Allianz S.p.A. Divisione Allianz Subalpina

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1 FASCICOLO INFORMATIVO del prodotto OBIETTIVO RISPARMIO Tariffa cod. 405 Piano di risparmio multipremio con garanzia esonero pagamento premi in caso di invalidità permanente (ultimo aggiornamento Gennaio 2010) Il presente Fascicolo informativo contiene i seguenti documenti: a) Scheda sintetica; b) Nota informativa; c) Condizioni di assicurazione, comprensive del Regolamento della gestione interna separata VIDOR ; d) Glossario; e) Modulo di proposta; A.C.I.F. S.p.A., da Allianz SE - Monaco Pag.1di 62

2 SCHEDA SINTETICA ATTENZIONE: LEGGERE ATTENTAMENTE LA NOTA INFORMATIVA PRIMA DELLA SOTTOSCRIZIONE DEL CONTRATTO. La presente Scheda sintetica non sostituisce la Nota informativa. Essa consente di fornire al contraente un informazione di sintesi sulle caratteristiche, sulle garanzie, sui costi e sugli eventuali rischi presenti nel contratto. A.C.I.F. S.p.A., da Allianz SE - Monaco Pag.2di 62

3 1. INFORMAZIONI GENERALI 1.a) Impresa di assicurazione L impresa di assicurazione denominata nel seguito Società è:, appartenente al Gruppo Allianz SE. 1.b) Denominazione della polizza OBIETTIVO RISPARMIO identificata dal codice di tariffa c) Tipologia della polizza OBIETTIVO RISPARMIO è un piano di risparmio multipremio, che fa parte della categoria delle assicurazioni a Vita Intera. I premi versati dal contraente sono investiti nella gestione speciale VIDOR per la costituzione di un Capitale Rivalutabile. Le prestazioni assicurate dal presente contratto, relativamente al Capitale Rivalutabile, sono contrattualmente garantite dalla Società e si rivalutano al primo gennaio di ogni anno solare ( data di rivalutazione ) e, comunque, al termine del piano in base al rendimento della gestione speciale VIDOR; Le prestazioni assicurate dalla presente polizza sono contrattualmente garantite dall impresa e si rivalutano con periodicità annuale in base al rendimento di un insieme di attivi, separati dal patrimonio dell impresa, appositamente gestiti per far fronte agli impegni assunti (gestione interna separata). 1.d) Durata Nell'ambito di OBIETTIVO RISPARMIO occorre distinguere fra: durata del contratto - intendendosi per tale il periodo in cui opera la garanzia principale (di cui al punto 3) - che è vitalizia, vale a dire commisurata alla vita dell'assicurato; durata del piano - intendendosi per tale il periodo di versamento del premio che viene stabilita dal Contraente tra un minimo di 10 anni ed un massimo di 25 anni, semprechè l'assicurato al termine del piano non superi i 65 anni di età computabile; durata delle garanzie complementari (di cui al punto 3), che coincide con la durata del piano. In ogni caso, qualora siano stati corrisposti per intero i premi ricorrenti relativi ai primi due anni di durata del piano, è possibile esercitare il diritto di riscatto. 1.e) Pagamento dei premi A.C.I.F. S.p.A., da Allianz SE - Monaco Pag.3di 62

4 OBIETTIVO RISPARMIO consente al Contraente di corrispondere tre tipologie di premi: un premio ricorrente, che costituisce il premio pattuito nell'ambito del piano di versamenti. I premi ricorrenti possono essere corrisposti con periodicità annuale, semestrale, trimestrale o mensile secondo quanto indicato in tabella: Periodicità Annuale Semestrale Trimestrale Mensile Importo minimo di rata* euro 800 euro 400 euro 200 euro * comprensivo del premio relativo alla garanzia complementare di esonero pagamento premi. gli incrementi di premio ed i premi aggiuntivi, pagabili, a scelta del Contraente, per potenziare le prestazioni assicurate (della sola garanzia principale). Incremento di premio** Premio aggiuntivo Importo minimo 240 euro annui 1000 euro a versamento Importo massimo pari al premio ricorrente iniziale*** 5 volte il premio ricorrente iniziale con un massimo di euro ** il pagamento degli incrementi di premio, da effettuarsi congiuntamente ai premi ricorrenti, può essere interrotto e ripreso a discrezione del Contraente; *** importo massimo da intendersi come comprensivo di tutti gli incrementi da corrispondersi su base annua (incremento complessivo). Indicizzazione dei premi Ad ogni anniversario della data di decorrenza, il premio ricorrente e gli eventuali incrementi di premio vengono indicizzati sulla base dell'incremento annuo dell'indice ISTAT e comunque in misura non inferiore al 2,5% e non superiore al 10%. A.C.I.F. S.p.A., da Allianz SE - Monaco Pag.4di 62

5 2. CARATTERISTICHE DEL CONTRATTO OBIETTIVO RISPARMIO è un piano di risparmio assicurativo dedicato a chi vuole costruire nel tempo un capitale beneficiando dell opportunità: di modificare l'ammontare dei versamenti in funzione delle proprie disponibilità economiche,e attivare una garanzia complementare a tutela dell'obiettivo di risparmio prefissato. OBIETTIVO RISPARMIO, infatti, garantisce al termine del piano un rendimento minimo del 2,0% annuo composto sul Capitale Rivalutabile (anche ai fini del riscatto). In caso di conversione del capitale assicurato in rendita OBIETTIVO RISPARMIO garantisce l'applicazione dei coefficienti di conversione in vigore alla decorrenza del contratto secondo quanto indicato in Nota Informativa. Inoltre, sempreché il piano sia al corrente con il pagamento dei premi ricorrenti, OBIETTIVO RISPARMIO riconosce, sia in caso di liquidazione delle prestazioni assicurate, sia in caso di riscatto a partire dal termine del piano, un Bonus di fedeltà crescente nel tempo. Progetto Esemplificativo Per illustrare gli sviluppi delle prestazioni assicurate e dei valori di riduzione e di riscatto relativi al Capitale Rivalutabile, si rinvia al "Progetto Esemplificativo" riportato nella Sezione F della Nota Informativa. In ogni caso, con riferimento al Capitale Rivalutabile la Società consegna al Contraente il Progetto Esemplificativo elaborato in forma personalizzata al più tardi al momento in cui questi è informato dell'avvenuta conclusione del contratto. Ai fini di una corretta valutazione dell'investimento, si segnala che una parte dei premi versati dal Contraente viene trattenuta dalla Società a fronte del rischio di invalidità dell'assicurato e dei costi previsti dal contratto; pertanto tale porzione dei premi versati non concorre alla formazione del capitale assicurato della garanzia principale. 3. PRESTAZIONI ASSICURATIVE E GARANZIE OFFERTE Garanzia principale Il contratto prevede le seguenti tipologie di prestazioni: a) in caso di vita dell'assicurato: a condizione che siano stati interamente corrisposti i premi ricorrenti relativi ai primi due anni di durata del piano, il Contraente può esercitare il diritto di riscatto che comporta la risoluzione anticipata del contratto e la liquidazione, da parte della Società, di un importo pari al valore di riscatto. Bonus di fedeltà A.C.I.F. S.p.A., da Allianz SE - Monaco Pag.5di 62

