ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI DELLA PROVINCIA DI PESARO E URBINO S T A T U T O

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1 ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI DELLA PROVINCIA DI PESARO E URBINO S T A T U T O APPROVATO CON DELIBERA DI CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE N. 1 (VERBALE N. 768 DEL 14/04/2000) CON PARERE FAVOREVOLE DEL CO.RE.CO. MARCHE IN DATA 27/04/00 PROVVEDIMENTO N PUBBLICATO SUL BUR N. 61 DEL 15/06/2000 Documenti\Statuto 2000 verb. 768.doc

2 ARTICOLO 1 (LE FINALITA') 1. L'Istituto Autonomo per le Case Popolari (IACP) di Pesaro, con sede in Pesaro, Via Bramante 47, ha il compito di soddisfare il fabbisogno di edilizia residenziale pubblica, nel quadro della programmazione regionale, provinciale e comunale, anche mediante la realizzazione di attività imprenditoriali, purchè prevalentemente finalizzate a tale funzione sociale. 2. In particolare l'iacp provvede: a) ad attuare interventi di edilizia residenziale sovvenzionata, agevolata e convenzionata mediante l'acquisto, la costruzione ed il recupero di abitazioni e di immobili di pertinenza, anche attraverso programmi complessi utilizzando le risorse finanziarie proprie o provenienti per lo stesso scopo da altri soggetti pubblici; b) a progettare programmi complessi ad eseguire opere di edilizia e di urbanizzazione per conto di enti pubblici; c) a costruire nuovi edifici ovvero a recuperare fabbricati esistenti, nell'ambito dei programmi di edilizia residenziale pubblica o di altri interventi previsti dalle vigenti disposizioni; d) a gestire il patrimonio proprio e di altri enti pubblici; e) a stipulare convenzioni con gli enti locali e con altri operatori per la progettazione o l'esecuzione delle attività previste dalle precedenti lettere a), b), c)e d); f) a svolgere attività di consulenza ed assistenza tecnica a favore di operatori pubblici e privati; g) a intervenire, mediante l'utilizzazione di risorse proprie, non vincolate ad altri scopi istituzionali, con fini calmieratori sul mercato edilizio, realizzando immobili allo scopo di locarli o venderli a prezzi economicamente competitivi; h) a formulare proposte sulle localizzazioni degli interventi di edilizia residenziale pubblica; i) a svolgere ogni altra attività rientrante nei fini istituzionali. ARTICOLO 2 (LE ATTIVITA') 1. Per l'attuazione dei propri fini l'istituto può: a) acquistare ed acquisire nei modi di legge terreni fabbricabili e venderli quando risultino inutilizzabili per l'istituto; b) costruire case di edilizia pubblica con i relativi accessori negozi e autorimesse; c) acquisire fabbricati per ricavarne abitazioni di edilizia pubblica con i relativi accessori negozi e autorimesse; d) provvedere alla demolizione degli edifici come sopra amministrati quando gli stessi si appalesino fatiscenti o richiedano interventi manutentivi eccessivamente onerosi, e) vendere o locare gli immobili di cui alle precedenti lettere b) e c) ovvero assegnarli in locazione con patto di futura vendita agli stessi inquilini ed ai loro eredi, nell'ambito delle vigenti disposizioni in materia; f) provvedere alle istituzioni accessorie che si propongono l'elevazione e l'educazione morale e sociale dei propri inquilini; g) accettare elargizioni donazioni eredità e legati di qualsiasi forma che ritenga vantaggiosi; h) contrarre prestiti con o senza garanzia ipotecaria e ricevere depositi a garanzia dei contratti di locazione ed inerenti alla gestione dei fondi di previdenza del proprio personale ; i) fare presso le banche tutte le operazioni indispensabili ai propri fini escluso ogni carattere aleatorio;

