GUIDA AL RIPASSO DEI TITOLI DI CREDITO

Dimensione: px
Iniziare la visualizzazioe della pagina:

Download "GUIDA AL RIPASSO DEI TITOLI DI CREDITO"

Transcript

1 GUIDA AL RIPASSO DEI TITOLI DI CREDITO (10 aggiornamento, gennaio 2008) Si prega di segnalare eventuali errori di stampa o inesattezze al gestore del sito.

2 2 PREMESSA Si fa presente che questa Guida non sostituisce, ma integra la trattazione dei titoli che si trova sul manuale. È perciò necessario prima studiare il manuale e poi leggere queste pagine. CARATTERISTICHE DEI TITOLI DI CREDITO Il codice civile dà la disciplina, ma non la definizione di titolo di credito. Ciò in quanto una simile definizione non è agevole e diverse teorie sono state avanzate in proposito. Difficoltà nascono in primo luogo dal fatto che si ammette l atipicità dei titoli, cioè la possibilità per i privati di crearne di nuovi (onde una definizione dovrebbe essere in grado di far capire subito se la nuova fattispecie è un titolo o non); in secondo luogo, è assai problematico individuare un criterio di distinzione fra i titoli di credito e la vasta e multiforme categoria residuale dei documenti di legittimazione (vedi). La miglior dottrina si è attestata su questa definizione: è titolo di credito un documento che incorpora diritti, destinato alla circolazione secondo la considerazione sociale. Vediamo dunque le diverse caratteristiche dei titoli di credito: - L INCORPORAZIONE è il fenomeno, basilare, per cui il diritto menzionato nel titolo è incorporato nel documento stesso, cioè nel foglio di carta, cosicché chi è proprietario del documento è automaticamente titolare del diritto 1. Con la trovata dell incorporazione, è come se il diritto (naturalmente, diritto di credito) si materializzasse, diventando così più facile oggetto di scambio. L incorporazione è una caratteristica presente in tutti i titoli di credito. La cambiale e l assegno incorporano il diritto ad un pagamento in denaro; l azione di società incorpora una serie complessa di diritti, riassumibili nella formula diritti del socio di s.p.a. : si può anche dire che l azione incorpora la qualità di socio; l obbligazione incorpora i diritti di un mutuante (principalmente, il diritto alla corresponsione degli interessi pattuiti e alla restituzione del capitale); un titolo rappresentativo di una merce incorpora (semplificando le varie teorie che sono state avanzate) il diritto di proprietà su quella merce. - LA DESTINAZIONE ALLA CIRCOLAZIONE implica che il documento sia stato ideato per circolare, cioè sia stato progettato per trasferire rapidamente e con una certa sicurezza il diritto o i diritti in esso incorporati. Studiando i documenti di legittimazione (vedi) si comprenderà che la differenza essenziale fra le due categorie sta proprio nella presenza o assenza di questa caratteristica, che è propria di tutti i titoli di credito. 1 Attenzione alla terminologia: è inesatto invertire i termini, dicendo che è titolare del documento chi è proprietario del diritto.

3 3 Destinazione vuol dire che un particolare titolo (una cambiale, un assegno) può anche non circolare effettivamente e rimanere per tutta la sua vita nelle mani di una stessa persona; ciò non toglie che esso, volendolo, potrebbe essere messo in circolazione e quindi che sia un titolo di credito. Secondo la considerazione sociale implica che non basta l intento (magari bizzarro o sorretto da poca competenza) di un soggetto ad inventare un titolo di credito nuovo, ma occorre che esso sia riconosciuto e accettato dalla comunità degli operatori. Perciò, un titolo di nuova ideazione si considera come atipico finché non è preso in considerazione dalla legge, ma se ha già ottenuto un certo riconoscimento da parte del mercato, esso è già titolo di credito. - L AUTONOMIA (art. 1993, c. c.) è il principio per cui la posizione di ogni successivo prenditore è autonoma rispetto a quelle dei possessori precedenti; da ciò deriva il fatto che non possano essergli opposte le eccezioni personali opponibili a questi ultimi (tranne che dimostrando che essi abbiano agito intenzionalmente a danno del debitore, prova peraltro assai difficile). L autonomia non opera nei rapporti fra due soggetti venuti immediatamente in contatto nella catena cambiaria, cioè fra emittente e primo prenditore, o fra girante e il suo giratario; ATTENZIONE: questo non significa che le eccezioni personali riguardano soltanto soggetti venuti immediatamente in contatto nella catena cambiaria 2 (vedi nel seguito eccezioni personali ). L autonomia non opera, inoltre, quando il titolo è stato trasmesso senza l osservanza delle regole proprie (cosiddetta circolazione impropria, come quella che si ha allorché muoia il proprietario del titolo e quest ultimo sia trasferito agli eredi, ovviamente senza il rispetto delle forme consuete di circolazione). Anche l autonomia è presente in tutti i titoli di credito. - L ASTRATTEZZA, caratteristica dei cosiddetti titoli astratti (assegno, cambiale), consiste nel fatto che la promessa incorporata nel titolo (es. «Darò Euro a Tizio») astrae dal rapporto causale che era alla base dell emissione (ad es., la compravendita di un televisore). La conseguenza è che ai prenditori successivi al primo non potranno essere opposte eccezioni riguardanti il rapporto causale o sottostante. L astrattezza non vale, dunque, fra l emittente il titolo (l acquirente del televisore) e il primo prenditore (il venditore dell apparecchio) e sembra giusto che sia così, dato che essi sono i due che hanno dato origine al rapporto sottostante 3. Se, ad esempio, il televisore non fosse stato consegnato come previsto, l acquirente potrà rifiutarsi di pagare la cambiale se essa è nelle mani del venditore; se, invece, ha circolato, egli dovrà pagare la somma (naturalmente alla scadenza) ai successivi prenditori. Ciò a meno che costoro, come in tutte le eccezioni personali, fossero in combutta col venditore disonesto, il quale, non potendo incassare di persona il titolo, lo abbia girato ad un amico compiacente, dicendogli: «Riscuoti questa somma a tuo nome e poi consegnamela» (tipica girata di comodo ). I prenditori successivi che, invece, siano in buona fede, avranno diritto ad ottenere il pagamento; l acquirente potrà soltanto pretendere il risarcimento dal venditore, ma instaurando un diverso rapporto processuale, che non avrà più niente a che vedere col titolo di credito. 2 Questo equivoco è frequente. 3 È evidente che, se anziché emettere un titolo il compratore ne ha girato uno già in suo possesso, i soggetti fra cui non vale l astrattezza sono girante e giratario (per quanto riguarda il loro rapporto sottostante).

4 4 A volte si confonde l astrattezza con l autonomia: quest ultima riguarda l inopponibilità di tutte le eccezioni personali ai precedenti; l astrattezza, invece, riguarda l inopponibilità (al portatore di buona fede) di quella particolare eccezione (anch essa di tipo personale) che è l eccezione relativa al rapporto sottostante all emissione. Ovviamente, l astrattezza non è propria di tutti i titoli di credito, ma soltanto di quelli astratti. - LA LETTERALITÀ è un carattere dei titoli astratti ed altro non è, come è stato detto, che l altra faccia dell astrattezza : se un il titolo è valido astraendo dalla causa della sua emissione, dunque esso vale solo nei limiti di quanto su di esso scritto. Il portatore, cioè, può pretendere, senza fornire altre prove che la sua legittimazione, nulla di meno, ma anche nulla di più di quanto risulta dal contesto letterale del titolo. - LA CAUSALITÀ è la qualità opposta all astrattezza. Nei titoli in cui essa è presente, detti causali, si possono sempre opporre, anche a successivi prenditori, eccezioni relative al rapporto sottostante all emissione (come si vedrà fra poco, vi sono anche altri rapporti sottostanti, quelli relativi ai trasferimenti successivi del titolo) Ad esempio, nel caso della fede di deposito (titolo causale ), a chiunque si presenti con essa (completa della nota di pegno) e pretenda il ritiro delle merci, si può opporre l eccezione di mancato pagamento del corrispettivo del deposito (eccezione, appunto, relativa al rapporto sottostante di emissione, cioè il contratto di deposito). Altro esempio: nel caso dell azione di s.p.a. è sempre possibile opporre al portatore del titolo (a nulla rilevando la sua buone o mala fede) eccezioni fondate sul rapporto che ha dato origine al titolo stesso (il rapporto di società), come nel caso di nullità di emissione (ad esempio, è nulla la delibera di aumento di capitale, sulla base della quale erano state emesse le azioni; un altro caso di nullità dell emissione si ha quando essa sia stata effettuata prima dell iscrizione della società: v. art. 2331, 3 comma, c. c.). I titoli causali, non essendo astratti, non sono neppure letterali: immaginiamo un azione sulla quale sia scritto «Vale un euro» (è il valore originario stabilito all atto dell emissione): al momento della liquidazione della società, poniamo che il patrimonio si sia depauperato, la quotazione delle azioni sia scesa notevolmente negli ultimi tempi e pertanto ogni azione valga soltanto 20 centesimi; il socio, portatore del titolo azionario, non potrà certo pretendere che il debitore, la società, gli liquidi un euro per azione, così come scritto sul titolo... In definitiva: l eccezione relativa al rapporto sottostante, che nei titoli astratti è personale ed è opponibile al solo primo prenditore, nei titoli causali funziona come reale, cioè è opponibile a chiunque. Descriviamo le cose in un altro modo: se i titoli causali ammettono che un eccezione personale (quella, appunto, relativa al rapporto sottostante) sia opponibile sempre, come se fosse un eccezione reale, allora vuol dire che questi titoli non rispettano al 100% il carattere dell autonomia; i titoli causali non sono perfettamente autonomi. (SUGGERIMENTO METODOLOGICO) Non bisogna pensare a fenomeni quali l astrattezza o la causalità come se fossero dei dati assoluti, delle verità scolpite nella roccia; si tratta di definizioni

5 5 teoriche, escogitate per spiegare fenomeni che, specialmente nel caso dei titoli, scaturiscono pur sempre dalla realtà concreta del mercato. Quando, in epoca medioevale, si escogitò la lettera di cambio, o quando, nel XVII secolo, si emisero le prime azioni, non ci si domandò certo se fossero titoli astratti o causali, né ci si preoccupò di dare ad essi regole che coerentemente li rendessero perfettamente inquadrabili nell una o nell altra categoria. Le regole di funzionamento scaturivano dalle esigenze della prassi e si consolidavano, via via, o venivano mutate, in base alla loro maggiore o minor idoneità a soddisfare gli interessi degli operatori (ciò che, né più, né meno, avviene oggigiorno con le nuove figure contrattuali o cambiarie). Quando gli studiosi vollero classificare, catalogare, o sistematizzare la materia, si trovarono di fronte alla difficoltà che, in titoli come assegni o cambiali, le eccezioni fondate sul rapporto d origine si consideravano opponibili soltanto al primo prenditore, colui che di quel rapporto era parte, mentre in titoli come le azioni tali eccezioni dovevano poter essere opponibili a chiunque, a meno di mutare la regola, gettando nella disperazione le società per azioni. Non volendosi fare ciò, e dunque non potendosi percorrere la strada di modificare le regole per dare coerenza teorica alle figure, si dovettero cercare adattamenti nelle classificazioni formali. Alcuni proposero di non considerare affatto le azioni come titoli di credito, mancando esse del carattere che sembrava determinante dell astrattezza (...). Ad altri questa soluzione sembrò troppo drastica, presentando pur sempre le azioni la caratteristica dell incorporazione, nonché quella della destinazione alla circolazione, anch esse altrettanto importanti, se non ancor più, ai fini della qualifica di titolo di credito (...). Si proponeva perciò di considerarle pur sempre come titoli, benché di un tipo particolare, in cui l eccezione fondata sul rapporto di emissione fosse opponibile a chiunque. Nacquero, così, per successivi adattamenti e compromessi, i titoli causali, tali non perché una superiore entità li avesse creati, ma in base, sostanzialmente, ad un escamotage. Discorsi come questo potrebbero essere ripetuti quasi per tutti gli argomenti riguardanti i titoli (e il diritto commerciale in generale), per la cui comprensione le ragioni pratiche del mercato prevalgono quasi sempre sulle esigenze teoriche e formali. CAUSALITÀ DEL TITOLO E AZIONE CAUSALE Non c è alcuna relazione diretta fra titoli causali e azione (processuale) causale. Entrambi i concetti implicano un riferimento al rapporto sottostante, ma sotto profili diversi. Nei titoli causali il sottostante rapporto (di emissione) rileva dal punto di vista delle eccezioni opponibili. L azione causale è invece il rapporto processuale instaurato sulla base del rapporto sottostante (che può essere anche uno di quelli successivi rispetto a quello di emissione, v. fra poco). Pertanto un azione causale è possibile anche per titoli astratti, poiché anche in essi vi sono rapporti sottostanti. RAPPORTO SOTTOSTANTE

