Azienda Sanitaria Locale Viterbo CAPITOLATO RESPONSABILITA CIVILE VERSO TERZI E VERSO PRESTATORI DI LAVORO

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1 Azienda Sanitaria Locale Viterbo CAPITOLATO RESPONSABILITA CIVILE VERSO TERZI E VERSO PRESTATORI DI LAVORO REGIME DI CLAIMS MADE 1/27

2 DEFINIZIONI Nel testo che segue si intendono: - per Contraente : il soggetto che stipula l assicurazione; - per "Assicurazione" il contratto di Assicurazione; - per "Polizza" il documento che prova l'assicurazione; - per Assicurato : l Azienda Sanitaria Locale di Viterbo, ed i Suoi Organi Direttore Generale, Direttore Amministrativo, Direttore Sanitario, Direttore Sociale, i Componenti del Collegio dei Revisori, nonché i Dirigenti ed i Dipendenti tutti; - Assicurato aggiuntivo le persone fisiche e giuridiche diverse dal Contraente alle quali è riconosciuta tale qualifica nel testo contrattuale, in quanto soggetti il cui interesse è protetto dall assicurazione. Gli assicurati aggiuntivi potranno esercitare i diritti nascenti dal contratto unicamente per il tramite della Contraente stessa; - per Società : l impresa assicuratrice ovvero gli Assicuratori; - per "Broker" Marsh SpA; - per "Premio" la somma dovuta dal Contraente alla Società; - per Sinistro RCT : la richiesta di risarcimento di danni per i quali è prestata l assicurazione; - per Sinistro da Medical Malpractice Il sinistro riconducibile alla Responsabilità connessa: Alla qualità di struttura ospedalierasanitaria All esercizio della professione medico/sanitaria ed alle attività ad essa connesse -per Sinistro RCO : il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata l assicurazione; - per "Indennizzo" la somma dovuta dalla Società in caso di sinistro; - per Scoperto : parte del danno risarcibile espressa in percentuale che rimane a carico dell Assicurato; - per Franchigia per sinistro : L importo che, per ogni sinistro, viene detratto all ammontare liquidabile a termini di polizza per il risarcimento di danni e che rimane a carico del Contraente. La Società risponde pertanto solo di quella parte di tale importo, che supera detta franchigia; - per "Cose" sia gli oggetti che gli animali; 2/27

3 - per "Retribuzioni" Ammontare totale delle retribuzioni lorde erogate al personale dipendente nonché al personale sanitario convenzionato al netto delle trattenute per oneri previdenziali; compensi corrisposti al personale dipendente a fronte dell'esercizio di attività libero professionale "Intramuraria"; - per "Dipendente" Personale INAIL, non INAIL, parasubordinati, interinali. 3/27

4 DESCRIZIONE DEL RISCHIO Esercente AZIENDA SANITARIA LOCALE DI VITERBO per lo svolgimento delle attività inerenti all assolvimento dei suoi compiti istituzionali, compresi i servizi complementari e sussidiari previsti e consentiti o delegati in forza di leggi, regolamenti o atti amministrativi ovunque e con qualsiasi mezzo svolti, anche se gestiti in tutto o in parte da terzi. CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE ART. 1 DICHIARAZIONI RELATIVE ALLE CIRCOSTANZE DEL RISCHIO Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente e/o Assicurato relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all indennizzo, nonché la stessa cessazione dell assicurazione (artt. 1892, 1893 e 1894 c.c.). ART. 2 DURATA DEL CONTRATTO - DECORRENZA DELLA GARANZIA - PAGAMENTO DEL PREMIO Il presente contratto avrà durata dalle ore del 31/05/2009 alle ore del 31/05/2010 senza tacito rinnovo alla scadenza finale. L Ente si riserva inoltre la facoltà di richiedere alla Società di prorogare il contratto alle medesime condizioni in corso e con premio calcolato in prorata temporis di 120 (centoventi ) giorni dopo la scadenza finale, se ciò risultasse necessario per concludere la procedura di gara per l aggiudicazione di un nuovo contratto, con preavviso di almeno 30 (trenta) giorni da darsi alla Società mediante lettera raccomandata. Ove ne ricorrano le condizioni previste dalla legge il Contraente potrà richiedere, in accordo tra le Parti, il rinnovo del contratto per una durata massima pari a quella originaria inoltrando richiesta scritta alla Società entro tre mesi antecedenti la scadenza. Fermo restando che il premio viene versato in rate semestrali scadenti rispettivamente al 31/05 e al 30/11, il Contraente é tenuto al pagamento della prima rata di premio entro 60 (sessanta) giorni dal ricevimento del contratto, ferma restando l efficacia e l effetto della garanzia. In caso di inadempienza la garanzia resterà sospesa dalle ore del sessantesimo giorno e riprenderà vigore alle ore del giorno del pagamento del premio, fermo restando il diritto della Società al pagamento di quanto dovuto. Il termine temporale di pagamento delle rate di premio successive é di 60 (sessanta) giorni dalla data di scadenza dell annualità assicurativa o frazione di anno. In caso di inadempienza si procederà come precedentemente previsto. 4/27

5 I premi potranno essere pagati alla Direzione della Società o alla sede dell Agenzia alla quale è assegnata la polizza, anche per il tramite del broker. ART. 3 - ALTRE ASSICURAZIONI Il Contraente deve comunicare per iscritto alla Società l'esistenza e la successiva stipulazione di altre assicurazioni per il rischio descritto in polizza; in caso di sinistro, l'assicurato o il Contraente deve darne avviso a tutti gli assicuratori indicando a ciascuno il nome degli altri (art C.C.). ART. 4 - AGGRAVAMENTO DEL RISCHIO Il Contraente deve dare comunicazione scritta alla Società di ogni aggravamento del rischio. Gli aggravamenti di rischio non noti o non accettati dalla Società possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo nonché la stessa cessazione dell'assicurazione (art.1898 C.C.). ART. 5 - DIMINUZIONE DEL RISCHIO Nel caso di diminuzione del rischio la Società è tenuta a ridurre proporzionalmente il premio o le rate di premio successive alla comunicazione del Contraente (art C.C.) e rinuncia al relativo diritto di recesso. ART. 6 - MODIFICHE DELL'ASSICURAZIONE Le eventuali modificazioni dell'assicurazione devono essere provate per iscritto. ART. 7 - ONERI FISCALI Gli oneri fiscali relativi all'assicurazione sono a carico del Contraente. ART. 8 - FORO COMPETENTE Foro competente è esclusivamente quello ove ha sede il Contraente ART. 9 - RINVIO ALLE NORME DI LEGGE Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme di legge. ART. 9 BIS INTERPRETAZIONE DEL CONTRATTO Si conviene tra le Parti che in caso di dubbia interpretazione delle norme contrattuali, verrà data l'interpretazione più estensiva e favorevole al Contraente /Assicurato su quanto contemplato dalle condizioni tutte di assicurazione. ART. 10 CLAUSOLA BROKER Il Contraente dichiara di aver affidato la gestione della presente polizza alla Spett.le Marsh S.p.A ai sensi della L.792/84 come modificata dal D.Lgs. 07/09/2005 n.209, che incarica della gestione ed esecuzione e/o successive modificazioni e/o integrazioni nonché, eventualmente, di proroghe, rinnovi. Pertanto, agli effetti delle condizioni della presente polizza gli Assicuratori danno atto che ogni comunicazione fatta dal Contraente/Assicurato tramite il Broker si intenderà come fatta dal Contraente/Assicurato stesso. 5/27

