La nuova disciplina inerente la circolazione transfrontaliera di capitali: D.Lgs. nr.195/2008.

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1 La nuova disciplina inerente la circolazione transfrontaliera di capitali: D.Lgs. nr.195/2008. Sommario: Premessa - 1. Obbligo di dichiarazione - 2. Ambito oggettivo di vigenza: denaro contante - 3. Termini di assolvimento degli obblighi dichiarativi - 4. L attività di controllo - 5.Le sanzioni - 6. Conclusioni Premessa Il D.Lgs. 19 novembre 2008, n. 195, con decorrenza 1 Gennaio 2009, ha sostituito la precedente normativa nazionale sulla circolazione transfrontaliera di capitali in entrata o in uscita dall'ltalia, di cui al D.L. 28 giugno 1990, n.167, convertito, con modificazioni, dalla Legge 4 agosto 1990, n.227, così come modificato dal D.Lgs. 30 aprile 1997, n.125, adottato in attuazione della Direttiva 91/308/CEE del Consiglio, del 10 giugno 1991, relativa alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività illecite. La nuova disposizione in materia, in attuazione di quanto prescritto dal Regolamento CE nr. 1889/2005 del 26 ottobre 2005, persegue il fine di garantire l istituzione di un adeguato sistema di monitoraggio e di sorveglianza dei movimenti di denaro contante in entrata ed in uscita dalla Comunità Europea ed, altresì, tra il territorio dello Stato e gli altri Paesi comunitari, consentendo, in tal modo, un efficace ed efficiente azione di prevenzione e contrasto alle attività illecite di riciclaggio di cui al D.Lgs. 21 novembre 2007 n.231[1] e di finanziamento del terrorismo[2] di cui al D.Lgs. 22 giugno 2007 nr.109[3]. Le finalità de quibus sono perseguite tramite la previsione dell obbligo di dichiarazione a carico dei soggetti che trasportano, in entrata o in uscita dal territorio dello Stato, denaro contante di importo pari o superiore alla prevista soglia di euro, la riformulazione della disciplina inerente l accertamento e l irrogazione delle sanzioni concernenti le violazioni agli obblighi prescritti e la previsione di specifiche norme relative alla collaborazione ed allo scambio di informazioni, nell ambito delle rispettive competenze, tra l Agenzia delle Dogane, l Unità di Informazione Finanziaria[4], la Guardia di Finanza e le omologhe autorità di altri Stati membri dell Unione Europea e di Stati terzi. 1. Obbligo di dichiarazione In particolare, l art.3 del D.Lgs. nr.195/2008, nel sostituire la precedente disciplina contenuta nell art.3 del D.L. nr.167/1990, prevede l obbligo di dichiarazione a carico di chiunque sia in entrata ed in uscita dal territorio dello Stato con al seguito denaro contante di importo pari o superiore a euro. Tale obbligo, vigente nei confronti di tutti i Paesi terzi ed anche per i trasferimenti tra l Italia e gli altri Stati membri dell U.E., viene assolto tramite la presentazione presso gli Uffici locali dell Agenzia delle Dogane di un apposito modello di dichiarazione, disponibile, altresì, come

2 specificato dalla Circolare nr.68608/ru del dell Agenzia delle Dogane, sul sito internet della stessa.[5] Per quanto concerne i termini entro i quali adempiere al descritto obbligo normativo, la novella disciplina, sia in riferimento ai trasferimenti extra-comunitari che intra-comunitari, individua quale limite cronologico il momento del passaggio. La dichiarazione di cui trattasi, oltre a poter essere consegnata in forma scritta, al momento del passaggio, presso gli uffici doganali di confine o limitrofi, può essere trasmessa telematicamente, prima dell'attraversamento della frontiera.