ELEMENTI DI STORIA DEL DIRITTO ROMANO

Размер: px
Начинать показ со страницы:

Download "ELEMENTI DI STORIA DEL DIRITTO ROMANO"

Транскрипт

1 ELEMENTI DI STORIA DEL DIRITTO ROMANO Terza edizione Giuseppe Giliberti G. Giappichelli Editore, Torino 2001

2 INDICE PREMESSA ALLA TERZA EDIZIONE CAPITOLO I DIRITTO ROMANO E TRADIZIONE ROMANISTICA 1. Il giurista e la storia 2. Diritto 3. Fatti, atti, rapporti 4. Ius 5. La tradizione romanistica 6. Dai Culti alla romanistica moderna CAPITOLO II LE ORIGINI DI ROMA 1. Periodizzazione del diritto romano 2. L'Italia preromana 3. L'origine della città e l'ipotesi gentilizia 4. La regalità latina CAPITOLO III DALLA MONARCHIA ETRUSCA ALLA REPUBBLICA 1. La monarchia dei Tarquini 2. Gli organi della città etrusca 3. L'ordinamento serviano e la plebe 4. Origine della magistratura CAPITOLO IV RESPUBLICA PATRIZIA E CONQUISTE DELLA PLEBE 1. Lotte sociali e organizzazione della plebe 2. Il decemvirato legislativo 3. I tribuni militum. Il pareggiamento delle classi 4. Le leges Liciniae Sextiae 5. Nascita della nobilitas 6. Senato e popolo. Rinvio CAPITOLO V IUS CIVILE E GIURISPRUDENZA PONTIFICALE 1. L' ius civile arcaico 2. Le legis actiones 3. Crimini e delitti privati 4. Il processo criminale e la provocatio ad populum 5. La giurisprudenza pontificale CAPITOLO VI LA COSTITUZIONE REPUBBLICANA 1. La libertas repubblicana 2. Aequitas e dignitas 3. I magistrati 4. Magistrature maggiori 5. Magistrature minori e plebee 6. Il Senato 7. La partecipazione alle assemblee. Rinvio

3 CAPITOLO VII LE ASSEMBLEE POLITICHE 1. I comizi curiati 2. I comizi centuriati 3. I comizi tributi 4. I concilia plebis 5. Leges e plebiscita CAPITOLO VIII L'APOGEO DELLA REPUBBLICA 1. L'imperialismo romano 2. I rapporti internazionali 3. I Latini e gli Italici 4. Il sistema municipale 5. Le coloniae 6. Le province in età repubblicana 7. L'organizzazione finanziaria CAPITOLO IX LA TARDA REPUBBLICA 1. Conflitti sociali e lotte politiche nel II secolo 2. Il movimento graccano 3. Mario. I populares e la questione italica 4. Silla. La reazione della nobilitas 5. Pompeo. Il princeps ciceroniano 6. Cesare e la crisi dell'egemonia aristocratica 7. Antonio e Ottaviano. La fine della Repubblica CAPITOLO X L' IUS HONORARIUM 1. Ius civile e ius gentium 2. La giurisdizione del praetor peregrinus 3. L'editto pretorio e la procedura formulare 4. Gli altri editti CAPITOLO XI IL PROCESSO CRIMINALE DELLE QUAESTIONES 1. Le quaestiones extraordinariae 2. La quaestio repetundarum 3. Le altre quaestiones perpetuae CAPITOLO XII LA GIURISPRUDENZA LAICA DELL'ET À REPUBBLICANA 1. Il processo di laicizzazione 2. Le attività dei giuristi laici 3. La giurisprudenza della tarda Repubblica 4. Generi letterari 5. I metodi dei giuristi 6. Avvocati e giuristi CAPITOLO XIII GENESI DEL PRINCIPATO 1. La leadership carismatica e i poteri del La titolatura e il culto imperiale 3. I poteri del La successione. Le dinastie 5. Natura giuridica del Principato

4 CAP. XIV ORGANI REPUBBLICANI E AMMINISTRAZIONE IMPERIALE 1. Gli organi costituzionali di origine repubblicana 2. I funzionari imperiali. Il consilium principis 3. Aerarium e fiscus imperiale 4. L'Italia e l'impero CAP. XV IL DIRITTO NELL'ET À DEL PRINCIPATO 1. Il sistema delle fonti. Le constitutiones 2. La giurisprudenza. Rinvio 3. Caratteri del nuovo diritto 4. Procedure civili extra ordinem 5. Diritto e procedura penale 6. Gli iura personarum. Ordini e classi sociali CAP. XVI LA GIURISPRUDENZA CLASSICA 1. Attività e produzione letteraria dei giuristi 2. Il problema del metodo nell'età del Principato 3. La giurisprudenza pre-adrianea. Sabiniani e Proculiani 4. Da Adriano ai Severi 5. La giurisprudenza tardo-classica CAP. XVII IL BASSO IMPERO 1. La Constitutio Antoniniana 2. La crisi del III secolo 3. Diocleziano e la tetrarchia 4. Il Cristianesimo e l'impero 5. Costantino. L'impero romano-cristiano 6. Dalla tarda romanità all'impero Bizantino CAP. XVIII L'ORGANIZZAZIONE AMMINISTRATIVA NEL BASSO IMPERO 1. Le capitali. Il Senato e i magistrati 2. Gli organi centrali di governo 3. L'amministrazione periferica 4. La riforma fiscale CAP. XIX LEGISLAZIONE IMPERIALE E GIURISPRUDENZA POSTCLASSICA 1. Il sistema delle fonti 2. La giurisprudenza postclassica 3. Il Codice Teodosiano 4. Le leggi romano-barbariche CAP. XX DIRITTO CIVILE E CRIMINALE NEL BASSO IMPERO 1. Il diritto civile nel Basso Impero 2. Gli status personarum. Il colonato 3. Il processo civile 4. Processo e diritto criminale CAP. XXI LA COMPILAZIONE GIUSTINIANEA 1. Giustiniano. Il primo Codice 2. Il Digesto 3. Le Institutiones

5 4. Il Codex repetitae praelectionis 5. Le Novelle. Fonti post-giustinianee APPENDICE 1. Dal Liber singularis enchiridii di Pomponio 2. Dalle Res Gestae Divi Augusti 3. Dalla Geografia di Strabone 4. Gli imperatori romani

6 PREMESSA ALLA TERZA EDIZIONE La terza edizione di questo manuale viene pubblicata a ridosso di una riforma universitaria dagli esiti incerti, ma che di sicuro produrrà notevoli cambiamenti nella didattica delle materie romanistiche, e non mancherà di riaprire il dibattito sul loro contributo alla formazione del giurista. Spero che in questa fase complessa e difficile si colga anche l'occasione per esprimere tutte le potenzialità di rinnovamento di una disciplina così antica. Quand'ero studente all'università di Napoli, l'antecessor Casavola spiegava che gli studi romanistici sono un'introduzione storico-comparativa alla comprensione della nostra cultura giuridica. Il proprium di quest'arco disciplinare non consiste tanto nell'approfondire gli «antefatti» degli istituti contemporanei, che oltretutto si stanno allontanando e in certi settori anche molto velocemente dalla tradizione romanistica. Studiare il fenomeno giuridico da un punto di vista storico (nelle forme, nel linguaggio, nelle logiche, negli interessi sociali che lo hanno determinato) è, piuttosto, un esercizio di critica del diritto. La romanistica, inoltre, dovrebbe offrire come, del resto, la filosofia del diritto e la storia del diritto italiano utili collegamenti interdisciplinari fra gli studi giuridici e quelli umanistici. Nell'emendare questo testo, mi sono avvalso dei preziosi suggerimenti dei colleghi Mariagrazia Bianchini e James Caimi, dell'università di Genova. Ringrazio cordialmente entrambi per la cortese collaborazione che hanno voluto offrirmi. Urbino, 1 settembre 2001 G. GILIBERTI

7 CAPITOLO I DIRITTO ROMANO E TRADIZIONE ROMANISTICA 1. Il giurista e la storia Il diritto può essere rappresentato come una complessa rete di norme giuridiche, cioè di proposizioni che prescrivono dei comportamenti, minacciano delle sanzioni, o attribuiscono delle competenze. È una struttura più o meno coerente, tessuta in base a una logica e a dei principi, in modo che ciascuno dei nodi possa essere collegato a tutti gli altri. La sua funzione è dare forma ai rapporti sociali, contenendo i conflitti in limiti accettabili. Per comprendere questo sistema di comandi coercitivi, e collegarlo ai fatti della vita, è richiesto un procedimento mentale altamente sofisticato. 1 Infatti nessuna norma costituisce un oggetto isolato e dotato di una stabile realtà: ciascuna può assumere diversi significati, secondo i casi e i momenti. 2 Non 1 Interprete della legge può essere lo stesso legislatore (interpretazione autentica), il giudice (interpretazione giudiziale), o lo studioso del diritto (interpretazione dottrinale). Il risultato dell'interpretazione può confermarne la lettera (interpretazione dichiarativa); oppure ampliare il campo di applicazione della norma ad altre ipotesi non esplicitate o non originariamente previste (interpretazione estensiva); ovvero restringerlo (interpretazione restrittiva). Nell'interpretazione vengono utilizzate una serie di tecniche, elaborate dai giuristi antichi e medievali, spesso enunciate in forma di regole sintetiche e quasi proverbiali ( brocardi ). Sono in realtà degli argomenti e principi tradizionali di buonsenso, che partono dal punto di vista che le norme hanno la funzione di dirigere effettivamente i comportamenti sociali, e quindi debbono essere comprensibili e coerenti. Tra i principali argomenti interpretativi, che si propongono soprattutto qualora si evidenzi una lacuna del diritto, figura l'analogia, ovvero argomento a pari (al caso non previsto va applicata una norma concepita per regolare una fattispecie simile). 2 È un luogo comune che una sola decisione del legislatore possa mandare al macero intere biblioteche giuridiche. Ma anche quando apparentemente nulla cambia nel sistema delle norme, il diritto è esposto in ogni caso al fenomeno dell'interpretazione. Cfr. Betti, Teoria generale dell'interpretazione, 2 voll. (1955); Kantorowicz, The Definition of Law (1958); Perelman, La réforme de l'enseignement du droit et la «nouvelle rhéthorique», in Giuliani, Picardi, L'educazione giuridica. I: Modelli di Università e Progetti di riforma (1975), 3 ss.; Tarello, L'interpretazione della legge (1980). A

8 basterà, quindi, un'analisi letterale della norma (vox iuris = voce del diritto), ma sarà necessario ricostruirne la ratio (= senso). Si dovrà tenere presente l'architettura logico-formale del sistema, ma anche la realtà empirica degli interessi da regolare. L'interprete dovrà, perciò, possedere una vasta gamma di conoscenze e competenze, che vanno ben al di là del diritto stesso. Al non esperto sembra invece tutto molto più semplice: per essere avvocato, o magistrato, è necessario imparare il maggior numero possibile di leggi, che si trovano scritte, nero su bianco, nei Codici o sulla Gazzetta Ufficiale. Non c'è bisogno di conoscenze storiche, sociologiche, filosofiche, economiche. Un avvocato non avrà che da sfogliare il suo bravo elenco di leggi, e vedrà subito quella da applicare. Altrettanto farà il giudice, emanando con razionalità matematica l'unica sentenza possibile. Anzi, perché non sostituire i magistrati con dei computer, evitando spese, incertezze, ricorsi? Purtroppo non è affatto così: da millenni sappiamo che una giustizia che voglia essere troppo semplice e meccanica non genera ordine, ma caos. Il giurista non pretende di raggiungere la conoscenza di verità eterne e inoppugnabili, ma si accontenta di ritrovare soluzioni accettabili, per conflitti di interessi che si verificano in un dato contesto storico-sociale. È necessario, quindi, che nella sua educazione abbiano ampio spazio le discipline che affinano la sensibilità giuridica, cioè la maturità del metodo di ricerca e di argomentazione. Egli deve comprendere il processo storico che ha formato gli interessi materiali e morali della società in un certo modo, e non in un altro. Deve inoltre padroneggiare un linguaggio tecnico che si è formato nei secoli, e che spesso non corrisponde a quello comune, anche quando ne adopera i termini apparentemente più banali. Come affermava il giurista classico Celso, conoscere le leggi non significa solo comprenderne le parole, ma soprattutto lo spirito e il valore. 3 L'attitudine a decifrare la ragione storica e funzionale della norma, per trarne le sue possibili applicazioni, distinguerà il giurista da altre figure professionali di esperti. 4 Il giurista è quindi non solo un tecnico del diritto, ma una persona di ampia formazione culturale, consapevole della relatività e storicità del sapere giuridico. Le norme giuridiche, come qualunque altro prodotto della civiltà umana, rendere ancora più incerto e opinabile il lavoro del giurista, interviene anche l'ampio margine di discrezionalità che è sempre connesso alla funzione del giudice. Cfr. Viola, Il diritto come pratica sociale (1990), 124 ss. 3 In D (Cels. 26 dig.): «scire leges non hoc est verba earum tenere, sed vim ac potestatem». 4 Cfr. Bobbio, Sul ragionamento dei giuristi, in Comanducci, Guastini, L'analisi del ragionamento giuridico, 2 (1989), 174 ss.; Casavola, Diritto romano tra passato e futuro, in Il diritto romano nella formazione del giurista, oggi (1989), 114 ss.

9 acquistano intellegibilità solo in rapporto con la cultura che le ha generate. 5 Questo corso si propone appunto di mettere alla luce le radici della nostra cultura giuridica, che affondano nell'esperienza storica di Roma. Senza una consapevolezza di quanto ci lega al diritto romano, e al patrimonio di concetti e schemi argomentativi che è stato trasmesso a noi moderni, il nostro stesso Codice Civile risulterebbe in larga misura incomprensibile. 2. Diritto Il termine diritto presenta un'ampia gamma di accezioni. Nel primo di questi significati, è sinonimo di giurisprudenza ovvero scienza giuridica. Il suo scopo è lo studio sistematico delle norme su cui si fonda la comunità politica, 6 cioè l'interpretazione delle regole del gioco che ne rendono possibile l'esistenza. In un'altra accezione, il diritto (questa volta nel senso di ordinamento giuridico ), può essere definito come il complesso di regole coercitive destinate ad organizzare la comunità politica. Questo concetto, dal quale siamo partiti, attraverso la metafora della rete, si esprime tradizionalmente nell'aforisma ubi civitas ibi ius (= dove c'è comunità politica, c'è diritto). Certo esistono infinite altre forme di organizzazione sociale, cioè di gruppi costituiti sulla base di regole: per esempio una comunità religiosa, o due giocatori di scacchi. Ma questo non basta a determinare l'esistenza di un ordinamento giuridico: è necessaria un'autorità che sia in grado di ottenere l'obbedienza. La comunità politica (che nella società contemporanea ha come forma paradigmatica lo Stato sovrano) è definibile come un gruppo sociale autonomo, stabilito su un territorio, e governato da responsabili in grado di emanare norme di ogni genere, facendole rispettare anche con la forza. Abbiamo visto che le norme giuridiche sono regole vincolanti, che spesso consistono in ordini espliciti, che appositi organi della società politica rivolgono ai consociati. Il Codice di Hammurabi di Babilonia (XVIII secolo a.c.), una delle più antiche codificazioni del mondo, prescrive ad esempio: «Se 5 Sul rapporto fra interpretazione della norma e tradizione giuridica, cfr. Ross, Diritto e giustizia (1958; tr. it e 1990), 93 ss. Sulle famiglie del diritto e i sistemi giuridici europei, cfr. Häberle, La cultura giuridica europea, in Ridola, La costituzione europea tra cultura e mercato (1997), 15 ss. 6 Si suole anche distinguere ulteriormente fra la teoria generale del diritto (che analizza la regola in quanto tale), e la giurisprudenza propriamente detta, che studia i contenuti delle regole. Sulla questione della scientificità della giurisprudenza, cfr. Bobbio, Scienza del diritto e analisi del linguaggio, in Scarpelli, Diritto e analisi del linguaggio (1976), 287 ss.

10 qualcuno cava un occhio ad un altro, si cavi un occhio a lui (art. 196). Perché ci siano norme, e perché queste si compongano nel complesso mosaico di un ordinamento, deve esistere un'autorità pubblica effettivamente in grado di ottenere obbedienza, o in mancanza di consentire una sanzione per i trasgressori. Il fenomeno giuridico concerne norme di diritto positivo, cioè posto da istituzioni umane per regolare interessi terreni, la cui corretta applicazione determina una situazione di giustizia. Non si tratta di regole della morale privata, di prescrizioni religiose o di costume, la cui violazione può sì comportare inconvenienti di vario genere, ma non necessariamente una sanzione di carattere giuridico. Certo in ogni cultura esistono ideali di giustizia più alti della pura applicazione della legge positiva, precetti considerati conformi alla ragione, alla natura, o alle concezioni religiose e morali più diffuse. Ma questo diritto naturale benché alla lunga eserciti una profonda influenza nell'interpretazione e nell'evoluzione dell'ordinamento non è diritto in senso stretto. Gli ordinamenti più evoluti privilegiano le prescrizioni astratte, cioè formulate in maniera generale e impersonale. Le norme, intese in questo senso ristretto, sono dunque concepibili come delle ipotesi, o meglio come dei comandi, rivolti a destinatari generici, in riferimento a fattispecie ipotetiche. L'ordinamento può essere inquadrato in due grandi complessi normativi: il diritto pubblico e quello privato. Il primo regola l'esercizio della potestà di governo ed i rapporti tra gli organi dello Stato e i cittadini; le norme che lo compongono sono essenzialmente dirette al soddisfacimento di interessi generali della collettività. 7 Il diritto privato presiede invece ai rapporti fra privati, in vista della tutela di interessi particolari. 8 Le norme possono scaturire da più fonti, cioè essere introdotte in un ordinamento in conseguenza di fatti o atti diversi. Si tenga presente che dalle fonti di produzione vanno distinte le fonti di cognizione del diritto, cioè i documenti o comunque i mezzi che consentono di conoscere l'esistenza delle norme. Negli ordinamenti moderni, tra le fonti di produzione del diritto, quella suprema e originaria è la costituzione. Essa definisce i principi fondamentali dell'ordinamento, l'origine e la natura delle norme, la struttura e il funzionamento degli organi dello Stato. Viene integrata da numerose altre 7 Esso comprende il diritto costituzionale (che disciplina la struttura e le funzioni degli organi dello Stato, ed il sistema delle fonti giuridiche), l'amministrativo, il penale, il processuale, eccetera. 8 Sue branche sono il diritto civile (tradizionalmente relativo a buona parte dei rapporti privati, tranne quelli connessi con le attività imprenditoriali), il commerciale, eccetera.

11 fonti, la cui consistenza e gerarchia varia nei diversi ordinamenti. Rispetto al tipo di fonti più rilevanti, gli ordinamenti si distinguono in consuetudinari, legislativi, giudiziari, giurisprudenziali. 9 La consuetudine, la più antica fonte del diritto, è il comportamento uniforme e inveterato che i consociati adottano, nella convinzione di obbedire a un imperativo giuridico. È una fonte che generalmente occupa negli ordinamenti moderni un ruolo secondario. 10 La legge, fonte prevalente nell'europa continentale odierna, è invece il provvedimento normativo (di solito scritto), formulato da un'autorità pubblica competente. Nel diritto a base giudiziaria (in inglese common law) la norma scaturisce invece soprattutto dall'autorità dei precedenti giudiziari: è fondata cioè sulle sentenze rese dai giudici in casi analoghi. 11 L'insieme delle sentenze degli organi giudiziari, e particolarmente di quelli più importanti, prende impropriamente il nome di giurisprudenza. Sicché occorrerà fare attenzione nel distinguere il senso attuale del termine (la giurisprudenza giudiziaria ) da quello più antico (la giurisprudenza dottrinale). Il diritto giurisprudenziale di enorme importanza nell'esperienza romana è prodotto dalla dottrina di esperti privati, che non hanno un rapporto organico con la pubblica amministrazione. Come vedremo, non sono magistrati, né giudici, né funzionari. Ma alle loro opinioni, responsi, trattati, si riconosce l'autorità di interpretare e, così facendo, modificare il diritto vigente. 3. Fatti, atti, rapporti Inquadrando la realtà dal punto di vista dell'ordinamento, si vedrà che un gran numero di accadimenti corrispondono all'astratta previsione di una nor- 9 Il nostro ordinamento è a base legislativa, e si inserisce nella tradizione romanistica dell'europa continentale, risentendo di influenze soprattutto francesi e tedesche. La giurisprudenza della Corte di Cassazione (e a maggior ragione degli altri organi giudiziari) determina linee interpretative particolarmente autorevoli, ma non crea dei precedenti vincolanti: dunque non è una fonte del diritto. Ciò vale anche per il parere dei giuristi privati. Perciò, in riferimento al nostro ordinamento, non parleremo di giurisprudenza dottrinale, ma semplicemente di dottrina. 10 Nel nostro ordinamento essa obbliga solo se espressamente richiamata in testi normativi (consuetudo secundum legem = consuetudine secondo la legge), o se regola materie non previste da altre fonti (praeter legem = al di là della legge); ma in nessun caso può essere contra legem. 11 Nel sistema di common law si applica la regola dello stare decisis (= attenersi alle decisioni). Invece il sistema derivante dall'equity, cioè originariamente dalla giurisdizione della Chancery Court, è svincolato dalla regola dei precedenti. Una crescente importanza va assumendo anche la statutory law, cioè il diritto a base legislativa. Nel 1966 la House of Lords ha dichiarato il proprio potere di allontanarsi dal sistema dei precedenti. Viceversa emerge in Europa un ruolo sempre più incisivo della giurisprudenza delle corti.

12 ma. Essi producono degli effetti giuridici, cioè creano, modificano o estinguono dei rapporti. Tutti i soggetti dell'ordinamento sono, quindi, implicati in un numero incalcolabile di rapporti giuridici, cioè di relazioni aventi per oggetto un interesse giuridicamente rilevante. 12 Tralasceremo per il momento il campo del diritto penale (e di quello pubblico in genere), concentrandoci invece su una terminologia tipicamente privatistica. L'ordinamento individua sempre, nel rapporto, una situazione attiva (potere) e una passiva, di soggezione agli interessi altrui (dovere). In particolare, la situazione attiva più intensamente tutelata è il diritto soggettivo, cioè il potere che l'ordinamento riconosce al soggetto di realizzare un proprio interesse all'interno di un rapporto giuridico. Il soggetto attivo può cioè pretendere un determinato comportamento dal soggetto passivo e, nel caso questi non adempia volontariamente, costringerlo a sottostare a una sanzione. Per fare questo è di regola necessario il ricorso (azione) ad un organo giudiziario. 13 I rapporti giuridici si distinguono in assoluti e relativi. I primi intercorrono tra uno o più soggetti attivi da un lato, e tutti gli altri consociati: ad esempio il diritto proprietario ha erga omnes (= nei confronti di tutti) la pretesa che ci si astenga dal turbare il godimento del bene. I rapporti relativi intercorrono invece tra soggetti attivi e passivi determinati. 14 Un'altra distinzione che tornerà utile ricordare ai fini di questo corso è quella tra rapporti di debito e rapporti di responsabilità. I primi che possono essere tanto assoluti che relativi derivano da atti leciti o da fatti involontari. Gli altri tutti relativi sono prodotti da atti illeciti che abbiano pregiudicato gli interessi del soggetto attivo. 15 Si suole distinguere gli accadimenti giuridicamente rilevanti in fatti invo- 12 Rispetto al tipo di interesse materiale o morale tutelato, i rapporti giuridici possono essere distinti in pubblici e privati, extra-patrimoniali e patrimoniali. I rapporti patrimoniali possono determinare l'attribuzione di un'immediata signoria su una cosa (diritti reali); oppure il potere di un soggetto creditore di esigere una prestazione da parte di un debitore (diritti di credito). 13 Cfr. Frosini, s. v. Diritto soggettivo, in NNDI, 5 (1960), 1047 ss. Altre situazioni soggettive attive sono: le potestà, cioè i poteri confidati dall'ordinamento a soggetti per tutelare interessi altrui (per esempio la moderna patria potestà); le aspettative (situazioni di attesa di un diritto in formazione, nelle quali l'ordinamento tutela degli effetti preliminari); gli interessi legittimi, eccetera. 14 Alcuni rapporti strutturalmente relativi (quali l'usufrutto o le servitù) ricevono una tutela giudiziaria erga omnes, essendo da questo punto di vista equiparati a quelli assoluti. 15 La responsabilità civile può essere: primaria (o extra-patrimoniale ) se deriva dalla violazione di un rapporto assoluto; secondaria (o contrattuale ) se è stata originata dall'inadempimento di un obbligo relativo. La responsabilità primaria è detta anche aquiliana, perché regolata per la prima volta da una lex Aquilia.

13 lontari (determinati dalla natura, o da un comportamento del terzo) e atti, a loro volta leciti o illeciti. 16 Tra gli atti leciti, le categorie più importanti sono i provvedimenti (legislativi, amministrativi o giudiziari) e i negozi giuridici. 17 Con quest'ultimo termine, la tradizione pandettistica (sulla quale torneremo più avanti) intende gli atti privati i cui effetti sono disposti autonomamente dai suoi autori. Una classe di negozi particolarmente importante nella società moderna è costituita dai contratti, cioè gli accordi tra due o più parti volti a costituire, modificare o estinguere un rapporto giuridico patrimoniale. Ricordiamo infine che gli ordinamenti moderni attribuiscono a tutti, dalla nascita, la capacità giuridica, cioè la possibilità di essere soggetto di rapporti. Ma perché l'autore di un atto giuridico riesca a produrre gli effetti da lui voluti, deve possedere anche la capacità di agire. Essa è l'idoneità a porre in essere autonomamente degli atti giuridici. 4. Ius Nell'emblema delle Facoltà di Giurisprudenza, come nelle aule giudiziarie, è presente la stadera, la bilancia a due piatti in equilibrio fra di loro. Essa è generalmente brandita da una donna con gli occhi bendati, che rappresenta la giustizia. Si tratta di un simbolo più antico della stessa società romana: la troviamo ad esempio raffigurata nelle pitture funerarie egiziane. Le anime venivano pesate dalla divinità dell'oltretomba, per dividere quelle buone da quel- 16 Gli atti possono essere inquadrati in una vasta tipologia, della quale riporteremo solo alcuni aspetti. Ad esempio, sulla base degli interessi coinvolti, si possono distinguere gli atti pubblici da quelli privati; secondo il numero degli agenti, gli atti unilaterali da quelli plurilaterali; rispetto all'osservanza delle norme, gli atti leciti da quelli illeciti. 17 Elementi essenziali del negozio sono: la volontà, la forma, e la causa. In particolare, la forma è la manifestazione esterna che lo rende individuabile. Può essere libera, oppure vincolata a caratteristiche determinate. La forma può essere vincolata per iniziativa degli autori del negozio, o ope legis (= ad opera della legge). La forma vincolata ha la funzione di elemento insostituibile del negozio, senza il quale esso sarebbe invalido (f. vincolata ad substantiam); oppure può essere richiesta solo una forma vincolata ad probationem, per individuare il negozio. Il negozio la cui forma sia vincolata ad substantiam prende il nome di negozio formale. Per causa negoziale s'intende la funzione sociale che il negozio obiettivamente è in grado di realizzare. Ad esempio lo scambio di una merce contro un prezzo è la causa del contratto di compravendita, a prescindere dai motivi individuali che possono avere indotto le parti a contrarre. Rispetto alla causa, i negozi possono essere a causa lecita o illecita. L'illiceità si distingue in piena, quando implica l'invalidità del negozio; semipiena, che comporta una sanzione per l'autore, ma non l'invalidità; generica, che determina la semplice riprovazione, senza né sanzioni né invalidità. Si distingue anche tra i negozi a titolo oneroso (o di corresponsione ) e gratuito ( di gratificazione ).

14 le appesantite dalla colpa. L'allegoria della bilancia viene ripresa anche nel mondo greco e romano, ove Dike (per i Romani Iustitia), figlia e consigliera di Zeus (Giove), lo aiuta ad attribuire a ciascuno il suo. I piatti vuoti sono allo stesso livello, l'indicatore del peso è perfettamente verticale: la giustizia è allora pronta ad operare mediante l'uso di una ragione formale ed astratta, che letteralmente non guarda in faccia a nessuno, applicando soluzioni simili per i casi simili. Dunque la giustizia implica l'imparzialità, la neutralità rispetto agli interessi in gioco. Come affermerà il giurista classico Ulpiano, in D pr.: «iustitia est constans et perpetua voluntas ius suum cuique tribuendi» (= la giustizia è la volontà costante e perpetua di riconoscere a ciascuno il suo diritto). Nella Roma arcaica è iustum ciò che è conforme a quanto detto da Giove, consigliato da Iustitia. 18 Il re, come il suo archetipo celeste, dice il diritto (ius dicit) come un oracolo, assistito dai pontefici. Ma c'è un sistema di regole più oscuro e ancor più direttamente connesso con il divino: il fas. Il termine deriva dalla radice indoeuropea bha, cui è connesso il latino fari (= parlare). Al fas si contrappone il nefas: è evidente il senso di una rivelazione oracolare di ciò che si deve fare o non fare. A differenza dei Greci, i Romani non credettero all'assoluta soggezione della specie umana al volere divino. Nemmeno il fato era visto come un destino immutabile, cui persino Giove doveva soggiacere. La volontà divina, secondo i Romani, poteva essere capita e modificata, seguendo le prescrizioni degli esperti del rituale. Così anche i divieti in campo religioso si potevano aggirare, conoscendo le tecniche appropriate. In fondo, si trattava di divinità ragionevoli e poco esigenti, per cui ciò che era nefas costituiva un campo molto ristretto delle attività umane. Fin dall'epoca arcaica, si delinea una sempre più netta separazione del diritto posto dagli uomini (ius) dalle regole del fas. Evidentemente ciò deriva anche dalla connotazione utilitaristica e poco emotiva della religiosità romana. Come i privati, la res publica ha una sorta di rapporto contrattuale con gli Dei (la pax deorum), che ha per oggetto uno scambio tra atti di culto e protezione divina. Gli Dei non guardano nel cuore dei fedeli: ne osservano i gesti, valutano i risultati concreti delle loro azioni, ben più che le loro intenzioni. Questo lascia gli uomini forse più soli, ma liberi di costruirsi un proprio spazio di regole positive. Il loro diritto non è rivelato dalla divinità, ma basato sui costumi degli antenati (mos, al plurale mores). Al riguardo si elaborerà ben 18 Giove (Iuppiter) è evidentemente il patrono o il generatore (pater) dello ius. Minor credito ha l'opinione che ius sia originariamente quanto prescritto dal rito religioso. Cfr. Bréal, Sur l'origine des Mots désignant le Droit et la Loi en Latin, in NRHD, 7 (1883), 604 ss.

15 presto anche una precisa distinzione tra l'ius e la morale tradizionale, perché non tutti i costumi diventeranno diritto. D'altra parte, come affermò il giurista classico Paolo, «non tutto ciò che è lecito è anche moralmente buono» (D ). Una caratteristica notevole della cultura occidentale, sia romana che contemporanea, è dunque il fatto che essa tende a distinguere, più o meno accentuatamente, il sistema delle norme giuridiche da quelle delle regole morali e religiose (ius sacrum). Secondo la definizione di Isidoro di Siviglia (Origines, 5.2.2): «fas lex divina, ius lex humana est» (= le regole religiose sono legge divina, il diritto è legge umana). Il diritto, nella tradizione occidentale è un prodotto della storia, più che di un'astratta ragione universale, o della rivelazione divina. La relativa autonomia tra due ambiti della vita di relazione, giuridicopolitico ed etico-religioso, è la premessa minima perché gli individui possano incontrarsi in uno spazio pubblico comune. Altre tradizioni antiche e moderne, per esempio quella cinese, l'indiana, l'ebraica, l'islamica, non conoscono una così netta separazione fra etica religiosa e diritto, inteso come sistema di regole razionali e positive (cioè poste dagli uomini). Ad esempio la legge islamica (Shari'a) è sostanzialmente diritto rivelato: sicché il testo giuridico fondamentale è il Corano; e l'interprete della parola di Dio è insieme giurista, moralista e teologo. Al contrario, la distinzione delle regole sociali in due ambiti non estranea alla tradizione cristiana («date a Cesare quel che è di Cesare, a Dio quel che è di Dio») permette al giurista di lavorare su un apparato concettuale più limitato, senza svolgere alcuna funzione di maestro di morale. Sia nell'accezione oggettiva che in quella soggettiva, il termine diritto trova notevoli corrispondenze nel latino ius. 19 Eppure in italiano e in numerose altre lingue moderne troviamo, accanto ad una costellazione di termini che deriva da ius, una seconda serie di tutt'altra radice: definiamo ad esempio giuridico ciò che ha a che fare col diritto. In realtà i termini latini da considerare sono due: uno è ius e l'altro è derectum (o directum), da cui derivano Recht, droit, right, derecho, eccetera. Non si tratta di un termine originariamente tecnico-giuridico. È un aggettivo sostantivato, collegato con il concetto geometrico di retta. In senso traslato esprime ciò che è moralmente corretto, non obliquo. Il termine ebbe un notevole successo, sopravanzando ius, tra il VI e il IX secolo. Nell'Europa cristiana si era infatti, in buona parte, ricomposta la distinzione tra diritto e morale che era stata caratteristica di Roma, ri- 19 Cfr. in generale Lauria, Jus. Visioni romane e moderne, III ed. (1967).

16 tenendosi che le regole religiose e quelle civili dovessero tendere all'unità. 20 Anche come materia di studio, l'ius aveva perso autonomia, assorbito dall'etica (per la sua natura prescrittiva), e dalla logica (per le tecniche argomentative che in esso vengono utilizzate). Viceversa si ritornò a separare morale religiosa e diritto nella cultura giuridica moderna, che da questo punto di vista è più vicina a quella romana che a quella medievale. Oltre alla laicità e alla razionalità, un altro grande lascito della civiltà giuridica romana è la propensione a garantire all'individuo uno spazio entro cui realizzare autonomamente i propri interessi. Per questo, in età contemporanea, il diritto romano è accusato di intrinseca immoralità, poiché esso allenterebbe i legami fra individuo e comunità. Facendo leva su due potenti leve, l'egoismo e la libertà, esso avrebbe contribuito alla creazione di una società aperta. 21 Rovesciando il giudizio di valore, si tratta forse di una conclusione non del tutto infondata. Ma se è necessario conoscere le basi storiche della cultura giuridica contemporanea, perché risalire ad un'epoca così remota, attribuendole per di più tanta importanza? Cos'è il diritto romano e perché viene insegnato nelle Università italiane? 5. La tradizione romanistica Per diritto romano intendiamo il sistema normativo effettivamente vigente, dalle origini della città fino alla decadenza dell'impero e alla codificazione di Giustiniano. È un campo di studi enorme, che si sviluppa senza soluzione di continuità dall'viii secolo a.c. per quasi un millennio e mezzo, coprendo fasi assai differenziate. Ma esaurita questa lunghissima esperienza storica, il diritto romano fu, in un certo senso, capace di sopravvivere alla società che lo aveva creato. 22 Una cultura fondata sul sapere giuridico romano riuscì a fornire i principi di un 20 Cfr. Cruz, Ius. Derectum (directum), VII ed. (1986), 37 ss.; Cesarini Sforza, s. v. Diritto soggettivo, in ED., 12 (1964), 659 ss. 21 Nel programma del Partito Nazionalsocialista del 1920, ad esempio, si sollecitava la messa al bando dell'insegnamento del diritto romano, considerato materialista e individualista. Cfr. Koschaker, L'Europa e il diritto romano (1958; tr. it. 1962), 529 ss. 22 Cfr. in generale Calasso, Medioevo del diritto. 1. Le fonti (1954); Schiavone, Storiografia giuridica e apologia del diritto moderno, in Democrazia e diritto, 13 (1973), 65 ss.; Raggi, Storia esterna e storia interna del diritto nella letteratura romanistica, in Scritti (1975), 73 ss.; Astuti, Tradizione romanistica e cultura giuridica europea, 1 (1984); Orestano, Introduzione allo studio del diritto romano (1987).

17 diritto comune, condiviso da tutti gli ordinamenti dell'occidente cristiano. 23 In altri termini, si continuò a studiare e, in un certo senso, ad applicare, il diritto romano anche molto tempo dopo la morte dell'organismo politico che lo aveva creato. Per avere una prima idea dell'importanza di questo fenomeno, ed anche della sua singolarità, basti considerare che il diritto romano (in realtà una sua rielaborazione moderna) era applicato in Germania fino al 1900, anno in cui fu emanato il Codice Civile. La cultura giuridica di quasi tutti i paesi dell'europa contemporanea, fatta esclusione (almeno per molti aspetti) dell'inghilterra, affonda le radici in una tradizione romanistica. Per questo l'ordinamento italiano, quello francese, quello tedesco, hanno in comune dei concetti di fondo, soprattutto nell'ambito del diritto privato, proposti dai giuristi romani e rielaborati in età medievale e moderna. Inoltre, la cultura giuridica europea continentale, soprattutto francese e tedesca, ha esportato valori, concetti, tecniche in culture lontanissime dalla nostra: il Giappone, molti paesi dell'africa e dell'asia, l'america Latina. 24 Cerchiamo di capire l'origine di questo fenomeno, che tuttora ci coinvolge. È logico che ciascuno studi l'ordinamento vigente e la cultura giuridica del proprio paese: ma come si spiega che si sia attribuita tanta importanza al diritto di una società scomparsa, fino al punto da adottare per secoli il latino come lingua degli studiosi e dei pratici? L'ultimo lembo dell'impero d'occidente cadde nel 476. Il tentativo di Giustiniano di recuperarne i territori sortì un successo effimero. Ma tutto questo non impedì che il diritto romano e il mito politico-religioso di Roma si perpetuassero. A partire dall'incoronazione di Carlo Magno, nell'800, la missione di unificare la Cristianità sembrò reincarnarsi per molti secoli in un Impero che era sì germanico, ma anche sacro e romano. 25 Gli imperatori si consideravano eredi di una missione universale: il potere di sovrano del mondo, spostatosi da Roma a Bisanzio, infine traslato in Germania. A partire dal X secolo, e soprattutto più avanti, nell'epoca dei conflitti tra Impero e Papato, il diritto 23 Cfr. Orestano, Del problema del diritto romano e della sua storicità, in Rivista trimestrale di diritto e procedura civile, 39 (1985), 535 ss. 24 Il diritto europeo a base legislativa (per gli anglosassoni, civil law) si diffonde nel mondo al principio dell'ottocento, sotto forma di ordinamenti codificati reciprocamente indipendenti. La common law invece si afferma a partire dal Seicento come insieme di ordinamenti comunicanti fra loro, che caratterizza tuttora i paesi che hanno fatto parte dell'impero britannico. La Scozia ha in parte mantenuto la sua adesione alla civil law. Negli USA una piccola isola di civil law è la Louisiana, un tempo colonia francese. 25 Nel 1805 Francesco II d'asburgo, ultimo sovrano del Sacro Romano Impero, ormai praticamente distrutto da Napoleone, rinunziò al titolo, assumendo quello di imperatore d'austria.

18 romano sembrò adatto a congiungere la tradizione cristiana all'idea imperiale. Obiettivamente, non esisteva nessun'altra tradizione giuridica così complessa e raffinata, che potesse meglio prestarsi a funzionare da substrato unificante di tutti gli ordinamenti e statuti particolari nei quali risultava frazionato l'impero Romano Germanico. Come vedremo, il diritto romano era stato sottratto all'oblio, cui sembrava avviato, dall'imperatore bizantino Giustiniano. Questi aveva ordinato nel 528 di compilare una grande raccolta più tardi definita Corpus iuris civilis composta da: un Codice di leggi imperiali, un manuale ufficiale di diritto (Institutiones), e un'antologia dei maggiori giuristi del I-III secolo (Digesto, ovvero Pandette ). Una prevista ulteriore compilazione di provvedimenti imperiali, le Novelle, fu poi invece compiuta da privati. Tutto ciò venne fatto nella convinzione che l'ius Romanum fosse la più avanzata approssimazione ad un diritto universale ed eterno. Si pensava che l'impero continuato da Bisanzio (la seconda Roma ) fosse stato uno strumento della Provvidenza, per creare le condizioni politiche più favorevoli all'affermazione della religione cristiana. Il Messia era infatti nato nell'impero, S. Paolo aveva la cittadinanza romana, da Costantino in poi l'imperatore si ergeva a difensore del Cristianesimo. Dunque anche il diritto romano, che insieme alla armi aveva creato l'impero, doveva essere in qualche modo provvidenziale. Sicché il Digesto venne inteso come donum Dei (= dono di Dio). Anche in Occidente, le tracce del diritto romano (tramandato dalla compilazione giustinianea e dal precedente Codice Teodosiano del 438) erano notevoli, nonostante il predominio delle istituzioni feudali e dei costumi germanici. Ancora ci s'ispirava alla tradizione nella Francia meridionale, in Italia, nella penisola iberica. 26 Già a partire dall'età carolingia circolavano scadenti collezioni di testi romani, sunti e formulari ad uso di giudici e notai. Ma la vera riscoperta del diritto romano è legata alla diffusione di copie frammentarie del Digesto, e allo sviluppo dello Studium di Bologna, fondato alla fine dell'xi secolo. 27 Secondo una leggenda diffusa in età rinascimentale, l'imperatore Lotario II, conquistata Amalfi, vi avrebbe rinvenuto l'unica copia del Digesto ancora esistente, e l'avrebbe donato ai suoi alleati Pisani. In conseguenza del fortunato ritrovamento di questo manoscritto (littera Pisana), il giurista Irnerio avrebbe chiesto all'imperatore di diffondere la conoscenza del diritto romano, e di introdurlo 26 Soprattutto in Italia, accanto al diritto longobardo, la sancta lex Romana continuò a godere il prestigio di madre di tutte le leggi umane. Cfr. Cortese, Teoria e scienza del diritto (storia), in ED., 44 (1992), 137 ss. 27 Cfr. Stein, Il diritto romano nella storia europea (1996; tr. it. 2001), 47 ss.

19 nei tribunali. Il testo, del VI-VII secolo, pressoché integro, si trovava effettivamente a Pisa nel XII secolo. Caduto nelle mani dei Fiorentini, è dall'inizio del '400 custodito alla Biblioteca Laurenziana di Firenze, e divenuto quindi littera Florentina. Ma non dovette trattarsi dell'unica copia in circolazione, benché fosse la più completa e attendibile. Da quell'archetipo vennero ricavate le copie utilizzate a Bologna (littera Bononiensis, ovvero Vulgata). Secondo un'altra leggenda, diffusa nel XIII secolo, lo Studio bolognese avrebbe invece ereditato la funzione e la dotazione di testi da un'antica scuola romana, spostata a Ravenna da Carlo Magno, e alla sua morte di nuovo trasferita. Irnerio fu poi invitato da Matilde di Canossa a curare un'edizione attendibile dei testi romani. In realtà a Bologna, già nell'xi secolo fioriva una scuola di diritto (forse filiazione di una scuola di arte notaria), nell'ambito della quale per primo il maestro Pepo si dedicò alla lettura dei testi romani. Da tale nucleo con l'incoraggiamento di Matilde, vicaria imperiale per l'italia si sviluppò all'inizio del XII secolo uno Studium generale a carattere laico. Esso ebbe all'inizio la sola funzione di insegnare il diritto, come materia resa autonoma dalle tradizionali arti liberali. 28 Attorno al grande maestro Irnerio ed ai suoi successori (Martino, Bulgaro, Ugo, Iacopo, Azone), iniziò un'attività didattica fondata sulla lettura e sulla spiegazione dei passaggi oscuri (glossae) del Digesto. I risultati del lavoro esegetico dei Glossatori sul Digesto e sulle altre opere del Corpus Iuris vennero raccolti in varie Summae, e da Accursio alla metà del XIII secolo nella Glossa ordinaria. Il successo di questa istituzione, e di altre che ne seguirono le orme, fu grandissimo: a costo di grandi sacrifici, giovani di tutta Europa intraprendevano lunghe e costose peregrinationes per studiare l'ordinamento di uno stato che non c'era più, e che tuttavia svolgeva la funzione di diritto comune dell'impero. Quindi la storia dell'università, quale si è sviluppata in Europa a partire dal modello bolognese, muove appunto dall'esigenza di studiare il diritto romano, l'ius civile per antonomasia. Ad esso si contrappone, ed in seguito si coordina un altro diritto, quello canonico, sistematizzato nel Decretum del monaco Graziano, ancora una volta a Bologna. 29 Sicché il perfetto giurista medievale e rinascimentale è civilista e canonista, esperto in entrambi i diritti (doctor utriusque iuris), quello di Roma e quello della Chiesa, che si completano reciprocamente. 28 Cfr. Cencetti, Studium fuit Bononiae, in Arnaldi, Le origini dell'università (1974), La Concordantia discordantium canonum (ovvero Decretum) collegava testi biblici, patristica, Codice Teodosiano, Corpus Iuris. Al testo di Graziano ( ) si aggiunsero nel 1234 le Decretales di Gregorio IX, e le Clementinae del L'insieme di queste fonti venne definito Corpus iuris canonici.

20 Giudici, avvocati, notai si ispirano ai testi giustinianei per emanare sentenze, argomentare difese, redigere contratti, in base a principi ritenuti communes omnium (= comuni a tutti). Questo concetto di «diritto comune» è ispirato anch'esso al pensiero dei giuristi romani di epoca classica. Nelle prime pagine del Digesto (D ), un brano delle Institutiones di Gaio dichiara infatti: «Tutti i popoli che hanno un ordinamento giuridico, fanno uso in parte di un diritto proprio, in parte del diritto comune a tutti». Questo diritto razionale e universale che può essere derogato dai singoli ordinamenti di ciascun popolo, restando comunque astrattamente in vigore viene identificato nel diritto romano, consegnato ai posteri dalla compilazione giustinianea. Come ogni altro campo della cultura medievale, anche il diritto (al pari delle arti liberali o della medicina) fu oggetto di un'indagine razionale nelle tecniche, anche se dogmatica nelle premesse. Gli studenti e maestri delle scuole laiche deducevano cioè i principi della loro materia da testi di indiscussa autorità. Per i giuristi di tutta Europa, un valore di ragione scritta (ratio scripta) ebbe soprattutto il Digesto, studiato come un dono di Dio, con un atteggiamento di venerazione quasi religiosa. 30 I diritti consuetudinari erano invece considerati troppo volgari, per essere degni di un insegnamento a carattere teorico. Essi variavano enormemente secondo i luoghi e la condizione delle persone, ed erano per lo più improntati ai diritti di ceppo germanico, diversissimi da quello romano. Dopo la morte di Federico II, nel 1250, l'autorità dell'imperatore si rivelò spesso puramente teorica e l'unità religiosa della Cristianità si dimostrò inattuabile. Eppure si continuò a credere in un evidente progetto divino: una sola respublica Christiana, con la stessa fede, lo stesso imperatore, la stessa legge. Le norme della tradizione romanistica furono considerate diritto comune, 31 e cioè fonte sussidiaria, per regolare i rapporti non previsti espressamente; o quanto meno vennero utilizzate dai giudici come principi generali alla cui luce interpretare gli ordinamenti particolari Il Digesto era un libro di autorità, quasi un Vangelo del diritto: essere giurista significava in primo luogo padroneggiare quel testo. Cfr. Cannata, Gambaro, Lineamenti di storia della giurisprudenza europea, IV ed., 2 (1989), 14 ss. Anche la figura di Giustiniano assunse un aspetto profetico. Nella Divina Commedia (Paradiso, 6.22 ss.) egli si riferisce alla codificazione in questi termini: «Tosto che con la Chiesa mossi i piedi / a Dio per grazia piacque di spirarmi / l'alto lavo - ro, e tutto in lui mi diedi». 31 Cfr. in generale Bellomo, L'Europa del diritto comune, V ed. (1991). 32 In particolare, la Francia era divisa in due zone: i pays de droit écrit, al Sud, e i pays de droit coutumier al Nord. Nei primi il diritto romano era considerato diritto comune, cui ricorrere quando non esisteva una norma specifica di diritto consuetudinario locale. Nei secondi il rapporto col diritto romano era meno evidente: esso valeva come ratio scripta, applicabile dai giudici se riconosciuto conforme al diritto consuetudinario o a criteri di giustizia equitativa. Cfr. Piano Mortati, Diritto romano e diritto nazionale in Francia nel secolo XVI (1962), 8 ss.

21 Un importante contributo all'attualizzazione del diritto romano fu operato dai maestri italiani del XIV secolo, tra i quali emergono Cino da Pistoia, Baldo degli Ubaldi e soprattutto la figura di Bartolo da Sassoferrato. Ricercando la funzione obbiettiva (ratio) della norma, non si limitavano a glossare i testi, ma li commentavano applicando ad essi il metodo dialettico, e ne ricomponevano i contenuti all'interno di opere monografiche. La nuova scuola, conosciuta col nome di «Commentatori», collegò il diritto romano già filtrato attraverso la Glossa alle consuetudini, agli statuti comunali, ed al diritto canonico, favorendo l'interpretazione evolutiva dei sistemi normativi dell'epoca. Un lavoro altrettanto importante per la formazione di principi generali di diritto europeo era fatto dai giudici con le loro decisioni, e dai più illustri avvocati con i loro pareri. Anche dopo la formazione di stati nazionali indipendenti dall'impero, si conservò la convinzione che il diritto romano fosse universale perché provvidenziale, o quanto meno aderente ad una ragione comune a tutta l'umanità. Nel 1495, in pieno Rinascimento, esso conobbe un'ulteriore affermazione in Germania, ove fu recepito come ordinamento vigente. Ma il diritto romano dei fori tedeschi era ancora una volta, ovviamente, un adattamento della scienza dei Commentatori, destinato a favorire l'integrazione delle moltissime consuetudini locali ed a prevalere rispetto ad esse. 6. Dai Culti alla romanistica moderna Il diritto privato romano è decisamente centrato sulla proprietà privata e il contratto. I giuristi esaminano con particolare attenzione tutti i possibili conflitti di interesse all'interno di un mercato, e i modi con i quali dirimere le controversie tra i soggetti che operano al suo interno. La diffusione della cultura romanistica all'interno della società medievale, si accompagna appunto all'affermazione del mercato e di una proprietà privata svincolata dai pesi feudali. Ma arrivati all'età rinascimentale, proprio quando le borghesie consolidano il loro potere economico, si pone un nuovo problema: se effettivamente il diritto romano abbia un carattere razionale e metastorico. La cultura umanistica è basata sull'esaltazione della dignità dell'uomo in quanto essere dotato di ragione. La ripresa della letteratura greco-romana, connessa con l'umanesimo, è un modo per tagliare i ponti senza esitazione con il Medio Evo, inteso come una parentesi barbarica fra civiltà antica e quella contemporanea. Sembra naturale riprendere, oltre alla letteratura, alla

22 filosofia, alle concezioni politiche, anche il diritto degli antichi. La lettura del Digesto, secondo la nuova mentalità umanistica, significa però valutarlo come documento storico, creazione dell'uomo. Fino a quando il diritto romano fu considerato in qualche modo vigente (se non altro come ratio scripta), fu poco avvertita la necessità di studiarlo dal punto di vista storico. Una prima reazione contro la tradizione di origine italiana (mos Italicus), fu operata dagli umanisti francesi del XVI secolo, che proposero l'applicazione ai testi giuridici romani delle stesse tecniche di indagine utilizzate per le altre opere dell'antichità (mos Gallicus). Sottoponendo a critica filologica il testo, si cercò di recuperare il contenuto originario dei testi, prima cioè che la commissione incaricata da Giustiniano li guastasse irreparabilmente. Si evidenziarono così con sdegno gli interventi criminali dei compilatori coordinati da Triboniano; si cercarono i segni lasciati da quegli uomini di un'epoca decadente, sulle opere perfette dei primi secoli dell'impero. È a questi studiosi (i Culti), molto più attenti alle ragioni della scienza che a quelle della pratica forense, che dobbiamo i primi passi dello studio storico del diritto romano. In verità per la pratica era molto più importante lo studio di Bartolo: soprattutto in Italia, ius commune era il commento, non il testo originale dei classici. Ma le ricerche di Andrea Alciati, Cuiacio (Jacques Cujas), Donello (Hugues Doneau), Denis e Jacques Godefroy, sortirono l'effetto pratico di favorire una presa di distanza dall'ius Romanum. Se il diritto è un fenomeno storico, perché non affidarsi ad una codificazione nazionale moderna, o in alternativa ad una completa rielaborazione sistematica delle norme romane? 33 Tramontato il sogno dell'unità politica e religiosa della Cristianità, agli stati nazionali sovrani non sembrava più indispensabile un diritto civile comune europeo. La volontà del re si poteva proporre come fonte suprema di un dirit- 33 Sono soprattutto gli oppositori della monarchia assoluta che sostengono le ragioni della consuetudine locale come effettivo diritto civile francese. Così Hotman nell'antitribonianus nega alla compilazione giustinianea il valore di manifestazione di una ragione universale. Nella Francogallia incita ad abbandonare la tradizione romana inconciliabile con le strutture statali francesi e lontana dal diritto civile contemporaneo e a dotarsi di un corpo di leggi nazionali, ispirato più all'esperienza dei Francesi e alla Bibbia, che al Digesto. Viceversa tra il '500 e il '600 il vero difensore del diritto romano è il monarca assoluto, che vede nel particolarismo giuridico dei costumi locali un ostacolo all'unità nazionale. Si dovrà perciò attendere il 1679 perché l'università di Parigi si decida a istituire una cattedra di Diritto comune francese, affidata a dei pratici, che non insegnano più in latino. Quanto allo studio del diritto pubblico romano, nonostante il geniale commento di Gotofredo (Denis Godefroy) al Codice Teodosiano, rimane relativamente ai margini, terreno di ricerche piuttosto antiquarie che propriamente storico-giuridiche. Sulla storiografia in materia di diritto pubblico romano, cfr. Giuffrè, Il diritto pubblico nell'esperienza romana (1977).

23 to nazionale codificato. In consonanza con i nuovi orientamenti delle monarchie assolute, correnti giusnaturalistiche e razionalistiche mettevano in discussione la tradizione declinante italiana. Il Giusnaturalismo seicentesco il cui capofila fu l'olandese Ugo Grozio, e che annoverò grandi studiosi di diritto romano come Jean Domat attribuì per lo più ai Romani il merito di avere ritrovato le regole di un diritto razionale, universale ed eterno. Il diritto romano poneva individuo, proprietà privata e commercio al centro dell'ordinamento, e quindi se ne apprezzò la valenza anti-feudale. Bisognava però depurarlo e riordinarlo secondo un sistema più coerente di quello tradizionale. Si poteva ad esempio riscrivere il diritto romano, mettendo al centro l'uomo ed i diritti soggettivi, riconoscendo all'individuo la capacità di realizzare da solo il proprio progetto di vita. Tutto il diritto poteva essere ripensato intorno al principio della libertà considerato come un prodotto tipico della cultura classica. Si pensò che i problemi giuridici potessero essere risolti con metodi rigorosi quanto quelli della matematica e della geometria. Le norme potevano essere dedotte da assiomi di per sé evidenti. Il diritto andava riformulato, ispirandosi ad una logica geometrica, i cui principi erano connaturati alla ragione. 34 Portando alle estreme conseguenze le tematiche giusnaturalistiche, la cultura illuministica del Settecento mosse all'attacco della tradizione romanistica, in nome di un diritto razionale, composto di un numero ridotto di regole, ordinate in sistema e facili da interpretare. Questa semplificazione avrebbe reso le norme certe, sottraendole all'arbitrio interpretativo dei dottori, e soprattutto dei giudici. Separando il diritto dalla storia, il razionalismo illuminista aprì la strada in vari paesi europei, a un fenomeno di codificazione legislativa. Un ordinamento positivo a base legislativa era quanto aveva auspicato, ad esempio, Ludovico Muratori, nei Difetti della giurisprudenza. Il processo di razionalizzazione ebbe di fatto le sue massime espressioni nel Codice Generale prussiano del 1794, nel Codice Napoleone del 1804 e nel Codice Civile austriaco del Dividendo la legge fonte primaria del diritto, anche il sapere romanistico doveva subire un drastico ridimensionamento. Lo studio del diritto romano assunse in molti paesi un carattere antiquario, perdendo il collegamento con la pratica. 34 Il razionalismo giuridico trovò soprattutto alimento in un'opera di Leibniz, la Nova methodus discendi docendaeque jurisprudentiae (1667): un metodo nuovo di studiare il diritto, per postulati e teoremi, alla maniera della geometria. Con questo non si contestava apparentemente il valore dei giuristi classici, cui anzi veniva attribuita una logica razionalista e matematica. All'influenza di Christian Wolff ( ) si deve la diffusione nelle università tedesche dello studio del diritto romano come diritto naturale. Cfr. Bretone, Il diritto a Roma, in Bretone, Talamanca, Il diritto in Grecia e a Roma (1981), 95 ss.

24 In Germania invece, in assenza di una codificazione civile, proseguì l'usus modernus Pandectarum (= uso moderno delle Pandette). Anzi la Scuola Storica, tra la fine del XVIII secolo e la metà del XIX, si propose di valorizzare la recezione del diritto romano contrapponendola alla prospettiva di una codificazione. 35 Secondo questa corrente, il «diritto romano attuale» (così Savigny) indicava ai professori delle università tedesche e all'intera nazione un modello di ordinamento, creato da un ceto di giuristi piuttosto che dal legislatore. Per Hugo, «il diritto romano è il nostro diritto naturale», ormai connaturato alla tradizione germanica. Non c'è nessun bisogno di abbandonarlo, poiché esso permette al Volksgeist (= spirito del popolo) tedesco di esprimersi meglio di qualunque Codice. Lo studio delle Pandette, per i romanisti di questa scuola, avrebbe dovuto vertere, piuttosto che sulle antichità giuridiche slegate dal presente, sulla storia dei dogmi su cui era fondato il diritto vigente. Il conflitto fra razionalismo e Scuola Storica era in realtà molto meno radicale di quanto apparisse. Infatti la possibilità di riutilizzare il diritto romano sarebbe stata consentita dall'estrema razionalità del metodo dei giuristi classici. Grazie a questa capacità di astrazione scientifica, essi avevano fondato un sistema di diritto privato capace di sfidare i secoli. Sulla scia della Scuola Storica, gli ultimi tentativi di attualizzazione si ebbero in Germania con la Pandettistica della seconda metà del XIX secolo. Il suo obiettivo era quello di studiare non tanto il «diritto romano puro», quanto di procedere a un'indagine sistematica sul «diritto privato comune tedesco di origine romana» (così il Windscheid nel Diritto delle Pandette, del 1862). Il risultato più notevole fu in effetti quello di proporre nei manuali un caratteristico apparato di concetti e definizioni dogmatiche, slegati dalla prassi sociale. Tale parte generale influenzò poi a lungo gli studiosi di diritto privato di tutt'europa. L'autorevolezza della Pandettistica fuori della Germania fu soprattutto notevole in Italia, a partire dall'opera del Serafini. Quindi gli insegnamenti romanistici furono considerati strettamente funzionali allo studio del diritto privato, cui dovevano offrire una introduzione dogmatica ed una panoramica dei precedenti storici dei vari istituti. 36 Un'influenza pandettistica è in particolar modo evidente nella tradizione didattica di Istituzioni di 35 Il giurista razionalista Anton Thibaut aveva proposto in un'opera del 1814, Sulla necessità di un diritto civile generale per la Germania, l'adozione di un codice ispirato a quello napoleonico. Nello stesso anno Friedrich von Savigny ( ) rispose con La vocazione del nostro tempo per la legislazione e la giurisprudenza, offrendo una sorta di manifesto programmatico alla corrente storicistica che si era da qualche anno sviluppata in Germania con Gustav Hugo. Cfr. in generale De Marini, Savigny (1980). 36 Cfr. Schiavone, Un'identità perduta: la parabola del diritto romano, in Stato e cultura giuridica in Italia dall'unità alla Repubblica (1990), 275 ss.

25 diritto romano, materia comunemente ritenuta propedeutica allo studio degli istituti del diritto privato vigente. Il tramonto della Pandettistica, dopo il 1900, segnò la fine di ogni seria velleità di attualizzazione del diritto romano. Venne a crearsi invece un nuovo settore della ricerca storica in campo giuridico, la «romanistica». Essa abbandonò del tutto l'idea di un diritto romano vigente, per studiarlo invece come esperienza giuridica del passato, unica per la sua perfezione tecnica, per il tempo eccezionalmente lungo della sua vigenza, l'abbondanza di documenti trasmessi ai posteri, e l'influenza che ha avuto. Non interessò più soltanto studiare i testi della codificazione di Giustiniano, ricercando in essi il modello universale, ma si valorizzarono altre fonti di conoscenza, anche archeologiche e letterarie. Iniziò lo studio sistematico di settori dell'ordinamento, e di periodi fino a quel momento poco esplorati perché meno funzionali all'uso pratico: per esempio il diritto penale, o l'epoca arcaica. La ripartizione attuale tra Storia, Istituzioni, Diritto, e le altre materie romanistiche ausiliarie si è stabilita nella forma attuale per esigenze didattiche, alla fine del secolo scorso. In precedenza lo studio della nostra materia aveva come oggetto dominante e quasi esclusivo il diritto privato romano. Il nostro ordinamento è infatti figlio della tradizione romana soprattutto in questo campo, e cioè in materia di proprietà, contratti, successioni. Una traccia di questa impostazione si è mantenuta anche dopo l'affermazione della romanistica moderna, poiché si è distinto da un lato le Istituzioni di Diritto Romano, che forniscono un'esposizione didattica a carattere generale e sistematico (institutiones, appunto) del diritto privato e del processo civile; e dall'altro la Storia del Diritto Romano. Quest'ultima si occupa soprattutto dell'assetto politico e amministrativo; del diritto e del processo penale; e infine della giurisprudenza, e in particolare delle tecniche e delle ideologie dei giuristi. A parte, infine, una terza materia romanistica, il Diritto Romano, approfondisce, di anno in anno, un singolo argomento, per lo più privatistico. Questa ripartizione di argomenti non è però essenzialmente fondata su basi scientifiche, ma risponde piuttosto ad esigenze didattiche, tipiche dell'organizzazione degli studi italiana. La riforma universitaria in atto porterà verosimilmente nei prossimi anni a una revisione dell'intero impianto didattico delle discipline romanistiche, e a una diversa distribuzione delle materie fra la laurea di base e quella specialistica. Terremo dunque conto della tradizione didattica, ma senza rinunciare a ricostruire almeno alcune linee di sviluppo storico del processo e del diritto privato.

26 CAPITOLO II LE ORIGINI DI ROMA 1. Periodizzazione del diritto romano Tradizionalmente la romanistica estende il suo campo di indagine fino a tutto il regno di Giustiniano ( ), l'imperatore d'oriente al quale si deve la pubblicazione del complesso di fonti più importante per il nostro studio. La storia del diritto romano occupa quindi un arco di tempo così lungo (dall'viii secolo a.c. al VI d.c.), da rendere necessaria una scansione in periodi. È un'operazione in parte arbitraria, che dipende dalla scelta dei fattori che intendiamo privilegiare e degli avvenimenti che per noi rivestono maggiore interesse. La società romana cambia in modo radicale più volte nel corso della sua storia: nasce come una comunità di agricoltori e pastori; diventa una città-stato di tipo schiavistico, con un mercato agricolo, manifatturiero e finanziario molto evoluto; infine si trasforma in una società chiusa che prelude al Medioevo. Alle mutazioni della struttura sociale, si accompagnano altrettanto grandi cambiamenti dell'ordinamento giuridico. Evidentemente faremo uso di periodizzazioni riguardanti non la civiltà romana nel suo complesso, bensì il fenomeno giuridico, occupandoci in particolar modo delle istituzioni politiche, del diritto privato e della giurisprudenza. Quando ci riferiremo alla struttura delle istituzioni politiche (la «costituzione romana», per riprendere il titolo di un famoso trattato di Francesco De Martino), prenderemo come punto di riferimento una scansione in tre grandi periodi, ciascuno dei quali diviso in due fasi. I) Il Regno Il periodo monarchico si articola in una fase latina, dalla metà dell'viii secolo a.c., alla metà del VII; e in una etrusca, fino agli ultimi anni del VI. La prima inizia con

27 l'aggregazione di villaggi e clan gentilizi sotto il coordinamento di un capo federale, il rex. Poi, con la dominazione etrusca, si creano le strutture della città-stato, nella quale il re è titolare del potere politico-militare (imperium). Alla classe dominante dei patrizi, membri degli antichi clan, si contrappone la massa dei plebei. II) La Repubblica Scomparsa la monarchia (secondo la tradizione nel 509), si costituisce un ordinamento aristocratico, caratterizzato altresì da magistrature elettive ed assemblee popolari. A una prima Respublica dominata dal patriziato succede, dopo aspre lotte per il pareggiamento delle classi, una Repubblica patrizio-plebea. Le leggi Liciniae Sextiae del 367 costituiscono la base di un duraturo patto politico. Esso consentirà la sostanziale fusione di patrizi ed élites plebee in una nuova e più ampia classe aristocratica: la nobilitas. La seconda fase della costituzione repubblicana durerà fino al 27 a.c. III) L'Impero Le istituzioni repubblicane sono superate dall'avvento al potere di Augusto e dalla sovrapposizione del potere personale del princeps agli organi della costituzione repubblicana, formalmente ancora in vigore. All'interno del periodo imperiale, distinguiamo tradizionalmente due fasi: il Principato e il Dominato. La linea di demarcazione tra queste due fasi è di solito posta convenzionalmente in coincidenza con l'avvento al trono di Diocleziano (284). Come vedremo, preferiamo invece collocare il passaggio al Basso Impero nel periodo dei Severi, all'inizio della cosiddetta crisi del III secolo. Proporremo come data simbolica il 212, anno della costituzione di Caracalla che estese la cittadinanza ai sudditi provinciali, consolidando il carattere territoriale e universale dell'impero. La storia di Roma si conclude in modo diverso nella pars Orientis e in quella Occidentis. Quest'ultima crolla sotto la spinta delle invasioni barbariche, scomparendo ufficialmente nel 476, con la deposizione di Romolo Augustolo. Da questo periodo si dipartono due distinti percorsi storici: ad Occidente quello dei regni barbarici, e ad Oriente quello di Bisanzio. L'Impero Bizantino, di lingua greca, che si professava tuttavia erede di Roma, ebbe a sua volta uno sviluppo storico ancora enormemente lungo. Scomparve definitivamente con la presa di Costantinopoli da parte dei Turchi, il 29 maggio del La scansione del tempo dal punto di vista delle istituzioni politico-giuridiche sarà il nostro punto di riferimento prevalente, ma non esclusivo. Possiamo infatti anche vedere la storia del diritto romano attraverso un'altra pro-

28 spettiva: lo sviluppo della giurisprudenza, che abbiamo ripartito come è prassi largamente seguita in quattro periodi. A) La giurisprudenza arcaica (o pontificale ) Si sviluppa all'origine della città fino alla metà del III secolo a.c. Probabilmente in età monarchica lo stesso re, in quanto mediatore tra la comunità umana e gli dei, amministrava la giustizia e diceva il diritto. È solo in un'epoca successiva alla fondazione della città che ha inizio una vera e propria attività giurisprudenziale, nella quale gli interpreti del diritto fanno la loro comparsa come collegio sacerdotale pubblico, specializzato nel fornire responsi giuridici. Ma dalla metà del V secolo, in conseguenza della codificazione parziale dei mores maiorum (le XII Tavole), vengono poste le lontane premesse per la laicizzazione della giurisprudenza. B) La giurisprudenza preclassica (o laica ) Occupa parte della storia repubblicana, arrivando fino alla creazione del Principato. A partire dalla metà del III secolo, i pontefici sono affiancati e superati dall'intervento di esperti privati. Essi vengono richiesti, dalle pubbliche autorità e dai cittadini, di dare pareri su come vadano interpretati i costumi degli antenati e le altre fonti normative. In questo modo, pur conservando un legame profondo con la tradizione, riescono ad orientare lo sviluppo dell'ordinamento in senso innovativo, facendo leva sul loro prestigio sociale e culturale. Le loro tecniche, inizialmente analoghe a quelle dei pontefici, si vanno raffinando dopo l'introduzione dalla Grecia di nuovi metodi di indagine. C) La giurisprudenza classica È il periodo più importante, da cui trarrà poi alimento la tradizione romanistica. Corrisponde più o meno all'età del Principato. L'attività giurisprudenziale resta la fonte più autorevole e creativa del diritto, ma deve confrontarsi con il peso sempre maggiore della legislazione imperiale. I maggiori giuristi vengono insigniti da Augusto del privilegio di dare pareri in suo nome. Dall'epoca di Adriano figureranno sempre più spesso nel consiglio del Principe. Sotto la dinastia dei Severi, i maggiori giuristi occuperanno le più alte cariche della carriera burocratica. D) La giurisprudenza postclassica Arriva fino all'epoca di Giustiniano. Nell'età del Dominato, si avrà un periodo di decadenza della cultura e delle tecniche dei giuristi, e di ulteriore burocratizzazione della loro funzione. In quest'epoca i giuristi applicheranno la loro scienza soprattutto nel lavoro all'interno della cancelleria imperiale e nelle scuole di diritto. La giuri-

29 sprudenza perderà il suo ruolo creativo e finirà emarginata a vantaggio della legislazione imperiale. Abbiamo accennato alla differenza profonda tra la funzione sociale dello studioso di diritto nel mondo moderno e quella del giurista romano. Quest'ultimo, con i suoi responsi e le sue opere scientifiche, contribuiva a creare le norme dell'ordinamento. La giurisprudenza era per i Romani sia scienza che fonte del diritto. Volendo illustrare lo sviluppo storico del diritto privato, ci riferiremo quindi in linea di massima alla stessa periodizzazione che abbiamo proposto per la giurisprudenza. Ma anche in questo caso, l'equivalenza è sommaria e richiede qualche precisazione. L'ordinamento fu sempre costituito da una combinazione di diversi complessi di norme, prodotti da fonti differenti: i costumi degli antenati, le leggi votate dal popolo, l'attività giurisdizionale di particolari magistrati, eccetera. Con un atteggiamento insieme conservatore e pragmatico, i Romani considerarono in vigore ciascuno di questi sistemi, anche quelli più remoti e desueti. In linea di principio, nessun nuovo complesso normativo aboliva gli altri: sicché le loro inevitabili contraddizioni dovevano essere coordinate dall'attività interpretativa dei giuristi. L'evoluzione del diritto privato non accompagnava meccanicamente le modificazioni che insorgevano negli ordinamenti statuali. I giuristi rivendicavano anzi orgogliosamente l'autonomia della loro scienza e della loro tradizione, rinunciando persino ad analizzare scientificamente il governo della res publica, e la repressione criminale. Erano settori, infatti, nei quali la civiltà giuridica romana concedeva una discrezionalità assai ampia alle autorità politiche. Perciò dal punto di vista dei giuristi, almeno fino all'età del Principato, questi argomenti sembrarono piuttosto ricadere nel dominio della politica, o della prassi amministrativa, che in quello della ragione giurisprudenziale. Essi preferirono isolarsi dalla sfera del pubblico 1 e rimanere invece, in buona sostanza, dei consulenti in materia di rapporti giuridici tra privati. È soprattutto nell'ambito del diritto privato, del quale erano interpreti e custodi, che la loro scienza funzionava da fonte dell'ordinamento. 1 Così Schulz, nei Principii del diritto romano (1934; tr. it. 1949), 16 ss.; Id., Storia della giurisprudenza romana, II ed. (1953; tr. it. 1968), 156 ss. Non vogliamo ora anticipare il tema della distinzione tra ius publicum e ius privatum. Ci limiteremo a concludere che il diritto pubblico cioè l'insieme delle norme che presiedono all'organizzazione dei poteri pubblici e ai rapporti tra questi e i cittadini per i giuristi è ius in senso debole, rispetto al vero diritto. Cfr. in generale Bretone, Tecniche e ideologie dei giuristi romani, II ed. (1989), 1 ss.

