PIANO STRALCIO PER L ASSETTO IDROGEOLOGICO
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1 Autorità di Bacino Regionale della Campania Centrale Delibera di Comitato Istituzionale n. 1 del 23 febbraio 2015 PIANO STRALCIO PER L ASSETTO IDROGEOLOGICO G R U P P O D I P R O G E T T O R.U.P. arch. Marina Scala ASPETTI GEOLOGICI geol. Federico Baistrocchi geol. Stefania Coraggio geol. Antonella Guerriero geol. Paolo Mirra ASPETTI IDRAULICI ing. Massimo Della Gatta ing. Luigi Fariello ing. Luigi Iodice COORDINATORE arch. Paolo Tolentino SISTEMA INFORMATIVO TERRITORIALE dr. Alberto Albano geom. Antonino Paroli ASPETTI AMMINISTRATIVI sig. Oreste Alfano geom. Ciro Papa geom. Luigi Beracci sig.ra Felicetta Napolitano sig.ra Giuseppina Terracciano ASPETTI TERRITORIALI SUPPORTO TECNICO - GIURIDICO G.R.C. arch. Marina La Greca ing. Mauro Biafore (D.G. - LL. PP. e Protezione Civile) arch. Ornella Piscopo dr. Orlando Battipaglia (U.O.D. - S.I.T.) arch. Mauro Vincenti ing. Vincenzo Parità (U.O.D. - S.I.T.) avv. Angelo Marzocchella (Uff. Spec. Avvocatura) Il SEGRETARIO GENERALE avv. Luigi Stefano Sorvino ALL. E Regolamento per l uso dl suolo sui versanti
2 Sommario TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI Dissodamento dei terreni nudi e saldi e trasformazione dei boschi Boschi percorsi da incendio Turno minimo Strade di esbosco Materiale di risulta delle lavorazioni agronomiche e forestali 3 TITOLO II - DISPOSIZIONI SPECIFICHE PER LE AREE INDIVIDUATE NELLA CARTA DI SINTESI ASPETTI VEGETAZIONALI E PERICOLOSITÀ GEOMORFOLOGICA 4 Pagina 1 di 5
3 REGOLAMENTO PER L USO DEL SUOLO SUI VERSANTI (Titolo IV, Capo I art. 29 Norme di attuazione) Le norme di cui all allegato C della legge regionale 11/1996 prescrizioni di massima e di polizia forestale sono integrate dalle seguenti disposizioni, articolate in: TITOLO I - Disposizioni generali che si applicano a tutto il territorio dell Autorità di Bacino della Campania Centrale. TITOLO II - Disposizioni specifiche per le aree boschive sui versanti, così come individuate nella Carta di sintesi aspetti vegetazionali e pericolosità geomorfologica articolata in zone omogenee per uso del suolo rapportato alla suscettività a franare. TITOLO I - Disposizioni generali 1.1 Dissodamento dei terreni nudi e saldi e trasformazione dei boschi Il dissodamento dei terreni nudi e saldi e la trasformazione dei boschi in altre forme di coltura sono vietati quando la pendenza del suolo interessato dall intervento supera il 25%. 1.2 Boschi percorsi da incendio 1. Nei boschi di proprietà privata o pubblica percorsi da incendio il proprietario è obbligato ad eseguire, entro il termine della stagione silvana successiva all incendio, la succisione delle piante e ceppaie compromesse dal fuoco, per favorirne la rigenerazione. 2. I Comuni entro il cui territorio si verifica l incendio sono obbligati, nell ambito delle attività previste dall art. 10, comma 2, della legge quadro n. 353 in materia di incendi boschivi 1, a trasmettere con periodicità trimestrale all Autorità di Bacino, il rilievo delle aree percorse dal fuoco, al fine di consentire i necessari adeguamenti delle carte di pericolosità e di rischio e la definizione delle conseguenti azioni di mitigazione del rischio. 1.3 Turno minimo Per i cedui semplici puri di castagno il turno dei tagli non può essere inferiore a 9 anni in tutto il bacino idrografico del Sarno. 