Reggio Emilia, 31 marzo 2013

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1 Reggio Emilia, 31 marzo 2013 Nei prossimi mesi i servizi di pagamento subiranno alcune modifiche, con l obiettivo di creare un mercato integrato per i pagamenti nell area euro (la cosiddetta Area SEPA 1 - Single Euro Payments Area). In particolare, tutti i pagamenti diventeranno "domestici" senza più differenze tra pagamenti nazionali ed europei; gli attuali servizi bonifico e RID (ad esempio, il pagamento utenze) saranno migrati sui nuovi servizi SEPA. Di seguito le dettagliamo quanto previsto dalla nuova normativa. Il suo gestore resta a disposizione per ogni informazione. Il Provvedimento della Banca d Italia n. 85 del 12 febbraio 2013 (di seguito il Provvedimento ) ha dato attuazione al Regolamento (UE) n. 260/2012 (di seguito il Regolamento ) che ha l obiettivo di creare un mercato integrato per i pagamenti in euro all interno della c.d. Area SEPA 2, in sostituzione degli attuali servizi di pagamento nazionali, così da garantire ai cittadini e alle imprese servizi di pagamento in euro egualmente sicuri, a prezzi concorrenziali, facili da usare e affidabili. Ne deriva che, all interno dell Area SEPA, tutti i pagamenti diventano "domestici" e non sussisterà più alcuna differenziazione tra pagamenti nazionali e transnazionali. A tale scopo, il Provvedimento ha stabilito quanto segue: entro il 1 febbraio 2014, le Banche provvederanno a migrare i servizi di bonifico in euro e di addebito diretto nazionali (RID) in Area SEPA, rispettivamente, verso i servizi SEPA Credit Transfer (SCT) e verso i servizi di addebito diretto SEPA Direct Debit (SDD); fino al 1 febbraio 2014, potranno coesistere tutti i servizi sopra citati; la migrazione dei RID finanziari (che consentono l incasso di operazioni di pagamento collegate a strumenti finanziari) e dei RID a importo fisso avverrà solo a far data dal 1 febbraio 2016; non sono soggetti a migrazione i MAV, i RAV, le Ri.Ba, i bollettini bancari e postali nonché i bonifici c.d. urgenti (così definiti, in quanto altamente prioritari e principalmente di ammontare elevato); solo per le aziende che incassano tramite RID, sarà introdotto un servizio opzionale e aggiuntivo rispetto agli schemi di addebito diretto (SDD). Tale ulteriore servizio (c.d. SEDA 3 ) andrà, di fatto, a sostituire l attuale servizio Deleghe RID allineamento archivi. Per l attivazione del servizio SEDA, le aziende potranno rivolgersi al proprio gestore in filiale, che fornirà anche la relativa modulistica contrattuale da sottoscrivere. Tutto ciò premesso, Credem, ai sensi dell art. 126-sexies del d. lgs. n. 385/1993 ( Testo unico bancario ) e dell art. 5 del Provvedimento, Le formula la seguente proposta di modifica unilaterale del contratto: 1) SERVIZIO BONIFICO Entro il primo febbraio 2014, i servizi di bonifico in euro all'interno della Area SEPA saranno migrati dalla Banca verso il servizio SEPA Credit Transfer (SCT), che consentirà di effettuare pagamenti all interno dell Area SEPA con le stesse modalità di oggi. 1 La SEPA - Single Euro Payments Area - è il progetto di integrazione dei servizi di pagamento in euro forniti con strumenti alternativi al contante e rappresenta un obiettivo essenziale nel processo di integrazione del mercato unico europeo 2 Fanno parte dell Area SEPA 27 Stati Membri dell'unione Europea (UE) con l'aggiunta dell'islanda, della Norvegia, del Liechtenstein, della Svizzera e del Principato di Monaco. 3 SEDA è un servizio aggiuntivo (AOS) agli schemi SEPA Direct Debit (SDD) che colma le differenze funzionali fra gli schemi SEPA e il servizio nazionale di addebito diretto per quello che riguarda la gestione dei mandati. Concettualmente rappresenta quindi l equivalente negli standard SEPA delle funzionalità oggi presenti nella procedura nazionale di Allineamento Elettronico degli Archivi utilizzata a complemento del servizio di addebito nazionale RID. Il SEDA consiste nello scambio fra il Creditore/Beneficiario e la Banca del Debitore/Pagatore, attraverso la Banca di Allineamento, di flussi elettronici di allineamento relativi alle informazioni contenute nei mandati SEPA. Mediante lo scambio e il controllo delle informazioni relative al mandato, SEDA consente alla azienda creditrice di: i) accertare il possesso del sottoscrittore del mandato della facoltà ad operare sul conto indicato nel mandato e che lo stesso conto sia attivo e "addebitabile" tramite SDD prima della emissione dell incasso; ii) ricevere comunicazione di eventi propri del ciclo di vita del mandato (variazioni IBAN, revoche). Il modulo avanzato di SEDA consente al Creditore/Beneficiario anche di demandare la gestione del mandato alla Banca del Debitore/Pagatore. Per maggiori informazioni relative al servizio SEDA base e avanzato, potrà rivolgersi al Suo consulente in filiale, che Le fornirà anche la relativa modulistica contrattuale da sottoscrivere.

