Progetto di Ricerca Osservatorio epidemiologico dell attività sportiva agonistica in Sardegna 2008/2009

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1 Progetto di Ricerca Osservatorio epidemiologico dell attività sportiva agonistica in Sardegna 2008/2009 Risultati del Progetto di Ricerca Osservatorio epidemiologico dell attività agonistica in Sardegna Finanziato dalla Regione Autonoma della Sardegna, Assessorato alla Pubblica Istruzione, Beni Culturali, Informazione, Spettacolo e Sport mediante la Legge Regionale n 17 art. 40

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3 Sport e corretta alimentazione. Sta in questo binomio indivisibile il segreto di una perfetta forma fisica, determinante per il mantenimento di un buon stato di salute. Un regolare stile di vita, è notorio, contribuisce a migliorare la qualità della nostra condizione fisica sia in termini fisiologici che di benessere complessivo della persona. Praticare sport significa, infatti, misurarsi ogni volta con le proprie prestazioni e con quelle degli altri: allenarsi con costanza, raggiungere ogni volta nuovi obiettivi, sentirsi efficienti e determinati rappresentano una vera e propria educazione alla disciplina, in grado di aiutare ad affrontare problemi e ostacoli nella vita reale. Ecco perché sono sempre di più i sardi che percepiscono il valore della pratica sportiva intesa non solo come attività agonistica, ma come fattore di crescita culturale e sociale, e che dedicano piccole, grandi attenzioni, alla salvaguardia della propria vita. In questo senso, la Regione Sardegna, e in particolar modo l Assessorato dello Sport, è orientata, anche attraverso strumenti normativi di rilievo, a incoraggiare l attività fisica con politiche di sviluppo per lo sport in Sardegna che ne riconoscono la funzione sociale e ne promuovono la pratica e la diffusione nel territorio quale strumento indispensabile di tutela psicofisica del cittadino e di crescita culturale e civile della società. Sergio MILIA Assessore della Pubblica Istruzione, Beni Culturali, Informazione, Spettacolo e Sport Regione Autonoma della Sardegna 3

4 È con orgoglio che il Comitato Sardo del Coni consegna a tutti coloro che ne hanno interesse (studiosi, medici, educatori, studenti, genitori, sportivi, ecc.) i risultati della ricerca, contenuta in questo fascicolo, sullo stato di salute di coloro che svolgono attività sportiva in Sardegna. Lo studio, che è stato cofinanziato dalla Regione Sarda, è il risultato di un lavoro attento, meticoloso e competente eseguito da una équipe di esperti nel campo della medicina sportiva guidati dal dottor Marco Scorcu che, da molti anni, studia con passione i problemi e le patologie connessi all attività sportiva. Il lavoro che ho l onore di presentare raccoglie una serie di dati e di informazioni che rappresentano, nel loro complesso, uno strumento insostituibile di consultazione e di studio perché contiene, raccolti in un unicum, i dati essenziali sulla dimensione dell attività sportiva, sulla loro differenziazione per fasce d età, sul rapporto tra morbilità e salute, sulla distribuzione nell isola delle strutture sanitarie e sulla legislazione che disciplina l attività motoria. Tutto questo ne fa un aiuto indispensabile per Federazioni, Società, Gruppi Sportivi e per tutti coloro che vogliono fare sport in maniera consapevole e che, nell attività sportiva, cercano soprattutto il modo per vivere la propria vita nel rispetto della salute personale e del proprio benessere. Nel raccomandarne l uso a tutti gli sportivi, voglio rivolgere un ringraziamento sentito all Assessorato Regionale alla Pubblica Istruzione e Sport, al dottor Marco Scorcu ed allo staff medico che lo ha affiancato in questo lavoro. Grazie a tutti. Gianfranco FARA Presidente C.R. CONI della Sardegna 4

5 Indice Indice Pag. 5 Introduzione Pag. 6 Elenco delle Strutture Pubbliche e Private Autorizzate di Medicina dello Sport Visite di idoneità medico sportiva agonistica Pag. 11 Pag. 13 D.M. 18 febbraio 1982 Pag. 16 Integrazione e rettifica al D.M. 18 febbraio 1982 Pag. 19 D.M. 28 febbraio 1983 Pag. 21 D.M. 4 marzo 1993 Pag. 23 D.M. 13 marzo 1995 Pag. 26 L.R. 30 agosto 1991, n. 31 Pag. 31 L.R. 7 dicembre 1995, n. 36 Pag. 39 D.G.R. n. 23/58 del 18 luglio 2002 Pag. 41 D.G.R. n. 53/50 del 4 dicembre 2009 Pag. 46 Staff di Ricerca Pag. 58 5

6 INTRODUZIONE Numerosi studi epidemiologici e clinici hanno fornito evidenze definitive sulla capacità dell attività fisica di ridurre la morbilità e la mortalità delle malattie cardiovascolari. Una regolare attività fisica associata a una corretta alimentazione, è determinante per il mantenimento dello stato di salute di ogni individuo e svolge un ruolo di primaria importanza nella prevenzione del diabete, dell obesità, dell osteoporosi, di alcune neoplasie e della depressione. Negli anziani, inoltre, migliora la qualità della vita, aumentando anche il benessere psicologico. I dati raccolti dall indagine Multiscopo 2008 Istat Aspetti della vita quotidiana mostrano che in Sardegna nel 2008, il 28,4% della popolazione di 3 anni e più ha praticato attività sportiva e soprattutto lo ha fatto in modo continuativo (20,5%) prediligendo uno o più sport nel tempo libero, rispetto alla ristretta percentuale (7,9%) di coloro che si sono dedicati in modo saltuario. Il 26,9% del campione di riferimento invece erano soggetti che pur non essendo interessati ad uno sport in particolare svolgevano comunque qualche attività fisica (come fare passeggiate per almeno due chilometri, nuotare, andare in bicicletta o altro), mentre il 44,3% della popolazione testata costituiva la quota di sedentari, cioè di coloro che non praticano né uno sport né un attività fisica nel tempo libero. Dai dati HBSC 2009 è risultato che gli adolescenti di 11, 13 e 15 anni, che svolgono regolare attività fisica, sono ripartiti nel modo seguente: SARDEGNA ITALIA M F M F 11aa 49% 41% 48% 36% 13aa 52% 30% 53% 35% 15aa 50% 25% 49% 28% 6

7 Dall indagine PASSI 2009, relativamente all attività fisica tra soggetti sardi di anni intervistati, emerge che: - Il 45,5% ha uno stile di vita attivo: conduce infatti un attività lavorativa pesante o pratica l attività fisica moderata o intensa raccomandata; il 31,5% pratica attività fisica in quantità inferiore a quanto raccomandato (parzialmente attivo) ed il 23,0% è completamente sedentario, contro il dato del pool di ASL partecipanti al PASSI a livello nazionale pari al 30,2%; - la sedentarietà cresce all aumentare dell età ed è più diffusa fra le donne e le persone con basso livello d istruzione e con maggiori difficoltà economiche; - il 36,8% ha riferito che un medico o un altro operatore sanitario ha chiesto loro se svolgono attività fisica (vs 30,7% del pool di ASL partecipanti al PASSI a livello nazionale); il 31,9% ha riferito di aver ricevuto il consiglio di farla regolarmente (vs 30,5% del pool di ASL); - riguardo alla percezione che la persona ha del proprio livello di attività fisica praticata (importante in quanto condiziona eventuali cambiamenti verso uno stile di vita più attivo), il 5,8% dei sedentari ha percepito il proprio livello di attività fisica come sufficiente (vs 18,9% del pool di ASL); - è risultato essere sedentario il 42,3% delle persone depresse, il 29,4% degli ipertesi, il 32,2% delle persone in eccesso ponderale, il 25,4% dei fumatori, a conferma che lo stile di vita sedentario si associa spesso ad altre condizioni di rischio; la percentuale di sedentari è, pertanto, più alta in sottogruppi di popolazione che potrebbero beneficiarne di più (in particolare persone con sintomi di depressione, ipertesi, obesi o in sovrappeso). I risultati dell indagine PASSI d Argento 2010 hanno rilevato i seguenti aspetti: - il 62,4% degli ultra 64enni sono fisicamente attivi; - il 49% degli ultra 64enni svolge quasi tutti i giorni un attività fisica che fa sudare o faticare, per almeno dieci minuti; - la percentuale di persone attive è maggiore nei 65-74enni e nelle persone con un livello d istruzione alto; - la percentuale di attivi si riduce progressivamente passando dal sottogruppo degli ultra 64enni in buona salute a quello dei disabili. Secondo i dati degli studi osservazionali la sedentarietà è più diffusa tra le donne, ma soprattutto cresce con l età e nelle persone con basso livello d'istruzione e con maggiori difficoltà economiche, evidenziando quindi l influenza delle disuguaglianze sociali sulla pratica dell attività fisica e sportiva. Il Piano Sanitario Nazionale , individua tra i dieci progetti per la strate- 7

8 gia del cambiamento, la promozione di stili di vita salutari ed afferma che l attività fisica ricopre un ruolo fondamentale nell ambito dell adozione di stili di vita sani svolgendo un ruolo protettivo nei confronti di molte patologie. Il Piano Nazionale della Prevenzione promuove delle strategie che portino ad un aumento del livello di attività fisica nella popolazione al fine di prevenire l obesità, con il coinvolgimento dei medici dello sport. Il Piano Regionale dei Servizi Sanitari della Sardegna individua la medicina dello sport come area di bisogno di particolare rilevanza e promuove l istituzione ed il potenziamento delle strutture di medicina dello sport con la finalità di garantire la tutela della salute della popolazione. La medicina dello sport trova la sua regolamentazione normativa nei seguenti provvedimenti: - Legge n.833 Istituzione del Servizio Sanitario Nazionale; - Legge n. 91 che detta norme in materia di rapporti tra società e sportivi professionisti; - D.M recante le norme per la tutela sanitaria dell attività sportiva agonistica; - D.M che disciplina la tutela sanitaria dell attività sportiva non a- gonistica; - D.M di determinazione dei protocolli per la concessione della i- doneità alla pratica sportiva agonistica delle persone handicappate; - D.M che disciplina la tutela sanitaria degli sportivi professionisti; - Legge n. 376 recante la disciplina della tutela sanitaria delle attività sportive e la lotta al doping ; - Legge Regionale n. 31 Intervento per la tutela e l educazione sanitaria delle attività sportive ; - Legge Regionale n. 36 sulla Certificazione dell idoneità allo svolgimento della pratica sportiva agonistica. Modifiche alla Legge Regionale n. 31 ; - Legge Regionale n. 17 recante provvedimenti per lo sviluppo dello sport in Sardegna ; - DGR. N. 23/58 del avente per oggetto: Disposizioni in materia di Medicina Sportiva e di certificazioni di idoneità medico sportiva per lo svolgimento di attività agonistica ; 8