3 l) costituire, acquisire o vendere quote di società di capitali, strumentali al raggiungimento dei propri scopi istituzionali; m) fare tutte le altre operazioni ed atti consentiti dalla legge, per il raggiungimento dei propri fini. ARTICOLO 3 (IL PATRIMONIO) 1. Il patrimonio dell'istituto Autonomo per le Case Popolari di Pesaro è costituito: a) dai beni mobili ed immobili di proprietà; b) da eredità lasciti donazioni ed elargizioni che pervengono all'istituto, a fondo perduto; c) dal patrimonio degli altri enti od Istituti di case popolari e delle gestioni comunali e provinciali per le case popolari e delle gestioni speciali di cui venga disposta la fusione od incorporazione; d) da tutti gli apporti di carattere patrimoniale conseguenti a disposizioni legislative; e) dal fondo di riserva ordinario e dagli utili devoluti ad aumento del capitale. 2. I conferimenti di capitali previsti alla precedente lettera b) debbono essere preventivamente accettati dal Consiglio di Amministrazione. ARTICOLO 4 (IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE) 1. Il Consiglio di Amministrazione dell'istituto è composto da: 1) tre membri nominati dal Consiglio Regionale con voto limitato ad uno; 2) tre membri nominati dalla Provincia in cui ha sede l Istituto; 3) un membro nominato dal Comune in cui ha sede l Istituto; 2. Il Presidente e il Vice Presidente sono nominati dalla Giunta regionale e sono scelti tra i membri nominati dal Consiglio Regionale. 3. I consiglieri vengono nominati per la durata di cinque anni e possono essere riconfermati. 4. Il Consiglio per circostanze temporanee ed eccezionali può affidare speciali incarichi a singoli suoi membri. ARTICOLO 5 (IL COLLEGIO DEI REVISORI CONTABILI) 1. Per la sorveglianza delle operazioni contabili dell'istituto e per la revisione del bilancio consuntivo, è costituito un Collegio dei Revisori Contabili nominato dalla Giunta Regionale ed è composto da tre esperti in materia di amministrazione e contabilità iscritti nel registro dei revisori contabili. 2. Il Presidente è nominato dalla Giunta Regionale, con il medesimo provvedimento di nomina del Collegio. 3. Il Collegio dei Revisori Contabili dura in carica cinque anni a decorrere dalla data del provvedimento di nomina. 4. Ai componenti del Collegio dei Revisori Contabili, si applica il regime di incompatibilità previsto per i membri del Consiglio d'amministrazione, ad eccezione di quelle derivanti dalla carica di consigliere regionale, provinciale e comunale.

4 5. Al Collegio dei Revisori Contabili si applica la disciplina prevista dagli articoli 2397 e seguenti del codice civile, in quanto compatibile nonché l art. 2 della L.R. 7 giugno 1999 n. 18. ARTICOLO 6 (IL COMITATO TECNICO) 1. Le funzioni consultive tecniche previste dall'art. 63 della legge 22 ottobre 1971, n. 865, sono svolte dal Comitato Tecnico, così costituito: a) Il Direttore dell Istituto, con funzioni di Presidente; b) I responsabili degli uffici ad indirizzo tecnico dell Istituto; c) Il Dirigente del servizio regionale decentrato per le opere pubbliche e difesa del suolo o suo delegato; d) Due esperti in materie tecniche e giuridiche nel settore dell edilizia residenziale, nominati dalla Giunta Regionale. 2. I suddetti componenti possono designare un sostituto nel caso di assenza impedimento, in possesso di idonei requisiti professionali. 3. Alle sedute del comitato tecnico partecipa, con voto consultivo, un rappresentante del soggetto pubblico interessato all argomento in discussione. 4. Il comitato resta in carica per la durata di anni cinque ed ai suoi membri si applica il regime di incompatibilità previsto per i membri del Consiglio di Amministrazione. 5. Alle sedute del Comitato possono partecipare, senza diritto di voto, il progettista, il direttore dei lavori e il collaudatore dell'intervento in esame. 6. Il Comitato Tecnico esprime parere su: 1) gli atti tecnici ed economici relativi agli interventi di edilizia residenziale pubblica sovvenzionata o agevolata; 2) la congruità economica dei programmi di intervento di edilizia sovvenzionata o agevolata ammessi a finanziamento con provvedimento regionale, esprimendosi sul rispetto dei vincoli tecnico-dimensionali ed economici nonchè sull'applicazione delle maggiorazioni ammesse ai massimali di costo deliberati dalla Giunta regionale; 3) la richiesta di autorizzazione al superamento dei massimali di costo ammissibili; 4) i progetti le relative varianti, le sospensioni e le riprese dei lavori, le proroghe, i certificati di regolare esecuzione ed i collaudi degli interventi di nuova costruzione, recupero o manutenzione effettuati dallo Istituto; 5) i provvedimenti di rescissione, risoluzione o esecuzione d'ufficio dei contratti di appalto relativi agli interventi di edilizia residenziale pubblica; 6) ogni altro atto di natura tecnica inerente alla gestione dei lavori a richiesta dell'istituto. 7. Ai pareri della Commissione Tecnica si applicano le disposizioni dell'art. 16 della legge 7 agosto 1990, n. 241; i termini in esso previsti sono stabiliti in venti giorni. 8. Per la validità delle deliberazioni della Commissione occorre la presenza di almeno la metà dei componenti in carica e la maggioranza assoluta dei voti dei presenti. 9. A parità di voti prevale il voto di chi presiede.

