I REGIMI FISCALI AGEVOLATI

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1 I REGIMI FISCALI AGEVOLATI Allo stato attuale nel nostro Ordinamento sono previsti soltanto due regimi fiscali agevolati: il regime dei Contribuenti Minimi ed il regime delle Nuove Iniziative Produttive. Infatti, la Legge 24 dicembre 2007, n. 244 (Legge finanziaria per il 2008) nell introdurre il Regime fiscale semplificato per i contribuenti minimi (art. 1, commi da 96 a 117) ha previsto espressamente, al comma 116, la soppressione dei seguenti regimi agevolati con decorrenza : Regime dei contribuenti minimi in franchigia (art. 32-bis, D.P.R. 633/72); Regime delle attività marginali (art. 14 L. 388/2000); Regime supersemplificato (art. 3 commi da 165 a 170, L. 662/1996). Naturalmente, restano comunque sempre validi i seguenti regimi: Ordinario; Semplificato (applicabile in caso di ricavi, relativi all anno precedente, non superiori a ,14 euro per le attività di prestazione di servizi e a ,90 euro per le altre attività). Vediamo in dettaglio le caratteristiche e le condizioni di accesso dei due Regimi agevolati ad oggi in vigore: IL REGIME DEI MINIMI (articolo 1, commi , legge 24 dicembre 2007, n. 244): Tale Regime prevede l'applicazione di una imposta sostitutiva dell'imposta sui redditi e delle addizionali regionali e comunali pari al 20%. I contribuenti che iniziano una attività di lavoro autonomo e presumono di rispettare i requisiti previsti per l'applicazione del regime in esame, devono comunicarlo nella dichiarazione di inizio attività (modello AA9/10), barrando l'apposita casella nel quadro B. Requisiti per essere contribuenti minimi Rientrano nel regime dei contribuenti minimi le persone fisiche residenti nel territorio dello Stato esercenti attività d impresa o arti e professioni, che nell anno solare precedente hanno conseguito ricavi o compensi in misura non superiore a euro. 1

2 I ricavi e i compensi rilevanti sono quelli richiamati rispettivamente agli articoli da 57 a 85 (per le imprese) e 54 (per i professionisti) del Testo Unico delle Imposte sui Redditi (TUIR). Sono esclusi i soggetti non residenti che svolgono l'attività nel territorio dello Stato e coloro che si avvalgono di regimi speciali di determinazione dell'iva. Per avvalersi del regime in esame è, altresì, necessario che i contribuenti: 1. nell'anno solare precedente a quello di entrata nel regime non abbiano: effettuato cessioni all'esportazione, ovvero operazioni assimilate alle cessioni all'esportazione, servizi internazionali o connessi agli scambi internazionali, operazioni con lo Stato della Città del Vaticano o con la Repubblica di San Marino e operazioni non soggette a IVA in virtù di trattati ed accordi internazionali; sostenuto spese per lavoro dipendente o per collaboratori di cui all art. 50, comma 1, lett. c) e c-bis), del TUIR, anche assunti con le modalità riconducibili ad un progetto o programma di lavoro, o fase di esso, ad eccezione delle spese per prestazioni di natura occasionale; erogato somme sotto forma di utili di partecipazione agli associati con apporto costituito da solo lavoro; tale condizione si ritiene comunque valida anche nel caso in cui all'associato non siano stati distribuiti utili in quanto l'esercizio si sia chiuso con una perdita; 2. nei tre anni precedenti a quello di entrata nel regime non abbiano acquistato, anche mediante contratti di appalto e di locazione, anche finanziaria, beni strumentali di valore complessivo superiore a euro (in caso di beni promiscui, si considera il 50% del valore). Riguardo agli acquisti di beni strumentali, il limite va riferito all'intero triennio precedente e non ragguagliato ad anno. All'importo di euro occorre far riferimento, pertanto, anche nell'eventualità che l'attività sia iniziata da meno di tre anni. Il valore dei beni strumentali cui far riferimento è costituito dall'ammontare dei corrispettivi relativi alle operazioni di acquisto dei beni mobili e immobili effettuate anche presso soggetti non titolati di partita IVA. Non rileva il corrispettivo derivante dall eventuale successiva cessione del bene strumentale. I soggetti che iniziano l'attività possono immediatamente applicare il regime agevolato se prevedono di rispettare le predette condizioni, tenendo conto che, in caso di inizio di attività in corso d'anno, il limite dei euro di ricavi o compensi deve essere ragguagliato all'anno. Soggetti esclusi dal regime dei minimi Come accennato in precedenza, oltre ai soggetti non residenti che svolgono l attività nel territorio dello Stato sono, in linea generale, esclusi dal regime dei minimi i soggetti che si avvalgono di regimi speciali di determinazione dell IVA ed in particolare: Agricoltura e attività connesse e pesca (artt. 34 e 34-bis del D.P.R. n. 633/1972); Vendita Sali e tabacchi (art. 74, 1 comma del D.P.R. n. 633/1972); Commercio dei fiammiferi (art. 74, 1 comma del D.P.R. n. 633/1972); Editoria (art. 74, 1 comma del D.P.R. n. 633/1972); Gestione dei servizi di telefonia pubblica (art. 74, 1 comma del D.P.R. n. 633/1972); 2

