a cura di Mario Serio (Isp. Capo di Polizia Municipale)

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1 Art. 110 testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 (Tulps) Aggiornato ed Integrato con la circolare a.a.m.s. Prot. 2013/491/DAR/UD del 13 Giugno 2013 a cura di Mario Serio (Isp. Capo di Polizia Municipale) 1. In tutte le sale da biliardo o da gioco e negli altri esercizi, compresi i circoli privati, autorizzati alla pratica del gioco o all installazione di apparecchi da gioco, è esposta in luogo visibile una tabella, predisposta ed approvata dal questore e vidimata dalle autorità competenti al rilascio della licenza, nella quale sono indicati, oltre ai giochi d azzardo, anche quelli che lo stesso questore ritenga di vietare nel pubblico interesse, nonché le prescrizioni ed i divieti specifici che ritenga di disporre. Nelle sale da biliardo deve essere, altresì, esposto in modo visibile il costo della singola partita ovvero quello orario. 2. Nella tabella di cui al comma 1 è fatta espressa menzione del divieto delle scommesse. 3. L installazione degli apparecchi di cui ai commi 6 e 7 è consentita esclusivamente negli esercizi commerciali o pubblici o nelle aree aperte al pubblico ovvero nei circoli privati ed associazioni autorizzati ai sensi degli articoli 86 o 88 ovvero, limitatamente agli apparecchi di cui al comma 7, alle attività di spettacolo viaggiante autorizzate ai sensi dell articolo 69, nel rispetto delle prescrizioni tecniche ed amministrative vigenti. 4. L'installazione e l'uso di apparecchi e congegni automatici, semiautomatici ed elettronici da gioco d'azzardo sono vietati nei luoghi pubblici o aperti al pubblico e nei circoli ed associazioni di qualunque specie. 5. Si considerano apparecchi e congegni automatici, semiautomatici ed elettronici per il gioco d'azzardo quelli che hanno insita la scommessa o che consentono vincite puramente aleatorie di un qualsiasi premio in denaro o in natura o vincite di valore superiore ai limiti fissati al comma 6, escluse le macchine vidimatrici per i giochi gestiti dallo Stato e gli apparecchi di cui al comma Si considerano apparecchi idonei per il gioco lecito: a) quelli che, dotati di attestato di conformità alle disposizioni vigenti rilasciato dal Ministero dell economia e delle finanze Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato e obbligatoriamente collegati alla rete telematica di cui all articolo 14-bis, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640, e successive modificazioni, si attivano con l introduzione di moneta metallica ovvero con appositi strumenti di pagamento elettronico definiti con provvedimenti del Ministero dell economia e delle finanze Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, nei quali insieme con l elemento aleatorio sono presenti anche elementi di abilità, che consentono al giocatore la possibilità di scegliere, all avvio o nel corso della partita, la propria strategia, selezionando appositamente le opzioni di gara ritenute più favorevoli tra quelle proposte dal gioco, il costo della partita non supera 1 euro, la durata minima della partita è di quattro secondi e che distribuiscono vincite in denaro, ciascuna comunque di valore non superiore a 100 euro, erogate dalla macchina. Le vincite, computate dall apparecchio in modo non predeterminabile su un ciclo complessivo di non più di partite, devono risultare non inferiori al 75 per cento delle somme giocate. In ogni caso tali apparecchi non possono riprodurre il gioco del poker o comunque le sue regole fondamentali; a-bis) con provvedimento del Ministero dell economia e delle finanze Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato può essere prevista la verifica dei singoli apparecchi di cui alla lettera a). b) quelli, facenti parte della rete telematica di cui all articolo 14-bis, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640, e successive modificazioni, che si attivano esclusivamente in presenza di un collegamento ad un sistema di elaborazione della rete stessa. Per tali apparecchi, con regolamento del Ministro dell economia e delle finanze di concerto con il Ministro dell interno, da adottare ai sensi dell articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono definiti, tenendo conto delle specifiche condizioni di mercato: 1) il costo e le modalità di pagamento di ciascuna partita; 2) la percentuale minima della raccolta da destinare a vincite;