6 A far data dal termine del piano - sempreché siano stati pagati tutti i premi ricorrenti pattuiti il valore di riscatto di OBIETTIVO RISPARMIO è comprensivo di un Bonus di fedeltà, attribuito secondo le modalità indicate al punto 1.2 della Nota Informativa; b) in caso di decesso dell'assicurato: in qualsiasi epoca avvenga, OBIETTIVO RISPARMIO prevede il pagamento ai Beneficiari designati di un capitale assicurato pari all importo del Capitale Rivalutabile, quale costituito a fronte dei premi corrisposti dal Contraente. Bonus di fedeltà A condizione che il piano sia al corrente con il pagamento dei premi ricorrenti, il capitale assicurato liquidabile in caso di decesso dell'assicurato, in qualsiasi epoca avvenga, viene aumentato di un Bonus di fedeltà secondo le modalità indicate al punto 1.2 della Nota Informativa. Con riferimento alla costituzione del Capitale Rivalutabile si segnala quanto segue: Consolidamento Il valore delle rivalutazioni riconosciute annualmente al Capitale stesso viene acquisito in via definitiva senza alcuna possibilità di riduzione negli anni successivi. Rendimento minimo garantito La Società riconosce un rendimento minimo garantito (sotto forma di misura annua di rivalutazione minima garantita) nella misura del 2,0% annuo composto che opera al termine del piano di versamenti, anche ai fini del riscatto. Si segnala che il riscatto del Capitale Rivalutabile, effettuato anteriormente al termine del piano, potrebbe non consentire il recupero dei premi versati per la costituzione dello stesso Capitale. Garanzia compl. di esonero pag. premi (da IP) In caso di infortunio o malattia dell'assicurato che abbia come conseguenza una invalidità permanente di grado superiore al 65%, OBIETTIVO RISPARMIO prevede l'esonero dal pagamento dei premi ricorrenti residui relativi alla garanzia principale. Opzioni contrattuali Trascorsi almeno cinque anni dalla data di decorrenza, in caso di riscatto il Contraente può chiedere la conversione del valore di riscatto, al netto delle eventuali imposte di legge, in una delle seguenti forme di rendita rivalutabile: a) rendita annua pagabile fino a che l'assicurato è in vita, oppure b) rendita pagabile in modo certo per i primi 5 o 10 anni e successivamente fino a che l'assicurato è in vita, oppure c) rendita vitalizia pagabile fino al decesso dell'assicurato e successivamente reversibile, in misura totale o parziale, a favore di una persona fino a che questa è in vita. A.C.I.F. S.p.A., da Allianz SE - Monaco Pag.6di 62

7 Si richiama l'attenzione sul fatto che il mancato versamento dei premi ricorrenti relativi ai primi due anni di durata del piano comporta la perdita, per il Contraente, di tutti i premi pagati. Maggiori informazioni sono fornite alla Sezione B della Nota Informativa. In ogni caso le coperture assicurative e i meccanismi di rivalutazione sono regolati dagli articoli da 1 a 5 delle Condizioni Contrattuali. A.C.I.F. S.p.A., da Allianz SE - Monaco Pag.7di 62

8 4. COSTI La Società, al fine di svolgere l'attività di collocamento e di gestione dei contratti e di incasso dei premi, preleva dei costi secondo la misura e le modalità dettagliatamente illustrate alla Sezione D della Nota Informativa. I costi sono costituiti da quelli gravanti sui premi e quelli prelevati dalla gestione speciale VIDOR Costo percentuale medio annuo Per fornire un'indicazione complessiva dei costi che gravano a vario titolo sul contratto viene di seguito riportato, secondo criteri stabiliti dall'isvap, l'indicatore sintetico "Costo percentuale medio annuo". Il "Costo percentuale medio annuo" indica di quanto si riduce ogni anno, per effetto dei costi, il potenziale tasso di rendimento del contratto rispetto a quello di una analoga operazione che ipoteticamente non fosse gravata da costi. A titolo di esempio, se per una durata del piano pari a 15 anni il "Costo percentuale medio annuo" del 10 anno è pari all'1%, significa che i costi complessivamente gravanti sul contratto in caso di riscatto al 10 anno riducono il potenziale tasso di rendimento nella misura dell'1% per ogni anno di durata del rapporto assicurativo. Il "Costo percentuale medio annuo" del 15 anno indica di quanto si riduce ogni anno, per effetto dei costi, il potenziale tasso di rendimento in caso di mantenimento del contratto fino al termine del piano. Il predetto indicatore ha una valenza orientativa in quanto calcolato su livelli prefissati di premio e di durate ed impiegando un'ipotesi di rendimento, soggetta a discostarsi dai dati reali, riferita alla gestione speciale; Il "Costo percentuale medio annuo" è calcolato con riferimento al premio della prestazione principale e non tiene pertanto conto dei premi della copertura complementare. Il "Costo percentuale medio annuo" è stato determinato sulla base di un'ipotesi di tasso di rendimento degli attivi stabilito dall'isvap nella misura del 4% annuo ed al lordo dell'imposizione fiscale. Per OBIETTIVO RISPARMIO la Società precisa che, i valori di seguito riportati sono stati determinati ipotizzando che la data di decorrenza coincida con il primo di gennaio. A.C.I.F. S.p.A., da Allianz SE - Monaco Pag.8di 62

9 Costo percentuale medio annuo Costo percentuale medio annuo GESTIONE SPECIALE VIDOR Premio annuo 1500 Premio annuo 3000 Premio annuo 6000 Età qualunque Età qualunque Età qualunque Sesso qualunque Sesso qualunque Sesso qualunque Durata pag premi 15 Durata pag premi 15 Durata pag premi 15 Indicizz annua premio 2,50% Indicizz annua premio 2,50% Indicizz annua premio 2,50% Anno Costo % medio annuo Anno Costo % medio annuo Anno Costo % medio annuo 5 4,96% 5 4,74% 5 3,06% 10 2,87% 10 2,75% 10 1,99% 15 1,81% 15 1,76% 15 1,52% Premio annuo 1500 Premio annuo 3000 Premio annuo 6000 Età qualunque Età qualunque Età qualunque Sesso qualunque Sesso qualunque Sesso qualunque Durata pag premi 20 Durata pag premi 20 Durata pag premi 20 Indicizz annua premio 2,50% Indicizz annua premio 2,50% Indicizz annua premio 2,50% Anno Costo % medio annuo Anno Costo % medio annuo Anno Costo % medio annuo 5 5,41% 5 5,19% 5 3,61% 10 2,99% 10 2,88% 10 2,14% 15 2,13% 15 2,08% 15 1,74% 20 1,62% 20 1,58% 20 1,45% Premio annuo 1500 Premio annuo 3000 Premio annuo 6000 Età qualunque Età qualunque Età qualunque Sesso qualunque Sesso qualunque Sesso qualunque Durata pag premi 25 Durata pag premi 25 Durata pag premi 25 Indicizz annua premio 2,50% Indicizz annua premio 2,50% Indicizz annua premio 2,50% Anno Costo % medio annuo Anno Costo % medio annuo Anno Costo % medio annuo 5 5,41% 5 5,19% 5 3,61% 10 2,99% 10 2,88% 10 2,14% 15 2,13% 15 2,08% 15 1,74% 20 1,79% 20 1,76% 20 1,57% 25 1,51% 25 1,49% 25 1,40% A.C.I.F. S.p.A., da Allianz SE - Monaco Pag.9di 62

