AUTORITÀ IDRICA TOSCANA

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1 AUTORITÀ IDRICA TOSCANA CONFERENZA TERRITORIALE N.4 ALTO VALDARNO CONVENZIONE DI GESTIONE DEL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO con NUOVE ACQUE SPA (AGGIORNATA ALLE MODIFICHE DISPOSTE CON DELIBERA DI ASSEMBLEA N. 16 ANNO 2016) 1

2 Convenzione di affidamento INDICE CAPITOLO PRIMO DISPOSIZIONI GENERALI Articolo 1 Definizioni Articolo 2 Regime di affidamento del Servizio Idrico Integrato Articolo 3 Oggetto della Convenzione Articolo 4 Durata della Convenzione Articolo 5 Definizione e revisione del Perimetro del Servizio Articolo 6 Definizione dell Affidamento Articolo 7 Responsabilità del Gestore Articolo 8 Condizioni Particolari Articolo 9 Assunzione di Personale Articolo 10 Consegna delle Opere, Impianti e Canalizzazioni Articolo 11 Esclusività del Servizio Articolo 12 Gestioni Esistenti CAPITOLO SECONDO PIANO D AMBITO E STRUMENTI PER IL MANTENIMENTO DELL EQUILIBRIO ECONOMICO FINANZIARIO Articolo 13 Contenuto del Piano d ambito Articolo 14 Aggiornamento del Piano d ambito Articolo 15 Raggiungimento e mantenimento dell equilibrio economico finanziario Articolo 16 Istanza di riequilibrio economico finanziario Articolo 17 Misure per il mantenimento dell equilibrio economicofinanziario Articolo 18 Procedimento per la determinazione e approvazione delle misure di riequilibrio CAPITOLO TERZO FINANZIAMENTO Articolo 19 Programma degli Interventi e Piano Finanziario Articolo 20 Livelli di Qualità del Prodotto e del Servizio Articolo 21 Tariffa del Servizio Articolo 22 Incrementi di Efficienza Articolo 23 Canone di Concessione per i Beni Affidati al Gestore CAPITOLO QUARTO CONTROLLO Articolo 24 Controllo da parte dell Autorità Idrica Toscana Articolo 25 Obblighi del Gestore Articolo 26 Ulteriori obblighi del Gestore Articolo 27 Ulteriori obblighi dell A.I.T. Articolo 28 Rapporti tra grossista, A.I.T. e Gestore Articolo 29 Comunicazione Dati sul Servizio 2

3 Articolo 30 Carta del Servizio Articolo 31 Manuale della Sicurezza Articolo 32 Piano di Prevenzione dell emergenza idrica Articolo 33 Delega dei poteri espropriativi. CAPITOLO QUINTO REGIME FISCALE Articolo 34 Imposte, Tasse, Canoni CAPITOLO SESTO ESECUZIONE E TERMINE DELLA CONVENZIONE Articolo 35 Divieto di Sub-concessione Articolo 36 Restituzione delle Opere e Canalizzazioni Articolo 37 Riscatto Articolo 38 Procedura di subentro al Gestore uscente CAPITOLO SETTIMO GARANZIE SANZIONI E CONTENZIOSO Articolo 39 Garanzie e sanzioni Articolo 40 Sanzione Coercitiva: Sostituzione Provvisoria Articolo 41 Sanzione Risolutoria Articolo 42 Sanzioni Articolo 43 Articolo 44 Assicurazioni Articolo 45 Elezione di Domicilio Articolo 46 Clausola Compromissoria Articolo 47 Modalità di aggiornamento della convenzione CAPITOLO OTTAVO ALLEGATI Articolo 48 Documenti Allegati Premesse L anno duemilasedici, il giorno [ ] del mese di [ ] a [ ] TRA L Autorità Idrica Toscana, c.f. e p.iva , rappresentata dal sig. [ ], in qualità di legale rappresentante pro tempore, nato a [ ] il [ ], domiciliato per la carica in Firenze, Via Verdi n. 16 (di seguito denominata A.I.T. ), E 3

4 Convenzione di affidamento Nuove Acque S.p.A., C.F. e P.Iva , rappresentata dal sig. [ ], in qualità di legale rappresentante pro tempore, nato a [ ], il [ ], domiciliato per la carica in Arezzo, fraz. Patrignone, loc. Cuculo s.n.c. (di seguito denominata Gestore ), (entrambe di seguito denominate, congiuntamente, Parti ) al fine di provvedere alla regolamentazione dei rapporti tra l A.I.T. e il Gestore, le Parti convengono e stipulano quanto segue. CAPITOLO PRIMO DISPOSIZIONI GENERALI Articolo 1 Definizioni 1. Ai fini dell applicazione delle disposizioni contenute nel presente provvedimento, si applicano le seguenti definizioni: Acquedotto è l insieme delle operazioni di realizzazione, gestione e manutenzione delle infrastrutture di captazione, adduzione, potabilizzazione e distribuzione, finalizzate alla fornitura idrica; Adduzione è l insieme delle operazioni di realizzazione, gestione e manutenzione delle reti di trasporto primario e secondario come definite al punto 1.1. dell Allegato al DM n. 99/1997, ivi incluse le operazioni di ricerca perdite, necessarie a rendere disponibile l acqua captata per la successiva fase di distribuzione, nonché la gestione, la realizzazione e la manutenzione delle centrali di sollevamento, delle torri piezometriche, dei serbatoi con funzione di carico, di riserva e di compenso, ove presenti; 4

5 Altre attività idriche è l insieme delle attività idriche non rientranti nel servizio idrico integrato e in particolare: a) lo svolgimento di altre forniture idriche, quali la captazione, la distribuzione e la vendita, con infrastrutture dedicate, di acqua ad uso industriale, agricolo o igienico-sanitario, il trasporto e la vendita di acqua con autobotte o altri mezzi su gomma, l installazione e gestione di case dell acqua, l installazione e gestione di bocche antincendio, il riuso delle acque di depurazione; b) lo svolgimento di altre attività di raccolta e trattamento reflui, quali la gestione di fognature industriali con infrastrutture dedicate, lo spurgo di pozzi neri, il trasporto e il pre-trattamento di percolati da discarica, il trattamento di rifiuti liquidi; c) l esecuzione di lavori conto terzi per la realizzazione di infrastrutture del servizio idrico integrato, che consiste nelle operazioni di realizzazione di infrastrutture del servizio idrico integrato per conto di un altro soggetto, che ha iscritto a patrimonio tali infrastrutture; d) lo svolgimento di altri lavori e servizi attinenti o collegati o riconducibili ai servizi idrici realizzati per conto terzi, come la realizzazione e/o manutenzione degli impianti a valle dei misuratori, la pulizia fontane, la lettura dei contatori divisionali all interno dei condomini, l istruttoria e sopralluogo per rilascio/rinnovo autorizzazioni allo scarico e per il rilascio pareri preventivi per impianti fognari privati, l istruttoria, il collaudo e rilascio parere tecnico di accettabilità per opere di 5

