Collocamento: la modulistica unificata telematica Gabriele Bonati Consulente aziendale in Lodi

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1 COMUNICAZIONI ON LINE Guida al Lavoro Collocamento: la modulistica unificata telematica Gabriele Bonati Consulente aziendale in Lodi II In attuazione del Dlgs n. 181/2000, come modificato e integrato dalla Finanziaria per il 2007, il Ministero del lavoro e della previdenza sociale ha reso disponibile la nuova procedura di comunicazione unica on line ai Centri per l impiego, che sarà a regime a partire dal 1 marzo 2008 La legge finanziaria per il 2007 (art. 1, commi 1180 e 1185, legge n. 296/2006) ha stabilito(modificando e integrando le disposizioni che regolano i rapporti con gli Uffici di collocamento) quanto di seguito illustrato: 1. le comunicazioni ai Centri per l impiego (art. 9-bis, Dl n. 510/1996, legge n. 608/1996, comma 2) devono avvenire entro il giorno precedente (salvo le particolarità previste per i casi di urgenza e forza maggiore e per le agenzie di somministrazione) a quello di instaurazione dei relativi rapporti di lavoro (obbligo in vigore dal 1 gennaio 2007); 2. occorre comunicare ai Centri per l impiego, entro 5 giorni dal verificarsi dell evento, anche le seguenti variazioni del rapporto di lavoro (decorrenza dell obbligo dalla data di emanazione dell apposito decreto ministeriale - art. 4-bis, comma 7, Dlgs n. 181/2000): trasferimento del lavoratore; distacco del lavoratore; modifica della ragione sociale del datore di lavoro; trasferimento d azienda o di ramo d azienda; 3. le comunicazioni obbligatorie ai Centri per l impiego (assunzione, cessazione, trasformazione e proroga dei rapporti di lavoro autonomo e subordinato, associato, dei tirocini e di altre esperienze professionali) devono essere eseguite (con riferimento all ubicazione dell azienda) mediante servizi informatici e con modulistica unificata, per assicurare l unitarietà e l omogeneità del sistema informativo lavoro sull intero territorio nazionale, da attuarsi con apposito decreto ministeriale (art. 4-bis, comma 7, Dlgs n. 181/2000). Le nuove comunicazioni hanno pluriefficacia, vale a dire che sono valide anche ai fini degli obblighi nei confronti delle Direzioni regionali del lavoro/direzioni provinciali del lavoro, dell Inps, dell Inail, dello Sportello unico per l immigrazione e degli altri Enti di previdenza obbligatoria. Le disposizioni di cui al punto 1 sono operative dal 1 gennaio 2007 e le relative istruzioni ministeriali sono contenute nelle note del 4 gennaio 2007 e 14 febbraio 2007 e, per alcuni casi specifici, nelle risposte ai quesiti forniti dal Ministero del lavoro. Le disposizioni di cui ai punti 2 e 3 sono diventate operative, nel rispetto del periodo transitorio, con l emanazione del Dm 30 ottobre 2007 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 299 del 27 dicembre 2007 (il decreto è entrato in vigore l 11 gennaio 2008). L obbligo della comunicazione anticipata e le altre comunicazioni A decorrere dal 1 gennaio 2007 (art. 1, commi da1180a1185,dellaleggen.296/2006 modifiche ai Dlgs n. 181/200 e n. 297/2002 Min. lav., note n. 440 del 4 gennaio 2007 e del 14 febbraio 2007, tutti(non ci sono eccezioni) i datori di lavoro, privati e pubblici, sono tenuti ad osservare i seguenti adempimenti amministrativi. 1. Instaurazione dei rapporti di lavoro Comunicare le assunzioni al Centro per l impiego (servizio competente con riferimento alla sede di lavoro) il giorno antecedente a quello di instaurazione dei singoli rapporti di lavoro (vale a dire entro le ore 24 del giorno antecedente a quello di effettiva instaurazione del rapporto di lavoro), mediante documentazione avente data certa di comunicazione. La comunicazione (il giorno antecedente) deve essere effettuata: qper i lavoratori subordinati (tute le tipologie contrattuali); q per i collaboratori coordinati e continuativi anche a progetto (sono compresi anche gli agenti e rappresentanti di commercio non organizzati in impresa); q per i soci lavoratori di cooperative; q per gli associati in partecipazione (con apporto di lavoro); qper gli stagisti (o tirocini di formazione e di orientamento) e per ogni altro tipo di esperienza lavorativa ad essi assimilata (per esempio borse lavoro e lavori socialmente utili). Se l instaurazione del rapporto non interviene, occorre darne immediata comunicazione al Centro