10 5. ILLUSTRAZIONE DEI DATI STORICI DI RENDIMENTO DELLA GESTIONE INTERNA SEPARATA In questa sezione è rappresentato il tasso di rendimento realizzato dalla gestione interna separata VIDOR negli ultimi 5 anni ed il corrispondente tasso di rendimento minimo riconosciuto agli Assicurati. Il dato è confrontato con il tasso di rendimento medio dei titoli di Stato e delle obbligazioni e con l indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di impiegati ed operai Anno Rendimento realizzato dalla gestione interna separata Rendimento minimo riconosciuto agli assicurati Rendimento medio dei titoli di stato e delle obbligazioni Inflazione ,99% 3,79% 3,59% 2,00% ,92% 3,72% 3,16% 1,70% ,72% 3,52% 3,86% 2,00% ,53% 3,33% 4,41% 1,71% ,46% 3,26% 4,46% 3,23% Attenzione: i rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri. 6. DIRITTO DI RIPENSAMENTO Il contraente ha la facoltà di revocare la proposta o di recedere dal contratto. Per le relative modalità leggere la sezione E della Nota informativa. * * * L impresa ALLIANZ S.p.A. è responsabile della veridicità dei dati e delle notizie contenuti nella presente Scheda sintetica. I rappresentanti legali Klaus-Peter Röhler Elisabetta Petrucci A.C.I.F. S.p.A., da Allianz SE - Monaco Pag.10di 62

11 NOTA INFORMATIVA La presente Nota informativa è redatta secondo lo schema predisposto dall ISVAP, ma il suo contenuto non è soggetto alla preventiva approvazione dell ISVAP. La Nota informativa si articola in sei sezioni: A. INFORMAZIONI SULL'IMPRESA DI ASSICURAZIONE B. INFORMAZIONI SULLE PRESTAZIONI ASSICURATIVE E SULLE GARANZIE OFFERTE C. INFORMAZIONI SULLA GESTIONE INTERNA SEPARATA D. INFORMAZIONI SUI COSTI, SCONTI E REGIME FISCALE E. ALTRE INFORMAZIONI SUL CONTRATTO F. PROGETTO ESEMPLIFICATIVO DELLE PRESTAZIONI A. INFORMAZIONI SULL'IMPRESA DI ASSICURAZIONE 1. Informazioni generali L impresa di assicurazione denominata nel seguito Società è:, appartenente al Gruppo Allianz SE, con Sede Legale in Largo Ugo Irneri, 1, Trieste (Italia) ed uffici in: - Milano 20122, Corso Italia, 23 - Torino 10121, Via Alfieri, 22 - Trieste 34123, Largo Ugo Irneri, 1 Recapito telefonico: Sito internet: Indirizzo di posta elettronica: info@allianz.it Autorizzata all esercizio della assicurazioni con Provvedimento ISVAP del 21 dicembre 2005 n 2398, iscritta all Albo imprese di assicurazione n e all Albo gruppi assicurativi n 018. Alla data di redazione della presente Nota Informativa, la Società di Revisione è: KPMG S.p.A.- Via Vittor Pisani, Milano. 2. Conflitto di interessi La Società non opera in potenziali situazioni di conflitto di interesse, anche derivanti da rapporti di gruppo o da rapporti di affari propri o di società del gruppo. In ogni caso l impresa, pur in presenza del conflitto di interessi, opera in modo tale da non recare pregiudizio ai Contraenti. A.C.I.F. S.p.A., da Allianz SE - Monaco Pag.11di 62

12 B. INFORMAZIONI SULLE PRESTAZIONI ASSICURATIVE E SULLE GARANZIE OFFERTE Premessa OBIETTIVO RISPARMIO è un piano di risparmio costituito da una assicurazione sulla vita di tipo rivalutabile. 1-Prestazioni assicurative e garanzie offerte 1.1 Durata Nell ambito di OBIETTIVO RISPARMIO occorre distinguere fra: durata del contratto- intendendosi per tale il periodo in cui opera la garanzia principale-che è vitalizia, vale a dire commisurata alla vita dell Assicurato durata del piano-intendendosi per tale il periodo di versamento del premio-che viene stabilita dal Contraente tra un minimo di 10 anni ed un massimo di 25 anni, semprechè l Assicurato al termine del piano non superi i 65 anni di età computabile; durata della garanzia complementare, che coincide con la durata del piano. 1.2 Prestazioni assicurate OBIETTIVO RISPARMIO (cod. Tar 405) impegna la Società a corrispondere una prestazione sotto forma di capitale erogabile sia in caso di vita dell Assicurato, mediante richiesta alla società di liquidazione del valore di riscatto (nei termini e secondo le modalità indicate al punto 8) in caso di decesso dell Assicurato in qualsiasi epoca avvenga. L ammontare della prestazione è pari al Capitale Rivalutabile, intendendosi per tale la somma delle porzioni di capitale costituite a fronte dei premi o della componente di premi destinati dal Contraente alla gestione speciale VIDOR, rivalutato nella misura e secondo le modalità indicate a punto 2. Rendimento minimo garantito Con riferimento alla rivalutazione del capitale assicurato, OBIETTIVO RISPARMIO riconosce un rendimento minimo garantito (sotto forma di misura annua di rivalutazione minima garantita, di cui al punto 2.2) che opera - nella misura del 2,0% annuo composto - al termine del piano dei versamenti, anche ai fini del riscatto; Bonus di Fedeltà A.C.I.F. S.p.A., da Allianz SE - Monaco Pag.12di 62

