COMPENSAZIONE CREDITO IVA
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- Gianmarco Vitale
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1 Ravenna, 26 gennaio 2015 Circolare n. 03/15 OGGETTO: L utilizzo del credito IVA. Dal 16 gennaio è possibile procedere con la compensazione del credito IVA maturato nel periodo d imposta precedente. Oltre alle specifiche limitazioni in vigore per il singolo credito IVA, è necessario considerare anche i vincoli generali in presenza di ruoli scaduti per oltre Euro. COMPENSAZIONE CREDITO IVA Le modalità di utilizzo in compensazione di un credito IVA sono le seguenti: 1. chiederne il rimborso, se sussistono le condizioni previste dall'art. 30 del dpr 633/72 (acquisto cespiti; operazioni con l'estero ecc.); 2. compensarlo nelle successive liquidazioni IVA periodiche mensili o trimestrali, attuando la cosiddetta compensazione interna; 3. compensarlo con altri tributi di diversa natura, attuando la compensazione esterna. Si ricorda che nel corso dell anno solare non possono comunque essere utilizzati in compensazione in F24 crediti d imposta (IVA, IRES, IRAP, ecc.) per un importo superiore a Euro ,00 dal 2014, per effetto dell art. 9, comma 2, DL n. 35/2013(in luogo del precedente pari a ,90). Nel caso della compensazione interna, il credito IVA annuale viene portato direttamente in diminuzione del debito, o in aumento del credito, risultante dalle liquidazioni periodiche successive. In tale ipotesi, il Modello F24 non deve essere utilizzato. In ipotesi di compensazione esterna, il credito IVA viene interamente trasferito nella categoria dei crediti da utilizzare in compensazione e perde la sua originaria natura. Andrà, pertanto, a ridurre, mediante compensazione, sia i debiti IVA sorti successivamente, sia tributi e contributi di altra specie. Occorre di conseguenza presentare il Modello F24. Le novità riguardano le compensazioni esterne del credito IVA evidenziato nella dichiarazione dei redditi. L art. 10 del d.l. 78/2009, come modificato dall art. 8, commi 18 e 19, del d.l. 16/2012, prevede che le compensazioni esterne del credito IVA per importi superiori ad euro 5.000,00 implicheranno: la presentazione anticipata ed autonoma della dichiarazione IVA; la necessità di disporre di una dichiarazione IVA certificata attestante la sussistenza del credito Iva nell ipotesi in cui la compensazione riguardi crediti IVA di ammontare superiore ad euro ,00 annui. In pratica, quindi: la compensazione del credito IVA annuale o trimestrale per importi superiori a annui, può essere effettuata a partire dal giorno 16 del mese successivo a quello di presentazione della dichiarazione annuale o dell istanza trimestrale; la compensazione del credito IVA annuale per importi superiori a annui, può essere effettuata a partire dal 16 del mese successivo a quello di presentazione della dichiarazione annuale e necessita del rilascio del visto di conformità da parte di un soggetto abilitato. VISTO DI CONFORMITA Un ulteriore specifica previsione riguarda i contribuenti che intendono compensare crediti IVA superiori a euro annui che avranno l'obbligo di richiedere l'apposizione sulla relativa dichiarazione annuale del visto di conformità, di cui all articolo 35, comma 1, lettera a) del decreto legislativo 9 luglio 1997, n In sostanza per l utilizzo di crediti IVA in compensazione per importi eccedenti i euro, non solo sarà necessaria la preventiva trasmissione della dichiarazione annuale, ma sarà
2 anche necessario che un soggetto terzo attesti che i dati della dichiarazione siano conformi alla relativa documentazione e alle risultanze delle scritture contabili. In alternativa, all apposizione del visto di conformità, sussistendone i presupposti, si potrà aggiungere alla dichiarazione la sottoscrizione da parte degli organi di controllo, di cui all articolo 2409-bis del codice civile, quali, per esempio il collegio sindacale e dovrà essere attestata l esecuzione degli stessi controlli previsti per il visto di conformità. Soggetti che possono apporre il Visto di conformità Il visto di conformità, ai fini della compensazione Iva, può essere apposto: dagli iscritti all Ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili; dagli iscritti all Ordine dei consulenti del lavoro da tutti i soggetti abilitati dalla legge ossia anche i Caf e i soggetti iscritti nei ruoli degli esperti delle