SOLUZIONE FAMIGLIA. Prima della sottoscrizione leggere attentamente la Nota Informativa

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1 SOLUZIONE FAMIGLIA Contratto di Assicurazione multigaranzia Incendio, Furto e rapina, Responsabilità Civile, Assistenza, Tutela Legale, Impianti Fotovoltaici o Solari Il presente Fascicolo Informativo contenente la Nota Informativa comprensiva del Glossario e le Condizioni di Assicurazione deve essere consegnato al Contraente prima della sottoscrizione del contratto Prima della sottoscrizione leggere attentamente la Nota Informativa.

2 NOTA INFORMATIVA CONTRATTO DI ASSICURAZIONE SOLUZIONE FAMIGLIA Documento aggiornato a Giugno 2015 La presente nota informativa è redatta secondo lo schema predisposto dall IVASS, ma il suo contenuto non è soggetto alla preventiva approvazione dell IVASS. Il Contraente deve prendere visione delle Condizioni di assicurazione prima della sottoscrizione della polizza. Eventuali variazioni delle informazioni, non derivanti da innovazioni normative, contenute nel Fascicolo Informativo, successive alla conclusione del contratto potranno essere consultate sul Sito Internet della Società ( A. INFORMAZIONI SULL IMPRESA DI ASSICURAZIONE 1. Informazioni generali HDI Assicurazioni S.p.A. (di seguito Società) Società con unico azionista, capogruppo del Gruppo Assicurativo HDI Assicurazioni. Sede Legale e Direzione Generale: Via Abruzzi, Roma (Italia) Telefono Sito Internet: indirizzo di posta elettronica: hdi.assicurazioni@pec.hdia.it. Impresa autorizzata all esercizio delle Assicurazioni con D.M.I.C.A. n dell (G.U ) e iscritta al Registro delle Imprese di Roma al n. 7122/92. Capitale Sociale ,00 i.v. Iscritta alla Sezione I dell Albo delle Imprese Assicurative al n di assicurazione ed all Albo dei Gruppi Assicurativi al n Informazioni sulla situazione patrimoniale dell impresa Il Patrimonio netto della Compagnia (così come risultante a seguito dell approvazione del bilancio 2014) ammonta a 204,57 milioni di Euro, di cui Capitale Sociale 96,00 milioni e Riserve patrimoniali 108,57 milioni. L indice di solvibilità riferito alla gestione danni al 31 dicembre 2014 è pari a 136,7%. Questo indicatore fornisce un informazione sintetica in merito alla stabilità della compagnia e rappresenta il rapporto tra l ammontare del margine di solvibilità disponibile e l ammontare del margine di solvibilità richiesto dalla normativa vigente. B. INFORMAZIONI SUL CONTRATTO Il presente contratto prevede il tacito rinnovo alla sua naturale scadenza. Pertanto la scadenza contrattuale viene automaticamente prorogata di anno in anno, salvo disdetta. Ulteriori particolari sono descritti nell Art. 7 delle Condizioni di polizza. Le Parti possono rinunciare al rinnovo comunicando la disdetta al contratto, con lettera raccomandata da inviare almeno 60 giorni prima della scadenza contrattuale. In questo caso il contratto cessa dalle ore 24 del giorno di scadenza e non trova applicazione il periodo di tolleranza di 15 giorni previsto dall art. 1901, secondo comma, del codice civile. 3. Coperture assicurative offerte - Limitazioni ed esclusioni Sezione Incendio La Società indennizza i danni materiali e diretti causati alle cose assicurate, anche se di proprietà di terzi, da fulmine, esplosione, scoppio e quant altro previsto all Art. 1 Sezione 1) Norme che regolano l assicurazione Incendio delle Condizioni di assicurazione. Le seguenti garanzie sono sempre operanti: a) incendio; b) fulmine; c) esplosione e scoppio - implosione, non causati da ordigni esplosivi; d) caduta di aeromobili, satelliti artificiali, loro parti o cose trasportate; e) urto di veicoli stradali; f) onda sonica, determinata da aeromobili o oggetti in genere, in moto a velocità supersonica; g) fenomeno elettrico per effetto di correnti, scariche o altri fenomeni elettrici; h) acqua condotta, fuoriuscita a seguito di rottura accidentale degli impianti; NOTA INFORMATIVA Pagina 1 di 13

3 i) fuoriuscita di fumo, a seguito di guasto; j) eventi atmosferici e cioè uragani, bufere, tempeste, vento; k) eventi sociopolitici; l) danni alle cose assicurate da sviluppo di fumi, gas o vapori; m) danni alle cose assicurate per ordine dell Autorità; n) spese necessarie per demolire, sgomberare e trasportare; o) spese di alloggio provvisorio in caso di inagibilità dei locali assicurati o contenenti le cose assicurate; p) danni causati a generi alimentari contenuti in apparecchi di refrigerazione; q) Ricorso Terzi; r) Rischio Locativo. Soluzione Famiglia Ulteriori particolari sono descritti nell Art. 1 Sezione 1) Norme che regolano l assicurazione Incendio delle Condizioni di assicurazione. L assicurazione è prestata nella forma a Primo rischio assoluto e cioè senza applicare il disposto dell art (Assicurazione parziale regola proporzionale) del codice civile. Il contratto prevede la presenza di limitazioni, disciplinate agli Artt. 2 Esclusioni, 3 Limiti di indennizzo relativi al contenuto dell abitazione e 4 Condizioni di operatività della garanzia della Sezione 1) Norme che regolano l assicurazione Incendio delle Condizioni di assicurazione, che elencano i rischi esclusi, i limiti di indennizzo e le caratteristiche del fabbricato perché sia assicurabile. Su alcune delle coperture è prevista una franchigia che viene dedotta dall ammontare dell importo da indennizzare. Le franchigie, quando presenti, sono indicate nelle Condizioni di assicurazione. Esempio di applicazione della franchigia: a) Somma assicurata: Euro 5.000,00 b) Franchigia prevista dal contratto: Euro 100,00 c) Ammontare del danno subito: Euro 3.000,00 d) Danno indennizzabile: Euro 2.900,00 c b = d Il danno indennizzabile sarà calcolato nel seguente modo: 3.000,00-100,00 = 2.900,00 Su alcune delle coperture è previsto uno scoperto in forma percentuale, che viene dedotto dall ammontare dell importo da indennizzare. Gli scoperti, quando presenti, sono indicati nelle Condizioni di assicurazione. Esempio di applicazione dello scoperto: e) Somma assicurata: Euro 5.000,00 f) Scoperto previsto dal contratto: 15% g) Ammontare del danno subito: Euro 3.000,00 h) Danno indennizzabile: Euro 2.550,00 g - (g x 15/100) = h Il danno indennizzabile sarà calcolato nel seguente modo: 3.000,00 - (3.000,00 x 15%) = 3.000,00-450,00 = 2.550,00 Su alcune delle coperture è previsto un limite di indennizzo che limita l importo da indennizzare. I limiti di indennizzo, quando presenti, sono indicati nelle Condizioni di assicurazione. Esempio di applicazione del limite di indennizzo: i) Limite di indennizzo: Euro 2.000,00 j) Ammontare del danno subito: Euro 3.000,00 k) Danno indennizzabile: Euro 2.000,00 Il corrispondente indennizzo viene quindi determinato come segue: Danno subito: Euro 3.000,00 > Limite di indennizzo Danno indennizzato: Euro 2.000,00 NOTA INFORMATIVA Pagina 2 di 13

