Helvetia Omnia. Contratto di assicurazione temporanea in caso di decesso a capitale e premio annuo costante con garanzie complementari abbinabili.

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1 Helvetia Omnia Contratto di assicurazione temporanea in caso di decesso a capitale e premio annuo costante con garanzie complementari abbinabili. Il presente Fascicolo informativo contenente: Nota Informativa Condizioni Contrattuali Glossario Proposta deve essere consegnato al Contraente prima della sottoscrizione della proposta di assicurazione. Prima della sottoscrizione leggere attentamente la Nota Informativa.

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3 Nota Informativa SOMMARIO A. INFORMAZIONI SULL IMPRESA DI ASSICURAZIONE 1. Informazioni generali 2. Conflitto di interessi B. INFORMAZIONI SULLE PRESTAZIONI ASSICURATIVE E SULLE GARANZIE OFFERTE 3. Prestazioni assicurative e garanzie offerte 4. Premio C. INFORMAZIONI SUI COSTI, SCONTI E REGIME FISCALE 5. Costi 6. Sconti 7. Regime fiscale applicabile al contratto NOTA INFORMATIVA D. ALTRE INFORMAZIONI SUL CONTRATTO 8. Modalità di perfezionamento del contratto 9. Risoluzione del contratto e sospensione del pagamento dei premi 10. Diritto di ripensamento 11. Documentazione da consegnare alla Società per la liquidazione delle prestazioni 12. Legge applicabile al contratto 13. Lingua in cui è redatto il contratto 14. Reclami 15. Informativa in corso di contratto 16. Comunicazioni del Contraente alla Società 1 di 64 FASCICOLO INFORMATIVO Helvetia Omnia

4 Nota Informativa La presente Nota Informativa è redatta secondo lo schema predisposto dall ISVAP, ma il suo contenuto non è soggetto alla preventiva approvazione dell ISVAP. La presente Nota Informativa ha lo scopo di fornire al Contraente tutte le informazioni preliminari necessarie per poter conoscere in modo corretto e completo le caratteristiche di HELVETIA OMNIA, assicurazione sulla vita, di tipo modulare, che offre una garanzia principale consistente in una copertura temporanea per il caso di decesso dell Assicurato a capitale e a premio annuo costante, nonché due garanzie complementari, abbinabili alla garanzia principale a scelta del Contraente, laddove ne ricorrano i presupposti, per il caso di invalidità totale e permanente e/o per il caso di malattia grave. Qualora alla garanzia principale venga abbinata una o entrambe le garanzie complementari sopra menzionate, HELVETIA OMNIA prevede l inserimento automatico di una terza garanzia complementare consistente nell esonero dal pagamento premi della garanzia principale in caso di invalidità totale e permanente o malattia grave. La Nota Informativa si articola in quattro sezioni: A. Informazioni sull impresa di assicurazione B. Informazioni sulle prestazioni assicurative e sulle garanzie offerte C. Informazioni sul regime fiscale D. Altre informazioni sul contratto Helvetia Omnia FASCICOLO INFORMATIVO 2 di 64

5 A. Informazioni sull impresa di assicurazione 1. Informazioni generali a) Denominazione: Helvetia Vita S.p.A., appartenente al Gruppo Assicurativo Svizzero Helvetia. b) Sede Legale e Direzione Generale: Via G.B. Cassinis, 21, Milano (Italia) c) Recapito telefonico: Sito internet: - Indirizzo e.mail: direzione.vita@helvetia.it d) Autorizzazione: l impresa è autorizzata all esercizio delle assicurazioni sulla vita con decreto ministeriale n del 2 Novembre 1987, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 263 del 10 Novembre 1987 ed è iscritta all Albo delle Imprese di assicurazione e riassicurazione al n , mentre il Gruppo Assicurativo Svizzero Helvetia è iscritto all Albo dei Gruppi di Imprese di assicurazione al n. 031 e) Società di revisione: KPMG S.p.A. con sede in Via Vittor Pisani 25, Milano (Italia) 2. Conflitto di interessi Alla data di redazione della presente Nota Informativa non sono state rilevate situazioni di conflitto di interessi derivanti da rapporti di Gruppo o da rapporti di affari propri o di altre imprese del Gruppo. In ogni caso, qualora in futuro dovessero presentarsi situazioni di conflitto di interessi, la Società si impegna ad operare in modo da non recare alcun pregiudizio al Contraente. 3 di 64 FASCICOLO INFORMATIVO Helvetia Omnia

6 B. Informazioni sulle prestazioni assicurative e sulle garanzie offerte 3. Prestazioni assicurative e garanzie offerte 3.1. Durata Per durata del contratto si intende l arco di tempo durante il quale sono operanti le garanzie assicurative previste dal contratto. La scelta della durata da parte del Contraente va effettuata in base agli obiettivi perseguiti e può essere fissata da un minimo di un anno ad un massimo di trent anni, a condizione che l Assicurato alla scadenza contrattuale non superi: 85 anni di età, qualora il contratto preveda la sola garanzia principale in caso di decesso dell Assicurato; 65 anni di età, qualora il contratto preveda l attivazione della garanzia complementare per: invalidità totale e permanente; malattia grave; invalidità totale e permanente + malattia grave Prestazioni e garanzie La Società si impegna a corrispondere le prestazioni di seguito indicate, a fronte delle garanzie previste dal contratto. Le prestazioni della Società sono garantite a condizione che il Contraente sia in regola con il pagamento del premio pattuito che costituisce il corrispettivo delle prestazioni assicurate. Garanzia principale in caso di decesso dell Assicurato Prestazioni assicurate In caso di decesso dell Assicurato prima della scadenza contrattuale, la Società si impegna a corrispondere ai Beneficiari designati dal Contraente un importo pari al capitale assicurato, indicato in polizza. Il suddetto capitale si riduce automaticamente, laddove avvenga l anticipazione di una porzione del medesimo, in forza delle garanzie complementari per il caso di invalidità totale e permanente e/o per il caso di malattia grave. In caso di sopravvivenza dell Assicurato alla scadenza contrattuale, nessuna prestazione è prevista a carico della Società. Tariffe La Società ha previsto l applicazione di tre diverse tariffe per la determinazione del premio della garanzia principale in caso di decesso: tariffa per capitale assicurato inferiore ad uro ; tariffa per capitale assicurato pari o superiore ad uro , accessibile esclusivamente con visita medica; tariffa per capitale assicurato pari o superiore ad uro , accessibile esclusivamente con visita medica, con selezione medica preferenziale. Tutti i dettagli relativi alle condizioni di accesso a ciascuna tariffa sono riportati al successivo punto 6. Helvetia Omnia FASCICOLO INFORMATIVO 4 di 64

