PAC : IL GREENING
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- Ornella Brunetti
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1 Speciale n.1 PAC : IL GREENING Nell ambito della nuova Politica Agricola Comune (PAC), a partire dal 2015, è stata inserita tra i pagamenti diretti a favore degli agricoltori, una nuova componente, detta di inverdimento (greening), derivante dalla consapevolezza che l agricoltura può e deve concorrere a ridurre il rischio di degrado ambientale e a mitigare i cambiamenti climatici. Pertanto è previsto un sostegno destinato a pratiche agricole, obbligatorie, benefiche per il clima e per l ambiente, per la necessità di salvaguardare i beni pubblici ambientali (la biodiversità, il paesaggio, la qualità dell aria, dell acqua e del suolo, la stabilità climatica, la riduzione dei gas serra e l immagazzinamento del carbonio, la protezione del terreno dall erosione). Il greening rappresenta una componente rilevante nei pagamenti diretti, finanziata con una quota fissa obbligatoria pari al 30% del massimale nazionale per tutti gli Stati Membri. Il pagamento può essere attivato anche a livello regionale. Per poter beneficiare dell importo per la componente di inverdimento, l agricoltore deve percepire il pagamento di base e rispettare 3 impegni, ovvero attuare sull intera superficie aziendale tre pratiche agricole considerate benefiche per il clima e l ambiente: 1) diversificazione delle colture; 2) mantenimento di prati permanenti; 3) presenza sulla superficie agricola di un area a valenza ambientale. Tab. 1 Superfici e impegni del greening Impegni Superficie agricola Colture Diversificazione Mantenimento dei prati e pascoli permanenti Seminativi Aree di interesse ecologico Seminativi Prati e pascoli permanenti Colture avvicendate, comprese serre Prati permanenti, pascoli permanenti, pascoli magri Colture avvicendate, comprese serre Le pratiche agricole sopra menzionate devono essere rispettate congiuntamente, salvo nel caso di 1
2 presenza di soli prati permanenti e nei casi di esonero che sono illustrati nei capitoli che seguono. Qualora un beneficiario non rispetti gli impegni del greening, è prevista una sanzione amministrativa che, ai sensi dell articolo 77, paragrafo 6, del Reg. (UE) n. 1306/2013, assume la forma di una riduzione dell importo dei pagamenti eseguiti o da eseguire ai sensi del Reg. (UE) n. 1307/2013. Tab. 2 - Sanzioni Anni Dimensione minima perdita del pagamento greening 2017 Perdita green + sanzione del 20% del Pagamento Base dal 2018 Perdita green + sanzione del 25% del Pagamento base 1. DIVERSIFICAZIONE DELLE COLTURE Il primo impegno del greening è la diversificazione delle colture, che si applica solamente ai seminativi, mentre le colture permanenti (frutteti, oliveti, vigneti, prati e pascoli permanenti) sono esentate. Questo impegno si applica nelle aziende con più di 10 ettari a seminativo e varia in funzione della superficie coltivata a seminativo: - almeno due colture nelle aziende la cui superficie a seminativo è compresa tra 10 e 30 ha, nessuna delle quali copra più del 75% della superficie a seminativo (tab. 4); - almeno tre colture nelle aziende la cui superficie a seminativo è superiore a 30 ha, con la coltura principale che copre al massimo il 75% della superficie a seminativo e le due colture principali al massimo il 95% (tab. 5). Tab. 3 - La diversificazione delle colture Superficie aziendale a seminativo Colture Percentuali da rispettare fino a 10 ettari esenzione - da 10 a 30 ettari minimo 2 maggiore di 30 ettari minimo 3 nessuna delle colture deve coprire più del 75% della superficie a seminativo. la coltura principale copre al massimo il 75% della superficie a seminativo; le due colture principali al massimo il 95%. 2
3 Tab. 4 Aziende con seminativi da 10 a 30 ettari Superficie a seminativo (ha) Colture - girasole: 15 ha - grano tenero: 10 ha - girasole: 20 ha - grano tenero: 5 ha - grano: 22 ha - girasole: 3 ha - favino: 3 ha Coltura principale Rispetto diversificazione 60% SI 80% NO 78% NO Tab. 5 - Aziende con seminativi superiori a 30 ettari Superficie a seminativo (ha) Colture - mais: 60 ha - grano tenero: 25 ha - favino: 15 ha - mais: 50 ha - erba medica: 45 ha - lenticchia: 5 ha - mais: 50 ha - favino: 50 ha - grano duro: 60 ha - favino: 18 ha - set aside: 2 ha - grano duro: 65 ha - favino: 10 ha - set aside: 5 ha Coltura principale Prima + seconda coltura principale Rispetto diversificazione 60% 85% SI 50% 95% SI 50% 100% NO 75% 98% NO 81% 94% NO Sono escluse dall obbligo di diversificazione, a condizione che i seminativi non coperti da questi usi non superino i 30 ettari: - le superfici interamente investite a colture sommerse per una parte significativa dell anno; - le aziende con superfici a foraggio o terreni a riposo o prati permanenti, per oltre il 75%. 