2 2) SERVIZIO RID Entro il 1 febbraio 2014, il servizio RID sarà migrato verso il servizio SEPA DIRECT DEBIT (servizio di addebito diretto - cd. SDD), che potrà essere CORE o Business to Business. La differenza fra i due servizi è la seguente: il servizio SDD CORE, utilizzabile nei confronti di qualsiasi tipologia di debitore, prevede il diritto di: i) ottenere il rimborso di un addebito autorizzato, facendone richiesta alla Banca entro un termine di 8 (otto) settimane dalla relativa data di addebito in conto corrente (ad es, in caso di contestazione dell importo della bolletta); ii) ottenere il rimborso di un addebito non autorizzato, facendone richiesta alla Banca entro un termine di 13 (tredici) mesi dalla relativa data di addebito in conto corrente (ad es, in caso di ricezione di un addebito da parte di una Azienda non autorizzata). il servizio SDD Business to Business (B2B), che regola i rapporti commerciali in cui entrambe le controparti siano soggetti diversi da consumatori, non consente al debitore di ottenere il rimborso di un addebito diretto autorizzato. Nel caso di addebito diretto non autorizzato, il debitore ha il diritto ad ottenere il rimborso facendone richiesta alla Banca entro un termine di 13 (tredici) mesi dalla relativa data di addebito in conto. In ogni caso, alla prima disposizione SDD, la Banca richiede autorizzazione all addebito e, solo successivamente, addebita il conto corrente. Spetta alla Azienda Creditrice (ad es. ENEL) la scelta di incassare tramite l addebito diretto CORE o Business to Business e, a tal fine, invierà specifica comunicazione al debitore, con un preavviso di almeno 30 giorni rispetto alla data di attivazione del servizio e, comunque, entro e non oltre il 31 dicembre In ogni caso, rimangono valide le autorizzazioni RID rilasciate sottoscritte fino al 1 febbraio 2014: non sarà quindi necessario la ricontrattualizzazione di mandati già conferiti. Per garantire tale continuità e consentire la corretta esecuzione delle operazioni di addebito, Credem potrà comunicare alcuni dati relativi al debitore alla Banca del suo beneficiario/azienda creditrice (quali ad es. il codice IBAN). La migrazione ai servizi SCT e SDD non comporterà incrementi alle condizioni economiche a Lei oggi applicate. Il Suo gestore resta a completa disposizione per fornirle tutti i chiarimenti che si rendessero necessari. Nel caso in cui non intendesse accettare le modifiche oggetto della presente variazione unilaterale, Le è riconosciuta la facoltà di recedere dai servizi da Lei sottoscritti, senza spese, entro il primo luglio Viceversa, in assenza di un Suo espresso rifiuto, le modifiche in oggetto si intenderanno da Lei accettate. Direzione Centrale 2

3 ALLEGATO 1 Gentile Cliente, nel confermarle che la migrazione in area SEPA 4 dei pagamenti elettronici in euro non comporterà incrementi alle relative condizioni economiche (tassi, commissioni, valute ) a Lei applicate, desideriamo fornirle, con il presente documento, un raccordo delle definizioni corrispondenti ai prodotti / servizi da Lei detenuti rispetto alla nuova descrizione prevista dalla normativa, con l obiettivo di agevolarle la lettura e la trasposizione delle condizioni contrattuali dal vecchio al nuovo sistema. CONTO CORRENTE a) Sezione BONIFICI: il bonifico in euro verso Italia e UE/ EEA si chiamerà Bonifico SEPA Il bonifico ordinario si chiamerà bonifico SEPA Il bonifico estero non transfrontaliero e in divisa si chiamerà Bonifico Estero 5 indipendentemente dalla modalità di esecuzione degli stessi (sportello, internet banking, phone banking, ecc.) b) Sezione RID: Utenze e RID (con addebito diretto in conto corrente) si chiameranno Servizio SDD (SEPA DIRECT DEBIT - ADDEBITO DIRETTO) Solo per i clienti NON consumatori (esempio AZIENDE) SERVIZI E FINANZIAMENTI DI PORTAFOGLIO Sezione RID: i servizi di incasso RID ORDINARIO si chiameranno Servizi di incasso SDD CORE i servizi di incasso RID VELOCE si chiameranno Servizi di incasso SDD Business to Business ***** Il Regolamento UE 260/2012 ha, altresì, modificato le tipologie di insoluto classificandole come segue: rifiuto (reject), revoca (refusal), storno (return) e rimborso (refund). PAGAMENTO FATTURE E STIPENDI Sezione BONIFICI: il bonifico, sia su altre banche (esterno) che su dipendenze (interno), si chiamerà Bonifico SEPA. 4 L Area SEPA è costituita dai 27 paesi membri dell Unione Europea con l aggiunta di Islanda, Norvegia, Liechtenstein, Svizzera e Principato di Monaco. 