, tra le altre cose, i soggetti destinatari faranno riferimento ai Paesi, Territori e Giurisdizioni che l AIF indica come a rischio con proprie Istruzioni e che rende conoscibili mediante pubblicazione nel proprio sito internet, nonché alle delibere del Congresso di Stato recanti l adozione di misure restrittive, conformemente alle risoluzioni del Consiglio di Sicurezza dell ONU, nei confronti di Paesi che minacciano la pace e la sicurezza internazionale. Inoltre, ai fini della valutazione, assume rilievo la presenza in un territorio di fenomeni di illiceità suscettibili di alimentare condotte di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo. Dovranno essere considerati pertanto, per quanto noti o conoscibili, il grado di infiltrazione della criminalità economica, i fattori di debolezza socioeconomica o istituzionale, l esposizione a fenomeni di corruzione, i fenomeni di economia sommersa e, in generale, le informazioni utili a definire il profilo di rischio del territorio. Particolare attenzione va posta quando l area di interesse è estera; in tal caso assumono rilievo gli elementi di rischio insiti nella situazione politico-economica e nel quadro giuridico e istituzionale del paese di riferimento. 2. Per tale finalità, all Allegato 1 della presente Istruzione, si suggeriscono alcuni siti internet che potrebbero aiutare i soggetti destinatari a meglio qualificare le informazioni delle quali dispongono
7 Articolo 9- Obblighi di segnalazione 1. Nell ambito degli obblighi di segnalazione di cui all articolo 36 della LEGGE, i soggetti designati devono prendere in considerazione anche gli eventuali adempimenti di cui al TRANSITORIO FISCALE o ad altro PROGRAMMA VOLONTARIO DI CONFORMITÀ FISCALE, oltre alle relative implicazioni, al fine di valutare il sospetto di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo. 2. Nell ambito dell approfondimento di operazioni sospette ovvero di operatività anomale collegate agli adempimenti di cui al TRANSITORIO FISCALE o ad altro PROGRAMMA VOLONTARIO DI CONFORMITÀ FISCALE, i soggetti designati devono acquisire la relativa documentazione fiscale e valutarne la coerenza e la compatibilità con i dati e le informazioni che il soggetto designato ha del cliente, delle sue attività economiche e del suo profilo di rischio, acquisendo informazioni dettagliate sull origine e sulla provenienza dei fondi. Articolo 10- Facoltà di segnalazione 1. Si rammenta che, ai sensi dell articolo 37 della LEGGE, chiunque può segnalare all Agenzia fatti o circostanze rilevanti ai fini di prevenzione e contrasto del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo. Tale facoltà permane immutata anche con riferimento ai PROGRAMMI VOLONTARI DI CONFORMITÀ FISCALE ed in relazione ad Autorità, Uffici e più in generale categorie di soggetti non rientranti nella definizione di SOGGETTI DESIGNATI ai sensi della LEGGE. Articolo 11- Controlli interni 1. I SOGGETTI DESIGNATI devono adottare politiche e procedure conformi agli obblighi di LEGGE ed effettuare controlli supplementari, sulla base del rischio, atti a vigilare il corretto rispetto, all interno della propria struttura, delle disposizioni di LEGGE in connessione con il TRANSITORIO FISCALE o altro PROGRAMMA VOLONTARIO DI CONFORMITÀ FISCALE. TITOLO III DISPOSIZIONI FINALI Articolo 12- Formazione 1. I SOGGETTI DESIGNATI devono promuovere la formazione continua del personale in materia di prevenzione e di contrasto del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo. Tale formazione deve garantire che i dipendenti siano informati dei nuovi sviluppi in materia di riciclaggio e finanziamento del terrorismo, ivi comprese le informazioni sulle tecniche, metodi e tendenze e abbiano un adeguata comprensione della normativa vigente e delle istruzioni emanate dall Agenzia, con particolare riferimento agli obblighi in materia di adeguata verifica della clientela e di segnalazione di operazioni sospette; anche con riferimento al TRANSITORIO FISCALE o altro PROGRAMMA VOLONTARIO DI CONFORMITÀ FISCALE. Articolo 13 Indici di anomalia con riferimento alla materia fiscale 1. I SOGGETTI DESIGNATI utilizzano gli indici di anomalia di cui all Allegato 1, quale strumento operativo per la valutazione della sussistenza di un operazione sospetta relativamente al riciclaggio, ai reati presupposto associati o al finanziamento del terrorismo con riferimento all ambito fiscale. Detti indici integrano l Istruzione n Indici e Schemi di Anomalia per SOGGETTI DESIGNATI ai sensi della Legge n. 92/ Gli indici di anomalia sono volti a ridurre i margini d incertezza connessi con valutazioni soggettive o con comportamenti discrezionali e intendono contribuire al corretto e omogeneo adempimento degli obblighi di segnalazione di operazioni sospette