6 Convenzione di affidamento urbanizzazione e di allacciamento realizzati da terzi, le analisi di laboratorio, la fatturazione, la progettazione e l engineering e altri lavori e servizi similari; e) la riscossione; Attività diverse è l insieme delle attività diverse da quelle idriche relative all Attività di acquedotto, fognatura, depurazione e altre attività idriche; AEEGSI è l Autorità per l energia elettrica, il gas ed il sistema idrico; Captazione è l insieme delle operazioni di realizzazione, gestione e manutenzione delle infrastrutture necessarie per l approvvigionamento diretto d acqua da sorgenti, da acque superficiali o da acque sotterranee; ove presenti sono incluse le centrali di sollevamento; Depurazione è l insieme delle operazioni di realizzazione, gestione e manutenzione degli impianti di trattamento delle acque reflue urbane convogliate dalle reti di fognatura, al fine di rendere le acque trattate compatibili con il ricettore finale, comprese le attività per il trattamento dei fanghi; Fognatura è l insieme delle operazioni di realizzazione, gestione e manutenzione delle infrastrutture per l allontanamento delle acque reflue urbane, costituite dalle acque reflue domestiche o assimilate, industriali, eventualmente le acque meteoriche di dilavamento e di prima pioggia; comprende anche le reti di raccolta, i collettori primari e secondari, gli eventuali manufatti di sfioro, ivi inclusi i connessi emissari e derivatori; Distribuzione è l insieme delle operazioni di realizzazione, 6

7 gestione e manutenzione, nonché di ricerca e controllo perdite, delle infrastrutture necessarie a rendere disponibile l acqua captata e/o addotta, destinata al consumo umano. Sono incluse le centrali di sollevamento, le torri piezometriche, i serbatoi di testata, intermedi e di estremità con funzione di carico, di riserva e di compenso, ove presenti. Tali infrastrutture sono finalizzate alla fornitura agli utenti finali, siano essi pubblici, domestici condominiali o singoli e assimilabili, eventualmente industriali e agricoli, inclusa la vendita forfettaria di acqua, fra cui le forniture temporanee, le forniture a fontane comunali e bocche antincendio, nonché la distribuzione e vendita di acqua non potabile ad uso industriale, agricolo o igienico-sanitario, qualora effettuata mediante l utilizzo, seppur parziale, delle medesime infrastrutture utilizzate per la distribuzione di acqua potabile nel rispetto delle normative sanitarie vigenti. La distribuzione comprende altresì tutte le attività di fornitura e gestione delle utenze del SII; Potabilizzazione è l insieme delle operazioni di realizzazione, gestione e manutenzione delle infrastrutture necessarie per rendere l acqua captata e/o addotta e/o distribuita idonea al consumo umano e per garantire un margine di sicurezza igienicosanitaria all acqua distribuita; sono comprese le attività per il trattamento dei residui generati dalle fasi di potabilizzazione stesse; sono comprese inoltre la operazioni di disinfezione effettuate in rete di distribuzione con stazioni intermedie; Servizio Idrico Integrato (Servizio o SII) è costituito dall insieme dei servizi pubblici di captazione, adduzione e 7

8 Convenzione di affidamento distribuzione di acqua ad usi civili, di fognatura e depurazione delle acque reflue, oppure da ciascuno di suddetti singoli servizi, compresi i servizi di captazione e adduzione a usi multipli e i servizi di depurazione ad usi misti civili e industriali; Vendita all ingrosso è l attività di cessione di acqua, potabile e non, e/o dei servizi di fognatura e/o di depurazione per conto di altri gestori del SII, anche operanti in altri ambiti territoriali ottimali; Equilibrio economico-finanziario è la condizione di gestione dei servizi tale da assicurare economicità e capacità di rimborso del debito; Finanziatori sono gli istituti di credito, gli investitori istituzionali e/o altri finanziatori che finanziano e rifinanziano, anche attraverso la sottoscrizione di obbligazioni o altri titoli di debito, gli investimenti effettuati dal Gestore, come comunicati dal medesimo all A.I.T. e previa verifica da parte di quest ultima; Gestione conforme: soggetti esercenti il servizio in base ad un affidamento assentito in conformità alla normativa pro tempore vigente e non dichiarato cessato ex lege, come individuati dall ente concedente. 2. Per quanto non espressamente disposto nel presente articolo, si applicano le definizioni previste dalla regolazione dell AEEGSI ratione temporis vigente. Articolo 2 Regime di affidamento del Servizio Idrico Integrato 1. L Autorità di Ambito dell A.T.O. n. 4 Alto Valdarno, costituita ai sensi dell art. 4 della L.R. n. 81/1995 ed ai sensi della Legge n. 36/1994, 8

9 cui l A.I.T. (costituita ai sensi della L.R. n. 69/2011) è subentrata, a far data dal 1 gennaio 2012, in tutti e rapporti giuridici attivi e passivi, con atto n. 7 del 21 maggio 1999 dell Assemblea, ha deliberato di affidare, ai sensi e per gli effetti dell art. 9 della L.R. n. 81/1995, la gestione del servizio idrico integrato di acquedotto, fognatura e depurazione alla società mista a prevalente capitale pubblico locale denominata Nuove Acque S.p.A. e costituita tra i comuni e gli Enti locali sottoscrittori del capitale, per la parte pubblica, e il Consorzio con attività esterna denominato Intesa Aretina Soc. Consortile a r.l., costituito tra le società Suez Lyonnaise des Eaux S.p.A., ACEA S.p.A., Iride S.r.l., Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A. e Banca Popolare dell Etruria e del Lazio S.c.a.r.l.., per la parte privata, alle condizioni indicate nella convenzione sottoscritta in data (di seguito, Convenzione originaria ). 2. La Convenzione originaria e la presente Convenzione erano e sono dotate di un Programma degli interventi e di un Piano tecnicoeconomico-finanziario pluriennale per la gestione integrata del servizio, a garanzia del raggiungimento dell equilibrio economico finanziario della gestione stessa. 3. Sono state verificate, constatate e certificate le idonee garanzie tecnico-operative ed economico-finanziarie del Gestore scelto a seguito della procedura ad evidenza pubblica approvata e ratificata dalle deliberazioni dei Comuni che hanno aderito alla società Nuove acque S.p.A.. 4. Il Gestore ha accettato di gestire il servizio idrico integrato affidato, alle condizioni indicate nella Convenzione originaria e nella presente Convenzione, e in conformità al Programma degli interventi e al Piano tecnico-economico-finanziario pluriennale per la gestione integrata del 9