Camere di commercio aventi i requisiti di cui all'articolo 3, comma 3, lettera b, Dpr 322/98. Il rilascio del visto implica: la verifica della regolare tenuta e conservazione delle scritture contabili; la verifica della corrispondenza dei dati esposti in dichiarazione alle risultanze delle scritture contabili e di queste alla documentazione. La compensazione di crediti IVA superiori a Euro (su base annua) e fino a euro, è consentita dal giorno 16 del mese successivo alla presentazione della dichiarazione (anche senza visto di conformità) utilizzando esclusivamente il canale telematico Fisconline o Entratel (non invece l home banking). La compensazione di crediti IVA superiori a Euro (limite calcolato su base annua), è consentita dal giorno 16 del mese successivo alla presentazione della dichiarazione con visto di conformità o firma del revisore contabile (per le società soggette al controllo ex art bis, Codice civile) utilizzando esclusivamente il canale telematico Fiscoline o Entratel (non invece l home banking). In pratica, quindi, il contribuente che ha maturato al 31/12/2014 un credito IVA, qualora intenda utilizzarlo in compensazione in misura superiore al limite dei euro (libero sin dal 1 gennaio 2015), deve attendere il 16 del mese successivo a quello di trasmissione della dichiarazione Iva che, come l'anno scorso, potrà avvenire (in forma autonoma) dal 1 febbraio, quindi non prima del 16 marzo Gli F24 del 16 gennaio e quelli del 16 febbraio potranno evidenziare crediti IVA 2014 non superiori, nel complesso, a euro (salva la detrazione IVA da IVA). Gli ulteriori utilizzi sono rinviati al 16 marzo sempreché entro fine febbraio si sia inviato il modello IVA Da euro, occorre inoltre presentare l'f24 attraverso Fisconline o Entratel. Si ricorda che è opportuno procedere alla trasmissione delle deleghe contenenti compensazioni IVA di ammontare che supera il limite annuo di euro con alcuni giorni di anticipo rispetto alla scadenza, così da avere la possibilità, in caso di scarto, di ritrasmetterle previa rimozione dell'errore. La circolare n. 1/E del 15/01/2010, infatti, ha precisato che il limite all utilizzo del credito Iva si intende riferito all anno di maturazione del credito e non all anno solare di utilizzo in compensazione. Ciò significa che il credito IVA annuale del 2013 già soggetto a controlli e indicato nella Dichiarazione IVA 2014 con apposizione del visto di conformità potrà essere utilizzato in compensazione anche nel corso dell'anno 2015 senza scontare i suddetti vincoli. Quindi i contribuenti che per il 2013 godevano di un credito IVA per il quale si è posto il visto di conformità nella Dichiarazione Iva 2014 e tale credito risulta non ancora totalmente utilizzato, con l inizio del nuovo anno si trovano di fronte a due alternative: 1. continuare a compensare il residuo credito (codice 6099, anno 2013) fino a quando non viene presentata la dichiarazione per il 2014 (teoricamente settembre 2015); 2. inserire il residuo credito nella liquidazione complessiva dell anno 2014, che emergerà poi dalla Dichiarazione IVA 2015, traslando il credito Iva dal 2013 al 2014 (codice 6099, anno 2014). Di seguito si riporta una tabella riepilogativa degli adempimenti in vigore:
3 CREDITO IVA Fino a Euro Da a Euro Oltre Euro COMPENSAIZONE ESTERNA (IN F24) COMPENSAZIONE LIBERA Dal giorno 16 del mese successivo alla presentazione del modello IVA senza visto di conformità Dal giorno 16 del mese successivo alla presentazione del modello IVA con visto di conformità RIMBORSO CREDITO IVA COMPENSAZIONE INTERNA (IVA su IVA) COMPENSAZIONE LIBERA I soggetti che chiudono l esercizio solare con un credito IVA e che sono nelle condizioni, di cui più avanti, richieste dalla normativa per chiedere il rimborso del credito e che non intendono utilizzare tutto il credito in compensazione mediante richiesta del visto di conformità o a riporto nelle liquidazioni successive, dovranno compilare il quadro VX inserito nella dichiarazione annuale IVA. Per chiedere a rimborso il credito annuale IVA è, infatti, necessario presentare contestualmente alla richiesta di rimborso, anche la dichiarazione annuale IVA. Il rimborso del credito IVA emergente dalla dichiarazione annuale deve essere richiesto mediante la compilazione del rigo VX4 o del corrispondente rigo della sezione III del quadro RX di Unico per i soggetti che presentano