Lezione n 38 CORSO DI AGGIORNAMENTO DI 40 ORE D. LGS 81/08 - D. LGS 106/09 COORDINATORE DELLA SICUREZZA NEI CANTIERI EDILI

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1 CORSO DI AGGIORNAMENTO DI 40 ORE D. LGS 81/08 - D. LGS 106/09 COORDINATORE DELLA SICUREZZA NEI CANTIERI EDILI Lezione n 38 ANALISI SPECIFICA DELL'ARTICOLO 100 E DELL'ALLEGATO XV 1

2 STIMA DEI COSTI PER LA SICUREZZA NEL PSC Art. 100 del D.Lgs. 81/08 Il piano è costituito da una relazione tecnica e prescrizioni correlate alla complessità dell opera da realizzare ed alle eventuali fasi critiche del processo di costruzione, atte a prevenire o ridurre i rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori, ivi compresi i rischi particolari di cui all allegato XI, nonché la stima dei costi di cui al punto 4 dell allegato XV. Il PSC é corredato da tavole esplicative di progetto, relative agli aspetti della sicurezza, comprendenti almeno una planimetria sull organizzazione del cantiere e, ove la particolarità dell opera lo richieda, una tavola tecnica sugli scavi. I contenuti minimi del piano di sicurezza e di coordinamento e l indicazione della stima dei costi della sicurezza sono definiti all allegato XV. 2

3 LA STIMA DEI COSTI DELLA SICUREZZA. L allegato XV del D. Lgs. 81/08 specifica che, nei costi della sicurezza, vanno stimati i costi relativi a: Apprestamenti e opere provvisionali previsti nel PSC Attuazione delle misure preventive e protettive e dei DPI Impianti di sicurezza Mezzi di prevenzione e protezione collettiva, Procedure contenute nel PSC per specifici motivi di sicurezza Interventi previsti nel PSC finalizzati alla sicurezza e richiesti per lo sfasamento temporale e spaziale delle lavorazioni interferenti Misure di coordinamento previste nel PSC relative all uso comune di apprestamenti, attrezzature, mezzi e servizi di protezione collettiva e infrastrutture quali il tempo da impiegare per partecipare alle riunioni di coordinamento 3

4 Le disposizioni del testo unico sulla sicurezza del lavoro (D.Lgs. 81/08) evidenziano dunque, sia per gli appalti pubblici sia per gli appalti privati, una diretta correlazione tra l obbligo di: specificare nel PSC le prescrizioni previste per garantire un adeguato livello di sicurezza e igiene in cantiere e l obbligo di definire i costi che dovranno essere corrisposti alle imprese esecutrici affinché tali prescrizioni siano attuate. 4

5 COME STIMARE I COSTI DELLA SICUREZZA ex D.P.R. 222/03 oggi allegato XV del D.Lgs.81/08 Il DPR 222/03 (regolamento sui contenuti minimi dei piani di sicurezza e coordinamento nei cantieri temporanei e mobili, in attuazione dell art. 31, co. 1, legge 109/94, oggi art. 131, Codice degli appalti), all art. 7, individua nel dettaglio quali voci rientrano nei costi della sicurezza e dice che gli stessi devono essere ricavati attraverso una stima. Si definisce così la parte del costo dell opera da non assoggettare a ribasso. 5

6 E la risposta a due precise esigenze sempre più spesso rimarcate dai coordinatori nella fase di redazione dei piani di sicurezza e coordinamento: La necessità di un elenco chiaro di quali siano le voci che effettivamente rientrano nei costi della sicurezza Il metodo di stima dei costi della sicurezza. 6

7 Non rientrano nei costi della sicurezza da inserire all'interno del P.S.C. i cosiddetti "costi generali" Cioè tutto quanto fa riferimento all'ambito applicativo dell ex-d.lgs. 626/94 delle singole imprese esecutrici, ad esempio: i DPI la formazione e l'informazione la sorveglianza sanitaria le spese amministrative salvo il caso in cui il P.S.C. non preveda a tal proposito ulteriori misure rispetto a quanto già previsto dalla normativa vigente. 7