5 Bonifici da e verso Paesi al di fuori dell Area SEPA (extra SEPA) e/o in divisa. 3

4 ALLEGATO N. 2: CONDIZIONI CONTRATTUALI Qui di seguito si riportano le clausole contrattuali che riguardano i servizi SCT e SDD e che sono state modificate dal Provvedimento. Pertanto tali clausole sostituiscono integralmente quelle attualmente a Lei applicabili in materia di servizi SCT e SDD. Sezione II b 2 - Ordini di bonifico e SCT (Sepa Credit Transfer) Premessa Il bonifico è un Ordine di pagamento con il quale il Pagatore dispone il trasferimento di somme di denaro tramite la propria Banca a favore di un Beneficiario presso la stessa Banca o altre banche. Il Sepa Credit Transfer ( SCT ) è uno Strumento di pagamento per l esecuzione di bonifici in euro, fra clienti detentori di Conti di pagamento all interno della SEPA. Il SCT è eseguito per conto di un Pagatore detentore di un Conto di pagamento presso il suo PSP a favore di un Beneficiario detentore di un Conto di pagamento presso il suo PSP. Art. 1 - Ordini di bonifico e SCT- Esenzione di responsabilità Per una corretta e puntuale esecuzione di bonifici e di SCT, il cliente deve fornire al momento dell Ordine di pagamento tutte le informazioni di seguito riportate: - Nome del Pagatore ordinante; - IBAN del conto di pagamento del Pagatore; - Divisa e importo del bonifico o del SCT; - Nome del Beneficiario; - Eventuali informazioni sul trasferimento; - IBAN del Beneficiario oppure Coordinata internazionale del conto corrente di accredito; - Causale del pagamento; - Eventuale data futura di esecuzione dell ordine di pagamento; - BIC (dopo il 1 febbraio 2016, il BIC non sarà più obbligatorio per gli SCT); - Modalità di addebito delle spese (OUR- SHARE- BEN). Resta inteso che la responsabilità sulla correttezza dei dati forniti è in capo al cliente ordinante e che, in caso di discrepanza tra i dati forniti, prevarrà su tutti il codice identificativo unico rappresentato dall IBAN del Beneficiario. L esecuzione dell Ordine di pagamento è subordinata all autorizzazione del titolare o di persona facoltizzata ad operare sul conto corrente di addebito, impartita tramite sottoscrizione dell apposito modulo o tramite tecniche di comunicazione a distanza. L Ordine di pagamento non viene eseguito in assenza di un adeguata copertura finanziaria sul conto corrente di addebito. Art. 2 - Modalità di prestazione del consenso e tempi di disposizione dell ordine Gli ordini di pagamento possono essere disposti dal cliente tramite i canali resi disponibili dalla Banca e devono essere ricevuti dalla stessa, in una giornata operativa, entro gli orari limite di seguito indicati: - Consegna presso Dipendenze e Centri Imprese: entro l orario di sportello per gli ordini singoli. Per quanto riguarda gli ordini multipli cartacei, in considerazione del fatto che la Banca, per l esecuzione degli stessi, si avvale di services esterni, si considerano sempre ricevuti nella giornata operativa successiva, anche se disposti entro l orario di sportello; - Call Center: entro le ore 20,00; - Internet Banking: entro le ore 20,00; - Fax (previa sottoscrizione di apposita manleva telefax): entro le ore 13,30. Gli ordini disposti in giornate non operative, festive, semifestive o oltre gli orari limite indicati, si intendono ricevuti nella prima giornata operativa successiva. I supporti utilizzabili dal cliente per disporre ordini di pagamento sono i seguenti: - Cartaceo; - Magnetico; - Elettronico. Ordinariamente