Aspetti pratici e applicativi del greening
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- Sabrina Sorrentino
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1 DIVERSIFICAZIONE, PRATI E PASCOLI PERMANENTI, AREE DI INTRESSE ECOLOGICO Aspetti pratici e applicativi del greening Il regolamento applicativo sui pagamenti diretti (atto delegato) contiene regole molto importanti per il funzionamento del greening, con particolare riferimento a come rispettare il requisito della costituzione delle aree di interesse ecologico e a come utilizzare le pratiche equivalenti di Ermanno Comegna Carlo Sacchetto In questo articolo verranno analizzate le principali regole applicative previste dalla nuova pac in tema di greening. Le disposizioni alle quali si fa riferimento sono contenute nel regolamento delegato presentato dalla Commissione europea lo scorso 11 marzo e approvato dal Parlamento europeo e quindi, in via definitiva, dal Consiglio dei ministri europei, il 14 aprile Gli argomenti trattati riguardano in particolare: le pratiche equivalenti agli impegni resi obbligatori del greening; i criteri per il calcolo delle superfici occupate da policolture e colture miste, ai fini del requisito della diversificazione; le modalità pratiche da applicarsi a livello nazionale per il mantenimento dei prati permanenti; il funzionamento del requisito relativo alle aree di interesse ecologico. Nel paragrafo finale verrà affrontato il tema delle decisioni che spettano al singolo Stato membro, in merito a come applicare, sul proprio territorio, alcuni aspetti del greening e alle opzioni che si presentano a livello di azienda agricola, per gestire nel miglior modo possibile questo nuovo elemento della pac. Pratiche equivalenti ai fini del greening Gli obblighi previsti dalla misura del greening possono essere assolti anche attraverso pratiche definite «equivalenti». Gli Stati membri che decidono di applicare il sistema della equivalenza scelgono quali pratiche possono essere utilizzate, in sostituzione a quelle previste, individuandole dalla lista conte- nuta nel reg. 1307/2013 (Allegato IX). Nel caso lo Stato membro autorizzasse come pratiche equivalenti quelle contemplate nei sistemi di certificazione ambientale nazionale o regionali, è tenuto a designare una o più autorità di certificazione, pubbliche o private, dotate di specifici requisiti tecnici e accreditate, che attestino che l agricoltore osserva le pratiche obbligatorie greening. La tabella 1 riporta alcuni esempi di pratiche equivalenti per ognuno dei tre requisiti obbligatori del greening. Si noti come la regola generale, la cui applicazione è affidata all autonomia decisionale dello Stato membro, è di impedire il doppio finanziamento della stessa operazione a valenza ambientale e/o ecologica con aiuti corrisposti sia nel Primo (regime dei pagamenti diretti), sia nel Secondo pilastro della pac (sviluppo rurale). In riferimento alle pratiche equivalenti della copertura vegetale del suolo e delle colture intercalari, è la stessa Commissione Ue, nel regolamento delegato, a stabilire le modalità con le quali le autorità nazionali, competenti all applicazione degli interventi dello sviluppo rurale, dovranno procedere alla riduzione del premio agroambientale, per evitare il duplice finanziamento. In particolare, per ogni pratica di inverdimento equivalente, gli Stati membri deducono dal premio per superficie, 32 L Informatore Agrario 18/2014
2 TABELLA 1 - Esempi di pratiche equivalenti (*) Tipologia di impegno obbligatorio Esempi di pratiche equivalenti contemplate dalla misura agroclimaticoambientale e dai sistemi di certificazione ambientali Note Pratiche agricole equivalenti alla diversificazione Pratiche agricole equivalenti al mantenimento del prato pascolo equivalente avvicendamento delle colture copertura vegetale del suolo colture intercalari gestione del prato pascolo, ad esempio tramite un regime appropriato di taglio, oppure il mantenimento degli elementi caratteristici del paesaggio ivi presenti sistema di pascolo estensivo, praticato secondo specifici criteri In caso di utilizzo di pratiche equivalenti si deve evitare il doppio finanziamento tra il Primo e il Secondo pilastro della pac. Qualora si utilizzassero la copertura vegetale del suolo e le colture intercalari è necessario applicare regole dettagliate per il calcolo della deduzione da applicarsi al premio agroambientale, stabilite nel