9 - DGR. N 53/50 del avente per oggetto: Indirizzi operativi in materia di medicina dello sport e di certificazione di idoneità medico sportiva per lo svolgimento di attività agonistica e non agonistica nella Regione Sardegna La Regione Sardegna con quest ultima Delibera provvede ad introdurre per la prima volta la promozione e la prescrizione dell attività fisica tra i compiti della medicina dello sport. Tutti questi provvedimenti però hanno contribuito solo parzialmente ad una reale diffusione della cultura medico sportiva tra gli sportivi agonisti della Sardegna. Infatti, a fronte dei dati provenienti dal monitoraggio CONI-FSN-DSA del 2007 che indicano per la Regione Sardegna un totale di atleti tesserati per un corrispettivo di 2364 Società Sportive, risulta che solo una ridotta percentuale degli atleti agonisti effettua la visita prevista per legge nelle strutture pubbliche o private autorizzate. Una quota considerevole di atleti non effettua la visita oppure si rivolge a medici dello sport non in possesso delle autorizzazioni previste dalla normativa vigente e che quindi rilasciano certificazioni di idoneità alla pratica dell attività sportiva a- gonistica prive di valenza medico-legale, in evidente inadempienza della legislazione. Alla luce di tali evidenze il Comitato Regionale Sardo del CONI in collaborazione con il Comitato Regionale della Federazione Medico Sportiva Italiana realizza l osservatorio epidemiologico dell attività sportiva agonistica. In particolare si intendono acquisire, elaborare e classificare i dati, provenienti dalle strutture pubbliche e private autorizzate, predisponendo una banca dati per tutti gli operatori del Settore. I dati elaborati, annualmente, verranno inviati agli Assessorato Regionali competenti, al Ministero della Salute, alle ASL della Regione Sardegna, alle strutture autorizzate di Medicina dello sport e verrà curata la pubblicazione degli stessi. L istituzione dell osservatorio epidemiologico è importante non solo per il rilievo di casi da escludere dall agonismo, ma anche per la possibilità di acquisire informazioni epidemiologiche, per svolgere un opera di educazione sanitaria, per promuovere migliori stili di vita nella popolazione, con particolare riguardo all attività fisica. Infatti alcune patologie che precludono l attività sportiva agonistica possono essere curate e quindi non essere più pericolose per la salute, o possono essere pato- 9

10 logie che traggono beneficio da una adeguata sport- terapia. Nel biennio studiato non sono state analizzate e classificate le non idoneità alla pratica dell attività sportiva agonistica in quanto solo dal 30 Settembre 2009 è operativa la Commissione Regionale di Medicina dello Sport per i ricorsi avverso il giudizio di non idoneità alla pratica della attività sportiva agonistica (Decreto N. 40 del dell Assessorato dell Igiene e Sanità e dell Assistenza Sociale della Regione Sardegna); solo a far data dalla istituzione della Commissione vengono comunicate formalmente le non idoneità alla pratica dell attività sportiva agonistica da parte delle strutture pubbliche e private di Medicina dello sport. 10

11 ELENCO DELLE STRUTTURE PUBBLICHE E PRIVATE AUTORIZZATE DI MEDICINA DELLO SPORT (2008/2009) STRUTTURE PUBBLICHE DI MEDICINA DELLO SPORT ASL 1 Alghero Poliambulatorio ASL via Orti 92 Sassari Servizio Medicina dello Sport Ambulatorio Conti Loc. Serra Secca Ozieri Poliambulatorio via Vittorio Veneto ASL 2 Olbia Poliambulatorio via Nanni ASL 3 Nuoro Poliambulatorio via Manzoni Macomer Poliambulatorio Loc. Nuraghe Ruju ASL 4 Tortolì Poliambulatorio via Mons Carchero 3 ASL 5 Oristano Servizio Medicina Sportiva via Carducci 35 Ales Poliambulatorio via IV Novembre 30 ASL 6 Sanluri Servizio Medicina dello Sport via Bologna Guspini Poliambulatorio via Montale ASL 7 Iglesias Servizio Medicina dello Sport via Cattaneo ASL 8 Quartu S.E. Poliambulatorio viale Colombo 25 Senorbì Poliambulatorio Loc. Campiooi Muravera Poliambulatorio viale Rinascita 1 Isili Poliambulatorio via Emilia Sinnai Poliambulatorio via Eleonora d Arborea Villasor Poliambulatorio via Veneto 11

12 STRUTTURE PRIVATE AUTORIZZATE DI MEDICINA DELLO SPORT Alghero Centro Medico Ippocrate via Archimbao ang. via Franck Alghero Centro Medicina Sportiva via Rossini 17/a Assemini Centro Medicina Sportiva S. Andrea via Lisbona 2 Assemini Centro Riabilitativo Santa Lucia & Sas via Madrid 8 Cagliari Istituto Medicina dello Sport FMSI via Vespucci, Stadio S. Elia Cagliari Centro di Medicina Sportiva via Cavalcanti 11 Cagliari Medicina e Sport viale Merello 83 Cagliari Studio Medico via dei Carroz 14 Cagliari Studio Medico via Zagabria 60 Cagliari Centro Benessere Monreale via Anassagora Pirri Cagliari SMS Studio Medico Sportivo via Is Maglias 40 Cagliari Ambulatorio di Medicina dello Sport via Porcell 4 Lanusei Centro di Medicina Sportiva via Ospedale 19 Monserrato Studio di Medicina dello Sport via Villacidro 1 Nuoro Centro Provinciale Medicina Sportiva via Foscolo 51 Oristano Centro Provinciale Medicina Sportiva via Canalis 11 Oristano Ambulatorio Medicina dello Sport via G. D'Annunzio 1/a Ploaghe Studio di Medicina Sportiva via Roma 69 Sassari Centro Medicina dello Sport via Piandanna 2 Sassari Centro Medicina dello Sport via Pietro Casu 3/a Sassari Centro Medicina Sportiva via Rolando 11 Sassari Fisiokons S.a.s. Centro Prov.le di Medicina dello Sport FMSI via Risorgimento 14/a Sassari Centro di Medicina dello Sport via Prunizzedda 63 Selargius Centro Medicina Sportiva Su Planu via P. della Francesca 5 12

13 VISITE DI IDONEITÀ MEDICO SPORTIVA AGONISTICA 2008 Strutture private Strutture pubbliche Numero visite effettuate Maschi Femmine Minorenni Maggiorenni Totale VISITE DI IDONEITÀ MEDICO SPORTIVA AGONISTICA 2009 Strutture private Strutture pubbliche Numero visite effettuate Maschi Femmine Minorenni Maggiorenni Totale

14 MONITORAGGIO CONI-FSN-DSA 2008 ITALIA FSN Società Sportive Totale Atleti DSA FIDAL FIGC FIPAV FIP FIT Totale Atleti Tesserati FSN + DSA Totale FSN FIDAL FIGC FIPAV FIP FIT 0 14

15 MONITORAGGIO CONI-FSN-DSA 2007 SARDEGNA FSN Società Sportive Totale Atleti FIDAL FIGC FIPAV FIP FIT Totale FSN FIDAL FIGC FIPAV FIP FIT 15

16 D.M. Sanità 18 febbraio 1982 Norme per la tutela sanitaria dell'attività sportiva agonistica Il Ministro della Sanità Vista la legge 26 ottobre 1971, n. 1099, sulla tutela sanitaria delle attività sportive; Visto il decreto ministeriale 5 luglio 1975, emanato, ai sensi dell'art.2, secondo comma, della sopracitata legge, recante: "Disciplina dell'accesso alle singole attività sportive"; Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833, concernente l'istituzione del Servizio sanitario nazionale; Visto il decreto-legge 30 dicembre 1979, n. 663, concernente il finanziamento del Servizio sanitario nazionale, convertito nella legge 29 febbraio 1980, n. 33; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 13 agosto 1981, art. 23, primo comma, relativo allo accordo collettivo nazionale per la regolamentazione dei rapporti con i medici di medicina generale; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 13 agosto 1981, art. 23, quarto comma, relativo all'accordo collettivo nazionale per la regolamentazione dei rapporti con i medici specialisti pediatri di libera scelta; Considerata la necessità di stabilire, ai sensi dell'art. 5 del citato decreto-legge 30 dicembre 1979, n. 663, convertito nella predetta legge n. 33/80, i criteri tecnici generali in base ai quali debbono essere effettuati controlli sanitari di idoneità alle attività sportive, per la parte relativa all'attività agonistica; Sentita la commissione appositamente istituita con decreto del Ministro della sanità, dell'8 maggio 1981; Art. 1. Decreta: Ai fini della tutela della salute, coloro che praticano attività sportiva agonistica devono sottoporsi previamente e periodicamente al controllo dell'idoneità specifica allo sport che intendono svolgere o svolgono. La qualificazione agonistica a chi svolge attività sportiva è demandata alle federazioni sportive nazionali o agli enti sportivi riconosciuti. Devono sottoporsi altresì ai controlli di cui sopra i partecipanti ai giochi della gioventù per accedere alle fasi nazionali. 16

17 Art. 2. L'accertamento di idoneità, relativamente all'età ed al sesso, per l'accesso alle singole attività sportive agonistiche viene determinato dai medici di cui all'art. 5, ultimo comma, del decreto-legge 30 dicembre 1979, n. 663, convertito in legge n. 33/80, sulla base della valutazione della maturità e della capacità morfofunzionale e psichica individuale, tenuto conto delle norme stabilite dalle federazioni sportive nazionali e, per quanto riguarda i giochi della gioventù a livello nazionale, dal Ministero della pubblica istruzione. Art. 3. Ai fini del riconoscimento dell'idoneità specifica ai singoli sport i soggetti interessati devono sottoporsi agli accertamenti sanitari previsti, in rapporto allo sport praticato, nelle tabelle A e B di cui all'allegato 1 del presente decreto, con la periodicità indicata nelle stesse tabelle. Il medico visitatore ha facoltà di richiedere ulteriori esami specialistici e strumentali su motivato sospetto clinico. Gli sport non contemplati nelle sopracitate tabelle sono assimilati, ai fini degli accertamenti sanitari da compiersi, a quello che, tra i previsti presenta maggiore affinità con il prescelto dall'interessato. Nel caso in cui l'atleta pratichi più sport, deve sottoporsi ad una sola visita di idoneità con periodicità annuale. La visita sarà, nel caso predetto, comprensiva di tutte le indagini contemplate per i singoli sport. Art. 4. In occasione degli accertamenti sanitari di cui all'art. 3 si procede alla compilazione di una scheda medico-sportiva conforme ai modelli A e B di cui all'allegato 2. Art. 5. Ai soggetti riconosciuti idonei viene rilasciato il relativo certificato di idoneità secondo il modello di cui all'allegato 3, la cui validità permane fino alla successiva visita periodica. La presentazione, da parte dell'interessato, del predetto certificato di idoneità è condizione indispensabile per la partecipazione ad attività agonistiche. Detto certificato deve essere conservato presso la società sportiva di appartenenza. 17

18 La documentazione inerente agli accertamenti effettuati nel corso delle visite deve essere conservata a cura del medico visitatore per almeno cinque anni. Art. 6. Qualora a seguito degli accertamenti sanitari di cui all'art. 3 risulti la non idoneità alla pratica agonistica di un determinato sport, l'esito negativo con l'indicazione della diagnosi posta a base del giudizio (allegato 4) viene comunicato, entro cinque giorni, all'interessato ed al competente ufficio regionale. Alla società sportiva di appartenenza viene comunicato il solo esito negativo. Avverso il giudizio negativo l'interessato può, nel termine di trenta giorni, proporre ricorso dinanzi alla commissione regionale composta da: un medico specialista o docente in medicina dello sport che svolge anche le funzioni di presidente; un medico specialista o docente in medicina interna o in materie equivalenti; un medico specialista o docente in cardiologia; un medico specialista o docente in ortopedia; un medico specialista o docente in medicina legale delle assicurazioni. La commissione può, in relazione ai singoli casi da esaminare, avvalersi della consulenza di sanitari in possesso della specializzazione inerente al caso specifico. Art. 7. Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. 18