8 LA STIMA DEI COSTI DELLA SICUREZZA L'allegato XV, al punto 4.1.3, chiarisce come la stima debba essere: congrua, analitica e per singola voce. Il metodo richiesto dalla norma, riprende esattamente quello del computo metrico, derivante cioè dalle analisi dei rischi del P.S.C. e relativo ad ogni singola voce prevista dal C.S.P. per quel che riguarda le prescrizioni operative. Per ogni singola voce, poi, la computazione economica può essere sia a corpo che a misura. E' però importante sottolineare la necessità di tener conto comunque della specificità del cantiere; ovverosia come la stima dei costi debba corrispondere alle opere da realizzarsi descritte nel P.S.C. e non ad una semplice computazione economica di opere provvisionali generiche. 8

9 Esempio: Il costo di un ponteggio, ad esempio, può variare molto se montato in piano o su dislivelli, se la facciata è liscia o sono presenti terrazze, sporgenze, ecc. Viene così ad essere confermato il principio per cui una progettazione di qualità del P.S.C. (contestualità e dettaglio), renderà sicuramente più agevole l'individuazione delle voci da inserire nella stima dei costi. L'importo cosi individuato costituirà il costo della sicurezza" previsto nel P.S.C. per l'opera e non sarà soggetto a ribasso nelle offerte delle imprese. Pertanto detto valore sarà liquidato alle stesse solo in seguito alla realizzazione di quanto descritto e prescritto. 9

10 Metodo di stima dei costi La stima dei costi è effettuata in modo congruo, analitico per singola voce, a corpo e a misura sulla base di prezzi estratti da prezziari o listini ufficiali vigenti nell area interessata in alternativa da prezzi desunti da indagini di mercato. L elenco dei costi è riportato in computo metrico allegato al presente PSC. I costi della sicurezza cosi individuati sono compresi nell importo totale dei lavori e individuano quella parte del costo dell opera da non assoggettare a ribasso nelle offerte delle imprese. Tutti i costi sono riconducibili al coinvolgimento e quindi al coordinamento di più attività lavorative (eseguite magari anche da più Imprese presenti in cantiere). 10

11 Il Legislatore ha voluto evidenziare che i costi della sicurezza riconducibili al Committente dell opera da realizzare sono soprattutto quelli che potenzialmente e presumibilmente possono transitare da un attività lavorativa all altra. Quindi, come tali, non sono riconducibili alla stretta competenza delle singole Imprese, ma devono essere considerati Apprestamenti, Misure preventive e protettive, Procedure, Impianti e Servizi, Misure di coordinamento, ecc. di natura collettiva. 11

12 Nel Cantiere (e quindi in tutta l area in cui si estenderanno le attività logistiche e lavorative) sono possibili due tipi d interferenze di cui dovrà occuparsi il Committente (attraverso l elaborazione del PSC e quindi anche dei relativi Costi della sicurezza ): Le interferenze di attività derivanti dalla presenza di più Imprese nella stessa area di lavoro (macro-fasi lavorative) Le interferenze derivanti dall esecuzione di fasi lavorative eseguite da più Squadre di Lavoratori (della stessa o di più Impresa). 12

13 Quindi, le Interferenze tra Fasi lavorative individuate in fase di progettazione (rilevabili nel PSC anche dal Cronoprogramma dei lavori e dalle Schede di sicurezza per fasi lavorative programmate ) debbono evidenziare soprattutto i potenziali rischi che, tra l altro essendo impropri (cioè che possono anche transitare da una lavorazione all altra), potrebbero non essere analizzati poi completamente nei POS dell Impresa appaltatrice e/o delle altre Ditte coinvolte nell esecuzione dei lavori. Di conseguenza, il Legislatore evidenzia quali sono i rischi ed i costi della sicurezza che il Committente deve fare propri. 13

14 STIMA DEI COSTI DELLA SICUREZZA Ove é prevista la redazione del PSC ai sensi del Titolo IV, Capo I, del presente decreto, nei costi della sicurezza vanno stimati, per tutta la durata delle lavorazioni previste nel cantiere, i seguenti costi. (Ovviamente rientrano nella stima dei costi della sicurezza solo quelli previsti dal Coordinatore per la progettazione e chiaramente inseriti nel PSC.) 14