30 2. L'Italia preromana A partire dalla tarda età del bronzo, intorno al 1200 a.c., si sviluppò in Italia una cultura materiale a carattere stanziale: la civiltà proto-villanoviana. 2 Si trattava della propaggine locale di una cultura indoeuropea, già estesa in Europa centrale, caratterizzata dall'incinerazione dei defunti: la civiltà dei campi d'urne. 3 Gli Indoeuropei della penisola, pur avendo tratti culturali in comune, non costituivano necessariamente una popolazione omogenea. Anzi, una caratterizzazione regionale in rapido sviluppo si nota già in epoca molto risalente. Nell'età del ferro, intorno al 900, si possono individuare delle etnie ormai, ben differenziate. Convenzionalmente, i popoli indoeuropei dell'italia peninsulare, legati alla cultura proto-villanoviana o venuti dopo (come i Veneti), sono denominati Italici. Non ne fanno parte gli stanziamenti greci, perché il centro di diffusione della loro civiltà è altrove, né il popolo etrusco, che assume caratteristiche del tutto autonome, che lo allontanano dall'origine indoeuropea. Uno dei gruppi principali che ebbero vita dai Protovillanoviani si sviluppò nella pianura padana: la civiltà villanoviana (dall'insediamento di Villanova, presso Bologna). Essa si dedicò con successo alla metallurgia, e ai traffici commerciali con la Grecia micenea e l'europa centro-settentrionale. 4 Un'altra linea di espansione investì la valle del Tevere e i Colli Albani (il gruppo latino-falisco). Una terza, successiva, si sviluppò in Umbria, Sabina, parte della 2 Per un quadro sintetico delle civiltà preistoriche in Italia, cfr. D'Agostino, Preistoria e protostoria, in Cherubini, Della Peruta, Lepore, Storia della società italiana. 1. Dalla preistoria all'espansione di Roma (1981), 105 ss. 3 Nel 1786 William Jones rilevò per primo che il sanscrito, il greco, il latino, il persiano, il gotico, il celtico erano imparentati al punto da potersi ipotizzare una matrice comune. In realtà la famiglia indoeuropea risultò poi ancora più estesa, comprendendo anche le lingue slave, quelle baltiche, l'armeno e l'albanese, oltre a numerosi idiomi estinti. La teoria tradizionale che vedeva gli Indoeuropei affluire dall'asia in due ondate, propagatesi in Italia in momenti distinti, è oggi messa in discussione. Cfr. Renfrew, Origini indoeuropee: verso una sintesi, in Bocchi, Ceruti, Le radici prime dell'europa. Gli intrecci genetici, linguistici, storici (2001), 116 ss. Grande seguito ha attualmente la teoria di Marjia Gimbutas, sull'esistenza di una cultura proto-indoeuropea ( cultura Kurgan ), diffusasi a partire dalle steppe della Russia meridionale verso l'occidente dalla fine del V millennio a.c. fino al 2500 a.c. La società Kurgan, nomade e guerriera, dominata da re e capi, avrebbe soppiantato le culture sedentarie e matrilineari dell'europa neolitica. I rami principali degli Indoeuropei del nostro continente deriverebbero da ondate successive di migrazione. Cfr. Gimbutas, Il linguaggio della Dea: mito e culto della Dea Madre nell'europa neolitica (1989; tr. it. 1990). 4 Cfr. Mansuelli, Bosi, Le civiltà dell'europa antica (1967; tr. it. 1984), 130 ss.; M.A. Levi, L'Italia antica, II ed. (1984), 15 ss. Come vedremo, questa popolazione costituisce la radice principale da cui traggono origine gli Etruschi.

31 Campania, Lucania, Calabria (gruppo osco-umbro-sabello). 5 Fra il IX e l'viii secolo altre popolazioni fecero la loro comparsa: gruppi illirici, che occuparono le coste dell'adriatico; i Fenici in Sicilia occidentale e in Sardegna; le colonie greche della Magna Grecia e della Sicilia, già alla fine dell'viii secolo numerose e potenti. Cartagine, la futura grande antagonista di Roma, era stata fondata solo da pochi anni dai Fenici di Tiro. Nel momento in cui la tradizione colloca il fatidico e improbabile Natale di Roma (21 aprile 753), due grandi forze, in piena espansione, sembravano destinate a scontrarsi per il predominio sulla penisola: le colonie greche e le città etrusche. L'origine degli Etruschi (Rasenna nella loro lingua, Tirreni per i Greci), fu un problema che appassionò gli antichi. Erano forse immigrati dalla Lidia poco prima della guerra di Troia, come raccontava Erodoto, e piaceva credere a loro stessi? O discendevano dai misteriosi Pelasgi, antichi abitatori della Grecia, approdati alle foci del Po, secondo la tesi di Ellanico? Oppure erano semplicemente autoctoni, come riteneva Dionigi? Le tre teorie sembrano non escludersi: probabilmente gli Etruschi furono il risultato di una lenta infiltrazione di gruppi immigrati dall'area greca (i Pelasgi) e anatolica (i Lidi), in una zona occupata dai Villanoviani. In stretti rapporti culturali e commerciali con il mondo greco, essi crearono una civiltà peculiare, che si differenziò nettamente da quelle italiche. In essa rivestivano grande importanza la metallurgia (eredità diretta dei Villanoviani), un'agricoltura tecnicamente avanzata, e il commercio. Nell'VIII e nel VII secolo la popolazione era organizzata in centri fortificati indipendenti, governati da monarchi. Verso il 600, si formò una lega di dodici città, che eleggevano un re. Nonostante la frammentazione politica, le classi aristocratiche delle varie città intrattennero intensi scambi commerciali e alleanze matrimoniali, anche all'esterno dell'area etrusca. Come hanno constatato gli archeologi negli ultimi anni, era frequente il caso che ricchi stranieri si stabilissero in città, adottando un nome etrusco. La tradizione che vuole re Tarquinio Prisco figlio di un greco di Corinto, immigrato a Tarquinia, appare dunque in sé perfettamente plausibile. Tra il VI e il V secolo, le monarchie etrusche cedettero il posto a repubbliche aristocratiche rette da magistrati elettivi. Il territorio etrusco, mai unificato politicamente, continuò ad estendersi verso sud in direzione del Lazio, della Campania (dove il conflitto con i Greci sarà inevitabile), e verso l'emilia. Al centro tra Magna Grecia ed Etruria, esposto ai benefici del traffico commerciale e alle tensioni politico-militari tra le due aree, si trovava il Lazio. 5 È ipotesi antica e tuttora accreditata che dal nome di una tribù umbro-sabella, i Vitelioi della Calabria, i Greci avessero ricavato il termine Italioi. Esso fu esteso poi a gran parte degli abitanti della penisola da loro definita Hesperia (= terra d'occidente). Cfr. Strab., Geogr.,

32 Le popolazioni indoeuropee penetrate intorno all'xi secolo tra la valle del Tevere e i colli Ausoni, definirono quel territorio relativamente pianeggiante Latium, terra aperta, termine da cui successivamente derivarono il nome di Latini. 6 I Romani attribuivano a quest'epoca primitiva i caratteri di una mitica età dell'oro: abbondanza, eguaglianza e semplicità erano gli effetti benefici del regno di Saturno, bandito da Giove, e rifugiatosi nella regione del Campidoglio. Una leggenda, elaborata nel IV secolo a.c., permetteva di ricollegare l'oscura origine di Roma al ciclo troiano, vanto della civiltà greca. Uno dei discendenti di Saturno, il re Latino, avrebbe dato in sposa sua figlia ad Enea, sbarcato in Lazio alla testa di una piccola schiera di superstiti. Ereditato il trono, l'eroe troiano avrebbe fondato Lavinio, e dato ai propri sudditi il nome di Latini. In seguito, il figlio di Enea, Iulo (progenitore della romana gens Iulia), avrebbe edificato Alba Longa. Da una discendente di questa stirpe regale, e dal dio Marte sarebbe nato infine Romolo. È probabile che la tradizione abbia poi sdoppiato il fondatore nella coppia di gemelli Romolo-Remo, nella quale potrebbe vedersi incarnato il conflitto tra gli agricoltori e gli allevatori, marginalizzati dalla creazione di un centro urbano. Nell'età augustea il mito di fondazione, che ispirò l'opera di Virgilio, venne rielaborato nella sua versione definitiva. In esso infatti giocava un ruolo essenziale Iulo, progenitore della casata giulio-claudia al potere. Quel che potrebbe esserci di vero in questa saga centrata intorno ad Alba Longa, capoluogo di una lega religiosa dedicata a Giove Laziare, è che il misero villaggio latino di capanne, presente sul Palatino, e da cui forse Roma trasse origine, fosse un antico insediamento albano. Il territorio dell'antico Lazio, più ristretto di quello attuale, fu abitato almeno a partire dalla media età del bronzo (metà del II millennio a.c.). Ospitò dal IX secolo una civiltà del ferro, che utilizzava sia l'incinerazione che l'inumazione. Essa era diffusa in un gran numero di comunità (populi), insediate in 6 I primi insediamenti della cultura laziale, dell'età del bronzo finale e della prima età del ferro, sono concentrati sui Colli Albani (Grottaferrata, Marino, Castel Gandolfo) e sulla costa romana (Anzio, Pratica di Mare). A Roma vi sono resti di sepolture nel Foro. Fra il X e il IX secolo si svi - lupparono grandi necropoli a Osteria dell'osa e Castiglione (nel territorio di Gabii), Ardea, Satricum e Crustumerium. La popolazione di questi centri protourbani appare divisa in gruppi di alcune centinaia di persone, articolati in grandi famiglie. Fra il IX e VII secolo (età del ferro), vengono fondati i centri di Castel di Decima, Fidenae, Tivoli, Palestrina ed altri. A Roma inizia un processo di urbanizzazione, analogo a quello di Lavinio e di numerosi altri centri laziali. Si crea una struttura gentilizia, nella quale i grandi gruppi parentali pongono sotto di sé gruppi di clienti. Fra l'viii e il VI secolo i ritrovamenti archeologici testimoniano la definitiva emersione di un ricco ceto aristocratico e la formazione di una piccola proprietà agricola. Cfr. Bietti Sestieri, De Santis, Roma e il Lazio dall'età della pietra alla fondazione della città (1985), 129 ss.; La necropoli laziale di Osteria dell'osa (1992).

33 piccoli villaggi (vici), ciascuno dei quali situato al centro di territori agricoli e silvestri (pagi). La frammentazione politica della regione veniva in parte controbilanciata dalla formazione di leghe attorno a santuari comuni (ad esempio i trenta populi Albenses ricordati da Plinio), che funzionavano in particolari ricorrenze anche da luogo di scambi. 3. L'origine della città e l'ipotesi gentilizia Dopo oltre cent'anni di discussioni, che hanno portato alla formulazione di ipotesi divergenti e spesso in assoluto contrasto con le fonti, si è ritornati ad ammettere che la nascita della città è da collocarsi in prossimità della data tradizionale del 753 (o 754) a.c. Nell'VIII secolo certamente il Palatino, l'esquilino e il Quirinale erano abitati, come dimostra il ritrovamento di fondi di capanne, mentre il Foro venne utilizzato come sepolcreto fino al 650 circa. La bonifica del Foro, alla metà del VII secolo, è collegata con l'inizio di una vera urbs (= centro urbano), con i primi edifici monumentali: il tempio di Giove Capitolino, la Regia, la Curia, eccetera. Ma come si fosse formata, resta tuttora materia di congetture, più o meno convalidate da sporadiche evidenze archeologiche. Dai primitivi insediamenti ebbe verosimilmente origine un sinecismo, cioè un'aggregazione in un solo centro urbano di villaggi preesistenti. Questo processo di unificazione dovette assumere all'inizio la forma di una lega, con finalità religiose e di scambio commerciale: le fonti romane conservano il ricorso di un Septimontium, che potrebbe identificarsi con un organismo del genere. Le modeste alture della zona romana erano i montes Palatino (o meglio, le sue tre cime: Palatium, Cermalo, Velia), Esquilino (Cispio, Oppio, Fagutale), Celio. L'Aventino, il Campidoglio, e i colles Quirinale e Viminale rimasero a lungo fuori dal confine storico del pomerium. 7 All'epoca il Tevere, ampiamente navigabile, costituiva un'arteria commerciale che collegava l'area etrusca al Lazio e al mare. Nella zona, esso offriva approdi e un agevole guado mediante l'isola Tiberina; inoltre alle sue foci giacevano ingenti depositi salini, preziosi per le popolazioni dell'entroterra. Ad 7 I Romani nutrirono sempre la convinzione che la loro città avesse sette colli. Ma il loro elenco ha subito vari cambiamenti nel corso della storia: di alcuni sono state contate le diverse cime, altri si sono aggiunti alla lista, o sono stati tralasciati, o semplicemente eliminati a causa dello sviluppo edilizio. Cfr. Coarelli, Il Foro romano. I. Periodo arcaico (1983); Id., Roma, in Braudel, Il Mediterraneo. Lo spazio, la storia, gli uomini, le tradizioni, V ed. (1995), 83 ss.; Pallottino, Origini e storia primitiva di Roma (1993).

34 est del fiume, ai piedi delle colline, una piana acquitrinosa occupava il posto ove un giorno sarebbe sorto il Foro romano. Non si trattava certo di un luogo che promettesse un grande sviluppo agricolo, ma le alture offrivano un rifugio di facile difesa e poco esposto alla malaria. Non a caso, sul Palatino, che permetteva di dominare l'isola Tiberina e il suo guado del Tevere, a partire dal IV secolo a.c. fu venerata una presunta casa di Romolo, di tipo villanoviano. La fondazione della città e la genesi delle sue istituzioni sono avvolte nella leggenda. Bisogna premettere che i Romani, nel campo dell'indagine storica, come in quasi tutti gli altri tranne il diritto, sono debitori dei Greci. Non hanno avuto, fino al III-II secolo a.c., nessun quadro razionale e attendibile della loro stessa storia. Dovremo dunque partire dal racconto leggendario sulla fondazione di Roma, per confrontarlo con i risultati della ricerca moderna, e ricavarne un'immagine necessariamente incerta e approssimativa delle strutture costituzionali della Roma arcaica. I dati tradizionali vengono riferiti dagli annalisti, ripresi da Livio e, nell'edizione più estesa e complessa, dal greco Dionigi di Alicarnasso. Roma sarebbe stata fondata dal mitico principe albano Romolo, a capo di un gruppo di sbandati di varia provenienza. La data della fondazione più diffusa tra le fonti antiche è quella proposta da Varrone, anche se non mancano indicazioni che la riportano a decenni prima o dopo. I punti di riferimento ritenuti sicuri erano la data del 509 a.c. come inizio del regime repubblicano, e il numero di sette re. Quindi si dovette applicare una convenzione usata spesso dagli storici greci: in mancanza di dati certi, attribuire trentacinque anni a ogni regno. Si risaliva così al 753 o al 754, secondo che si contasse o no l'anno di partenza. 8 Tracciato il confine sacro sul Palatino, e presi gli auspici, Romolo sarebbe stato confermato re da segni del favore di Giove. Dopo di che avrebbe diviso la cittadinanza in tre tribù (Ramnes, Tities, Luceres) ciascuna con a capo un tribuno; in trenta curie, con a capo ciascuna un curione; in trecento decurie, sotto la responsabilità di decurioni. Avrebbe inoltre creato un Senato di cento membri, che lo affiancassero come una sorta di Consiglio di Stato. Dopo di che, avrebbe diviso ulteriormente la cittadinanza in due classi: patrizi e plebei. I primi si sarebbero occupati degli affari pubblici; gli altri, dediti al lavoro agricolo, erano dispensati da questa fatica. Dion. 2.8 ss.: Romolo distinse quelli di stirpe illustre, di specchiata virtù e benestanti dalla gente comune, umile e povera. Denominò plebei quelli di 8 Cfr. Cassola, Labruna, Linee di una storia delle istituzioni repubblicane, III ed. (1991), 1 ss.

35 basso ceto e padri quelli di alto lignaggio... poi decretò quali compiti attribuire a ciascuna classe. I patrizi dovevano ricoprire i sacerdozi e le magistrature, esercitare la giustizia e provvedere con lui alla comunità, dedicarsi dunque all'amministrazione cittadina. I plebei erano esentati da queste responsabilità perché inesperti e privi di tempo. Mancando di mezzi, essi dovevano invece dedicarsi all'agricoltura, all'allevamento e alle attività che portano guadagno. Ciò fece perché non creassero disordini, come nelle altre città, a causa del fatto che i magistrati maltrattavano gli umili, o perché ricchi e poveri detestavano le autorità. Quindi si tratterebbe, per la leggenda, di una società costruita secondo un piano razionale, in maniera del tutto volontaristica. Le curiae dovettero essere dei distretti a carattere militare e religioso. L'assemblea generale di tutte le curie avrebbe avuto il compito di votare le leggi. Esclusi dalla cittadinanza, i clienti persone immigrate o declassate, prive di mezzi di sussistenza si sarebbero poi affidati alla protezione delle famiglie più importanti. Sempre secondo la tradizione, a Romolo successe una serie di re latini, sabini ed etruschi, fino ad una rivolta nazionale dell'elemento autoctono latino contro Tarquinio il Superbo. Dalla sua cacciata cominciò la Repubblica, con l'elezione della prima coppia di consoli. Gli storici moderni si sono ovviamente proposti di spiegare la fondazione di Roma, e la sua organizzazione sociale, in modo diverso dalla tesi antica della sua creazione immediata, per impulso di un solo uomo. Hanno cercato dunque di sviluppare gli indizi, impliciti in molte tradizioni e leggende, che suggeriscono l'esistenza di piccole entità politiche precittadine, coinvolte in processo di aggregazione. Secondo la teoria patriarcale, formulata nel Settecento da Vico, e sostenuta tra gli altri da Bonfante, 9 l'area dove sarebbe sorta Roma era abitata da nuclei familiari sparsi e indipendenti, la cui unione avrebbe dato luogo alla città. Come vedremo, il concetto romano di familia in senso stretto (proprio iure) non coincide con la famiglia nucleare moderna, cioè con un gruppo parentale limitato alle sole componenti fondamentali: padre, madre, figli. Si tratta di un organismo più esteso, di cui è assoluto signore il paterfamilias, un termine che non è da tradurre semplicemente come padre di famiglia : pater nella sua accezione più antica, significa capo, laddove il concetto di genitore è reso piuttosto da parens. Il pater gode per tutta la vita di un potere indifferen- 9 Cfr. Bonfante, Corso di diritto romano. I. Diritto di famiglia, I ed. (1925; rist. 1963). Sulle teorie patriarcali cfr. in genere Capogrossi Colognesi, Modelli di stato e di famiglia nella storiografia dell'800 (1994).

36 ziato e senza limiti (manus), su moglie, figli, figlie nubili, nipoti, pronipoti, schiavi, animali, terra. Può fare ciò che vuole, ed è l'unico titolare del patrimonio. Alla sua morte, i discendenti liberi (adgnati) rimangono legati, insieme con le loro famiglie, in un gruppo parentale allargato, che però non ha un capo né un suo territorio. Il ricordo dell'autorità assoluta esercitata dal capofamiglia, che non riconosce alcun potere concorrente o sovrastante, era ancora vivo in epoca storica. Questo suggerì a molti storici l'idea che il paterfamilias esercitasse una vera e propria sovranità politica, e che la famiglia arcaica fosse un rudimentale stato. Dall'unione di famiglie (o di grandi famiglie) sarebbe sorto un altro organismo, ugualmente politico: la gens, diretta da un pater gentis. La città si sarebbe quindi formata per ultima, dall'aggregazione di questi gruppi. Un altro gruppo di teorie attribuisce a una o più comunità etnicamente omogenee, orde migranti divenute poi tribù stanziali, il ruolo di organismi politici pre-cittadini. Per Meyer la crisi dello stato-stirpe latino avrebbe consentito la nascita della città, frazionata in gruppi minori (famiglie e genti). Quindi la città sarebbe sorta non dall'aggregazione di enti minori, ma dalla disgregazione di uno stato più grande. Per alcuni seguaci di questa impostazione, Roma sarebbe sorta da una sola stirpe (gli Etruschi, che avrebbero sottomesso i Latini, secondo Arangio-Ruiz). 10 Per altri le tribù romulee corrispondono invece a popoli di stirpe diversa, successivamente federati per costituire la città (Niebhur, Devoto). In genere i Ramnes sono considerati i Latini del Palatino, i Tities come la componente sabina del Campidoglio e dei colles (rappresentata nella leggenda dalla figura del re Tito Tazio, e soprattutto dalle donne rapite) e i Luceres come gli immigrati etruschi. I plebei vengono intesi come nuovi venuti, estranei a questa primitiva aggregazione. Ipotesi di questo genere fanno propria un'impostazione naturalistica del problema dell'origine dello stato, che fu peraltro assai diffusa nel mondo antico: l'uomo è un animale politico (così afferma Aristotele), e dunque è impensabile un momento della storia nel quale non esista un'organizzazione in qualche modo politica. Infine un nutrito gruppo di autori, fra i quali De Martino e Franciosi, 11 so- 10 Cfr. Arangio-Ruiz, Storia del diritto romano, VII ed. (1972), 15 ss. Gli Etruschi avrebbero sottomesso i Latini, organizzati in epoca arcaica in una federazione legata al culto di Diana sull'aventino. Da ciò il legame che la tradizione istituisce tra la plebe e questo colle. 11 Cfr. De Martino, Storia della costituzione romana, II ed., 1 (1972); Franciosi, Clan gentilizio e strutture monogamiche, V ed. (1995); Id., Corso istituzionale di diritto romano, III ed. (2000), 111 ss. L'ordinamento del clan (ius gentilicium) si sostanziava in consuetudini tipiche (mores) e di decisioni autoritative (decreta). Cfr. in proposito Minieri, Mores e decreta gentilicia, in Franciosi, Ricerche sulla organizzazione gentilizia romana, 3 (1995), 123 ss.

37 stiene che l'organismo politico-sociale primario nella storia di Roma e, in generale, dei popoli dell'area italica, fosse la gens, che risultò dal frazionamento di gruppi più vasti, risalenti all'epoca delle migrazioni. La gens, prima che la città si costituisse, era essenzialmente un aggregato esogamico di grandi famiglie agnatizie, un esteso gruppo parentale caratterizzato dal divieto di sposare una donna del proprio stesso nomen. I membri del gruppo prendevano infatti, oltre al praenomen personale, il nomen gentilizio. 12 Esso era una denominazione collettiva (Porcii, Fabii, Flavii, Valerii, eccetera) che faceva riferimento a un totem animale o vegetale, a caratteristiche fisiche, ad attività tradizionali del clan. Sia a Roma che fra gli Etruschi, sembra esserci stata una fase nella quale gli uomini possedevano ancora un solo nome (Romolo); e una successiva, nella quale adottarono anche un gentilizio (Numa Pompilio). 13 Solo in una terza fase diventa necessario segnalare l'appartenenza alla famiglia allargata, che risulta dal cognomen: ad esempio, la gens Cornelia sarà divisa nella famiglia dei Cornelii Scipionis, Cornelii Dolabellae, Cornelii Lentuli, eccetera. Sicché un membro di questi gruppi avrà i tria nomina che saranno caratteristici della classe dirigente. In seguito, l'uso del nomen, applicato alla famiglia e non al clan, verrà imitato anche dalle famiglie plebee, che non avevano organizzazioni gentilizie. Uno più clan alleati erano stanziati nel pagus, dove era praticata la pastorizia e forme di coltivazione estensiva, mentre le piante tipiche dell'economia agricola romana (frumento, olivo, vite) non erano ancora utilizzate. Il villaggio possedeva delle terre comuni, sulle quali tutti avevano diritto di pascolo e di occupazione. Ciascuna famiglia aveva la disponibilità esclusiva di un orto inalienabile di due iugeri (circa 5000 metri quadrati). Al clan era legato anche un gruppo di estranei subordinati, i clientes (da cluere = stare a sentire), cui veniva concesso lo sfruttamento precario di un terreno, in cambio del loro sostegno in guerra. Erano verosimilmente stranieri, nemici vinti, schiavi liberati, contadini poveri, indotti alla sottomissione. Fonti antiche ci riferiscono di costumi e culti tipici di ciascuna gens, di decreta di applicazione ristretta al singolo clan, e talora dell'esistenza di un pater o princeps gentis, che sarebbe scomparso in epoca storica. Le gentes, in quanto entità sovrane, stipulano tra loro veri e propri trattati di alleanza (foedera). Dalla federazione di alcuni di questi clan gentilizi, ha origine la città. Quindi la plebe, che viene a costituirsi all'esterno delle gentes fondatrici, è sin dall'ori- 12 Cfr., in riferimento a Cincio, Fest. s. v. gentilis (Linds. 83): «gentiles mihi sunt, qui meo nomine appellantur» (= sono miei gentili quelli che portano il mio nome). 13 Le formule onomastiche a due membri sono diffuse nell'viii e nel VII secolo sia tra i Romani che in Etruria. Cfr. Torelli, Storia degli Etruschi (1990), 71 ss.

38 gine esclusa dalla cittadinanza. Un'articolazione interna del clan è la grande famiglia (familia communi iure), composta da tre generazioni di discendenti dello stesso pater (adgnati). Mentre i membri della gens sono tutti semplicemente gentiles, la famiglia allargata conosce fino a sei diversi gradi di parentela. Dalla crisi del clan, e dal frazionamento della proprietà comune, nasce infine un tipo di famiglia ancora più ristretta, stanziata su piccoli fondi in proprietà privata, e caratterizzata dal potere intensissimo del paterfamilias sul gruppo di agnati e sottoposti in genere (familia proprio iure). Il re dell'epoca arcaica nasce come una sorta di capo confederale delle gentes, con limitate competenze: un condottiero di piccole armate provvisoriamente unificate, un sacerdote che compie dei riti comuni. Comunque il clan mantiene un'ampia autonomia politica, militare e religiosa, continuando ad esercitare propri culti (sacra gentilicia), e a mantenere proprie tradizioni. La vera e propria città-stato si forma quindi molto lentamente dalla aggregazione di gentes, e solo sotto i Tarquini. 14 Tra l'viii e il VII secolo, contemporaneamente all'introduzione dell'agricoltura intensiva, sembra iniziato all'interno dei pagi un processo di dissoluzione delle forme arcaiche di proprietà gentilizia, con la formazione di fondi privati. I dati archeologici (ad esempio, gli scavi della necropoli di Castel di Decima) dimostrano anche che, a partire dalla fine di questo secolo, si fa strada un'aristocrazia guerriera, con ampie disponibilità economiche e un seguito di clienti. Un identico processo sembra coinvolgere nell'viii secolo tutta l'area villanoviana. La fase latino-sabina della storia di Roma è quindi caratterizzata dall'aggregazione di villaggi nei quali i capi dei clan stanziali e probabilmente di gruppi di razziatori hanno preso il sopravvento sui contadini e pastori del Lazio. Lo stesso Romolo è rappresentato come uno di questi uomini di mano, e i suoi seguaci non sono diversi dalla banda armata (ductus) di un qualsiasi membro di tale primitiva nobiltà. Il nucleo primitivo del Palatino può essere stato effettivamente fondato in un solo giorno, come le ricerche recenti di Andrea Carandini sembrano dimostrare. 15 Ma il processo di unifica- 14 I sostenitori della teoria gentilizia dispongono di almeno due importanti riscontri, che provano l'autonomia originaria della gens, proseguita anche dopo la fondazione di Roma: l'adesione alla città già esistente della gente Claudia, di origine sabina, al seguito del princeps gentis Atta Clausus, nel 504; e la guerra condotta dai Fabii nel 477 contro la città di Veii, con un esercito diverso da quello cittadino, composto da gentili e clienti. 15 Nella recente mostra Roma. Romolo, Remo e la fondazione della città (Roma, Museo Nazionale Romano, 28 giugno-29 ottobre 2000), sintesi delle campagne di scavi di Carandini, il curatore sostiene la storicità sostanziale della tradizione annalistica. Romolo avrebbe effettivamente fondato Roma il 21 aprile, data della festa della dea Pales, patrona del Palatino, medianto un rito di

39 zione dei popoli che abitavano i colli romani si inserisce in un fenomeno più vasto di creazione di leghe nel Lazio, con l'abbandono dei centri minori, che culminerà nella Lega Latina. Come quest'ultima, l'alleanza dei pagi del Settimonzio avrà probabilmente avuto in comune un santuario, un esercito confederale, un capo militare e religioso. È anche possibile che i villaggi interessati dal sinecismo abbiano avuto origine etnica diversa. Uno dei nuclei costitutivi di Roma dev'essere stato l'antichissimo insediamento latino del Palatino. Un'altra componente può essere stata un insediamento sabino sul Quirinale, e questa unità giustificherebbe la tradizione sulla collaborazione tra Romolo e Tito Tazio, e l'adozione per gli abitanti primitivi di Roma del nome di Quirites (= adunata degli uomini?), probabilmente collegato col culto di Quirino, il Marte dei Sabini. 4. La regalità latina Tutte le fonti concordano nel definire regno l'organizzazione politica della Roma arcaica. Occorre al riguardo precisare che, nel corso della nostra esposizione, intenderemo per forme della comunità politica i modi e le differenti finalità secondo cui gli ordinamenti politici sono strutturati. È un'espressione cui, nel moderno diritto costituzionale, corrisponderebbe quella di forme di Stato. Il criterio più semplice e universalmente diffuso nel mondo antico per operare una distinzione a questo proposito è il numero di soggetti titolari del potere supremo di governo: uno solo, un'élite, o l'intero popolo. 16 Il Politico di Platone, seguendo una tradizione risalente almeno al VI-V secolo a.c., identifica tre modelli fondamentali di stato, ai quali corrispondono tre forme illegali, che ne rappresentano la versione degenerata. A) Monarchia È il governo vitalizio di una sola persona (o eccezionalmente anche più), cui i sudinauguratio e l'offerta di primizie a Giove, sepolte in una fossa quadrata da cui il ricordo di una Roma quadrata su cui accese il primo fuoco della città. Successivamente avrebbe tracciato il solco con l'aratro, sul quale sarebbe stata costruita una fortificazione, di cui Carandini ritiene di avere rinvenuto un tratto, datato intorno alla metà dell'viii secolo. 16 Nel linguaggio politico e costituzionalistico moderno, si suole invece distinguere tra forme di stato (l'organizzazione dello stato in relazione ai fini politici della società: ad esempio, monarchia o repubblica) e forme di governo (l'organizzazione delle relazioni fra gli organi dello stato: ad esempio, repubblica parlamentare, presidenziale, eccetera). Cfr. Mortati, Lezioni di diritto costituzionale italiano e comparato (1965), 1 s.

40 diti sono legati da un particolare rapporto di devozione. 17 Un caso limite di monarchia è rappresentato dal regime personale del cosiddetto re per natura, un capo carismatico svincolato dalla legge positiva. Versione illegale della monarchia è la tirannide. 18 Nell'accezione originaria, la tirannide era il regime derivante dall'affermazione violenta di un capo assoluto, appoggiato dal popolo in lotta contro l'aristocrazia (nelle città della Grecia orientale questo si verificò tra il VII e il VI secolo). Nel linguaggio politico della Grecia classica e di Roma, tiranno è invece più genericamente una definizione polemica, che può applicarsi al monarca avvertito come ingiusto, o usurpatore, in contrapposizione al vero re, che governa col consenso e nell'interesse della comunità, rispettandone leggi e costumi. B) Aristocrazia È il governo di una classe di ricchi (spesso costituiti in casta ereditaria), che sono considerati in linea di principio migliori e quindi più adatti all'esercizio del potere politico. Sua versione illegale è l'oligarchia: un regime non dei migliori, ma dei pochi, che governano nel proprio interesse contro la maggioranza dei plebei. 19 C) Democrazia È il governo di tutto il popolo, esercitato prevalentemente in maniera diretta, cioè mediante assemblee politiche. Sua versione illegale è il regime della plebe, esercitato contro gli interessi dell'aristocrazia. Nei linguaggi indoeuropei, la radice reg- esprime il concetto di linea retta: il rex è colui che traccia la via da seguire, che delimita il giusto confine, che dà la regola cui attenersi. La comunità aveva bisogno di un capo che fosse anche in grado di consultare gli Dei e interpretarne il volere. In questo modo ogni atto politico e ogni impresa militare sarebbero stati conformi al fas. Il re carica sempre monocratica, tranne la breve coreggenza di Romolo e Tito Tazio 17 Cfr. Cassandro, s. v. Monarchia, in ED., 26 (1976), 725 ss. Nella Politica (3.10 ss.; 1281 a ss.), Aristotele distingue i seguenti tipi di regime personale: la basileia tradizionale (una regalità limitata e spesso elettiva); la monarchia barbarica (assoluta e ereditaria, tipica dei paesi asiatici e inammissibile per i Greci); l'esimnetìa (una magistratura elettiva con pieni poteri); la monarchia spartana (una coppia di re dai poteri limitati, che esercita il comando militare ereditario). I due modelli di perfetta regalità sono rappresentati dall'ideale filosofico del re per natura e dal basileys paternalistico descritto nei poemi omerici. Cfr. Giliberti, Studi sulla massima Caesar omnia habet (Seneca, De beneficiis, 7.6.3) (1996), 9 ss. 18 Cfr. Plat., Leg., 832 b-c; Arist., Eth. Nic., b. Cfr. Carlier, La royauté en Grèce avant Alexandre (1984), 234 ss. Tipicamente il tiranno non si cura del consenso dei sudditi, Cfr. Plat., Pol., 276 e; Xenoph., Memor., ; Arist., Pol., a. 19 Senofonte preferisce parlare semplicemente di plutocrazia (governo dei ricchi): Senof., Memor.,

41 era un capo politico e militare, dotato di potèstas (= potestà) vitalizia. Ma soprattutto era un sacerdote e un arbitro nelle controversie che potevano mettere a repentaglio l'esistenza della comunità. L'ordinamento gentilizio si dimostrò troppo forte per poter consentire al rex di essere più del capo di una confederazione di borghi e di gruppi gentilizi. Il suo potere non era originario e non fu mai ereditario, ma veniva conferito dai capi degli ordinamenti precittadini (patres). Per tutta la storia di Roma, l'antica idea di una regalità elettiva fece sì che l'istituto monarchico non fosse mai regolato da leggi successorie precise. Il re poteva essere creato dal suo predecessore o dai patres, o anche pervenire al potere con la forza. Ma doveva poi venire riconosciuto dagli Dei e dagli uomini come legittimo capo della comunità. Il re era assistito dal consiglio dei patres, notabili dei clan gentilizi, un organismo che avrebbe dato poi vita al Senato della civitas. Erano appunto i capi delle gentes i veri titolari del potere; ed all'organo che li rappresentava esso tornava automaticamente se il re veniva a mancare senza un successore designato. Si apriva allora una procedura complessa, per creare un nuovo re (creatio). I membri di una commissione di patres esercitavano a turno il potere per cinque giorni (interregnum), fino ad arrivare a un accordo per una nuova elezione. L'interré al momento in carica, verificati i segni del favore divino, procedeva alla proclamazione del nuovo capo (designatio), col consenso dell'assemblea dei patres. La conferma divina del suo gradimento come autorità religiosa avveniva con la cerimonia dell'inauguratio: un sacerdote-indovino, l'augure (da augère = promuovere, accrescere), delimitata una zona sacra, scrutava al suo interno i segni della volontà degli dei. Il volo degli uccelli, o un fenomeno atmosferico, fornivano l'augurium per il re designato. Quindi il sacerdote gli imponeva pubblicamente la mano destra sul capo, trasmettendogli il carisma sacerdotale. I re erano infatti non solo condottieri di eserciti e mediatori politici tra le gentes, ma anche capi religiosi, incaricati di mantenere buoni rapporti fra uomini e Dei (pax deorum). 20 Infine, dalle milizie dei gruppi gentilizi (curiae), il re riceveva un solenne impegno di obbedienza (lex curiata de imperio). Il racconto della tradizione, e il fatto che i termini che si riferiscono all'organizzazione politica primitiva di Roma (rex, curia, senatus) non sono etruschi, fanno pensare che i primi re fossero effettivamente latini o sabini. Ma all'epo- 20 Ogni anno il re si allontanava per cinque giorni (regifugium), e riprendeva il suo posto dopo essere stato riammesso da un interrex, il che farebbe pensare a una sorta di procedura di conferma: il 24 febbraio aveva luogo una cerimonia nel corso della quale il rex sacrorum si dava alla fuga. Questo ha fatto supporre che si commemorasse in questo modo la cacciata dei Tarquini. Il 5 luglio avveniva invece il rito del poplifugium, nel quale il popolo fuggiva dal comizio.

42 ca dei leggendari primi quattro re, fino al manifestarsi dell'influenza etrusca e delle loro tradizioni politiche cittadine, più che un centro urbano vero e proprio, non dovette probabilmente esistere altro che un aggregato di villaggi come quello del Palatino, e di gruppi familiari isolati nella loro fattoria. I primi due re erano tipi leggendari che rispondevano alla passione per gli eroi fondatori, destinati con le loro gesta a supplire all'ignoranza storica dei Romani. Romolo (più tardi identificato col dio sabino della guerra, Quirino) fu chiaramente inventato per dare un autore latino alla città. Per qualche tempo avrebbe regnato insieme col sabino Tito Tazio. Sabino era Numa Pompilio, creatore della religione nazionale, colui che aveva instaurato un permanente accordo con i Numi. Quanto agli altri re precedenti la dominazione etrusca, è possibile, ma non dimostrabile, che corrispondessero a delle figure storiche. Secondo la tradizione, Tullo Ostilio iniziò l'espansione del territorio, incarnando lo spirito guerriero del popolo romano. Infine, dopo Anco Marzio, una serie di re di tipo nuovo ridimensionò il potere dei clan gentilizi, unificò il territorio cittadino, e dette vita alla città-stato. Il potere del monarca latino appare limitato dalla sovranità degli ordinamenti gentilizi, dal prestigio dei patres che ne sono l'espressione e dal rispetto dei mores maiorum. Egli sembra quindi corrispondere a un re di tipo omerico, un primo tra pari scelto fra i capi delle gentes. Soprattutto nelle fonti tardo-repubblicane si insiste sul fatto che, prima di Tarquinio il Superbo, il re non era affatto il dominus (= padrone) della comunità. 21 Nel De Republica, Cicerone sostiene che l'istituzione del Senato da parte di Romolo basta a dimostrare la differenza del modello romano di regalità rispetto alla monarchia assoluta. Già alla morte del primo re fu chiaro che la monarchia romana non sarebbe stata ereditaria, ma avrebbe previsto l'intervento del popolo nella designazione del successore. La tradizione che fa risalire alle origini della città la divisione nelle tre tribù primitive dei Ramnes, Tities e Luceres è piuttosto improbabile. Il legame di questa ripartizione della popolazione con necessità militari è evidente: esse fornivano contingenti per un esercito chiaramente cittadino. Quanto ai nomi delle tribù romulee, sono tutti di origine etrusca, sicché possiamo supporre che siano state introdotte all'inizio della fase dei Tarquini. La fusione dei pagi 21 Cfr. Dion. Halic., Dionigi d'alicarnasso afferma che ci sarebbe stata fin dall'inizio una distinzione fra i beni privati del re, quelli pubblici e un patrimonio del monarca in quanto istitu - zione. Romolo avrebbe diviso il territorio in trenta parti, riservandosene una per sostenere le spese del culto, e una per costituire un Tesoro pubblico. Cfr. Dion. Halic., 1.20; 2.7; 3.6. Riteniamo inesatto affermare, come Colli, Regnum, in SDHI., 17 (1951), 1 ss., che, in senso strettamente giuridico, il rex sia necessariamente un capo di stato che esercita una potestas illimitata e personale.

43 e dei clan gentilizi in essi stanziati in una città, cioè in un aggregato di case di mattoni definito e continuo, risale alla metà del VII secolo, contemporaneamente o poco dopo i sinecismi delle città dell'etruria meridionale. In questo processo dovette giocare un ruolo determinante il prevalere di un potere politico centralizzato e militarmente forte, sovrapposto alle gentes. Si dovrà quindi arrivare all'epoca dei re di tipo etrusco, che coincide con il periodo della espansione di questo popolo in direzione della Campania, perché si crei un vero e proprio stato. È allora, all'incirca nel 600, che dall'incontro e dal conflitto tra i Quiriti e i nuovi venuti nascono le istituzioni dell'urbs che prende il nome, di probabile derivazione etrusca, di Roma.

44 CAPITOLO III DALLA MONARCHIA ETRUSCA ALLA REPUBBLICA 1. La monarchia dei Tarquini L'influenza etrusca rappresentò l'occasione di un enorme sviluppo civile, economico e demografico. Da aggregato di villaggi, Roma diventò urbs, un centro abitato con un ben definito territorio, istituzioni politiche capaci di unificare i vari ordinamenti gentilizi, una cerchia fortificata (precedente alle cosiddette mura serviane, in realtà del IV secolo). Un'importante funzione, sia politico-giuridica che religiosa, ebbe in epoca etrusca, ma probabilmente anche prima, il confine sacro (pomerium). Il pomerio consisteva in una striscia di terra lasciata incolta e inedificata, che gli Auguri delimitavano per indicare il luogo dove cessava la possibilità di prendere gli auspici. Era quindi un confine religioso, oltrepassando il quale terminava il potere di capo cittadino, e cominciava quello di comandante militare. Dopo qualche ampliamento in età arcaica (Foro e Campidoglio sarebbero stati inclusi da Tito Tazio), il pomerio rimase inalterato, non seguendo l'ulteriore sviluppo della città, fino all'epoca di Silla. La città si pose al centro di una corrente di traffici tra la Magna Grecia e la Toscana e accolse un gran numero di immigrati etruschi, che portarono il contributo delle loro tecniche artigianali. Anche nelle campagne, l'introduzione di nuove colture e di tecniche più avanzate, mise in crisi la struttura comunitaria della gens e favorì l'affermarsi della proprietà privata. Tutte queste trasformazioni, che tendevano a superare l'assetto gentilizio della società, furono favorite dalla presenza di un potere politico-militare più forte di ognuna delle gentes considerate individualmente: il rex di tipo etrusco. La monarchia, nel concetto etrusco del termine, è caratterizzata da un pote-

45 re che troveremo ripreso nell'epoca repubblicana per alcune delle supreme magistrature dello stato: l'imperium (in epoca regia probabilmente definito anche manus). 1 È una potestà tendenzialmente illimitata, che consente al suo titolare di emanare direttive e imporre sanzioni in caso di disobbedienza. Sul piano militare, si esprime nella capacità di ordinare la leva e di condurre l'esercito. In campo civile, questo potere si traduce nella possibilità di convocare le assemblee popolari e il Senato, di impartire ordini ai cittadini, di punirli con ogni pena che si ritenesse opportuna: la morte, una multa o la fustigazione. Simbolicamente l'imperium viene espresso dal fascio littorio, un mazzo di verghe di olmo o betulla legate da una cinghia di cuoio rosso, in cui è inserita una scure. I fasci vengono portati a spalla da un gruppo di dodici guardie del re (più tardi ausiliari del magistrato), che lo accompagnano, segnalando, quindi, ai cittadini il suo enorme potere coercitivo. I Romani avrebbero adottato quest'usanza ad imitazione della lega dei dodici popoli etruschi, che fornivano ciascuna un littore al re federale. Altri simboli del potere sono il manto di porpora, lo scettro con l'aquila, la sellla curulis (uno sgabello d'avorio, da carro, utilizzato per gli spostamenti dalla reggia al luogo delle adunanze pubbliche). Neanche il potere del re etrusco è originario, o ereditario. Il rex è il re dei Romani, il capo di una comunità che non è stata creata da lui o dalla sua famiglia, ma che ha leggi proprie, un patrimonio collettivo, delle autorità riconosciute. Secondo la tradizione, il re Anco Marzio avrebbe eletto come proprio successore un immigrato etrusco di origine greca, Lucumone (interpretando male l'etrusco *lauchume = nobile). Salito al trono col nome di Lucio Tarquinio, venne definito più tardi Prisco, per distinguerlo dal secondo e ultimo, il Superbo. Tarquinio assicurò a Roma un periodo di grande sviluppo: per sua iniziativa tra l'altro si sarebbe intrapreso la costruzione del tempio della triade capitolina e la bonifica del Foro. Assassinato su istigazione dei discendenti di Anco Marzio, il suo posto sarebbe stato preso da un prigioniero latino di norme Servio Tullio, con l'appoggio della vedova del re, Tanàquil. Un'altra versione dei fatti (affrescata sulle pareti della tomba François a Vulci), narra come un etrusco chiamato Mastarna seguace del condottiero Cele Vibenna, prendesse il potere a Roma dopo avere ucciso uno «Gneo Tarquinio di Roma». Macstr, equivalente al latino magister, in etrusco significa comandante. La tesi secondo la quale Servio Tullio in realtà era questo avventuriero, Macstrna (il seguace del comandante?), fu sostenuta anche a 1 Cfr. De Marini Avonzo, Lezioni di Storia del Diritto Romano (1999), 22 ss.

46 Roma, dall'imperatore Claudio, studioso di antichità etrusche. 2 O forse la figura del sesto re copre un periodo di colpi di stato (un magister populi etrusco che uccide il proprio re) e lotte tra etruschi e indigeni. Molti indizi fanno pensare anche a una contrapposizione tra l'aristocrazia gentilizia e il capo dello stato, e persino a una politica volta a minare l'ordinamento gentilizio, costituendo un rapporto clientelare del re nei confronti della plebs (= massa) degli immigrati. A Tullio-Mastarna si dovrebbero la riforma dell'esercito su base territoriale e censitaria e la creazione dell'assemblea centuriata. Egli governò con l'appoggio degli strati inferiori della popolazione (e di questo rimase un lungo ricordo in età storica), contrastando il potere dell'aristocrazia, finendo assassinato dal genero Tarquinio il Superbo. A lui si deve forse l'introduzione delle barre di bronzo, non coniato ma sigillato, come moneta (aes signatum). È possibile che a causa di questo governo inviso all'aristocrazia e favorevole ai ceti artigianali e mercantili, la tradizione riferita da Livio lo faccia diventare Servio, figlio di una schiava: Liv. 1.47: Protegge la gente di rango inferiore cui lui stesso appartiene diceva Tarquinio ai senatori e per invidia della posizione altrui ha diviso tra gli infimi le terre tolte ai maggiorenti dello stato. I doveri che un tempo erano di tutti, li ha fatti ricadere solo sui nobili. Ha ordinato il censimento per rendere pubblico il benessere dei ricchi, provocare l'invidia e preparare una fonte cui attingere in caso di necessità per soddisfare gli avidi. Non si tratta di un re latino, ma di un monarca assoluto, che prende il potere grazie a un colpo di mano, e governa con l'appoggio del popolo contro l'aristocrazia e contro le leggi tradizionali della comunità. Comunque egli non è un re tradizionale, ma si avvicina alla figura greca del tiranno, nella sua accezione originaria di capoparte popolare, inviso ovviamente ai nobili. 3 Servio, non più capo elettivo di sicura legittimità (fra l'altro si fa eleggere dal popolo e non dai patres), è costretto a rivestire il proprio potere di caratteri più intensamente religiosi: di notte si unisce con la dea Fortuna, cara ai mercanti, cui dedica un santuario. L'origine latina attribuita a quest'intruso tra due re etruschi, potrebbe spiegarsi con la riluttanza ad ammettere che Roma era in balia di forze esterne. 2 Ma è anche possibile che Gneo e Lucio Tarquinio fossero persone diverse, e che sia quindi esistita una vera e propria dinastia. Cfr. Pallottino, op. cit., 237 ss. 3 Cfr. Ampolo, Roma arcaica, in Cherubini, Della Peruta, Lepore, op. cit., 299 ss.; Giorgini, La città e il tiranno. Il concetto di tirannide nella Grecia del VII-IV secolo a.c. (1993).

47 Il regno del secondo e ultimo Tarquinio, sostenuto da un ampio seguito gentilizio, dovette proseguire nella direzione anti-patrizia di Servio-Mastarna. Fu ricco di successi militari, anche contro altre città dell'area etrusca, e diplomatici (tra cui un trattato politico-commerciale con Cartagine). 4 Perciò, per attribuire un carattere popolare alla caduta di un re sotto cui Roma si era abbellita di monumenti e si avviava a diventare uno dei centri più potenti dell'italia centrale, la tradizione latina costruì una serie di leggende sulla superbia di Tarquinio, tra le quali la lacrimevole storia di Lucrezia. Contro questo potere tirannico, irrispettoso delle tradizioni, e per di più di origine straniera, ci sarebbe stata una rivolta, che avrebbe instaurato un regime pluralistico e moderato: la libèrtas repubblicana. 2. Gli organi della città etrusca Il re è il capo dell'esercito, ma può delegare questa sua funzione a un proprio collaboratore (magister populi). Questi a sua volta è coadiuvato da un comandante dei cavalieri (magister equitum), da due generali (praetores, da prae ire = marciare alla testa), e da un corpo di ufficiali che sono in qualche modo espressione delle tribù, i tribuni militum (= tribuni dei soldati). Il re ha anche il compito di salvaguardare l'ordine pubblico, e di punire i crimini più gravi, che possono mettere a repentaglio l'esistenza della comunità. In questo campo si avvale di altri collaboratori: una coppia di duoviri perduellionis per la repressione dell'alto tradimento; i quaestores parricidii o paricidii per la punizione dell'omicidio di un uomo libero; degli iudices (= giudici), da taluno identificati come i precursori dei consoli. Nel caso si allontani, il re nomina un sostituto: il praefectus Urbi (= prefetto della Città). Come capo religioso, il re è assistito da una nutrita serie di sacerdoti, veri e propri tecnici del culto di stato, distinto da quello dei clan e delle famiglie. Alcuni, tra i quali i Flàmini, curano il culto di singole divinità, e fra questi il più importante è naturalmente il sacerdote che si dedica a Giove: il Flamen Dialis. Per la maggior parte sono invece organizzati in collegi che si rinnovano per cooptazione. Un ruolo importante, destinato a crescere ulteriormente in età repubblicana, è esercitato dai cinque pontifices (= pontefici), presieduti dal pòntifex maximus, che svolgono funzioni di redattori del calendario, di consulenti in materia di riti pubblici e di interpretazione delle regole di costume tramandate dagli antenati. Probabilmente in linea di principio il rex, in quan- 4 Cfr. Scardigli, I trattati romano-cartaginesi (1991).

48 to capo religioso e immagine di Giove sulla terra (anche Giove era un re), poteva figurare come oracolo giuridico di Stato, interprete della volontà degli antenati. D'altra parte dovette intervenire anche nelle liti tra privati per dichiarare quale regola di giustizia si dovesse applicare (dicere ius). Ma normalmente dovette essere assistito da un collegio sacerdotale, specializzato nell'interpretare il diritto: appunto i Pontefici. Essi dovettero originariamente essere un corpo di artigiani, a cui era affidata la manutenzione del ponte Sublicio: Varrone riporta l'etimologia del loro nome a pontem facere. Scavalcare un fiume con un manufatto significava offendere il nume che vi abitava. Questo metteva automaticamente i costruttori dei ponti nella necessità di placare la divinità. È possibile dunque congetturare che questi artefici diventassero un collegio di sacerdoti, interpreti del fas e dell'ius, e quindi paradossalmente i primi giuristi della città. Le sei Vestali uniche donne immuni dalla potestà paterna sono un collegio di vergini posto sotto la sorveglianza del pontefice massimo. Sono consacrate a mantenere viva la fiamma del focolare di stato, nel tempio di Vesta. Gli Àuguri (originariamente tre) sono indovini ufficiali che interpretano il volere degli Dei, tramite i segni che essi manifestano spontaneamente agli uomini, o di cui vengano espressamente richiesti. A tale scopo i sacerdoti dividono idealmente il cielo in quattro parti, corrispondenti sulla terra a uno spazio sacro quadripartito (il templum), al cui centro si pone l'osservatore. Ogni segno il volo degli uccelli o il prodursi di fenomeni naturali acquisterà un senso diverso secondo la parte nella quale si è manifestato. Il loro modello è evidentemente Romolo, primo augure della città. 5 I venti Feziali sono incaricati della stipula dei trattati internazionali (foedera), mediante la recita di una maledizione a carico degli eventuali inadempienti. Dall'attività del collegio derivano i principi giuridico-religiosi dell'ius fetiale, di valore universale, in quanto Giove è custode della fides (= lealtà) tra i popoli. 6 In caso di violazione dell'impegno, o comunque delle regole che impegnano tutti i popoli, un membro del collegio attraversa il confine e invoca Giove come testimone dell'ingiustizia, chiedendo riparazioni. L'inerzia o il rifiuto del popolo straniero comporta l'avvio di una procedura rituale di dichiarazione di guerra, mediante il getto di una lancia nel territorio avversario. 5 L'augure era in origine un sacerdote dotato di una forza magica, che poteva essere trasmessa a luoghi e persone. Cfr. Dumézil, Idee romane (1969; tr. it. 1987), 77 ss. Romolo, in quanto fondatore, aveva trasmesso la sua forza al pomerio e alle primitive fortificazioni. 6 Per Varrone (De lingua lat., 5.86): «Fetiales quod fidei publicae inter populos praeerant». Sui collegi sacerdotali, cfr. Dumézil, Remarques sur le ius fetiale, in REL., 34 (1956), 93 ss.; Guizzi, Aspetti giuridici del sacerdozio romano. Il sacerdozio di Vesta (1968).

49 In assenza dei loro riti, nessuna guerra è giusta agli occhi degli dei. Finché esisterà uno stato romano, ci sarà un Senato: costituito da figure sociali diverse, dotato di funzioni e poteri che variano da un'epoca all'altra, durerà come la più venerabile delle istituzioni, dall'epoca quiritaria fino alla estrema decadenza dell'impero. Il Senatus, forse in epoca etrusca definito consilium regis, 7 è un consiglio di notabili di sperimentata capacità politica (senex = vecchio), nominati a vita. Secondo la tradizione, Tarquinio avrebbe portato il Senato a trecento membri, dai cento previsti da Romolo, ammettendovi i patres di genti minori. È ancora, come nella fase latino-sabina, la riunione di patres dell'ordinamento gentilizio, ma ormai è dominato dal re, e forse i suoi membri sono scelti da lui. È normalmente un organo consultivo, ma, come abbiamo visto, rientra nel pieno esercizio della sovranità in caso di interregno. Il termine populus, di probabile origine etrusca, indica l'insieme dei guerrieri e per estensione qualunque comunità politica. 8 I Quiriti come forse erano chiamati un tempo i guerrieri sabini, 9 poi quelli Romani dell'epoca più risalente sono divisi in distretti di leva, le tribù e le curie, che forniscono all'esercito un certo numero di contingenti (centurie). Mentre le tre tribù sono probabilmente una ripartizione artificiale del territorio cittadino, le trenta curie corrispondono a una struttura più arcaica, raggruppando ciascuna gli uomini di un pagus o di una gens, con propri sacerdoti e luoghi di culto. 10 Abbiamo già detto che la congettura sulla diversa origine etnica delle tribù arcaiche sembra infondata. D'altra parte una suddivisione in tre tribù si trova in varie popolazioni indoeuropee ed etrusche dell'italia centrale. I tre gruppi avevano certamente la funzione di fornire contingenti militari, e il fatto che gli ufficiali superiori dell'esercito arcaico si chiamassero tribuni militum, farebbe pensare che ciascuna tribù fornisse un contingente militare pari a un terzo della legione. Di sicuro ciò avveniva per i cavalieri (celeres), di cui erano previste tre centurie nell'organico della legione, che portavano appunto i nomi delle tribù. Questo primitivo sistema di distretti di leva probabilmente scompar- 7 Cic., De rep., ; Cfr. Mancuso, Il Senato Romano. I. Dalla monarchia alla repubblica (1997), 6 ss. 8 L'adunata dei soldati mobilitati in centurie costituisce, usando un termine più tecnico-militare, l'exercitus. Cfr. Varrone, De lingua Lat., Cfr. Verg., Aen., Aulo Gellio riporta l'opinione di Lelio Felice, secondo il quale, a differenza delle centurie (basate su criteri di età e di censo), le tribù operano una divisione per regiones et loca, e le curie per genera hominum: cfr. Gell., Noct. Att., Cfr. in generale Westrup, Sur les gentes et les curiae de la royauté primitive de Rome, in RIDA. 1 (1954), 435 ss.; Corbino, La capacità deliberativa dei comitia curiata, in Le strade del potere (1994), 65 ss.

50 ve nel momento in cui l'esercito venne ristrutturato sulla base di un nuovo assetto, insieme militare, fiscale e politico, il cosiddetto ordinamento serviano, di cui parleremo più avanti. I comitia curiata (= riunioni di uomini ripartiti in curie) sono in origine l'adunanza che raccoglie l'intera popolazione dei Quiriti, cioè degli uomini liberi atti alle armi, siano essi membri delle gentes o clienti, patres familiarum e figli di famiglia. Il popolo vi partecipa diviso nei trenta distretti di leva, dieci per ciascuna delle tribù arcaiche. A un primitivo nucleo di vecchie curie, Tullo Ostilio ne avrebbe aggiunte di nuove. L'assemblea delle curie ha la funzione di dar vita ad alcuni riti religiosi (officiati dai trenta curioni) e civili. In particolare essa procede alla lex curiata de imperio, e alla proclamazione dello stato di guerra (lex de bello indicendo). In entrambi i casi i cittadini-soldati prendono atto di quanto è stato deciso manifestando informalmente il loro plauso (suffragium). Ma è anacronistico attribuire a questa assemblea tumultuaria quelle potestà elettorali, giudiziarie (in particolare l'appello contro le pene inflitte dai magistrati), e legislative tipiche del comizio centuriato dell'età repubblicana. Sembra anche infondata la tradizione, richiamata da Dionigi, che attribuisce a quest'organo la funzione di approvare le ordinanze regie (leges regiae). Lex in quest'epoca significa ancora solo proclama, impegno solenne di un privato o di una pubblica autorità. Dunque le cosiddette leggi regie, altro non erano che ordinanze del re, soprattutto di contenuto religioso, annunciate alle curie. La funzione ordinaria dei comizi curiati è quella di assistere al compiersi da parte del paterfamilias di atti in sé privati, ma ritenuti di tale importanza da coinvolgere i rapporti con gli altri gruppi familiari e la sfera religiosa. Per questo il comizio è presieduto dal re, e, alla scomparsa delle istituzioni monarchiche, dal pontefice massimo, nuovo supremo sacerdote dello Stato. Il testamentum calatis comitiis (= testamento con la convocazione dei comizi) avviene davanti a questa assemblea. Così pure la sottomissione volontaria a un paterfamilias di un altro (adrogatio), che ne diventava così filius. Nel corso della stessa cerimonia il nuovo sottoposto doveva rinunziare a proseguire il culto dei propri antenati (detestatio sacrorum). 3. L'ordinamento serviano e la plebe L'origine della contrapposizione sociale e giuridica tra patrizi e plebei è uno degli aspetti più misteriosi della storia monarchica di Roma. Si è pensato

51 che la città fosse in origine costituita dai soli patrizi, visti come i membri delle tribù-stirpi che si erano fuse nella città (secondo il Niebuhr). La plebe sarebbe stata quindi composta dagli immigrati, e comunque da coloro che erano rimasti fuori da questa primitiva aggregazione. Altri (come il Mommsen) hanno fatto derivare la plebe dalla dissoluzione dei legami di clientela e dal confluire di immigrati più recenti in questa massa sbandata di ex-sudditi del patriziato. Ma la tradizione è concorde nel far partecipare la plebe alle assemblee popolari fin da età remota, né esistono prove in contrario. Altri ancora (De Martino) hanno sostenuto un'origine molteplice della plebe: dal ceto degli immigrati che numerosi erano accorsi in città nel periodo etrusco, dai clienti in una fase di dissoluzione del sistema gentilizio, dal declassamento di genti minori o di rami decaduti delle gentes. In ogni caso, una stratificazione sociale così rigida, in una città in lotta con numerose e potenti comunità vicine, poté mantenersi solo a patto di non indebolire le capacità di difesa. Non è pensabile che Roma riuscisse a difendersi contando solamente sulle milizie aristocratiche, composte dai patrizi e dai loro personali seguiti di clientes, legati da un vincolo di fides al loro patrono. La creazione di un esercito cittadino patrizio-plebeo permise ai re della fase etrusca di ridimensionare il potere dell'aristocrazia indigena, e di avviare un processo di integrazione della plebe, che poté compiersi soltanto nel IV secolo. La tradizione attribuisce a Servio Tullio una riforma militare su base censitaria, destinata a costituire un vero esercito cittadino, e nello stesso tempo a consolidare il potere del re nei confronti delle gentes. 11 Il popolo, senza distinzione tra patrizi e plebei, venne distribuito in cinque classi, secondo la valutazione del patrimonio della famiglia proprio iure: assi, , , o Ciascuna classe era chiamata a fornire un certo numero di centurie di fanti, armati a proprie spese. Una élite al di sopra della prima classe (cioè della classis per antonomasia), forniva diciotto centurie di cavalieri. L'adunata del popolo in armi, inquadrato per centurie e classi avrebbe già da allora funzionato da assemblea politica. La ricostruzione tradizionale delle riforme serviane sembra frutto, almeno in parte, di anticipazioni di una struttura politico-militare più avanzata, in vigore in età repubblicana. All'epoca di Servio la riunione delle centurie non dovette essere un'assemblea politica, ma solo l'adunata di un corpo militare. Ma effettivamente l'esercito cittadino basato sul censo obbediva a una logica non solo militare, ma soprattutto politica, addirittura rivoluzionaria. Il nuovo 11 Liv.,

52 esercito dei Quiriti costituì davvero una svolta in senso anti-patrizio, per il semplice fatto di comprendere non solo i membri delle gentes e i loro clienti, ma anche i ceti medi plebei. Nel mondo antico, appartenere alla cittadinanza e partecipare all'esercito era tutt'uno. Creare un esercito patrizio-plebeo significava dunque introdurre il principio che il popolo, la civitas (da ciere = chiamare alle armi), comprendeva anche chi non era membro delle gentes. E ciò valeva anche per i plebei nullatenenti, che partecipavano ugualmente alla difesa della città, sia pure nella misura simbolica di una sola centuria. L'esercito cittadino non era più un aggregato di bande, nelle quali i gentiles combattevano a cavallo, dietro il carro del capo, e seguiti da una turba ausiliaria di clienti. Gli Etruschi avevano portato nuove tecniche militari, e introdotto gli opliti, cioè i soldati armati di corazza, che combattevano inquadrati in uno schieramento ordinato: la guerra era diventata un'impresa cittadina, nella quale l'eroe gentilizio aveva poco spazio. Certo la cavalleria rimase l'arma dei nobili, ma ormai l'esercito fondato sulla fanteria pesante (classis) era complessivamente patrizio-plebeo, e gli stessi cavalieri non erano più espressione delle tre tribù romulee. Dunque l'esercito risultava diviso in tre settori: la cavalleria patrizia, la fanteria pesante patrizio-plebea (composta dai più ricchi), e i plebei più poveri (infra classem = al di sotto della classis) come rincalzi e ausiliari. Complessivamente, almeno in età repubblicana, le centurie erano 193; quelle della fanteria erano divise in due tipi: una metà di iuniores (dai 17 ai 45 anni), e le altre di seniores, fino ai 60. La prima classe dava ottanta centurie; la seconda, la terza e la quarta venti; la quinta trenta. A parte erano previste quattro centurie di artigiani (una sorta di genio) e di musicanti. I non abbienti, censiti solo per testa (capite censi), e perciò chiamati proletarii (= ricchi di sola prole), fornivano solo una centuria di ausiliari. 12 A Servio si attribuisce anche la ripartizione dell'urbs in quattro regioni, o tribù (Suburana, Palatina, Esquilina, Collina). Ad esse si aggiunsero sedici tribù rustiche, nelle quali fu diviso il territorio agricolo del Lazio. Le nuove tri- 12 Gli storici moderni (il Fraccaro, per primo) ne ricavano per lo più il quadro di un esercito di linea composto da due legioni, di tremila fanti ciascuna (le sessanta centurie di iuniores delle prime tre classi), e da seimila riservisti. Le due ultime classi offrivano quindi i fanti armati alla leggera. Questa ipotesi è tutt'altro che pacifica in dottrina. Ad esempio per Grosso, Lezioni di Storia del diritto romano, IV ed. (1965), 72 ss., Servio dovette solo stabilire il principio della mobilitazione a proprie spese dei cittadini benestanti, destinati a fornire la falange di opliti: la classis, composta da quaranta centurie di iuniores. All'inizio della Repubblica l'esercito dovette essere composto da uomini, divisi in corpi di mille (al comando dei tribuni militum). A partire dal 405 (data nella quale i Fasti consolari riportarono l'esistenza di sei tribuni), si dovette arrivare a uomini.