1.4 Strade di esbosco 1. La realizzazione ove consentita e ferma restando l esclusione delle aree classificate a pericolosità per frana P4 e P3 e il ripristino di strade e piste di esbosco devono essere autorizzati preventivamente dall Autorità di Bacino, anche nel caso che si tratti di stradelli di modeste dimensioni o di ampliamento di antichi sentieri di cui all art. 15 dell allegato B alla legge regionale 11/ Alla richiesta di autorizzazione deve essere allegata la seguente documentazione tecnica: 1 I comuni provvedono, entro novanta giorni dalla data di approvazione del piano regionale di cui al comma 1 dell articolo 3, a censire, tramite apposito catasto, i soprassuoli già percorsi dal fuoco nell ultimo quinquennio, avvalendosi anche dei rilievi effettuati dal Corpo forestale dello Stato. Il catasto è aggiornato annualmente. (...). E ammessa la revisione degli elenchi con la cancellazione delle prescrizioni relative ai divieti di cui al comma 1 solo dopo che siano trascorsi i periodi rispettivamente indicati, per ciascun divieto, dal medesimo comma 1 2 Fermo restando le procedure autorizzative per la costruzione delle piste di esbosco permanenti, di cui all'art. 7 delle presenti norme, per l'assegno di stradelli di modeste dimensioni o per l'ampliamento di antichi sentieri, volti a consentire l'avvicinamento e il concentramento del materiali sui piazzali di carico, l'aggiudicatario può fare istanza al Settore Tecnico Amministrativo Foreste. Questo può procedere al richiesto assegno dietro nulla - osta dell'ente proprietario e sempreché lo stradello da assegnare non comporti movimenti di terra di entità superiore a 1 mc/ml e non abbia una larghezza media superiore a mt 2,5-3,0. Alla valutazione delle piante o polloni eventualmente cadenti al taglio si procede in fase di collaudo sulla base dei dati dendrometrici rilevati al momento dell'assegno dal personale del Settore Tecnico Amministrativo Forestale competente, alla presenza del rappresentante dell'ente proprietario e in contraddittorio con l' aggiudicatario. Pagina 2 di 5
4 b) corografia in scala 1: con l indicazione delle piste di esbosco esistenti e di quella di progetto; c) planimetria quotata della pista di progetto in scala 1: 5.000; d) profilo longitudinale della pista di progetto in scala 1: 5.000; e) sezioni dello stato di fatto e di progetto in scala 1: 200; f) calcolo dei volumi di scavo e di riporto; g) descrizione particolareggiata degli interventi di sistemazione delle aree soggette a smottamento, di regimazione delle acque superficiali, di ripristino del profilo originario del h) disegni delle opere d arte; i) relazione idrologica, idraulica e geologica. 1. Il progetto di taglio di cui all art. 7 dell allegato B alla legge regionale 11/1996 deve prevedere l obbligo, per il proprietario che effettua il taglio di un bosco, del ripristino dello stato dei luoghi a seguito della realizzazione della viabilità di esbosco. 2. L azione di ripristino, da eseguirsi con l impiego del decimo di macchiatico di cui all art. 17, comma 6, della legge regionale 11/1996 o con ulteriori maggiori proventi derivanti dalla vendita del lotto boschivo, è finalizzata alla stabilizzazione del versante attraversato dalla pista attraverso interventi di sistemazione delle aree soggette a smottamento e di regimazione delle acque superficiali, ivi compreso, quando necessario per la suddetta finalità, il ripristino del profilo originario del 1.5 Materiale di risulta delle lavorazioni agronomiche e forestali E vietato l'abbruciamento dei residui della lavorazione agronomiche e forestali in tutto il territorio dell Autorità di bacino Campania Centrale. Pagina 3 di 5
5 TITOLO II - Disposizioni specifiche per le aree individuate nella Carta di sintesi aspetti vegetazionali e pericolosità geomorfologica ZONA A1 - Nelle zone classificate A1 (bosco S4-S3) si applicano le seguenti disposizioni: a) è vietato il pascolo di qualsiasi specie di bestiame; b) è vietata l estirpazione delle ceppaie quando la pendenza del suolo supera il 25%; c) è vietata senza eccezioni la conversione dei boschi d'alto fusto in cedui e quella dei cedui composti in cedui semplici ; d) sono consentite la ceduazione a sterzo e la ceduazione a taglio raso a strisce orientate secondo la direzione delle curve di livello. La larghezza di ciascuna striscia non può essere superiore a ml Tra due strisce successive va rilasciata una zona salda di larghezza di almeno 100 ml; e) il numero minimo