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1 ACCORDO TRA LE AMMINISTRAZIONI COMUNALI DI SAMMICHELE DI BARI E SANTERAMO IN COLLE Per l'utilizzo a tempo parziale del dipendente comunale geom.vito SPINELLI (art. 14 del CCNL 22/01/2004, relativo al personale non dirigenziale del Comparto Regioni ed autonomie locali) Il presente accordo viene stipulato: TRA il dott. nato a il in atto e del Comune di seguito denominato anche "Ente di Appartenenza"-, il quale interviene nel presente atto nella sua qualità di titolare di posizione organizzativa dell'area,in nome, per conto e nell'interesse del Comune di - codice fiscale ove domicilia per la carica, tale nominato ai sensi del combinato disposto degli artt. 107 e 109 del D. Lgs. n. 267/2000, con decreto sindacale n. del, prot. n. del ; E il dott., n a t o il, in atto del Comune di - di seguito denominato anche "Ente Utilizzatore"-, il quale interviene nel presente atto nella sua qualità di, in nome, per conto e nell'interesse del Comune di (codice fiscale- - PAT INAIL ) ove domicilia per la carica, tale nominato ai sensi del combinato disposto degli artt. l 07 e l 09 del D. Lgs. n. 267/2000, con decreto sindacale n. del, prot. n. del ; PREMESSO che l'art. 14 del CCNL 22/01/2004, relativo al personale non dirigenziale del comparto Regioni ed autonomie locali, disciplina, al fine di soddisfare la migliore realizzazione dei servizi istituzionali e di conseguire una economica gestione delle risorse, l 'utilizzo di personale assegnato da altri Enti per periodi predeterminati e per una parte del tempo di lavoro d'obbligo mediante convenzione e previo assenso dell Ente di Appartenenza"; che con nota prot. n del 11/02/2013 il Sindaco del Comune di Sammichele di Bari, al fine di evadere l arretrato di alcune pratiche giacenti nell Area Tecnica, ha richiesto all'amministrazione Comunale di Santeramo in Colle, ai sensi del citato art. 14 del CCNL 22/01/2004, il nullaosta all'utilizzo a tempo parziale, mediante convenzione, possibilmente fino al 31/12/2013 salvo rinnovo, o recesso o revoca anticipata, del geom. Vito SPINELLI, nato a Sammichele di Bari il , ivi residente in via Granatieri di Sardegna n. 17, dipendente di ruolo del Comune di Santeramo in Colle, inquadrato nella categoria giuridica "C", posizione economica " C1 ", profilo professionale istruttore tecnico; che con nota prot. n. del., acclarata al protocollo generale del Comune di Sammichele di Bari n. del, il Sindaco del Comune di Santeramo in Colle ha comunicato il nulla osta del proprio Ente alla soluzione organizzativa su esposta, in merito al distacco parziale del geom. Vito SPINELLI presso il Comune di Sammichele di Bari e, nel contempo, ha assicurato

2 il suo assenso all'utilizzo a tempo parziale del tecnico in argomento presso il Comune di Sammichele di Bari; che il geom. Vito SPINELLI ha espresso l'assenso al proprio utilizzo a tempo parziale presso il Comune di Sammichele di Bari, ai sensi dell'art. 14 CCNL 22/01/2004, giusta nota acclarata al Prot. n del ; che tra le Amministrazioni sono intercorse trattative in ordine alla definizione del rapporto convenzionale i cui termini finali sono riportati integralmente nel presente atto; che con deliberazione n...del././2013, esecutiva ai sensi di legge, la Giunta Comunale di Santeramo in Colle, ha autorizzato, ai sensi del succitato art. 14 del CCNL 22/01/2004, l'utilizzo a tempo parziale del geom. Vito SPINELLI possibilmente fino al , salvo rinnovo, recesso o revoca, e, per l'effetto, ha approvato il presente schema di accordo, demandando al responsabile di servizio l'adozione dei relativi atti gestionali; che con successiva deliberazione n...del / /2013, esecutiva ai sensi di legge, la Giunta Comunale di Sammichele di Bari, per evadere alcune pratiche giacenti nell Area Tecnica, ha autorizzato, in via temporanea, l'utilizzo part-time del Geom. Vito SPINELLI fino al 31/12/2013, di categoria "C" con funzioni di istruttore tecnico ai sensi dell'art. 14 del CCNL 22/ , salvo rinnovo, recesso o revoca, e, per l'effetto, ha approvato il presente schema di accordo, prenotando la relativa spesa sui pertinenti interventi "Personale" e "Imposte e tasse", del