2. MANTENIMENTO DEI PRATI E PASCOLI PERMANENTI Ogni Stato Membro deve assicurare il mantenimento di una certa quota di prato permanente. Ai sensi dell articolo 45 del Regolamento Pagamenti diretti, gli Stati membri individuano i prati permanenti che sono sensibili sotto il profilo ambientale in zone interessate dalle Direttive habitat (92/43/CEE) o uccelli (2009/147/CE), comprese le torbiere e le zone umide ivi situate. Inoltre, possono essere individuate anche eventuali altre zone sensibili non comprese nelle zone coperte dalle Direttive habitat (92/43/CEE) o uccelli (2009/147/CE). Il Decreto ministeriale n del 18 novembre 2014 prevede che l obbligo di rispetto della quota 3
4 prati e pascoli permanenti si applichi a livello nazionale; quindi il singolo agricoltore non deve avere preoccupazioni per questo impegno. Tuttavia, qualora uno Stato Membro accerti che il rapporto è diminuito di oltre il 5%, deve prevedere obblighi per i singoli agricoltori di convertire terreni a prato permanente. Il Decreto ministeriale n del 18 novembre 2014, per cautela, ha fissato questa percentuale al 3,5%. In Italia, il rischio di diminuzione del 3,5% della quota è praticamente inesistente, in quanto l interesse ad arare i prati e i pascoli permanenti è molto limitato. Al fine di verificare il controllo sulle superfici a prati e pascoli permanenti, in Italia, il Decreto ministeriale n del 20 marzo 2015 ha istituito il registro nazionale dei prati permanenti. Contestualmente, il Decreto ministeriale n del 18 novembre 2014 prevede che gli agricoltori possano convertire i prati e pascoli permanenti, solo dopo l autorizzazione di Agea. L autorizzazione di Agea è rilasciata entro 30 giorni, con una sorta di silenzio-assenso. Quindi gli agricoltori interessati a convertire un prato e pascolo permanente in seminativi possono ottenere l autorizzazione automaticamente. La richiesta di autorizzazione non prevede un diniego da parte di Agea, ma solo la necessità di controllare l evoluzione della superficie a prati e pascoli permanenti, al fine di dimostrare alla Commissione europea il rispetto della quota. 3. AREE DI INTERESSE ECOLOGICO (EFA ECOLOGICAL FOCUS AREA) Il terzo impegno del greening obbliga gli agricoltori a destinare una quota del 5% dei seminativi dell azienda ad aree di interesse ecologico (EFA). Il 5% di EFA si applica solo alle superfici a seminativo; non si applica alle colture permanenti e ai prati e pascoli permanenti. Le aziende di dimensione inferiore ai 15 ettari a seminativo sono esonerate dall obbligo delle aree di interesse ecologico (tab. 6). La percentuale del 5% di EFA può essere aumentata al 7% a partire dal 2018, a seguito di una relazione della Commissione, che dovrà essere presentata entro il 31 marzo 2017, e di un atto legislativo del Parlamento europeo e del Consiglio. Il greening è stato fortemente criticato dal nuovo Parlamento europeo, dal nuovo Commissario all Agricoltura Phil Hogan e dalla maggior parte degli Stati membri, per cui l ipotesi di aumentare le EFA al 7% nel 2018 appare poco probabile. Tab. 6 L applicazione delle EFA Superficie aziendale a seminativo Percentuali da rispettare fino a 15 ettari 0% maggiore di 15 ettari 5% Gli Stati Membri decidono e notificano alla Commissione quali delle seguenti superfici possono essere considerate aree di interesse ecologico: (a) terreni lasciati a riposo; (b) terrazze; (c) elementi del paesaggio, compresi gli elementi adiacenti ai seminativi aziendali; (d) fasce tampone, comprese quelle occupate da prati permanenti, a condizione che queste siano distinte dalla superficie agricola ammissibile adiacente; 4
5 (e) (f) (g) (h) (i) (j) ettari agroforestali che ricevono o hanno ricevuto sostegno dallo sviluppo rurale; fasce di ettari ammissibili lungo le zone periferiche delle foreste; superfici con bosco ceduo a rotazione rapida, senza impiego di concime minerale e/o prodotti fitosanitari; superfici oggetto di imboschimento secondo le norme dello sviluppo rurale; superfici con colture intercalari o copertura verde ottenuta mediante l impianto o la germinazione di sementi (aree soggette a fattori di ponderazione); superfici con colture azotofissatrici. Gli Stati Membri possono applicare alle superfici considerate aree di interesse ecologico dei coefficienti di ponderazione, l applicazione diviene obbligatoria quando tali coefficienti risultino inferiori a 1. Ad eccezione delle superfici dell