5 ARTICOLO 7 (LE INCOMPATIBILITA') 1. Le cause di incompatibilità nelle funzioni di Presidente, di Vice-Presidente e di consigliere sono stabilite dalla legge. 2. Non possono, inoltre, far parte del Consiglio di Amministrazione e del Collegio dei Revisori e decadono dalla carica qualora vi siano stati nominati: a) coloro che abbiano un giudizio pendente con l'istituto o che abbiano debiti o crediti liquidi ed esigibili, verso di esso, per i quali sia intervenuta legale messa in mora; b) i parenti ed affini fino al 3 grado; la relativ a incompatibilità colpisce il meno anziano di nomina ed in caso di nomina contemporanea è considerato come anziano il maggiore di età; c) coloro che direttamente o indirettamente abbiano parte in servizi, riscossioni somministrazioni ed appalti interessanti l'istituto. 3. Qualora la causa di incompatibilità insorta succcessivamente alla nomina sia rimossa entro il termine di trenta giorni, la decadenza non può essere dichiarata. 4. I consiglieri che senza giustificati motivi non parteciperanno a tre sedute consecutive decadono dalla carica. ARTICOLO 8 (SOSTITUZIONE DEI CONSIGLIERI) 1. In caso di decadenza, rinuncia o morte dei singoli componenti il Consiglio ed il Collegio dei Revisori si procede subito alla sostituzione da parte di chi li ha nominati. 2. I nuovi consiglieri ed i revisori restano in carica per il tempo residuo rimasto da compiere ai predecessori. ARTICOLO 9 (CONFLITTO DI INTERESSI) 1. I membri del Consiglio non possono prendere parte a deliberazioni atti e provvedimenti concernenti interessi loro e dei parenti ed affini fino al quarto grado, o di società delle quali siano amministratori o soci illimitatamente responsabili. ARTICOLO 10 (INDENNITA') 1. Al Presidente ed al Vice Presidente è attribuita una indennità di carica nella misura prevista dalla normativa vigente. 2. Ai membri del Consiglio di Amministrazione, del Collegio dei Revisori e della Commissione Tecnica è corrisposta una indennità per ogni intervento alle sedute, nella misura stabilita dal Consiglio stesso nei limiti previsti dalle vigenti disposizioni. ARTICOLO 11 (IL PRESIDENTE) 1. Il Presidente ha la rappresentanza legale dell'istituto, convoca e presiede le adunanze del Consiglio, sovrintende al funzionamento dello Istituto e vigila sull'esecuzione delle deliberazioni consiliari.

6 2. Adotta, se l'urgenza lo richiede, i provvedimenti che sarebbero di competenza del Consiglio, convocando in tali casi senza indugio per riferire in merito agli stessi e chiederne la relativa ratifica. ARTICOLO 12 (IL VICE PRESIDENTE) 1. Il Vice Presidente sostituisce il Presidente in caso di sua assenza o impedimento; mancando il Vice Presidente le funzioni del Presidente sono esercitate dal consigliere più anziano per nomina ed a parità di nomina dal consigliere più anziano di età. ARTICOLO 13 (CONVOCAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE) 1. Il Consiglio di Amministrazione si riunisce di norma una volta al mese ed ogni qual volta sia convocato dal Presidente ovvero ne sia fatta domanda da almeno tre consiglieri in carica o dal Collegio dei Revisori. 2. Gli avvisi di convocazione devono essere comunicati ai consiglieri almeno tre giorni prima di quello fissato per la seduta ed indicare l'ora e il luogo dell'adunanza nonchè i singoli argomenti da trattare. 3. Nei casi di urgenza, riconosciuti poi tali nella stessa adunanza, la comunicazione può essere effettuata il giorno precedente. ARTICOLO 14 (ADUNANZE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE) 1. Le adunanze del Consiglio di Amministrazione sono presiedute dal Presidente o dal Vice Presidente ed in caso di loro mancanza dal consigliere più anziano fra i presenti. 2. Per la validità delle deliberazioni occorre la presenza di almeno la metà dei componenti in carica e la maggioranza assoluta dei voti dei presenti. 3. A parità di voti prevale il voto di chi presiede. ARTICOLO 15 (COMPETENZE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE) 1. Il Consiglio di Amministrazione dell'istituto: a) approva lo statuto e le eventuali modifiche, garantendo l'informazione sui provvedimenti secondo i principi stabiliti dalla legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni; b) stabilisce le linee di indirizzo generale dell'istituto, prefigura gli obiettivi pluriennali, approva i bilanci preventivi ed i conti consuntivi; c) definisce i piani annuali e pluriennali di attività approvando gli interventi da realizzare; d) delibera la partecipazione a società di capitali, per la gestione e la realizzazione di interventi edilizi e quant'altro statutariamente previsto per l'attività dell'istituto; e) accetta le donazioni i lasciti e le oblazioni; f) delibera gli acquisti le vendite, le permute di immobili e la costituzione di servitù attive e passive; g) approva la contrazione di mutui e le iscrizioni, postergazioni, riduzioni, rinnovazioni e cancellazioni di ipoteche;