53 bù, che sostituirono le tre arcaiche, furono finalizzate anch'esse all'organizzazione dell'esercito, ma non erano più distretti di leva, bensì ripartizioni territoriali di carattere fiscale. A loro era infatti attribuito il compito di fornire il tributum, per finanziare le campagne militari. Con la costituzione dell'esercito cittadino, i plebei, pur essendo ancora discriminati rispetto ai patrizi, diventarono determinanti per la difesa del regno e non furono considerati più degli stranieri. In seguito, l'affermazione della Repubblica avrebbe aperto una clamorosa contraddizione tra la partecipazione della plebe all'onere della difesa militare, e la sua esclusione dal potere politico, riservato ai patrizi. 4. Origine della magistratura Com'è noto, la tradizione attribuisce l'instaurazione della repubblica alla cacciata del secondo Tarquinio (510 o 509), in conseguenza di una rivolta antimonarchica e insieme anti-etrusca. Causa scatenante sarebbe stata l'offesa all'onore della moglie di Tarquinio Collatino, da parte di un figlio del re. I capi della rivolta sarebbero divenuti i primi consoli, eletti dall'assemblea centuriata: Lucio Giunio Bruto (nipote del re) e lo stesso Collatino. Il secondo, membro egli stesso della gens Tarquinia, ritenne poi opportuno ritirarsi a vita privata, e fu sostituito da Valerio Publicola. Quest'ultimo morto in battaglia Bruto, rimase solo al potere, finché, sempre nello stesso anno, venne eletto suo collega un Orazio. Tarquinio il Superbo tentò a lungo di recuperare il potere, alleandosi col re di Chiusi, Porsenna. Quest'ultimo riuscì a riacquisire Roma all'orbita politica etrusca, probabilmente occupandola. 13 Ma nel 507 le forze etrusche furono sconfitte ad Ariccia dalla Lega Latina e dai greci di Cuma. È assai improbabile che Porsenna avesse sciolto l'assedio, ammirato dal valore dei Romani, come sosteneva una pietosa leggenda nazionalistica. Verosimilmente, dopo un lungo assedio, riuscì a riacquisire Roma all'orbita politica etrusca, senza però riportare al potere il re spodestato. Per alcuni anni dopo la cacciata di Tarquinio, Roma si trovò quindi ad appoggiare gli Etruschi, e a dover invece subire l'ostilità dei Latini, che era riuscita in precedenza ad egemonizzare. La lotta contro Porsenna (e Roma) consolidò l'unità latina intorno al santuario di Diana ad Ariccia. La contrapposizione durò fino al 493, quando anche Roma aderì alla Lega, col foedus Cassianum, dal nome del console Spurio Cassio. 13 Plin., N. h.,

54 La creazione di una magistratura elettiva, il cui imperium era limitato dalla breve durata e dal fatto di essere diviso tra due titolari con reciproco potere di veto, instaurò un regime costituzionale (forma civitatis) del tutto opposto a quello monarchico. Come avremo modo di vedere, il magistratus (da magister = capo) era un pubblico ufficiale che, per un tempo determinato, veniva scelto per esercitare un potere di governo sulla respublica. Questo limite temporale, e il fatto che fosse scelto dal popolo, già bastavano a differenziarlo decisamente dal re. Grazie a magistratura, Senato e assemblee popolari, lo stato, da cosa del re diventava cosa del popolo (res publica). Come sfuggita a un padrone, Roma acquisì la libèrtas, che concretamente si identificava nel regime del consolato. Da allora in poi i Romani, a differenza di molti altri popoli, inclini a soggiacere a un capo assoluto, avranno in odio il regnum, identificato senz'altro con la tirannide. La magistratura suprema, benché dotata dell'imperium e dei segni del potere tipici del monarca etrusco, è una coppia di rappresentanti del popolo, votati dall'assemblea. La corrispondenza con analoghe magistrature delle città etrusche della stessa epoca è evidente. 14 Il principio dell'elettività popolare tende anzi ad estendersi ad altre cariche dello stato, sorte come collaboratori subordinati del magistrato, e persino ai sacerdoti. Le fonti sono unanimi nel riferire che dopo la caduta della monarchia si sarebbero alternate varie forme di magistratura al vertice dello Stato: normalmente quella collegiale dei consoli (entrambi patrizi) eletti ogni anno; in circostanze particolari un dittatore nominato per sei mesi. Nel 451 e 450 fu al potere un decemvirato per compilare le XII Tavole, finché tale magistratura straordinaria venne rovesciata da un'insurrezione. Da allora riprese il regime consolare, per interrompersi di nuovo quasi del tutto, tra il 444 e il 368, a favore di un collegio elettivo di ufficiali dell'esercito. Il patto politico-istituzionale del 367, con le leggi Liciniae Sextiae che consentirono la nomina di un console plebeo, stabilizzò definitivamente il regime consolare. La ricostruzione tradizionale della prima fase della Repubblica, nelle sue grandi linee, è abbastanza coerente, e si lega al quadro delle sconfitte etrusche da parte di Cumani e Latini coalizzati, culminato nella battaglia di Ariccia del 507. Semmai, è da escludere che la caduta della monarchia sia stata la manifestazione di un eccezionale spirito libertario dei Romani: nell'italia centrale di quegli anni, si registrarono numerose transizioni dalla regalità a magistrature elettive e temporanee. Un importante riscontro alla tradizione è poi costituito 14 Cfr. Torelli, Storia, cit., 223 ss. Sarebbero gli zilath, due o più capi elettivi con poteri politici e militari, coadiuvati da magistrati minori. A Tarquinia troviamo testimonianze di un capo federale, lo zilath dei popoli etruschi.

55 dai Fasti consolari. Si tratta di un elenco di magistrati eponimi affisso alla Reggia, che riporta effettivamente una coppia di magistrati a partire dal 509, il cui esemplare più attendibile (i Fasti Capitolini), inciso nell'arco di Augusto, è attualmente esposto al Museo dei Conservatori, a Roma. Tuttavia gli studiosi moderni, e talora anche gli autori antichi, hanno avanzato serie obiezioni alla ricostruzione tradizionale, arrivando a contestarla radicalmente. Insospettisce il fatto che dopo la cacciata di Tarquinio il potere fosse finito nelle mani di due membri della casata reale. Inoltre la figura del console Publicola sembra atteggiarsi piuttosto a re che a magistrato: inizia a governare senza collega, si fa costruire una sorta di reggia sul Velia, poi la distrugge per rassicurare i suoi concittadini. Uno dei più seri ostacoli ad accettare la ricostruzione tradizionale o sue varianti è inoltre costituito dalla presenza in età repubblicana di un sacerdote inaugurato, il rex sacrorum (= re dei riti), che viveva nella Regia insieme con la regina. Benché fosse subordinato al nuovo capo della religione romana, il pontefice massimo, nelle cerimonie aveva la precedenza su quest'ultimo. È evidente che non si tratta di un caso: o questo sacerdote era il re, progressivamente emarginato e privato dell'imperium; oppure era stato creato apposta, come un innocuo sovrano da commedia, per dimostrare l'intenzione di mantenere la pax deorum, anche dopo la fondazione della Repubblica. Inoltre, per tutta la Repubblica, l'istituto dell'interregno continuò ad esistere, applicato non più all'elezione del re, ma alla suprema magistratura. Probabilmente il problema più serio è rappresentato infine dalle lunghe interruzioni del sistema consolare: anche in presenza di forti lotte sociali, stupisce l'incertezza su quale dovesse essere il tipo di magistratura al vertice dello stato. D'altro canto, i simboli dell'imperium magistratuale (in particolare i fasci e la sella curule, ma nella cerimonia del trionfo anche lo scettro, la toga rossa, la corona d'alloro) erano chiaramente re derivati dalla regalità etrusca. Ancora un problema sorge dal fatto che nei Fasti risultano come consoli membri di famiglie plebee, in un'epoca ben lontana dal pareggiamento delle classi. Questo è stato inteso da alcuni come una prova che l'esclusione della plebe dal potere (o addirittura la sua stessa nascita come classe) sia successiva ai primordi della Repubblica. Molti altri (ad esempio Arangio-Ruiz) hanno semplicemente pensato a una ricostruzione fantasiosa, da parte degli estensori, di una lista troppo remota per essere completa e attendibile. Ma al riguardo si potrebbe pensare, piuttosto che ad una contraffazione dei dati storici, a un declassamento di famiglie che all'inizio della Repubblica erano ancora patrizie. Ci potrebbe essere stata, dopo la cacciata di Tarquinio, una sorta di

56 serrata del patriziato, ai danni non solo della plebe, ma anche di gentes e famiglie di origine aristocratica. Non ammettendo che le strutture della costituzione repubblicana fossero nate pressoché complete nel 509, alcuni studiosi pensano che, alla cacciata dei Tarquini, la monarchia non fosse cessata, ma avesse subito la medesima evoluzione che ad Atene e in altre città greche, ove il basileys era stato gradualmente esautorato dai suoi subalterni, e ridotto a una figura sacerdotale. 15 Altri hanno pensato, sulla base di una testimonianza di Livio, che i consoli preesistettero alla Repubblica, e fossero dei comandanti dell'ordinamento militare serviano, trasformatisi in capi dello stato. 16 Sia accettando come vera l'insurrezione, sia postulando una versione meno traumatica della transizione alla Repubblica, si contesta sovente che il potere regale sia stato sostituito immediatamente da quello dei consoli. Numerosi storici hanno pensato a una magistratura monocratica, un magister populi o un dictator (Arangio-Ruiz, De Martino); 17 oppure a una coppia dai poteri impari, nella quale uno dei due avesse il comando supremo (De Francisci); o ancora a un dittatore coadiuvato da due pretori (Gioffredi). L'ipotesi di un processo graduale contraddice radicalmente le testimonianze della tradizione; inoltre il tempo in cui si sarebbe svolto questo fenomeno sarebbe notevolmente ristretto. Ciò premesso, chi ereditò l'imperium regale nella fase più risalente della Repubblica, resta tuttavia oggetto di discussione. Quanto alle tesi di Arangio-Ruiz e di De Martino, mancano prove definitive che dimostrino l'inattendibilità dei Fasti, e solo future e imprevedibili evidenze archeologiche potrebbero fornirle. La figura del dittatore può apparire ef- 15 Sul rex sacrorum cfr. Guarino, Post reges exactos (1971), ora in Le origini quiritarie (1973), 93 ss. 16 Liv., 1.60: «duo consules inde comitiis centuriatis a praefecto urbis ex commentariis Servii Tulli creati sunt». Cfr. Scapini, Le istituzioni giuridico-politiche di Roma (1990), 39 ss. 17 Il successore del rex etrusco sarebbe stato quindi il più importante dei suoi subalterni: il magister populi, denominato più tardi praetor maximus (= pretore massimo), o dictator. La conclusione delle lotte di classe, nel 367, avrebbe portato al raddoppiamento della magistratura suprema, assegnando uno dei pretori ai patrizi e l'altro ai plebei. I pretori, dotati di pari poteri, furono allora definiti consules (da consulere = deliberare). Ad essi se ne aggiunse un terzo, collega minore dei precedenti, cui rimase affidata in pratica la funzione giudiziaria. Per De Martino, al re sarebbe succeduto il magister populi, più tardi trasformato nel dittatore, cioè in una magistratura straordinaria. Nel corso delle lotte di classe, questa figura di capo elettivo dell'esercito fu sostituito da un collegio di tre o più comandanti (tribuni militum), sia patrizi che plebe. Il collegio dei tribuni militari (detti anche pretori) era presieduto dal praetor maximus, che dava anche nome all'anno, mentre gli altri membri avevano un potere minore e specializzato. Il regime consolare si sarebbe venuto a creare solo a partire dal 367. Teorie del genere implicano ovviamente che l'elenco contenuto nei Fasti sia stato rimaneggiato, aggiungendo all'unico nome effettivamente esistente (quello del dittatore) un collega inventato. Cfr. De Martino, Storia, cit., 1, 215 ss., e in generale Valditara, Studi sul magister populi. Dagli ausiliari militari del rex ai primi magistrati repubblicani (1989).

57 fettivamente un anello di congiunzione tra il rex e la magistratura consolare: è una sorta di re a termine, non eletto dal popolo, ma scelto da un console. Eppure la critica alle fonti epigrafiche e letterarie (si pensi alla testimonianza di Livio) sembra eccessivamente radicale. È ragionevole supporre che il potere dopo la cacciata del re sia stato assunto da capi militari di tipo preesistente, ma non sembra si possa negare l'oscillazione tra una coppia di praetores, e una magistratura monocratica (o successivamente i tribuni militum). D'altro canto anche la Lega Latina aveva talora un dictator, e altre volte una coppia di pretori. Fin dalle convulse vicende del 509, questa incertezza sul modello costituzionale da adottare sembra prendere corpo. Non si può escludere ma è solo una congettura che, in seguito a un complotto all'interno della gens Tarquinia, sia stato semplicemente inaugurato un nuovo re, forse lo stesso Giunio Bruto. Alla sua morte, l'esperienza monarchica sarebbe proseguita con un re di stirpe latina (il governo senza collega di Valerio Publicola), spodestato dal dissenso dell'esercito. Da allora può ben essersi succeduta una magistratura collegiale, forse ispirata a figure di subordinati del re. In ogni caso la coppia consolare, composta da Valerio e Orazio, è tanto chiaramente ispirata agli omonimi consoli (o meglio praetores) che presero il potere dopo i decemviri, da risultare non credibile. Vera o falsa che sia la tradizione della cacciata dell'ultimo Tarquinio, Roma pagò il distacco dal mondo etrusco con una lunga fase di crisi economica, nella quale lo spettro della fame e quello della schiavitù per debiti scossero il precario equilibrio tra patriziato e plebe. Ma proprio il ritorno alla terra, la crisi del commercio e dell'artigianato, rafforzarono in una prima fase il potere dell'aristocrazia.

58 CAPITOLO QUARTO RESPUBLICA PATRIZIA E CONQUISTE DELLA PLEBE 1. Lotte sociali e organizzazione della plebe Nel mondo romano il concetto di civitas come il suo equivalente greco, la polis era fondamentalmente politico, più che urbanistico: una comunità indipendente, che si auto-amministrava con proprie leggi e magistrati elettivi. Non tutti gli abitanti dell'urbs ne facevano parte, essendone esclusi gli schiavi e gli stranieri. La Roma repubblicana non era più cosa del re, bensì cosa del popolo (res publica), 1 ma il popolo non era unito. Anche dopo la caduta della monarchia, i Romani restarono a lungo divisi in due ordini sociali giuridicamente separati. Non a caso, una tradizione riporta che quando la civitas, dominata dai patrizi, volle riconoscere la legalità delle assemblee della plebe, fece ricorso ai Feziali, come se si trattasse di instaurare un trattato con una comunità straniera. Fino al grande compromesso istituzionale e sociale del 367 a.c., la città restò dominata dai patricii (= membri delle famiglie dei patres). Si passò cioè da una monarchia patrizia ad una repubblica aristocratica ancora fondata sulla subordinazione della plebe. Il cambiamento istituzionale magistrati al posto di un rex vitalizio di per sé faceva poca differenza per la plebs. Non bisognava immaginare che tutti i plebei fossero contadini poveri, artigiani o parassiti. Anche con la protezione dei Tarquini, si era creato uno strato sociale plebeo economicamente forte. Quest'élite avrebbe avuto l'interesse e la possibilità di legarsi con alcune famiglie del patriziato. Per scongiurare tale 1 Cfr. Cic., De rep., : «Ebbene disse l'africano la repubblica è cosa del popolo; e il popolo non è un assembramento di gente aggregata in qualche modo, ma è una società tenuta insieme dall'osservanza del diritto e dal comune interesse. La causa primaria del fatto che si mettono insieme non è tanto la debolezza, quanto una sorta di istinto sociale naturale, perché l'umanità non è fatta di individui solitari...».

59 prospettiva, la maggioranza del patriziato insistette duramente sulle ragioni religiose che richiedevano la purezza delle loro stirpi. I plebei, essendo esclusi dal sistema delle genti, 2 non partecipavano al culto cittadino, essenzialmente intergentilizio. Per i patrizi conservatori erano un genere di persone sgradite agli Dei: per questo non potevano interpretare i segni divini, e in conseguenza nemmeno partecipare ai sacerdozi ed esercitare l'imperium. I loro matrimoni si svolgevano secondo riti diversi da quelli patrizi, in particolare dalla confarreatio (= offerta di un pane di farro), sicché si poteva persino sostenere che si accoppiassero come bestie, senza generare figli propriamente legittimi. 3 Neanche i più ricchi potevano sperare di migliorare la loro condizione sociale con delle alleanze familiari, perché non avevano il conubium (= capacità matrimoniale) nei confronti del patriziato, e quindi da eventuali unioni miste sarebbero nati figli illegittimi. In passato anche uno straniero come Servio Tullio (grazie a un sapiente dosaggio di prodigi e di forza) aveva potuto essere accettato come re. Ma adesso sarebbe stato inconcepibile per i plebei aspirare alla suprema magistratura. Per tutto il V secolo e buona parte di quello successivo, patriziato e plebe furono impegnati in una lotta drammatica: si contrapponevano interessi politici ed economici, due diverse concezioni dello Stato, e persino due forme di religiosità. Agli Dei patrizi della triade capitolina (Giove, Giunone e Minerva), venivano opposte le divinità care ai contadini (Cerere, Libero e Libera) e ai mercanti (Mercurio), cui i plebei dedicarono templi sull'aventino. La plebe presentava un programma di richieste ben definite: la remissione dei debiti e l'abolizione della schiavitù per insolvenza, la partecipazione alla divisione delle terre tolte ai nemici (ager publicus), l'equiparazione politica, il conubium. Inoltre veniva sostenuta la necessità di mettere per iscritto le norme consuetudinarie, in modo da sfuggire all'arbitrio interpretativo di magistrati e pontefici. Nel sostenere le sue rivendicazioni, la plebe ricorse in varie occasioni alla secessione sull'aventino o sul monte Sacro, rifiutandosi di presentarsi alla leva, e minacciando di dar vita a un'altra città. Ma le parti in conflitto, pure sfiorando la tragedia, seppero sempre evitarla: le due comunità che sarebbero risultate da tale scissione sarebbero state troppo deboli per contrastare i nemici esterni. Dalla necessità di difendere l'indipendenza cittadina e un certo be- 2 I plebei «gentes non habent» (Liv., ). Cfr. Zamorani, La plebe nei primi due secoli della Repubblica (1979). 3 Liv., ss. riferisce il dibattito intorno alla rogatio Canuleia per l'abolizione del divieto di conubium; cfr. Tondo, Presupposti ed esiti dell'azione del trib. Pl. Canuleio, in Bilancio critico su Roma arcaica, Atti Convegno Lincei, 100 (1993), 43 ss.

60 nessere, derivarono una serie di patteggiamenti, sfociati dopo lunga resistenza nell'equiparazione politica dei due ordini. 4 A partire dalla prima secessione sul Monte Sacro (494), i plebei cominciarono a organizzarsi come una sorta di anti-stato, con assemblee (concilia plebis), prima tumultuarie, poi (dal 471) inquadrate per tribù. Si scelsero come dirigenti dei capipopolo rivoluzionari, i tribuni plebis, coadiuvati da una coppia di subalterni, gli aedìles. Non si sa con certezza cosa significasse il termine tribuno, e in che modo fosse connesso con le tribù. Forse si trattava di ufficiali dell'esercito (tribuni militum) di estrazione plebea, che effettivamente sarebbero stati in grado di offrire la loro competenza tecnica per organizzarsi militarmente contro il patriziato. Le fonti ci danno notizie contraddittorie sul loro numero originario: due (come i consoli), tre (come le tribù arcaiche), quattro (uno per ogni tribù urbana) o cinque. Ma dalla metà del V secolo furono sicuramente dieci. La loro funzione essenziale era quella di difendere i plebei contro gli arbitri dei magistrati (auxilii latio = prestazione di aiuto), interponendo la propria persona inviolabile. Da questa pratica si sviluppò un potere ben più ampio e minaccioso: il veto (intercessio) contro i provvedimenti dei magistrati e le decisioni del senato ritenute lesive degli interessi plebei. Infine si arrogarono la facoltà di imporre sanzioni afflittive, sia pecuniarie che corporali (coercitio), fino alla pena di morte. Gli edili derivavano il nome dal fatto di custodire l'edificio sacro (aedes sacra) per antonomasia, che per i plebei era il tempio di Cerere, Libero e Libera, nel quale erano contenuti il loro tesoro e il loro archivio. Mentre i tribuni organizzavano politicamente e militarmente la plebe, gli edili ne erano quindi i capi amministrativi. Naturalmente i concili prendevano decisioni impegnative per i soli plebei (plebiscita), rafforzando le più importanti di esse con giuramenti (leges sacratae). Una lex sacrata proteggeva tribuni, edili, e iudices decemviri (un collegio giudicante del quale non abbiamo precise notizie). Con questo giuramento veniva sancita in particolare l'inviolabilità della persona del tribuno. Fargli violenza esponeva l'offensore alla conseguenza di essere proclamato sacer, cioè consacrato alle divinità plebee offese, col risultato che chiunque poteva e doveva ucciderlo, come un animale da sacrificare. Rispetto all'ordinamento cittadino, si trattava di una prassi del tutto illegale; come illegali erano le stesse assemblee e gli organi che esprimevano. Il giuramento era comunque un 4 Cfr. Guarino, La rivoluzione della plebe (1975), 76 ss.; De Martino, Storia economica di Roma antica, 1 (1980), 13 ss.

61 atto religioso, che impegnava su un piano extragiuridico. La forza della plebe era divenuta tale, che gli organi della città dovettero piegarsi, nelle forme che vedremo più avanti, a riconoscere l'obbligatorietà generale delle sue decisioni. Una legge Valeria Orazia del 449 della quale Livio ci riferisce il testo riconobbe innanzitutto ufficialmente il carattere sacrosanto dei tribuni. Ma solo dopo il compromesso del 367 si ebbe un definitivo riconoscimento di tribuni e edili come magistrati della città, e dei concilia come organo costituzionale dello stato. 2. Il decemvirato legislativo La legge delle XII Tavole costituisce uno dei fondamenti del sistema giuridico romano. La «fonte di tutto il diritto pubblico e privato», come dichiara enfaticamente Livio (3.34.6). È singolare che questa codificazione ufficiale sia la prima e l'ultima, per tutta l'età della Repubblica e quella del Principato, fino al Codice Teodosiano del 438 d.c. Fra il V secolo a.c. e il Basso Impero, il diritto si evolve attraverso strade diverse dai codici di leggi. La cultura giuridica romana sempre, pervicacemente, respinge l'idea della codificazione e diffida in generale della legge scritta. Esamineremo poi il senso di questa resistenza, che costituisce uno dei caratteri salienti dell'età repubblicana. Ci basti ora considerare che le XII Tavole sono il prodotto di un'aspra lotta sociale, di un'emergenza che i gruppi dirigenti della Repubblica avranno cura di non lasciare riprodurre. Al motivo per il quale la plebe avanzava la richiesta di leggi scritte, abbiamo già accennato: si voleva sfuggire all'arbitrio congiunto del magistrato, che amministrava la giustizia civile e penale, e dei pontefici, che interpretavano il diritto. A partire dal 462 il tribuno della plebe Terentilio Arsa aveva chiesto che fosse istituita una commissione che ponesse per iscritto le leggi. Inoltre si chiedeva che fosse possibile per i plebei l'accesso all'ager publicus, che si attuasse la parità dei diritti politici, si abolisse la schiavitù per debiti, si consentisse il conubium. In questo modo si sarebbe potuto giungere alla fine di ogni contesa. La proposta, respinta dai patres, venne ripresentata negli anni successivi. Il rafforzamento dei plebei ebbe una progressione impressionante: una lex de Aventino publicando attribuì loro il suolo del colle che rappresentava il cuore della mobilitazione anti-patrizia. Nel 454 il patriziato fu costretto ad accettare la proposta di Terentilio Arsa, ma riformulata in maniera da contenerne gli effetti: non si parlava più di specifiche riforme, ma solo della codifica-

62 zione delle leggi esistenti; inoltre la magistratura straordinaria investita di questo compito, sarebbe stata composta da soli patrizi. Il primo passo sarebbe stato l'invio di una delegazione ad Atene per studiare le leggi di Solone. Nel 451 le magistrature ordinarie e il tribunato della plebe furono sospesi, fu abolita la provocatio ad populum, cioè il ricorso contro le pene irrogate dai magistrati, e venne insediato un collegio di decemviri legibus scribundis (= decemviri incaricati di mettere per iscritto le leggi). Il capo di questa magistratura straordinaria, alla quale vennero conferiti pieni poteri, fu Appio Claudio, di famiglia patrizia, ma aperto alle esigenze dei plebei. Ognuno dei decemviri avrebbe avuto il compito di compilare una tavola di leggi. Ma allo spirare del mandato, essi fecero sapere di avere bisogno di un altro anno di tempo, per completare la codificazione con altre due tavole. Per cui Appio Claudio ottenne l'elezione di una nuova magistratura, presieduta ancora da lui, e stavolta composta anche da plebei. I decemviri, nel secondo anno di carica, si sarebbero comportati in maniera tale da far sospettare la loro volontà d'instaurare un regime tirannico. Quindi ci sarebbe stata un'insurrezione dell'esercito e una secessione della plebe. La vicenda somiglia fortemente a quella di Tarquinio il Superbo e anche qui l'offesa al pudore di una donna (da parte di Appio Claudio) fu la causa scatenante. Il governo dei decemviri sarebbe stato decisamente anti-plebeo, al punto che le famose due tavole mancanti contennero la riaffermazione del divieto di conubium, e furono dunque definite tabulae iniquae. Anche in questo caso ci fu un'affermazione della libertas repubblicana sotto una coppia consolare composta da un Valerio e un Orazio, che procedettero alla pubblicazione delle ultime due tavole. La lex duodecim tabularum (= legge delle XII tavole) venne affissa nel Foro, su tavole di legno imbiancate con la calce, e vi rimase probabilmente fino all'incendio di Roma del 386. La scomparsa di quest'esemplare non portò all'oblio della codificazione, della quale circolarono copie fino al Basso Impero. Cicerone testimonia inoltre che le XII Tavole erano un tempo imparate a memoria dagli scolari. Difatti il testo si sviluppa in massime secche e sintetiche, in prosa ritmica. È più che probabile che esso utilizzasse formule già elaborate dai pontefici, e pensate per una facile memorizzazione. Ciò ha agevolato i moderni nel pervenire a una sua ricostruzione, sia pur frammentaria, 5 perché ha consentito di aggiungere a qualche brano contenuto nelle opere giuridiche, 5 Il primo a provarci con apprezzabili risultati fu Jacopo Gotofredo, all'inizio del Seicento. L'ordine dei frammenti fu stabilito alquanto arbitrariamente da Schoell, nelle Legis duodecim tabularum reliquiae (1866). Sulle XII Tavole cfr. in generale Diliberto, Manuale per la palingenesi delle XII Tavole, 1 (1992); D'Ippolito, Questioni decemvirali (1993).

63 delle citazioni letterarie nelle quali affiorava magari nel contesto di un altro discorso il ricordo di queste formule. Nelle palingenesi moderne si trovano massime riguardanti il processo privato (tavole I-III), la famiglia e la successione (IV-VII), la repressione degli illeciti privati (VIII), argomenti di diritto costituzionale e sacrale (IX-X), disposizioni di vario genere (XI-XII). Le XII Tavole non contengono una codificazione esaustiva dei mores, ma solo la fissazione di quelli più importanti o controversi. Inoltre riprendono delle norme certamente sfavorevoli alla plebe, come il divieto di connubio o la schiavitù per debiti. Tuttavia, come vedremo nel prossimo capitolo, in diversi punti il testo sembra non essersi limitato a recepire le tradizioni avite, ma ha probabilmente operato una consapevole riforma. Esso reca disposizioni di diritto civile, pubblico e sacro, in un linguaggio arcaico e talora incomprensibile già ai Romani della tarda Repubblica. Soprattutto, fa riferimento a costumi e strutture sociali assai primitive. Sicché sono oggi considerate destituite di fondamento le tesi di chi (come Ettore Pais) ha visto nella legislazione decemvirale un'anticipazione di altre vicende e istituti: in particolare la politica filo-plebea di Appio Claudio Cieco, censore nel 312; e la pubblicazione da parte di un suo collaboratore dei formulari giurisprudenziali e del calendario processuale. Altri (Lambert) si sono spinti ancora più in là, attribuendo addirittura la compilazione al giurista Sesto Elio Peto, noto per averne pubblicato verso il 200 a.c. un'edizione commentata. Il linguaggio delle XII Tavole è, come abbiamo detto, molto arcaico, anche se non abbastanza da poter risalire integralmente al V secolo a.c. Il testo avrà certo subito dei rimaneggiamenti. Questo non basta però ad escludere che in buona sostanza risalga a quell'epoca. Sicché in genere gli studiosi moderni riconoscono la validità sostanziale della tradizione, sfrondata dagli episodi leggendari o tendenziosi: il solito attentato all'onore di una donna, l'accusa di opprimere la plebe, il colpo di stato patrizio spacciato per rivolta popolare, qualche confusione con le vicende dell'appio Claudio del IV secolo. In particolare, l'attribuzione ai decemviri della responsabilità di aver ribadito il divieto del connubio è un falso storico. È improbabile che il primo decemvirato (composto da soli patrizi) volesse abolirlo, mentre il secondo, socialmente misto, prendesse l'iniziativa di confermarlo. È logico invece supporre che il divieto del connubio fosse una delle condizioni poste in partenza dal patriziato; o addirittura che il colpo di stato contro i decemviri sia stato appunto diretto ad evitare riforme di questo genere. La restaurazione da parte di Valerio e Orazio non poté essere compiuta senza sostanziali concessioni alla plebe, in vista di una pace sociale indispen-

64 sabile alla sopravvivenza della città. D'altra parte, il fatto che il patriziato avesse dovuto accettare la codificazione, costituiva di per sé una riforma dei principi su cui era costituita la repubblica. Il limite che veniva così imposto al potere magistratuale era tale, da far sostenere a Livio (3.33.1) che si trattava di un mutamento della forma civitatis (= costituzione), analogo per importanza al passaggio tra monarchia e repubblica. Come vedremo, un provvedimento approvato su iniziativa di un tribuno della plebe, la lex Canuleia del 445, abolì il divieto di connubio. Ma l'evento che costituì la premessa materiale del pareggiamento tra le classi, fu la presa di Veio nel 396. La conquista del ricchissimo agro veiente costituì un patrimonio pubblico sufficiente a consentire l'integrazione della plebe. Raggiunta anche l'equiparazione giuridica patrizio-plebea, e riformate le istituzioni repubblicane, si crearono le condizioni per una pace sociale che durò per oltre due secoli. 3. I tribuni militum. Il pareggiamento delle classi La tradizione attribuisce ai consoli Valerio Potito e Orazio Barbato tre leges Valeriae Horatiae, due delle quali sono con molta probabilità inventate, in quanto anticipazioni di provvedimenti successivi. La prima avrebbe ripristinato la provocatio ad populum, sospesa durante i due anni di decemvirato: ma si pensa che fosse un'anticipazione di una certamente autentica lex Valeria del 300. La seconda avrebbe equiparato i plebisciti alle leggi, il che, come vedremo, era un evidente anacronismo. La terza legge è invece da ritenersi autentica: il riconoscimento dell'inviolabilità dei tribuni, fino a quel momento protetti solo dal giuramento plebeo di fare vendetta contro l'offensore. Qualche anno dopo, nel 445, di fronte a nuove richieste di ammissione della plebe alla magistratura, e alla minaccia di una secessione, il Senato fu costretto a cedere sulla questione del conubium. Si conferì quindi valore di legge a una proposta del tribuno Canuleio, forse facendo votare dall'assemblea centuriata un testo che riprendeva l'accordo politico sottoscritto con i plebei. La lex Canuleia non stabiliva ancora l'equiparazione politica, ma ne era una premessa: implicitamente si riconosceva che i figli di coppie miste dovevano considerarsi legittimi, e quindi in grado di prendere gli auspici pubblici. Era così abbattuto un importante ostacolo giuridico-religioso all'esercizio delle magistrature da parte di plebei. Si trattava di una sostanziale concessione agli strati più ricchi e influenti della plebe, da cui probabilmente venivano espressi i

65 tribuni. Un anno dopo, si procedette all'elezione di un collegio magistratuale composto da tre ufficiali dell'esercito. A partire quindi dal 444 fino al 367, al vertice dello stato si alterneranno magistrature collegiali di varia composizione, da due fino a un massimo di nove membri. Le fonti definiscono consules le magistrature a due (in realtà dovevano chiamarsi all'epoca ancora praetores). Negli altri casi parlano di tribuni militum consulari potestate (= ufficiali con potestà consolare), non dotati della capacità di prendere gli auspici. Dal 400 in poi troviamo in questo secondo modello di magistratura anche dei plebei. La tradizione riporta che la nuova magistratura fu dovuta alla necessità di affrontare i problemi posti dal fatto che lo stato, diviso al suo interno, era impegnato contemporaneamente in diverse guerre. Era dunque necessario un numero di magistrati maggiore dei due praetores, e con un consenso più forte nell'esercito. Si trattò di un compromesso, che da un lato ritardava l'accesso dei plebei alla suprema carica elettiva ordinaria, ma intanto li ammetteva in linea di principio a questa magistratura straordinaria. 6 A discrezione del Senato, ogni anno si sarebbe scelto quanti magistrati supremi eleggere: una coppia di pretori, o un numero maggiore. 7 Nel periodo fra il 403 e il 389 risultano dalle fonti alcuni magistrati, definiti sia tribuni consolari, sia censori. Probabilmente fra i tribuni c'era sempre una coppia di patrizi (necessari per prendere gli auspici) in posizione di preminenza. Ad essi si aggiungevano dei colleghi in subordine, cioè gli ufficiali con potestà consolare, ma senza auspici, cui potevano essere conferiti degli incarichi particolari. In città, in caso di campagne militari, rimaneva uno di loro a fare da praefectus Urbi. Dovendosi poi procedere ogni cinque anni al censimento, in quell'occasione il collegio era portato a otto membri: si aggiungevano quindi due patrizi incaricati di tale delicata funzione. In questo modo si ponevano le basi per la futura costituzione dell'autonoma magistratura dei censores. 8 Rimosso ogni ostacolo religioso all'equiparazione politica, i plebei comin- 6 Cfr. Liv., Dopo il plebiscito Canuleio del 444, i plebei avrebbero chiesto l'accesso al consolato. Il tribunato militare sarebbe stato una formula di compromesso, peraltro vanificata da un intervento degli Auguri. Nel 438, e varie altre volte, soprattutto dal 408 in avanti, furono creati tribuni militum, talora anche in tempo di pace. 7 I tribuni potevano anche essere otto: Liv., La data tradizione dell'elezione dei primi censori è il 443. Qualche anno dopo, una lex Aemilia avrebbe portato a diciotto mesi la loro durata in carica. Ma probabilmente sia la creazione del - la censura, che la lex Aemilia sono da riportarsi al 366. L'autore non dovrebbe essere stato il dittatore M. Emilio Mamerco, ma il console del 366, L. Emilio Mamercino. L'anticipazione al 443 fu probabilmente dovuta a un'omonimia, e al fatto che all'interno del tribunato militare si era attribuito l'incarico di operare il censimento. Cfr. Burdese, Manuale di diritto pubblico romano, III ed. (1987), 46 ss.

66 ciarono ad essere ammessi alle magistrature: prima alla questura, la meno importante, nel 421; poi, almeno a partire dal 400, al tribunato militare. Tramite questo, diventava già possibile aspirare a far parte del Senato. Dal 300 in poi cominciarono a dischiudersi anche le porte del sacerdozio. Per opposti motivi, la presa di Veio (396) e l'incendio di Roma da parte dei Galli (390) determinarono una stasi nelle lotte tra patriziato e plebe. Il punto decisivo restava l'ammissione al consolato, anche perché tramite l'esercizio di questa magistratura era possibile essere ammessi a far parte del Senato. Ma era ormai una questione di tempo: la lunga battaglia di retroguardia da parte dei patrizi stava per concludersi. 4. Le leges Liciniae Sextiae Il complesso di leggi approvate su proposta dei tribuni della plebe Licinio Stolone e Sestio Laterano, fu la ratifica di un definitivo compromesso sociale e istituzionale. Con esse tramontò l'esclusivismo patrizio, e nacque una nuova Repubblica, pienamente patrizio-plebea. Secondo la tradizione, le proposte erano state presentate già nel 377, scontrandosi però con l'opposizione del Senato, che aveva portato dalla sua parte anche alcuni tribuni della plebe. La reazione di Stolone e Laterano era stata violentissima: il veto a qualunque attività istituzionale, compresa per cinque anni la nomina dei magistrati, costringendo il Senato a ricorrere a dei dittatori. Nel 367, finalmente, ci fu la resa non senza condizioni dei patrizi, tradottasi probabilmente in una serie di leggi comiziali, che formalmente approvavano testi presentati dal magistrato, ma che nella sostanza riprendevano le proposte dei due tribuni. La prima delle leggi, de aere alieno (= sul prestito di denaro), stabiliva una sanatoria: le somme fino ad allora corrisposte dai debitori a titolo di interesse dovevano essere computate come rimborso del capitale, e il residuo di quest'ultimo doveva essere versato in tre rate annuali. La seconda, de modo agrorum (= sul limite dei suoli agricoli), affrontava il problema della ripartizione dell'ager publicus e della creazione di grandi fortune immobiliari patrizie mediante l'occupazione del suolo pubblico. Nessuno avrebbe potuto occupare più di 500 iugeri, né condurre al pascolo più di 100 capi di bestiame grosso e 500 di minuto. In questo modo si rendeva concreta la possibilità di accesso dei plebei alle terre pubbliche, già affermata in linea di principio quanto meno dalla legge de Aventino publicando.

67 La terza, de consule plebeio, consentiva l'elezione di un console di origine plebea. Difatti l'assemblea popolare elesse lo stesso Sestio Laterano alla massima magistratura. Ma il Senato, che in virtù della sua auctoritas doveva ratificare la decisione del popolo, rifiutò di farlo. La nuova crisi venne risolta con un ulteriore compromesso, creando cioè un'altra magistratura, riservata ai patrizi: un praetor del tutto distinto dalla coppia dei magistrati maggiori. Benché fosse dotato di imperium come i consoli, il pretore ebbe un potere più ridotto e delle funzioni praticamente limitate all'esercizio della giurisdizione. La nuova magistratura venne ad affiancarsi ai magistrati supremi che probabilmente solo da allora vennero definiti consoli come una sorta di conlega minor (= collega minore). Nello stesso anno, a parziale compensazione delle concessioni patrizie, vennero creati gli edili curuli. Si trattava lo vedremo meglio analizzando le funzioni delle singole magistrature di una coppia magistratuale modellata sull'edilità plebea, ma riservata al patriziato, come era segnalato simbolicamente dal privilegio di utilizzare la sella curule. Gli storici moderni hanno messo in discussione in vari punti la tradizione: sulle prime due leggi Liciniae Sextiae si è detto che anticipano le lotte sociali dell'età dei Gracchi. Della terza, si è rilevato il fatto che i Fasti riportano un console plebeo regolarmente dal 320: quindi per quasi mezzo secolo la regola non sortì molti effetti. Si è inoltre pensato che in realtà la lex de consule plebeio istituisse nel 367 per la prima volta il consolato, raddoppiando la magistratura suprema, fino a quel momento monocratica. 9 Ma il ritardo nella pratica applicazione del principio dell'accesso plebeo al consolato non dovrebbe troppo sorprendere. Si tratta di un fenomeno che abbiamo già più volte constatato, e destinato a continuare: riguardo al decemvirato, e al tribunato militare, i patrizi applicarono una tattica dilatoria. Il Senato resisteva finché poteva contro il principio della parità politica, o quanto meno cercava di non fare eleggere candidati plebei. La plebe, dal canto suo, era consapevole che il tempo giocava a suo favore, e non appariva realmente disposta a rischiare tutto il suo crescente potere politico ed economico con una secessione. I baluardi del patriziato continuarono a cadere uno dopo l'altro negli anni successivi: i plebei furono ammessi alla censura, alla dittatura, alla pretura. Nel 342 cadde persino la riserva di un posto di console per i patrizi. Nel 339 un plebiscito (evidentemente recepito in una legge comiziale) stabilì che anche i censori potessero essere entrambi plebei, e che in ogni caso almeno uno di essi spettasse alla plebe. 9 Cfr. De Martino, Storia, cit., 1, 380 ss.

68 Al patriziato restavano ancora i sacerdozi, come estrema linea di difesa tra dizionalista. Ma nel 300 a.c. la lex Ogulnia aumentò ad otto il numero dei pontefici (poi divenuti nove), e gli auguri da quattro a nove, stabilendo che i nuovi posti fossero assegnati alla plebe. Si trattava di un'amara sconfitta: i patrizi perdevano sia il monopolio dell'attività giurisprudenziale, che il controllo assoluto degli indovini di Stato, i quali erano in grado di invalidare una votazione, l'elezione di un magistrato, o la convocazione di un'assemblea, semplicemente adducendo un cattivo auspicio. Un ultimo passo verso il pressoché completo pareggiamento politico fu costituito dall'equiparazione tra le leggi comiziali e i plebisciti, che erano espressione della sola volontà della plebe, e non di tutto il popolo. Sia gli annalisti che Livio riportano questo avvenimento a tre leggi diverse: una delle Valeriae Horatiae del 449, una Publilia Philonis del 339, e l'hortensia del 286. Come abbiamo già detto, la prima datazione è del tutto inverosimile: se la plebe fosse stata già allora così forte da rendere le proprie decisioni impegnative per tutti i Romani, non avrebbe avuto difficoltà a conseguire subito il completo pareggiamento. La seconda probabilmente ammise che un plebiscito valesse come legge, purché il testo avesse ricevuto un'approvazione preventiva dal Senato. Con la lex Hortensia, l'equiparazione divenne completa e definitiva. 5. Nascita della nobilitas L'assetto costituzionale subì a partire dal 367 a.c. una completa trasformazione. Come vedremo, le istituzioni della seconda repubblica patrizio-plebea, pur essendo il risultato di un compromesso, avevano una certa coerenza, e realizzavano lo scopo per cui erano state concepite: assicurare il dominio di un'aristocrazia di tipo nuovo. A partire dalle leggi Liciniae Sextiae, l'antica aristocrazia di sangue si avviava a scomparire come classe dirigente. Di prerogative realmente importanti dal punto di vista politico, ai patrizi non restavano che l'interregno, il potere di ratificare mediante l'auctoritas le leggi del popolo, e alcuni sacerdozi (il rex sacrorum e i tre flàmini maggiori). La loro classe, che nel V secolo sembra composta da 43 gentes, arrivò a ridursi nel III a poche centinaia di persone, facenti capo a solo 19 famiglie. Sicché la differenza tra le assemblee di tutto il popolo e quelle della sola plebe diventò ben poco rilevante. Il patriziato mantenne da allora in avanti un ruolo di élite orgogliosa, potente e venerata, ma

69 all'interno di un'aristocrazia più ampia, costituita per la maggior parte da ricche famiglie di origine plebea. Non si trattava di una nobiltà di sangue, ma di ufficio: essa comprendeva tutte le famiglie di rango senatorio, indipendentemente dal fatto che fossero di estrazione plebea o patrizia. Erano le famiglie di successo, nelle quali c'era stato qualche magistrato (soprattutto un console, un tribuno militare o un dittatore), chiamato poi a far parte del Senato. Fino al IV secolo, per entrare nel Senato, era necessaria l'appartenenza all'aristocrazia patrizia. Viceversa, nello stato patrizio-plebeo, i discendenti di chi entrava a far parte del Senato venivano nobilitati. Definire i nobiles (= uomini noti, notabili) un'aristocrazia, può apparire incoerente, perché si diventa senatori solo dopo aver rivestito, almeno una volta, una magistratura curule. Apparentemente la classe dirigente viene selezionata quindi con una procedura democratica: ciascuna famiglia può teoricamente aspirare a far parte della nobilitas. Ma il sistema costituzionale romano non è democratico né di fatto né di diritto: le assemblee sono congegnate in maniera tale da assicurare il dominio di una minoranza; inoltre le cariche politiche non sono retribuite, e le elezioni si fondano su una costosissima rete di clientele e di alleanze ereditarie. Sono sempre le stesse famiglie che esprimono le massime cariche dello Stato, e sono i loro membri che entrano a far parte del Senato: quindi si tratta almeno di un notabilato, se non proprio di una nobiltà ereditaria. Viceversa, che una famiglia possa essere esclusa definitivamente dalla cerchia del potere, è un caso abbastanza raro, determinato sostanzialmente dalla rovina economica. Prima o poi, anno dopo anno, attraverso conflitti e patteggiamenti privati all'interno della nobilitas, che eludo del tutto il controllo popolare, il consolato tocca alle più importanti famiglie. È raro che una famiglia estranea alla nobilitas, sia pur dotata di un censo equestre, riesca a far eleggere un proprio membro al consolato. Il caso più conosciuto di homo novus (= uomo nuovo) è Cicerone, diventato console e senatore senza essere di famiglia nobile. La sconfitta alle elezioni di un nobile da parte di un plebeo viene considerata scandalosa, o addirittura sospetta di brogli o di ambizione eversiva. Il dominio della nobiltà viene giustificato sulla base di una credenza diffusa nell'intera società: che in qualche modo le virtù dei padri siano ereditate dai figli. Il discendente di una stirpe di guerrieri, di amministratori, di politici più facilmente può dare prova buona di sé. Quindi alla fine si riconosce all'intero gruppo delle famiglie nobili un primato nei confronti di tutte le altre, una particolare dignità, dovuta alle loro benemerenze in campo civile e militare.

70 Questa preminenza viene spesso espressa simbolicamente, durante i cortei funebri delle famiglie nobili, facendo indossare ad attori le vesti e le maschere di cera degli antenati illustri. 6. Senato e popolo. Rinvio Riguardo al Senato, rileviamo per il momento solo che la sua auctoritas, che in origine era il potere di investire il re dell'imperium, venne intesa estensivamente come una posizione di supremazia giuridica e morale, che ne faceva il vero centro di gravità della costituzione. Tale fu l'autorevolezza di questo corpo dei maggiorenti della città, che lo stato romano, a partire dall'età repubblicana, poté essere definito come la somma del Senato e del popolo (Senatus populusque Romanorum, cioè SPQR). Il Senato, dopo l'ammissione di minores gentes, risultava composto di patres et conscripti (= capi e aggiunti), 10 espressione che nell'età repubblicana diventa patres conscripti (= padri coscritti, sinonimo di senatori). Per populus, a partire dall'equiparazione tra patriziato e plebe, si intenderà sempre di più la comunità politica nel suo insieme, o quanto meno i cittadini che partecipano alle assemblee. Delle assemblee del popolo, e del concilio plebeo riconosciuto come organo dello stato, avremo modo di parlare in dettaglio, quando esamineremo gli organi della costituzione repubblicana quale si viene a fissare a partire dal 367. Vedremo in particolare che dalle tribù come struttura fiscale ebbe origine una delle assemblee politiche più importanti della costituzione repubblicana: i comizi tributi. Sappiamo che all'antica divisione in Ramnes, Tities e Luceres fece seguito una ripartizione in distretti più piccoli, funzionali alla riscossione del tributo. Dalle quattro originarie tribù (Palatina, Collina, Esquilina, Suburana), si passò, nel corso della Repubblica, ad un massimo di 35, delle quali 31 rustiche. I successivi ampliamenti del territorio romano in Italia non portarono a crearne altre: le nuove comunità di cittadini furono semplicemente iscritte nelle tribù preesistenti. I cittadini aggiungevano al loro nome una sigla che si riferiva alla tribù di appartenenza. Poiché questi distretti divennero la base di un'assemblea politica, che si af- 10 Cfr. Liv., ss: «(Bruto), per accrescere il prestigio di quest'ordine con una notevole presenza in Senato, riportò a trecento il numero dei patres, diminuito dalle stragi del re, scegliendo tra i più eminenti membri dell'ordine equestre. Si dice che da allora alcuni senatori siano chia - mati patres, altri conscripti (= messi in lista), in quanto scelti».

71 fiancò ai comizi centuriati, divenne di estrema importanza stabilire che dovesse farne parte. La massa dei plebei fu nel 304 concentrata d'ufficio nelle quattro tribù urbane; mentre nelle altre poterono dominare incontrastate le famiglie dei grandi proprietari. L'appartenenza alla tribù fu determinata quindi da criteri più flessibili della sola residenza. Quelle urbane, poche e popolose, raccoglievano sostanzialmente il proletariato cittadino. Le rustiche invece erano composte da adsidui, cioè da coloro che avessero in quel territorio la casa avita e un fondo, o che comunque vi fossero assegnati dai magistrati preposti al censimento. Non era infrequente il caso che i censori utilizzassero questo potere, per modificare il corpo elettorale secondo le proprie finalità politiche, o per punire un nobile, trasferendolo d'ufficio a una tribù urbana.

72 CAPITOLO QUINTO IUS CIVILE E GIURISPRUDENZA PONTIFICALE 1. L'ius civile arcaico Come abbiamo visto, il termine ius può essere reso abbastanza fedelmente con le varie accezioni del nostro diritto. Abbiamo anche chiarito che la civitas non è da intendersi come un concetto puramente urbanistico, ma piuttosto come società politica. Quindi il diritto proprio di ciascuna comunità (e in particolare di quella romana) è ius civile. Esso nasce come un sistema di norme consuetudinarie, improntate ai costumi degli antenati (mores maiorum), e valide per i soli cittadini romani. È plausibile che siano state assunte come costume giuridico cittadino le consuetudini comuni a tutte le gentes. A questo nucleo originario, non prima della fase etrusca, si aggiunsero le norme derivanti dalle leges (prima del re, 1 poi del popolo), e infine le modifiche apportate dalla giurisprudenza. Il diritto civile, finché si identificò solo con i mores maiorum, non venne creato da specifici organi della civitas. Gli antenati infatti non erano semplicemente scomparsi: vivevano ancora nell'oltretomba, proteggevano la famiglia e si aggiravano persino tra i vivi in certi momenti dell'anno. Sarebbe stato empio pretendere di cambiare il diritto, fare nuove leggi che fossero contrastanti con i loro costumi. Ed è anche una naturale conseguenza di questa fondazione religiosa dell'ordinamento giuridico, che i primi interpreti del diritto siano stati i pontefici. Riferendoci alla classificazione degli ordinamenti giuridici, che abbiamo 1 La tradizione riferisce, ad esempio, di una legge di Romolo, che puniva con la consacrazione agli Dei degli inferi il patrono o il cliente che avesse violato i rispettivi obblighi. Servio Tullio avrebbe distinto i processi pubblici (sottoposti alla cognizione del re) da quelli privati. A Numa si attribuisce la distinzione fra l'omicidio volontario e quello involontario. Le leggi regie sono considerate in genere di storicità più che dubbia, e talora appaiono decisamente anacronistiche. Cfr. in generale Tondo, Introduzione alle leges regiae, in SDHI., 37 (1971), 7 ss.

73 proposto nel primo capitolo, possiamo definire il diritto romano della fase arcaica come essenzialmente consuetudinario, almeno fino alle XII Tavole. Il successivo passaggio dal diritto consuetudinario a quello a base giurisprudenziale si sviluppò mediante un processo insensibile. La consuetudine è per sua natura in continua evoluzione. Si ha un bel dire, nelle società primitive, che i costumi degli antenati sono sacri e immutabili; ma in realtà, essi vengono ripensati infinite volte, selezionati e interpretati in base a nuove esigenze. Nei popoli primitivi questo processo può andare avanti indefinitamente, senza che i consociati neanche si rendano conto delle modifiche che quotidianamente apportano a un diritto che dovrebbe essere teoricamente al di là del tempo. Ma il fenomeno si fa evidente con l'invenzione della scrittura, quando si comincia a prendere nota delle consuetudini. Allora la funzione innovativa dell'interpretazione diventa palese e consapevole. Il sistema normativo civilistico ruota intorno alla figura del paterfamilias, unico titolare del patrimonio e della potestà sul gruppo, anzi regola sostanzialmente i rapporti tra i capi delle famiglie. Solo ai membri di poche altre comunità (i Latini) viene riconosciuto l'ius commercii, cioè la possibilità di porre in essere con i Romani dei rapporti patrimoniali giuridicamente protetti. Normalmente invece gli estranei alla civitas, ad esempio i commercianti venuti sulla piazza di Roma per vendere le loro merci, non sono tutelati dal diritto, ma soltanto dalla morale e dal buonsenso. L'ius evita che i padri di famiglia si uccidano tra loro per questioni di interesse, determinando quali beni socialmente apprezzati ricadano nella sfera di ciascuno, e secondo quali procedure siano difendibili. Quello che avviene all'interno della famiglia è estraneo in linea di massima alla previsione normativa, ma tutt'al più coinvolge la comunità politica dal punto di vista religioso. Il patriarca può fare quello che vuole di discendenti, schiavi, moglie, e delle sue proprietà. Esercita poteri analoghi sui liberi in mancipio, figli altrui vendutigli alla stregua di schiavi. Quanto alla moglie, essa ricade sotto la potestà maritale, diventando mulier in manu, in seguito a coemptio (un'applicazione della mancipatio, mediante la quale la donna viene acquistata ), usus (analogo all'usucapione, deriva dall'esercizio per un anno della potestà maritale), confarreatio (una cerimonia religiosa davanti al Flamine Diale). 2 I sottoposti non hanno un patrimonio, ma solo eventualmente un peculio, cioè un insieme sempre revocabile di beni, che l'avente potestà consente loro di utilizzare. Dalle XII Tavole ricaviamo però l'immagine di una potestà del pater in fase di ridefinizione e limitazione. L'originaria e indistinta manus (o mancipium), si 2 Sugli status personarum, cfr. in generale Albanese, Le persone nel diritto privato romano (1979).

74 è già scissa in diversi poteri sulle persone e sulle cose: la proprietà quiritaria (dominium ex iure Quiritium), la patria potestà, la potestà sugli schiavi, quella sulla moglie, eccetera. La patria potèstas comprende varie facoltà: riconoscere il neonato o esporlo, uccidere il sottoposto, vendere il figlio non sposato. 3 L'ius vendendi implica anche l'ius noxae dandi, cioè il diritto di cedere all'offeso il sottoposto che avesse commesso un illecito, come riparazione. Come la patria potestà, anche la proprietà quiritaria ha un'intensità sconosciuta in altri ordinamenti: è un potere di disposizione sulla cosa talmente forte, da escludere persino la possibilità di imporre dei tributi fondiari. Sono soltanto ammesse poche limitazioni a vantaggio della collettività e dei vicini: ad esempio mantenere sgombra una fascia di confine di cinque passi, per motivi di viabilità. È però possibile costituire volontariamente una serie di limiti sul proprio fondo, a favore di uno vicino (servitù rustiche di passaggio e acquedotto). Il patrimonio è costituito da due tipi di cespiti: le res màncipi (immobili, schiavi, animali da giogo e da trasporto, servitù rustiche), e le res nec màncipi (tutte le altre cose). Originariamente solo le prime, più preziose ed essenziali per il mantenimento della famiglia, erano oggetto di mancipium, mentre sulle altre era possibile esercitare solo un possesso di fatto. Successivamente anche alle res nec mancipi si estese il regime della proprietà quiritaria, ma per alienarle restò sufficiente trasferirne la materiale detenzione. Nella fase quiritaria, la civitas interviene nei rapporti interni alla famiglia solo in alcuni momenti, nei quali essi assumono una rilevanza generale: per esempio in caso di successione. 4 Alla morte del pater, i discendenti maschi (sui heredes) diventano a loro volta patres di altrettante famiglie. 5 Col testamentum si attribuisce il patrimonio a un successore, quando manchino degli heredes sui. Le XII Tavole riconoscono inoltre la facoltà di porre in essere dei legati, 3 Secondo la tradizione, una legge di Numa corresse i mores, che avrebbero consentito al tempo di Romolo anche la vendita del figlio sposato. 4 Tab : «Uti legassit suae rei, ita ius esto. Si intestato moritur, cui suus heres nec escit., adgnatus proximus familiam habeto. Si adgnatus nec escit, gentiles familiam habento» (= Come il testatore avrà disposto del suo patrimonio, così sia per il diritto. Se muore senza testamento e non si trova un suo erede, abbia il patrimonio l'agnato prossimo. Se non si trova un agnato, abbiano il patrimonio i membri del clan). 5 Il patrimonio del capostipite passa agli eredi, che possono tanto mantenerlo indiviso, mediante il consortium ercto non cito (= consorzio a eredità indivisa), quanto ripartirlo giudizialmente con un'actio familiae erciscundae (= azione di divisione del patrimonio ereditario). Il ricorso al consortium viene preferito perché, ai fini della collocazione nelle classi dell'ordinamento serviano, permette di attribuire l'intero valore del patrimonio a ciascun coerede, evitando un possibile declassamento.

75 cioè delle disposizioni di ultima volontà riguardanti cespiti particolari. Ma il testamento ha soprattutto la funzione di procurarsi comunque un nuovo paterfamilias, cui affidare doveri anche religiosi (il culto degli antenati). Ovviamente, questa investitura davanti alle curie riunite ha una grande rilevanza sociale: gli altri paterfamiliarum vengono a sapere a chi è affidata la tutela degli impuberi, con chi potranno fare affari, con chi dovranno vedersela nelle liti. 6 I negozi giuridici utilizzati dall'ius civile sono estremamente pochi, e caratterizzati da un rigido formalismo. Sono dei riti, da eseguire con estrema precisione, e alle cui conseguenze occorre sottostare in ogni caso, senza alcuna considerazione per la volontà effettiva degli autori, e per le circostanze in cui hanno luogo. Il principale è la mancipatio, adattata alle più varie finalità: dai testamenti, alla trasmissione del dominium, al matrimonio, alla costituzione delle servitù. In linea di principio si tratta di una sorta di compravendita: il compratore si dichiara padrone della cosa, offrendo in cambio un prezzo pagato in bronzo non coniato (aes rude), verificato da un pubblico pesatore, il lìbripens. 7 Nel diritto arcaico, come abbiamo detto, la volontà negoziale non ha rilevanza: conta solo la forma, cioè sostanzialmente i gesti e le parole. Quindi è possibile applicare la mancipatio alle più varie cause negoziali, trasferendo il dominium a un prezzo puramente simbolico (nummo uno = per un soldo). Si ottengono così vari tipi di negozi librali. Poiché si allontanano dalla originaria finalità di operare uno scambio tra una merce e un prezzo, richiedono normalmente una precisazione orale in merito agli effetti che si vogliono realmente conseguire. Ad esempio nel caso del testamento, si vende il patrimo- 6 Una funzione del comizio curiato è l'adrogatio, cioè la volontaria sottoposizione di un paterfamilias a un altro. Il testamento comiziale (testamentum calatis comitiis) altro non è probabilmente che una forma di adrogatio, cioè la presentazione di un estraneo come proprio figlio e erede. Nel caso il paterfamilias privo di eredi non abbia neanche fatto questo, il patrimonio passa ai collaterali maschi (adgnati), o in mancanza agli altri membri della gens. Dopo le XII Tavole, al testamento comiziale si preferisce quello librale (per aes et libram = mediante bronzo e stadera). Il testatore cede il patrimonio a un esecutore testamentario (familiae emptor = acquirente dell'eredità), incaricandolo di distribuire il patrimonio dopo la sua morte, e impegnandolo a una dichiarazione solenne (nuncupatio) di attenersi alle sue direttive. Un'altra forma testamentaria molto antica è il testamentum in procinctu (= testamento al fronte), consistente in una dichiarazione resa ai commilitoni prima della battaglia. 7 Gai : «La mancipazione, come abbiamo detto, è una sorta di vendita immaginaria, tipica del diritto civile romano. Si svolge con l'impiego di non meno di cinque testimoni cittadini romani puberi, e di un'altra persona della stessa condizione, il libripens. Colui che riceve in mancipio, tenendo del bronzo, dice: affermo che quest'uomo è mio per diritto dei Quiriti e mi sia acquisito con questo bronzo e questa stadera di bronzo. Poi col bronzo percuote la stadera e consegna il bronzo a colui dal quale riceve in mancipio, come fosse un prezzo».

76 nio a un familiae emptor di fiducia, il quale deve dichiarare di comprarlo al solo scopo di distribuirlo agli eredi. Le XII Tavole riconoscono valido questo genere di dichiarazione: «uti lingua noncupassit ita ius esto» (= come ci si è espressi verbalmente, così sia giuridicamente). L'in iure cessio (= cessione in giudizio) è un altro negozio di alienazione, consistente nella finta rivendicazione di un bene davanti al magistrato. La forma esteriore è quella di un processo: l'acquirente enuncia la sua pretesa, fingendo che la cosa gli appartenga, l'alienante tace, e il magistrato procede quindi all'assegnazione. La mancipatio serve anche a costituire delle obbligazioni (che originariamente erano solo impegni morali o religiosi), con il sistema della fiducia o con quello del nexum. Nel primo caso il debitore cede una cosa al creditore, col patto di riottenerla quando avrà adempiuto alla sua obbligazione. Nel secondo, consegna addirittura sé stesso, finché non riuscirà a saldare il debito e quindi a liberarsi. Egli viene legato, e poi sciolto (mediante la solutio). Il debitore diventa in questo modo una sorta di ostaggio, ridotto a una condizione provvisoria di servitù. Il suo vincolo può essere in effetti immateriale, perché il creditore ha convenienza a lasciarlo libero di procurarsi la possibilità di adempiere, ma nel caso non riesca, la possibilità di essere addirittura incatenato diventa effettiva. Solo nel 326 la lex Poetelia Papiria abolirà i ceppi e le catene per i debitori. Nelle XII Tavole il legame obbligatorio diviene pienamente immateriale mediante il riconoscimento del carattere giuridico della sponsio. Si tratta di un negozio a forma verbale, che consiste nello scambio di una richiesta di impegno da parte del creditore e di una risposta congrua del debitore («Prometti il pagamento di cento?». «Prometto»). Inoltre, come vedremo più avanti, un'innovazione forse dovuta alle XII Tavole fu l'actio sacramenti in personam, un mezzo specifico di tutela dei rapporti relativi, che rese il fenomeno del credito più diffuso e meglio garantito. Il diritto arcaico è ancora largamente improntato alla compenetrazione tra sacro e giuridico, ed è fortemente dipendente dalla superstizione. Alcuni degli illeciti previsti dalle XII Tavole hanno fondamento nella magia: ad esempio il malocchio, oppure la sterilità dei campi provocata con una formula magica; o ancora la sottrazione delle messi, fatta per mezzo di un incantesimo. Ancora, si autorizza chi ha bisogno di una testimonianza a suo favore in un processo ad andare all'uscio di casa del teste reticente, e recitargli a giorni alterni un malum carmen, cioè delle maledizioni per farlo morire, o costringerlo ad andare a testimoniare.

77 2. Le legis actiones Per far sì che l'ordinamento tuteli un proprio diritto, il cittadino deve rivolgersi a un'autorità statale che eserciti la giurisdizione, che abbia cioè il potere di rendere giustizia. Ricordiamo che il processo civile è l'insieme delle attività rivolte ad ottenere una pronunzia giudiziaria in merito ad un rapporto controverso, e che si basa sulla procedura, cioè su un insieme di norme che stabiliscono la natura e la forma degli atti processuali. 8 Originariamente i mores maiorum dovettero semplicemente stabilire che chi violava le regole si esponeva a una vendetta legittima. Era dunque necessario e possibile farsi giustizia da sé, prendendo un'iniziativa appropriata, l'actio (= azione), con forme rituali. L'ius più risalente, non ancora autonomo dal fas, dovette semplicemente autorizzare la parte lesa a infliggere un male proporzionato, e se possibile identico, all'offensore: la talio (il taglione, da talis = tale). Fu merito delle prime forme di giurisprudenza l'evolversi del sistema giuridico dall'autotutela la legge del taglione alla tutela giurisdizionale, civile e penale, assicurata da organi cittadini. Un ricordo di questo passaggio lo possiamo rinvenire piuttosto agevolmente nelle XII Tavole, nella struttura stessa del processo civile. Occorre ricordare che la società arcaica è strutturata in famiglie patriarcali e clan gentilizi con alleati e clienti. Evidentemente ogni piccola contesa rischia di degenerare in una faida, che può mettere a repentaglio l'esistenza stessa della comunità. Per evitare questo, è necessario che si interponga tra le parti un mediatore autorevole, rappresentante della collettività, che impedisca il ricorso alla violenza e componga il dissidio, o comunque gli assicuri uno sbocco pacifico. Una situazione tipica può essere quella di due patres familiarum che si contendono la proprietà di uno schiavo. In un regime di autotutela questo si esprime simbolicamente toccando l'oggetto del contendere con una lancia. 9 Si tratta dell'enunciazione di una pretesa sulla cosa e insieme di una minaccia: la vindicatio (da vim dicere = dichiarare il potere). Entrambe le parti compiono lo stesso gesto, ed affermano solennemente il proprio diritto. E si può bene im- 8 Uno stesso processo può svilupparsi in diversi procedimenti, cioè in più serie di atti, ciascuna finalizzata all'adozione di un particolare provvedimento. Quando tratteremo del processo civile, le definiremo anche fasi. 9 L'hasta è simbolo di proprietà, perché indica la determinazione a difendere ciò che è proprio. Ad esempio, solo il proprietario del fondo rustico ha il diritto di impugnare una lancia all'interno dei suoi confini.

78 maginare che alle spalle dei due contendenti si trovino parenti e sostenitori. Nel caso poi si contenda non su una cosa o uno schiavo, ma intorno a un'obbligazione, l'attore cattura il presunto debitore: è la manus iniectio (= il mettere le mani addosso). Solo il re, capo politico-religioso, poteva indirizzare questo scontro verso una soluzione pacifica, enunciando una regola di diritto che consentisse di attribuire il torto e la ragione imparzialmente. Nell'epoca repubblicana questa funzione passa ai magistrati supremi e poi al pretore, il quale ha la specifica funzione di dirimere le controversie tra i cittadini. Davanti al pretore si svolge un rito, nel quale la tensione drammatica dell'actio si stempera ormai in una procedura giudiziaria. Il processo ha un andamento estremamente formalistico: le parti non debbono sbagliare alcuna parola o gesto, sotto pena di perdere la lite immediatamente. L'attore conduce la controparte (il convenuto) davanti al magistrato, 10 il quale decide della lite solo in casi di assoluta evidenza, rinviando altrimenti le parti a un giudice privato. Spetta a questo iudex di emanare poi una sentenza inappellabile. Quindi il processo civile si divide in due fasi: una davanti al magistrato (in iure) e l'altra davanti al giudice privato (apud iudicem). Per tutta l'età repubblicana, il processo resta strutturato in questo modo, come affare privato, che procede per impulso delle parti, e si conclude mediante il ricorso a un altro privato cittadino. Il giudice ascolta le parti, i testimoni, esamina le prove e decide in base a un suo libero convincimento. La funzione del magistrato si limita normalmente ad assicurare l'impostazione giuridica della lite, col minimo necessario di interventi autoritativi. Nel sistema processuale delle XII Tavole sono previste pochissime procedure (legis actiones): 11 alcune dichiarative, con le quali si reclama la pronuncia giudiziaria su un diritto vantato; altre a carattere esecutivo, con le quali si chiede che l'obbligato sia costretto al risultato che avrebbe dovuto produrre spontaneamente. La principale è la legis actio per sacramentum, o sacramenti (= mediante giuramento), a carattere dichiarativo. Con essa l'attore rivendica il proprio diritto, facendo uso non più di una lancia, ma di un simbolo innocuo, una festuca. Di fronte all'opposizione del convenuto, e all'invito del magistrato di deporre entrambi la cosa contesa, l'attore sfida la controparte a impegnarsi in una sorta di scommessa: quello a cui il giudice darà torto, dovrà sa- 10 Le XII Tavole stabiliscono l'obbligo per il convenuto di aderire alla chiamata in giudizio e il diritto per l'attore di trascinarvelo se rifiuta. Cfr. Tab : «Si in ius vocat, ni it, antestamino; igitur eum capito. Si calvitur pedemve struit, manum endo iacito» (= se lo convoca in giudizio e questi non ci va, chiami dei testimoni; quindi lo prenda. Se tergiversa e recalcitra, gli metta le mani addosso). 11 Cfr. Cannata, Profilo istituzionale del processo privato. 1. Le legis actiones (1980).

79 crificare agli Dei un certo numero di capi di bestiame. Si tratta evidentemente della ritualizzazione di due originari sistemi di autotutela: una sfida armata e un ricorso alla testimonianza degli Dei, si sono fusi e trasformati in un processo. La procedura per sacramentum conosceva due varianti: quella in rem (per la tutela di un diritto assoluto) e quella in personam (riguardante un diritto relativo). Con la legis actio per iudicis arbitrive postulationem (= procedura mediante richiesta di un giudice o arbitro) veniva invece vantato un credito in denaro derivante da sponsio. La si applicava anche per la divisione ereditaria. Nel III secolo venne introdotta una terza azione dichiarativa, la legis actio per condictionem (= procedura mediante nuova comparizione), da utilizzare per i crediti in denaro. Di fronte alla resistenza del convenuto, l'attore poteva intimargli di ripresentarsi in giudizio dopo trenta giorni per chiedere l'assegnazione di un giudice privato. Per ottenere l'esecuzione forzata ai danni dell'inadempiente (ad esempio colui che sia stato già condannato in un processo di accertamento), si fa ricorso a un'altra azione, l'actio per manus iniectionem. Con essa l'attore porta in giudizio il convenuto, per chiedere al magistrato di assegnarglielo come addictus, in una condizione simile alla schiavitù. Se nessuno si fa avanti per liberarlo, l'addictus può essere ucciso, o venduto al di là del Tevere. 12 Un'altra azione esecutiva era quella per pignoris capionem (= per rivalsa), utilizzata dagli esattori nei confronti dei contribuenti. Era probabilmente la più arcaica di tutte le legis actiones, trattandosi sostanzialmente di una forma di autotutela, più che di una vera e propria procedura giudiziaria. L'attore infatti poteva prendere direttamente una cosa del debitore, anche non in iure, recitando una formula stabilita. 3. Crimini e delitti privati La transizione dall'autotutela alla tutela statale è visibile anche nel campo del diritto criminale. Usiamo non a caso questa espressione, a preferenza di diritto penale, per ragioni che saranno presto evidenti. Per diritto criminale intendiamo le norme a tutela dell'interesse supremo della collettività, volte 12 Tab Il debitore insolvente, dopo il terzo mercato, poteva essere o venduto al di là del Tevere, o fatto a pezzi fra i creditori, in proporzione al credito di ciascuno. Questa barbara disposizione aveva probabilmente una matrice magica: il debitore morto avrebbe ripagato il debito concimando il campo e producendo un incremento del raccolto.