2 3) l importo massimo e le modalità di riscossione delle vincite; 4) le specifiche di immmodificabilità e di sicurezza, riferite anche al sistema di elaborazione a cui tali apparecchi sono connessi; 5) le soluzioni di responsabilizzazione del giocatore da adottare sugli apparecchi; 6) le tipologie e le caratteristiche degli esercizi pubblici e degli altri punti autorizzati alla raccolta di giochi nei quali possono essere installati gli apparecchi di cui alla presente lettera. 7. Si considerano, altresì, apparecchi e congegni per il gioco lecito: a) quelli elettromeccanici privi di monitor attraverso i quali il giocatore esprime la sua abilità fisica, mentale o strategica, attivabili unicamente con l'introduzione di monete metalliche, di valore complessivo non superiore, per ciascuna partita, ad un euro, che distribuiscono, direttamente e immediatamente dopo la conclusione della partita, premi consistenti in prodotti di piccola oggettistica, non convertibili in denaro o scambiabili con premi di diversa specie. In tal caso il valore complessivo di ogni premio non è superiore a venti volte il costo della partita; c) quelli, basati sulla sola abilità fisica, mentale o strategica, che non distribuiscono premi, per i quali la durata della partita può variare in relazione all abilità del giocatore e il costo della singola partita può essere superiore a 50 centesimi di euro. c-bis) quelli, meccanici ed elettromeccanici differenti dagli apparecchi di cui alle lettere a) e c), attivabili con moneta, con gettone ovvero con altri strumenti elettronici di pagamento e che possono distribuire tagliandi direttamente e immediatamente dopo la conclusione della partita; c-ter) quelli, meccanici ed elettromeccanici, per i quali l'accesso al gioco è regolato senza introduzione di denaro ma con utilizzo a tempo o a scopo; 7-bis. Gli apparecchi e congegni di cui al comma 7 non possono riprodurre il gioco del poker o, comunque, anche in parte, le sue regole fondamentali. Per gli apparecchi a congegno di cui alla lettera b) dello stesso comma e per i quali entro il 31 dicembre 2003 è stato rilasciato il nulla osta di cui all'articolo 14-bis, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640, e successive modificazioni, tale disposizione si applica dal 1 maggio ter. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, su proposta del direttore dell'agenzia delle dogane e dei monopoli, da emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sentite le Commissioni parlamentari competenti, che si esprimono entro trenta giorni dalla data di trasmissione, trascorsi i quali il parere si intende acquisito, sono definite le regole tecniche per la produzione degli apparecchi di cui al comma 7 e la regolamentazione amministrativa dei medesimi, ivi compresi i parametri numerici di apparecchi installabili nei punti di offerta, tali da garantire un'effettiva diversificazione di offerta del gioco tramite apparecchi, nonché' per la determinazione della base imponibile forfetaria dell'imposta sugli intrattenimenti di cui all'articolo 14-bis, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640, e successive modificazioni. 7-quater. Gli apparecchi di cui al comma 7 non sono utilizzabili per manifestazioni a premio disciplinate dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 2001, n.430; i premi ammissibili sono soltanto oggetti di modico valore ovvero tagliandi, le cui regole tecniche sono definite con il decreto di cui al comma 7-ter, utilizzabili esclusivamente, anche in forma cumulata, per l'acquisizione di premi non convertibili in alcun modo in denaro o per nuove partecipazioni al gioco all'interno del medesimo punto di vendita. 7-quinquies. Gli apparecchi di cui al comma 7, utilizzati nel corso dell anno 2012 come veicoli di manifestazioni a premio, sono regolarizzabili con modalità definite con il decreto di cui al comma 7-ter, dietro pagamento di una somma una tantum di euro 500, ovvero di euro 400 nel caso di comprovato utilizzo stagionale, oltre al pagamento a titolo di imposta sugli intrattenimenti di cui all articolo 14-bis del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640, e successive modificazioni 9. n materia di apparecchi e congegni da intrattenimento di cui ai commi 6 e 7, si applicano le seguenti sanzioni:

3 a) chiunque produce od importa, per destinarli all uso sul territorio nazionale, apparecchi e congegni di cui ai commi 6 e 7 non rispondenti alle caratteristiche ed alle prescrizioni indicate nei commi 6 o 7 e nelle disposizioni di legge ed amministrative attuative di detti commi, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da a euro ; (art. 110, comma 9, a), TULPS) Chiunque produce, per destinarli all'uso sul territorio nazionale, apparecchi e congegni di cui ai commi 6 (new slot e VL T) e 7 (apparecchi senza vincita in denaro) non rispondenti alle caratteristiche ed alle prescrizioni indicate nei commi 6 o 7 e nelle disposizioni di legge ed amministrative attuative di detti commi Chiunque importa, per destinarli all'uso sul territorio nazionale, apparecchi e congegni di cui ai commi 6 (new slot e VLT) e 7 (apparecchi senza vincita in denaro) non rispondenti alle caratteristiche ed alle prescrizioni indicate nei commi 6 o 7 e nelle disposizioni di legge ed amministrative attuative di detti commi a) a) min max oltre alla confisca dell' apparecchio (comma 9-bis) min max oltre alla confisca dell' apparecchio (comma 9-bis) b) chiunque produce od importa, per destinarli all uso sul territorio nazionale, apparecchi e congegni di cui ai commi 6 e 7 sprovvisti dei titoli autorizzatori previsti dalle disposizioni vigenti, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a euro per ciascun apparecchio; (art. 110, comma 9, b), TULPS) Chiunque produce, per destinarli all'uso sul territorio nazionale, apparecchi e