CONVENZIONE PER L AVVALIMENTO DA PARTE DELL UNIONE DEI COMUNI ELIMO ERICINI DI DI PERSONALE DEI COMUNI ADERENTI. GESTIONE SUAP DELL'UNIONE.

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1 CONVENZIONE PER L AVVALIMENTO DA PARTE DELL UNIONE DEI COMUNI ELIMO ERICINI DI DI PERSONALE DEI COMUNI ADERENTI. GESTIONE SUAP DELL'UNIONE. Con il presente atto convenzionale, a valere tra le parti ad ogni effetto, tra II Comune di BUSETO PALIZZOLO con sede presso IL PALAZZO MUNICIPALE CF , rappresentato da Gervasi Luca, in qualità di Sindaco, domiciliato per la sua carica presso la sede, e - l Unione dei Comuni Elimo Ericini con sede legale a Valderice, Via S. Barnaba, CF , rappresentato dal Presidente della Giunta Matteo Rizzo, domiciliato per la sua carica presso la sede; di seguito individuate per brevità anche come "Unione e Comune; Premesso che l art 1 comma 557 della legge 311/2004 secondo cui i comuni con popolazione inferiore ai abitanti, i consorzi tra enti locali gerenti servizi a rilevanza non industriale, le comunità montane e le unioni di comuni possono servirsi dell attività lavorativa di dipendenti a tempo pieno di altre amministrazioni locali, purchè autorizzati dall amministrazione di provenienza. che si rivela necessario procedere alla definizione di opportune soluzioni operative volte a ottimizzare le risorse economiche per la gestione del personale in chiave di sintesi contemperativa con le esigenze in termini di provvista professionale di questa Unione attraverso il ricorso all'avvalimento di personale dei comuni ad essa aderenti; che l insorgendo rapporto professionale ai sensi della superiore norma consente di soddisfare la migliore realizzazione dei servizi istituzionali e di conseguire una economica gestione delle risorse, attraverso l utilizzazione, con il consenso dei lavoratori interessati, del personale distaccato da predetti enti cui si applica il Ccnl per periodi predeterminati previo assenso dell'ente di appartenenza. che l'interazione tra gli enti viene a essere definita mediante convenzione, la quale definisce, tra l'altro, il tempo di lavoro da dedurre ad oggetto del predetto avvalimento nel rispetto del vincolo dell'orario settimanale d'obbligo, della ripartizione degli oneri finanziari e di tutti gli altri aspetti utili per regolare il corretto utilizzo del lavoratore; che la possibilità offerta dalla richiamata disposizione deroga al principio dell'unicità del rapporto di lavoro dei pubblici dipendenti come peraltro suffragato dalla circolare del 21 ottobre 2005 n,.2 del ministero dell'interno laddove emerge,in sede di chiarimento alla luce del parere del Consiglio di stato (n. 2141/2005), la natura di norma speciale della norma in esame e pertanto prevalente

2 rispetto al principio sancito dall art.53 comma 1 del D.lgs 165/2001 secondo cui il rapporto di lavoro alle dipendenze della p.a. deve essere unico. che alla luce dei superiori chiarimenti che la possibilità di utilizzare, con contratto di lavoro subordinato, dipendenti a tempo pieno o parziale delle amministrazioni è sottoposto alle seguenti condizioni: «le prestazioni lavorative non devono recare pregiudizio al corretto svolgimento del rapporto di lavoro presso l'ente di appartenenza e non devono interferire con i relativi suoi compiti istituzionali». l'orario di lavoro giornaliero e settimanale non potrà superare nel cumulo dei due rapporti la durata massima consentita, comprensiva del normale orario di lavoro e dello straordinario. dovranno essere garantiti, tenendo conto del lavoro prestato presso i due enti, il riposo giornaliero e settimanale e anche le ferie annuali. che dovranno essere fruite dal lavoratore nello stesso periodo, ovvero negli stessi periodi, se frazionate, fermo restando il periodo di ferie minimo continuativo di due settimane. «nel rispetto dei precetti di ragionevolezza e imparzialità», l'amministrazione di appartenenza stabilirà «le condizioni che assicurano la compatibilità della seconda attività lavorativa» con i propri interessi istituzionali. il periodo di riposo giornaliero e settimanale, che dovrà essere garantito tenendo conto dell'impegno lavorativo presso i due ; le ferie annuali, dovranno essere fruite dal lavoratore nello stesso periodo, ovvero negli stessi periodi, se frazionate, fermo restando il periodo di ferie minimo continuativo di due settimane, previsto dalla Convenzione O.I.L. del 24 giugno 1970, ratificata con la legge 10 aprile 1981, n il limite massimo dovrà essere non superiore a 48 ore settimanali in modo che risulti funzionale sia in rapporto al recupero psico-fisico del dipendente, sia alle necessità di utilizzare il lavoratore anche per ulteriori esigenze straordinarie, dato che, ai sensi articolo 3 decreto legislativo 66/2003 e ss.mm.ii la durata settimanale dell orario di lavoro non può in ogni caso superare la durata media di 48 ore settimanali con riferimento ad un periodo non superiore a quattro mesi. - che le amministrazioni, su volontà della Giunta dell Unione, intendono definire l'utilizzo in convenzione, da parte dell Unione di ulteriori unità in forza al Comune di Valderice ad integrazione dei profili professionali indicate nella deliberazione di Giunta n. 3, del , in un quadro di interazioni operative finalizzate alla funzionalità del S.U.A.P. dell'unione; -che sulla base delle ulteriori necessità che si sono manifestate per l'inizio dell'attività del SUAP, il cui inizio è previsto per il 15/03/2013, si rende necessario prevedere le seguenti unità e profili professionali: - a) n.1 Istruttore Amm/vo - Cat.C - sei ore sett. Ciò premesso, si stipula e conviene quanto segue:

3 ART 1 (Oggetto, finalità e profili generali di riferimento) 1. La presente convenzione ha per oggetto la gestione di risorse umane del personale del Comune di Valderice presso l Unione dei Comuni ai sensi dell art.1 comma 557 della L.311/2004, per periodi predeterminati oltre il tempo di lavoro d'obbligo. 2. La presente convenzione è finalizzata a soddisfare la migliore realizzazione dei servizi istituzionali delle amministrazioni stipulanti e a conseguire una economica gestione delle risorse. 3. Al personale utilizzato in base alla presente convenzione si applica il complesso di disposizioni derivanti dai vigenti ccnl di comparto. 4. L Unione dei Comuni Elimi Ericini può utilizzare, con il consenso dei lavoratori interessati, il suddetto personale a cui si applica il presente ccnl mediante convenzione previo assenso dell'ente di appartenenza. ART. 2 (Individuazione dei personale ) 1. Il Comune di Valderice, a seguito della richiesta del Presidente dell Unione, individua il personale disponibile, previa determina sindacale, ad operare in distacco presso l Unione dei Comuni, sulla base della richieste dell Unione inerenti specializzazioni e profili professionali, come di seguito specificato: - Caratterizzazioni professionali; - Specificazioni operative; - Unità disponibili. 2. L'utilizzo dei personale dedotto ad oggetto di avvalimento in base alla presente convenzione avviene comunque sulla base di formale espressione di consenso da parte dei lavoratori interessati antecedente l'inizio del periodo di utilizzazione. 3. Il Comune di Valderice può proporre all Unione la sostituzione di personale individuato ai sensi del precedente comma 1 per esigenze operative legate alle specializzazioni professionali o a problematiche contestuali. II Comune di Valderice verifica la possibilità di sostituzione ed opera la stessa solo a fronte di elementi di salvaguardia delle proprie esigenze istituzionali. ART. 3 (Tempo di lavoro ) 1. Per l unità di personale individuata ai sensi del precedente articolo 2 è definito come tempo di lavoro per l utilizzazione presso l Unione quello che verrà indicato nella deliberazione di Giunta dell Unione n.09, dell'

4 2. L Unione utilizzerà il personale oltre il tempo di lavoro d'obbligo complessivamente determinato, con riferimento alle proprie esigenze funzionali e organizzative. 3. AI personale utilizzato si applicano le soluzioni di flessibilizzazione dell'orario di lavoro previste dalla vigente normativa contrattuale, al fine di ottimizzarne l'impiego nell'amministrazione. ART. 4 (Gestione del personale interessato ) 1. Il Comune assente all'utilizzo del personale interessato sulla base di specifico programma mensile, definito in base al contemperamento delle proprie esigenze con quelle rappresentate dall Unione. 2. L Unione provvede alla gestione del personale dei Comune di Valderice utilizzato presso i propri uffici con le seguenti modalìtà: impiego dei lavoratori nell'ambito di servizi e strutture organizzative afferenti alle loro specializzazioni/qualificazioni professionali; b) impiego dei lavoratori con modalità volte a garantire il razionale utilizzo sulla base del tempo lavoro indicato dalla Giunta dell Unione e secondo le esigenze di assistenza agli organi collegiali ( sedute di Giunta Consiglio manifestazioni organizzate dall Unione ); 3. II rapporto di lavoro del personale utilizzato, è gestito dal Comune titolare del rapporto stesso, previa acquisizione dei necessari elementi di conoscenza da parte dell Unione; 4. Le amministrazioni organizzano un sistema informativo inerente il personale interessato dalle riferite dinamiche di avvalimento, al fine di ottimizzarne la gestione e di razionalizzare l'applicazione degli istituti contrattuali. Art.5 Oneri finanziari. Riparto della spesa. Rendiconti e rimborsi. 1. Nel provvedimento di autorizzazione l'ente di appartenenza specifica la retribuzione individuale mensile di cui all'art. 52, comma 2, lett. C) del C.C.N.L. 14/09/2000, così come sostituito dall'art. 10 del C.C.N.L. 2004/2005 del 09/05/2006, rapportata alle ore di utilizzo. 2. L'Ente utilizzatore provvederà a rimborsare all'ente di appartenenza la retribuzione individuale mensile in rapporto al numero delle ore lavorative di utilizzo definito nel provvedimento di autorizzazione. Ai fini del rimborso la retribuzione oraria, ai sensi dall'art. 52, comma 3, del C.C.N.L. 14/09/2000, così come sostituito dall'art. 10 del C.C.N.L. 2004/2005 del 9/05/2006, si ottiene dividendo la corrispondente retribuzione mensile per Il rimborso è dovuto in presenza della prestazionc lavorativa del dipendente. Nessun rimborso è dovuto nel caso di assenza per malattia del lavoratore. 4. Al fine del mantenimento di un'unica posizione contributiva, l'ente utilizzatore corrisponderà all'ente di appartenenza, la retribuzione individuale mensile, al lordo degli oneri riflessi, determinata in rapporto al numero delle ore lavorative concordate. 5. Il rimborso della retribuzione individuale mensile, nella misura determinata in rapporto al numero delle ore lavorative di utilizzo, verrà anticipato mensilmente dall Ente di appartenenza che