bilancio di previsione 2013, e demandando al responsabile del servizio competente l'adozione di tutti i conseguenti atti gestionali. SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE: Art. l 1) L Ente di Appartenenza si impegna a mettere a disposizione dell Ente Utilizzatore" il geom. Vito SPINELLI, dipendente di ruolo del Comune di Santeramo in Colle, inquadrato nella categoria giuridica "C", posizione economica C1, profilo professionale di "istruttore tecnico". Art. 2 1) Il presente accordo disciplina l'utilizzo temporaneo del geom. Vito SPINELLI presso l'ente Utilizzatore con funzioni di Istruttore Tecnico, con un impegno lavorativo di due ore settimanali. 2) Il presente accordo è in vigore fino al 31/12/2013 con decorrenza la data di presa di servizio del dipendente in distacco, salvo eventuali proroghe, recessi, o revoche ai sensi di legge e contratto, nonché modifiche e/o integrazioni, da effettuare solo per iscritto, consensualmente dalle parti, e/o per sopraggiunte esigenze o disposizioni di legge. 3) Qualora esigenze funzionali ed operative rendano necessaria la modifica del presente accordo, con particolare riferimento ai tempi di lavoro e alle modalità di utilizzo, le Amministrazioni provvedono, se possibile, alla modifica dello stesso con atti integrativi della stessa natura, previa adozione di specifici provvedimenti da parte dei competenti organi dei rispettivi Comuni. Non sono considerate modifiche le variazioni di natura operativa ed organizzativa gestibili direttamente dalle Amministrazioni in base a quanto previsto dal presente atto. 4) Le Parti, qualora si verificassero particolari necessità, concorderanno comunque la scadenza

3 anticipata senza necessità di ulteriori formalità, a semplice comunicazione, indicando la data di cessazione della presente convenzione. 5) Le Parti concordano che l accordo potrà cessare in qualsiasi momento su espressa richiesta del dipendente in argomento, previo preavviso di 30 giorni. 6) Le Parti concordano altresì che, in caso di eventuale rinnovo, potranno procedere alla revisione complessiva del presente atto. Art.3 l) L Ente Utilizzatore e l'ente di Appartenenza, nel rispetto dei propri ordinamenti, dovranno richiedere al dipendente in argomento i compiti previsti dal ruolo ricoperto all'interno degli stessi ed ascrivibili alla categoria professionale di appartenenza "C", nel rispetto di tutte le norme previste per il rapporto di pubblico impiego dalle leggi, dai contratti collettivi nazionali di lavoro e dai regolamenti degli uffici e dei servizi dei rispettivi Enti. 2) Il dipendente, nel periodo in cui svolge la prestazione lavorativa presso l Ente Utilizzatore", è tenuto ad osservare anche le disposizioni di servizio impartite dal Sindaco del medesimo Ente. L'inosservanza di disposizioni che concretizzano violazioni dei doveri del proprio ufficio sono prontamente segnalate al Sindaco dell'"ente di Appartenenza" per l'adozione dei provvedimenti di competenza. In caso di reiterata inosservanza delle disposizioni impartite, il Sindaco dell'ente Utilizzatore può disporre l immediata cessazione dell'utilizzo comunicando la decisione all'ente di Appartenenza e al lavoratore interessato. 3) L'utilizzo del dipendente da parte di entrambi gli Enti interessati non configura una prestazione a tempo parziale secondo la vigente disciplina contrattuale. Art. 4 1) Tutti gli atti inerenti alla gestione del rapporto lavorativo del dipendente in argomento ed al relativo trattamento giuridico ed economico, inclusa la gestione della partita stipendiale fissa (tabellare, indennità di comparto, eventuali r.i.a., assegni personali, a.n.f., ecc.), fiscale e contributiva, restano nella competenza esclusiva dell Ente di Appartenenza, titolare del rapporto stesso, che resta l'unico datore di lavoro del dipendente incaricato anche in riferimento agli adempimenti previsti dalla normativa vigente in materia di sicurezza sul lavoro. Art. 5 l) L'Ente Utilizzatore riconosce al geom. Vito SPINELLI: a) la retribuzione prevista dal CCNL Enti Locali (inclusiva di 13 mensilità), proporzionata alle ore settimanali di utilizzo, compreso lo straordinario effettivamente svolto nei limiti di legge; b) il rimborso, ove ne sussistano le condizioni, delle spese di viaggio relative agli accessi effettuati presso il Comune di Sammichele di Bari; c) altre forme di incentivazione economica eventualmente individuate dalle vigenti disposizioni di legge e di contratto nazionale, nonché dalla contrattazione decentrata integrativa dell'ente Utilizzatore. Art. 5 l) L'Ente Utilizzatore si obbliga: a) a rimborsare all'ente di Appartenenza, al termine della durata dell accordo ed entro 30 giorni dalla presentazione di documentata richiesta, l importo corrispondente alle ore di