congegni di cui al commi 6 (new slot e VLT) e 7 (apparecchi senza vincita in denaro) sprovvisti dei titoli autorizzatori previsti dalle disposizioni vigenti. Chiunque importa, per destinarli all'uso sul territorio nazionale, apparecchi e congegni di cui ai commi 6 (new slot e VLT) e 7 (apparecchi senza vincita in denaro) sprovvisti dei titoli autorizzatori previsti dalle disposizioni vigenti. b) b) oltre alla confisca dell' apparecchio (comma 9-bis) oltre alla confisca dell' apparecchio (comma 9-bis) c) chiunque, sul territorio nazionale, distribuisce od installa o comunque consente l uso in luoghi pubblici od aperti al pubblico od in circoli ed associazioni di qualunque specie di apparecchi o congegni non rispondenti alle caratteristiche ed alle prescrizioni indicate nei commi 6 o 7 e nelle disposizioni di legge ed amministrative attuative di detti commi, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da a euro. La stessa sanzione si applica nei confronti di chiunque, consentendo l uso in luoghi pubblici od aperti al pubblico o in circoli ed associazioni di qualunque specie di apparecchi e congegni conformi alle caratteristiche e prescrizioni indicate nei commi 6 o 7 e nelle disposizioni di legge ed amministrative attuative di detti commi, corrisponde a fronte delle vincite premi, in danaro o di altra specie, diversi da quelli ammessi; (art. 110, comma 9, c), TULPS) Chiunque sul territorio nazionale distribuisce apparecchi o congegni non rispondenti alle caratteristiche ed alle prescrizioni indicate nei commi 6 (new slot e VLT) o 7 (apparecchi senza vincita in denaro) e nelle disposizioni di legge ed amministrative attuative di detti commi Chiunque sul territorio nazionale installa apparecchi o congegni non rispondenti alle caratteristiche ed alle prescrizioni indicate nei commi 6 (new slot e VLT) o 7 (apparecchi senza vincita in denaro) e nelle disposizioni di legge ed amministrative attuative di detti commi Chiunque, consentendo l'uso in luoghi pubblici od aperti al pubblico o in circoli ed associazioni di qualunque specie di apparecchi e congegni conformi alle caratteristiche e prescrizioni indicate nei commi 6 o 7 e nelle disposizioni di legge ed amministrative attuative di detti commi, corrisponde a fronte delle vincite premi in danaro o di altra specie, diversi da quelli ammessi c) c) c) Per ciascun apparecchio oltre alla confisca dell' apparecchio (comma 9-bis} Per ciascun apparecchio oltre alla confisca dell' apparecchio (comma 9-bis} Per ciascun apparecchio

4 d) chiunque, sul territorio nazionale, distribuisce od installa o comunque consente l uso in luoghi pubblici o aperti al pubblico o in circoli ed associazioni di qualunque specie di apparecchi e congegni per i quali non siano stati rilasciati i titoli autorizzatori previsti dalle disposizioni vigenti, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a euro per ciascun apparecchio; (art. 110, comma 9, d), TULPS) Chiunque, sul territorio nazionale, distribuisce apparecchi e congegni per i quali non siano stati rilasciati i titoli autorizzatori previsti dalle disposizioni vigenti Chiunque, sul territorio nazionale, installa apparecchi e congegni per i quali non siano stati rilasciati i titoli autorizzatori previsti dalle disposizioni vigenti Chiunque, sul territorio nazionale, consente l'uso in luoghi pubblici o aperti al pubblico o in circoli ed associazioni di qualunque specie di apparecchi e congegni per i quali non siano stati rilasciati i titoli autorizzatori previsti dalle disposizioni vigenti d) d) d) (1 ) oltre alla confisca dell' apparecchio 9-bis) (1 ) oltre alla confisca dell' apparecchio 9-bis) (1 ) oltre alla confisca dell' apparecchio 9-bis) e) nei casi di reiterazione di una delle violazioni di cui alle lettere a), b), c) e d), è preclusa all Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato la possibilità di rilasciare all'autore delle violazioni titoli autorizzatori concernenti la distribuzione e l'installazione di apparecchi di cui al comma 6 ovvero la distribuzione e l'installazione di apparecchi di cui al comma 7, per un periodo di cinque anni. Se la violazione è commessa dal rappresentante o dal dipendente di una persona giuridica o di un ente privo di personalità giuridica, la sanzione si applica alla persona giuridica o all 'ente. aams Ministero delle Economie e delle Finanze Amministrazione Autonoma dei Monopoli di Stato ATTIVITÀ NORMATIVE, LEGALI E CONTENZIOSO Prot. 696 del 24 Maggio 2013 COMUNICAZIONE n.1/2012 Decreto -legge n. 16/2012, convertito dalla legge n. 44/2012 Modifiche all'art. 110, comma 9, del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza L'art. 10, comma 9-quinquies, del D.L. 2 marzo 2012 n. 16, inserito dalla legge di conversione 26 aprile 2012, n. 44, ha modificato, integrandola, la lettera e) dell'art. 110, comma 9, del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n La norma, in particolare, ha aggiunto alla citata lettera e) il seguente periodo: "Se la violazione è commessa dal rappresentante o dal dipendente di una persona giuridica o di un ente privo di personalità giuridica, la sanzione si applica alla