LINEE GUIDA BOTANICALS MAURO SERAFINI SAPIENZA UNIVERSITA DI ROMA

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1 LINEE GUIDA BOTANICALS MAURO SERAFINI SAPIENZA UNIVERSITA DI ROMA

2 Il DM 9 luglio 2012, come modificato nell allegato 1 dal decreto 27 marzo 2014, ha definito piante, altre sostanze vegetali e parti relative da cui possono derivare ingredienti per l impiego negli integratori alimentari.

3 Ai sensi del Regolamento (CE) 178/2002, le presenti linee guida sono volte a fornire indicazioni sulla documentazione necessaria e sui controlli da effettuare per un impiego sicuro degli ingredienti in questione, in riferimento alla loro qualità, al processo produttivo cui vengono sottoposti e al prodotto finito che se ne ottiene.

4 All occorrenza, specifica documentazione sulla sicurezza e sulla conformità dei prodotti alle disposizioni vigenti può essere richiesta alle imprese ai sensi dell art. 10, paragrafo 4 del decreto legislativo 169/2004 di attuazione della direttiva 2002/46/CE a seguito della loro notifica ai fini dell immissione in commercio.

5 Art.10 comma 4 4. Il Ministero della salute, ove ne ravvisi l'esigenza, puo' chiedere documentazione a supporto della sicurezza d'uso del prodotto o degli effetti ad esso attribuiti, considerato l'insieme dei suoi costituenti, nonche' qualunque altra informazione o dato ritenuto necessario per una adeguata valutazione.

6 Analoga richiesta può pervenire in fase di controllo ufficiale dalle Autorità competenti per integratori alimentari già notificati o per materie prime in essi impiegate come ingredienti.

7 Conseguentemente gli operatori interessati devono tenere a disposizione un dossier completo per ciascun prodotto, con le schede tecniche degli ingredienti impiegati e relative caratteristiche compositive e con la documentazione sulle modalità e i metodi di analisi impiegati per la determinazione e il controllo dei tenori delle sostanze caratterizzanti (di cui all articolo 6, comma 4, lettere a, b del decreto legislativo 169/2004) dichiarati in etichetta.

8 Articolo 6, comma 4, lettere a, b del decreto legislativo 169/2004 Ferme restando le disposizioni del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 109, e successive modificazioni, l'etichettatura reca i seguenti elementi obbligatori: a) il nome delle categorie di sostanze nutritive o delle altre sostanze che caratterizzano il prodotto o una indicazione relativa alla natura di tali sostanze; b) la dose raccomandata per l'assunzione giornaliera; c) un'avvertenza a non eccedere le dosi raccomandate per l'assunzione giornaliera; d) in presenza di sostanze nutritive o di altre sostanze ad effetto nutritivo di cui all'articolo 2, comma 1, l'indicazione che gli integratori non vanno intesi come sostituti di una dieta variata; e) l'indicazione che i prodotti devono essere tenuti fuori dalla portata dei bambini al di sotto dei tre anni di eta'; f) l'effetto nutritivo o fisiologico attribuito al prodotto sulla base dei suoi costituenti in modo idoneo ad orientare correttamente le scelte dei consumatori.

9 2. SOSTANZE E PREPARATI VEGETALI (BOTANICALS) Premesso che la dizione sostanza e preparato vegetale include non solo piante ma anche alghe, funghi e licheni, per botanical generalmente si intende: un ingrediente vegetale, ovvero la droga vegetale ovvero la pianta in toto o sue parti (intere, a pezzi o tagliate) in forma non trattata, generalmente essiccati; un preparato vegetale ottenuto sottoponendo l ingrediente vegetale a vari trattamenti (ad esempio: estrazione, distillazione, spremitura, frazionamento, purificazione, concentrazione, fermentazione, triturazione e polverizzazione).

10 Per la corretta identificazione botanica delle piante si può fare riferimento ai seguenti data base, consultabili gratuitamente:

11 3. INFORMAZIONI SULLA PIANTA 3.1. Denominazione Per la denominazione corretta della pianta si rimanda a quanto indicato dal DM 9 luglio 2012, come modificato nell allegato 1 dal decreto 27 marzo Parte utilizzata La parte della pianta impiegata nella preparazione del botanical va definita in modo preciso: ad es. organi ipogei, radici, rizoma, tubero, bulbo, fusto, legno, foglie, sommità fiorite (parte terminale del fusto solitamente erbaceo comprensivo di foglie apicali e fiori), fiori, frutti, semi, giovani rami, germogli, corteccia, ecc. Per pianta intera si intende la pianta comprensiva di parte aerea e parte sotterranea.