2 Guida al Lavoro COMUNICAZIONI ON LINE per l impiego (comunque non oltre i cinque giorni successivi). Eccezioni Dell assunzione effettuata in caso di urgenza, connessa a esigenze produttive, ovvero per evitare danni alle persone e alle cose occorre sempre dare comunicazione al Centro per l impiego il giorno antecedente fornendo, in tale occasione, solo le generalità del datore di lavoro e del lavoratore e la data di assunzione; le restanti informazioni saranno fornite entro i cinque giorni successivi (comunicazione preventiva in forma sintetica). Sono invece escluse dalla comunicazione anticipata le assunzioni effettuate a causa di forza maggiore (per esempio a causa di eventi naturali catastrofici e in tutti i casi in cui si riesca a dimostrare non solo che l assunzione non poteva essere procrastinata, ma anche che non era possibile prevederla il giorno prima). In tali casi la comunicazione deve essere effettuata il primo giorno successivo utile. 2. Trasformazioni del rapporto Dal 2007 occorre comunicare, nell ambito delle trasformazioni del rapporto(entro 5 giorni), di cui all art. 4 bis, comma 5, del Dlgs n. 181/2000 e successive modificazioni: q la trasformazione da rapporto di tirocinio o di altra esperienza assimilata a rapporto di lavoro subordinato, qualora l evento si verifichi in corso di svolgimento del tirocinio o al termine dello stesso senza soluzione di continuità; q la proroga del termine inizialmente fissato; q la trasformazione da tempo determinato a tempo indeterminato; q la trasformazione da tempo parziale a tempo pieno; q la trasformazione del contratto di apprendistato a contratto a tempo indeterminato; q la trasformazione da contratto di inserimento e di formazione e lavoro (quest ultimo ancora solo nella Pubblica amministrazione) a contratto a tempo indeterminato; q il trasferimento del lavoratore; q il distacco del lavoratore; q la modifica della ragione sociale del datore di lavoro; q il trasferimento d azienda o di ramo d azienda. 3. Cessazioni del rapporto di lavoro Vanno comunicate, entro 5 giorni, al Centro per l impiego le cessazioni dei rapporti di lavoro a tempo indeterminato, ovvero la diversa data di cessazione dei rapporti di lavoro a termine. Restano valide le disposizioni speciali del collocamento obbligatorio (termine per la comunicazione della cessazione: 10 giorni). 4. Agenzie di somministrazione Tali soggetti sono tenuti ad effettuare(conferma) le comunicazioni di assunzione, cessazione e proroga dei lavoratori somministrati, entro il 20 del mese successivo alla datadiassunzioneodiprorogaodicessazione. 5. Istituzioni scolastiche Per effetto di quanto disposto dall art. 2, comma 4, della legge n. 176/ 2007, le istituzioni scolastiche provvedono agli adempimenti in materia di comunicazione di assunzione, variazione e cessazione dei rapporti di lavoro, in deroga all ordinaria tempistica precedentemente illustrata, entro 10 giorni dal verificarsi dell evento. Il Ministero del lavoro (nota del 27 novembre 2007) ha precisato che rientrano nel predetto ambito tutti gli istituti e scuole di ogni ordine e grado e le istituzioni educative e le istituzioni universitarie, ricomprendendo anche quelli privati, seppur paritari. Le comunicazioni, nel rispetto del predetto termine, andranno effettuate con le nuove e ordinarie procedure telematiche. Alcune precisazioni ministeriali L obbligo della comunicazione anticipata riguarda l instaurazione di qualsiasi rapporto riconducibile a: lavoro subordinato; lavoro autonomo in forma coordinata e continuativa (v. ex art. 409 c.p.c.); socio lavoratore di cooperativa; associato in partecipazione con apporto di lavoro; tirocinio di formazione e di orientamento (art. 18, legge n. 196/1997 Dm n. 142/1998 disciplinato da leggi regionali). Le tipologie di collaborazione (art. 409 c.p.c.) che devono essere comunicate sono: collaborazioni coordinate e continuative, anche a progetto e occasionali; contratto di agenzia e di rappresentanza commerciale, se caratterizzati da prestazioni coordinate e continuative prevalentemente personali; collaborazioni coordinate e continuative nella Pubblica amministrazione; prestazioni sportive se svolte in forma di collaborazione coordinata e continuativa; prestazioni rientranti nel settore dello spettacolo (soggetti iscrivibili all Enpals). Le collaborazioni che non devono invece essere comunicate sono: quelle rientranti nell esercizio di una professione intellettuale (con iscrizione all albo); quelle svolte da componenti gli organi di amministrazione e controllo di società; le partecipazioni a collegi e commissioni; le prestazioni autonome di lavoro occasionale e accessorio. Restano totalmente esclusi dall obbligo della comunicazione al collocamento: qtutteleformedilavoroautonomoreseanorma dell art c.c.; III