persona giuridica o all 'ente". A seguito di detta modifica, la disposizione recata dal testo unico delle leggi di pubblica sicurezza così recita: "e) nei casi di reiterazione di una delle violazioni di cui alle lettere a), b), c) e d), è preclusa all Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato la possibilità di rilasciare all 'autore delle violazioni titoli autorizzatori concernenti la distribuzione e l'installazione di apparecchi di cui al comma 6 ovvero la distribuzione e l'installazione di apparecchi di cui al comma 7, per un periodo di cinque anni. Se la violazione è commessa dal rappresentante o dal dipendente di una persona giuridica o di un ente privo di personalità giuridica, la sanzione si applica alla persona giuridica o all 'ente". Il comma 9 dell'art. 110, come noto, contiene le sanzioni per talune tipologie di violazioni amministrative, di natura non fiscale, in materia di apparecchi da divertimento ed intrattenimento. La lettera e) del comma 9 prevede una sanzione accessoria, nei casi di reiterazione delle violazioni di cui alle predette lettere da a) a d). Trattandosi di violazioni amministrative non fiscali, trova applicazione, quanto ai principi generali, la legge n. 689 del 1981, ove non espressamente derogata. In proposito, si rammenta che l'art. 6, comma 3, della legge prevede che se la violazione è commessa dal

5 rappresentante o dal dipendente di una persona giuridica o di un ente privo di personalità giuridica o, comunque, di un imprenditore nell'esercizio delle proprie funzioni o incombenze, la persona giuridica o l'ente o l'imprenditore è obbligato in solido con l'autore della violazione al pagamento della somma da questo dovuta. Poiché tale art. 6, in virtù del principio di personalizzazione delle sanzioni come rinvenibile negli artt. 2 e 3 della legge n. 689, i quali prevedono che per infliggere una sanzione amministrativa occorre che il comportamento vietato sia attribuibile a un soggetto imputabile e colpevole, presupponendo, dunque, che il comportamento, qualificato dalla colpa, sia riferibile ad una persona fisica (societas delinquere non potest) - contempla la responsabilità solidale della persona giuridica soltanto con riferimento alle sanzioni pecuniarie, la nuova disposizione introdotta dal D.L. n. 16/2012 stabilisce che la sanzione accessoria di cui al comma 9, letto e), del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, si applica direttamente alla persona giuridica nell'ambito della quale ha agito l'autore della violazione. In altre parole, mentre per le violazioni pecuniarie è responsabile, in primis, l'autore della violazione e, se costui è un rappresentante o dipendente di una persona giuridica, anche la persona giuridica (secondo i canoni della responsabilità solidale), la sanzione accessoria di cui alla lettera e), per effetto della modifica di cui si discute, si applicherà direttamente alla persona giuridica, al fine di non disperderne il relativo potenziale afflittivo. Si rammenta, inoltre, che per effetto dell'art. 1 della stessa legge n. 689, "Nessuno può essere assoggettato a sanzioni amministrative se non in forza di una legge che sia entrata in vigore prima della commissione della violazione". Ciò posto, allo scopo di rendere concretamente operante la sanzione accessoria in esame, gli Uffici periferici dovranno comunicare tempestivamente le violazioni di cui alle lettere da a) a d) dell'art. 110, comma 9, commesse a partire dal 29 aprile 2012 (data di entrata in vigore della legge di conversione n. 44/2012), contestate nel corso della propria attività di servizio con "ordinanza-ingiunzione", all'ufficio competente in ragione del domicilio fiscale della persona giuridica cui è riferibile l'attività dell'autore della violazione (sempreché, è ovvio, la sede del soggetto non sia stabilita nella circoscrizione dello stesso Ufficio che ha rilevato la violazione). L'Ufficio competente sarà, quindi, messo in grado di applicare la sanzione accessoria in presenza di reiterazione delle violazioni di cui al comma 9, da a) a d). Roberto Fanelli f) nei casi in cui i titoli autorizzatori per gli apparecchi o i congegni non siano apposti su ogni apparecchio, si applica la sanzione amministrativa da 500 a euro. (art. 110, comma 9, f), TULPS) Mancata apposizione dei titoli autorizzatori su ogni apparecchio f) rnin max f-bis) chiunque, sul territorio nazionale, distribuisce o installa apparecchi e congegni di cui al presente articolo o comunque ne consente l'uso in luoghi pubblici o aperti al pubblico o in circoli e associazioni di qualunque specie non muniti delle prescritte autorizzazioni, ove previste, e' punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da a euro ; (art. 110, comma 9, bis), TULPS) Chiunque, sul territorio nazionale, distribuisce apparecchi e congegni di cui al presente articolo in luoghi pubblici o aperti al pubblico o in circoli e associazioni di qualunque specie non muniti delle prescritte autorizzazioni, ove previste. Chiunque, sul territorio nazionale, installa apparecchi e congegni di cui al presente articolo in luoghi pubblici o aperti al pubblico o in circoli e associazioni di qualunque specie non muniti delle prescritte autorizzazioni, ove previste. Chiunque, sul territorio nazionale, consente l'uso di apparecchi e congegni di cui al presente articolo in luoghi pubblici o aperti al pubblico o in circoli e associazioni di qualunque specie non muniti delle prescritte autorizzazioni, ove previste. bis) bis) bis) rnin max rnin max rnin max