regolamento delegato della Commissione e finalizzate a evitare il duplice finanziamento. In particolare è prevista una detrazione del premio agroambientale per un importo pari a un terzo del pagamento di inverdimento medio per ettaro In caso di utilizzo di pratiche equivalenti si deve evitare il doppio finanziamento tra il Primo e il Secondo pilastro della pac. Pratiche agricole equivalenti alla costituzione delle aree di interesse ecologico set aside ecologico fasce tampone attorno ad aree a elevata valenza naturalistica gestione di bordi e di strisce lungo gli appezzamenti coltivati per favorire la fauna selvatica produzione su seminativi in assenza di irrigazione, concimazione e prodotti fitosanitari (*) Estratto dall Allegato IX del reg. 1307/2013 In caso di utilizzo di pratiche equivalenti si deve evitare il doppio finanziamento tra il Primo e il Secondo pilastro della pac. Qualora si utilizzassero la copertura vegetale del suolo e le colture intercalari è necessario applicare regole dettagliate per il calcolo della deduzione da applicarsi al premio agroambientale, stabilite nel regolamento delegato della Commissione e finalizzate a evitare il duplice finanziamento. In particolare è prevista una detrazione del premio agroambientale per un importo pari a un terzo del pagamento di inverdimento medio per ettaro calcolato in base al reg. 1305/2013 (sostegno previsto dal Piano di sviluppo rurale), un importo pari a un terzo del pagamento di inverdimento medio per ettaro applicabile nello Stato membro o nella regione in questione. Così ad esempio, se il supplemento greening applicabile a livello nazionale o regionale fosse di 100 euro/ettaro, la deduzione da scorporare dal premio erogato a valere sul Psr sarebbe di 33,3 euro per ogni ettaro. In caso di supplemento per l inverdimento determinato su base individuale, la riduzione del premio agroambientale del Psr è pari a 1/3 del pagamento greening medio per ettaro dell agricoltore. Di conseguenza, nel caso di un supplemento greening calcolato su base individuale di importo pari a 300 euro/ettaro, la deduzione sarebbe di 100 euro per ogni ettaro. Norme applicative per la diversificazione Ai fini della diversificazione, per il calcolo delle quote relative alle diverse colture, il periodo da considerare è la parte più significativa del ciclo colturale, tenendo conto delle pratiche tradizionali applicate nel Paese. Si può immaginare che, con riferimento ai cereali, si prenderanno in considerazione i mesi primaverili. Ogni ettaro della superficie totale a seminativi di un azienda agricola è conteggiato una sola volta per ciascun anno di domanda. La superficie investita a una determinata coltura può comprendere alcuni specifici elementi caratteristici del paesaggio (ad esempio filari di alberi o fasce tampone), facenti parte della superficie ammissibile. Policoltura contemporanea. Per le superfici in policoltura contemporanea di due o più essenze vegetali in filari distinti, ogni coltura è conteggiata separatamente se occupa almeno il 25% della superficie. La superficie coperta dalle colture distinte si calcola dividendo l estensione della policoltura per il numero di colture che coprono almeno il 25% della superficie, indipendentemente dalla loro quota di occupazione effettiva. Policoltura intercalare. Per le superfici in policoltura intercalare, con una coltura principale alla quale segue una seconda coltivazione nel corso della stessa annata, la superficie si attribuisce soltanto alla coltura principale e quindi le colture in secondo raccolto non possono essere conteggiate ai fini del requisito obbligatorio della diversificazione. Colture miste. Le superfici seminate con qualsiasi tipo di miscugli di sementi sono considerate monocolture e denominate «colture miste». In particolari casi, lo Stato membro, ai fini del rispetto del criterio obbligatorio della diversificazione, può riconoscere le coltivazioni effettuate con miscugli di sementi come colture singole distinte. Norme applicative per i prati permanenti Oltre alle zone obbligatoriamente previste dalle direttive Habitat e Uccelli, gli Stati membri possono designare ulteriori prati permanenti, se ricadono in aree che soddisfano precisi criteri, descritti all art. 41 del regolamento delegato sui pagamenti diretti, tra cui zone umide ricche di carbonio Continua a pag /2014 L Informatore Agrario 33