3 COMUNICAZIONI ON LINE Guida al Lavoro Le comunicazioni ai Servizi competenti (attuali Centri per l impiego) Instaurazione del rapporto di lavoro (lavoratori subordinati, collaboratori coordinati e continuativi (art. 409 c.p.c.), soci lavoratori di cooperative, associati in partecipazione (con apporto di lavoro), stagisti e tirocinanti Modifica del rapporto di lavoro Cessazione del rapporto di lavoro La comunicazione deve avvenire il giorno precedente l instaurazione del rapporto di lavoro (vale a dire entro le ore 24 del giorno precedente) (*) Entro i 5 giorni successivi all avvenuto evento (*) Entro i 5 giorni successivi la data di cessazione (*) (**) Le predette comunicazioni, da effettuarsi esclusivamente per via telematica (Unificato Lav - Unificato Somm - Unificato Urg - Unificato Vardatori), varranno anche ai fini dell assolvimento degli obblighi di comunicazione nei confronti della Direzione regionale e provinciale del lavoro, dell Inps, dell Inail, dello Sportello unico per l Immigrazione e degli altri Enti previdenziali (v. Enpals) (*) Per le istituzioni scolastiche entro 10 giorni. (**) Per i lavoratori disabili 10 giorni. IV q i lavoratori agricoli autonomi; q i collaboratori familiari; qgli agenti di commercio costituiti in società e i soggetti che si avvalgono di un autonoma struttura imprenditoriale. Risultano altresì escluse dall obbligo di comunicazione le prestazioni rese nell ambito del cosiddetto volontariato, in quanto, a norma della legge n. 266/1991, manca qualsiasi vincolo contrattuale di corrispettività. Riguardo ai tirocini formativi, la comunicazione obbligatoria interessa quei tirocini finalizzati all assunzione (finalizzati non significa obbligo di assunzione al termine dello stage), quali: i tirocini di cui all art. 18 della legge n. 196/1997 e al Dm n. 142/1998; i tirocini disciplinati dalle leggi regionali. Non rientrano invece nell obbligo di comunicazione i tirocini finalizzati alla realizzazione di momenti di alternanza tra studio e lavoro e i tirocini finalizzati all ammissione dell esame di Stato per l esercizio della professione. Le nuove comunicazioni telematiche Il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministero per le riforme, in attuazione di quanto stabilito dall art. 4 bis, comma 7, del Dlgs n. 181/2000, ha provveduto, con decreto del 30 ottobre 2007 (entrato in vigore l 11 gennaio 2008), e relativa circolare esplicativa (nota del 21 gennaio 2008), ad introdurre e regolamentare le procedure informatiche per le comunicazioni obbligatorie ai Centri per l impiego, cui sono tenuti tutti i datori di lavoro pubblici e privati, per l assunzione, la proroga, la trasformazione e la cessazione dei rapporti di lavoro (per le tipologie di rapporto rientranti nell obbligo si rinvia all apposito paragrafo). Le nuove procedure, oltre a mandare in pensione, con decorrenza 11 gennaio 2008, le precedenti modalità di comunicazione agli Uffici di collocamento, avranno anche pluriefficacia, in quanto si sostituiranno alle analoghe comunicazioni dovute all Inps (per esempio nel settore agricolo, nel lavoro domestico e, si ritiene, anche per la nuova comunicazione all Inps cui sono tenute, dal 1 gennaio 2008, le imprese edili per i contratti part time art. 1, comma 52, legge n. 247/2007), all Inail Dna (specificatamente indicato all art. 5 del Dm 30 ottobre 2007), alle Direzioni regionale e provinciale del lavoro, all Enpals (specificatamente indicato all art. 5 del Dm 30 ottobre 2007 vedere anche

4 Guida al Lavoro COMUNICAZIONI ON LINE le circolari Enpals n. 16, 17 e 18/2007) e allo Sportello unico per l Immigrazione (assunzione, variazione luogo di lavoro e cessazione lavoratori extracomunitari). In base a quanto stabilito dall art. 4 bis, comma 6, del Dlgs n. 181/2000, la comunicazione unica telematica potrà valere anche per altre forme previdenziali sostitutive o esclusive (si ritiene da individuarsi con apposito decreto ministeriale). Il Ministero del lavoro ha istituto altresì la nuova modulistica da utilizzare telematicamente e, in alcuni casi, da stampare per trasmetterla cartacea via fax (nei casi previsti) ed ha predisposto uno specifico portale nel sito internet denominato «Comunica Facile le comunicazioni