7 Carenza L immediata copertura assicurativa è subordinata alla circostanza che l Assicurato si sia sottoposto alla visita medica e agli eventuali ulteriori accertamenti sanitari richiesti dalla Società. Nel caso in cui l Assicurato non si sottoponga a visita medica, viene applicato un periodo di carenza di sei mesi durante il quale la Società non garantisce le prestazioni assicurate sopra descritte, ma si limita, in caso di decesso dell Assicurato, a corrispondere un importo corrispondente alla riserva matematica calcolata al momento del decesso. Solo nel caso in cui, durante il periodo di carenza, il decesso avvenga per conseguenza diretta di infortunio o di malattie infettive acute (espressamente indicate nelle Condizioni Contrattuali) la Società corrisponde integralmente il capitale assicurato. Qualora il decesso dell Assicurato sia dovuto ad infezione da virus HIV ovvero ad altra patologia ad essa collegata, viene applicato un periodo di carenza di: 5 anni, nel caso in cui l Assicurato non abbia fornito alla Società test HIV con esito negativo; 7 anni, nel caso in cui l Assicurato si sia rifiutato di effettuare gli esami clinici espressamente richiesti dalla Società e necessari ad accertare l eventuale stato di infezione da virus HIV. durante il quale la Società non garantisce la corresponsione del capitale assicurato, ma si limita, in caso di decesso dell Assicurato, a corrispondere un importo corrispondente alla riserva matematica calcolata al momento del decesso. Esclusioni La garanzia principale non copre il decesso sia causato da: dolo del Contraente o dei Beneficiari; partecipazione attiva dell Assicurato a delitti dolosi; partecipazione attiva dell Assicurato a fatti di guerra, salvo che non derivi da obblighi verso lo Stato Italiano; incidente di volo, se l Assicurato viaggia a bordo di aeromobile non autorizzato al volo o con pilota non titolare di brevetto idoneo e, in ogni caso, se viaggia in qualità di membro dell equipaggio; suicidio, se avviene nei primi due anni dalla data di decorrenza del contratto o, trascorso questo periodo, nei primi dodici mesi dall eventuale riattivazione del contratto; abuso di alcol, uso di allucinogeni ed uso non terapeutico di psicofarmaci, stupefacenti e sostanze psicotrope. È inoltre escluso dalla garanzia principale, salvo diversa valutazione della Società da effettuarsi prima della conclusione del con- 5 di 64 FASCICOLO INFORMATIVO Helvetia Omnia

8 tratto ed attestata da specifica clausola riportata in polizza o in apposita appendice, il decesso causato dalla pratica di una serie di attività lavorative e/o sportive, il cui elenco dettagliato è riportato nelle Condizioni Contrattuali. La Società si riserva infine di valutare l inclusione o l esclusione dalla garanzia principale delle specifiche attività lavorative e/o sportive svolte, anche saltuariamente, dall Assicurato e dichiarate prima della conclusione del contratto. Garanzia complementare per il caso di invalidità totale e permanente Prestazioni assicurate In abbinamento alla garanzia principale in caso di decesso, il Contraente può chiedere alla Società la prestazione di una garanzia complementare per il caso di invalidità totale e permanente dell Assicurato manifestatasi prima della scadenza contrattuale. In questa eventualità la Società si impegna a corrispondere un importo stabilito dal Contraente e indicato in polizza, pari rispettivamente al 25% o, alternativamente, al 50% del capitale assicurato della garanzia principale. La liquidazione di detto importo non può in ogni caso eccedere l ammontare di uro 250 mila e costituisce una forma di anticipazione del capitale assicurato della garanzia principale che, per effetto dell anticipazione, si riduce automaticamente dell importo liquidato. Definizione di invalidità totale e permanente Per invalidità totale e permanente si intende la perdita totale e permanente della capacità di svolgere una qualsiasi attività lavorativa (capacità lavorativa generica), indipendentemente da quella effettivamente svolta dall Assicurato, sempreché il grado di invalidità risulti pari o superiore al 66%. Esclusioni La garanzia complementare non copre l invalidità totale e permanente causata da: malattie preesistenti alla data di decorrenza del contratto o che siano espressione o conseguenza di situazioni patologiche insorte anteriormente a tale data; infortuni occorsi anteriormente alla data di decorrenza del contratto; dolo del Contraente o dei Beneficiari; dolo, atti dolosi o qualsiasi atto intenzionale dell Assicurato che induca pregiudizi fisici; partecipazione attiva dell Assicurato a delitti dolosi; partecipazione attiva dell Assicurato a fatti di guerra, salvo che non derivi da obblighi verso lo Stato Italiano; incidente di volo, se l Assicurato viaggia a bordo di aeromobile non autorizzato al volo o con pilota non titolare di brevetto idoneo e, in ogni caso, se viaggia in qualità di membro dell equipaggio; tentato suicidio; Helvetia Omnia FASCICOLO INFORMATIVO 6 di 64

9 abuso di alcol, uso di allucinogeni ed uso non terapeutico di psicofarmaci, stupefacenti e sostanze psicotrope; guida di veicoli e natanti a motore per i quali l Assicurato non sia regolarmente abilitato a norma delle disposizioni in vigore, salvo il caso di patente scaduta da non più di sei mesi; infezione da virus HIV o altre patologie ad essa collegate; volontario rifiuto di osservare prescrizioni mediche; trasformazioni o assestamenti energetici dell atomo, naturali o provocati, accelerazione di particelle atomiche (fissione o fusione nucleare, isotopi radioattivi, macchine acceleratrici, raggi X, ecc.); malattie del sistema nervoso, disturbi mentali e comportamentali. È inoltre esclusa dalla garanzia complementare, salvo diversa valutazione della Società da effettuarsi prima della conclusione del contratto ed attestata da specifica clausola riportata in polizza o in apposita appendice, l invalidità totale e permanente causata dalla pratica di una serie di attività lavorative e/o sportive, il cui elenco dettagliato è riportato nelle Condizioni Contrattuali. La Società si riserva infine di valutare l inclusione o l esclusione dalla garanzia complementare per il caso di invalidità totale e permanente delle specifiche attività lavorative e/o sportive svolte, anche saltuariamente, dall Assicurato e dichiarate prima della conclusione del contratto. Garanzia complementare per il caso di malattia grave Prestazioni assicurate In abbinamento alla garanzia principale in caso di decesso, il Contraente può chiedere alla Società la prestazione di una garanzia complementare per il caso in cui venga diagnosticata all Assicurato una malattia grave prima della scadenza contrattuale. In questa eventualità la Società si impegna a corrispondere un importo stabilito dal Contraente e indicato in polizza, pari rispettivamente al 25% o, alternativamente, al 50% del capitale assicurato della garanzia principale. La liquidazione di detto importo non può in ogni caso eccedere l ammontare di uro 250 mila e costituisce una forma di anticipazione del capitale assicurato della garanzia principale che, per effetto dell anticipazione, si riduce automaticamente dell importo liquidato. Definizione di malattia grave Ai fini della garanzia complementare sopra descritta, la Società ha inteso per malattia grave una delle seguenti patologie: cancro; ictus; infarto miocardico; per le quali, valgono le definizioni di dettaglio riportate nelle Condizioni Contrattuali. 7 di 64 FASCICOLO INFORMATIVO Helvetia Omnia