[6] Per quanto concerne i trasferimenti che avvengono mediante plico postale o equivalente, la dichiarazione deve essere consegnata a Poste Italiane S.p.a. o ai fornitori dei servizi postali di cui al D.Lgs. 22 luglio 1999, n. 261[7] al momento della spedizione o entro le 48 ore successive al ricevimento, escludendosi dal computo i giorni festivi; i soggetti de quibus, successivamente, dopo aver rilasciato al dichiarante apposita ricevuta, sono tenuti alla trasmissione per via telematica delle dichiarazioni all Agenzia delle Dogane entro sette giorni. La dichiarazione contiene i dati identificativi del soggetto e, quindi, il nome e il cognome, il luogo e la data di nascita, la cittadinanza, lo Stato e il comune di residenza nonché il codice fiscale o, nel caso di soggetti diversi da persona fisica, la denominazione, la sede legale, il codice fiscale o la partita IVA; nel caso di indicazione incompleta o non veritiera in tutto o in parte degli elementi richiesti la dichiarazione è da considerarsi tamquam non esset e, pertanto, il relativo obbligo, anche ai fini sanzionatori, non è ritenuto assolto. L obbligo di dichiarazione non sussiste per i trasferimenti di vaglia postali o cambiari, di assegni postali, bancari o circolari, tratti su o emessi da banche o Poste italiane S.p.a., che rechino il nome del beneficiario e la clausola di non trasferibilità, salva l applicazione dell art.49 del D.Lgs. nr.231/2007, così come modificato dall art.32 del D.L. 25 giugno 2008, n Ambito oggettivo di vigenza: denaro contante Come visto in precedenza, l ambito oggettivo di vigenza dell obbligo dichiarativo in analisi riguarda il denaro contante ; in tale ambito devono intendersi compresi, analogamente alla definizione contenuta nell art.2 del Regolamento CE nr.1889/05, le banconote e le monete metalliche aventi corso legale, e gli strumenti negoziabili al portatore, compresi: gli strumenti monetari emessi al portatore quali traveller's cheque; gli strumenti negoziabili, compresi assegni, effetti all'ordine e mandati di pagamento, emessi al portatore, girati senza restrizioni, a favore di un beneficiario fittizio o emessi altrimenti in forma tale che il relativo titolo passi alla consegna; gli strumenti incompleti, compresi assegni, effetti all'ordine e mandati di pagamento, firmati ma privi del nome del beneficiario. Pertanto, la definizione adottata dal D.Lgs. nr.195/2008 risulta maggiormente dettagliata rispetto all abrogata normativa; infatti, il previgente art.3 del D.L. nr.167/1990 disponeva, invece, che i trasferimenti al seguito ovvero mediante plico postale o equivalente da e verso l'estero, da parte di residenti e non residenti, di denaro, titoli e valori mobiliari in lire o valute estere, di importo superiore a 20 milioni di lire, o al relativo controvalore, dovevano essere dichiarati all'ufficio italiano dei cambi, soppresso a seguito dell entrata in vigore della nuova disciplina in materia di antiriciclaggio di cui al D.Lgs. nr.231/2007 e, sostituito, nelle relative competenze, dall'unità di informazione finanziaria, istituito presso la Banca d'italia. 3. Termini di assolvimento degli obblighi dichiarativi

3 Il D.L. nr.167/1990, inoltre, in riferimento ai termini obbligatori di assolvimento degli adempimenti dichiarativi, a differenza di quanto ora previsto dalla novella disposizione in analisi, operava una distinzione tra gli scambi intra-comunitari e gli scambi extracomunitari. Per la circolazione transfrontaliera di capitali tra l Italia ed i Paesi Terzi, la dichiarazione doveva essere depositata presso gli uffici doganali di confine al momento del passaggio, mentre, per i movimenti intracomunitari, tale prescrizione poteva essere adempiuta presso una banca, se la dichiarazione era resa in occasione di un'operazione effettuata presso la banca stessa, ovvero presso un ufficio doganale, un ufficio postale o un comando della Guardia di finanza, nelle quarantotto ore successive all'entrata o nelle quarantotto ore antecedenti l'uscita dal territorio dello Stato. La soglia di rilevanza al superamento della quale la precedente normativa prevedeva l insorgere dell obbligo dichiarativo, con l'art. 1 del D.M. 17 ottobre 2002, era stata portata a euro; successivamente, con l entrata in vigore del Regolamento CE nr.1889/05, per le somme di denaro trasportate da soggetti in entrata o in uscita dalla Comunità, veniva prevista una soglia inferiore pari a euro. Come sottolineato nella Circolare nr.8105/vtc/3 del 14 giugno 2007 dell Agenzia delle Dogane, in assenza di innovazioni relativamente alle norme nazionali, per i trasferimenti intracomunitari restava valida la soglia dell obbligo di dichiarazione di euro. In realtà, con D.M. 15 giugno 2007, al fine di armonizzare la soglia dei trasferimenti intra-comunitari a quella fissata per i trasferimenti extra-comunitari dal Reg.CE n.1889/05, il limite di importo di euro di cui al già citato D.M , venne rideterminato in euro.