13 Qualora il Contraente abbia corrisposto tutti i premi ricorrenti pattuiti, OBIETTIVO RISPARMIO prevede l'erogazione di un Bonus di fedeltà. Tale Bonus viene riconosciuto in un'unica soluzione al termine del piano e comporta un aumento, a totale carico della Società, della prestazione assicurata. In caso di decesso dell'assicurato nel corso della durata del piano, il Bonus viene corrisposto in misura proporzionale agli anni interamente trascorsi fino alla data del decesso. L'ammontare del Bonus, inizialmente pari al doppio dell'extra-caricamento applicato sulla prima annualità di premio ricorrente, ai sensi del punto 4, si incrementa nel corso della durata del piano, di un interesse pari al 2,5% annuo, attribuito ad ogni anniversario della data di decorrenza. L'affrancamento dal pagamento del premio per effetto della garanzia complementare di esonero pagamento premi (da IP) non fa venir meno il diritto al riconoscimento del Bonus di fedeltà. Garanzia Complementare di esonero pagamento premi (da IP) In caso di infortunio o malattia dell'assicurato che abbia come conseguenza una invalidità permanente di grado superiore al 65%, OBIETTIVO RISPARMIO prevede l'esonero dal pagamento del premio ricorrente residuo relativo alla garanzia principale, dovuto a partire dalla data di accertamento dell'invalidità. In tal caso la Società si farà carico della costituzione progressiva della prestazione di capitale relativa alla garanzia principale, per la durata residua del piano secondo i criteri derivanti dallo stile di gestione prescelto dal Contraente. La suddetta garanzia complementare non è operante per le malattie insorte o manifestatesi nei primi diciotto mesi dalla data di conclusione del contratto e per i rischi esclusi espressamente indicati nell'articolo 10 delle Condizioni Contrattuali relative alla garanzia stessa. Si richiama l'attenzione del Contraente sulle raccomandazioni contenute in polizza relative alle dichiarazioni sullo stato di salute dell'assicurato. 2-Modalità di calcolo e di assegnazione della partecipazione agli utili ai fini del Capitale Rivalutabile La rivalutazione della porzione di capitale assicurato costituita dal Capitale Rivalutabile avviene in base al rendimento della gestione speciale VIDOR, di cui alla successiva Sezione C. Ferme le prestazioni assicurate di cui al precedente punto 1., la Società si riserva la facoltà di sostituire, nel corso della durata contrattuale, la gestione speciale VIDOR con una gestione speciale di nuova costituzione cui sarà correlata la rivalutazione del Capitale Rivalutabile. In tale eventualità, la Società invierà al Contraente una pronta comunicazione unitamente al regolamento della nuova gestione speciale Misura annua di rivalutazione del Capitale Ai fini della rivalutazione del Capitale, la Società dichiara entro il 31 dicembre di ogni anno la "misura annua di rivalutazione". Detta misura annua di rivalutazione si ottiene diminuendo il rendimento della gestione speciale VIDOR di un valore, denominato rendimento trattenuto, pari ad 1,2 punti percentuali. Il rendimento trattenuto verrà aumentato di 0,1 punti percentuali per ogni punto di rendimento superiore al 6% conseguito dalla gestione speciale. Esempio A.C.I.F. S.p.A., da Allianz SE - Monaco Pag.13di 62

14 Rendimento gestione speciale Rendimento trattenuto fino a 6,99% 1.2% da 7% a 7,99% 1,3% da 8% a 8,99% 1,4% In ogni caso la misura annua di rivalutazione non può risultare inferiore allo 0% Modalità di rivalutazione del Capitale a) fino al termine del piano Al primo gennaio di ogni anno, il Capitale viene rivalutato con le seguenti modalità: il Capitale Rivalutabile al primo gennaio dell'anno precedente viene aumentato di un importo pari al prodotto del Capitale stesso per la misura annua di rivalutazione, di cui al punto 2.1.; le porzioni di capitale costituite nei dodici mesi precedenti tale data vengono aumentate dell'interesse composto derivante dalla capitalizzazione di ciascuna porzione, in base alla suddetta misura annua di rivalutazione, per il periodo di tempo compreso tra la data della relativa costituzione ed il primo gennaio immediatamente successivo. Al termine del piano, il Capitale viene rivalutato nei termini seguenti: il Capitale Rivalutabile al primo gennaio dell'anno precedente viene aumentato di un importo pari al prodotto del Capitale stesso per la misura di rivalutazione, di cui al punto 2.1., per il periodo di tempo compreso tra suddetto primo gennaio ed il termine del piano; le porzioni di capitale costituite nei dodici mesi precedenti tale data vengono aumentate dell'interesse composto derivante dalla capitalizzazione di ciascuna porzione, in base alla suddetta misura annua di rivalutazione, per il periodo di tempo compreso tra la data della relativa costituzione ed il termine del piano; b) in caso di decesso dell'assicurato nel corso del piano Nel caso la data del decesso cada in una data diversa dal primo gennaio, il Capitale viene rivalutato con le seguenti modalità: il Capitale Rivalutabile al primo gennaio immediatamente precedente la data del decesso viene aumentato dell'interesse derivante dalla capitalizzazione del Capitale stesso, secondo il tasso annuo composto del 2,0%, per il periodo di tempo compreso tra il suddetto primo gennaio e la data del decesso; le porzioni di capitale costituite nel periodo compreso fra il suddetto primo gennaio e la data del decesso vengono aumentate dell'interesse derivante dalla capitalizzazione di ciascuna porzione, secondo il tasso annuo composto del 2,0%, per il periodo di tempo compreso tra la data della relativa costituzione e la data del decesso; c) dopo il termine del piano Nel corso della durata contrattuale successiva al termine del piano si applicano le condizioni di rivalutazione fissate dalla Società a tale data; con riferimento alle suddette condizioni, la Società si impegna ad inviare al Contraente una informativa almeno sessanta giorni prima del termine del piano. d) Capitale Rivalutabile riconosciuto al termine del piano A.C.I.F. S.p.A., da Allianz SE - Monaco Pag.14di 62

15 Al termine del piano, l'ammontare del Capitale Rivalutabile riconosciuto dalla Società è in ogni caso pari al maggiore tra: il Capitale stesso rivalutato fino a tale data sulla base delle modalità indicate alla precedente lettera a) utilizzando, in luogo della misura annua di rivalutazione, la misura annua di rivalutazione minima garantita al termine del piano, pari al 2,0%; Al termine del piano, l'ammontare del Capitale Rivalutabile, come sopra determinato, viene aumentato della quota parte di Bonus relativa al Capitale Rivalutabile, di cui al punto Consolidamento Il valore delle prestazioni assicurate, intendendosi per tale il Capitale liquidabile in caso di decesso dell'assicurato o di riscatto, viene acquisito in via definitiva senza alcuna possibilità di riduzione negli anni successivi. Progetto esemplificativo Per illustrare gli sviluppi del capitale assicurato, dei valori di riduzione e riscatto relativi al Capitale Rivalutabile si rinvia al Progetto Esemplificativo riportato alla successiva Sezione F. La Società consegna il Progetto Esemplificativo elaborato in forma personalizzata al più tardi al momento in cui il Contraente è informato che il contratto è concluso. C. INFORMAZIONI SULLA GESTIONE INTERNA SEPARATA 3. Gestione interna separata Come indicato in precedenza, la rivalutazione del capitale assicurato avviene sulla base dei rendimenti di una gestione interna separata che presenta le seguenti caratteristiche: a) denominazione della gestione: VIDOR ; b) valuta di denominazione: Euro; A.C.I.F. S.p.A., da Allianz SE - Monaco Pag.15di 62