10 Carenza Limitatamente al cancro, viene applicato un periodo di carenza di sei mesi durante il quale la Società, in caso di insorgenza o diagnosi di tale malattia, si limita a corrispondere, in luogo delle prestazioni assicurate sopra descritte, un importo pari alla riserva matematica calcolata al momento della diagnosi di cancro. Esclusioni La garanzia complementare non copre la diagnosi di malattia grave causata da: dolo del Contraente o dei Beneficiari; dolo, atti dolosi o qualsiasi atto intenzionale dell Assicurato che induca pregiudizi fisici; abuso di alcol, uso di allucinogeni ed uso non terapeutico di psicofarmaci, stupefacenti e sostanze psicotrope; infezione da virus HIV o altre patologie ad essa collegate; volontario rifiuto di osservare prescrizioni mediche; trasformazioni o assestamenti energetici dell atomo, naturali o provocati, accelerazione di particelle atomiche (fissione o fusione nucleare, isotopi radioattivi, macchine acceleratrici, raggi X, ecc.). È inoltre esclusa dalla garanzia complementare, salvo diversa valutazione della Società da effettuarsi prima della conclusione del contratto ed attestata da specifica clausola riportata in polizza o in apposita appendice, la malattia grave causata dalla pratica di una serie di attività lavorative e/o sportive, il cui elenco dettagliato è riportato nelle Condizioni Contrattuali. La Società si riserva infine di valutare l inclusione o l esclusione dalla garanzia complementare per il caso di malattia grave delle specifiche attività lavorative e/o sportive svolte, anche saltuariamente, dall Assicurato e dichiarate prima della conclusione del contratto. Garanzia complementare sia per il caso di invalidità totale e permanente sia per il caso di malattia grave A scelta del Contraente, è possibile chiedere alla Società l abbinamento alla garanzia principale in caso di decesso di entrambe le garanzie per il caso di invalidità totale e permanente e per il caso di malattia grave. In questa eventualità, la Società si impegna a corrispondere l importo stabilito dal Contraente e indicato in polizza, pari rispettivamente al 25% o, alternativamente, al 50% del capitale assicurato della garanzia principale, al verificarsi del primo dei due eventi (invalidità totale e permanente o malattia grave) oggetto delle garanzie complementari abbinate. L abbinamento congiunto di entrambe le garanzie complementari comporta l applicazione di un premio ridotto rispetto alla somma aritmetica del premio di ciascuna. Restano valide definizioni, carenza ed esclusioni previste per ciascuna garanzia complementare. Helvetia Omnia FASCICOLO INFORMATIVO 8 di 64

11 Garanzia complementare di esonero pagamento premi della garanzia principale Prestazioni assicurate Qualora il contratto preveda l abbinamento alla garanzia principale in caso di decesso, di una o di entrambe le garanzie complementari per il caso di invalidità totale e permanente e per il caso di malattia grave, la Società ha stabilito che venga automaticamente rilasciata anche una ulteriore garanzia complementare consistente nell esonero dal pagamento premi della garanzia principale. Tale garanzia prevede che, in caso di liquidazione della prestazione pattuita rispettivamente per la garanzia complementare in caso di invalidità totale e permanente o per la garanzia complementare in caso di malattia grave (anticipazione del capitale assicurato nella misura del 25% o del 50%), la Società esoneri il Contraente dal pagamento del premio relativo alla garanzia principale, a partire dalla data di accertamento dell invalidità totale e permanente o della malattia grave. Esclusioni Alla sopradescritta garanzia complementare si applicano le medesime limitazioni della garanzia ed esclusioni previste per la garanzia complementare per il caso di invalidità totale e permanente e per la garanzia complementare per il caso di malattia grave Assunzione del rischio Prima della conclusione del contratto, la Società cura l assunzione del rischio mediante valutazione: delle attività lavorative e/o sportive praticate anche saltuariamente dall Assicurato; delle sue abitudini di vita; dello suo stato di salute. In funzione dell ammontare del capitale assicurato, nonché dell età dell Assicurato, la Società prevede la sola compilazione del questionario sanitario o, alternativamente, la sottoposizione dell Assicurato a visita medica e ad eventuali ulteriori accertamenti sanitari ritenuti indispensabili per la valutazione del rischio. La Società si riserva la facoltà di rifiutare l assunzione di alcune tipologie di rischio ovvero di prevederne comunque l assunzione, limitando la portata delle garanzie offerte e/o disponendo l applicazione di specifici sovra premi. Si richiama la necessità di leggere le Avvertenze contenute nella Proposta relative alla compilazione del questionario sanitario. 9 di 64 FASCICOLO INFORMATIVO Helvetia Omnia