3 Rivendita documenti di trasporto pubblico e sosta (art. 74, 1 comma del D.P.R. n. 633/1972); Intrattenimenti, giochi e altre attività di cui alla tariffa allegata al D.P.R. n. 640/1972 ( art. 74, 6 comma del D.P.R. n. 633/1972); Agenzie di viaggi e turismo ( art. 74-ter del D.P.R. n. 633/1972); Agriturismo (art. 5, comma 2 della legge 413/1991); Vendite a domicilio (art. 25-bis, 6 comma, del D.P.R. n. 600/1973); Rivendita di beni usati, di oggetti d arte, d antiquariato o da collezione (art. 36 del D.L. n. 41/1995); Agenzie di vendita all asta di oggetti d arte, antiquariato o da collezione (art. 40-bis del D.L. n. 41/1995). Agevolazioni e semplificazioni I contribuenti che applicano il regime dei contribuenti minimi usufruiscono, sostanzialmente, di quattro differenti tipi di agevolazioni: applicazione di una imposta sostitutiva del 20% sul reddito determinato secondo apposite regole che sostituisce sia l'irpef e le relative addizionali che l'irap e l'iva; esonero dalla maggior parte degli obblighi contabili e dichiarativi; esonero dagli adempimenti IVA; in buona sostanza niente versamenti, dichiarazioni e comunicazioni; non sono soggetti agli studi di settore ed ai parametri; pertanto i contribuenti minimi sono esonerati anche dalla compilazione del modello per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell applicazione degli studi di settore e dei parametri; esonero dagli obblighi Intrastat in caso di cessione di beni/prestazioni di servizi ad un soggetto passivo di imposta di altro Stato membro (Agenzia delle Entrate, circolare n. 36/E del 21/6/2010). In particolare, con riferimento alle semplificazioni contabili e dichiarative (secondo e terzo punto) esse riguardano: l'esonero dagli obblighi di liquidazione e versamento dell'iva e da tutti gli altri obblighi previsti dal D.P.R. n. 633/1972 (registrazione delle fatture emesse e di acquisto, dichiarazione e comunicazione annuale, compilazione elenchi clienti e fornitori, ecc.); l'esonero dagli obblighi di registrazione e tenuta delle scritture contabili anche ai fini delle imposte sui redditi. 3

4 I contribuenti minimi, invece, continuano ad essere obbligati a: numerare e conservare le fatture di acquisto e le bollette doganali; certificare i corrispettivi ed emettere le fatture con l'indicazione che trattasi di "operazione effettuata ai sensi dell'articolo 1, comma 100, della legge finanziaria per il 2008"; integrare le fatture per gli acquisti intracomunitari o per gli acquisti cui si applica l inversione contabile, c.d. reverse charge; versare l'imposta di cui al punto precedente entro il giorno 16 del mese successivo a quello di effettuazione delle operazioni; presentare agli uffici doganali gli elenchi Intrastat (in caso di acquisti di beni o servizi da un soggetto passivo di imposta di altro Stato membro). Durante la permanenza nel regime agevolato, non è possibile esercitare il diritto di rivalsa né è possibile detrarre l'iva assolta sugli acquisti nazionali e comunitari e sulle importazioni. La fattura emessa non deve, pertanto, recare l'addebito dell'imposta. Regole per la determinazione del reddito Per i contribuenti che rientrano nel regime agevolato, il reddito di impresa o di lavoro autonomo, su cui applicare l imposta sostitutiva del 20%, è determinato applicando regole specifiche. In particolare, è previsto che l imputazione delle spese, dei ricavi e dei compensi al periodo d imposta deve essere effettuata sulla base del principio di cassa, e cioè in considerazione del momento di effettiva percezione del ricavo o compenso, nonché di effettivo sostenimento del costo o della spesa. Tale principio, che si applica generalmente per la determinazione dei redditi derivanti dall esercizio di arti e professioni, eccezionalmente, per i contribuenti minimi, trova applicazione anche nella determinazione del loro reddito d impresa. Sulla base del principio di cassa, pertanto, sia i componenti negativi che quelli positivi partecipano alla formazione del reddito nel periodo d imposta in cui si verifica la relativa manifestazione finanziaria, ancorché la competenza economica possa essere riferita ad altri periodi d imposta. In linea generale, occorre tener conto di tutti i componenti positivi e negativi che assumono rilevanza nella determinazione del reddito di impresa o di lavoro autonomo; pertanto concorrono alla formazione del reddito: le plusvalenze e le minusvalenze dei beni relativi all esercizio dell impresa e dell arte o professione; le sopravvenienze attive e quelle passive; 4