15 APPRESTAMENTI (Punto lettera a) Al punto 1.1.1, lett. c) dell'all. XV vengono definiti come apprestamenti tutte quelle opere necessarie ai fini della tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori in cantiere; nello specifico, poi, nell'allegato XV.1 sono descritti i principali apprestamenti, di seguito elencati: Ponteggi, trabattelli, ponti su cavalletti, impalcati, parapetti, andatoie, passerelle, armature delle pareti degli scavi Gabinetti, locali per lavarsi, spogliatoi Refettori, locali di ricovero e riposo, dormitori; Camere di medicazione, infermerie Recinzioni di cantiere 15

16 APPRESTAMENTI (Punto lettera a) Tutti gli apprestamenti prima elencati rientrano nella stima dei costi della sicurezza se e solo se sono stati previsti dal C.S.P. e chiaramente inseriti all'interno del P.S.C. Nel caso nel P.S.C. venga previsto un ponteggio, ad esempio, questo deve essere stimato nella sua interezza come costo della sicurezza. Non è possibile cioè, scorporare la parte del costo da attribuire alla produzione da quella da attribuire alla sicurezza. 16

17 Oltre a quanto riportato nell'allegato XV.1, in quanto elenco non esaustivo, si segnala di valutare quali possibili ulteriori voci: Ponte a sbalzo; Puntellamenti; Delimitazione aree; Castello di tiro; Castello di carico; Lavabi specifici in presenza di rischi particolari 17

18 MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE (Punto 4.1.1lett. b) Al punto 1.1.1, lett. e) dell'all. XV sono definite le misure preventive e protettive come gli apprestamenti, le attrezzature, le infrastrutture, i mezzi e servizi di protezione collettiva atti a prevenire il manifestarsi di situazioni di pericolo, a proteggere i lavoratori da rischio di infortunio ed a tutelare la loro salute. Nel D. Lgs. 81/08, sono definiti come D.P.I. qualsiasi attrezzatura destinata ad essere indossata e tenuta dal lavoratore allo scopo di proteggerlo contro uno o più rischi suscettibili di minacciarne la sicurezza o la salute durante il lavoro, nonché ogni complemento o accessorio destinato a tale scopo. l DPI vanno computati come costi della sicurezza se e solo se il C.S.P. li prevede per poter operare in sicurezza in caso di lavorazioni tra di loro interferenti. 18

19 Se non vi è l'interferenza tra le lavorazioni, i D.P.I. non rientrano nei costi della sicurezza della Committenza, in quanto afferenti alla sola impresa sulla base di quanto disposto dald.lgs. 81/08. Al pari dei DPI, le attrezzature di cantiere espressamente dedicate alla produzione (centrali ed impianti di betonaggio, betoniere, macchine movimento terra, macchine movimento terra speciali e derivate, seghe circolari, piega-ferri, impianti elettrici di cantiere, impianti di adduzione di acqua, gas ed energia di qualsiasi tipo, impianti fognari),non rientrano tra i costi della sicurezza da addebitare alla Committenza. 19

20 IMPIANTI DI TERRA E DI PROTEZIONE CONTRO LE SCARICHE ATMOSFERICHE (Punto lettera c) Sono da considerare gli impianti temporanei necessari alla protezione del cantiere, e non quelli facenti parte stabilmente dell'edificio o della struttura oggetto dei lavori. Anche gli impianti antincendio e gli impianti di evacuazione fumi devono intendersi come quelli temporanei necessari alla protezione del cantiere, e non quelli facenti parte stabilmente dell'edificio o della struttura oggetto dei lavori. 20

21 MEZZI E SERVIZI DI PROTEZIONE COLLETTIVA (Punto lettera d) Sono quelli previsti nell'allegato XV.I,comma 4 Segnaletica di sicurezza- Avvisatori acustici Attrezzature per il primo soccorso Illuminazione di emergenza Mezzi estinguenti - Servizi di gestione delle emergenze Le attrezzature per il primo soccorso non comprendono la cassetta del pronto soccorso, che è di stretta competenza delle singole imprese. l mezzi estinguenti, invece, intesi come servizio di protezione collettiva, se computati all'interno di questa voce, non debbono poi ritrovarsi anche all'interno della voce di costo degli impianti antincendio. Sono voce separata se però previsti a supporto dell'impianto antincendio, per aree specifiche di cantiere in cui questo non può operare. 21