12 4. Premio Il premio viene determinato dalla Società e dipende da una serie di elementi: il capitale assicurato; la durata del contratto; l età ed il sesso dell Assicurato; le attività lavorative e/o sportive praticate anche saltuariamente dall Assicurato; lo stato di salute dell Assicurato, accertabile mediante la compilazione del questionario sanitario o la sottoposizione dello stesso a visita medica; la tariffa applicata per la garanzia principale in caso di decesso; l eventuale abbinamento alla garanzia principale delle altre garanzie complementari previste dal contratto. L entità del premio rimane costante per tutta la durata contrattuale, fatta salva l applicazione di eventuali sovrapremi in corso di contratto in ragione di una modifica delle attività lavorative e/o sportive praticate anche saltuariamente dall Assicurato. Il premio relativo alla garanzia complementare per il caso di malattia grave potrà essere modificato dalla Società nel corso della durata contrattuale al ricorrere di determinati presupposti specificamente indicati dalle rispettive Condizioni Contrattuali e secondo le modalità ivi previste. Il pagamento del premio viene effettuato all atto della conclusione del contratto e per tutta la durata contrattuale ad ogni ricorrenza annuale della data di decorrenza. In alternativa al pagamento del premio con periodicità annuale, il Contraente può scegliere una periodicità di pagamento semestrale, quadrimestrale, trimestrale, bimestrale o mensile. In tal caso, fermo restando che il premio relativo al primo anno è sempre dovuto per intero, il pagamento del premio, gravato dagli interessi di frazionamento quali indicati al successivo punto 5, viene effettuato rispettivamente ad ogni ricorrenza semestrale, quadrimestrale, trimestrale, bimestrale o mensile della data di decorrenza. I premi potranno essere pagati con le seguenti modalità: assegno bancario o circolare non trasferibile; bonifico bancario; fermo restando che le relative spese gravano direttamente sul Contraente. Per importi di premio superiori a uro ,00 il bonifico deve essere effettuato direttamente a favore di Helvetia Vita S.p.A. sul conto corrente bancario n , presso Intesa Sanpaolo - Filiale 30, Milano - corso Lodi IBAN IT49W inserendo come causale il numero di proposta con cognome nome del contraente ed il nome del prodotto. A richiesta del Contraente, i premi successivi a quello di perfezionamento possono essere corrisposti tramite r.i.d. (rimessa interbancaria diretta), attivabile mediante compilazione di apposita modulistica, fornita dalla Società fermo re- Helvetia Omnia FASCICOLO INFORMATIVO 10 di 64

13 stando che - nel caso sia stata scelta una periodicità di pagamento mensile o bimestrale - il r.i.d. sarà attivo rispettivamente a partire dalla terza o dalla quarta ricorrenza mensile della data di decorrenza. Il premio relativo alle garanzie complementari, laddove prestate, viene corrisposto, congiuntamente al premio della garanzia principale in caso di decesso, con la medesima periodicità di pagamento stabilita per quest ultimo, fermo restando quanto previsto al successivo punto 9. In caso di esonero dal pagamento del premio della garanzia principale, per effetto della relativa garanzia complementare, anche il premio relativo alle garanzie complementari non è più dovuto. In ogni caso il premio non è più dovuto a seguito del decesso dell Assicurato. Le tabelle che seguono riportano alcune esempi di premio suddivisi per le diverse garanzie previste dal contratto, articolati in funzione di vari importi di capitale assicurato e distinti per sesso (maschio o femmina). Ciascuna tabella riporta inoltre una serie di combinazioni di premio che dipendono dall età dell Assicurato e dalla durata contrattuale. Tabelle illustrative dei premi Tutti i premi riportati nelle tabelle sono da intendersi corrisposti con periodicità annuale e non includono eventuali sovrapremi che potranno essere applicati dalla Società in ragione delle attività lavorative e/o sportive praticate anche saltuariamente dall Assicurato, come pure dello stato di salute del medesimo verificabile soltanto dopo che quest ultimo abbia fornito le indispensabili informazioni mediante compilazione del questionario sanitario o, nei casi previsti, si sia sottoposto a visita medica. 11 di 64 FASCICOLO INFORMATIVO Helvetia Omnia

14 Premio per la garanzia principale in caso di decesso Capitale assicurato: uro Tariffa: per capitale assicurato inferiore ad uro Sesso: maschio DURATA (ANNI) ETÀ ,00 48,00 55,00 67,00 84, ,00 66,00 80,00 101,00 131, ,00 100,00 125,00 162,00 211, ,00 160,00 204,00 263,00 337, ,00 266,00 335,00 423,00 542,00 Capitale assicurato: uro Tariffa: per capitale assicurato inferiore ad uro Sesso: femmina DURATA (ANNI) ETÀ ,00 22,00 27,00 35,00 45, ,00 35,00 44,00 56,00 71, ,00 56,00 70,00 88,00 112, ,00 90,00 111,00 138,00 174, ,00 142,00 173,00 215,00 279,00 Capitale assicurato: uro Tariffa: per capitale assicurato inferiore ad uro Sesso: maschio DURATA (ANNI) ETÀ ,00 96,00 111,00 134,00 169, ,00 132,00 160,00 202,00 263, ,00 200,00 250,00 325,00 423, ,00 320,00 409,00 527,00 674, ,00 532,00 671,00 847, ,00 Capitale assicurato: uro Tariffa: per capitale assicurato inferiore ad uro Sesso: femmina DURATA (ANNI) ETÀ ,00 44,00 55,00 70,00 90, ,00 70,00 88,00 112,00 143, ,00 113,00 141,00 177,00 224, ,00 181,00 222,00 277,00 348, ,00 284,00 346,00 430,00 559,00 Helvetia Omnia FASCICOLO INFORMATIVO 12 di 64

15 Capitale assicurato: uro Tariffa: per capitale assicurato pari o superiore ad uro Sesso: maschio DURATA (ANNI) ETÀ ,00 162,00 188,00 228,00 288, ,00 224,00 272,00 344,00 450, ,00 338,00 426,00 552,00 722, ,00 542,00 694,00 898, , ,00 898, , , ,00 Capitale assicurato: uro Tariffa: per capitale assicurato pari o superiore ad uro Sesso: femmina DURATA (ANNI) ETÀ ,00 74,00 92,00 118,00 154, ,00 118,00 148,00 190,00 244, ,00 190,00 240,00 302,00 382, ,00 306,00 378,00 472,00 594, ,00 480,00 588,00 732,00 954,00 Capitale assicurato: uro Tariffa: per capitale assicurato pari o superiore ad uro con selezione medica preferenziale Sesso: maschio DURATA (ANNI) ETÀ ,00 124,00 144,00 174,00 220, ,00 170,00 206,00 262,00 342, ,00 256,00 324,00 422,00 552, ,00 410,00 528,00 686,00 882, ,00 682,00 870, , ,00 Capitale assicurato: uro Tariffa: per capitale assicurato pari o superiore ad uro con selezione medica preferenziale Sesso: femmina DURATA (ANNI) ETÀ ,00 56,00 70,00 90,00 118, ,00 90,00 114,00 146,00 186, ,00 144,00 182,00 230,00 292, ,00 232,00 288,00 360,00 454, ,00 364,00 448,00 558,00 730,00 13 di 64 FASCICOLO INFORMATIVO Helvetia Omnia

