Ministero del Tesoro DIREZIONE GENERALE DEL TESORO SERVIZIO V - ANTIRICICLAGGIO, CONTENZIOSO E VALUTARIO
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- Gioacchino Baroni
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1 Ministero del Tesoro DIREZIONE GENERALE DEL TESORO SERVIZIO V - ANTIRICICLAGGIO, CONTENZIOSO E VALUTARIO Comitato Legge n 197/1991 SEDUTA DEL PARERE N 35 OGGETTO: quesito: se l attività di emissione e gestione di FIDELITY CARDS integri o meno la fattispecie della prestazione di servizi di pagamento di cui all art. 106, comma 1, del Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia approvato con d.lgs , n E stato posto il quesito se l attività di emissione e gestione di fidelity cards integri o meno la fattispecie della prestazione di servizi di pagamento di cui all art. 106, comma 1, del Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia approvato con d.lgs , n. 385 e se l esercizio di tale attività abbia o meno le caratteristiche di operatività nei confronti del pubblico contemplate dallo stesso art. 106, che, com è noto, comporta l adeguamento al criterio dell esclusività. In proposito, al fine di dare al quesito compiuta risposta si ritiene opportuno premettere alcuni cenni sia sul quadro normativo di riferimento sia sulle varie categorie di carte di pagamento di cui le fidelity cards rappresentano una rilevante tipologia. 1. Quadro normativo di riferimento. L art. 4, comma 2, della Legge n. 197 individuava fra le attività finanziarie assoggettate all obbligo di iscrizione nell elenco di cui all art. 6 della medesima legge la prestazione di servizi di incasso, pagamento e trasferimento di fondi anche mediante emissione e gestione di carte di credito. Il D.M con il quale sono stati determinati i criteri in base ai quali, nell ambito degli intermediari già iscritti nell elenco di cui all art. 6, commi 2 e 2 bis, L. 197/91, sono individuati quelli da iscrivere nell elenco speciale ora tenuto dalla Banca d Italia ai sensi dell art. 107 T.U.- all art. 3, comma 2, lettera e) stabilisce che sono tenute ad iscriversi nell elenco speciale le società esercenti attività di emissione e gestione di carte di credito e di debito. Tuttavia, al
2 successivo comma 3 viene chiarito che la disposizione di cui al comma 2 non trova applicazione nei confronti, tra l altro, delle società che svolgono l attività di emissione e gestione di carte di credito e di debito finalizzata esclusivamente ad agevolare la commercializzazione di prodotti e servizi offerti da società del gruppo di appartenenza. Il D.M , attuativo dell art. 106, comma 4, T.U., all art. 1 precisa che per carte di credito si intendono le carte che, quali strumenti di pagamento, danno luogo ad un regolamento in moneta posticipato rispetto alla transazione; per carte di debito si intendono, invece, le carte che realizzano una mera funzione di trasmissione della moneta, dando luogo ad un regolamento contestuale alla transazione. Il medesimo D.M , all art. 4, comma 1, lettera d), sancisce, quindi, che per prestazione di servizi di pagamento si intende, tra l altro, l attività di intermediazione finanziaria esercitata mediante emissione o gestione di carte di credito, di debito o di altri mezzi di pagamento. Il successivo comma 2, infine, esclude dalla prestazione di servizi di pagamento, tra l altro, l attività di emissione e gestione, da parte di un fornitore di beni o servizi, di carte prepagate utilizzabili esclusivamente presso lo stesso. 2. Categorie di carte di pagamento. Prima di passare alla disamina delle categorie di carte di pagamento esistenti, occorre precisare che per carte di credito e di debito si intendono convenzionalmente le cosiddette carte trilaterali. Tali mezzi di pagamento, in linea generale, si contraddistinguono per la loro spendibilità presso esercizi commerciali convenzionati con l emittente, i quali si impegnano a fornire beni o a prestare servizi al titolare della carta. L emittente, sulla base di apposita convenzione, si obbliga a pagare all esercente l importo dell acquisto effettuato dal titolare mediante la carta e resta surrogato nei diritti spettanti all esercente nei confronti del titolare della carta, assumendo a proprio carico il rischio di insolvenza. Funzione accessoria associata alle carte di credito trilaterali a diffusione nazionale è rappresentata dalla possibilità offerta al titolare di ottenere anticipi in contanti presso sportelli ATM o presso sportelli bancari; all inverso, funzione accessoria associata alle carte di debito trilaterali a diffusione nazionale è costituita dalla possibilità data al titolare di spendere la carta anche presso terminali POS ubicati presso esercizi commerciali con addebito automatico in conto corrente. Le carte di pagamento bilaterali, caratterizzate dal fatto che la transazione sottostante il suo utilizzo non avviene tramite soggetto terzo (banca) bensì direttamente tra l emittente e il titolare, stanno progressivamente perdendo importanza a causa dell espansione del credito al consumo il cui esercizio è riservato agli intermediari finanziari.