3 Segue da pag. 33 organico o di importanza significativa per l avifauna selvatica, prati permanenti di alto valore naturale, ecc. In caso di mancata osservanza della direttiva 2004/35/CE del Parlamento europeo e del Consiglio sulla responsabilità ambientale in materia di prevenzione e riparazione del danno ambientale, se un agricoltore converte o ara un prato permanente soggetto all obbligo di mantenimento per il greening, lo Stato membro lo obbliga alla riconversione della superficie in prato permanente e può anche emanare precise istruzioni su come riparare il danno ambientale causato, al fine di ripristinare lo status di zona ambientale sensibile. In questo caso la riconversione deve essere effettuata prima della presentazione della domanda unica per l anno successivo, mentre il terreno riconvertito è considerato prato permanente a partire dal primo giorno della riconversione. In relazione al mantenimento dei prati permanenti nei territori situati al di fuori delle aree sensibili, lo Stato membro determina inizialmente, nel 2015, attraverso un complesso calcolo, la proporzione di prato permanente rispetto alla superficie agricola totale nazionale, dalla quale sono escluse le superfici delle unità aziendali dedite alla produzione biologica (art. 11 del reg. 834/2007) e la superficie dichiarata da beneficiari che, potendo, scelgono il regime dei piccoli agricoltori. Per il mantenimento della proporzione inizialmente determinata, gli Stati membri possono imporre agli agricoltori l obbligo individuale di non convertire ad altri usi le superfici investite a prati permanenti, senza preventiva autorizzazione. In ogni caso, lo Stato membro deve verificare annualmente che la superficie complessiva a prato e pascolo permanente non si riduca di oltre il 5%, rispetto alla proporzione di riferimento. Ove tale soglia fosse oltrepassata, lo Stato membro impone l obbligo di riconvertire le superfici a prato permanente. L individuazione degli agricoltori assoggettabili a tale obbligo e le ulteriori regole sono descritte all art. 44 del regolamento delegato sui pagamenti diretti. Vale la pena di segnalare che le superfici a prato o pascolo permanente, create nel quadro degli impegni assunti a fronte di misure di sostegno allo sviluppo rurale, non sono considerate convertite dall agricoltore. Norme applicative per le aree di interesse ecologico Le superfici utilizzate per la costituzione di aree di interesse ecologico (Efa), il cui elenco ripreso dal regolamento 1307/2013 è riportato nella tabella 2, devono rispettare specifiche condizioni descritte nel regolamento delegato e di seguito sinteticamente riportate. 1. Nei terreni lasciati a riposo deve essere assente qualsiasi produzione In base a studi Inea e Ismea l obbligo del greening colpirà soprattutto grandi e medie aziende della pianura irrigua TABELLA 2 - Superfici considerabili aree di interesse ecologico (Efa) a scelta dello Stato membro (*) Tipologia di superficie potenzialmente considerate come Efa Terreni lasciati a riposo Terrazze Elementi caratteristici del paesaggio Fasce tampone Ettari agroforestali (art. 44 del reg. 1698/05 e art. 23 del reg. 1305/13) Fasce di ettari ammissibili lungo le zone periferiche delle foreste Superfici con bosco ceduo a rotazione rapida senza utilizzo di mezzi tecnici Superfici oggetto di imboschimento (art. 31 del reg. 1257/99, art. 43 del reg. 1698/05 e art. 22 del reg. 1305/139) Superfici con colture intercalari o manto vegetale (coefficiente di conversione 0,3) Superfici con colture azotofissatrici (coefficiente di conversione attualmente pari a 0,3, ma con impegno della Commissione europea di innalzarlo a 0,7 entro la fine del corrente anno) (*) Art. 46 del reg. 1307/2013 e art. 45 del reg. delegato. agricola. Le superfici rimaste incolte per oltre 5 anni per costituire un Efa rimangono terreni a seminativo. 2. Le terrazze utilizzate come Efa sono quelle protette con la norma relativa alle buone condizioni agronomiche e ambientali, di cui al punto 7 del reg. 1306/2013 (BCAA 7). 3. Gli elementi caratteristici del paesaggio sono quelli protetti dalla BCAA 7 e dai criteri di gestione obbligatori di cui al punto 2 del reg. 1306/2013 (CGO 2 o 3). Inoltre possono essere considerati elementi caratteristici del paesaggio, da utilizzare per soddisfare l obbligo delle aree di interesse ecologico, anche le siepi o le fasce alberate di larghezza fino a 10 metri; gli alberi isolati la cui chioma ha un diametro superiore a 4 metri; gli alberi in filari e i gruppi di alberi aventi delle caratteristiche dimensionali minime, specificate nel regolamento delegato. Per un elenco completo degli altri elementi caratteristici del paesaggio che possono essere utilizzati ai fini del soddisfacimento dell obbligo del greening si rimanda alla tabella 3. Lo Stato membro ha la possibilità di modificare i limiti dimensionali minimi per cui tali elementi possano essere annoverati tra gli elementi caratteristici del paesaggio, individuando parametri inferiori rispetto a quelli standard fissati dalla Comunità europea. 36 L Informatore Agrario 18/2014