19 INTEGRAZIONE E RETTIFICA AL DECRETO MINISTERIALE 18 FEBBRAIO 1982, CONCERNENTE NORME PER LA TUTELA SANITARIA DELL'ATTIVITÀ SPORTIVA AGONISTICA Il Ministro della Sanità VISTO il proprio decreto in data 18 febbraio 1982, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 62 del 5 marzo 1982, concernente norme per la tutela sanitaria dell'attività Sportiva agonistica; VlSTI gli allegati 1 e 2 al succitato decreto; RILEVATO che, nell'allegato 1, al punto B) delle note esplicative, viene fatto rinvio ad una tabella per il calcolo dell'iri che, per errore materiale, non è stata allegata nel decreto di cui trattasi; RILEVATO, inoltre, che nell'allegato 2 sono contenuti errori materiali che potrebbero ingenerare una non corretta applicazione del provvedimento medesimo; RITENUTO, pertanto, di dover procedere alle necessarie integrazioni e rettifiche; Art. 1 Decreta: L'allegato 1 del decreto ministeriale 18 febbraio 1982, concernente norme per la tutela sanitaria dell'attività sportiva agonistica, è integrato con la tabella IRI, menzionata al punto B) delle note esplicative, che, allegata al presente decreto, ne costituisce parte integrante. Art. 2 L'allegato 2 del precitato decreto ministeriale 18 febbraio 1982 è annullato e sostituito dall'allegato pari numero che fa parte integrante del presente decreto. Art. 3 Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana. 19

20 TABELLA PER IL CALCOLO DELL'IRI (Rif. lettera B delle note esplicative) Per ottenere l'indice IRI con la metodica semplificata di Montoye secondo la seguente formula: I R l = Durata esercizio in sec. x ,5 x (conta del polso dal 60" al 90") è necessario far salire e scendere il soggetto in esame su uno sgabello alto cm. 50 per gli uomini, cm. 40 per le donne, cm. 30 per i ragazzi e soggetti di statura inferiore a capii. 160, per 30 volte al minuto, per la durata di tre minuti. ll tempo è regolato dal battito di un metronomo, fissato a 120 oscillazioni al minuto in modo che complessivamente il soggetto compia 90 ascensioni in 3 minuti. ll ritmo di azioni è lo stesso dello Step-test che fa eseguire al soggetto il movimento in quattro tempi (piede sn. su, piede ds. su, piede sn. giù, piede ds. giù) con la avvertenza di far tenere il tronco eretto durante i movimenti. Dopo cio' si fa immediatamente distendere il soggetto sul lettino e si conta il numero delle pulsazioni comprese tra il 60" ed il 90" dalla fine dell'esercizio. (Pubbl. sulla Gazzetta Ufficiale del 15 marzo 1983, n. 72) 20

21 D.M. 28 febbraio 1983 (Ministero della Sanità) Norme per la tutela sanitaria dell'attività sportiva non agonistica (G.U , n. 72) Ministro della Sanità Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833, concernente l'istituzione del Servizio sanitario nazionale; Visto il decreto-legge 30 dicembre 1979, n. 663, concernente il finanziamento del Servizio sanitario nazionale, convertito nella legge 29 febbraio 1980, n. 33, che, all'art. 5 ultimo comma, attribuisce al Ministero della sanità il compito di stabilire i criteri tecnici generali per i controlli sanitari dell'attività sportiva; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 13 agosto 1981, art. 23, relativo all'accordo collettivo nazionale per la regolamentazione dei rapporti con i medici di medicina generale; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 13 agosto 1981, art. 23, relativo all'accordo collettivo nazionale per la regolamentazione dei rapporti con i medici specialisti pediatri di libera scelta; Visto il decreto ministeriale 18 febbraio 1982 che stabilisce Norme per la tutela sanitaria dell'attività sportiva agonistica"; Considerata la necessità di stabilire, ai sensi dell'art. 5 del precitato decreto-legge 30 dicembre 1979, n. 663, convertito nella legge n. 33/80, i criteri tecnici generali in base ai quali debbono essere effettuati i controlli sanitari di idoneità alle attività sportive, per la parte relativa alle attività non agonistiche; Sentita la apposita commissione istituita con decreto del Ministro della sanità 8 maggio 1981; Art. 1. Decreta: Ai fini della tutela della salute devono essere sottoposti a controllo sanitario per la pratica di attività sportive non agonistiche: a) gli alunni che svolgono attività fisico-sportive organizzate dagli organi scolastici nell'ambito delle attività parascolastiche; b) coloro che svolgono attività organizzate dal CONI, da società sportive affiliate alle federazioni sportive nazionali o agli enti di promozione sporti- 21

22 Art. 2. va riconosciuti dal CONI e che non siano considerati atleti agonisti ai sensi del decreto ministeriale 18 febbraio 1982; c) coloro che partecipano ai Giochi della Gioventù, nelle fasi precedenti quella nazionale. Ai fini della pratica delle attività sportive non agonistiche i soggetti di cui al precedente art. 1 devono sottoporsi, preventivamente e con periodicità annuale, a visita medica intesa ad accertare il loro stato di buona salute. In caso di motivato sospetto clinico, il medico ha facoltà di richiedere accertamenti specialistici integrativi, rivolgendosi anche al personale sanitario e alle strutture di cui all'art. 5, ultimo comma della legge n. 33/80. La certificazione di stato di buona salute riscontrato all'atto della visita medica deve essere redatta in conformità al modello di cui all'allegato 1. Art. 3. La certificazione di cui al precedente art. 2 è rilasciata ai propri assistiti dai medici di medicina generale e dai medici specialisti pediatri di libera scelta, a sensi dell'art. 23 dei rispettivi accordi collettivi vigenti. Art. 4. Il presente decreto verrà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana. 22

23 MINISTERO DELLA SANITA' Decreto Ministeriale - 4 marzo 1993 "Determinazione dei protocolli per la concessione dell'idoneità alla pratica sportiva agonistica alle persone handicappate" Il Ministro della Sanità Vista la legge 26 ottobre 1971, n "Tutela sanitaria delle attività sportive"; Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833 "Istituzione del Servizio sanitario nazionale"; Visto il decreto ministeriale 18 febbraio 1982 "Norme per la tutela sanitaria dell'attività sportiva agonistica"; Vista la legge 5 febbraio 1992, n. 104 "Legge quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale ed i diritti per le persone handicappate"; Considerata la necessità, ai sensi dell'art. 23 della legge 5 febbraio 1992 n. 104, di stabilire i protocolli per la concessione dell'idoneità alla pratica sportiva agonistica: Art. 1 Decreta: Ai fini della tutela della salute, i soggetti portatori di un handicap fisico e/o psichico e/o neurosensoriale, che praticano attività sportiva agonistica, devono sottoporsi previamente al controllo della idoneità specifica allo sport che intendono svolgere o svolgono. Tale controllo deve essere ripetuto con periodicità annuale o inferiore quando ritenuto necessario dai sanitari. La qualificazione di agonista per i portatori di handicaps che praticano attività sportiva è demandata alla Federazione Italiana Sport Disabili (FISD) o agli enti di promozione sportiva riconosciuti dal CONI. Art. 2 L'accertamento di idoneità, per l'accesso alle singole attività sportive agonistiche per persone handicappate, viene determinato dai medici di cui all'art. 5, ultimo comma, del decreto legge 30 dicembre 1979, n. 663, convertito in legge n. 33/80. 23

24 Art. 3 Ai fini del riconoscimento della idoneità specifica ai singoli sport, i soggetti interessati devono sottoporsi agli accertamenti sanitari previsti nell'allegato 1. Il medico visitatore, tuttavia, ha facoltà di richiedere ulteriori esami specialistici clinici e/o strumentali su motivato sospetto clinico. Nel caso che l'attività sportiva prescelta dall'interessato non sia contemplata nel sopracitato allegato 1, essa deve essere assimilata, ai fini degli accertamenti sanitari da compiersi, a quella che, tra le previste, presenti maggiore affinità. Nel caso in cui l'atleta pratichi più sport, questi deve sottoporsi ad una sola visita d'idoneità. La visita sarà, nel caso predetto, comprensiva di tutte le indagini contemplate per i singoli sport. Art. 4 In occasione degli accertamenti sanitari di cui all'art. 3, l'atleta dovrà presentarsi munito di certificazione o cartella clinica, rilasciata da una struttura pubblica o privata convenzionata, attestante la patologia responsabile dell'handicap. Art. 5 Ai soggetti riconosciuti idonei viene rilasciato il relativo certificato di idoneità secondo il modello di cui all'allegato 2, la validità del quale permane fino alla successiva visita periodica. Il possesso di tale certificato è condizione indispensabile per il tesseramento alla FISD o agli enti di promozione sportiva riconosciuti dal CONI. Art. 6 Per quanto concerne l'idoneità agonistica per i sordomuti, si applica integralmente la normativa del D.M. 18 febbraio 1982, escludendo la valutazione dell'udito. Art. 7 Gli atleti "guida", che accompagnano nelle gare gli atleti ipovedenti o ciechi, devono sottoporsi agli accertamenti previsti dal decreto ministeriale 18 febbraio 1982 relativamente agli sport prescelti dagli atleti ipovedenti o ciechi. Art. 8 Qualora, a seguito degli accertamenti sanitari di cui all'art. 3, risulti un giudizio di non idoneità, temporanea o definitiva, alla pratica agonistica di un determinato sport, l'esito negativo con indicazione della diagnosi posta a base del giudizio (al- 24

25 legato 3) viene comunicato entro quindici giorni all'interessato, al competente ufficio regionale ed alla commissione medica regionale d'appello, prevista dal decreto ministeriale 18 febbraio Alla società sportiva di appartenenza viene comunicato il solo esito negativo. Avverso il giudizio negativo l'interessato può, nel termine di trenta giorni dal ricevimento della certificazione di non idoneità, proporre ricorso dinanzi alla suddetta commissione regionale di appello composta da: un medico specialista o docente in medicina dello sport che svolga anche le funzioni di presidente; un medico specialista o docente in medicina interna o in materie equivalenti; un medico specialista o docente in cardiologia; un medico specialista o docente in ortopedia; un medico specialista o docente in medicina legale e delle assicurazioni. La Commissione può, in relazione ai singoli casi da esaminare, avvalersi della consulenza di sanitari in possesso della specializzazione inerente al caso specifico. Art. 9 Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. 25

26 D.M NORME SULLA TUTELA SANITARIA DEGLI SPORTIVI PROFESSIONISTI Il Ministro della Sanità VISTA la legge 23 marzo 1981, n.91, recante norme in materia di rapporti tra società e sportivi ed, in particolare, l art.7 concernente la tutela sanitaria degli sportivi professionisti; VISTA la nota del C.O.N.I. n dell 11 luglio 1994 recante l indicazione delle federazioni sportive riconosciute dal C.O.N.I. alle quali sono affiliate sia società di sportivi professionisti che singoli professionisti; Federazione italiana gioco calcio (F.I.G.C.) Federazione pugilistica italiana (F.P.I.) Federazione ciclistica italiana (F.C.I.) Federazione motociclistica italiana (FMI) Federazione italiana golf (F.I.G.) Federazione italiana pallacanestro (F.I.P.) VISTE le norme stabilite dalle predette federazioni relative alla disciplina del controllo medico dell'attività sportiva professionistica praticata dai propri iscritti ed, in particolare, la proposta di un modello unitario della scheda sanitaria personale dell atleta e della organizzazione preposta alla tutela sanitaria degli atleti nelle società sportive; RITENUTO di dover aggiornare gli accertamenti clinici e diagnostici già previsti per le singole attività sportive professionistiche di cui ai decreti ministeriali 22 ottobre 1982 (calcio), 15 settembre 1983 (ciclismo) e 16 febbraio 1984 (pugilato) e di determinare quelli per il golf, la pallacanestro ed il motociclismo; VISTO il parere favorevole espresso, dalla Conferenza per i rapporti permanenti tra lo Stato, le regioni e le province autonome, nella seduta del 2 marzo 1995 sullo schema del presente decreto; VISTO l art.3 del decreto legislativo 30 giugno 1993, n.266; Decreta: Sono approvate le seguenti norme sulla tutela sanitaria degli sportivi professionisti di cui alla legge 23 marzo 1981, n.91, in premessa indicata. 26