6 Prot. 2013/491/DAR/UD del 13 Giugno 2013 AAMS Agenzia delle Dogane e dei Monopoli Direzione centrale accertamento e riscossione Ufficio governo accertamento e riscossione Oggetto: Art. 1, comma 475, della legge n. 228/2012 (legge di stabilità per il 2013). Nuove sanzioni amministrative in materia di apparecchi. Premessa L'art. 1, comma 475, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, ha modificato l'art. 110 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 (Tulps), mediante l'introduzione: - delle lettere c-bis) e c-ter) nell'ambito del comma 7, relative a nuove tipologie di apparecchi meccanici ed elettromeccanici; - dei commi 7-ter, 7-quater e 7-quinquies che prevedono, rispettivamente: (i) l'emanazione di un decreto del Ministro dell'economia e delle finanze per la definizione delle regole tecniche per la produzione degli apparecchi di cui al comma 7 e per la regolamentazione amministrativa dei medesimi; (ii) la non utilizzabilità di tali apparecchi per le manifestazioni a premio; (iii) una speciale sanatori a in caso di avvenuto utilizzo, nel corso dell'anno 2012, di tali apparecchi come veicoli di manifestazioni a premio; - delle lettere f-bis) e f-ter) nell'ambito del comma 9, relative a due ulteriori ipotesi di sanzioni amministrative. Con la presente circolare, di concerto con le Direzioni centrali che leggono per conoscenza, si forniscono chiarimenti in ordine all'applicazione della lettera f-bis). Il quadro sanzionatorio del comma 9 Il comma 9 dell'art. 110 del Tulps prevede le violazioni e le relative sanzioni di carattere amministrativo (non tributario) in materia di apparecchi da divertimento ed intrattenimento di cui ai commi 6 e 7. Per effetto di quanto previsto dal comma 9-ter, in presenza di tali violazioni: - il rapporto è presentato al direttore dell'ufficio regionale dell'agenzia delle dogane e dei monopoli (area Monopoli) competente per territorio; La nuova lettera f-bis) La nuova lettera f-bis) del comma 9 prevede la sanzione amministrativa "da a euro per ciascun apparecchio" nei confronti di chiunque: - distribuisce; - installa; - o comunque consente l'uso di apparecchi e congegni previsti dall'art. 110, qualora gli apparecchi siano distribuiti, installati o utilizzati "in luoghi pubblici o aperti al pubblico o in circoli e associazioni di qualunque specie non muniti delle prescritte autorizzazioni, ove previste". La condotta sanzionata dalla disposizione in esame - nelle diverse forme declinate dalla norma ("distribuisce o installa... o comunque ne consente l'uso") - ha per oggetto gli apparecchi previsti dall'art. 110 ove questi siano collocati in: - luoghi pubblici; - luoghi aperti al pubblico; - circoli e associazioni di qualunque specie, nell'ipotesi in cui tali luoghi non siano muniti delle prescritte autorizzazioni. La norma, così, viene a completare il panorama sanzionatorio delineato dal comma 9, che già punisce la distribuzione, l'installazione o, comunque, il consenso all'uso di apparecchi o congegni non rispondenti alle caratteristiche ed alle prescrizioni di legge (lettera c) e di apparecchi e congegni per i quali non siano stati rilasciati i titoli autorizzatori (lettera d). Pertanto, in presenza di gioco effettuato mediante apparecchi "irregolari", troveranno applicazione le disposizioni già vigenti, a prescindere dal luogo in cui tali apparecchi siano posizionati. La nuova disposizione sanzionatoria, infatti, opera quando il gioco, pur effettuato mediante apparecchi "regolari", avviene in luoghi (pubblici, aperti al pubblico ovvero in circoli e associazioni di qualunque specie) "non muniti delle prescritte autorizzazioni, ove previste". La ratio della norma è, quindi, quella di impedire che siano utilizzati apparecchi da divertimento e intrattenimento in luoghi che non sono stati sottoposti ai prescritti controlli di polizia, tenuto conto della pericolosità di tali congegni e dell'esigenza che il loro uso avvenga solo in luoghi che abbiano ricevuto tutte le autorizzazioni previste per l'esercizio delle attività in esse effettuate. Si tratta, quindi, di locali in cui siano installati gli apparecchi in esame, privi delle autorizzazioni di cui ai citati articoli 86 e 88 ( ove prescritte), con esclusione delle altre autorizzazioni inerenti gli esercizi pubblici, quali, ad esempio, quelle rilasciate da ASL o VV.FF. (fermo restando l'obbligo di segnalare le eventuali irregolarità riscontrate ai competenti uffici, qualora nel corso