4 TABELLA 3 - Elementi caratteristici del paesaggio validi ai fini della costituzione delle aree di interesse ecologico (*) Tipologia di elementi caratteristici del paesaggio Siepi o fasce alberate di larghezza fino a 10 metri Alberi isolati e in filari con chioma del diametro minimo di 4 metri e spazio tra le chiome non superiore a 5 metri Gruppi di alberi, con chiome che si toccano o sovrappongono, e boschetti, con superficie massima di 0,3 ha Bordi dei campi larghi tra 1 e 20 metri, privi di qualsiasi produzione agricola Stagni della superficie massima 0,1 ettari, esclusi i serbatoi di cemento o di plastica Fossati larghi al massimo 6 metri, compresi corsi d acqua aperti per irrigazione o drenaggio, esclusi i canali con pareti di cemento Muretti di pietra tradizionali (*) Art. 46 del reg. 1307/2013 e art. 45 del reg. delegato. 4. Le fasce tampone possono essere utilizzate per soddisfare l obbligo delle Efa, là dove compatibili con la BCAA1 e la CGO 1 o 10. Gli Stati membri possono considerare valide anche altre fasce tampone, alla condizione che la larghezza minima risulti superiore a 1 metro. Le fasce devono essere ubicate su un terreno a seminativo o su una superficie adiacente e il bordo lungo delle stesse deve essere parallelo alla riva di un corso d acqua o di un corpo idrico. 5. Gli ettari agroforestali possono essere utilizzati per rispettare l impegno delle aree di interesse ecologico, qualora insistano su superfici a seminativo ammissibili al regime dei pagamenti diretti e che abbiano beneficiato o stiano beneficiando di un sostegno nell ambito della misura forestale del Psr. 6. Le fasce di ettari ammissibili confinanti con i bordi forestali possono essere conteggiate come Efa e utilizzate dall agricoltore, rispettando le condizioni stabilite dallo Stato membro, il quale può anche autorizzare, a determinate condizioni, la produzione agricola. 7. Le superfici a bosco ceduo a rotazione rapida sono utilizzabili come aree di interesse ecologico, alla condizione che non vi sia utilizzo di concimi minerali e/o di prodotti fitosanitari e che le essenze arboree rientrino nell elenco delle specie selezionate dallo Stato membro, escludendo quelle non indigene. 8. Le superfici coltivate con piante intercalari o con copertura vegetale possono essere conteggiate come Efa, alla condizione che siano ottenute attraverso la semina di specie vegetali miste o la sottosemina di erba nella coltura principale. Spetta agli Stati membri individuare l elenco delle colture vegetali consentite a tale scopo e le modalità di gestione agronomica. Le colture intercalari e le coperture vegetali possono essere conteggiate come aree di interesse ecologico, ove non siano state utilizzate come pratiche equivalenti per soddisfare i requisiti del greening. Si ricorda che a tali superfici è applicato un coefficiente di conversione di 0,3, per cui 1 ettaro di coltura intercalare o di manto vegetale corrisponde a m 2 di area di interesse ecologico. 9. Infine, le colture azotofissatrici che possono essere considerate valide ai fini Efa sono quelle incluse in un apposito elenco individuato dallo Stato membro. Come nel caso precedente, non possono essere conteggiate superfici con colture azotofissatrici utilizzate come pratiche equivalenti al greening. La Commissione Ue si è impegnata a portare il coefficiente di conversione dallo 0,3 previsto nel regolamento delegato a 0,7, entro gennaio 2015, come richiesto dal Parlamento e dal Consiglio europei. Per una descrizione più dettagliata delle caratteristiche dei diversi tipi delle aree di interesse ecologico, si rimanda agli articoli del regolamento delegato della Commissione sui pagamenti diretti. Si sottolinea che l agricoltore può dichiarare la stessa superficie o lo stesso elemento caratteristico del paesaggio ai