8 3. L elencazione degli indici di anomalia non è esaustiva, anche in considerazione della continua evoluzione delle modalità di svolgimento delle operazioni di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo. 4. La mera ricorrenza di comportamenti descritti in uno o più indici di anomalia non è motivo di per sé sufficiente per la segnalazione di operazioni sospette ma deve indurre il soggetto segnalante a porre in essere ulteriori attività di verifica. 5. L assenza di indici previsti nell allegato alla presente Istruzione può non essere sufficiente a escludere che l operazione sia sospetta. I SOGGETTI DESIGNATI valutano con la massima attenzione ulteriori comportamenti che, sebbene non descritti negli indici, configurino in concreto profili di sospetto. Articolo 14 - Entrata in Vigore 1. La presente Istruzione entra in vigore il 27 Ottobre San Marino, 22 Ottobre
9 ALLEGATO 1- INDICI DI ANOMALIA COLLEGATI A PROGRAMMI VOLONTARI DI CONFORMITÀ FISCALE In questa sezione si riportano degli indicatori di anomalia collegati a PROGRAMMA VOLONTARIO DI CONFORMITÀ FISCALE. Essi sono uno strumento utile ma non esaustivo; pertanto vanno integrati alla luce del complessivo patrimonio informativo a disposizione del segnalante; non costituiscono, in sé, elementi di sospetto, né esauriscono lo spettro delle fattispecie che devono indurre gli operatori a vagliare con particolare attenzione le operazioni loro richieste. Gli indici che seguono sono da utilizzarsi quale strumento operativo per la valutazione della sussistenza di un operazione sospetta di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo: i. Operazioni o prestazioni professionali relativi a VTC, di importo sproporzionato rispetto al profilo finanziario, patrimoniale e professionale del cliente. ii. Uso di strutture complesse (societarie o di altre entità) iii. Uso di soggetti finanziari, strumenti, prodotti, transazioni e canali di consegna, situati in Paesi o Territori considerati a rischio alto; Paesi che non applicano in maniera sufficiente le Raccomandazioni del GAFI o Paesi che non impongono obblighi equivalenti a quelli previsti dalla normativa europea. iv. Incoerenza tra le informazioni contenute nella documentazione utilizzata ai fini dell adeguata verifica e le informazioni acquisite per dar corso a programmi VTC v. Ricorso a programmi di VTC da parte di un soggetto che agisce da prestanome per conto di un terzo vi. Dubbi circa la reale titolarità effettiva di beni e fondi oggetto di regolarizzazione ai fini di VTC vii. Rimpatrio di beni o fondi da Paesi o Territori considerati a rischio alto; Paesi che non applicano in maniera sufficiente le Raccomandazioni del GAFI o Paesi che non impongono obblighi equivalenti a quelli previsti dalla normativa europea. viii. Ricezione di beni o fondi da parte di Paesi che attuano programmi VTC non in linea con gli standard internazionali GAFI, sulla base delle apposite verifiche effettuate dai competenti organismi internazionali. ix. Prestazioni professionali relative a beni o fondi da parte di Paesi che attuano programmi VTC non in linea con gli standard internazionali GAFI, sulla base delle apposite verifiche effettuate dai competenti organismi internazionali. x. Adesione a programma di VTC che garantisce immunità penale. xi. Trasferimento di beni o fondi nell ambito di programmi di VTC, verso soggetti non sottoposti agli obblighi antiriciclaggio e alla relativa vigilanza. xii. Il cliente mostra un interesse particolare in temi correlati alla materia fiscale xiii. Il cliente mostra preoccupazione circa gli obblighi informativi e di segnalazione da parte del soggetto designato
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