80 alla repressione di gravi illeciti mediante pene afflittive, comminate direttamente da organi pubblici, o comunque sotto il loro controllo. La legge del taglione, diffusa nell'esperienza di tutto il mondo antico, è il sistema più rudimentale di reazione ad un illecito considerato di grande allarme sociale. Se diventa la regola generale di tutta una comunità, rischia di renderne impossibile la sopravvivenza. Man mano che si rafforzano le istituzioni della comunità politica, è necessario che si indeboliscano i poteri delle collettività minori: la famiglia e il clan gentilizio. La vendetta di sangue, che è caratteristica di una società patriarcale, deve quindi cedere il passo alla tutela statale anche in questo caso. Lo stato deve sostituirsi al privato nell'irrogare delle pene. In origine, non solo c'era il potere, ma soprattutto il dovere da parte dei congiunti di vendicare le offese, in modo particolare l'omicidio. 13 Lasciare un morto invendicato sarebbe stato un illecito religioso, che avrebbe portato a conseguenze estremamente gravi, fino alla rottura della pax deorum. La vendetta era concepita come un sacrificio espiatorio, che dava pace al defunto e purificava la comunità. Ma una volta costituita la città-stato, si aprì una fase nella quale si mescolavano confusamente interventi punitivi dei pubblici poteri, con un ampio margine ancora concesso al farsi giustizia da sé e alla vendetta privata. Il colpevole e i suoi beni venivano consacrati alle divinità offese 14 (e quindi chiunque poteva meritoriamente ucciderlo), o era abbandonato alla legittima vendetta degli offesi. Ma talora si consentiva al reo di espiare, mediante un sacrificio alla divinità (piaculum), o un risarcimento agli offesi. Un momento analogo di transizione tra legge del taglione e repressione criminale pubblica venne vissuto anche dagli ordinamenti medievali, per esempio con il prezzo del sangue, cioè con la monetizzazione dell'offesa. In alcuni casi, rimase un obbligo giuridico e religioso allo stesso tempo il farsi giustizia da sé. Per esempio, il marito tradito aveva non solo il diritto di uccidere la moglie, ma anche il dovere. Se non lo avesse fatto, sarebbe stato lui stesso considerato impuro su un piano religioso. Doveva quindi riunirsi il consiglio di famiglia, ed appoggiare il pater familias, in questa operazione di espiazione religiosa, oltre che di vendetta privata. Uno tra gli illeciti criminali più gravi era l'omicidio, in particolare quello che i Romani definivano in epoca arcaica paricidium: l'uccisione volontaria di un uomo libero. Viceversa l'uccisione di uno schiavo non aveva delle conse- 13 Cfr. Cantarella, Studi sull'omicidio in diritto greco e romano (1980). 14 Ad esempio, il figlio o la nuora che levavano la mano sul padre, erano consacrati ai Mani fami - liari; lo stesso avveniva per la moglie infedele. La rimozione dei cippi di confine durante l'aratura determinava la consacrazione a Cerere dell'offensore e dei suoi buoi.

81 guenze penali, ma solo civili, paragonabili alla soppressione di un animale da soma. La commissione di un omicidio autorizzava i parenti a una vendetta legalizzata, alla presenza delle curie. Anche in questo caso restava comunque un gravissimo problema in capo all'autorità politica: accertare preventivamente chi avesse effettivamente ucciso e in quali circostanze. Nella fase monarchica, la pubblica autorità incaricata di concedere l'autorizzazione alla vendetta legittima era rappresentata da due collaboratori del rex, i quaestores paricidii. I questori (da quaerere = cercare, indagare) erano in un certo senso detective incaricati di accertare se ci fossero gli estremi per concedere agli offesi di farsi giustizia da sé. Successivamente fu introdotta una punizione pubblica: l'annegamento del reo nel Tevere, chiuso in un sacco (poena cullei = pena del sacco). Le XII Tavole distinguevano l'omicidio volontario da quello involontario, per il quale si offriva al reo la possibilità di espiare con il sacrificio di un ariete. 15 Un crimine contro lo Stato dai contenuti incerti era la perduellio, che comprendeva varie fattispecie di alto tradimento e insubordinazione alla pubblica autorità, fra cui il tentativo di impadronirsi con la forza del potere politico. In questo caso intervenivano altri collaboratori del re (poi dei consoli), i duoviri perduellionis: due boia, nominati di volta in volta. Essi dovevano bastonare a morte il reo, sospeso a un albero consacrato agli Dei ìnferi. Sembra che l'accusato potesse cercare di sfuggire alla condanna, invocando la possibilità di combattere con loro davanti al popolo (provocatio). 16 Da questa procedura a sfondo religioso si sviluppò in seguito un vero processo popolare, in cui l'ordalia (certamen) fra l'accusato e i boia fu sostituita dal dibattito tra accusa e difesa. Analoghi alla perduellio erano i casi di intesa col nemico e di rifiuto di obbedienza (proditio), puniti con fustigazione e decapitazione, senza ricorso alla provocatio. Pochi altri erano i crimini esplicitamente previsti e sanzionati: ricordiamo fra gli altri la frode ai danni del cliente, punita con la consacrazione agli Inferi; l'incendio notturno delle messi o della casa, punito col rogo; il maleficio (malum carmen incantare), punito con la morte. A parte questi pochi reati, esistevano una serie di illeciti, alcuni dei quali per noi sarebbero chiaramente penali, ma per i Romani, invece, rivestivano 15 Cfr. Serv., In Verg. Buc., Livio (1.26.5) riferisce che la repressione della perduellio era regolata da una lex horrendi carminis. Nel suo racconto, l'orazio superstite nella lotta con i Curiazi, condannato a morte per l'uccisione della sorella (non è chiaro il nesso con la perduellio), avrebbe invocato il giudizio del popolo, gridando «provoco». Dopo di che si sarebbe svolto un processo popolare, concluso con l'imposizione al reo di un sacrificio espiatorio. Cfr. André, Arbor felix, arbor infelix, in Hommages Bayet (1964), 35 ss.

82 un carattere privato: i delicta. 17 Un delitto nel significato moderno è ovviamente un illecito penale di una certa gravità. Per i Romani si trattava di un illecito civile, dal quale scaturivano obbligazioni ex delicto, sanzionabili attraverso un processo privato, volto ad ottenere non una pena pubblica per colui che avesse violato le leggi, ma un risarcimento economico per l'offeso. L'iniuria era una lesione fisica (successivamente anche morale) arrecata a una persona. Le XII Tavole regolarono tre ipotesi: le semplice iniuria (= aggressione ingiusta), il membrum ruptum (= membro rotto), l'os fractum (= frattura ossea). Nel primo caso era previsto un risarcimento di 25 assi; la rottura di un arto autorizzava l'offeso a farsi vendetta da sé, ma solo in caso di un rifiuto di offrire il risarcimento; la frattura di un osso comportava un risarcimento di 300 assi (150 se la vittima era uno schiavo, da versarsi al padrone). Un'altra violazione per noi tipicamente penale, ma che per i Romani configurava un illecito privato, è il furtum, affiancato nella tarda Repubblica dalla rapina. Solamente il derubato poteva ricorrere in giudizio, con un'azione penale privata, per ottenere non che il ladro venisse punito dalla pubblica autorità, ma che pagasse una somma di denaro al derubato. Si distinguevano due tipi di furto: quello flagrante (il caso del fur manifestus), e quello non flagrante (caso del fur nec manifestus). Se il ladro (fur) veniva colto in flagranza, il derubato poteva ucciderlo, in caso di furto di notte o di resistenza armata. Negli altri casi di flagranza, poteva operare la manus iniectio, quindi ottenere l'assegnazione (addictio) del ladro, per venderlo al di là del Tevere Il processo criminale e la provocatio ad populum Una caratteristica fondamentale della repressione criminale nella società romana è la previsione di pochissime fattispecie di reato. In ogni ordinamento moderno, le norme penali ne stabiliscono invece una grande quantità, e ad ogni fattispecie connettono una pena precisa. Tutta la materia penale è giuri- 17 Gai 3.182: «Passiamo adesso alle obbligazioni che scaturiscono da delictum, cioè se uno abbia commesso un furto, una rapina, un danneggiamento, un'iniuria». Cfr. Longo (G.), Delictum e crimen, in SSE., 88 (1976), 155 ss. Una lex Aquilia introdusse nel III secolo un nuovo delictum: il damnum iniuria datum (danneggiamento), sul quale si veda il capitolo settimo, in fine. 18 L'ius honorarium sostituì questa prassi con un'actio furti in quadruplum per il furto in flagranza. Se invece il ladro non era colto in flagrante, veniva condannato, a seconda dei casi, al doppio o al triplo della somma che aveva sottratto, mediante una legis actio sacramenti in personam. Delicta di epoca più tarda sono il danneggiamento (damnum iniuria datum), previsto dalla lex Aquilia de damno nel III secolo a.c., per l'uccisione o lesione di schiavi oppure bestiame; e la rapina, introdotta nel I secolo.

83 dicizzata, sottoposta al dominio della legge. Nell'esperienza romana è invece lasciata un'amplissima discrezionalità al magistrato, cioè al capo politico. È lui a decidere nella maggior parte dei casi se esiste un pericolo per la collettività, e quale pena si debba comminare all'offensore, senza essere esplicitamente autorizzato da leggi: una multa, l'oppignorazione di cose del colpevole, il carcere, la morte. Il suo potere di coercitio, che rientra nella più generale potestà dell'imperium, è visivamente rappresentato ai cittadini dal piccolo corteo dei littori che lo precede, con i fasci. A rigore di termini, per i Romani la repressione criminale per lo più non è materia di diritto. Solo in pochi casi l'ius Quiritium stabilisce quali sono specificamente i crimini da perseguire e in qual modo, legando le mani al magistrato. Il cittadino ha la possibilità di contrastare questo terribile potere magistratuale, mediante l'istituto della provocatio ad populum (= ricorso al popolo), per ottenere un vero processo in materia capitale (de capite civis). È una delle garanzie costituzionali considerate essenziali al mantenimento della libertas repubblicana. 19 Le XII Tavole vietano di mettere a morte il cittadino senza ricorso al popolo, mentre la tradizione riporta l'istituto della provocatio a una lex Valeria collocata in momenti diversissimi della storia. 20 In realtà la prima forma di provocatio dev'essere stata nient'altro che la sfida ai duoviri perduellionis. Nella tarda Repubblica si tendeva a riportare tutte le affermazioni del principio della libertas il più indietro possibile, fino al VI secolo. Ma probabilmente solo la lex Valeria del 300 determinò un vero e proprio obbligo per il magistrato di non procedere all'esecuzione capitale del cittadino, se non dopo il ricorso al popolo, almeno entro i mille passi dal pomerio. Gli altri riferimenti a leggi Valerie dovrebbero essere frutto di errore o falsificazione. Ciò non esclude che in precedenza ci sia stata la possibilità (non l'obbligo) di accordare il ricorso al popolo. Nella prima metà del II secolo, delle leges Porciae stabilirono che anche la fustigazione (verberatio) fosse coperta da questa garanzia, e che il magistrato che avesse sfidato il divieto dovesse essere punito. In ogni caso, con esse il cittadino acquisì il diritto all'appello al popolo senza limiti territoriali, e quindi anche durante le campagne belliche. Il ricorso al popolo, divenuto un diritto del cittadino, fu ovviamente una prassi usuale, sicché di fatto l'attività coercitiva del magistrato, fino alla convocazione dell'assemblea, divenne una semplice fase istruttoria (anquisitio), a cura dei tribuni della plebe, dei questori o degli edili. Essa si svolgeva in tre 19 Cfr. in generale Amirante, Sulla provocatio ad populum fino al 300, in Iura, 34 (1983), 1 ss. 20 Valerio Publicola l'avrebbe presentata nel 509; o si tratterebbe di una lex Valeria Horatia del 449, o sempre una lex Valeria nel 300. Secondo Cicerone esisteva già durante il Regno.

84 diverse udienze pubbliche, alle quali il popolo partecipava informalmente. Nella prima veniva pronunciata l'accusa, nella seconda avveniva l'escussione delle prove a carico e a discarico, nella terza si aveva l'arringa difensiva e il decreto del magistrato. Se il decreto consisteva in un rinvio a giudizio, allora veniva convocato ufficialmente il comizio. L'assemblea, udita la richiesta del magistrato, e senza ulteriori discussioni, votava se approvarla condannando, o respingerla assolvendo. Al reo era molto spesso concesso di allontanarsi in esilio nel corso delle operazioni di voto, prima che si formasse la maggioranza che lo avrebbe condannato. 5. La giurisprudenza pontificale I mores si fermano, come fonte del diritto, alle XII Tavole: la loro codificazione ne segna anche l'inaridimento. Resteranno sempre, teoricamente, la base del diritto romano, ma verranno rielaborati, superati, e in fondo smentiti dalla giurisprudenza, dall'attività giurisdizionale, e dalla legislazione popolare. Prima dell'esistenza delle XII Tavole, neanche in linea di principio si poteva immaginare che un laico se non forse il re, che era comunque una sorta di sacerdote potesse interpretare i mores maiorum. I costumi degli antenati erano conosciuti a fondo solo dagli esperti del fas, i quali peraltro non vivevano separati dal mondo come un ordine sacro. Al contrario, Cicerone loda come una caratteristica positiva della costituzione romana il fatto che la direzione politica e quella religiosa fossero affidate agli stessi ceti, e spesso alle medesime persone. 21 Ogni anno uno dei membri del collegio pontificale aveva l'incarico di dare responsa ai privati, che ponevano questioni di interpretazione dei mores, e poi anche delle XII Tavole e delle leggi popolari. Erano consultati nel momento di intraprendere un'azione (agere), o di confezionare un negozio, o comunque per porre una questione di diritto. I problemi più rilevanti per la collettività, posti dai magistrati che venivano a prendere consiglio, venivano affrontati collegialmente Cic., De domo, 1.1. Quest'intreccio originario di diritto e religione viene ripreso in epoca classica in una definizione di giurisprudenza di Ulpiano, sostenitore di una funzione sacerdotale e moralizzatrice del giurista, in D (Ulp. 1 reg.): «divinarum atque humanarum rerum notitia, iusti atque iniusti scientia» (= conoscenza delle cose divine e umane, scienza del giusto e dell'ingiusto). 22 Cfr. Vernacchia, Il pontificato nell'ambito della «respublica» romana, in St. Betti, IV (1962), 425 ss.

85 Il responso veniva dato riservatamente, sicché era praticamente impossibile esercitare una forma di controllo da parte dell'opinione pubblica. Era l'anonima espressione di una verità indiscutibile. Oltretutto la religione di Stato inclinava al conformismo, e non consentiva l'emergere di individualità profetiche. Lo stile dei pontefici rispondenti era probabilmente influenzato dalla pratica sacerdotale: secco e autoritativo come i versetti delle XII Tavole o gli oracoli, senza un ragionamento che giustificasse i criteri seguiti. Il collegio pontificale custodiva gelosamente il calendario giudiziario, che permetteva di stabilire in quali giorni fosse fas intraprendere un processo, e sicuramente si tramandavano dei formulari, nei quali si prendeva nota delle regole consuetudinarie, delle procedure, e dei responsi più significativi. All'interno della codificazione decemvirale è evidente la presenza di norme nuove, di ispirazione giurisprudenziale, che costituiscono un deliberato allontanamento dai mores. Si tratta di un modo di procedere che resterà tipico della giurisprudenza romana: modificare le norme stabilite non contraddicendole esplicitamente, ma sviluppandone un senso implicito, utile per i contemporanei. Ad esempio, il pater familias ha il potere di vendere il figlio, ma questo comincia a creare perplessità nell'opinione pubblica. Dice un versetto delle XII Tavole: «Se il figlio di famiglia viene venduto dal padre tre volte, sia libero dal padre». È una sorta di sanzione per un comportamento troppo crudele. Ma la stessa norma può essere piegata a un'interpretazione diversa, utilizzandola per il pater che voglia invece rinunciare volontariamente alla patria potestà, emancipando il figlio. Non bisogna far altro che venderlo simbolicamente a un estraneo di fiducia per tre volte di seguito, facendoselo rendere con la manumissio. Alla terza volta, il figlio diventa un paterfamilias. È un modo brillante per aggiornare l'ordinamento, facendo leva sullo stesso formalismo che caratterizza il diritto romano arcaico. Un altro esempio di innovazione giurisprudenziale, ripresa all'interno delle XII Tavole, si può individuare nel regime matrimoniale. Una delle forme possibili di costituzione della manus sulla donna sposata è l'usus. Dopo un anno di convivenza, la donna entra definitivamente nella potestà del paterfamilias, diventandone in un certo senso figlia. In questo modo la moglie perde ogni rapporto, anche successorio, con la propria famiglia d'origine. Per evitare questo effetto indesiderato, si ricorre ad un'altra interpretazione piuttosto capziosa dei mores maiorum: basta interrompere la convivenza per tre notti all'anno. Si crea quindi un nuovo tipo di matrimonio, che non comporta la costituzione della manus. Gli esperti partono da una norma, in sé chiara e rigida, e deliberatamente,

86 in via di interpretazione, creano una nuova regola. Non il popolo, ma i sapienti stabiliscono le norme, senza render conto ad altri. I Romani hanno in questo una visione decisamente aristocratica, diversa da quella greca. Non sono i retori, con i loro discorsi persuasivi nell'assemblea, a determinare la modifica dell'ordinamento giuridico, ma i tecnici del diritto, che appartengono alla classe dirigente, e ne interpretano gli interessi e la visione del mondo. L'ius è talmente condizionato dalla loro funzione, che si può addirittura sostenere che si identifichi con la giurisprudenza, fino a ritenere inconcepibile un diritto non giurisprudenziale. Tuttavia proprio la codificazione decemvirale mette in luce il principio che il popolo ha la potestà di auto-organizzarsi con norme a carattere legislativo, basate sul principio «quodcumque postremum populus iussisset, id ius ratumque esset» (= l'ultima decisione del popolo vale come diritto). Le XII Tavole costituiscono un momento di passaggio verso un nuovo tipo di giurisprudenza, non più riservata e religiosa, ma pubblica e laica. I pontefici, all'epoca, hanno evidentemente già avviato una profonda riflessione sui mores e sulla possibilità di interpretarli in senso evolutivo. La pubblicazione del codice decemvirale rende possibile a tutti gli uomini colti della città, indipendentemente dal fatto che siano patrizi e pontefici, di conoscere una formulazione ufficiale di una parte dei mores. Il monopolio dell'interpretazione resiste fino agli ultimi anni del IV secolo. Ma già nel momento in cui si comincia a passare da un sistema consuetudinario a un diritto giurisprudenziale, si pongono le basi per la futura laicizzazione della iurisprudentia.

87 CAPITOLO SESTO LA COSTITUZIONE REPUBBLICANA 1. La libertas repubblicana Nel primo libro del De republica (il solo trattato di dottrina dello Stato trasmessoci dalla letteratura latina), Cicerone tributa alla costituzione romana questa lode, attribuendola a Catone: Cic., De rep., 2.1.2: Soleva dire che la nostra costituzione era superiore alle altre, perché in quelle erano stati generalmente degli individui a costituire ciascuno stato con le proprie leggi ed istituzioni mentre il nostro stato non era il frutto dell'ingegno di uno solo, ma di molti, né si era costituito nel corso della vita di un uomo, ma in più secoli ed epoche. In età repubblicana sarebbe stato difficile elaborare il concetto di diritto costituzionale, o in genere di diritto pubblico, se non altro perché l'ius coincideva fondamentalmente col diritto privato. Di ius publicum si parlava soprattutto per intendere le norme derivanti da leggi comiziali, qualunque fosse il loro contenuto. Solo a partire dalla tarda epoca classica, i giuristi si posero il problema di comprendere l'ordinamento statale all'interno dell'ius. Inoltre, le regole di organizzazione delle istituzioni giuridico-politiche erano soprattutto di carattere consuetudinario e pragmatico. La costituzione qui definita status civitatis, in altre fonti forma civitatis o constitutio non era né scritta né rigida. Ma i Romani erano ben consapevoli che con la fine del Regno era iniziato un nuovo regime, fondato su alcuni principi intangibili, 1 la 1 Arist., Pol., a: «La politeia è l'ordinamento cittadino riguardante la distribuzione delle cariche pubbliche, il fine della comunità politico nel suo insieme e quello dei suoi componenti». Cfr. Wirszubski, Libertas (1950; tr. it. 1957), 12 ss.; De Martino, op. cit., 1, 461. L'assetto politico della Repubblica deriva, per Mancuso, Forma di stato e forma di governo nell'esperienza costituzionale greco-romana (1995), 48 ss., da una «convenzione costituzionale». Molto diffusa è anche

88 cui violazione avrebbe esposto gli stessi magistrati all'accusa di alto tradimento e di tentativo di restaurare la monarchia (adfectatio regni). 2 La storia delle istituzioni romane non può prescindere dalla teoria delle costituzioni politiche, affermatasi nell'area ellenica tra il IV e il III secolo a.c., cui abbiamo accennato nel Capitolo Secondo. I Romani infatti impararono dai Greci non solo a ricostruire la loro storia, ma anche a descrivere razionalmente le proprie istituzioni politiche. Il primo ad offrire loro gli strumenti teorici relativamente adeguati fu Polibio da Megalopoli, che visse a lungo nella Roma del II secolo, a contatto del circolo degli Scipioni. 3 Abbiamo visto come i Greci considerassero monarchia, aristocrazia e democrazia le tre forme fondamentali di governo legale; mentre tirannide, oligarchia e governo della plebe ne rappresentavano la versione degenerata. Si riteneva altresì che la combinazione di queste forme, in un medesimo ordinamento politico, desse vita a vari tipi di costituzione mista. Polibio rese popolare l'idea che la costituzione romana fosse appunto un'ingegnosa combinazione di principi diversi, e che questo carattere eclettico costituisse la sua forza. Roma aveva elaborato una formula costituzionale che integrava in un equilibrato regime misto, al riparo da degenerazioni, le tre forme di governo legale. Con un ottimismo che si sarebbe rivelato ben presto eccessivo, Polibio attribuiva a questo regime una durevole solidità. In esso l'imperium dei consoli rappresentava l'elemento regio, il Senato quello aristocratico, e le assemblee politiche quello democratico. L'unità che ne derivava per tutti i ceti della civitas, costituiva il vero segreto dell'inarrestabile potenza di Roma. Polib., ss.: Tre elementi in equilibrio caratterizzavano lo stato, come ho detto. Tramite questi, tutto era governato nei dettagli con tale equità e praticità, che nessuno avrebbe potuto dire se la costituzione fosse complessivamente aristocratica, democratica o monarchica. È chiaro infatti che la costituzione sembra in tutto e per tutto monarchica, se si considera il potere dei consoli. È aristocratica, se invece si considera quello del Senato. la tesi opposta, che il termine costituzione vada usato, in contesti pre-moderni, esclusivamente in senso fattuale e non normativo. Cfr. Cerami, Potere e ordinamento nell'esperienza costituzionale romana (1996), 57 ss. 2 Ad esempio, Cic., Lael., 12: «Tiberio Gracco tentò di rivestire un potere regale, o proprio regnò per pochi mesi». 3 Polibio venne in Italia come ostaggio offerto dalla Lega Achea, dopo la battaglia di Pidna, del 167. Strinse amicizia con P. Cornelio Scipione Emiliano, che seguì nella terza guerra punica nel 147. Dopo la distruzione di Corinto, fu inviato dai Romani a comporre i contrasti con le città achee. Cfr. Gigante, La crisi di Polibio, in PP, 16 (1951), 33 ss. Dei 40 libri delle Storie, che partono dalla prima guerra punica, ci restano i primi cinque, oltre a numerosi frammenti. Sulla costituzione mista, cfr. von Fritz, The Theory of the Mixed Constitution in the Antiquity (1954).

89 Ma se si guarda al potere della massa, appare senza dubbio democratica. Certamente la Repubblica esisteva in funzione degli interessi del popolo, titolare di una teorica sovranità, definita maiestas. 4 Non si trattava però di una comunità politica democratica, anche se tra i valori alla base delle istituzioni si attribuiva un ruolo centrale all'eguaglianza dei cittadini e alla libertà politica. Prima di tutto, la democrazia, nell'accezione antica del termine, era caratterizzata dal fatto che il potere era esercitato in funzione degli interessi generali direttamente dal popolo riunito in assemblea e libero di esprimersi. Vedremo come queste condizioni erano tutt'altro che realizzate nella costituzione romana, e che quindi la sovranità era in effetti divisa fra la massa del popolo e il Senato. La libertà (libèrtas) è evidentemente un concetto generico ancor più del diritto. Non intendiamo comunque riferirci all'accezione naturale del termine, la «potestas vivendi ut velis» (= possibilità di vivere come si vuole), 5 ma ad una forma di libertà giuridica, garantita, e quindi anche limitata, da leggi. In particolare, la libertà garantita dalla Repubblica è basata su leggi eguali per tutti (aequa libertas). 6 Il tema ritorna infinite volte nelle opere di Cicerone, e in particolare nel De republica: la libertà implica la «par condicio» dei cittadini, poiché la città è una sorta di società, di cui tutti fanno parte (1.32). In una comunità di cittadini liberi, debbono valere le stesse regole per chiunque, in modo che si realizzi il dominio astratto della legge, e non l'arbitrio dei capi politici. La libertas, conquistata con l'abbattimento della monarchia etrusca, comporta dunque un notevole grado di eguaglianza politica. Questo non significa però che si debba rimuovere qualsiasi gerarchia all'interno del popolo. Come vedremo, la libertà repubblicana va coordinata non solo con l'eguaglianza, ma con un terzo valore, non facile da comporre con i primi due: il riconoscimento della differente dignità dei vari ceti sociali e dei singoli cittadini. La scissione fondamentale della società romana tra liberi e schiavi, costituisce la base di partenza per definire la libertà in termini politico-giuridici. Essenzialmente è libero chi non è sottoposto alla potestà di un padrone. Questo semplice concetto viene esteso anche al piano costituzionale: una comunità politica si definisce libera quando è in grado di autoamministrarsi, e quindi 4 Cic., Pro Sext., 38,83: «maiestas populi Romani». 5 Cic., De off., Cic., De off., 2.12: «le leggi sono state inventate perché parlino sempre a tutti con una voce sola ed eguale»; pro Cluentio, 146: «I magistrati sono ministri delle leggi, i giudici ne sono gli interpreti. Tutti dobbiamo farci schiavi delle leggi, per potere essere liberi».

90 non è soggetta ad un padrone, sia esso un re o uno stato estero. La libertas appare strettamente legata ad una costituzione pluralistica: uno Stato libero è essenzialmente una res publica. In merito alla regalità, bisogna notare che esiste una significativa differenza teorica tra la definizione romana e quella greca. Non c'è, fino alla tarda Repubblica, una precisa distinzione tra il rex e il tiranno, data la tradizione complessivamente anti-monarchica (odium regni), dell'aristocrazia senatoria. Anche Cicerone, pure stimando che la retta regalità sia capace di tutelare la sicurezza e l'eguaglianza, rileva che il regno è inconciliabile con la libertà, che consiste nel non aver nessun padrone, per quanto buono egli sia. 7 Il potere del re (e soprattutto del tiranno Tarquinio il Superbo) trovava riscontro per analogia con i rapporti privatistici, nella situazione di subordinazione filiale o addirittura di servitium in cui versavano i sudditi. Al contrario, la cessazione del potere regio aveva determinato la libertas della comunità politica. I sudditi si erano trasformati in liberi cives, come schiavi manomessi. Il rovesciamento della monarchia aveva fatto sì che i cittadini acquistassero la possibilità di disporre di sé e dei beni pubblici. 8 Non sembra si possa dire, usando una terminologia moderna, che i cittadino come singoli avessero dei diritti nei confronti dello Stato. Ma perché esista la res publica, e si mantenga la libertas, sono comunque necessarie determinate condizioni e garanzie costituzionali, sia a tutela del singolo cittadino, che a vantaggio della collettività nel suo complesso. La garanzia fondamentale del cittadino consiste nella provocatio ad populum, un modo efficace per arginare l'imperium magistratuale. Essa renderà particolarmente ambita la cittadinanza romana. «Civis Romanus sum» (= sono cittadino romano): questa è la dichiarazione che ciascun cittadino può orgogliosamente opporre, anche nelle province, alla pretesa delle autorità di condannarlo a pene corporali, senza un giudizio popolare. Inoltre il fatto stesso che esistano varie magistrature, per lo più collegiali, e in particolare una come il tribunato (in grado di intervenire a tutela del singolo, e addirittura di paralizzare tutte le altre col suo veto), permette un equilibrio dei poteri, che argina i rischi di ritorno alla monarchia. Ma la libertà nel senso antico del termine è certo cosa notevolmente diversa da quella dei moderni. In una famosa conferenza tenuta alla Sorbona all'ini- 7 Cic., De rep., Cfr. Cic., De rep., 3.43; Tusc., 4.1; Tac., Hist., ss. L'analogia tra la potestas del padre e quella del re era un luogo comune nella cultura politica romana come in quella greca. Ma a Roma il paterfamilias aveva diritto di vita e di morte sui figli, ed era inoltre l'unico titolare del patrimonio. Per questo il rex è descritto talora come l'unico soggetto autonomo, titolare di ogni potestas sulle persone e sulle cose, come il paterfamilias delle XII Tavole.

91 zio dell'ottocento, Benjamin Constant, uno dei grandi teorici del pensiero politico liberale, distinse i due concetti in modo radicale. 9 La «libertà dei moderni» è connessa a una partecipazione politica del cittadino limitata ad alcuni particolari momenti, quando delega ai propri rappresentanti l'esercizio della sovranità per la parte che gli compete. La «libertà degli antichi» invece è basata sull'uguaglianza davanti alla legge (isonomìa) e sull'uguale possibilità di esprimere la propria volontà nelle assemblee (isogorìa). Nel concetto moderno di libertà si insiste soprattutto sull'autonomia dell'individuo rispetto alla collettività. Si attribuiscono al soggetto una serie di diritti, non solo nei confronti degli altri cittadini, ma anche dello Stato, e addirittura dell'intera umanità. L'individualismo è invece lontano dalla mentalità degli antichi: nel conflitto tra collettività e cittadino, è certamente la prima a prevalere. La respublica esercita un intensissimo controllo non solo sulla vita politica, ma anche su quella privata, ingerendosi nelle questioni più intime dell'individuo, sorvegliandone le amicizie, i rapporti familiari, il comportamento religioso. Si tratta di un controllo tanto più efficace e temibile, in quanto non regolato e quindi limitato dal diritto, ma rimesso al potere discrezionale dei censori. 2. Aequitas e dignitas Il concetto di libertà si lega a quello di eguaglianza di diritto (aequitas, l'isonomia dei Greci). Essa era limitata ad alcuni, sia pur significativi, punti di vista. Ancora il De republica ci può servire come guida: Cic., De rep., 1.43: Ma l'eguaglianza è in sé ingiusta, in quanto non prevede alcuna gradazione per dignità 1.47: Sicché in nessun altro stato, se non quello in cui il popolo è sovrano, abita la libertà. Certo non ci può essere nulla di più dolce di essa. Ma se non è equa non è neanche libertà. E ancora, nel De legibus: Cic., De leg., : I nostri antenati posero un'ammirevole regola per il futuro: proibirono di proporre leggi riguardanti individui, cioè privilegi. Che c'è infatti di più ingiusto di una legge del genere? In realtà il termine legge si riferisce propriamente a ciò che è stabilito e prescritto per tutti. 9 Cfr. Giliberti, Diritti umani. Un percorso storico, II ed. (1993), 56 ss.

92 Le discriminazioni sono possibili, anzi connaturate alla struttura aristocratica, censitaria e patriarcale della società. Ma non debbono essere arbitrarie. L'aequitas si traduce quindi in un generico principio di giustizia: la necessità di trattare in modo simile i casi simili, evitando arbitrari privilegia, positivi o negativi, che discriminino dei cittadini senza una valida ragione. Più in là non si procede. Anche a voler tacere delle differenze tra liberi e schiavi, uomini e donne, patres e filiifamilias, la parità è da intendersi in senso assai ristretto: la civitas risulta divisa in gruppi sociali di diverso rango, con diritti e doveri differenziati. Del resto, questo era vero anche nell'atene dell'età di Pericle, che mentre esaltava la diversa dignità dei cittadini, li riconosceva «tutti eguali per quanto riguarda le liti private». 10 Pure l'eguaglianza romana coinvolgeva in una certa misura il diritto privato, sebbene con limiti molto più marcati, dovuti alla struttura più intensamente patriarcale e censitaria della società. 11 Un eguale principio di parziale eguaglianza vigeva in materia di repressione criminale. Cic., Pro Milone, 7.17: Benché ci sia una differenza tra i ceti alti e quelli inferiori della società, un crimine di omicidio deve essere regolato con le stesse norme e le stesse pene. Ma vedremo che quello di Cicerone era più un auspicio, che una realtà effettiva. Nell'ambito dei rapporti politici, le differenze giuridiche tra i vari gruppi sociali erano più evidenti. Come riporta Dionigi d'alicarnasso, una maggiore eguaglianza (insieme con la certezza del diritto) fu semmai rivendicata dalla plebe in lotta contro il patriziato per il pareggiamento delle classi: 10 Cfr. Tucid., 2.37: il discorso che nella Guerra del Peloponneso Tucidide fa pronunziare a Pericle in lode della costituzione democratica ateniese. Vedi anche Arist., Const. Aten., Anche l'ius honorarium continuò a ribadire esplicitamente le disparità di trattamento. Per esempio, quando si trattava di autorizzare un'actio de dolo (che poteva condurre ad una condanna infamante), il pretore si riservava un esame sommario della lite, che aveva tra l'altro proprio la funzione di evitare applicazioni troppo rigorose del principio di eguaglianza. Cfr. D pr. (Ulp. 11 ad ed.): «E a certe persone non viene concessa: per esempio ai figli o ai liberti contro i padri o i patroni, in quanto è infamante. Ma nemmeno si dovrà concedere a un uomo di umili condizioni contro chi eccelle per dignità: ad esempio a un plebeo contro un ex-console di indiscutibile prestigio, o a un depravato e a un prodigo, o a un uomo dalla vita per altri motivi riprovevole, contro uno di migliore condotta. E anche Labeone è d'accordo». Ulpiano scrive nel tardo Principato, ma si riferisce a un concetto ben più risalente, chiarendo come l'eguaglianza giuridica valga essenzialmente tra individui dello stesso ceto, condizione e credito sociale. Il principio dell'aequitas sembra cedere di fronte a quello della dignitas.

93 Dion. Halic., 10.1: Ma d'altro canto, avendo i tribuni esaltato l'eguaglianza politica come il sistema migliore per governare uomini liberi, il popolo era di nuovo in tumulto, e voleva che ogni rapporto pubblico o privato fosse regolato dalle leggi. Infatti a quell'epoca in Roma né le norme, né i diritti politici erano eguali per tutti: anzi non erano neanche scritte tutte le leggi. Anche dopo la parificazione delle classi, restò però inconcepibile un soggetto giuridico unificato (come l'astratto cittadino, ovvero la persona senza altra specificazione, degli ordinamenti moderni). A parte la scissione tra patrizi e plebei, che pur diminuita si perpetuava, i cittadini romani erano inquadrati in classi di censo, con diritti e poteri differenti. Le donne erano prive di diritti. A differenza dei cittadini liberi per nascita (ingenui), gli ex-schiavi (libertini) non potevano accedere alle magistrature. Infine la nobilitas senatoria sovrastava ogni altra componente della società con la propria superiore dignitas. In effetti le classi dirigenti romane, ostili sia al regno che alla democrazia, si orientarono verso un sistema che in linea di principio riconosceva la sovranità popolare, ma con tali correttivi a favore dei ceti abbienti, da configurare in effetti un regime misto, prossimo a quello aristocratico. È pur vero che la classe al potere era legittimata non dal semplice principio ereditario, ma da una funzione politica, in ultima analisi elettiva. Era quindi notabilato, più che una vera e propria aristocrazia. Ma le istituzioni repubblicane perpetuavano ed amplificavano le differenze create dal denaro e dalla politica. La contestazione fondamentale che si può muovere all'analisi polibiana è che in realtà, fra i tre elementi, quello aristocratico era preponderante rispetto agli altri due. Non solo il Senato era direttamente un organo della nobilitas, ma esso riusciva a condizionare fortemente le magistrature. Riguardo poi alle assemblee popolari, avremo modo di constatare quanto poco rispondessero al modello democratico. Inquadreremo quindi la forma costituzionale di Roma nella definizione di repubblica aristocratica, pur tenendo conto del fatto che la nobilitas non era una casta rigidamente chiusa, e necessitava comunque della conferma elettorale. Ma era evidente, e socialmente accettata, la pretesa di godere di una supremazia ereditaria all'interno del popolo. La costituzione, nei modi che più avanti esamineremo, era congegnata in maniera tale, da perpetuare l'egemonia delle famiglie nobili. La Repubblica realizzava dunque una forma di governo che Aristotele avrebbe certo definito timocrazia (= governo dei nota-

94 bili). 12 Il termine deriva dal greco timè (= onore, qualità intrinseca di una persona cui si deve rispetto). La costituzione timocratica parte dal presupposto che i cittadini non sono uguali, pur avendo un certo livello minimo di diritti e di doveri comuni. Essi vanno ripartiti in classi socialmente e giuridicamente differenziate. Ogni cittadino ha una diversa dignità: un termine, come si può immaginare, estremamente sfuggente. Secondo il suo rango, ciascun cittadino maschio e adulto partecipava alla vita politica. In concreto, la costituzione romana era organizzata in modo tale da attribuire più potere ai ricchi. Era un forma di eguaglianza giuridica molto più limitata rispetto alla nostra, e tuttavia quanto meno evitava che le discriminazioni sociali si trasformassero in un sistema di caste, definitivamente chiuse ed ereditarie. La disuguaglianza di diritto veniva giustificata, in sede di ricorso etico-politico, sulla base della considerazione che i privilegiati avevano più obblighi nei confronti della collettività rispetto ai poveri. Erano obblighi soprattutto di carattere militare: i cittadini delle classi più alte erano chiamati alle armi molto più spesso. 13 Quindi si realizzava, all'interno della società romana, un ideale di uguaglianza che non era aritmetico, ma geometrico. Secondo Ulpiano, che riportava una definizione diffusissima nel monto greco, la giustizia era «la perpetua e costante volontà di attribuire a ciascuno il suo». 14 Ma si trattava di un suo differenziato sulla base della diversa dignità e ricchezza. Quindi si riteneva un fatto del tutto normale, non contraddittorio con il principio di uguaglianza, che esistesse un notabilato politico, al cui interno circolavano perpetuamente, o quasi, le più alte cariche dello Stato. I nobiles erano cittadini che meritavano di trovarsi in una posizione di privilegio, se non per le loro beneme- 12 Nella Grecia del V e IV secolo a.c., l'ascesa di nuovi ceti possidenti, estranei alle antiche nobiltà fondiarie, dette vita al dominio delle aristocrazie del denaro ( plutocrazia ), fondato sulla discriminazione dei cittadini per classi di censo. Mentre Platone considerava questo regime la forma peggiore di oligarchia, Aristotele l'apprezzava, in quanto incontro a metà strada tra il principio aristocratico e quello della sovranità popolare. Lo definì perciò non plutocrazia, ma politia oppure timocrazia : una forma di governo popolare controllata dai ceti possidenti. Cfr. Arist., Pol., 3.10 ss. I principi timocratici sono ben diversi da quelli di una democrazia di tipo ateniese. Così ad esempio risulta dalla definizione di democrazia contenuta nelle Supplici di Euripide (404 ss.): «Qui non cercare un tiranno: la città non è sotto il dominio di un uomo, ma libera. Il popolo è sovrano, e i magistrati si avvicendano annualmente. Il ricco non gode di privilegi, e il povero è uguale a lui». Ancor più distante è la timocrazia da una moderna democrazia sociale. Cfr. la Costituzione italiana, art. 3, comma primo: «Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono eguali davanti alla legge, senza distinzione di sesso, di razza, di religione, di opi - nioni politiche, di condizioni personali e sociali». 13 Cfr. Dion. Halic., D pr. (1 reg.). Cfr. Arist., Pol., b.

95 renze a favore della collettività, quanto meno per quelle dei loro antenati. È naturale che alla fine il Senato, cioè l'assemblea dei maggiorenti della nobilitas, venisse considerato in una posizione di preminenza e tutela rispetto al popolo. La struttura timocratica della società era fissata da un atto rituale e giuridico che si rinnovava ogni lustro: il censimento. Era un'operazione che in un primo luogo ripartiva i cittadini all'interno delle cinque classi serviane, nelle quali era articolata la principale assemblea politica di età repubblicana, i comizi curiati. Inoltre enucleava dalla popolazione un gruppo ulteriormente privilegiato, composto dagli equites, l'aristocrazia del denaro. Il censimento serviva ancora a individuare chi era degno di rimanere all'interno del Senato, o di esservi ammesso per la prima volta. Quindi il census assegnava il posto giusto che ciascun cittadino doveva occupare nella società per almeno cinque anni, attraverso un'operazione di stima, sia materiale che morale. Un cittadino degno per motivi economici di far parte di una classe privilegiata, poteva essere declassato o multato se il suo comportamento, pubblico o anche privato, non corrispondeva ai canoni stabiliti dalla società. Era un controllo che coinvolgeva aspetti anche piuttosto intimi: ad esempio, un'eccessiva esibizione di ricchezza, la negligenza nella coltivazione della terra, il celibato, la mancanza di figli, potevano escludere dalle classi e dagli ordini più prestigiosi. Era un controllo anche di tipo politico, su comportamenti giuridicamente non sanzionabili, e valutati dai censori in maniera estremamente arbitraria. Un censore poteva persino declassare un magistrato che avesse proposto un provvedimento politico sgradito. 15 Lo svolgimento delle operazioni di censimento richiedeva la presenza del cittadino a Roma. Naturalmente alla fine della Repubblica, su circa un milione e mezzo di cittadini romani, presenti certamente in gran numero a Roma e nei dintorni, ma anche sparsi in moltissime regioni conquistate in tre continenti, chi andava effettivamente a rendere la dichiarazione del censo era una stretta minoranza. Certo era uno dei doveri fondamentali del cittadino, la cui violazione esponeva addirittura ad essere condannato alla schiavitù. Ma si poteva delegare un altro cittadino romano a presentare la dichiarazione, garantendone la veridicità. A partire dal II secolo, i ceti plebei più forti (grandi mercanti, finanzieri, appaltatori di imposte e di lavori pubblici), daranno vita ad una sorta di seconda aristocrazia, apertamente caratterizzata dal censo: i cavalieri (equites), che 15 Cfr. in generale Piéri, L'histoire du cens jusqu'à la fin de la République romaine (1968); Nicolet, Il mestiere di cittadino nell'antica Roma, II ed. (1979; trad. it. 1992).

96 saranno il vivaio dal quale la nobilitas trarrà nuovi apporti. Neanche questa sarà un'aristocrazia di sangue: i loro privilegi (quelli di fatto e quelli stabiliti dalla legge) avranno come condizione il successo economico. Ma attribuire dei privilegi a un ceto di possidenti, significa tendere a trasformarlo in una vera aristocrazia, di fatto ereditaria. In fondo, come ben sapeva Aristotele, la nobiltà non è altro che «ricchezza antica». 3. I magistrati La Repubblica era caratterizzata dal fatto di avere al vertice dello stato non più un'autorità monocratica e vitalizia, ma una coppia di magistrati annuali, i consoli. Rispetto al Regno essa dunque era percepita soprattutto come un regime consolare. 16 Anche le altre magistrature erano per lo più collegiali. Attualmente intendiamo per magistrato un pubblico ufficiale normalmente un funzionario retribuito, nominato dopo un concorso che esercita il potere giurisdizionale. I Romani definivano invece magistrato qualsiasi pubblico ufficiale, dotato di un mandato temporaneo e gratuito, conferitogli generalmente dalle assemblee politiche. Il sistema repubblicano era fondato su una gerarchia di magistrature con competenze diverse. I loro titolari, soprattutto i consoli, una volta espletato con onore il mandato, potevano aspirare ad essere accolti a vita nel Senato. Quindi i tre elementi della costituzione si connettevano in questo modo: il popolo eleggeva i magistrati, e gli ex-magistrati, opportunamente selezionati, integravano i ranghi senatori. Il Senato infine aveva la funzione di controllare l'azione di governo degli altri organi dello stato, e di dare delle direttive politiche generali. La magistratura era caratterizzata da un potere genericamente qualificato come potestas, mediante il quale era possibile rappresentare il popolo romano, dando ordini in suo nome. Tutti i magistrati ne erano dotati. Solo alcuni invece avevano l'imperium, un tipo particolare di potestà, analogo a quello del re della fase etrusca. Era un potere di derivazione militare, che consentiva di chiamare alla leva, di condurre l'esercito in battaglia prendendo personalmente gli auspici, di dare ordini ai cittadini, applicando anche una coercizione diretta nei loro confronti. Si articolava in due distinti aspetti: civile (impe- 16 Cfr. Liv., ss.: «Da allora ha origine la libertà, più per il fatto che si limitò l'imperium consulare a un anno, che per la diminuzione di quello che era stato il potere regio. Infatti i primi con - soli conservarono tutte le prerogative e le insegne. Si ebbe solo cura di evitare che venisse raddoppiato il terrore, il che sarebbe successo se entrambi avessero conservato i fasci».

97 rium domi) e militare (imperium militiae), da esercitarsi solo all'esterno del pomerio. Quando si era all'interno della cerchia sacra, le asce dei littori dovevano essere tolte dai fasci. Il magistrato esercitava un potere giurisdizionale in campo civile e militare, ma il primo era di fatto riservato ai pretori e agli edìli curùli. L'imperium conferiva, rispetto ai magistrati che ne erano sprovvisti, un potere maggiore, tendenzialmente illimitato, se non intervenivano gli elementi di freno previsti dalla costituzione: la collegialità di molte magistrature, il veto tribunizio, la gerarchia delle potestà, che vedeva al vertice i consoli. In base alla potestà nei confronti dei cittadini, i magistrati erano ordinati in una scala di importanza: consoli, censori, pretori, edili curuli, tribuni della plebe, questori, edili della plebe. Nei rapporti di potere all'interno della magistratura, si deve inoltre considerare che i magistrati dotati di imperium prevalevano sugli altri. Le magistrature possono essere inquadrate nelle categorie seguenti: A) Sine imperio, cioè dotate della semplice potestas (questori, edili, tribuni, censori) e cum imperio (consoli, dittatore e magister equitum, pretori). B) Ordinarie (rinnovate ogni volta alla scadenza) e straordinarie (utilizzate solo in circostanze particolari). Di quest'ultima categoria di magistrati, il più importante era il dittatore, col suo subordinato, il magister equitum. Magistrati straordinari erano anche i decemviri ed i tribuni militum consulari potestate. C) Permanenti (in carica da un'elezione all'altra) e non permanenti (i censori, che, eletti ogni cinque anni, restavano in carica al massimo diciotto mesi). Erano quindi magistrature ordinarie permanenti: consolato, pretura, edilità, questura, tribunato della plebe. D) Curuli e non. Le prime erano quelle di più altro prestigio, originariamente riservate al patriziato, cui venivano conferite le insegne della sella curule e della toga pretesta: dittatore, pretore, consoli, censori e edili curuli. E) Maggiori e minori. Una cerchia ristretta di magistrature conferivano al titolare gli auspicia maiora, prevalenti sugli altri: censori, consoli, dittatori e pretori. F) Plebee e popolari. Magistrati plebei erano i tribuni e gli edili della plebe.

98 A differenza dei primi, i magistrati del popolo potevano prendere gli auspici. I magistrati, a parte il dittatore e il suo subalterno, erano eletti dai diversi tipi di assemblee politiche: i maggiori dai comizi centuriati, i minori dai comizi tributi, e quelli plebei dai concili della plebe. Le procedure elettorali erano fortemente condizionate dal magistrato che presiedeva l'assemblea: egli non si limitava a proclamare gli eletti, ma presentava le candidature, e arrestava a suo arbitrio le operazioni di voto, se rilevava auspici nefasti. I cittadini di condizione libertina e coloro che si dedicavano a mestieri indegni o umili erano esclusi dal diritto di presentare la candidatura (ius honorum). Nel II secolo si stabilì la regola che avessero l'elettorato passivo solo i cittadini di rango almeno equestre. Una lex Villia del 180 a.c. fissò delle regole per percorrere i vari gradi della carriera politica (cursus honorum): era vietato cumulare più magistrature, doveva intercorrere una pausa di almeno due anni tra l'una e l'altra, tranne la censura. I giovani rampolli dell'aristocrazia iniziavano dalla questura, poi eventualmente ricoprivano una carica plebea (sempre che non fossero patrizi). Dopo la questura, si poteva accedere all'edilità curule, alla pretura e poi al consolato. Per diventare censori o dittatore, occorreva essere stati precedentemente consoli. 4. Magistrature maggiori Al vertice dello stato è la coppia dei consoli (cònsules), di pari potestà e dotati dell'imperium supremo. 17 Per collocare il consolato all'interno delle categorie che abbiamo esposto, possiamo definirla una magistratura maggiore, curule, ordinaria, permanente, cum imperio. I consoli sono eponimi, cioè l'anno viene identificato dai nomi della coppia magistratuale. Vengono eletti ogni anno dai comizi centuriati, cioè dall'assemblea popolare maggiore, diversi mesi prima di entrare in carica. Nel caso uno dei due venga a mancare, si procede, mediante elezioni suppletive, a sostituirlo con un consul suffectus, che rimane in carica fino alla scadenza dell'anno. I consoli hanno la facoltà di convocare e presiedere (ius agendi) le assemblee 17 Cfr. Gell., Noct. Att., 13.16: «Il console può impedire a tutti i magistrati di convocare assemblee e fare discorsi politici. Il pretore può impedire a tutti i magistrati di convocare assemblee e fare discorsi politici, fuorché al console. I magistrati minori non possono impedire né la convocazione delle assemblee né i discorsi politici».

99 popolari e il Senato, nonché di presentare proposte di legge e candidature. Esercitano inoltre tutta la gamma di poteri politico-militari connessi con l'imperium. Teoricamente potrebbero imporre il proprio potere anche al Senato, ma in realtà ne dipendono dal punto di vista finanziario, in quanto esso amministra il Tesoro, e quindi autorizza le loro spese. Una magistratura suprema straordinaria è il dictator, già magister populi, designato generalmente in caso di pericolo interno o esterno da uno dei consoli, su autorizzazione del Senato, e per non più di sei mesi. È possibile trovare, anche un tipo di dittatore dotato di poteri circoscritti al compimento di un singolo atto, per il quale non si trovino i magistrati competenti in città: ad esempio la convocazione di un'assemblea o un rito religioso. Il dittatore è l'unico magistrato che goda dell'imperium militiae anche all'interno del pomerio. Neanche i tribuni possono contrastarlo col loro veto. Egli assume i poteri della coppia consolare, che formalmente non decade dalla carica, ma rimane sospesa. Dunque è scortato da ventiquattro littori, la somma di quelli dei consoli. Come il re, alla cui figura si ispira con ogni evidenza, il dittatore nomina un magister equitum, suo subordinato, liberamente revocabile. Il ricorso al dittatore non fu mai molto frequente. L'ultimo dictator optimo iure (= con pieni poteri) si ebbe nel 216, dopo la battaglia di Canne. Poi la magistratura fu ripresa da Silla e da Cesare, fino ad essere addirittura abolita da Antonio nel 44 a.c. La censura, sviluppatasi prima nell'ambito del tribunato militare, e poi divenuta una magistratura a sé, ha la sua ragione di essere nella necessità di procedere, ogni cinque anni (lustrum), al censimento dei cittadini. È un'operazione di grande importanza politica, il che giustifica l'altissimo onore connesso con questa carica, cui sono destinati solo gli ex-consoli e gli ex-dittatori. I censori sono una magistratura ordinaria ma non permanente, restando in carica fino all'espletamento delle operazioni del censimento, e non oltre i diciotto mesi. Non è dotata di imperium, ma neanche è sottoposta alla potestà di altri magistrati, o al potere di veto dei tribuni. Oltre alle loro funzioni caratteristiche, i censores esercitano il controllo sui costumi (= cura morum), che si esprime nella facoltà di emanare una nota censoria. Essa può determinare conseguenze quali l'infamia, 18 il declassamento, l'espulsione dal Senato. Un plebiscito Ovinio, di cui tratteremo più avanti, attribuirà loro anche la facoltà di 18 I cittadini che venivano espulsi dalla loro tribù ad opera dei censori erano definiti aerarii (= semplici contribuenti). Si distinguevano in infames (che avevano subito condanne penali infamanti) e ignominiosi (colpiti da nota censoria per cattivi costumi o opinioni politiche sovversive). I primi erano privati dei diritti politici ed esclusi dall'esercito; gli altri erano privati solo dell'elettorato attivo.

100 scegliere i membri del Senato. Tra le loro competenze figurano infine delle responsabilità finanziarie, quali la locazione dell'ager publicus. Al di sotto dei consoli troviamo il pretore, che è una magistratura monocratica. Al praetor, benché sia dotato di imperium, e quindi possa condurre l'esercito, è affidato soprattutto il potere giurisdizionale in campo civile. Come abbiamo visto, è presso il suo tribùnal che viene resa giustizia nelle controversie tra privati. Il pretore assicura che le liti giudiziarie procedano secondo le regole stabilite dal diritto, consegnando poi le parti ad un cittadino privato, che fa da giudice. Dal fatto che il pretore è un magistrato, deriva l'uso moderno di chiamare con questo nome i funzionari che esercitano il potere giurisdizionale. Nell'ambito della sua attività, il pretore ha l'ius edicendi, cioè il potere di emanare un editto, con il quale informa la cittadinanza dei criteri cui si atterrà nel rendere giustizia. È anche questa una magistratura maggiore, e quindi come i consoli viene eletto dai comizi centuriati. Ha l'ius agendi cum populo e quindi la facoltà di presentare proposte di legge e cum Senatu. Nel 242 a.c., quest'unico magistrato con funzione giurisdizionale fu duplicato. Venne cioè creato un secondo pretore, per dirimere le controversie tra cittadini romani e peregrini (= stranieri), oppure tra stranieri, il più delle volte commercianti, che litigavano tra loro nella città di Roma. Si era nel pieno delle guerre puniche, e Roma era già riuscita in quest'epoca a conquistare una parte notevole del Mediterraneo occidentale, il che la metteva a stretto contatto con civiltà economicamente e civilmente più sviluppate. Bisognava assicurare tutela ai commercianti stranieri, abituati ad agire in base al loro diritto e alle loro consuetudini, parlando una lingua diversa da quella dei Romani. Si rendeva necessario un pretore per gli stranieri, il praetor peregrinus. Quindi l'altro pretore, per contrasto venne chiamato praetor urbanus. I pretori erano inviati, come vedremo, a governare le province. Inoltre fu loro affidata la presidenza delle giurie criminali permanenti. Entrambe queste esigenze condussero all'aumento del loro numero, che arrivò a otto all'epoca di Silla. 5. Magistrature minori e plebe L'edilità curule risale alle leggi Licinie Sestie. Le funzioni degli aediles curules sono simili a quelle degli edili plebei: sorveglianza dei mercati, dell'approvvigionamento alimentare, dei giochi pubblici, controllo della viabilità e dell'edilizia pubblica, e in particolar modo dei templi. A differenza degli edili

101 plebei, quelli curuli hanno anche un potere di carattere giurisdizionale. Come i pretori, presiedono alle liti tra privati, ma soltanto per argomenti che riguardino il controllo dei mercati, e in quest'ambito hanno la possibilità di emanare un proprio edictum. I questori nascono come quaestores parricidii di nomina regale, e poi consolare. 19 Da subordinati dei consoli, diventarono magistrati veri e propri, quando venne loro affidata la custodia dell'erario del popolo romano, nel tempio di Saturno. Ai due questori urbani se ne aggiunsero prima altri due, per seguire i consoli in guerra e amministrare i fondi a loro disposizione; poi altri ancora nelle province, fino a diventare quaranta con Cesare. Una serie di magistrature inferiori, al di sotto anche della soglia minima del cursus honorum, sono indicate con la denominazione cumulativa di vigintisexviri (= i ventisei). I più importanti sono i decemviri litibus iudicandis, che si occupano di processi di libertà e coordinano il tribunale centumvirale, competente in materia di processi di eredità. Citiamo ancora i tresviri capitales, cui è affidata l'esecuzione delle sentenze di morte, la sorveglianza delle carceri, un potere di polizia notturna e di giustizia sommaria su schiavi e plebei. Sono originariamente nominati dal pretore, successivamente dai comizi tributi. Nel 367 si verifica l'integrazione non solo dei due ordini della società, ma anche delle magistrature dello stato quiritario con i capi della plebe. I tribuni vengono riconosciuti magistrati dello stato, benché siano eletti dai soli plebei e abbiano la specifica funzione di difendere gli interessi della plebe. Hanno ovviamente l'ius agendi cum plebe, ma anche la facoltà di presiedere e convocare il Senato. La loro specifica funzione si sviluppa sostanzialmente in due modi: da un lato hanno l'auxilium nei confronti del singolo, e dall'altro la possibilità di bloccare qualunque decisione magistratuale tranne quelle dei censori che contrasti con gli interessi dell'intera classe plebea (intercessio). Se i tribuni della plebe decidono di fronteggiare le massime cariche dello stato, si può arrivare a una crisi costituzionale e alla paralisi delle istituzioni. Tra l'altro, essi possono impedire la presentazione delle proposte dei magistrati; non hanno invece la possibilità di paralizzare le leggi comiziali, in quanto rappresentano la volontà dell'intero popolo. Sono in grado di bloccare anche i processi, per lo meno nella fase in iure; ma nulla possono contro le decisioni dei giudici privati. La loro giurisdizione criminale è sottoposta al ricorso al popolo. Gli edili plebei, divenuti anch'essi una magistratura, assumono funzioni 19 Per Pomponio, invece, erano definiti così perché avevano il compito di chiedere e custodire il denaro pubblico: D (l. sing. enchir.).

102 specificamente amministrative. Accanti agli edili della plebe, i patrizi pretendono una nuova coppia di magistrati. Quindi ci saranno una coppia di edili plebei votati dalla sola plebe, e una di edili curuli eletti da tutto il popolo. 6. Il Senato Il Senato è un'assemblea composta da trecento notabili patrizi e plebei, e portata a seicento membri da Silla. Essa esercita un'auctoritas nei confronti del resto del popolo, cioè un potere insieme morale e giuridico, paragonabile a quello che ha il tutore nei confronti del pupillo. Tutte le modificazioni della costituzione romana possono essere tollerate, tranne quelle che mettono in discussione il potere di quest'organo, la sua destinazione perpetua al dominio sul popolo. Le direttive politiche che il Senato indirizza ai magistrati, in particolare ai consoli (senatusconsulta), vengono praticamente sempre rispettate. Benché i magistrati dotati di imperium non siano tenuti a seguire le indicazioni del Senato, tuttavia preferiscono evitare un conflitto prolungato, che potrebbe produrre una rottura della legalità costituzionale. In casi del genere il Senato, a partire dall'epoca dei Gracchi, si arroga il potere di proclamare il senatus consultum ultimum, un provvedimento mediante il quale vengono sospese le garanzie costituzionali. Il magistrato disubbidiente, in quel caso, può essere considerato nemico pubblico: una sorta di colpo di stato, appena rivestito di forme legali. Quindi, nel conflitto fra le varie istituzioni, alla fine è pur sempre il Senato ad avere l'ultima parola. La selezione dei senatori è inizialmente compito dei consoli: poi, sulla base del plebiscito Ovinio del 312, la lectio Senatus viene affidata ai censori. Essi compilano ogni cinque anni la lista del Senato, confermandone i membri (tranne quelli che se ne siano dimostrati indegni), e completandone i ranghi. I rimpiazzi vengono scelti pressoché esclusivamente tra gli ex-magistrati, nell'ordine inverso rispetto ai cursus honorum: prima gli ex-consoli, (consulares), poi gli ex-pretore e gli ex-edili curuli. Gli altri magistrati (tribuni della plebe, edili plebei, questori) sono ammessi tra l'età dei Gracchi e la fine della Repubblica. Molto più raramente vengono scelti dei cittadini che non hanno ricoperto magistrature, ma si sono distinti per particolari benemerenze. All'interno dell'assemblea senatoria, continua a contare il rango magistratuale raggiunto, in primo luogo quello degli ex-censori, e la qualifica di patrizi. Il senatore più anziano tra i patrizi ex-censori assume la carica di princeps Senatus. Non si tratta di un presidente, in quanto il Senato è presieduto dal magistrato che lo

103 convoca, generalmente nella Curia Ostilia, ma ha la facoltà di parlare per primo. Dopo di lui possono intervenire tutti gli altri in ordine di rango. I senatori non hanno il potere di auto-convocarsi, né di presentare un ordine del giorno. Ma pur dovendo teoricamente attenersi agli argomenti proposti dal presidente, in realtà nessuno può interromperne gli interventi. Il che consente sia di sviluppare altri argomenti non previsti, che di occupare il tempo con interventi ostruzionistici. La votazione avviene generalmente per discessionem: dirigendosi in due punti diversi della sala. E poiché i senatori di rango inferiore non prendono praticamente mai la parola, ma votano soltanto, sono detti ironicamente pedarii. I poteri primari del Senato sono l'interregnum, nel caso vengano meno i consoli; e l'auctoritas, entrambi riservati ai membri patrizi dell'assemblea. Del primo abbiamo già detto. Quanto all'auctoritas, intesa in senso ristretto, è il potere di ratificare le decisioni delle assemblee popolari, leggi e nomine di magistrati, dopo averne controllato la forma, il merito e la legittimità costituzionale. La lex Publilia Philonis del 339 (per quanto riguarda le leggi) e la lex Moenia (in merito alle elezioni) rendono il parere del Senato preventivo, e soprattutto non vincolante. La lex Hortensia, come abbiamo visto, equipara anche sotto questo aspetto i plebisciti alle leggi del popolo. Il Senato decide dell'amministrazione dell'erario, e quindi della possibilità di attribuire i fondi ai magistrati. Decide in merito alle campagne belliche, e sulla leva militare, senza avere però il potere di dichiarare guerre (che spetta ai comizi centuriati), né quello di concludere la pace. Organizza le province, attribuendone il governo ai magistrati. Amministra inoltre l'ager publicus, e ne decide la distribuzione. Riceve le ambascerie e dirige la politica estera. Controlla la religione di stato, ammettendo nuove divinità nel pantheon nazionale, o proibendo culti stranieri. Si arroga infine un potere giurisdizionale, in materia di crimini politici e religiosi, istituendo a questo scopo delle quaestiones extraordinariae (= giurie straordinarie) sottratte alla provocatio ad populum. Si tratta evidentemente di un potere assai notevole, contrastato e poi abolito nell'epoca dei Gracchi, con la lex Sempronia iudiciaria del Polyb., 6.13: «In primo luogo, il Senato esercita il potere amministrativo, e infatti ha il controllo di tutte le entrate e gli esborsi. I questori non possono disporre esborsi per nessun motivo, senza un provvedimento del Senato. Anche sull'esborso più importante e cospicuo che i censori dispongono ogni cinque anni, per il restauro e la costruzione di edifici pubblici, il Senato decide, ed è dal Senato che i censori ricevono il benestare. Spetta al Senato giudicare sui reati di maggiore allarme sociale verificatisi in Italia, come alto tradimento, congiura, avvelenamento, omicidio. Se un privato o una città dell'italia hanno bisogno di un arbitrato, un giudizio, un soccorso, un presidio, tutto questo è di competenza del Senato. Se si debbono inviare ambascerie fuori d'italia, per operare mediazioni, presentare richieste, dare ordini, accettare rese, di-

104 7. La partecipazione alle assemblee. Rinvio I magistrati dotati del potere di presiedere assemblee politiche (ius agendi cum populo) potevano convocare tre tipi di adunanze popolari (comitia) articolate per curie, centurie o tribù. Ai comizi si aggiungeva una quarta assemblea, il concilium, che raccoglieva non il popolo, ma i soli plebei, radunati per tribù. Quest'abbondanza di assemblee, che prevedevano la partecipazione diretta del cittadino in campo politico, amministrativo, giudiziario, religioso, non deve farci pensare a una struttura democratica, espressione del principio della sovranità popolare. Avremo modo di vedere che tale concetto fu proposto nella tarda Repubblica da una corrente politica, i populares, e considerato eversivo dalla maggioranza della nobiltà. In realtà le assemblee erano dominate, con le forme giuridiche e le tecniche politiche che esporremo, dal magistrato che le presiedeva. Per molto tempo le loro decisioni furono anche sottoposte a ratifica (auctoritas) da parte del Senato. Già nel II secolo, all'epoca dei Gracchi, solo una ristretta minoranza, composta per lo più dalla nobilitas e dalla plebe urbana, partecipava attivamente alla vita dello stato, che non prevedeva sistemi di decisione politica diversi dall'assemblea. Anche quando Roma estese il suo dominio a buona parte del mondo conosciuto, mantenne sempre le strutture tipiche di una città-stato. 21 Questo portava, in pratica, in cittadini non presenti a Roma a rimanere tagliati fuori dalla vita politica, se non in occasione delle elezioni di un protettore politico, o quando si votava una legge di eccezionale importanza. Erano gli uomini politicamente più rappresentativi della nobiltà romana, i principes, che controllavano le assemblee. Essi potevano attivare dei propri meccanismi clientelari, chiedendo ai cittadini lontani da Roma di andare a votare, con i mezzi di trasporto ed i tempi che si possono immaginare. Essi esercitavano infatti il patrocinio su intere città o addirittura province, ed erano in grado di organizzare l'afflusso a Roma di un numero di votanti significativo. Nel II sechiarare guerre, il Senato ha il compito di provvedere in proposito. Ancora, il Senato decide come rispondere in casi del genere. Al popolo non viene attribuita nessuna competenza in merito». 21 Cfr. Cic., Pro Plancio, 4.11: «È dunque questa la condizione dei popoli liberi, in primo luogo del nostro, che è il più importante, il padrone, il vincitore di tutte le genti: poter dare e togliere a chiunque quello che vuole. Ma spetta a noi, esposti alle ondate di questa tempesta popolare, mantenere la calma di fronte alla volontà del popolo, ingraziarcela quando è contraria, conservarla se favorevole, placarla quando è turbata. Se non teniamo alla carriera politica, non abbassiamoci a servire il popolo. Ma se ci interessa, non stanchiamoci di supplicarlo».

105 colo, durante il movimento graccano, i contadini d'italia verranno mobilitati dai Gracchi per combattere la parte senatoria. Poi nella tarda Repubblica saranno i veterani, seguaci dei capi politici in lotta, ad affluire in città, ma sempre nel contesto di un acuto conflitto sociale e politico. Sembra dunque che un'estesa partecipazione politica appartenga alla patologia del sistema, piuttosto che alla sua normalità. Sarà solamente nell'età del Principato che si comincerà ad adottare il sistema di votare in un'urna nella propria città di residenza, e poi spedirla sigillata a Roma. 22 Ma a quel punto le assemblee non saranno già più il luogo della partecipazione politica, ma un relitto di una costituzione repubblicana ormai scomparsa. 22 Suet., Aug., 46.

106 CAPITOLO SETTIMO LE ASSEMBLEE POLITICHE 1. I comizi curiati Delle tre assemblee del popolo, i comitia curiata erano la più antica, l'unica esistente prima della riforma serviana dell'esercito. Nell'ambito della costituzione repubblicana era diventata di gran lunga la meno importante; e in effetti, dopo il 367, rappresentava solo un relitto storico, reso praticamente superfluo dagli altri comizi e dai concili plebei. Se ancora restava formalmente in vita, ciò era dovuto solo all'innato conservatorismo romano. Il comizio del popolo riunito per curie veniva convocato nel Foro due volte all'anno, da un console o dal dittatore. Ma in realtà (almeno nella tarda Repubblica), presenziavano a questo tipo di assemblea solamente i trenta littori di servizio presso le curie. Quindi, i comizi curiati non erano più di fatto riunioni del popolo, limitandosi a rappresentarlo simbolicamente. La funzione fondamentale consisteva nel continuare la tradizione della lex curiata de imperio. Era ormai una pura formalità, però ritenuta essenziale per conferire il potere ai magistrati maggiori, enunciare le competenze che venivano loro attribuite ed attribuire il potere di prendere gli auspici. 1 Le tradizionali attività connesse col diritto familiare (il testamento calatis comitiis, l'adrogatio, la detestatio sacrorum, la richiesta di un patrizio di passare alla plebe) continuavano a svolgersi davanti ai comizi curiati convocati in Campidoglio, e così pure l'inauguratio del rex sacrorum e dei Flàmini. In tutti questi casi, l'assemblea pretendeva più propriamente il nome di comitia calata (letteralmente comizi convocati ), ed era presieduta dal pontefice massimo. 1 Per Cicerone, De lege agr., 2.26 ss., la lex curiata sarebbe stata introdotta per concedere ai cittadini una seconda opportunità di valutare i candidati, potendosi in origine negare il suffragio a chi era stato eletto dai comizi centuriati. Per i censori, la conferma del potere avveniva, invece, mediante una lex centuriata.

107 2. I comizi centuriati I comitia centuriata erano l'assemblea più importante (comitiatus maximus) dell'ordinamento repubblicano, dotata di competenze legislative, elettorali e giudiziarie. 2 La sua derivazione militare è particolarmente evidente: gli uomini in età idonea alle armi (dai 17 ai 60 anni) venivano convocati dal magistrato cum imperio in Campo Marzio, luogo esterno al pomerio e destinato alle esercitazioni. Il popolo veniva avvertito dell'imminente assemblea con i segnali tipici di una chiamata alle armi: al suono della tromba, mentre sul Gianicolo veniva esposta la bandiera rossa. Abbiamo visto che una riforma attribuita a Servio Tullio aveva dato vita all'esercito centuriato, strutturato in 193 unità, che erano distribuite in cinque classi di censo. Il comizio dell'epoca repubblicano dovette, quindi, essere in origine nient'altro che il popolo in armi, trasformato in assemblea politica, forse alla metà del V secolo. Alle 170 centurie della fanteria, si aggiungevano quelle dei cavalieri (èquites), originariamente sei e solo patrizie. Tali formazioni di élite si pagavano armi e cavallo; ad esse se ne aggiunsero in età repubblicana altre plebee (equites equo publico = cavalieri con cavallo pubblico), fino a raggiungere il numero di diciotto. Completavano i ranghi alcune centurie di personale ausiliario specializzato: fabbri, suonatori e carpentieri. Metà delle centurie erano attribuite ai giovani (iuniores), l'altra ai più anziani (seniores). È in effetti il quadro di quello che doveva essere l'esercito prima del V secolo, quando l'introduzione del soldo (stipendium) e una nuova struttura della legione fondata sui manipoli, resero superata l'organizzazione censitaria per classi e centurie. Erano dotati di ius agendi cum popolo, cioè della facoltà di presiedere i comizi, i magistrati cum imperio, oppure ma ai soli fini del censimento i censori. Se l'assemblea era convocata per eleggere dei magistrati, si applicava il principio che a presiederla fosse il titolare di una potestà almeno pari. Sicché, per eleggere i magistrati maggiori, occorreva un console o un dittatore. In mancanza di questi, si doveva ricorrere al sistema dell'interregno. Il presidente dell'assemblea, presi gli auspici, proclamava un editto col quale stabiliva il giorno della convocazione, generalmente coincidente col terzo mercato successivo (trinùndinum), cioè 24 giorni dopo. Il comizio si svolgeva in un luogo inaugurato, dall'alba al tramonto, e sempre che non si verifi- 2 Cfr. Liv., 1.43; Dion., 4.16 ss.; Cic., De rep., 2.22.