16 Premio per la garanzia complementare in caso di invalidità totale e permanente (comprensivo del premio per la garanzia di esonero pagamento premi della garanzia principale e delle imposte) Capitale assicurato: uro (equivalente ad una anticipazione del 25% di un capitale in caso di decesso di uro relativo alla tariffa per capitale assicurato pari o superiore ad uro ) Sesso: maschio DURATA (ANNI) ETÀ ,47 21,65 23,46 28,99 37, ,86 25,88 32,52 42,99 59, ,91 39,34 51,01 70,24 99, ,83 63,99 86,04 118, ,77 108,63 144,94 Capitale assicurato: uro (equivalente ad una anticipazione del 25% di un capitale in caso di decesso di uro relativo alla tariffa per capitale assicurato pari o superiore ad uro ) Sesso: femmina DURATA (ANNI) ETÀ ,33 12,04 14,27 18,12 24, ,22 16,59 21,51 28,09 37, ,97 26,55 33,72 44,10 59, ,68 42,09 53,07 69, ,05 65,91 84,44 Capitale assicurato: uro (equivalente ad una anticipazione del 50% di un capitale in caso di decesso di uro relativo alla tariffa per capitale assicurato pari o superiore ad uro ) Sesso: maschio DURATA (ANNI) ETÀ ,17 62,45 67,47 83,46 108, ,76 74,17 93,36 123,68 172, ,61 112,83 146,46 202,22 286, ,13 183,61 247,45 341, ,82 312,09 417,28 Capitale assicurato: uro (equivalente ad una anticipazione del 50% di un capitale in caso di decesso di uro relativo alla tariffa per capitale assicurato pari o superiore ad uro ) Sesso: femmina DURATA (ANNI) ETÀ ,10 34,97 41,39 52,55 70, ,28 47,94 62,24 81,33 108, ,63 76,72 97,48 127,64 171, ,37 121,55 153,41 202, ,29 190,34 244,28 Helvetia Omnia FASCICOLO INFORMATIVO 14 di 64

17 Premio per la garanzia complementare in caso di malattia grave (comprensivo del premio per la garanzia di esonero pagamento premi della garanzia principale) Capitale assicurato: uro (equivalente ad una anticipazione del 25% di un capitale in caso di decesso di uro relativo alla tariffa per capitale assicurato pari o superiore ad uro ) Sesso: maschio DURATA (ANNI) ETÀ ,52 53,84 68,29 85,99 111, ,69 84,92 103,26 131,02 176, ,69 125,92 156,46 207,66 277, ,75 189,99 248,65 327, ,44 311,22 397,95 Capitale assicurato: uro (equivalente ad una anticipazione del 25% di un capitale in caso di decesso di uro relativo alla tariffa per capitale assicurato pari o superiore ad uro ) Sesso: femmina DURATA (ANNI) ETÀ ,52 66,80 83,61 104,57 133, ,08 104,07 125,09 156,83 193, ,09 152,83 185,70 224,79 269, ,67 224,36 264,62 310, ,65 319,40 364,29 Capitale assicurato: uro (equivalente ad una anticipazione del 50% di un capitale in caso di decesso di uro relativo alla tariffa per capitale assicurato pari o superiore ad uro ) Sesso: maschio DURATA (ANNI) ETÀ ,78 157,25 199,94 251,99 327, ,28 248,88 302,64 384,03 518, ,04 368,87 458,18 608,49 813, ,37 555,73 727,72 959, ,40 910, ,93 Capitale assicurato: uro (equivalente ad una anticipazione del 50% di un capitale in caso di decesso di uro relativo alla tariffa per capitale assicurato pari o superiore ad uro ) Sesso: femmina DURATA (ANNI) ETÀ ,02 198,44 248,42 310,60 397, ,86 309,10 371,39 465,49 573, ,39 453,49 550,80 666,43 797, ,75 665,03 783,92 919, ,98 945, ,44 15 di 64 FASCICOLO INFORMATIVO Helvetia Omnia

18 Premio per entrambe le garanzie complementari in caso di invalidità totale e permanente ed in caso di malattia grave (comprensivo del premio per la garanzia di esonero pagamento premi della garanzia principale e delle imposte) Capitale assicurato: uro (equivalente ad una anticipazione del 25% di un capitale in caso di decesso di uro relativo alla tariffa per capitale assicurato pari o superiore ad uro ) Sesso: maschio DURATA (ANNI) ETÀ ,60 75,39 91,95 115,00 149, ,71 111,32 136,12 174,36 236, ,97 166,00 207,72 277,58 374, ,67 254,77 334,51 443, ,17 419,69 541,20 Capitale assicurato: uro (equivalente ad una anticipazione del 25% di un capitale in caso di decesso di uro relativo alla tariffa per capitale assicurato pari o superiore ad uro ) Sesso: femmina DURATA (ANNI) ETÀ ,48 79,29 99,22 123,97 158, ,10 121,92 147,80 185,78 231, ,29 180,66 220,89 270,14 328, ,18 267,68 319,24 381, ,37 386,94 449,16 Capitale assicurato: uro (equivalente ad una anticipazione del 50% di un capitale in caso di decesso di uro relativo alla tariffa per capitale assicurato pari o superiore ad uro ) Sesso: maschio DURATA (ANNI) ETÀ ,28 219,94 268,61 336,25 436, ,15 325,34 397,91 509,83 690, ,60 485,01 606,78 811, , ,11 743,47 976, , , , ,78 Capitale assicurato: uro (equivalente ad una anticipazione del 50% di un capitale in caso di decesso di uro relativo alla tariffa per capitale assicurato pari o superiore ad uro ) Sesso: femmina DURATA (ANNI) ETÀ ,19 235,01 294,13 367,39 470, ,82 361,24 437,73 550,05 684, ,19 534,67 653,44 798,81 969, ,38 791,28 943, , , , ,86 Helvetia Omnia FASCICOLO INFORMATIVO 16 di 64