7 dell attività di controllo si accerti la mancanza di tali autorizzazioni). Luoghi in cui il gioco con apparecchi da divertimento ed intrattenimento è esercitato senza le autorizzazioni ex articolo 86 e 88 T.U.L.P.S. Articolo 86 L'art. 86 stabilisce che, relativamente agli apparecchi e congegni automatici, semiautomatici ed elettronici di cui all'articolo 110, commi 6 e 7, dello stesso testo unico, la "licenza" prevista dallo stesso art. 86 è necessaria: a) per l'attività di produzione o di importazione; b) per l'attività di distribuzione e di gestione, anche indiretta; c) per l'installazione in esercizi commerciali o pubblici diversi da quelli già in possesso di altre licenze di cui al primo o secondo comma (alberghi, locande, pensioni, trattorie, osterie, caffè o altri esercizi in cui si vendono al minuto o si consumano vino, birra, liquori od altre bevande anche non alcooliche, sale pubbliche per bigliardi o per altri giuochi leciti, stabilimenti di bagni, enti privati in cui si effettua la somministrazione di bevande alcooliche) o di cui all'articolo 88 ovvero per l'installazione in altre aree aperte al pubblico od in circoli privati. In proposito, ed a conferma di quanto sopra, si osserva che l'art. 86 del Tulps prevede, relativamente agli apparecchi e congegni automatici, semiautomatici ed elettronici di cui all'articolo 110, la necessità della licenza per 1'installazione degli apparecchi in esercizi commerciali o pubblici diversi da quelli già in possesso di altre licenze di cui al primo o secondo comma o di cui all'articolo 88 ovvero per l'installazione in altre aree aperte al pubblico od in circoli privati. Pertanto, la possibilità di installare apparecchi da divertimento ed intrattenimento sulla base della licenza di cui all'art. 86 riguarda solo i locali aperti al pubblico che non siano già soggetti all'autorizzazione di polizia di cui all'art. 88, come appunto previsto da tale norma "per l'esercizio delle scommesse". Articolo 88 L'art. 88 del Tulps prevede che "la licenza per l'esercizio delle scommesse può essere concessa esclusivamente a soggetti concessionari o autorizzati da parte di Ministeri o di altri enti ai quali la legge riserva la facoltà di organizzazione e gestione delle scommesse, nonché a soggetti incaricati dal concessionario o dal titolare di autorizzazione inforza della stessa concessione o autorizzazione". Ai sensi dell'art. 2, comma 2-ter, del D.L. 25 marzo 2010, n. 40, convertito dalla legge 22 maggio 2010, n. 73, il predetto art. 88 "si interpreta nel senso che la licenza ivi prevista, ove rilasciata per esercizi commerciali nei quali si svolge l'esercizio e la raccolta di giochi pubblici con vincita in denaro, è da intendersi efficace solo a seguito del rilascio ai titolari dei medesimi esercizi di apposita concessione per l'esercizio e la raccolta di tali giochi da parte del Ministero dell'economia e delle finanze - Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato". Lo stesso decreto, poi, al successivo comma 2-quater, dopo aver disposto che "la licenza di cui all' articolo 88 del testo unico di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, è richiesta altresì per la gestione delle sale ove si installano gli apparecchi di cui all' articolo 110, comma 6, lettera b j, del predetto testo unico, e successive modificazioni, precisa che "ne Il 'ambito del piano straordinario di contrasto del gioco illegale... sono elaborate specifiche azioni finalizzate al costante monitoraggio e alla repressione dei fenomeni elusivi delle disposizioni di cui all'articolo 88 del testo unico di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni". Il citato decreto legge, come convertito dalla legge n. 73 del 2010 rafforza dunque il vincolo necessario tra esercizio della raccolta di giochi pubblici con vincita in denaro e obbligo della licenza di polizia. Da quanto sopra emerge che soggetti che effettuano l'esercizio delle scommesse (compresi i c.d. "corner") possono installare apparecchi da divertimento ed intrattenimento, di cui all'art. 110, comma 6, del Tulps, solo in presenza della licenza di polizia ex art. 88. Infatti, l'art. 86, nel richiedere l'obbligo della licenza ivi prevista per l'installazione degli apparecchi in esercizi commerciali, si riferisce a quelli diversi dagli esercizi per i quali è previsto l'obbligo della licenza di cui all'art. 88. Né potrebbe essere altrimenti, visto che consentire la installazione di tali apparecchi in locali gestiti in violazione delle regole previste dal Tulps, oltreché giuridicamente vietato, non sarebbe nemmeno logico né ragionevole. In pratica, dunque, dal combinato disposto dei predetti artt. 86 e 88 si ricava che nei locali in cui si esercita l'attività di scommessa, gli apparecchi da divertimento possono essere ivi installati solo se l'imprenditore è in possesso della licenza di polizia di cui all'art. 88. La norma in commento, dunque, ha inteso prevedere una sanzione espressa anche per l'eventuale installazione o utilizzo di apparecchi c.d. A WP in locali in cui si esercitano scommesse, privi dell'autorizzazione di polizia di cui all'art. 88 del Tulps. Come detto, le considerazioni sopra riportate valgono pure nell'ipotesi di locali in cui si esercitano scommesse unitamente ad altre attività soggette all'obbligo della licenza di cui all'art. 86 (ad esempio, "corner"), poiché l'autorizzazione di polizia ex art. 88 è comunque obbligatoria.