22 PROCEDURE CONTENUTE NEL PSC E PREVISTE PER SPECIFICI MOTIVI DI SICUREZZA (Punto lettera e): Modalità e sequenze stabilite per eseguire un determinato lavoro od operazione; le procedure standard, cioè generali, per l'esecuzione in sicurezza di una fase lavorativa, non sono da considerare come costo della sicurezza. Le procedure, per essere considerate costo della sicurezza, devono essere contestuali al cantiere, non riconducibili a modalità standard di esecuzione, ed essere previste dal P.S.C. per specifici motivi di sicurezza derivanti dal contesto o dalle interferenze, e non dal rischio intrinseco della lavorazione stessa. Se la procedura comporta la costruzione di elementi come, ad esempio, passerelle, andatoie, coperture, parapetti, impalcati,ecc.,questi ultimi devono essere inseriti nel capitolo specifico degli apprestamenti. 22

23 EVENTUALI INTERVENTI FINALIZZATI ALLA SICUREZZA E RICHIESTI PER LO SFASAMENTO SPAZIALE O TEMPORALE DELLE LAVORAZIONI INTERFERENTI. (Punto 4.1.1lettera f) Lo sfasamento temporale delle lavorazioni, formalizzato nel cronoprogramma e da specifiche prescrizioni del P.S.C., non può essere considerato come costo della sicurezza. Lo sfasamento spaziale delle lavorazioni diviene costo della sicurezza qualora per essere realizzato richieda specifici apprestamenti, procedure o misure di coordinamento; sono questi ultimi tre elementi (apprestamenti, procedure, coordinamento) a divenire costo. Nella redazione della stima dei costi, in caso di sfasamento spaziale tramite apprestamenti, questi ultimi dovranno essere inseriti nello specifico capitolo proprio degli apprestamenti. 23

24 MISURE DI COORDINAMENTO RELATIVE ALL'USO COMUNE DI APPRESTAMENTI,ATTREZZATURE, INFRASTRUTTURE,MEZZI E SERVIZI DI PROTEZIONE COLLETTIVA (Punto 4.1.1lettera g) Procedure necessarie a poter utilizzare in sicurezza gli apprestamenti, le attrezzature e le infrastrutture che il P.S.C. prevede d'uso comune, o che comunque richiedano mezzi e servizi di protezione collettiva. In questa voce non vanno computati i costi degli apprestamenti, delle attrezzature, delle infrastrutture, dei mezzi e servizi di protezione collettiva, ma solo i costi necessari ad attuare specifiche procedure di coordinamento, come riunioni di cantiere, o presenza di personale a sovrintendere l'uso comune. 24

25 L'allegato 1 elenca quali sono gli "apprestamenti, attrezzature, infrastrutture, mezzi e servizi di protezione collettiva" Molte di queste sono spesso utilizzate, da più soggetti, all'interno del cantiere e tale fatto contribuisce ad aumentare il rischio già presente. In tabella dovranno essere indicate sia le misure necessarie a garantirne l'utilizzo comune (in sicurezza) sia le modalità di diffusione, condivisione e verifica delle stesse. 25

26 Esempio di misura di coordinamento che potrebbe avere un'incidenza sui costi: - Tempo impiegato per le riunioni di coordinamento. Per ognuna delle voci prima riportate, è opportuno ricordare che la stima dei costi deve considerare e comprendere la posa in opera, la permanenza (manutenzione e ammortamento) ed il successivo smontaggio. L'analisi della stima dei costi, inoltre, dovrà essere orientata alle seguenti verifiche: assenza di voci che non abbiano attinenza con il cantiere o con il P.S.C.; congruità economica delle singole voci riportate. 26

27 Punto Per le opere rientranti nel campo di applicazione del D.Lgs.n. 163 del 12 aprile 2006 e successive modifiche e per le quali non é prevista la redazione del PSC ai sensi del Titolo IV Capo l del presente decreto, le amministrazioni appaltanti, nei costi della sicurezza stimano, per tutta la durata delle lavorazioni previste nel cantiere, i costi delle misure preventive e protettive finalizzate alla sicurezza e salute dei lavoratori. 27