4 Sezione Furto e Rapina L assicurazione indennizza i danni diretti e materiali causati alle cose assicurate contenute nei locali assicurati a seguito di quanto previsto all Art. 1 Sezione 2) Norme che regolano l assicurazione Furto e Rapina delle Condizioni di assicurazione. Le seguenti garanzie sono sempre operanti: a) Furto; b) Rapina o estorsione all interno dei locali. Ulteriori particolari sono descritti all Art. 1 Sezione 2) Norme che regolano l assicurazione Furto e Rapina delle Condizioni di assicurazione. L assicurazione è prestata nella forma a Primo rischio assoluto e cioè senza applicare il disposto dell art del codice civile. Il contratto prevede la presenza di limitazioni, disciplinate agli Artt. 2 Esclusioni, 3 Limiti di indennizzo relativi al contenuto dell abitazione, 4 Condizioni di operatività della garanzia - Mezzi di mezzi di chiusura dei locali, della Sezione 2) Norme che regolano l assicurazione Furto e Rapina delle Condizioni di assicurazione che elencano i rischi esclusi, i limiti di indennizzo e le caratteristiche del fabbricato e dei mezzi di chiusura perché siano assicurabili i beni in esso contenuti. Diminuzione delle somme assicurate: in caso di sinistro la somma assicurata si intende ridotta, con effetto immediato e fino al termine del periodo di assicurazione in corso, di un importo eguale a quello del danno risarcibile a termini delle Condizioni di assicurazione. Ulteriori particolari sono descritti nell Art. 7 Sezione 2) Norme che regolano l assicurazione Furto e Rapina delle Condizioni di assicurazione. Su alcune delle coperture è prevista una franchigia che viene dedotta dall ammontare dell importo da indennizzare. Le franchigie, quando presenti, sono indicate nelle Condizioni di assicurazione. Esempio di applicazione della franchigia: a) Somma assicurata: Euro 5.000,00 b) Franchigia prevista dal contratto: Euro 100,00 c) Ammontare del danno subito: Euro 3.000,00 d) Danno indennizzabile: Euro 2.900,00 c b = d Il danno indennizzabile sarà calcolato nel seguente modo: 3.000,00-100,00 = 2.900,00 Su alcune delle coperture è previsto uno scoperto in forma percentuale, che viene dedotto dall ammontare dell importo da indennizzare. Gli scoperti, quando presenti, sono indicati nelle Condizioni di assicurazione. Esempio di applicazione dello scoperto: e) Somma assicurata: Euro 5.000,00 f) Scoperto previsto dal contratto: 15% g) Ammontare del danno subito: Euro 3.000,00 h) Danno indennizzabile: Euro 2.550,00 g - (g x 15/100) = h Il danno indennizzabile sarà calcolato nel seguente modo: 3.000,00 - (3.000,00 x 15%) = 3.000,00-450,00 = 2.550,00 Su alcune delle coperture è previsto un limite di indennizzo che limita l importo da indennizzare. I limiti di indennizzo, quando presenti, sono indicati nelle Condizioni di assicurazione. Esempio di applicazione del limite di indennizzo: l) Limite di indennizzo: Euro 2.000,00 m) Ammontare del danno subito: Euro 3.000,00 n) Danno indennizzabile: Euro 2.000,00 NOTA INFORMATIVA Pagina 3 di 13

5 Il corrispondente indennizzo viene quindi determinato come segue: Danno subito: Euro 3.000,00 > Limite di indennizzo Danno indennizzato: Euro 2.000,00 Sezione Responsabilità Civile L assicurazione risarcisce i danni diretti e materiali causati a terzi dal Contraente e tutti i componenti della sua famiglia risultanti dal certificato di stato di famiglia, in conseguenza di un fatto verificatosi nell ambito della vita privata. Le seguenti garanzie sono sempre operanti: a) proprietà e/o conduzione dell abitazione; b) lavori di ordinaria manutenzione; c) conduzione da parte dell Assicurato di altre dimore temporanee; d) uso di apparecchi domestici in genere anche elettrici o elettronici; e) esplosione e/o scoppio di gas ad uso domestico, di apparecchi a vapore, di impianti a termosifone; f) intossicazione o avvelenamento causati da cibi o bevande; g) proprietà o uso di biciclette senza motore compreso l uso per servizio da parte dei collaboratori familiari; h) proprietà o uso di cavalli ed altri animali da sella; i) proprietà e/o possesso di cani, gatti ed altri animali domestici ma non selvatici; j) pratica dilettantistica e ricreativa di attività sportive in genere; k) attività di tempo libero; l) uso di imbarcazioni a remi o a vela di lunghezza non superiore a 6,50 metri; m) proprietà, detenzione ed uso di armi da difesa, tiro a segno, tiro a volo; n) utenza della strada in qualità di pedone; o) Assicurato in qualità di trasportato su autoveicoli, motoveicoli e natanti di proprietà altrui; p) guida o messa in movimento di autoveicoli, motocicli, ciclomotori e natanti - da parte di figli minori; q) partecipazione dell Assicurato, quale genitore, alle attività della scuola; r) infortuni sofferti (escluse le malattie professionali) dai collaboratori familiari in occasione dell espletamento delle loro mansioni. Ulteriori particolari sono descritti all Art. 1 Sezione 3) Norme che regolano l assicurazione Responsabilità Civile verso Terzi delle Condizioni di assicurazione. Le seguenti GARANZIE AGGIUNTIVE sono operanti a pagamento: Cod Assicurazione R.C.T. del Cacciatore; Cod R.C.T. proprietà della 2a casa. Ulteriori particolari sono descritti alla Sezione 4) Garanzie aggiuntive delle Condizioni di assicurazione. Il contratto prevede la presenza di limitazioni, disciplinate agli Artt. 2 Persone non considerate terzi, 3 Esclusioni, 5 Estensione territoriale della Sezione 3) Responsabilità Civile delle Condizioni di assicurazione, che elencano rispettivamente le persone non considerate terze ai fini dell assicurazione, i rischi esclusi e l area geografica in cui operano le garanzie. Su alcune delle coperture è prevista una franchigia che viene dedotta dall ammontare dell importo da indennizzare. Le franchigie, quando presenti, sono indicate nelle Condizioni di assicurazione. Esempio di applicazione della franchigia: a) Somma assicurata: Euro 5.000,00 b) Franchigia prevista dal contratto: Euro 100,00 c) Ammontare del danno subito: Euro 3.000,00 d) Danno risarcibile: Euro 2.900,00 c b = d Il danno risarcibile sarà calcolato nel seguente modo: 3.000,00-100,00 = 2.900,00 Su alcune delle coperture è previsto uno scoperto in forma percentuale, che viene dedotto dall ammontare dell importo da indennizzare. Gli scoperti, quando presenti, sono indicati nelle Condizioni di assicurazione. NOTA INFORMATIVA Pagina 4 di 13

