Tipologia degli esercizi Numero massimo degli apparecchi installabili

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1 Informativa E.P. CITTÀ DI TORINO DIVISIONE COMMERCIO SETTORE ATTIVITÀ ECONOMICHE E DI SERVIZIO Con questo scritto il Settore intende fornire le informazioni essenziali che riguardano l installazione di apparecchi e congegni per il gioco lecito nei pubblici esercizi di somministrazione, al fine di permettere di esercitare l attività nel rispetto delle norme in vigore evitando di incorrere nelle sanzioni previste. In base alla normativa che regola l installazione dei videogiochi per il gioco lecito gli apparecchi sono suddivisi in 4 tipologie previste dall art. 110 del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza e precisamente: - al comma 6, apparecchi con le seguenti caratteristiche: si attivano solo con monete metalliche, gli elementi di abilità/trattenimento sono preponderanti rispetto all elemento aleatorio, il costo della partita non può superare i 50 centesimi di euro, la durata della partita è compresa tra 7 e 13 secondi, le vincite in denaro possono avere un valore non superiore a 50 euro, erogate dalla macchina subito dopo la sua conclusione ed esclusivamente in monete metalliche, non possono riprodurre il gioco del poker o comunque le sue regole fondamentali e il loro uso è vietato ai minori di anni 18; - al comma 7, lett. a), apparecchi con le seguenti caratteristiche: con essi il giocatore esprime la sua abilità fisica, mentale o strategica, sono attivabili solo con monete metalliche, il costo della partita non può superare 1 euro, distribuiscono, direttamente e immediatamente dopo la conclusione della partita, premi consistenti in prodotti di piccola oggettistica non convertibili in denaro o scambiabili con premi di diversa speciem il cui valore non può essere superiore a 20 euro, non possono riprodurre il gioco del poker ovvero le sue regole fondamentali; - il comma 7, lett. b) dell articolo 110 è stato abrogato dalla Legge 30 dicembre 2004, n. 311 (legge finanziaria 2005) - al comma 7, lett. c), apparecchi con le seguenti caratteristiche: basati sulla sola abilità fisica, mentale o strategica, non distribuiscono premi, la durata della partita può variare in relazione all abilità del giocatore e il costo della singola partita può essere superiore a 50 centesimi di euro, non possono riprodurre il gioco del poker ovvero le sue regole fondamentali. La nuova normativa prevede limiti quantitativi per l installazione degli apparecchi per il gioco lecito,esclusivamente per gli apparecchi di cui al comma 6 dell articolo 110. I limiti quantitativi sono i seguenti: Tipologia degli esercizi Numero massimo degli apparecchi installabili BAR (tipologie B D) N 1 ogni 15 mq. (max 2 fino a 50 mq., elevabile di un unità per ogni ulteriori 50 mq. fino ad un numero massimo di n.4) RISTORANTE ( tipologia A) N 1 ogni 30 mq. (max 2 fino a 100 mq., elevabile di un unità per ogni ulteriori 100 mq. fino ad un numero massimo di n.4) Nel caso di possesso di autorizzazione/i di tipologie diverse nel medesimo esercizio, si fa riferimento all attività commercialmente prevalente.