6 6 Tutti i titoli hanno almeno un rapporto sottostante, quello in base al quale il titolo è stato emesso (l emittente firma un pagherò cambiario per l acquisto di un automobile: il rapporto sottostante è il contratto di compravendita del veicolo). Questo è il rapporto sottostante all emissione, cioè il rapporto sottostante per eccellenza. Non bisogna trascurare, però, che vi sono anche altrettanti rapporti sottostanti quante sono le eventuali girate del titolo; essi saranno sottostanti non all emissione, ma ai trasferimenti del titolo. Restando all esempio della compravendita, è possibile, per pagare una merce, emettere un titolo, ma è altrettanto usuale girarne uno già in proprio possesso. Anche in questo caso il venditore, giratario, potrà ottenere il pagamento o agendo in base al titolo giratogli dal compratore (nei confronti dell obbligato principale o in regresso verso lo stesso girante), oppure esercitando, naturalmente solo verso il compratore girante, l azione causale basata sulla compravendita. È qui il caso di ricordare quali sono le due CONDIZIONI PER L ESERCIZIO DELL AZIONE CAUSALE: 1) Depositare il titolo (per evitare che esso continui a girare e che il debitore sia chiamato a pagare una seconda volta ad un terzo portatore); 2) Levare protesto (per mettere sull avviso i giranti precedenti e non far prescrivere il diritto al regresso verso di loro, che spetterà a chi subisce l azione causale). In definitiva, l azione causale è possibile fra ogni coppia di soggetti che abbiano avuto un rapporto cartolare diretto, sulla base del relativo rapporto sottostante (compravendita, mutuo, ecc.), del rapporto, cioè, per realizzare il quale essi si sono serviti del titolo: dunque l azione sarà possibile fra primo prenditore ed emittente, fra primo giratario e primo girante, e così via. Esempio: A emette una cambiale a favore di B perché ha acquistato da lui un auto (compravendita); B gira la cambiale a C perché doveva restituirgli quella cifra dovuta a titolo di mutuo; C la gira a D per remunerare una prestazione lavorativa di quest ultimo. Compravendita, mutuo, contratto di lavoro, sono i rapporti sottostanti in base ai quali si potranno esperire altrettante azioni causali, naturalmente solo fra i rispettivi interessati (A e B, B e C, C e D). La differenza fra azioni cambiarie e azione causale è che nelle prime si agisce in base al titolo e partendo, proprio grazie ad esso (e purché in regola con l imposta di bollo), dalla fase esecutiva del processo (si salta, cioè il grado di accertamento, essendovi già il titolo a dimostrare la sussistenza del diritto). L azione causale, invece, è una comune azione giudiziaria, in cui il deposito del titolo entra soltanto quale presupposto, senza che, però, il titolo stesso abbia alcuna rilevanza particolare all interno del processo (l azione causale rientra infatti fra le cosiddette azioni extracartolari ). Quest ultimo partirà normalmente dalla fase dell accertamento, in cui chi agisce dovrà dimostrare nei modi consueti le proprie ragioni (e cioè di aver venduto, di aver dato a mutuo, di aver lavorato, e così via). Non è escluso, tuttavia, che azione cambiaria ed azione causale siano esercitate cumulativamente 4. 4 Lo ha affermato una pronuncia della Cassazione: Cass., 13 dicembre 1973, n. 3379, in Foro it., 1974, I, c

7 7 OBBLIGATO CARTOLARE O OBBLIGATO CAMBIARIO Obbligato cartolare è colui che risulta obbligato in base al titolo (obbligato principale o di regresso, secondo i casi). Lo si diventa apponendo la propria firma sul titolo. Spesso si trascura di considerare il valore della sottoscrizione. Non si può certo diventare obbligati solo perché il proprio nome compare scritto a stampa... TITOLARITÀ E LEGITTIMAZIONE (ATTIVA) Dato che, per il fenomeno dell incorporazione, un diritto si materializza in un documento, titolare del diritto è colui che è proprietario del documento. Titolarità corrisponde perciò a proprietà. Semplice legittimato (attivo: vedremo poi che esiste anche una legittimazione passiva) è invece colui che del titolo ha il possesso, qualificato a seconda del tipo di titolo (possesso semplice se titolo al portatore, possesso più serie continua di girate se titolo all ordine, ecc.). Il discorso sfugge se non si ricorda la differenza fra proprietà e possesso studiata in diritto privato. La proprietà è il diritto di godere e disporre di una cosa in modo pieno ed esclusivo ; proprietario è colui che ha acquistato validamente il bene ed a cui esso non può essere legittimamente tolto. Il possesso è, giuridicamente, qualcosa di meno della proprietà (materialisticamente, invece, potrebbe anche considerarsi un qualcosa di più, almeno per chi ritenga che sia molto meglio avere fra le mani una cosa, piuttosto che esserne astrattamente proprietario): esso è il potere di fatto sulla cosa, l averla materialmente nella propria disponibilità, con, ma eventualmente anche senza il diritto di averla: il ladro possiede il bene rubato, al proprietario è rimasta la proprietà, spogliata del possesso. Può essere utile citare le parole di F. GALGANO, dal suo manuale di diritto privato 5 : «l art lo definisce [il possesso] come il potere sulla cosa che si manifesta in un attività corrispondente all esercizio del diritto di proprietà. È la differenza fra titolarità ed esercizio del diritto: fra l essere proprietari di una cosa ed il comportarsi come proprietari di essa». Come si vede, il discorso corrisponde a quello in materia di titoli, con la differenza che nel nostro campo il termine possesso va inteso come possesso qualificato o, secondo l espressione dell art c. c., possesso in conformità delle norme di circolazione. La legittimazione è, giuridicamente, qualche cosa in meno della titolarità, ma è condizione sufficiente per poter esercitare il diritto incorporato (cioè farsi pagare il titolo), grazie alla presunzione dell art c. c., corrispondente a quella dell art c. c.: chi è legittimato non deve dar prova della sua titolarità ed ha diritto al pagamento. Vale la pena di ripetere il concetto con altre parole: teoricamente (ossia per essere in regola), occorre la proprietà del titolo per esercitare legittimamente il diritto incorporato; in pratica, però, in ossequio all esigenza di rapidità e certezza della circolazione, le norme sui titoli consentono che il semplice legittimato possa pretendere la prestazione (art. 1992, primo 5 Francesco GALGANO, Diritto privato, 4ª ediz., Padova, 1987, p. 129.

8 8 comma, c. c.) e ciò, appunto, perché quello che eventualmente gli manca per essere proprietario, la buona fede, si presume (art. 1994, c. c.). È altresì importante richiamare il concetto giuridico di PRESUNZIONE: le presunzioni sono «le conseguenze che la legge o il giudice trae da un fatto noto per risalire a un fatto ignorato» (art. 2727, c. c. 6 ). Nel nostro caso, dal fatto noto, e dimostrato, dell essere legittimato, la legge impone di dare per scontato il fatto, al momento ignoto, dell essere titolare; si tratta di presunzione legale (imposta dalla legge) e relativa (contro cui, cioè, è ammesso che sia fornita prova contraria). Vediamone l applicazione pratica: se il debitore non è convinto che il legittimato sia anche proprietario, potrà opporgli l eccezione (come visto, personale) di titolarità, ma l onere della prova (da esercitarsi nell eventuale giudizio conseguente al suo rifiuto) sarà a suo carico. Nel caso in cui, perciò, pur sospettando, non sia in grado di provare il difetto di titolarità del portatore, gli converrà pagare. Un suo illegittimo rifiuto del pagamento lo esporrà, qualora nel processo non riesca a fornire la prova richiesta, alla condanna al pagamento del titolo, più il risarcimento dei danni, nonché il rimborso delle spese giudiziali e degli interessi. Non è preciso dire che la legittimazione (attiva) è la presunzione di titolarità (ovvero di proprietà): la legittimazione fa scattare la presunzione stessa, non si identifica con essa. Ma la legittimazione non è soltanto condizione sufficiente per esercitare il diritto incorporato; essa è anche condizione necessaria: colui che, pur essendo proprietario del titolo, non sia tuttavia in grado di esibirlo, non ha diritto ad essere pagato: il mio debitore può sapere benissimo che io ho in mano le sue cambiali, ma finché non gliele restituisco, non mi pagherà. Ciò deriva dal principio di incorporazione del diritto nel titolo (v. nel seguito): niente titolo, niente diritto. Dunque, così come proprietà e possesso possono essere dissociati, altrettanto è per titolarità e legittimazione. TITOLARE NON LEGITTIMATO sarà, ad esempio, il proprietario del titolo che lo ha smarrito, o a cui è stato rubato. Altra singolare posizione di titolarità senza legittimazione, è quella di chi ha acquistato un azione di s.p.a. (o altro titolo nominativo analogo) mediante, ad esempio, girata (autenticata) e non ha ancora chiesto (oppure non ha ottenuto - ad es. se non rispondente ai requisiti di una clausola di gradimento non-mero) il transfert, ossia la trascrizione dell acquisto nel registro dell emittente (in questo caso, il libro dei soci della s.p.a.). Tale soggetto è proprietario 7, ma non è legittimato, mancandogli la doppia intestazione : potrà rivendere il titolo ad altro soggetto (magari gradito alla società), ma non potrà esercitare i diritti connessi al titolo stesso (diritti amministrativi e patrimoniali ) 8. 6 Per ulteriori chiarimenti v. GALGANO, op. cit., p Questo discorso di collega a quello sull efficacia delle clausole di gradimento, svolto nel Manuale (vedi). 8 Vi è una teoria cosiddetta realistica in materia di trasferimento dei titoli di credito, secondo la quale il semplice giratario del titolo nominativo, non ancora iscritto nel registro dell emittente, non sarebbe proprietario. Possiamo però accettare che lo sia, in base al fatto che egli può validamente alienare il titolo ad altri e questa cessione sarà valida erga omnes, giacché il successivo acquirente avrà diritto all iscrizione.