28 Punto La stima dovrà essere congrua, analitica per voci singole, a corpo o a misura, riferita ad elenchi prezzi standard o specializzati, oppure basata su prezziari o listini ufficiali vigenti nell'area interessata, o sull'elenco prezzi delle misure di sicurezza del committente. Nel caso in cui un elenco prezzi non sia applicabile o non disponibile, si farà riferimento ad analisi costi complete, desunte da indagini di mercato. Le singole voci dei costi della sicurezza vanno calcolate considerando il loro costo di utilizzo per il cantiere interessato che comprende, quando applicabile, la posa in opera e il successivo smontaggio, l'eventuale manutenzione e l'ammortamento. 28

29 Punto l costi della sicurezza così individuati, sono compresi nell'importo totale dei lavori, ed individuano la pane del costo dell'opera da non assoggettare a ribasso nelle offerte delle imprese esecutrici 29

30 Punto Per la stima dei costi della sicurezza, relativi a lavori che si rendono necessari a causa di varianti in corso d'opera previste dall'articolo 132 del D.Lgs. n. 163 del 12 aprile 2006 e successive modifiche, o dovuti alle variazioni previste dagli articoli 1659, 1660, 1661 e 1664, secondo comma, del codice civile, si applicano le disposizioni contenute nei punti 4.1.1, e l costi della sicurezza così individuati, sono compresi nell'importo totale della variante, ed individuano la parte del costo dell'opera da non assoggettare a ribasso. 30

31 Punto Il direttore dei lavori liquida l'importo, relativo ai costi della sicurezza previsti in base allo stato di avanzamento lavori, previa approvazione da parte del coordinatore per l'esecuzione dei lavori quando previsto. Art. 7 comma 6) D.P.R. 222/03 Il direttore dei lavori liquida l'importo, relativo ai costi della sicurezza previsti in base allo stato di avanzamento lavori, sentito il coordinatore per l'esecuzione dei lavori, quando previsto. 31

32 CONTABILITA' DEI COSTI DELLA SICUREZZA Le regole sulla contabilità dei LLPP sono sostanzialmente dettate dal regolamento di attuazione della legge quadro in materia di LLPP emanato con D.P.R. 554/1999. La contabilità presenta delle varianti, secondo il tipo di corrispettivo fissato dalla P.A. (a corpo e/o a misura) e al criterio di aggiudicazione fissato. 32

33 CONTABILITA' DEI COSTI DELLA SICUREZZA Tuttavia, la stessa Autorità per la Vigilanza sui LLPP, avendo constatato che nel regolamento non erano chiariti i criteri di contabilizzazione degli oneri della sicurezza, ha dettato regole integrative con la determinazione n.37/2000. Questa fornisce le clausole per la contabilità degli oneri per la sicurezza, salvaguardando fondamentalmente il principio di non sottoporre a ribasso di gara gli oneri della sicurezza, ma non informa sulle modalità di contabilità degli oneri della sicurezza speciale, la cui esistenza è stabilita, come già detto in precedenza, nella successiva determinazione n.2/

34 CONTABILITA' DEI COSTI DELLA SICUREZZA I prezzi degli oneri della sicurezza speciale, aggiuntivi al progetto, appartengono allo stesso rango dei prezzi di progetto; è ragionevole pensare che debbano seguire la stessa contabilità delle lavorazioni, con la condizione aggiuntiva che non devono essere sottoposti a ribasso di gara. Pertanto, si ritiene utile integrare la casistica indicata dall'autorità per la Vigilanza sui LLPP nella richiamata determinazione 37/2000 ed indicare le clausole da riportare nei capitolati speciali d'appalto, a seconda della tipologia dell'appalto stesso. 34

35 GLI ASPETTI AMMINISTRATIVI E PROCEDURALI DEI COSTI DELLA SICUREZZA Uno strumento molto importante da utilizzare per una corretta stima delle spese (oneri) della sicurezza sono gli specifici prezziari della sicurezza realizzati da alcune regioni italiane. Grazie a questi prezziari, in cui spesso sono esplicitati anche i valori percentuali d incidenza delle spese generali per la sicurezza all interno delle singole voci d opera, è possibile formulare con chiarezza il valore delle spese a cui sono obbligate le imprese per la protezione dei lavoratori, mettendo poi in evidenza l assenza di ribassi. 35