obbligatorie on line», all interno del quale sono reperibili tutte le informazioni necessarie: normativa, disposizioni amministrative, modulistica, servizi, domande ricorrenti e contatti. La procedura Il decreto ministeriale del 30 ottobre 2007 regolamenta le regole informatiche e i contenuti standard per le comunicazioni obbligatorie in questione previste dalla legge finanziaria per il 2007 (assunzioni, cessazioni, trasformazioni e proroghe di rapporti di lavoro); in particolare: qvengono adottati nuovi moduli (sostituiscono gli attuali modelli di comunicazione) denominati: a) Unificato Lav, per le comunicazioni obbligatorie dei datori di lavoro privati (compresi agricoli), degli Enti pubblici e delle Pubbliche amministrazioni (inizio rapporto, proroga, trasformazione e cessazione); b) Unificato Somm, per le comunicazioni obbligatorie (cumulative a consuntivo) da parte delle agenzie di somministrazione; c) Unificato Urg, per le comunicazioni sintetiche da effettuarsi nei casi di urgenza, connessi all attività produttiva, fermo restando il successivo invio del mod.«unificato Lav»; d) Unificato Vardatori, per le comunicazioni delle seguenti variazioni riguardanti il datore di lavoro: ragione sociale, trasferimento d azienda o ramo di essa. Per le comunicazioni di cui ai punti a), b) e d) occorre fare riferimento ai sistemi di classificazione riportati nell allegato D al decreto (dal quale si possono rilevare: l elenco delle professioni e i relativi codici Istat, il titolo di studio e il relativo codice e la tabella delle agevolazioni e i relativi codici) e al formato di trasmissione di cui all allegato E dello stesso decreto; q vengono stabilite le modalità di trasmissione; in particolare la modulistica «Unificato Lav», «Unificato Somm» e «Unificato Vardatori» deve essere trasmessa unicamente tramite i servizi informatici resi disponibili dai Servizi per l impiego competenti (senza alcun obbligo di far seguire la documentazione cartacea). L unica eccezione riguarda i datori di lavoro domestici ai quali è consentito effettuare la prescritta comunicazione anche con modalità diversa (quindi anche in modalità cartacea). La circolare ministeriale precisa che, con tale comunicazione (specifica per i datori di lavoro domestico), è comunque assicurata la pluriefficacia della comunicazione stessa. Anche il modello «Unificato Urg» va trasmesso tramite il canale informatico, con l avvertenza che risulta possibile effettuare tale comunicazione anche via fax in forma cartacea (numero del fax «server nazionale» , ovvero ai fax«server regionali», ove istituiti) fermo restando però l obbligo di inviare la comunicazione (Unificato Lav) nel primo giorno utile successivo, attraverso il canale informatico ordinario. Nella circolare ministeriale si rileva che tale opportunità risulta possibile solo in caso di mancato funzionamento dei servizi informatici. L avvenuta trasmissione è certificata da una ricevutacheattestaladatael oradellaricezionedella comunicazione. Il decreto prevede altresì che, nel caso in cui intervenga la sospensione dei servizi informatici o in caso di mancato funzionamento degli stessi (al fine di rispettare i tempi previsti dalla legge per le comunicazioni obbligatorie), risulta possibile effettuare la comunicazione via fax (numero messo a disposizione dal Ministero del lavoro o dalle Regioni) utilizzando la predetta comunicazione sintetica d urgenza, facendo pervenire la comunicazione ordinaria (Unificato Lav), tramite il servizio informatico, nel primo giorno utile successivo. Importante L ipotesi di malfunzionamento può riguardare il servizio informatico al quale il soggetto abilitato è registrato oppure il temporaneo non funzionamento del sistema informatico di quest ultimo. Nel primo caso l anomalia dovrà essere attestata dall amministrazione ricevente, mentre nel secondo caso dovrà essere cura dell utente interessato documentare le cause di non funzionamento. Pubblichiamo di seguito l elenco dei servizi informatici operativi così come indicati sul sito internet del Ministero del lavoro. V