6 Esempio di applicazione dello scoperto: e) Somma assicurata: Euro 5.000,00 f) Scoperto previsto dal contratto: 15% g) Ammontare del danno subito: Euro 3.000,00 h) Danno indennizzabile: Euro 2.550,00 g - (g x 15/100) = h Il danno indennizzabile sarà calcolato nel seguente modo: 3.000,00 - (3.000,00 x 15%) = 3.000,00-450,00 = 2.550,00 Su alcune delle coperture è previsto un limite di indennizzo che limita l importo da indennizzare. I limiti di indennizzo, quando presenti, sono indicati nelle Condizioni di assicurazione. Esempio di applicazione del limite di indennizzo: i) Limite di indennizzo: Euro 2.000,00 j) Ammontare del danno subito: Euro 3.000,00 k) Danno indennizzabile: Euro 2.000,00 Il corrispondente indennizzo viene quindi determinato come segue: Danno subito: Euro 3.000,00 > Limite di indennizzo Danno indennizzato: Euro 2.000,00 Massimale è la massima esposizione per ogni sinistro della Società. Esempio di massimale Massimale: Euro ,00 Danno: Euro ,00 Danno risarcibile: Euro ,00 Sezione Assistenza Viene prestata assistenza all Assicurato nei modi ed entro i limiti indicati agli Artt. 1, 2 e 3 della Sezione 5) Norme che regolano l assicurazione Assistenza delle Condizioni di assicurazione. Le seguenti garanzie sono sempre operanti: 1. invio di un idraulico in caso di emergenza; 2. interventi di emergenza per danni da acqua; 3. invio di un elettricista in caso di emergenza; 4. invio di un fabbro in caso di emergenza. Ulteriori particolari sono descritti all Art. 1 Sezione 5) Norme che regolano l assicurazione Assistenza delle Condizioni di assicurazione. Il contratto prevede la presenza di limitazioni, disciplinate nella definizione di Estensione territoriale nel Glossario ed all Art. 2 Esclusioni ed effetti giuridici relativi a tutte le prestazioni dell assicurazione Assistenza della Sezione 5) Norme che regolano l assicurazione Assistenza, che elencano rispettivamente l ambito geografico di operatività e, i rischi esclusi e l area geografica in cui operano le garanzie. Sezione Tutela Legale La Società assume a proprio carico il rischio dell assistenza stragiudiziale e giudiziale, compresi i relativi oneri non ripetibili, che si renda necessaria per la tutela dei diritti dell Assicurato per la difesa dei propri interessi. Le seguenti spese rientrano in garanzia: - per l intervento del legale incaricato della gestione del caso assicurativo; - del legale di controparte; - per l intervento del Consulente Tecnico d Ufficio, del Consulente Tecnico di Parte e di Periti; - processuali nel processo penale (art. 535 del codice di procedura penale); - di giustizia; - per indagini per la ricerca di prove a difesa; - di domiciliazione; - il contributo unificato (D.L. 11/03/2002 n. 28). NOTA INFORMATIVA Pagina 5 di 13

7 La garanzia è operante per tutelare l Assicurato per: 1) l azione in sede civile; 2) l azione in sede civile (o l eventuale costituzione di parte civile nell ambito di procedimenti penali); 3) la difesa in sede penale nei procedimenti per delitti colposi e per contravvenzioni; 4) la difesa in sede penale nei procedimenti per reati dolosi; 5) la difesa in sede civile contro richieste di risarcimento di danni extracontrattuali da fatto illecito da parte di terzi. Ulteriori particolari sono descritti agli Artt. 1 e 9 Sezione 6) Norme che regolano l assicurazione Tutela Legale delle Condizioni di assicurazione. Il contratto prevede la presenza di limitazioni, disciplinate agli Artt. 2 Delimitazioni dell oggetto dell assicurazione, 8 Estensione territoriale e 10 Esclusioni della Sezione 6) Norme che regolano l assicurazione Tutela Legale che elencano rispettivamente le delimitazioni dell oggetto, i rischi esclusi e l area geografica in cui operano le garanzie. Il contratto prevede la presenza di limitazioni, disciplinate agli Artt. 8 Estensione territoriale e 10 Esclusioni della Sezione 6) Norme che regolano l assicurazione Tutela Legale, che elencano i rischi esclusi e l area geografica in cui operano le garanzie. Su alcune delle coperture è previsto un limite di indennizzo che limita l importo da indennizzare. I limiti di indennizzo, quando presenti, sono indicati nelle Condizioni di assicurazione. Esempio di applicazione del limite di indennizzo: a) Limite di indennizzo: Euro 1.000,00 b) Ammontare del danno subito: Euro 2.500,00 c) Danno indennizzabile: Euro 1.000,00 Il corrispondente indennizzo viene quindi determinato come segue: Danno subito: Euro 2.500,00 > Limite di indennizzo Danno indennizzato; Euro 1.000,00 Massimale è la massima esposizione per ogni sinistro della Società. Esempio di massimale: Massimale: Euro 7.000,00 Danno: Euro ,00 Danno risarcito: Euro 7.000,00 Sezione Impianti Fotovoltaici o Solari La Società presta le garanzie Incendio, Furto e Responsabilità Civile dell impianto fotovoltaico o solare installato sul fabbricato assicurato con la polizza Sezione Incendio. Le seguenti garanzie sono sempre operanti: - Integrazione A Sezione 1) Incendio e rischi complementari; - Integrazione B Sezione 2) Furto e rischi complementari; - Integrazione C Sezione 3) Responsabilità Civile Terzi. Ulteriori particolari sono descritti all Art. 1 Sezione 7) Norme che regolano l assicurazione Impianti fotovoltaici o solari delle Condizioni di assicurazione. Il contratto prevede la presenza di limitazioni, disciplinate all Art. 1 Condizione Aggiuntiva Estensione delle garanzie di polizza agli impianti fotovoltaici o solari della Sezione 7) Norme che regolano l assicurazione Impianti fotovoltaici o solari delle Condizioni di assicurazione. Sulle coperture è prevista una franchigia che viene dedotta dall ammontare dell importo da indennizzare. Le franchigie, quando presenti, sono indicate nelle Condizioni di assicurazione. NOTA INFORMATIVA Pagina 6 di 13