108 cassero segni sfavorevoli quali lampi, tuoni, crisi epilettiche vere o finte (il famigerato morbo comiziale ). Il giorno scelto doveva essere idoneo, sulla base del calendario elaborato dai Pontefici: non festivo o di mercato, né compreso nei dies nefasti, riservati alle cerimonie religiose, o in quelli utilizzati per l'attività giudiziaria. L'assemblea era strutturata in maniera tale da corrispondere pienamente al principio timocratico. Infatti era divisa in cinque classi, delle quali la prima disponeva di 80 centurie; la seconda, la terza e la quarta di 20 ciascuna, e la quinta di 30. I membri delle famiglie della nobilitas facevano parte delle 18 centurie di cavalieri, al di sopra anche della prima classe. Sommando alle ottanta centurie della prima classe le 18 degli equites, si raggiungeva la maggioranza dei voti assembleari. Poiché le operazioni di voto si interrompevano nel momento in cui si formava la maggioranza, le ultime tre classi difficilmente venivano consultate, se non in rari casi di contrasti insanabili all'interno dei ceti egemoni. Già questo ridimensiona molto l'analisi di Polibio, che vedeva nelle assemblee una componente schiettamente democratica della costituzione. In conclusione, più si scendeva nel livello sociale, meno si era rappresentati nell'assemblea: le classi più ricche, pur essendo numericamente inferiori, avevano un maggior numero di centurie, e quindi di voti. In un'età imprecisata, tra il III e il II secolo, si tentò una riforma che in qualche modo costituisse un correttivo democratico della struttura dei comizi centuriati. Si tolsero 10 centurie alla prima classe, redistribuendole tra le altre, e facendo quindi in modo che arrivassero a votare più spesso le altre classi. La struttura timocratica della società venne comunque solo parzialmente corretta, perché sia all'esercito, che conseguentemente al comizio centuriato, partecipavano solo i cittadini che avessero un minimo di proprietà. Il ruolo dei proletari era puramente simbolico, essendo ridotto ad una centuria soltanto. Un'ulteriore discriminazione tralasciando quella tra uomini e donne, considerata naturale era presente anche all'interno di ciascuna delle classi censitarie, in quanto agli anziani veniva attribuita dignità maggiore: quindi le centurie di seniores erano composte da meno uomini di quelle degli iuniores. Ciò significa che un senior, in termini elettorali, valeva più di un giovane. Ciascuna delle centurie aveva a disposizione un voto assembleare. In una riunione separata, i membri della centuria dichiaravano il loro voto individuale a uno scrutatore (rogàtor), che ne prendeva nota. Era convinzione diffusa che il primo voto espresso, sia in Senato che nelle assemblee, avesse la forza magica di influenzare tutti gli altri. Questo rafforzava ancora di più il potere degli equites all'interno dei comizi centuriati, in quanto erano chiamati per

109 primi al voto, partendo da sei centurie privilegiate, i cosiddetti sex suffragia; dopo di loro si esprimevano le altre classi, per ordine di censo. La riforma dei comizi assegnò il privilegio di aprire le votazioni a una centuria praerogativa (= centuria consultata per prima) estratta a sorte tra quelle degli iuniores della prima classe. Dopo di essa votavano i cavalieri, e le altre centurie in ordine di censo. In queste operazioni si dispiegava una delle caratteristiche essenziali della società romana: il clientelismo, di cui era permeato ogni aspetto della vita di relazione. I gruppi aristocratici si ergevano a padroni delle famiglie plebee, bisognose di favori o anche semplicemente di cibo. In cambio ottenevano un sostegno politico che si tramandava di generazione in generazione. In conseguenza, nella vita politica romana non troviamo mai dei partiti politici in senso moderno, ma piuttosto dei gruppi clientelari, e delle grandi alleanze familiari, col loro seguito più o meno ampio di cittadini delle classi inferiori. Al momento di dichiarare il voto, il cittadino era esposto alla pressione dei suoi legami clientelari. Per allentarli, nella seconda metà del II secolo a.c., venne introdotto il voto segreto su tavolette cerate, con una serie di leges tabellariae. In conseguenza il voto venne espresso, sia nei comizi centuriati che in quelli tributi, deponendo la tabella nell'urna. Con ogni probabilità il cittadino riceveva una tavoletta cerata, presentando come documento di riconoscimento la tessera annonaria di metallo, che gli serviva normalmente per ritirare i generi alimentari distribuiti gratuitamente alla popolazione. In caso di comizi elettorali, accanto alla cesta che serviva a deporre le tavolette, vigilavano i rappresentanti dei candidati. Per la nobilitas fu uno scandalo, una violazione dei principi dell'ordinamento timocratico. Mettere in discussione il potere delle famiglie più importanti di controllare i voti significava la fine della Repubblica aristocratica: è quanto dichiarava Cicerone nel De legibus, chiedendo senza successo, che almeno fosse possibile mostrare volontariamente la scheda nel momento del voto. 3 Per garantire la segretezza del voto ed evitare brogli e pressioni indebite, vennero approntati dei sistemi particolarmente ingegnosi. Sia nei comizi centuriati che in quelli tributi, in seguito alle leggi tabellarie, i votanti venivano fatti sfilare attraverso delle corsie parallele (saepta), delimitate da canapi o da muretti. Al termine di esse bisognava passare su di un ponticello di legno, collegato alla tribuna del magistrato, in modo da esporsi agli 3 Cic., De leg., 3.34 ss.: «Ma chi non si accorge che l'autorità dei nobili è stata interamente cancellata dalla legge sul voto? Una legge di cui il popolo, finché è stato libero non ha mai avvertito la necessità, ma che ha preteso quando è stato oppresso dalla tirannide e dagli abusi dei potenti Una tavoletta anonima nasconde il voto dato in malafede».

110 occhi di tutti ed evitare che qualcuno si avvicinasse. 4 Andavano quindi a deporre in una cesta la tavoletta, sulla quale si incidevano le sigle UR (uti rogas = come proponi) per il sì, A (antiquo = come in passato) per il no, ed NL (non liquet = non è chiaro) per l'astensione. Per le elezioni, si scriveva dico, indicando poi il nome dei candidati prescelti, anche in numero superiore ai posti in palio. Nei comizi giudiziari, si ricorreva alle sigle A (absolvo) e C (condemno). Lo scrutatore procedeva poi allo spoglio dei voti, il cui risultato veniva comunicato da un banditore. Al termine delle operazioni di voto, il magistrato proclamava i risultati (renuntiatio). Benché la cista fosse custodita da appositi addetti, ed eventualmente dai rappresentanti dei candidati, fu piuttosto frequente il caso di disordini e contestazioni, con il rovesciamento violento delle urne, ed a risse nel corso delle quali lo stilo usato per incidere il voto sulla tavoletta era trasformato in arma. Per quanto riguarda la funzione legislativa, di cui parleremo anche alla fine di questo capitolo, va detto che i comizi centuriati avevano competenza esclusiva ad emanare la lex de bello indicendo (= proclamazione dello stato di guerra) e la lex de potestate censoria. Il potere del magistrato sui comizi era estremamente intenso, in quanto era il solo che potesse presentare le rogazioni di leggi, e per molto tempo anche i candidati alle elezioni. Come si è visto, le leggi comiziali necessitavano di una ratifica da parte del Senato. Dal 339 (lex Publilia Philonis), fu invece la rogatio del magistrato a dover ricevere una preventiva autorizzazione. Il magistrato poteva di fatto arrivare anche a forme di arbitrio quali il rifiuto di promulgare una legge già votata ed approvata; o all'annullamento del risultato; o ancora alla presentazione d'autorità di propri candidati, senza considerare le richieste di candidatura avanzate. Non bastando tutto questo, poteva anche rilevare un segno degli Dei, evidenziato da un augure, e sospendere la votazione. I comizi centuriati non si potevano autoconvocare, né era possibile discutere o emendare le proposte del magistrato: ai cittadini non restava che votare. Il dibattito sulla proposta di legge avveniva fuori e prima della convocazione dei comizi, in tre riunioni informali (contiones). Nel corso di queste assemblee, il presidente illustrava il suo progetto dall'alto di una tribuna, conferendo la parola a sostenitori e oppositori del provvedimento. Il testo della proposta di legge veniva reso noto con la promulgatio, cioè mediante la lettura durante le contiones e la pubblicazione su tavole di legno imbiancate, che restavano affisse fino all'apertura del comizio. In seguito, una volta aperta la riunione uffi- 4 Per iniziativa di Cesare i comizi tributi ebbero a disposizione un recinto elettorale (saepta Iulia), circondato da portici, tra il Pantheon e il Campo Marzio. A una estremità sorgeva il Diribitorium, dove avveniva lo spoglio dei voti. Cfr. Taylor, Roman Voting Assemblies (1966), 47 ss.

111 ciale del comizio, il magistrato procedeva alla rogatio, cioè chiedeva al popolo il parere sulla sua proposta. 5 Un'altra competenza del comizio era l'elezione dei magistrati maggiori. Anche quando venne introdotto l'uso di consentire a chiunque di presentarsi come candidato, la richiesta doveva ricevere la preventiva autorizzazione del magistrato. Benché fosse tollerato l'uso di fare una campagna elettorale, i comizi convocati per eleggere magistrati non venivano preceduti da contiones. In genere chi aspirava all'elezione comunicava la sua intenzione (professio), compiva una campagna elettorale (ambitus), circondato dai propri clienti, e vestito con una tunica bianca (da cui il termine candidatus). Una volta eletto, prima della proclamazione dei risultati del voto, il magistrato doveva prestare giuramento di rispettare le leggi, nelle mani dei questori. Questa prassi, originariamente non indispensabile, divenne nel II secolo obbligatoria, a pena di immediata decadenza dalla carica. Ai comizi centuriati era riservata la competenza nei processi che potevano portare a una condanna capitale. I questori e i tribuni erano autorizzati a presiedere gli appositi comizi giudiziari, probabilmente come delegati del console. 3. I comizi tributi I comitia tributa erano, come quelli centuriati, assemblee del popolo, riunite nel Foro o in Campidoglio, sotto la presidenza di un console o di un pretore. Il corpo elettorale veniva aggregato non sulla base di classi e centurie, bensì per tribù territoriali, allo stesso modo di quelle della plebe. Si è anzi ipotizzato che altro non fossero che i concili plebei, a cui dopo l'equiparazione di plebisciti e leggi sarebbero state riconosciute nuove attribuzioni; ovvero che una medesima assemblea, presieduta da magistrati diversi, di volta in volta curuli o plebei, assumesse compiti differenti. 6 Ma ciò contraddice la testimonianza univoca delle fonti, che riferiscono di due ben distinte assemblee, una patrizio-plebea e l'altra della sola plebe, con diversi poteri. 7 Come sappiamo, l'intero stato romano era diviso in 35 distretti: 31 tribù ru- 5 Con la formula «velitis iubeatis Qurites rogo». La proposta (a partire da una lex Cecilia Didia del 98, che rendeva vincolante un'antica prassi) poteva riguardare un solo provvedimento: erano quindi vietate le rogazioni multiple (per saturam), con le quali si sarebbe potuto far passare un provvedimento impopolare, unendolo ad altri più graditi. 6 Cfr. Develin, Comitia tributa plebis, in Ath., 53 (1975), 302 ss. 7 Cfr. Gell., Noct. Att.,

112 stiche e 4 urbane, queste ultime composte per lo più da artigiani e proletari. 8 Dall'epoca di Cicerone, l'indicazione della tribù di appartenenza, solitamente abbreviata, divenne una componente del nome del cittadino. I provinciali che avessero acquisito la cittadinanza romana erano iscritti, individualmente o per civitates, nelle tribù già esistenti. Quindi anche quest'assemblea, apparentemente più egualitaria (perché non ripartita in classi, né divisa tra iuniores e seniores), in realtà era fortemente discriminante, tanto che la rimozione di un cittadino da una tribù rustica e la sua iscrizione d'ufficio in una urbana costituiva una sanzione. In media, all'inizio del II secolo, ogni tribù disponeva di circa 6500 votanti, ma distribuiti in maniera enormemente diseguale. I cittadini residenti a Roma esprimevano circa votanti, ripartiti nelle sole quattro tribù urbane. 9 Quindi le tribù rustiche, composte da molti meno iscritti, per lo più contadini controllati dai grandi proprietari, disponevano della schiacciante maggioranza dei voti assembleari. Ogni loro voto individuale, di fatto, valeva almeno dieci volte quello degli iscritti alle tribù urbane. È vero che i non residenti a Roma avevano più difficoltà a presenziare alle assemblee, ma questo non metteva in discussione il predominio delle tribù rustiche. Infatti sarebbe bastato al limite una sola persona per esprimere la volontà collettiva della tribù. Mentre per la convocazione dei comizi centuriati bisognava osservare un rituale piuttosto complicato, per quelli tributi le formalità erano meno gravose. Si preferiva quindi, anche per questo, ricorrere più spesso a tale assemblea, senza contare che le operazioni di voto erano più semplici e rapide di quelle dei comizi centuriati, poiché tutte le tribù votavano simultaneamente. Dal punto di vista politico, questo faceva un'enorme differenza, perché permetteva a tutti i cittadini di esprimere il proprio voto, mentre nei comizi centuriati bisognava interrompersi dopo il raggiungimento della maggioranza. Inoltre la tribù praerogativa veniva sempre estratta a sorte. Le competenze dei comizi tributi erano affini a quelle dei comizi centuriati, con la differenza che, invece di votare per i magistrati maggiori, vi si eleggevano quelli minori, in particolare gli edili curuli ed i questori. Anche nei comizi tributi si votavano leggi (leges tributae). I processi che vi si celebravano potevano solo riguardare la provocatio con- 8 Nel 312 il censore Appio Claudio aveva redistribuito i cittadini non adsidui e quelli di condizione libertina in tutte le tribù, sia rustiche che urbane. La riforma, che rischiava di mettere in discussione il dominio dell'aristocrazia fondiaria, durò pochi anni: i censori del 304 iscrissero d'ufficio queste categorie nelle sole tribù urbane; quelli del 169 addirittura le concentrarono in una sola. 9 Cfr. Homo, Les institutions politiques romaines (1927; rist. 1970), 154 ss.

113 tro multe irrogate dagli edili curuli, eccedenti un ammontare massimo di 3020 assi. Si trattava dell'unico caso in cui l'edile curule era autorizzato a presiedere l'assemblea. A partire dal 250 i comizi tributi ebbero il compito di eleggere il pontefice massimo, e dal 104 gli auguri ed altri sacerdoti minori. In questi casi venivano presieduti dal pontefice massimo, convocando solo diciassette tribù estratte a sorte. 4. I concilia plebis I concilia plebis tributa (talora impropriamente definiti anch'essi comitia) erano un'assemblea cittadina ben distinta dai comizi, in quanto raccoglieva non il popolo, ma una sua parte, per quanto maggioritaria. 10 I provvedimenti che i concilia potevano emanare erano qualificati non come leggi in senso stretto, ma come plebiscita. Come sappiamo, il concilio originariamente non era un'assemblea ufficiale, e non eleggeva magistrati del popolo romano. Dopo il patteggiamento delle classi, venne invece riconosciuto come una legittima assemblea, presieduta dai tribuni, con la funzione di emanare plebisciti ed eleggere i magistrati plebei. Ma ormai la struttura della civitas patrizio-plebea rendeva marginale i vecchi contrasti. Lo stesso termine plebs era diventato ambivalente: si intendeva ancora come l'insieme degli estranei alle genti patrizie; ma lo si usava anche per indicare coloro che non appartenevano alla nobilitas e ai cavalieri, nuovi ceti dominanti. Il fatto che dal 471 i concili fossero convocati per tribù, determinava le stesse conseguenze che abbiamo sottolineato per i comizi tributi: una prevalenza dei distretti rurali, a scapito della plebe nullatenente cittadina. In effetti la divisione sociale più importante, quella tra nobilitas patrizio-plebea e plebe nel senso nuovo del termine, attraversava lo stesso concilio. Conseguentemente l'assemblea, e le magistrature plebee che essa eleggeva, avevano completamente perso la loro funzione contestativa. I cittadini non patrizi, alla fine della Repubblica, in realtà, erano ridotti a poche decine di famiglie. In sostanza 10 Gell., Noct. Att., : «Chi convochi in assemblea non tutto il popolo, ma solo una parte, non parli di comizi, ma di concilio. In particolare, i tribuni non possono né convocare i patrizi, né rivolgersi a loro per nessuna questione. E a rigore non si debbono chiamare leggi, ma plebisciti ciò che viene approvato su richiesta dei tribuni della plebe, alle cui deliberazioni i patrizi non erano tenuti a obbedire, finché il dittatore Q. Ortensio non fece passare una legge, in forza del - la quale tutti i Quiriti avrebbero dovuto obbedire a ciò che la plebe avesse statuito».

114 l'assemblea coincideva quasi con i comizi tributi, sicché, dopo l'equiparazione dei plebisciti alle leggi avvenuta, come vedremo, nel 286 sempre più spesso si preferì addirittura convocarli per l'attività legislativa corrente. I consoli erano spesso fuori della città, alla testa degli eserciti, mentre era facile disporre dei tribuni. Oltretutto l'assenza degli auspici, rendeva quest'assemblea meno esposta a manipolazioni. Alla competenza dei concili spettavano anche i processi riguardanti multe di una certa entità, irrogate dai tribuni o dagli edili della plebe. 5. Leges e plebiscita In linea di principio, solo le assemblee popolari potevano emanare delle leges, cioè degli impegni solenni di tutto il popolo ad obbedire a certe regole. Il termine lex è inteso genericamente, ancora nell'età repubblicana, come dichiarazione di impegno, statuizione, sia da parte di privati che dell'intero popolo. 11 Le leges publicae populi Romani, che ereditarono la funzione delle leges regiae, dovettero essere in origine delle solenni comunicazioni, di decisioni prese dal magistrato. Dal popolo ci si aspettava nient'altro che un'adesione per acclamazione, come al tempo dei re. 12 Diventata poi una vera e propria fonte del diritto, la lex venne intesa come «quello che il popolo ordina e stabilisce», 13 un «commune praeceptum», ovvero una «communis rei publicae sponsio» (= comune impegno della repubblica), secondo la classica definizione di Papiniano. 14 Proprio come una sponsio tra privati cittadini, la legge risultava da un intreccio tra una domanda di impegno (la rogatio del magistrato) e una congruente risposta dell'assemblea (il voto). 11 Si parlava quindi ancora di lex privata per intendere ad esempio la clausola di una compravendita (lex venditionis). Il termine lex veniva usato anche in riferimento a contratti pubblicistici (per esempio l'appalto di una miniera). Dall'epoca arcaica si era inoltre mantenuto il termine anche per indicare le regole rituali cui era sottoposto un luogo sacro. 12 Almeno questo risulta dall'antichissima lex curiata de imperio. Si pensi anche all'evoluzione subita dalla lex de bello indicendo, con la quale si dichiarava lo stato di guerra davanti ai comizi centuriati. In occasione della guerra contro Veio, nel 427 la plebe, minacciando la renitenza alla leva, impose che il popolo dovesse votare lo stato di guerra, mentre prima era sufficiente la volontà del magistrato e il parere del Senato. Cfr. Liv., Gai. 1.3: «lex est quod populus iubet atque constituit»; cfr. Gell., : «La legge è un comando generale del popolo o della plebe su richiesta del magistrato». 14 D (Pap. 1 defin.). Anche nella concezione greca del diritto, le statuizioni delle assemblee popolari sono fonte del diritto. Per Aristotele la legge è «una sorta di ordine» (Arist., Polit., 7.4.5). Senofonte attribuisce a Pericle la definizione delle leggi quali «misure che il popolo riunito in assemblea ha approvato e registrato, che stabiliscono la condotta che dev'essere seguita o evitata» (Memorab., ss.).

115 Le leges divennero dunque provvedimenti a carattere normativo, dal contenuto per lo più pubblicistico, proposte (rogatae, ovvero latae) dal magistrato. 15 Una lex si diceva invece data quando derivava da una delega sollecitata all'assemblea dal magistrato. In questo modo egli acquisiva il potere di emanare un provvedimento, formulato a sua discrezione, ma rispondente ai criteri prestabiliti. A questa delega legislativa si faceva ricorso per conferire al magistrato il potere di organizzare una nuova provincia con i territori conquistati, di stabilire l'ordinamento di un municipio o di una colonia, e in pochi altri casi. Il ricorso allo strumento legislativo per introdurre modifiche nell'ius civile era ampiamente scoraggiato, sia dal timore reverenziale per i mores maiorum, sia dall'intervento della giurisprudenza e degli editti magistratuali, fonti del diritto più qualificate tecnicamente, e politicamente più sicure per le classi dirigenti. Alla legge si faceva ricorso in diritto privato solo per introdurre riforme sostanziali, alle quali la giurisprudenza non riuscisse a pervenire. In base all'assemblea che le aveva approvate, le leggi potevano essere distinte in centuriate o tribute. Dopo la lex Publilia Philonis del 339, le leggi non erano più sottoposte alla successiva ratifica da parte del Senato, ma la rogatio doveva comunque ricevere un parere preventivo non vincolante. Le leggi comiziali prendevano il nome del magistrato proponente o dei consoli in carica, nel caso uno dei due l'avesse rogata (ad esempio: lex Aquilia, lex Papia Poppaea eccetera). Venivano pubblicate su tavole imbiancate, o talora, per i provvedimenti più importanti, incise su marmo o su bronzo. Il testo approvato, una volta proclamato il risultato della votazione, entrava immediatamente in vigore. La sua affissione e il deposito di una copia nell'erario, perché fosse custodito dagli scribi dei questori, non costituivano requisiti necessari alla sua efficacia. Il testo della legge risulta composto da tre elementi: la praescriptio, la rogatio, la sanctio. Nella praescriptio veniva date delle indicazioni atte a identificare il provvedimento: la data, il magistrato proponente, il tipo di assemblea, quale centuria o tribù avesse votato per prima, e quale cittadino al suo interno. La rogatio conteneva la proposta di legge approvata. La sanctio riportava un insieme di clausole che chiarivano il rapporto della legge con l'ordinamento. Il suo contenuto originario consisteva nella dichiarazione che il provvedimento dovesse rimanere inapplicato nei punti che, involontariamente, contrastassero con i mores maiorum o le leggi sacrate. Benché un precetto attribuito alle XII Tavole stabilisse che la volontà del popolo era fonte di diritto, e che una legge 15 Un utile elenco di leges commentate si trova in Rotondi, Leges publicae populi Romani (1912).

116 successiva abrogava quella precedente, 16 si riconosceva l'esistenza di norme inderogabili, in materia di diritti della plebe, di istituzioni religiose, di garanzie costituzionali eccetera. 17 Viceversa, nella sanctio si poteva chiarire che la legge abrogava precedenti norme, che potevano dunque essere trasgredite impunemente. Un caput tralaticium de impunitate (= clausola tradizionale riguardante l'impunità) stabiliva che colui che avesse violato una qualunque norma precedente, in applicazione di quella nuova, fosse esente da responsabilità. In linea di principio, nell'età repubblicana dovettero permanere dei dubbi sul fatto stesso che una legge potesse abrogare una norma precedente, sia di derivazione consuetudinaria che legislativa. La sanctio provvedeva in parte a chiarirli, precisando la reale efficacia normativa del provvedimento, ed eventualmente prevedendo pene a carico dei trasgressori. Rispetto alla sanctio, le leggi in materia di ius civile potevano essere distinte (almeno secondo una tripartizione consegnataci da un sunto postclassico delle opere di Ulpiano) in leges perfectae, minus quam perfectae, ed imperfectae. Le prime stabilivano la nullità dell'atto; le seconde si limitavano a punire il contravventore, ma non rendevano nullo il negozio; le ultime esprimevano solo una generica riprovazione, senza altre conseguenze. Le leggi perfette sono il tipo storicamente più recente, il che dimostra una forte resistenza ad accettare l'idea che l'ius civile potesse essere mutevole e transitorio. Ma quanto meno a partire dal IV secolo alla legge si attribuì il potere di abrogare persino i mores maiorum. Il primo caso conosciuto è la lex Poetelia Papiria del 326 che abolì la detenzione privata per i debitori in condizione di nexi. Si introdusse in questo modo il principio che l'obbligazione conferiva un diritto di credito, ma non faceva acquisire un potere sul corpo del debitore. Le norme (pubblicistiche o privatistiche) introdotte nell'ordinamento dalle assemblee legislative, erano complessivamente definite ius publicum. È chiaro che con questa espressione si intendeva il diritto creato dal popolo, cosa diversa dal significato che assumerà più tardi, cioè diritto pubblico contrapposto a quello privato. I plebiscita erano le decisioni prese dai concili, che in antico vincolavano in modo esclusivo e solo dal punto di vista religioso e politico la plebe. Il testo dei plebisciti veniva conservato dagli edili plebei nel tempio di Cerere. Una lex Hortensia li equiparò alle leggi nel 286. Prima di questa legge, i plebi- 16 «Quodcumque postremum populus iussisset, id ius ratumque esset». Cfr. Liv., ; Cic., Pro Balb., Ad esempio, nessuna legge avrebbe potuto far perdere la libertà o la cittadinanza, o abrogare l'inviolabilità del tribuno, oppure attentare alla struttura repubblicana della costituzione. Cfr. De Martino, Storia, cit., 1, 460 ss.

117 sciti potevano di fatto tradursi in leges publicae solo se venivano ripresentati e fatti votare in un comizio. Nella fase finale della Repubblica, a partire dal movimento dei Gracchi, i concili e i magistrati plebei vennero restituiti alla loro funzione antica, di contestazione dell'aristocrazia (stavolta ovviamente della nobilitas). Sicché anche i plebisciti acquisirono di nuovo il carattere di provvedimenti almeno potenzialmente ostili al Senato. Sconfitto il movimento graccano, nel corso dell'effimera restaurazione di Silla, la proposta di plebiscito dovette essere sottoposta al parere vincolante del Senato. Tale vincolo venne poi rimosso nel 70 a.c. Il contenuto dei plebisciti era vario, come quello delle leggi comiziali. Benché si approvassero per plebiscito innovazioni costituzionali anche importanti, per lo più la plebe era chiamata a legiferare in materia di diritto privato. Ricordiamo in particolare il più antico di questi provvedimenti, la lex Aquilia de damno degli inizi del III secolo. Tale plebiscito introdusse nel diritto civile un nuovo delictum: il danneggiamento di cose altrui (damnum iniuria datum), in particolare l'ingiusto e diretto danno prodotto a schiavi o animali di un gregge, sia per colpa che per dolo L'actio legis Aquiliae, che ne scaturiva, era mista, cioè sia reipersecutoria volta a ottenere dal convenuto il semplice risarcimento del pregiudizio che penale. Infatti, nel caso il convenu - to negasse di avere arrecato il danno, rischiava di essere condannato al duplum. In caso di morte dello schiavo o della bestia, il danneggiato aveva diritto a una somma pari al massimo prezzo di mercato osservato nell'anno precedente. In tutti gli altri casi (compresi i danni o deterioramenti arrecati a cose inanimate), il risarcimento doveva equivalere al maggior valore commerciale dell'ultimo mese. Sui delicta arcaici, cfr. il Capitolo Quinto.

118 CAPITOLO OTTAVO L'APOGEO DELLA REPUBBLICA 1. L'imperialismo romano Contrariamente a quello che hanno sostenuto molti storici degli ultimi due secoli, nel mondo antico la guerra non era sempre considerata la condizione normale nella quale veniva a trovarsi una comunità. 1 Non a caso, lo straniero era definito in età arcaica hostis, con un termine che in radice esprimeva l'idea dell'ospitalità (hospitium), piuttosto che dell'ostilità. Il diritto dei Feziali presupponeva un ordine internazionale garantito da Giove, divinità comune del genere umano, all'interno del quale l'aggressione armata era in sé un male ingiusto. 2 Perché una guerra fosse considerata lecita (bellum iustum piumque = guerra giusta e pia), doveva trattarsi dell'unica risposta possibile a una violazione altrui. Perciò i Feziali avevano cura di giustificare agli occhi degli Dei la dichiarazione di guerra, e di dimostrare che il nemico era ostile (perduellis), e non disposto a una composizione amichevole della vertenza. Roma doveva contestare un ben preciso torto, perché un membro del collegio dei Feziali (il pater patratus) potesse attraversare il confine, chiedendo la restituzione di beni o prigionieri illecitamente trattenuti. Dopo trentatré giorni, il feziale tornava indietro, denunciando al Senato l'ingiusto comportamento degli stranieri. Poi veniva rinviato al confine, perché dichiarasse l'inizio delle ostilità, scagliando una lancia nel territorio nemico. Ma nonostante questa ripulsa della guerra di aggressione, che era all'origine stessa del diritto feziale, i gesti e le formule rituali recitate dai sacerdoti non corrispondevano alla situazione reale dell'età repubblicana. In realtà non 1 Cfr. De Martino, Storia, 1, cit., 13 ss. 2 I Feziali agivano in nome di Giove Feretrio secondo la tradizione titolare del primo tempio eretto a Roma che era tutore degli accordi di pace. Cfr. Sabbatucci, La religione di Roma antica dal calendario festivo all'ordine cosmico (1988), 322 ss.

119 si trattava di una vera trattativa politica per evitare la guerra, ma solo di un rito religioso. La comunità straniera poteva anche essere all'oscuro di quanto andava compiendo il sacerdote. Il getto della lancia infatti poteva avvenire anche a Roma, in un luogo consacrato alla dea Bellona, e dichiarato per l'occasione territorio nemico. Le guerre dei Romani dovevano quindi, per convenzione religiosa, essere giuste anche quando palesemente si trattava di aggressioni. Né si rinunciava, anche contro ogni evidenza, a dichiarare che la buonafede nei rapporti internazionali (fides) era un valore etico-politico caratteristico del popolo romano. Erano sempre gli altri, in particolare i Greci, a manifestare doppiezza e inaffidabilità. Di imperialismo cioè della tendenza a dominare altre comunità, anche a fini di sfruttamento economico 3 si può parlare in un'età molto precedente alla fase dell'impero. In conseguenza di questo orientamento, il termine hostis venne a indicare sempre più il nemico, lo straniero ostile. Occorre allora non confondere i temi propagandistici cari alla diplomazia romana con la realtà dei fatti. Nel I secolo, per Cicerone, le province erano evidentemente «quasi poderi del popolo romano», 4 territori cioè destinati in vario modo allo sfruttamento. Ma anche la nobilitas patrizio-plebea del III e II secolo, con l'appoggio degli altri ceti, non si limitava alla difesa, e non era aliena da motivazioni di convenienza economica. La politica estera della Repubblica era orientata, secondo Polibio, ad espandere senza limiti il potere sugli altri popoli: questo costituiva per i Romani un «progresso di portata universale». 5 Consolidata la propria egemonia sul Lazio, Roma si avviava a diventare una potenza commerciale già all'epoca del secondo trattato con Cartagine (348), che mentre le vietava l'accesso al Mediterraneo occidentale, consentiva libertà di traffici con la Sicilia e l'africa. Gli scambi commerciali furono in- 3 Il termine francese impérialisme designa originariamente il movimento d'opinione favorevole alla politica espansionistica di Napoleone. Accolto nella lingua inglese come imperialism, esso indica dalla seconda metà dell'ottocento un sistema imperiale di governo, e infine una spinta verso l'espansione dell'impero. Dall'inizio del Novecento si è cominciato ad usarlo anche in relazione alla storia romana. Che Roma perseguisse consapevolmente un programma di conquiste, anche al fine di realizzare obbiettivi economici, è una tesi spesso contestata, anche da storici autorevoli, che però in questo campo sembrano accogliere con eccessiva fiducia le ragioni della propaganda romana. Cfr. Finley, L'economia degli antichi e dei moderni (1973; tr. it. 1974), 240 ss. Per molti, Roma si sarebbe trovata tra le mani un impero quasi senza volerlo, limitandosi a difendersi con successo da imperialismi altrui. In ogni caso, gli interessi commerciali e il desiderio di accaparrarsi terre, schiavi ed altri beni sarebbero stati secondari, rispetto al bisogno di sicurezza o al movente tutto politico o meglio, psicologico del desiderio di egemonia. Cfr., ad esempio, Badian, Roman Imperialism in the Late Republic (1967), 5 ss. 4 Cic., Verr., Polib., 1.3.6; cfr. Musti, Polibio e l'imperialismo romano (1978), 15 ss.

120 dubbiamente favoriti dall'introduzione di una moneta nazionale intorno al 330, a imitazione delle città greche della Campania. I Latini vennero sottomessi, come sappiamo, nel 338. L'Italia peninsulare cadde in mani romane nel III secolo. 6 Le imprese belliche allettavano anche la plebe, il cui orientamento politico fu determinante nell'aprire la lunga fase delle guerre puniche. 7 Quanto alla nobilitas, essa aveva piuttosto il problema di quali scelte militari intraprendere, in funzione di quali interessi. Al suo interno si confrontavano due diverse opzioni, che possiamo definire rispettivamente catoniana e scipionica. La prima, sostenuta dall'ala più conservatrice e nazionalista, alleata ai contadini, prospettava un'espansione verso i confini naturali d'italia, in cerca di nuovi territori agricoli. L'altra, filo-ellenica sul piano culturale, era attratta verso le coste mediterranee, e quindi era più vicina agli interessi dei grandi mercanti (negotiatores). Piuttosto che distruggere le città nemiche, questa linea era più propensa a controllarle, cercando la collaborazione delle élites locali. Il progetto corrispondeva pienamente all'imperialismo universalistico che descriveva Polibio, legato al gruppo di potere degli Scipioni: creare uno stato economicamente e culturalmente progredito, capace di integrare le aristocrazie dell'area greca. L'esponente più rappresentativo di questa linea, volta più ad occupare mercati, che a conquistare terre, fu indubbiamente Publio Scipione Africano, console nel 205 e vincitore di Annibale nella seconda guerra punica ( ). 8 Capofila dei conservatori erano invece i Fabii (a partire dal dittatore Q. 6 Con la terza guerra sannitica, contro una coalizione comprendente anche Etruschi, Galli, Sabini e altri, Roma divenne padrona della penisola dalla Val Padana alla Lucania ( ). La guerra contro Taranto, e poi contro il suo alleato Pirro, re dell'epiro ( ) portò anche le città greche dell'italia meridionale sotto l'egemonia romana. 7 La decisione dei comizi centuriati di appoggiare i Mamertini contro Cartagine iniziò un conflitto più che secolare con la maggiore potenza del Mediterraneo centrale e occidentale. I Mamertini erano un corpo di mercenari campani che nel 289 si erano impadroniti di Messina. Alleatisi con Cartagine, erano successivamente venuti in urto con la guarnigione che essa aveva inviato. Per espellere i Cartaginesi, si erano allora rivolti ai Romani nel 265. La prima guerra punica durò fino al 241. Il giudizio di Polibio (1.10 ss.) sulle cause del conflitto è netto: la plebe sperava grandi vantaggi economici e abbondante bottino, mentre la maggioranza del Senato sembrava in quel caso riluttante all'impresa. 8 Cfr. Cassola, I gruppi politici romani nel III secolo a.c., II ed. (1962), 90 ss.; 393 ss. La politica degli Scipioni ebbe definitivamente il sopravvento nel 200, quando la loro fazione ottenne l'intervento nella guerra tra i Macedoni e alcune città greche. Sconfitto Filippo, si divise la Macedonia in repubbliche satelliti di Roma. Il console T. Quinzio Flaminino, nel 196, proclamò la libertà della Grecia. In realtà Roma perseguì una politica di controllo indiretto e favorì il controllo dei mercati del Mediterraneo orientale da parte dei negotiatores italici. La reazione dei conservatori fu violentissima. Nel 190 Lucio Scipione, fratello dell'africano, venne incriminato per avere distribuito illecitamente ai propri soldati parte del bottino della guerra contro la Siria. La

121 Fabio Massimo), e successivamente Marco Porcio Catone, censore nel 184, un homo novus legato politicamente al ceto medio rurale. 9 Egli era convinto e vedremo quanto avesse ragione che l'imperialismo mercantile scipionico avrebbe radicalmente modificato la struttura sociale e costituzionale della Repubblica, consolidando all'interno della nobilitas una ristretta oligarchia, alleata ai nuovi ceti di negotiatores. L'effetto socialmente più rilevante delle guerre puniche fu l'affermazione, a partire dal II secolo, di un vero e proprio sistema economico schiavistico, grazie all'enorme afflusso di manodopera servile a basso costo e alla disponibilità di grandi estensioni di terre conquistate. L'impiego in massa degli schiavi per i lavori agricoli, ma anche nell'artigianato, nei lavori pubblici, e come domestici, diffuse all'interno dei ceti plebei romani una concezione fino a quel momento caratteristica dell'aristocrazia: il lavoro è un marchio di inferiorità sociale, che proietta l'ombra della servitù sull'uomo libero. Questo atteggiamento predisponeva la plebe urbana ad appoggiare la politica espansionistica nelle sue forme più avventurose. L'acquisizione di terre tolte ai nemici sconfitti affermò un nuovo tipo di azienda agricola, coltivata pressoché interamente da schiavi e diretta alla produzione per il mercato. Per il ceto dei piccoli contadini, che era stato messo a dura prova dalle continue campagne militari, dalle devastazioni prodotte dalle guerre annibaliche, e poi dalla concorrenza dell'agricoltura africana e siciliana, si apriva un periodo di crisi e di emarginazione. Le conquiste stimolarono un processo di concentrazione fondiaria a vantaggio della nobilitas e del ceto equestre, sia in Italia che nelle province. L'espansione nel Mediterraneo si risolse anche in un enorme rafforzamento di finanzieri, mercanti e appaltatori romano-italici. Le conquiste ebbero infine l'effetto di alimentare l'erario, alleggerendo nel 167 i cittadini romani dal carico del tributum, l'imposta diretta sulle persone. Distrutta Cartagine, si riaprì su basi completamente nuove il dibattito sulle linee di fondo della politica espansionistica: se cioè puntare sullo sviluppo di un grande impero territoriale, oppure su un sistema egemonico, che consentisse di governare i popoli soggetti senza doversi assumere l'onere dell'occupazione. Tutta la classe senatoria ormai sosteneva il progetto scipionico di acquisire l'egemonia nel Mediterraneo attraverso una rete di stati clienti, limiterza e ultima guerra punica ( ) portò alla temporanea affermazione di una politica terroristica, con la distruzione di Cartagine, cui seguì quella di Corinto, che aveva partecipato a una rivolta della Lega Achea. 9 Ma anche Catone, benché fosse autore del De agricultura e propugnasse il ritorno alle arcaiche virtù del rusticus, praticava con profitto il commercio transmarino, mediante dei prestanome.

122 tando la creazione di nuove province. 10 Invece la politica del parcere subiectis (= risparmiare chi si sottomette) non era più vista col favore di un tempo dagli uomini d'affari dei ceti equestri, sempre più interessati a uno sfruttamento intensivo dei territori conquistati, e ormai abbastanza forti da contendere ai senatori l'effettivo controllo delle province. 2. I rapporti internazionali Probabilmente il più antico dei patti internazionali fu l'hospitium. Esso era nato come un accordo privato che legava perpetuamente due famiglie di differente nazionalità, e consentiva di offrire una protezione, atta ad incoraggiare gli scambi commerciali. I doveri di ospitalità e protezione che si stabilivano avevano un carattere sacro, ed erano prevalenti su quelli nei confronti della propria comunità, persino in caso di guerra. Anche lo stato poteva offrire un hospitium publicum al singolo straniero, ovvero istituire questo tipo di rapporto con un'altra comunità. Un rapporto volto a preservare la pace era l'amicitia tra Roma e un altro stato, o una singola persona. Essa comportava l'inserimento della comunità o del singolo in una lista ufficiale di amici populi Romani. L'instaurazione dell'amicitia con uno stato determinava un reciproco riconoscimento diplomatico e l'impegno a non intraprendere iniziative ostili, nemmeno contro gli alleati della controparte. Inoltre si riconosceva reciprocamente la libertà e il diritto di proprietà dello straniero che si trovasse nei territori dell'altra parte. Come si vede, si trattava di un rapporto paritario. Tuttavia poteva essere solo il primo passo di una sempre più estesa ingerenza nella sovranità dello stato amico, ridotto al rango di cliente. L'amicitia venne utilizzata in questo senso a partire dal II secolo, soprattutto nei confronti di monarchi bisognosi di essere sostenuti contro pretendenti al trono o rivolte dei sudditi. Essi venivano riconosciuti come reges socii et amici, rispetto ai quali Roma finiva per arrogarsi il diritto di condizionare la politica estera, e persino di deporre i vassalli infidi, o intervenire nella successione al trono. 11 Si instaurava così un rapporto di clientela internazionale, talmente stretto che diventava persino difficile stabilire dove arrivasse il confine (limes) dello stato romano. Nella tarda Repubblica e nell'età del Principato si discusse se i regni dipendenti fossero ancora da considerare dei veri e propri stati. 10 Cfr. Nicolet, L'ordre équestre à l'époque républicaine, 1 (1966), 348 ss. 11 Cfr. Cimma, Reges socii et amici populi Romani (1976), 33 ss.

123 Finalizzati alla guerra, o conseguenti ad essa erano altri due rapporti: la deditio e l'alleanza (societas). Che la conquista immettesse i vincitori nel possesso delle persone e dei beni dei vinti, era un luogo comune in tutto il mondo classico. 12 Questa soluzione estrema poteva essere evitata qualora gli sconfitti si arrendessero a discrezione (deditio in fidem), diventando dediticii, in attesa che i vincitori stabilissero il loro destino. La deditio consisteva quindi generalmente nella sottomissione di un popolo debellato, mediante una sponsio proposta dal comandante romano, cui un rappresentante dei nemici rispondeva positivamente. Ma la dedizione poteva aver luogo anche in assenza di un precedente stato di guerra, precisamente allo scopo di evitarla. La deditio non impegnava di per sé i Romani che a risparmiare le vite, la libertà personale, e i beni (almeno in parte) dei dediticii. I sottomessi potevano poi tanto rimanere degli stranieri privi di qualunque cittadinanza (peregrini nullius civitatis), che essere riconosciuti come comunità autonoma, o addirittura venire integrati nella cittadinanza romana. Molti degli accordi internazionali venivano posti in essere mediante dei foedera. In età arcaica il foedus era una forma solenne di trattato, che poteva rivestire veri tipi di rapporti, ivi compresi l'amicitia o l'alleanza. Veniva stipulato mediante l'intervento di due membri del collegio dei Feziali: il pater patratus, e il verbenarius. Quest'ultimo toccava con mazzo di verbena cresciuta sul Campidoglio la testa del pater patratus, investendolo del potere di rappresentare il popolo romano. Sicché questi poteva recitare una formula sacra, e dare lettura del testo del trattato, invocando l'ira di Giove su chi, fra i Romani, osasse trasgredirlo. Il trattato poteva rappresentare il momento conclusivo di una guerra, e in questo caso era spesso preparato da una promessa solenne del generale, che a nome del popolo romano offriva le condizioni di pace. Questa sponsio, da parte del magistrato che si trovava al comando delle truppe, impegnava effettivamente la Repubblica a concludere il foedus. Ma Roma aveva la possibilità di sconfessare la promessa, abbandonando alla controparte l'incauto generale, come noxa. Il rapporto più importante che si costituiva mediante foedus era l'alleanza (socìetas), al punto da far diventare sinonimi i due termini. I socii, o foederati, concordavano una serie di diritti e doveri reciproci, non necessariamente paritari. I rapporti di alleanza nel mondo antico erano anzi normalmente caratterizzati dall'esistenza di una potenza egemone, che controllava l'esercito sociale e le risorse destinate ad alimentarlo. La federazione era quindi un rap- 12 Senofonte (Cirop., ) afferma al riguardo: «È legge universale ed eterna che in una città conquistata in guerra ogni cosa, i corpi degli abitanti e le proprietà, appartenga al vincitore». Cfr. Thuc.,

124 porto che poteva servire egregiamente ad instaurare una dominazione politica. Riguardo al contenuto, si potevano distinguere i trattati costitutivi di alleanze in due tipi fondamentali: il foedus aequum e quello iniquum. Col primo si poneva in essere un rapporto teoricamente paritario, mentre il secondo individuava nettamente Roma come potenza egemone. In ogni caso, la comunità federata manteneva la soggettività internazionale, l'autonomia amministrativa, proprie leggi e magistrati, una sua moneta. Gli alleati erano tenuti perpetuamente ad una serie di obblighi nei confronti di Roma: sostanzialmente prestare delle truppe e delle forniture alimentari o comunque utili al mantenimento dell'esercito. Ma dovevano anche subire delle limitazioni alla sovranità, quali il divieto di allearsi con stati nemici, e spesso anche con qualsivoglia altra comunità, senza il permesso della potenza egemone. Acquisito il dominio sulla penisola, si ritenne che i socii non potessero in nessun caso mettere in discussione la maiestas populi Romani, senza tradire i propri impegni. La maestà non era un concetto semplicemente retorico, ma sostanzialmente implicava il protettorato di Roma, il potere di indirizzare la politica estera dello stato subalterno secondo i propri interessi. Di fatto una comunità federata non poteva prendere alcuna iniziativa politica o militare in grado, anche in progressione di tempo, di rompere questo legame di sudditanza. Quindi, nel corso dell'espansione militare in Italia e nei paesi dell'area mediterranea, venne adottata fondamentalmente una combinazione di due strumenti di dominio: annettere i territori dei vinti, o costringere gli altri popoli a federarsi con Roma, accettando limitazioni più o meno gravi alla propria sovranità. 3. I Latini e gli Italici Fin dall'epoca del Regno, si manifestò un modo di procedere caratteristico della tradizione politica romana: impedire che i popoli sottoposti si trovassero tutti nella medesima condizione giuridica e di fatto, sicché fossero tentati di fare causa comune contro Roma. In età repubblicana erano ridotte in una posizione di stretta sudditanza molte città e comunità tribali italiche, composte da dediticii, cioè debellate e restate alla mercé dei Romani. Ma per lo più nella penisola venne scelto lo strumento della federazione, non lasciando che si costituisse mai un'unità d'interessi tra i federati, e alimentando la speranza di migliorare i termini del trattato, adeguandoli alla situazione degli stati più fedeli. Roma giocò molto

125 bene sulle divisioni tra i popoli in vario modo soggetti, per costruire il suo impero col sangue e il contributo economico dei socii, che costituivano il grosso dell'esercito. Tra i popoli della penisola sottoposti a Roma mediante la politica delle alleanze, dobbiamo operare una distinzione, a base etnica, fra Latini ed Italici. Come abbiamo visto, i Latini, nel senso originario del termine, erano gli antichi abitanti del Lazio (Latini prisci), di stirpe affine ai Romani. I populi nei quali si articolava questo gruppo etnico erano riuniti in varie leghe, la maggiore delle quali si aggregava intorno al culto di Giove Laziare sul monte Albano. Tra il VI e il IV secolo il tempio di Diana ad Ariccia divenne il cuore di una federazione che raccolse tutti i popoli del Lazio in un struttura politica, militare e religiosa, con magistrati comuni elettivi. Cacciato Tarquinio, Roma si trovò a dovere difendere con le armi la supremazia che aveva acquisito nel Lazio anche grazie all'appoggio etrusco. La battaglia del lago Regillo, e la successiva stipulazione di un trattato (il foedus Cassianum del 493) posero fine al conflitto con la Lega Latina. Mediante la stipulazione di un foedus aequum, Roma venne accolta nella Lega, che imponeva tra gli stati membri il reciproco obbligo di non aggressione, di alleanza, e di divisione del bottino, «finché esisteranno il cielo e la terra». 13 Conquistata Veio, il predominio di Roma si fece così marcato da provocare una seconda guerra, dal 340 al 338, che portò alla definitiva scomparsa dell'alleanza. Le comunità politiche che componevano la Lega furono in parte annesse, in parte risparmiate ma costrette a foedera iniqua, mentre le meno ostili ebbero la possibilità di dar vita (ciascuna individualmente) a foedera aequa con Roma. I Latini mantennero comunque uno status diverso rispetto agli altri popoli sottoposti: pur non essendo cittadini, non erano nemmeno confusi con i veri e propri peregrini. Innanzitutto godevano dell'ius commercii, cioè del diritto di porre in essere rapporti giuridicamente validi (soprattutto in ambito commerciale) con i Romani. Inoltre avevano l'ius connubii, cioè la possibilità di contrarre matrimoni con cittadini romani, quindi di avere dei figli riconosciuti legittimi dall'ordinamento di Roma. Ancora, avevano l'ius migrandi, cioè la possibilità di emigrare in Roma e diventare in seguito cittadini. Alla metà del II secolo, l'esercizio di questo diritto provocò una tale ondata migratoria, che si dovette restringerlo alla sola aristocrazia locale: poteva quindi usufruirne solo chi fosse stato eletto a una magistratura. L'ius suffragii è l'aspetto che più vistosamente si avvicina alla cittadinanza: i Latini potevano votare nelle 13 Dion. Halic., Il trattato stabiliva fra l'altro che le liti fra cittadini degli stati della Lega do - vessero essere risolte entro dieci giorni con un processo.

126 assemblee popolari romane. Certamente la loro partecipazione era poco più che simbolica: i Latini presenti in Roma al momento dell'assemblea, se lo volevano, potevano essere iscritti in massa in una sola centuria o una sola tribù. La fedeltà dei Latini a Roma fu quasi sempre assicurata, tranne qualche ribellione locale. Il punto di frizione più importante era rappresentato dalla richiesta dell'ius provocationis, effettivamente concesso nel 122, per proteggere i soldati latini dagli abusi dei generali romani. Dopo la guerra sociale, che oppose, come vedremo, i socii Italici a Roma, i Latini, che non avevano aderito alla rivolta, ebbero come ricompensa la cittadinanza romana. Questo paradossalmente non bastò a determinare la scomparsa della condizione di latinitas. Uno ius Latii, del tutto svincolato dall'origine etnica, venne anzi utilizzato per concedere ad alleati fedeli una condizione intermedia tra peregrinitas e cittadinanza. A partire dai Galli Transpadani nell'89, la latinità fu intesa come una condizione transitoria, di prova, riconosciuta a comunità straniere politicamente affidabili e in via di romanizzazione. 14 Abbiamo parlato delle civitates latine federate come popolazioni sottoposte: infatti, i foedera con Roma prevedevano che esse non potessero stringere alleanze ed avere commercium e conubium tra loro. I loro rapporti dovevano essere comunque mediati e regolati dalla potenza egemone. All'infuori del nomen Latinum, cioè dei popoli di stirpe latina, tutto il resto della penisola era occupato dalle comunità dei socii Italici. Nonostante la subordinazione politica, esse rimanevano oggetti di diritto internazionale. A differenza dei Latini, gli Italici normalmente non avevano diritto di conubium, di commercio e nemmeno di suffragio. Generalmente il tipo di trattato col quale si costituiva questo genere di alleanze era un foedus iniquum. Ma anche quando si utilizzava un foedus aequum o addirittura aequissimum, questo non dovette significare altro che segnalare una particolare fiducia dei Romani, con poche differenze concrete. La politica degli Italici nei confronti di Roma oscillò fra due posizioni nettamente differenziate nel corso della storia repubblicana. In un primo momento gli alleati tesero in ogni modo a mantenere la residua autonomia di cui potevano disporre, ribadendo la loro alterità rispetto allo Stato romano. La linea politica dei socii cambiò alla metà del II secolo, quando fu chiaro che Roma era diventata la potenza egemone di tutta l'area mediterranea, e che era impossibile allentare il vincolo sempre più stretto che subordinava le comunità italiche al suo potere. Perché continuare a chiedere di rimanere estranei alla 14 Nell'età augustea essa venne conferita anche ai liberti che fossero stati manomessi senza le formalità richieste dallo ius civile (Latini Iuniani).

127 civitas, quando si doveva sovvenzionare l'esercito, combattere, rafforzare il dominio dei Romani, senza poter godere di una reale indipendenza? A quel punto diventava più realistico invertire completamente la rotta, e rivendicare la piena integrazione nella cittadinanza. Ottenerla significava sostanzialmente acquisire il privilegio della provocatio ad populum, godere dell'esenzione fiscale sulle proprie terre, avere la possibilità di accedere all'ager publicus, che i Romani avevano enormemente ingrandito grazie all'apporto militare degli stessi Italici. La questione italica divenne uno dei problemi politici più delicati, irrisolto per responsabilità comune della nobilitas e della plebe, fino a determinare la ribellione dei socii, come vedremo nel capitolo successivo. 4. Il sistema municipale Un'altra soluzione, più diretta, per ampliare il dominio della Repubblica era costituita dall'annessione. Finché Roma fu impegnata ad espandersi in Italia, applicò il principio che la conquista di un territorio comportava la sua trasformazione, in tutto o in parte, in ager publicus. I nemici debellati potevano essere semplicemente ridotti a una massa di peregrini dediticii, o addirittura ridotti in schiavitù. Altrimenti in virtù di un foedus, o per concessione unilaterale potevano essere riconosciuti, mediante una lex data, cittadini romani. In questo caso, era loro conferita la cittadinanza piena (civitas optimo iure); oppure uno status analogo a quello dei veri e propri cittadini, ma senza diritti politici (civitas sine suffragio). Queste comunità di neo-cittadini di secondo rango, iscritti in massa nelle tribù rustiche, erano incorporate nello stato romano, ma autonome sul piano amministrativo. Essendo tenute a contribuzioni e prestazioni militari nei confronti di Roma, presero il nome di municipia (da munus capere = acquisire un obbligo) e i loro membri quello di munìcipes. I forestieri che fossero semplicemente domiciliati nel municipio (incolae) erano sottoposti agli stessi munera. L'ordinamento amministrativo municipale risentiva della struttura originaria della comunità, ma tendeva a uniformarsi al modello romano in forma semplificata: un senato (curia); una sola assemblea popolare, che serviva come organo giudiziario e per eleggere i magistrati; delle magistrature. Superate le particolarità locali (un dittatore, degli octoviri, due o tre edili, eccetera); il sistema municipale si imperniò sui quattuorviri: due coppie di magistrati, delle quali una svolgeva le funzioni che avevano i pretori nella Repubblica romana

128 (duoviri iure dicundo); mentre l'altra aveva mansioni equivalenti a quelle degli edili (duoviri aediliciae potestatis). L'attività giurisdizionale era esercitata teoricamente dal pretore di Roma, ma in realtà veniva delegata a dei collaboratori: i praefecti iure dicundo, che rendevano giustizia in circoscrizioni (praefecturae) comprendenti più municipi. I magistrati locali mantenevano invece una limitata giurisdizione per le cause minori. Dopo l'89, con la conclusione della rivolta, tutte le comunità di Latini e di socii Italici a sud del Po vennero trasformate in municipia civium Romanorum, e il sistema magistratuale imperniato sui quattuorviri si generalizzò nel giro di alcuni decenni. Il termine municipium cambiò quindi di senso, indicando qualunque comunità italica dotata di una certa autonomia, escluse le colonie. 5. Le coloniae Un altro sistema di governo dell'impero mediante annessione del territorio fu la creazione di colonie. Esse facevano parte integrante della Repubblica ed erano abitate da cittadini, iscritti alle tribù cittadine. Qualora la colonia fosse stata dedotta all'interno di comunità peregrine già esistenti (un caso frequente: si pensi a Pompei), 15 la popolazione indigena acquisiva di solito la condizione di cives sine suffragio. Le colonie ebbero inizialmente una funzione di presidio militare, soprattutto lungo le coste. Poi, con la conquista dell'italia, si trasformarono in uno strumento di controllo dei territori conquistati, ed anche di sfogo alla sovrappopolazione. Erano degli stanziamenti militari, soprattutto di veterani, nel territorio sottratto ad una città conquistata, e quindi trasformato in ager publicus. Mediante un senatoconsulto, seguito da un plebiscito o da una lex data, veniva istituita la nuova colonia (deductio = deduzione) ed insediata una magistratura locale: i triumviri coloniae deducendae. Contemporaneamente si provvedeva alla lottizzazione del territorio, assegnato in dominium ex iure Quiritium ai coloni. I magistrati, tratti gli auspici, enunciavano lo statuto (lex) del nuovo insediamento ed incaricavano gli agrimensori 16 della lottizzazione. Questo si- 15 Nell'80 a.c., la comunità sannitica di Pompei, che aveva partecipato alla rivolta degli Italici, ottenuta comunque la cittadinanza ed iscritta alla tribù Menenia, fu punita con l'insediamento di una colonia di veterani di Silla. Parte del suolo agricolo venne confiscato e distribuito in lotti ai veterani della Colonia Cornelia Veneria Pompeianorum. Gli indigeni vennero esclusi dal governo della città per alcuni anni. Cfr. Staccioli, Pompei. Vita pubblica di un'antica città (1982). 16 Gli agrimensores erano anche detti gromatici, dalla groma, il loro caratteristico strumento di la-

129 stema, detto centuriazione, fu uno dei fenomeni economici e sociali più importanti di tutta la storia dell'occidente, le cui ripercussioni si risentono ancora oggi nel nostro paesaggio agrario. Il territorio sottratto alla comunità sottomessa era diviso in quadranti, mediante l'intersezione di due linee ortogonali: il cardo maximus, orientato da nord a sud; e il decumanus maximus, da est a ovest. Parallelamente al cardine e al decumano maggiori, ne venivano tracciati altri, sicché, alla fine l'intero territorio risultava diviso in quadrati (centuriae) di 200 iugeri, suddivisi in lotti (sortes) contraddistinti con una lettera e un numero, che venivano assegnati ai coloni per sorteggio. Le linee di confine che ne risultavano servivano non solo per dividere un lotto dall'altro, ma anche per permettere la viabilità. I confini (milites) tra i poderi erano delimitati da bassi muretti, che con l'andare del tempo sono stati sepolti, scomparendo alla vista. Ma ne è rimasta una traccia, nel fatto che la vegetazione che sorge immediatamente sopra di essi è leggermente più chiara: una differenza cromatica apprezzabile solo dall'aria. Si è quindi scoperto, a partire dall'inizio del secolo, che facendo fotografie aeree in certe ore del giorno, sul territorio italiano, spagnolo, francese, dell'africa del Nord, della Grecia, compaiono le tracce di un immenso reticolato ortogonale. Emerge, cioè, un'organizzazione del territorio agricolo a scacchiera, che non è più percepibile ad occhio nudo. 17 Attraverso il sistema delle colonie, i Romani piazzavano baluardi di penetrazione militare e culturale all'interno di territori conquistati non ancora romanizzati. Superata la fase di costituzione, la colonia era amministrata da una coppia di duoviri. Il sistema della deduzione di colonie fu abbandonato in Italia nella tarda Repubblica, ma continuò a svilupparsi fuori della penisola, creando piccole enclaves di romanità, sottratte al potere del governatore della provincia. La prima di queste colonie fu quella fondata da Caio Gracco sul territorio di Cartagine: una vicenda sulla quale torneremo, parlando del movimento per la riforma agraria. Un sistema analogo era quello di stabilire delle colonie cosiddette latine, la cui popolazione (Latini coloniarii) godeva di uno status simile a quello dei Latini prisci; fruiva quindi dell'ius commercii, ma generalmente non del conubium, ed era tenuta a fornire dei contingenti di truppe. I romani che per propria scelta avessero voluto fare parte di queste comunità venivano cancellati voro: una croce orizzontale, sorretta da un palo piantato nel suolo. Alle estremità erano legati quattro fili a piombo, che permettevano di allineare l'occhio con un'asta traguardata, in tutto simile a quelle ancora in uso per i lavori stradali. Una volta effettuata la divisione e l'elabora - zione di una mappa catastale, fungevano da arbitri nelle liti di confine. Una raccolta di scritti di agrimensori dell'età del Principato, elaborata nel VI secolo, è stata utilizzata dai tecnici fino all'età moderna. Cfr. Settis, Misurare la terra: centuriazione e coloni nel mondo romano (1984). 17 Cfr. Sereni, Storia del paesaggio agrario italiano, V ed. (1981).

130 dal novero dei cittadini. Mentre le colonie romane erano considerate parte integrante del territorio metropolitano, quelle latine erano città teoricamente indipendenti. Esse avevano un'organizzazione interna più complessa di quelle romane: erano amministrate da una coppia di pretori una serie di altre magistrature ricalcate sul modello della Repubblica, una curia, e un'assemblea del popolo. Accanto a queste forme di organizzazione del territorio, esistevano anche altre comunità di cittadini, di minore importanza, poiché non costituivano né delle città (mancando di autonomia), né comunque dei centri urbani. Fra questi ricordiamo i conciliabula, dei distretti rurali all'interno della praefectura, che riunivano periodicamente i cittadini romani per l'amministrazione della giustizia, riti religiosi, e fiere; e i fora, sedi di mercati lungo le vie consolari. L'aggregato abitativo più elementare delle campagne sia italiche che provinciali era il vicus. Si trattava di una piccola comunità priva di autonomia, amministrata da un collegio di tre o quattro magistri elettivi e da un'assemblea. Più villaggi erano raggruppati in circoscrizioni (pagi), aventi come capoluogo i castella, che erano dei borghi di maggiori dimensioni, generalmente fortificati. A loro volta i pagi rientravano nel territorio di un municipio. 6. Le province in età repubblicana Il territorio dell'italia romana era costituito dalla penisola, fino al Rubicone. Da Cesare fu poi ampliato alla Gallia Cisalpina, mentre solo con l'inizio del Principato venne raggiunto il confine delle Alpi. All'esterno del territorio italico, che costituirà il nucleo essenziale dello stato romano fino all'età del Dominato, si estendevano le province, cioè i territori affidati al controllo amministrativo e militare di un magistrato dotato di imperium. Originariamente provincia era un termine che indicava l'ambito di competenza del magistrato. Per estensione, si riferiva anche ai territori diciotto alla fine della Repubblica che erano stati conquistati e affidati all'amministrazione di un governatore romano. Al momento della conquista, il territorio si trovava sotto l'imperium del generale, che ne determinava provvisoriamente lo status provinciam per ordine del Senato. Una lex data affidava al magistrato il compito di stabilirne l'ordinamento interno, ripartendo il territorio in circoscrizioni, stabilendo i criteri per la riscossione delle imposte e dei dazi, conferendo autonomia o immunità fiscale a comunità privilegiate, costituendo corti di giustizia.

131 Il territorio provinciale era per lo più abitato da popolazioni peregrine le cui comunità erano state private del carattere di enti internazionali. Venendo a cessare la loro sovranità, era venuta meno anche la possibilità di autogovernarsi con proprie istituzioni e leggi. Al momento della conquista, e prima dell'atto che stabiliva lo statuto della provincia, la Repubblica acquisiva la proprietà pubblicistica di terre, beni mobili e persone. I vinti si trovavano, almeno provvisoriamente, senza autonomia politica e in linea di principio senza libertà personale né proprietà. In molti di questi territori era inoltre diffuso da secoli il principio orientale secondo il quale il sovrano era proprietario di tutto il suo agricolo, il che lasciava ai sudditi il solo possesso, teoricamente sempre revocabile. Questa concezione si impose, come modello da adottare nei confronti delle popolazioni provinciali, fin dalla conquista della Sicilia, trasformata nel 227 nella prima provincia. Roma si impadronì di una delle zone più fertili del Mediterraneo, grazie alle avanzatissime tecniche agricole applicate nella parte occidentale e in quella orientale dell'isola, rispettivamente cartaginese e siracusana. Mantenendo in vita l'ordinamento di Siracusa (lex Hieronica), i Romani ne accolsero anche il principio ispiratore, che cioè al titolare del potere politico spettasse la proprietà del suolo, concesso ai contadini in locazione. 18 Anche quando si formava una proprietà privata, essa si riteneva una sorta di concessione, teoricamente revocabile e comunque sottoposta a tributo. Il popolo romano si sostituì ai re in questa situazione, che potremmo definire di proprietà pubblicistica o di dominio eminente, concedendo le terre ai vecchi possessori, in cambio di un tributo fisso (stipendium) o di una percentuale del prodotto (decuma). In altri casi colpì i sudditi anche con un'imposta personale (tributum capitis), considerata di per sé un segno di subordinazione, intollerabile per un popolo libero. Poiché la deditio escludeva ogni riconoscimento giuridico della proprietà dei vinti, questa venne trasformata in un possesso trasmissibile sia tra vivi che a causa di morte. Per motivi di opportunità politica Roma non procedette mai a un'espropriazione universale, pur astrat- 18 La lex Hieronica è generalmente attribuita a Gerone II, che divenne alleato di Roma nel 263. Cfr. De Sensi, Gerone II. Un monarca ellenistico in Sicilia (1977), 139 ss. I contadini (aratores) della Sicilia occidentale erano sottoposti a censimento e le loro terre venivano registrate. Ogni anno erano tenuti al versamento di una decima, consegnata ad appaltatori. Cfr. Genovese, Gli interventi edittali di Verre in materia di decime sicule (1999), 17 ss. La recezione dell'ordinamento ierotico fu probabilmente contenuta nella formula provinciae promossa dal console Levine nel 210. Cfr. Accame, Il dominio romano in Grecia dalla guerra arcaica ad Augusto (1946), 30 ss. A parte le città federate e quelle immunes ac liberae, gran parte del territorio rimase, dopo la conquista romana, sottoposto a decima. Il territorio sottoposto a tributo era composto dunque per la massima parte da citta decumanae, oltre ad alcune ridotte ad ager publicus, le cui terre erano attribuite in locazione censoria ai precedenti proprietari: cfr. Cic., Verr.,

132 tamente possibile, che avrebbe gettato nella disperazione i sudditi. 19 Mentre in Italia si era applicato il principio che le terre conquistate potevano essere assegnate ai cittadini in dominium ex iure Quiritium, tale rapporto venne del tutto escluso nelle province, sia per i Romani che per i sudditi. L'unico proprietario era il popolo romano, e dunque nessun privato poteva essere riconosciuto come dominus, ma solo quale possessore. Tuttavia, il principio della proprietà pubblicistica delle terre provinciali non fu spinto alle estreme conseguenze. In pratica si restituirono ai provinciali non solo la libertà, ma anche buona parte dei beni, limitandosi ad esigere, come segno tangibile della proprietà del popolo romano, lo stipendium. Tale termine indicava il soldo militare, e per estensione anche l'imposta, intesa come contributo al mantenimento delle truppe di occupazione. 20 Essa gravava sulle comunità, non direttamente sul possessore. Quindi le città soggette (civitates stipendiariae) anticipavano l'imposta allo stato romano, e ne ripartivano poi il carico tra i propri membri. Molte città provinciali erano invece civitates liberae, cioè godevano di un'autonomia amministrativa e giurisdizionale tollerata in via di fatto. Roma poteva spingersi inoltre fino a formalizzare mediante una lex la concessione unilaterale della libertas e dell'immunità fiscale (civitates liberae et immunes). In ogni caso la libertas di queste comunità si riduceva di solito a una precaria esenzione dall'imperium del proconsole. 21 Nell'età del Principato, o forse già a partire da Cesare, ad alcune comunità venne concesso l'ius Italicum, cioè l'estensione del regime di inviolabilità e immunità fiscale del dominium ex iure Quiritium, tipico dell'italia. I confini della provincia non racchiudevano solo territorio peregrino sottoposto a Roma, ma anche isole che godevano di un regime diverso: ager publicus, colonie romane, municipi, città federate. Una parte del territorio peregrino non veniva restituito ai precedenti proprietari, ma restava incamerato 19 Cic., Verr., Cfr. Mommsen, Disegno del diritto pubblico romano, II ed. (1893; tr. it. 1943), 101: «Da un lato il terrore di una simile espropriazione universale, dall'altro e soprattutto il timore di sradicare lo Stato avente sua base sull'italia con una migrazione di massa oltre i mari, condusse a fissare la massima di Stato che la proprietà fondiaria transmarina non è sottoposta, come la proprietà italica, all'assegnazione Di fatto adunque il possesso fondiario italico e quello transmarino stanno l'uno rispetto all'altro come la proprietà e l'enfiteusi». 20 Cicerone lo definisce nelle Verrine «quasi un premio per la vittoria e un rimborso per le spese militari» (Verr., ). 21 A partire da una lex Iulia del 59, le città libere non erano neanche sottoposte alla iurisdictio del governatore, a meno che non fosse espressamente autorizzato a rendere giustizia da parte del Senato. Cfr. Peppe, Sulla giurisdizione in populos liberos (1988), 5 ss.; 100 ss. La legge del 59 enunciava per la prima volta il principio che le città libere erano fuori dal quadro amministrativo della provincia e non sottoposte al controllo politico del governatore.