19 C. Informazioni sui costi, sconti e regime fiscale 5. Costi Si riportano qui di seguito i costi applicati al contratto, articolati in funzione delle diverse garanzie disponibili. Garanzia principale in caso di decesso La tariffa per capitali inferiori a prevede dei costi in percentuale del premio versato determinati in funzione dell età e del sesso dell Assicurato e della durata contrattuale, che vanno da un minimo del 13,73% ad un massimo del 20,10%. La tariffa per capitali pari o superiori a prevede dei costi in percentuale del premio versato determinati in funzione dell età e del sesso dell Assicurato e della durata contrattuale, che vanno da un minimo del 12,28% ad un massimo del 17,69%. La tariffa per capitali pari o superiori a con selezione medica preferenziale prevede dei costi in percentuale del premio versato determinati in funzione dell età e del sesso dell Assicurato e della durata contrattuale, che vanno da un minimo dell 11,53% ad un massimo del 16,28%. Garanzia complementare in caso di invalidità totale e permanente La garanzia prevede dei costi in percentuale del premio versato determinati in funzione dell età e del sesso dell Assicurato e della durata contrattuale, che vanno da un minimo del 16,20% ad un massimo del 20,66%. Garanzia complementare in caso di malattia grave La garanzia prevede dei costi in percentuale del premio versato determinati in funzione dell età e del sesso dell Assicurato e della durata contrattuale, che vanno da un minimo del 16,22% ad un massimo del 20,79%. Garanzia complementare in caso di invalidità totale e permanente e diagnosi di malattia grave: La garanzia prevede dei costi in percentuale del premio versato determinati in funzione dell età e del sesso dell Assicurato e della durata contrattuale, che vanno da un minimo del 16,22% ad un massimo del 20,85%. Garanzia complementare di esonero pagamento premi La garanzia prevede dei costi in percentuale del premio versato determinati in misura fissa e pari al 20%. Addizionali di frazionamento (applicabili ai premi di tutte le garanzie, laddove corrisposti con periodicità infrannuale) PERIODICITÀ ADDIZIONALE semestrale 1,00% quadrimestrale 1,25% trimestrale 1,50% bimestrale 1,75% mensile 2,00% 17 di 64 FASCICOLO INFORMATIVO Helvetia Omnia

20 6. Sconti Il premio relativo alla garanzia principale in caso di decesso dell Assicurato viene determinato dalla Società in base all applicazione di due diverse tariffe (entrambe articolate distintamente per maschi e femmine), in funzione dell ammontare del capitale assicurato: inferiore ad uro ; pari o superiore ad uro L accesso alla tariffa per capitale assicurato pari o superiore ad uro è subordinata alla condizione che l Assicurato si sottoponga a visita medica. Inoltre, qualora l ammontare del capitale assicurato in caso di decesso risulti pari o superiore ad uro , la Società ha previsto una tariffazione ulteriormente agevolata, laddove ricorrano congiuntamente le seguenti condizioni: l Assicurato risulti non-fumatore; l indice di massa corporea e la pressione arteriosa dell Assicurato non eccedano i limiti indicati nelle Condizioni Speciali per il caso di selezione medica preferenziale, in funzione dell età dell Assicurato stesso; la visita medica e gli ulteriori accertamenti sanitari ai quali è sottoposto l Assicurato non evidenzino elementi di aggravamento del rischio, tali da non consentire la determinazione del premio in misura agevolata. 7. Regime fiscale applicabile al contratto 7.1 Imposta sui premi In generale, i premi pagati per le assicurazioni sulla vita non sono soggetti ad alcuna imposta. Ciò vale, in particolare, per i premi relativi alla garanzia principale in caso di decesso dell Assicurato e, laddove prestata, per i premi relativi alla garanzia complementare in caso di malattia grave. Per quanto concerne, invece, i premi relativi alla garanzia complementare in caso di invalidità totale e permanente e quelli relativi alla garanzia complementare di esonero pagamento premi (in tutti i casi in cui viene prestata), si applica un imposta nella misura del 2,5%. 7.2 Detrazione fiscale dei premi Sui premi pagati per le assicurazioni sulla vita di puro rischio, intendendosi per tali le garanzie aventi ad oggetto esclusivo il rischio di decesso, di invalidità permanente (in misura non inferiore al 5%), di non autosufficienza e di malattia grave, viene annualmente riconosciuta al Contraente una detrazione d imposta ai fini IRPEF nella misura del 19% dei premi stessi e fino ad un importo massimo detraibile di uro 1.291,14. Per poter beneficiare della detrazione è necessario che l Assicurato, laddove persona diversa dal Contraente, risulti fiscalmente a carico di quest ultimo. 7.3 Tassazione delle somme assicurate Le somme liquidate in caso di decesso dell Assicurato, di invalidità permanente ovvero di non autosufficienza nel compimento degli atti della vita quotidiana, non sono soggette ad alcuna imposizione fiscale, sia nel caso in cui vengano corrisposte in forma di capitale sia nel caso in cui vengano corrisposte in forma di rendita. Le somme liquidate in caso di decesso dell Assicurato sono inoltre esenti dall imposta sulle successioni. Helvetia Omnia FASCICOLO INFORMATIVO 18 di 64

21 D. Altre informazioni sul contratto 8. Modalità di perfezionamento del contratto 8.1. Conclusione Il contratto si intende concluso all atto del perfezionamento della polizza, vale a dire nel momento in cui vengono apposte sulla polizza le firme della Società e del Contraente (nonché dell Assicurato se persona diversa dal Contraente) e quest ultimo provvede contestualmente al pagamento del premio Decorrenza A condizione che sia intervenuta la conclusione del contratto, le prestazioni assicurate sono operanti dalle ore 24 del giorno indicato sulla polizza quale data di decorrenza, fatti salvi gli eventuali periodi di carenza previsti dalle Condizioni Contrattuali della Garanzia principali e dalle Condizioni Contrattuali delle garanzie complementari, se prestate. 9. Risoluzione del contratto e sospensione del pagamento dei premi Il Contraente ha facoltà di risolvere il contratto interrompendo il pagamento del premio relativo alla garanzia principale e - con esso - dei premi relativi alle garanzie complementari, laddove prestate. Diversamente il mancato pagamento dei premi relativi alle sole garanzie complementari - laddove prestate - non determina la risoluzione del contratto, a condizione che il premio relativo alla garanzia principale venga regolarmente corrisposto. In ogni caso il mancato pagamento del premio relativo a ciascuna garanzia - o anche solo di una rata dello stesso - entro il termine di trenta giorni dalla data in cui il pagamento avrebbe dovuto essere effettuato, determina la sospensione della relativa garanzia. Ciascuna garanzia può tuttavia essere riattivata nel termine di sei mesi dalla data in cui il pagamento avrebbe dovuto essere effettuato, mediante il pagamento di tutti gli importi arretrati, aumentati degli interessi legali. Trascorsi sei mesi, la riattivazione è subordinata all eventuale verifica, da parte della Società, dello stato di salute dell Assicurato. Trascorsi dodici mesi dalla data in cui il pagamento avrebbe dovuto essere effettuato, senza che vi sia stata riattivazione, il contratto non è più riattivabile ed i premi già pagati sono acquisiti dalla Società. Il contratto si estingue altresì alla scadenza contrattuale e al verificarsi del decesso dell Assicurato (evento che, fatte salve le disposizioni in materia di rischi esclusi, da luogo alla liquidazione delle prestazioni assicurate relative alla garanzia principale). 10. Diritto di ripensamento La proposta può essere revocata dal Contraente fino al momento della conclusione del contratto, quale indicato al precedente punto 8.1, secondo le modalità riportate nella proposta stessa. 19 di 64 FASCICOLO INFORMATIVO Helvetia Omnia