fini del soddisfacimento del requisito relativo all area di interesse ecologico, una sola volta in un anno di domanda. Le opzioni per gli Stati membri NUOVA PAC ANALISI Nel definire le disposizioni in materia di greening, le istituzioni europee hanno conferito a ogni Stato membro la responsabilità di intervenire con autonome decisioni sulle modalità di gestione e di funzionamento. In tal modo esiste la possibilità di adattare il nuovo dispositivo della pac alle specifiche esigenze che si determinano a livello nazionale, tenendo conto che la dimensione ormai raggiunta dall Unione Europea (28 diversi Paesi) rende praticamente impossibile stabilire regole univoche a livello centralizzato e applicarle in maniera indifferenziata sull intero territorio dell Unione. In materia di greening, l intervento nazionale si configura essenzialmente come un azione complementare rispetto a quella esercitata dalle istituzioni europee. Entità del pagamento. Spetta ai singoli Stati membri stabilire l entità del pagamento greening da corrispondere agli agricoltori beneficiari. Lo Stato membro deve essenzialmente scegliere considerando una delle tre seguenti opzioni. Un importo uniforme valido per tutto il territorio nazionale. Qualora l Italia dovesse scegliere questa strada, l aiuto difficilmente supererebbe la soglia di 100 euro per ettaro. Un importo differenziato a livello regionale (zone amministrative o aree omogenee). In tal modo ogni agricoltore incasserebbe l indennità per l inverdimento in funzione di dove è localizzata la propria superficie aziendale ammissibile. Un importo differenziato a livello individuale, collegando il supplemento greening al valore del titolo per il pagamento di base, calcolato per ogni singolo agricoltore. Tale criterio potrà essere utilizzato qualora la convergenza interna fosse applicata in misura parziale, attraverso il cosiddetto «approccio irlandese». L Italia sembra orientarsi verso questa terza opzione che determinerà un importo di aiuto a ettaro per il greening diverso per ogni singolo agricoltore, in funzione del valore dei propri titoli storici disaccoppiati validi fino al raccolto Mantenimento di prati e pascoli permanenti. Un secondo aspetto che dipende dalle scelte nazionali riguarda il requisito che prevede il mantenimento dei prati e dei pascoli permanenti. Spetta alle autorità competenti del Paese membro individuare le aree sensibili, all interno e al di fuori delle zone Natura 2000, dove vige il divieto assoluto di aratura e di conversione. Inoltre, lo Stato membro ha la responsabilità di definire, secondo criteri che esso stesso individua, le regole in base alle quali il rapporto tra le superfici investite a prato permanente e la superficie agricola complessiva na- 18/2014 L Informatore Agrario 37
5 zionale non diminuisca di oltre il 5% rispetto al dato di riferimento determinato per il A tale riguardo, il regolamento di base dell Unione Europea si è limitato a fissare l obiettivo da raggiungere, lasciando alle autorità nazionali la libertà di stabilire come conseguirlo. Gli Stati membri possono definire le regole in materia di prati permanenti rispettando alcuni paletti posti dal regolamento. In particolare, vengono indicate le modalità per la selezione delle aree sensibili, i criteri da applicare in caso di mancata osservanza degli impegni di mantenimento e, infine, il modello da utilizzare per il rispetto delle proporzione storica tra la superficie a prato permanente e la superficie agricola complessiva. A tale riguardo, l Unione Europea consente alle autorità nazionali anche la possibilità di introdurre un regime di autorizzazione individuale alla conversione dei prati permanenti verso altre tipologie di utilizzazione della superficie agricola. Una certa libertà di manovra è accordata agli Stati membri anche nella gestione dei requisiti per la costituzione delle aree di interesse ecologico. In particolare lo Stato membro deve individuare l elenco delle utilizzazioni delle superfici (terreni lasciati a riposo, terrazze, fasce tampone, superfici forestali e imboschite, colture intercalari e copertura vegetale, coltivazioni azotofissatrici, ecc.), che possono essere considerate adeguate per il soddisfacimento del requisito greening. Aree di interesse ecologico adiacenti e collettive. Sempre in materia di aree di interesse ecologico, spetta allo Stato membro decidere se e come procedere attraverso l attuazione