8 Esempio di applicazione della franchigia: a) Somma assicurata: Euro 5.000,00 b) Franchigia prevista dal contratto: Euro 300,00 c) Ammontare del danno subito: Euro 3.000,00 d) Danno risarcibile: Euro 2.700,00 c b = d Il danno risarcibile sarà calcolato nel seguente modo: 3.000,00-300,00 = 2.700,00 Massimale è la massima esposizione per ogni sinistro della Società. Esempio di massimale: Massimale: Euro ,00 Danno: Euro ,00 Danno risarcibile: Euro ,00 4. Dichiarazioni dell assicurato in ordine alle circostanze del rischio - Nullità Le dichiarazioni inesatte o le reticenze dell Assicurato relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all indennizzo, nonché la stessa cessazione della copertura assicurativa ai sensi degli artt. 1892, 1893 e 1894 del codice civile. Le Condizioni di assicurazione non prevedono cause di nullità diverse rispetto a quelle previste dalla legge. 5. Aggravamento e diminuzione del rischio Ogni aggravamento o diminuzione del rischio deve essere comunicato dall Assicurato alla Società. In caso di aggravamento la Società potrà richiedere l adeguamento del premio o la risoluzione del contratto a norma dell art del codice civile. In caso di diminuzione la Società dovrà ridurre il premio dalla prima rata successiva alla comunicazione a norma dell art del codice civile. 6. Premio Il premio di polizza ha cadenza annuale. Per il pagamento del premio sono previsti i seguenti metodi di pagamento: - denaro contante, entro i limiti previsti dalla normativa in vigore; - assegni bancari e circolari; - bonifici bancari; - addebito in c/c. Là dove il contratto di Assicurazione è connesso a mutuo/contratto di finanziamento, i costi a carico del Contraente e del Debitore/Assicurato ammontano al 42,5%, di cui la quota parte percepita in media dall intermediario ammonta al 25,0% dei premi imponibili annui. Prendendo ad esempio un premio medio imponibile di polizza pari a Euro 162,45, i costi a carico del Contraente ammontano a Euro 69,04, di cui la quota parte percepita dall intermediario ammonta a Euro 40,61. Le garanzie restano sospese in caso di mancato pagamento del premio, come previsto dall Art. 2 delle Norme che regolano l assicurazione in generale. Nel caso di estinzione anticipata o di trasferimento del mutuo la Società restituisce al Contraente la parte di premio imponibile (il premio pagato dal Contraente al netto delle imposte) relativa al periodo residuo rispetto alla scadenza contrattuale originaria. In alternativa e su espressa richiesta del Contraente, la Società fornisce la copertura assicurativa fino alla scadenza contrattuale a favore del nuovo beneficiario. Ulteriori particolari sono descritti all Art. 21 Estinzione anticipata del mutuo delle Norme che regolano l assicurazione in generale. : In caso di rinnovo, l attestato di versamento del premio effettuato dal Contraente è disponibile collegandosi al sito: NOTA INFORMATIVA Pagina 7 di 13

9 7. Rivalse L assicuratore che ha pagato l indennizzo subentra nei diritti dell Assicurato per agire nei confronti del terzo responsabile del danno per il recupero di quanto pagato. Le azioni di rivalsa possono essere esercitate dalla Società nei termini previsti dalla legge. 8. Diritto di recesso È prevista la possibilità di recedere dal contratto sia da parte del Contraente che da parte della Società. Per i termini e le modalità di esercizio del diritto di recesso vedere l Art. 6 delle Norme che regolano l assicurazione in generale. II presente contratto prevede il tacito rinnovo alla sua naturale scadenza. Le Parti possono rinunciare al rinnovo comunicando la disdetta al contratto, con lettera raccomandata da inviare almeno 60 giorni prima della scadenza contrattuale. In questo caso il contratto cessa dalle ore 24 del giorno di scadenza e non trova applicazione il periodo di tolleranza di 15 giorni previsto dall art. 1901, secondo comma, del codice civile. 9. Prescrizione e decadenza dei diritti derivanti dal contratto Come disciplinato dall art del codice civile, il diritto al pagamento delle rate di premio si prescrive in un anno dalle singole scadenze. Gli altri diritti derivanti dal contratto di assicurazione si prescrivono in due anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda. 10. Legge applicabile al contatto La legislazione applicabile al contratto è quella italiana. 11. Regime fiscale Il contratto prevede una pluralità di garanzie, per ciascuna delle quali il relativo premio è soggetto all imposta sulle assicurazioni secondo le seguenti aliquote attualmente in vigore: - Incendio, Furto e Responsabilità Civile: 21,25% quale imposta premi e 1% quale addizionale antiracket; - Assistenza 10%; - Tutele Legale 21,25%. Gli oneri fiscali e parafiscali relativi al premio corrisposto e non usufruito non potranno essere rimborsati. C. INFORMAZIONI SULLE PROCEDURE LIQUIDATIVE E SUI RECLAMI 12. Sinistri - liquidazione dell indennizzo In caso di sinistro l Assicurato/Contraente deve farne denuncia per iscritto all intermediario che ha intermediato la polizza o alla Direzione della Compagnia entro tre giorni da quando ne ha avuto conoscenza o ne ha avuto la possibilità. Per le garanzie Incendio, furto, rapina e pannelli fotovoltaici (escluso R.C.): In caso di sinistro l Assicurato deve: fare tutto il possibile per impedire e limitare le conseguenze del danno e salvaguardare le cose rimaste; presentare, nei casi previsti dalla legge, denuncia anche all Autorità Giudiziaria entro cinque giorni da quando ne ha avuto conoscenza o ne ha avuto la possibilità. Il mancato adempimento di questi obblighi può comportare la perdita parziale o totale del diritto all indennizzo. Le attività di stima del danno rimangono a carico della Società se svolte dal perito da essa incaricato. Verificata l operatività della garanzia e valutato il danno la Società provvede all indennizzo entro 30 giorni, salvo i casi previsti dal contratto. L indennizzo non può essere pagato se non nei confronti o col consenso dei titolari dell interesse assicurato. NOTA INFORMATIVA Pagina 8 di 13