10 Convenzione di affidamento servizio (complessivamente detti anche Piano d Ambito ) approvati dall Autorità di Ambito dell A.T.O. n. 4 con deliberazione n. 6 dell Assemblea, assunta in data 21 maggio 1999, e successivamente modificato ed integrato con le seguenti delibere dell Assemblea della medesima Autorità: - deliberazioni n. 17 e n. 18 assunte in data 20 dicembre 2000; - deliberazione n. 33 del 16 dicembre 2003; - deliberazione n. 2 del 27 aprile 2006; - deliberazione n. 19 del 22 aprile 2009 successivamente integrata dalla delibera n. 51 del 15 dicembre Articolo 3 Oggetto della Convenzione 1. Il Servizio affidato al Gestore è quello indicato nell art. 5 della presente Convenzione. 2. Le Parti si impegnano, con la presente Convenzione, a realizzare le attività necessarie alla gestione del Servizio Idrico Integrato, promuovendo il progressivo miglioramento dello stato delle infrastrutture e della qualità delle prestazioni erogate agli utenti, in attuazione della normativa vigente. 3. Per il raggiungimento delle finalità di cui al comma 2, l A.I.T. si impegna ad ottemperare agli obblighi previsti dalla presente Convenzione, tra cui: a) adottare procedure partecipate che, con il coinvolgimento dei soggetti interessati, permettano di identificare in modo trasparente le priorità di intervento e gli obiettivi di qualità, verificandone la sostenibilità economico-finanziaria e tecnica; 10

11 b) aggiornare le priorità di intervento sulla base delle principali criticità riscontrate e predisporre, coerentemente e nei tempi previsti, il Programma degli interventi e il Piano Economico Finanziario; c) approvare gli atti di propria competenza sulla base di istruttorie appropriate, per mantenere il necessario grado di affidabilità, chiarezza, coerenza e trasparenza della presente Convenzione. 4. Per il raggiungimento della finalità di cui al comma 2, il Gestore si impegna ad ottemperare agli obblighi previsti dalla presente Convenzione, tra cui: a) garantire la gestione del servizio in condizioni di efficienza, efficacia ed economicità, promuovendo il miglioramento delle prestazioni erogate agli utenti e dello stato delle infrastrutture, secondo le priorità stabilite dall A.I.T. in attuazione della normativa vigente; b) sostenere i rischi connaturati alla gestione, a fronte dei quali percepisce i ricavi da corrispettivi tariffari; c) realizzare il Programma degli Interventi e tutte le attività necessarie a garantire adeguati livelli di qualità agli utenti; d) adottare tutte le azioni necessarie a mantenere un adeguato grado di affidabilità, chiarezza, coerenza e trasparenza della presente Convenzione. 5. L affidamento in gestione è fissato per tutta la durata della Convenzione con l utilizzo degli impianti, delle opere e delle canalizzazioni esistenti che sono affidati in concessione al Gestore e di tutti quelli che verranno realizzati come di seguito pattuito. 11

12 Convenzione di affidamento Articolo 4 Durata della Convenzione 1. Tenuto conto del Programma degli Interventi che il Gestore è chiamato a realizzare, sulla base dello sviluppo del Piano Economico Finanziario, di cui al successivo art. 13, la durata dell affidamento è fissata in anni 25 (venticinque) a partire dal 1 giugno 1999, fatte salve le proroghe dovute a sospensioni per forza maggiore ai sensi e per gli effetti del successivo art. 8, ove ed in quanto compatibili con la regolamentazione di settore. 2. Al fine di garantire il mantenimento delle condizioni di equilibrio economico-finanziario, la durata dell affidamento può essere altresì estesa nei seguenti casi: a) nuove e ingenti necessità di investimento, anche derivanti da un significativo incremento della popolazione servita a seguito di processi di accorpamento gestionale, riorganizzazione e integrazione dei servizi ai sensi del comma 2-bis dell art. 3- bis del d.l. n. 138/2011; b) mancata corresponsione del valore di subentro da parte del Gestore entrante, nel rispetto delle pertinenti disposizioni della regolazione dell AEEGSI. 3. Qualora ricorrano le ipotesi di cui al comma precedente l estensione della Concessione dovrà rispettare i termini previsti dalle disposizioni di settore. La concessione potrà essere estesa dalla data di fine concessione di cui al comma 1, tenuto conto e all interno del periodo regolatorio pro-tempore vigente determinabile nel momento in cui viene 12

13 assunta la decisione. 4. Nei casi di cui al comma 2, il Gestore presenta motivata istanza all A.I.T., specificando altresì l estensione della durata ritenuta necessaria al mantenimento oppure al ristabilimento delle condizioni di equilibrio economico-finanziario e ne dà comunicazione all AEEGSI. L A.I.T. decide sull istanza entro sessanta giorni e trasmette all AEEGSI la propria determinazione unitamente agli atti convenzionali aggiornati ai fini della sua verifica ed approvazione entro i successivi novanta giorni. Articolo 5 Definizione e revisione del Perimetro del Servizio 1. L A.I.T. è tenuta a garantire al Gestore il rispetto del principio di unicità della gestione dell ambito, esercitando le proprie attribuzioni, sulla base della normativa vigente, affinché tutte le attività siano trasferite al medesimo. 2. Il servizio affidato al Gestore mediante la presente Convenzione è costituito dall insieme delle seguenti attività, come classificate dalla Delibera AEEGSI n. 664/2015 del : ATTIVITA E SERVIZI DI CUI AL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO: - Captazione; - Potabilizzazione; - Adduzione; - Acquedotto distribuzione; - Fognatura; - Depurazione; - Vendita di acqua all ingrosso; 13