133 nell'ager publicus: fondi rustici, boschi, corsi d'acqua, saline, miniere, venivano generalmente locati dai censori a società di imprenditori e appaltatori pubblici (publicani), che a loro volta li concedevano in affittanza ai privati. Alcune comunità extra-italiche, teoricamente sovrane, erano alleate a Roma (civitates foederatae). I loro cittadini erano detti socii exterarum nationum, per distinguerli dai socii Italici. Tali comunità mantenevano un proprio ordinamento giuridico distinto da quello romano, si autogovernavano, e non erano sottoposte a tributo, ma alle sole contribuzioni militari imposte dal trattato. Erano estranee alla provincia e immuni dal potere del governatore: intrattenevano quindi con la potenza dominatrice rapporti formalmente di carattere internazionale. Nelle città foederatae il governatore non aveva di regola giurisdizione né penale né civile, neanche per liti che coinvolgessero cittadini romani. 22 Le proprietà dei socii, in queste enclaves straniere all'interno della provincia, erano perciò ager privatus regolato dalle norme del diritto peregrino. La provincia era governata inizialmente dal magistrato cum imperio, console o pretore, che l'aveva conquistata. Dovendosi dar vita a un'amministrazione stabile di questi territori, occorreva procedere alla nomina di governatori che vi risiedessero: perciò divenne necessario creare nel 227 due nuovi pretori, con la specifica funzione di amministrare le province. Come abbiamo visto, altri se ne aggiunsero, fino ad arrivare al numero di diciotto nell'età di Cesare. I continui successi militari indussero ad adottare una via diversa: non potendosi indefinitamente aumentare il numero dei pretori, si scelse di inviare nelle province dei magistrati prima della scadenza del loro mandato, lasciandoli a governare anche l'anno successivo. Formalmente non si trattava di una riforma costituzionale, ma solo dell'applicazione di un principio valido per tutte le cariche magistratuali di origine militare: la prorogatio imperii. Finché il magistrato eletto non rilevava le consegne da quello precedentemente in carica, impegnato fuori di Roma, l'imperium di quest'ultimo era prorogato. Quindi il magistrato inviato in provincia era posto al governo del territorio pro consule oppure pro praetore, cioè in attesa che il nuovo magistrato lo venisse a rilevare. Uno sviluppo logico di questo sistema fu il diretto conferimento agli ex-consoli ed ex-pretori (e talvolta anche a privati cittadini) di imperium pro consule o pro praetore. Era il Senato ad assegnare le province a proconsoli e propretori, il che apriva il campo a manovre politiche di ogni genere, volte a favorire con l'assegnazione delle province più ricche i rappresentanti di questo o quel gruppo politico. In fasi di crisi delle istituzioni repubblicane, que- 22 In concreto, soprattutto a causa del crescente potere dei negotiatores italici, le violazioni del divieto di ius dicere, sia nelle città federate che, a maggior ragione, in quelle liberae, furono notevoli. Cfr. Peppe, op. cit., 24 ss.

134 sto potere incontrollato diventava ancora più decisivo, poiché all'assegnazione della provincia era connesso anche il conferimento del comando sulle truppe. Attraverso il governo delle province, grandi fortune economiche e politiche si concentrarono illegalmente nelle mani di una ristretta élite all'interno della nobilitas. Ancora maggiori furono le ricchezze che poterono accumulare nelle province i publicani, con lo sfruttamento dell'ager publicus e gli appalti di imposte e dazi. Benché la funzione di governatore non fosse retribuita, era considerata una prassi non del tutto riprovevole, e comunque inevitabile, arricchirsi ai danni dei provinciali. I sudditi avevano la possibilità di fare ricorso al Senato, col patrocinio di membri del Senato (si pensi allo scontro tra Verre e Cicerone). Il Senato, costituito in corte di giustizia, poteva allora decidere di reprimere il comportamento del governatore che aveva abusato del proprio potere, condannandolo a risarcire i provinciali. Nel 149 venne costituito, come vedremo, un tribunale speciale permanente presieduto dal praetor peregrinus, per giudicare i governatori accusati di concussione. Inoltre la lex Sempronia de provinciis di Caio Gracco un plebiscito del 123 stabilì che l'assegnazione delle province avvenisse prima ancora dell'elezione dei magistrati. Una legge di Silla decise che i pretori dovessero comunque esercitare per un anno il loro imperium a Roma, come presidenti delle corti permanenti di giustizia penale (quaestiones perpetuae), e solo dopo potessero essere inviati nelle province. Il governatore esercitava un potere amministrativo, militare, giudiziario. Recandosi in provincia, portava con sé un questore, cui era affidata l'amministrazione finanziaria, e un seguito di fiduciari del Senato (legati), di amici e di giovani uomini politici desiderosi di fare esperienza, che costituivano il suo personale consilium. Il governatore aveva il potere di indire leve militari, di esigere contribuzioni straordinarie, di requisire vettovaglie e animali per il rifornimento e il trasporto delle truppe, di ordinare opere pubbliche, eccetera. Il suo imperium comprendeva la giurisdizione civile in merito alle controversie nelle quali almeno una parte fosse cittadino romano, e la coercitio criminale. Tale potere era illimitato nei confronti dei peregrini, verso i quali il magistrato esercitava l'ius gladii (letteralmente diritto del gladio). I cittadini romani erano invece protetti anche in provincia a partire dalle leges Porciae dell'inizio del II secolo dalla provocatio ad populum. Il governatore amministrava la giustizia nell'ambito di sessioni periodiche (conventus), convocate nei centri urbani più importanti. Il diritto che veniva applicato era fondamentalmente quello romano, adattato alle esigenze e alle tradizioni indigene. Ai magistrati

135 locali si lasciavano invece i processi privati tra stranieri, che si svolgevano sulla base dell'ius gentium o degli ordinamenti peregrini. 7. L'organizzazione finanziaria Nonostante la creazione di un impero mediterraneo, la struttura amministrativa di Roma rimase legata al modello della città-stato, nella quale il bilancio pubblico era assai modesto rispetto agli stati burocratici moderni. Le magistrature erano rivestite gratuitamente; non esisteva un esercito professionale né un vero e proprio corpo di polizia; non c'erano istruzione pubblica, assistenza sanitaria, previdenza. Le esigenze di campagna elettorale imponevano l'uso di generose contribuzioni volontarie per giochi pubblici, costruzione di templi, feste, il che riduceva ancora le spese pubbliche. Il personale remunerato (scribi, littori, apparitores) era ridottissimo, e affiancato da schiavi, utilizzati soprattutto per i lavori pubblici. Costituì invece un'enorme fonte di spesa pubblica la distribuzione gratuita di vino e olio ai meno abbienti (congiaria) e soprattutto quella mensile, di grano a prezzo politico (frumentationes), in conseguenza della lex Sempronia frumentaria del 132. Da allora in avanti l'alimentazione dell'enorme e minaccioso sottoproletariato urbano divenne una necessità stringente, sia per la Repubblica che per l'impero. Il patrimonio dello stato (res publicae), amministrato sotto il controllo del Senato, era composto principalmente dall'ager publicus, dalle miniere, e dagli schiavi di proprietà pubblica. L'ager publicus poteva essere sfruttato direttamente, o distribuito in proprietà piena ed esente da tributi (datus adsignatus, viritanus, colonicus), oppure concesso in varia forma a titolo diverso dalla proprietà, 23 o locato a privati dai censori (locatus, decumanus). Infine l'ager publicus poteva essere venduto dai questori come ager privatus vectigalisque, il che faceva acquisire al compratore una sorta di diritto di proprietà gravato da imposta (vectìgal), con la possibilità di trasmettere il fondo in eredità, ma non di rivenderlo. Complessivamente, l'ager publicus rendeva poco, in quanto era lasciato in parte notevole alla libera occupazione da parte delle famiglie più ricche e po- 23 Tra questi ultimi casi, i principali sono quello della terra lasciata all'occupazione dei privati, che ne acquisivano la possessio gratuita o gravata da imposta (ager occupatorius); quella concessa in uso gratuito ma gravato da imposta per condurvi le greggi (a. scripturarius); quella assegnata in uso perpetuo a città e villaggi. In particolare, veniva concesso dell'ager publicus ai vici nel cui territorio passava una via consolare, purché provvedessero alla manutenzione (a. viasiis vicanis datus).

136 tenti, che trascuravano di pagare il canone. Come sappiamo, mancavano inoltre allo stato romano due delle entrate fiscali tipiche del mondo attuale: la proprietà quiritaria era infatti esente da imposte; e non esisteva un'imposta personale diretta, considerata indice di mancanza di libertà. Quando, in occasione della guerra contro Veio, fu necessario procedere a un reclutamento di massa dei cittadini poveri, si pose il problema del mantenimento di questo esercito, ormai impossibilitato ad auto-alimentarsi. Il Senato fu così indotto a creare il soldo militare (stipendium), e parallelamente a richiedere un'imposta eccezionale, il tributum, presentata come una sorta di prestito di guerra, che lo Stato avrebbe, se possibile, rimborsato. L'imposta gravava, in proporzione alla ricchezza, su tutti i cittadini maschi adulti non mobilitati, e in parte minore sulle vedove. Non venne percepita tutti gli anni, ed anzi talora fu effettivamente possibile restituire ai cittadini somme versate negli anni precedenti. L'esazione era affidata ai tribuni aerarii, cittadini facoltosi tenuti a garantire con le proprie sostanze che i membri della propria tribù la versassero. A partire dal 167, in seguito alla vittoria di Pidna, la contribuzione venne di fatto abolita. Fu ripristinato per alcuni anni un tributo del 4%, nel corso delle guerre civili, finché venne definitivamente soppresso da Ottaviano nel 36. In sua sostituzione fu introdotta la vicesima hereditatum, un'imposta di successione del 5%, destinata ad alimentare l'erario militare. Le entrate ordinarie erano percepite in parte notevole col sistema dell'appalto a società di imprenditori privati (publicani) posti sotto il controllo dello Stato. Tra le voci più importanti ricordiamo gli introiti derivanti dalla locazione dell'ager publicus, dai monopoli e dalle miniere, dalle dogane di terra e portuali (portoria), da tasse e pedaggi per l'utilizzo del suolo pubblico, dall'esazione dei tributi imposti ai popoli sottomessi. Alla metà del IV secolo venne inoltre introdotta un'imposta del 5% sulla manumissione degli schiavi (vicesima manumissionum). Come abbiamo prima accennato, i provinciali erano tenuti al pagamento di un'imposta fondiaria consistente in una decuma o in uno stipendium, la cui esazione era affidata alle compagnie di pubblicani. Il Tesoro (Aerarium) era custodito da appositi questori nel tempio di Saturno al Campidoglio. Una riserva aurea (aerarium sanctius), alimentata con i proventi della vicesima manumissionum, veniva impiegata solo in circostanze eccezionali.

137 CAPITOLO NONO LA TARDA REPUBBLICA 1. Conflitti sociali e lotte politiche nel II secolo La profezia di Polibio, che considerava la società romana destinata a un duraturo equilibrio, fu drammaticamente smentita dai fatti, appena dopo essere stata formulata. Dalla metà del II secolo a.c. alla creazione del Principato corre un arco di tempo di oltre un secolo, caratterizzato da lotte sociali e da scontri sanguinosi tra gruppi politici, che segneranno la fine delle istituzioni nate dal patto del 367. Distrutta Cartagine, Roma si era imposta come potenza egemone nel mondo mediterraneo. Questo successo era stato garantito non tanto dalla costituzione mista, come Polibio mostrava di credere, quanto dal patto sociale tra la nobilitas e la plebe che sosteneva questa struttura istituzionale. Attorno a questo blocco di forze si aggregavano ceti imprenditoriali di nuova formazione, ed anche gli Italici, che erano insieme strumenti e vittime della politica imperialistica. Le guerre per la conquista dell'italia avevano notevolmente rafforzato i ceti medi agricoli, con le assegnazioni di ager publicus, sino a farne il nerbo dell'esercito e dell'economia. Ma a partire dal III secolo, le devastazioni della guerra contro Annibale, e poi la concorrenza delle province, avevano messo a dura prova i contadini soldati, impegnati anno dopo anno nelle campagne militari. Essi dovevano lasciare la terra in stato di abbandono, indebitandosi senza speranza nei confronti della nobilitas, che usava investire nei prestiti a interesse una parte notevole delle proprie fortune. Roma diventò progressivamente una metropoli sovrappopolata da una plebe gonfiata dall'afflusso di ex-contadini, che si legavano alle clientele politiche delle famiglie nobili. Nelle campagne, sempre di più i contadini liberi si trasformavano in operai agricoli e fittavoli, o venivano sostituiti dalla manodopera servile. 1 La sostitu- 1 Fino all'inizio del II secolo l'agricoltura romana era stata caratterizzata da una netta prevalen-

138 zione del lavoro servile a quello libero avanzò, almeno fino al II secolo d.c., in tutti i settori della vita produttiva e dei commerci: c'erano schiavi amministratori e dirigenti di villae, commercianti, artigiani, medici, persino finanzieri e banchieri. Al di sotto di questi ceti servili qualificati, che spesso raggiungevano la libertà pagandola con i frutti del proprio lavoro, la grande massa degli schiavi era impiegata nei campi (spesso in catene) con poche speranze di riscatto. Questo poneva un problema nuovo: come controllare vaste masse di schiavi, soprattutto quando erano concentrate in grandi aziende. I Romani non possedevano ancora quell'antica esperienza del sistema schiavistico che avevano invece i Greci, il che li portava a commettere errori fondamentali. In particolare, i grandi possessori di ager publicus in Sicilia avevano lasciato che si concentrasse un numero di schiavi molto superiore alla popolazione libera, e per di più provenienti in maggioranza dalla stessa terra: la Siria. Quando gli schiavi nel 135 si ribellarono contro i latifondisti siciliani, la comunanza di origine dette loro la possibilità di comunicare più facilmente, e di organizzarsi secondo un modello politico e sociale alternativo: quello della loro patria. La prima delle rivolte fu capeggiata da Euno, che assunse il nome regale di Antioco. Nel 133 venne catturato dopo avere sconfitto ripetutamente i Romani. L'esempio rimase memorabile. Una seconda e più pericolosa rivolta si verificò nel 104 e fu possibile reprimerla solo dopo tre anni. Un terzo episodio, nel 73, seminò il panico nei ceti possidenti: la rivolta di gladiatori, schiavi e liberi asserviti per debiti, capeggiata da Spartaco. Per sconfiggerla fu necessaria una vera e propria guerra, e ciò costituì un segnale di allarme di enorme efficacia persuasiva. 2 za per il piccolo e medio fondo su ager publicus, coltivato direttamente dal cittadino, con le sole forze della sua famiglia, o con la collaborazione di pochissimi schiavi. Ma a causa della concentrazione della proprietà fondiaria e dell'afflusso di masse di schiavi a basso prezzo, si era diffuso un tipo di fondo rustico di maggiori dimensioni, che impiegava il lavoro servile a preferenza di quello libero. Non si trattava di latifundia, cioè grandi tenute a conduzione assenteistica, ma di complessi di piccoli e medi fondi sparsi in diverse regioni. Ad esempio, Cicerone possedeva poderi ad Arpino, Tuscolo, Anagni, Formia, Astura, Cuma, Pozzuoli, Sessa. Cfr. Kuziscin, L'espansione del latifondo in Italia alla fine della Repubblica (1957), in Capogrossi Colognesi, L'agricoltura romana (1982), 43 ss. La villa schiavistica, descritta da Catone nel De agri cultura, era un fondo nettamente orientato alla produzione per il mercato, che associava al frumento anche colture a più alta intensità di investimenti, come l'olivo e la vite. Il fondo considerato da Catone impiegava su un oliveto di 240 iugeri (60 ettari) un fattore, la sua compagna e undici altri schiavi; per un vigneto di 100 iugeri ne occupava altri quattordici. Prestavano inoltre la loro opera come stagionali alcuni braccianti liberi. Il padrone, ormai residente in città, lo lasciava gestire a uno schiavo fattore (il vilicus), e in parte lo dava in locazione a coloni. Cfr. Capogrossi Colognesi, Ai margini della proprietà fondiaria, II ed. (1995), 235 ss; Giliberti, Servus quasi colonis (rist. 1988), 76 ss.; Carandini, Settis, Schiavi e padroni nell'etruria romana (1979), 32 ss. 2 Cfr. Guarino, Spartaco (1979), 35 ss. Partito da Capua, il moto venne definitivamente debellato nel 71, dopo avere messo a ferro e fuoco la parte meridionale della penisola.

139 Al di sopra della plebe, si collocavano due classi dirigenti, composte ciascuna da poche centinaia di potentissime famiglie. Entrambe si avvantaggiarono dello sfruttamento delle province, degli enormi bottini di guerra, e dell'apertura di nuovi mercati: la nobilitas e i cavalieri, una seconda aristocrazia, inferiore socialmente rispetto a quella senatoria. Il termine equites acquisì una valenza non solo militare, ma politica. Nell'ambito della costituzione serviana esistevano, come sappiamo, sei centurie di cavalleria patrizia; dal IV secolo erano diventate diciotto, costituite dai membri più ricchi della nobilitas. Nel II secolo, invece, il termine cambiò completamente senso: si trattava sostanzialmente di un ceto di nuova formazione che traeva alimento dai traffici mercantili e dallo sfruttamento delle province. I cavalieri non erano più né patrizi né necessariamente nobiles, ma una élite scelta tra uomini eccezionalmente ricchi, dotati di un reddito dieci volte superiore a quello richiesto per la prima classe. Teoricamente si trattava di un corpo militare, ma per molti questo legame con l'esercito si traduceva solo nella partecipazione annuale a una parata. Erano invece un'aristocrazia selezionata tra finanzieri, speculatori, appaltatori delle imposte e dei lavori pubblici (publicani). Della classe dei cavalieri facevano originariamente parte anche i senatori, poi soltanto i giovani della nobilitas in attesa di fare carriera politica. L'accesso all'aristocrazia equestre, simboleggiato dal permesso di portare l'anello d'oro e dalla concessione del cavallo, era stabilito dai censori, o a titolo di privilegio individuale dai magistrati cum imperio. Dalla fine del III secolo, il ceto equestre si distinse sempre più nettamente da quello senatorio, e divenne uno strumento di mobilità sociale per i plebei più ricchi, che ambivano a questa distinzione nella prospettiva di riuscire un giorno a diventare nobili, o a nobilitare il proprio figlio o nipote. Una legge Claudia, probabilmente del 218, vietò ai senatori e ai loro figli di armare navi da trasporto. Il divieto venne di fatto facilmente aggirato facendo ricorso a clienti e prestanome, ma fu egualmente indicativo della volontà da parte di entrambi gli ordini di spartire i privilegi, riducendo possibili conflitti: alla nobilitas il potere politico e la grande proprietà terriera, ai cavalieri gli affari mobiliari e, a partire dalle riforme di Caio Gracco, la giustizia penale. Per rendere ancora più netta la divaricazione dei ruoli sociali, dalla metà del II secolo divenne obbligatorio dimettersi dall'ordo equester prima di presentarsi come candidati alle elezioni.

140 2. Il movimento graccano Appiano, storico del II secolo d.c., descrive in questi termini la condizione dei contadini alla vigilia del movimento per la riforma agraria. Appian., Bell. civ., 1.17: I ricchi, avendo occupato la maggior parte della terra indivisa, nella speranza che fosse loro riconosciuta un giorno come proprietà, iniziarono ad aggiungere ai loro possedimenti i fondi confinanti dei poveri in parte sottraendoglieli con la forza ritrovandosi infine, invece che piccole proprietà, grandi tenute. Per lavorare nei campi e custodire il bestiame cominciarono ad acquistare schiavi Così i potenti si arricchirono a dismisura e il paese si popolò di schiavi. Invece gli Italici diminuirono, distrutti dalla miseria, dalle tasse e dalla leva militare. Alleggeritosi poi questo gravame, gli Italici erano restati alla fine senza occupazione, perché la terra era dei ricchi, che la sfruttavano non mediante i liberi, ma col lavoro degli schiavi. Questo quadro di dissoluzione del ceto contadino si presentò agli occhi di Tiberio Sempronio Gracco nel corso di un viaggio sulle coste toscane. 3 Eletto tribuno nel 133, Tiberio propose immediatamente un provvedimento di riforma, la lex Sempronia agraria, con la quale si proponeva di rigenerare il ceto medio rurale, redistribuendo l'ager publicus del quale si erano impossessate le famiglie delle classi al potere. Sostenuto dal suocero Appio Claudio Pulcro, princeps Senatus, e dal console Publio Mucio Scevola, uno dei maggiori giuristi dell'epoca (entrambi nemici di Scipione), propose un plebiscito che dal punto di vista formale non conteneva una vera e propria riforma. Era semplicemente la richiesta di applicare una legge già esistente: quella delle Liciniae Sextiae, che proibiva al cittadino di possedere più di 500 iugeri di ager publicus. Tiberio proponeva inoltre un correttivo, consentendo il possesso (sottoposto al pagamento di un vectigal periodico) di 250 iugeri per il primo figlio e altri 250 per il secondo, fino quindi al massimo di Tutto quello che eccedeva il limite consentito doveva essere tolto ai vecchi possessori e redistribuito alla plebe in possesso inalienabile. Probabilmente la legge non prevedeva nulla riguardo ai socii Italici. Per 3 Tiberio apparteneva a una delle famiglie senatorie più in vista: era figlio di un ex-censore, nipote (per parte della madre Cornelia) di Scipione l'africano, cognato e cugino di Scipione Emiliano. Fu forse una rottura politica con quest'ultimo a preparare una clamorosa svolta in senso democratico.

141 assicurare l'applicazione di questa riforma agraria, Tiberio fece insediare un triumvirato col compito di dare esecuzione alla legge, redistribuire la terra, e decidere come organi giudiziario sulle eventuali controversie. Furono nominati triumviri (ovvero tresviri) lui stesso, il fratello Caio, e Appio Claudio. Nella sua opera di riforma, il movimento graccano si scontrò ovviamente con la resistenza della nobilitas, che ormai considerava come proprio l'ager publicus occupato, sicché viveva il provvedimento come un'espropriazione senza indennizzo. La reazione venne organizzata facendo leva sul fatto che ciascuno dei tribuni della plebe aveva potere di veto anche contro i propri colleghi. Questo bastava a disinnescare il pericolo potenziale rappresentato da questa magistratura: era sufficiente un solo tribuno ligio alle indicazioni dei gruppi dominanti nel Senato, per paralizzare le iniziative troppo pericolose. Il tribuno Marco Ottavio si prestò a difendere gli interessi della nobiltà, tentando di bloccare il programma di riforma agraria di Tiberio. Ma questi, con un'evidente forzatura delle norme costituzionali, impose la deposizione del collega, sostenendo che era venuto meno al suo compito istituzionale di difendere gli interessi della plebe, e si era reso perciò indegno della magistratura. Con l'appoggio della plebe affluita dalle campagne, il provvedimento fu approvato, e il programma cominciò a marciare. Tiberio venne favorito anche da un fatto contingente: la morte nello stesso anno di Attalo III, re di Pergamo, legato alla sua famiglia da rapporti clientelari. Attalo aveva lasciato in eredità il proprio regno al popolo romano, e Tiberio (che era stato avvertito per primo dell'accaduto), sorprese la nobilitas chiedendo che il favoloso tesoro del re fosse utilizzato per attrezzare i lotti di terra distribuiti ai plebei. Questo provvedimento costituiva di certo un'ingerenza in un ambito in cui il Senato aveva una competenza esclusiva. A quel punto Tiberio aveva ragione di temere che sarebbe stato processato alla scadenza del mandato. D'altra parte non bastava certamente un anno per realizzare la riforma agraria. Sicché presentò la candidatura a tribuno della plebe anche per l'anno successivo. Questo non era vietato dalle norme consuetudinarie della costituzione romana, benché fosse un fenomeno raro. Ma il tentativo di iterazione della carica fu denunciato come la dimostrazione delle ambizioni tiranniche di Tiberio. Si approfittò della difficoltà di fare affluire di nuovo dalle campagne i sostenitori del tribuno, approvando per la prima volta un provvedimento che venne definito senatus consultum ultimum. Il Senato, cioè, dichiarò lo stato di guerra interno, sospendendo le garanzie costituzionali e ordinando ai consoli di prendere le armi contro il nemico pubblico Tiberio, per salvare la Repubblica dal pericolo (provideant consules ne quid respublica de-

142 trimenti capiat). Publio Mucio Scevola rifiutò di applicare il provvedimento, considerandolo un colpo di stato, ma ciò non bastò per fermare la reazione: con un'altra forzatura della costituzione, il pontefice massimo Scipione Nasica, cugino di Tiberio, fece ricorso ad un'antica e desueta procedura di chiamata alle armi, che era consentita ad ogni cittadino in caso di pericolo imminente. Raccolta una turba di sostenitori della parte nobiliare, Nasica mosse all'attacco del tribuno e dei suoi. Fu una strage. Nasica venne poi chiamato a far parte di un tribunale speciale insediato per condannare a morte i seguaci di Tiberio, accusati di cospirazione per instaurare la tirannide. 4 L'elezione al tribunato di Caio Gracco determinò un salto di qualità del movimento contadino, che puntò ad evitare il tragico isolamento in cui si era venuto a trovare Tiberio. Il fratello intendeva procedere sulla base di un progetto di alleanza fra varie forze sociali contro la nobilitas: plebe rustica, plebe urbana, cavalieri, Italici, parte della stessa classe senatoria. Nel 123 e successivamente nel 122, Gaio venne eletto tribuno della plebe, presentando un programma di riforme che delineavano una profonda trasformazione della società romana, a partire da una legge agraria che riprendeva quella del fratello, e riconsegnava al triumvirato il potere giurisdizionale. Ad essa si affiancava un provvedimento volto ad ottenere il sostegno della plebe urbana, e destinato a incidere profondamente sulla storia romana: una lex frumentaria, con la quale si garantivi ai cittadini romani non abbienti la distribuzione gratuita di grano, di olio, e successivamente anche di denaro. Per conquistarsi il favore degli equites, Caio Gracco intese riequilibrare a loro vantaggio il rapporto di forze con il Senato. 5 Questo progetto venne portato avanti con una lex Acilia, che toglieva al Senato il controllo della corte penale davanti al quale venivano giudicati i crimini di concussione ai danni dei provinciali (quaestio repetundarum). Fino a quel momento i componenti delle giurie erano stati membri della nobilitas, cioè dello stesso ordine dei governatori delle province. Sostituirli con gli equites significava far giudicare l'operato dei governatori da appaltatori delle imposte, grandi commercianti, finanzieri. Quindi i governatori sarebbero stati ben attenti a non disturbare gli interessi degli equites nelle province. Intorno al controllo della quaestio repetundarum si giocò uno scontro politico che si protrasse per decenni. La riformua fu ampliata con la lex Sempronia iudiciaria (da alcuni identificata con la lex Acilia), 4 Il movimento graccano era evidentemente troppo forte, anche dopo la sconfitta, perché si potessero annullare i risultati della riforma agraria. Il triumvirato continuò quindi ad esistere e operare. Un tentativo di Scipione Emiliano di sospendere questa magistratura nel 129 non ebbe seguito: l'anno dopo, la commissione di riforma riassunse i poteri: Appian., Bell. Civ., 1.79 ss. 5 Cfr. Nicolet, Demokratia et Aristokratia. Á propos de C. Gracchus (1983).

143 che sostituì i cavalieri ai senatori anche nelle altre giurie. Ancora una legge anti-senatoria fu quella sugli appalti delle imposte nella provincia d'asia, che sottraeva la materia alla competenza del Senato, consegnandola ai concili plebei, e quindi rafforzando la posizione dei cavalieri e della plebe. Un'ulteriore riforma volta a sottrarre potere al Senato prevedeva che il governo delle province e la conduzione degli eserciti fossero assegnati ai consoli prima ancora delle elezioni, per evitare favoritismi e manovre politiche. Un'arma che si era rivelata pericolosissima nelle mani dei senatori era la costituzione di tribunali speciali a carattere penale (come quello che aveva inflitto al movimento graccano una sanguinosa repressione), senza la possibilità di appello al popolo. Caio volle premunirsi con una lex de capite civis, che proibiva questa prassi. Allo stesso modo, per evitare che gli venisse opposto il divieto di iterazione della carica di tribuno, Caio ne fece riconoscere la legalità. L'appoggio della plebe urbana, e soprattutto di quella di estrazione contadina, spinta dalla crisi in città, era determinante nel fornire una base di massa duratura alle riforme presentate ai concili. Per questo, Caio cercò di rafforzare la loro parte, facendosi promotore della creazione di una grande colonia di popolamento sul suolo dell'antica Cartagine. Sulle sue rovine, nel 146, era stato sparso il sale: un gesto simbolico che voleva esprimere la volontà che quel luogo non dovesse mai più essere abitato e coltivato. Creare delle colonie significava in ogni caso aggregare delle masse di fautori dell'uomo politico che aveva garantito la loro fondazione. Fondare poi una colonia di sostenitori di Caio Gracco in un luogo per secoli strategicamente così pericoloso, indusse il Senato a contrastare in ogni modo il progetto, diffondendo voci su presagi sinistri, che preannunciavano catastrofi per lo Stato romano. Il movimento graccano sembrava destinato al successo, quando improvvisamente si divise su una questione politica decisiva per il futuro dello Stato romano: l'annoso problema degli Italici, che erano stati colpiti anch'essi dalla revoca del possesso dell'ager publicus, ma restavano esclusi dalle redistribuzioni dei lotti di terra. I socii non rivendicarono più, come avevano fatto per il passato, la piena sovranità, ma rovesciarono completamente il proprio atteggiamento, chiedendo la cittadinanza romana. Nel 125 il console Fulvio Flacco, membro della commissione dei tresviri, aveva senza successo presentato una rogatio che prevedeva la concessione della cittadinanza. Caio Gracco, con la consueta avvedutezza, aveva avanzato una proposta più gradualistica: che i Latini diventassero cittadini romani, e gli Italici a loro volta Latini, preparan-

144 do una loro futura entrata a pieno diritto nella civitas. Ma i sostenitori del Senato riuscirono ad insinuare la discordia nel campo avverso, facendo leva sui sentimenti egoistici della plebe, che non vedeva di buon occhio di dover dividere vecchi e nuovi privilegi con gli Italici. Si preparò un secondo colpo di stato, facendo leva anche questa volta su uno dei tribuni della plebe, Livio Druso. Questi non contrastò frontalmente il programma graccano, ma al contrario presentò delle proposte demagogicamente più avanzate: più colonie, più terre, e senza pagare alcun tributo, più distribuzioni di denaro. Disorientato da questa serie di attacchi il movimento graccano si sfaldò, e la proposta venne bocciata. Un tentativo di ulteriore elezione di Caio a tribuno fu parimenti bloccato. Nel 121 un tumulto portò all'assassinio dell'uomo politico. 6 A partire da allora si delineò un fenomeno destinato a segnare la società e la struttura costituzionale, determinando il crollo dell'assetto repubblicano: la stabilizzazione di due schieramenti politici irrimediabilmente ostili. Lo scontro, che attraversava la società romana in tutte le sue componenti, talora si traduceva anche nella contrapposizione tra l'imperium consolare e la potestà tribunizia, tra i comizi centuriati e i concili plebei, o nella paralisi interna di questi organi. Populares e optimates, come furono definiti alcuni decenni dopo, non erano dei partiti nel senso moderno del termine, ma fazioni derivanti dall'aggregazione di clientele e di alleanze familiari, che solo grossolanamente corrispondevano a dei progetti politici unitari. In parte si potrebbe convenire con Sallustio, seguace di Cesare, che nelle Historiae definiva questi schieramenti politici come «pochi potenti che con pretesti onorevoli come la causa del Senato o della plebe, aspiravano al potere». 7 Si proclamavano populares, cioè sostenitori degli interessi del popolo contro la superbia delle oligarchie, gran parte del ceto equestre e una frazione minoritaria della nobilitas. Essi contestavano la pretesa dei maggiorenti di occupare il potere non per merito, ma per nascita. La loro base di massa era invece composta da plebei: contadini, artigiani, e in seguito anche militari di professione, che aspiravano, mediante le frumentationes e le distribuzioni di terre, a partecipare ai vantaggi della politica imperialista. L'alleanza con le aristocrazie municipali costituiva un altro punto di forza di questo schieramento com- 6 Nemmeno la nuova sconfitta riuscì ad annullare le conseguenze della riforma agraria. Al riguardo, Appian., Bell. Civ., 1.27, riferisce di tre leggi agrarie successive alla morte di Caio: la prima avrebbe abolito il divieto di alienazione dei lotti assegnati, il che consentì di riprendere il processo di concentrazione fondiaria; la seconda (lex Thoria) consentiva di mantenere il possesso dell'ager publicus in misura superiore ai limiti stabiliti, pagando però un supplemento di vectigal, i cui proventi dovevano essere distribuiti alla plebe; la terza aboliva anche questo limite, trasformando definitivamente i possessori in proprietari. 7 Sallust., Hist., 1.2.

145 posito. Gli optimates invece si facevano sostenitori della tradizionale egemonia della nobilitas, ma mobilitavano anche un largo seguito clientelare plebeo. 3. Mario. I populares e la questione italica Dopo la sconfitta dei Gracchi, il potere era rimasto concentrato nelle mani di un ristretto gruppo di famiglie nobili, tra le quali emergevano i Cecili Metelli. Tutta la società venne investita da un fenomeno di disaffezione nei confronti dello Stato, a partire dalla corrotta élite dirigente, fino ai settori più poveri della popolazione. La guerra contro Giugurta, re di Numidia ( ), stato vassallo di Roma, dimostrò il pericolo che questa crisi morale e politica poteva rappresentare per il sistema imperialistico. 8 Gli avvenimenti determinarono la ripresa del partito dei populares, animato dagli equites, che avevano timore di perdere il controllo dei territori africani, e in linea di principio premevano per l'annessione dei territori soggetti. Queste forze patrocinarono la candidatura al consolato di Caio Mario, un homo novus, legatus di Cecilio Metello. Nonostante l'opposizione del suo comandante, di cui era anche cliente per tradizione familiare, egli si presentò alle elezioni, venne eletto nel 107, e inviato in Africa al suo posto. Per la nuova campagna contro Giugurta, Mario procedette a una leva basata su un principio diverso da quello tradizionale: l'arruolamento volontario di proletari, cui si prometteva lo stipendium, la partecipazione al bottino e, dopo il congedo (honesta missio), una liquidazione consistente in un lotto di terra. Fino a quel momento, i capite censi (letteralmente censiti per testa, cioè non abbienti) avevano partecipato raramente a campagne militari, e solo come ausiliari. La crisi dei ceti medi agricoli, aveva portato ad abbassare più volte il livello minimo di censo per la quinta classe fino a soli 1500 assi. Ma questo non era bastato. Il reclutamento dei cittadini poveri e poi anche degli Italici rappresentò una via di 8 Giugurta, nipote di Massinissa e figlio adottivo di re Micipsa di Numidia, era cliente di Scipione Emiliano. Alla morte del re, ne aveva ucciso un figlio, mentre l'altro, Aderbale, era fuggito a Roma per chiedere aiuto al Senato. I Romani avevano mediato tra i due pretendenti al trono, assegnando a Giugurta una parte del territorio. Nel 112 Giugurta aveva attaccato Aderbale e lo aveva ucciso nella città di Cirta, facendo strage della popolazione, compresi alcuni mercanti italici. Sotto la pressione dei populares venne inviato un esercito. Convocato a Roma per esporre le sue ragioni, il re conquistò col denaro molti aristocratici e fece assassinare un altro pretendente al trono, protetto dal Senato. Riorganizzate le sue truppe, Giugurta inflisse una disfatta al corpo di spedizione romano. Il conflitto proseguì con il console Q. Cecilio Metello, che dovette affrontare un'estenuante guerriglia, debellata anche grazie all'abilità del questore Lucio Cornelio Silla (il futuro rivale di Mario).

146 uscita dalla crisi dell'esercito. Ma la creazione di un esercito professionale, in un periodo di guerra civile strisciante, mise nelle mani dei capi politici uno strumento pericoloso. Affidare ad un magistrato un esercito significò, in momenti di crisi della legalità, consegnargli le chiavi del potere, o porre le condizioni per uno scontro civile armato. Nella fase finale della Repubblica vi furono diverse marce su Roma, colpi di stato, proscrizioni di dubbia legalità ai danni di avversari politici, confische, con le quali il capo militare alimentava le distribuzioni di terre e di denaro ai propri partigiani. 9 Conclusa la guerra con Giugurta, nel 104, 103 e 102 Mario venne rieletto console e inviato in Gallia, contro i Cimbri e i Teutoni, che minacciavano di attraversare le Alpi. Anche questa volta, Mario reclutò il proprio esercito su base professionale, con periodi di leva molto lunghi e un addestramento costante. 10 Per tanti anche alleati e provinciali divenne uno strumento di sopravvivenza e di mobilità sociale. La fedeltà al generale vittorioso, in grado di procurare denaro, bottino e terre, prese il posto del senso del dovere civico: i legionari si sentirono più clienti del comandante, che soldati di Roma. Sconfitti i Cimbri, che avevano invaso l'italia del nord, Mario venne acclamato salvatore di Roma. Lo scoppio della seconda rivolta servile in Sicilia nel 104, diffuse in tutti gli schieramenti politici la speranza che un uomo forte potesse donare la pace interna e la vittoria contro i nemici, che approfittavano delle lotte civili romane. Con l'appoggio del proletariato militare, e il sostegno dei capi della plebe urbana (i tribuni L. Apuleio Saturnino e G. Servilio Glaucia), Mario divenne di fatto il padrone dello Stato. Ma i tribuni sembravano andare verso una contrapposizione sempre più dura col Senato. Era una strada che Mario, legato agli equites, esitava a percorrere. Dopo un tentativo di abbassare il prezzo politico del grano, risoltosi con uno scioglimento di forza dei concili plebei da parte degli optimates, nel 103 venne votata la lex Appuleia de maiestate, con la quale diventava possibile incriminare i magistrati che avessero compiuto un atto ostile al popolo (in pratica al movimento popolare). Nel 101 Mario, tornato a Roma, aveva ottenuto il trionfo, e quindi aveva meritato il titolo onorifico di imperàtor (= comandante vittorioso). Eletto console per la sesta volta, collaborò con Glaucia (diventato pretore), e Saturnino, rieletto tribuno. Ma alle 9 Cfr. Rouland, Armées personnelles et relations cliéntelaires au dernier siècle de la République, in Labeo, 25 (1979), 16 ss. 10 La legione perse la propria caratteristica di falange su tre linee (hastati, principes, triarii) e venne riorganizzata in coorti, composte ciascuna da tre manipoli (ovvero sei centurie). Cavalleria e fanteria leggera vennero sostituite da contingenti forniti dagli alleati. Complessivamente l'esercito accentuò la propria capacità di manovra e la possibilità di spostarsi rapidamente per lunghi tratti. Poche legioni divennero in grado di controllare estesissimi territori.

147 elezioni del 100, la situazione precipitò: il Senato dichiarò Saturnino nemico pubblico, e incaricò lo stesso Mario di disperdere i suoi sostenitori. Posto di fronte a una scelta di campo, Mario si schierò contro i democratici, che furono massacrati. La nuova sconfitta dei populares, o meglio dell'ala estrema dello schieramento, non bastò ancora a far tramontare il loro tradizionale programma. Nel 91 a.c. il figlio di quel Livio Druso che si era messo al servizio della nobilitas per provocare la caduta di Caio Gracco, si propose come capo del movimento dei popolari, presentando una serie di leggi (agraria, iudiciaria e frumentaria) di contenuto analogo a quelle graccane, incurante della opposizione del Senato. Ma quando L. Druso figlio presentò una proposta per la deduzione di colonie e un'altra per la cittadinanza agli Italici, dovette seguire la sorte dei Gracchi. Venne assassinato, dopo aver visto bloccare le sue proposte e annullate le leggi già approvate, col pretesto di presagi sfavorevoli. Ogni tentativo di democratizzare la società romana sembrava sfociare implacabilmente nell'omicidio politico e nel colpo di stato. L'episodio fece cadere le ultime speranze degli Italici di risolvere con mezzi politici i contrasti con Roma. Nel 90 si ribellarono, collegandosi in una grande confederazione, con capitale a Corfinium, in Abruzzo, che prese il nome di Italica. Si costituì un'assemblea, un Senato, delle magistrature federali, un esercito di uomini. Si batté moneta con la legenda Italia. Roma, sul punto di vedere crollare il proprio impero, riuscì a reagire utilizzando il classico sistema di dividere gli alleati, concedendo nel 90 la cittadinanza ai Latini e alle comunità che non si erano ribellate, e promettendola nell'89 a chi si fosse arreso entro due mesi (lex Plautia Papiria). La repressione della rivolta, nella quale si distinse Silla, richiese oltre due anni, e divise ancor di più la società romana, date le crescenti simpatie dei populares per gli Italici. Per sconfiggere la rivolta non si poté prescindere dalla concessione tendenzialmente generalizzata della cittadinanza. Chiusa la fase della lotta con gli Italici, tutta la penisola venne unificata nella città-stato di Roma, ma si aprì il problema di come far pesare da un punto di vista politico i nuovi cittadini. Le classi dirigenti romane trovarono la soluzione nel farli iscrivere solo in pochissime tribù, facendo sì che elettoralmente contassero poco o nulla. Fu una soluzione apparentemente brillante, che però lasciò la struttura politico-amministrativa definitivamente ancorata a una struttura di città-stato. 11 Nell'88 Lucio Cornelio Silla era console. Scontratosi con il tribuno Sulpicio 11 Nell'88 una lex Sulpicia, passata grazie a una mobilitazione popolare, stabilì che i novi cives fossero distribuiti in tutte le tribù, ma l'assenza di sistemi di delega mantenne complessivamente debole l'influenza degli Italici.

148 Rufo, erede politico di Livio Druso, gli venne revocato il comando delle truppe che gli erano state assegnate per condurre la guerra contro Mitridate, re del Ponto. La rogazione del tribuno, in sé illegale, perché invadeva un campo di competenza del Senato, ingiungeva anche a Silla di cedere le legioni a Mario, che avrebbe assunto il comando come privato pro praetore. Questo episodio determinò lo scontro frontale tra i due, appoggiati rispettivamente dagli ottimati e dai popolari. Silla marciò su Roma, costringendo Mario a rifugiarsi tra i suoi veterani in Africa e facendo votare un senatus consultum ultimum contro di lui. 4. Silla. La reazione della nobilitas Con questa marcia su Roma, si aprì un periodo di restaurazione violenta del potere della nobilitas. È paradossale che il capofila dei conservatori, che si proponeva di restaurare la struttura costituzionale minacciata dal partito dei popolari, rompesse radicalmente la legalità, creando un potere dispotico che prefigurava la trasformazione monarchica dello Stato. Nell'87 Silla dovette allontanarsi dalla città per marciare contro Mitridate, lasciando il potere ai consoli Ottavio, suo seguace, e Cinna. Della sua assenza approfittarono i mariani, appoggiati dal console Cinna. La lotta politica degenerò in un confronto militare tra i consoli. I capi della fazione popolare reclutarono truppe in Italia, e richiamarono al potere Mario, che entrò in Roma, massacrando un gran numero di membri della fazione avversa, uccidendo anche Ottavio. Infine Mario venne eletto console con Cinna, nell'86; ma subito dopo aver conseguito quest'ultima vittoria morì. Per alcuni anni rimase al potere Cinna, fino alla sua morte nell'84, facendosi rieleggere ogni anno. Intanto Silla, che aveva sconfitto Mitridate, nell'83 sbarcò a Brindisi, e rientrò in armi a Roma nell'82, facendo strage degli avversari, e confiscando i beni degli avversari, ma anche di cittadini del tutto estranei allo scontro politico, per ripartirli tra i propri sostenitori nelle legioni. Quindi anche la proprietà privata diventò insicura: grandi fortune passarono di mano con una velocità vertiginosa, mentre una parte notevole della classe dirigente venne fisicamente sterminata e ricostruita su basi nuove. In mancanza di consoli, si aprì la procedura dell'interregnum. Ma contrariamente alle regole (nominare i consoli o indire nuove elezioni), l'interré Valerio Flacco propose ai comizi centuriati una legge per nominare Silla dictator legibus scribundis et reipublicae constituendae (= dittatore incaricato di scrivere nuo-

149 ve leggi e dare un ordinamento alla repubblica) senza limiti di tempo. Silla acquisì dunque poteri di vita e di morte, di confisca e redistribuzione di fondi, direzione della politica estera, nomina di magistrati, emanazione di leggi. L'elezione era una procedura priva di precedenti storici, e comunque inficiata dalla situazione di guerra civile, che rendeva impossibile il formarsi di una libera volontà popolare. Una dittatura tanto lontana dal modello tradizionale, soprattutto per la durata senza limiti precisi di tempo, faceva somigliare Silla più ad un rex che a un magistrato repubblicano. A questi poteri, lontani dalla tradizione romana, in rapida successione se ne aggiunsero sempre di nuovi. Nell'80 Silla cumulò addirittura la carica di dittatore con il consolato. Contemporaneamente il Senato gli attribuì l'appellativo di Felix, che in questo caso assumeva una connotazione di carattere religioso: sostenuto dalla dea Fortuna. Si accreditava l'idea che i successi politici e militari di Silla fossero determinati dal favore degli Dei, come premio alle virtù del generale. All'interno di una cultura politica repubblicana che aveva sempre condannato ogni preteso carisma, si cominciava a creare un culto della personalità a sfondo religioso. Silla, come già Scipione l'africano e, in un'epoca successiva, Cesare e Augusto si richiamò ambiguamente a due motivi propagandistici contrapposti: il progetto di restaurare un ordine perduto; e la protezione della Fortuna, intesa come l'occasione offerta dagli Dei a un capo carismatico meritevole. I provvedimenti presi da Silla colpirono in primo luogo il tribunato e i concili plebei. Già nell'88 aveva imposto il divieto di presentare proposte di plebisciti senza l'approvazione preliminare del Senato. Poi aveva sottratto l'elezione dei magistrati ai comizi tributi, riservandoli a quelli centuriati. Qualche anno dopo aveva abolito le frumentationes. Nell'81 aveva introdotto il divieto di presentare la candidatura a tribuno se non si era già senatore e il blocco della carriera politica per chi avesse rivestito il tribunato. Infine il veto tribunizio veniva abolito, restando solo la possibilità di auxilium al singolo cittadino. 12 Altre riforme riguardarono il cursus honorum (veniva vietata l'iterazione del consolato prima che fossero trascorsi dieci anni), la lectio Senatus (tutti gli ex-magistrati diventavano automaticamente senatori), il numero dei magistrati (i pretori furono portati a otto e i questori a venti), e l'imperium, che venne scisso nelle sue componenti essenziali. Fu infatti riservato ai consoli l'imperium domi, e ai pro-magistrati l'imperium militiae. Da allora in avanti, i consoli non esercitarono più il comando delle armate, che restarono sottoposte ai 12 In sostanza, del tribunato rimaneva solo una «imago sine re» (= immagine senza la cosa). Cfr. Vell. Paterc.,

150 pro-magistrati, ma limitarono di fatto il proprio potere al territorio italico. Un altro campo di riforme fu rappresentato dalla giurisdizione penale, che venne resa più incisiva con la previsione di nuovi crimini e la creazione di nuove quaestiones, controllate interamente dalla nobilitas. Il programma legislativo era pensato per riportare definitivamente il potere nelle mani dell'aristocrazia senatoria. Per la verità il Senato era stato decimato nel corso delle guerre civili, sicché egli non solo lo reintegrò con l'immissione di equites suoi seguaci, ma lo portò a 600 membri, scelti tra i propri sostenitori. Dell'intenzione di Silla di ricostruire l'egemonia del Seenato, e quindi di considerare il proprio potere personale come provvisorio e funzionale a uno scopo preciso, non si può dubitare. Infatti tra l'80 e il 79, sconcertando tutti, si ritirò a vita privata, tra i suoi veterani della Campania, rinunziando ad ogni potere. Morì nel 78, quando già la sua costruzione politica cominciava a rivelare la propria fragilità. 13 In pochissimi anni tutto quello che aveva costruito venne smantellato da una ripresa del partito dei popolari, cessarono le restrizioni alla carriera dei tribuni (nel 75), e nel 70 i limiti ai loro poteri, grazie a una legge presentata da Pompeo e Crasso. Nello stesso anno la partecipazione alle giurie criminali venne di nuovo sottratta all'esclusiva competenza della nobilitas, e divisa con gli equites e i tribuni aerarii. La lectio Senatus venne ripristinata secondo i principi tradizionali. Tutto questo non vuol dire però che si ritornasse alla situazione precedente all'inizio delle lotte civili. Si fecero avanti semplicemente nuovi uomini forti in cerca di affermazione politica, ai danni dell'assetto costituzionale repubblicano. In un certo senso la Repubblica morì quasi per comune consenso, per rinuncia all'ideale della libertas repubblicana. Non interessava più alla parte popolare, perché era fondata sul principio della supremazia politico-sociale dei senatori. Ma era una libertas non più sostenibile neanche dagli optimates, i quali temevano piuttosto nuove leggi agrarie che la fine della Repubblica. Caduto l'astro di Silla, sorse quello di Pompeo, il nuovo capo politico-militare degli optimates. 5. Pompeo. Il princeps ciceroniano Gneo Pompeo Magno era un brillantissimo ufficiale di rango equestre, del 13 Infatti furono eletti consoli per il 78 il suo seguace Lutazio Catulo, ma anche Marco Emilio Lepido, esponenti dei gruppi anti-sillani della nobilitas. Sulla restaurazione sillana, cfr. in generale Keaveney, Silla, the last Republican (1982).

151 seguito di Silla, acclamato imperator all'età di soli 23 anni. Nel 77 aveva impedito un colpo di stato da parte del console Lepido, ottenendo per l'occasione un imperium, senza che avesse rivestito alcuna magistratura. 14 Nel 70 era stato eletto console insieme con Crasso. Nel 67 una lex Gabinia de bello piratico, votata dai comizi tributi, gli aveva conferito un imperium proconsulare triennale sul Mediterraneo e le sue coste, fino a cinquanta miglia nell'entroterra, per combattere i pirati che, partendo dalla Cilicia, erano arrivati persino a saccheggiare Ostia e attaccare la Spagna. Pompeo aveva avuto la facoltà di levare venti legioni e una colossale flotta ed inoltre era stato autorizzato ad utilizzare i proventi delle province ed attingere all'erario. Una lex Manilia dell'anno successivo gli aveva conferito il comando supremo (imperium maius) di tutte le province d'oriente. 15 Tutte queste innovazioni costituzionali (magistrature mai viste prima, conferimenti di poteri che non avevano nessun riscontro nella tradizione) prepararono ancora di più gli animi ad accettare una trasformazione dello stato in senso monarchico. Pompeo era da questo punto di vista un precursore di Ottaviano, e il suo imperium proconsulare anticipava uno dei poteri fondamentali del principe. Nel 52 venne persino eletto consul sine collega (= console senza collega), una formula utilizzata per evitare il nome di dictator, ormai odioso, e mantenne nello stesso tempo l'imperium proconsulare. Ormai il principio della collegialità era chiaramente entrato in crisi: l'imperator che al momento aveva maggior seguito riusciva a farsi affidare dei poteri straordinari. Era di fatto iniziata una nuova epoca della storia romana, che vedeva l'affermazione del potere personale di un princeps Reipublicae. Nel linguaggio politico della tarda Repubblica, i principes (= primi) erano i capi dei gruppi politici, gli uomini più in vista dello Stato. Cicerone aveva rielaborato questo concetto, ai fini della sua teoria della concordia ordinum (= concordia degli ordini sociali), cioè la proposta di unità delle due aristocrazie contro l'ala plebea dei populares. Era necessario che emergesse un solo princeps, capace di mantenere la pace sociale. Già Scipione l'africano aveva tentato di proporsi in un ruolo di questo genere, e gli intellettuali ellenizzanti della 14 Nel momento in cui Silla si era ritirato dal potere, Pompeo si era schierato con i gruppi della nobilitas ostili alle sue riforme, e quindi aveva sostenuto la candidatura di Lepido al consolato. Ma quando questi si fece sostenitore del ritorno degli esuli e della restituzione dei beni ai proscritti, Pompeo passò con Catulo e i veterani di Silla. Un tentativo di colpo di stato di Lepido, nel 77, col sostegno dei mariani, si risolse in un disastro. Dichiarato nemico pubblico, Lepido venne sconfitto da Catulo e Pompeo. Cfr. Labruna, Il console sovversivo (1975). 15 In questo modo aveva potuto affrontare con successo una nuova guerra contro Mitridate, trasformare in provincia la Siria, ed assoggettare la Giudea. Durante le sue campagne in Oriente si era verificata la congiura del sillano L. Sergio Catilina.

152 sua cerchia avevano persino riabilitato agli occhi dell'aristocrazia la figura del re giusto, distinguendolo dal tiranno. Cicerone si ricollegò a queste teorie nell'orazione Pro Sestio, 16 nel De republica e nel De legibus, sostenendo la necessità che le istituzioni repubblicane si sottoponessero di fatto al controllo di un politico autorevole, senza con questo dar vita a una monarchia ereditaria e assoluta, che avrebbe scalzato il dominio aristocratico. Intorno a questo programma, andava creato uno schieramento di tutti «gli uomini per bene» (consensus omnium bonorum): praticamente i possidenti di qualunque ordine sociale, anche italici. 17 Pompeo sembrò potersi proporre in alcuni momenti come l'uomo forte in grado di stabilizzare le istituzioni e rassicurare i proprietari. Sul fronte opposto, un ultimo sprazzo di vitalità delle forze politiche popolari si ebbe invece quando emerse un nuovo astro politico e militare: il giovane Cesare. Nel De republica, composto dal 54 al 51, dopo il ritorno dall'esilio, le idee ciceroniane sono presentate dal personaggio di Scipione Emiliano, cui viene attribuita un'analisi della costituzione romana nei termini di Polibio. Ma, a parte la costituzione mista, dovendo esprimere una preferenza sui tipi fondamentali di costituzione, Cicerone si dichiara simpatizzante della monarchia. Il re che egli vagheggia non è un tiranno, ma un princeps, un reggitore (rector) ovvero tutore dello Stato (tutor reipublicae). Nel III libro del De legibus, scritto intorno alla data della morte di Cesare, l'immagine autoritaria del rector si stempera nell'ottimistica visione di un princeps libertatis, caratterizzato, a differenza dei capi militari della tarda Repubblica, dal rispetto per le libertà aristocratiche e dalla moderazione. Tornato dall'oriente nel 61, e sciolto il suo esercito, Pompeo dovette affrontare un imprevisto voltafaccia dei senatori: le sue proposte di riordino delle province non vennero ratificate, e le richieste di assegnazione di terre ai suoi veterani furono respinte, nonostante l'appoggio di Cicerone. Ciò metteva gravemente in discussione la sua dignitas, il senso dell'onore, nutrito di orgoglio di casta, che era una componente essenziale della visione aristocratica del mondo. Subire avrebbe significato la perdita dell'auctoritas, cioè del prestigio di capo politico e militare. Trovandosi isolato, nel 60 fu indotto a stringere un accordo segreto con Cesare e Crasso: il cosiddetto primo triumvirato, qualche anno dopo ribadito pubblicamente a Lucca, davanti a magistrati e senatori. 16 Sulla Pro Sestio e la svolta politica di Cicerone, cfr. il classico Lepore, Il princeps ciceroniano e gli ideali politici della tarda repubblica (1954); e, in sintesi, Il pensiero politico romano del I secolo, in Storia di Roma, 2.1 (1990), 859 ss. 17 Cfr. Utcenko, Cicerone e il suo tempo (1971; tr. it. 1975), 86 ss.

153 6. Cesare e la crisi dell'egemonia aristocratica Gaio Giulio Cesare, nipote di Mario e genero di Cinna, faceva parte di una stirpe patrizia che pretendeva di discendere da Iulo, figlio di Enea, e da Venere. Era stato pontefice, edile (col sostegno economico del ricchissimo finanziere Licinio Crasso), poi pontifex maximus, pretore e infine propretore in Spagna. I suoi legami con i settori estremi dello schieramento anti-senatorio erano tanto solidi, da implicarlo nelle congiure dell'ex-sillano Lucio Sergio Catilina. Ma sostanzialmente i suoi punti di forza, tra i vari gruppi che rappresentavano il blocco dei populares, erano i legami con gli equites e l'appoggio di quel proletariato militare che Mario aveva creato con la sua riforma. Il tribuno P. Servilio Rullo aveva tentato di portare al potere lui e Crasso nel 63 (tagliando fuori Pompeo), mediante una proposta di legge agraria a favore dei cittadini poveri. 18 Respinto questo tentativo, i nemici del Senato si erano stretti in buona parte attorno a Catilina, che presentava la sua candidatura al consolato, col programma di una remissione dei debiti. L'espropriazione delle terre e l'annullamento dei debiti erano i due elementi del tradizionale programma dei populares più temibili, sicché la resistenza degli ottimati si fece disperata. Sconfitto alle elezioni per la terza volta consecutiva nel 63, Catilina organizzò una insurrezione di plebei e schiavi in Etruria, soccombendo. La posizione degli ottimati ne uscì grandemente rafforzata, ma il console Cicerone pagò la sua vittoria con l'isolamento. Al contrario, la fine di Catilina non fermò l'ascesa di Cesare, che, ritornato enormemente ricco dalla conquista della Galizia e della Lusitania, venne eletto al consolato nel Cesare si rese subito promotore di tre provvedimenti (leges Iuliae) a favore della plebe e dei cavalieri: una riforma agraria condotta sulla base del progetto di Rullo, ma senza limitarne i benefici ai soli veterani; la conferma delle misure prese da Pompeo in Oriente; l'appalto ai publicani delle imposte nella provincia d'asia Si sarebbe dovuto istituire un decemvirato col potere di espropriare terre e creare col ricavato delle colonie in Italia. La commissione avrebbe avuto poteri tanto estesi, da farne in pratica l'arbitra delle sorti dello Stato. 19 Cicerone dovette invece subire lo scontro con Clodio, che riuscì nel 58 a costringere lui e Catone, i due capi più autorevoli degli ottimati, a recarsi a Cipro per organizzarla in provincia. 20 I progetti vennero approvati con l'opposizione degli ottimati, e dello stesso collega di Cesare, Bibulo, sotto la minaccia dei veterani di Pompeo, e delle bande armate democratiche organizzate dal tribuno Publio Clodio Pulcro, patrizio passato alla plebe. Alle bande democratiche, composte soprattutto da artigiani e schiavi, si contrapponevano quelle senatorie di Annio Mi-

154 Dopo l'incontro di Lucca, nel 56 Pompeo e Crasso si fecero eleggere consoli, mentre a Cesare venne prorogato l'imperium per le Gallie. A Pompeo spettò il governo della Spagna, e a Crasso la conduzione di una compagna contro i Parti in Siria (ove perse la vita nel 53). Senza la mediazione di quest'ultimo, Pompeo e Cesare arrivarono allo scontro, appoggiandosi l'uno sulla nobilitas e l'altro sugli equites e sui democratici. Le lotte tra bande portarono all'uccisione di Clodio, e la reazione violenta dei suoi seguaci indussero tutta la nobilitas ad affidarsi a Pompeo, conferendogli pieni poteri come consul sine collega. I legami di Pompeo con la parte senatoria si fecero più stretti, in vista dello scontro imminente con Cesare. La manovra si sviluppò in due mosse: passò una legge che ribadiva il divieto di postulare una magistratura senza essere presenti in Roma; e nel 50 il Senato impose a Cesare di deporre il comando. Sciolto l'esercito, e impossibilitato a presentarsi alle elezioni senza rientrare a Roma, Cesare sarebbe stato in balia di Pompeo. Perciò nel gennaio del 49, colpito dal senatus consultum ultimum, attraversò il confine del Rubicone, alla testa delle legioni, allo scopo dichiarato di vendicare le offese alla propria dignitas. Le classi dirigenti romane si divisero allora in campi contrapposti, cesariani e pompeiani. Lo scontro finale a Farsalo, nel 48, determinò la fine di Pompeo, ucciso poco dopo in Egitto dai cortigiani di Tolomeo XIII, desiderosi di compiacere il vincitore. 21 Cesare volle subito caratterizzare il suo regime con una combinazione di terrorismo contro gli avversari più pericolosi e tolleranza (clementia) verso gli ex-partigiani di Pompeo disposti a collaborare, tra i quali Cicerone. Fattosi nominare dittatore per un anno (ma senza un magister equitum), e poi anche console, ottenne nel 46 una dittatura rinnovabile per dieci anni. Inoltre si fece attribuire un potere analogo alla censura (praefectura morum). L'anno dopo fu consul sine collega e dittatore, poi console decennale, e titolare dell'inviolabilità tribunizia (pur senza essere tribuno). Inoltre ebbe il potere di designare metà dei candidati alle magistrature (commendatio), tranne che per il consolato. Ancora, ricordiamo il comando dell'esercito, il controllo delle finanze, il lone, che reclutavano gladiatori. A Clodio si deve una legge frumentaria per la distribuzione gratuita di grano alla plebe; una lex de collegiis volta ad autorizzare la costituzione di corporazioni professionali e collegi funebri, soppressi nel 64 perché erano diventati centri di organizzazione politica democratica; una legge che proibiva di interrompere le assemblee politiche col pretesto di presagi sfavorevoli. Soprattutto il tribuno è noto per aver fatto votare la lex Clodia de capite civis, a carattere retroattivo, che puniva con l'esilio i magistrati che avessero dato seguito a un senatus consultum ultimum, mettendo a morte un cittadino senza processo. L'intento di colpire Cicerone, che aveva represso il movimento di Catilina, era evidente. 21 Per ribadire il principio che uno stato vassallo come l'egitto non poteva intervenire nelle vicende politiche romane, Cesare sbarcò ad Alessandria e appoggiò le pretese di Cleopatra al trono, contro il fratello e marito Tolomeo.

155 valore di legge attribuito ai suoi editti, il potere di conferire il patriziato a dei plebei. Infine, nel 44, gli conferita la dittatura a vita. Facendosi solo in parte condizionare dal suo passato politico, Cesare ridusse drasticamente il numero dei beneficiari delle frumentationes e abolì i collegi creati da Clodio. Questi provvedimenti furono in parte riequilibrati dall'imposizione ai proprietari di utilizzare nei campi almeno un terzo di manodopera di condizione libera, e da provvedimenti di riduzione dei debiti e delle affittanze. Anche i suoi legami con gli equites vennero certamente allentati dal fatto che sottrasse al sistema degli appalti buona parte dell'imposizione tributaria nelle province. La sua ostilità verso il Senato era palese, tanto che arrivò addirittura a minacciarne lo scioglimento. Anche l'elezione di più coppie consolari ogni anno (fatte dimettere dopo pochi mesi), era evidentemente rivolta a indebolire e screditare il sistema delle magistrature, facendone cariche onorifiche per i propri seguaci. Dello stesso segno era il suo progetto, mai realizzato, di codificare il diritto civile, riducendo l'influenza dei giuristi e dei magistrati giusdicenti. La sua opera legislativa testimonia della volontà di costruire un impero universale centralizzato, allontanandosi dall'idea della città-stato: il Senato venne ampliato fino a 900 membri, integrandolo con membri del ceto equestre e delle aristocrazie italiche e galliche; venne condotta una massiccia colonizzazione extra-italica; i governatori vennero privati dell'imperium militiae, affidato a propretori nominati da lui. Tra le riforme politiche più rilevanti ricordiamo ancora la lex Iulia municipalis, che ricondusse la struttura cittadina italica ad un modello unico. Inoltre il numero dei questori fu portato da 20 a 40, quello degli edili da 4 a 6, quello dei pretori da 8 a 16. Gli autori antichi erano incerti se attribuire realmente ad Augusto il ruolo di fondatore dell'impero, e non invece a Cesare. Tutte queste successive forme costituzionali che si avvicendavano per dare una parvenza di legalità repubblicana ad un regime fondamentalmente monarchico, sembrerebbero deporre per la seconda ipotesi. Attribuire a Cesare la dittatura a vita era un modo elegante per indicarlo come rex di fatto. Ebbe i titoli di pater patriae e di imperator (quest'ultimo ereditario, e col diritto di mostrare in permanenza i segni esteriori del trionfo). Cesare dunque esibì la corona d'alloro, il trono, il mantello di porpora, la propria effigie sulle monete; poté essere definito semidio. Questi ed altri segni esteriori, e lo stesso rapporto con la regina Cleopatra, preparavano l'opinione pubblica ad accettare la sua regalità carismatica. I senatori furono costretti ad un giuramento di fedeltà e obbedienza. In realtà egli privò di effettività la costituzione repubblicana, lasciandone in piedi uno

156 scheletro, un'apparenza decorativa. Le magistrature esistevano ancora, ma i magistrati erano impotenti di fronte al dittatore. Le assemblee popolari continuavano a riunirsi, però sotto il controllo militare del dittatore. L'esercito era formalmente ancora quello repubblicano, ma il comando assoluto era assegnato a Cesare. Un ultimo elemento che mancava alla trasformazione in senso monarchico delle istituzioni repubblicane era l'attribuzione di uno speciale rapporto con le divinità. Un primo tentativo si era avuto con Silla. Quanto a Cesare, la gens Iulia sosteneva di essere discendente della dea Venere, riconnettendo la propria fortuna politica al mito di Enea, e quindi a vicende addirittura precedenti alla fondazione di Roma. Non osando definirsi egli stesso un dio, lasciò che si elevasse un tempio alla Clementia Caesaris. Un capo politico vitalizio, dotato di poteri illimitati, comandante dell'esercito, pontefice massimo, la cui persona era inviolabile, il cui potere si giustificava su una base teocratica, era né più né meno che un monarca assoluto. Il contrasto radicale con la tradizione politica romana, laica ed aristocratica, si manifestò soprattutto nell'ultima fase del potere di Cesare. 22 Antonio, il suo magister equitum, nel corso della cerimonia dei Lupercali, più volte tese a Cesare la corona di re. Egli rifiutò, ma naturalmente si trattava di una messa in scena politica. Preparandosi a conquistare il regno dei Parti, l'unico grande Stato ancora indipendente, egli aveva intenzione di creare un impero universale. A quel punto, avrebbe probabilmente accettato la corona. D'altro canto, sembrava da tempo preparare una successione per il pronipote Ottavio, insignito del patriziato, poi designato praefectus Urbi e infine magister equitum al posto di Lepido, nel 44. Infine Ottavio venne istituito erede, e adottato come figlio per testamento. Ma la parte più conservatrice del Senato tentò il tutto per tutto per impedire la definitiva trasformazione in senso monarchico dello Stato. Il 15 marzo del 44, Cesare venne assassinato da un gruppo di congiurati, prevalentemente ex-pompeiani. 23 La figura contraddittoria di Giulio Cesare, in sostanza monarca ellenistico, ma anche capo democratico e nemico dell'aristocrazia, esercitò una duratura suggestione come prototipo di monarca carismatico con aspirazioni imperialistiche. Non a caso gli imperatori romani amarono definirsi Cesari; e Kaiser, shah, czar sono termini che indicano una regalità con pretese universali all'in- 22 Nel 49 Cesare si proponeva ancora come capo di un regime autoritario, ma fondato sul consen - so senatorio. Sulle due fasi del progetto cesariano, cfr. Cerami, Ricerche romanistiche e prospettive storico-comparativistiche (1995), 423 ss. 23 Al grido di «Cicerone!», secondo Cass. Dion.,

157 terno di culture assai diverse Antonio e Ottaviano. La fine della Repubblica Nelle intenzioni dei congiurati, l'assassinio di Cesare sarebbe dovuto essere un evento traumatico, ma risolutivo. Tolto di mezzo il tiranno, la repubblica aristocratica sarebbe stata automaticamente restaurata. Ma il Senato, contrariamente alle proposte di Cicerone, non osò sostenere apertamente i cesaricidi, capeggiati dal praetor urbanus M. Giunio Bruto e dal praetor peregrinus G. Cassio Longino. Viceversa preferì aprire trattative con il collega di Cesare nel consolato, Marco Antonio. Anche se decapitato, il partito dei sostenitori di Cesare e quindi di un'autocrazia militare e di un ridimensionamento radicale del Senato rimase in piedi, grazie al controllo dell'esercito e della plebe urbana. Il console dichiarò di rinunziare a vendicare la morte di Cesare, e in cambio ottenne che gli acta del dittatore cioè i provvedimenti che egli aveva preso o progettato dovessero essere ratificati dal Senato. Com'è noto, durante i funerali, Antonio fu assai abile ad aizzare la plebe contro i cesaricidi, che furono costretti ad allontanarsi da Roma. L'apertura del testamento di Cesare determinò una profonda lacerazione nella parte cesariana, dividendola in due correnti contrapposte. Infatti era stato nominato erede, e nello stesso tempo adottato, il giovanissimo nipote di Cesare, Gaio Ottavio, che aveva assunto il nome di G. Giulio Cesare Ottaviano, il futuro Augusto. 25 Impedito da Antonio di prendere possesso della colossale eredità di Cesare, Ottaviano eseguì ugualmente i legati a favore del popolo e dei veterani, anticipando le somme dal proprio patrimonio. L'erede politico e quello legale, alleati contro i cesaricidi, erano già divisi da una lotta mortale per il potere, della quale Cicerone intendeva ricavare il frutto, sostenendo il giovane e a suo avviso malleabile erede di Cesare. Ma cogliendo tutti di sorpresa, Ottaviano marciò su Roma nel 43. Convoca- 24 Anche sui moderni la suggestione è continuata: in Germania, ma soprattutto nella Francia ottocentesca, Cesare forniva un modello di monarca carismatico, appoggiato dall'esercito, dai ceti imprenditoriali e dai contadini. Mentre i rivoluzionari francesi si erano ispirati ai cesaricidi (in particolare a Bruto), Napoleone I e Napoleone III (quest'ultimo autore di una pregevole biografia di Cesare) si identificarono volentieri col dittatore. 25 In realtà l'adozione testamentaria non aveva alcuna rilevanza giuridica: cfr. Lemosse, L'adoption d'octave et son rapport avec les règles traditionnelles du droit civil, in St. Albertario, 1 (1953), 371 ss. Per sanare in qualche modo la situazione, Ottaviano fece confermare la sua adozione dai comizi curiati.