azienda con bosco ceduo a rotazione rapida (g) e oggetto di imboschimento ai sensi delle norme sullo sviluppo rurale (h), l area di interesse ecologico è situata sui seminativi dell azienda. Nel caso degli elementi caratteristici del paesaggio e delle fasce tampone, l area d interesse ecologico può altresì essere adiacente ai seminativi dell azienda dichiarati dall agricoltore. L obbligo di avere aree di interesse ecologico non si applica: - quando più del 75% dei seminativi aziendali sono utilizzati per la produzione di erba o altre piante erbacee da foraggio, per terreni lasciati a riposo, investiti a colture leguminose o sottoposti a una combinazione di tali tipi di impieghi, a condizione che i seminativi non sottoposti a tali impieghi non siano superiori a 30 ettari; - quando oltre il 75% della superficie agricola aziendale ammissibile è costituita da prato permanente, utilizzata per la produzione di erba o altre piante erbacee da foraggio o investita a colture sommerse o è sottoposta a una combinazione di tali tipi di impieghi, a condizione che i seminativi non sottoposti a tali impieghi non siano superiori a 30 ettari. Gli Stati Membri possono consentire che fino alla metà della percentuale di superficie da destinare ad area d interesse ecologico sia applicato a livello regionale, al fine di ottenere aree di interesse ecologico adiacenti. Gli Stati Membri designano le aree e gli obblighi per gli agricoltori interessati. Gli Stati membri possono consentire agli agricoltori, le cui aziende si trovano nelle immediate vicinanze, di ottemperare collettivamente all obbligo attuazione collettiva purché le aree d interesse ecologico siano adiacenti. Per supportare l attuazione delle politiche dell Unione in materia di ambiente, clima e biodiversità, gli Stati Membri possono designare le aree sulle quali l attuazione collettiva è possibile e possono imporre ulteriori obblighi agli agricoltori o ai gruppi di agricoltori che partecipano all applicazione collettiva dell area d interesse ecologico. Ciascun agricoltore che partecipa a tale attuazione collettiva provvede affinché almeno il 50% della superficie soggetta all area d interesse ecologico sia situata sul terreno della sua azienda. Il numero degli agricoltori che partecipano all attuazione collettiva non deve essere maggiore di dieci. Tutte le opzioni possibili a livello di Stato Membro vanno obbligatoriamente notificate alla Commissione entro il 1 agosto dell anno precedente la loro applicazione. La Commissione può adottare atti delegati per: - fissare ulteriori criteri per i tipi di superficie da designare come aree di interesse ecologico; - aggiungere altri tipi di superfici che possono essere considerati al fine di rispettare la percentuale di superficie da destinare ad area d interesse ecologico; - aggiornare l allegato X al Regolamento Pagamenti diretti al fine di determinare i fattori di 5
6 conversione e di ponderazione per facilitare gli Stati Membri nella misurazione dei diversi tipi di aree di interesse ecologico; - fissare norme sull applicazione collettiva ed i relativi requisiti minimi; - fissare il quadro entro il quale gli Stati membri devono definire i criteri che le aziende devono rispettare per essere considerate situate nelle immediate vicinanze ai fini dell attuazione collettiva dell area di interesse ecologico; - stabilire i metodi per calcolare la percentuale di bosco rispetto alla superficie agricola al fine di consentire agli Stati Membri la cui superficie è occupata per oltre il 50% da foreste di non applicare a talune aziende l obbligo di avere aree d interesse ecologico. Tab. 7 Tipologie di aree di interesse ecologico (EFA) EFA Terreni lasciati a riposo Terrazze Elementi caratteristici del paesaggio Fasce tampone Ettari agroforestali Descrizione Su questi terreni è assente qualsiasi produzione agricola. Le terrazze sono le terrazze protette dalla BCAA 7* di cui all allegato II del regolamento (UE) n.1306/2013 e altre terrazze. Altezza minima 0,5 metri. Gli elementi caratteristici del paesaggio, di cui l agricoltore dispone, sono quelli protetti dalla BCAA 7* e dal CGO 2* o 3*. Sono compresi gli elementi adiacenti ai seminativi dell azienda; tra questi possono rientrare elementi caratteristici del paesaggio che non sono inclusi nella superficie ammissibile a norma dell'articolo 76, paragrafo 2, lettera c), del regolamento (UE) n. 1306/2013. Inoltre sono elementi caratteristici del paesaggio: a) siepi o fasce alberate di larghezza 2-20 metri; b) alberi isolati con chioma del diametro minimo di 4 metri; in base al decreto ministeriale n del 18 novembre 2014 (art. 19, comma 