Compensazione del credito Iva 2016: sopra Euro scatta l obbligo di presentare la dichiarazione Iva

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1 Ai gentili clienti Loro sedi Compensazione del credito Iva 2016: sopra Euro scatta l obbligo di presentare la dichiarazione Iva La compensazione orizzontale dei crediti IVA Dal 1 gennaio 2017, è possibile procedere con la compensazione (con altri tributi e contributi) del credito Iva annuale maturato nel 2016, prestando però adeguata attenzione all importo e alle regole previste in materia. La compensazione orizzontale del credito IVA Compensazione di crediti per importo inferiore ad Compensazione di crediti per importi che eccedono 5.000, ma inferiori ad ,00. Compensazione di crediti per importi che eccedono Più precisamente, la normativa vigente prevede le seguenti casistiche: Compensazione di crediti per importo inferiore ad per i crediti Iva di importo inferiore a 5.000, la compensazione tramite F24 può essere effettuata, senza limitazioni, dal primo giorno dell anno successivo alla maturazione, ovvero senza attendere la presentazione della dichiarazione annuale dalla quale emerge il credito tributario; Si ipotizzi il caso di un contribuente titolare di un credito IVA 2016 pari ad e che intende destinare, già a decorrere dal , a compensazione orizzontale (con altri tributi e contributi) l importo di In tale fattispecie non sono applicabili le limitazioni previste per la compensazione orizzontale del credito IVA. In particolare, non è richiesta la preventiva presentazione del modello IVA 2017.

2 Peraltro, il limite di 5.000,00 euro da spendere liberamente in compensazione: 1 è riferito all anno di maturazione del credito IVA e non all anno solare di utilizzo in compensazione; 2 è calcolato distintamente per ciascuna tipologia di credito IVA (annuale o trimestrale), anche se i crediti sono relativi alla medesima annualità; 3 non comprende i crediti IVA (o parte di essi) che vengono utilizzati in compensazione interna con i versamenti IVA. Ai fini del calcolo del limite di 5.000,00 euro, occorre tenere distinti: 1 il credito IVA annuale maturato nel 2015, che emerge dalla relativa dichiarazione IVA presentata nel 2016 e che è utilizzabile in compensazione entro la data di presentazione nel 2017 della dichiarazione annuale relativa al 2016; il credito IVA annuale maturato nel 2016, che emerge dalla relativa dichiarazione IVA presentata o da presentare nel 2017; 3 i crediti IVA maturati nei primi tre trimestri del 2016 (sommatoria dei relativi importi), che emergono dai modelli TR presentati nel 2016, utilizzabili in compensazione entro la data di presentazione nel 2017 della dichiarazione annuale relativa al 2016; 4 i crediti IVA che matureranno nei primi tre trimestri del 2017 (sommatoria dei relativi importi), che emergeranno dai modelli TR da presentare nel Compensazione di crediti per importi che eccedono 5.000, ma inferiore ad ,00 per i crediti Iva di importo superiore a 5.000, ma inferiore a Euro , la compensazione, tramite modello F24, può essere effettuata solo dal giorno 16 del mese successivo a quello della presentazione della dichiarazione annuale o dell'istanza trimestrale (modello TR); Una volta raggiunto il predetto limite di Euro 5.000,00, dunque, ogni ulteriore compensazione: può avvenire dal giorno 16 del mese successivo a quello di presentazione della dichiarazione annuale;

3 deve essere effettuata solo tramite i servizi telematici dell'agenzia delle Entrate. Sul punto, va ricordato che, l art. 1, co. 641, della L n. 190 (legge di stabilità 2015) ha introdotto, a decorrere dalla dichiarazione IVA dell anno d imposta 2015, l obbligo di presentazione della stessa nel mese di febbraio dell anno successivo e conseguentemente l abolizione: dell obbligo di presentare la comunicazione annuale dati IVA, di cui all art. 8-bis del DPR 322/98; della possibilità di presentare la dichiarazione annuale IVA in forma unificata con la dichiarazione dei redditi (modello UNICO). OSSERVA Le suddette disposizioni introdotte dalla Legge di Stabilità 2015 si sarebbero dovute applicare a decorrere dalla dichiarazione IVA dovuta per l anno d imposta 2015, quindi a partire dagli adempimenti da effettuare nel Su tale previsione normativa è intervenuto successivamente l art. 10 co. 8-bis del DL 192/2014 convertito (c.d. milleproroghe) che ha differito di un anno quindi a partire dall anno d imposta la decorrenza delle suddette disposizioni. Con riferimento a tale adempimento è intervenuto l art. 4, co. 4, lett. c), del D.L n. 193, prevedendo che: la dichiarazione annuale IVA relativa al periodo d imposta 2016 (Modello IVA 2017), deve essere presentata nel mese di febbraio e comunque entro il prossimo 28 febbraio 2017; la dichiarazione annuale IVA relativa al periodo d imposta 2017 e successivi, potrà essere presentata tra il 1 febbraio al 30 aprile dell anno successivo.