9 9 È da precisare ancora che, per chi abbia acquistato l azione mediante girata e non sia ancora riuscito, per ragioni di tempo, ad ottenere l annotazione nel libro dei soci, la legge prevede una provvisoria possibilità di ammissione all esercizio di diritti sociali 9. Per un altro esempio di titolarità senza legittimazione, v. nel seguito sotto Assegno circolare. Come si può essere, invece, LEGITTIMATI E NON TITOLARI? Premesso che soltanto il proprietario può legittimamente alienare un bene, sappiamo che l art c. c. stabilisce che chi acquista il possesso (qualificato) del titolo in buona fede non è soggetto a rivendicazione, cioè ne diventa anche proprietario. Un soggetto gira ad un altro un titolo all ordine; affinché l acquisto sia valido, dal punto di vista della proprietà, occorrerebbe che l alienante fosse il vero proprietario; tuttavia l acquirente non può accertare questa circostanza; l unica cosa di cui è certo è che l altro era legittimato (ultimo della serie di girate), così come lo è ora lui. Grazie alla norma richiamata, è sufficiente che egli sia in buona fede (cioè non sappia che l alienante non era proprietario) affinché il suo acquisto sia sanato sotto ogni aspetto: anche se avrà acquistato da un ladro, purché sia in buona fede, diventa ugualmente proprietario del titolo, oltreché legittimato. In pratica, grazie alla regola in questione, se l alienante è un ladro l acquirente acquista più di quanto l altro non possegga, superando il brocardo per cui nessuno può trasferire più diritti di quanti egli stesso non abbia. Tale regola permette di dare alla circolazione del titolo quella certezza ed affidabilità che sono richieste dal mondo degli affari: se pure vi sia stato un ladro nella catena dei giranti, è sufficiente che l acquirente successivo, o uno degli acquirenti successivi, sia in buona fede, perché il titolo continui ad essere validamente alienato. A questo punto è evidente che, se mi basta essere in buona fede, oltre ad avere il possesso qualificato del titolo (legittimazione), per diventarne proprietario, l unico modo per avere la legittimazione e non la titolarità è essere in mala fede (o, più esattamente, aver agito intenzionalmente a danno del debitore). Tipico esempio di legittimato non titolare è il ladro del titolo, oppure colui che lo rinvenga per strada: legittimarsi è facile, almeno per i titoli al portatore e all ordine; nel primo caso basta il possesso semplice, cioè avere il titolo fra le mani; nel secondo caso, è sufficiente che il ladro (o il rinvenitore fortuito) giri a se stesso il titolo, falsificando la firma dell ultimo giratario (si ricordi che per la continuità delle girate è sufficiente la regolarità formale - cioè esteriore - delle firme, non la loro autenticità), ed ecco la serie continua. È possibile smascherare il ladro o il rinvenitore fortuito? Qui gioca a loro favore l altra regola posta per dare rapidità e sicurezza alla circolazione dei titoli; come già accennato, opera per i titoli la presunzione, già valevole per le cose mobili, secondo cui si presume che chi ha il possesso abbia anche la proprietà. Perciò il debitore è tenuto a pagare a chi si presenti legittimato nelle forme prescritte, a meno che non riesca a provare il dolo (aver agito intenzionalmente a danno del debitore) dell altro. 9 Ciò avverrà depositando presso la società il titolo con la girata (autenticata).

10 10 Se da un lato è difficile per il debitore provare lo stato soggettivo del portatore del titolo, d altro lato la legge non lo autorizza ad agire con eccessiva leggerezza quando l irregolarità della situazione appaia palese. Al debitore, cioè, è pur sempre richiesta, nel pagare, un minimo di diligenza, nell interesse del poveretto che ha smarrito o cui è stato rubato il titolo e che subisce gli effetti del principio di autonomia: il debitore si libera (cioè, il vero proprietario del titolo non potrà rivalersi su di lui) purché non sia, dice la legge (art. 1992, secondo comma), in DOLO o in COLPA GRAVE. Su questi due stati soggettivi occorre soffermarsi un attimo, poiché, nella regola di cui ci stiamo occupando, occorre dare ad essi una connotazione un po particolare, al fine di renderli coerenti con l altra regola, per cui l onere della prova incombe sul debitore. Comunemente, per dolo già si intende un qualcosa di più della semplice mala fede, intesa come il sapere che il portatore non è proprietario (tale semplice conoscenza non basterebbe, come visto, ad esentare il debitore stesso dal pagamento, se egli non possiede le prove). Dolo indica di solito un comportamento tenuto intenzionalmente in danno di qualcuno (vedi il caso del portatore del titolo che non ne sia proprietario); tale indicazione, riferita al debitore, non è di facile lettura: se nel caso del creditore è chiaro cosa possa significare dolo (pretendere un pagamento cui non si ha diritto è un agire ), ci si può chiedere come possa fare il debitore ad essere in dolo : abbiamo visto che sapere semplicemente che l altro non ha diritto non basta. Qual è l azione, cioè l agire che è precluso al debitore? La dottrina è così pervenuta all unica soluzione logicamente prospettabile in questa ipotesi: dolo significherà avere le prove (della non-titolarità dell altro) e tuttavia non farle valere. Di conseguenza, colpa grave, nella norma in esame, è da leggersi come la situazione soggettiva del debitore che potrebbe con estrema facilità procurarsi le prove (basterebbe, ad esempio, controllare con un po di attenzione il titolo) e purtuttavia non se ne curi e paghi 10. LEGITTIMAZIONE ATTIVA E LEGITTIMAZIONE PASSIVA. Si è parlato fin qui di legittimazione come di uno stato del portatore di un titolo; questa, si è detto, è la legittimazione attiva. Si è però anche accennato al fatto che il debitore, per pagare validamente e così liberarsi (senza cioè rischiare di dover pagare una seconda volta), deve seguire un minimo di cautele: lo stato del debitore rispetto al pagamento si dice legittimazione passiva. Grossolanamente, si potrebbe dire che la legittimazione attiva (art. 1992, 1 comma, c. c.) è il diritto del possessore qualificato del titolo (soggetto legittimato ) ad esercitare i diritti in esso incorporati, cioè a pretendere la prestazione (senza che egli abbia bisogno, come si è visto, di dover provare di essere anche titolare ); la legittimazione passiva (art. 1992, 2 comma, c.c.) sarebbe, invece, il diritto del debitore di liberarsi, adempiendo nelle mani di chi si presenti legittimato, senza essere in dolo o colpa grave, intesi nel senso prima precisato. Ma se vogliamo essere precisi, parlare di diritti, soprattutto in relazione alla legittimazione passiva, appare improprio. La legittimazione, in fondo, non fa 10 Nel senso qui indicato: Federico MARTORANO, voce Cambiale I, in Enciclopedia giuridica Treccani, vol. V, Roma, 1988, p. 8.

11 11 che esprimere un criterio di individuazione di soggetti in relazione ad un atto; essa è l espressione sintetica delle condizioni o presupposti affinché un soggetto possa validamente compiere o ricevere un atto. L atto, cioè, è valido solo se compiuto da un soggetto, individuato come legittimato attivo, nei confronti di un altro, individuato come legittimato passivo 11. La legittimazione, in altri termini, dice semplicemente chi può fare un qualcosa, compiere un atto giuridico, e nei confronti di chi. Pertanto, nel nostro caso, può dirsi che la legittimazione attiva è lo status di colui che, individuato in base ad una serie di prescrizioni, può legittimamente richiedere la prestazione inerente al titolo; la legittimazione passiva, versante opposto del medesimo fenomeno, è lo status di chi viene indicato dalla legge come colui al quale la richiesta va indirizzata, il quale deve osservare, come si è visto, un minimo di cautela nel verificare la posizione della controparte. I due soggetti potrebbero definirsi rispettivamente come il mittente ed il destinatario della cartolina rappresentata dalla pretesa cartolare. Si potrebbe in conclusione enunciare questa regola generale: in ogni situazione, il possesso qualificato del titolo ( legittimazione attiva ) ha l effetto di scaricare sull altra parte l onere della prova circa la proprietà del titolo stesso, cioè la titolarità del diritto incorporato (e si veda quanto si dirà a proposito dell opposizione al decreto di ammortamento). ECCEZIONI Quando si parla di eccezioni, in materia di titoli di credito, si intendono le obiezioni opposte al pagamento del titolo, ovvero, in termini più rigorosi, «le allegazioni di fatti impeditivi della pretesa derivante dal possesso qualificato del titolo» 12 ; tali obiezioni, se la contesa si trasferirà sul piano processuale (se, cioè, il portatore del titolo farà causa per farsi pagare), diventeranno delle vere e proprie eccezioni in senso processualistico (ossia delle «affermazioni, fatte dal convenuto - cioè da colui che è chiamato in giudizio - di fatti impeditivi o estintivi del diritto vantato dall attore, al fine di ottenere il rigetto della domanda»). L argomento delle eccezioni è particolarmente insidioso e si rende necessario studiarlo senza fretta ed immaginandosi in concreto le situazioni, poiché è facile cadere in equivoci, il cui effetto negativo è talvolta maggiore di quanta non sia la colpa dello studente. Bisogna anzitutto assicurarsi di avere chiarito chi sia a porre le eccezioni e a chi. Colui che ha nelle sue mani il titolo, il primo prenditore o uno dei prenditori successivi, è il creditore. Il primo prenditore potrà anch egli, eventualmente, diventare debitore (ma di regresso) se girerà il titolo ad un altro. La girata, infatti, ha l effetto, oltre che di far cambiare la legittimazione (e, per presunzione, la 11 V. Adolfo DI MAJO, voce Legittimazione negli atti giuridici, in Enc. del dir., vol. XXIV, Milano, 1974; Giorgio COSTANTINO, voce Legittimazione ad agire, in Enc. Giurid. Treccani, vol. XVIII, Roma, MARTORANO, voce Cambiale I, cit., p. 11.

12 12 titolarità), di far diventare debitore (non in via principale, ma di regresso) colui che era in precedenza creditore. Se vi sono più girate, ogni soggetto della catena è debitore (di regresso) verso i successivi, mentre è creditore verso i precedenti, nel senso che li potrebbe chiamare a rispondere, sempre in via di regresso, per quanto da lui pagato. Ognuno, cioè, è debitore - di regresso - in quanto girante, ed è creditore in quanto giratario. È evidente, inoltre, che l ultimo prenditore, il quale ha in mano il titolo, è soltanto creditore, poiché è soltanto giratario: l ultimo, appunto, della catena. L emittente del titolo (nel caso più evidente del Pagherò cambiario) è il debitore, ovvero l obbligato principale (pur non dimenticando che debitori - ma di regresso - sono anche i giranti); l emittente appone la propria firma sul titolo e presumibilmente non vedrà più quest ultimo fino a che non gli sarà presentato (alla scadenza) per il pagamento. Ciò premesso, è chiaro che soltanto lui, il debitore, sarà colui che porrà delle eccezioni. Queste ultime, cioè, sono sempre eccezioni al pagamento e sono poste sempre dal debitore: chi, se non lui, ha interesse ad opporsi al pagamento? Non certo il creditore, cioè il portatore del titolo, il quale altro interesse non ha, se non ad essere pagato il più rapidamente possibile e senza intralci. Allo stesso modo, sul fronte degli obbligati di regresso, saranno sempre i debitori (giranti) ad opporre delle eccezioni allorché, non avendo l obbligato principale pagato, o accettato, essi siano chiamati a rispondere in via di regresso. Le eccezioni si distinguono in reali e personali. LE ECCEZIONI REALI sono quelle eccezioni opponibili a tutti i portatori del titolo. LE ECCEZIONI PERSONALI sono quelle opponibili soltanto ad una persona determinata; chi sia questa persona dipenderà dal tipo di eccezione personale di cui trattasi. [Non è vero dunque che si possono opporre eccezioni personali soltanto a persone che conosciamo o a persone venute immediatamente a contatto nella catena cambiaria: io posso porre l eccezione di titolarità (eccez. personale) ad un ladro anche se non l ho mai visto prima (ovviamente, a patto che io sia in grado di provare che è un ladro)]. In tema di ECCEZIONI REALI, si tenga presente quanto segue: - eccezione reale di falsità della firma: si intende la falsità della propria firma: un soggetto si vede presentare un pagherò cambiario con la propria firma quale emittente, ma non ha mai sottoscritto un tale titolo, perciò eccepisce la falsità della propria firma. Non si può invece opporre la falsità delle firme altrui nella catena dei giranti, in quanto la continuità delle girate implica solo la correttezza formale delle firme e non è interrotta dalla falsità di alcune di esse; ogni girante, se mai, potrà eccepire la falsità della propria firma; - eccezione reale di incapacità: anche questa è opponibile soltanto dal diretto interessato, oppure dal suo tutore (es. un soggetto ha firmato una cambiale senza avere compiuto i 18 anni: al portatore verrà eccepita la qualità di minore dell emittente, da parte di lui stesso, se nel frattempo è diventato maggiorenne, da parte del genitore, se il soggetto è ancora minorenne).