[8] 4. L attività di controllo Il D.Lgs. nr.195/2008 prevede che i funzionari dell Agenzia delle Dogane ed i militari della Guardia di Finanza sono titolari dei poteri di controllo, accertamento e contestazione delle violazioni connesse agli obblighi dichiarativi di cui trattasi, in virtù delle rispettive norme di riferimento; agli appartenenti al Nucleo speciale di polizia valutaria della Guardia di finanza è consentito, altresì, l esercizio dei poteri attribuiti dall'art.25 del D.P.R. 31 marzo 1988, n. 148 in materia di vigilanza valutaria e, quindi, la possibilità di effettuare, su richiesta di collaborazione dell U.I.F.: controlli successivi per campione sui dati e sulle attestazioni forniti dagli operatori alle banche abilitate; verifiche dei dati concernenti la gestione valutaria delle banche abilitate e di quelli relativi ad operazioni delle altre imprese autorizzate; ispezioni presso aziende di credito e istituti di credito speciali, nonché presso altri soggetti, presso i quali si abbia ragione di ritenere che esista documentazione rilevante, in luoghi diversi dalle dimore private. I verbali di contestazione devono contenere le indicazioni relative all eventuale conoscenza della lingua italiana da parte del soggetto nei cui confronti viene rilevata la violazione, al luogo di conservazione degli atti, ai recapiti dell Ufficio verbalizzante e all indicazione del luogo e del soggetto presso il quale è custodito quanto eventualmente sottoposto a sequestro, oltre ad avere in allegato la copia del documento di identità della parte e gli estremi degli eventuali titolo sottoposti a sequestro. I verbali elevati dai militari della Guardia di Finanza devono essere

4 trasmessi all Ufficio competente per territorio dell Agenzia delle Dogane che provvede a trasmettere gli stessi, entro sette giorni dalla contestazione e tramite supporti informatici, al Ministero dell Economia e delle Finanze, competente per la definizione del relativo procedimento sanzionatorio. Per quanto concerne le modalità di contestazione, l art.4 del D.Lgs. nr.195/2008 richiama le disposizioni contenute nell art.29 del Testo Unico in materia valutaria di cui al D.P.R. nr.148/1988 in ragione del quale i pubblici ufficiali addetti all'accertamento delle violazioni di norme valutarie redigono processo verbale dei fatti accertati, dei sequestri eseguiti e delle dichiarazioni rese dagli interessati, i quali sono invitati a firmare il processo verbale e hanno diritto di averne copia; nel verbale devono essere indicati per ogni singolo illecito la somma da versare allo Stato, le modalità ed i termini per il suo versamento, nonché gli altri eventuali adempimenti per la definizione del procedimento sanzionatorio; devono essere osservate le disposizioni di cui alla Legge nr.689/1981 in riferimento alla contestazione immediata ed ai termini di notifica al responsabile nel caso quest ultima non sia possibile secondo quanto previsto dall'art. 14 della stessa legge, poiché l'obbligazione di pagare la somma dovuta per la violazione si estingue per i soggetti nei cui confronti è stata omessa la notificazione nei termini prescritti[9]. Il procedimento sanzionatorio è di competenza del Ministero dell Economia e delle Finanze al quale il soggetto verbalizzato può presentare scritti difensivi e documenti, nonché chiedere di essere sentito, entro il termine di trenta giorni dalla data di ricezione dell'atto di contestazione. Il Ministero dell'economia e delle finanze, udito il parere della Commissione Consultiva per le infrazioni valutarie ed antiriciclaggio, istituita dall art.32 del D.P.R. nr.148/1988[10], determina con decreto motivato la somma dovuta per la violazione e ne ingiunge il pagamento, nel termine perentorio di centottanta giorni dalla scadenza del termine previsto per la presentazione di scritti difensivi e documenti. Questo termine è prorogato