la data di ricezione dell ordine coincide con la data in cui il cliente ha consegnato o inviato l ordine di pagamento alla Banca. A partire dalla data di ricezione dell ordine inizierà quindi l esecuzione dello stesso. Qualora il cliente desiderasse che l esecuzione dell ordine inizi in una data successiva a quella sopra indicata, dovrà comunicare alla Banca tale volontà. La data di inizio di esecuzione dell ordine, pertanto, potrà essere differita soltanto su richiesta esclusiva del cliente e può essere pertanto immediata o differita. Una volta ricevuto l ordine di pagamento la Banca si riserva di valutare i seguenti elementi al fine di dar corso alla sua corretta esecuzione: - il rispetto dei tempi di acquisizione degli ordini indicati dalla Banca, anche in relazione ai canali di trasmissione e alla tipologia dei supporti con i quali gli stessi sono conferiti (cartacei, elettronici, magnetici); - il rispetto dei luoghi di consegna delle disposizioni (sportello o struttura accentrata); - la quantità dei pagamenti contenuti in ciascun ordine (ordini singoli o multipli); - la data eventualmente indicata dall ordinante per il riconoscimento dei fondi alla Banca del beneficiario; - la comunicazione di tutte le informazioni di cui sopra necessarie per eseguire l ordine; - l esistenza di una sufficiente copertura finanziaria. La Banca dà esecuzione all ordine di pagamento e comunica al cliente l esito dell operazione di pagamento nei tempi contrattualmente pattuiti nel Contratto Quadro PSD. 4

5 La Banca, dopo l esecuzione della singola operazione di pagamento, fornisce al cliente ordinante le informazioni specificate all art. 5 del contratto Quadro PSD. Le informazioni fornite dalla Banca, su richiesta del cliente, con una frequenza diversa o tramite supporto differente da quello disciplinato al richiamato art. 5, sono da considerarsi a titolo oneroso. L importo del bonifico è accreditato alla banca del Beneficiario nei tempi massimi di esecuzione, contrattualmente pattuiti, a decorrere dalla data di ricezione. La Banca esegue le istruzioni trasmesse dal cliente su supporto cartaceo, elettronico e/o magnetico in conformità ai dati ed alle informazioni contenute nei supporti stessi ricevuti. E facoltà della Banca scegliere la procedura e il sistema di regolamento interbancario per la gestione del trasferimento dei fondi, nel rispetto dei dati comunicati dall ordinante e delle tempistiche richieste per l esecuzione. Nel caso in cui il cliente ordinante richieda un esecuzione urgente dell ordine di pagamento, se ne ricorrono i presupposti, la Banca compie ogni ragionevole sforzo per soddisfare la richiesta, riservandosi l applicazione di una maggiorazione di costo per le attività aggiuntive necessarie. La Banca non risponde delle conseguenze dell impossibilità di dare esecuzione alle operazioni disposte dal cliente per cause di forza maggiore (a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo: agitazioni sindacali, disordini politici, calamità naturali, interruzioni elettriche o della rete di trasmissione interbancaria, ecc.). Nell ipotesi di bonifico o SCT, la Banca non risponde delle conseguenze derivanti da cause ad essa non imputabili che possono interessare il Paese di riferimento. Art. 3 Informazioni per il cliente Pagatore preliminari rispetto ad una Operazione di pagamento Qualora il cliente Pagatore ne faccia richiesta, prima di una singola Operazione di pagamento la Banca fornisce informazioni esplicite sui tempi massimi di esecuzione e sulle spese, e se del caso, la suddivisione delle stesse spese, che il cliente Pagatore dovrà corrispondere in relazione all Operazione di Pagamento attraverso le informazioni contenute nel relativo Foglio informativo/documento di sintesi. Art. 4 - Informazione per il cliente successive rispetto ad una Operazione di pagamento Le informazioni previste agli artt. 5 e 6 del Contratto Quadro PSD, sono fornite senza indugio dalla Banca nei giorni