13 13 Per maggiore chiarezza, si fornisce qui un elenco di ECCEZIONI PERSONALI: - La più tipica eccezione personale è l Eccezione di compensazione: il debitore cambiario eccepisce al portatore il fatto di avere a sua volta un credito verso di lui (poiché, ad esempio, il portatore gli deve una somma uguale o maggiore rispetto a quella che gli dovrebbe lui in base al titolo). - Eccezione di difetto di titolarità: il portatore del titolo si presenta come legittimato, ma il debitore gli eccepisce il fatto di non avere la proprietà del titolo, ad esempio perché il titolo è stato rubato (si badi che l onere della prova incombe sempre sul debitore, che pone l eccezione). - Eccezione di difetto di legittimazione: il portatore non si presenta neppure legittimato nelle forme previste, ad esempio non risulta come ultimo giratario: è facile per il debitore dimostrare il suo diritto a rifiutare il pagamento, se solo egli rispetterà gli obblighi che gli derivano dalla sua legittimazione passiva: verificare la legittimazione con un minimo di attenzione ( senza dolo o colpa grave ). Alcuni autori 13 negano addirittura che questa sia una vera eccezione: in effetti, mancando la legittimazione, manca il presupposto stesso perché si possano opporre eccezioni; quella di mancanza di legittimazione, insomma, è una super eccezione, è il rilevare un difetto di tale evidenza, da non dover neppure essere provato da parte del debitore. D altra parte, è ben raro che la circostanza si verifichi (se non all interno di un processo già avviato): è evidente, infatti, che solo uno sprovveduto si presenterebbe a farsi pagare un titolo senza aver curato di legittimarsi formalmente (anche, semplicemente, falsificando la firma del precedente giratario). - Eccezioni fondate sul rapporto sottostante; si possono avere nei titoli astratti, fra emittente e primo prenditore; nei titoli causali, infatti, queste eccezioni sono opponibili a chiunque e funzionano perciò come se fossero eccezioni reali (vedi TITOLI CAUSALI ). Il rapporto sottostante all emissione di una cambiale può essere una compravendita: il debitore che ha firmato la cambiale (acquirente nella compravendita) potrà eccepire, ad esempio, che la merce non è stata consegnata (questa eccezione sarà quindi relativa alla fase dell esecuzione contrattuale), oppure potrà eccepire che, per una qualsiasi causa, lo stesso rapporto sottostante (il contratto di vendita) è nullo. - Eccezione di abusivo riempimento della cambiale in bianco: l emittente (debitore) eccepisce al portatore del titolo il fatto che questi lo ha riempito in modo difforme da quanto previsto dal patto di riempimento intercorso fra i due (vedi infra Cambiale in bianco ). ATTENZIONE: per poter estendere questa eccezione anche ai prenditori successivi al primo (che ha stipulato il patto di riempimento), il presupposto è qui diverso rispetto a quello richiesto per estendere le altre eccezioni personali: non è necessario che l acquirente successivo abbia «Agito intenzionalmente a danno del debitore» (art. 1993, secondo comma, c. c.), 13 MARTORANO, voce Cambiale I, cit., p. 11; Astolfo DI AMATO, I titoli di credito, in Trattato di diritto privato dir. da Rescigno, vol. 13, Torino, 1985, p. 492.

14 14 ma, in virtù di espressa norma della legge sulla cambiale (art. 14, l. camb.), è sufficiente che egli «abbia acquistato la cambiale in mala fede [= sapeva che il patto era stato violato], ovvero abbia commesso colpa grave acquistandola [= avrebbe potuto facilmente accorgersi che il patto era stato violato]». - Eccezione di favore cambiario: nella cambiale di favore il favorente si impegna a pagare quale trattario, oppure gira la cambiale al favorito, senza dovere nulla a quest ultimo, ma unicamente, appunto, per favorirlo, aggiungendo al titolo la maggior affidabilità del proprio nome. Ora, il favorito deve impegnarsi a tenere indenne il favorente dall obbligo assunto, che è pur sempre valido. Nella peggiore delle ipotesi, il favorente dovrà pagare di proprio al portatore che si presenterà; non sarà, però, mai tenuto a pagare alcunché direttamente al favorito, il quale sapeva benissimo fin dal principio che non vi era alcuna causa giustificativa (o rapporto di provvista) fra sé e il favorente. In parole povere: A favorisce B, garantendo il pagamento del titolo e dando così ad esso maggiore affidabilità, ma non ha intenzione di dare direttamente a B quel denaro (nel qual caso glielo avrebbe, magari, dato in mutuo): pertanto B non può venire a richiederglielo direttamente; se lo facesse, A gli opporrebbe l eccezione di cui trattasi. ATTENZIONE: si raccomanda di non confondere la cambiale di favore con la girata di comodo. Quest ultima è quella che si ha allorché un possessore del titolo, per evitare di vedersi opporre un eccezione personale, lo gira ad una persona compiacente incaricata di incassarlo e rimettergli la cifra ricavatane; è da precisare che la girata di comodo è tale quando il raggiro è l unica causa della girata stessa: non basta, cioè, che il giratario sappia che il suo girante non può incassare il titolo personalmente, ma occorre che il primo si rechi ad incassare il titolo non per sé, ma per il secondo.

15 15 CAMBIALE POSIZIONE DEL TRAENTE Talvolta, dai testi, risulta soltanto in modo implicito, per cui può sfuggire, che nella cambiale tratta, in caso di mancata accettazione del trattario, il traente (il quale ha già apposto la sua firma all atto dell emissione) non è obbligato principale, ma semplice obbligato di regresso. Per escuterlo, quindi, è necessario levare protesto. La cosa si sarebbe dovuta presumere dal fatto che esiste un protesto per mancata accettazione: se il traente fosse stato obbligato principale, il protesto (destinato per definizione agli obbligati di regresso) non sarebbe stato necessario. - È altresì da precisare che la cambiale tratta è affine, come schema, all assegno bancario, ma mentre quest ultimo è una delegazione di pagamento, la prima, è una delegazione di debito. ACCETTAZIONE DELLA TRATTA E TERMINI PER ESSA Bisogna tener presente che l accettazione della tratta non necessariamente deve avvenire contestualmente all emissione del titolo, anzi, solitamente avviene in un momento successivo: il traente emette il titolo e lo consegna al prenditore; è costui (non il traente) a recarsi poi dal trattario (il cui nome è stato apposto sul titolo dal traente) per avere la sua accettazione; quest ultima consiste nell apposizione della firma: la semplice indicazione del nome del trattario, già presente sul titolo, non ha valore). Naturalmente, il prenditore si recherà a richiedere l accettazione quanto prima possibile, poiché è suo interesse che sia chiarita tempestivamente la situazione obbligatoria relativa al titolo in suo possesso; anche in base a logica, non ha molto senso chiedere l accettazione quando il titolo è già scaduto e perciò il termine per l accettazione coincide con quello di scadenza della cambiale (art. 26 l. camb.) 14. Se la cambiale è a vista, o a certo tempo vista, l accettazione va chiesta entro un anno dalla data del titolo (art. 28, 1 comma, l. camb.). TERMINI PER IL PROTESTO Occorre porre attenzione anche ai termini entro i quali va levato il protesto. Nel caso del mancato pagamento il termine è previsto dall art. 51, 3 comma, l. camb., cui si rinvia. Nel caso della mancata accettazione, si memorizzi nel modo seguente: il termine è lo stesso previsto per la presentazione all accettazione (e cioè entro la scadenza); vi si aggiunge un giorno nel solo caso in cui la cambiale sia stata 14 È da precisare che, se il trattario non accetta, il creditore può escutere subito il traente, senza dover aspettare la scadenza della cambiale; ciò in applicazione del principio civilistico per cui il debitore che dichiara di non voler adempiere decade dal beneficio del termine. Singolare, in questo caso, che colui che effettua la dichiarazione (il presunto trattario) non è la stessa persona di colui che decade dal termine, anzi, a ben guardare egli, non accettando, non è neppure mai divenuto debitore.

16 16 presentata all accettazione proprio l ultimo giorno utile, quello di scadenza del titolo (v. art. 51, 2 comma, l. camb.) TERMINI PER LE AZIONI CAMBIARIE L azione cambiaria è la causa esercitabile dinanzi al giudice sulla base del titolo: ho il titolo, non sono stato pagato, agisco in giudizio presentando il titolo, che fa piena prova del mio diritto. È noto, infatti, che la cambiale (come l assegno), purché in regola col bollo, vale come titolo esecutivo, cioè consente di saltare una fase del processo (quella in cui si stabilisce chi ha ragione) per passare subito alla fase esecutiva, quella in cui si fa materialmente pagare da chi ha avuto torto, ad esempio pignorandogli i beni. Si ponga attenzione ai diversi termini di prescrizione per l azione cambiaria diretta (quella verso gli obbligati principali) e per l azione cambiaria di regresso (verso gli obbligati di regresso): 3 anni, dalla scadenza, per la prima; soltanto 1 anno (dal protesto o, se la cambiale è senza spesa, dalla scadenza) per la seconda, sembrando giusto tenere vincolati gli obbligati di regresso per un tempo minore rispetto al principale. CAMBIALE IN BIANCO È tale quella in cui alcuni dati non sono indicati. La legge cambiaria enumera una serie di requisiti di forma della cambiale, ma essi devono essere tutti presenti solo al momento del pagamento. Soltanto due è necessario che sussistano fin dal momento dell emissione del titolo, e si dice pertanto che sono necessari per l esistenza stessa, ovvero per una valida creazione, del titolo. Essi sono la denominazione di cambiale e la sottoscrizione di almeno un soggetto (l emittente nel pagherò, il traente o il trattario nella tratta). Se uno di questi due elementi manca, non può parlarsi di cambiale in bianco, poiché non vi è in realtà alcuna cambiale: senza firma, la cambiale è un semplice modulo privo di valore negoziale (non c è promessa); senza il nome di cambiale non vi è un titolo di credito, ma una semplice promessa di pagamento, la cui efficacia, ben minore di quella del titolo, è semplicemente quella processuale di spostare sull altra parte l onere di provare che la promessa stessa è infondata 15. Fra i requisiti che invece possono essere inseriti successivamente, quelli che più spesso di altri vengono lasciati in bianco sono l importo e la scadenza della cambiale. Occorre prestare attenzione anche al discorso circa la cambiale in bianco e la cambiale incompleta. Se emittente e prenditore lasciano in bianco una parte, accordandosi sul come verrà riempita ( patto di riempimento ), allora si parla di cambiale in bianco. Se invece quella parte è lasciata in bianco per dimenticanza o per puro caso e comunque senza alcun accordo dell emittente col prenditore, la cambiale è detta incompleta. Dunque la differenza fra i due casi sta essenzialmente nello stato soggettivo dell emittente. In base a quanto detto, guardando il solo documento non si può capire se si tratta di cambiale in bianco o incompleta, visto che la loro differenza non è 15 V. Francesco GALGANO, Diritto Commerciale, 1. L imprenditore, 3ª ediz., Bologna, 1989, p. 293.