6 NORME CHE REGOLANO LA SEZIONE I GARANZIE RCT /RCO ART OGGETTO DELLA GARANZIA DELLA RESPONSABILITÀ CIVILE VERSO TERZI (R.C.T.) La Società si obbliga a tenere indenne l'assicurato/ Contraente di quanto questi sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile ai sensi di legge, a titolo di risarcimento (capitale, interessi e spese) di danni involontariamente cagionati a terzi per: morte e lesioni personali distruzione e deterioramento di cose in conseguenza di un fatto verificatosi in relazione allo svolgimento dell'attività per la quale è prestata l'assicurazione, compresa la R.C. derivante all'assicurato Contraente per fatti imputabili al personale, compreso quello medico e paramedico, dipendente dell'assicurato; nel caso in cui il danno sia dovuto a dolo o colpa grave, la Società si riserva il diritto di rivalsa nei confronti di tali soggetti. La garanzia comprende inoltre l esercizio dell attività libera professionale svolta dai medici dipendenti in regime intramurario, così come definita dal D.M. 28/2/97. La garanzia è altresì estesa alla R.C. personale dei: dipendenti, compresi medici e paramedici, medici a rapporto convenzionale autonomo per l'attività prestata nelle strutture, anche mobili, gestite dall'azienda. L'Assicurazione conserva la propria validità anche in relazione alla responsabilità civile personale e professionale di dipendenti della Contraente che svolgono attività presso altre strutture in virtù di convenzioni o specifici contratti stipulati con l'assicurato o la Contraente stessa. Si intende inclusa la responsabilità derivante alla Contraente per il fatto delle persone sopra indicate, resta salva la facoltà di rivalsa spettante alla Società in caso di dolo o colpa grave dei soggetti sopra indicati. La garanzia si intende altresì estesa alla RC derivante all Azienda Assicurata per fatto imputabile a persona non dipendente, con pieno diritto di rivalsa nei confronti di tali soggetti e con esclusione della responsabilità personale che a qualunque titolo ricada su di essi, fatta eccezione per quelle categorie di persona non dipendente per le quali sussista l obbligo di copertura con oneri a carico dell Ente Assicurato. Limitatamente alle suddette categorie la garanzia viene prestata anche per la responsabilità personale ascrivibile a tali soggetti fino alla concorrenza dei massimali stabiliti dalla Legge con rinuncia all azione di rivalsa nei loro confronti. La garanzia opera purché l Assicurato Contraente disponga delle autorizzazioni previste dall ordinamento giuridico e dai regolamenti vigenti per l esercizio dell attività oggetto della presente assicurazione. 6/27

7 Si precisa che rivestono la qualifica di Assicurato Aggiuntivo Qualsiasi persona fisica o giuridica alla quale sia riconosciuta l'estensione della qualifica di Assicurato nel contesto contrattuale: a titolo esemplificativo il personale appartenente alle seguenti categorie: - personale universitario convenzionato, - personale a contratto, inclusi i medici contrattisti, - medici specialisti in formazione, - obiettori di coscienza in servizio sostitutivo civile; - assegnisti, borsisti e tirocinanti; - appartenenti ad Associazioni di volontariato; In caso di corresponsabilità di due o più Assicurati i massimali previsti restano tali ad ogni effetto. ART. 12 NOVERO DI TERZI Si prende atto fra le parti che: a) quando il Contraente/Assicurato è una persona fisica non sono considerati terzi esclusivamente il coniuge, i genitori, i figli del Contraente/Assicurato stesso; b) quando il Contraente/Assicurato non è una persona fisica non sono considerati terzi esclusivamente i prestatori di lavoro da lui dipendenti assicurati ai sensi del D.P.R n e successive modifiche integrazioni ed interpretazioni quando opera la garanzia R.C.O. di cui all'art. 21; A titolo di maggior precisazione si prende atto fra le Parti che sono considerati terzi tutti coloro che non rientrano nel novero dei prestatori di lavoro come sopra definiti, anche nel caso di partecipazione alle attività del Contraente/Assicurato stesso (manuali e non) a qualsiasi titolo intraprese, nonchè per la presenza, a qualsiasi titolo scopo, nell'ambito delle suddette attività. ART DANNI ESCLUSI DALLA GARANZIA R.C.T. La garanzia R.C.T non comprende i danni: A 1) direttamente riconducibili alla intenzionale mancata osservanza e violazione delle disposizioni di Legge o dei regolamenti inerenti il funzionamento e la gestione delle strutture sanitarie e dei relativi impianti dell'azienda Ospedaliera (o USL/ASL) assicurata, da parte del Direttore Generale, Amministrativo e Sanitario nonché del Responsabile dei Servizio di protezione e sicurezza incaricato ai sensi della legge 626/94 e s.m.i 2) di natura estetica e fisionomica, conseguenti ad interventi di chirurgia estetica; 3) da distribuzione e utilizzazione del sangue; 4) da attività di sperimentazione clinica. B conseguenti a: 1) inquinamento dell'aria, dell'acqua o del suolo; 2) interruzione, impoverimento, deviazione di sorgenti e corsi d'acqua; 7/27