5 COMUNICAZIONI ON LINE Guida al Lavoro VI Elenco dei servizi informatici operativi Abruzzo Liguria Sicilia Basilicata Lombardia Toscana Calabria Marche Umbria Campania Molise Valle d'aosta Emilia Romagna Piemonte Veneto Friuli Venezia Giulia Lazio Puglia Sardegna Provincia autonoma Bolzano Provincia autonoma Trento q viene altresì previsto che la nuova procedura avrà pluriefficacia, vale a dire che avrà valore, oltre che per l Inps, le Drl/Dpl e lo Sportello unico per l Immigrazione, anche per l Inail (Dna denuncia nominativa assicurati codice fiscale lavoratore art. 14, comma 3, Dlgs n. 38/2000) e per l Enpals (Dlgs Cps n. 708/1947, art. 9). I Servizi per l impiego competenti che ricevono le comunicazioni obbligatorie uniche hanno l obbligo di trasmettere le relative informazioni al Ministero del lavoro (utilizzando le modalità tecniche dell allegato G al decreto) che avrà cura di inoltrarle, per singole competenze, all Inps, all Inail e allo Sportello unico per l Immigrazione (Prefettura Utg). Entrata in vigore della nuova disposizione Il decreto ministeriale precisa che l obbligo di trasmettere le comunicazioni in argomento esclusivamente per il tramite dei servizi informatici decorre dal 1 marzo 2008 (1 dicembre 2008 per la Provincia autonoma di Bolzano per la problematica del bilinguismo). Conseguentemente, fino a tale data, la pluriefficacia della comunicazione si applicherà solo alle comunicazioni trasmesse per il tramite dei servizi informatici operativi; negli altri casi si dovrà continuare ad effettuare le singole comunicazioni agli enti interessati. A decorrere dalla data di entrata in vigore dal provvedimento (11 gennaio 2008), non risulterà più utilizzabile la comunicazione del modello C/ASS (datori di lavoro in genere) e del modello Unificato temp (agenzie di somministrazione). Nelle Regioni in cui non sono ancora disponibili i servizi informatici, i soggetti abilitati alle comunicazioni telematiche vi provvederanno utilizzando temporaneamente un dominio messo a disposizione dal Ministero del lavoro. Le Regioni che accederanno al dominio transitorio sono: - Basilicata; - Calabria; - Campania; - Liguria; - Molise; - Sardegna; - Sicilia. L operatività delle nuove disposizioni La procedura, così come definita dal decreto ministeriale, va ora vista nell ottica della pratica attuazione, in funzione anche delle vigenti disposizioni che individuano i soggetti che si possono abilitare alle trasmissioni telematiche, alle problematiche legate all attività aziendale svolta in più Regioni e all individuazione dei servizi informatici regionali che rispettano le nuove condizioni e gli standard ministeriali. In primo luogo, il Ministero del lavoro (nella nota circolare attuativa n del 21 dicembre 2007) precisa che il nuovo «servizio informatico C.O.» nazionale è fondato sulla cooperazione con le Regioni e Province autonome di Trento e Bolzano. Visto che gran parte delle Regioni hanno già in atto procedure informatiche per le comunicazioni ai Centri per l impiego, queste procedure dovranno, se non lo sono già, rientrare negli standard tecnici nazionali. I soggetti abilitati I soggetti abilitati ad operare con le nuove procedure(obbligatoriamente), relative al«servizio informaticoc.o.»,sono: qi datori di lavoro privati, gli Enti pubblici economici e le Pubbliche amministrazioni che effettuano le comunicazioni in argomento direttamente; q le agenzie di somministrazione; q i consulenti del lavoro iscritti all albo, per conto dei datori di lavoro assistiti; q gli avvocati e promotori legali, i dottori commercialisti, i ragionieri e periti commerciali (iscritti ai rispettivi albi) che hanno comunicato alla Dpl competente di compiere, per conto dei datori di lavoro, gli adempimenti inerenti l amministrazione del personale; qi servizi istituiti dalle associazioni di categoria delle imprese artigiane, delle piccole imprese, anche informadicooperativa,purchéassistitidaunoopiù consulenti del lavoro(anche dipendenti); q le associazioni di categoria delle imprese agricole; qle altre associazioni di categoria dei datori di lavoro, qualora detengano i documenti obbligatori per il tramite dei consulenti del lavoro e altri soggetti abilitati;

6 Guida al Lavoro COMUNICAZIONI ON LINE q le agenzie per il lavoro (di somministrazione generalista e di intermediazione si ritiene di escludere, anche se richiamate dalla circolare ministeriale, le agenzie di staff leasing, vista l abrogazione di tale tipo somministrazione disposta della legge n. 247/ 2007) iscritte negli albi ministeriali, per tutte le comunicazioni conseguenti alle attività di intermediazione; q i soggetti promotori di tirocini. Le istruzioni ministeriali hanno dimenticato però che tra i soggetti abilitabili al servizio informatico vi possono rientrare anche le società capogruppo, delegate dalle società appartenenti al gruppo, allo svolgimento