27 Art. 1 Titolo I Scheda Sanitaria Il presente decreto disciplina la tutela dell attività sportiva professionistica da parte degli atleti di cui alle federazioni in premessa indicate; per i professionisti, diversi dagli atleti, indicati all art.2 della legge 23 marzo 1981, n.91, gli accertamenti necessari sono riportati nella sezione I degli allegati al presente decreto (C, D, E, ed F). L'attività sportiva professionistica è subordinata al possesso da parte dell atleta della "scheda sanitaria" prevista dall art.7, comma 2, della legge 23 marzo 1981, n.91. La scheda, conforme al modello di cui all'allegato A, accompagna l atleta per l'intera durata della sua attività sportiva professionistica e d è aggiornata con periodicità almeno semestrale salvo le disposizioni per le singole attività sportive. Per le finalità di cui al precedente comma le federazioni sportive nazionali integrano, ove necessario, i propri regolamenti prevedendo la figura del medico federale e sociale, munito della specializzazione in medicina dello sport. Art. 2 La scheda sanitaria attesta l'avvenuta effettuazione degli accertamenti sanitari prescritti e contiene una sintetica valutazione medico-sportiva dello stato di salute attuale dell atleta nonché sull esistenza di eventuali controindicazioni, anche temporanee, alla pratica sportiva agonistica professionistica. Art. 3 L istituzione della scheda sanitaria spetta alla società sportiva all atto della costituzione del rapporto di lavoro con l atleta di cui all art.4 della legge 23 marzo 1981, n.91, e deve essere costantemente aggiornata a cura del medico sociale che ne ha la custodia per la durata del rapporto di lavoro. Art. 4 La scheda sanitaria, all'atto del trasferimento dell atleta professionista ad altra società professionistica e contestualmente alla cessazione del rapporto di lavoro, deve essere trasmessa d ufficio, dopo essere stata aggiornata entro gli otto giorni precedenti il trasferimento stesso, dal medico della società sportiva di provenienza al medico della nuova società. Nel caso di cessazione del rapporto di lavoro con l'atleta professionista senza che questi venga trasferito ad altra società professionistica, la scheda sanitaria è invia- 27

28 ta, contestualmente alla cessazione del rapporto di lavoro, al medico della federazione sportiva di appartenenza, il quale ne garantisce la conservazione fino alla instaurazione di un nuovo rapporto di lavoro. Art. 5 La scheda sanitaria degli sportivi professionisti autonomi di cui all art.3, comma 2, della legge 23 marzo 1981, n.91, è redatta dal medico di fiducia dell atleta, scelto tra i medici specialisti in Medicina dello sport. La scheda sanitaria, aggiornata con la periodicità di cui all'art.1, è conservata dall'atleta che ne deposita il duplicato prodotto dal proprio medico di fiducia presso la federazione sportiva di appartenenza. Salvo le disposizioni relative a specifiche attività sportive professionistiche, il medico affiliato alla federazione sportiva che segue le gare cui partecipa lo sportivo professionista indicato al comma 1 è tenuto a trasmettere alla federazione stessa, cui appartenga l atleta, una scheda conforme all allegato B. Tale allegato va inserito nella scheda custodita dalla federazione relativa all atleta. La federazione provvede a far effettuare gli accertamenti secondo le indicazioni contenute negli allegati di cui al successivo art.8. Art. 6 Titolo II Medico Sociale e sue attribuzioni Il medico sociale, specialista in medicina dello sport, è il responsabile sanitario della società sportiva professionistica e, in questa veste, deve essere iscritto in apposito elenco presso la federazione sportiva di appartenenza. Art. 7 1) Il medico sociale provvede, per conto della società sportiva, alla istituzione ed all aggiornamento della scheda sanitaria, curandone la compilazione sulla base delle risultanze degli accertamenti eseguiti alle scadenze stabilite ed in ogni altro momento si verifichi un rilevante mutamento delle condizioni di salute dell atleta. 2) Ai sensi e per gli effetti dell art.7 della legge 23 marzo 1981, n.91, il medico sociale assume la responsabilità della tutela della salute degli atleti professionisti legati da rapporto di lavoro subordinato con la società sportiva. Egli assicura l effettivo e puntuale assolvimento degli adempimenti sanitari previsti dalle norme vigenti. Il medico sociale cura, avvalendosi dei centri di medicina dello sport pubblici o 28

29 privati autorizzati e accreditati dalle regioni o dalle province autonome, l effettuazione periodica dei controlli ed accertamenti clinici previsti e cura l effettuazione di ogni altro ulteriore accertamento che egli ritenga opportuno; lo stesso è tenuto alla verifica costante dello stato di salute dell atleta e dell esistenza di eventuali controindicazioni, anche temporanee, alla pratica dell attività professionale. Il medico sociale cura la regolare tenuta della scheda sanitaria dell atleta di cui all art.2 ed è responsabile esclusivo della sua custodia. Il medico sociale provvede, inoltre, per ciascun atleta, alla stesura di una cartella clinica proposta dalla federazione sportiva di appartenenza e conforme al modello approvato dal Ministero della sanità. 3) La cartella clinica è affidata alla custodia personale del medico sociale per l intero periodo di rapporto di lavoro tra l'atleta e la società sportiva, con il vincolo del segreto professionale e nel rispetto di ogni altra disposizione di legge. La cartella clinica dovrà essere consegnata, in copia, esclusivamente all atleta all atto della cessazione del rapporto di lavoro con la società. Il medico sociale conserva, presso la società sportiva, la cartella clinica, per almeno dieci anni dopo la cessazione del rapporto di lavoro dell atleta professionista. Art. 8 Titolo III Accertamenti clinici e diagnostici In ottemperanza a quanto stabilito nell art.7 della legge 23 marzo 1981, n.91, gli atleti, che esercitano attività sportiva professionistica, sono tenuti a sottoporsi periodicamente ai controlli medici ed agli accertamenti clinici e diagnostici di cui agli allegati C, D, E ed F del presente decreto. Titolo IV Validità della scheda sanitaria per l attività sportiva agonistica Art. 9 L esercizio dell attività sportiva professionistica è subordinato al possesso del certificato di idoneità all attività sportiva agonistica ai sensi dell art.5 del decreto ministeriale 18 febbraio 1982, che deve essere rilasciato solo da specialisti in medicina dello sport che operano presso i centri pubblici o privati di medicina dello sport autorizzati e accreditati dalle re- 29

30 gioni o dalle province autonome. In caso di non idoneità il medico che ha effettuato i controlli è tenuto a rilasciare la relativa certificazione e a trasmetterla alle autorità ed agli organi competenti, ai sensi del decreto ministeriale 18 febbraio 1982, ed alla federazione sportiva nazionale di appartenenza dell atleta professionista. Il medico sociale provvederà a riportare, nella scheda sanitaria dell atleta, gli e- stremi del giudizio di idoneità all esercizio della specifica attività sportiva agonistica, ivi compresi il nominativo del medico che lo ha emesso e del centro in cui egli opera, nonché la relativa data di scadenza. Art. 10 Sono abrogati i decreti ministeriali 22 ottobre 1982 (Gazzetta Ufficiale n.306 del 6 novembre 1982), 15 settembre 1983 (Gazzetta ufficiale n.269 del 30 settembre 1983), 16 febbraio 1984 (Gazzetta Ufficiale n.58 del 28 febbraio 1984) in premessa indicati. Pubblicato sulla G. U. del 28/4/1995, n.98, (serie generale). 30

31 Legge Regionale 30 agosto 1991, n. 31 Interventi per la tutela e l educazione sanitaria delle attività sportive. Il Consiglio Regionale ha approvato. Il Presidente della Giunta Regionale promulga la seguente legge: Art. 1 Oggetto 1. La Regione Autonoma della Sardegna, in armonia con gli articoli 2 lettera e), 14 lettera g) della legge 23 dicembre 1978, n. 833, e con l articolo 3 lettera h) della legge regionale 16 marzo 1981, n. 13, al fine di garantire l equilibrato sviluppo psicofisico del cittadino, il miglioramento dello stato di salute e la prevenzione di situazioni patologiche, promuove interventi per l educazione, l igiene e la tutela sanitaria delle attività sportive. Art. 2 Destinatari 1. Gli interventi previsti dalla presente legge sono rivolti: a) a tutti i cittadini per la promozione dell educazione sanitaria relativa all attività motoria e sportiva; b) agli alunni e studenti che svolgono attività motoria e sportiva in ambito scolastico; c) a coloro i quali praticano o intendono praticare, anche in forma organizzata, attività a carattere motorio - formativo o attività con prevalente carattere sportivo, ricreativo e di tempo libero; d) a coloro i quali praticano o intendono praticare attività sportive agonistiche in regime dilettantistico, semiprofessionistico, professionistico ed ai partecipanti ai Giochi della gioventù; e) ai disabili i quali praticano o intendono praticare le attività di cui alle lettere precedenti. 31

32 Art. 3 Funzioni della Regione 1. Spettano alla Regione le funzioni di indirizzo e controllo sulle attività connesse con la tutela sanitaria delle attività sportive, da esercitarsi secondo le indicazioni del piano sanitario regionale. 2. Ai sensi degli articoli 41 e 43 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, la Regione esercita le funzioni di vigilanza sulle strutture sanitarie private operanti in materia di medicina sportiva e rilascia le relative autorizzazioni. Art. 4 Funzioni delle Unità Sanitarie Locali 1. Spettano alle Unità Sanitarie Locali: a) la promozione dell educazione sanitaria sportiva; b) l accertamento e la certificazione dell idoneità generica alla pratica sportiva non agonistica secondo quanto previsto dal decreto ministeriale 28 febbraio 1983, e dell idoneità specifica all esercizio di attività agonistiche secondo quanto previsto dal decreto ministeriale 18 febbraio 1992; c) l effettuazione e la certificazione delle vaccinazioni obbligatorie previste dalla normativa vigente; d) l organizzazione di pronto soccorso, assistenza e controllo medico in occasione di competizioni sportive secondo la normativa vigente; e) la gestione delle attività di prelievo e di accertamento antidoping secondo quanto previsto dalla legge 26 ottobre 1971, n. 1099; f) la riabilitazione funzionale degli atleti, nonché l accertamento e la certificazione della reintegrazione dell atleta nell attività sportiva, ai sensi della vigente legislazione. 2. Per l attività sportiva non agonistica le funzioni sono esercitate dai servizi sanitari di base, a livello di distretto sanitario, ove esistente. 3. Per l attività sportiva agonistica le funzioni di cui al presente articolo sono esercitate dai servizi specialistici poliambulatoriali, dal servizio previsto dall articolo 25 lettera a) della legge regionale 16 marzo 1981, n. 13, dai presidi multizonali di prevenzione di cui alla legge regionale 20 giugno 1986, n. 34 e dai competenti servizi delle Università della Sardegna. 32