8 3) alterazione o impoverimento di falde acquifere, di giacimenti minerari ed in genere di quanto trovasi nel sottosuolo e sia suscettibile di sfruttamento; C da proprietà ed uso di: 1) veicoli a motore su strade di uso pubblico o su aree ad esse equiparate; 2) natanti a vela di lunghezza superiore a metri sei e di unità naviganti a motore; 3) aeromobili; 4) veicoli a motore, macchinari od impianti che siano condotti od azionati da persona non abilitata a norma delle disposizioni in vigore; D l) a cose che l'assicurato Contraente o i suoi dipendenti detengano o possiedano a qualsiasi titolo 2) alle cose trasportate, rimorchiate, sollevate, caricate o scaricate; 3) ai mezzi di trasporto sotto carico o scarico, ovvero in sosta nell'ambito di esecuzione di tali operazioni; E) derivanti dalla proprietà di fabbricati diversi da quelli ove si svolge l'attività assicurata; per i fabbricati in cui si svolge l'attività assicurata l assicurazione non comprende i danni da spargimento d acqua o rigurgiti di fogne, salvo che siano conseguenti a rotture accidentali di tubazioni o condutture, nonché quelli derivanti unicamente da umidità, stillicidio ed in genere insalubrità dei locali. L'assicurazione non opera, altresì, per i lavori edili rientranti nel campo di applicazione dei D.Lgs. n. 494 dei e s.m.i. e per quelli di straordinaria manutenzione: F) l) da furto; 2) a cose di cui l'assicurato Contraente debba rispondere ai sensi degli artt. 1783, 1784, 1785 bis e 1786 del Codice Civile; 3) a cose altrui derivanti da incendio di cose dell'assicurato o da lui detenute o possedute; G H I J derivanti da: trasformazioni o assestamenti energetici dell atomo, naturali o provocati artificialmente (fissione e fusione nucleare, macchine acceleratrici) ovvero da produzione, detenzione ed uso di sostanze radioattive. derivanti da mancato, errato, inadeguato funzionamento del sistema informativo e/o di qualsiasi impianto, apparecchiatura, componente elettronica, firmware, software, hardware in ordine alla gestione delle date (c.d. Rischio 2000). rischi derivanti da richieste di risarcimento a seguito di malattia già manifestatasi o che potrebbe manifestarsi in relazione all encefalopatia spungiforme (BSE), come a titolo esemplificativo l encefalopatia spungiforme bovina o nuove varianti della malattia di Creutzfed-Jacob, di cui l Ente possa venire chiamato a rispondere in relazione ad attività veterinarie e(o controllo, vigilanza sanitaria. di qualunque natura, comunque occasionati, direttamente o indirettamente derivanti, seppur in parte, dall esposizione e/o contatto con l asbesto, l amianto e/o qualsiasi altra sostanza contenente in qualunque forma o misura l asbesto o l amianto, nè per i danni da campi elettromagnetici; 8/27

9 K derivanti da scioperi, tumulti, sommosse, atti vandalici, di terrorismo e di sabotaggio; ART ESTENSIONE TERRITORIALE AL FINI DELLA GARANZIA R.C.T. La garanzia R.C.T. vale per i danni che avvengano nel territorio di tutti i Paesi Europei. ART ASSICURAZIONE RESPONSABILITÀ CIVILE VERSO I DIPENDENTI (R.C.O./R.C.I.). Assicurazione Responsabilità Civile verso dipendenti soggetti all assicurazione di legge contro gli infortuni. La Compagnia si obbliga a tenere indenne l Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare (capitale, interessi e spese) quale civilmente responsabile: 1) Ai sensi degli artt. 10 e 11 del D.P.R. 30 Giugno 1965, n (rivalsa I.N.A.I.L. e maggior danno), per gli infortuni (escluse le malattie professionali) sofferti dai propri prestatori di lavoro da lui dipendenti ed addetti all attività per la quale è prestata l assicurazione, compresi altresì i dirigenti nonché il rischio in itinere, come previsto dal Decreto Legislativo n 38 del 23/2/2000. La Compagnia quindi si obbliga a rifondere all Assicurato le somme richieste dall INAIL a titolo di regresso nonché gli importi richiesti a titolo di maggior danno dall infortunato e/o aventi diritto semprechè sia stata esperita l azione di regresso dell INAIL e quest ultima sia riferita a capitalizzazione per postumi invalidanti. 2) Ai sensi del Codice Civile nonché dal D.Lgs 626 del 19/9/94 (e successive modifiche ed integrazioni) a titolo di risarcimento di danni non rientranti nella disciplina del D.P.R. 30 Giugno 1965 n. 1124, cagionati ai prestatori di lavoro di cui al precedente punto 1 per danni corporali dai quali sia derivata un invalidità permanente (escluse le malattie professionali). Questa garanzia è prestata con l applicazione di una franchigia di 2.500,00 per ogni persona infortunata. L assicurazione è efficace alla condizione che al momento del sinistro l Assicurato sia in regola con gli obblighi per l assicurazione di legge. La validità dell'assicurazione è subordinata alla condizione che l'assicurato sia in regola con gli obblighi derivanti dall'assicurazione di legge. L'assicurazione conserva tuttavia la propria validità anche se l'assicurato non è in regola con gli obblighi di cui sopra in quanto ciò derivi da inesatta od erronea interpretazione delle norme di legge vigenti in materia. Assicurazione Responsabilità Civile verso dipendenti non soggetti all assicurazione di legge contro gli infortuni e/o prestatori di lavoro temporaneo (lavoro interinale) (R.C.I.) La Compagnia si obbliga a tenere indenne l Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile ai sensi di legge, a titolo di risarcimento (capitale, interessi e spese) per danni corporali (escluse le malattie professionali), involontariamente cagionati ai propri dipendenti non soggetti all obbligo di assicurazione ai sensi del D.P.R. 30 Giugno 1965, n. 1124, nonché prestatori di lavoro temporaneo (lavoro interinale) in conseguenza di un fatto accidentale verificatosi in occasione di lavoro o di servizio e ciò semprechè sia operante la garanzia R.C.O. e nell ambito dei massimali ivi previsti. 9/27