5 per altri componenti di reddito, invece, valgono le seguenti particolari regole: rimanenze: non assume alcuna rilevanza sotto il profilo fiscale l eventuale valore attribuito alle rimanenze di merci acquistate nel corso di applicazione del regime, in quanto il costo sostenuto per l acquisto delle stesse deve essere comunque imputato al periodo di imposta in cui avviene il relativo pagamento. Per quanto riguarda, invece, le rimanenze finali dell esercizio precedente all ingresso nel regime dei minimi le stesse assumono rilevanza a decremento dei componenti positivi prodotti nel corso di applicazione del regime; beni strumentali: proprio in applicazione del principio di cassa, anche il costo sostenuto per l acquisto di beni strumentali concorre alla formazione del reddito nel periodo d imposta in cui è avvenuto il pagamento e la plusvalenza realizzata per la cessione di un bene strumentale, acquistato nel periodo di vigenza del regime, sarà pari all intero corrispettivo di cessione; beni ad uso promiscuo: le spese relative a beni ad uso promiscuo e, quindi, parzialmente inerenti, rilevano nella misura del 50% dell importo corrisposto, al lordo dell IVA. Per i contribuenti minimi si presumono sempre ad uso promiscuo autovetture, autocaravan, ciclomotori, motocicli e telefonia; spese per omaggi vitto e alloggio: le spese per omaggi, vitto e alloggio possono essere portate in deduzione per l intero importo pagato sempreché la stretta inerenza delle stesse all esercizio dell attività d impresa o di lavoro autonomo sia dimostrabile sulla base di criteri oggettivi. contributi previdenziali: sono deducibili dal reddito di impresa o arte e professione, i contributi previdenziali ed assistenziali versati in ottemperanza a disposizioni di legge, compresi quelli corrisposti dal titolare dell impresa familiare per conto dei propri collaboratori, sempreché gli stessi risultino fiscalmente a carico del titolare. La deducibilità di tali contributi spetta anche con riferimento a quelli versati per conto dei collaboratori dell impresa familiare che non risultino fiscalmente a carico, a condizione che il titolare dell impresa non abbia esercitato la rivalsa sui propri collaboratori. L eventuale eccedenza che non ha trovato capienza nel reddito dell attività è deducibile dal reddito complessivo del contribuente. Come accennato all inizio del presente lavoro, il reddito determinato con le regole sopra esposte va assoggettato a imposta sostitutiva dell IRPEF e delle relative addizionali regionali e comunali e dell IRAP; pertanto queste ultime imposte non sono dovute. Il predetto reddito, assoggettato ad imposta sostitutiva, non concorre alla formazione del reddito complessivo del contribuente. Tuttavia, il reddito dell attività soggetta al regime dei contribuenti minimi diventa rilevante, in aggiunta al reddito complessivo, sia ai fini del riconoscimento delle detrazioni per carichi di famiglia, che ai fini della determinazione della base imponibile dei contributi previdenziali ed assistenziali. Il reddito soggetto all imposta sostitutiva non deve essere considerato, invece, nel determinare il reddito utile per il riconoscimento delle altre detrazioni (di cui all articolo 13 del TUIR). Infine, i contribuenti minimi restano soggetti all applicazione delle ritenute previste dal D.P.R. n. 600 del 1973 (compresa quella del 4% dovuta dal condominio sui corrispettivi) che si considerano effettuate a titolo d acconto dell imposta sostitutiva. L eventuale eccedenza può 5