di matricine per ettaro da rilasciare nella ceduazione è pari a 80 per il castagno e a 100 per altre specie. Almeno il 50% delle matricine dovranno essere di turno doppio. f) non è consentita la realizzazione di nuove strade e piste forestali; il ripristino di strade e piste di esbosco è soggetto alla normativa di cui al punto 1.4 del Titolo I. ZONA A2 - Nelle zone classificate A2 (bosco S2-S1) si applicano le seguenti disposizioni: a) è vietato il pascolo di qualsiasi specie di bestiame; b) è vietata l estirpazione delle ceppaie quando la pendenza del suolo supera il 25%; c) la conversione dei boschi d'alto fusto in cedui e quella dei cedui composti in cedui semplici è consentita solo previa autorizzazione dell Autorità di Bacino; d) la realizzazione e il ripristino di strade e piste di esbosco sono soggetti alla normativa di cui al punto 1.4 del Titolo I. ZONA B - Nelle zone classificate B (macchia bassa-gariga) si applicano le seguenti disposizioni: a) nelle aree percorse da incendio è vietato il pascolo di qualsiasi specie di bestiame per i cinque anni successivi all incendio; b) è vietata l estirpazione degli apparati radicali quando la pendenza del suolo supera il 25%. ZONA C - Nelle zone classificate C (aree agricole) si applicano le seguenti disposizioni: a) la lavorazione meccanica del terreno per fini colturali è consentita solo sui fondi sistemati a terrazzamento o quando la pendenza massima del suolo non supera il 15%; b) il proprietario del fondo è obbligato a mantenere in efficienza le opere di sistemazione agronomica (terrazzamenti, muri di contenimento, ciglioni, scoline, fossi di guardia, ecc.) e a provvedere alla manutenzione ordinaria e straordinaria delle stesse. Pagina 4 di 5
6 A1-Bosco S4-S3 Carta di sintesi aspetti vegetazionali e pericolosità geomorfologica- Zone omogenee e regolamentazione ZONA DESCRIZIONE CONDIZIONE DI RISCHIO OBIETTIVI VINCOLI INCENTIVI Versanti o porzioni di versanti Molto elevata. Probabile la formazione di con pendenza elevata colate rapide e l invasione di aree Favorire la formazione e la conservazione di Divieto di accensione fuochi Ricostituzioni boschive incombenti su aree abitate o antropizzate e abitate, con gravi danni a coperture forestali dense, stratificate e ad fortemente antropizzate, persone e cose elevata biodiversità. Divieto di pascolo. Tagli colturali attraversati da impluvi a Favorire l insediamento di specie a elevato Divieto di dissodamento dei terreni nudi e saldi su suoli con pendenze maggiori del 25%. Tagli intercalari pendenza elevata di carattere sviluppo radicale. Divieto di trasformazione dei boschi in altre forme di coltura su suoli con pendenze maggiori del Ricomposizione e prevalentemente monocorsuale, interessati da spessori elevati di Controllare i fenomeni di erosione superficiale 25%. consolidamento piste copertura piroclastica, popolati diffusa e di formazione dei sedimenti negli Divieto di estirpazione delle ceppaie su suoli con pendenze maggiori del 25%. da formazioni di bosco ceduo impluvi. Nei boschi percorsi da incendio, obbligo per il proprietario di eseguire la succisione di piante e castanile o misto o da alta Inibire rigorosamente il pascolo. ceppaie percorse dal fuoco entro il termine della stagione silvana successiva all incendio. macchia. A2- Bosco S2-S1 B- Macchia bassa -gariga Versanti o porzioni di versanti con pendenza media o bassa, non incombenti su aree abitate o fortemente antropizzate, attraversati da impluvi a pendenza media e ramificati, interessati da spessori elevati di copertura piroclastica, popolati da formazioni di bosco ceduo castanile o misto o da alta macchia. Versanti o porzioni di versanti fortemente denudati, popolati da prateria o gariga o bassa macchia. Media. La formazione eventuale di colate rapide tende a evolvere in formazione di ondate di piena di fluidi torbidi canalizzate negli impluvi e nei corsi d acqua di valle Non elevata. E improbabile