di ulteriori 60 giorni nel caso in cui vi sia la richiesta da parte del soggetto di essere sentito o nel caso in cui l'amministrazione chieda valutazioni tecniche di organi od enti appositi[11]. Avverso il provvedimento di irrogazione delle sanzioni, che ha efficacia di titolo esecutivo, gli interessati possono proporre opposizione davanti al giudice del luogo in cui è stata commessa la violazione entro il termine di trenta giorni dalla notificazione del provvedimento stesso; il termine è di sessanta giorni se l'interessato risiede all'estero. L art.7 del D.Lgs. nr.195/2008 disciplina l istituto della definizione agevolata del contesto prevedendo la possibilità, al ricorrere dei presupposti, di porre in essere adempimenti oblatori. L'istituto dell'oblazione immediata rappresenta una rilevante innovazione che introduce una oggettiva semplificazione dei procedimenti sanzionatori, visto che il previgente dispositivo normativo di cui all art 30 del DPR n 148/1988, pur prevedendo la facoltà di estinguere l'illecito, disponeva un più ampio termine di 120 giorni dalla contestazione per la relativa definizione agevolata. In particolare, l art.7 del D.Lgs. nr.195/2008 dispone che il soggetto cui è stata contestata una violazione può chiederne l'estinzione effettuando un pagamento in misura ridotta pari al 5 per cento del denaro contante eccedente la soglia di euro, e comunque non inferiore a 200 euro. L adesione all istituto oblatorio in analisi può essere effettuata all'agenzia delle Dogane o alla Guardia di finanza al momento della contestazione, o al Ministero dell'economia e delle finanze entro dieci giorni dalla stessa. L'Agenzia delle dogane e la Guardia di finanza inviano al Ministero dell'economia e delle finanze, insieme alla copia dell'atto di contestazione, la richiesta di effettuare il pagamento in misura ridotta o, in caso di pagamento contestuale, prova dell'avvenuto versamento. Il pagamento in misura ridotta estingue l'illecito e nel caso di pagamento contestuale non si procede al sequestro. In caso di pagamento in misura differita si dovrà procedere comunque al sequestro nella misura del 40%

5 dell'eccedenza, e la restituzione all'avente diritto avverrà solo su successiva disposizione del Ministero dell'economia e delle Finanze, nel termine di dieci giorni dal ricevimento della prova dell'avvenuto pagamento. L adesione agli adempimenti oblatori non è consentita quando l'importo del denaro contante eccedente la soglia di rilevanza ai fini degli obblighi dichiarativi superi euro o quando il soggetto cui è stata contestata la violazione si sia già avvalso della stessa facoltà oblatoria nei trecentosessantacinque giorni antecedenti la ricezione dell'atto di contestazione concernente l' illecito per cui si procede.[12] Così come sottolineato dalla Circolare nr.68608/ru del dell Agenzia delle Dogane, l'oblazione immediata con pagamento contestuale sarà accordata subordinatamente alla disponibilità dei dati relativi alle oblazioni concesse dalla UIF per i contesti elevati sino al A tale scopo l U.I.F. si è impegnata ad attivare uno specifico punto di contatto che sarà prontamente comunicato, nonché a fornire i dati relativamente alle ablazioni accordate che, non appena in possesso della scrivente Area, saranno resi disponibili attraverso specifiche ed idonee modalità. In presenza di una richiesta di definizione immediata dell'illecito valutario con pagamento contestuale dell' oblazione, gli Uffici, nel caso in cui non siano disponibili i dati di riscontro, rendendo impossibile il pagamento contestuale, dovranno evidenziare nel verbale l'impossibilità materiale del controllo, e procedendo al sequestro dell'eccedenza, rinviando la definizione del contesto al MEF, come previsto dall'art. 7, comma 1, del decreto legislativo in oggetto. Quanto sopra in ragione del fatto che, nella vigenza del D.L. nr.167/1990, la competenza sull istruttoria dei procedimenti sanzionatori era demandata all Ufficio Italiano Cambi, successivamente soppresso dal D.Lgs. nr.231/2007 e sostituito, nelle relative funzioni, dall U.I.F.. Tale organo, come si legge nell art.10 del