10 La denuncia di sinistro deve essere effettuata alla Società con le seguenti modalità: A mezzo fax al numero verde: A mezzo posta indirizzata a: HDI Assicurazioni S.p.A. Area Sinistri Via Abruzzi, Roma A mezzo posta elettronica, solo per i titolari di posta elettronica certificata (PEC) a: sinistri@pec.hdia.it Rivolgendosi alla Filiale o all Agenzia della Banca presso la quale è stato concluso il contratto. I sinistri Tutela Legale e Assistenza possono essere denunciati direttamente alle Imprese che gestiscono i sinistri Per informazioni sui sinistri rivolgersi al numero: Per le garanzie di Responsabilità Civile (compreso Pannelli Fotovoltaici per la Sezione R.C.T.): Ai sensi di legge l assicuratore ha la facoltà, previa comunicazione all Assicurato, di pagare direttamente il terzo danneggiato; è obbligato al pagamento diretto all Assicurato qualora quest ultimo lo richieda espressamente. Le attività di stima del danno rimangono a carico della Società se svolte dal perito da essa incaricato. Le spese per resistere all azione promossa contro l Assicurato sono a carico della Società, entro i limiti previsti dal contratto. Per la garanzia Sezione Assistenza: La gestione dei sinistri della Sezione 5) Assicurazione Assistenza è stata affidata dalla Società a: Europ Assistance Italia S.p.a., Piazza Trento Milano, alla quale l Assicurato può rivolgersi direttamente. L Assicurato, ovunque si trovi ed in qualsiasi momento, potrà telefonare alla Struttura Organizzativa in funzione 24 ore su 24, al numero telefonico indicato all Art. 3 della Sezione 5) Norme che regolano l assicurazione Assistenza delle Condizioni di assicurazione. Ulteriori particolari sono descritti all Art. 3 della Sezione 5) Norme che regolano l assicurazione Assistenza delle Condizioni di assicurazione. Per la garanzia Sezione Tutela Legale: La Società ha affidato i sinistri di Tutela legale ad ARAG SE Rappresentanza Generale e Direzione per l Italia (Societas Europaea) con Sede e Direzione Generale a Verona, Viale del Commercio n. 59, alla quale l Assicurato può rivolgersi direttamente. L Assicurato può denunciare i nuovi sinistri tramite posta ordinaria, tramite alla casella denunce@arag.it o al numero di fax Per la successiva trattazione dei sinistri (successivi scambi di corrispondenza per sinistri già aperti) invece si possono utilizzare le del responsabile di zona che segue il sinistro, fax e la posta ordinaria. Per la gestione del sinistro vi sono specifiche modalità operative e limitazioni. Ulteriori dettagli sono descritti agli Artt. 4, 5 e 6 della Sezione 6) Norme che regolano l assicurazione Tutela legale. 13. Reclami Eventuali reclami riguardanti il rapporto contrattuale o la gestione dei sinistri devono essere inoltrati per iscritto a HDI Assicurazioni S.p.A. - Reclami - Via Abruzzi, Roma, telefax , reclami@pec.hdia.it. Qualora l esponente non si ritenga soddisfatto dall esito del reclamo o in caso di assenza di riscontro nel termine massimo di quarantacinque giorni, potrà rivolgersi all IVASS, Servizio Tutela degli Utenti, Via del Quirinale, Roma, corredando l esposto della documentazione relativa al reclamo trattato dalla Compagnia ed utilizzando il modello di presentazione del reclamo disponibile sul sito dell IVASS. Resta salva in ogni caso la facoltà di adire all Autorità Giudiziaria. In relazione alle controversie inerenti la quantificazione dei danni e l attribuzione della responsabilità si ricorda che permane la competenza esclusiva dell Autorità Giudiziaria oltre alla facoltà di ricorrere a sistemi conciliativi ove esistenti. Nel caso di liti transfrontaliere gli eventuali reclami potranno essere rivolti all IVASS, o direttamente al sistema estero competente chiedendo l attivazione della procedura FIN-NET. 14. Arbitrato: arbitrato irrituale Per la risoluzione di eventuali controversie concernenti i sinistri relativi alle Sezioni 1) Norme che regolano l assicurazione Incendio e Sezione 2) Norme che regolano l assicurazione Furto e Rapina delle Condizioni di NOTA INFORMATIVA Pagina 9 di 13

11 assicurazione è previsto l arbitrato irrituale. Ulteriori particolari sono descritti nell Art. 11 Procedura per la valutazione del danno delle Norme che regolano l assicurazione in generale. In ogni caso è possibile rivolgersi all Autorità giudiziaria. 15. Informativa sull attivazione dell area web riservata È possibile consultare online le informazioni relative al presente contratto accedendo all Area Clienti dalla home page del sito Le credenziali per l accesso saranno rilasciate dalla Società previa richiesta dell Assicurato e/o del Contraente all Intermediario assicurativo. * * * HDI Assicurazioni S.p.A. è responsabile della veridicità e della completezza dei dati e delle notizie contenuti nella presente Nota informativa. HDI Assicurazioni S.p.A. Il Legale Rappresentante Massimo Pabis Ticci NOTA INFORMATIVA Pagina 10 di 13

12 GLOSSARIO Soluzione Famiglia Nel testo delle Condizioni di assicurazione ai seguenti termini le Parti attribuiscono il significato qui precisato: Abitazione (relativo alla Sezione 5 Assistenza ) Fabbricato o porzione di fabbricato adibito esclusivamente a dimora abituale o saltuaria dell Assicurato che deve essere situato in Italia, Repubblica di San Marino o Città del Vaticano con ubicazione indicata in polizza. Animale domestico (relativo alla Sezione 5 Assistenza ) Il cane o il gatto. Appartamento Come Fabbricato ; se facente parte di un condominio è compresa anche la quota ad esso relativa delle parti di fabbricato costituenti la proprietà comune. Assicurato Soggetto il cui interesse è protetto dall assicurazione. Assicurazione Contratto di assicurazione. Assicurazione a primo rischio assoluto (P.R.A.) Forma di assicurazione in base alla quale l indennizzo avviene sino alla concorrenza della somma assicurata, senza applicazione della regola proporzionale a carico dell Assicurato così come previsto dall art del codice civile. Collaboratori familiari Addetti ai servizi domestici - anche saltuari o occasionali - compresi giardinieri, baby sitter e ragazze alla pari. Contenuto dell abitazione L arredamento tutto dei locali di abitazione, attrezzature e scorte domestiche, impianti di prevenzione e di allarme, armadi di sicurezza o corazzati, casseforti, elettrodomestici, computers, apparecchiature radio, audiovisive e sonore in genere, vestiario, pellicce, tappeti, moquettes, quadri, arazzi, sculture, raccolte e collezioni, gioielli e preziosi (oggetti d oro e di platino o montati su detti metalli, pietre preziose e perle naturali e di coltura), denaro e titoli di credito, oggetti e servizi di argenteria per uso domestico, soprammobili, oggetti di casa e personali costituenti la normale dotazione della famiglia dell Assicurato, nonché oggetti personali dei collaboratori familiari e degli ospiti dell Assicurato. È inoltre compreso l arredamento e l attrezzatura dell eventuale studio professionale o ufficio intercomunicante con i locali di abitazione. I titoli di credito e i documenti devono comunque considerarsi esclusi dalla presente definizione. Contraente Il soggetto che stipula l assicurazione. Cose Sia gli oggetti materiali sia gli animali (valevole solo per la Sezione 3 Norme che regolano l assicurazione Responsabilità Civile verso Terzi ). Dimora abituale Quella corrispondente alla residenza anagrafica dell Assicurato e delle persone facenti parte del suo Stato di famiglia, e comunque l abitazione principale in cui gli stessi dimorano per la maggior parte dell anno. Disabitazione Assenza continuativa dall abitazione dell Assicurato e delle persone facenti parte del suo Stato di famiglia. La presenza di persone limitata alle sole ore diurne o la visita dei locali contenenti gli enti assicurati per ispezioni, controlli, pulizie e riparazioni non costituisce interruzione della disabitazione. Documenti Documenti personali, registri, dischi e nastri per macchine ed elaboratori elettronici. Esplosione Sviluppo di gas o vapori ad alta temperatura e pressione, dovuto a reazione chimica che si autopropaga con elevata velocità. Estensione territoriale (relativo alla Sezione 5 Assistenza ) Italia, Repubblica di San Marino, Città del Vaticano. NOTA INFORMATIVA Pagina 11 di 13