8 La ratio della disposizione prevista dalla lettera f-bis), infatti, è quella di impedire che siano utilizzati apparecchi da divertimento e intrattenimento in luoghi che non sono stati sottoposti ai prescritti controlli di polizia, tenuto conto della pericolosità di tali congegni e dell' esigenza che il loro uso avvenga solo in luoghi che abbiano ricevuto tutte le autorizzazioni previste per l'esercizio delle attività in esse effettuate. D'altro canto, specie in considerazione delle disposizioni restrittive in tema di giochi, emanate di recente dal legislatore, finalizzate a tutelare le categorie più deboli ed i minori, sarebbe contraddittorio ritenere legittimo l'utilizzo degli apparecchi in parola in luoghi che operano a contatto con il pubblico, potenzialmente anche minorile, in modo illegittimo. In ordine alle diverse tipologie di CTD che si trovano ad esercitare la loro attività nel territorio dello Stato e alla luce della giurisprudenza, nazionale e comunitaria, che si è sviluppata sul punto, può ritenersi che nell'ipotesi in cui un centro di trasmissione abbia chiesto l'autorizzazione di polizia prevista dall'art. 88 ed abbia ricevuto un rifiuto dalla competente Questura, prima dell'irrogazione delle sanzioni è opportuno attendere l'esito dell' eventuale contenzioso amministrativo (davanti al TAR del Lazio), nel caso in cui il soggetto interessato abbia impugnato il diniego dell'autorità di polizia. Infatti, in presenza di contenzioso amministrativo attivato, solo a seguito della pronuncia del competente giudice amministrativo potrà dirsi realizzata, nella fattispecie concreta, l'ipotesi di "luogo aperto al pubblico non munito della prescritta autorizzazione, ave prevista". Diversamente, i centri che operano m mancanza dell'autorizzazione di polizia (ad esempio perché non richiesta o laddove sia divenuto definitivo il provvedimento di diniego della Questura) subiranno la sanzione prevista dalla letto f-bis), laddove consentano l'uso degli apparecchi previsti dall'art. 110, comma 6, realizzandosi la fattispecie di "luoghi... aperti al pubblico... non muniti delle prescritte autorizzazioni, ave previste". Soggetto che ha provveduto alla installazione o distribuzione degli apparecchi Poiché costituisce violazione punibile anche la "distribuzione" e l' "installazione" di apparecchi regolari nei luoghi privi della prescritta autorizzazione di polizia, la sanzione prevista dalla lettera f-bis) sarà applicabile anche al soggetto che ha provveduto ad installare (o a "distribuire") gli apparecchi in locali che esercitavano l'attività di scommessa senza l'autorizzazione prevista dall'art. 88 del Tulps. E', infatti, evidente che il soggetto che procede all'installazione degli apparecchi in esame è tenuto ad accertarsi che il locale sia dotato delle prescritte autorizzazioni e, cioè, come già ripetuto, della "licenza" prevista dall'art. 86, se locale diverso da quelli già in possesso di altre licenze di cui al primo o secondo comma o di cui all'articolo 88. Infatti, costituisce un preciso obbligo giuridico del soggetto che provvede a distribuire o ad installare gli apparecchi da divertimento e intrattenimento quello di verificare che il locale sia compreso tra quelli previsti dalle surrichiamate disposizioni e che, come tale, sia dotato delle prescritte autorizzazioni. Tuttavia, in presenza di locali che, pur in mancanza della licenza ex art. 88, siano dotati dell'autorizzazione di cui all'art. 86, si raccomanda agli Uffici di valutare rigorosamente la sussistenza, in capo al proprietario degli apparecchi, dell'elemento soggettivo, necessario ai fini dell'applicazione della sanzione amministrativa (art. 3 della legge n. 689/1981). Cancellazione dall'elenco In presenza di tali violazioni dovrà, inoltre, essere immediatamente attivata la procedura per verificare la eventuale sussistenza delle condizioni previste dal decreto direttoriale 9 settembre 2011 per la cancellazione del trasgressore dall'elenco previsto dall'art. dall'art. 1, comma 533, della legge n. 266/2005, modificato dall'art. 1, comma 82, della legge n. 220/2010. Confisca Il comma 9-bis dell'art. 110 prevede che per gli apparecchi per i quali non siano stati rilasciati i titoli autorizzatori previsti dalle disposizioni vigenti ovvero che non siano rispondenti alle caratteristiche ed alle prescrizioni indicate nei commi 6 o 7 e nelle disposizioni di legge ed amministrative attuative di detti commi, è disposta la confisca (v. art. 20, quarto comma, della legge n. 689/1981). Per quanto detto poc'anzi, la misura della confisca, essendo riferita all'utilizzo di apparecchi irregolari, non può essere applicata in presenza di violazioni riscontrate ai sensi della lettera f-bis). Segnalazione ai Comuni In presenza delle violazioni di cui si parla, è opportuno che sia inoltrata specifica segnalazione ai Comuni competenti in materia di autorizzazione prevista dall'art. 86 del Tulps, per gli adempimenti di loro competenza. Gli Uffici regionali vigileranno affinché le istruzioni fomite e i principi enunciati con la presente circolare vengano puntualmente osservati in sede di controllo ed accertamento. IL DIRETTORE CENTRALE Roberto Fanelli