10 Tanto l assicurazione R.C.T. quanto l assicurazione R.C.O./R.C.I. valgono anche per le azioni di rivalsa esperite dall INPS ai sensi dell art. 14 della legge 12 Giugno 1984, n ART DANNI ESCLUSI DALLA GARANZIA R.C.O. La garanzia R.C.O. non vale: 1) per le malattie professionali; 2) per i sinistri derivanti da detenzione o impiego di esplosivi; 3) per i sinistri derivanti da trasformazioni o assestamenti energetici dell'atomo, naturali o provocati artificialmente (fissione e fusione nucleare, macchine acceleratrici) ovvero da produzione, detenzione ed uso di sostanze radioattive; 4) per i danni di qualunque natura derivanti da amianto o da qualsiasi altra sostanza contenente in qualunque forma o natura l amianto, né per i danni da campi elettromagnetici. ART ESTENSIONE TERRITORIALE AI FINI DELLA GARANZIA R.C.O. La garanzia R.C.O. vale per i sinistri che avvengano nel mondo intero. ART VALIDITÀ TEMPORALE DELL'ASSICURAZIONE L Assicurazione RCT vale per le richieste di risarcimento presentate per la prima volta nel corso del periodo di efficacia dell Assicurazione stessa, a condizione che tali richieste siano conseguenti a fatti colposi posti in essere durante il periodo di validità della garanzia. La garanzia vale anche per le richieste di risarcimento presentate per la prima volta all Assicurato durante il periodo di efficacia dell Assicurazione per fatti colposi posti in essere in data antecedente la data di effetto della polizza in essere a condizione che tali richieste si riferiscano a eventi verificatisi non prima del 31/12/2000. Agli effetti di quanto disposto dagli articoli del Codice Civile l Assicurato dichiara e la Società ne prende atto, di non essere a conoscenza di fatti e circostanze che possano dare luogo a richieste di risarcimento indennizzabili ai sensi della presente assicurazione. ART PLURALITÀ DI ASSICURATI Il massimale stabilito in polizza sia per l'r.c.t. sia per l'r.c.o. per il danno cui si riferisce la domanda di risarcimento, resta per ogni effetto, unico, anche nel caso di corresponsabilità di più assicurati fra di loro. ART LIMITI DI INDENNIZZO Qualora un unico sinistro interessi contemporaneamente sia la garanzia R.C.T. che quella R.C.O., la massima esposizione della Società non potrà comunque superare il massimale catastrofale previsto per la garanzia R.C.T. ART BUONA FEDE L omissione da parte dell Assicurato di una circostanza eventualmente aggravante il rischio, così come le inesatte e/o incomplete dichiarazioni dell Assicurato all atto della stipulazione del contratto o durante il corso dello stesso, non pregiudicano il diritto al risarcimento dei danni nè riduzione dello stesso, semprechè tali omissioni o inesatte dichiarazioni siano avvenute in buona fede fermo restando il diritto della Società, una volta venuta a conoscenza di circostanze aggravanti che comportino un premio maggiore, di richiedere la relativa modifica delle condizioni in corso (aumento del premio con decorrenza dalla data in cui le 10/27

11 circostanze aggravanti siano venute a conoscenza della Società o in caso di sinistro, conguaglio del premio per l intera annualità in corso). ART REGOLAZIONE DEL PREMIO Il premio è convenuto sulla base di elementi variabili, viene anticipato in via provvisoria come risulta nel conteggio indicato in polizza che deve intendersi quale premio minimo annuo ed è regolato alla fine di ciascun periodo assicurativo annuo, o della minor durata del contratto, secondo le variazioni intervenute durante lo stesso periodo, negli elementi presi come base per il conteggio del premio, fermo il premio minimo stabilito in polizza. A tale scopo: a) Comunicazione dei dati e pagamento della differenza di premio Entro 90 giorni dalla fine di ogni periodo annuo di assicurazione o della minor durata del contratto, il Contraente deve fornire per iscritto alla Compagnia i dati necessari e cioè l indicazione dei dati presi a base per il conteggio del premio. Le differenze attive risultanti dalla regolazione devono essere pagate entro 90 giorni dalla comunicazione effettuata dalla Società. b) Inosservanza dell obbligo di comunicazione di dati Nel caso in cui il Contraente, nei termini prescritti, non abbia effettuato: - la comunicazione dei dati, ovvero - il pagamento della differenza dovuta, se attiva La Società deve fissargli mediante formale atto di messa in mora, un ulteriore termine di 30 giorni, trascorso il quale, il premio anticipato in via provvisoria per le rate successive viene considerato in conto o a garanzia di quello relativo al periodo assicurativo annuo per il quale non ha avuto luogo la regolazione od il pagamento della differenza attiva. In tale eventualità la garanzia resta sospesa dalla scadenza dei termini di cui al precedente comma e riprende vigore alle ore 24 del giorno in cui l Assicurato/Contraente abbia adempiuto i suoi obblighi, salvo il diritto per la Compagnia di agire giudizialmente o di dichiarare la risoluzione del contratto con lettera raccomandata. Per i contratti cessati per qualsiasi motivo, nel caso in cui il Contraente non adempia gli obblighi relativi alla regolazione del premio, la Compagnia non sarà obbligata per i sinistri accaduti nel periodo al quale si riferisce la mancata regolazione. Resta fermo per la Compagnia stessa il diritto di agire giudizialmente. c) Rivalutazione del premio anticipato in via provvisoria Se all atto della regolazione annuale il consuntivo degli elementi variabili di rischio superi il doppio di quanto preso come base per la determinazione del premio dovuto in via anticipata, quest ultimo viene rettificato, a partire dalla prima scadenza annua successiva alla comunicazione, sulla base di una rivalutazione del preventivo degli elementi variabili, comunque non inferiore al 75% dell ultimo consuntivo. d) Verifiche e controlli La Compagnia ha il diritto di effettuare verifiche e controlli, nei limiti del D. Lgs. 196 del 2003, per i quali l Assicurato/Contraente è tenuto a fornire i chiarimenti e le documentazioni necessarie. Si conviene che, ai fini della regolazione annuale del premio, non verrà considerato nell ammontare complessivo delle retribuzioni quanto derivante da incrementi retributivi dipendenti da rinnovo di contratti di lavoro. 11/27