12 3.3. Altre informazioni E importante conoscere l origine geografica della pianta, le condizioni di crescita (spontanea o coltivata) e il periodo di raccolta, perché tutti questi fattori possono influire sul profilo compositivo della pianta stessa e degli ingredienti che ne derivano. Sono importanti per la sicurezza anche informazioni sulla conformità alla vigente legislazione in materia di prodotti fitosanitari e contaminanti (esempio metalli pesanti, micotossine, idrocarburi policiclici aromatici, contaminanti microbiologici). Sono altresì importanti informazioni sulla conformità alla vigente legislazione in materia di irraggiamento.

13 4. INFORMAZIONI SUL BOTANICAL COME INGREDIENTE 4.1. Descrizione del processo di preparazione e trasformazione dell ingrediente o del preparato vegetale Gli ingredienti o i preparati vegetali impiegati devono essere caratterizzati. Per i preparati vegetali deve essere indicata la tipologia dell estratto o del distillato e il metodo di estrazione/distillazione, utilizzando ove presenti metodi riportati nelle Farmacopee nazionali e/o in quella europea, monografie ESCOP e similari. Occorrono inoltre indicazioni su: 1. Identificazione della pianta da cui origina il preparato attraverso suoi markers caratteristici 2. Quantificazione del marker (o più) principale ove applicabile o rapporto estratto/droga 3. Eventuali metaboliti secondari di rilevanza tossicologica e loro range di concentrazione.

14 4.2. Impiego tradizionale e storia di consumo Come ingredienti, in ogni caso, sono impiegabili sostanze e preparati derivanti dalle piante e parti ammesse che abbiano tradizionalmente maturato una storia di consumo significativo, tale da deporre a favore della sicurezza. L impiego di sostanze o preparati derivanti da piante e parti ammesse, diversi per profilo di composizione da quelli che hanno una consolidata tradizione d uso negli integratori, resta subordinato all applicazione del regolamento (CE) 258/97 sui novel food.

15 4.3. Mutuo riconoscimento Ai fini dell applicazione del principio del mutuo riconoscimento va fornita una attestazione dell Autorità competente dello Stato membro di provenienza che l integratore contenente il botanical in questione è legalmente in commercio in tale Stato e che lo stesso botanical non è considerato un novel food ai fini dell impiego negli integratori alimentari.

16 5. INFORMAZIONI SUL PRODOTTO FINITO 5.1. Dose giornaliera consigliata La quantità del botanical deve essere plausibilmente attiva per finalità fisiologiche e ragionevolmente correlata alle quantità di assunzione testate per la sicurezza attraverso il consumo significativo.

17 5.2. Razionalità delle associazioni Le associazioni di botanicals devono rispondere ad un razionale sulle finalità fisiologiche che le hanno determinate. Le quantità di assunzione di integratori contenenti più botanicals per la stessa finalità fisiologica devono risultare sicure alla luce delle esperienze maturate con l uso tradizionale e del complesso delle evidenze scientifiche. Vanno valutate anche possibili interazioni tra i botanicals del prodotto, nonché con altri costituenti della dieta o con farmaci per quanto concerne ad esempio interferenze sull assorbimento o sul metabolismo alla luce delle esperienze maturate con l uso tradizionale e del complesso delle evidenze scientifiche. In definitiva, per esigenze di sicurezza e nel contempo di efficacia, è consigliabile limitare il numero dei botanicals associati in un prodotto.

18 5.3. Eventuale documentazione su avvertenze o controindicazioni specifiche per determinate fasce di consumatori o per soggetti che assumono farmaci In relazione alla specifica composizione va valutato se il prodotto, per il particolare profilo di attività derivante dalla tipologia e dal numero dei botanicals presenti, richieda avvertenze supplementari per determinate fasce di consumatori o anche controindicazioni per l uso, con riferimento particolare alla concomitante assunzione di medicinali. Resta ferma la facoltà del Ministero della salute di stabilire, all occorrenza, avvertenze supplementari per la presenza di particolari botanicals negli integratori (cfr. art. 10, comma 5 del decreto legislativo 169/2004). Ciò sulla base dell evoluzione delle evidenze scientifiche nonché dell esito delle valutazioni effettuate dal sistema di fitovigilanza, coordinato dall Istituto Superiore di sanità, sugli eventi avversi correlati all uso dei suddetti prodotti che vengono segnalati.