Provvedimento del Direttore della Banca d Italia del [13], cura l'istruttoria dei procedimenti sanzionatori previsti dal decretolegge n. 369/2001, in tema di divieti di esportazione, congelamento dei capitali e di altre risorse finanziarie e di comunicazione dei capitali e delle altre risorse finanziarie oggetto di congelamento, e dal decreto-legge n. 167/1990, in tema di omessa dichiarazione del trasferimento al seguito di denaro, titoli e valori mobiliari. [14] 5. Le sanzioni La violazione degli obblighi dichiarativi di cui all art.3 del D.Lgs. nr.195/2008 comporta l integrazione della fattispecie illecita di natura amministrativa di cui all art.8 in ragione del quale è prevista l applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria fino al quaranta per cento dell'importo trasferito o che si tenta di trasferire, eccedente la soglia di , con un minimo di 300 euro. In caso di violazione dell'obbligo di dichiarazione, ivi compresi i casi di dichiarazione inesatta o incompleta, è previsto, altresì, che il denaro contante pari o superiore a euro viene sottoposto a sequestro nella misura del 40% del!'oggetto dell'illecito, con priorità per banconote e monete aventi corso legale, e preferendo banconote e monete in euro. Il limite del 40% continua a non operare nei casi di indivisibilità di quanto in sequestro, nel caso in cui l'autore dei fatti accertati sia sconosciuto e nei casi di indeterminabilità del valore in euro. Al verificarsi di una o più delle predette circostanze il sequestro è esteso al!' intera quantità dei mezzi di pagamento. Il denaro contante sequestrato garantisce con preferenza su ogni altro credito il pagamento delle sanzioni amministrative pecuniarie. Contro il sequestro gli

6 interessati possono proporre opposizione al Ministero dell'economia e delle finanze entro dieci giorni dalla data di esecuzione del sequestro; il Ministero dell'economia e delle finanze decide sull'opposizione con ordinanza motivata entro sessanta giorni dalla data di ricevimento dell'opposizione e del relativo atto di contestazione. L'interessato, inoltre, può ottenere dal Ministero dell'economia e delle finanze la restituzione del denaro contante sequestrato, previo deposito presso la Tesoreria provinciale dello Stato di una cauzione ovvero previa costituzione di una fideiussione, bancaria o assicurativa o rilasciata dagli intermediari finanziari abilitati al rilascio di garanzie nei confronti della pubblica amministrazione, di importo pari all'ammontare massimo della sanzione, comprensivo delle spese. 6. Conclusioni La riformulazione normativa della disciplina relativa alla circolazione transfrontaliera di valori operata dal D.Lgs. nr.195/2008, come sottolineato in precedenza, è prioritariamente dovuta all esigenza di adottare un impianto legislativo idoneo a prevenire e contrastare l'introduzione dei proventi di attività illecite nel sistema economico e finanziario, a protezione dello sviluppo armonioso, equilibrato e sostenibile delle attività economiche e del corretto funzionamento del mercato interno, nonché a coordinare la disciplina relativa alla movimentazione di capitali di cui trattasi con le disposizioni in materia di antiriciclaggio di cui al D.Lgs. nr.231/2007. Pertanto, il testo normativo di nuova adozione attribuisce particolare importanza alle forme di coordinamento e di scambio di informazioni tra le autorità competenti, da realizzarsi tramite l'utilizzo di supporti informatici. Innanzitutto si dispone che se nel corso degli accertamenti finalizzati a verificare l adempimento agli obblighi dichiarativi di cui trattasi emergano fatti e situazioni che potrebbero essere correlati al riciclaggio e al finanziamento del terrorismo, anche se le somme di denaro contante al seguito siano inferiori alla soglia di euro, l'agenzia delle dogane conserva dette informazioni, nonché i dati identificativi della persona fisica e i dati relativi al mezzo di trasporto utilizzato, e fornisce tali informazioni e dati all'unità di informazione finanziaria per l'adempimento delle proprie funzioni istituzionali[15]. Inoltre, ai sensi dell art.5, L'Agenzia