12 Sarà, invece, conteggiato ogni incremento derivante da ampliamento di personale e/o di attività. NORME CHE REGOLANO I SINISTRI ART OBBLIGHI DELL'ASSICURATO IN CASO DI SINISTRO In caso di sinistro l'assicurato Contraente deve darne avviso scritto all'agenzia alla quale è assegnata la polizza oppure alla Società entro trenta giorni da quando l ufficio preposto alla gestione delle coperture assicurative ne ha avuto conoscenza (art C.C.). Devono inoltre far seguito nel più breve tempo possibile, le ulteriori indicazioni sulle modalità di accadimento del sinistro di cui l'assicurato Contraente sia venuto a conoscenza, nonché i documenti e gli atti giudiziari relativi al sinistro successivamente a lui pervenuti. Se l'assicurato Contraente omette o ritarda la presentazione della denuncia di sinistro, la Società ha diritto di rifiutare o ridurre il pagamento del danno in ragione del pregiudizio sofferto (art C.C.). ART GESTIONE DELLE VERTENZE - SPESE DI RESISTENZA La Società assume, fino a quando ne ha interesse, a nome dell'assicurato Contraente, la gestione stragiudiziale e giudiziale delle vertenze in sede civile, penale ed amministrativa designando, ove occorra, legali o tecnici, ed avvalendosi di tutti i diritti ed azioni spettanti all'assicurato stesso. L'Assicurato Contraente è tenuto a prestare la propria collaborazione per permettere la gestione delle suddette vertenze e a comparire personalmente in giudizio ove la procedura lo richieda. La Società ha il diritto di rivalersi sull'assicurato Contraente del pregiudizio derivatole dall'inadempimento di tali obblighi. Sono a carico della Società le spese sostenute per resistere all azione promossa contro l'assicurato Contraente, entro il limite di un importo pari al quarto del massimale stabilito in polizza per il danno cui si riferisce la domanda. Qualora la somma dovuta al danneggiato superi detto massimale, le spese vengono ripartite fra Società e Assicurato Contraente in proporzione del rispettivo interesse. La Società non rimborsa le spese incontrate dall'assicurato Contraente per i legali o tecnici che non siano da essa designati e non risponde di multe od ammende nè delle spese di giustizia penale. ART RECESSO IN CASO DI SINISTRO Dopo ogni sinistro e fino al 60 giorno del pagamento o rifiuto dell'indennizzo, le Parti possono recedere dall'assicurazione con preavviso pari a 120 giorni. In caso di recesso da parte della Società dalla presente assicurazione, entro 15 giorni dalla data di efficacia dello stesso,la stessa rimborserà la parte di premio,al netto dell'imposta relativa al periodo di rischio non corso. 12/27

13 ART.28 - FRANCHIGIA PER MEDICAL MALPRACTICE Le garanzie, limitatamente al solo esercizio delle attività mediche ( Medical Malpractice ) vengono prestate con applicazione di una franchigia fissa di ,00 per sinistro. Si precisa che per Sinistro da Medical Malpractice si intende il sinistro riconducibile alla Responsabilità connessa: Alla qualità di struttura ospedaliera-sanitaria All esercizio della professione medico/sanitaria ed alle attività ad essa connesse Resta inteso che la presente franchigia sarà operante esclusivamente in caso di sinistro da "Medical Malpractice" e non opererà, pertanto, né per i sinistri RCT, né per i sinistri R.C.O, né per la difesa legale. Procedura Gestione Sinistri La Società si impegna a liquidare al terzo danneggiato l importo del danno al lordo di eventuali scoperti o franchigie contrattualmente previste, nonché liquidare anche i danni non superiori per valore agli scoperti o franchigie. La Società si rende disponibile a definire di concerto con L'Azienda Sanitaria la procedura dettagliata per la gestione dei sinistri a seconda delle diverse tipologie, oltre all'individuazione congiunta di legali, medici legali e tecnici al fine di una corretta e condivisa gestione delle vertenze, come meglio precisato al paragrafo "Gestione delle vertenze ". La Compagnia di Assicurazione, si impegna a partecipare attivamente al Comitato Valutazione Sinistri (CVS) che la Azienda Sanitaria di Viterbo procederà ad istituire. Tale comitato collaborerà alla gestione dei sinistri valutando la fondatezza delle richieste risarcitorie, esprimendo parere sugli importi posti a riserva e convenendo, congiuntamente con la Compagnia stessa, le eventuali tesi difensive. La Compagnia si impegna altresì a garantire la propria presenza a periodiche riunioni del CVS anche successivamente alla data di scadenza del presente Contratto, al fine di garantire una continuità al lavoro effettuato nel Comitato anche per i sinistri che, alla data di cessazione del Contratto, non abbiano ancora trovato una compiuta definizione. Tale partecipazione avrà luogo fino a quando non verranno definiti tutti i sinistri per i quali l Assicurato riterrà necessario il confronto congiunto con la Compagnia. In caso di sinistri sotto franchigia il parere del CVS sarà vincolante. La Società terrà a proprio carico la remunerazione dell'attività prestata nell'ambito del Comitato Valutazione Sinistri dal proprio rappresentante nonché da un Medico Legale e da un Legale. 13/27

14 A tal fine, entro 30 giorni dalla data di aggiudicazione, la Compagnia indicherà una rosa di tre nominativi di Legali e Medici Legali tra i quali l'azienda potrà scegliere coloro che prenderanno parte al Comitato. Modalità di rimborso delle franchigie Alle scadenze semestrali convenute il Contraente/Assicurato, sulla base delle evidenze della Società, si impegna a provvedere al pagamento di quanto dovuto a titolo di rimborso entro 60 giorni. Qualora la polizza dovesse essere disdetta per qualunque motivo prima della scadenza contrattuale, gli importi di cui sopra verranno richiesti dalla società in data successiva alla liquidazione di ogni singolo danno e il Contraente/Assicurato si impegna a provvedere al pagamento entro 30 giorni dalla richiesta. Rapporto sinistri La Società si impegna a fornire al Contraente, con cadenza trimestrale, una informativa completa e dettagliata in merito allo stato dei sinistri denunciati (tabulati con data accadimento - data denuncia - controparte importo preventivato/riservato/pagato - data pagamento). COASSICURAZIONE - RIPARTO E DELEGA (EVENTUALE) L assicurazione è ripartita per quote tra le Società indicate nel riparto allegato. Resta confermato che in caso di sinistro ognuna delle Coassicuratrici concorrerà al pagamento dell indennizzo in proporzione alla quota da essa assicurata, esclusa ogni responsabilità solidale. La Spettabile(Compagnia) all uopo designata Coassicuratrice Delegataria dichiara di aver ricevuto mandato dalle Coassicuratrici indicate nel riparto a firmare gli atti sopraindicati anche in loro nome e per conto e ciò vale anche per il presente atto. Pertanto, le comunicazioni inerenti alla polizza, (ivi comprese le comunicazioni relative al recesso ed alla disdetta) devono trasmettersi dall una all altra parte solo per il tramite della Spettabile (Compagna) la cui firma in calce di eventuali futuri atti impegnerà anche le Coassicuratrici che in forza della presente clausola ne conferiscono mandato. La Delegataria è anche incaricata dalle Coassicuratrici dell esazione dei premi o di importi comunque dovuti dall Assicurato in dipendenza del contratto, contro rilascio delle relative quietanze; scaduto il premio la Delegataria può sostituire le quietanze eventualmente mancanti delle altre Coassicuratrici con altra propria rilasciata in loro nome. Nel caso in cui il contratto di assicurazione sia aggiudicato ad associazione temporanea di imprese, si deroga totalmente al disposto di cui all art.1911 del codice civile, essendo tutte le imprese responsabili in solido. La delega assicurativa è assunta dall impresa di assicurazione indicata dal raggruppamento d imprese quale mandataria. Non è consentita l associazione anche in partecipazione od il raggruppamento temporaneo d imprese concomitante o successivo all aggiudicazione della gara. 14/27