4 Si ipotizzi il caso di un contribuente titolare di un Credito IVA 2016 pari ad e che intende destinare, a decorrere dal , a compensazione orizzontale (con altri tributi e contributi) l importo di In tale fattispecie, il contribuente è libero di compensare il credito IVA 2016 fino a Per la compensazione orizzontale dell ulteriore credito a disposizione è necessario presentare preventivamente il modello IVA Compensazione di crediti per importi che eccedono per crediti Iva di importo superiore a : la compensazione tramite modello F24 può essere effettuata solo dal giorno 16 del mese successivo a quello della presentazione della dichiarazione annuale; dichiarazione che dovrà essere avvalorata, tra l altro, dall'apposizione del visto di conformità da parte di un soggetto abilitato, oppure dalla sottoscrizione del soggetto a cui è demandato il controllo contabile, che certifichi la verifica della corrispondenza dei dati. Per compensare crediti Iva eccedenti l importo di ,00 è opportuno, quindi, che la dichiarazione annuale IVA sia dotata del visto di conformità o della sottoscrizione del revisore legale: tale obbligo sorge, infatti, solo se si intende superare il suddetto limite di ,00. Si ipotizzi il caso di un contribuente titolare di un Credito IVA 2016 pari ad che intende destinare, a decorrere dal , a compensazione orizzontale (con altri tributi e contributi) l importo di In tale fattispecie, il contribuente è libero di compensare il credito IVA 2016 fino a 5.000, già a decorrere dal Per la compensazione orizzontale dell ulteriore credito a disposizione (16.000) è necessario presentare preventivamente il modello IVA 2017 recante l'apposizione del visto di conformità da parte di un soggetto abilitato, oppure dalla sottoscrizione del soggetto a cui è demandato il controllo contabile, che certifichi la verifica della corrispondenza dei dati.

5 Ad ogni modo, ai fini del calcolo del limite del credito IVA compensabile, occorre tenere distinto: il credito IVA annuale maturato nel 2015, che emerge dalla relativa dichiarazione IVA presentata nel 2016, il quale è utilizzabile in compensazione entro la data di presentazione nel 2017 della dichiarazione annuale relativa al 2016; dal credito IVA annuale maturato nel 2016, che emergerà dalla relativa dichiarazione IVA da presentare nel Si ipotizzi il caso di un contribuente titolare di un Credito IVA 2015 pari ad di cui utilizzato nel 2016 per In tale situazione il credito IVA 2015 è stato certificato nel modello IVA 2016 e, pertanto, è possibile utilizzarlo nel 2017 fino a quando non sarà fatto confluire nel modello IVA 2017, ossia fino a quando non viene rigenerato quale credito IVA L ammontare del credito IVA 2015 ancora utilizzabile senza limiti nel 2016 (ovvero fino a quando non confluirà nella dichiarazione modello IVA 2017) è pari a ( ). Oltre al predetto credito, il contribuente potrà anche utilizzare il credito IVA 2016, dall , per importi fino a 5.000, senza dover presentare alcuna dichiarazione IVA annuale. Il residuo credito IVA 2015 risultante dal modello IVA 2016 può essere utilizzato nel 2017 fino a quando non confluirà nel modello IVA Infatti, è da tale momento che il credito IVA è riferibile al Ciò trova applicazione: fino all importo di per il credito IVA 2015 non certificato ;

6 Si ipotizzi il caso di un contribuente titolare di un Credito IVA 2015 pari ad di cui utilizzato in compensazione orizzontale nel 2016 per In tale situazione il credito IVA 2015 non è stato certificato nel modello IVA 2016 (poiché privo del visto di conformità) e, pertanto, è possibile utilizzarlo liberamente nel 2017 soltanto fino al limite di e fino a quando non sarà fatto confluire nel modello IVA 2017, ossia finché non viene rigenerato quale credito IVA L ammontare del credito IVA 2015 ancora utilizzabile senza limiti nel 2017 è pari a ( ). senza limiti per il credito IVA 2015 certificato ; Si ipotizzi il caso di un contribuente titolare di un Credito IVA 2015 pari ad di cui utilizzato in compensazione orizzontale nel 2016 per In tale situazione il credito IVA 2015 è stato certificato nel modello IVA 2016 (poiché reca il visto di conformità) e, pertanto, è possibile utilizzarlo liberamente nel 2017 fino a quando non sarà fatto confluire nel modello IVA L ammontare del credito IVA 2015 ancora utilizzabile senza limiti nel 2017 è pari a ( ). Quanto sopra esposto con riferimento alla rigenerazione del credito in dichiarazione annuale trova applicazione anche per i crediti IVA relativi al primo, secondo e terzo trimestre 2016 risultanti dai modelli IVA TR presentati nel corso dello stesso anno, relativamente all importo residuo non utilizzato nel In buona sostanza, i crediti IVA maturati nei primi tre trimestri del 2016 (sommatoria dei relativi importi), che emergono dai modelli TR presentati nel 2016, rimangono, comunque, spendibili in compensazione, entro la data di presentazione nel 2017 della dichiarazione annuale relativa al Limiti al credito IVA