3 Chiarito quanto sopra, le carte di pagamento possono essere distinte tra di loro, in relazione alle caratteristiche tecniche di emissione, alla diffusione e alle finalità perseguite, in quattro grandi categorie e, cioè: a) carte di credito a prevalente diffusione nazionale emesse e gestite con carattere di esclusività in via professionale da banche o da società di emanazione bancaria; b) carte di debito a diffusione nazionale emesse e gestite con carattere di esclusività e in via professionale da banche o da società di emanazione bancaria che abilitano ai prelievi di contanti da ATM e/o alle operazioni su terminali POS con addebito automatico in conto corrente (ad esempio la carta Bancomat); c) fidelity cards ovvero carte di pagamento con caratteristiche di carte di credito, di carte di debito ovvero anche di tipo prepagato, a diffusione prevalentamente locale, la cui emissione e gestione è finalizzata esclusivamente ad agevolare la commercializzazione di prodotti e servizi offerti dallo stesso soggetto emittente ovvero da società del gruppo di appartenenza; infatti, come risulta dalla realtà operativa, dette carte sono emesse e gestite sia da soggetti la cui attività prevalente è di tipo commerciale, sia da soggetti finanziari costituiti ad hoc dagli operatori della distribuzione commerciale (nella stragrande maggioranza dei casi per le fidelity cards aventi operatività di carte di credito o di debito i relativi rapporti sono appoggiati su istituti bancari): a titolo di esempio, le carte telefoniche, autostradali ed alcune emesse da esercizi commerciali tipo supermarket o grandi magazzini; d) carte prepagate ovvero carte di pagamento regolate in via anticipata dall utilizzatore, emesse e gestite da parte di un fornitore di beni e servizi o da società di diretta emanazione di quest ultimo, finalizzate alla promozione dei beni e dei servizi offerti dall indicato soggetto commerciale. 3. Alla luce di quanto sopra esposto, non v è dubbio che - i soggetti non bancari emittenti le carte sub a) e sub b) siano tenuti ad iscriversi nell elenco ex art. 106 T.U. e, altresì, nell elenco ex art. 107 T.U. e ad osservare i connessi e conseguenti adempimenti, riflettendo l attività svolta prestazione di servizi di pagamento ai sensi del richiamato art. 106, comma 1, T.U. e dell art. 4, comma 1, del D.M i soggetti emittenti le carte sub d) non rientrino fra quelli che svolgono prestazione di servizi di pagamento e non siano pertanto tenuti ad iscriversi nell elenco ex art. 106 T.U. giacché i servizi offerti sono regolati in via anticipata e, quindi, non riflettono esercizio di attività finanziaria. Più complessa appare invece la posizione dei soggetti che emettono e gestiscono fidelity cards. In proposito il Comitato, vista la normativa vigente ed in particolar modo il D.M attuativo dell art. 106, comma 4, T.U., considerato che il D.M ha esonerato i soggetti emittenti fidelity cards dall obbligo di iscrizione nell elenco speciale ex art. 107 T.U., ma non dall obbligo di iscrizione nell elenco ex art. 106 T.U., tenuto conto delle caratteristiche tecniche operative di dette carte e avuto riguardo alla loro diffusione, ritiene che non siano
4 rinvenibili nella disciplina in vigore elementi per sostenere che i ripetuti soggetti siano esonerati dall obbligo di iscriversi nell elenco ex art. 106 T.U. in relazione all esercizio di attività finanziaria nei confronti del pubblico e che siano pertanto assoggettati ai connessi adempimenti tra i quali quello relativo all esclusività dell esercizio di attività finanziaria. Infatti, si è dell avviso che, se si eccettua la diffusione prevalente e le finalità perseguite, oltre che la naturale e logica coincidenza o interrelazione esistente fra l emittente e l esercizio commerciale (punto vendita), anche l emissione e gestione di fidelity cards, vuoi con operatività di carta di credito, vuoi con operatività di carta di debito, integri la fattispecie della prestazione di servizi di pagamento al pubblico, non essendo ravvisabili, rispetto all emissione e gestione di carte di pagamento a diffusione nazionale da parte di banche o di società di emanazione