17 17 nell aspetto, ma in qualcosa di esterno ad esso, l esistenza o non, appunto, del patto di riempimento. È su questa identità obiettiva dei due documenti che alla dottrina non pare opportuna la scelta (operata, invece, dalla giurisprudenza) di considerare valida l una ( in bianco ) e nulla l altra ( incompleta ): se si considera valida la prima, si dovrebbe fare altrettanto per la seconda. - L abusivo riempimento della cambiale in bianco è opponibile soltanto al primo prenditore: Nell emettere il titolo, emittente e prenditore si accordano sul come riempire successivamente una parte lasciata in bianco (ad esempio l importo, che rappresenta il prezzo di una compravendita: esso dovrà corrispondere al prezzo che la merce venduta ha oggi sul mercato e che i due, sul momento, non conoscono esattamente). Il prenditore (nell esempio, il venditore che viene pagato col titolo) risponderà dell eventuale violazione del patto (se, ad esempio, anziché scrivere un milione avrà scritto due milioni); l emittente (debitore, ovvero compratore della merce), quando gli sarà richiesto di pagare opporrà all altro l eccezione di abusivo riempimento, che è un eccezione di tipo personale. I successivi prenditori del titolo, invece, purché non siano in mala fede o in colpa grave (art. 14, 1 comma, l. camb.), cioè non sapessero o non dovessero capire usando un minimo di diligenza che il patto era stato violato, non rispondono della violazione stessa ed hanno perciò diritto a farsi pagare (naturalmente, poi, il debitore chiederà i danni al primo prenditore. Questo argomento è già stato accennato trattando dell eccezione di abusivo riempimento fra le eccezioni personali ). SERIE CONTINUA DI GIRATE Come è noto, la legittimazione, nei titoli all ordine, si consegue presentando il titolo e risultando essere l ultimo della serie di girate su di esso apposte. Una serie continua di girate è quella in cui chi è giratario della prima risulta quale girante della seconda, e così via. Ecco uno schema semplificato della situazione: Fronte del titolo: CAMBIALE Pagherò Euro a...bianchi... firmato (Primo prenditore) (Emittente)

18 18 Retro del titolo (vi figurano 3 girate): Per me pagate Per me pagate Per me pagate a...neri... a...verdi... a...viola... La successione delle firme può sembrare contraddittoria, se non si è compreso il meccanismo della girata: Bianchi fa la prima, scrivendo di pagare a Neri e firmando; la seconda girata è fatta da Neri, il quale scriverà Per me pagate a Verdi e firma; altrettanto farà Verdi. Il Sig. Viola, ultimo giratario, è l attuale legittimato (e la sua firma, ovviamente, non c è). Non bisogna credere che per la legittimazione sia anche necessario che le firme siano autentiche: sarebbe un controllo impossibile a farsi. È sufficiente il dato puramente formale che il nome risultante dalla firma di chi gira sia lo stesso di chi era indicato come giratario nella precedente girata (si parla perciò di continuità meramente formale della serie di girate). È comprensibile che, così stando le cose, è facile falsificare una girata: ciò rientra fra i rischi a cui i titoli sono consapevolmente esposti, in cambio dei vantaggi che presentano. La verità o falsità della firma verrà in rilievo solo nel caso in cui qualcuno, a cui si presenti un prenditore per il pagamento, non riconosca la propria firma (perché non ha mai sottoscritto quel titolo): egli potrà allora opporre l eccezione reale di falsità della firma. - GIRATA IN BIANCO Mentre la girata in pieno si effettua scrivendo la formula Per me pagate a + firma del girante, la girata in bianco prevede soltanto la firma del girante (ATTENZIONE: non «il nome del girante», non «la firma del giratario», non «nessun segno, né nome, né firma»). Vi è dunque una parte lasciata in bianco che sta prima della firma: è questa parte che verrà riempita da chi (al termine della circolazione anomala come se fosse un titolo al portatore ) vuole incassare il titolo o vuole per ragioni sue porre fine alla circolazione non documentata. Costui non firmerà il titolo, poiché il titolo è già firmato (in bianco), ma semplicemente inserirà il suo nome, scritto a mano o a macchina o in stampatello o come preferisce, prima della firma, cioè nello spazio lasciato bianco. In tal modo risulta come se fosse lui l originario giratario di quell ultima girata, che invece fu fatta in bianco. La girata in bianco si fa nell interesse prevalente del prenditore del titolo, il quale non vuole risultare indicato sul titolo stesso; ciò per una duplice ragione: - di ordine fiscale: nessuno potrà dimostrare che ha preso quei soldi; - di ordine cambiario: non figurerà fra gli obbligati di regresso e quindi non rischierà l azione cambiaria di regresso.

PRINCIPI GENERALI TITOLI DI CREDITO

PRINCIPI GENERALI TITOLI DI CREDITO PRINCIPI GENERALI TITOLI DI CREDITO Mancanza nozione di titolo di credito In base alla disciplina e alla funzione sono stati individuati alcuni elementi caratteristici: 1) naturale destinazione alla circolazione

Dettagli

Corso di Diritto Commerciale

Corso di Diritto Commerciale Corso di Diritto Commerciale Anno accademico 2014-2015 PROF. MASSIMO RUBINO DE RITIS Powered by Control editing Mario Passaretta Il diritto d impresa Le norme utilizzate sono reperibili, gratuitamente,

Dettagli

Definizione: cessione del credito titoli di credito beni mobili

Definizione: cessione del credito titoli di credito beni mobili 1 Definizione: I titoli di credito sono documenti destinati alla circolazione che attribuiscono il diritto ad una determinata prestazione; rappresentano un artificio giuridico che consente la mobilitazione

Dettagli

La cambiale all ordine l obbligazione di pagare far pagare persona somma luogo scadenza

La cambiale all ordine l obbligazione di pagare far pagare persona somma luogo scadenza Le cambiali La cambiale La cambiale è un titolo all ordine formale ed esecutivo che contiene l obbligazione di pagare o di far pagare assunta da una determinata persona una data somma nel luogo e alla

Dettagli

LA CAMBIALE E L AZIONE CAMBIARIA

LA CAMBIALE E L AZIONE CAMBIARIA LA CAMBIALE E L AZIONE CAMBIARIA 1. GARANZIE DEGLI EFFETTI CAMBIARI In primis, occorre precisare, che l avallo 1 o la fideiussione 2 assunta da un terzo per il pagamento di tutto o in parte di una somma

Dettagli

OPERAZIONI BANCARIE. a. Dissesti bancari (Banca Romana): v. De Stefani, Baraonda. Art cod. civ.

OPERAZIONI BANCARIE. a. Dissesti bancari (Banca Romana): v. De Stefani, Baraonda. Art cod. civ. 1 OPERAZIONI BANCARIE Cenni storici: a. Dissesti bancari (Banca Romana): v. De Stefani, Baraonda bancaria. b. Legislazione bancaria 1936-1938. c. Banca d Italia [Vigilanza/Gruppi bancari] d. Testo Unico

Dettagli

Cambiali. Prof. Sartirana

Cambiali. Prof. Sartirana Cambiali Prof. Sartirana Le cambiali sono: Titoli di credito dai quali risulta l obbligazione incondizionata assunta Da un soggetto di pagare o di far pagare una determinata somma Di denaro in un certo

Dettagli

SCOPO PRINCIPALE dei Titoli di Credito

SCOPO PRINCIPALE dei Titoli di Credito SCOPO PRINCIPALE dei Titoli di Credito Superare le regole che presiedono alla circolazione di crediti secondo l «istituto i della cessione» utilizzando regole analoghe a quello che presiedono la circolazione

Dettagli

CAMBIALE E ASSEGNO BANCARIO. Assegno. Tipi: All ordine Al portatore. Soggetti: Traente Banca trattaria Prenditore. Accettazione: Non prevista

CAMBIALE E ASSEGNO BANCARIO. Assegno. Tipi: All ordine Al portatore. Soggetti: Traente Banca trattaria Prenditore. Accettazione: Non prevista Ripassare ed esercitarsi Percorso C I titoli di credito CAMBIALE E ASSEGNO BANCARIO Cambiale Assegno Nozione: è un titolo di credito all ordine, incondizionato, formale e astratto, che attribuisce al possessore

Dettagli

POSSESSO E DETENZIONE

POSSESSO E DETENZIONE ISSIS DON MILANI LICEO Corso di DIRITTO ed ECONOMIA POLITICA POSSESSO E DETENZIONE DOMANDE DELLA VITA QUOTIDIANA... Che cosa accade se acquisto un cellulare da chi non ne è il vero proprietario? Che cosa

Dettagli

Sono documenti che provano l'esistenza di un diritto e permettono al possessore sia di esercitarlo direttamente, sia di trasferirlo ad altri

Sono documenti che provano l'esistenza di un diritto e permettono al possessore sia di esercitarlo direttamente, sia di trasferirlo ad altri Sono documenti che provano l'esistenza di un diritto e permettono al possessore sia di esercitarlo direttamente, sia di trasferirlo ad altri soggetti. Caratteristiche dei titoli di credito incorporazione

Dettagli

INDICE SOMMARIO PARTE PRIMA I CONTRATTI D IMPRESA. Capitolo I LA VENDITA

INDICE SOMMARIO PARTE PRIMA I CONTRATTI D IMPRESA. Capitolo I LA VENDITA Introduzione... Pag. XIII PARTE PRIMA I CONTRATTI D IMPRESA Capitolo I LA VENDITA 1. La vendita: nozione... Pag. 3 2. Le obbligazioni del venditore...» 5 3. Le obbligazioni del compratore...» 9 4. La vendita

Dettagli

Il contratto di compravendita: disciplina giuridica e caratteri

Il contratto di compravendita: disciplina giuridica e caratteri ISSN 1127 8579 Pubblicato dal 01/06/2012 All'indirizzo http://www.diritto.it/docs/33551 il contratto di compravenditadisciplina giuridica e caratteri Autore: Concas Alessandra Il contratto di compravendita:

Dettagli

CONSIGLIO NAZIONALE DEL NOTARIATO

CONSIGLIO NAZIONALE DEL NOTARIATO CONSIGLIO NAZIONALE DEL NOTARIATO Studio n. 4192 L indicazione dei dati anagrafici del debitore nelle cambiali tratte e nei vaglia cambiari Approvato dalla Commissione Studi Civilistici il 16 dicembre

Dettagli

IL CONTRATTO DI MANDATO E QUELLO DI COMMISSIONE: DIFFERENZE CIVILISTICHE E DISCIPLINA AI FINI DELL IVA

IL CONTRATTO DI MANDATO E QUELLO DI COMMISSIONE: DIFFERENZE CIVILISTICHE E DISCIPLINA AI FINI DELL IVA IL CONTRATTO DI MANDATO E QUELLO DI COMMISSIONE: DIFFERENZE CIVILISTICHE E DISCIPLINA AI FINI DELL IVA - a cura Paolo Giovanetti - Il contratto di Mandato è disciplinato dall art. 1703 del codice civile.