13 NOTA INFORMATIVA Pagina 12 di 13 Soluzione Famiglia Fabbricato I locali di proprietà o in locazione all Assicurato e costituenti l intero fabbricato o una sua porzione (ved. Appartamento), esclusa l area, compresi opere di fondazione o interrate, fissi ed infissi, impianti idrici ed igienici, impianti fissi elettrici, telefonici e videocitofoni, impianti di riscaldamento, impianti di condizionamento d aria, ascensori, montacarichi, scale mobili, come pure altri impianti o installazioni considerati immobili per natura o destinazione, gli affreschi e le statue che non abbiano valore artistico, muri di recinzione, cancellate e cancelli manovrabili anche elettronicamente, nonché centrale termica, cantina o box oppure garage ad uso privato, anche se sito fuori dal fabbricato ma esistente nel terreno di pertinenza dello stesso. Fissi ed infissi Manufatti per la chiusura dei vani di transito, illuminazione ed aerazione delle costruzioni e in genere quanto è stabilmente ancorato alle strutture murarie, rispetto alle quali ha funzione secondaria di finimento o protezione. Franchigia Importo del danno che rimane a carico dell Assicurato. Furto Impossessamento della cosa mobile altrui sottraendola a chi la detiene al fine di trarne profitto per sé o per altri. Impianto Fotovoltaico Sistema atto a trasformare l energia solare in energia elettrica. Impianto Solare Sistema atto a trasformare l energia solare in calore. Incendio Combustione con fiamma di beni materiali al di fuori di appropriato focolare che può autoestendersi e propagarsi. Incombustibilità Si considerano incombustibili sostanze o prodotti che alla temperatura di 750 C non danno luogo a manifestazioni di fiamma né a reazione esotermica. Il metodo di prova è quello adottato dal Centro Studi Esperienze del Ministero dell Interno. Indennizzo Somma dovuta dalla Società in caso di sinistro. In viaggio (relativo alla Sezione 5 Assistenza ) Qualunque località ad oltre 50 km dal comune di residenza dell Assicurato. Lastre di vetro antisfondamento Si intendono quelle costituite da più strati di vetro accoppiati fra loro con interposto, tra vetro e vetro, uno strato di materiale plastico oppure costituito da uno strato di materiale sintetico (policarbonato) di adeguato spessore. Massimali di Responsabilità Civile I massimali di garanzia che fissano le somme fino alla concorrenza delle quali la Società presta l assicurazione per ogni sinistro e per anno assicurativo. Onda sonica Onda d urto provocata dal superamento del muro del suono da parte di aeromobili. Parti Il Contraente e/o l Assicurato e la Società. Partita di polizza L insieme delle cose, od altre voci, assicurate con un unica somma. Polizza Documento che prova l assicurazione. Premio Somma dovuta dal Contraente alla Società. Prestazioni (relativo alla Sezione 5 Assistenza ) Sono le assistenze prestate dalla Struttura Organizzativa all Assicurato.

14 Primo rischio assoluto L assicurazione per la quale, in caso di sinistro, l Assicurato ha diritto di essere indennizzato alle condizioni di polizza fino a concorrenza della somma assicurata, senza applicazione della regola proporzionale di cui all art del codice civile. Raccolte e collezioni Raccolte, ordinate secondo determinati criteri, di oggetti di una stessa specie e categoria, rari, curiosi o di un certo valore. Rapina / estorsione Sottrazione di cosa mobile a chi la detiene mediante violenza o minaccia sia alla persona stessa sia verso altre persone. Responsabilità Civile Responsabilità patrimoniale che deriva all Assicurato dalla lesione colposa di un diritto altrui. Rischio Probabilità che si verifichi il sinistro e l entità dei danni che possono derivarne. Scippo Furto commesso strappando la cosa di mano o di dosso alla persona che la detiene. Scheda di polizza Il documento che riporta i dati dell Assicurato, la durata dell assicurazione, la somma assicurata, i premi, le sezioni attivate, le Garanzie Aggiuntive operanti, la descrizione dei beni assicurati e altri dettagli della polizza. La Scheda di polizza forma parte della polizza. Scoperto Percentuale del danno che rimane a carico dell Assicurato. Scoppio / implosione Repentino dirompersi o cedere di contenitori e tubazioni per eccesso o difetto di pressione. Gli effetti del gelo e del colpo d ariete non sono considerati scoppio o implosione. Sinistro Il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata la garanzia assicurativa. Sinistro (relativo alla Sezione 5 Assistenza ) Il singolo fatto o avvenimento che si può verificare nel corso di validità del Servizio e che determina la richiesta di assistenza dell Assicurato. Sinistro o Caso assicurativo (relativo alla Sezione 6 Tutela Legale ) Il verificarsi del fatto dannoso - cioè la controversia - per il quale è prevista l assicurazione. Società L impresa assicuratrice. Struttura organizzativa (relativo alla Sezione 5 Assistenza ) È la struttura di Europ Assistance Service S.p.A. - P.zza Trento, Milano, costituita da: tecnici, operatori, che è in funzione 24 ore su 24, tutti i giorni dell anno, che in virtù di specifica convenzione sottoscritta con HDI Assicurazioni S.p.A. provvede, per incarico di quest ultima, al contatto telefonico con l Assicurato ed organizza ed eroga, con costi a carico di HDI Assicurazioni S.p.A. stessa, le prestazioni di assistenza previste in polizza. Territorio italiano Quello della Repubblica Italiana, della Città del Vaticano, della Repubblica di San Marino. Tutela Legale (relativo alla Sezione 6 Tutela Legale ) L assicurazione Tutela Legale ai sensi del D.Lgs. 209/05, artt e correlati. Unico caso assicurativo (relativo alla Sezione 6 Tutela Legale ) Il fatto dannoso e/o la controversia che coinvolge più assicurati. NOTA INFORMATIVA Pagina 13 di 13

15 SOLUZIONE FAMIGLIA Condizioni di Assicurazione Documento aggiornato a Giugno 2015 CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE Pagina 1 di 21

16 INDICE NORME CHE REGOLANO L ASSICURAZIONE IN GENERALE pag. 3 SEZIONE 1 - NORME CHE REGOLANO L ASSICURAZIONE INCENDIO pag. 6 SEZIONE 2 - NORME CHE REGOLANO L ASSICURAZIONE FURTO E RAPINA pag. 9 SEZIONE 3 - NORME CHE REGOLANO L ASSICURAZIONE RESPONSABILITÀ CIVILE VERSO TERZI pag. 12 SEZIONE 4 - GARANZIE AGGIUNTIVE pag. 14 SEZIONE 5 - NORME CHE REGOLANO L ASSICURAZIONE ASSISTENZA pag. 15 SEZIONE 6 - NORME CHE REGOLANO L ASSICURAZIONE TUTELA LEGALE pag. 17 SEZIONE 7 - NORME CHE REGOLANO L ASSICURAZIONE IMPIANTI FOTOVOLTAICI O SOLARI pag. 20 TUTELA PRIVACY pag. 21 CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE Pagina 2 di 21