delle dogane e la Guardia di Finanza scambiano le informazioni raccolte per le attività connesse alla movimentazione transfrontaliera di valori con le omologhe autorità di altri Stati membri, qualora emergano fatti e situazioni dai quali si evinca che somme di denaro contante sono connesse ad attività di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo[16]. L'Agenzia delle dogane e la Guardia di finanza, inoltre, scambiano le informazioni de quibus con le omologhe autorità di paesi terzi, nel quadro della mutua assistenza amministrativa, e di quanto sopra deve esserne data comunicazione al Ministero dell'economia e delle finanze, che provvede a darne notizia alla Commissione europea, qualora ciò rivesta un interesse particolare per l'attuazione del regolamento CE nr.1889/2005. Nicola Monfreda

7 [1] Adottato in attuazione della direttiva 2005/60/CE concernente la prevenzione dell'utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo nonché della direttiva 2006/70/CE che ne reca misure di esecuzione. [2] Per finanziamento del terrorismo si intende qualsiasi attività diretta, con qualsiasi mezzo, alla raccolta, alla provvista, all'intermediazione, al deposito, alla custodia o all'erogazione di fondi o di risorse economiche, in qualunque modo realizzati, destinati ad essere, in tutto o in parte, utilizzati al fine di compiere uno o più delitti con finalità di terrorismo o in ogni caso diretti a favorire il compimento di uno o più delitti con finalità di terrorismo previsti dal codice penale, e ciò indipendentemente dall'effettivo utilizzo dei fondi e delle risorse economiche per la commissione dei delitti anzidetti. [3] Il D.Lgs. nr.109/2007, adottato in attuazione della direttiva 2005/60/CE, contiene le misure per prevenire l'uso del sistema finanziario a scopo di finanziamento del terrorismo e per attuare il congelamento dei fondi e delle risorse economiche per il contrasto del finanziamento del terrorismo e dell'attività di Paesi che minacciano la pace e la sicurezza internazionale in base alle risoluzioni delle Nazioni unite o alle deliberazioni dell'unione europea. In particolare, il provvedimento normativo de quo, al fine di dare esecuzione alle misure di congelamento di fondi e risorse economiche stabilite dalle risoluzioni adottate ai sensi del Capitolo VII della Carta delle Nazioni unite dal Consiglio di sicurezza delle Nazioni unite per contrastare e reprimere il finanziamento del terrorismo e nei confronti dell'attività di Paesi che minacciano la pace e la sicurezza internazionale, prevede che il Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro degli affari esteri, può disporre con decreto, su proposta del Comitato di sicurezza finanziaria, il congelamento dei fondi e delle risorse economiche detenuti da persone fisiche, giuridiche, gruppi o entità, designati, secondo i criteri e le procedure stabiliti dalle medesime risoluzioni, dal Consiglio di sicurezza delle Nazioni unite o da un suo Comitato. [4] L U.I.F., istituita dall art.6 del D.Lgs. nr.231/2007, svolge, in materia di antiriciclaggio, le funzioni precedentemente assolte dal soppresso Ufficio Italiano Cambi ai sensi della previgente disciplina di cui al ben noto D.L. 3 maggio 1991, n. 143, convertito nella Legge 5 luglio 1991, n L U.I.F., pertanto, è la struttura nazionale incaricata di ricevere dai soggetti obbligati, di richiedere, ai medesimi, di analizzare e di comunicare alle autorità competenti le informazioni che riguardano ipotesi di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo. [5] Consigli per il viaggiatore sezione modulistica. [6] In entrambi i casi, il dichiarante è tenuto a portare al seguito la copia della dichiarazione con il numero attribuito dal sistema telematico doganale in caso di trasmissione telematica o con l attestazione del ricevimento nel caso di consegna brevi manu. [7] Attuazione della direttiva 97/67/CE concernente regole comuni per lo sviluppo del mercato interno dei servizi postali comunitari e per il miglioramento della qualità del servizio. [8] Vgs. sul punto la Circolare n.9846/vct/3 del 18 luglio 2007 dell Agenzia delle Dogane.