la dichiarazione in forma unificata. La richiesta di rimborso può essere presentata a partire dal 1 febbraio di ogni anno, e consigliamo di presentarla il prima possibile, poiché i rimborsi vengono erogati in base alla data di presentazione della richiesta stessa. Il termine ultimo per la richiesta del rimborso è quello della presentazione della dichiarazione annuale IVA, fissato al 30/09. Ricordiamo che la richiesta di rimborso può anche superare la somma di Euro ,00, con l avvertenza che fino a Euro ,00 il rimborso sarà effettuato direttamente dal concessionario nei termini di 60 giorni, mentre per l eccedenza provvederà invece l Agenzia delle Entrate entro tre mesi dalla scadenza del termine di presentazione della dichiarazione. Purtroppo non tutti gli uffici IVA riescono a rispettare il termine di tre mesi. Il limite di Euro ,00 è elevato a Euro ,00 per i subappaltatori che nell anno precedente abbiano registrato un volume d affari costituito per almeno l 80% da prestazioni rese in esecuzione di contratti di subappalto. Il quadro prevede, inoltre, una casella contribuenti ammessi all erogazione prioritaria del rimborso riservata ai contribuenti che rientrano nelle seguenti categorie: soggetti che pongono in essere prestazioni derivanti da contratto di subappalto; soggetti che svolgono le attività di recupero e preparazione per il riciclaggio di cascami e rottami metallici; soggetti che producono alluminio e semilavorati; soggetti che producono zinco, piombo e stagno, nonché i semilavorati degli stessi metalli. Casi in cui si può richiedere il rimborso del credito IVA Per chiederne il rimborso, l IVA a credito deve essere superiore a Euro 2.582,20, ma il rimborso può essere richiesto anche per una somma inferiore. Il rimborso può essere richiesto in presenza di uno dei seguenti requisiti: a) aliquota media su acquisti e importazioni superiore a quella media delle operazioni attive effettuate maggiorata del 10%, senza tenere conto di acquisti, importazioni e cessioni di beni ammortizzabili; b) ammontare complessivo delle seguenti operazioni superiore al 25% del volume d affari relativo al 2013:
4 - esportazioni (art. 8), operazioni assimilate alle esportazioni (art. 8 bis), vendite e servizi ad esportatori abituali senza l applicazione dell imposta (art. 8 e 9, commi 2), servizi internazionali o connessi agli scambi internazionali (art. 9); - esportazioni verso San Marino e Città del Vaticano; - cessioni intracomunitarie non imponibili (artt. 41, 52, 58 D.L. 331/93) e prestazioni intracomunitarie di trasporto e di intermediazione (art. 40 D.L. 331/93); - cessioni di beni estratti da un deposito IVA con trasporto o spedizione fuori dal territorio della Comunità Europea (art. 50-bis, comma 4, lettera g, D.L. 331/93); c) acquisti di beni strumentali ammortizzabili (sono quindi sempre esclusi i terreni in quanto non ammortizzabili) anche in appalto e di beni o servizi per studi e ricerche, limitatamente all IVA relativa a tali acquisti; d) effettuazione in prevalenza di operazioni non soggette ad IVA (art. da 7 a 7-septies del DPR 633/72, artt. 52 e 58 D.L. 331/93); e) rimborso IVA spettante ai rappresentanti tributari in Italia di società non residenti o ai soggetti non residenti che si sono direttamente identificati in Italia; f) cessazione dell attività nel corso dell anno (anche per crediti inferiori a 2.582,20). In tal caso al rimborso provvedono esclusivamente gli uffici dell Agenzia delle Entrate; g) esportazioni ed altre operazioni non imponibili effettuate da produttori agricoli. Per il contribuente che ha presentato la dichiarazione IVA a credito per gli ultimi 3 anni (2012, 2013, 2014) è ammesso il rimborso del minore dei tre importi (es.: credito di 70 per il 2012, 80 per il 2013 e di 100 per il 2014; nella dichiarazione per il 2014 può essere chiesto un rimborso di 70 e si deve riportare all anno successivo il credito residuo di 30). Il rimborso del minor credito del triennio è ammesso anche per importi inferiori a 2.582,20. Il rimborso compete non solo alla fine del primo triennio, ma anche in ognuno dei periodi d imposta successivi nei limiti dell ammontare dell eccedenza riportata dall anno precedente. Non sono ammessi al rimborso dell IVA a credito le società per le quali sussistono le condizioni per essere considerate di comodo. Le società che intendono chiedere il rimborso IVA