regionale che prende in considerazione superfici adiacenti e attraverso il criterio dell attuazione collettiva. Nel primo caso è necessario individuare un area geografica unica e omogenea, dal punto di vista della tipologia del terreno, dell altitudine e della presenza di elementi naturali del territorio, nonché stabilire quali obblighi specifici gli agricoltori interessati devono rispettare per garantire la contiguità di struttura delle zone ecologiche adiacenti. L attuazione collettiva è, invece, un opzione volontaria, la cui scelta spetta ai gruppi di agricoltori con aziende adiacenti. Il gruppo può soddisfare, a certe condizioni, l obbligo del mantenimento delle aree di interesse ecologico in maniera collettiva. L importante è che ogni agricoltore provveda a realizzare, all interno della propria azienda, almeno il 50% della superficie soggetta all obbligo che gli compete. In questo secondo caso, lo Stato membro dovrà decidere se applicare o meno l attuazione collettiva e regolarne il funzionamento. Infine, un ultima opzione a livello nazionale che merita di essere evidenziata è quella che si riferisce alla possibilità per gli Stati membri di definire la lista delle pratiche equivalenti ai tre requisiti obbligatori per il greening. Le opzioni per gli agricoltori Il mancato rispetto del greening comporterà riduzioni dei pagamenti o sanzioni significative Ismea e Inea hanno condotto studi per valutare l impatto del greening. La conclusione che ne è emersa è quella di un effetto non generalizzato. In linea di massima saranno interessate dall obbligo del greening perlopiù le medie e grandi aziende italiane, localizzate nei territori a elevata specializzazione produttiva e nella pianura irrigua. Ai singoli agricoltori chiamati a soddisfare gli obblighi dell inverdimento consigliamo di acquisire tutte le necessarie informazioni su questo nuovo capitolo della pac e metterle in relazione con gli elementi caratteristici della propria azienda agricola, come la dimensione fisica, l ordinamento produttivo, la superficie ammissibile, gli elementi che potenzialmente potrebbero rientrare nell ambito delle aree di interesse ecologico, la presenza o meno di prati permanenti. Da tale confronto scaturisce una sorta di mappatura di come la singola impresa si pone nei confronti del greening, accertando quali sono i vincoli pertinenti e specifici ai quali si dovrà sottostare. Svolta questa operazione, è opportuno verificare quali sono le possibili alternative per soddisfare le regole del greening a livello aziendale. Ad esempio, va verificata la convenienza ad aderire a una delle misure equivalenti contemplate nei regolamenti comunitari e previste dalle disposizioni nazionali applicative. Così come va analizzata la possibilità di aderire all attuazione a livello regionale o a livello collettivo del requisito che impone la costituzione delle aree di interesse ecologico. Va verificata la possibilità, attraverso adattamenti marginali, di soddisfare i requisiti dell inverdimento senza sottostare a vincoli troppo onerosi. Si pensi, ad esempio, alla possibilità di coltivare le piante azotofissatrici, autorizzate nella lista che le autorità nazionali competenti approveranno, per soddisfare il requisito delle aree di interesse ecologico. Nella citata lista potrebbe tranquillamente rientrare l erba medica, il trifoglio, la sulla. Infine, l agricoltore deve verificare quali modifiche della struttura aziendale potrebbero soddisfare i requisiti obbligatori per l inverdimento. In conclusione, gli agricoltori devono rassegnarsi a considerare le pratiche di natura ecologica e ambientale come un elemento strutturale della pac, dal quale non si potrà prescindere, anche perché le riduzioni dei pagamenti e le sanzioni amministrative nelle quali si incorre in caso di inadempienza sono piuttosto severe e tali da determinare consistenti perdite economiche. Tuttavia, c è la possibilità di assumere un comportamento attivo e mirato, da parte dell agricoltore, tale da circoscrivere e tenere sotto controllo l impatto negativo al quale l azienda dovrà sottostare. Ermanno Comegna Carlo Sacchetto Per commenti all articolo, chiarimenti o suggerimenti scrivi a: [email protected] ALTRI ARTICOLI SULL ARGOMENTO Le pratiche ecologiche del greening della nuova pac. Pubblicato su L Informatore Agrario n. 16/2014 a pag L Informatore Agrario 18/2014
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