15 CONDIZIONI AGGIUNTIVE ART DISTRIBUZIONE ED UTILIZZAZIONE DEL SANGUE La garanzia comprende la responsabilità civile derivante all'assicurato Contraente per danni cagionati a terzi in conseguenza della distribuzione o dell'utilizzazione del sangue o dei suoi preparati o derivati di pronto impiego, compresi i danni da HIV. La garanzia è operante a condizione che: l'assicurato Contraente abbia ottemperato a tutti gli obblighi previsti in merito al controllo preventivo del sangue da leggi e/o circolari ministeriali specifiche sulla materia e in vigore al momento del fatto. La garanzia è prestata nell'ambito di un massimale di polizza comunque pari a 1/3 di quello indicato in polizza che deve intendersi quale massima esposizione della Società per ogni annualità assicurativa indipendentemente dal numero delle richieste di risarcimento presentate all'assicurato Contraente nello stesso periodo. ART 31 - R.C. SOSTANZE RADIOATTIVE 1) A parziale deroga dell'art. 13 lett. G), delle "Condizioni Generali di Assicurazione" di polizza, l'assicurazione comprende i danni derivanti dalla detenzione e dall'uso delle fonti radioattive. 2) L'assicurazione è efficace a condizione che l'attività dell'assicurato Contraente, quale descritta nella proposta - questionario, sia intrapresa con l'osservanza delle norme vigenti in materia, nonché delle prescrizioni della competente autorità. L'Assicurato Contraente si impegna altresì ad uniformarsi alle norme ed alle prescrizioni successivamente emanate, a valersi esclusivamente di personale tecnico specializzato ed idoneamente protetto e ad allontanare qualsiasi persona estranea all'impiego delle fonti dai locali di conservazione od uso delle fonti stesse. 3) L'Assicurato Contraente accorda alla Società la facoltà di ispezione dei rischio, senza che tale facoltà diminuisca gli impegni e gli obblighi assunti in forza della presente condizione. 4) Il massimale per sinistro indicato in polizza rappresenta il limite di esposizione della Società per ciascun periodo assicurativo annuo. ART GARANZIA INQUINAMENTO ACCIDENTALE A parziale deroga dell'art. 13 lett. B l) si precisa che la garanzia si estende ai danni conseguenti a contaminazione dell'acqua, dell'aria o del suolo congiuntamente o disgiuntamente provocati da sostanze di qualunque natura emesse o comunque fuoriuscite a seguito di rottura accidentale di impianti e condutture. La presente estensione di garanzia si intende prestata con l'applicazione di uno scoperto del 10% di ogni sinistro, con il minimo non indennizzabile di Euro 516,45 e fino a concorrenza di un massimo risarcimento di Euro ,00 per sinistro e per anno assicurativo. 15/27

16 ART ESTENSIONE DELL'ASSICURAZIONE R.C.O. ALLE MALATTIE PROFESSIONALI A parziale deroga dell'art. 16 1) delle Condizioni Generali di Assicurazione, l'assicurazione della Responsabilità Civile verso i prestatori di lavoro è estesa al rischio delle malattie professionali riconosciute dall'inail. L'estensione spiega i suoi effetti a condizione che le malattie si manifestino in data posteriore a quella della stipulazione della polizza e siano conseguenza di fatti colposi commessi e verificatisi per la prima volta durante il tempo dell'assicurazione. Il massimale indicato in polizza per sinistro rappresenta comunque la massima esposizione della Società: a) per più danni, anche se manifestatisi in tempi diversi durante il periodo di validità della garanzia, originati dal medesimo tipo di malattia professionale manifestatasi; b) per più danni verificatisi in uno stesso periodo annuo di assicurazione. La garanzia non vale: 1) per quei prestatori di lavoro dipendenti per i quali si sia manifestata ricaduta di malattia professionale precedentemente indennizzata o indennizzabile; 2) per le malattie professionali conseguenti: a) alla intenzionale mancata osservanza delle disposizioni di legge, da parte dei rappresentanti legali dell'impresa; b) alla intenzionale mancata prevenzione del danno, per omesse riparazioni o adattamenti dei mezzi predisposti per prevenire o contenere fattori patogeni, da parte dei rappresentanti legali dell'impresa. La presente esclusione 2) cessa di avere effetto per i danni verificatisi successivamente al momento in cui, per porre rimedio alla situazione, vengano intrapresi accorgimenti che possono essere ragionevolmente ritenuti in rapporto alle circostanze; 3) per le malattie professionali che si manifestino dopo 12 mesi dalla data di cessazione della garanzia o dalla data di cessazione del rapporto di lavoro. La Società ha diritto di effettuare in qualsiasi momento ispezioni per verifiche e/o controlli sullo stato degli stabilimenti dell'assicurato/contraente, ispezioni per le quali l'assicurato stesso è tenuto a consentire il libero accesso ed a fornire le notizie e la documentazione necessaria. Ferme, in quanto compatibili, le "Condizioni Generali di Assicurazione" in punto di denuncia dei sinistri, l'assicurato Contraente ha l'obbligo di denunciare senza ritardo alla Società l'insorgenza di una malattia professionale rientrante nella garanzia e di far seguito con la massima tempestività, con le notizie, i documenti e gli atti relativi al caso denunciato. ART DANNI DA INCENDIO L assicurazione è operante altresì per i danni a cose di terzi conseguenti ad incendio delle cose di proprietà dell Ente assicurato o dallo stesso detenute. Tale garanzia è prestata, con uno scoperto del 10% per ciascun sinistro con il minimo di Euro 516,45, e con un massimo risarcimento di Euro ,00 per sinistro e per annualità assicurativa. La presente estensione opera a secondo rischio rispetto ai massimali previsti, per lo stesso rischio, da valide ed efficaci polizze, altrimenti opererà a primo rischio. 16/27