7 Credito Iva inferiore o uguale ad euro Credito Iva superiore ad euro ma inferiore ad euro Libera compensazione orizzontale Compensazione orizzontale dal giorno 16 del mese successivo alla presentazione del modello Iva; Compensazione orizzontale senza visto di conformità. Credito Iva superiore ad euro Compensazione verticale Compensazione orizzontale dal giorno 16 del mese successivo alla presentazione del modello Iva; Compensazione orizzontale con visto di conformità. La compensazione del credito in sede di versamento periodico/in acconto/a saldo IVA non è soggetta ad alcuna limitazione. Le restrizioni alla compensazione del credito Iva si applicano, infatti, solo alla compensazione c.d. orizzontale o esterna del credito IVA e non anche alla compensazione c.d. verticale o interna, ossia alla compensazione del credito in sede di versamento periodico, in acconto ed a saldo IVA. Ulteriori limiti alla compensazione del credito IVA Ricordiamo, infine, che, oltre alla limitazione di importo, il credito Iva compensabile dal 1 gennaio 2016 è soggetto ad altre limitazioni. Infatti, la cd. Compensazione orizzontale (ad es. compensazione di un credito IVA con debiti IRPEF) è vietata fino a concorrenza dell importo dei debiti iscritti a ruolo di ammontare superiore a 1.500,00 e per i quali è scaduto il termine di pagamento. Per quanto riguarda la categoria dei crediti e debiti interessati dalla limitazione in esame, l Agenzia delle Entrate (C.M. n. 13/E/2011) ha chiarito che sia i crediti compensabili che i debiti iscritti a ruolo devono riferirsi ad imposte erariali quali, ad esempio: le imposte dirette; l'iva, le altre imposte indirette (compresa l'imposta di registro anche se si tratta di un'imposta il cui versamento sino ad oggi non può essere effettuato utilizzando il Modello F24); l'irap;

8 le addizionali ai tributi diretti (comunali e regionali); le ritenute alla fonte (relative alla stessa tipologia di imposte indicate come compensabili). Al contrario, invece, non fanno scattare la preclusione in parola, i contributi di qualsiasi natura quali quelli previdenziali (es. INPS dipendenti, artigiani, commercianti, gestione separata) i premi INAIL contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, i tributi locali (IMU,TARES), le agevolazioni erogate a qualsiasi titolo sotto forma di credito di imposta (anche se indicate nella sezione "erario" del modello F24), nonché le sanzioni amministrative riscosse tramite ruolo (es. per violazioni al Codice della strada). OSSERVA Quanto, poi, alle condizioni ostative alla compensazione, quest'ultime sono riassumibili nella presenza di debiti iscritti a ruolo per imposte erariali e relativi accessori di importo superiore a 1.500,00, per i quali sia scaduto il relativo termine di pagamento. Per la determinazione della soglia di 1.500,00, al raggiungimento della quale scatta il divieto di compensazione, si deve: far riferimento agli importi scaduti in essere al momento in cui si effettua il versamento unitario; considerare gli importi comprensivi non solo delle imposte, ma, anche, degli interessi e di tutti gli accessori. Il rimborso del credito IVA In alternativa alla compensazione del credito IVA, il contribuente potrebbe decidere di richiedere a rimborso l eccedenza detraibile A questo proposito, si rammenta che con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale della Legge di conversione del D.L n. 193 è stato previsto l'innalzamento a euro (rispetto alla previgente soglia di Euro ) del limite al di sotto del quale le istanze di rimborso IVA annuale (e trimestrale) possono essere presentate senza particolari formalità (oltre all'esposizione in dichiarazione o sul modello TR) da parte del soggetto richiedente.