33 4. Nell ambito dell Unità Sanitaria Locale le prestazioni mediche sono assicurate dai medici specialisti in medicina dello sport in possesso dell attestato previsto dall articolo 8 della legge 26 ottobre 1971, n. 1099, nonché dai medici generici e pediatrici convenzionati ai sensi dell articolo 48 della legge 23 dicembre 1978, n Gli accertamenti diagnostici di cui al precedente primo comma lettera b) ed e) sono effettuati in strutture sanitarie gestite direttamente dall Unità Sanitaria Locale. 6. In relazione a comprovate necessità le Unità Sanitarie Locali possono avvalersi della collaborazione dei centri di medicina dello sport della Federazione medico sportiva italiana del CONI, con i quali abbiano concluso un apposita convenzione secondo uno schema - tipo approvato dalla Giunta Regionale. Art. 5 Funzioni dei presidi multizonali 1. I presidi multizonali previsti dalla legge regionale 20 giugno 1986, n. 34: a) collaborano con le Unità Sanitarie Locali per attività integrative e di supporto; b) collaborano con la Commissione speciale di revisione di cui al successivo articolo 12; c) provvedono su richiesta delle Federazioni sportive nazionali ai controlli antidoping; d) svolgono attività di collaborazione per attività formative per medici e massaggiatori sportivi; e) svolgono attività informative, didattiche, di consulenza e di ricerca in materia di tutela sanitaria delle attività sportive. Art. 6 Compiti dei medici generici, dei pediatri convenzionati e dei medici scolastici 1. I medici generici e i pediatri di base convenzionati ai sensi dell articolo 48 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, effettuano nei confronti dei propri assistiti: 33

34 a) interventi di educazione sanitaria riferita alle attività motorie e sportive, nonché di educazione alimentare ed ecologica; b) gli accertamenti e le certificazioni di idoneità generica alle attività fisico sportive, comunque attuate, svolte in ambito scolastico; c) gli accertamenti e le certificazioni di idoneità per i soggetti che praticano o intendono praticare, in forma organizzata, attività a carattere motorio - formativo o attività fisico - ricreativa; d) gli accertamenti e le certificazioni di idoneità per i soggetti che praticano o intendono praticare attività sportive non agonistiche(d.m. 28 febbraio 1983); e) le vaccinazioni antitetaniche e le certificazioni obbligatorie per lo svolgimento di attività sportive. 2. Gli interventi di cui alle lettere a), b) ed e) del primo comma del presente articolo sono effettuati altresì dai medici scolastici. Art. 7 Compiti dei servizi specialistici delle Unità Sanitarie Locali 1. I servizi specialistici delle Unità Sanitarie Locali provvedono: a) agli interventi e alla promozione di iniziative di educazione sanitaria relative alla pratica sportiva; b) al coordinamento degli interventi dei medici e delle strutture di base in materia di tutela sanitaria delle attività sportive; c) agli interventi tecnici di consulenza nonché agli accertamenti sanitari richiesti dagli operatori indicati nel precedente articolo 6; d) agli accertamenti e alle certificazioni di idoneità specifica per soggetti che praticano o intendono praticare attività sportive agonistiche; e) all effettuazione di accertamenti psico - diagnostici e psico - terapeutici in relazione ai problemi derivanti dalla pratica delle attività sportive; f) ai servizi di pronto soccorso, di assistenza e di controllo medico per le competizioni sportive; g) ai prelievi e agli altri adempimenti relativi al controllo antidoping richiesti dai presidi o servizi multizonali. 34

35 Art. 8 Disposizioni in materia di controllo antidoping 1. I prelievi antidoping sono effettuati dai medici specialistici in medicina dello sport dipendenti dalle Unità Sanitarie Locali competenti per territorio, secondo le indicazioni di cui all articolo 5 della legge 26 ottobre 1971, n. 1099, su richiesta delle federazioni o di enti organizzati. 2. L esame e l analisi del campione sono effettuati presso i presidi multizonali di prevenzione di cui alla legge regionale 20 giugno 1986, n. 34. Art. 9 Oneri delle prestazioni 1. Le visite mediche di idoneità e gli accertamenti sanitari previsti dalla presente legge sono gratuiti nei limiti riconosciuti dall articolo 5, ultimo comma, della legge 29 febbraio 1980, n. 33, per tutti i cittadini residenti in Sardegna, fatta eccezione per gli atleti professionisti. 2. Le spese per gli esami e le analisi relative ai controlli antidoping, di cui al precedente articolo 8, sono a carico dell ente organizzatore della competizione sportiva. Art. 10 Partecipazione degli utenti 1. L Unità Sanitaria Locale, nel rispetto delle finalità e delle norme relative alla partecipazione delle utenti del servizio sanitario e delle formazioni sociali esistenti nel territorio, determina le forme e le modalità atte ad assicurare la partecipazione delle società e delle associazioni sportive alla promozione di interventi di educazione sanitaria, diretta a diffondere l attività sportiva come mezzo efficace di prevenzione, mantenimento, miglioramento e recupero della salute fisica e psichica. Art. 11 Doveri dell associazionismo sportivo 1. Le società e le associazioni sportive sono tenute a subordinare sia il tesseramento di coloro che intendono fare attività sportiva, sia la partecipazione ad attività agonistiche, agli accertamenti e certificazioni di idoneità 35

36 previsti dalla vigente legislazione, conservando ai propri atti la relativa documentazione per un periodo non inferiore ai 5 anni. 2. Le società e le associazioni sportive sono tenute a presentare ai rispettivi comitati competenti delle federazioni del CONI e degli enti di promozione, all atto del tesseramento dell atleta, il certificato di idoneità. 3. I programmi delle manifestazioni pubbliche a partecipazione libera concernenti attività sportivo - ricreative organizzate devono essere preventivamente comunicati al servizio di igiene pubblica della corrispondente Unità Sanitaria Locale, per gli adempimenti di cui al precedente articolo 4, lettera d). Art. 12 Commissione regionale di revisione 1. La Commissione regionale prevista dall articolo 6 del decreto ministeriale 18 febbraio 1982 è nominata con decreto del Presidente della Giunta regionale, su proposta dell Assessore regionale della sanità, entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. 2. Funge da segretario un funzionario dell Assessorato regionale della sanità. 3. La Commissione dura in carica per il periodo di vigenza del Piano sanitario regionale. 4. Ai componenti la Commissione spettano le indennità ed i rimborsi previsti dalla legge regionale 22 giugno 1987, n. 27, e successive modificazioni. 5. Per l esercizio delle funzioni la Commissione può chiedere alle strutture sanitarie pubbliche l esecuzione degli accertamenti specialistici occorrenti nel caso specifico. Art. 13 Commissione regionale per la tutela sanitaria dello sport 1. presso l Assessorato regionale della sanità è istituita la Commissione regionale per la tutela sanitaria dello sport, con funzioni consultive e di proposta in ordine ai problemi normativi, tecnico - organizzativi e scientifici relativi alla tutela ed all educazione sanitaria delle attività sportive. 36

37 2. La Commissione è composta da: - l Assessore regionale della Sanità, o un suo delegato, con funzioni di presidente; - l Assessore regionale competente in materia di sport, o un suo delegato; - il delegato regionale del CONI; - il sovrintendente scolastico; - un rappresentante delle federazioni sportive nazionali, designato dal comitato regionale del CONI; - un rappresentante designato dagli enti di promozione sportiva maggiormente rappresentativi in ambito regionale; - un rappresentante della FMSI; - un rappresentante della federazione regionale dell ordine dei medici; - un rappresentante della FISA. 3. Funge da Segretario un funzionario dell Assessorato regionale della sanità. 4. La Commissione è nominata con decreto del Presidente della Giunta regionale, su proposta dell Assessore regionale della sanità, sentita la competente Commissione consiliare, e dura in carica quanto il Consiglio regionale. 5. Ai componenti la Commissione spettano le indennità ed i rimborsi previsti dalla legge regionale 22 giugno 1987, n. 27, e successive modificazioni. Art. 14 Aggiornamento e qualificazione professionale 1. La Regione Sarda, sulla base di intese con l Università e con la Federazione Medica Sportiva Italiana, promuove - sentita la Commissione di cui al precedente articolo 13 - periodici corsi di aggiornamento e qualificazione del personale medico e tecnico - sanitario operante nel settore sportivo. 2. La Regione promuove altresì, nell ambito dei piani per la formazione professionale, sentita la Commissione regionale tecnico - consultiva di cui all articolo 12, corsi di formazione per massaggiatori sportivi. 37

38 Art. 15 Norma finanziaria 1. Alle spese derivanti dall attuazione della presente legge, valutata in lire annue si fa fronte: - quanto a lire con l utilizzo di una parte della quota assegnata alla Regione dal fondo sanitario nazionale; - quanto a lire con lo storno di pari importo dal capitolo dello stato della spesa dell Assessorato regionale della programmazione, bilancio ed assetto del territorio del bilancio della Regione per l anno 1991 mediante riduzione della riserva prevista dalla voce 2 della tabella A allegata alla legge finanziaria. 2. Nello stesso bilancio di previsione per l anno 1991, il capitolo relativo alle spese per il funzionamento delle commissioni dello stato della spesa dell Assessorato degli Affari generali, personale e riforma della Regione è incrementato di lire Le spese per l attuazione della presente legge gravano sul capitolo relativo al fondo sanitario nazionale e sul capitolo del bilancio della regione per l anno 1991 e sui corrispondenti capitoli di bilanci per gli anni successivi. La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione. 38

39 Legge Regionale 7 dicembre 1995, n. 36 Certificazione dell'idoneità allo svolgimento della pratica sportiva agonistica: modifiche alla legge regionale 30 agosto 1991, n. 31 Il Consiglio Regionale ha approvato Il Presidente della Giunta Regionale promulga la seguente legge: Art Gli accertamenti e le certificazioni di idoneità all'esercizio dell'attività a- gonistica di cui all'articolo 4, comma 1, lett. b), della legge regionale 30 agosto 1991, n. 31, possono essere effettuati esclusivamente da medici specialisti in medicina dello sport, da libero docenti in medicina dello sport o da medici in possesso dell'attestato previsto dall'articolo 8 della Legge 26 ottobre 1971, n. 1099, siano essi dipendenti del servizio sanitario nazionale, liberi professionisti o medici operanti presso centri pubblici o privati di medicina dello sport. 2. I centri privati di medicina dello sport di cui al comma 1 devono essere autorizzati dalla Regione ai sensi dell'articolo 43 della Legge 23 dicembre 1978, n Ai fini del godimento dell'esenzione dal pagamento delle quote di partecipazione alla spesa sanitaria prevista dall'articolo 1, comma 4, della Legge 23 dicembre 1994, n. 724, per i ragazzi e le ragazze che si avviano alla pratica sportiva agonistica nelle società dilettantistiche, il certificato di idoneità può essere rilasciato, oltre che dai competenti servizi delle A- ziende USL, dai centri pubblici e privati di medicina dello sport accreditati dalla Regione ai sensi dell'articolo 8 del Decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni e integrazioni. 4. Sino all'emanazione dell'atto di indirizzo e coordinamento previsto dall'articolo 8, comma 4, del Decreto legislativo n. 502 del 1992, i requisiti strutturali, tecnologici e organizzativi minimi richiesti per i centri di medicina dello sport sono fissati con decreto dell'assessore regionale dell'igiene, sanità e assistenza sociale, da emanare entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge. 39

40 5. Resta ferma la competenza delle Unità Sanitarie Locali in materia di gestione delle attività di prelievo e di controllo anti-doping secondo quanto previsto dalla Legge 26 ottobre 1971, n La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Sardegna. 40