devono dichiarare, tramite il legale rappresentante, di non essere società di comodo. A tale fine è sufficiente apporre la firma nell apposito spazio Attestazione delle società e degli enti operativi. Credito iva annuale e infrannuale - modalità di rimborso L art. 13 del DLgs. 175/2014 modifica la disciplina per l erogazione dei rimborsi IVA annuali (richiesti mediante la dichiarazione annuale IVA) e infrannuali (richiesti mediante il modello TR). La nuova disciplina prevede: - la possibilità di richiedere a rimborso l eccedenza detraibile, senza prestazione di alcuna garanzia patrimoniale, per i crediti IVA di importo non superiore a ,00 euro; - per i crediti IVA di importo superiore a ,00 euro, la sostituzione della garanzia con l apposizione del visto di conformità (o della sottoscrizione da parte dei revisori legali), sulla dichiarazione annuale o sul modello TR, ad eccezione dei contribuenti ritenuti a rischio. In assenza del visto di conformità (o della sottoscrizione da parte dei revisori legali) sulla dichiarazione annuale o sul modello TR, per i rimborsi relativi a crediti di importo superiore a ,00 euro rimane necessaria la prestazione della garanzia patrimoniale. Dichiarazione sostitutiva di atto notorio Ai fini dell ottenimento del rimborso, alla dichiarazione annuale o al modello TR, muniti del visto di conformità o della sottoscrizione da parte dei revisori legali, deve essere allegata una dichiarazione sostitutiva dell atto di notorietà, attestante che il contribuente è in possesso dei seguenti requisiti: - il patrimonio netto non è diminuito di oltre il 40%, rispetto alle risultanze contabili dell ultimo periodo d imposta; - la consistenza degli immobili non è diminuita di oltre il 40%, rispetto alle risultanze contabili dell ultimo periodo d imposta, per cessioni non effettuate nella normale gestione dell attività esercitata; - l attività non è cessata né si è ridotta, per effetto di cessioni di azienda o di rami d azienda; - non sono state cedute, nell anno precedente la richiesta di rimborso, partecipazioni per oltre il 50% del capitale sociale (per le società di capitali non quotate); - sono stati eseguiti i versamenti dei contributi previdenziali e assicurativi.
5 In assenza di presentazione della dichiarazione sostitutiva dell atto di notorietà, per i rimborsi relativi a crediti di importo superiore a ,00 euro rimane necessaria la prestazione della garanzia patrimoniale. Rimborsi con obbligo della garanzia Il DLgs. 175/2014 ha individuato alcune categorie di contribuenti i quali, ai fini dell ottenimento dei rimborsi IVA, sono considerati a rischio per gli interessi erariali. Per questi soggetti permane l obbligo di prestare la garanzia patrimoniale per tutte le istanze di rimborso aventi ad oggetto crediti IVA di importo superiore a ,00 euro. Si tratta dei contribuenti che: esercitano un attività d impresa da meno di due anni, fatta eccezione per le start up innovative di cui all art. 25 del DL 179/2012; nei due anni precedenti alla richiesta di rimborso hanno ricevuto notifica di avvisi di accertamento o di rettifica dai quali risulti, per ciascun anno, una differenza tra gli importi dichiarati e quelli dovuti superiore: al 10% degli importi dichiarati, se non superiori a ,00 euro; al 5% degli importi dichiarati, se superiori a ,00 euro, ma non superiori a ,00 euro; all 1% degli importi dichiarati, se superiori a ,00 euro; richiedono il rimborso del credito IVA emergente all atto della cessazione dell attività. PRECLUSA LA COMPENSAZIONI DI CREDITI IN PRESENZA DI RUOLI SCADUTI Nell ambito del d.l. 78/2010, c.d. Manovra correttiva, il Legislatore ha introdotto un nuovo tassello nell attività di contrasto degli abusi in materia di compensazione dei crediti ex art. 17, d.lgs. 241/97, prevedendo il divieto di utilizzare i crediti in compensazione nel mod. F24 in presenza di imposte erariali iscritte a ruolo e non pagate. La compensazione dei crediti di cui all art. 17, comma 1, del d.lgs. 241/1997, relativi alle imposte erariali, dal 1 gennaio 2011 è vietata fino a concorrenza dell importo dei debiti, di ammontare superiore a Euro, iscritti a ruolo per imposte erariali e relativi accessori, e per i quali è scaduto il termine di pagamento. In sostanza, è vietato l utilizzo in compensazione dei crediti erariali fino a concorrenza dell importo dei debiti: - iscritti a ruolo per imposte