158 to il popolo in forme di dubbia legalità, si fece eleggere console, all'età di diciannove anni, contro la volontà del Senato. Si aprì a questo punto un nuovo scontro civile, in quanto il giovane fece istituire una quaestio, che prevedeva l'esilio e la confisca dei beni per i cesaricidi. Le divisioni nel campo cesariano rischiavano di favorire gli avversari comuni, sicché Ottaviano, Antonio e Lepido, già magister equitum di Cesare, vennero a un accordo, in base al quale il primo mantenne il controllo dell'italia e dell'africa, e il secondo quello delle Gallie. Il patto venne trasfuso in un plebiscito, che li insignì della carica di tresviri reipublicae constituendae. A differenza del primo triumvirato, questo secondo non era un semplice accordo politico, ma una vera e propria magistratura straordinaria quinquennale, con pieni poteri, rinnovata nel 37. In breve Lepido, che non aveva forze armate proprie, venne a trovarsi in una posizione marginale, finendo deposto nel 36, e conservando solo la carica di pontefice massimo. Una prima conseguenza del patto fu la pubblicazione di una lista di proscrizione, con la quale si aprì una gigantesca caccia all'uomo ai danni dei nemici dei triumviri, nel corso della quale caddero 130 senatori e moltissimi equites. Tra le vittime fu Cicerone, ucciso su richiesta di Antonio. Nel 42, a Filippi, le forze dei triumviri sconfissero Bruto e Cassio. Subito dopo, Antonio si recò nelle province orientali, per realizzare il progetto cui Cesare stava per accingersi al momento della morte: una campagna contro i Parti. Ottaviano, tornato in Italia, si trovò di fronte il problema di compensare le proprie truppe con la distribuzione di terre. Mancando il denaro, il triumviro fece ricorso a massicce espropriazioni ai danni dei proprietari di tutta la penisola. Restato padrone dell'italia dopo vari conflitti (un tentativo di restaurazione repubblicana di Lucio Antonio e la sollevazione delle flotte di Sesto Pompeo), nel 36 ottenne l'ius tribunicium, cioè l'inviolabilità dei tribuni senza dovere assumere la corrispondente magistratura. Lo Stato romano si trovava, a questo punto, di fatto diviso in due tronconi principali: l'occidente controllato da Ottaviano, e l'oriente da Antonio. Lo scontro tra i due assunse i caratteri di un'alternativa tra due modelli politici contrapposti. Quello dello schieramento di Ottaviano corrispondeva evidentemente all'ideale del princeps ciceroniano. Era quindi un modello di Repubblica svuotata della propria forza vitale, mantenuta in piedi per dare una parvenza di legalità ad un potere autocratico, ma nel quale ancora si riconoscevano il prevalere dell'italia rispetto alle province, e l'autorevolezza della nobilitas. Paradossalmente, potremmo definire questo modello istituzionale pompeiano, cioè corrispondente al progetto politico dell'avversario di Cesare,

159 piuttosto che all'operato del dittatore scomparso. Per eliminare il fenomeno dei principes in competizione sanguinosa per il potere, occorreva che uno di loro trionfasse definitivamente sugli altri. 26 Il secondo modello, potrebbe essere qualificato come cesariano. Era infatti chiaramente ben fondata la pretesa di Antonio di proporsi come vero erede politico di Cesare. Entrambi traevano ispirazione per la propria autocrazia militare dalle monarchie ellenistiche. Una loro caratteristica essenziale era costituita dal fondamento teocratico del potere: il monarca era legittimato dalla divinità, o era egli stesso incarnazione di un dio. Il progetto politico di Antonio, che faceva dell'egitto la sua base di manovra principale contro Ottaviano, era quello di spostare il centro politico dell'impero da Roma all'oriente, e creare (come nuovo Dioniso ) una monarchia assoluta dai caratteri teocratici. Per consolidare questa costruzione, egli dette vita ai confini dell'impero ad una catena di regni vassalli, alcuni dei quali affidati ai figli avuti con Cleopatra, ed a Cesarione, figlio di Cesare. 27 Ottaviano attirava invece intorno a sé la parte più conservatrice della classe senatoria, ma anche gli equites e gli Italici. Egli infatti si faceva sostenitore di una trasformazione meno radicale delle istituzioni statali, e del mantenimento della tradizionale egemonia dell'italia sulle province. Quindi Ottaviano ebbe la possibilità di presentare la lotta contro Antonio non come il conflitto tra due capi militari ma come una sorta di guerra di liberazione nazionale dell'italia contro Cleopatra. Nel 33 i poteri del triumvirato erano scaduti, sicché Ottaviano era rimasto, per sua stessa ammissione, privo di legittimazione giuridica per il proprio potere; viceversa Antonio poteva sostenere di governare ancora l'oriente in regime di prorogatio imperii. Fu quanto rilevarono i consoli del 32, Domizio Enobarbo e Gaio Sosio, di parte antoniana, chiedendo che Ottaviano deponesse i poteri illegalmente usurpati. Bloccati da un veto tribunizio, e minacciati da Ottaviano, i consoli si rifugiarono presso Antonio, con un seguito di trecento senatori. In tutta questa vicenda Ottaviano, per un lungo periodo di tempo, agì in totale rottura con le regole del sistema, fuori della legalità non meno di Antonio. Ormai si trattava di stabilire quale dei due poteri autocratici dovesse avere la prevalenza, dando tutti per scontato che il tempo storico della Repubbli- 26 Cfr. Syme, La rivoluzione romana, II ed. (1951; tr. it. 1962). 27 Su Pompeo principe occidentale, in opposizione al progetto cesariano, cfr. Meyer, Caesars Monarchie und das Principat des Pompeius, III ed. (1922). Taeger, Charisma, 2 (1960), 50 ss., nega che Cesare si proponesse il modello della monarchia ellenistica, pur volendo dare vita a una regalità carismatica e ereditaria.

160 ca romana era finito. Lo scontro finale tra Ottaviano ed Antonio ad Azio nel 31 a.c. venne presentato come una battaglia dell'italia contro l'egitto, e in termini religiosi come una lotta degli Dei tradizionali romani contro le divinità egizie. Ottaviano s'impadronì persino del testamento di Antonio, custodito presso le Vestali, sfruttandolo per dimostrare la volontà del suo avversario di tradire Roma, a vantaggio di Cleopatra e dei suoi figli. Un documento molto importante su queste vicende è custodito dalle Res gestae divi Augusti (= imprese del divo Augusto), che riportiamo in appendice. Si tratta di una sorta di testamento politico, inciso su tavole di bronzo poste sul Mausoleo, in cui il principe ricostruiva le tappe della presa del potere. Fra l'altro, doveva avere la funzione di giustificare a posteriori le lotte al di fuori della legalità del futuro imperatore Augusto. Copie di marmo di questo documento furono poi esposte nelle città principali, e una di esse venne trovata nel '500 ad Ankara (monumentum Ancyranum). Nel ricostruire le prime imprese del principe, l'opera presentava due giustificazioni fondamentali, di carattere etico-politico: Ottaviano si era mosso anche al di fuori della legalità per vendicare le offese alla sua dignitas (rappresentate dall'uccisione di Cesare, e poi dalla persecuzione che ai suoi danni era stata operata da Antonio), e per salvare la Repubblica da una fazione violenta. Postosi alla testa delle popolazioni occidentali contro l'egitto, e volendo in qualche modo legittimare questa iniziativa, si era rivolto a uno strumento di carattere religioso: il giuramento collettivo della popolazione di tutta Italia e delle province occidentali di seguirlo fedelmente come capo militare nella guerra contro Cleopatra. Nel 31, con la battaglia di Azio, Ottaviano era rimasto padrone dello Stato romano. «Per consenso universale mi impadronii del potere assoluto» affermava Augusto nelle Res gestae (34.1). Ma da quello stesso momento come vedremo nel capitolo tredicesimo divenne indispensabile edificare una nuova legalità costituzionale, capace di garantire stabilità e durata al nuovo regime.

161 CAPITOLO DECIMO L'IUS HONORARIUM 1. Ius civile e ius gentium L'ius civile arcaico, nonostante le innovazioni giurisprudenziali dei pontefici, la pubblicazione delle XII Tavole e la limitatissima produzione legislativa, era rimasto, ancora nel III secolo, il diritto di una società contadina, con scarsi traffici mercantili. I mores maiorum si erano cristallizzati in un sistema di norme che ormai escludeva la formazione di nuove consuetudini. L'impulso per una necessaria trasformazione venne soprattutto dall'esterno, dal contatto dei Romani con i peregrini, in particolar modo con i mercanti. In linea di principio lo straniero non godeva di tutela giuridica, essendo l'ius civile per definizione riservato ai cittadini. Ma la morale e le regole religiose vietavano di fare del male al peregrino a Roma, soprattutto se questi aveva l'accortezza di affidarsi all'hospitium di una famiglia in vista. Una tutela certo più solida era quella prevista da un foedus, come nel caso dei Latini. In forza di un trattato si riconosceva ad un'altra comunità un reciproco ius commercii, e quindi la possibilità per lo straniero di porre in essere negozi di diritto romano. Ma anche in questo caso non ne conseguiva una piena parità di tutela, in quanto i non cittadini non potevano ricorrere alle legis actiones. Ogni volta che era necessaria la tutela giudiziaria di un rapporto del quale era parte uno straniero, occorreva chiedere al magistrato di enunciare le regole con le quali impostare la lite. Il pretore agiva in maniera del tutto discrezionale, sulla base del suo imperium: e quindi poteva rifiutarsi di intervenire, lasciando il richiedente privo di tutela (denegatio actionis), oppure autorizzare l'azione processuale, in forme probabilmente diverse dalle legis actiones. Egli interveniva a dettare delle regole di giudizio non sulla base di norme predeterminate (consuetudinarie, legislative o giurisprudenziali che fossero), ma ispirandosi secondo il caso al diritto civile romano, a quello straniero, agli usi commercia-

162 li internazionali. 1 Da questa attività giurisdizionale si svilupparono alcuni negozi, basati sul diritto delle genti. L'ius gentium era quel complesso di istituti e principi giuridici considerati comuni ai Romani ed ai popoli con i quali erano in contatto. Per i filosofi, esso risaliva a leggi naturali valide per tutti gli uomini. Non sembra che i giuristi considerassero le norme di ius gentium estranee all'ius civile, inteso in senso lato come diritto arcaico. Si trattava in sostanza di quei pochi istituti civilistici che potevano essere utilizzati anche dagli stranieri, a differenza di quelli riservati ai soli Romani (che erano di ius civile in senso più ristretto). Ad esempio la stipulatio (la promessa verbale, produttiva di obbligazioni) era un negozio di ius gentium. Viceversa la sponsio, che differiva solo nel verbo utilizzato (spondeo invece di promitto), era riservata ai cittadini. Così pure la traditio (con la quale si trasmetteva la detenzione di una cosa a un terzo, il quale iniziava a possederla come propria) era utilizzabile da cittadini e stranieri; la mancipatio, che trasferiva il dominium ex iure Quiritium, solo ai Romani. Creati specificamente per i rapporti con gli stranieri, questi istituti tuttavia potevano essere utilizzati anche dai Romani, e tutelati davanti al pretore urbano. In linea di massima si trattava di negozi non solenni, o comunque più adatti agli scambi commerciali. 2. La giurisdizione del praetor peregrinus Abbiamo già accennato all'importanza che i Romani annettevano alla fides nei rapporti internazionali e in quelli privati. Si trattava in origine di una promessa fondata su un patto religioso, che si esprimeva nella stretta della mano destra. Si dava così vita a un rapporto, garantito dalla dea Fides e da Giove, reso ancora più solenne dall'eventuale presenza dei Flamini. Questo impegno costituiva tra l'altro la forma tipica usata per creare un legame reciproco di lealtà tra chi operava un beneficio (il generale che risparmiava la vita al vinto, il patrizio che proteggeva il cliente eccetera) e chi lo riceveva, sottoponendosi all'autorità del primo. La fides fu quindi intesa genericamente come fedeltà agli impegni, o più prosaicamente come buona fede commerciale. 2 1 Cfr. Pastor Ridruejo, Sobre la existencia de un derecho internacional privado, in Est. Sanchez del Rio (1967), 143 ss. 2 Con lo stesso termine veniva quindi indicato tanto il rito, quanto il rapporto di potere che ne scaturiva (una parte era in fide dell'altra), e infine anche la virtù che ne costituiva il presupposto morale e religioso. Si parlava perciò di fides anche in riferimento alle relazioni tra tutore e pupillo, o tra creditore e debitore. Cfr. Lombardi, Dalla «fides» alla «bona fides» (1961), 99 ss.

163 Ripugnava alla morale e al buonsenso consentire che un'applicazione rigorosa dell'ius civile potesse favorire la slealtà (fraus), ai danni di chi si fosse comunque fidato della parola altrui. Probabilmente si iniziò ad estendere agli stranieri alcuni negozi (iuris gentium); poi si ammise la tutela di negozi estranei al diritto romano, ma considerati vincolanti dagli usi commerciali, come i contratti consensuali: emptio venditio (la compravendita con efficacia obbligatoria), locazione, società, mandato. Infine si combinarono più liberamente i principi dell'ius civile con quelli, fondamentalmente ellenistici, più noti sui mercati mediterranei. La tutela dell'affidamento fu il valore etico e giuridico che guidò il magistrato romano nel rendere giustizia, in ordine a rapporti litigiosi nei quali almeno una delle parti fosse uno straniero. Stabiliti i criteri in base ai quali impostare la controversia facendo riferimento al diritto romano, a quello straniero, o più genericamente all'equità e al rispetto della buona fede veniva insediato un collegio arbitrale di reciperatores, composto da persone di entrambe le comunità e presieduto da un cittadino di uno stato terzo. Il loro compito era di recuperare quanto dovuto a vantaggio degli aventi diritto. Sistemi del genere, modellati sulle procedure di arbitrato internazionale, potevano andar bene finché le liti giudiziarie tra cittadini romani e peregrini costituirono una rarità. Ma nel III secolo era ormai normale che commercianti stranieri si recassero in territorio romano. Roma era diventata una potenza mediterranea, che doveva confrontarsi con civiltà molto più avanzate: Cartagine, l'egitto, la Grecia. Era indispensabile assicurare tutela agli stranieri, soprattutto per evitare rappresaglie ai commercianti romani all'estero, ma anche perché Roma ambiva a diventare una piazza commerciale di importanza mondiale. C'era però bisogno di creare una mediazione permanente fra l'ordinamento arcaico romano e le tradizioni giuridiche straniere, e un magistrato che si occupasse non episodicamente del problema. Per questo, nel 242, venne istituito un secondo pretore, che più tardi prese il nome di praetor peregrinus, mentre l'altro assunse per contrasto la denominazione di praetor urbanus. Il compito del nuovo magistrato era di dichiarare le regole di diritto in base alle quali dirimere le controversie tra cittadini e stranieri (ius dicere inter cives et peregrinos), o tra stranieri in lite tra loro a Roma (inter peregrinos). 3 Nel suo tribunale si elaborarono nuove norme, non più ancorate al costume degli antenati, e quindi applicabili anche agli stranieri. Dalla giurisdizione del praetor peregrinus trasse origine un nuovo tipo di processo, basato sull'uso di formulae 3 Talora il Senato assegnò ad uno dei due pretori entrambe le competenze giurisdizionali, per utilizzare l'altro come generale. Cfr. Serrao, La «iurisdictio» del pretore peregrino (1954), 22 ss.

164 proposte dal magistrato. Erano procedure più adatte delle tradizionali legis actiones ad essere applicate agli stranieri. Gaio descrive l'affermazione del nuovo sistema in questi termini: Gai. 4.30: Ma tutte queste procedure poco per volta vennero in odio. Infatti, per l'eccessivo formalismo degli antichi che dettero vita alle norme, si era arrivati al punto che pare chi avesse commesso un errore minimo perdeva la causa. Perciò, con la legge Aebutia e con le Iuliae, queste procedure furono abolite, e si fece in modo che litigassimo mediante delle formule. Il sistema formulare e l'editto vennero imitati anche dal praetor urbanus e dagli altri magistrati che esercitavano la funzione giurisdizionale, dalla prima metà del II secolo. Una lex Aebutia del II secolo riconobbe ai cittadini la possibilità di usufruire del nuovo processo, anche per rapporti regolati dall'ius civile. Sicché fino al 17 a.c., anno in cui venne emanata la lex Iulia iudiciorum privatorum che superava la procedura delle legis actiones, i due sistemi operarono parallelamente. 3. L'editto pretorio e la procedura formulare Il pretore determinava una regola di giudizio originale, anche assai lontana dalle norme civilistiche: l'iudicium. Alla sua formulazione si perveniva attraverso una discussione libera tra le parti e il magistrato. Con l'intensificarsi del ricorso al pretore, l'iudicium non venne più inventato al momento, ma si basò su un formulario che il pretore pubblicava nel momento in cui entrava in carica: l'edictum. L'editto era un avviso col quale un magistrato informava di fatti e decisioni riguardanti il suo ufficio. 4 Anche le singole disposizioni, contenute nel testo pubblicato, erano definite edictum. Il pretore, facendo uso di questa possibilità (ius edicendi), enunciava una sorta di programma di amministrazione della giustizia, indicando quali rapporti previsti dall'ius civile, ma anche estranei ad esso, sarebbero stati tutelati, secondo quali criteri, e attraverso quali rimedi giurisdizionali. Trattandosi di diritti non previsti dal diritto civile, egli prendeva esplicitamente un impegno a concedere azioni («iudicium dabo» = concederò un iudicium) e altri mezzi di tutela. L'editto aveva vigore tutto l'anno (edictum perpetuum). Teoricamente il 4 Era originariamente orale, poi venne scritto in lettere nere su tavole imbiancate e diviso in pa - ragrafi con titoli in rosso (rubricae).

165 magistrato non era obbligato a mantenere questi impegni, ma di fatto era difficile che egli si esponesse alla condanna dell'opinione pubblica, e all'intercessio di un collega o di un tribuno. La lex Cornelia de edictis del 67 a.c. stabilì poi l'obbligo per il magistrato di attenersi al proprio editto. Restava comunque ampio spazio per la discrezionalità del magistrato, che poteva rifiutare (denegare) l'azione o introdurre sul momento nuovi sistemi di tutela mediante un edictum repentinum. Concedere un'azione per la tutela di determinati interessi, significava sostanzialmente riconoscere dei diritti soggettivi e prescrivere degli obblighi. Le azioni, i mezzi processuali elaborati dal praetor peregrinus, e lo stesso uso dell'editto, furono adottato successivamente anche da altre autorità giurisdizionali: il pretore urbano, gli edili curuli, i governatori provinciali. Cominciò allora a crearsi indirettamente, a partire dalla promessa di mezzi di tutela, un ampio complesso di norme nuove, che avevano la propria fonte di produzione nell'attività giusdicente dei magistrati: l'ius honorarium. Anche le actiones si distinsero, conseguentemente, in civiles ed honorariae, secondo che si fondassero su regole dell'uno o dell'altro ordinamento. Ma anche quando le azioni erano fondate sull'ius civile e sulle modifiche in esso inserite dalle leges publicae, il pretore talora non esitava a superare le norme più antiche, inserendo nella formula un invito rivolto al giudice ad accogliere una finzione legale (fictio). 5 Le azioni si distinguevano inoltre in actiones scricti iuris, bonae fidei e arbitrariae, in base all'estensione della discrezionalità del giudice. Le prime erano rivolte a una condanna esattamente determinata; le seconde rimettevano al giudice la valutazione del «quidquid dare facere oportet ex fide bona» (= qualunque cosa si debba dare o fare in buona fede), valutando anche le ragioni del convenuto: ad esempio il dolo o la minaccia esercitata contro di lui, o l'esistenza di crediti che compensassero i debiti. I giudizi arbitrari autorizzavano invece il giudice a concedere al convenuto di sfuggire alla condanna se avesse offerto la restitutio della situazione giuridica precedente. Particolarmente funzionali ai traffici commerciali, gli iudicia bonae fidei furono accolti anche nel tribunale del praetor urbanus. 6 5 Ad esempio, un'actio Publiciana, introdotta dal pretore Publicio nel 67 a.c., tutelava il possessore di una cosa non trasferita con le forme solenni richieste dall'ius civile (come una res mancipi acquisita per semplice traditio). Il giudice avrebbe dovuto fingere che fosse già trascorso il tempo necessario all'usucapione. Cfr. Mercogliano, «Actiones ficticiae». Tipologia e datazione (2001). 6 Le azioni si dividevano inoltre in reipersecutoriae, poenales e mixtae, secondo l'oggetto della pretesa (il controvalore pecuniario del pregiudizio sofferto, una poena o entrambe le cose). Si distingueva anche fra iudicia legitima (= giudizi basati sulla legge), e i. imperio continentia (= basati sul potere del magistrato). I primi riguardavano solo cittadini romani, in riferimento a processi

166 L'attività giurisdizionale dei magistrati, e in modo particolare quella del pretore urbano, incise profondamente sul diritto privato: sulle successioni, 7 i contratti, gli illeciti privati, i rapporti di proprietà (creandone di tipo diverso dal dominium quiritario, quali l'in bonis habere, la bonorum possessio e la possessio vel usufructus provinciale). Viceversa, le sentenze dei giudici non bastavano a creare diritto, anche se di fatto l'exemplum di casi famosi doveva avere un forte valore persuasivo. 8 Le norme che componevano l'ius honorarium, a differenza di quelle dell'ius civile, avevano la caratteristica singolarissima per i moderni di essere transitorie, destinate a scadere alla fine dell'anno di carica del magistrato. Ma di fatto l'editto veniva riconfermato, anno dopo anno, con qualche modifica, finché si stabilizzò un edictum tralaticium, trasmesso inalterato da un pretore all'altro. Solo sotto il regno di Adriano, verso il 130, il giurista Salvio Giuliano ricevette l'incarico di codificare l'editto, elaborandone un testo definitivo. Il processo tipico del diritto pretorio (o più in generale onorario) si svolgeva per formulas, ovvero mediante le formule-tipo previste nell'editto. La fase apud iudicem rimase sostanzialmente inalterata, ma quella in iure fu del tutto diverso. Non c'era più bisogno di festuche, di espressioni rituali, sfide al giuramento, eccetera: si litigava per concepta verba (= con l'elaborazione di formule verbali). Le parti si esprimevano liberamente anche nella loro lingua, esponevano le proprie ragioni, e il magistrato le metteva per iscritto. Scelta la formula, la si adattava al caso concreto. Si sostituivano ad esempio i nomi dell'attore e del convenuto a quelli convenzionali di Aulo Agerio e Numerio Negidio, 9 e si indicava l'oggetto reale della lite al posto dell'ipotesi edittale. Si ricavavano così delle sintetiche istruzioni (iudicium), cui il giudice privato avrebbe dovuto attenersi nell'emanare la sentenza. Ad esempio, un'actio cercelebrati entro il primo miglio fuori da Roma, con una sentenza resa da un giudice unico e non da un collegio. Concorrendo questi requisiti, si aveva a disposizione un anno solare per arrivare alla sentenza; diversamente, si doveva arrivare alla sentenza entro l'anno di carica del magistrato, oltre il quale si aveva la perenzione della lite (mors litis). Le azioni onorarie più antiche e affermate erano definite actiones in ius. Le altre, giustificate di volta in volta dal richiamo a una situazione di fatto degna di tutela, prendevano il nome di actiones in factum. Ancora, le actiones in personam erano rivolte alla tutela di un diritto relativo; quelle in rem alla difesa di un diritto assoluto. 7 Il pretore ammise alla successione intestata nuove categorie di successibili (ad esempio i figli emancipati), ammettendoli come bonorum possessores (= possessori dei beni), tutelati da un apposito interdictum. 8 Cic., De invent., elenca le sentenze confermate dalla consuetudine come componenti del diritto. Cfr. Vacca, La giurisprudenza nel sistema delle fonti del diritto romano (1989), 38 ss. 9 L'attore è «is qui agit» (= colui che agisce). Il nome convenzionale di Aulo Agerio dà ovviamente l'idea dell'aula e dell'agere. Invece il convenuto è «is qui convenitur» (= colui che è citato). Nel nome Numerio Negidio c'è un'allusione ironica a negare e a numerare (= pagare in contanti).

167 tae creditae pecuniae, per i crediti di somme determinate di denaro, veniva prevista dall'editto con questa formula: Sia giudice Tizio. Se risulta che Numerio Negidio debba dare diecimila sesterzi ad Aulo Agerio (questo è appunto l'oggetto della lite), tu giudice condanna Numerio Negidio a versare diecimila sesterzi ad Aulo Agerio; se non risulta, assolvilo. 10 Inoltre si potevano inserire varie clausole, delle quali la più importante era l'eccezione processuale (exceptio), proposta dal convenuto. 11 Numerio Negidio poteva ad esempio sostenere che Aulo Agerio lo aveva indotto con dolo a un negozio per lui svantaggioso. Secondo lo stretto ius civile, il debitore avrebbe dovuto ugualmente adempiere alla sua obbligazione, ma il magistrato, ritenendo questo incompatibile con l'equità e con la tutela dell'affidamento, poteva invitare il giudice a tener conto anche di una circostanza di fatto che, ove accertata, avrebbe comportato la paralisi dell'azione. In questo caso, la regola di giudizio sarebbe così modificata: Se risulta che Numerio Negidio debba dare diecimila sesterzi ad Aulo Agerio, e se in questo non c'è stato dolo da parte di Aulo Ageri, tu giudice condanna, eccetera. La formula, secondo Gaio, risultava composta dalle seguenti parti: l'intentio (che esprimeva la pretesa processuale dell'attore); eventualmente la demonstratio (con la quale si precisavano le circostanze di fatto); e la condemnatio (che era l'invito a condannare o assolvere). 12 Come abbiamo visto, il magistrato rivolgendosi all'iudex privatus da lui nominato fissava il merito del processo (thema decidendum = questione da decidere), formulando due ipotesi alternative. Esponeva cioè i termini della controversia prima dal punto di vista 10 Cfr. Gai. 4.85: si paret Numerium Negidium Aulo Agerio sestertium decem milia dare oportere, qua de re agitur, iudex Numerium Negidium Aulo Agerio sestertium decem milia condemnato: si non paret absolvito. 11 Nell'iudicium, oltre agli elementi fondamentali rappresentati da intentio e condemnatio, potevano essere inserite diverse clausole accidentali. La demonstratio era una precisazione a vantaggio di una parte, introdotta da un quod (= dal momento che), per limitare l'estensione dell'azione a fatti o tempi specifici. L'exceptio era una circostanza addotta dal convenuto che, ove fosse risultata fondata, avrebbe paralizzato l'azione. La taxatio limitava la condanna ad un massimo, ad esempio «dumtaxat de peculio» (= nei limiti del peculio). L'adiudicatio veniva usata nelle azioni di divisione ereditaria, per incaricare il giudice di attribuire la proprietà dei vari cespiti. 12 Cfr. Gai ss. Sulla composizione della formula, cfr. Scapini, La procedura civile romana (1990), 109 ss.

168 dell'attore, poi da quello del convenuto. In conseguenza, invitava nel primo caso a condannare, e nel secondo ad assolvere il convenuto. Fissato il testo dell'iudicium di comune accordo fra le parti e il magistrato, l'attore lo leggeva al convenuto, il quale dichiarava il suo consenso (litis contestatio). Poi veniva fissata un'udienza davanti al giudice privato, che, in base alle istruzioni ricevute, doveva applicare la regola al caso, decidendo chi avesse torto e chi ragione. A questo scopo sentiva i testimoni, interrogava le parti, esaminava le prove. Il giudice doveva decidere esclusivamente in base agli allegati e alle prove offerti dalle parti (iuxta alligata et probata), e non acquisire altri elementi di conoscenza con proprie indagini. La sententia era irrevocabile e senza appello. La condanna non era in ipsam rem (= nella stessa cosa), ma poteva comportare esclusivamente il pagamento di una somma di denaro, salvo che nei giudizi divisori. Il processo formulare non prevedeva il ricorso ad azioni esecutive. In caso di mancata esecuzione spontanea della sentenza, l'attore poteva esperire una nuova azione (actio iudicati) per ottenere dal convenuto il doppio della somma precedente. Ma anche questa introduceva un processo di accertamento. Solo un ulteriore inadempimento rendeva possibile ricorrere alla legis actio per manus iniectionem, e ottenere quindi l'addictio del convenuto. Mancando un'azione a carattere esecutivo, i magistrati introdussero una serie di mezzi complementari al sistema formulare. Sostanzialmente si trattava di provvedimenti imposti alle parti, per impedire un danno, per costringere all'adempimento, o per altre finalità, sulla base dell'imperium, piuttosto che in esplicazione di una vera e propria attività giurisdizionale (magis imperii quam iurisdictionis). Tali mezzi erano l'interdictum (un'ordinanza di urgenza emessa dopo un accertamento sommario), 13 la stipulatio praetoria (una garanzia imposta a una parte a vantaggio dell'altra, la restitutio in integrum (l'invalidazione di atti, con il ripristino integrale della situazione precedente), la missio in possessionem (un'autorizzazione ad immettersi nel possesso della cosa altrui), la bonorum venditio (un procedimento di esecuzione sul patrimonio del debitore irrimediabilmente insolvibile). Le materie dell'editto erano distribuite secondo uno schema tradizionale, destinato a fornire nei secoli un modello di riferimento per l'esposizione delle norme di diritto privato. 14 Non si trattava di un sistema rigorosamente razio- 13 L'interdictum poteva prescrivere di ripristinare una situazione giuridica modificata (i. restitutorium), esibire una cosa o una persona illecitamente trattenute (i. exhibitorium), proibire un comportamento (i. prohibitorium). 14 La ricostruzione più accreditata dell'editto è quella di Lenel, Das Edictum perpetuum, III ed. (1927).

169 nale, ma solo di un ordine tradizionale che è stato da alcuni individuato nella distribuzione degli argomenti in cinque parti: 1) introduzione alle regole generali della iurisdictio, 2) azioni, 3) eredità pretoria, 4) esecuzione delle sentenze, 5) mezzi complementari della procedura formulare (interdicta, eccezioni e stipulationes praetoriae). I principi dell'ius civile più antico non potevano essere eliminati, ma gli editti ne limitavano di fatto l'applicazione con forme di tutela che non operavano ipso iure (= in forza della legge, automaticamente), bensì ope magistratus (= per intervento del magistrato). Per quanto dessero vita a norme provvisorie, possono essere considerati tra le fonti principali del diritto privato. Essi dettero vita a un nuovo ordinamento, che si sovrappose a quello civile, senza tuttavia abolirlo, creando nuovi istituti e ampliando la tutela giurisdizionale anche agli stranieri, e sotto certi aspetti persino agli schiavi Gli altri editti Oltre al pretore urbano ed a quello peregrino, pubblicavano editti anche gli edili curuli e i governatori delle province. 16 Nell'ambito delle materie sottoposte alla loro iurisdictio, gli edili curuli emanavano un proprio editto, 17 che scaturiva per lo più dalla prassi commerciale dei mercati (e quindi dalla cura annonae che era loro affidata). Anche l'editto degli edili curuli, come quelli dei pretori, ha fornito ampia materia per la nostra tradizione giuridica. 18 Probabilmente la giurisdizione civile degli edili era iniziata a partire dall'edictum de mancipiis vendundis (= disposizione edittale sulle vendite di schiavi). 19 Né l'ius civile né, in un primo momento, quello onorario prevedevano che il venditore fosse tenuto a garantire il compratore contro i vizi occulti della merce. Poteva solo essere citato in caso di dolo, con un'actio ex empto per i danni, senza con questo risolvere il contratto. Oppure si poteva agire con un'actio ex stipulatu, se il venditore aveva garantito l'assenza 15 Cfr. Giliberti, Servus quasi colonus, cit., 53 ss. 16 In età classica, Gaio scrive (Gai. 1.6): «Gli editti sono i precetti di coloro che hanno il potere di emanare ordinanze (ius edicendi). Questo potere lo hanno i magistrati del popolo romano. È assai ampio per quanto riguarda gli editti dei due pretori, urbano e peregrino, la cui giurisdizione è esercitata nelle province dagli stessi governatori; parimenti per gli editti degli edili curuli, la cui giurisdizione, nelle province del popolo romano, compete ai questori...». 17 Secondo Impallomeni, s. V. Edictum aedilium curulium, in NNDI., 6 (1979), 112 tale iurisdictio sarebbe stata originariamente frutto di un'usurpazione di poteri. 18 Cfr. Brugi, s. v. Editto, in DI., 10 (1899), D (Ulp. 1 ed. aed. cur.).

170 di vizi mediante una stipulatio. L'editto degli edili prescrisse invece al venditore di indicare su un cartello le qualità positive e negative dello schiavo. In caso di mancata denuncia dei difetti fisici e morali della merce, il trasgressore subiva una multa, indipendentemente dal fatto che avesse agito per dolo, a titolo di responsabilità oggettiva generale. Non si prevedeva però alcun risarcimento per il compratore. Venne allora introdotta la redhibitio (= restituzione, redibizione), ad imitazione della restitutio in integrum pretoria. Il contravventore era costretto a riprendersi lo schiavo difettoso e restituire il denaro alla controparte. Dalla richiesta di attivare questo rimedio, derivò una vera e propria actio redhibitoria, 20 esercitabile entro due mesi dalla scoperta del vizio. In alternativa si poteva ricorrere a un'actio quanti minoris, entro sei mesi, per ottenere non la risoluzione del contratto, ma la ripetizione di una parte del prezzo, sulla base di una nuova valutazione (aestimatio). Anche l'editto degli edili venne codificato da Salvio Giuliano, finendo per diventare un'appendice di quello pretorio. Quanto all'editto provinciale, era emanato dal magistrato o pro-magistrato cui spettava il governo della provincia (praeses), in ordine alle liti tra cittadini o stranieri. Probabilmente anch'esso era ispirato al modello generale costituito dall'editto del pretore urbano, ma con un'ampia attenzione alle tradizioni giuridiche locali. 20 D (Gai. 1 ad ed. aed. cur.).

171 CAPITOLO UNDICESIMO IL PROCESSO CRIMINALE DELLE QUAESTIONES 1. Le quaestiones extraordinariae La repressione criminale fu per secoli legata alla coercitio, esercitata da magistrati dotati di imperium. Lo stesso processo comiziale era nato come appello al popolo, per porre un limite a questo potere. Una conseguenza dell'originaria discrezionalità della coercitio magistratuale fu la riluttanza a individuare una precisa gamma di crimini, con pene pubbliche prefissate. Un altro grave limite, la cui pericolosità emerse nella tarda Repubblica, fu il carattere fondamentalmente assembleare del processo. Ciò costituiva indubbiamente una garanzia di giustizia nel III secolo, ma nel II divenne sempre più difficile sottrarre i giudizi penali all'influenza delle passioni politiche, soprattutto quando si dovevano reprimere cospirazioni, sommosse, crimini di personaggi influenti. Il Senato, poi, contribuì alla politicizzazione della giustizia penale, arrogandosi delle competenze in questo campo. Vennero insediate commissioni senatorie con funzioni di corti di giustizia (quaestiones extraordinariae), presiedute dai consoli o da un pretore, soprattutto per i crimini politici. Nel 186 a.c., ad esempio, un senatoconsulto aveva portato alla sanguinosa repressione dei Baccanali, un culto che minacciava le fondamenta patriarcali della società romana, essendo aperto agli schiavi e alle donne. Un altro intervento senatorio si era avuto alcuni anni dopo, con tre processi che portarono all'esecuzione capitale di molte donne, accusate di volere avvelenare i dirigenti politici della città. Nel 132 il senatus consultum ultimum legittimò la messa a morte dei seguaci di Tiberio Gracco. Come abbiamo visto, solo nel 123 la lex Sempronia de capite civis sottrasse al Senato la possibilità di istituire corti di giustizia per reati capitali, sottratte al limite della provocatio.

172 Dalla metà del II secolo a.c., nel processo criminale si affermò una nuova procedura, fondata su tribunali permanenti. Era una via di mezzo tra la repressione magistratuale e il processo comiziale. Benché non si agisse davanti ai comizi, il processo veniva ritenuto in senso lato un iudicium publicum. Non era, perciò, consentita la provocatio, anche perché il magistrato non interveniva come titolare di una coercitio discrezionale, 1 ma fungeva da presidente della giuria. Il sistema nacque dalla necessità di sanzionare gli illeciti arricchimenti dei governatori delle province. Si questo modello, venne poi creata un'intera serie di corti permanenti (quaestiones perpetuae), ciascuna istituita da una legge, che definiva la fattispecie da reprimere e predeterminava la pena da applicare. Davanti a queste corti si svolgeva un processo accusatorio, che cioè iniziava e avanzava per impulso delle parti. Quindi ad ogni crimine corrispondeva un tribunale, fondato sul principio dell'accusa pubblica: qualunque cittadino poteva esperire una denuncia, prestando giuramento di non agire in malafede (calumniae causa). La principale pena prevista era la morte, nel I secolo commutata di fatto nell'esilio (interdictio aqua et igni = divieto di acqua e fuoco). 2. La quaestio repetundarum Il crimen repetundarum (da repetundae = cose da reclamare in giudizio) era l'illecito arricchimento del magistrato provinciale, derivante da estorsioni e appropriazioni indebite ai danni dei sudditi. 2 La lex Calpurnia de repetundis del 149 e la lex Acilia del 122 costituiscono le normative fondamentali per questa materia. Ma le prime notizie di iniziative non propriamente giudiziarie, ma piuttosto politiche, prese dai sudditi per ottenere una condanna dei magistrati romani concussionari, risalgono agli ultimi anni del III secolo. I sudditi chiedevano al Senato di sconfessare un provvedimento troppo duro del governatore, o di punire un caso di concussione, con una misura di carattere disciplinare. Di fatto il Senato faceva appello al senso di dignità dell'accusato, ingiungendogli di dimettersi, o più blandamente di scambiare la provincia con quella di un altro magistrato. 1 In provincia, per i medesimi reati previsti dalle leggi istitutive delle quaestiones, fu sempre competente il governatore, e quindi rimase valido il ricorso al popolo. 2 Cfr. Lintott, The Leges de Repetundis and Associate Measures under the Republic, in ZSS., 98 (1981), 161 ss.

173 Il primo caso conosciuto di istituzione di una commissione d'inchiesta (quaestio) senatoria, è del 204. Q. Pleminio, legato di Scipione l'africano, aveva tollerato che la città di Locri fosse saccheggiata dai suoi uomini. Due ufficiali, che si erano opposti col sostegno di alcuni soldati, erano stati frustati per ordine di Scipione. Un'ambasceria dei Locresi aveva allora fatto appello al Senato, che aveva incaricato dieci senatori, due tribuni e un edile plebeo di indagare sulle responsabilità di Scipione. La commissione aveva prosciolto l'accusato principale, ma aveva concesso di perseguire Pleminio, per perduellio, davanti ai comizi. Ai Locresi era stato inoltre riconosciuto il diritto di chiedere la restituzione (repetere) di quanto era stato loro sottratto, davanti a un tribunale speciale (consilium) presieduto da un pretore. 3 Dopo questi esordi non brillanti di procedure quasi-giudiziarie a tutela dei provinciali, il primo vero processo de pecuniis repetundis si ebbe nel 171, su richiesta degli alleati Ispani, contro M. Titinio, pro-pretore della Spagna Citeriore, ed altri governatori. Dopo un sommario accertamento, un pretore ebbe l'incarico di insediare un collegio di reciperatores, e di nominare due patroni (su indicazione dei provinciali) che avanzassero la richiesta per conto delle vittime, e perorassero la loro causa. 4 Giudici e patroni dovevano essere tutti senatori. Eccezionalmente, i reciperatores dovevano essere non tre, come era d'uso, ma cinque. In caso di condanna, gli accusati avrebbero potuto essere incriminati davanti al tribunale comiziale, rischiando la pena di morte. In effetti, il principale accusato venne prosciolto, e agli altri fu concesso di andare in esilio. Esempi del genere dimostrarono all'opinione pubblica e ai provinciali che l'ordine senatorio non poteva, e non voleva, colpire i responsabili. Se i magistrati concussionari venivano messi sotto inchiesta, ciò era dovuto a contrasti tra gruppi di potere, ma in ogni caso non si arrivava al processo popolare, col pretesto dell'amor di patria o del rispetto della dignità senatoria. La concussione divenne di fatto un mezzo normale di arricchimento, per le poche famiglie senatorie, nelle cui mani si concentrò il potere effettivo. Il governo delle province fu inteso come un affare, che consentiva nel giro di un anno di rifarsi delle spese della campagna elettorale, e costruire su base clientelare dei nuovi successi. Non esisteva in realtà una normativa volta alla repressione di 3 Cfr. Liv., 29.9 ss. Un procedimento simile era stato seguito nel 187 anche contro Scipione l'asiatico, fratello dell'africano, accusato da un tribuno di essersi appropriato di un'ingente somma di denaro, versatagli da re Antioco come riparazione dei danni di guerra. L'Africano reagì distruggendo pubblicamente il rendiconto finanziario del fratello, cui vietò di rispondere alla commissione. Cfr. Liv., ss. Condannato a pagare un'enorme multa, l'asiatico evitò il processo per perduellio grazie al veto di Tiberio Gracco, suo parente. 4 Cfr. Liv., Tra i patroni dei sudditi iberici c'era l'ex-governatore Catone il Censore.

174 quel complesso di illeciti (estorsioni, furti, riduzioni arbitrarie in schiavitù, appropriazioni indebite, eccetera) compresi nel crimen repetundarum; e soprattutto non era previsto un tribunale permanente, che desse qualche garanzia di imparzialità. La lex Calpurnia (in realtà un plebiscito) consentì ai peregrini vittime di concussione di ricorrere alla legis actio sacramenti, ovviamente davanti al praetor peregrinus. Poiché solo i cittadini romani potevano utilizzare le legis actiones, i provinciali dovevano far ricorso alle interposte persone di patroni romani, designati dal magistrato. Nella fase apud iudicem interveniva un collegio di tre reciperatores (poi portato a cinque), scelto in un albo di giudici di condizione senatoria. Dopo l'eventuale condanna, essi procedevano alla stima del pregiudizio subito dai provinciali. Si trattava quindi di un processo civile, volto unicamente al risarcimento pecuniario della vittima. La lex Acilia costituì invece una svolta, istituendo un vero e proprio tribunale permanente (quaestio perpetua), volto ad ottenere la condanna penale del magistrato concussionario. Essa intervenne dopo un provvedimento di portata più ampia, la lex Sempronia iudiciaria, che riordinò il sistema giudiziario. I reciperatores vennero sostituiti da un ampio collegio, tratto da una lista di 450 cavalieri dai trenta ai sessant'anni, domiciliati a Roma e incensurati. La lista, compilata dal praetor peregrinus (e successivamente da un apposito praetor de repetundis), veniva approvata dai comizi e pubblicata nel Foro. Ne rimanevano esclusi solo i senatori, ma anche i loro figli e parenti. Dalla lista l'accusatore sceglieva cento nomi, dei quali l'accusato escludeva la metà. I cinquanta prescelti, che non dovevano avere alcun rapporto di parentela o interesse con le parti, prestavano giuramento di imparzialità. I provinciali si facevano assistere dai patroni, ma erano legittimati a presentare la denuncia (nominis delatio) al presidente della giuria in nome proprio. Anzi, i provinciali erano incoraggiati a sporgere denuncia: coloro che avessero ottenuto la condanna del magistrato avrebbero ricevuto la cittadinanza, l'immunità fiscale e l'esenzione militare. Il praetor de repetundis, dopo un sommario accertamento in un'udienza preliminare, dichiarava la denuncia procedibile o la rigettava. Successivamente procedeva alla formale accusatio e iscriveva l'accusato (reus) in un apposito ruolo (inscriptio inter reos). Il dibattimento (altercatio) prevedeva l'intervento dei patroni degli accusatori, e consentiva il ricorso a degli advocati da parte dell'accusato. Venivano anche escussi i testi a carico e discarico, e prodotti documenti e altri elementi di prova. Terminata la discussione, il pretore proponeva ai giurati (che avevano assistito al dibattimento senza intervenire) il que-

175 sito se l'accusato dovesse venire condannato. Essi rispondevano con un voto segreto su tavoletta cerata: A (absolvo) o C (condemno). Nel caso almeno un terzo della giuria si dichiarasse incerta (non liquet), si procedeva a una nuova udienza (ampliatio). Per impedire manovre dilatorie, la lex Servilia Glauciae del 111 sostituì al sistema dell'ampliatio la comperendinatio: il dibattimento venne cioè diviso in due sole udienze (actio prima e actio secunda), con un giorno d'intervallo. Il pretore (che peraltro era spesso un senatore, e quindi escluso per principio dalla lista dei giudici) non partecipava alla votazione. La condanna era nel duplum del pregiudizio arrecato (il simplum, per una lex Cornelia de repetundis di Silla). Quindi si apriva un procedimento accessorio per determinare la somma che il magistrato doveva rimborsare ai provinciali. I casi di particolare gravità venivano invece rimessi al giudizio popolare e potevano comportare la pena di morte (commutabile nell'esilio) e l'infamia. Nel 70 una lex Aurelia Cottae stabilì che la lista dei giudici dovesse essere composta da senatori, cavalieri e tribuni aerarii (cioè i plebei più agiati della seconda classe, cui veniva affidata l'esazione del tributo) in parti uguali. La lex Iulia del 44 estromise infine i tribuni aerarii. 3. Le altre quaestiones perpetuae Le fonti riportano l'esistenza di una quaestio de ambitu pochi anni dopo l'istituzione di quella repetundarum. Essa si occupava della repressione di corruzione e brogli in campagna elettorale (crimen ambitus). Ma probabilmente non si trattava di un tribunale permanente. Una lex Cornelia di Silla introdusse invece un'apposita quaestio perpetua, che poteva comminare la pena dell'interdizione dai pubblici uffici per dieci anni. Una lex Licinia del 55 represse i sodalicia, cioè le consorterie volte a organizzare il voto di scambio. Una quaestio venne creata, su iniziativa del tribuno Saturnino, per la repressione del crimen maiestatis, dove maiestas è da intendersi come un abuso di poteri da parte dei magistrati, di tale gravità da configurare un pericolo per lo Stato. La repressione di questo crimine politico, così indeterminato, doveva condizionare l'attività di governo delle magistrature. Fu voluta dalla parte democratica, ma in effetti si risolse a vantaggio del Senato. La materia venne riesaminata da Silla, con la lex Cornelia de maiestate, che unificò sostanzialmente la maiestas ed alcune ipotesi di perduellio, individuando una sorta di crimine

176 di alto tradimento, punito con la pena capitale. Nell'età del Principato, il crimen maiestatis venne esteso anche alle ipotesi di ingiuria all'imperatore o a membri della sua famiglia: la lesa maestà di epoche successive. Il crimen peculatus era la sottrazione di denaro pubblico, o destinato a finalità religiose (nel qual caso prendeva il nome di sacrilegium) da parte di un magistrato o di un privato. Rientravano nel peculatus anche l'alterazione delle monete e la falsificazione di atti governativi affissi in luogo pubblico. La condanna prevista era l'interdictio aqua et igni. Corti perpetue vennero create anche per reati comuni di maggiore allarme sociale. L'omicidio venne spesso represso da quaestiones extraordinariae, ma mancò probabilmente un tribunale permanente, fino all'istituzione da parte di Silla di una quaestio de sicariis et venéficis (= corte dei sicari e avvelenatori). Essa era incaricata della repressione dell'omicidio volontario a mano armata o con uso di veleno, del tentato omicidio, della fabbricazione e spaccio di sostanze velenose, dell'incendio doloso di case di abitazione, del porto d'armi finalizzato all'omicidio o al furto. La pena prevista era la morte. Rientrò nella competenza della corte anche il parricidium, cioè l'uccisione dei congiunti prossimi. La lex Cornelia de iniuriis sottrasse alcune ipotesi di iniuria di particolare gravità all'ambito della giustizia civile, trasformandole in fattispecie criminose, perseguibili su querela di parte: percosse, violazione di domicilio ed altre. Una quaestio fu istituita nel I secolo a.c. anche per reprimere il plagium, cioè la riduzione in schiavitù di fatto del cittadino libero. La pena prevista era una multa. La lex Cornelia de falsis punì con la pena capitale varie ipotesi di falso materiale: la falsificazione o la distruzione dolosa di testamenti, il falso monetale, la falsificazione di sigilli ed altre ipotesi consimili. Un'altra quaestio venne introdotta, dopo il periodo di Silla, da una lex Plautia de vi, che punì con la pena capitale le sedizioni (vis publica) che travagliavano la vita politica del tempo. Anche la violenza privata veniva punita come crimine, e non più come delitto privato, ma con pene più leggere. A parte i crimini che abbiamo menzionato, un altro, la calumnia, non prevedeva l'istituzione di una corrispondente corte criminale. Una lex Remmia del I secolo a.c. stabiliva che chi avesse promosso un'azione infondata e calunniosa, al solo scopo di arrecare danno all'accusato, in caso di assoluzione poteva essere incriminato presso la stessa corte che egli aveva adito. 5 5 Il giudice poteva procedere autonomamente o su istanza di parte. Cfr. Centola, Il crimen calumniae. Contributo allo studio del processo criminale romano (1999), 25 ss. Le prime forme di repressione della calumnia nel senso di lite temeraria sono da ricercare nel processo privato. Cfr.

177 I tribunali permanenti furono oggetto di un'accesa disputa tra Senato ed equites, passando nelle mani dell'uno o dell'altro ordine ripetutamente. 6 Silla, nell'ambito della sua restaurazione filo-senatoria, le restituì alla nobilitas. Le corti erano presiedute da un pretore o da un iudex scelto tra coloro che avessero rivestito la carica di edile. La lex Cornelia iudiciaria dell'81 introdusse il sistema dell'estrazione a sorte dei componenti della giuria dall'album iudicum. Centola, Alcune osservazioni in tema di calumnia nel processo privato romano dalla Repubblica al Principato, in SHDI., 66 (2000), 165 ss. 6 La lex Servila Coepionis del 106 restituì al Senato il controllo delle giurie. La lex Servila Glauciae riportò la quaestio repetundarum ai cavalieri. La lex Livia del 91 divise tra i due ordini l'album iudicum. La lex Plautia dell'89 conferì ai comizi tributi il potere di ammettere nell'album cittadini di ogni ordine.

178 CAPITOLO DODICESIMO LA GIURISPRUDENZA LAICA DELL'ETÀ REPUBBLICANA 1. Il processo di laicizzazione Un ordinamento a base legislativa, come il nostro, abitua all'idea che le norme (fino a quando non sono abrogate) abbiano un carattere necessariamente stabile e non controverso. Nel diritto romano di epoca repubblicana, invece, si intendevano fissate in maniera permanente e chiara solo le norme dell'ius civile che derivavano dai mores maiorum, dalle XII Tavole e dall'attività legislativa delle assemblee. L'ius honorarium era invece costituito da norme provvisorie: si trattava di un sistema di regole che duravano quanto il potere di chi le aveva poste con l'editto, cioè un anno al massimo. Quanto poi al diritto giurisprudenziale, era per sua stessa natura controverso, essendo fondato su una discussione permanente, quasi un dialogo aperto tra i giuristi contemporanei e quelli delle generazioni precedenti. Un lungo frammento dell'enchiridion di Pomponio, che riportiamo nell'appendice, fornisce una modesta ma preziosa sintesi dello sviluppo storico del diritto e in particolare della giurisprudenza. All'inizio il popolo sarebbe stato governato dal re, senza norme certe. Un primo tentativo di dare certezza al diritto sarebbe stato fatto mediante le leges regiae, presentate dal re ai comizi curiati, e raccolte da un non meglio identificato Sesto Papirio (ius Papirianum). Dopo la fondazione della Repubblica, abrogate le leggi regie, il popolo si era retto unicamente sulla base del diritto consuetudinario. Un momento di svolta viene individuato da Pomponio nelle leggi delle XII Tavole: la loro pubblicazione rappresenta la necessaria premessa del processo di laicizzazione. Dalle XII Tavole, secondo Pomponio, cominciò a svilupparsi l'ius civile, e da questo sorse il sistema delle azioni. Primi giuristi furono i pontefici, che iniziaro-

179 no a creare con le loro discussioni un diritto non scritto. Tra di loro veniva ogni anno designato uno incaricato di consigliare i privati. Così si andò avanti per quasi un secolo. Alla fine del IV secolo, accanto alla giurisprudenza pontificale, mosse i primi passi una scienza giuridica laica, basata sulla ragione molto più che sulla tradizione. Coerentemente con la riservatezza con la quale operavano i pontefici, non si conosce una letteratura giurisprudenziale di origine sacerdotale. Il mistero era usato dai pontefici come strumento di potere. La laicizzazione andò dunque di pari passo con la divulgazione dei risultati della sapienza giuridica, mediante due strumenti fondamentali: i responsi pubblici e la letteratura. Il primo trattato di diritto, De usurpationibus, forse una monografia sulla tutela dei diritti reali, veniva attribuito ad Appio Claudio Cieco. Ancora a lui, censore nel 312, risale verosimilmente la prima rottura del carattere sacerdotale della giurisprudenza: la pubblicazione, da parte del suo scriba Gneo Flavio, dei formulari delle azioni e del calendario giudiziale. Flavio avrebbe sottratto gli appunti di Appio Claudio necessari, oltretutto, per decifrare le sigle e il gergo usato dai pontefici e li avrebbe divulgati. Una sfida così sfacciata, che si sarebbe spinta fino al furto ai danni del suo superiore e patrono, avrebbe dovuto portare gravi conseguenze a carico dello scriba, che invece fu eletto tribuno, poi edile, ed entrò a far parte del Senato. Evidentemente non poteva aver preso una decisione così eversiva e sacrilega, senza l'appoggio di Appio Claudio, tanto da rendere lecito il sospetto che avesse agito da prestanome del censore, in questo coerente con la tradizionale linea demagogica della sua gens. Oltretutto, il monopolio giurisprudenziale dei pontefici non si basava di certo sulla conoscenza dei formulari con le pochissime legis actiones, nelle loro varie applicazioni. La pubblicazione, nota come ius Flavianum, dovette essere un'impresa modestissima da un punto di vista tecnico, benché fosse uno strumento di indubbia utilità pratica. 1 La vera rottura con la giurisprudenza pontificale (e quindi patrizia) fu opera del primo pontefice massimo di stirpe plebea, Tiberio Coruncanio, già console, che nel 254 per primo dette responsi alla presenza del pubblico. In precedenza, i responsi erano dati riservatamente, ed annotati nei commentarii dei pontefici, perché servissero come esempio per uso interno al collegio, ma non erano pubblicati. Anzi, era in uso una sorta di stenografia (notae iuris), per 1 Secondo alcuni, l'opera sarebbe stata una raccolta di formule processuali attinte dai repertori pontificali. Il testo, coincidente col non meno misterioso De usurpationibus, sarebbe stato divulgato da Gneo Flavio. Usurpatio sarebbe da intendere come frequens usus. Cfr. Guarino, Appio Claudio «De usurpationibus», in Labeo, 27 (1981), 7 ss.; D'Ippolito, Giuristi e sapienti in Roma arcaica (1986), 50 ss.; Schiavone, Linee di storia del pensiero giuridico romano (1994), 34.

180 rendere ancora più distante dai laici il sapere giuridico. La presenza del pubblico rese invece possibile commentare e annotare i casi, studiarne la logica, apprendere l'arte del diritto, fino a quel momento trasmessa in segreto all'interno del collegio. Si poté dunque costituire un ristretto ma autorevole gruppo di laici, esperti di diritti (iurisprudentes). La prima importante figura di giurista laico ricordata da Pomponio è Sesto Elio Peto Cato, censore nel 194, legato a Scipione l'africano. Egli fu autore di un commentario delle XII Tavole, intitolato Tripertita, che sarebbe stato la culla del diritto, cioè la prima opera ad andare oltre la semplice pubblicazione di formulari (se escludiamo l'improbabile De usurpationibus). Essa riportava il testo delle Tavole, un commento elaborato dal giurista, e le actiones esperibili. Un'altra opera, contenente nuovi schemi di azione, sarebbe stata l'ius Aelianum (forse semplicemente la terza parte dei Tripertita). Sesto fu il primo giurista ad affrontare il problema del rapporto col pensiero filosofico di derivazione greca, in termini peraltro negativi, dal momento che sosteneva che la giurisprudenza dovesse essere un sapere esclusivamente pratico. 2 Notevole figura di giurista dovette essere anche Cornelio Scipione Nasica, pontefice massimo dal 150, cui venne concessa una casa sulla via sacra a spese pubbliche, perché più comodamente potesse prestare consulenza ai cittadini. Giuristi del genere, pontefici ma aperti alle pubbliche consultazioni, erano come riferisce Cicerone autorevolissimi consiglieri «su tutte le faccende divine e umane», in Senato, nei comizi, nelle case di amici, in pace e in guerra. 3 Alla metà del II secolo, la giurisprudenza sembra fortemente caratterizzata dall'influenza di tre personalità, cui l'enchiridion attribuisce il merito di aver posto le basi scientifiche dell'ius civile: Manilio (console nel 149), Bruto, e Scevola (console nel 133). 4 Manio Manilio, amico di Scipione Emiliano, era uno dei pochi giuristi preclassici di famiglia estranea alla nobilitas. Fu noto soprattutto per la sua attività cautelare, e per aver pubblicato una raccolta di formulari negoziali e processuali, le Actiones. Giunio Bruto compose tre libri di Responsa, articolati in forma di dialogo didattico con il figlio: un genere letterario che non fu mai più utilizzato. Publio Mucio Scevola, capostipite di una dinastia di giuristi, fu alleato e consigliere di Tiberio Gracco. 2 Cic., De orat., Cic., De orat., I tre compaiono nel De finibus di Cicerone, impegnati in un dibattito sul partus ancillae (= parto della schiava). Bruto sosteneva che se ad una schiava data in usufrutto nasceva un figlio, ne di - ventava proprietario il dominus della madre, e non l'usufruttuario. Lo schiavo, in quanto uomo, non poteva essere considerato frutto, e doveva quindi seguire un regime giuridico anomalo rispetto agli altri oggetti di proprietà.

181 2. Le attività dei giuristi laici La giurisprudenza era, come vedremo, un'ars (concetto che comprende sia la scienza che la tecnica): il giurista era uno studioso e un pratico del diritto. I suoi compiti (numera) si compendiavano nei tre verbi respondère (= dare responsi), càvere (= curare gli interessi), àgere (= agire in giudizio). 5 Egli dava dunque pareri (responsa) sull'interpretazione delle norme (de iure) e su come applicarle ai casi concreti proposti dal cliente, ad esempio in un contratto o un testamento. La giurisprudenza cautelare consisteva invece nella predisposizione di schemi negoziali atti a realizzare gli interessi del cliente. L'assistenza in giudizio si esplicava nel suggerire forme di tutela giudiziaria. Il giurista di solito non patrocinava la causa, attività vista come meno qualificante, e comunque diversa, tipica di un oratore e non di uno studioso. Il giurista era inoltre chiamato a far parte del consilium privato dei magistrati giusdicenti, che non sempre erano esperti di diritto. Sicché lo stesso sistema edittale era profondamente influenzato dall'opinione dei giuristi. Essi operavano quindi sia in veste di consiglieri del magistrato (e di fatto anonimi autori dell'editto), sia di critici qualificati, quando le innovazioni proposte non reggevano al confronto con la pratica processuale. Il responso veniva reso in casa del giurista. Esso era orale, ma spesso il giureconsulto ne informava il giudice mediante una lettera, oppure lasciava che venisse trascritto su tavolette cerate, sigillate alla presenza di testimoni, perché il cliente potesse esibirlo in giudizio. Non aveva alcun bisogno di essere motivato, ed in questo i giuristi laici seguirono decisamente la tradizione pontificale. Essi non spiegavano le ragioni della loro interpretazione; ma, esprimendosi con un linguaggio secco e molto tecnico, dettavano il risultato del loro ragionamento, fondandolo sulla loro auctoritas, o eventualmente su quella dei loro maestri. Da ciò il detto rispondere come un giurista, cioè usare un linguaggio lapidario e solenne, privo di argomentazioni. 6 L'ideale del perfetto cittadino era, almeno nella tarda Repubblica, un uomo «ricchissimo, nobilissimo, eloquentissimo, sommo giurista e pontefice massimo». 7 Il giurista era quindi un aristocratico, un uomo politico e soldato, prima ancora che uno studioso. Essendo un gentiluomo, non concepiva la sua attività come lavoro a scopo di lucro, bensì come un beneficio gratuitamente reso 5 Cic., De orat., 1.212: «ad respondendum et ad agendum et ad cavendum peritus». 6 Cfr. Hor., Serm., ss.; Sen., De ben., Gell.,

182 ai cittadini. Pretendere di pagarlo avrebbe significato offenderlo: la sua ricompensa consisteva nella popolarità, e nel legame che si veniva a costituire col cliente. Se infatti la consulenza era un beneficium, chi lo riceveva restava in obbligo, ed era moralmente tenuto a ricambiare, anche al momento delle elezioni. 8 Non esisteva un insegnamento formalizzato, né una scuola di diritto. La professione veniva appresa assistendo alle consultazioni di un giurista affermato (il padre, un parente, un amico di famiglia), presso il quale i giovani si recavano come uditori (auditores). Non esisteva neanche un sistema di designazione o di selezione dei giuristi, che non fosse lo spontaneo riconoscimento dell'opinione pubblica. Chiunque poteva dare pareri, ma solo persone culturalmente e socialmente qualificate (quindi nobili, o quanto meno cavalieri) potevano aspirare a una tale autorevolezza, da far riconoscere i propri pareri come norme vincolati. Una caratteristica essenziale della giurisprudenza laica era un'accentuata creatività. La nobilitas non era meno diffidente dell'antico patriziato nei confronti della legislazione comiziale e plebea. Era consapevole di aver inventato una nuova scienza, sconosciuta persino ai Greci, e intendeva servirsene per perpetuare la propria egemonia sociale. La giurisprudenza era quindi, sia dal punto di vista sociologico che ideologico, una professione aristocratica. Dopo l'oratoria, che nel mondo classico era l'arte più importante per il cittadino delle classi dirigenti, la giurisprudenza veniva considerata il vertice del sapere. Come le famiglie nobili erano in competizione permanente tra loro per conquistare le magistrature (e questo pluralismo politico sostanziava la libertas repubblicana), così i giuristi cercavano di affermare le proprie opinioni in una disputa sempre aperta. È naturale quindi che, almeno a partire dalla fine del III secolo, i giurisperiti venissero indicati per nome, conosciuti per le opere, per responsi memorabili, per cultura, e per il prestigio della loro carriera politica. Solo Cesare e forse prima di lui Pompeo pensò di dare certezza al diritto, codificandolo e sottraendolo al dominio dei giuristi. Ma il progetto, abbandonato dopo la morte del dittatore, era appunto un sintomo della crisi della Repubblica aristocratica. 9 Un'ultima notevole caratteristica, che esamineremo più avanti, consiste nella nettissima propensione casistica: i giuristi si applicavano a risolvere singoli casi e controversie, evitando la formulazione di teorie generali, soluzioni definitive, definizioni troppo prescrittive. Questo avrebbe lasciato spazio alle con- 8 L'interpretazione giuridica doveva essere spesso orientata da esigenze clientelari o di propaganda elettorale. Cfr. il caso riferito da Cic., De orat., ss. 9 Suet., Caes., 44.2; Isid. Hisp., Etym

183 testazioni degli oratori. Inoltre sarebbe stato un atto di presunzione nei confronti degli altri giureconsulti, contemporanei e antichi. Riferirsi invece a casi concreti, nuovi o già conosciuti, significava riservarsi un nuovo tipo di monopolio giurisprudenziale, fondato non più sulla riservatezza, ma sulla pratica e sulla memoria. 10 Da Mucio in avanti, i giuristi non rifuggirono dalla necessità di dare una definizione concettuale dei termini, per chiarire il senso tecnico delle parole che usavano, non sempre coincidenti con l'uso comune. Ma anche le definizioni legali erano in fondo delle proposte, da ridiscutere continuamente. Il giurista classico Giavoleno avrebbe affermato: «Omnis definitio in iure civili periculosa est: parum est enim, ut non subverti posset» (= Ogni definizione nel campo del diritto civile è pericolosa: è infatti difficile che non possa essere confutata) La giurisprudenza della tarda Repubblica La giurisprudenza tardo-repubblicana cominciò, come vedremo, a porsi il problema del metodo. Quinto Mucio Scevola, figlio ed allievo di Publio, console nel 95, e poi pontefice massimo, è considerato da Pomponio il primo ad avere applicato allo studio del diritto il metodo dialettico, di cui parleremo più avanti. Sua opera fondamentale furono i diciotto Libri iuris civilis, il primo trattato che si propose una trattazione completa del diritto civile. Benché si facesse uno della classificazione dialettica all'interno dei vari argomenti, essi si succedevano secondo un criterio tutt'altro che rigoroso: la frequenza dei casi, in ordine decrescente (successione, rapporti familiari, rapporti reali, rapporti obbligatori). L'opera costituì un modello per tutta la giurisprudenza tardo-repubblicana e classica. I commenti a questo trattato (libri ad Quintum Mucium) divennero quasi un genere letterario a sé. Nel I secolo si manifestarono due segnali di crisi della giurisprudenza come professione aristocratica: la comparsa di giuristi di estrazione equestre, o di rango ancora inferiore, i quali certamente si facevano pagare; 12 e un progressivo distacco dei prudentes dall'impegno nelle magistrature. È il caso di 10 Cfr. Cic., De orat., È la contestazione che Antonio muove a quei giuristi che non eliminano nelle loro opere i nomi degli interroganti e altri riferimenti occasionali. Non proponendo come elementi essenziali del caso le situazioni astratte e rifiutando di elaborare teorie e definizioni generali, essi scoraggiano i non-giuristi dallo studio del diritto. 11 D (Iavol. 11 epist.). 12 Cic., De off.,

184 Aquilio Gallo, pretore peregrino nel 66, che interruppe la propria carriera politica per dedicarsi alla pratica giurisprudenziale. Alla sua attività magistratuale si deve la creazione di un mezzo fondamentale di tutela negoziale: l'actio de dolo, che permetteva alla vittima di ottenere il controvalore del pregiudizio arrecatogli dall'autore del raggiro (deceptor). 13 Il più importante giurista della prima metà del I secolo è Servio Sulpicio Rufo, praetor peregrinus nel 65 e successivamente console. Di formazione retorica, fu indotto a dedicarsi a uno studio approfondito del diritto da Quinto Mucio, e da Aquilio Gallo, del quale fu uditore. Scrisse i Notata Mucii, un commentario ai Libri iurisi civilis di Mucio, improntato a un'aperta polemica nei suoi confronti, e i Libri duo ad Brutum (un commentario all'editto pretorio). Il suo amico Cicerone ne lodò, in maniera molto esagerata, l'uso sistematico del metodo dialettico. I suoi responsi vennero rifusi nei Digesta dell'allievo Alfeno, utilizzati a loro volta nel Digesto di Giustiniano. Numerosi furono gli allievi di Servio, dei quali non abbiamo elementi sufficienti a render conto delle differenze con altri gruppi di giuristi tardo-repubblicani (i Mucii). Tra gli auditores Servii, il maggiore fu Alfeno Varo, un homo novus diventato consul suffectus nel 39. I suoi Digesta raccolgono in quaranta libri probabilmente ordinati secondo lo schema dell'editto pretorio responsi suoi e del maestro. Molti dei suoi responsi vennero utilizzati nel Digesto di Giustiniano. Allievo di Servio fu anche Aulo Ofilio, amico e sostenitore di Cesare. Fu autore di opere sistematiche sul diritto civile (i Libri iuris partiti), la giurisdizione del pretore (Commentarium ad edictum praetorium), la legislazione comiziale (il De legibus). Forse dovevano servire da studi preparatori per il progetto di Cesare di dar vita a una codificazione ufficiale Generi letterari Coerenti con la propria diffidenza nei confronti della lex publica e dei plebiscita come fonti del diritto, i giuristi non fecero assolutamente niente per raccogliere e commentare le leggi in vigore. Sicché Cicerone poteva affermare tra il serio e il faceto che «non abbiamo alcun mezzo per custodire le leggi; e così 13 Un'altra sua innovazione fu la stipulatio Aquiliana, che consentiva di estinguere una serie di obbligazioni non verbali, riversandole in un negozio verbale e poi operando una sola quietanza verbale (acceptilatio). 14 Cfr. Schiavone, Linee di storia del pensiero giuridico, cit., 133 ss.