22 Dopo la conclusione del contratto il Contraente può esercitare il diritto di recesso entro un termine di trenta giorni. Per l esercizio del diritto di recesso il Contraente deve inviare comunicazione scritta alla Società - con lettera raccomandata indirizzata a: Helvetia Vita S.p.A. - Operations - Viale Cassinis, Milano (Italia) contenente gli elementi identificativi del contratto. Il recesso ha l effetto di liberare il Contraente e la Società da qualsiasi obbligazione derivante dal contratto con decorrenza dalle ore 24 del giorno di spedizione della lettera raccomandata, quale risultante dal timbro postale di invio della stessa. Entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione di recesso la Società provvederà a rimborsare al Contraente il premio da questi corrisposto, al netto delle eventuali imposte. La Società si riserva di recuperare la parte di premio relativa al periodo per il quale il contratto ha avuto effetto; e spese sostenute per l emissione del contratto, quantificate forfettariamente in uro 25; le spese effettivamente sostenute per la visita medica e gli ulteriori accertamenti sanitari, laddove previsti. 11. Documentazione da consegnare alla Società per la liquidazione delle prestazioni Qualora, prima della scadenza contrattuale, si verifichi l evento previsto dalla garanzia principale (il decesso dell Assicurato) o - se prestate le garanzie complementari - gli eventi previsti da queste ultime (l invalidità totale e permanente dell Assicurato e/o la malattia grave del medesimo), la Società liquiderà le prestazioni assicurate, entro trenta giorni dal ricevimento della documentazione necessaria, quale prevista rispettivamente dalle Condizioni Contrattuali della garanzia principale e dalle Condizioni Contrattuali delle garanzie complementari. Decorso il termine dei trenta giorni la Società riconoscerà gli interessi moratori a favore degli aventi diritto, calcolati, nella misura degli interessi legali in vigore, secondo le modalità previste rispettivamente dalle Condizioni Contrattuali della garanzia principale e delle Condizioni Contrattuali delle garanzie complementari. 12. Legge applicabile al contratto Al contratto si applica la Legge italiana. Le parti possono tuttavia pattuire l applicazione di una legislazione diversa da quella italiana, sulla quale comunque prevarranno le norme imperative della Legge italiana. In virtù dell applicazione della Legge italiana è previsto che: i Beneficiari, per effetto della designazione, sono titolari di un diritto proprio nei confronti della Società e delle somme da questa corrisposte a seguito del Helvetia Omnia FASCICOLO INFORMATIVO 20 di 64

23 decesso dell Assicurato, che pertanto non rientrano nell asse ereditario (art del Codice Civile); le somme corrisposte dalla Società in virtù di contratti di assicurazione sulla vita non sono pignorabili né sequestrabili (articolo 1923 del Codice Civile); i diritti derivanti dai contratti di assicurazione si prescrivono in due anni dal verificarsi dell evento su cui i diritti stessi si fondano (articolo 2952 del Codice Civile). 13. Lingua in cui è redatto il contratto Il contratto ed ogni altro documento ad esso allegato sono redatti in lingua italiana. 14. Reclami Eventuali reclami riguardanti il rapporto contrattuale o la gestione dei sinistri devono essere inoltrati per iscritto a: Helvetia Vita S.p.A. Ufficio Reclami Via G.B. Cassinis 21, Milano (Italia) Fax: Indirizzo e.mail: reclami@helvetia.it Qualora il reclamante non si ritenga soddisfatto dell esito del reclamo o in caso di assenza di riscontro da parte della Società nel termine massimo di quarantacinque giorni, è possibile rivolgersi a: ISVAP Istituto di Vigilanza sulle Assicurazioni Private e di Interesse Collettivo Servizio Tutela degli Utenti Via del Quirinale, Roma (Italia) Telefono Fax: o corredando l esposto delle informazioni e dei documenti di seguito indicati:. nome, cognome e domicilio del reclamante, con eventuale recapito telefonico; individuazione del soggetto o dei soggetti di cui si lamenta l operato; breve descrizione del motivo della lamentela; copia del reclamo eventualmente presentato alla compagnia di assicurazione e dell eventuale riscontro fornito dalla stessa; ogni documento utile per descrivere più compiutamente le relative circostanze. 21 di 64 FASCICOLO INFORMATIVO Helvetia Omnia

24 In relazione alle controversie inerenti la quantificazione delle prestazioni e l attribuzione della responsabilità si ricorda che permane la competenza esclusiva dell Autorità Giudiziaria, oltre alla facoltà di ricorrere a sistemi conciliativi, ove esistenti. Nel caso in cui, per scelta delle parti, la legge applicabile al contratto sia diversa da quella italiana, gli eventuali reclami in merito al contratto dovranno essere indirizzati all Autorità di Vigilanza del Paese la cui legislazione è stata prescelta. In tal caso l ISVAP faciliterà le comunicazioni tra l Autorità competente ed il reclamante. 15. Informativa in corso di contratto La Società si impegna a comunicare tempestivamente al Contraente le eventuali variazioni delle informazioni contenute nella presente Nota Informativa, intervenute anche per effetto di modifiche alla normativa successive alla conclusione del contratto. 16. Comunicazioni del Contraente alla Società. Qualora nel corso della durata contrattuale intervengano modifiche delle attività lavorative e/o sportive svolte, anche saltuariamente, dall Assicurato, ovvero (laddove vengano applicate le Condizioni Speciali per il caso di selezione medica preferenziale ) nello stato di non-fumatore del medesimo, il Contraente è tenuto a darne immediata comunicazione alla Società. Helvetia Vita S.p.A. è responsabile della veridicità e della completezza dei dati e delle notizie contenute nella presente Nota Informativa. Helvetia Vita S.p.A. L Amministratore Delegato e Direttore Generale Fabio Bastia Helvetia Omnia FASCICOLO INFORMATIVO 22 di 64