degli adempimenti di cui all art. 1 della legge n. 12/1979, tra i quali rientrano anche le comunicazioni ai Centri per l impiego. Detti soggetti abilitati alle comunicazioni on line sono tenuti ad accreditarsi presso le relative strutture (autenticazione) secondo le disposizioni predisposte dalle singole Regioni e Province autonome. La struttura di riferimento è quella in cui è ubicata la sede di lavoro ovvero la sede operativa per le agenzie di somministrazione. Al momento dell accreditamento occorre autocertificare il possesso dei prerequisiti. Modello Unificato Lav I soggetti abilitati utilizzeranno il presente modulo (procedura on line) per comunicare l instaurazione, la trasformazione, la proroga e la cessazione dei rapporti rientranti nell obbligo di comunicazione, nonché l attivazione dei tirocini formativi ed altre esperienze assimilate. Con tale comunicazione si devono obbligatoriamente fornire: qi dati identificativi del datore di lavoro e della sede di lavoro; q i dati identificativi del lavoratore; qla data di assunzione e la data di cessazione. Quest ultima informazione non va fornita solo se il contratto è a tempo indeterminato. In tutti gli altricasivacompilatae,seiltermineèdeterminabile (per esempio: contratto a temine per sostituzione; contratto a progetto; ecc.), va indicata una data presunta; q la tipologia contrattuale (da ricavare dalla tabella «tipo contratto»); q la qualifica professionale al momento dell assunzione (tabella Istat 2001); q il trattamento economico e normativo mediante indicazione congiunta del contratto collettivo applicato e del livello di inquadramento, sempre che si tratti di rapporti di lavoro ai quali si applica un contratto collettivo; negli altri casi si fornisce l ammontare della retribuzione ovvero l ammontare del compenso nei rapporti non subordinati. Sono altresì previste le sezioni inerenti le proroghe (da compilare qualora il termine si prolunghi oltre la data inizialmente fornita), la trasformazione del rapporto ovvero del tirocinio (nel quadro trasformazione è possibile comunicare anche il trasferimento del lavoratore e il distacco del lavoratore), la data di cessazione, quest ultima da fornire solo se diversa dalla data indicata all atto dell instaurazione del rapporto (quindi per le cessazioni dei rapporti a tempo indeterminato e per i contratti a termine e/o per i quali è comunque fissato un termine, quando la cessazione interviene prima del termine ovvero dopo). Modello Unificato Somm Il presente modello è utilizzabile da parte delle agenzie di somministrazione limitatamente ai rapporti di lavoro con i lavoratori somministrati (per i dipendenti diretti, anche le agenzie di somministrazione opereranno con il modello «Unificato Lav»). La compilazione e l invio del modello «Unificato Somm» devono essere eseguiti entro il giorno 20 del mese successivo (trattasi quindi di comunicazione multipla delle assunzioni, delle proroghe, delle trasformazioni e delle cessazioni). Modello Unificato Vardatori Il presente modello consente di: q modificare la ragione/denominazione sociale del datore di lavoro (ditta individuale, società, associazione, fondazione, ente pubblico, ecc.); q comunicare il trasferimento d azienda o di ramo di essa; in particolare il trasferimento d azienda(o di ramo) per cessione va comunicato dal cessionario che riporterà anche i dati del datore di lavoro cedente, mentre per il trasferimento d azienda per fusione, da comunicare sempre da parte del cessionario, si dovranno fare distinte comunicazioni per quanti sono i datori di lavoro che si estinguono per effetto dell operazione societaria, identificando in ciascuna comunicazione i lavoratori per i quali il cessionario ha acquisito la titolarità del rapporto. Nessun onere incombe al datore di lavoro cedente, salvo che prima del trasferimento abbia proceduto a licenziamenti dei lavoratori o si siano verificate delle dimissioni, nel qual caso il cedente dovrà procedere alle relative comunicazioni. Modello Unificato Urg Il presente modello consente di effettuare la comunicazione anticipata nella forma sintetica qualora l assunzione è effettuata d urgenza connessa ad esigenze produttive al quale seguirà l invio del mod. «Unificato Lav» entro 5 giorni dall instaurazione del rapporto (sono escluse le agenzie di somministrazione). VII