14 Convenzione di affidamento - Allacciamenti; - Altre prestazioni e servizi accessori per conto di utenti; - Attività di gestione della morosità, quali l invio di solleciti e comunicazioni, la sospensione e riattivazione della fornitura; - Vendita di acqua con autobotte per situazioni emergenziali; 3. Il perimetro dell affidamento può essere ampliato, includendovi ulteriori servizi tra quelli richiamati nelle Definizioni riportate nell art. 1 della presente Convenzione, al fine di assicurare l equilibrio economico-finanziario della gestione, in base a quanto previsto dai successivi artt. 17 e L esercizio del servizio affidato avviene all interno del perimetro amministrativo dei Comuni che fanno parte dell A.T.O. n. 4 Alto Valdarno come da elenco allegato alla L.R. n. 81/1995 e riportato sulla Mappa allegata sub lettera b) alla presente Convenzione. 5. Ogni eventuale modifica della delimitazione dell A.T.O. da parte della pertinente legislazione regionale dovrà essere recepita tramite revisione della presente Convenzione. 6. Nel caso di cui al precedente comma 5, ove la variazione comporti aumenti di costi o diminuzioni di ricavi, i termini finanziari ed economici della presente Convenzione saranno rideterminati in accordo tra le Parti oppure, alternativamente, saranno previste specifiche ed adeguate modalità per lo svolgimento della gestione del nuovo perimetro del servizio, compatibilmente con la regolamentazione di settore, e fatta salva l applicazione degli artt. 16, 17 e 18 della presente convenzione, e salvo in ogni caso il ricorso alla procedura arbitrale di cui al successivo 14

15 art. 46. Articolo 6 Definizione dell Affidamento 1. L ente concedente nell affidare alla Società Nuove Acque la gestione dei servizi idrici dell A.T.O. n. 4 si è impegnato a mettere a disposizione, in stato di regolare funzionamento, fatte salve le riserve formulate dal Gestore all atto di approvazione dello stato di consistenza previsto dal successivo art. 8, i beni e le opere pubbliche, afferenti ai servizi stessi, realizzate (o, se in corso di realizzazione, al termine della stessa) direttamente dall ente concedente o dai Comuni interessati. 2. L A.I.T. conserva il controllo dei servizi affidati e deve ottenere dal Gestore tutte le informazioni necessarie per l esercizio dei propri poteri e diritti. 3. Il Gestore espleta i servizi conformemente alla presente Convenzione. La gestione è a rischio e pericolo del Gestore, che è autorizzato a percepire dagli utenti come corrispettivo di tutti gli oneri e obblighi posti a suo carico le tariffe ed i corrispettivi indicati nel successivo art A partire dall anno 2013 il costo di funzionamento dell A.I.T. è interamente a carico della tariffa del S.I.I. e corrisposto dal gestore secondo gli importi, i criteri e le modalità stabilite dall Autorità medesima. Articolo 7 Responsabilità del Gestore 1. Dalla data di attivazione dell affidamento, stabilita al 1 giugno 1999, il Gestore è responsabile del buon funzionamento dei servizi secondo le disposizioni della presente Convenzione e degli allegati che ne costituiscono parte integrante. 15

16 Convenzione di affidamento 2. Grava sul Gestore la responsabilità derivante dalla gestione delle opere affidate al medesimo, che restano di proprietà degli Enti locali, e di quelle successivamente affidate o realizzate direttamente dal Gestore. 3. A completamento di quanto previsto dal successivo art. 39, il Gestore ha prestato idonee garanzie assicurative e finanziarie, anche attraverso polizze fideiussorie, tali da coprire i rischi derivanti da proprie inadempienze e comunque da danni causati a terzi, in conformità a quanto previsto dal successivo art Il Gestore terrà, sollevati e indenni l A.I.T. e gli Enti locali, nonché il personale dipendente dai suddetti Enti, da ogni e qualsiasi responsabilità connessa con i servizi stessi. 5. Il Gestore è responsabile del conseguimento dei livelli minimi di servizio in conformità a quanto previsto al riguardo dal Piano d Ambito, nei limiti di quanto consentito dal livello delle infrastrutture esistenti e dai miglioramenti conseguenti agli investimenti previsti dal Programma degli Interventi. Articolo 8 Condizioni Particolari 1. Forza Maggiore: si intende per evento di Forza Maggiore qualsiasi evento non prevedibile ed al di fuori del controllo del Gestore (ivi compresi, a titolo meramente esemplificativo, calamità naturali, factum principis, scioperi nazionali e guerre) che comporti la modifica delle Condizioni di Affidamento previste nel Piano d Ambito e relativi documenti annessi (Programma degli Interventi e Piano Finanziario). In particolare, che abbia come conseguenza e comporti modifica di: a) la tempistica e l ammontare degli investimenti (anche in relazione 16

17 a: (i) investimenti aggiuntivi resisi necessari dal verificarsi dell evento di forza maggiore e (ii) quanto previsto all art. 5 del Disciplinare Tecnico in merito a spostamento di opere a causa di autorizzazioni precarie); b) i costi di esercizio (anche in relazione a: (i) nuove normative fiscali e (ii) nuova normativa sul livello del servizio; c) i ricavi di esercizio (anche in relazione a: (i) variazione delle quantità di acqua distribuita, (ii) variazione dell acqua disponibile e (iii) variazione della tariffa media in relazione alla struttura tariffaria applicata all utenza); d) il livello del servizio. 2. Conseguentemente al verificarsi di un evento di Forza Maggiore: a) il Gestore sarà obbligato a dare comunicazione immediata dell evento all A.I.T. con una stima prudenziale della durata dell evento; b) gli obblighi del Gestore di cui al successivo art. 25 e di cui al successivo art. 26 rimarranno sospesi per tutta la durata dell evento; c) il Gestore e l A.I.T. dovranno fare quanto ragionevolmente possibile per proseguire la fornitura del servizio idrico integrato. 3. Fatto salvo quanto previsto dalla regolamentazione di settore, i rimedi che possono essere richiesti dal Gestore in relazione al verificarsi di un evento di Forza Maggiore sono: a) adeguamento della tariffa di cui al successivo art. 21 (allorché l evento di Forza Maggiore causi una diminuzione dei ricavi o l aumento dei costi di esercizio e/o dei costi di investimento); b) modifica del Piano d Ambito e dei relativi documenti annessi; 17