25 Condizioni Contrattuali DISCIPLINA DEL CONTRATTO Il presente contratto è disciplinato dalle: 1. CONDIZIONI CONTRATTUALI DELLA GARANZIA PRINCIPALE in caso di decesso; inoltre, se richiamate in polizza, dalle: 2. CONDIZIONI SPECIALI per il caso di selezione medica preferenziale ; 3. CONDIZIONI PARTICOLARI per le polizze senza o - alternativamente - con visita medica;. nonché, dalle: 4. CONDIZIONI CONTRATTUALI DELLA GARANZIA COMPLEMENTARE in caso di invalidità totale e permanente, laddove prestata; 5. CONDIZIONI CONTRATTUALI DELLA GARANZIA COMPLEMENTARE in caso di malattia grave, laddove prestata; 6. CONDIZIONI CONTRATTUALI DELLA GARANZIA COMPLEMENTARE di esonero pagamento premi, abbinata automaticamente laddove prestata almeno una delle due garanzie complementari sopra richiamate; infine dalle: NORME DI LEGGE per quanto non espressamente disciplinato. CONDIZIONI CONTRATTUALI 23 di 64 FASCICOLO INFORMATIVO Helvetia Omnia

26 1. Condizioni contrattuali della garanzia principale in caso di decesso Art. 1 Prestazioni assicurate In base al presente contratto la Società garantisce, in caso di decesso dell Assicurato, prima della scadenza contrattuale, il pagamento ai Beneficiari designati di un importo pari al capitale assicurato, indicato in polizza. Qualora il presente contratto sia corredato dalla garanzia complementare in caso di invalidità totale e permanente e/o dalla garanzia complementare in caso di malattia grave e la Società provveda alla liquidazione delle prestazioni assicurate previste dalle rispettive Condizioni Contrattuali, corrispondendo l anticipazione del capitale assicurato nella misura prescelta dal Contraente, resta inteso che il capitale assicurato in caso di decesso indicato in polizza, per effetto dell anticipazione, si riduce automaticamente dell importo liquidato. In caso di sopravvivenza dell Assicurato alla scadenza contrattuale, non è prevista alcuna prestazione a carico della Società, salvo quanto previsto dalle Condizioni Contrattuali della garanzia complementare in caso di invalidità totale e permanente e/o dalle Condizioni Contrattuali della garanzia complementare in caso di malattia grave, ed i premi pagati restano acquisiti dalla Società stessa. Art. 2 Premio Le prestazioni assicurate di cui all articolo 1 sono garantite previo pagamento alla Società, da parte del Contraente, di un premio da versarsi in via anticipata ed alle scadenze pattuite. Il pagamento del premio viene effettuato all atto della conclusione del contratto e per tutta la durata prevista ad ogni ricorrenza annuale della data di decorrenza. In alternativa al pagamento del premio con periodicità annuale, il Contraente può scegliere una periodicità di pagamento semestrale, quadrimestrale, trimestrale, bimestrale o mensile. In tal caso, fermo restando che il premio relativo al primo anno è sempre dovuto per intero, il pagamento del premio, gravato da interessi di frazionamento, viene effettuato rispettivamente ad ogni ricorrenza semestrale, quadrimestrale, trimestrale, bimestrale o mensile della data di decorrenza. I premi potranno essere pagati con le seguenti modalità: assegno bancario o circolare non trasferibile; bonifico bancario; fermo restando che le relative spese gravano direttamente sul Contraente. Per importi di premio superiori a uro ,00 il bonifico deve essere effettuato direttamente a favore di Helvetia Vita S.p.A. sul conto corrente bancario n , presso Intesa Sanpaolo - Filiale 30, Milano - corso Lodi IBAN IT49W inserendo come causale il numero di proposta con cognome nome del contraente ed il nome del prodotto. Helvetia Omnia FASCICOLO INFORMATIVO 24 di 64

27 A richiesta del Contraente, i premi successivi a quello di perfezionamento possono essere corrisposti tramite r.i.d. (rimessa interbancaria diretta), attivabile mediante compilazione di apposita modulistica, fornita dalla Società fermo restando che - nel caso sia stata scelta una periodicità di pagamento mensile o bimestrale - il r.i.d. sarà attivo rispettivamente a partire dalla terza o dalla quarta ricorrenza mensile della data di decorrenza. Resta inteso che un versamento di somme parziali non costituisce pagamento di premio. Nel caso in cui, prima della scadenza contrattuale, si verifichi il decesso dell Assicurato, non è più dovuto alcun premio da parte del Contraente. Il Contraente è altresì esonerato dal pagamento del premio in caso di liquidazione delle prestazioni assicurate previste rispettivamente dalla garanzia complementare in caso di invalidità totale e permanente o dalla garanzia complementare in caso di malattia grave, laddove prestate. Art. 3 Conclusione del contratto Il contratto si intende concluso all atto del perfezionamento della polizza, vale a dire nel momento in cui vengono apposte sulla polizza le firme della Società e del Contraente (nonché dell Assicurato - se persona diversa dal Contraente) e quest ultimo provvede contestualmente al pagamento del premio. Art. 4 Clausola di ripensamento Entro il termine di 30 giorni dalla conclusione del contratto il Contraente può esercitare il diritto di recesso. Per l esercizio del diritto di recesso il Contraente deve inviare comunicazione scritta alla Società - con lettera raccomandata indirizzata a: Helvetia Vita S.p.A. - Operations - Viale Cassinis, Milano (Italia) - contenente gli elementi identificativi del contratto. Il recesso ha l effetto di liberare il Contraente e la Società da qualsiasi obbligazione derivante dal contratto con decorrenza dalle ore 24 del giorno di spedizione della lettera raccomandata, quale risultante dal timbro postale di invio della stessa. Entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione di recesso la Società provvederà a rimborsare al Contraente il premio da questi corrisposto, al netto delle eventuali imposte. La Società si riserva di recuperare la parte di premio relativa al periodo per il quale il contratto ha avuto effetto; le spese sostenute per l emissione del contratto, quantificate forfettariamente in uro 25; le spese effettivamente sostenute per la visita medica e gli ulteriori accertamenti sanitari, laddove previsti. Art. 5 Entrata in vigore A condizione che sia intervenuta la conclusione del contratto, le prestazioni assicurate di cui all articolo 1 sono operanti dalle ore 24 del giorno indicato sulla polizza quale data di decorrenza. 25 di 64 FASCICOLO INFORMATIVO Helvetia Omnia

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