41 DGR. N. 23/58 del Disposizioni in materia di medicina sportiva e di certificazioni di idoneità medico sportiva per lo svolgimento di attività agonistica. L'Assessore dell' Assessorato dell'igiene e Sanità e dell' Assistenza Sociale riferisce che tra gli obiettivi principali della programmazione contenuti sia nelle disposizioni del Piano Sanitario Nazionale che nello schema del Piano Sanitario Nazionale predisposto dal Ministro Sirchia, viene indicata la promozione della salute attraverso l'adozione di idonei stili di vita e viene messo in evidenza il ruolo fondamentale svolto dalla diffusione delle attività motorie quale valido supporto al mantenimento ed al recupero dello stato di salute psico-fisica dei cittadini, con particolare riferimento non solo alle patologie cardio e cerebrovascolari ma anche a quelle osteo-articolari e metaboliche. Il ruolo che la medicina sportiva, all' interno del sistema sanitario, deve svolgere per il raggiungimento di questo obiettivo si articola in particolare in: - attività di educazione sanitaria finalizzate a favorire l'attività sportiva e motoria della popolazione con particolare riferimento a quella scolastica; - attività di supporto specialistico per programmi terapeutico-riabilitativi per la popolazione in generale ed in particolare in favore delle persone disabili; - accertamenti periodici e certificazioni di idoneità psico-fisica alle attività sportive svolte in forma agonistica; - messa a punto di nuovi protocolli di valutazione medico sportiva, anche finalizzati a individuare categorie a rischio per le quali siano necessarie particolari indicazioni atte a garantire lo svolgimento dell' attività fisica in piena sicurezza; - studio degli effetti dei farmaci usati nella medicina dello sport e lotta al doping attraverso la ricerca e l'informazione nelle scuole e negli ambienti sportivi. La medicina sportiva trova la sua regolamentazione normativa nazionale e regionale nei seguenti provvedimenti: a) Legge n.91 che detta norme in materia di rapporti tra società e sportivi professionisti; b) D.M recante le norme per la tutela sanitaria dell attività sportiva agonistica; 41

42 c) D.M che disciplina la tutela sanitaria dell' attività sportiva non agonistica; d) D.M di determinazione dei protocolli per la concessione della idoneità alla pratica sportiva agonistica alle persone handicappate; e) D.M che disciplina la tutela sanitaria degli sportivi professionisti; f) Legge n.376 recante la"disciplina della tutela sanitaria delle attività sportive e della lotta contro il doping ; g) Legge Regionale n.31 Interventi per la tutela e l educazione sanitaria delle attività sportive ; h) Legge Regionale n.36 sulla "Certificazione dell'idoneità allo svolgimento della pratica sportiva agonistica: modifiche alla legge regionale n.31"; i) Legge Regionale n.17 recante" Provvedimenti per lo sviluppo dello sport in Sardegna". Inoltre la certificazione di idoneità all'attività sportiva è stata oggetto nel 1996 della emanazione, da parte del livello centrale, di apposite linee guida di carattere organizzativo, che non hanno trovato ancora completa attuazione in Regione. Nell'assetto organizzativo regionale del Servizio Sanitario, la medicina sportiva afferisce, ai sensi dell'art. 11, comma 3, lettera a) della L.R. n.5 del , al Dipartimento di Prevenzione delle Aziende USL; tuttavia solo nelle Aziende n.1 di Sassari, n.6 di Sanluri e n. 7 di Carbonia si ha la presenza di un apposito Servizio di Medicina dello sport mentre nelle altre Aziende le attività di medicina sportiva sono garantite attraverso le strutture poliambulatoriali territoriali ove operano specialisti ambulatoriali interni di medicina dello sport. I centri privati di medicina sportiva, in possesso di autorizzazione regionale ai sensi della Legge Regionale n.36/95, sono complessivamente 16 (4 nella Azienda n.1, 1 rispettivamente nelle Aziende n.2, n.3, n.4 e n.5, ed infine 8 nella Azienda n.8); per nessuna struttura privata è al momento attivo un contratto con il Servizio sanitario regionale. Tali centri operano pertanto in regime liberoprofessionale. L'Assessore riferisce infine che nel D.P.C.M. del , pubblicato sul Supplemento ordinario della Gazzetta Ufficiale n.31 del , recante la "Definizione dei livelli essenziali di assistenza" le certificazioni di idoneità sanitaria all'attività sportiva agonistica vengono escluse dalle prestazioni garantite dal Servi- 42

43 zio Sanitario e conseguentemente, seppure costituiscano un compito istituzionale delle Aziende USL, devono essere erogate con oneri a carico dell'utente interessato. In presenza di tale esclusione e per evitare ripercussioni sfavorevoli sugli sportivi sardi e garantire il mantenimento delle certificazioni di idoneità allo sport almeno per alcune categorie di popolazione,l'articolo 27, comma 3, della L.R. 22 a- prile 2002 n.7 ( legge finanziaria 2002) nel prevedere un finanziamento aggiuntivo di euro da destinare alla definizione, in ambito regionale, dei livelli essenziali di assistenza, dispone che una parte di tale cifra, pari a euro , venga utilizzata per la tutela sanitaria degli sportivi. Al riguardo l'assessore fa presente come tale tutela debba interessare in modo particolare i soggetti minori ed i portatori di handicap in considerazione del fatto che l'adozione di iniziative finalizzate a favorire la promozione dell'attività fisica tra i giovani incide in modo favorevole anche sulla prevenzione del disagio giovanile e, nei confronti delle persone disabili, costituisce un favorevole supporto all' inserimento sociale. Tutto ciò premesso, l'assessore ritiene indispensabile adottare interventi che prevedano prestazioni di assistenza integrativa, nell'ambito della medicina sportiva rispetto ai livelli essenziali fissati in ambito nazionale, garantendo la gratuità delle certificazioni medico sportive almeno ad alcune categorie di utenti; ritiene altresì opportuna l'attivazione di iniziative volte a favorire e potenziare il ruolo sociale di miglioramento della qualità della vita, che può essere svolto nell'ambito delle attività di medicina sportiva. Si propone quindi alla Giunta Regionale quanto segue. 1 In Regione Sardegna, a far data dall'entrata in vigore del DPCM (e cioè dal ), sarà garantita, presso le Aziende USL, l'erogazione gratuita delle visite mediche per il rilascio delle certificazioni medico-sportive agonistiche ai minori di età ed ai portatori di handicap; per tali prestazioni, i cui oneri troveranno copertura sull'apposito stanziamento, previsto dall' art. 27 della legge finanziaria 2002, UPB S (capitolo dell'allegato tecnico al bilancio regionale 2002), è fissata la tariffa onnicomprensiva di 40 euro. Le Aziende USL saranno rimborsate a conguaglio sulla base di apposita rendicontazione redatta secondo un fac-simile allegato alla presente proposta. 2 Lo stesso importo di 40 euro sarà applicato per il rilascio agli sportivi maggiorenni, che dovranno pagare la prestazione per intero, delle certificazioni di idoneità all attività agonistica e costituirà la tariffa massima 43

44 prevista per la retribuzione delle prestazioni erogate da soggetti privati, nell'ipotesi di stipula di appositi contratti tra le Aziende USL e strutture autorizzate ed accreditate per la medicina sportiva. 3 Seguendo le indicazioni fornite dalle linee guida ministeriali più sopra richiamate, si procederà alla costituzione di un "Comitato di controllo per la medicina dello sport" con compiti di supporto alla Regione per lo svolgimento delle funzioni di indirizzo, controllo e di vigilanza sulle attività delle strutture e/o specialisti titolari delle attività di medicina dello sport, ivi compreso il controllo di qualità delle prestazioni erogate. Il suddetto comitato che sarà istituito con decreto dell'assessore all'igiene, Sanità ed Assistenza sociale, sarà composto da: Un funzionario dell'assessorato regionale all' Igiene, Sanità ed Assistenza sociale,designato dall' Assessore, con funzioni di Presidente; Un esperto scelto tra gli operatori dei servizi pubblici di medicina dello sport; Un rappresentante designato da uno degli Ordini provinciali dei medici; Un rappresentante designato dalla FMSI regionale; Un rappresentante designato dal CONI regionale; 4 Al fine di garantire l'attività di controllo sopraindicata dovrà essere attuato, da parte dell'osservatorio epidemiologico regionale dell' Assessorato all'igiene, Sanità ed Assistenza Sociale, il monitoraggio delle attività di medicina sportiva con particolare riferimento alle patologie che precludono l'attività sportiva agonistica o che da questa conseguono. L'Assessorato, sentito il Comitato di cui al punto precedente, individuerà le informazioni e predisporrà gli indicatori necessari per tale monitoraggio, definendo i flussi informativi che dovranno pervenire all'osservatorio. 5 In armonia con le linee guida nazionali dovrà essere istituito il libretto sanitario sportivo, strettamente personale e con validità decennale, sul quale il medico certificante l'idoneità alla pratica sportiva agonistica dovrà annotare le generalità dell'atleta, lo sport praticato, la società sporti- 44

45 va di appartenenza, la data della visita di idoneità, gli accertamenti eseguiti e l'esito finale della visita, le visite di controllo e la data di effettuazione dei richiami della vaccinazione antitetanica. L'Assessorato predisporrà un facsimile di tale libretto, sentito il comitato di cui al punto 3, e fornirà le necessarie direttive per il suo utilizzo. 6 In ottemperanza alle norme nazionali e regionali le attività di medicina sportiva, anche se svolte da specialisti ambulatoriali convenzionati interni o da privati accreditati, con contratto con il Servizio Sanitario Regionale, devono essere funzionalmente ricondotte al Dipartimento di Prevenzione, che, sulla base delle direttive regionali, dovrà provvedere a fornire i necessari indirizzi ed a garantire il coordinamento delle attività in questione nonché la regolare raccolta degli specifici flussi informativi che saranno attivati. La Giunta Regionale, condividendo la proposta dell Assessore e constatato che il Direttore Generale dell' Assessorato ha espresso parere di legittimità delibera in conformità. 45

46 DGR. N 53/50 del Indirizzi operativi in materia di medicina dello sport e di certificazione di idoneità medico sportiva per lo svolgimento di attività agonistica e non agonistica nella Regione Sardegna. 1. Premessa Il Rapporto 2002 sulla salute nel mondo dell OMS indica l inattività fisica come uno dei principali fattori di rischio per lo sviluppo di malattie non trasmissibili, quali la malattia coronarica, gli accidenti cerebrovascolari, il diabete di tipo 2, alcune forme di tumore, l osteoporosi e molte altre patologie. Il Piano Sanitario Nazionale individua tra i dieci progetti per la strategia del cambiamento la promozione di stili di vita salutari, ed afferma che l attività fisica ricopre un ruolo fondamentale nell ambito dell adozione di stili di vita sani svolgendo un ruolo protettivo nei confronti di molte patologie. Il Piano Nazionale della Prevenzione promuove delle strategie che portino ad un aumento del livello di attività fisica nella popolazione al fine di prevenire l obesità, con il coinvolgimento dei medici dello sport. Il Decreto del Presidente della Repubblica 7 Aprile 2006 recante Approvazione del Piano Sanitario Nazionale , precisa che in materia di prevenzione sanitaria e di promozione della salute, nell area della comunicazione istituzionale, sono previsti interventi di promozione della salute dei praticanti attività sportiva e fisica in senso più generale, con particolare riferimento al problema del doping e dell utilizzo di integratori. Inoltre, tra gli obiettivi di salute del Piano, figurano la promozione attiva di abitudini non sedentarie e l educazione dei giovani all attività motoria. Il Piano Regionale dei Servizi Sanitari della Sardegna , individua la medicina dello sport come area di bisogno di particolare rilevanza e promuove l istituzione ed il potenziamento delle strutture di medicina dello sport con la finalità di garantire la tutela della salute della popolazione. Le Physical Activity Guidelines Advisory Committee Report 2008 U.S. Department of Health and Human Services, pubblicate nel maggio del 2008, che presentano un ampia revisione della letteratura internazionale, riassumono le principali evidenze sull efficacia dell esercizio fisico nelle diverse 46