17 NORME CHE REGOLANO L ASSICURAZIONE IN GENERALE Art. 1 Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio Le dichiarazioni inesatte o le reticenze dell Assicurato relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all indennizzo nonché la stessa cessazione dell assicurazione ai sensi degli artt. 1892, 1893 e 1894 del codice civile. Art. 2 Decorrenza della garanzia e pagamento del premio L assicurazione ha effetto dalle ore 24 del giorno indicato in polizza se il premio o la prima rata di premio sono stati pagati; altrimenti ha effetto dalle ore 24 del giorno del pagamento. Se l Assicurato non paga il premio o le rate di premio successivi, l assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del quindicesimo giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24 del giorno del pagamento, fermi le successive scadenze ed il diritto della Società al pagamento dei premi scaduti ai sensi dell art del codice civile. I premi devono essere pagati all Agenzia alla quale è assegnata la polizza oppure alla Società. Art. 3 Modifiche dell assicurazione Le eventuali modifiche dell assicurazione devono essere provate per iscritto. Art. 4 Aggravamento del rischio L Assicurato deve dare comunicazione scritta alla Società di ogni aggravamento del rischio. Gli aggravamenti di rischio non noti o non accettati dalla Società possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all indennizzo nonché la stessa cessazione dell assicurazione ai sensi dell art del codice civile. Art. 5 Diminuzione del rischio Nel caso di diminuzione del rischio la Società è tenuta a ridurre il premio o le rate di premio successive alla comunicazione dell Assicurato ai sensi dell art del codice civile e rinuncia al relativo diritto di recesso. Art. 6 Recesso in caso di sinistro Dopo ogni sinistro, denunciato a termini di polizza, e fino al 60 giorno dal pagamento o rifiuto dell indennizzo, ciascuna delle Parti può recedere dall assicurazione dandone comunicazione all altra Parte mediante lettera raccomandata. Il recesso ha effetto dalla data di invio della comunicazione da parte dell Assicurato; il recesso da parte della Società ha effetto trascorsi 30 giorni dalla data di invio della comunicazione. Art. 7 Proroga dell assicurazione In mancanza di disdetta, mediante lettera raccomandata spedita almeno 60 giorni prima della scadenza, l assicurazione di durata non inferiore ad un anno è prorogata per un anno e così successivamente. Art. 8 Obblighi in caso di sinistro 1) Norme valevoli per le Sezioni 1), 2) e 3) In caso di sinistro l Assicurato deve: a) fare quanto gli è possibile per contenere o limitare il danno, salvare le cose assicurate; le relative spese sono a carico della Società secondo quanto previsto dalla legge ai sensi dell art del codice civile; b) darne avviso scritto all Agenzia alla quale è assegnata la polizza oppure alla Società entro tre giorni da quando ne ha avuto conoscenza ai sensi dell art del codice civile; c) adoperarsi immediatamente, nel modo più efficace, per il recupero delle cose rubate e per la conservazione e la custodia di quelle rimaste anche se danneggiate; d) fare, in tutti i casi previsti dalla legge, nei cinque giorni successivi, dichiarazione scritta all Autorità competente, precisando le circostanze dell evento e l importo approssimativo del danno, trasmettendone copia all Agenzia o alla Società; e) denunciare tempestivamente l eventuale distruzione o sottrazione di titoli di credito anche al debitore ed esperire, se la legge lo consente, le procedure di ammortamento. L inadempimento di uno di tali obblighi può comportare la perdita totale o parziale del diritto all indennizzo, ai sensi dell art del codice civile. L Assicurato deve inoltre: f) conservare le tracce ed i residui del sinistro fino ad avvenuta liquidazione del danno senza avere, per questo, diritto ad indennità alcuna; g) predisporre un elenco dettagliato dei danni subiti con riferimento alla qualità, quantità e valore delle cose danneggiate, distrutte o sottratte, nonché, a richiesta, uno stato particolareggiato delle altre cose assicurate al momento del sinistro con indicazione del rispettivo valore, mettendo comunque a disposizione i suoi CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE Pagina 3 di 21

18 registri, conti, fatture o qualsiasi documento che possa essere richiesto dalla Società o dai periti ai fini delle loro indagini o verifiche. 2) Norme valevoli per la Sezione 3) In caso di sinistro l Assicurato deve far seguire, nel più breve tempo possibile, le notizie e gli atti relativi al sinistro. Art. 9 Esagerazione dolosa del danno (valevole esclusivamente per le Sezioni 1 e 2) L Assicurato che esagera dolosamente l ammontare del danno, dichiara distrutte o rubate cose che non esistevano al momento del sinistro, occulta, sottrae o manomette cose salvate o non rubate, adopera a giustificazione mezzi e documenti menzogneri o fraudolenti, altera dolosamente gli indizi materiali del reato o le tracce ed i residui del sinistro o facilita il progresso di questo, perde il diritto all indennizzo. Art. 10 Cose di proprietà di terzi (valevole esclusivamente per le Sezioni 1 e 2) La presente polizza è stipulata dall Assicurato in nome proprio e nell interesse di chi spetta. Le azioni, le ragioni ed i diritti nascenti dalla polizza non possono essere esercitati che dall Assicurato e dalla Società. Spetta in particolare all Assicurato compiere gli atti necessari all accertamento ed alla liquidazione dei danni. L accertamento e la liquidazione dei danni così effettuati sono vincolanti anche per i terzi, proprietari o comproprietari, restando esclusa ogni loro facoltà di impugnativa. L indennizzo liquidato a termini di polizza non può tuttavia essere pagato se non nei confronti o col consenso dei titolari dell interesse assicurato. Art. 11 Procedura per la valutazione del danno (valevole esclusivamente per le Sezioni 1 e 2) L ammontare del danno è concordato con le seguenti modalità: a) direttamente dalla Società o persona da questa incaricata, con l Assicurato o persona da lui designata; oppure a richiesta di una delle Parti: b) fra due periti nominati uno dalla Società ed uno dall Assicurato con apposito atto unico. I due periti devono nominare un terzo perito quando si verifichi disaccordo fra loro ed anche prima su richiesta di uno di essi. Il terzo perito interviene soltanto in caso di disaccordo e le decisioni sui punti controversi sono prese a maggioranza. Ciascun perito ha facoltà di farsi assistere e coadiuvare da altre persone, le quali potranno intervenire nelle operazioni peritali, senza però avere alcun voto deliberativo. Se una delle Parti non provvede alla nomina del proprio perito o se i periti non si accordano sulla nomina del terzo, tali nomine, anche su istanza di una sola delle Parti, sono demandate al Presidente del Tribunale nella cui giurisdizione il sinistro è avvenuto. Ciascuna delle Parti sostiene le spese del proprio perito, quelle del terzo perito sono ripartite a metà. Art. 12 Mandato dei periti (valevole esclusivamente per le Sezioni 1 e 2) I periti devono: 1) indagare su circostanze, natura, causa e modalità del sinistro; 2) verificare l esattezza delle descrizioni e delle dichiarazioni risultanti dagli atti contrattuali e riferire se al momento del sinistro esistevano circostanze che avessero aggravato il rischio e non fossero state comunicate, nonché verificare se l Assicurato ha adempiuto agli obblighi di cui all Art. 8; 3) verificare l esistenza, la qualità e la quantità delle cose assicurate, determinando il valore che le cose medesime avevano al momento del sinistro secondo i criteri di valutazione di cui all Art. 13; 4) procedere alla stima ed alla liquidazione del danno comprese le spese di salvataggio, di demolizione e sgombero. Nel caso di procedura per la valutazione del danno effettuata ai sensi dell Art. 11 lett. b) i risultati delle operazioni peritali concretati dai periti concordi oppure dalla maggioranza nel caso di perizia collegiale, devono essere raccolti in apposito verbale (con allegate le stime dettagliate) da redigersi in doppio esemplare, uno per ognuna delle Parti. I risultati delle valutazioni di cui ai punti 3) e 4) sono obbligatori per le Parti, le quali rinunciano fin da ora a qualsiasi impugnativa, salvo il caso di dolo, errore, violenza o di violazione dei patti contrattuali, impregiudicata in ogni caso qualsivoglia azione o eccezione inerente all indennizzabilità dei danni. La perizia collegiale è valida anche se un perito si rifiuta di sottoscriverla; tale rifiuto deve essere attestato dagli altri periti nel verbale definitivo di perizia. I periti sono dispensati dall osservanza di ogni formalità giudiziaria. Art. 13 Valore delle cose assicurate e determinazione del danno (valevole esclusivamente per le Sezioni 1 e 2) Premesso che la determinazione del danno viene eseguita separatamente per ogni singola partita della polizza, l attribuzione del valore che le cose assicurate, illese, danneggiate o distrutte avevano al momento del sinistro è ottenuta secondo i seguenti criteri: I. Fabbricato - si stima la spesa necessaria per l integrale costruzione a nuovo di tutto il fabbricato assicurato, escludendo soltanto il valore dell area; CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE Pagina 4 di 21