36 Le amministrazioni pubbliche, in fase di valutazione delle offerte, sulla base dei predetti prezziari regionali sui costi della sicurezza, potranno giudicare in modo organico e coerente la congruità delle offerte delle imprese, così come anche l assenza di ribassi su quelle specifiche voci. Le imprese appaltatrici, sia prima dell inizio dei lavori, sia durante lo svolgimento degli stessi, possono presentare al CSE proposte di modificazioni o integrazioni al PSC per adeguarne i contenuti alle tecnologie proprie dell'impresa e migliorare la prevenzione degli infortuni e la tutela della salute dei lavoratori. Nel caso di accertate carenze del PSC, il committente, valutata l esattezza e la congruità delle proposte di modifica, ha l'obbligo di adeguare il Piano e di riconoscere eventuali maggiori costi. 36

37 COME STIMARE I COSTI PER LA SICUREZZA E necessario che il progetto dell opera e il progetto della sicurezza si evolvano contemporaneamente e in stretta connessione. 37

38 COME SI COSTRUISCE UN PREZZO art. 34 del DPR 554 del 1999, co.2 Stima sommaria dell intervento e delle espropriazioni del progetto definitivo. Il prezzo viene determinato: a) applicando alle quantità di materiali, manodopera, noli e trasporti necessari per la realizzazione delle quantità unitarie di ogni voce b) aggiungendo all importo così determinato una percentuale per le spese relative alla sicurezza c) aggiungendo ulteriormente una percentuale variabile tra il 13 e il 15%, a seconda delle categorie di lavoro, per le spese generali d) aggiungendo infine una percentuale del 10 % per utile dell appaltatore 38

39 IN SINTESI P= M + N + T + MO + S + SG + U + SG + U ove: M = prezzo del materiale N = prezzo noli T = prezzo trasporti MO = prezzo manodopera S = sicurezza SG = spese generali U = utile In ogni prezzo, utilizzato nel CME, è già presente una quota parte destinata alla sicurezza. Se questa è riferita a quanto previsto nell allegato XV non deve essere assoggettata a ribasso d asta. 39

40 All interno delle voci dei prezzi sono spesso contemplati dei costi per la sicurezza previsti dall allegato XV ESEMPI: Ponteggi a volte sono compresi come NOLI Trabattelli sono compresi come NOLI Armature delle pareti degli scavi a volte compresi come NOLI Gabinetti; locali per lavarsi; spogliatoi; refettori; ecc. rientrano solitamente nell organizzazione del cantiere e sono solitamente compresi nelle SPESE GENERALI (cantieri standard) Recinzioni di cantiere SPESE GENERALI (cantieri normali) Impianti di messa a terra e protezione contro le scariche atmosferiche SPESE GENERALI 40

41 ONERI DIRETTI- ONERI SPECIALI Il valore determinato dal CSP non deve, quasi mai, essere aggiunto integralmente al computo del progettista: occorre una valutazione sui costi della sicurezza per evitare di pagare due volte alcune voci Questa indicazione era già fornita dalla determinazione della Autorità di Vigilanza LLPP n 2 del 2001 la quale affermava: per determinare i costi per la sicurezza occorre: - determinare la parte degli oneri direttamente ricavabili dal prezziario ufficiale e dalle relative quantità previste in progetto (ONERI DIRETTI ovvero Oneri Direttamente previsti nella stima dei lavori" (O.D.); - determinare con computo metrico la parte degli oneri di sicurezza speciali (ONERI SPECIALI); - sommare gli oneri di sicurezza diretti con quelli speciali; 41

42 42

43 PROBLEMI DI IMPUTAZIONE Poiché i costi per la sicurezza non sono soggetti a ribasso nelle offerte delle imprese esecutrici, è necessario distinguerli dai costi di realizzazione dell opera (o costi di produzione), determinati dal progettista attraverso l indicazione dei prezzi unitari o di un prezzo a corpo. La distinzione risulta spesso difficile. 43