Dettagli

Economia Aziendale II

Economia Aziendale II Albez edutainment production Economia Aziendale II Gli assegni bancari e circolari IISS Boselli Alberti Pertini Varazze 1 IISS Boselli Alberti Pertini Varazze 2 L assegno bancario Una definizione È un

Dettagli

Contabilità e bilancio 10 I titoli di credito

Contabilità e bilancio 10 I titoli di credito Lezione-online Contabilità e bilancio 10 I titoli di credito Dott. Riccardo Russo I TITOLI DI CREDITO I TITOLI DI CREDITO I titoli di credito sono dei documenti che incorporano il diritto a ricevere una

Dettagli

Come sapere se ho un assegno protestato

Come sapere se ho un assegno protestato Come sapere se ho un assegno protestato L assegno bancario è pagabile a vista e può essere presentato per il pagamento nel termine di 8 giorni, se il titolo è pagabile nello stesso Comune in cui l assegno

Dettagli

I TITOLI DI CREDITO rapporto fondamentale rapporto cartolare La sicurezza Articoli fondamentali sui titoli di credito 1992 1993 1994

I TITOLI DI CREDITO rapporto fondamentale rapporto cartolare La sicurezza Articoli fondamentali sui titoli di credito 1992 1993 1994 I TITOLI DI CREDITO La cessione ordinaria del credito è poco efficiente a causa delle eccezioni che il debitore ceduto può eccepire al creditore cessionario relativamente alle eccezioni che avrebbe potuto

Dettagli

Perdite su crediti e conseguenze IVA

Perdite su crediti e conseguenze IVA Perdite su crediti e conseguenze IVA Come è noto l disciplina due tipi di note di variazione: In aumento Obbligatorie Note di variazione In diminuzione Facoltative Le variazioni in diminuzione rappresentano

Dettagli

Indice. 1 Norme che regolano il destinatario del pagamento

Indice. 1 Norme che regolano il destinatario del pagamento INSEGNAMENTO DI DIRITTO CIVILE LEZIONE VI I DESTINATARI DELLA PRESTAZIONE PROF. PIETRO GHINASSI Indice 1 Norme che regolano il destinatario del pagamento. -----------------------------------------------

Dettagli

Università Telematica Pegaso. Indice

Università Telematica Pegaso. Indice LA CAMBIALE PROF. RENATO SANTAGATA DE CASTRO Indice 1 CAMBIALE TRATTA E VAGLIA CAMBIARIO ---------------------------------------------------------------------- 3 2 I REQUISITI FORMALI DELLA CAMBIALE -------------------------------------------------------------------------

Dettagli

Oggetto: LE NUOVE REGOLE (RESTRITTIVE) PER L USO DEGLI ASSEGNI E DEI LIBRETTI AL PORTATORE

Oggetto: LE NUOVE REGOLE (RESTRITTIVE) PER L USO DEGLI ASSEGNI E DEI LIBRETTI AL PORTATORE Oggetto: LE NUOVE REGOLE (RESTRITTIVE) PER L USO DEGLI ASSEGNI E DEI LIBRETTI AL PORTATORE Recentemente il Ministero dell Economia e delle Finanze con la Circolare 20.3.2008, n. 33124, ha fornito una serie

Dettagli

1. DEMANIO E PATRIMONIO DELLO STATO.

1. DEMANIO E PATRIMONIO DELLO STATO. 1. DEMANIO E PATRIMONIO DELLO STATO. L art. 42 della Carta Costituzionale afferma che i beni economici, intendendosi per essi quelli suscettibili di appropriazione e dunque di commercio, appartengono allo

Dettagli

INDICE PREFAZIONE ALLA TERZA EDIZIONE... Art (Legittimazione del possessore) SEZIONE I. IL TITOLO ALL ORDINE IN GENERALE

INDICE PREFAZIONE ALLA TERZA EDIZIONE... Art (Legittimazione del possessore) SEZIONE I. IL TITOLO ALL ORDINE IN GENERALE INDICE PREFAZIONE ALLA TERZA EDIZIONE............................ XIII Art. 2008 (Legittimazione del possessore) SEZIONE I. IL TITOLO ALL ORDINE IN GENERALE 1. Definizione e clausola all ordine........................

Dettagli

RESPONSABILITA CIVILE E PENALE DEGLI ORGANI SOCIALI(AMMINISTRATORI E SINDACI)

RESPONSABILITA CIVILE E PENALE DEGLI ORGANI SOCIALI(AMMINISTRATORI E SINDACI) RESPONSABILITA CIVILE E PENALE DEGLI ORGANI SOCIALI(AMMINISTRATORI E SINDACI) 1. - La responsabilità in generale degli amministratori PRINCIPI DA TENERE PRESENTE AI FINI DELLA VALUTAZIONE GENERALE: Legalità;

Dettagli

LA VENDITA IMMOBILIARE

LA VENDITA IMMOBILIARE LA VENDITA IMMOBILIARE nell eredità giacente Come si è visto la vendita immobiliare nella eredità giacente, oltre ad essere meramente eventuale (soltanto nei casi di necessità ed utilità evidente), deve

Dettagli

5. Le situazioni giuridiche soggettive- Lezione definitiva

5. Le situazioni giuridiche soggettive- Lezione definitiva SITUAZIONI GIURIDICHE SOGGETTIVE PREMESSA Funzione pratica della norma: regolare situazioni di conflitto tra interessi contrapposti. Esempio: diritto di proprietà: Interessi che, di fatto, possono risultare

Dettagli

La liquidazione delle società di persone

La liquidazione delle società di persone La liquidazione delle società di persone Come noto la procedura di liquidazione nelle società di persone è una fase facoltativa alla quale i soci possono rinunciare, e quindi decidere di realizzare l'estinzione

Dettagli

DIRITTI DI OBBLIGAZIONE

DIRITTI DI OBBLIGAZIONE DIRITTI DI OBBLIGAZIONE L obbligazione è un vincolo giuridico in cui un soggetto è tenuto ad una prestazione patrimoniale per soddisfare l interesse di un altro soggetto. SOGGETTI DEBITORE Lato passivo

Dettagli

Francesco Casale 2016 I TITOLI DI CREDITO. «Pagabili a vista al portatore» (scritta sulle banconote in lire)

Francesco Casale 2016 I TITOLI DI CREDITO. «Pagabili a vista al portatore» (scritta sulle banconote in lire) Francesco Casale 2016 I TITOLI DI CREDITO «Pagabili a vista al portatore» (scritta sulle banconote in lire) 1 IL FENOMENO ORIGINI E FUNZIONE Necessità di smobilizzare e trasferire crediti (e altro) in

Dettagli

o Il regolamento della posizione IVA

o Il regolamento della posizione IVA IL REGOLAMENTO DEI DEBITI E CREDITI COMMERCIALI o Il pagamento dei debiti verso fornitori o L incasso dei crediti verso clienti o Il fronteggiamento dei rischi per svalutazione crediti o Il regolamento

Dettagli

Circolare N.156 del 8 Novembre 2012

Circolare N.156 del 8 Novembre 2012 Circolare N.156 del 8 Novembre 2012 Transazioni commerciali. Il Consiglio dei Ministri fissa il termine per i pagamenti dai 30 ai 60 giorni Transazioni commerciali tra imprese e tra imprese e pubbliche

Dettagli

ART. 64 ATTI A TITOLO GRATUITO ART. 65 PAGAMENTI

ART. 64 ATTI A TITOLO GRATUITO ART. 65 PAGAMENTI 5 Degli effetti del fallimento sugli atti pregiudizievoli ai creditori ART. 64 ATTI A TITOLO GRATUITO Sono privi di effetto rispetto ai creditori, se compiuti dal fallito nei due anni anteriori alla dichiarazione

Dettagli

Titoli di credito.txt

Titoli di credito.txt TITOLI DI CREDITO Titoli di credito.txt 1) La funzione dei titoli di credito è quella di consentire: A [*] una rapida e sicura circolazione di un credito B [ ] la creazione di un credito C [ ] l'estinzione

Dettagli

Diritto Commerciale. Circolazione dell azienda trasferimento dei crediti e dei debiti

Diritto Commerciale. Circolazione dell azienda trasferimento dei crediti e dei debiti Diritto Commerciale Circolazione dell azienda trasferimento dei crediti e dei debiti BIBLIOGRAFIA: G. Campobasso, Manuale di diritto commerciale, Roma, Utet, 2012; A. Gambino, Daniele U. Santosuosso, Fondamenti

Dettagli

Istituzioni di diritto commerciale

Istituzioni di diritto commerciale Istituzioni di diritto commerciale aa. 2008/2009 Docente: Massimo Bianca IMPRENDITORE E imprenditore chi esercita professionalmente un attività economica organizzata al fine della produzione o dello scambio

Dettagli

LA NORMA E I PRECEDENTI STORICI

LA NORMA E I PRECEDENTI STORICI IL DELITTO DI PECULATO MEDIANTE PROFITTO DELL ERRORE ALTRUI PROF. FABIO FOGLIA MANZILLO Indice 1 LA NORMA E I PRECEDENTI STORICI -------------------------------------------------------------------------------

Dettagli

IL PROTESTO CAMBIARIO

IL PROTESTO CAMBIARIO CAPITOLO PRIMO LA CAMBIALE 1. I titoli di credito 1 2. La cambiale 2 2.1 Definizione 2 2.2 Requisiti di forma della cambiale 3 2.3 Cambiale in bianco 5 2.4 Forma scritta 6 2.5 Cancellazioni o correzioni

Dettagli

DECRETO INGIUNTIVO. Diritto di credito (somma denaro / quantità cose fungibili) consegna bene mobile

DECRETO INGIUNTIVO. Diritto di credito (somma denaro / quantità cose fungibili) consegna bene mobile DECRETO INGIUNTIVO Sommario non cautelare Diritto di credito (somma denaro / quantità cose fungibili) consegna bene mobile Esigenza : economia dei giudizi: evitare il costo del processo a cognizione piena

Dettagli

Libertà e diritti dei cittadini

Libertà e diritti dei cittadini Libertà e diritti dei cittadini Aspetti giuridici della vita quotidiana dal condominio a internet Fondazione Università Popolare di Torino, 14 Febbraio 2013 Avv. Alessia Boario Avv. Daniele Beneventi 1

Dettagli

VERIFICA DI FINE MODULO. REGOLAMENTO CON ASSEGNI E CAMBIALI

VERIFICA DI FINE MODULO. REGOLAMENTO CON ASSEGNI E CAMBIALI ATTIITÀ DIDATTICHE 1 Prova di verifica ERIICA DI INE MODULO. REGOLAMENTO CON ASSEGNI E CAMBIALI di rancesco CALAUTTI e Giovanni ALLEBONA MATERIA: ECONOMIA AZIENDALE (Biennio IT AM, RIM, SIA; Biennio IP

Dettagli

Libro I V - Delle obbligazioni

Libro I V - Delle obbligazioni 19 8 6 Libro I V - Delle obbligazioni Art. 1986. Annullamento e risoluzione del contratto. La cessione può essere annullata (1441 ss.) se il debitore, avendo dichiarato di cedere tutti i suoi beni, ha

Dettagli

L estromissione. Introduzione. La perdita della qualità di parte nel processo: l estromissione.

L estromissione. Introduzione. La perdita della qualità di parte nel processo: l estromissione. L estromissione Prof. Leo Piccininni Introduzione La perdita della qualità di parte nel processo: l estromissione. Estromissione: ipotesi di riduzione successiva dell ambito soggettivo della vicenda processuale:

Dettagli

Economia degli Intermediari Finanziari. I servizi di pagamento documentali

Economia degli Intermediari Finanziari. I servizi di pagamento documentali Economia degli Intermediari Finanziari I servizi di pagamento documentali 1. Definizione I servizi di pagamento documentali prevedono necessariamente la presenza di documenti cartacei per il completamento

Dettagli

Emissione delle azioni

Emissione delle azioni 1 TITOLI AZIONARI Nella s.p.a. sono previsti anche: strumenti finanziari partecipativi Emissione delle azioni 1. La partecipazione sociale è rappresentata da azioni. [lo statuto può escludere l'emissione

Dettagli

REGISTRO INFORMATICO DEI PROTESTI

REGISTRO INFORMATICO DEI PROTESTI 23 febbraio 2010 Registro informatico dei Protesti 1 REGISTRO INFORMATICO DEI PROTESTI 23 febbraio 2010 Registro informatico dei Protesti 2 PROTESTO: Constatazione solenne, effettuata da un pubblico ufficiale

Dettagli

ISTITUZIONI DI ECONOMIA AZIENDALE

ISTITUZIONI DI ECONOMIA AZIENDALE ISTITUZIONI DI ECONOMIA AZIENDALE LE OPERAZIONI DI ACQUISTO 1 LE OPERAZIONI DI ACQUISTO DI BENI DI SERVIZI DI IMMOBILIZZAZIONI SUI MERCATI ESTERI 2 Pag. 1 DI BENI CORRETTA VALORIZZAZIONE DELL OPERAZIONE

Dettagli

15 Lezione LE MODIFICAZIONI SOGGETTIVE. I soggetti dell obbligazione,

15 Lezione LE MODIFICAZIONI SOGGETTIVE. I soggetti dell obbligazione, 15 Lezione LE MODIFICAZIONI SOGGETTIVE I soggetti dell obbligazione, DEBITORE E CREDITORE, POSSONO CAMBIARE NEL CORSO DELLA VITA DEL RAPPORTO OBBLIGATORIO, SECONDO LO SCHEMA DELLA SUCCESSIONE: IL RAPPORTO

Dettagli

CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA

CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA Le presenti condizioni generali, a conoscenza del cliente in quanto allegate all offerta contrattuale, richiamate nella conferma d ordine, e comunque riportate sul sito della

Dettagli

CODICE CIVILE TITOLO V. DEI TITOLI Dl CREDITO CAPO I. Disposizioni generali

CODICE CIVILE TITOLO V. DEI TITOLI Dl CREDITO CAPO I. Disposizioni generali CODICE CIVILE TITOLO V DEI TITOLI Dl CREDITO CAPO I Disposizioni generali Art. 1992 Adempimento della prestazione Il possessore di un titolo di credito ha diritto alla prestazione in esso indicata verso

Dettagli

La moneta bancaria. Prof. Pietro Samarelli

La moneta bancaria. Prof. Pietro Samarelli La moneta bancaria Prof. Pietro Samarelli Cosa si intende per moneta bancaria Per moneta bancaria si intendono i mezzi di pagamento messi in circolazione dalle banche in sostituzione della moneta contante.