16 c) finalità della gestione: l obiettivo è rappresentato dal conseguimento di un rendimento annuo tendenzialmente stabile ed in linea con i tassi di mercato dei titoli di stato, nella prospettiva di realizzare un rendimento pari almeno ai rendimenti garantiti dai contratti collegati; d) periodo di osservazione per la determinazione del rendimento: è il periodo di durata annuale che va dall 1/10 al 30/09 di ogni anno; e) composizione della gestione: è prevalentemente obbligazionaria in Euro, senza indicazione di limiti quantitativi o qualitativi agli investimenti previsti dal regolamento della gestione. I titoli obbligazionari vengono selezionati tra quelli emessi da Stati sovrani, organismi internazionali ed emittenti di tipo societario con merito creditizio rientrante nel c.d. investment grade, secondo le scale di valutazione attribuite da primarie Agenzie di rating. Non risultano presenti investimenti in strumenti finanziari o altri attivi emessi o gestiti da soggetti del medesimo gruppo di appartenenza dell impresa di assicurazione; f) stile gestionale adottato: la gestione degli investimenti adottata è volta a perseguire la sicurezza, la redditività e la liquidità degli investimenti; La gestione separata VIDOR è annualmente sottoposta a certificazione da parte di una Società di revisione iscritta nell apposito Albo, che ne attesta la correttezza della gestione ed i risultati conseguiti. Il rendimento della gestione interna separata VIDOR è attualmente certificato dalla società di revisione KPMG S.p.A. Si rinvia per i dettagli al Regolamento della gestione interna separata che forma parte integrante delle condizioni contrattuali. A.C.I.F. S.p.A., da Allianz SE - Monaco Pag.16di 62

17 D. INFORMAZIONI SUI COSTI, SCONTI, REGIME FISCALE 4. Costi/Spese 4.1. Costi gravanti direttamente sul contraente Sui premi pagati la società trattiene i caricamenti di seguito indicati: Su ogni premio ricorrente (al netto del premio relativo alla garanzia complementare di esonero pagameno premi) Anni di durata del piano fino al 2 dal 3 al 10 dall 11 Per i premi che, unitamente al premio relativo alla garanzia complmentare, siano di importo: -inferiore a euro: un importo fisso, pari a 20 euro/12 euro/6 euro/3 euro a seconda che la periodicità di pagamento prescelta sia rispettivamente annuale/semestrale/trimestral e/mensile Quindi un extra-caricamento pari al 7,5%aumentato del 1,5% per ogni anno di durata eccedente il decimo. Tale extra-caricamento non puòcomunque superare il 18% ; -pari/maggiore a euro: un extra-carcamento pari al 5% aumentato dello 0,75% per ogni anno di durata eccedente il decimo. Tale extra-caricamento non può comunque superare il 12,5% Per i premi che, unitamente al premio relativo alla garanzia complementare, siano di importo: -inferiore a euro: un importo fisso pari a 20 euro/12 euro/6 euro/3 euro a seconda che la periodicità di pagament prescelta sia rispettivamente annuale/trimestrale/mensile Quindi un caricamento percentuale ari al 5,5% -pari/maggiore a euro : un caricamento percentuale pari al 3% Su ogni incremento di premio Caricamento percentuale:pari al 4% Importo fisso: pari a 20 euro Su ogni premio aggiuntivo Caricamento percentuale: pari al 2,5% Per i premi che, unitamente al premio relativo alla garanzia complementare, siano di importo: -inferiore a euro: un importo fisso pri a 2 euro Quindi un caricamento percentuale: pari al 2,5% -pari/maggiore a euro: un caricamento percentuale pari al 2,5% I caricamenti sopra riportati sono già comprensivi delle spese di emissione del contratto, pari a 50 euro Costi applicati mediante prelievo sul rendimento della gestione VIDOR Ai fini della rivalutazione del Capitale Rivalutabile, la Società trattiene-dal rendimento della gestione VIDOR-un valore, denominato rendimento trattenuto, pari ad 1,2 punti percentuali. Il rendimento trattenuto viene aumentato di 0,1 punti percentuali per ogni punto di rendimento superiore al 6% conseguito dalla gestione speciale, come indicato al precedente punto 2.1 A.C.I.F. S.p.A., da Allianz SE - Monaco Pag.17di 62

18 5. Regime fiscale (*) 5.1.Imposta sui premi Misura fissa trattenuta dal rendimento annuo lordo dalla gestione interna separata Aliquota prelevata direttamente dal rendimento annuo lordo della gestione separata 1,20% 0% I premi pagati per le assicurazioni sulla vita non sono soggetti ad alcuna imposta. Diversamente i premi pagati per le assicurazioni complementari aventi ad oggetto i rischi di danni alla persona - eventualmente abbinate alle assicurazioni sulla vita sono soggetti ad imposta nella misura del 2,5%. 5.2.Detraibilità fiscale dei premi Sui premi pagati per le assicurazioni sulla vita di "puro rischio", intendendosi per tali le assicurazioni aventi ad oggetto esclusivo i rischi di morte, di invalidità permanente (in misura non inferiore al 5%) o di non autosufficienza nel compimento degli atti della vita quotidiana, fino ad un massimo di 1.291,14 Euro, viene riconosciuta annualmente al Contraente una detrazione d'imposta ai fini IRPEF nella misura del 19% dei premi stessi. Qualora soltanto una componente del premio pagato per l'assicurazione risulti destinata alla copertura dei rischi sopra indicati, il diritto alla detrazione d'imposta spetta esclusivamente con riferimento a tale componente, che viene appositamente indicata dalla Società. Per poter beneficiare della detrazione è necessario che l'assicurato - se persona diversa dal Contraente - risulti fiscalmente a carico di quest'ultimo. Ai fini della detrazione d'imposta devono essere considerati, oltre ai premi pagati per le assicurazioni sopra indicate, anche eventuali premi pagati dal Contraente per le assicurazioni sulla vita o per le assicurazioni infortuni stipulate anteriormente al 1 gennaio 2001 (che conservano il diritto alla detrazione d'imposta), fermo restando il sopraindicato limite massimo di 1.291,14 Euro. In virtù della detrazione d'imposta, il costo effettivo delle assicurazioni sulla vita di "puro rischio" risulta inferiore ai premi pagati. Sui premi pagati per le assicurazioni sulla vita "di risparmio", intendendosi per tali le assicurazioni che prevedono l'investimento dei premi finalizzato alla tutela del risparmio, non è prevista alcuna forma di detrazione fiscale. 5.3.Tassazione delle somme assicurate Le somme liquidate in caso di decesso dell'assicurato, di invalidità permanente ovvero di non autosufficienza nel compimento degli atti della vita quotidiana, non sono soggette ad alcuna imposizione fiscale, sia nel caso in cui vengano corrisposte in forma di capitale sia nel caso in cui vengano corrisposte in forma di rendita. Le somme liquidate in caso di decesso dell'assicurato sono inoltre esenti dall'imposta sulle successioni. Negli altri casi, e sempreché il Beneficiario sia una persona fisica, è necessario fare le seguenti distinzioni: se corrisposte in forma di capitale, le somme liquidate alla scadenza contrattuale, al termine del differimento o per riscatto sono soggette ad imposta sostitutiva nella misura del 12,5% della differenza (plusvalenza) tra il capitale maturato e l'ammontare dei premi pagati (al netto dell'eventuale componente indicata dalla Società per le coperture di rischio); tale differenza potrebbe essere rettificate mediante un equalizzatore che tiene conto del tempo trascorso tra la decorrenza contrattuale e la data di determinazione dell imposta stessa, allo scopo di rendere la tassazione operata al momento della liquidazione delle prestazioni assicurate equivalente a quella che A.C.I.F. S.p.A., da Allianz SE - Monaco Pag.18di 62