4 d i s t a c c o s v o l t e, le ore di straordinario autorizzato ed effettuato, la proporzionale quota retributiva, nonché tutti gli oneri riflessi rivenienti dal pagamento degli oneri stipendiali previsti dall accordo; b) a liquidare direttamente i rimborsi delle spese di viaggio dovuti al funzionario secondo le modalità di cui all'art. 14, comma 6, del CCNL 22/01/2004; c) ad assicurare il dipendente interessato, in relazione all'orario di servizio prestato presso l'ente Utilizzatore, per la R.C. verso terzi e l'infortunio sul lavoro. 2) L'Ente di Appartenenza provvederà alla diretta corresponsione della partita stipendiale fissa (tabellare, indennità di comparto, eventuali r.i.a., assegni personali, a.n.f., ecc.), connessa alle prestazioni lavorative rese dal dipendente nel periodo di assegnazione presso l Ente Utilizzatore, con i conseguenti adempimenti contributivi e fiscali, unitamente alle relative dichiarazioni, con comunicazione all'ente Utilizzatore e successivo rimborso da parte di quest'ultimo in base alle ore di impegno lavorativo svolto. 3) L'IRAP relativa al trattamento economico corrisposto direttamente dall Ente di Appartenenza, così come determinato dai commi 2) e 5) del presente articolo, sarà contabilizzato e versato direttamente dal medesimo Ente di Appartenenza, fermo restando il successivo rimborso da parte dell'ente Utilizzatore. 4) L'Ente di Appartenenza si impegna altresì a comunicare tempestivamente all Ente Utilizzatore ogni variazione del trattamento economico fisso e continuativo mensile spettante al dipendente in argomento (a seguito, ad esempio, di intervenute applicazioni contrattuali o di procedure di progressione economica orizzontale espletate presso l Ente di Appartenenza e l Ente Utilizzatore si impegna a sostenere, sempre in proporzione al tempo di utilizzo del dipendente stesso, i conseguenti maggiori oneri a proprio carico. 5) L Ente di Appartenenza si obbliga, in base alle comunicazioni preventive dell'ente Utilizzatore, fermo restando il successivo rimborso secondo le modalità di cui ai commi 1, lett. a) 9-10 e 11 del presente articolo, a sostenere e liquidare direttamente, sempre in proporzione alla durata dell accordo e unitamente agli oneri riflessi e all'irap, le seguenti voci economiche: a) altre forme di incentivazione economica eventualmente individuate dalle vigenti disposizioni di legge e di contratto nazionale, nonché dalla contrattazione decentrata integrativa dell'ente Utilizzatore. 6) L Ente di Appartenenza si impegna a comunicare, nei successivi 15 giorni, all'ente Utilizzatore le liquidazioni di cui alle precedenti lettere. 7) L Ente Utilizzatore si impegna a disporre direttamente il rimborso, ove ne sussistano le condizioni, delle spese di viaggio relative agli accessi effettuati presso il Comune di Sammichele di Bari; 8) L'Ente Utilizzatore si impegna a comunicare all'ente di Appartenenza le liquidazioni di cui al precedente comma 7. 9) Il rimborso degli oneri stipendiali, accessori, dei contributi previdenziali e dell'irap a carico del datore di lavoro pubblico è dovuto nei casi in cui la mancata prestazione lavorativa del dipendente sia causata da malattia del lavoratore, salvo quanto previsto nei commi successivi, o da altra causa non dipendente dalla volontà del lavoratore e nei casi in cui l'impegno del lavoratore presso l'"ente Utilizzatore" ricada in un giorno festivo. 10) Il periodo massimo di assenza per malattia rimborsabile è convenzionalmente parametrato al numero delle giornate predeterminate di impiego nell'"ente Utilizzatore" in rapporto al periodo di assenza retribuita previsto dal CCNL (nove mesi nel triennio). Ad esempio: se il numero delle giornate di impiego nell'"ente Utilizzatore", nel periodo di utilizzo dei due mesi, è di 24 giorni, il