18 Convenzione di affidamento c) prolungamento del periodo di Affidamento; d) recesso, applicabile solo nel caso di evento di Forza Maggiore che duri oltre 6 (sei) mesi. 4. In caso di recesso, l A.I.T. e i Comuni saranno obbligati in solido a versare al Gestore l indennizzo previsto dal successivo art. 37 per il caso di Riscatto e subentreranno in tutti i diritti e gli obblighi del Gestore, fatta eccezione per il contratto di finanziamento stipulato dal Gestore per l attuazione del programma degli investimenti previsto dal Piano di Ambito. 5. In tutti i casi in cui il Gestore richieda uno o più dei rimedi sopra indicati e per inerzia o per mancato accordo non si addivenga ad una soluzione concordata entro 30 (trenta) giorni dalla richiesta del rimedio, la questione verrà sottoposta all Arbitrato di cui al successivo art. 46 che dovrà decidere entro 90 (novanta) gg. dal momento in cui ha ricevuto tale richiesta. 6. In particolare, l aggiornamento della tariffa, nei casi previsti dal comma 5 del presente articolo e dal successivo art. 21, comma 6, lett. b), dovrà essere tale da ristabilire gli indici di economicità del servizio e di redditività del capitale investito previsti dal Piano Finanziario originario. 7. Il Gestore fattura all utenza le prestazioni del servizio idrico integrato a decorrere dal 1 giugno 1999 con suoi conseguenti diritti, oneri e spese a suo carico a far tempo da tale data. 8. Le procedure previste ai commi 3, 4, 5 e 6 che precedono si applicano ove compatibili con le procedure previste agli artt. 16, 17 e 18 della presente Convenzione. 18

19 Articolo 9 Assunzione di Personale 1. Il Gestore si impegna a far sì che l organico della società sia quello previsto dal Piano d Ambito. 2. Il Gestore, ai sensi della L.R. n. 26/1997, adottata secondo il disposto del comma 3 dell art. 12 della legge n. 36/1994, ha assunto il personale già dipendente presso le precedenti gestioni, in conformità al disposto di cui ai commi 2 e 4 dell art. 6 della L.R. n. 26/1997, con applicazione del contratto collettivo di lavoro Federgasacqua. 3. Per il personale di provenienza CIGAF, l elenco nominativo era limitato al personale certificato esclusivamente all A.T.O. n. 4 pari a n. 31 unità. Per quanto riguarda il personale tecnico amministrativo addetto indistintamente all A.T.O n. 4 e all A.T.O. n. 6 pari a 41 unità il gestore era obbligato assumere solo n. 31 unità di detto personale per un totale complessivo di n. 62 unità come deliberato dall Assemblea dell Autorità di Ambito con atto n. 5 del 19 maggio Il Gestore non sarà tenuto a subentrare in eventuali vertenze di lavoro in corso al momento dell assunzione del servizio né sarà obbligato a sostenere i relativi esborsi; in caso di sua non voluta solidarietà passiva il Gestore avrà integrale diritto di regresso nei confronti dei precedenti datori di lavoro. 5. Nei primi due anni dalla data di affidamento del servizio, il Gestore ha potuto avvalersi, a mezzo di apposite convenzioni, anche del personale di quei comuni che per l esiguità della propria struttura amministrativa non avevano destinato in via prevalente e permanente il proprio personale allo svolgimento delle funzioni attinenti ai servizi idrici e quindi non avevano trasferito tale personale al Gestore. 19

20 Convenzione di affidamento 6. Tale periodo potrà essere prorogato se, mediante una trattativa diretta con tali comuni, il Gestore ne ravvisi la convenienza. Articolo 10 Consegna delle Opere, Impianti e Canalizzazioni 1. In applicazione delle leggi statali e regionali in materia, sono affidati al Gestore i beni mobili ed immobili secondo quanto risulta dallo stato di consistenza di cui al successivo comma Le Parti si danno reciprocamente atto che, con l affidamento del servizio, il Gestore ha ricevuto in consegna i beni descritti nel verbale di consegna provvisorio allegato 3 alla Convenzione originaria, verbale provvisorio che, con le integrazioni ed aggiornamenti comunicati dal Gestore con nota prot. 685 del 28 febbraio 2000, costituisce lo stato di consistenza dei beni mobili e immobili che ha sostituito definitivamente, e per i medesimi effetti, l inventario delle immobilizzazioni tecniche (materiali ed immateriali) e dei beni mobili ed immobili costituenti cespiti strumentali del servizio affidati in concessione al Gestore. 3. Al termine del periodo di affidamento sarà redatto a cura del gestore, previo riconoscimento nel P.E.F. da parte di AIT dei relativi oneri, un inventario che integri lo stato di consistenza di cui al comma precedente, adeguandolo con gli investimenti e le opere realizzate durante il periodo di concessione. 4. Il Gestore ha accettato i beni descritti dallo stato di consistenza nelle condizioni di fatto e di diritto nelle quali i beni si trovavano al momento dell approvazione dello stato di consistenza. 5. L ente concedente ha consegnato altresì al Gestore tutti i progetti e documenti in proprio possesso riguardanti i beni consegnati. 20

21 6. Il Gestore ha acquisito al prezzo della perizia le provviste e i materiali vari di magazzino destinati al funzionamento del servizio, inclusi i contatori nuovi. 7. Tutti i nuovi beni attinenti al servizio eventualmente realizzati direttamente dai Comuni o dall ente concedente verranno a fare parte dell affidamento ed il Gestore ne assicurerà l entrata in servizio entro il termine massimo stabilito in uno specifico accordo con l ente concedente. 8. Il Gestore si impegna ad adeguare le opere, gli impianti e le canalizzazioni alle vigenti legislazioni in materia sia di tecnica che di sicurezza, considerando gli oneri relativi a tali adeguamenti compresi nelle previsioni finanziarie del Piano di cui al successivo art. 19. Modifiche nella legislazione applicabile e nuovi assetti normativi sul punto implicheranno la verifica della tariffa applicabile e dei tempi necessari per la realizzazione degli adeguamenti, compatibilmente con la regolamentazione di settore e fatta salva l applicazione degli artt. 16, 17 e 18 della presente Convenzione. Articolo 11 Esclusività del Servizio 1. Per tutta la sua durata la Convenzione conferisce al Gestore il diritto esclusivo di esercitare il servizio affidato all interno del perimetro indicato nel precedente art Il Gestore ha il diritto esclusivo di mantenere sopra e sotto il suolo pubblico tutte le opere e canalizzazioni esistenti necessarie ai servizi e quelle che saranno successivamente realizzate per l attuazione del piano approvato dall A.I.T. 21

22 Convenzione di affidamento 3. Gli Enti locali territoriali e l A.I.T. si impegnano per tutta la durata della Convenzione a non consentire a terzi il collocamento di condutture e impianti, per i fini previsti dalla Convenzione stessa, nel sottosuolo e sul suolo di proprietà, nonché nel e sul demanio pubblico. Articolo 12 Gestioni Esistenti 1. Le Parti si danno reciprocamente atto che nell A.T.O. n. 4 Alto Valdarno non vi sono Gestioni conformi in quanto non sono in essere affidamenti ad altri gestori da salvaguardare ai sensi di legge. CAPITOLO SECONDO PIANO D AMBITO E STRUMENTI PER IL MANTENIMENTO DELL EQUILIBRIO ECONOMICO FINANZIARIO Articolo 13 Contenuto del Piano d ambito 1. Il Piano d ambito, allegato sub lettera f) alla presente Convenzione di cui costituisce parte integrante, è redatto, ai sensi dell art. 149 del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.. 2. L A.I.T. assicura che, a valle delle procedure partecipate previste per l approvazione del Piano d ambito, i documenti che lo compongono siano tra loro coerenti. 3. L A.I.T. assicura che, all inizio e per tutta la durata dell affidamento, le previsioni della presente Convenzione consentano nel loro complesso di perseguire l obiettivo di raggiungimento 22