6 essere utilizzata in compensazione con altre imposte e contributi oppure richiesta a rimborso (quadro RX del modello Unico). Disapplicazione del regime agevolato Il regime può essere disapplicato con due differenti modalità: per opzione: il contribuente può fuoriuscire dal regime semplificato, optando per la determinazione delle imposte sul reddito e Iva nei modi ordinari. L'opzione può avvenire tramite comportamento concludente, addebitando ad esempio l'imposta sul valore aggiunto ai propri cessionari o committenti, ovvero esercitando il diritto alla detrazione dell'imposta. I contribuenti che optano per il regime ordinario devono porre in essere tutti gli adempimenti contabili ed extracontabili dai quali erano precedentemente esonerati. L'opzione per il regime ordinario deve poi essere comunicata all'agenzia delle entrate con la prima dichiarazione annuale Iva presentata successivamente alla scelta. L'opzione è valida per almeno un triennio e, trascorso tale periodo minimo, si rinnova di anno in anno fino a quando permane la concreta applicazione della scelta operata. Decorso il primo triennio di applicazione del regime ordinario, il contribuente può in ogni momento scegliere di rientrare nel regime dei contribuenti minimi sempre che ne ricorrano i requisiti ed i presupposti. per legge: il regime dei minimi cessa di avere efficacia quando alternativamente cessa una delle condizioni di applicazione dello stesso (ad esempio, il contribuente consegue compensi superiori a euro). A tal proposito gli effetti della cessazione variano a seconda della causa che l ha determinata. In particolare se la causa consiste nel suddetto superamento del limite di compensi, si possono prospettare due ipotesi: superamento del limite dei ricavi o compensi di non oltre il 50% di euro (in pratica euro): la decorrenza della cessazione del regime è dall anno successivo a quello in cui si verifica la causa di cessazione; superamento del limite dei ricavi o compensi di oltre il 50% di euro: la decorrenza della cessazione del regime è dallo stesso anno in cui si verifica la causa di cessazione. Infine è utile precisare che il regime dei contribuenti minimi può cessare anche a seguito di un avviso di accertamento divenuto definitivo. In tal caso il regime cessa di avere applicazione dall'anno successivo a quello in cui è accertato in via definitiva il venir meno dei requisiti. Analogamente, il regime cessa di avere applicazione dall'anno stesso in cui l'accertamento è divenuto definitivo, nel caso in cui i ricavi o i compensi accertati eccedano la soglia di euro. IL REGIME SOSTITUTIVO PER LE NUOVE INIZIATIVE (articolo 13 della legge 23 dicembre 2000, n. 388). Tale regime fiscale agevolato è rivolto alle persone fisiche che iniziano una nuova attività di lavoro autonomo. Esso è applicabile per il primo periodo d'imposta e i due successivi e prevede il pagamento di un'imposta sostitutiva dell'irpef del 10% e una serie di semplificazioni contabili. 6

7 I soggetti che, avendo i requisiti per essere ammessi, intendono avvalersi del regime sostitutivo suddetto, devono comunicare l opzione nella dichiarazione d inizio attività (modello AA9/10), barrando l'apposita casella nel quadro B. Analoga procedura deve essere applicata nel caso di rinuncia al regime. Per quanto riguarda la durata dell opzione, la normativa prevede una durata massima di permanenza nel regime di tre anni, ma anche prima di tale termine è facoltà del contribuente comunicare all Agenzia delle Entrate la propria rinuncia al regime (C.M , n. 23/E). La scelta operata vincola il contribuente alla sua concreta applicazione per almeno un periodo d'imposta. Occorre ricordare che i tre anni vanno considerati anni solari e pertanto se si apre ad es. l attività il 19 ottobre 2010 il primo anno finisce il 31 dicembre 2010; per cui si consiglia di iniziare l attività ai primi dell anno. Soggetti ammessi e condizioni richieste Il beneficio del regime agevolato può essere riconosciuto esclusivamente a contribuenti in possesso di determinati requisiti e solo al verificarsi di specificate condizioni: il contribuente che lo richiede deve essere una persona fisica; il contribuente non deve aver esercitato negli ultimi tre anni attività artistica, professionale o d'impresa, neppure in forma associata o familiare. La qualità di socio in società personali o di capitale non costituisce a priori una causa ostativa per l'adozione del regime agevolato. Occorre far riferimento all'effettivo esercizio dell'attività d'impresa o di lavoro autonomo svolta in concreto dal socio. Pertanto, se il contribuente è stato socio accomandante di una S.a.s. o socio in S.r.l., egli può ugualmente fruire del regime agevolato purché non abbia svolto, nei tre anni precedenti, attività di gestione all'interno della società, ma abbia conferito solo capitale; l'attività da esercitare non deve costituire il proseguimento di un'altra attività svolta precedentemente anche in forma di lavoro dipendente o autonomo (tranne il caso del periodo di pratica obbligatoria ai fini dell'esercizio di arti o professioni). Tale condizione, posta dalla norma, ha chiaramente carattere antielusivo poiché si vogliono evitare abusi dei contribuenti i quali, al solo fine di avere le agevolazioni tributarie previste da questo regime, potrebbero, di fatto, continuare ad esercitare l'attività in precedenza svolta, modificando soltanto la veste giuridica; è necessario che si realizzino compensi di lavoro autonomo non superiori a ,41 euro; occorre osservare regolarmente gli obblighi previdenziali, assicurativi e amministrativi. In caso di contemporaneo esercizio di più attività, ai fini dell'individuazione del limite dei compensi, si fa riferimento all'attività prevalentemente esercitata, vale a dire quella con la quale sono stati conseguiti maggiori compensi nel periodo d'imposta. La somma dei compensi riguardanti le singole attività non può comunque superare detti limiti. Qualora un contribuente subentri in un'attività svolta in precedenza da altro soggetto, i limiti dei compensi non devono essere stati superati dal precedente titolare nel periodo d'imposta precedente a quello in cui si subentra. 7