successivi all addebito sul Conto di pagamento nel caso di cliente Pagatore, o all esecuzione dell Operazione di pagamento in caso di cliente Beneficiario. Art. 5 - Accredito di bonifici e SCT ricevuti L accredito dei bonifici e SCT ricevuti viene effettuato esclusivamente sulla base della coordinata IBAN di conto corrente indicata dalla banca ordinante. L eventuale presenza di informazioni aggiuntive relative al soggetto beneficiario non consentiranno comunque alla banca di operare in difformità all IBAN indicato. La Banca si riserva di applicare una commissione relativa alla ricezione del bonifico, nella misura prevista nel documento di sintesi. Qualora il cliente beneficiario richiedesse un servizio di verifica dell IBAN comunicato ai soggetti che effettuano bonifici in suo favore, la Banca compie ogni ragionevole sforzo per soddisfare la richiesta, riservandosi di applicare al cliente il costo del servizio. La Banca accredita l importo dell operazione di pagamento nella data contabile di ricezione dei fondi dalla banca ordinante. La Banca, effettuata l operazione di accredito sul conto corrente, fornisce al cliente beneficiario, le informazioni specificate all art. 6 del Contratto Quadro PSD. Le informazioni fornite, su richiesta del cliente, con una frequenza diversa o tramite supporto differente da quello disciplinato al richiamato art. 6 e dal precedente art. 4 della presente Sezione, sono da considerarsi a titolo oneroso. La Banca fornisce su richiesta, riservandosi di applicare al cliente il costo, il servizio continuativo o occasionale di avvisatura dei bonifici in arrivo (precedente o contestuale all accredito sul conto corrente e alla messa a disposizione delle informazioni relative alle operazioni di pagamento ricevute), o il servizio di ricerca sui canali interbancari di pagamenti attesi. Art. 6 - Comunicazione su Operazione di Pagamento non autorizzate o effettuate in modo inesatto Qualora il cliente venisse a conoscenza dell esecuzione sul proprio Conto di pagamento di un bonifico non autorizzato o eseguito in modo inesatto, il cliente informa la Banca attraverso comunicazione scritta da far pervenire tempestivamente alla filiale presso la quale è attivo il conto corrente di regolamento dell operazione stessa. Nel caso di operazione effettuata tramite canali virtuali, il cliente può preavvisare tempestivamente la Banca tramite il Numero Verde indicato sul sito Art. 7 - Identificativo del bonifico e del SCT L identificativo dell operazione di pagamento è rappresentato dal Codice Riferimento Operazione (CRO) per i bonifici domestici e dal Transaction Reference Number (TRN) per i pagamenti cross border e dal Transaction ID per gli SCT. Sezione II b 3 - Bonifici e SCT ricorrenti Premessa Il servizio di Bonifici e SCT Ricorrenti consente di predisporre i bonifici e gli SCT da effettuare in via continuativa e con periodicità predefinita nel modulo di adesione. I bonifici e gli SCT ricorrenti vengono effettuati direttamente dalla Banca, in via automatica, entro le scadenze prestabilite dal cliente e con addebito diretto sul conto corrente indicato. Il cliente ordinante dovrà provvedere a precostituire presso la Banca i fondi necessari in tempo utile per l addebito del bonifico o del SCT. Per le specifiche e i costi del Servizio, si applicano le disposizioni di cui alla modulistica di adesione dedicata, nonché quelle relative al Servizio Ordini di Bonifico e SCT descritto nella precedente sezione, in quanto applicabili. Sezione II b 5 - R.I.D. e SDD (Sepa Direct Debit) Art R.I.D. 5