44 Nell imputare un costo alla realizzazione dell opera o alla sicurezza si dovrà tener conto di quanto specificato espressamente dalle normative applicabili. Alla luce delle disposizioni normative si deve concludere, in particolare, che non devono essere inclusi nella stima dei costi per la sicurezza da non assoggettare a ribasso, in quanto remunerati nel prezzo delle lavorazioni: DPI che costituiscono la dotazione personale ordinaria del lavoratore (casco, cuffie, occhiali, maschere per le polveri, guanti, scarpe, indumenti, ecc.); informazioni e corsi di formazione che il datore di lavoro fornisce ai lavoratori; 44

45 sorveglianza sanitaria; redazione del piano operativo di sicurezza; maggiori volumi di scavo dovuti alla realizzazione di pareti di scavo con inclinazione tale da impedire franamenti (tutto il volume di scavo è considerato lavorazione e non sicurezza). 45

46 Non è opportuno, inoltre, includere nella stima dei costi per la sicurezza i costi per i quali la quota imputabile alla sicurezza e quella imputabile alla produzione sono praticamente inscindibili e/o indistinguibili. È il caso dei costi correlati alle dotazioni di sicurezza di macchine e attrezzature: i prezzi elementari di nolo sono riferiti a macchine e attrezzature conformi almeno ai requisiti minimi di sicurezza previsti dalla direttiva macchine; è tuttavia difficile enucleare il costo delle dotazioni ordinarie di sicurezza (carter, dispositivi di protezione, di segnalazione, di arresto d emergenza ecc.). 46

47 La distinzione tra costi di produzione e costi per la sicurezza ricade nella sfera di responsabilità del coordinatore per la progettazione. Nei casi di imputazione dubbia è comunque necessario che il costo di una prescrizione non deve essere computato due volte, ma deve essere compreso o tra i costi di produzione o tra quelli di sicurezza se si vuol essere in condizione di esigerne l applicazione durante la costruzione dell opera. Il livello di sicurezza da conseguire deve essere adeguato, indipendentemente dal fatto che il costo delle misure necessarie ad assicurarlo sia attribuito alla sicurezza oppure alle lavorazioni. Può essere opportuno dichiarare nel PSC i criteri utilizzati per l imputazione dei costi. 47

48 Nel caso delle opere provvisionali e attrezzature di lavoro che hanno la duplice funzione di strumento di lavoro e di misura di sicurezza, l imputazione del costo può essere basata sul criterio di prevalenza di utilizzo. Nel caso di un ponteggio metallico, per esempio, non è opportuno frazionare il costo distinguendo il costo degli elementi che consentono l esecuzione del lavoro in quota (elementi tubolari portanti, giunti e tavole) dal costo degli elementi per ridurre il rischio di caduta dall alto (tavole fermapiedi, parapetti). Se il ponteggio dovrà essere installato per realizzare una protezione contro la caduta dall alto in lavori di manutenzione di una copertura, è opportuno attribuirne totalmente il costo alla sicurezza; se invece il ponteggio dovrà essere installato per il rifacimento degli intonaci di una facciata, è opportuno attribuirne totalmente il costo alle lavorazioni (e la voce sarà oggetto di offerta da parte dell appaltatore). 48

49 Un altro criterio di imputazione che è opportuno adottare è quello della prevalenza dell obiettivo progettuale, che suggerisce di non classificare tra i costi della sicurezza quelli delle opere che, oltre ad avere la funzione di misura di sicurezza durante i lavori, conservano la loro funzione anche a lavori conclusi o per l uso corrente (per esempio le opere permanenti di sostegno del terreno) o in occasione di interventi di manutenzione (per esempio i ganci con fune di trattenuta lungo il colmo della copertura). 49

50 BENI CON UTILITÀ RIPETUTA Le misure di sicurezza possono essere classificate in misure di sicurezza generale (misure preparatorie e funzionali a più attività lavorative) e misure di sicurezza specifica (misure particolari legate allo svolgimento di un attività lavorativa specifica). 50

51 Esempi di misure di sicurezza generale servizi igienico-assistenziali; accessi, viabilità principale del cantiere, sistemazioni dei piazzali; segnaletica; attrezzature e materiali sanitari; mezzi di estinzione degli incendi e misure di sicurezza contro i possibili rischi di incendio o esplosione connessi con lavorazioni e materiali pericolosi utilizzati in cantiere; protezioni o misure di sicurezza contro i possibili rischi provenienti dall ambiente esterno; protezioni o misure di sicurezza connesse alla presenza nell area del cantiere di linee aeree e condutture sotterranee; 51