47 condizioni patologiche e forniscono le indicazioni per l uso corretto di questo nuovo strumento nella pratica clinica. 2. Introduzione Il compito che la medicina dello sport svolge all interno del sistema sanitario, al fine di garantire la tutela della salute della popolazione, si articola in: - attività di educazione sanitaria finalizzate a favorire l attività sportiva e motoria della popolazione con particolare riferimento a quella scolastica; - attività di supporto specialistico per programmi terapeutico-riabilitativi per la popolazione in generale ed in particolare delle persone disabili, ivi compresa la prescrizione dell attività fisica; - accertamenti periodici e certificazioni di idoneità alle attività sportive svolte in forma agonistica e non agonistica; - messa a punto di nuovi protocolli di valutazione medico sportiva, anche finalizzati a individuare categorie a rischio per le quali siano necessarie particolari indicazioni atte a garantire lo svolgimento dell attività fisica in piena sicurezza; - studio dell effetto dei farmaci usati nella medicina dello sport, lotta al doping e alle sostanze di abuso attraverso la ricerca e l informazione nelle scuole e negli ambienti sportivi. 3. Definizioni - Per attività sportiva agonistica si intende quella attività praticata continuativamente, sistematicamente ed esclusivamente in forme organizzate dalle federazioni sportive nazionali, dagli enti di promozione sportiva riconosciuti dal CONI e dal Ministero dell Istruzione, dell Università e della Ricerca per quanto riguarda i giochi della gioventù a livello nazionale. Tale attività deve avere lo scopo di conseguire prestazioni sportive di elevato livello. La qualificazione sportiva agonistica, anche in base ai limiti di età, è stabilita da ogni singola federazione sportiva e dagli enti di promozione sportiva riconosciuti dal CONI. - Per attività sportiva non agonistica si intende quella attività praticata in forma organizzata dalle federazioni sportive, dagli enti di promozione sportiva riconosciuti dal CONI e dal Ministero dell Istruzione relativamente alle fasi comunali, provinciali e regionali dei giochi della gioven- 47

48 tù. Tale attività si differenzia da quella agonistica per l impegno minore, l aspetto competitivo non mirato al conseguimento di prestazioni sportive di elevato livello, assenza di un vincolo di età per intraprendere l attività sportiva. - Per attività motoria e ricreativa si intende quella attività svolta singolarmente o in gruppo per esclusivi fini igienici e ricreativi. Tale attività può essere anche organizzata da istituzioni varie, da enti o associazioni, anche affiliate al CONI, senza comunque mutarne la natura da motoria e ricreativa in sportiva. Per praticare l attività sportiva agonistica e non agonistica è necessaria la certificazione medica. 4. Funzioni della Medicina dello sport Le funzioni attribuite alle strutture di Medicina dello sport nella Regione Sardegna, si articolano in due ambiti di intervento: - tutela sanitaria delle attività sportive agonistiche; - tutela sanitaria delle attività sportive non agonistiche; - promozione e prescrizione dell attività fisica nella popolazione generale. Tutela sanitaria delle attività sportive agonistiche La tutela sanitaria delle attività sportive agonistiche si esplica tramite le seguenti funzioni: 1. Attività di certificazione di idoneità allo sport agonistico (in conformità a quanto previsto dal D.M. 18/02/1982) All atto della visita medica di idoneità sportiva agonistica verrà rilasciato all atleta il relativo certificato di idoneità specifica per lo sport da praticare. La certificazione di idoneità sportiva agonistica deve essere redatta sul modello unico regionale. Il certificato è redatto in duplice copia, una delle quali è consegnata all'atleta, l'altra è trattenuta dal medico certificatore ed archiviata presso la struttura dove è stata effettuata la visita, per un periodo non inferiore ai cinque anni, con la cartella recante gli esiti degli accertamenti clinici e strumentali effettuati. In questo ambito si realizza anche la diagnosi precoce di diverse patologie, specie cardiovascolari, che possono precludere 48

49 un attività di tipo agonistico, attraverso indagini specialistiche e strumentali a carattere diagnostico. 2. Attività di consulenza diagnostica e terapeutica e valutazione funzionale degli atleti agonisti di società dilettantistiche La funzione di consulenza diagnostica e terapeutica riguarda la diagnosi e il trattamento di patologie derivanti dall esercizio di attività sportiva agonistica, non professionistica. La valutazione funzionale si caratterizza per l utilizzo di test di valutazione dello stato di forma ed è finalizzata alla indicazione di corrette tipologie di allenamento da svolgere. Questi tests possono inoltre essere utilizzati per costruire tabelle di allenamento personalizzate. Rientra in questa funzione l esecuzione dell analisi dello stato nutrizionale e la prescrizione di diete personalizzate per l atleta. 3. Attività di monitoraggio, vigilanza e controllo di qualità sulle certificazioni di idoneità sportiva agonistica e sulle incompatibilità Questa funzione consiste nel monitoraggio dei dati relativi all attività dei medici dello sport, pubblici e privati, abilitati alla funzione certificativa e nella verifica che tale attività venga svolta correttamente, secondo quanto previsto dalla normativa vigente; si esplica inoltre nel controllo di qualità delle prestazioni erogate e nell accertamento di eventuali incompatibilità da parte dei medici abilitati alla funzione certificativa. 4. Attività di vigilanza rivolta alle Società Sportive Questa funzione spetta alla struttura pubblica della ASL e ha lo scopo di verificare il rispetto dell obbligo alla certificazione di idoneità allo sport agonistico nei confronti degli atleti tesserati. 5. Sorveglianza igienico-sanitaria degli impianti sportivi Questa funzione spetta alla struttura pubblica della ASL e viene esercitata in collaborazione con le varie strutture del Dipartimento di prevenzione. La funzione di cui al punto 1 rientra nei LEA (Livelli Essenziali di Assistenza) solo per i soggetti tesserati nelle società dilettantistiche di età inferiore ai 18 anni e per i disabili di ogni età, e non prevede quindi alcun onere a carico de- 49

50 gli interessati. L attività certificativa effettuata dalle strutture pubbliche di Medicina dello sport nei confronti di soggetti maggiorenni, che costituisce comunque compito istituzionale delle ASL, è assoggetta al tariffario regionale. Le funzioni di cui al punto 2 saranno sviluppate in ogni ASL in relazione alle risorse disponibili e alle capacità operative, solo dopo aver svolto compiutamente tutte le attività comprese nei LEA, e comunque privilegiando i minori e i disabili di ogni età. Le funzioni di cui ai punti 3, 4 e 5 rientrano nei LEA. Tutela sanitaria delle attività sportive non agonistiche La tutela sanitaria delle attività sportive non agonistiche si esplica tramite le seguenti funzioni: 1. Attività di certificazione dell idoneità sportiva non agonistica All atto della visita medica di idoneità sportiva non agonistica verrà rilasciato all atleta il relativo certificato di idoneità per lo sport. Questa attività rappresenta di norma una consulenza svolta dalle strutture di Medicina dello sport su richiesta del Medico di Medicina Generale o del Pediatra di Libera Scelta per persone affette da particolari patologie che potrebbero precludere l attività fisica, ma può essere svolta anche per accesso diretto o per il tramite della Società Sportiva di appartenenza alla struttura di Medicina dello sport. In questo ambito le strutture di Medicina dello sport favoriscono la maggiore diffusione in sicurezza della attività fisica e della attività sportiva non agonistica nella popolazione generale, ma soprattutto nei bambini ed adolescenti, negli anziani e nei disabili fisici e psichici. Una stretta collaborazione tra le strutture di Medicina dello sport e i Medici di Medicina Generale e i Pediatri di Libera Scelta, attribuisce il giusto valore preventivo a questa attività e supera l attuale situazione caratterizzata dal rilascio di certificazioni di idoneità alla pratica sportiva non agonistica in modo diffuso e indiscriminato ed eccessivamente costoso, a fronte di una non proporzionale tutela sanitaria. La funzione di cui al punto A rientra nei LEA (Livelli Essenziali di Assistenza) solo per i soggetti praticanti attività sportiva non agonistica in ambito scolastico, su richiesta dell istituzione scolastica, e per i disabili di ogni età, e non prevede quindi alcun onere a carico degli interessati. L attività certificativa ef- 50

51 fettuata dalle strutture pubbliche di Medicina dello sport nei confronti degli altri soggetti, che costituisce comunque compito istituzionale delle ASL, è assoggetta al tariffario regionale. Promozione e prescrizione dell attività fisica nella popolazione generale La promozione e la prescrizione dell attività fisica in tutte le fasce d età nella popolazione generale è ritenuta dalla Regione Sardegna strategica ai fini del miglioramento complessivo della salute dei cittadini, in considerazione delle numerose evidenze scientifiche che dimostrano in modo inequivocabile gli effetti preventivi e terapeutici dell attività fisica e sportiva su molte patologie, con evidenti ripercussioni positive in termini di riduzione della morbilità e della mortalità. Infatti la promozione dell attività fisica rientra tra gli obiettivi del Piano Regionale dei Servizi Sanitari della Sardegna La promozione e la prescrizione dell attività fisica nella popolazione generale andrà perseguita creando alleanze tra gli Enti Locali, le ASL, l Università, il CONI, gli Enti di promozione sportiva, le Società Sportive e le Istituzioni scolastiche. Il Servizio Sanitario si dovrà fare promotore di una maggiore sensibilità e consapevolezza dei benefici derivanti dalla diffusione della attività motoria e della pratica sportiva nei confronti degli operatori sanitari e della popolazione generale, soprattutto quella scolastica. In tale contesto si ribadisce il fondamentale contributo dei Medici di Medicina Generale e dei Pediatri di Libera Scelta. 5. Servizi di Medicina dello sport Per quanto riguarda i Servizi di Medicina dello sport, la promozione dell attività fisica si esplica nelle seguenti attività: Educazione sanitaria, motoria e sportiva della popolazione quale mezzo efficace di promozione, mantenimento e recupero della salute fisica e psichica di ciascun soggetto. Con questa funzione si intende promuovere la diffusione di una cultura dell attività fisica e sportiva, valorizzando l educazione al movimento, all utilizzo positivo del tempo libero, all attività fisica o sportiva come occa- 51

52 sione di gioco e di rispetto per l avversario, con l obiettivo principale di favorire la crescita e la maturazione globale dell individuo, nonché la prevenzione di molte patologie. Si intende inoltre promuovere l attività fisica in tutte le fasce di età ma soprattutto nei bambini ed adolescenti, negli anziani e nei disabili fisici e psichici, nell ambito della promozione di stili di vita sani. In questo ambito si inserisce anche l educazione ad uno sport sano favorendo una alimentazione equilibrata e adeguata, informando dei pericoli derivanti dal fumo di tabacco e dall uso di alcool. Con questa funzione si vuole inoltre informare circa gli effetti dannosi sulla salute delle sostanze dopanti, configurando così il doping non solo come pratica illecita e sleale ma soprattutto come rischio per la salute attuale e futura di chi ne dovesse fare uso. Per massimizzare questi risultati si deve prevedere la collaborazione con altre Istituzioni, con la Scuola, con il CONI e con gli Enti e Società Sportive che promuovono la pratica dell attività fisica. Gli Enti Locali devono essere sensibilizzati al fine di facilitare lo svolgimento di attività motoria nella popolazione con interventi sui piani urbanistici (piste ciclabili, aree verdi, impianti sportivi, abbattimento delle barriere architettoniche, etc). Prescrizione dell attività fisica per il recupero funzionale di soggetti affetti da patologie che possono beneficiare dell esercizio fisico attraverso l utilizzo della sport-terapia Con questa funzione si intende prevenire le malattie cronico-degenerative e favorire il recupero funzionale di soggetti affetti da patologie sensibili. Le patologie sensibili, che possono cioè beneficiare della sport-terapia, sono principalmente: - Il diabete - L obesità - La sindrome metabolica - L ipertensione arteriosa - Le malattie cardiovascolari - L osteoporosi - Gli stati d ansia e depressivi 52