23 dell equilibrio economico finanziario, secondo criteri di efficienza e in linea con gli indici di bancabilità. Articolo 14 Aggiornamento del Piano d ambito 1. Ai fini dell applicazione della regolazione per schemi regolatori introdotta dall AEEGSI, l A.I.T. all inizio di ciascun periodo regolatorio, e comunque nei termini previsti dall AEEGSI adotta, con proprio atto deliberativo, la pertinente predisposizione tariffaria, ossia lo specifico schema regolatorio composto dagli atti elaborati secondo i criteri e le indicazioni metodologiche definite dalla regolazione - di seguito riportati: a) l aggiornamento del Programma degli Interventi, che specifica, in particolare, le criticità riscontrate sul relativo territorio, gli obiettivi che si intendono perseguire in risposta alle predette criticità, nonché le conseguenti linee di intervento (individuate su proposta del Gestore), evidenziando le medesime nel cronoprogramma degli interventi. Per ciascun periodo regolatorio, il documento di aggiornamento del Programma degli Interventi reca la puntuale indicazione degli interventi riferiti all orizzonte temporale di volta in volta esplicitato dall AEEGSI, riportando, per l eventuale periodo residuo fino alla scadenza dell affidamento, le informazioni necessarie al raggiungimento almeno dei livelli minimi di servizio, nonché al soddisfacimento della complessiva domanda dell utenza; b) l aggiornamento del Piano Economico Finanziario, che esplicita con cadenza annuale per tutto il periodo di affidamento - e sulla 23

24 Convenzione di affidamento base della disciplina tariffaria adottata dall AEEGSI - l andamento dei costi di gestione e di investimento, nonché la previsione annuale dei proventi da tariffa con esplicitati i connessi valori del vincolo ai ricavi del gestore (VRG) e del moltiplicatore tariffario di cui alla regolazione vigente; c) la convenzione di gestione, contenente gli aggiornamenti necessari a recepire la disciplina introdotta dall AEEGSI. 2. L A.I.T. assicura che, a valle delle procedure partecipate previste per l approvazione della predisposizione tariffaria, i documenti che la compongono siano tra loro coerenti. 3. L A.I.T. assicura che l aggiornamento del Piano d Ambito ai sensi del presente articolo consenta di perseguire l obiettivo di mantenimento dell equilibrio economico finanziario, secondo criteri di efficienza anche in relazione agli investimenti programmati e in linea con gli indici di bancabilità. Articolo 15 Raggiungimento e mantenimento dell equilibrio economico finanziario 1. Le Parti concorrono, sulla base delle rispettive responsabilità, a perseguire il raggiungimento e mantenimento dell equilibrio economicofinanziario, secondo criteri di efficienza, in base agli strumenti previsti dalla regolazione tariffaria dell AEEGSI e a quanto precisato nella presente Convenzione e, comunque e in linea con gli indici di bancabilità. Articolo 16 Istanza di riequilibrio economico - finanziario 24

25 1. Qualora, durante il periodo regolatorio si verifichino circostanze straordinarie ed eccezionali, di entità significativa e non previste al momento della formulazione della predisposizione tariffaria tali da pregiudicare l equilibrio economico-finanziario, il Gestore presenta all A.I.T. istanza di riequilibrio. 2. L istanza deve contenere l esatta indicazione dei presupposti che comportano il venir meno dell equilibrio economico-finanziario, la sua puntuale quantificazione in termini economici e finanziari, la proposta delle misure di riequilibrio da adottare, nonché l esplicitazione delle ragioni per le quali i fattori determinanti lo squilibrio non erano conosciuti o conoscibili al momento della formulazione della predisposizione tariffaria. 3. E obbligo del Gestore comunicare altresì, nell istanza e in forma dettagliata, tutte le iniziative messe in atto per impedire il verificarsi dei fattori determinanti lo scostamento. Articolo 17 Misure per il mantenimento dell equilibrio economico-finanziario 1. Le eventuali misure di riequilibrio, cui è consentito far ricorso nell ordine di priorità di seguito indicato, sono: a) revisione della predisposizione tariffaria, secondo i criteri, le modalità e nei limiti ammessi dalla regolazione dell AEEGSI, con particolare riferimento a: - trattamento dei costi di morosità; - allocazione temporale dei conguagli; - rideterminazione del deposito cauzionale; - revisione dell articolazione tariffaria; 25

26 Convenzione di affidamento - rimodulazione del pagamento di canoni e mutui, sentiti i soggetti interessati; b) revisione del Programma degli Interventi, comunque garantendo il raggiungimento almeno dei livelli minimi di servizio, nonché il soddisfacimento della complessiva domanda dell utenza; c) modifica del perimetro dell affidamento o estensione della durata dell affidamento, ove ne ricorrano i presupposti previsti dalla presente Convenzione; d) richiesta di accesso alle misure di perequazione disciplinate dalla regolazione dell AEEGSI, nei limiti previsti e in presenza dei requisiti fissati da quest ultima; e) eventuali ulteriori misure definite dalle Parti. 2. Le misure di cui al presente articolo possono essere richieste anche congiuntamente. Articolo 18 Procedimento per la determinazione e approvazione delle misure di riequilibrio 1. L A.I.T. decide sull istanza di riequilibrio presentata dal Gestore entro sessanta giorni dalla sua ricezione e trasmette all AEEGSI la propria determinazione motivata contenente la proposta di adozione di una o più misure di riequilibrio, azionabili nell ordine di priorità di cui al precedente art. 17. Laddove nessuna delle misure di cui al precedente art. 17 sia proficuamente attivabile nello specifico contesto considerato, l A.I.T., previa specifica motivazione sul punto, sottopone alla valutazione dell AEEGSI ulteriori misure di riequilibrio individuate con procedura partecipata dal Gestore 26