6 Il Servizio R.I.D. autorizzazione permanente di addebito in conto corrente è attivo a far tempo dal giorno in cui la Banca riceve l apposito modulo sottoscritto dal cliente. Il cliente autorizza la Banca ad addebitare sul conto corrente intrattenuto con la stessa, nella data di scadenza dell obbligazione tutti gli ordini di incasso elettronici inviati alla Banca e contrassegnati con l identificativo unico alla Banca del soggetto creditore identificato dal cliente nell apposito modulo attraverso il quale il cliente attiva il servizio (o aggiornate d iniziativa del soggetto creditore), a condizione che sussistano disponibilità liquide sufficienti sul conto corrente interessato. La Banca tempestivamente, dopo l esecuzione della singola operazione di pagamento, fornisce al cliente le informazioni specificate all art. 5 del contratto Quadro PSD e con le modalità ivi previste. Le informazioni fornite, su richiesta del cliente, con una frequenza diversa o tramite supporto differente da quello disciplinato al richiamato art. 5, sono da considerarsi a titolo oneroso. Il cliente ha la facoltà di opporsi all addebito entro i termini indicati all art. 11 del Contratto Quadro PSD. Al ricorrere dei presupposti, il Cliente ha facoltà di chiedere il rimborso di un addebito nei termini e con le modalità previste all art. 18 Contratto Quadro PSD (Sezione II a). Il cliente ha altresì la facoltà di revocare l autorizzazione permanente di addebito in c/c, degli ordini di incasso elettronici inviati dall azienda e contrassegnati con l identificativo unico dell azienda creditrice o aggiornate di iniziativa dell azienda, tramite sottoscrizione di apposito modulo entro e non oltre la giornata operativa precedente il giorno concordato per l addebito. Per evitare l utilizzo improprio e non autorizzato del servizio R.I.D. la Banca del debitore invia una comunicazione a quest ultimo per ogni nuova autorizzazione permanente di addebito ricevuta dalla Banca del creditore. Tale servizio è da considerarsi a titolo oneroso. Art. 2 - Sepa Direct Debit Core (SDD Core) e Sepa Direct Debit Business to Business (SDD B2B) Il Sepa Direct Debit Core (SDD Core) e il Sepa Direct Debit Business to Business (SDD B2B) sono Servizi di pagamento in euro per l Addebito diretto, in via continuativa o una tantum, di un Conto di pagamento. Il Conto di pagamento del Pagatore e quello del Beneficiario devono essere all interno della SEPA. Il SDD consente ad un creditore (Beneficiario) di ricevere fondi in euro dal Conto di pagamento di un debitore (Pagatore) in base all autorizzazione scritta data dal Pagatore al Beneficiario (cd. Mandato). Sulla base di tale autorizzazione, il Beneficiario impartisce l Ordine di pagamento in euro al proprio Prestatore di Servizi di Pagamento, il quale lo trasmette alla banca del Pagatore per l addebito del Conto di pagamento del Pagatore medesimo. Il Beneficiario è responsabile della conservazione dell originale del Mandato, insieme alle eventuali modifiche o alle informazioni relative alla sua revoca o estinzione. Il Mandato sottoscritto dal Pagatore deve essere conservato dal soggetto creditore Beneficiario, o dal soggetto terzo da esso delegato, per tutto il tempo durante il quale tale Mandato è valido e comunque per almeno 14 (quattordici) mesi successivi all ultimo incasso. Se un Beneficiario non presenta un incasso relativo ad un SDD per un periodo di 36 (trentasei) mesi (che decorrono dalla data dell ultimo incasso presentato, anche se respinto, stornato o rimborsato), lo stesso Beneficiario deve cancellare tale SDD e non gli è più consentito richiedere incassi sulla base del SDD cancellato. Se venisse richiesto un nuovo Addebito diretto, deve essere disposto un nuovo SDD. Le Operazioni di pagamento per l incasso dei fondi in euro sono distinte e separate dal contratto sottostante al quale si riferiscono. La banca del Beneficiario e quella del Pagatore non sono parti del contratto che vincola il Beneficiario e il Pagatore. Anteriormente alla prima operazione di Addebito diretto, il Pagatore deve comunicare l identificativo unico IBAN del proprio Conto di pagamento. Con la prima operazione di Addebito diretto o con un operazione di Addebito diretto una tantum, nonché in occasione di ogni successiva operazione di Addebito diretto, il Beneficiario deve comunicare le informazioni, come meglio di seguito specificate all art. 8 che