7 h) autorizza le operazioni presso gli uffici del debito pubblico e la Cassa depositi e prestiti; i) approva i progetti di costruzione e trasformazione degli immobili; l) designa le persone incaricate di riscuotere e quietanzare per conto dell'istituto e determina le modalità dei pagamenti; m) approva i regolamenti per la costruzione, locazione, manutenzione, uso e gestione degli immobili; n) approva i regolamenti interni e gli organici del personale; o) determina l'importo delle cauzioni da prestarsi dagli aventi maneggio di denaro; p) dichiara la decadenza o l'incompatibilità dei consiglieri, dei revisori e dei componenti della Commissione Tecnica; q) nomina e revoca il Direttore Generale dell'istituto e, su proposta di quest'ultimo, gli altri dirigenti degli uffici; r) costituisce il Comitato Tecnico dell Istituto; s) esercita tutte le altre attribuzioni previste dalle leggi e dai regolamenti vigenti. ARTICOLO 16 (RESPONSABILITA' AMMINISTRATIVA E CONTABILE) 1. Gli amministratori rispondono in proprio ed in solido dei doveri imposti dalla legge, dall'atto costitutivo e dallo statuto. 2. Chiunque sia incaricato del maneggio di denaro e di valori dell'istituto deve prestare una congrua cauzione. ARTICOLO 17 (IL DIRETTORE GENERALE) 1. Il Direttore Generale dell'istituto è nominato dal Consiglio di Amministrazione su designazione del Presidente ed è scelto tra i dirigenti dello Istituto in possesso di idonei titoli professionali e di comprovata esperienza nel settore. 2. L'incarico ha una durata massima di cinque anni e può essere rinnovato. 3. Il Consiglio di Amministrazione revoca l'incarico, anche prima della scadenza del termine, in caso di ripetute violazioni di leggi o di gravi irregolarità amministrative e contabili. 4. Al Direttore Generale ed agli altri dirigenti spetta la gestione finanziaria, tecnica ed amministrativa, compresa l'adozione di tutti gli atti che impegnano l'ente verso l'esterno, mediante autonomi poteri di spesa, di organizzazione delle risorse umane, strumentali e di controllo; essi sono responsabili della gestione e dei relativi risultati. 5. Il Direttore Generale e gli altri dirigenti esercitano tutte le attribuzioni conferitegli dalla legge, dai regolamenti, dallo statuto e dal Consiglio di Amministrazione e compiono tutti gli atti di gestione che non siano espressamente riservati ad altri organi dell'istituto. 6. In particolare il Direttore Generale: a) formula proposte al Consiglio di Amministrazione; b) interviene alle sedute del Consiglio di Amministrazione in qualità di segretario e con voto consultivo, del quale deve farsi menzione nel verbale delle deliberazioni;