19 si sarebbe realizzata se si fosse operata la tassazione anno per anno per maturazione, secondo il principio oggi vigente per i redditi di capitale; se corrisposte in forma di rendita vitalizia, a seguito di conversione del capitale assicurato o del valore di riscatto, le rate di rendita sono soggette ad imposta a titolo di ritenuta secca nella misura del 12,5%, limitatamente alla quota parte di ogni rata derivante dal rendimento maturato in ciascun periodo d'imposta successivo all'inizio della corresponsione; va considerato peraltro che la rendita iniziale viene determinata previa applicazione, al momento della conversione del capitale assicurato o del valore di riscatto in rendita, di un'imposta sostitutiva nella misura del 12,5% della differenza tra il valor capitale della rendita stessa e i premi pagati (al netto dell'eventuale componente indicata dalla Società per le coperture di rischio); tale differenza potrebbe essere rettificate mediante un equalizzatore che tiene conto del tempo trascorso tra la decorrenza contrattuale e la data di determinazione dell imposta stessa, allo scopo di rendere la tassazione operata al momento della liquidazione delle prestazioni assicurate equivalente a quella che si sarebbe realizzata se si fosse operata la tassazione anno per anno per maturazione, secondo il principio oggi vigente per i redditi di capitale; In caso di esonero dal pagamento dei premi per invalidità permanente, le somme liquidate alla scadenza contrattuale, al termine del differimento o per riscatto, cosi come il valore capitale della rendita prima della conversione, sono soggette ad imposizione fiscale limitatamente alla quota parte di capitale corrispondente ai premi pagati prima dell'esonero dal pagamento degli stessi. Alla data di stampa del presente documento, le plusvalenze eventualmente riconosciute sul capitale alla scadenza contrattuale, in caso di riscatto o alla data della conversione nella rendita di opzione sono soggette esclusivamente ad imposta a titolo di ritenuta secca nella misura del 12,50% e non anche ad equalizzatore non essendo previsti, nelle norme di legge attualmente in vigore, i criteri di attuazione relativi al suddetto meccanismo di rettifica. E. ALTRE INFORMAZIONI SUL CONTRATTO 6. Modalità di perfezionamento del contratto, di pagamento dei premi e di valorizzazione delle prestazioni assicurate 6.1 Perfezionamento del contratto A.C.I.F. S.p.A., da Allianz SE - Monaco Pag.19di 62

20 6.1.1 Conclusione Il contratto si intende concluso nel giorno in cui: il documento di polizza, firmato dalla Società, viene sottoscritto dal Contraente e dall Assicurato (se persona diversa dal Contraente); ovvero il Contraente, a seguito della sottoscrizione della proposta, riceve da parte della Società il documento di polizza debitamente firmato o altra comunicazione scritta attestante l accettazione della proposta; Decorrenza L assicurazione entra in vigore, a condizione che sia stata pagata la prima rata di premio, dalle ore 24 dal giorno di conclusione del contratto o del giorno indicato sul documento di polizza quale data di decorrenza, se successivo; 6.2 Premi OBIETTIVO RISPARMIO è un piano di risparmio costruito secondo una logica multipremio e consente, pertanto, di corrispondere tre tipologie di premi: un premio ricorrente, che costituisce il premio di riferimento pattuito nell ambito del piano di versamenti ed è funzione alla costituzione delle prestazioni versate gli incrementi di premio ed i premi aggiuntivi, pagabili, a scelta del Contraente, per potenziare le prestazioni assicurate (limitatamente alla sola garanzia principale) 6.3 Indicizzazione del premio Ad ogni anniversario della data di decorrenza il premio ricorrente viene indicizzato sulla base dell'incremento annuo dell'indice ISTAT indicato dalle Condizioni Contrattuali quale rilevato il sesto mese antecedente il suddetto anniversario, e comunque in misura non inferiore al 2,5% e non superiore al 10%. Qualora, su base annua, l'importo del premio ricorrente, a seguito delle indicizzazioni intervenute secondo le modalità sopra descritte, superi del 50% il premio ricorrente iniziale, il Contraente ha facoltà di rinunciare in via definitiva all'indicizzazione dello stesso. La rinuncia all'indicizzazione del premio ha effetto dall'anniversario della data di decorrenza immediatamente successivo alla data di ricevimento, da parte della Società, della richiesta di rinuncia. Incrementi di premio Nel corso del piano il Contraente, previa richiesta alla Società, può aumentare l'importo del premio ricorrente a condizione che: manchino almeno cinque anni al termine del piano; siano stati interamente pagati i premi relativi ai primi due anni di durata del piano; l'importo di ogni incremento non sia inferiore, su base annua, a 240 euro; l'importo complessivo degli incrementi da corrispondere su base annua (incremento complessivo) non sia superiore al premio ricorrente annuo iniziale. A.C.I.F. S.p.A., da Allianz SE - Monaco Pag.20di 62