segue, relative al Mandato alla Banca che le trasmette al PSP del Pagatore con ogni operazione di Addebito diretto. Il Pagatore ha il diritto di dare istruzioni alla Banca affinché: i. limiti a un determinato importo o una determinata periodicità, o a entrambi, l incasso dell addebito diretto; ii. qualora un SDD non preveda il diritto al rimborso, verifichi ciascuna operazione di addebito diretto e accerti, sulla base dei dati del SDD e prima che il suo Conto di pagamento sia addebitato, che l importo e la periodicità dell operazione di addebito diretto presentata corrispondano a quelli concordati nel Mandato; iii. blocchi ogni addebito diretto sul Conto di pagamento del Pagatore o blocchi ogni Addebito diretto iniziato da uno o più Beneficiari, o autorizzi unicamente gli Addebiti diretti disposti da uno o più Beneficiari determinati. Quando né il Pagatore né il Beneficiario sono Consumatori, la Banca non è tenuta a osservare i punti i, ii e iii di cui sopra. Per ciascun Addebito diretto presentato, la Banca del debitore deve addebitare il Conto di Pagamento del debitore se lo stato del medesimo lo consente. ll cliente ha la facoltà di opporsi all addebito entro i termini indicati all art. 11 del Contratto Quadro PSD. Al ricorrere dei presupposti, il cliente ha facoltà di chiedere il rimborso di un operazione SDD Core come previsto dalle norme di cui all art. 18 Contratto Quadro PSD (Sezione II a). Nel caso di SDD Core, la Banca del creditore può rivalersi sul creditore per ottenere l importo del rimborso regolato con la banca del debitore. Il Mandato SDD Core può essere in forma cartacea (cd. Paper Mandates) o elettronica (cd. e-mandates).. Nel caso di Addebito diretto singolo o del primo Addebito diretto di una serie di Addebiti diretti ricorrenti, la richiesta di Addebito diretto deve pervenire alla banca del Debitore al più tardi 5 (cinque) giorni lavorativi interbancari prima della data di scadenza (due date), e non prima di 14 (quattordici) giorni di calendario dalla stessa. Nel caso di un Addebito diretto successivo al primo di una serie di Addebiti diretti ricorrenti, la disposizione deve pervenire alla banca del Debitore al più tardi 2 (due) giorni lavorativi interbancari prima della data di scadenza (due date), e non prima di 14 (quattordici) giorni di calendario dalla stessa. 6

7 Ferme restando le norme inderogabili di legge, per rispettare i termini di cui sopra, il Beneficiario s impegna ad impartire alla Banca le disposizioni di incasso con anticipo, di regola, non inferiore a 8 (otto) giorni lavorativi rispetto alla data di scadenza dei relativi crediti. Mediante comunicazione di preavviso, il Beneficiario informa il Pagatore dell importo e della data in cui la disposizione di incasso sarà presentata alla banca del Pagatore per l addebito. Il Beneficiario invia tale comunicazione al più tardi 14 (quattordici) giorni di calendario prima della data di scadenza, salvo che abbia convenuto una scadenza diversa con il Pagatore. Il Beneficiario può trasmettere la disposizione di incasso alla propria banca dopo che il Mandato è stato sottoscritto dal Pagatore e dopo che la comunicazione di preavviso è stata inviata al Pagatore nei tempi previsti. Art. 2-bis Sepa Direct Debit Business to Business (SDD B2B) Fermo restando quanto previsto dall art. 2 della presente sezione, il presente articolo disciplina il solo servizio SDD B2B offerto dalla Banca esclusivamente a soggetti diversi dai Consumatori ed è soggetto all insindacabile accettazione della Banca. Diversamente da quanto previsto dall articolo precedente, il servizio SDD B2B non consente al debitore di ottenere il rimborso di un Addebito diretto autorizzato. Considerato che non è previsto il diritto al rimborso, la Banca ha l obbligo di ottenere dal debitore conferma dei dati del SDD B2B ricevuti insieme all Addebito diretto ricevuto, prima di addebitare il Conto di Pagamento del debitore. Il debitore ha diritto ad ottenere il rimborso di