7 COMUNICAZIONI ON LINE Guida al Lavoro VIII Esclusione dalla comunicazione anticipata Il Ministero del lavoro ha precisato che non rientrano nella comunicazione anticipata le assunzioni effettuate a causa di forza maggiore; in tali casi la comunicazione va effettuata utilizzando «Unificato Lav», specificando la causa della forza maggiore nella sezione 8 Dati invio. Le modalità di trasmissione I soggetti abilitati effettuano le comunicazioni in questione avvalendosi esclusivamente dei servizi telematici messi a disposizione dei servizi competenti (nel rispetto degli standard nazionali) con le seguenti modalità: compilazione del prescritto modulo direttamente on line; inviare un file xlm con le modalità tecniche contenute nell allegato«e» al decreto ministeriale. Il sistema offre agli utenti la possibilità di comunicare la rettifica (errata indicazione di dati non essenziali ovvero di dati essenziali purché vi si provveda entro i 5 giorni successivi) o l annullamento di una comunicazione inoltrata. Decorrenza operativa Dalla data di entrata in vigore del decreto ministeriale (11 gennaio 2008) sono abrogati tutti i modelli preesistenti (conseguentemente devono essere utilizzati esclusivamente i tracciati Unificato Lav, Unificato Somm, Unificato Urg e Unificato Vardatori), mentre dalla data del 1 marzo 2008 verranno precluse modalità diverse da quelle informatiche (fatta eccezione per il modello Unificato Urg, per il quale è consentito l invio cartaceo via fax nei casi in cui intervenga un mancato funzionamento del servizio informatico). Accentramento Il Ministero del lavoro e della previdenza sociale ha precisato che è prevista la possibilità di ottenere un accentramento per l invio delle comunicazioni, in particolare: q i datori di lavoro che hanno sedi in due o più Regioni possono accentrare le comunicazioni presso uno dei servizi informatici ove è ubicata una delle sedi sia che le comunicazioni vengano effettuate direttamente sia per il tramite di intermediari abilitati (si ritiene vi rientri anche la capogruppo per le imprese appartenenti a un gruppo); qi consulenti del lavoro, gli altri professionisti abilitati e i servizi istituiti dalle associazioni di categoria possono accentrare le comunicazioni nell ambito del servizio regionale comprendente la Provincia di iscrizione all albo; q le agenzie di somministrazione possono accentrare l invio delle comunicazioni attraverso un servizio informatico regionale con riferimento a una delle sedi operative. Il Ministero ricorda altresì che non è consentito accentrare le comunicazioni per i rapporti di apprendistato, in quanto sono previste particolarità regionali. I predetti soggetti che intendano procedere all accentramento devono darne comunicazione al Ministero del lavoro (compilando l apposito modulo presentenelsitodelministerodellavoro form on line) specificando, nella citata comunicazione, il servizio informatico regionale prescelto. Il modulo di richiesta di accentramento (che verrà creato attraverso il citato modulo form on line) dovrà essere inviato, unitamente a una copia del documento di identità del dichiarante, a mezzo fax, utilizzando il numero L elenco dei soggetti che scelgono l accentramento sarà pubblicato nel sito del Ministero del lavoro. Per gli utenti appartenenti alle Regioni che utilizzeranno il dominio transitorio, messo a disposizione dal Ministero del lavoro, risulta possibile indicare la preferenza all accentramento durante la registrazione on line al sistema informatico CO. In questo caso il Nodo regionale per l invio delle comunicazioni obbligatorie sarà associato alla Provincia di appartenenza del richiedente. Per completare la procedura di comunicazione, l utente dovrà comunque compilare il form on line ed inoltrare il relativo modulo nei modi sopra esposti. Sanzioni Le violazioni ai termini previsti per le comunicazioni ai Centri per l impiego (omesso o tardivo invio delle comunicazioni) sono punite (art. 19 Dlgs n. 276/2003) con la sanzione amministrativa da 100 a 500. Le operazioni di rettifica precisa la circolare ministeriale non sono soggette a sanzioni, in applicazione della previsione richiamata e contenuta nell art. 116, comma 12, legge 23 dicembre 2000, n. 388, configurandosi come mero «errore formale», facilmente comprovabile in sede ispettiva. Va infine rilevato che la medesima circolare ha precisato, altresì, quanto segue: attraverso la costituzione dell indice nazionale delle comunicazioni, i servizi competenti non dovranno più trasmettere alle Direzioni provinciali del lavoro e agli ispettori del lavoro le segnalazioni di tardiva comunicazione.