17 ART R.C. PER PROVE ED ESAMI CONNESSE ALL ASSUNZIONE DI PERSONALE Premesso che l Ente assicurato al fine di assumere il personale occorrente per la sua attività effettua selezioni e prove pratiche si conviene che sono considerati terzi tutti coloro che eseguono un saggio delle loro capacità tecniche e professionali. ART FORNITORI COME TERZI A parziale deroga di quanto disposto dalle Norme che regolano l Assicurazione, sono considerati terzi, limitatamente alle lesioni corporali, i titolari ed i dipendenti di ditte - quali aziende di trasporto, fornitori ed altri - che, in via occasionale, possono partecipare ai lavori di carico e scarico o complementari all attività formante oggetto dell assicurazione. La garanzia è operante, limitatamente alla morte e lesioni corporali gravi e gravissime quali definite dall Art. 583 C.P., sempreché i danni siano conseguenti a fatti commessi dall Assicurato o da un suo dipendente del cui operato debba rispondere a norma dell articolo 2049 Codice Civile. ART DANNI A VEICOLI IN SOSTA La garanzia copre, altresì, i danni per i quali sussiste una Responsabilità dell Ente assicurato o di persona della quale, o con la quale debba rispondere, provocati ai veicoli di terzi degli amministratori e dei dipendenti in sosta negli spazi appositamente autorizzati di pertinenza dell Ente assicurato. Tale garanzia viene prestata con esclusione dei danni da furto e/o incendio e comunque alle cose in essi contenute. Questa estensione è prestata con una franchigia fissa ed assoluta di Euro 155,00 per ciascun sinistro. ART DANNI A MEZZI SOTTO CARICO E SCARICO L assicurazione comprende il risarcimento dei danni ai mezzi di trasporto - sotto carico e scarico nell ambito dei luoghi ove si svolgono le anzidette operazioni. Questa estensione è prestata con una franchigia fissa ed assoluta di Euro 155,00 per ciascun sinistro. ART USO DI MEZZI NON A MOTORE La presente assicurazione si estende alla Responsabilità civile che può incombere all Ente assicurato per fatto dei suoi dipendenti i quali usino a scopo di servizio e per ordine e conto del Contraente stesso le biciclette, i tricicli, i furgoncini a pedale ed i carretti a mano di sua proprietà. ART.40 - R.C. COMMITTENZA DEI LAVORI DATI IN APPALTO Per tutti i lavori e/o gestioni ceduti in appalto la garanzia deve intendersi prestata per la Responsabilità Civile derivante all Ente assicurato nella sua qualità di committente. Deve pertanto intendersi esclusa dalla garanzia, ogni responsabilità diretta dell appaltatore. ART.41 - COMMITTENZA AUTO La garanzia comprende la Responsabilità Civile derivante all Ente assicurato ai sensi dell art Codice Civile per danni cagionati a terzi da suoi dipendenti in relazione alla guida di autovetture, ciclomotori, motocicli, purché i medesimi non siano di proprietà od in usufrutto dell Assicurato od allo stesso intestati al P.R.A. ovvero a lui locati. La garanzia vale anche per i danni corporali cagionati alle persone trasportate. E fatto salvo in ogni caso il diritto di surrogazione della Società nei confronti dei responsabili nei limiti in cui sia operante la copertura assicurativa di R.C. auto. 17/27

18 Questa specifica estensione di garanzia vale nei limiti territoriali dello Stato Italiano, della Città del Vaticano e della Repubblica di San Marino. ART.42. CONVEGNI E MANIFESTAZIONI L assicurazione è prestata per la Responsabilità derivante all Ente assicurato dalla Organizzazione di convegni, conferenze, simposi e congressi, sia all interno che all esterno dei locali di proprietà o in uso dell Ente assicurato, con partecipazione di terzi compreso il rischio derivante all organizzazione di visite guidate e ogni altra attività connessa a ciascuna delle citate manifestazioni. Si prende atto che per le manifestazioni organizzate da terzi la copertura è operante per la Responsabilità che deriva all Ente assicurato nella sua qualità di committente. ART R.C. ATTIVITA VARIE L assicurazione si intende altresì prestata per la Responsabilità civile derivante all Ente assicurato ai sensi di legge: dall organizzazione di visite agli uffici ed agli impianti dell Assicurato e dalla presentazione e dimostrazione di impianti ed attrezzature dell Assicurato stesso; dalla partecipazione ad esposizioni e fiere; dall attività dei vigili del fuoco dell Assicurato; dall operato di guardiani anche con uso di armi concesso da autorità; dall esistenza di attività sociali, assistenziali e ricreative direttamente gestite o gestite da terzi; in questa seconda ipotesi la garanzia vale sempreché sussista la responsabilità del Contraente e salvo diritto di rivalsa nei confronti del terzo che risulti responsabile; da proprietà di cani da guardia e non; dalla proprietà e dalla manutenzione di insegne, ovunque installate nel territorio nazionale; l assicurazione copre anche i rischi inerenti alla proprietà e/o gestione di mense, alla somministrazione di bevande e cibi, anche se distribuiti mediante macchine automatiche. ART INTERRUZIONI O SOSPENSIONI DI ATTIVITA L assicurazione comprende i danni derivanti da mancato inizio, interruzioni, totali o parziali, di attività industriali, commerciali, artigianali, agricole o di servizi, purché conseguenti a sinistro indennizzabile a termini di polizza. Tale garanzia è prestata con uno scoperto del 10% minimo Euro 516,45 e massimo risarcimento per sinistro e per anno di Euro ,00. ART COSE CONSEGNATE E NON CONSEGNATE Limitatamente alle strutture gestite dall Assicurato, la garanzia comprende i danni dei quali l Assicurato sia tenuto a rispondere verso i degenti, ai sensi degli Artt. 1783, 1784 e 1785/bis del Codice Civile per sottrazione, distruzione e deterioramento delle cose consegnate e non consegnate. La somma massima di garanzia per ogni degente è limitata a Euro 5.000,00 per le cose consegnate e a Euro 1.000,00 per le cose non consegnate. L assicurazione non vale per gli oggetti preziosi, danaro, valori bollati, marche, titoli di credito, valori, veicoli e natanti in genere e cose in essi contenute. Sono altresì esclusi dall assicurazione i danni cagionati da incendio e da bruciature per contatto con apparecchi di riscaldamento o di stiratura, nonché quelli causati da lavatura, smacchiatura e simili. ART LEGGE PRIVACY 18/27