8 Agevolazioni e semplificazioni I contribuenti che, in possesso dei relativi requisiti richiesti dalla norma, scelgono di avvalersi del regime fiscale agevolato delle nuove iniziative produttive, usufruiscono delle seguenti agevolazioni: tassazione forfetaria del reddito di lavoro autonomo, con l'applicazione di un'imposta sostitutiva dell'irpef, e relative addizionali regionali e comunali, nella misura del 10%. Il reddito di lavoro autonomo, dato che è già soggetto ad imposta sostitutiva, non concorre alla formazione del reddito complessivo netto ai fini Irpef. E il caso di precisare che l imposta è sostitutiva solo dell'irpef. Pertanto, si versano regolarmente le altre imposte (ad eccezione dell'acconto annuale dell'imposta sul valore aggiunto). semplificazione degli adempimenti contabili con l'esonero dai seguenti obblighi contabili: registrazione e tenuta delle scritture contabili rilevanti ai fini delle imposte dirette, dell'irap e dell'iva; liquidazioni e versamenti periodici dell'iva. Non si è esonerati dagli obblighi di dichiarazione e di versamento annuale (l'iva a debito è dovuta annualmente anziché alle scadenze periodiche). Rimane in ogni caso l'obbligo di conservare i documenti ricevuti ed emessi e, se previsto, l'obbligo di emissione di fatture e scontrini fiscali. non assoggettamento a ritenuta d'acconto, da parte del sostituto d'imposta, dei compensi riguardanti il reddito oggetto del regime fiscale agevolato; a tal fine i contribuenti devono rilasciare una dichiarazione dalla quale risulti che il loro reddito è soggetto ad imposta sostitutiva e che pertanto non deve essere effettuata la ritenuta d'acconto; in caso di decadenza dai regimi agevolati i contribuenti dovranno fornire tempestivamente comunicazione al sostituto. assistenza gratuita fornita direttamente dall'agenzia delle Entrate (cosiddetto "tutoraggio"): è prevista la facoltà per il contribuente di essere assistito gratuitamente dall'ufficio dell'agenzia delle Entrate territorialmente competente negli adempimenti fiscali formali (ad esempio: compilazione dell'unico, liquidazione dei tributi, ecc.). concessione di un credito d'imposta per l'acquisto di apparecchiature informatiche: ai contribuenti che per usufruire dell'assistenza acquistano computer, modem e stampante è riconosciuto un credito d'imposta pari al 40% del loro costo, con il limite massimo di 309,87 euro. Per i contribuenti che si avvalgono del regime agevolato in esame restano fermi i seguenti obblighi: conservazione dei documenti ricevuti ed emessi, ai sensi dell'art. 22 del decreto del Presidente della Repubblica del 29 settembre1973, n. 600 (l'articolo citato dispone la conservazione dei documenti ricevuti ed emessi fino a quando non siano definiti gli accertamenti relativi al corrispondente periodo d'imposta); fatturazione e certificazione dei corrispettivi; presentazione delle dichiarazioni annuali; versamento annuale dell'imposta sul valore aggiunto, sul quale non sono dovuti interessi; versamento dell'acconto e del saldo dell'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP); 8