9 Al di sopra di tale soglia, per ottenere il rimborso IVA è necessario, per la generalità dei soggetti passivi: richiedere l'apposizione del visto di conformità (o della sottoscrizione alternativa da parte dell'organo di revisione contabile) sulla dichiarazione annuale o sul modello TR e; OSSERVA Con la ris. n. 112 del , l Agenzia delle Entrate ha chiarito che il visto di conformità apposto dal professionista abilitato in riferimento a una richiesta di rimborso IVA non corredata da garanzia non risulta inefficace per il fatto che il professionista stesso ha stipulato una polizza assicurativa afferente alla responsabilità civile con un massimale inferiore all ammontare del rimborso richiesto. Pertanto, il soggetto passivo istante non può essere obbligato a presentare la garanzia ai sensi dell art. 38-bis co. 5 del DPR 633/72, salvo che si verifichi una delle situazioni di rischio di cui al comma 4 della medesima disposizione. L Agenzia precisa che il visto di conformità è disciplinato dall art. 22 del DM 164/99, in base al quale i professionisti sono tenuti a stipulare una polizza di assicurazione della responsabilità civile volta a garantire potenziali danni arrecati ai contribuenti per i quali si è rilasciato il visto, nonché per eventuali sanzioni amministrative inflitte al professionista. Tuttavia, il decreto citato non prevede alcuna correlazione tra l importo oggetto di rimborso e il massimale della polizza assicurativa. Pertanto, una conclusione diversa da quella espressa dall Agenzia comporterebbe un ulteriore onere di garanzia in capo al professionista, il quale sarebbe costretto a stipulare polizze assicurative proporzionali ai rimborsi dei propri clienti, oltre a contraddire la ratio delle modifiche recentemente introdotte in materia di rimborsi, che hanno previsto la soppressione generalizzata dell obbligo di presentazione della garanzia. presentare dichiarazione sostitutiva di atto notorio mediante la quale l'istante attesti la sua qualifica di "contribuente virtuoso", ossia che: il patrimonio netto non è diminuito, rispetto alle risultanze dell'ultimo periodo di imposta, di oltre il 40 per cento;

10 la consistenza degli immobili iscritti non si è ridotta, rispetto alle risultanze dell'ultimo periodo di imposta, di oltre il 40 per cento per cessioni non effettuate nella normale gestione dell'attività esercitata; l'attività stessa non è cessata né si è ridotta per effetto di cessioni di aziende o rami di aziende compresi nelle suddette risultanze contabili; non risultano cedute, se la richiesta di rimborso è presentata da società di capitali non quotate nei mercati regolamentati, nell'anno precedente la richiesta, azioni o quote della società stessa per un ammontare superiore al 50 per cento del capitale sociale; sono stati eseguiti i versamenti dei contributi previdenziali e assicurativi OSSERVA E bene precisare che il limite di Euro ,00 non deve considerarsi per singolo rimborso, ma alla somma delle richieste di rimborso effettuate per l'intero periodo d'imposta (Circolare n. 32/E del ). Pertanto, se viene presentata un'istanza di rimborso infrannuale per un importo di euro senza apposizione del visto e, successivamente, per il medesimo periodo d'imposta, viene presentata una nuova istanza o dichiarazione con importo chiesto a rimborso pari a ulteriori euro, l'obbligo del visto di conformità o della sottoscrizione alternativa (nonché della dichiarazione sostitutiva di atto notorio) sorge in relazione a tale ultima richiesta. La suddetta procedura ordinaria per l'esecuzione dei rimborsi Iva per importi eccedenti ad Euro ,00 - che prevede, come detto, l'apposizione del visto di conformità (o la firma del soggetto o dell'organo in carico della revisione legale dei conti) e l'invio della dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà - non è applicabile in alcuni casi espressamente previsti dalla norma. Più precisamente, i rimborsi di importo superiore ad Euro sono eseguiti previa presentazione della garanzia quando, il rimborso è richiesto: da soggetti che esercitano un'attività di impresa da meno di due anni: questo requisito non trova applicazione nei confronti delle imprese start-up innovative di cui all'articolo 25 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179;

11 da soggetti passivi ai quali, nei due anni precedenti la richiesta di rimborso, sono stati notificati avvisi di accertamento o di rettifica da cui risulti, per ciascun anno, una differenza tra gli importi accertati e quelli dell'imposta dovuta o del credito dichiarato superiore: al 10 per cento degli importi dichiarati se questi non superano euro; al 5 per cento degli importi dichiarati se questi superano euro ma non superano euro; all'1 per cento degli importi dichiarati, o comunque a euro se gli importi dichiarati superano euro; da soggetti passivi che presentano la dichiarazione o l'istanza priva del visto di conformità o della sottoscrizione alternativa o non presentano la dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà; da soggetti passivi che richiedono il rimborso dell'eccedenza detraibile risultante all'atto della cessazione dell'attività. OSSERVA Si ritiene, infine, che il nuovo importo sia applicabile già a partire dalle istanze di rimborso annuale presentate con la dichiarazione IVA 2017 che, come detto, in precedenza, dovrà essere presentata entro la fine del prossimo mese di febbraio 2017 Restiamo a vs disposizione per qualsiasi chiarimento. Cordiali saluti. Csa International Consulting Srl Dott.ssa Antonella Tarsia Morisco Milano, 9 gennaio 2017

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