52 impianti di alimentazione e reti principali di elettricità, acqua, gas ed energia di qualsiasi tipo se utilizzati prevalentemente ai fini della sicurezza; impianti di terra e di protezione contro le scariche atmosferiche; misure per assicurare la salubrità dell aria nei lavori in galleria; misure per l eliminazione delle interferenze incompatibili; misure relative alla gestione degli elementi d uso comune (opere provvisionali, attrezzature, infrastrutture, mezzi e servizi di protezione collettiva); riunioni di coordinamento con il personale tecnico delle imprese. 52

53 Esempi di misure di sicurezza specifica opere provvisionali (quando hanno la funzione prevalente di misura di sicurezza); sbatacchiature degli scavi; parapetto sul bordo scavo; rete di protezione dei ponteggi; rete di protezione anticaduta nelle coperture; parapetto sul bordo delle coperture; strutture per la protezione dei percorsi (tunnel) dalla caduta di oggetti dall alto; 53

54 misure generali di sicurezza da adottare nel caso di estese demolizioni o manutenzioni, ove le modalità tecniche di attuazione siano definite in fase di progetto; tappi a fungo per i ferri verticali; misure di protezione da adottare contro gli sbalzi eccessivi di temperatura; misure da adottare contro il rischio di annegamento; misure per assicurare la stabilità delle pareti e della volta nei lavori in galleria; rete di protezione nel caso di disgaggio di parete rocciosa. 54

55 Indipendentemente dall appartenenza ad una delle due categorie precedentemente elencate (misure di sicurezza generali o specifiche), si distingue tra costi di materiali e attrezzature ad utilità ripetuta (utilizzabili più volte in diversi cantieri) e costi di materiali e attrezzature la cui utilità si esaurisce in un tempo minore o uguale alla durata del cantiere. Le macchine e le attrezzature da cantiere possono essere classificate in quattro classi in relazione alla loro durata tecnica. 55

56 72 mesi (classe 1): opere provvisionali e ponteggi, baracche e box, attrezzature tecniche e strumenti di misura, silos, tramogge e container, attrezzature dei servizi di cantiere in genere, tubazioni ecc. 60 mesi (classe 2): attrezzature elettriche, elettroventilatori, compressori e pompe elettrici, macchinario da officina, impianti di confenzionamento di calcestruzzo, impianti di frantumazione e vagliatura, motocompressori, trattori, autocarri ecc. 48 mesi (classe 3): autovetture, impianti di ventilazione, carri di perforazione e bullonatura, escavatori e autobetoniere, pale caricatrici e carri piattaforma, pompe per calcestruzzo e spritz beton, casseri metallici, tubazioni e accessori per acqua e aria compressa ecc. 56

57 36 mesi (classe 4): attrezzature leggere relative ad opere provvisionali, contenitori mobili, elementi di impianti elettrici mobili o portatili ecc. Se la durata tecnica di una determinata attrezzatura risulta maggiore della durata del cantiere (o della durata della fase lavorativa per la quale è richiesto l uso dell attrezzatura), all impresa esecutrice viene riconosciuto un nolo, calcolato come quota di ammortamento in funzione dell effettivo tempo di utilizzo in cantiere. Se la durata tecnica di una determinata attrezzatura risulta maggiore della durata del cantiere (o della durata della fase lavorativa per la quale è richiesto l uso dell attrezzatura), all impresa esecutrice viene riconosciuto un nolo, calcolato come quota di ammortamento in funzione dell effettivo tempo di utilizzo in cant 57

58 Metodo di stima dei costi La stima dei costi deve essere effettuata in modo congruo, analitico per singola voce, a corpo e a misura sulla base di prezzi estratti da prezziari o listini ufficiali vigenti nell area interessata in alternativa da prezzi desunti da indagini di mercato. L elenco dei costi è riportato in computo metrico allegato al presente PSC. I costi della sicurezza cosi individuati sono compresi nell importo totale dei lavori e individuano quella parte del costo dell opera da non assoggettare a ribasso nelle offerte delle imprese. 58

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