erariali e relativi accessori; - di ammontare superiore a 1.500; - per i quali è scaduto il termine di pagamento; in modo tale che ai contribuenti che siano anche debitori morosi verso l Erario sia inibita la possibilità di utilizzare nel mod. F24 i crediti d imposta che vantano nei confronti dell Erario. L operatività della disposizione in esame è circoscritta ai crediti e debiti relativi alle sole imposte erariali (ad esempio, IRPEF, IRES, IVA, ecc.) e non riguarda le altre imposte quali, ad esempio, i tributi locali, i contributi previdenziali, ecc. Per trovare applicazione il divieto in esame deve essere scaduto il termine di pagamento delle somme iscritte a ruolo, ossia deve essere decorso il termine di 60 giorni dalla notifica della cartella di pagamento. Circa il rispetto di tale limitazione si fa presente che: - in ipotesi di presenza di crediti d imposta e, debiti Erariali superiori a Euro, prima si salda il debito Erariale Equitalia, anche tramite compensazione, e poi si può procedere con la compensazione di altri debiti; - il pagamento mediante compensazione è ammesso oltre che per le imposte, anche per gli oneri accessori, quindi sanzioni, interessi, aggi, e altre spese collegate al ruolo; - anche le addizionali e l Irap entrano nel sistema di compensazioni fra crediti e debiti Erariali; - in caso di compensazioni parziali, ossia qualora il pagamento riguardi solo una parte delle somme dovute, il contribuente deve comunicare preventivamente all Agente della riscossione le posizioni debitorie cui imputare i pagamenti. In assenza di comunicazione, l imputazione viene determinata a cura dall Agente della riscossione a partire dai debiti più remoti, nel rispetto dell art. 31 del DPR 602/73 (art. 4 del DM).
6 In caso di inosservanza del divieto si applica la sanzione del 50% dell importo dei debiti iscritti a ruolo per imposte erariali e relativi accessori e per i quali è scaduto il termine di pagamento fino a concorrenza dell ammontare indebitamente compensato. La sanzione non può, comunque, essere superiore al 50% di quanto indebitamente compensato. Nell ambito delle attività di controllo dell Agenzia delle Entrate e della Guardia di finanza è assicurata la vigilanza sull osservanza del divieto previsto anche mediante specifici piani operativi. Pertanto, alla luce della gravità delle sanzioni previste, ogni cliente dovrà verificare l esistenza di cartelle esattoriali scadute e non pagate relative, in tutto o in parte, a debiti verso l erario e di comunicarlo tempestivamente allo Studio. In assenza di tale comunicazione, lo Studio procederà all integrale compensazione tra eventuali crediti erariali e importi dovuti, declinando ogni responsabilità derivante da indebito utilizzo di crediti. Per una più agevole verifica dell'esistenza di cartelle scadute e non pagate è possibile consultare l'"estratto conto" personale accedendo al link presente sul sito dell Agente della Riscossione Equitalia ( ricercando, una volta effettuato l accesso, le posizioni ancora da saldare. Per effettuare l accesso a tale servizio è necessario essere in possesso delle credenziali per l utilizzo del servizio Fisconline offerto dall Agenzia delle Entrate (ovvero Entratel) o ai servizi online offerti dall INPS. E possibile ottenere le credenziali necessarie direttamente accedendo al sito dell Agenzia delle Entrate ( cliccando sul link Non sei ancora registrato e seguendo la procedura indicata, ovvero accedendo al sito dell INPS ( cliccando sul link Richiedi il tuo PIN online. In entrambe le alternative il sistema rilascerà una prima parte delle credenziali richieste, mentre la seconda parte verrà recapitata direttamente all indirizzo di residenza/sede legale. In merito alle credenziali INPS si consiglia preliminarmente di verificare se l INPS stessa non abbia già provveduto ad inviare a mezzo posta la prima parte del PIN (8 caratteri). Infine, si segnala che l iscrizione ai suddetti servizi online consente di ottenere informazioni aggiornate in merito alla propria posizione fiscale (tramite Fisconline è possibile consultare l elenco dei modelli F24 presentati, delle dichiarazioni dei redditi presentate, ecc.) nonché in merito alla propria posizione contributiva (tramite i servizi online dell INPS). Restiamo a disposizione per eventuali chiarimenti. Distinti saluti.
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