5 periodo massimo di assenza per malattia nei giorni di impiego rimborsabile dall'"ente Utilizzatore" è dato dal seguente rapporto proporzionale: 270 gg. (30 x 9) : 1095 gg. (365 x 3) = x : 24 gg., dove x è uguale a 6 gg. (Il risultato della proporzione è arrotondato per eccesso). 11) Il periodo massimo di assenza per ferie rimborsabile è convenzionalmente parametrato al numero delle giornate predeterminate di impiego nell Ente Utilizzatore" ed è pari, per la durata semestrale del presente atto, a 6 gg. (arrotondato per eccesso). Art. 7 l) La posizione giuridica (assenze, congedi, permessi, aspettative, ferie, ecc.), nel rispetto delle disposizioni di legge e contratto, verrà gestita dall'"ente di Appartenenza" anche ai fini degli adempimenti connessi al monitoraggio delle assenze dal servizio e delle comunicazioni ai Ministeri competenti (ad esempio, assenze dal servizio per malattia, adesione agli scioperi, ecc.). 2) L'"Ente Utilizzatore" provvederà a trasmettere, nei 10 giorni lavorativi successivi al mese di riferimento, il prospetto mensile da cui risultano le timbrature di presenza giornaliera, in entrata e in uscita, del suddetto dipendente, con gli eventuali giustificativi di assenza. 3) Le ferie ed i permessi saranno autorizzati dall'"ente di Appartenenza" che acquisirà preventivamente la richiesta relativa a ferie e permessi, maturati ed autorizzati dall"'ente Utilizzatore", relativamente al giorno di servizio prestato presso quest'ultimo. 4) All"'Ente di Appartenenza" spetterà la gestione del monte ferie annuo e di tutti diritti, contrattualmente previsti, spettanti al dipendente. 5) La comunicazione relativa all'assenza per malattia, così come la presentazione della relativa certificazione medica e la richiesta di visita fiscale, dovrà essere effettuata presso l'"ente di Appartenenza", anche nel caso in cui l'assenza sia riferita a giorni lavorativi da svolgersi presso l"ente Utilizzatore". 6) Per quanto non previsto nel presente accordo si rimanda a specifiche intese, di volta in volta raggiunte tra le Amministrazioni, con adozione, se ed in quanto necessario, degli atti necessari da parte degli organi competenti dei rispettivi Comuni, nonché alla normativa vigente. Art. 8 l) Qualora una delle parti rilevi inadempimenti o scorrettezze nella esecuzione del presente accordo e nella gestione del dipendente interessato, sia da parte degli Enti sottoscrittori del presente atto che da parte del dipendente stesso, si potrà procedere, previa diffida, a rescindere il presente accordo con preavviso di 30 giorni. Art. 9 l) Le controversie che dovessero insorgere tra i due Enti in esecuzione del presente accordo e non risultassero risolvibili con accordi bonari dai Sindaci di riferimento, sentite le rispettive Giunte, se ritenuto necessario dagli stessi e fatti comunque salvi gli atti dovuti a tutela dei due Enti, sono demandati per la loro definizione ad una commissione all'uopo costituita da tre esperti così nominati: un esperto dell'"ente di Appartenenza" ; un esperto dell'"ente Utilizzatore"; un esperto con funzione di Presidente, nominato di comune accordo da entrambi gli Enti interessati o, in mancanza di accordo, dal Presidente del Tribunale.

6 In mancanza di accordo il foro di competenza è quello di Bari. 2) Il presente accordo viene redatto in carta semplice, in esecuzione del disposto normativo di cui all'art. 25 della tabella B) allegata al DPR 26/10/1972, n. 642, sarà sottoposto a registrazione solo in caso d'uso. L'eventuale spesa di registrazione sarà a carico della parte interessata alla registrazione stessa. 3) Il presente accordo è sottoscritto dalle parti, come sopra costituite, in rappresentanza dei corrispondenti Enti e dal geom. Vito SPINELLI per accettazione di tutte le clausole ivi contenute. L'"Ente di Appartenenza": Comune di Santeramo in Colle Per accettazione: l Ente Utilizzatore Comune di Sammichele di Bari :...

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