Dettagli

LA CONTRATTUALISTICA NEL SETTORE ALIMENTARE

LA CONTRATTUALISTICA NEL SETTORE ALIMENTARE LA CONTRATTUALISTICA NEL SETTORE ALIMENTARE Torino, 27.10.2011 Avv. Franco Vinai, Studio Avvocati per l Impresa, Torino Avv. Elena Maldera, Studio Avvocati per l Impresa, Torino I principali contratti

Dettagli

IL CONTRATTO DI COMPRAVENDITA DI BENI MOBILI NEI PAESI BRIC (BRASILE, FEDERAZIONE RUSSA, INDIA, CINA)

IL CONTRATTO DI COMPRAVENDITA DI BENI MOBILI NEI PAESI BRIC (BRASILE, FEDERAZIONE RUSSA, INDIA, CINA) IL CONTRATTO DI COMPRAVENDITA DI BENI MOBILI NEI PAESI BRIC (BRASILE, FEDERAZIONE RUSSA, INDIA, CINA) Avv. Alessandro Albicini Studio Legale Albicini Via Marconi,, 3 40122 BOLOGNA Tel. 051/228222 227552

Dettagli

SERVIZIO CONSULENZA FISCALE * CIRCOLARE F8/2014

SERVIZIO CONSULENZA FISCALE * CIRCOLARE F8/2014 SERVIZIO CONSULENZA FISCALE * CIRCOLARE F8/2014 Al via dal 3 novembre l obbligo di registrazione degli utilizzatori sulla carta di circolazione Veicoli in benefit, ad uso promiscuo e condivisi esclusi

Dettagli

DELEGAZIONE; ESPROMISSIONE; ACCOLLO

DELEGAZIONE; ESPROMISSIONE; ACCOLLO 1 Delegazione, espromissione, accollo 1 DELEGAZIONE; ESPROMISSIONE; ACCOLLO Vicende che realizzano una modificazione del soggetto passivo del rapporto: a differenza delle vicende che determinano una modificazione

Dettagli

CONTRATTO DI CESSIONE CREDITI

CONTRATTO DI CESSIONE CREDITI CONTRATTO DI CESSIONE CREDITI SI RICHIEDE L APPOSIZIONE DEL TIMBRO POSTALE PER LA DATA CERTA. CUNEO, Spett.le OGGETTO: acquisto pro soluto di n.. crediti per complessivi Euro. Abbiamo ricevuto la Vostra

Dettagli

INDICE SOMMARIO INTRODUZIONE

INDICE SOMMARIO INTRODUZIONE INDICE SOMMARIO Premessa alla seconda edizione... Presentazione... Elenco delle principali abbreviazioni... vii xi xxi INTRODUZIONE Guida bibliografica... 3 1. Natura giuridica della garanzia per i vizi

Dettagli

Sono trascorsi più di quarant anni da quando un illustre studioso del diritto. commerciale ha pubblicato una monografia sulle assemblee speciali (A.

Sono trascorsi più di quarant anni da quando un illustre studioso del diritto. commerciale ha pubblicato una monografia sulle assemblee speciali (A. Sono trascorsi più di quarant anni da quando un illustre studioso del diritto commerciale ha pubblicato una monografia sulle assemblee speciali (A. Mignoli, Le assemblee speciali, Milano, 1960). È un caso

Dettagli

Il nostro codice civile stabilisce che il debitore risponde dell adempimento delle obbligazioni con tutti i suoi beni presenti e futuri

Il nostro codice civile stabilisce che il debitore risponde dell adempimento delle obbligazioni con tutti i suoi beni presenti e futuri Diritti reali di garanzia Il nostro codice civile stabilisce che il debitore risponde dell adempimento delle obbligazioni con tutti i suoi beni presenti e futuri Si suol dire che il patrimonio del debitore

Dettagli

RISOLUZIONE N. 110/E

RISOLUZIONE N. 110/E RISOLUZIONE N. 110/E Direzione Centrale Normativa Roma, 12 dicembre 2012 OGGETTO: Chiarimenti in merito all applicabilità dell istituto della remissione in bonis Sono pervenute alla scrivente, da parte

Dettagli

ABROGAZIONE DELL OBBLIGO DI BOLLATURA E VIDIMAZIONE DELLE SCRITTURE CONTABILI: RIFLESSI SULL EFFICACIA PROBATORIA

ABROGAZIONE DELL OBBLIGO DI BOLLATURA E VIDIMAZIONE DELLE SCRITTURE CONTABILI: RIFLESSI SULL EFFICACIA PROBATORIA ABROGAZIONE DELL OBBLIGO DI BOLLATURA E VIDIMAZIONE DELLE SCRITTURE CONTABILI: RIFLESSI SULL EFFICACIA PROBATORIA Circolare n. 13/2002 Documento n. 25 del 23 ottobre 2002 Via G. Paisiello, 24 00198 Roma

Dettagli

Risoluzione del contratto. Il contratto si risolve per inadempimento; per impossibilità sopravvenuta; per eccessiva onerosità sopravvenuta

Risoluzione del contratto. Il contratto si risolve per inadempimento; per impossibilità sopravvenuta; per eccessiva onerosità sopravvenuta Risoluzione del contratto Il contratto si risolve per inadempimento; per impossibilità sopravvenuta; per eccessiva onerosità sopravvenuta Risoluzione per inadempimento In caso di inadempimento la parte

Dettagli

STUDIO BD e ASSOCIATI Associazione Professionale Cod. Fisc. e Partita Iva web:

STUDIO BD e ASSOCIATI Associazione Professionale Cod. Fisc. e Partita Iva web: Circolare n. 13 - pagina 1 di 7 A tutti i Clienti Loro sedi Circolare n. 13 del 30 novembre 2012 Nuove regole per il pagamento delle transazioni commerciali Riferimenti normativi: Decreto Legislativo n.

Dettagli

COMUNE DI BISACQUINO PROVINCIA REGIONALE DI PALERMO

COMUNE DI BISACQUINO PROVINCIA REGIONALE DI PALERMO COMUNE DI BISACQUINO PROVINCIA REGIONALE DI PALERMO UFFICIO TECNICO Via Stazione 90032 Bisacquino (PA) Tel. 091/8308016/21 fax 091/8352144 www.comune.bisacquino.pa.it OGGETTO : ASTA PUBBLICA PER LA VENDITA

Dettagli

Istruzioni per l utilizzo corretto della funzione di Ritiro/Sostituzione merce (SWAP).

Istruzioni per l utilizzo corretto della funzione di Ritiro/Sostituzione merce (SWAP). Istruzioni per l utilizzo corretto della funzione di Ritiro/Sostituzione merce (SWAP). Con il rilascio della prossima versione di E-Shop verrà introdotta la gestione completa dei ritiri di merce a cliente

Dettagli

CODICE CIVILE. Libro IV Delle obbligazioni Capo VIII Del trasporto Sez. III Del trasporto di cose

CODICE CIVILE. Libro IV Delle obbligazioni Capo VIII Del trasporto Sez. III Del trasporto di cose CODICE CIVILE Libro IV Delle obbligazioni Capo VIII Del trasporto Sez. III Del trasporto di cose Art. 1683. Indicazioni e documenti che devono essere forniti al vettore Il mittente deve indicare con esattezza:

Dettagli

1. è illegittima la condotta della banca negoziatrice che paga un assegno non trasferibile a persona diversa dal legittimo prenditore;

1. è illegittima la condotta della banca negoziatrice che paga un assegno non trasferibile a persona diversa dal legittimo prenditore; Agosto 2003 Responsabilità civile delle banche in materia di assegni non trasferibili - Brevi note sulla sentenza Cass. Civ., sez. I, n. 9103, 18 febbraio, 6 giugno 2003, di Vincenzo Donnarumma, avvocato

Dettagli

17 LA SOCIETA IN NOME COLLETTIVO (SNC)

17 LA SOCIETA IN NOME COLLETTIVO (SNC) LA SOCIETA IN NOME COLLETTIVO è UNA SOCIETA DI PERSONE IN CUI TUTTI I SOCI RISPONDONO ILLIMITATAMENTE E SOLIDALMENTE PER LE OBBLIGAZIONI SOCIALI (ART 2291 C.C.) LA S.N.C. PUO SVOLGERE, A DIFFERENZA DELLA

Dettagli

Il Contratto di assicurazione

Il Contratto di assicurazione Il Contratto di assicurazione Definizione di assicurazione art. 1882 il contratto col quale l'assicuratore, verso pagamento di un premio, si obbliga a rivalere l'assicurato, entro i limiti convenuti, del

Dettagli

RESPONSABILITA CIVILISTICHE E FISCALI NELLE ASSOCIAZIONI SPORTIVE

RESPONSABILITA CIVILISTICHE E FISCALI NELLE ASSOCIAZIONI SPORTIVE CIVILISTICHE E FISCALI NELLE ASSOCIAZIONI SPORTIVE CORSO CSI ALLENARE ED EDUCARE Aula Magna Seminario Maggiore Trento 22 GENNAIO 2010 1 CAPACITA GIURIDICA - Associazione non riconosciuta: ente collettivo

Dettagli

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA SCHEMA DI DECRETO LEGISLATIVO DI ATTUAZIONE DELLA DIRETTIVA 2011/7/UE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO DEL 16 FEBBRAIO 2011 RELATIVA ALLA LOTTA CONTRO I RITARDI DI PAGAMENTO NELLE TRANSAZIONI COMMERCIALI

Dettagli

REGOLAMENTO PER LA VENDITA DEI BENI IMMOBILI DI CUI AL PROGETTO CD. SESTA PORTA

REGOLAMENTO PER LA VENDITA DEI BENI IMMOBILI DI CUI AL PROGETTO CD. SESTA PORTA REGOLAMENTO PER LA VENDITA DEI BENI IMMOBILI DI CUI AL PROGETTO CD. SESTA PORTA ART.1 - SCELTA DEL CONTRAENTE 1. I contraenti vengono individuati, di norma, mediante procedura ad evidenza pubblica. 2.

Dettagli

Cendon / Book. Collana diretta da Dario Primo Triolo CENACOLO GIURIDICO: CASI E LEZIONI CIVILE 17 I DIRITTI REALI. Dario Primo Triolo

Cendon / Book. Collana diretta da Dario Primo Triolo CENACOLO GIURIDICO: CASI E LEZIONI CIVILE 17 I DIRITTI REALI. Dario Primo Triolo Cendon / Book Collana diretta da Dario Primo Triolo CENACOLO GIURIDICO: CASI E LEZIONI CIVILE 17 I DIRITTI REALI Dario Primo Triolo Edizione APRILE 2015 Copyright MMXV KEY SRL VIA PALOMBO 29 03030 VICALVI

Dettagli

I TIPI DI GARANZIE. Monografia Legale Asso Service PREMESSA.