8 c) cura la gestione finanziaria, tecnica e amministrativa dell'istituto, anche mediante l'adozione di tutti gli atti di organizzazione e di spesa rilevanti nei confronti dei terzi; d) emana i bandi, ammette i concorrenti alle gare ed ai concorsi e ne presiede le relative commissioni; e) stipula i contratti e provvede agli acquisti in economia ed alle spese indispensabili per il normale e ordinario funzionamento; f) dirige il personale e organizza i servizi assicurando la funzionalità, l'economicità e la rispondenza dell'azione tecnico-amministrativa ai fini dell'istituto; g) emana i provvedimenti di autorizzazione, concessione o analoghi, il cui rilascio presupponga accertamenti e valutazioni anche di natura discrezionale, nel rispetto di criteri predeterminati dalla legge, dai regolamenti e da atti generali di indirizzo; h) emana le attestazioni certificazioni, comunicazioni, diffide, verbali, autenticazioni, legalizzazioni ed ogni altro atto costituente manifestazione di giudizio e di conoscenza non riservato dalla legge o dallo statuto al Presidente; i) nomina i procuratori, promuove e resiste alle liti dinanzi all autorità giudiziaria ed amministrativa con il potere di conciliare e transigere. 7. Il Direttore Generale può delegare parte delle proprie funzioni ad altri dirigenti o funzionari dell'istituto, ferma restando la sua responsabilità nei confronti del Consiglio di Amministrazione. 8. Il Direttore Generale designa il dirigente o funzionario incaricato di sostituirlo in caso di sua assenza o impedimento. ARTICOLO 18 (BILANCIO PREVENTIVO) 1. L'esercizio finanziario dell'istituto, decorre dal 1 gennaio e termina il 31 dicembre di ciascun anno. 2. Almeno tre mesi prima della fine di ciascun esercizio il Presidente deve sottoporre all'approvazione del Consiglio lo schema di bilancio preventivo per l'esercizio successivo riguardante l'intera gestione, distinto per capitoli. 3. Lo schema di bilancio è corredato da una relazione illustrativa con particolare riferimento all'andamento del mercato degli alloggi ed al fabbisogno di abitazioni popolari in tutti i centri abitati dell'ambito territoriale di competenza, ed all'eventuale programma di nuove costruzioni da svolgere dall'istituto. 4. Nessuna spesa può essere erogata se non trovi capienza nella previsione della relativa voce di bilancio. 5. Le eventuali variazioni devono essere preventivamente approvate dal Consiglio.

9 ARTICOLO 19 (BILANCIO CONSUNTIVO) 1. Entro due mesi dalla chiusura di ciascun esercizio finanziario il Presidente deve sottoporre il conto consuntivo, particolarmente illustrato, al Collegio dei Revisori, il quale, nel termine di un mese, riferisce con apposita relazione. 2. Detto conto consuntivo con la relazione del Presidente e del Collegio dei Revisori è sottoposto al Consiglio di Amministrazione che lo approva nei successivi trenta giorni. 3. Al procedimento si applica l'art. 16 della legge 7 agosto 1990, n ARTICOLO 20 (FONDO DI RISERVA) 1. L'Istituto deve costituire un fondo di riserva assegnandovi non meno di un ventesimo degli utili netti annuali fino a che il fondo medesimo abbia raggiunto almeno il quinto del patrimonio dell'istituto. 2. I residui utili netti nell'esercizio possono essere destinati soltanto al raggiungimento degli scopi dell'istituto indicati nell'art. 2. ARTICOLO 21 (LOCALI AD USO DIVERSO) 1. I locali a piano terreno possono essere adibiti a negozi, autorimesse, magazzini o laboratori da darsi in locazione secondo canoni comparabili con i prezzi di mercato. 2. L'uso gratuito dei locali dell'istituto è ammesso soltanto nei casi previsti dalla legge. ARTICOLO 22 (MODIFICHE STATUTARIE) 1. Le proposte di modifica al presente Statuto devono essere deliberate dal Consiglio di Amministrazione. 2. Per la validità delle deliberazioni riguardo a tali proposte occorre il voto favorevole di almeno due terzi dei componenti in carica del Consiglio. ARTICOLO 23 (CONTROLLO E SCIOGLIMENTO DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE) 1. Le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione sono sottoposte al controllo nei limiti e con le modalità stabilite dalla legge regionale. 2. In caso di impossibilità di funzionamento o di reiterate violazioni di norme di legge e di regolamento, o di gravi irregolarità amministrative e contabili, con decreto del Presidente della Giunta regionale, su conforme delibera della Giunta, può, essere sciolto anticipatamente il Consiglio di Amministrazione. 3. Con lo stesso provvedimento è nominato un commissario per la gestione provvisoria dell'istituto, fino alla ricostituzione dei nuovi organi.

10 ARTICOLO 24 (LIQUIDAZIONE DELL'ENTE) 1. La liquidazione dell'istituto deve essere deliberata dal Consiglio di Amministrazione con le stesse modalità previste per le modifiche allo Statuto e soltanto in seguito ad esplicita previsione di legge. 2. In caso di liquidazione, dopo soddisfatti gli obblighi assunti verso i terzi, si rimborsano le somme che gli enti ed i privati, quando non siano stati dati a fondo perduto, hanno versato per costituire il capitale dello Istituto. 3. L'eventuale avanzo del patrimonio è devoluto alla Regione. ARTICOLO 25 (DISPOSIZIONI FINALI) 1. Per tutto quanto non è previsto nel presente statuto valgono le disposizioni in materia di edilizia residenziale pubblica.

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