9 versamento dell'imposta sostitutiva dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, da effettuare entro i termini stabiliti per il versamento a saldo dell'imposta sul reddito delle persone fisiche; tenuta delle scritture contabili e adempimenti dei sostituti d'imposta previsti dall'art. 21 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 (libro matricola e gli altri libri imposti dalla legislazione sulla lavoro). Regole per la determinazione del reddito nel regime sostitutivo il reddito è pari alla differenza fra l ammontare dei ricavi e compensi effettivi e costi e spese deducibili secondo le regole previste per il lavoro autonomo o per l attività d impresa in contabilità semplifica (rispettivamente dagli artt. 54 e 66, D.P.R. 917/1986). Come già detto, in luogo dell Irpef e relative addizionali il contribuente applica sul reddito un imposta sostitutiva del 10%. Per quanto riguarda i beni ammortizzabili, le quote di ammortamento vanno calcolate applicando i coefficienti previsti dal D.M ai valori rilevabili dalle fatture di acquisto. Annualmente deve essere predisposto un apposito prospetto da cui devono risultare (C.M , n. 59/E, p.to 2.1): Fattura d acquisto e natura del bene ammortizzabile; Costo d acquisto del bene; Coefficiente d ammortamento applicato; Quota annuale d ammortamento; Valore totale ammortizzato e quello residuo del bene. Imposte dovute - i soggetti in regime sostitutivo Irpef devono versare le seguenti imposte: I.V.A. annuale; Acconto e saldo dell IRAP; Imposta sostitutiva nel termine previsto per il versamento a saldo dell Irpef. Sono, invece, esonerati dai versamenti periodici e dell acconto annuale I.V.A., nonché dal versamento delle addizionali Irpef. Gli altri redditi soggetti ad Irpef, diversi da quelli legati all attività per cui si è optato per il regime sostitutivo devono essere tassati nei modi ordinari. Il reddito (d impresa o professionale) assoggettato ad imposta sostitutiva non concorre alla formazione del reddito complessivo Irpef del contribuente, anche se deve essere conteggiato ai fini contributivi, previdenziali, extratributari (ad esempio: esenzione dai ticket medici) e per le detrazioni per familiari a carico. L imposta sostitutiva non considera, pertanto, le detrazioni ed oneri deducibili normalmente fruibili dai contribuenti ordinari, ma non correlate con l attività esercitata. 9

10 Decadenza dal regime L'unica causa di decadenza prevista è il superamento dei limiti dei compensi o ricavi richiesti dalla norma. In particolare, il regime agevolato cessa di trovare applicazione e l'intero reddito d'impresa o di lavoro autonomo è assoggettato a tassazione ordinaria: dal periodo d'imposta successivo, nel caso in cui siano superati, ma non oltre il 50%, i limiti di ricavi e compensi richiesti per fruire dell'agevolazione; in pratica, il superamento dei valori massimi entro limiti contenuti consente di mantenere il godimento dell'agevolazione per l'anno in cui si è verificato; a decorrere dallo stesso periodo d'imposta in cui si verifica lo splafonamento, nel caso in cui, invece, i ricavi e i compensi superino del 50% i limiti richiesti. L'eventuale ritardo nel comunicare la scelta non pregiudica il diritto ad accedere al regime agevolato. CONFRONTO TRA I DUE REGIMI Nella tabella che segue abbiamo cercato di evidenziare le principali differenze tra i due regimi oggetto dell'indagine, al fine di indirizzare il contribuente nella scelta: Elementi di confronto Contribuenti minimi Art. 1 comma L. 244/07 Nuove iniziative Art. 13 L. 388/2000 Limite volume d affari , ,41 Durata massima Nessun limite temporale 3 anni Imposta sostitutiva 20% 10% Irap Non soggetti soggetti Iva sulle fatture emesse Non addebitata in fattura Regime ordinario Iva su acquisti Non detraibile Detraibile (regole ordinarie) Determinaz. Base imponibile Principio di cassa sempre Regola generale Contributi previdenziali Deducibili dal reddito Non deducibili Detrazioni carichi famiglia Non riconosciute Non riconosciute Studi di settore Esclusi soggetti Acconto Iva Non dovuto Non dovuto Ritenute d acconto Irpef Soggetti Non soggetti Obbligo tenuta contabilità No No Ricordiamo, infine, che tra i soggetti potenziali beneficiari di questi due regimi sono ricomprese le sole persone fisiche, con esclusione quindi delle società di persone e associazioni tra professionisti 10

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