I TIPI DI GARANZIE. Monografia Legale Asso Service PREMESSA. PREMESSA. I TIPI DI GARANZIE Troppo spesso si parla di garanzia senza conoscere a fondo la differenza tra Garanzia Legale e Garanzia Commerciale. Gli stessi venditori non informano adeguatamente l'acquirente

Dettagli

CESSIONE DEI CONTRATTI DI COMPRAVENDITA AVENTI PER OGGETTO I PRODOTTI TRATTATI NEL MERCATO DEI CEREALI

CESSIONE DEI CONTRATTI DI COMPRAVENDITA AVENTI PER OGGETTO I PRODOTTI TRATTATI NEL MERCATO DEI CEREALI g) Contratti in fiera e in borsa merci CESSIONE DEI CONTRATTI DI COMPRAVENDITA AVENTI PER OGGETTO I PRODOTTI TRATTATI NEL MERCATO DEI CEREALI Sommario Trasferimento dei diritti e degli obblighi derivanti

Dettagli

PRODOTTI DIFETTOSI GARANZIA E RESPONSABILITA PER DANNI CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO E AGRICOLTURA DI BOLOGNA. Camera dell Economia

PRODOTTI DIFETTOSI GARANZIA E RESPONSABILITA PER DANNI CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO E AGRICOLTURA DI BOLOGNA. Camera dell Economia PRODOTTI DIFETTOSI GARANZIA E RESPONSABILITA PER DANNI CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO E AGRICOLTURA DI BOLOGNA Camera dell Economia PRODOTTI DIFETTOSI GARANZIA E RESPONSABILITA PER DANNI 1

Dettagli

OGGETTO: Consulenza giuridica Art. 182-ter, secondo comma della legge fallimentare Termini per la presentazione della proposta di transazione fiscale

OGGETTO: Consulenza giuridica Art. 182-ter, secondo comma della legge fallimentare Termini per la presentazione della proposta di transazione fiscale RISOLUZIONE N. 3/E Direzione Centrale Normativa e Contenzioso Roma, 5 gennaio 2009 OGGETTO: Consulenza giuridica Art. 182-ter, secondo comma della legge fallimentare Termini per la presentazione della

Dettagli

INDICE SOMMARIO TITOLO VIII DEL POSSESSO. Capo I DISPOSIZIONI GENERALI

INDICE SOMMARIO TITOLO VIII DEL POSSESSO. Capo I DISPOSIZIONI GENERALI INDICE SOMMARIO Presentazione... Gli autori... Abbreviazioni delle principali riviste.... VII XI XXI TITOLO VIII DEL POSSESSO Capo I DISPOSIZIONI GENERALI Art. 1140. Possesso... 1 1. Il potere di fatto...

Dettagli

Università La Sapienza di Roma

Università La Sapienza di Roma Università La Sapienza di Roma La responsabilità dello Stato per violazione del diritto europeo. Accertamento e processo Prof.ssa Rossella Miceli La responsabilità conseguente alle violazioni di norme

Dettagli

COMUNE DI ASTI 1ª AREA AMMINISTRAZIONE E SERVIZI AI CITTADINI. Settore Appalti CODICE ETICO DEGLI APPALTI E DEI CONTRATTI COMUNALI

COMUNE DI ASTI 1ª AREA AMMINISTRAZIONE E SERVIZI AI CITTADINI. Settore Appalti CODICE ETICO DEGLI APPALTI E DEI CONTRATTI COMUNALI COMUNE DI ASTI 1ª AREA AMMINISTRAZIONE E SERVIZI AI CITTADINI Settore Appalti CODICE ETICO DEGLI APPALTI E DEI CONTRATTI COMUNALI INDICE PARTE I Art. 1 Art. 2 Art. 3 Art. 4 Art. 5 Art. 6 Disposizioni generali

Dettagli

ASPETTI GIURIDICI DELLA QUESTIONE

ASPETTI GIURIDICI DELLA QUESTIONE Seminario IF COMMISSIONE INGEGNERIA FORENSE VIZI E DIFETTI DELL OPERA dalle norme al cantiere ASPETTI GIURIDICI DELLA QUESTIONE Avv. Giancarlo Conci Milano, 25 ottobre 2011 DEFINIZIONI Mutuate dalla disciplina

Dettagli

ALBERTI - UBINI - CASTAGNETTI Dottori Commercialisti Associati

ALBERTI - UBINI - CASTAGNETTI Dottori Commercialisti Associati Dottori Commercialisti Associati ASSOCIATI: GIOVANNI ALBERTI Professore Ordinario di Economia Aziendale in quiescenza CLAUDIO UBINI ALBERTO CASTAGNETTI ELISABETTA UBINI PIAZZA CITTADELLA 6 37122 VERONA

Dettagli

RISOLUZIONE n. 152/E del 15 aprile 2008

RISOLUZIONE n. 152/E del 15 aprile 2008 RISOLUZIONE n. 152/E del 15 aprile 2008 OGGETTO: ISTANZA DI INTERPELLO /2007 - ARTICOLO 11, LEGGE 27 LUGLIO 2000, N. 212. - DPR N 917/1986 ART. 174 FUSIONE ENTI DIVERSI DALLE SOCIETÀ Con istanza presentata

Dettagli

VADEMECUM PER IL CONSUMATORE CHE SI RIVOLGE AD UNA AGENZIA IMMOBILIARE. a cura del Servizio Tutela del Consumatore e della Proprietà Industriale

VADEMECUM PER IL CONSUMATORE CHE SI RIVOLGE AD UNA AGENZIA IMMOBILIARE. a cura del Servizio Tutela del Consumatore e della Proprietà Industriale VADEMECUM PER IL CONSUMATORE CHE SI RIVOLGE AD UNA AGENZIA IMMOBILIARE a cura del Servizio Tutela del Consumatore e della Proprietà Industriale Anno 2008 Conoscere le Agenzie Immobiliari Presso ciascuna

Dettagli

Oggetto: Istanza di Interpello - Art. 19-bis1, lett. i), del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633.

Oggetto: Istanza di Interpello - Art. 19-bis1, lett. i), del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633. RISOLUZIONE N.119/E Direzione Centrale Roma, 12 agosto 2005 Normativa e Contenzioso Oggetto: Istanza di Interpello - Art. 19-bis1, lett. i), del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633. Con istanza d interpello,

Dettagli

Transazioni commerciali Ritardi nei pagamenti. Federica Bonafaccia

Transazioni commerciali Ritardi nei pagamenti. Federica Bonafaccia Transazioni commerciali Ritardi nei pagamenti Federica Bonafaccia Lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali Decreto legislativo 9.10.2002 n. 231 di recepimento della Direttiva 2000/35/CE

Dettagli

Prova di recupero di economia aziendale per la classe 2ª ITE

Prova di recupero di economia aziendale per la classe 2ª ITE Prova di recupero di economia aziendale per la classe 2ª ITE di Lidia Sorrentino 1. Segna con una crocetta la risposta corretta (alcuni questi possono avere più risposte esatte). 1. L interesse è il compenso

Dettagli

Fiscal News La circolare di aggiornamento professionale

Fiscal News La circolare di aggiornamento professionale Fiscal News La circolare di aggiornamento professionale N. 331 03.11.2016 Omesso versamento Iva e possibile compensazione Categoria: Iva Sottocategoria: Varie A cura di Paola Sabatino Nel caso di omesso

Dettagli

L'ASSEGNO CIRCOLARE

L'ASSEGNO CIRCOLARE L ASSEGNO CIRCOLARE. GLI ASSEGNI SPECIALI PROF. RENATO SANTAGATA DE CASTRO Indice 1 L'ASSEGNO CIRCOLARE--------------------------------------------------------------------------------------------------

Dettagli

TASSAZIONE DI TRANSAZIONE CON PAGAMENTO CONTESTUALE DI SOMME

TASSAZIONE DI TRANSAZIONE CON PAGAMENTO CONTESTUALE DI SOMME Quesito Tributario n. 84-2015/T TASSAZIONE DI TRANSAZIONE CON PAGAMENTO CONTESTUALE DI SOMME Si chiede di conoscere quale sia il trattamento fiscale applicabile ai fini dell imposta di registro ad una

Dettagli

Cosa ti assicura la garanzia legale

Cosa ti assicura la garanzia legale I maggiori e i più diffusi marchi offrono un assistenza clienti completa e costante: 24 mesi di garanzia sull elettrodomestico acquistato per tutti i difetti di conformità. Per usufruire della garanzia

Dettagli

RISOLUZIONE N. 266/E

RISOLUZIONE N. 266/E RISOLUZIONE N. 266/E Roma, 26 giugno 2008 Direzione Centrale Normativa e Contenzioso OGGETTO: Istanza di interpello (articolo 11, legge 27 luglio 2000, n. 212) - Trattamento fiscale del decreto di trasferimento

Dettagli

OBBLIGAZIO E e RAPPORTO OBBLIGATORIO. diritti reali diritti credito Caratteri distintivi prestazione personale diritti relativi difesa relativa

OBBLIGAZIO E e RAPPORTO OBBLIGATORIO. diritti reali diritti credito Caratteri distintivi prestazione personale diritti relativi difesa relativa 1 OBBLIGAZIO E e RAPPORTO OBBLIGATORIO. Premessa. a) Diritti che spettano agli uomini sulle cose = diritti reali. b) Diritti che spettano agli uomini nei confronti di altri uomini = diritti di credito

Dettagli

L ACCETTAZIONE DELLA CESSIONE DEL CREDITO NON COSTITUISCE

L ACCETTAZIONE DELLA CESSIONE DEL CREDITO NON COSTITUISCE n. 5/2016 Roma, marzo 2016 L ACCETTAZIONE DELLA CESSIONE DEL CREDITO NON COSTITUISCE RICONOSCIMENTO DI DEBITO. Nota alla sentenza n. 3184 del 18.02.2016 della Suprema Corte di Cassazione. 1. Il caso. Con

Dettagli

IL POSSESSO ISTITUZIONI DI DIRITTO PRIVATO A.A. 2016/2017. Avv. Carlo Petta

IL POSSESSO ISTITUZIONI DI DIRITTO PRIVATO A.A. 2016/2017. Avv. Carlo Petta IL POSSESSO ISTITUZIONI DI DIRITTO PRIVATO A.A. 2016/2017 Avv. Carlo Petta IL POSSESSO DEFINIZIONE Art. 1140 c.c. à il possesso è il potere su una cosa (corpus possessionis) che si manifesta in un attività

Dettagli

Sezione I: Esegesi del titolo nominativo tra disciplina positiva e tutele giuridiche

Sezione I: Esegesi del titolo nominativo tra disciplina positiva e tutele giuridiche INDICE 2021 (Legittimazione del possessore) CAPITOLO I: I TITOLI NOMINATIVI E LA LEGITTIMAZIONE ALL ESERCIZIO DEI DIRITTI CON- NESSI Sezione I: Esegesi del titolo nominativo tra disciplina positiva e tutele

Dettagli

Eurexit - Analisi dell'ipotesi di conversione dei debiti e dei crediti in valuta nazionale mantenendo i depositi bancari in euro

Eurexit - Analisi dell'ipotesi di conversione dei debiti e dei crediti in valuta nazionale mantenendo i depositi bancari in euro Eurexit - Analisi dell'ipotesi di conversione dei debiti e dei crediti in valuta nazionale mantenendo i depositi bancari in euro (di Giuseppe Cernuto) Introduzione Il presente studio vuole analizzare lo

Dettagli

La Normativa sulla Garanzia Di Conformità

La Normativa sulla Garanzia Di Conformità La Normativa sulla Garanzia Di Conformità Nota esplicativa al D. L. n. 24 del 2002 A CHI SPETTA LA GARANZIA? Alle persone fisiche che acquistano un autoveicolo per scopi estranei ad una attività professionale

Dettagli

LA VENDITA DI BENI E SERVIZI

LA VENDITA DI BENI E SERVIZI LE OPERAZIONI DI VENDITA PROF. GIANLUCA GINESTI Indice 1 INTRODUZIONE -------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 3 2 LA VENDITA DI BENI

Dettagli