19 CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE Pagina 5 di 21 Soluzione Famiglia II. Contenuto dell abitazione - si stima il costo di rimpiazzo delle cose assicurate con altre nuove o equivalenti per rendimento economico, al netto di un deprezzamento stabilito in relazione al tipo, qualità, funzionalità, rendimento, stato di manutenzione ed ogni altra circostanza concomitante. L ammontare del danno si determina: a) per il fabbricato - la spesa necessaria per costruire a nuovo ai costi correnti alla data del sinistro le parti distrutte e per riparare quelle soltanto danneggiate e deducendo da tale risultato il valore dei residui. In nessun caso potrà comunque essere indennizzato per ciascun fabbricato importo superiore al doppio del relativo valore al momento del sinistro, tenendo conto cioè del deprezzamento per vetustà, stato di conservazione, uso e di ogni altra circostanza concomitante; b) per il contenuto dell abitazione - deducendo dal valore che le cose assicurate avevano al momento del sinistro il valore di ciò che resta dopo il sinistro. Art. 14 Assicurazione presso diversi assicuratori Se sulle medesime cose e per il medesimo rischio coesistono più assicurazioni, l Assicurato deve dare a ciascun assicuratore comunicazione degli altri contratti stipulati. In caso di sinistro l Assicurato deve darne avviso a tutti gli assicuratori ed è tenuto a richiedere a ciascuno di essi l indennizzo dovuto secondo il rispettivo contratto autonomamente considerato. Relativamente alle Sezioni 1) e 2), qualora la somma degli indennizzi calcolati secondo ogni contratto autonomamente considerato - escluso dal conteggio l indennizzo dovuto dall assicuratore insolvente - superi l ammontare del danno, la Società è tenuta a pagare soltanto la sua quota proporzionale in ragione dell indennizzo calcolato secondo il proprio contratto, esclusa comunque ogni obbligazione solidale con gli altri assicuratori. In caso di franchigia o di scoperto a carico dell Assicurato previsto dalla presente polizza, l indennità verrà determinata ai sensi del presente articolo, senza tenere conto della franchigia o dello scoperto che verrà detratto successivamente dall importo così calcolato. Art. 15 Pagamento dell indennizzo (valevole esclusivamente per le Sezioni 1 e 2) Verificata l operatività della garanzia, valutato il danno e ricevuta la necessaria documentazione, la Società deve provvedere al pagamento dell indennizzo entro 30 giorni dalla data della firma dell atto di liquidazione del danno, sempreché non sia stata fatta opposizione e si sia verificata la titolarità dell interesse assicurato. Se è stato aperto un procedimento penale sulla causa del sinistro, il pagamento sarà effettuato qualora dal procedimento stesso risulti che non ricorre alcuno dei casi previsti dall Art. 2 lett. d) della Sezione 1) e dall Art. 2 lett. d) della Sezione 2). Art. 16 Limite massimo di indennizzo (valevole esclusivamente per le Sezioni 1 e 2) Salvo il caso previsto dall art del codice civile per nessun titolo la Società potrà essere tenuta a pagare somma maggiore di quella assicurata. Art. 17 Trasloco delle cose assicurate (valevole esclusivamente per le Sezioni 1 e 2) In caso di trasloco delle cose assicurate, l Assicurato deve darne avviso alla Società almeno un giorno prima dell effettuazione del trasloco stesso; in caso di inadempimento l assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del giorno antecedente al trasloco e riprende vigore soltanto dalle ore 24 del giorno successivo a quello in cui la Società ha ricevuto l avviso, salve le disposizioni dell Art. 4 Aggravamento del rischio, se il trasloco comporta aggravamento del rischio. Art. 18 Titoli di credito (valevole esclusivamente per le Sezioni 1 e 2) Per quanto riguarda i titoli di credito rimane stabilito che: a) la Società, salvo diversa pattuizione, non pagherà l importo per essi liquidato prima delle rispettive scadenze, se previste; b) l Assicurato deve restituire alla Società l indennizzo per essi percepito non appena, per effetto della procedura di ammortamento - se consentita - i titoli di credito siano divenuti inefficaci; c) il loro valore è dato dalla somma da essi portata. Per quanto riguarda in particolare gli effetti cambiari, rimane inoltre stabilito che l assicurazione vale soltanto per gli effetti per i quali sia possibile l esercizio dell azione cambiaria. Art. 19 Raccolte e collezioni (valevole esclusivamente per le Sezioni 1 e 2) Qualora la raccolta o collezione venga danneggiata o asportata parzialmente, la Società risarcirà soltanto il valore dei singoli pezzi danneggiati o sottratti, escluso qualsiasi conseguente deprezzamento della raccolta o collezione o delle rispettive parti. Art. 20 Oneri fiscali Gli oneri fiscali relativi all assicurazione sono a carico dell Assicurato.

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