un Addebito diretto non autorizzato facendone richiesta alla Banca entro un termine di 13 (tredici) mesi dalla data di addebito in Conto di pagamento, ove consideri che all Addebito diretto non corrisponda nessun mandato. Tutti gli Addebiti diretti devono pervenire alla banca del Pagatore al più tardi un giorno lavorativo interbancario prima della data di scadenza (due date) e non prima di 14 (quattordici) giorni di calendario dalla stessa. Ferme restando le norme inderogabili di legge, per rispettare i termini di cui sopra, il Beneficiario s impegna ad impartire alla Banca le disposizioni di incasso con anticipo, di regola, non inferiore a 4 (quattro) giorni lavorativi rispetto alla data di scadenza dei relativi crediti. Il Pagatore è obbligato ad informare la Banca nel caso di revoca del Mandato, in modo che quest ultima possa aggiornare le istruzioni conservate e respingere gli Addebiti diretti non autorizzati. Art. 3 - Data di ricezione dell ordine La data di ricezione dell ordine di pagamento coincide con la giornata operativa di ricezione dal Sistema Interbancario di Regolamento della disposizione da addebitare sul conto di pagamento. Gli ordini disposti in giornate non operative, festive, semifestive o oltre gli orari limite, si intendono ricevuti nella prima giornata operativa successiva. Art. 4 Informazioni per il cliente Pagatore preliminari rispetto ad una Operazione di pagamento Qualora il cliente Pagatore ne faccia richiesta, prima di una singola Operazione di Pagamento (R.I.D. o SDD) la Banca fornisce informazioni esplicite sui tempi massimi di esecuzione e sulle spese, e se del caso, la suddivisione delle stesse spese, che il cliente Pagatore dovrà corrispondere in relazione all Operazione di Pagamento attraverso i relativi Fogli Informativi/documento di sintesi. Art. 5 - Informazione per il cliente successive rispetto ad una Operazione di pagamento Le informazioni previste agli artt. 5 e 6 del Contratto Quadro PSD, sono fornite dalla Banca negli immediati giorni successivi all addebito sul Conto di pagamento nel caso di cliente Pagatore, o all esecuzione dell Operazione di pagamento in caso di cliente Beneficiario. Le suddette informazioni hanno ad oggetto Operazioni di pagamento disposte sia tramite R.I.D. sia tramite SDD. Art. 6 - Comunicazione su Operazione di Pagamento non autorizzate o effettuate in modo inesatto Qualora il cliente venisse a conoscenza dell esecuzione sul proprio Conto di pagamento di una Operazione di pagamento non autorizzata o eseguita in modo inesatto, il cliente informa la Banca attraverso comunicazione scritta da far pervenire tempestivamente alla filiale presso la quale è attivo il conto corrente di regolamento dell operazione stessa. Nel caso di operazione effettuata tramite canali virtuali, il cliente può preavvisare tempestivamente la Banca tramite il Numero Verde indicato sul sito Art. 7 - Identificativo R.I.D. e SDD L identificativo è rappresentato dal: Numero disposizione per il R.I.D.; Numero di Mandato per gli SDD (ad es. cd. UMR - Unique Mandate Reference ). Art. 8 Informazioni obbligatorie a carico del cliente in materia di SDD Il Cliente s impegna a fornire obbligatoriamente le seguenti informazioni, indispensabili per l avvio delle operazioni di incasso di ogni disposizione presentata: tipo di operazione (ricorrente, prima di una serie ricorrente, ultima di una serie ricorrente, singola o riaccrediti), codice di riferimento della disposizione di incasso assegnata dal Beneficiario nome del Beneficiario, codice identificativo del Beneficiario, numero del conto di accredito del Beneficiario (IBAN), codice BIC della Banca del beneficiario, nome del Pagatore, numero del conto di addebito del Pagatore (IBAN), codice BIC della Banca del Pagatore, numero unico del Mandato, data di sottoscrizione del Mandato, importo e data di scadenza della disposizione di incasso, tipo di incasso (SDD CORE o B2B). 7

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