27 2. L AEEGSI verifica e approva le misure di riequilibrio determinate dall A.I.T. nell ambito dei procedimenti di propria competenza e nei termini previsti dai medesimi, comunque non oltre centottanta giorni dalla ricezione. Ove ricorrano gravi ragioni di necessità e urgenza tali da mettere a rischio la continuità gestionale, l AEEGSI può disporre misure cautelari. 3. L istanza di riequilibrio deve tenere conto anche dei rapporti economici con eventuali società patrimoniali proprietarie di infrastrutture nonché delle eventuali transazioni infragruppo, al fine di assicurare l efficienza complessiva dei costi di gestione. 4. Ove le parti non raggiungano un accordo sulla necessità di procedere ad un riequilibrio economico finanziario e/o sulle eventuali misure di riequilibrio da adottare a tal fine, il Gestore potrà recedere dalla presente Convenzione compatibilmente con la regolamentazione di settore. In Tale ipotesi trova applicazione l art. 39 della presente Convenzione. CAPITOLO TERZO FINANZIAMENTO Articolo 19 Programma degli Interventi e Piano Finanziario 1. Il Gestore accetta il Programma degli interventi ed il Piano finanziario con i relativi obblighi in materia di investimenti, di livelli di servizio e di tariffe contenuti nel Piano d Ambito approvato con deliberazione dell Assemblea n. 6 del 21 maggio 1999 e successive modifiche ed integrazioni, come da allegato alla presente Convenzione 27

28 Convenzione di affidamento sub lettera e). Articolo 20 Livelli di Qualità del Prodotto e del Servizio 1. I livelli di qualità del prodotto e del servizio garantiti dal Gestore sono quelli riportati nell allegato Disciplinare Tecnico, allegato sub lettera a), e nella Carta del servizio di cui al successivo art. 30 e dovranno essere raggiunti dal Gestore, in conformità a quanto previsto al riguardo dal piano d ambito, tenendo conto degli investimenti previsti dal Programma degli Interventi e relativi aggiornamenti annuali in termini di quantità e tempi. 2. A tali livelli e al loro incremento previsto dal piano d ambito è commisurata la tariffa applicata per cui un aumento dei livelli non previsto dal piano d ambito comporta la preventiva approvazione dell A.I.T. ove tale aumento possa comportare aumento dei costi incidenti sulla tariffa, compatibilmente a quanto previsto dalla regolamentazione di settore, e fatta salva l applicazione degli artt. 16, 17 e 18 della presente convenzione. Articolo 21 Tariffa del Servizio 1. La tariffa costituisce corrispettivo del servizio ed è riscossa dal Gestore. 2. Il Gestore prende atto che le diverse tariffe e le relative articolazioni sono determinate dall A.I.T. ed approvate da AEEGSI tenendo conto della tariffa di riferimento e della vigente disciplina di settore e che l A.I.T. dichiara che nel loro complesso determinano una 28

29 tariffa media che assicura la copertura integrale di tutti i costi e le remunerazioni dovute. 3. La tariffa reale media per il primo esercizio annuale del Servizio Idrico Integrato era stabilita nella Convenzione originaria in Lit (millesettecentottanta) al metro cubo. 4. Le tariffe sono determinate con deliberazione dell A.I.T. in base alla normativa vigente ed in conformità con le previsioni del Piano d Ambito e approvate dall AEEGSI. 5. L aggiornamento decorre dal 1 gennaio di ogni anno o dal diverso termine previsto dalla regolamentazione di settore. 6. Le tariffe possono altresì subire variazioni a seguito di: a) disposizioni legislative che modifichino le prescrizioni relative ai livelli di qualità del prodotto e del servizio, previa deliberazione dell A.I.T.; b) eventi di Forza Maggiore, con le modalità previste al precedente art. 8. Ai fini dell aggiornamento tariffario l EGA procederà secondo i criteri e le modalità stabiliti dal vigente Metodo Tariffario adottato dall AEEGSI. Articolo 22 Incrementi di Efficienza 1. Il Gestore è tenuto a migliorare costantemente l efficienza del servizio per effetto degli investimenti previsti e recepiti nel Piano d Ambito, secondo quanto previsto dalla regolamentazione di settore. 2. Gli incrementi di efficienza sono quelli previsti nel Piano d Ambito. 29

30 Convenzione di affidamento Articolo 23 Canone di Concessione per i Beni Affidati al Gestore 1. Per le immobilizzazioni materiali ed immateriali affidate al Gestore in concessione, il Gestore è tenuto a versare alle Amministrazioni Comunali ricadenti nella Conferenza territoriale n. 4 Alto Valdarno, in ragione dei relativi conferimenti e degli accordi con essi intervenuti, la somma fissata nel Piano d Ambito. Tale somma viene versata dal Gestore in duplice soluzione, con cadenza semestrale, entro il 31 maggio ed il 30 novembre di ciascun anno in linea con le previsioni del Piano Economico Finanziario. 2. Il Gestore versa altresì all A.I.T. le quote capitale ed interessi dei mutui contratti dall ex AATO n. 4, per conto dei Comuni, con la Cassa DDPP per il fondo rotativo per la progettualità (pos /01) e per l aumento di capitale sociale (pos. n /00), sino al termine del periodo di ammortamento degli stessi. 3. Il Gestore versa le somme di cui al comma precedente entro il 15 giugno ed 15 dicembre di ciascun anno. CAPITOLO QUARTO CONTROLLO Articolo 24 Controllo da parte dell Autorità Idrica Toscana 1. L A.I.T. effettua il controllo del servizio ai sensi di quanto previsto dall allegato H (_Determinazione Area Pianificazione e Controllo n. 25/2016) ed all allegato A Disciplinare tecnico, ove compatibile con il primo documento. Qualsiasi modifica delle modalità di controllo dovrà essere previamente concordato con il Gestore. L A.I.T. può avvalersi, nell esercizio di tale funzione e sempre che ciò sia 30

31 consentito dalla normativa vigente, della collaborazione di terzi, a condizione che non si tratti di soggetti effettuanti, anche in ambiti territoriali diversi, attività di gestione di servizi idrici. 2. In occasione dei controlli di cui sopra possono essere effettuati campionamenti ed ogni operazione conoscitiva di carattere tecnico, compresa l assunzione di copie documentali nei limiti della legislazione e del regolamento vigente per l accesso ai documenti amministrativi. 3. Il Gestore presta all A.I.T. o al soggetto terzo di cui al comma 1 ogni collaborazione nell espletamento dell attività di cui sopra, compatibilmente con la necessità di garantire la prestazione del servizio pubblico. 4. Il Gestore dovrà agevolare i controlli fornendo, secondo i termini di cui al successivo art. 26, comma 1, lett. f), tutti i dati richiesti dall A.I.T.. 5. Qualora l A.I.T durante l attività di controllo rilevasse inadempienze imputabili al Gestore avrà l onere di denunciarle al medesimo e di inviarne copia alla Banca agente del finanziamento al Gestore, a pena di decadenza, entro 15 (quindici) giorni dalla scoperta; il Gestore avrà la facoltà di fornire le proprie giustificazioni entro i successivi 15 (quindici) giorni; pervenute le giustificazioni e qualora le stesse non fossero accolte dall A.I.T., questa dovrà diffidare il Gestore all adempimento entro un termine congruo rispetto alla natura della prestazione. 6. Prima dello svolgimento della procedura sopra descritta nessun provvedimento unilaterale potrà essere adottato dall A.I.T., in relazione a quanto previsto nel presente articolo. 31