21 Il Contraente può chiedere di incrementare l'importo del premio ricorrente nei tempi e con le modalità stabilite nelle Condizioni Contrattuali. L'incremento di premio segue la periodicità di pagamento del premio ricorrente e le regole di indicizzazione definite alla lettera a). Il pagamento dell'incremento complessivo può essere interrotto e ripreso, solo per l'intero importo di rata, in via automatica ed a discrezione del Contraente. Premi aggiuntivi A far data dalla conclusione del contratto, il Contraente può effettuare il versamento di premi aggiuntivi rispetto a quello pattuito. Tale versamento può essere effettuato una sola volta per ogni anno di durata del piano a condizione che: manchi almeno un anno al termine del piano; l'importo di ogni versamento aggiuntivo non sia inferiore a euro, né superiore a cinque volte il premio ricorrente annuo iniziale con un massimo di euro. 6.4 Valorizzazione delle prestazioni assicurate Le prestazioni assicurate di OBIETTIVO RISPARMIO vengono determinate in funzione della tipologia dei premi pagati dal Contraente. Più precisamente,ogni premio pagato, diminuito: del premio relativo alla garanzia complementare di esonero pagamento premi, con riferimento ai soli premi ricorrenti; del caricamento (di cui al punto 4.1 ) applicato dalla Società per tutti i premi versati; viene convertito in "porzione di capitale." La costituzione di ogni "porzione di capitale", per effetto della conversione del premio corrispondente, viene effettuata: alla data di decorrenza per il primo premio ricorrente; alla data di ricevimento del premio da parte della Società, per i premi ricorrenti successivi, per gli incrementi di premio e per i premi aggiuntivi. A.C.I.F. S.p.A., da Allianz SE - Monaco Pag.21di 62

22 7. Risoluzione del contratto e sospensione del pagamento dei premi 7.1 Mancato pagamento del premio ricorrente Il mancato pagamento del premio ricorrente, trascorsi 30 giorni dalla data in cui lo stesso avrebbe dovuto essere effettuato, comporta conseguenze diverse a seconda che siano stati pagati o meno i premi ricorrenti relativi ai primi due anni di durata del piano: nel primo caso il contratto rimane in vigore per la prestazione assicurata costituita fino a quel momento, secondo le modalità previste dalle Condizioni Contrattuali. In tal caso, il mancato pagamento dei premi ricorrenti determina la perdita del Bonus di fedeltà ma non pregiudica la possibilità di effettuare versamenti aggiuntivi. Resta invece preclusa la possibilità di effettuare incrementi di premio. Il mancato pagamento dei premi ricorrenti determina inoltre la sospensione della garanzia complementare di esonero pagamento premi. Resta ferma, peraltro, la facoltà per il Contraente di chiedere la risoluzione anticipata del contratto e la liquidazione del valore di riscatto (nei termini e secondo le modalità indicate al punto 8); nel secondo caso, vale a dire qualora non siano stati pagati i premi ricorrenti relativi ai primi due anni di durata del piano, il contratto è risolto di diritto e nulla è dovuto al Contraente a fronte di tutti i premi pagati che restano acquisiti dalla Società. Il contratto si scioglie, altresì, al verificarsi del decesso dell'assicurato. 8. Riscatto e Riduzione 8.1 Riscatto Qualora siano stati versati per intero i premi relativi ai primi due anni di durata del piano, il Contraente può chiedere alla Società la risoluzione del contratto stesso e la conseguente liquidazione del valore di riscatto. Il valore di riscatto del contratto è pari alla somma dell importo del capitale rivalutato fino all anniversario della data di rivalutazione immediatamente precedente la data del riscatto. Il Contraente può richiedere informazioni relative al proprio valore di riscatto a: ALLIANZ S.p.A. Servizio Clienti Pronto Allianz, Corso Italia, Milano (Italia) tel , fax indirizzo di posta elettronica infovita.allianzsubalpina@allianz.it. Il Contraente può ottenere il riscatto totale del contratto, tramite richiesta scritta inviata con raccomandata A.R. e indirizzata all ufficio sopra indicato. I pagamenti dovuti a qualsiasi titolo vengono effettuati dalla Società entro 30 giorni dal ricevimento della documentazione prevista nelle Condizioni di Polizza. Se il contratto viene riscattato, esiste l eventualità che i valori di riscatto risultino inferiori ai premi versati. Si rinvia al Progetto esemplificativo di cui alla Sezione F per l illustrazione della evoluzione dei valori di riscatto. I valori puntuali saranno contenuti nel progetto personalizzato. 8.2 Riscatto parziale Qualora siano stati versati per intero i premi relativi ai primi due anni di durata del piano il Contraente può chiedere alla Società la liquidazione del valore di riscatto anche in misura parziale. Il riscatto parziale può essere richiesto semprechè: l'importo lordo complessivamente riscattato non sia inferiore a euro; il capitale assicurato residuo sia pari almeno a euro. Il valore di riscatto parziale viene determinato con gli stessi criteri del riscatto totale, fatto salvo l'addebito di una commissione di 50 euro. A.C.I.F. S.p.A., da Allianz SE - Monaco Pag.22di 62

23 A seguito del riscatto parziale il contratto resta in vigore per la prestazione assicurata residua che deve intendersi quale nuova prestazione assicurata. In tal caso, con riferimento all'eventuale Capitale Rivalutabile riscattato non viene riconosciuta alcuna rivalutazione per il periodo compreso tra la data di riscatto parziale ed il primo gennaio immediatamente precedente o coincidente con tale data. 8.3 Riduzione In caso di sospensione del pagamento del premio (di cui al punto 7), semprechè siano stati versati per intero i premi ricorrenti relativi ai primi due anni di durata del piano, OBIETTIVO RISPARMIO, oltre ad un valore di riscatto, riconosce comunque la prestazione assicurata costituita fino a quel momento, con perdita del Bonus di fedeltà. Si segnala in ogni caso che, la sospensione del pagamento dei premi ricorrenti potrebbe non consentire l'integrale recupero dei premi versati. Per illustrare gli sviluppi dei valori di riduzione e di riscatto relativi al Capitale Rivalutabile si rinvia al Progetto Esemplificativo riportato alla successiva Sezione F. In ogni caso, una rappresentazione puntuale dei suddetti valori sarà contenuta nel Progetto Esemplificativo elaborato in forma personalizzata che la Società consegnerà al Contraente più tardi al momento in cui quest'ultimo è informato che il contratto è concluso. 9. Revoca della proposta Fino al momento della conclusione del contratto, il Contraente ha sempre la facoltà di revocare la proposta di assicurazione, ottenendo la restituzione delle somme eventualmente gia pagate entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione di revoca. Per l esercizio della revoca, il Contraente deve inviare lettera raccomandata A.R. alla Società indirizzata a: ALLIANZ S.p.A. Ufficio Vita Largo Ugo Irneri, Trieste, contenente gli elementi identificativi della proposta (denominazione del Contraente, data della proposta, n di proposta). 10 Diritto di recesso Il Contraente può recedere dal contratto entro 30 giorni dal momento in cui è informato della sua conclusione, dandone comunicazione alla Società con lettera raccomandata indirizzata alla Direzione della stessa Società o all Agenzia cui è assegnato il contratto. Il contratto è concluso nel giorno in cui il Contraente ha ricevuto la comunicazione dell accettazione della proposta da parte della Società. In assenza di tale comunicazione il termine di 30 giorni decorre dal giorno in cui: - La polizza è stata sottoscritta dal Contraente e dalla Società; ovvero - il Contraente abbia ricevuto la polizza sottoscritta dalla Società. - II recesso ha l effetto di liberare entrambe le Parti da qualsiasi obbligazione derivante dal contratto a decorrere dalle ore 24 del giorno di spedizione della comunicazione di recesso quale risulta dal timbro postale di invio. Entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione del recesso la Società, previa consegna dell originale di polizza e delle eventuali appendici, provvederà a rimborsare al Contraente il premio da questi corrisposto al netto delle imposte relative alla garanzia complementare di esonero pagamento premi delle spese sostenute per l emissione del contratto, quantificate in 50 euro, di cui al punto 4.1 A.C.I.F. S.p.A., da Allianz SE - Monaco Pag.23di 62