19 A parziale deroga dell'art. 11 la Società si obbliga, altresì, a tenere indenne l'azienda Sanitaria Assicurata di quanto questa sia tenuta a pagare, quale civilmente responsabile ai sensi di legge per perdite patrimoniali involontariamente cagionate ai terzi utenti delle strutture in conseguenza di una non intenzionale violazione degli obblighi di legge, in relazione al trattamento dei dati personali, sia comuni che sensibili, degli stessi. La garanzia è valida a condizione che il trattamento dei dati personali predetti sia strettamente strumentale allo svolgimento delle attività istituzionali oggetto dell'assicurazione L'Assicurazione non vale : per il trattamenti di dati aventi finalità commerciali ; per la diffusione e il trasferimento dei dati personali ad altri soggetti; per i danni non patrimoniali di cui all art. 9 della Legge 675 del 31/12/96 così come modificato dal Dlgs 196/03 e di quelli di cui all' Art. 185 del C. P.; per le multe e le ammende inflitte direttamente all Azienda Assicurata o alle persone del cui fatto l'ente debba rispondere. La garanzia opera per la RC personale derivante ai dipendenti dell'ente Assicurato salvo il diritto di rivalsa nei loro confronti per dolo e colpa grave. La Contraente e i dipendenti non sono terzi fra di loro. La presente garanzia è prestata con una franchigia fissa di Euro per ciascun danno e fino alla concorrenza di un massimo risarcimento di ,00 Euro per sinistro e annualità assicurativa." ART. 47 D.LgS 81 DEL 09/04/2008 L Assicurazione si estende alla responsabilità civile derivante al Contraente/Assicurato per fatti connessi alla normativa di cui al D.Lgs. N 81/2008 in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, compresa la responsabilità della committenza. Le imprese esecutrici dei lavori (nonché i loro titolari e/o dipendenti) sono considerati terzi. La garanzia è valida a condizione che il Contraente/Assicurato abbia designato il responsabile dei lavori, nonché, ove imposto dal decreto legislativo suddetto, il coordinatore per la progettazione ed il coordinatore dell esecuzione dei lavori. ART. 49 PROPRIETA ED USO MACCHINARIO La garanzia si estende alla proprietà ed uso macchinario nell ambito dei locali occupati dall Azienda Sanitaria Locale di Viterbo in tutta l area di sua competenza. ART CROLLO FABBRICATI Relativamente alla garanzia crollo dei fabbricati, sono considerati terzi per le lesioni subiti dai dipendenti dell Assicurato. ART R.C. SOCCORSI Le garanzie di polizza sono altresì estese ai danni causati a terzi da squadre volontarie durante i soccorsi svolti su espressa richiesta dell Azienda Sanitaria Locale di Viterbo. ART R.C. USCITE GIORNALIERE Le garanzie sono estese alla Responsabilità Civile verso terzi derivante dall organizzazione di uscite giornaliere e ricreative da parte dell Azienda Sanitaria Locale di Viterbo per i suoi assistiti (ammalati, anziani, handicappati) con accompagnatore, nonché ad eventuali gare 19/27

20 interaziendali: i partecipanti a tali manifestazioni sono considerati terzi, compresi i dipendenti dell Azienda Sanitaria Locale di Viterbo. ART R.C. SGOMBERO NEVE Le garanzie sono estese ai danni causati a terzi dal mancato sgombero tempestivo della neve. ART R.C. OPERAZIONI DI DISINFESTAZIONE E DERATTIZZAZIONE Le garanzie sono estese ai danni derivanti da operazioni di disinfestazione e derattizzazione eseguite ART. 55 R.C. TRASPORTO AMMALATI CON AMBULANZE Sono compresi i danni conseguenti al trasporto degli ammalati con ambulanze di proprietà e/o uso dell Azienda Sanitaria Locale di Viterbo o per le quali l Azienda Sanitaria Locale di Viterbo è responsabile, in particolare per le cure somministrate durante il trasporto e/o conseguenti a disfunzioni delle attrezzature che si trovano sulle ambulanze, ferma l esclusione di tutti i rischi connessi alla circolazione. ART ESTENSIONE R.C.T. MONDO INTERO La garanzia R.C.T. si intende estesa a tutti i paesi del mondo in particolare in occasione di viaggi in Europa, in USA ed in altre parti del Mondo a scopo scientifico o di apprendimento, restano comunque esclusi eventuali interventi professionali diretti sia diagnostici che terapeutici. Resta comunque stabilito che: qualora la Compagnia non sia legalmente autorizzata o non possa per qualsiasi ragione assistere legalmente l Assicurato o a sua sola opzione scelga di non farlo, rimborserà direttamente all Assicurato tutte le somme (comprese le spese legali sostenute con il suo consenso) nei limiti dei massimali previsti, per le quali l Assicurato sarà obbligato a pagare in conseguenza di una responsabilità di legge. ART DANNI CAUSATI DA HANDICAPPATI Danni causati dagli handicappati da loro e tra loro sia durante la degenza o quando sono impiegati dall Azienda per alcune mansioni ben definite; nonché danni a loro causati dall Azienda Sanitaria Locale di Viterbo e/o da persone di cui essa è responsabile. Si tenga presente che alcuni handicappati possono svolgere attività per conto dell Azienda Sanitaria Locale di Viterbo. Tale garanzia opera per tutte le persone che rientrano nel settore del servizio sociale dell Azienda ART. 57 BIS FATTI DEGLI ASSISTITI E DEI MINORI. Danni cagionati a terzi o ai propri operatori da fatti commessi da pazienti assistiti nei centri gestiti dal Contraente, o da minori, studenti o altri ospiti di tali centri; da fatto commesso da minori durante il periodo di dimora presso famiglie ai fini della loro assistenza, adozione o affidamento, comprese le lesioni alla persona arrecate ai membri della famiglia affidataria. ART R.C. DI TUTTI I COLLABORATORI DIPENDENTI E NON 20/27

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