9 f-ter) chiunque, sul territorio nazionale, distribuisce o installa o comunque consente l'uso in luoghi pubblici o aperti al pubblico o in circoli ed associazioni di qualunque specie di apparecchi videoterminali non rispondenti alle caratteristiche e alle prescrizioni indicate nel comma 6, lettera b), e nelle disposizioni di legge e amministrative attuative di detta disposizione, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da a euro videoterminale». (art. 110, comma 9, ter), TULPS) Chiunque, sul territorio nazionale, distribuisce in luoghi pubblici o aperti al pubblico o in circoli ed associazioni di qualunque specie apparecchi videoterminali non rispondenti alle caratteristiche e alle prescrizioni indicate nel comma 6, lettera b), e nelle disposizioni di legge e amministrative attuative di detta disposizione Chiunque, sul territorio nazionale, installa in luoghi pubblici o aperti al pubblico o in circoli ed associazioni di qualunque specie apparecchi videoterminali non rispondenti alle caratteristiche e alle prescrizioni indicate nel comma 6, lettera b), e nelle disposizioni di legge e amministrative attuative di detta disposizione. Chiunque, sul territorio nazionale, consente l'uso in luoghi pubblici o aperti al pubblico o in circoli ed associazioni di qualunque specie di apparecchi videoterminali non rispondenti alle caratteristiche e alle prescrizioni indicate nel comma 6, lettera b), e nelle disposizioni di legge e amministrative attuative di detta disposizione. ter) ter) ter) rnin max videoterrninale rnin max videoterrninale rnin max videoterrninale 9-bis. Per gli apparecchi per i quali non siano stati rilasciati i titoli autorizzatori previsti dalle disposizioni vigenti ovvero che non siano rispondenti alle caratteristiche ed alle prescrizioni indicate nei commi 6 o 7 e nelle disposizioni di legge ed amministrative attuative di detti commi, è disposta la confisca ai sensi dell articolo 20, quarto comma, della legge 24 novembre 1981, n Nel provvedimento di confisca è disposta la distruzione degli apparecchi e dei congegni, con le modalità stabilite dal provvedimento stesso. 9-ter. Per le violazioni previste dal comma 9 il rapporto è presentato al direttore dell ufficio regionale dell Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato competente per territorio. Per le cause di opposizione all ordinanza-ingiunzione emessa per le violazioni di cui al comma 9 è competente il giudice del luogo in cui ha sede l ufficio dell Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato [ora Agenzia delle dogane e dei monopoli] che ha emesso l ordinanza-ingiunzione 9-quater. Ai fini della ripartizione delle somme riscosse per le pene pecuniarie di cui al comma 9 si applicano i criteri stabiliti dalla legge 7 febbraio 1951, n Se l autore degli illeciti di cui al comma 9 è titolare di licenza ai sensi dell articolo 86, ovvero di autorizzazione ai sensi dell articolo 3 della legge 25 agosto 1991, n. 287, le licenze o autorizzazioni sono sospese per un periodo da uno a trenta giorni e, in caso di reiterazione delle violazioni ai sensi dell articolo 8-bis della legge 24 novembre 1981, n. 689, sono revocate dal sindaco competente, con ordinanza motivata e con le modalità previste dall articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, e successive modificazioni. I medesimi provvedimenti sono disposti dal questore nei confronti dei titolari della licenza di cui all articolo Oltre a quanto previsto dall articolo 100, il questore, quando sono riscontrate violazioni di rilevante gravità in relazione al numero degli apparecchi installati ed alla reiterazione delle violazioni, sospende la licenza dell autore degli illeciti per un periodo non superiore a quindici giorni, informandone l autorità competente al rilascio. Il periodo di sospensione, disposto a norma del presente comma, è computato nell esecuzione della sanzione accessoria".

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