5 corrisponderà direttamente al dipendente interessato per le ore di utilizzazione oltre l eventuale indennità di posizione e di risultato per i responsabili. Un eventuale diverso utilizzo delle ore autorizzate verrà tempestivamente comunicato all Ente di appartenenza. 6. Entro il termine del 31 gennaio dell anno successivo l Unione dei Comuni Elimo Ericini liquiderà ai Comuni che hanno anticipato le somme di cui al punto 5 previo introito della quota di compartecipazione dell anno precedente. ART. 6 (Durata, revisioni e possibili estensioni temporali della convenzione) 1. La presente convenzione ha durata di mesi dodici, con decorrenza dal momento della sua stipulazione. 2. Essa può essere prorogata per altri dodici mesi, al fine di consentire all Unione di effettuare una adeguata valutazione delle necessità e delle soluzioni esperibili per la gestione delle risorse umane. La proroga è concessa con provvedimento sindacale, su richiesta del Presidente dell Unione. ART. 7 (Verifiche inerenti la convenzione) 1. Le amministrazioni definiscono sistemi, strumenti e modalità per la verifica dell'efficacia della presente convenzione in relazione alle finalità della stessa. 2. Le verifiche ineriscono in particolare le modalità di gestione dei personale distaccato. ART 8 (Eventuali modifiche della convenzione) 1. Qualora esigenze funzionali od operative rendano necessaria la modifica della presente convenzione, con particolare riferimento ai soggetti individuati, ai tempi di lavoro in avvilimento e alle modalità di utilizzo, le amministrazioni provvedono, se possibile, alla modifica della stessa con atti integrativi della stessa natura, previa adozione di specifici provvedimenti da parte dei competenti Organi dei comune e dell Unione. 2. Non sono considerate modifiche le variazioni di natura operativa ed organizzativa gestibili direttamente dalle amministrazioni in base a quanto previsto dagli art. 2, 3 e 4. ART. 9 (Inadempimenti lievi-inadempimenti gravi e risoluzione della convenzione) 1. Qualora una delle parti rilevi uno degli inadempimenti di lieve rilevanza di seguito specificati, imputabili all altra, provvede a contestarli formalmente, al fine di rimuoverne cause ed effetti, per quanto possibile: a)gestione carente o incompleta delle comunicazioni inerenti il personale utilizzato;

6 b) gestione carente o incompleta delle operazioni inerenti la gestione degli oneri finanziari riferibili alla presente convenzione; 2. La presente convenzione si intende risolta qualora si rilevino i seguenti inadempimenti gravi: a) quando l Unione utilizzi il personale contravvenendo alle disposizioni specifiche in essa contenute; b) quando il comune contravvenga ai propri impegni, particolarmente impedendo ai personale individuato di operare effettivamente presso l Unione c) quando l Unione non ottemperi, ad intervenuta diffida, agli obblighi finanziari previsti; d) quando una delle amministrazioni reiteri per lungo periodo comportamenti costituenti inadempimenti di lieve rilevanza ai sensi dei precedente comma l. ART. 10 (Modalità di risoluzione delle controversie). 1. Tutte le controversie che dovessero insorgere fra le amministrazioni in relazione all'esecuzione della presente convenzione e non risultassero risolvibili con accordi bonari, sono demandate per la loro definizione ad un collegio di tre arbitri, nominati uno dal comune uno dall Unione e uno dal presidente dei tribunale di. Trapani. ART. 11 (Disposizioni generali e finali) - Per quanto non previsto dalla presente convenzione, si fa riferimento alla normativa legislativa, regolamentare e contrattuale in materia di personale degli enti locali. - Le spese eventuali inerenti la stipulazione della presente convenzione sono a carico dei comuni sopra costituiti in parti uguali. 3 La presente convenzione sarà registrata solo in caso d'uso a termini di legge. Data, Per il Comune di Buseto Palizzolo Il Sindaco : Per l'unione Il Presidente:

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