8 [9] La violazione, quando è possibile, deve essere contestata immediatamente tanto al trasgressore quanto alla persona che sia obbligata in solido al pagamento della somma dovuta per la violazione stessa. Se non è avvenuta la contestazione immediata per tutte o per alcune delle persone, gli estremi della violazione debbono essere notificati agli interessati residenti nel territorio della Repubblica entro il termine di novanta giorni e a quelli residenti all'estero entro il termine di trecentosessanta giorni dall'accertamento. [10] La Commissione di cui trattasi, ai sensi dell art.1 del D.P.R.14 maggio 2007 nr.114, svolge attività istruttoria e di consulenza obbligatoria per l'adozione dei decreti di determinazione ed irrogazione delle sanzioni per violazione delle norme: in materia valutaria di cui al citato decreto del Presidente della Repubblica n. 148 del 1988; in materia di prevenzione dell'utilizzazione del sistema finanziario a scopo di riciclaggio, di cui al D.Lgs. nr.231/2007; in materia di misure restrittive per contrastare l'attività di Stati, individui o organizzazioni che minacciano la pace e la sicurezza internazionale di cui al decreto-legge 6 agosto 1990, n. 220, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 ottobre 1990, n. 278, al decreto-legge 6 giugno 1992, n. 305, convertito, con modificazioni dalla legge 7 agosto 1992, n. 355, al decreto-legge 15 maggio 1993, n. 144, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 luglio 1993, n. 230, e al decretolegge 7 aprile 1995, n. 107, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 luglio 1995, n. 222 e da ultimo al D.Lgs. nr.109/2007; in materia di rilevazione, a fini fiscali, di taluni trasferimenti da e per l'estero di denaro contante di cui al D.Lgs. nr.195/2008; in materia di disciplina del mercato dell'oro, di cui alla legge 17 gennaio 2000, n. 7; in materia di sistema statistico nazionale, di cui al decreto legislativo 6 settembre 1989, n [11] Tali enti od organi devono provvedere entro quarantacinque giorni dal ricevimento della richiesta. [12] In mancanza dei requisiti richiesti, l'oblazione non è valida, ancorché il pagamento sia stato accettato dall'autorità che ha effettuato la contestazione. Le somme incamerate sono trattenute a titolo di garanzia e in caso di irrogazione della sanzione sono imputate a titolo di sanzione. [13] Recante il Regolamento per l'organizzazione e il funzionamento della Unità di informazione finanziaria (UIF), ai sensi dell'articolo 6, comma 2, del decreto legislativo 21 novembre 2007, n [14] Nella vigenza del D.L. nr.167/1990 (fino al ), i processi verbali e gli atti di contestazione delle violazioni di norme valutarie erano trasmessi all'uif. Entro 120 giorni dalla ricezione del verbale, il soggetto interessato poteva definire la contestazione in via breve, senza applicazione delle sanzioni amministrative, versando alla Tesoreria provinciale del luogo di residenza una somma pari al 5 per cento delle somme costituenti illecito. Laddove il soggetto interessato non intendeva avvalersi di tale facoltà, poteva presentare, a norma dell art.31 del D.P.R. n. 148/1988, scritti difensivi, memorie e documenti all'uif e richiedere di essere sentito dallo stesso ufficio, entro il termine di 90 giorni, prorogabile fino ad un massimo di 180 giorni, dalla data di ricezione dell'atto di contestazione. Nei successivi 180 giorni l'uif rimetteva gli atti al Dipartimento del Tesoro, presso il Ministero dell'economia e delle finanze, unitamente ad una relazione illustrativa, provvedendo a darne comunicazione all'interessato. L'inosservanza del predetto termine ovvero l'omissione della comunicazione determinavano l'estinzione dell'obbligazione relativa al pagamento delle somme dovute per effetto della contestazione. Il Direttore generale del Tesoro,

9 dopo avere acquisito il parere dell'apposita Commissione consultiva per le infrazioni valutarie, determinava con decreto motivato la somma irrogata a titolo di sanzione amministrativa pecuniaria, ingiungendone il pagamento. Vgs. sul punto AMOROSO A, Monitoraggio fiscale: I trasferimenti da e verso l'estero di denaro, titoli e valori. Regime sanzionatorio e aspetti sostanzial-processuali, in "il fisco" n. 27 del 5 luglio 2004, pag [15] L U.I.F., ai sensi di quanto disposto dal D.Lgs. nr.231/2007, svolge le seguenti funzioni: analizza i flussi finanziari al fine di individuare e prevenire fenomeni di riciclaggio di denaro o di finanziamento del terrorismo; riceve le segnalazioni di operazioni sospette e ne effettua l'analisi finanziaria; acquisisce ulteriori dati e informazioni, finalizzati allo svolgimento delle proprie funzioni istituzionali, presso i soggetti tenuti alle segnalazioni di operazioni sospette; si avvale dei dati contenuti nell'anagrafe dei conti e dei depositi di cui all'articolo 20, comma 4, della legge 30 dicembre 1991, n. 413, e nell'anagrafe tributaria di cui all'articolo 37 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n [16] Qualora emergano fatti e situazioni da cui si evinca che somme di denaro contante sono connesse al prodotto di una frode o di qualsiasi altra attività illecita lesiva degli interessi finanziari della Comunità europea, le informazioni sono trasmesse dall'agenzia delle dogane e dalla Guardia di finanza alla Commissione europea.

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