2 L offerta di gioco tuttavia non può riguardare esclusivamente apparecchi comma 6 (come previsto dall art. 3 c.3 del Decreto Direttoriale 27ottobre 2003), infatti qualora si intenda installare un apparecchio di cui alla predetta tipologia, sussiste l obbligo di installare almeno un altro apparecchio di tipologia diversa. Occorre vi sia una separazione fisica tra gli apparecchi di cui al comma 6 ed altre tipologie di apparecchi in quanto i primi non possono essere contigui alle altre tipologie di apparecchi. E vietato installare gli apparecchi di cui al comma 6 dell art. 110: - in tutte le aree poste all esterno degli esercizi; - nelle attività di somministrazione al servizio di ospedali, luoghi di cura, scuole od istituti scolastici e nelle pertinenze dei luoghi di culto. Per installare presso l esercizio di somministrazione apparecchi e congegni per il gioco lecito è necessario presentare preventivamente una denuncia di inizio attività. Negli esercizi pubblici in cui si effettuano giochi leciti deve essere esposta in modo visibile la TABELLA DEI GIOCHI vidimata dall Ufficio Esercizi Pubblici del Settore Attività Economiche e di Servizio. Presso l Ufficio Informazioni del Settore Attività Economiche e di Servizio è in distribuzione (ed è altresì scaricabile dal sito internet all indirizzo: cliccando su esercizi pubblici di somministrazione/modulistica) il modulo (n 20) aggiornato secondo le disposizioni di legge attualmente in vigore. Si ricorda infine che: - a partire dal 1 maggio 2004 non sono più ammessi i cosiddetti videopoker, i quali devono essere obbligatoriamente rimossi dagli esercizi e demoliti entro il 31 maggio ogni apparecchio deve possedere un nulla osta di distribuzione (rilasciato al produttore od all importatore)ed un nulla osta di messa in esercizio (rilasciato al noleggiatore o al gestore); - con la presentazione della denuncia di inizio attività l interessato dichiara che sussistono tutti i presupposti e i requisiti per l esercizio dell attività, in caso di dichiarazioni mendaci e false attestazioni non è ammessa la conformazione dell attività o la sanatoria ed il dichiarante è punito con la sanzione prevista dall articolo 483 del codice penale, salvo che il fatto non costituisca più grave reato; - qualora sorgano dubbi sulla legalità degli apparecchi è meglio verificare presso l Azienda Autonoma dei Monopoli di Stato se l apparecchio che si vuole installare rientra tra quelli ammessi (sul sito web: oppure presso gli ispettorati compartimentali: oppure al seguente indirizzo di posta elettronica: assistenza.operatori@aams.it); - con l uso di apparecchi illegali si subiscono pesanti sanzioni penali, infatti l ammenda può arrivare fino a euro e può anche essere disposta la chiusura dell esercizio!. La normativa che regola l attività è la seguente: - Regio Decreto 18 giugno 1931, n. 773 (art. 110) Approvazione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza; - Ministero delle Finanze, Decreto Direttoriale 27 ottobre 2003 Determinazione del numero massimo di apparecchi e congegni di cui all art. 110, commi 6 e 7 lett.b) del Testo Unico delle leggi di pubblica sicurezza, che possono essere installati presso gli esercizi pubblici, circoli privati e punti di raccolta di altri giochi autorizzati.

3 Informativa Circoli CITTÀ DI TORINO DIVISIONE COMMERCIO SETTORE ATTIVITÀ ECONOMICHE E DI SERVIZIO Con questo scritto il Settore intende fornire le informazioni essenziali che riguardano l installazione di apparecchi e congegni per il gioco lecito nei locali di somministrazione del circolo, al fine di permettere di esercitare l attività nel rispetto delle norme in vigore evitando di incorrere nelle sanzioni previste. In base alla normativa che regola l installazione dei videogiochi per il gioco lecito gli apparecchi sono suddivisi in 4 tipologie previste dall art. 110 del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza e precisamente: - al comma 6, apparecchi con le seguenti caratteristiche: si attivano solo con monete metalliche, gli elementi di abilità/trattenimento sono preponderanti rispetto all elemento aleatorio, il costo della partita non può superare i 50 centesimi di euro, la durata della partita è compresa tra 7 e 13 secondi, le vincite in denaro possono avere un valore non superiore a 50 euro, erogate dalla macchina subito dopo la sua conclusione ed esclusivamente in monete metalliche, non possono riprodurre il gioco del poker o comunque le sue regole fondamentali e il loro uso è vietato ai minori di anni 18; - al comma 7, lett. a), apparecchi con le seguenti caratteristiche: con essi il giocatore esprime la sua abilità fisica, mentale o strategica, sono attivabili solo con monete metalliche, il costo della partita non può superare 1 euro, distribuiscono, direttamente e immediatamente dopo la conclusione della partita, premi consistenti in prodotti di piccola oggettistica non convertibili in denaro o scambiabili con premi di diversa speciem il cui valore non può essere superiore a 20 euro, non possono riprodurre il gioco del poker ovvero le sue regole fondamentali; - il comma 7, lett. b) dell art. 110 è stato abrogato dalla Legge 30 dicembre 2004, n. 311 (legge finanziaria 2005) - al comma 7, lett. c), apparecchi con le seguenti caratteristiche: basati sulla sola abilità fisica, mentale o strategica, non distribuiscono premi, la durata della partita può variare in relazione all abilità del giocatore e il costo della singola partita può essere superiore a 50 centesimi di euro, non possono riprodurre il gioco del poker ovvero le sue regole fondamentali. La nuova normativa prevede limiti quantitativi per l installazione degli apparecchi per il gioco lecito,esclusivamente per gli apparecchi di cui al comma 6 dell articolo 110. I limiti quantitativi sono i seguenti: Tipologia dell attività svolta Numero massimo degli apparecchi installabili Somministrazione di bevande N 1 ogni 15 mq. (max 2 fino a 50 mq., elevabile di un unità per ogni ulteriori 50 mq. fino ad un numero massimo di n.4) Somministrazione di alimenti N 1 ogni 30 mq. (max 2 fino a 100 mq., elevabile di un unità per ogni ulteriori 100 mq. fino ad un numero massimo di n.4)