bancaria, differenze tecniche che escludano tale attività dal novero delle attività finanziarie. Quanto sopra premesso il Comitato esprime il parere che: - i soggetti emittenti fidelity cards trilaterali e, quindi, con operatività in conto appoggiata al sistema bancario, non possano essere esonerati dall obbligo di iscriversi nell elenco degli intermediari finanziari ed al connesso onere di adeguamento al criterio dell esclusività in considerazione che svolgono attività di prestazione di servizi di pagamento; - ad analogo obbligo di iscrizione debbano essere, altresì, tenuti i soggetti emittenti fidelity cards bilaterali, con operatività di carta di credito, laddove sia prevista la rateizzazione a titolo oneroso del rimborso, essendo integrata in tal caso la fattispecie del credito al consumo; - conseguentemente debbano essere esonerati dall obbligo di cui sopra i soggetti che emettono e gestiscono fidelity cards bilaterali, con operatività di carta di debito o di credito, laddove il differimento del regolamento sia riconducibile alla forma tecnica della dilazione di pagamento. Per dare al quesito compiuta risposta il Comitato ritiene opportuno far presente che nel variegato mondo delle fidelity cards esistono numerose carte che, pur avendo denominazioni e caratteristiche simili a quelle delle carte di credito e di debito, in realtà non rientrano nelle categorie descritte, giacché non riflettono da parte dell emittente la prestazione di un servizio di pagamento. Ci si riferisce in particolare alle carte di legittimazione che consentono al titolare di beneficiare di sconti su prodotti offerti dall impresa commerciale emittente la carta ovvero l acquisto di beni o servizi a titolo gratuito o dietro versamento di modesto corrispettivo all atto del raggiungimento di un predeterminato tetto di acquisto. Sotto un profilo nominalistico le carte in argomento - tutte bilaterali - sono anche note come carte di sconto e carte di accredito, proprio in quanto consentono
5 al titolare, in relazione alla fedeltà dimostrata all esercizio commerciale o alla società di servizi, di ottenere sconti su beni o servizi o di utilizzare il bonus o accredito, conseguito al raggiungimento del tetto massimo previsto, per l acquisto di beni o servizi forniti dallo stesso esercizio commerciale, da sue dipendenze o da aziende del gruppo. E evidente che le carte in parola non possono essere ritenute a buon diritto carte di pagamento in quanto la loro funzione è piuttosto quella di consentire al titolare - e perciò sono definite carte di legittimazione - di ottenere determinati fringe benefits in relazione alla fedeltà dimostrata all esercizio emittente la carta o ad esercizi a quest ultimo collegati. E opportuno tuttavia precisare che, qualora la carta in questione consenta al titolare, non già di beneficiare di uno sconto o di un credito per l acquisto di beni o servizi, bensì di acquistare gli stessi beni o servizi con rateizzazione a titolo oneroso del rimborso ovvero di ottenere l erogazione di somme in proprio favore o di terzi, mediante prelievo da conto personale disponibile presso l emittente, la fattispecie di riferimento da prendere in esame non è quella riconducibile alla prestazione di servizio di pagamento, ma, piuttosto, quella di concessione di finanziamento tout court ; nel caso in argomento, infatti, l ente emittente, anche ove abbia come obiettivo la fidelizzazione dei propri prodotti, svolge la funzione tipica del credito al consumo rientrante, com è noto, nella fattispecie della concessione di finanziamento. E evidente che la carta di legittimazione avente le caratteristiche sopra ricordate, pur non potendo essere classificata tra le carte di credito a diffusione nazionale, né tra le fidelity cards di tipo trilaterale, riflette comunque l esercizio di attività finanziaria e, pertanto, il soggetto emittente deve essere necessariamente e preventivamente iscritto nell elenco degli intermediari finanziari in relazione all esercizio nei confronti del pubblico della richiamata attività di concessione di finanziamenti. IL SEGRETARIO IL PRESIDENTE FL/ss
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