53 Questa attività necessita della collaborazione con gli specialisti di settore (cardiologi, diabetologi, dietologi, angiologi, ortopedici, fisiatri, reumatologi, psichiatri, etc). La collaborazione con gli specialisti di settore deve portare all allestimento di programmi di allenamento personalizzati, elaborando anche specifiche tabelle in relazione all età e alla patologia del soggetto da trattare e all identificazione di strategie per il raggiungimento degli obiettivi di cui sopra. Deve essere previsto inoltre un programma per la promozione dell esercizio fisico nei confronti di soggetti disabili fisici e psichici, e di soggetti disabili cronici attivi e inattivi e non autosufficienti all interno di strutture residenziali, al fine di limitare il più possibile la disabilità, valorizzando le effettive capacità motorie di ciascuno nella convinzione che esiste compatibilità fra malattia, disabilità e attività fisica. Per quanto riguarda infine l assistenza a gare e manifestazioni sportive, la presenza di assistenza sanitaria qualificata durante tali eventi, non costituisce compito istituzionale delle Strutture Pubbliche di Medicina dello sport. 6. Organizzazione delle funzioni di Medicina dello sport Le funzioni di Medicina dello sport sono svolte da: 1. Centri pubblici di Medicina dello sport. Sono preposti alla funzione di certificazione dell idoneità alla pratica sportiva agonistica e non agonistica e alla promozione e alla prescrizione dell attività fisica, che si concretizza nella valutazione funzionale dei praticanti l attività sportiva e nell educazione sanitaria. Tali strutture, previe specifiche convenzioni con l Università, possono svolgere funzioni di didattica nei confronti degli specializzandi in Medicina dello sport e dei laureandi in Scienze Motorie. Tra i Centri pubblici di Medicina dello sport verrà individuato il Centro di riferimento regionale per la Medicina dello Sport, che assicura: a) l'inquadramento di casi che comportano incertezze diagnostichevalutative; b) la consulenza sulla valutazione dell'idoneità di soggetti praticanti attività sportive a rischio elevato; 53

54 c) la prescrizione dell attività fisica a soggetti/pazienti a media criticità, ai quali viene prescritto l esercizio fisico quale elemento qualificante del percorso diagnostico-terapeutico-preventivo in rapporto alla propria specifica problematica clinica. Funzioni del Centro pubblico Oltre alle funzioni prima richiamate, il Centro pubblico garantirà: - la raccolta dei dati di attività di tutte le strutture pubbliche aziendali e di quelli relativi alle certificazioni di idoneità agonistica svolte dai centri privati autorizzati e/o accreditati, insieme ad informazioni utili per effettuare valutazioni sulla qualità della certificazione; - la trasmissione dei dati di interesse regionale all Assessorato dell Igiene e Sanità e dell Assistenza Sociale. 2. Centri privati autorizzati e/o accreditati di Medicina dello sport. Sono preposti alla certificazione dell idoneità alla pratica sportiva agonistica e non agonistica. L accreditamento delle strutture li abilita a svolgere le attività sulla persona comprese nei LEA, previo apposito contratto con la ASL competente per territorio. 7. Livello aziendale e articolazioni distrettuali Nell assetto organizzativo nazionale del Servizio Sanitario, la medicina dello sport afferisce, ai sensi del Decreto Legislativo n. 254, art. 8, lettera s) e della Legge , n. 376, art. 5, al Dipartimento di Prevenzione delle ASL. L Atto aziendale delle ASL deve prevedere, all interno del Dipartimento di Prevenzione, una struttura organizzativa di Medicina dello sport articolata in uno o più ambulatori di Medicina dello sport su base distrettuale o in base alle caratteristiche territoriali della ASL. 54

55 8. Indicazioni sulle modalità procedurali per il rilascio della certificazione di idoneità alla pratica sportiva agonistica nella Regione Sardegna 1. Soggetti abilitati al rilascio della certificazione Nell ambito territoriale regionale, il rilascio della certificazione di idoneità alla pratica sportiva agonistica è attribuito ai medici specialisti in Medicina dello sport e ai medici in possesso dell attestato ministeriale di cui alla legge n. 1099/71, operanti presso: - Strutture pubbliche di Medicina dello sport; - Strutture private autorizzate ai sensi della normativa vigente. Le visite, gli esami e le certificazioni di idoneità alla pratica sportiva agonistica devono essere effettuati e rilasciati esclusivamente presso strutture pubbliche o private autorizzate e/o accreditate, da medici specialisti in medicina dello sport o da medici in possesso dell attestato ministeriale di cui alla Legge n. 1099/71. L attività certificativa è riferita di norma ad utenti residenti nella regione. Essa può riguardare anche coloro che, per motivate ragioni di tesseramento sportivo, abbiano domicilio nel territorio regionale pur essendo residenti altrove. 2. Funzioni, compiti e responsabilità I medici operanti nelle strutture pubbliche e private autorizzate e/o accreditate provvedono, sulla base degli accertamenti previsti dal D.M. 18/02/1982, al rilascio della certificazione di idoneità o non idoneità alla disciplina agonistica. I medici certificatori sono tenuti alla compilazione, all atto della visita di idoneità agonistica, di una scheda individuale di valutazione medico-sportiva da tenere agli atti. L eventuale giudizio di non idoneità alla pratica sportiva agonistica dovrà essere comunicato, con l indicazione della diagnosi posta a base del giudizio, entro cinque giorni dall avvenuto accertamento all interessato e alla competente Commissione Regionale di Medicina dello sport a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento. Alla società sportiva di appartenenza viene comunicato il solo giudizio di non idoneità. Nel caso di richiesta di esami integrativi, il medico, trascorsi sessanta giorni senza l acquisizione dei referti degli esami stessi, provvederà all archiviazione della richiesta di idoneità per insufficiente documentazione diagnostica, 55

56 dandone comunicazione all interessato con le modalità sopra descritte. I responsabili delle strutture private autorizzate e/o accreditate in cui vengono rilasciati i certificati di idoneità alla pratica sportiva agonistica, dovranno trasmettere alla ASL territorialmente competente, l elenco degli atleti visitati, entro il decimo giorno del mese successivo alla effettuazione della visita. È opportuno richiamare l attenzione sul rispetto degli obblighi dell attuale giurisprudenza e deontologia in tema di privacy e consenso informato. 9. Commissione Regionale di Medicina dello sport Gli interessati hanno la possibilità di proporre ricorso avverso il giudizio di non idoneità alla pratica sportiva agonistica, rilasciata da un medico dello sport abilitato secondo le procedure sopra descritte, ai sensi dell art. 6 del D.M. 18/02/1982, entro trenta giorni dall avvenuta notifica del giudizio stesso. I ricorsi, corredati da copia del certificato di non idoneità, dovranno essere indirizzati all Assessorato dell Igiene e Sanità e dell Assistenza Sociale della Regione Sardegna, dove è attivata l apposita Commissione (D.A.I.S. n. 40 del ). 10. Monitoraggio, controllo, vigilanza Le funzioni di vigilanza e controllo sulla correttezza delle attività di certificazione di idoneità alla pratica sportiva agonistica competono ai Dipartimenti di Prevenzione delle ASL, nell ambito delle generali competenze in materia di vigilanza sull esercizio delle attività sanitarie. Seguendo le indicazioni fornite dalla circolare del Ministero della Sanità del 18/03/1996 n e dalla DGR. N. 23/58 del , si procederà alla costituzione di un Comitato di controllo per la Medicina dello sport, con compiti di supporto alla Regione per lo svolgimento delle funzioni di indirizzo, controllo e di vigilanza sulle attività delle strutture di Medicina dello sport, ivi compreso il controllo di qualità delle prestazioni erogate. Il suddetto comitato, che sarà istituito con Decreto dell Assessore all Igiene, Sanità e dell Assistenza Sociale sarà composto da: - un funzionario dell Assessorato dell Igiene, Sanità e dell Assistenza Sociale, designato dall Assessore, con funzioni di Presidente; - un esperto scelto tra gli operatori dei Servizi Pubblici di Medicina dello 56

57 sport; - un rappresentante designato dall Ordine dei Medici del capoluogo regionale; - un rappresentante designato, su base regionale, dalla FMSI; - un rappresentante designato, su base regionale, dal CONI. 11. Normativa La medicina dello sport trova la sua regolamentazione normativa nei seguenti provvedimenti: - Legge n. 91 che detta norme in materia di rapporti tra società e sportivi professionisti; - D.M recante le norme per la tutela sanitaria dell attività sportiva agonistica; - D.M che disciplina la tutela sanitaria dell attività sportiva non agonistica; - D.M di determinazione dei protocolli per la concessione della idoneità alla pratica sportiva agonistica delle persone handicappate; - D.M che disciplina la tutela sanitaria degli sportivi professionisti; - Legge n. 376 recante la disciplina della tutela sanitaria delle attività sportive e la lotta al doping ; - Legge Regionale n. 31 Intervento per la tutela e l educazione sanitaria delle attività sportive ; - Legge Regionale n. 36 sulla Certificazione dell idoneità allo svolgimento della pratica sportiva agonistica. Modifiche alla Legge Regionale n. 31 ; - Legge Regionale n. 17 recante provvedimenti per lo sviluppo dello sport in Sardegna ; - Delibera G.R. n. 23/58 del avente per oggetto: Disposizioni in materia di Medicina Sportiva e di certificazioni di idoneità medico sportiva per lo svolgimento di attività agonistica. 57

58 Staff di Ricerca MARIA ANTONIETTA FENU Specialista in Medicina dello Sport Dirigente medico U.O. Medicina ASL Cagliari Vice Presidente Regionale FMSI MICHELE FILIPPI Specialista in Medicina dello Sport Specializzando in Ortopedia e Traumatologia Consigliere Regionale FMSI LUIGI LORRAI Specialista in Medicina dello Sport Consigliere Regionale FMSI GABRIELA PUGGIONI Specialista in Medicina dello Sport Consigliere Regionale FMSI MARCO SCORCU Specialista in Medicina dello Sport Presidente Regionale FMSI Responsabile U.O. Tutela e Promozione Attività Fisica ASL Sanluri Responsabile Sanitario Cagliari Calcio 58

59 Progetto di Ricerca Osservatorio epidemiologico dell attività sportiva agonistica in Sardegna 2008/2009 L istituzione dell osservatorio epidemiologico è di fondamentale importanza non solo per il rilievo delle patologie che precludono l esercizio dell attività sportiva agonistica o che da questa ne conseguono, ma anche per la possibilità di acquisire informazioni epidemiologiche, per svolgere un opera di educazione sanitaria, per promuovere migliori stili di vita nella popolazione, con particolare riguardo all attività fisica. Infatti alcune patologie che precludono l attività sportiva agonistica possono essere curate e quindi non essere più pericolose per la salute, o possono essere patologie che traggono beneficio da una adeguata sport- terapia. La validità di questi rilievi è comunque sostenuta dalla fondamentale importanza preventiva delle visite di medicina dello sport. Segreteria Organizzativa: C.O.N.I. Comitato Regionale della Sardegna Via Sonnino n Cagliari (CA) Tel.: Fax: Sito Internet: sardegna@coni.it 59

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