19 5.4. Stabilità, shelf-life Va documentato attraverso quali modalità è stato determinato in modo adeguato il periodo di validità commerciale attribuito al prodotto, anche in riferimento a particolari condizioni di conservazione eventualmente da indicare in etichetta Conformità al quadro normativo vigente

20 5.6. Sorveglianza post-marketing Come per le altre tipologie di integratori, l OSA è tenuto a monitorare la sicurezza dei prodotti con botanicals fabbricati e immessi sul mercato sulla base dell evoluzione delle conoscenze scientifiche. Al riguardo, è tenuto a comunicare al Ministero della Salute (DGISAN-Ufficio IV) eventuali nuovi dati a sua conoscenza su effetti collaterali o inattesi del botanical o dei botanicals impiegati nei propri prodotti.

21 D.Lgs. 21 maggio 2004 n Attuazione della direttiva 2002/46/CE relativa agli integratori alimentari (G.U. 15 luglio 2004, n. 164) Art. 1. Campo di applicazione 1. Il presente decreto si applica agli integratori alimentari commercializzati come prodotti alimentari e presentati come tali 2. I prodotti di cui al comma 1 sono commercializzati in forma preconfezionata Le erbe impiegate devono essere in ogni caso idonee all uso alimentare, non sono ammesse quelle che per la loro natura possono essere commercializzate solo attraverso il canale delle farmacie. Oltre alle piante possono rientrare in questo gruppo anche componenti non specificatamente vegetali, ma comunque di origine naturale quali pappa reale e propoli.

22 Art. 2. Definizione. 1. si intendono per «integratori alimentari» i prodotti alimentari destinati ad integrare la comune dieta e che costituiscono una fonte concentrata di sostanze nutritive, quali le vitamine e i minerali, o di altre sostanze aventi un effetto nutritivo o fisiologico, in particolare ma non in via esclusiva aminoacidi, acidi grassi essenziali, fibre ed estratti di origine vegetale, sia monocomposti che pluricomposti, in forme predosate. 2. I termini: «complemento alimentare» o: «supplemento alimentare» sono da intendersi come sinonimi di: «integratore alimentare». 3. predosate le forme di commercializzazione quali capsule, pastiglie, compresse, pillole, gomme da masticare e simili, polveri in bustina, liquidi contenuti in fiale, flaconi a contagocce e altre forme simili di liquidi e di polveri destinati ad essere assunti in piccoli quantitativi unitari.

23 Art. 3. Vitamine e minerali. 1. Fatto salvo quanto previsto dal comma 2, nella fabbricazione di integratori alimentari sono usati solo vitamine e minerali elencati nell'allegato I, nelle forme elencate nell'allegato II. 2. Fino al 31 dicembre 2009, l'uso di vitamine e minerali non elencati nell'allegato I, o in forme non previste nell'allegato II è consentito purché: a) la sostanza in questione sia già stata impiegata in integratori alimentari presenti sul mercato nazionale prima del 31 luglio 2003; b) l EFSA non esprima parere negativo per l'uso di tale sostanza 3. Il Ministro della salute con proprio decreto (DM 17/02/2005 G.U. n. 54 del 7 marzo 2005), rende noto l'elenco delle sostanze di cui al comma 2

24 Art. 4. Criteri di purezza delle fonti di vitamine e minerali. 1. Le sostanze elencate nell'allegato II devono essere conformi ai requisiti di purezza fissati dal D.M. 27 febbraio 1996 n. 209 del Ministro della sanità, e successive disposizioni, laddove previsti, o comunque dai provvedimenti nazionali. 2. Alle sostanze elencate nell'allegato II per le quali non sono stati ancora determinati a livello comunitario i requisiti di purezza, si applicano. le norme nazionali o. i requisiti di purezza accettabili Art. 5. Apporto di vitamine, minerali e altre sostanze. 1. i livelli ammessi di vitamine, minerali ed altre sostanze sono definiti nelle linee guida sugli integratori alimentari pubblicate dal Ministero della salute

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