la formazione di colate rapide, per la mancanza di adeguati spessori dei depositi piroclastici sul substrato calcareo. Prevenire efficacemente gli incendi sul Favorire la formazione e la conservazione di coperture forestali dense, stratificate e ad elevata biodiversità. Favorire l insediamento di specie a elevato sviluppo radicale. Controllare i fenomeni di erosione superficiale diffusa e di formazione dei sedimenti negli impluvi. Inibire rigorosamente il pascolo. Prevenire efficacemente gli incendi sul Favorire il reinsediamento di forme di vegetazione più evolute sul Controllare il pascolo. Prevenire efficacemente gli incendi sul Turno minimo di 9 anni per il taglio dei cedui semplici puri di castagno. Divieto senza eccezioni di conversione di boschi d alto fusto in cedui e di conversione di cedui composti in cedui semplici. Consentite la ceduazione a sterzo e a taglio raso a strisce orientate secondo la direzione delle curve di livello. Larghezza di ciascuna striscia non superiore a 100 ml. Obbligo di rilascio di una zona salda di almeno 100 ml tra due strisce successive. Divieto di apertura nuove piste. Obbligo di progettazione per il ripristino di strade e piste di esbosco esistenti. Obbligo di ripristino dello stato dei luoghi a seguito della realizzazione della viabilità di esbosco. Divieto di accensione fuochi. Divieto di pascolo. Divieto di dissodamento dei terreni nudi e saldi su suoli con pendenze maggiori del 25%. Divieto di trasformazione dei boschi in altre forme di coltura su suoli con pendenze maggiori del 25%. Divieto di estirpazione delle ceppaie su suoli con pendenze maggiori del 25%. Nei boschi percorsi da incendio, obbligo per il proprietario di eseguire la succisione di piante e ceppaie percorse dal fuoco entro il termine della stagione silvana successiva all incendio. Turno minimo di 9 anni per il taglio dei cedui semplici puri di castagno. Conversione di boschi d alto fusto in cedui e di conversione di cedui composti in cedui semplici consentita solo previa autorizzazione dell Autorità di Bacino. Obbligo di progettazione per la realizzazione ed il ripristino di strade e piste di esbosco. Obbligo di ripristino dello stato dei luoghi a seguito della realizzazione della viabilità di esbosco. Divieto di accensione fuochi. Divieto di pascolo su aree percorse da incendio per i cinque anni successivi Divieto di estirpazione degli apparati radicali su suoli con pendenze maggiori del 25%. Ricostituzioni boschive Tagli colturali Tagli intercalari Ricomposizione e consolidamento piste Imboschimenti Ricomposizione e consolidamento piste C-Agricole Versanti o porzioni di versanti sistemati a terrazzamenti sostenuti da ciglioni inerbiti o da muri di contenimento, popolati da alberature da frutto o da colture agrarie. Non elevata. Le aree a terrazzamento riguardano quasi sempre aree pedemenotane e di conoide, ove le pendenze medie del profilo sono sempre basse. Il gradonamento favorisce il deflusso sotterraneo in zone nelle quali il fenomeno delle colate rapide non ha più possibilità di innesco Favorire il mantenimento dell efficienza delle sistemazioni agronomiche mediante interventi di piccola manutenzione diffusa. Estendere i terrazzamenti agli impluvi, in modo da ottenere invasi di laminazione di piene e colate nell area pedemontana di conoide. Divieto di accensione fuochi. Divieto di alterazione del profilo del suolo. Lavorazione meccanica del terreno consentita solo su superfici terrazzate o con pendenza del suolo non superiore al 15%. Obbligo per il proprietario del fondo di realizzare opere di sistemazione agronomica (terrazzamenti, muri di contenimento, ciglioni, scoline, fossi di guardia, ecc.) e di provvedere alla manutenzione delle stesse. Manutenzione delle sistemazioni agronomiche Esercizio delle forme di conduzione agricola dei suoli Pagina 5 di 5
PIANO STRALCIO PER L ASSETTO IDROGEOLOGICO
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