8 Guida al Lavoro COMUNICAZIONI ON LINE Gli altri due decreti del Ministero del lavoro Sulla medesima Gazzetta Ufficiale n. 299 del 27 dicembre 2007 sono stati pubblicati anche i seguenti decreti ministeriali, entrambi datati 30 ottobre Il primo decreto reca: Adozione della scheda anagrafico-professionale del sistema di classificazione e dei formati di trasmissione dati (sostituisce il Dm 30 maggio 2001). Con il predetto provvedimento sono stati definiti: q la scheda anagrafico-professionale, che costituisce la base dei dati del sistema informativo. La scheda a valore certificativo riguardo allo stato di disoccupazione e alla sua durata, nonché all iscrizione negli elenchi speciali; q il formato di trasmissione dei dati (allegato B al decreto); q il sistema di classificazione - voci di professione e descrizione qualifica professione (allegato C al decreto). All aggiornamento provvede il Ministero del lavoro al verificarsi di: adeguamento della normativa; aggiornamento proveniente da fonte esterna (nuovo comune, nuova provincia, nuovo Cap, nuovi settori commerciali, ecc.); aggiornamento proposto da un soggetto del sistema informativo del mercato del lavoro (Ministero, Regioni, Istat, Isfol); adeguamento del sistema di classificazione e definizione del sistema statistico nazionale. Le proposte di modica sono sottoposte al tavolo tecnico Sil. La trasmissione dei dati contenuti nella scheda anagrafico-professionale tra servizi competenti avviene esclusivamente per via telematica. Il secondo decreto reca: Standard tecnici della borsa continua nazionale del lavoro. Con detto provvedimento, in particolare, vengono sostituite le istruzioni contenute negli allegati A e B del Dm 13 ottobre 2004 con le nuove disposizione tecniche standard (allegati 1 e 2 al decreto) per lo scambio dei flussi informativi tra le varie procedure in materia di collocamento, secondo i nuovi sistemi di classificazione contenuti nell allegato 3 al decreto in commento. IL PUNTO LAVORO- PRONTUARIO CONTRATTI Il volume contiene una sintesi ampia e autorevole di tutti i principali istituti dei 170 CCNL di maggiore diffusione. La struttura razionale delle schede, il formato pratico, la suddivisione per istituti rende estremamente facile e veloce la consultazione di tutti i CCNL considerati. L'opera è pensata per fornire risposte chiare, immediate e affidabili a coloro che nella pratica professionale sono chiamati a garantire il corretto adempimento degli obblighi contrattuali senza incorrere in errori o incertezze applicative. Il CD-Rom allegato contiene - per i principali settori - i valori dei minimi tabellari e della contingenza vigenti e previgenti, nonché lo sviluppo dei valori retributivi degli apprendisti. Pagg CR-Rom 41,00 Per ulteriori informazioni: tel IL PUNTO LAVORO NUOVA EDIZIONE Disponibile anche nelle migliori librerie Disponibile anche sul sito IX

Oggetto: Decreto Interministeriale 30 ottobre 2007 in materia di comunicazioni obbligatorie

Oggetto: Decreto Interministeriale 30 ottobre 2007 in materia di comunicazioni obbligatorie Protocollo n. 8052/2008 del 08.01.2008 Classifica 14.1.1/1/08 Bologna, 08/01/2008 Oggetto: Decreto Interministeriale 30 ottobre 2007 in materia di comunicazioni obbligatorie Sulla Gazzetta Ufficiale n.

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