4 Nel caso venga esercitata sia l attività di somministrazione di bevande sia l attività di ristorazione si fa riferimento all attività prevalente. L offerta di gioco tuttavia non può riguardare esclusivamente apparecchi comma 6 (come previsto dall art. 3 c.3 del Decreto Direttoriale 27ottobre 2003), infatti qualora si intenda installare un apparecchio di cui alle predette tipologie, sussiste l obbligo di installare almeno un altro apparecchio di tipologia diversa Occorre vi sia una separazione fisica tra gli apparecchi di cui al comma 6 ed altre tipologie di apparecchi in quanto i primi non possono essere contigui alle altre tipologie di apparecchi. Per installare, presso il locale destinato alla somministrazione, apparecchi e congegni per il gioco lecito è necessario presentare preventivamente una denuncia di inizio attività. Nel caso in cui si effettuino giochi leciti deve essere esposta in modo visibile la TABELLA DEI GIOCHI vidimata dall Ufficio Esercizi Pubblici del Settore Attività Economiche e di Servizio. Presso l Ufficio Informazioni del Settore Attività Economiche e di Servizio è in distribuzione (ed è altresì scaricabile dal sito internet all indirizzo: cliccando su esercizi pubblici di somministrazione/modulistica) il modulo (n 20) aggiornato secondo le disposizioni di legge attualmente in vigore. Si ricorda infine che: - a partire dal 1 maggio 2004 non sono più ammessi i cosiddetti videopoker, i quali devono essere obbligatoriamente rimossi dagli esercizi e demoliti entro il 31 maggio ogni apparecchio deve possedere un nulla osta di distribuzione (rilasciato al produttore od all importatore)ed un nulla osta di messa in esercizio (rilasicato al noleggiatore o al gestore); - con la presentazione della denuncia di inizio attività l interessato dichiara che sussistono tutti i presupposti e i requisiti per l esercizio dell attività, in caso di dichiarazioni mendaci e false attestazioni non è ammessa la conformazione dell attività o la sanatoria ed il dichiarante è punito con la sanzione prevista dall articolo 483 del codice penale, salvo che il fatto non costituisca più grave reato; - qualora sorgano dubbi sulla legalità degli apparecchi è meglio verificare presso l Azienda Autonoma dei Monopoli di Stato se l apparecchio che si vuole installare rientra tra quelli ammessi (sul sito web: oppure presso gli ispettorati compartimentali: oppure al seguente indirizzo di posta elettronica: assistenza.operatori@aams.it); - con l uso di apparecchi illegali si subiscono pesanti sanzioni penali, infatti l ammenda può arrivare fino a euro e può essere disposta anche la chiusura dell esercizio!. La normativa che regola l attività è la seguente: - Regio Decreto 18 giugno 1931, n. 773 (art. 110) Approvazione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza; - Ministero delle Finanze, Decreto Direttoriale 27 ottobre 2003 Determinazione del numero massimo di apparecchi e congegni di cui all art. 110, commi 6 e 7 lett.b) del Testo Unico delle leggi di pubblica sicurezza, che possono essere installati presso gli esercizi pubblici, circoli privati e punti di raccolta di altri giochi autorizzati.

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