32 Convenzione di affidamento Articolo 25 Obblighi del Gestore 1. Per permettere il controllo della gestione, il Gestore è tenuto all osservanza delle precisazioni stabilite dall A.I.T. a seguito dell approvazione di apposito documento redatto sulla base dei criteri previsti dalla Regione. 2. Il Gestore si obbliga a raggiungere l equilibrio economico finanziario della gestione in modo che sia assicurata in ogni caso la totale copertura dei costi di investimento e di esercizio. 3. Nell ipotesi che non sia possibile raggiungere l equilibrio economico-finanziario della gestione per fatti non imputabili al Gestore, l A.I.T. provvederà ad adottare i provvedimenti previsti dalla legge e dalla presente Convenzione necessari e utili per il ripristino del suddetto equilibrio. 4. Il Gestore dovrà sottoporre a certificazione il proprio bilancio di esercizio da parte di una Società abilitata della cui nomina deve essere data informativa ad A.I.T.. 5. Il Gestore redige il conto economico e lo stato patrimoniale secondo quanto previsto dalle disposizioni di settore. Articolo 26 Ulteriori obblighi del Gestore 1. Il Gestore è obbligato a: a) raggiungere i livelli di qualità, efficienza e di affidabilità del servizio da assicurare all utenza, previsti dalla regolazione dell AEEGSI e assunti dalla presente Convenzione; b) rispettare i criteri e le modalità di applicazione delle tariffe 32

33 determinate dall A.I.T. in base alla regolazione dell AEEGSI, curando e comunicando agli utenti il loro aggiornamento annuale; c) adottare la carta dei servizi in conformità alla normativa vigente e alla regolazione dell AEEGSI; d) provvedere alla realizzazione del Programma degli Interventi; e) predisporre modalità di controllo del corretto esercizio del Servizio ed in particolare un sistema tecnico adeguato a tal fine, come previsto dall art. 165 del D.Lgs. n. 152/2006; f) trasmettere all A.I.T. le informazioni tecniche, gestionali, economiche, patrimoniali e tariffarie riguardanti tutti gli aspetti del SII, sulla base della pertinente normativa e della regolazione dell AEEGSI; g) prestare ogni collaborazione per l organizzazione e l attivazione dei sistemi di controllo integrativi che l A.I.T. ha facoltà di disporre durante tutto il periodo di affidamento; h) dare tempestiva comunicazione all A.I.T. del verificarsi di eventi che comportino o che facciano prevedere irregolarità nell erogazione del servizio, nonché assumere ogni iniziativa per l eliminazione delle irregolarità, in conformità con le prescrizioni dell A.I.T. medesima; i) restituire all A.I.T., alla scadenza dell affidamento, tutte le opere, gli impianti e le canalizzazioni del SII in condizioni di efficienza ed in buono stato di conservazione, coerentemente con le previsioni del Piano d ambito; j) prestare le garanzie finanziarie e assicurative previste dalla Convenzione; k) pagare le penali e dare esecuzione alle sanzioni; 33

34 Convenzione di affidamento l) attuare le modalità di rendicontazione delle attività di gestione previste dalla normativa vigente; m) curare l aggiornamento dell inventario dei beni di cui alla presente Convenzione; n) proseguire nella gestione del SII fino al subentro del nuovo Gestore, secondo quanto previsto dalla regolazione dell AEEGSI e dalla presente Convenzione; o) rispettare gli obblighi di comunicazione previsti dalla regolazione dell AEEGSI e dalla presente Convenzione. 2. Il comma 1, per la parte inerente il controllo del servizio, dovrà essere conforme a quanto previsto all allegato H (Determinazione Area Pianificazione e Controllo n. 25/2016) ed all allegato A (Disciplinare tecnico), ove compatibile con il primo documento, le cui eventuali modifiche potranno essere approvate solo previo accordo con il Gestore. Articolo 27 Ulteriori obblighi dell A.I.T. 1. L A.I.T. è obbligata a: a) avviare la procedura di individuazione del nuovo soggetto Gestore almeno 18 (diciotto) mesi prima della scadenza naturale della presente Convenzione e, nel caso di cessazione anticipata, entro 3 (tre) mesi dall avvenuta cessazione; b) provvedere alla predisposizione tariffaria, anche per i grossisti operanti nel territorio di propria competenza, e all adempimento degli ulteriori obblighi posti in capo agli enti gestori d ambito dalla regolazione dell AEEGSI, nel 34

35 rispetto dei criteri, delle procedure e dei termini stabiliti dall AEEGSI medesima; c) garantire gli adempimenti previsti dalle disposizioni normative e regolamentari applicabili al SII adottando, nei termini previsti, gli atti necessari; d) garantire lo svolgimento della procedura di subentro nelle modalità e nei tempi previsti dalla normativa vigente; e) adempiere alle obbligazioni nascenti dalla convenzione al fine di garantire le condizioni economiche, finanziarie e tecniche necessarie per la erogazione e la qualità del servizio; f) controllare le attività del Gestore, raccogliendo, verificando e validando dati e informazioni inviate dal Gestore medesimo, anche nell ambito dei procedimenti di attuazione della regolazione dell AEEGSI. Articolo 28 Rapporti tra grossista, A.I.T. e Gestore 1. L'A.I.T. provvede agli obblighi di predisposizione tariffaria, previsti dalla pertinente regolazione, anche in relazione ai grossisti operanti nel territorio di propria competenza. Si applicano, anche in tali fattispecie, le norme e le procedure relative alla predisposizione tariffaria previste dalla regolazione dell'aeegsi, ivi comprese le conseguenze in caso di inadempimento degli obblighi previsti in capo al grossista e all'a.i.t.. 2. Il Grossista eroga i propri servizi alle condizioni economiche determinate dall'a.i.t. in attuazione dei provvedimenti dell'aeegsi e 35

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