24 11 Documentazione da consegnare all impresa per la liquidazione delle prestazioni Verificatosi uno degli eventi previsti dal contratto, al fine di consentire la corresponsione delle prestazioni assicurate, devono essere preventivamente consegnati alla Società i documenti previsti dai moduli di richiesta di liquidazione posti nel presente Fascicolo Informativo necessari a: - verificare l effettiva esistenza dell obbligo di pagamento; - individuare con esattezza gli aventi diritto. La richiesta di liquidazione con la documentazione allegata dovrà essere inviata con raccomandata A.R. a : ALLIANZ S.p.A Ufficio Vita Largo Ugo Irneri, 1, Trieste. Verificata la sussistenza dell obbligo di pagamento, la Società mette a disposizione la somma dovuta entro 30 giorni dal ricevimento della documentazione completa. Decorso tale termine ed a partire dal medesimo sono dovuti gli interessi moratori a favore dei Beneficiari. Ogni pagamento viene effettuato presso la sede o la competente agenzia della Società, previa consegna dell originale della polizza e delle eventuali appendici di variazione contrattuale. L art del codice civile dispone che, se non è stata avanzata richiesta di pagamento, i diritti derivanti dal contratto di assicurazione si prescrivono entro due anni da quando si è verificato l evento su cui il diritto si fonda. 12. Legge applicabile al contratto Al contratto si applica la Legge italiana. Impignorabilità e insequestrabilità delle prestazioni. Ai sensi dell'art del Codice Civile, le somme dovute in dipendenza di contratti di assicurazione sulla vita non sono pignorabili né sequestrabili. Diritto proprio del Beneficiario. Ai sensi dell'art del Codice Civile, il Beneficiario acquista, per effetto della designazione, un diritto proprio ai vantaggi dell'assicurazione. Ciò significa, in particolare, che le somme corrisposte a seguito di decesso del Contraente non rientrano nell'asse ereditario. Prescrizione: Ai sensi dell articolo 2952 del Codice Civile, i diritti derivanti da qualsiasi contratto di assicurazione si prescrivono in due anni dal verificarsi dell evento su cui i diritti stessi si fondano 13. Lingua in cui è redatto il contratto Il contratto viene redatto in lingua italiana. 14. Reclami Eventuali reclami riguardanti il rapporto contrattuale o la gestione dei sinistri devono essere inoltrati per iscritto a ALLIANZ S.p.A - Servizio Clienti Pronto Allianz, Corso Italia, Milano, Numero Verde , Numero di telefax , Indirizzo di posta elettronica info@allianz.it Qualora l esponente non si ritenga soddisfatto dell esito del reclamo o in caso di assenza di riscontro nel termine massimo di quarantacinque giorni, potrà rivolgersi all ISVAP (Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni Private e di Interesse Collettivo), Servizio Tutela degli Utenti, Via del Quirinale 21, Roma, telefono 06/421331, A.C.I.F. S.p.A., da Allianz SE - Monaco Pag.24di 62

25 corredando l esposto della documentazione relativa al reclamo trattato dalla Società. In relazione alle controversie inerenti la quantificazione dei danni e l attribuzione della responsabilità, si ricorda che permane la competenza esclusiva dell Autorità Giudiziaria, oltre alla facoltà di ricorrere a sistemi conciliativi ove esistenti. 15. Ulteriore informativa disponibile La Società si impegna a consegnare in fase precontrattuale, su richiesta del contraente, l ultimo rendiconto annuale della gestione interna separata e l ultimo prospetto riportante la composizione della gestione stessa che sono disponibili anche sul sito Internet della Società. 16. Informativa in corso di contratto La Società comunicherà tempestivamente al contraente le eventuali variazioni delle informazioni contenute in Nota Informativa o nel Regolamento della gestione interna separata, intervenute anche per effetto di modifiche alla normativa successive alla conclusione del contratto. La Società è comunque a disposizione per comunicare, dietro richiesta scritta da parte del Contraente, indirizzata a: ALLIANZ S.p.A. Servizio Clienti Pronto Allianz, Corso Italia, Milano (Italia) tel Fax Indirizzo di posta elettronica infovita.allianzsubalpina@allianz.it, i valori pertinenti al presente contratto, nonché il valore di riscatto, entro 10 giorni dalla data di ricevimento della richiesta. Inoltre, La Società trasmetterà entro sessanta giorni dalla chiusura di ogni anno solare ovvero entro sessanta giorni dalla data prevista nelle condizioni di polizza per la rivalutazione delle prestazioni assicurate, l estratto conto annuale della posizione assicurativa contenente le seguenti informazioni: a) cumulo dei premi versati dal perfezionamento del contratto alla data di riferimento dell estratto conto precedente e valore della prestazione maturata alla data di riferimento dell estratto conto precedente; b) dettaglio dei premi versati nell anno di riferimento, con evidenza di eventuali premi in arretrato ed un avvertenza sugli effetti derivanti dal mancato pagamento; c) valore degli eventuali riscatti parziali rimborsati nell anno di riferimento; d) valore della prestazione maturata alla data di riferimento dell estratto conto; e) valore di riscatto maturato alla data di riferimento dell estratto conto; f) tasso annuo di rendimento finanziario realizzato dalla gestione, aliquota di retrocessione del rendimento riconosciuta, tasso annuo di rendimento retrocesso con evidenza de eventuali rendimenti minimi trattenuti dall impresa, tasso annuo di rivalutazione delle prestazioni. 17 Comunicazioni del contraente alla società Si richiama l attenzione del Contraente su quanto disposto dall art. n 1926 del codice civile in merito alle comunicazione da rendere all impresa in caso di modifiche della professione dell assicurato eventualmente intervenute nel corso della durata contrattuale. A.C.I.F. S.p.A., da Allianz SE - Monaco Pag.25di 62

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