2) sono considerati, in filari, anche alberi con chioma inferiore ai 4 metri se appartenenti alla specie Cupressus semprevirens (varietà pyramidalis o stricta) e Populus nigra, varietà italica, con chiome di diametro maggiore o uguale a 1 metro, nonché gli alberi compresi negli elenchi di cui all art. 7 della legge 14 gennaio 2013, n. 10; c) alberi in filari con chioma del diametro minimo di 4 metri o anche inferiore a 4 metri se appartengono alle specie Cipresso piramidale e Pioppo cipressino. Lo spazio tra le chiome non deve essere superiore a 5 metri; d) gruppi di alberi, le cui chiome si toccano e si sovrappongono, e boschetti, su una superficie massima di 0,3 ha in entrambi i casi; e) bordi dei campi di larghezza compresa tra 1 e 20 metri, sui quali è assente qualsiasi produzione agricola; f) stagni della superficie massima di 0,1 ha. Non sono considerati aree di interesse ecologico i serbatoi di cemento o di plastica; g) fossati di larghezza massima di 10 metri, compresi corsi d acqua aperti per irrigazione o drenaggio. Non sono considerati aree di interesse ecologico i canali con pareti di cemento; h) muretti di pietra tradizionali: lunghezza minima 10 metri; altezza 0,3-5 metri; larghezza 0,5-5 metri. Comprese le fasce tampone occupate da prati permanenti, a condizione che queste siano distinte dalla superficie agricola ammissibile adiacente. Larghezza 1-5 metri. Nelle fasce tampone sono incluse nelle fasce tampone le fasce di vegetazione ripariale di larghezza fino a dieci metri. Per "sistema agroforestale" si intende un sistema di utilizzazione del suolo nel quale l'arboricoltura forestale è associata all'agricoltura sulla stessa superficie. Vengono 6
7 Fasce di ettari ammissibili Superfici con bosco ceduo a rotazione rapida Superfici oggetto di imboschimento Superfici con colture intercalari Superfici con colture azotofissatrici considerate quelle superfici che ricevono, o che hanno ricevuto, sostegno a causa del primo impianto di sistemi agroforestali su terreni agricoli. Gli ettari agroforestali sono costituiti da superfici a seminativo ammissibili al regime di pagamento di base o di pagamento unico per superficie. Fasce situate lungo le zone periferiche delle foreste. Larghezza minima 1 metro. Le superfici coltivate con quelle specie arboree del codice NC , da individuare dagli Stati Membri, costituite da specie legnose perenni, le cui ceppaie rimangono nel terreno dopo la ceduazione, con i nuovi polloni che si sviluppano nella stagione successiva e con un ciclo produttivo massimo che sarà determinato dagli Stati membri. Nelle superfici non è consentito l uso di fitosanitari eccetto i bioinsetticidi. Su tali superfici è consentito l utilizzo d interventi biotecnologici come l uso di trappole a feromoni e di concimi organici. Il decreto ministeriale n del 18 novembre 2014 (art. 19, comma 3) stabilisce che in Italia le superfici a bosco ceduo a rotazione rapida sono: pioppi, salici, ontani, olmi, platani, le cui ceppaie rimangono nel terreno dopo la ceduazione, con i nuovi polloni che si sviluppano nella stagione successiva e con un ciclo produttivo non superiore ad otto anni. Si considerano quelle superfici a cui è stato accordato un sostegno per l imboschimento che comprende un premio annuale destinato a coprire per un periodo non superiore ai 5 anni i costi di manutenzione e un premio annuale per ettaro volto a compensare le perdite di reddito provocate dall imboschimento per un periodo non superiore a vent anni. Può anche essere considerato un manto vegetale ottenuto mediante l'impianto o la germinazione di sementi. Sono costituite da colture che fissano azoto incluse in un apposito elenco stabilito dallo Stato membro. Il decreto ministeriale n del 18 novembre 2014 (art. 19, comma 4) ha fissato l elenco delle colture azotofissatrici ammissibili come EFA (tab. 6). Tali colture sono presenti durante il ciclo vegetativo. La coltivazione delle colture azofissatrici è consentita ad una distanza di almeno dieci metri dal ciglio di sponda dei corpi idrici individuati dalle Regioni e Province autonome ai sensi del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e ad almeno cinque metri dal ciglio di sponda dei restanti corsi d acqua, avuto riguardo agli obiettivi di cui alla direttiva 2000/60/CE. Nelle zone vulnerabili ai nitrati di cui alla direttiva 91/676/CEE, la coltivazione delle colture azofissatrici è consentita nel rispetto dei vincoli posti dalla stessa direttiva 91/676/CEE, in particolare per quanto attiene al rispetto dei massimali di apporto azotato al terreno. 7
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