185 le leggi sono quelle che vogliono i nostri impiegati. Chiediamo agli scrivani, e non abbiamo nessuna memoria trasfusa in testi ufficiali». 15 Piuttosto, essendo il successo dei giuristi legato alla pubblicizzazione dei risultati del proprio lavoro, essi furono indotti a scrivere opere di vario tipo, per consolidare le proprie innovazioni, formare i discepoli, e dialogare con i colleghi. Tra i generi letterari più diffusi nella giurisprudenza laica, vi furono innanzitutto le raccolte di responsa, senza un particolare ordine sistematico, e mescolate con quaestiones, cioè casi ipotetici proposti per motivi di studio. Erano opere generalmente pubblicate a cura degli auditores o dei familiari di un giurista scomparso. Si trattava di una sintesi della richiesta del cliente, della sua descrizione dei fatti, e del responso del giurista. Venivano eliminati i riferimenti troppo concreti al caso, come il nome vero delle persone o dei luoghi. In questo modo si manifestava una tendenza a rendere razionale e astratto il responso, svincolandolo da suggestioni contingenti. Altre forme di produzione letteraria erano: i commenti alle XII Tavole; i manuali di diritto civile, condotti generalmente sulla falsariga dei commentari di Quinto Mucio, secondo uno schema fisso di argomenti (successioni, rapporti familiari, rapporti reali, obbligazioni); le raccolte di formulari negoziali o giudiziari. Persino quando erano mossi dall'intento di comunicare i risultati del loro lavoro, il discorso tipico dei giuristi consisteva in una sequenza di casi esemplari. I giuristi più antichi presentavano i loro pareri privi di motivazioni, riportando le questioni così com'erano, senza sforzo alcuno di sintetizzare e generalizzare le questioni, senza ordine sistematico. 16 Il massimo sforzo di sistematicità era stato il genere letterario introdotto dalla scuola di Servio: i digesta (da digerere = comporre in ordine), cioè l'antologia di brani accorpati per argomenti, secondo un ordine approssimativamente corrispondente a quello edittale. Nella letteratura giuridica, i digesta, i commentari all'editto (altra creazione della scuola serviana), e le opere di commento in genere, rendevano conto più estesamente delle motivazioni dei responsi e dei pareri degli altri giuristi. Quindi la regola proposta veniva argomentata, mostrando il procedimento logico che aveva portato alla soluzione. Invece, i libri regularum (= raccolte di regole giurisprudenziali) ma anche le raccolte di responsa, o di definitiones proponevano sinteticamente i casi antichi e sempre significativi, o le soluzioni nuove ed eleganti, che potevano es- 15 Cic., De leg., Cic., De orat.,

186 sere proposte come regole generalizzabili. 5. I metodi dei giuristi In un arco di tempo che va dal II secolo a.c. al I. d.c., la cultura ellenistica fu interessata da una serie di rivoluzioni scientifiche, 17 che investirono varie discipline, come la matematica, la geometria, la meccanica, l'astronomia, la grammatica. In tutti questi campi dello scibile, si passò da un sapere prescientifico organizzato senza una giustificazione logica, e trasmesso sotto forma di prescrizioni pratiche a un sistema razionale di conoscenze. Venne ripresa in particolare l'indicazione di Socrate che, per raggiungere la verità, il filosofo deve in primo luogo lavorare sul concetto (lógos). Di ogni cosa va cioè chiarita l'essenza che la caratterizza, indipendentemente dalle forme accidentali in cui si presenta. Questo modo di pensare privilegia la ricerca di definizioni e la fissazione di principi generali da cui dedurre la realtà in tutti i suoi aspetti (metodo assiomatico-deduttivo). Uno strumento tipico di ricerca della scienza ellenistica, ripreso come vedremo dalla giurisprudenza preclassica e classica è la divisione dei concetti generali in altri più particolari, al fine di elaborare definizioni rigorose (metodo dialettico). 18 Roma venne implicata in queste trasformazioni culturali (era l'epoca della conquista della Grecia e dei grandi centri intellettuali di Pergamo e di Alessandria), e persino il più romano dei saperi sembrò sul punto di essere attratto nell'orbita del pensiero enciclopedico ellenistico. Del resto, l'auctoritas dei giuristi non era più un carisma sacerdotale, ma un'autorevolezza tecnica, che andava giustificata sul piano razionale. I giuristi del II secolo acquisirono consapevolezza del linguaggio tecnico e dei fondamenti metodologici della propria arte. Gli esperti di diritto si posero il problema se fosse possibile, utile, romano, trasformare anche la giurisprudenza in una scienza, nel senso greco del termine. Il risultato di questa crisi di crescita della giurisprudenza fu una rivoluzione scientifica tutta romana, basata su tecniche proprie, destinate a dare un'impronta indelebile alla scienza giuridica dell'occidente. I giuristi mantennero in realtà il loro tradizionale ragionamento casistico, cioè continuarono a pensare per problemi concreti, prospettati dai clienti. Essi 17 Sul concetto di rivoluzione scientifica, cfr. in generale Kuhn, La struttura delle rivoluzioni scientifiche (1962; tr. it. 1969). 18 Cfr. Russo, La rivoluzione dimenticata. Il pensiero scientifico greco e la scienza moderna, IV ed. (1997), 39 ss.

187 avevano un'idea strettamente pragmatica della loro funzione. Il loro compito era di prospettare un'opinione verosimile e utile, senza pretendere di enunciare verità assolute. Come abbiamo notato a proposito dell'editto, mancava loro il concetto stesso di sistema, nel senso di un ordine basato su principi razionali. Era una visione dell'ordinamento diversa da quella cui facciamo istintivamente ricorso nei sistemi moderni, a base legislativa. Il giurista moderno dei paesi di civil law tende al ragionamento dogmatico, per teorie generali e definizioni astratte, perché una fonte esterna a lui (la legge) ha predisposto un sistema razionale di regole, che egli deve sostanzialmente accertare. Ma sotto la forma esteriore della conservazione (il riferimento a pareri, casi, leggi precedenti), i giuristi romani innovavano con una notevole libertà, creando anche nuovi istituti, o utilizzando quelli antichi per fini diversi. Il più importante criterio di interpretazione, su cui era fondata la giurisprudenza come fonte del diritto, era quindi l'analogia, che consentiva di risolvere nuovi casi applicando la ratio dei precedenti. Dalla soluzione di una difficoltà concreta, e dal consenso tra i più notevoli esperti di diritto, nasceva una norma nuova, accettata come tale dall'opinione pubblica, dai magistrati e dai giudici. 19 Quinto Mucio sembra avere formalizzato l'uso di un procedimento di astrazione giuridica, che può essere ricostruito nei seguenti termini. 20 Il cliente esponeva minuziosamente i fatti (casus = caso). Dopodiché, il giurista li sintetizzava, escludendo dalla descrizione tutti gli elementi superflui o contingenti, ed enucleando solo i fatti giuridicamente rilevanti (quaestio = fattispecie). 21 Cercava quindi di ricondurre gli avvenimenti reali a una situazione tipica, che si sarebbe potuta verificare infinite volte per un gran numero di soggetti. Operata questa costruzione logica, esprimeva il parere (responsum), partendo da un criterio di valutazione, non necessariamente esplicito (ratio deci- 19 Ne è un esempio l'introduzione della cosiddetta cautio Muciana, per impedire le conseguenze aberranti della condizione potestativa negativa senza limiti di tempo apposta a un negozio. Il testatore lascia a Tizio un legato, a condizione che il beneficiario non salga mai sul Campidoglio. Fino alla morte del legatario non si potrebbe mai essere sicuri del rispetto di questa condizione: quindi il legato non avrebbe mai effetti. Quinto Mucio Scevola risolve il caso, proponendo al pretore di concedere il godimento immediato del legato, facendo però garantire con una promessa solenne (cautio) di restituirlo, nel caso un giorno violasse la condizione. Questa soluzione risultava utile socialmente, in quanto realizzava l'effettiva volontà del testatore, e poteva quindi essere adottata come norma. 20 Cfr. Vacca, Considerazioni sull'aequitas come elemento del metodo della giurisprudenza romana, in Studi D'Amelio, 1 (1978), 405 ss. 21 La ricostruzione dei fatti giuridicamente rilevanti è propriamente definita fattispecie concreta : ad esempio, un incidente ferroviario è causato da una certa persona in determinate circostanze. Fattispecie astratta è invece la situazione-tipo, che una norma considera astrattamente produttiva di effetti giuridici: «Chiunque cagiona un disastro ferroviario è punito...».

188 dendi = logica della decisione, motivazione). Se il caso non fosse rientrato in alcuna fattispecie nota, il giurista si sarebbe provato a risolverlo facendo ricorso a situazioni-tipo analoghe, o rovesciando la soluzione di un caso di opposta ratio. Benché l'ordinamento romano fosse aperto e in continua evoluzione, ammetteva qualcosa di simile alle nostre norme astratte. Col tempo, il successo incontrastato di certe soluzioni tipiche si consolidava in regole generali, spesso enunciabili in modo molto sintetico, alla maniera dei versetti delle XII Tavole. Queste regolae iuris (= massime giuridiche, letteralmente linee di riferimento del diritto ), una volta affermatesi diventavano poi difficili da contestare. 22 Il giurista che si imbatteva in una regola consolidata di questo genere, non poteva ignorarla. 23 Però poteva tentare di limitarne o modificarne l'applicazione, ricorrendo a qualche argomentazione strettamente tecnica o equitativa. Stava poi alla forza del suo ragionamento o alla sua auctoritas far sì che la proposta venisse accettata come utile e convincente dall'opinione pubblica e dai tecnici del diritto. 24 Veniamo ora alla dialettica, arte greca per eccellenza. Sino alla fine del II secolo i responsa erano stati raccolti senza un criterio razionale, finché come riferisce Pomponio Quinto Mucio «ius civile primus constituit generatim»: espose il diritto civile applicando per primo la classificazione per genera et species, cioè il metodo dialettico. Questa scelta, come quella direttamente connessa di ricorrere alle definitiones cui Mucio avrebbe dedicato un liber singularis fa- 22 Ne è un esempio D (Ulp. 55 ad ed.): «Varo scrive che colui che fugge, anche se sa di essere libero, non è in libertà senza dolo. Solo quando smette di nascondersi come un servo fuggiasco, e si comporta da uomo libero, inizia ad essere in libertà senza dolo. Infatti dice che chi sa di essere libero, e però agisce da fuggitivo, per il fatto stesso di essere in fuga, agisce da schiavo». Si tratta di un frammento di Ulpiano, che riporta un parere di Alfeno Varo. Il caso è quello di un uomo libero creduto schiavo, il che comporta generalmente il problema di stabilire se ciò che acquista appartiene a lui o al presunto padrone. Alfeno spiega la ratio del caso, esprimendola già in maniera molto astratta; ma subito dopo riformula il suo responso, presentandolo come una regula ancora più sintetica: «Chi sa di essere libero, e però agisce da fuggitivo, per il fatto stesso di essere in fuga agisce da schiavo». Ne consegue che tutto quello che acquisisce durante la fuga rimane del presunto padrone, e non diventa suo. 23 Cfr. D (Paul. 4 ad Plautium): «Non bisogna mutare ciò che ha avuto sempre un'interpretazione certa». 24 È evidente la continuità fra la logica del responso giurisprudenziale romano e quella della sentenza giudiziaria nel sistema della common law. Cfr. Vacca, Contributo allo studio del metodo casistico nel diritto romano (1982), 23 ss.; Sulla rilevanza dei precedenti nel diritto giurisprudenziale romano, in Mél. Sturm (1999), 493 ss.. La regola dello stare decisis (= attenersi ai precedenti) non viene applicata meccanicamente dal giudice, che è il vero oracolo della legge. Egli non può ignorare il precedente della corte di pari o superiore livello. Ma può argomentare che, nonostante le apparenti analogie, il caso in esame non rientra nella ratio decidendi del precedente (tecnica del distinguishing).

189 vorì una razionalizzazione del pensiero giuridico, e in particolare lo sviluppo di una logica concettuale. La dialettica (letteralmente l'arte del dialogo) era per Socrate una ricerca della verità, che nasceva dal confronto tra opinioni contrapposte. In un senso alquanto diverso, da Platone venne intesa come una forma di pensiero che definiva i concetti dividendoli nelle loro articolazioni naturali, o all'inverso sintetizzandoli in categorie più ampie. 25 Uno strumento tipico della logica dialettica è appunto la tecnica divisoria ovvero diairetica (dal latino divisio, o dal greco diairesis = divisione). 26 Raffinata e divulgata dai filosofi (platonici, aristotelici e stoici), la definizione per divisione era stata poi utilizzata nei più diversi campi dello scibile, dalla zoologia Aristotele la applicò alla classificazione degli animali alla grammatica, alla geometria. Nel De oratore (1.188), Cicerone afferma che la dialettica consente l'esposizione scientifica di una materia, a partire dall'individuazione di pochissime classi generiche di concetti, da dividere poi in parti. Anche i giuristi romani potevano, a suo avviso, sperimentare la possibilità di utilizzare questo metodo, che consentiva di portare alla luce problemi non immediatamente evidenti. Partendo da un concetto generico (genus) ad esempio, le persone se ne colgono successive distinzioni specifiche (species), che hanno delle proprietà in alternativa tra loro ( liberi e schiavi ). Ognuna di queste classi specifiche diventa a sua volta un genus, da cui ricavare ulteriori species. Quindi, i liberi si dividono in ingenui (= nati liberi), e liberti (= ex-schiavi); i liberti in cittadini, Latini e dediticii (= apolidi). Operando ripetute differentiae, alla fine si arriva ai dati elementari che contengono l'essenza del concetto. Si possono allora costruire delle definizioni, chiarendo ciò che ciascun concetto ha di peculiare, e quindi di intrinsecamente diverso da tutti gli altri, anche quelli più affini. 27 Per Aristotele, definire è appunto enunciare l'essenza di un concetto (definien- 25 Aristotele spiega nei Topici ( a) che la dialettica è la scienza che ricerca la verità partendo dal verosimile e confuta le tesi contrapposte. La retorica è invece nell'accezione aristotelica l'arte di diffondere la conoscenza della verità, persuadendo chi non è convinto. Dialettica e retorica hanno in comune il fatto di muovere da premesse solo probabili. Cfr. Sichirollo, Dialettica (1983), 37 ss. 26 Un sistema di classificazione diverso, almeno nelle fonti stoiche, è la partitio. Essa divide un concetto ampio in diverse parti, senza esaurire necessariamente tutte le possibili distinzioni e senza dare vita a una definizione. Cfr. Cic., Top., 5.28: «le definizioni si fanno per partitio o per divisio. La partitio si ha quando l'argomento in questione è in un certo senso scisso nei suoi membri, come ad esempio quando diciamo che il diritto civile è qualcosa che consiste di leggi, senatoconsulti, sentenze passate in giudicato, autorità dei giuristi, editti magistratuali, costume, equità». 27 L'esempio è tratto in realtà dal giurista classico Gaio. Cfr. Gai Si veda in generale Talamanca, Lo schema genus-species nelle sistematiche dei giuristi romani, in La filosofia greca e il diritto romano. Colloquio italo-francese, 2 (1977), 4.

190 dum) mediante l'identificazione del genere prossimo cui appartiene, e della differenza specifica (proprium) che lo separa dagli altri. Ad esempio, l'uomo è un animale ragionevole colloca la specie uomo all'interno del genere animale, e individua la ragione come tratto caratteristico. 28 Le tecniche divisorie erano in realtà applicate dai giuristi repubblicani in forma semplificata, dovendo essi raggiungere non una verità filosofica, ma un sapere pratico. Tuttavia si ritenne che la scientia del diritto potesse ormai fondarsi su un sistema (ars), in grado di portarla al di là del semplice uso dell'analogia. Esporre scientificamente (redigere in artem) il diritto consentiva di ragionare intorno a nuovi problemi e soluzioni, senza necessariamente attendere una richiesta di un cliente. Indicativo di questo dibattito è il Brutus di Cicerone, una storia della retorica romana, nella quale hanno ampio spazio le figure di Q. Mucio e di Servio. Cic., Brut., ss.: E Bruto: Come? disse metti il nostro Servio anche prima di Quinto Scevola?. Ma certo, Bruto gli dissi penso che Scevola e molti altri abbiano una grande esperienza di diritto civile, ma soltanto lui una conoscenza scientifica. E a questa non sarebbe mai pervenuto solo mediante il sapere giuridico, se non avesse anche acquisito quella scienza che insegna a dividere il tutto in parti, a spiegare dando una definizione delle essenze nascoste, a chiarire ciò che è oscuro mediante l'interpretazione, a cogliere prima di tutto le ambiguità e quindi a diradarle, e infine a trovare un criterio in base al quale distinguere il vero dal falso, e quali conseguenze si possono dedurre e quali no, date certe premesse. Egli si servì infatti di questa scienza, che è la più importante di tutte, come una fonte di luce per quel diritto che da altri era utilizzato nei responsi e nei processi. Mi pare che tu ti riferisca alla dialettica, disse. Un oratore come Cicerone aveva necessariamente chiaro che la giurisprudenza era un'attività esperibile solo dai giuristi. Ma la riorganizzazione del diritto sulla base di un sistema razionale avrebbe consentito di dedurre, da pochi e chiari principi, le norme da applicare, con evidente vantaggio per gli avvocati. I giuristi invece, a tanto tempo dalla divulgazione dei formulari dei pontefici, ancora avevano una visione sapienziale e non scientifica del dirit- 28 Per Cicerone (Part. orat., 12.41), la definizione perfetta è quella ricavata dalla ricerca delle differenze specifiche, ma molto spesso ci si deve accontentare di altre più rudimentali. Tra queste figura la descriptio, cioè la definizione nel senso corrente di nozione, ovvero di spiegazione precisa e sintetica di un concetto.

191 to. 29 Erano rimasti ancorati a uno studio frammentario e volutamente oscuro del caso concreto: l'opposto di quanto invece stavano facendo i retori ed altre figure di intellettuali, per i quali conoscere significava in primo luogo classificare e definire. 30 Il diritto, per Cicerone, non doveva più essere una semplice tecnica empirica, ma un'arte che applicava i contenuti e metodi della ricerca filosofica. 31 Però questa scientificità (ovvero subordinazione alla filosofia) era ancora allo stato potenziale: soltanto il suo amico Servio Sulpicio Rufo aveva fatto un uso consapevole dell'analisi dialettica, unica garanzia in tal senso. Individuati i concetti fondamentali del diritto civile, occorreva sottoporli a una divisione in species, stabilire analogie e differenze, e ricavare infine le definizioni. Partendo dai principi su cui erano fondati i genera, si sarebbe riuscito a comprendere i casi individuali. Lo stesso Cicerone scrisse un'opera che non ci è pervenuta, il De iure civili in artem redigendo (= Come esporre il diritto civile col metodo dialettico), probabilmente un manuale sistematico destinato agli avvocati. Frutto di questo stesso spirito fu il progetto di Giulio Cesare, mai realizzato, di dare vita a una codificazione sistematica del diritto civile. 32 Prima delle Istituzioni di Gaio non abbiamo prove di un'applicazione estesa del metodo dialettico, con la sua rete di definizioni astratte e divisioni, nemmeno nella letteratura elementare, dove avrebbe fatto assai comodo ai pratici. A dispetto degli oratori, un orientamento deduttivo e dialettico non si affermò nella giurisprudenza preclassica. Lo impediva la logica stessa del sistema giurisprudenziale. Ogni giurista, ciascuno per la sua parte, non si limitava a conoscere il diritto, ma lo creava, trovando le soluzioni giuste ai casi concreti. Non doveva come negli ordinamenti a base legislativa ricondurre (sussumere) il caso in specie alle norme vigenti. Le divisioni venivano quindi utilizzate, ma senza il rigore richiesto dai filosofi. Se ne conoscono tutt'al più singole applicazioni all'interno di un istituto: ad esempio, Q. Mucio distingue cinque genera tutelarum (tre per Servio); Servio quattro tipi di furti (mentre per Labeone erano solo due). Tuttavia i giuristi tardo-repubblicani, per influsso della filosofia greca, furono indotti a un uso più consapevole della definizione tecnica dei termini e della classificazione per differenza specifica. Il responso venne concepito come momento finale di un conflitto tra ipotesi alternative. In questo partico- 29 Cic., De orat., 1.41, ss. 30 Cfr. Martini, Le definizioni dei giuristi romani (1966), 36 ss. 31 Cic., De off., Cfr. Bona, Cicerone tra diritto e oratoria (1973), 330 ss.; D'Orta, La giurisprudenza tra Repubblica e Principato (1990), 22 ss.

192 lare senso, Servio Sulpicio Rufo fa uso di una peculiare dialettica casistica, evidenziando tutte le possibili varianti della fattispecie. Un caso famoso è il seguente, riportato nei Digesta di Alfeno, dove probabilmente a beneficio degli auditores il ragionamento di Servio procede distinguendo ipotesi specifiche (se... allora...), ciascuna delle quali riceve una propria soluzione. D (Alf. 4 dig.): Sulla salita del Campidoglio, delle mule tiravano due pesanti carri. I mulattieri del primo carro lo sostenevano da dietro, perché le mule tirassero meglio. Ma esso cominciò a slittare, e poiché i mulattieri che erano tra i due carri si erano tolti di mezzo, il secondo carro, urtato dal primo, retrocesse e schiacciò lo schiavo di un tale. Il proprietario dello schiavo chiese contro chi dovesse fare causa. Risposi che la soluzione dipendeva dalle circostanze. Se infatti i mulattieri che sostenevano il primo carro si erano volontariamente allontanati e per questo le mule non erano riuscite più a trattenerlo ed erano indietreggiate per il peso contro il proprietario delle mule non ci poteva essere azione. Però era possibile agire per la legge Aquilia sul danno contro i mulattieri che sostenevano il carro Se invece le mule erano indietreggiate perché imbizzarrite per qualche motivo, e i mulattieri avevano lasciato il carro per paura di essere travolti, l'azione non era esperibile contro questi uomini, ma contro il proprietario delle mule. Se poi non erano in questione né le mule né gli uomini non c'era azione né contro il padrone delle mule né contro i mulattieri. Certo è che, comunque siano andati i fatti, non si può agire contro il padrone delle mule del secondo carro, perché queste non erano retrocesse spontaneamente, ma erano state urtate. Cercare distinzioni precise, eleganti, restò l'abito mentale tipico del giurista romano, trasmesso fino ai giorni nostri. Quest'arte, col suo gusto anche eccessivo della sottigliezza casistica, arrivò ad influenzare la sapienza giuridicoreligiosa dei dotti ebrei, e di quelli islamici. 33 Ma la prospettiva di una codificazione sistematica, o almeno di una formalizzazione di regole e metodi coerenti e chiaramente comunicabili, come quelli in uso nelle scuole di retorica, dovette certamente scontrarsi con la forza della tradizione giurisprudenziale Cfr. Cohen, Jewish and Roman Law. A Comparative Study, 1 (1966), 53 ss.; Varriale, La legge sacra. Diritto e religione dell'islam (1986), 60 ss. 34 Cfr. invece Schulz, Storia della giurisprudenza, cit., 127 ss.: «La ricerca repubblicana dei principi è stata denominata giurisprudenza delle regole, espressione infelice... Tale espressione quindi dovrebbe essere abbandonata in favore dell'altra: giurisprudenza dialettica».

193 Nella tarda Repubblica soprattutto in Servio si affermò anche una propensione metodologica, stimolata da filosofi e retori, che ebbe poi grande sviluppo nel diritto classico: il ricorso all'equità. In senso generico, per aequitas si intende il principio di eguaglianza, che talora dev'essere temperato dal rispetto per la differente dignitas delle persone. «Il diritto è l'equità posta in essere per coloro che appartengono alla stessa comunità politica, affinché ciascuno ottenga il suo», diceva Cicerone nella Topica (2.9). Ma per poter realizzare l'equità, bisogna anche rifuggire da un'applicazione troppo rigida e formalistica del diritto, che lo metterebbe in contrasto con interessi e valori morali diffusi, rendendolo inapplicabile. Perciò, in un senso più specifico, s'intende per equità la ricerca di una giustizia del caso concreto, 35 capace di proporre correzioni realistiche alle regole del diritto civile, senza stravolgerne i principi. In particolare, Mucio e Servio si dimostrarono consapevoli della necessità di rinnovare il diritto della società contadina arcaica, sollecitati dallo sviluppo dei rapporti di mercato. «Summum ius summa iniuria» (= il diritto assoluto è un'assoluta ingiustizia) affermava Cicerone nel De officiis. 36 Il diritto doveva essere aderente ai bisogni sociali, e quindi improntato alla ragionevolezza e al sentimento di giustizia del vir bonus (= uomo di retti costumi). Intesa in questo senso, l'equità fu per secoli il principio ispiratore dell'attività dei magistrati, avvocati, giudici e giuristi, ed è rimasta un elemento essenziale della nostra cultura giuridica Avvocati e giuristi Come la professione di giurista, anche quella di patrocinatore legale (oràtor) era in linea di principio un'attività gratuita, motivata dal desiderio di giovare alla città, alla famiglia e alla cerchia degli amici. Da un punto di vista sociale, anche la relazione con l'avvocato, come quella col giurista, aveva un'impronta paternalistica, come è evidente dall'uso della terminologia nei rapporti clientelari: patrono e cliente, affidare e accettare la difesa. 38 Una lex Cincia del 203 stabiliva espressamente che tale attività dovesse essere resa senza 35 Per Aristotele l'epieikeia è la correzione del diritto positivo, in vista di una giustizia materiale, rispondente alla natura: Eth. Nich., a ss.; Rhet., a Proprio per assegnare a ciascuno il suo, bisogna analizzare la situazione concreta, trovando talora una soluzione particolare, più giusta di quella dettata dalla regola generale. Cfr. Lanfranchi, Il diritto nei retori romani (1938), 95 ss. 37 Cfr. ad esempio l'art. 114 c.p.c.: «Nel pronunciare sulla causa il giudice deve seguire le norme del diritto, salvo che la legge gli attribuisca il potere di decidere secondo equità». 38 Cfr. David, Le patronat Judiciaire au dernier siècle de la République Romaine (1992).

194 chiedere in cambio denaro o doni. Anche la contropartita del lavoro dell'orator avrebbe dovuto essere esclusivamente la fama, e quindi un aiuto per la carriera politica. Ma di fatto, più facilmente dei giureconsulti, gli avvocati lavoravano per denaro, accettando cospicue remunerazioni sotto forma di doni, fino a farne una professione assai ben retribuita. L'avvocato era sostanzialmente un esperto della tecnica oratoria non necessariamente del diritto cui le parti processuali potevano rivolgersi, eventualmente avendo già consultato un giurista. D'altra parte gli stessi patrocinatori interrogavano i giureconsulti sui punti di diritto particolarmente complessi o controversi. Nel suo commentario alle orazioni di Cicerone, un anonimo studioso del V secolo conosciuto come lo Pseudo-Asconio, puntualizza: Ps.-Asc., In Cic. Div. ad Caec., 11 (190 St.): Cos'è un cògnitor? Colui che difende un altro in un processo è chiamato patronus, se è un oratore; advocatus, se dà consigli legali o presta la sua assistenza a un amico; procurator, se sostituisce in giudizio la parte assente; cognitor se, esaminata la posizione di una parte presente, la sostiene come fosse la propria. Perciò Cicerone usa di fatto il termine cognitor per indicare un difensore molto partecipe. Quindi le parti in causa potevano usufruire dell'assistenza tecnica di un patrocinatore, definito in vario modo: patrono, se versato nell'arte oratoria, e soprattutto se si trattava di un cittadino eminente; avvocato, se era piuttosto un conoscitore del diritto, detto anche con una punta di disprezzo - causìdicus (= patrocinatore di mestiere, causidico). Nel processo civile, il difensore poteva intervenire sia nella prima fase, esponendo al magistrato le ragioni del cliente (postulatio), sia nella seconda, davanti al giudice (defensio). Per advocatus (letteralmente chiamato in aiuto ), si poteva anche intendere semplicemente una persona autorevole, che si faceva vedere accanto a un amico, allo scopo di impressionare favorevolmente il giudice o la giuria. L'avvocato assisteva tecnicamente la parte, senza sostituirla. La sostituzione era invece possibile ma solo nel processo civile mediante un vero e proprio rappresentante processuale Il dominus litis (= titolare del rapporto litigioso) poteva presentare solennemente un cognitor (= persona a conoscenza dei fatti) alla controparte, che doveva manifestare la sua accettazione. O viceversa si poteva essere rappresentati da un soggetto (procurator ad litem = procuratore alla lite), costituitosi in giudizio senza un esplicito mandato. Poiché il dominus litis avrebbe potuto sconfessarne l'operato, la controparte si cautelava, imponendogli delle stipulationes. Se il pro-

195 Dalla metà del II secolo i giuristi trovarono nei tribunali una sempre maggiore concorrenza da parte degli oratori, finché rinunziarono del tutto a competere, concentrandosi sul perfezionamento della loro arte. Il loro rapporto con gli avvocati rimase semmai quello di maestri nei confronti degli allievi. Viceversa, gli oratori avevano una preparazione retorico-filosofica indubbiamente superiore, ed alle loro tecniche di argomentazione i giuristi dovettero probabilmente ispirarsi. Alla crescente separazione (e persino alla reciproca intolleranza) fra il patrocinio giudiziario e la giurisprudenza si opponeva da molti la richiesta di integrare i due saperi. Talora si manifestava la spontanea tendenza a passare dall'avvocatura allo studio del diritto civile. Pomponio riporta che Quinto Mucio Scevola rimproverò duramente Servio Sulpicio, avvocato affermatissimo, perché «era vergognoso per un patrizio, un nobile, un avvocato, ignorare quel diritto cui si dedicava». Egli infatti era andato a consultarlo per la causa di un amico, ma non era riuscito a seguirne il ragionamento giuridico. Da questo scacco trasse la spinta a dedicarsi alla giurisprudenza. Un documento molto interessante del conflitto che, nella tarda Repubblica, opponeva i sostenitori della separazione fra giurisprudenza e oratoria giudiziaria e quelli dell'integrazione fra i due saperi è il primo libro del De oratore. Oltre ad essere uomo politico, filosofo e oratore, Cicerone aveva avuto come maestri Q. Mucio l'augure, e Q. Mucio il pontefice, ed era quindi un buon conoscitore del diritto. Egli sosteneva le ragioni di un sapere non specialistico, una proposta destinata a cadere nel vuoto con la fine della Repubblica. Non solo la professione del giurista e quella dell'oratore restarono nettamente distinte, ma anche i compiti dell'uomo politico e quelli dello scienziato del diritto si rivelarono destinati a una crescente divaricazione. La prova più ardua e spettacolare del lavoro di avvocato era sia in campo civile che penale l'orazione: i processi più interessanti richiamavano un vasto pubblico e un'arringa ben riuscita poteva rappresentare il successo professionale, e forse anche politico. Generalmente l'orazione giudiziaria si divideva in quattro parti. 1. L'esordio (exordium): un'introduzione, che serviva essenzialmente ad accattivare la benevolenza e l'attenzione del giudice e del pubblico (captatio benevolentiae). curatore agiva come attore, doveva garantire che il rappresentato avrebbe ratificato il suo operato. Se agiva al posto del convenuto, garantiva che l'eventuale sentenza di condanna sarebbe stata adempiuta. L'editto pretorio faceva divieto di parlare in iure per gli altri ad alcuni soggetti che potevano ledere il decoro del tribunale: donne, minori, cittadini di cattiva fama.

196 2. La narrazione (narratio): una breve, chiara e verosimile esposizione dei fatti allegati, ripartiti per punti; erano possibili eventuali digressioni, su questioni marginali. 3. L'argomentazione (argumentatio): la presentazione degli argomenti probatori, con la confutazione delle affermazioni della controparte. 4. L'epilogo (epilogus): una ricapitolazione, con un finale patetico (peroratio), volto a suscitare indignazione o compassione negli ascoltatori. La preparazione del discorso era centrata sull'elaborazione degli argomenti a favore delle proprie tesi e contro quelle dell'avversario (inventio). Trovati gli argomenti, li si disponeva nel modo più utile (dispositio). Poi si passava alla vera e propria elaborazione del discorso (elocutio). Seguiva la memorizzazione (memoria), basata su specifiche tecniche. L'ultima operazione retorica, naturalmente, era costituita dalla declamazione, che richiedeva voce e gesti adatti (actio). 40 Nel lavoro di inventio, l'avvocato faceva ricorso a una strategia di argomentazione, appresa nelle scuole di retorica. 41 Essa era basata su un repertorio fisso di argomenti, adatti alle più varie situazioni: i loci (= luoghi, in greco tópoi). 42 Poteva trattarsi di questioni generali ( luoghi comuni ) 43 o di problemi intrinseci a una determinata materia. 44 Questi schemi di ragionamento veni- 40 Cfr. Quintil., Inst. orat., L'allievo oratore veniva addestrato con esercizi scolastici che riguardavano sia la retorica politica (suasoriae) che quella forense (controversiae). Inizialmente il Senato tentò di ostacolare la diffusione delle scuole di filosofia e di retorica. Nel 161 a.c. retori e filosofi greci furono espulsi da Roma. Cfr. Suet., De rhet., Per Aristotele la topica è appunto la tecnica dell'argomentazione, che muove da opinioni non certe ma verosimili, fatte proprie dalla maggioranza, o dagli esperti delle varie arti. Cicerone che scrisse una Topica ad Trebatium e in generale gli oratori la utilizzarono come tecnica dell'argomentazione retorica, e soprattutto giudiziaria. Sulla tradizione topica, da Aristotele, alla Scolastica, cfr. Kretzmann, Kenny, Pinborg, La logica nel Medioevo (1982; tr. it. 1999), 207 ss. 43 Analogia, differenza, definizione, etimologia, contrari, argomento a fortiori, eccetera. Cfr. Traversi, La difesa penale. Tecniche argomentative e oratorie, II ed. (1999), 77 ss. I luoghi erano talora formulabili come implicite domande, che l'oratore rivolgeva a se stesso. Ad esempio, per Cic., Orat., 45, gli status generales rispondono a tre quesiti: se è, che cos'è, di che qualità è. 44 Cfr. Calboli Montefusco, La dottrina degli «status» nella retorica greca e romana (1986). Aristotele affronta il problema soprattutto nei Topici. Egli distingue tre specie di discorso retorico: deliberativo (o politico), giudiziario e dimostrativo. I topoi forniscono le premesse degli entimèmi, i sillogismi basati su dati non certi, ma verosimili. Ad esempio: «se neanche gli Dei sanno tutto, a maggior ragione gli uomini», entimema basato sul luogo comune a fortiori. La topica è funzionale sia alla dialettica filosofica, sia all'arte oratoria. Cfr. Arist., Top., 100 a; Rhet., a. Il ricorso costante a questo metodo determina l'accumulo di un repertorio tradizionale di idee stereotipe, cui l'oratore a corto di argomenti può attingere. Sicché il luogo comune, da domanda che favorisce lo sviluppo del discorso, diventa argomento banale. Cfr. Cavalla, s. v. Topica giuridica, in ED., 44 (1992), 720 ss. Gli status causae furono formalizzati da Ermagora di Temno, a metà

197 vano mandati a memoria con opportune tecniche per essere facilmente disponibili in caso di necessità. Da tali esercizi mnemonici deriva la metafora dei luoghi, in cui sono sistemati gli argomenti, da andare a prendere seguendo un certo percorso mentale. Dall'applicazione della topica all'oratoria forense deriva la dottrina degli status causae (= impostazioni della causa), strumento caratteristico della professione. Si tratta di un nutrito repertorio di loci, la cui conoscenza semplifica il lavoro dell'avvocato, aiutandolo a individuare le questioni fondamentali da sviluppare nel discorso e le prove da addurre per l'accusa (confirmatio) o la difesa (confutatio). 45 Gli status che possono essere utilizzati nello scontro fra le pari processuali si dividono in due generi: quelli razionali, che riguardano dispute sulla ricostruzione dei fatti; e quelli legali, che concernono l'interpretazione delle norme. Status razionali. Sono argomentazioni riguardanti quattro questioni: la definitio (= definizione giuridica del fatto); la qualitas (analisi delle intenzioni dell'autore, delle cause, conseguenze e circostanze, e della possibilità di considerare l'atto alla luce dell'aequitas); 46 la coniectura (ricostruzione dei fatti e individuazione dell'autore); la translatio (contestazione della competenza del giudice). Una famosa applicazione dello status definitionis è una questione riportata da Quintiliano: Quintil., Inst. orat., : Se da un tempio si ruba una cosa sacra, si commette un sacrilegio. E se la cosa è profana? 47 Status legali. Anch'essi rientrano in quattro problematiche: lo status scripti et voluntatis (c'è un contrasto fra ciò che è scritto e la reale intenzione dell'audel II secolo a.c. Egli distinse questioni generali (théseis) e questioni particolari (hypothéseis), corrispondenti ai luoghi comuni e ai luoghi propri della topica aristotelica. Cfr. Mortara Garavelli, Manuale di retorica, IV ed. (1999), 31 ss. 45 Le prove, dal punto di vista degli oratori, possono essere artificiales (= tecniche), cioè dati di fatto, esempi e argomenti logici; e inartificiales (= atecniche), cioè giurisprudenza, voce pubblica, confessione, denuncia scritta, giuramento e testimonianza. Cfr. Quintil., Inst. orat., 5.9. Gli argomenti utilizzabili ai fini della probatio potevano riguardare le caratteristiche soggettiva (argumenta a persona), come famiglia, nazionalità, sesso, età, condizione sociale, carattere; oppure la situazione obbiettiva (argumenta a re): perché, dove, quando, come, con quali mezzi...? 46 In particolare, la qualitas negotialis riguardava la possibilità di applicazione equitativa delle regole giuridiche: quid iuris ex civili more et aequitate sit (= cosa stabilisce il diritto sulla base del costume e dell'equita?). Cfr. Cic., De inv., Viceversa, argomentando dal luogo in cui si è svolto il fatto: «Hai rubato denaro di un privato, ma poiché l'hai sottratto in un tempio, non si tratta di furto, bensì di sacrilegio» (Quintil., Inst. orat., ).

198 tore, o tra la lettera e lo spirito della legge); l'antinomia (c'è un conflitto tra norme diverse); l'ambiguità della legge (sono possibili più interpretazioni delle norme); l'analogia (al caso in esame si può applicare una soluzione prevista per una fattispecie simile; è detta anche sillogismo ). In tutti questi casi, evidentemente, può accadere che l'avvocato invada il campo del giurista Ad esempio, nella famosa causa Curiana, riferita da Cicerone nel De oratore, nella quale si affermò per la prima volta il principio che una substitutio pupillaris inutile potesse valere come substitutio vulgaris. Il processo ebbe luogo all'epoca di Silla, davanti al tribunale dei Centumviri, competente in materia di proprietà e di eredità. Il patrocinatore dell'erede intestato, il giurista Q. M. Scevola (in quella circostanza fautore dell'applicazione stretta della regola civilistica), si confrontò con l'oratore L. Crasso, difensore dell'erede testamentario. Crasso ricorse con successo agli argomenti dell'equità e del contrasto fra scritto e volontà.

199 CAPITOLO TREDICESIMO GENESI DEL PRINCIPATO 1. La leadership carismatica e i poteri del 27 Nel 31 a.c., al largo del promontorio di Azio, venne definitivamente sconfitto il progetto di Antonio di dar vita a una monarchia di stampo ellenistico. Si aprì invece con il sostegno di parte dei senatori, e soprattutto di cavalieri e ceti medi italici la fase costituente di una nuova forma di comunità politica, incentrata sull'auctoritas di Ottaviano. Per usare una terminologia moderna, potremmo dire che il vincitore si trovò ad esercitare un ruolo di dittatore sovrano, al di fuori dell'ordinamento. 1 Nel De republica, Cicerone aveva auspicato l'avvento di un uomo politico capace di incarnare, in ambito repubblicano, le virtù del re per natura, decantato da varie correnti della filosofia greca. Un tale princeps, il cui modello storico era rappresentato da Scipione l'africano, avrebbe salvato la patria e le istituzioni, ponendo fine con la sua autorevolezza ai conflitti civili. Effettivamente, dopo Azio, uno dei principes civitatis era emerso dalle lotte civili, forte di un immenso potere extra-giuridico. Ma l'autorità delle istituzioni repubblicane ne era uscita dissolta. Tornato a Roma due anni dopo la vittoria, Ottaviano chiese al Senato che venisse chiuso il tempio di Giano, segnando simbolicamente l'inizio di un'era di ordine, dentro e fuori i confini, più tardi definita pax Augusta. Sembrava realizzarsi la diffusa speranza nell'imminente ritorno dell'età dell'oro. «Tornano i tempi di Saturno» (Verg., Ecl., 4.6): questo può essere considerato lo slogan politico con il quale si aprì l'alto Impero, ovvero dal punto di vista giu- 1 Schmitt, Die Diktatur, III ed. (1928), 2 ss., distingue fra la dittatura commissaria, che è straordinaria e con scadenza prefissata, come nel caso del dictator romano, e la dittatura sovrana, caratteristica dell'età moderna. La seconda è una forma di potere personale, non costituzionale, e senza limiti di tempo, che tipicamente deriva dal crollo delle istituzioni repubblicane.

200 spubblicistico la fase del Principato. I poteri di triumviro erano scaduti, anche se Ottaviano continuava a fregiarsi del titolo. Salvando la forma, dal 31 in avanti si fece nominare console. Per un certo periodo di tempo si poté sostenere che egli non fosse altro che un magistrato, cui erano stati concessi vari poteri supplementari, non tali però da attribuirgli l'esercizio della potestà suprema. 2 Il fatto che tutti gli organi dello Stato prestassero obbedienza al vincitore, anche al di là dei poteri repubblicani attribuitigli di volta in volta, venne presentato come espressione di quel consensus universorum, che si era manifestato in occasione della coniuratio Italiae. Ma una tale spiegazione, fondata sul prestigio di Ottaviano come privato cittadino, era un modo paradossale per eludere il vero problema: la natura giuridica delle nuove istituzioni. Roma aveva già conosciuto vari regimi personali, nei quali capi politico-militari avevano mascherato la rottura della legalità, facendosi attribuire magistrature ed imperia straordinari. Cesare e poi Antonio erano arrivati a un passo dalla creazione di un'aperta monarchia militare. Ma nessuno di questi episodi eversivi aveva avuto il tempo di consolidarsi in un nuovo assetto costituzionale, che superasse definitivamente il potere delle assemblee e dei consoli, e soprattutto l'auctoritas del Senato. Mai un'ordinata successione aveva dato la chiara conferma della fine della Repubblica. Con Ottaviano si prese invece atto della necessità storica di abbandonare la struttura antiquata della cittàstato repubblicana. In questo senso, egli giustamente si proclamò iniziatore e garante (auctor) 3 di un nuovo ordinamento, che continuava in parte, ma superava la Respublica e i suoi organi. L'avvento al potere di Ottaviano fu accolto dalle classi dirigenti come il male minore, l'unica possibilità, dopo il fallimento dei cesaricidi, di risolvere i problemi lasciati aperti dalla crisi della Repubblica: il controllo dell'esercito, la neutralizzazione politica della plebe, l'unità territoriale dell'impero. Ma se la nobilitas non poteva fare a meno delle clientele militari di Ottaviano, que- 2 Dal 36 godeva di una straordinaria inviolabilità tribunizia. Nel 30, per decisione del Senato, ratificata dalla plebe, gli era stato conferito un ius auxilii e il potere di giudicare in appello. Nello stesso anno ottenne il governo dell'egitto, che escludeva ogni ingerenza da parte dei senatori. Epurata l'assemblea senatoria dagli indegni e ovviamente dagli avversari politici si fece eleggere princeps Senatus. Nel 22 rifiutò di essere eletto console senza collega o console perpetuo. Per tre volte (nel 19, nel 18 e nell'11), Senato e popolo gli offrirono la nomina a curator legum et morum (= curatore delle leggi e dei costumi), che sembrava dover integrare potestà censoria e potere legislativo. Il principe rifiutò di assumere questa, come altre magistrature fuori dell'ordine tradizionale, accettando invece di svolgere funzioni censorie, sulla base dei poteri che già possedeva. Cfr. Spagnuolo Vigorita, Le nuove leggi. Un seminario sugli inizi dell'attività normativa imperiale (1992), 28 ss. 3 Suet., Aug., 28.3: «optimi status auctor».

201 st'ultimo aveva a sua volta bisogno di una legittimazione, che soltanto il potere civile poteva dargli. Perciò si guardò bene dal tentare di distruggere il Senato, come aveva minacciato di fare Cesare, ma piuttosto se ne servì, associandolo al potere, in posizione prestigiosa ma subalterna. La fine di Cesare e quella di Antonio erano state una dimostrazione sufficiente di come fosse rischioso contrapporsi frontalmente alla potente aristocrazia fondiaria. Una regalità a base religiosa poteva essere accolta in Egitto, ma sarebbe stata improponibile a Roma, ove i valori della cittadinanza e dell'egemonia della nobilitas avevano radici troppo profonde. Il nuovo regime venne quindi creato con cautela, rispettando ove possibile le forme aristocratico-repubblicane. Si ebbe una complessa fase di transizione, prolungatasi almeno fino alla successione di Tiberio. Molte quindi sono le date proponibili come inizio dell'impero: il 31, il 29, il 13 gennaio del 27, il 23, l'ascesa al potere di Tiberio, o quella di Vespasiano. Tutte colgono momenti diversi di questo processo, valutabili solo a posteriori. Ma la data più significativa appare il 27 a.c., non tanto per i singoli poteri conferiti allora dagli organi della Repubblica, quanto per il riconoscimento ufficiale della preminente auctoritas di Ottaviano. Il termine era antico e ricchissimo di significati, alcuni dei quali connessi con la sfera del sacro (si parlava infatti di auctoritas dei pontefici o degli auguri). È difficile comporne le molteplici sfumature in una definizione univoca. In genere, con questo termine si alludeva al potere attribuito a un soggetto (auctor), di approvare e integrare la volontà di un altro (auctus), considerato libero ma bisognoso di assistenza. 4 Evocava situazioni di preminenza giuridica e morale di vario genere, come l'autorità di cui godeva il patrono nei confronti del cliente, o il potere protettivo e paternalistico del tutore sul pupillo. Si ricorderà che, sul piano pubblicistico, anche la supremazia del Senato nei confronti del popolo era definita con tale termine. All'inizio, l'auctoritas principis fu intesa come la privata autorevolezza del cittadino più potente per prestigio militare, ricchezza, lignaggio, legami clientelari. Fino al 27 si trattò certamente solo di un quid facti, una qualità personale che in prima approssimazione potremmo tradurre come carisma del capo. 5 Quando però il Senato conferì ad Augusto un complesso di poteri tali 4 Cfr. Magdelain, Auctoritas principis (1947), 5. 5 I Cristiani utilizzarono il termine chàrisma (= favore) per indicare il dono divino della grazia. Max Weber, Economia e società (1922; tr. it. 1961) parlò di carisma in riferimento a un tipo di potere legittimo che, a differenza di quello tradizionale e di quello razionale, si fonda sulla dedizione tributata al leader, per le sue doti personali e straordinarie. La leadership viene solitamente legittimata con procedimenti di coinvolgimento emotivo delle masse (l'acclamazione, il plebiscito). In numerosi casi il carisma viene trasmesso per eredità, per dimestichezza col leader, o per il fatto stesso di prenderne il posto ( carisma di ufficio ).

202 da consegnare lo Stato nelle sue mani, e inaugurò un culto ufficiale della personalità, la leadership carismatica si trasformò in un quid iuris. Mediante una procedura nuova ma destinata a perpetuarsi Senato e popolo, titolari della sovranità, manifestarono inequivocabilmente la volontà di sottoporsi all'auctoritas del capo, e di legittimarne il dominio. Due anni prima, il Senato gli aveva già attribuito il titolo di imperator, ma non come semplice onore (già ottenuto da Ottaviano a partire dal 43), bensì come riconoscimento ufficiale del fatto di essere il capo dell'esercito, a lui personalmente fedele. 6 Per molto meno, in passato si era parlato di regno, termine che nel lessico politico romano era, considerato antitetico a civitas e a populus, e pressoché sinonimo di tirannide. Evocava un potere privo di limiti costituzionali, svincolato dal rispetto delle leggi, tendenzialmente ereditario, e quindi capace di umiliare l'aristocrazia e metterne in discussione i privilegi. Ripugnava soprattutto una forma di monarchia orientale, nella quale lo Stato si identificava con la persona di un sovrano divinizzato, diventando suo patrimonio. La sopravvivenza del populus come soggetto di diritto, la dignità dei ceti aristocratici e la tutela della proprietà privata, dovevano rimanere la base di ogni possibile patto costituente. Il potere supremo non venne quindi indicato con un termine specifico. Si preferì alludere ad esso, facendo riferimento ai singoli poteri conferiti dagli organi repubblicani. In alternativa, si fece ricorso a un termine più rassicurante per la cultura politica aristocratica: auctoritas. Il consenso delle forze decisive della società (e soprattutto dell'esercito) diventava la base di una legittima pretesa al comando. Sembrò una costruzione teorica adatta per introdurre un'incipiente monarchia che non si voleva arbitraria, né trasmissibile per successione ereditaria. I passi fondamentali verso la formalizzazione del potere vennero compiuto il 13 e il 16 gennaio del 27 a.c., nel corso di due sedute del Senato condotte con sapiente regia. Ottaviano, console con Agrippa, dichiarò di rinunziare ai poteri eccezionali, e proclamò la restaurazione della respublica. Con questo non alludeva tanto a un ripristino della forma repubblicana, quanto a un ritorno alla legalità e all'autorità delle istituzioni pubbliche. Si trattò in realtà di uno scambio politico: esercitando di fatto un potere costituente, il principe ridette legittimazione all'assemblea dei patres, per esserne a sua volta legittimato. Spiegò poi nelle Res Gestae di aver reso al Senato il potere supremo che egli, solo per salvare lo Stato, aveva arbitrariamente assunto. I patres opposero forti proteste all'apparente autolimitazione del suo potere, pregandolo di mantenere almeno l'imperium sulle province non ancora pa- 6 Cfr. Royo Arpón, Palabras con poder (1997), 117 ss.

203 cificate. Tre giorni dopo, ringraziarono Ottaviano, conferendogli la corona d'alloro e dedicandogli uno scudo istoriato, in riconoscimento delle sue virtutes: il valore, la giustizia, la pietà religiosa, e la clemenza (tipica virtù regale, soprattutto per gli Stoici). Poco dopo, gli venne attribuito il titolo onorifico di Augustus. Da quel momento, il potere di Ottaviano fu fondato su una duplice giustificazione ideologica: pseudo-repubblicana e personale. Si creò un'immagine di legittimità repubblicana, facendo leva soprattutto sull'imperium di carattere proconsolare e sulla carica di console. 7 Ma nelle Res Gestae, che sono insieme testamento politico e dichiarazione dei nuovi principi costituzionali, proprio quel potere passa sotto silenzio. Viceversa, Augusto sottolinea che da allora, trovandosi a rivestire il consolato, non esercitò una potestà maggiore del suo collega, ma che fu la sua auctoritas ad essere più grande. È un'affermazione volutamente ambigua, che sembra ridimensionare il potere del principe, però evita di chiarire che si tratta di una preminenza solo politica e morale, o anche istituzionale. Ma sembra chiaro che il rispetto dell'auctoritas principis fosse il principio fondativo di una nuova forma di Stato. Certo tornava il rispetto della legge, presupposto della libertà. In questo senso, Ottaviano fu davvero un liberatore. 8 Ma la libertà che prometteva non era più intesa come regime consolare, bensì, in un'accezione nuova e restrittiva, come fine della violenza, tutela della proprietà privata, salvaguardia dei privilegi dell'aristocrazia fondiaria. Non era l'antico, ma un nuovo principio di legalità, fondato sulla premessa che l'unico modo per controllare l'esercito e salvare l'impero era consegnare il potere a un uomo solo, garante degli interessi dominanti. Dione Cassio ( ss.), nell'età dei Severi, riferisce che al principe sarebbero state assegnate la «cura e tutela generale dello Stato», e il governo per dieci anni delle province non pacificate, cioè praticamente il comando delle forze armate. Se questo è vero, è logica la conclusione ( ) che Ottaviano sostanzialmente dette vita a un regno, a partire dalla battaglia di Azio, o al più tardi dal 27 a.c.: «Tutta la potestà del popolo e del Senato passò ad Augusto, e si creò una vera monarchia». 9 È probabile che non si trattò di uno speci- 7 Sul repubblicanesimo ideologico di Augusto, cfr. Guizzi, Il Principato tra res publica e potere assoluto (1974; rist. 1988), 24 ss. 8 Non aveva forse affermato Cicerone che «tutti dobbiamo essere servi delle leggi per essere liberi» (Pro Cluent., )? 9 Molti storici ritengono anacronistica la testimonianza sulla cura e tutela generale dello Stato ; o quanto meno dubitano che sia da intendere come la formale investitura di un re. Non si giustificherebbe altrimenti la necessità di procedere alle riforme del 23, che attribuirono nuovi poteri al principe. Cfr. Guarino, Gli aspetti giuridici del Principato, in ANRW., II.13 (1980), 31

204 fico provvedimento, diverso dal conferimento di poteri e onori del 27. Ma la supremazia del capo politico non derivava certo dall'attribuzione delle potestà repubblicane : semmai queste erano ulteriori conferme del consenso senatorio e popolare. Già il cumulo di cariche pubbliche e poteri di fatto nessuno dei quali, preso isolatamente, aveva carattere di legalità sarebbe bastato a travolgere gli equilibri interni della costituzione repubblicana. Inoltre Ottaviano era anche di gran lunga l'uomo più ricco della società romana. Questo gli consentiva di assumersi l'onere di importanti servizi pubblici, e ciò serviva a ribadire il potere paternalistico che esercitava nei confronti del popolo. Ma ciò che soprattutto distingueva la figura di Ottaviano era la potestà di agire al di fuori dell'ordinamento. Normalmente il principe avrebbe esercitato il potere in forme legali, riconoscendo la supremazia del diritto, ma in situazioni di emergenza, quando le basi stesse della sua autorità (gli arcana imperii, i segreti del potere ) venivano messe in discussione, si riservava la possibilità di prendere decisioni eccedenti i limiti dell'ordinamento. 10 Ma tale facoltà di decidere sullo stato di eccezione non svincolava il principe dal dovere di obbedire alle leggi (a parte specifiche esenzioni), né rendeva la sua volontà fonte esclusiva dell'ordinamento. Non ci fu elezione del principe, ma riconoscimento della preminenza etico-politica di Ottaviano sulla collettività e sullo stesso Senato. Si doveva obbedire ad Ottaviano perché egli era l'unico in grado di farsi obbedire dall'esercito, di conservare le conquiste dei Romani e di impedire lo scoppio di nuove guerre civili. Gli si riconobbe in sostanza una potestà suprema, vitalizia, e di fatto non revocabile senza spargimento di sangue. È questa la vera sostanza dell'auctoritas del principe: il controllo politico dello Stato (Cassio Dione), la potestà assoluta (Plinio), il potere autocratico (Strabone, Filone), il diritto di decidere su tutto (Svetonio). All'aspetto personale del potere di Augusto era legato un culto ufficiale della personalità, denso di richiami religiosi. 2. La titolatura e il culto imperiale Ottaviano fece leva, per consolidare il suo potere, su forme di propaganda che raggiungevano le élites colte (tramite il gruppo di letterati raccolti intorno ss. 10 Cfr. Cerami, Potere e ordinamento nell'esperienza costituzionale romana (1996), 188 ss.

205 a Mecenate), la plebe, il notabilato municipale, i sudditi e persino gli schiavi. 11 Dal canto loro, gli organi repubblicani si prestarono ad attribuirgli una titolatura funzionale al riconoscimento della sua supremazia. Nell'uso corrente, Ottaviano venne definito princeps: un titolo non ufficiale, che naturalmente non alludeva alla qualifica di decano del Senato, ma alla posizione di primo cittadino, detentore della suprema auctoritas. Suggeriva l'idea che l'intera civitas fosse ricaduta in una sorta di clientela nei confronti del solo capoparte sopravvissuto alle guerre civili. Il principe aveva ottenuto un triplice trionfo nel 29. Ma, come abbiamo visto, nel suo caso la qualifica di imperàtor (= comandante vittorioso), connessa col trionfo, venne trasformata in un prenome, che, con qualche eccezione, caratterizzò sempre i principi. Il titolo equivaleva a un primo riconoscimento da parte del Senato del potere supremo sui cittadini e sudditi provinciali, fondato sul comando dell'esercito. Ancor più di princeps, alluse a una vera e propria regalità. 12 Tre giorni dopo la seduta del 13 gennaio, i senatori conferirono a Ottaviano l'appellativo di Augustus, una geniale invenzione propagandistica, che esprimeva compiutamente il riconoscimento ufficiale dell'auctoritas. In un primo momento si era pensato al nome Romulus, ricollegando esplicitamente il nuovo regime alla monarchia arcaica. Ma, pur essendo una figura estremamente popolare, Romolo era un fratricida. Inoltre sulla sua scomparsa circolava una leggenda inquietante, secondo la quale non era stato assunto in cielo col nome di Quirino, ma in realtà assassinato e fatto a pezzi dai senatori. Questo poteva ricordare in modo fin troppo suggestivo la fine di Cesare. Si ripiegò su Augustus, in origine un aggettivo connesso con l'augurium e col verbo augeo (= accresco). Trasformato in nome e tradotto in greco con Sebastòs, cioè consacrato doveva suggerire l'idea della sacra missione di accrescere il benessere e l'impero dei Romani. Romolo aveva il privilegio innato di interpretare i segni degli Dei (augurium augustum). L'appellativo sarebbe servito benissimo a presentare Ottaviano come rifondatore di Roma, e favorito dagli Dei, ma senza un riferimento troppo esplicito alla monarchia. Da allora rimase in uso come titolo imperiale; così pure Caesar, che però da Adriano in avanti fu usato soprattutto per qualificare il designato alla successione. Ottaviano fu anche pater patriae (= padre della patria), titolo onorifico conferitogli nel 2 a.c., che ribadiva la sua posizione di garante dell'ordine morale e materiale, e di capo dello Stato. Che tale egli fosse, fu chiaro quando, in con- 11 Cfr. Zanker, Augusto e il potere delle immagini (1987; tr. it. 1989). 12 Per Dione Cassio ( ss.) l'assunzione del titolo, o meglio la sua conferma, costituì di per sé il riconoscimento del potere autocratico di Ottaviano.

206 seguenza del clamoroso scandalo per l'adulterio della figlia Giulia, 13 venne introdotto una sorta di reato di lesa maestà, che si arricchì di sempre nuove fattispecie. Il vilipendio del principe in qualsiasi forma, venne progressivamente parificato alla violazione della maiestas populi Romani. L'auctoritas istituzionalizzata altro non era, dunque, che maiestas (= supremazia), ovvero imperium in un senso più ampio del solo potere proconsolare. Uno strumento propagandistico di grande efficacia fu l'esibizione di pietas religiosa, soprattutto verso Marte Vendicatore, Venere Genitrice e Apollo. Il principe amava attribuire al favore di quest'ultimo la vittoria di Azio. Anche perciò si fece costruire una residenza sul Palatino, a fianco al tempio del dio, vicino alla capanna di Romolo. In esso aveva sede anche un tempio dedicato a Vesta, quasi una replica del culto ufficiale per il focolare sacro del popolo romano. Tuttavia, la pretesa di Augusto e dei Giulio-Claudii di godere del favore degli Dei non arrivò al punto di creare una monarchia per grazia divina. 14 Il disincanto religioso dei Romani non lo avrebbe consentito. Anche quando qualche imperatore in fasi di scontro violento con il Senato tentò di proporsi come monarca-dio, non ebbe molta fortuna. Però, se non come dio vivente, l'imperatore amava presentarsi come futura divinità. Cesare era stato ufficialmente divinizzato dal Senato, e Ottaviano era stato riconosciuto come figlio di un divus (= divinità) e discendente di Venere. Si poteva ben immaginare che alla sua morte anche lui avrebbe ottenuto l'apoteosi, per impulso del successore, come poi accadde salvo incidenti - alla maggior parte dei principi. Si sarebbe sempre trovato un testimone disposto a giurare di avere visto la sua anima assunto in cielo. Quindi Augusto e i suoi successori erano discendenti di divinità: Venere, Cesare, lo stesso Ottaviano (divinizzato post mortem), e così via. Ciascuno ereditava dal divino predecessore una particolarissima auctoritas, con la quale nessun altro uomo o istituzione poteva sperare di competere. Nel 29 Ottaviano aveva inaugurato il tempio di Cesare, nel Foro, ed aveva iniziato ad autorizzare i provinciali a dedicargli dei templi, purché al suo culto fosse associato quello della dea Roma. Il culto, che aveva un'evidente funzione di mezzo di propaganda, si diffuse ovunque, nell'esercito e nelle città. Di solito veniva reso non direttamente al principe, ma al suo genius (= potenza 13 Si è anche ipotizzato che lo scandalo celasse in realtà una congiura diretta da Giulia, dal suo amante (il consolare Iullo Antonio) e da Scribonia, prima moglie di Augusto, contro Livia e i Claudii. Sulle vicende che prepararono la successione di Tiberio, cfr. Storoni Mazzolani, Tiberio o la spirale del potere, II ed. (1992). 14 Sull'evoluzione del concetto di pietas imperiale, cfr. Querzoli, I testamenta e gli officia pietatis. Tribunale centemvirale, potere imperiale e giuristi tra Augusto e i Severi (2000), 190 ss.

207 generativa, spirito protettore), in nome del quale si giurava, come su Giove e sui Lari. 15 Ottaviano fu pontifex maximus a partire dal 12 a.c., dopo la morte dell'emarginato triumviro Lepido. Come aveva fatto per Giulio Cesare, fece intitolare a se stesso un mese, agosto, che originariamente era sextilis. Fu pratica frequente degli imperatori di prendere a modello un dio, con le sue virtù e i suoi attributi. Apollo, l'ambigua divinità dei vaticini per certi versi assimilato col Sole e per altri con Giove si prestò a far propaganda per Augusto e per molti altri imperatori. Accanto a lui, Ercole rappresentò spesso una concezione più tradizionale del potere, inteso alla maniera degli Stoici quale faticoso ed eroico servizio pubblico, statio (= turno di guardia), come ebbe ad esprimersi Antonino Pio. Altre volte nel caso di Commodo fu inteso come eroe popolare, conquistatore e pacificatore del mondo. Dioniso rappresentò il legame con la cultura greca, e nel caso di Nerone con concezioni della vita di carattere edonistico. Altre volte (per Marco Aurelio e per Caracalla) fu inteso come salvatore e civilizzatore. 16 Un'altra divinità, più conforme al modello di una regalità universale e teocratica, si fece poi strada nel III secolo: il Sole. Venerato in varie manifestazioni, come Baal di Emesa (di cui fu sacerdote l'imperatore Elogabalo), o come Sole Invitto, il suo culto trionfò con Aureliano, finendo per favorire l'adesione delle masse al monoteismo cristiano. 3. I poteri del 23 Dopo una serie di conflitti interni alla fazione di Augusto, e una grave malattia che indusse il principe a pensare alla successione, nell'estate del 23 il regime entrò in una seconda fase, nella quale il distacco dall'assetto repubblicano divenne più evidente. Il principe rinunziò al consolato e rifiutò anche la proposta del consolato a vita, che sarebbe stata un'inutile provocazione. Ma ai poteri pseudo-repubblicani del principe fu data una più precisa definizione giuridica. Il ruolo dell'imperium consolare venne assunto dalla combinazione di due nuovi poteri, a carattere permanente. 15 Nell'esercito si onorava la victoria dell'imperatore, divinizzata. Nei municipi il culto era affidato ai collegi degli Augustali, composti da liberti. Queste forme di sacerdozio funzionavano anche come un mezzo di promozione sociale. 16 Cfr. Taeger, Charisma. Studien zur Geschichte des antiken Herrscherkultes, II (1960), 414.

208 1. L'imperium proconsulare maius et infinitum (= potere proconsolare preminente e illimitato), conferito dai comizi centuriati. Esso richiamava quello che i proconsoli avevano sulle province, e ancor più si ispirava al potere straordinario conferito a Pompeo. Era vitalizio, superiore a quello di qualunque magistrato, esteso a tutte le province e persino alla città di Roma. Consegnava nelle mani di Ottaviano il comando dell'esercito e il governo di tutto il territorio dell'impero. A quanto sembra, gli assegnava inoltre una sequela di facoltà impressionante: emanare ordinanze, controllare la politica estera (guerra, diplomazia, trattati internazionali), modificare l'ordinamento di municipi e province, distribuire l'ager publicus, concedere la cittadinanza ai peregrini, indicare i candidati alle magistrature superiori, controllare e maneggiare fondi pubblici, reprimere i crimini, e così via. Oltre a tutto questo, il principe aveva giurisdizione civile in prima istanza e in appello. 2. La tribunicia potestas (= potestà da tribuno), conferita dal concilio della plebe. Fu il secondo potere che da allora in avanti caratterizzò sempre la figura del principe. Si trattava di una potestà in buona parte a carattere negativo, modellata in analogia con quella dei tribuni. Comportava l'inviolabilità e il diritto di veto quindi l'ingerenza nei confronti delle decisioni dei magistrati, senza subire l'intercessio dei tribuni della plebe. Inoltre conferiva la facoltà di convocare le assemblee popolari e il Senato. Ogni anno la potestà tribunizia veniva riconfermata, sicché si usò numerare su questa base gli anni di carica del principe. Tutti gli abitanti dell'impero, sudditi e cittadini, venivano chiamati a giurare obbedienza e fedeltà all'imperatore e alla sua casata, e a difendere i loro interessi a costo della vita. Già solo mettendo insieme le due potestà fondamentali (per non parlare della costellazione di quelle complementari) si avrebbe il quadro di un potere autocratico. Abbiamo già detto che Ottaviano fu oltretutto pontefice massimo, e quindi capo della religione di Stato. Ma era l'auctoritas o imperium in senso lato il fondamento unitario delle potestà militari, amministrative, normative, giudiziarie, che rendevano tutti gli abitanti dell'impero cittadini, peregrini e alleati in vario modo sudditi del principe. Le potestà repubblicane del principe potevano anche essere condivise, ma questa coreggenza non stava necessariamente a significare che ci fosse più di un imperatore, dal momento che ciò che contava davvero era l'auctoritas. 17 I casi di vero e proprio 17 Nel 19 il generale Vipsanio Agrippa, braccio destro del principe, ebbe la potestà tribunizia e l'imperium proconsulare per cinque anni, ma nessuno poté mai dubitare che solo Ottaviano fosse l'imperatore. Lo stesso vale per Seiano, il favorito di Tiberio, che fu suo collega nell'imperium

209 governo congiunto di due Augusti con gli stessi poteri Marco Aurelio e Commodo, Caracalla e Geta furono nell'età del Principato eccezionali e brevi. Una tavola bronzea, oggi custodita nel Museo Capitolino, riporta una parte della lex de imperio di Vespasiano, un senatoconsulto convertito in legge, che conferiva all'imperatore neo-eletto poteri e privilegi. Tra questi, troviamo l'esenzione dall'osservanza di alcune leggi e plebisciti, il diritto di concludere trattati internazionali, e quello di raccomandare i candidati alle magistrature, quello di convocare e presiedere il Senato, e più in generale un supremo potere discrezionale su tutte le questioni religiose e umane, pubbliche e private, nell'interesse dello Stato. 18 Von Premerstein e De Francisci rilevarono l'evidente analogia di questa clausola discrezionale con l'attribuzione della cura e tutela generale, che Cassio Dione faceva risalire fino ad Augusto. Si trattava in entrambi i casi del formale riconoscimento di un potere che comprendeva l'imperium proconsulare, ma non si esauriva in esso. Tutti gli atti, decreti e ordini pregressi, di Vespasiano o di suoi delegati, venivano ratificati, come se si fosse trattato di leggi o plebisciti. È possibile che altri capi del testo, a noi non pervenuti, conferissero all'imperatore la potestà di emanare disposizioni amministrative, provvedimenti a carattere normativo, e sentenze giudiziarie. 4. La successione. Le dinastie Ottaviano intese dar vita a un nuovo e definitivo assetto dello Stato, incentrato certo sulla sua persona, ma anche in grado di sopravvivergli. L'istituzionalizzazione del Principato poneva quindi il problema della successione, sconosciuto nell'età repubblicana. Il consenso del Senato e del popolo non importa quanto spontaneo o estorto aveva creato qualcosa di più di una dittatura di emergenza. Ciò che poteva ancora apparire nel 27 come una delega personale e provvisoria, alla prova dei fatti la successione di Tiberio, nel 14 d.c. risultò la definitiva cessione del potere supremo. 19 Rimaneva al Senato la possibilità di designare proconsulare e nel consolato. 18 Lin. 1-5 e 17-20; cfr. Suet., Calig., 14.1 («ius arbitriumque omnium rerum»); Plin., Paneg., 56.3 («omnium rerum potestas»). Il testo della lex de imperio Vespasiani fu ritrovato da Cola di Rienzo nel 1346, in S. Giovanni in Laterano. 19 Una conclusione del tutto opposta si può rilevare, fra i tanti, in M. A. Levi, Augusto e il suo tempo (1986), 273: «Ottaviano riceve soltanto una delega personale e temporanea di sovranità popola-

210 il candidato principe, cui subito dopo il popolo conferiva una sorta di investitura. Poche furono le dinastie, caratterizzate dal passaggio ordinato da un imperatore al successore, designato nell'ambito della stessa famiglia: i Giulio- Claudii, i Flavi, gli Antonini, i Severi. Settimio Severo pretese falsamente di essere figlio adottivo di Marco Aurelio e fratello di Commodo, e che quindi la sua dinastia proseguisse quella antoniniana. Solo una legittimazione dall'alto, di origine divina, del potere imperiale avrebbe potuto fondare un vero sistema ereditario. Ma l'autorevolezza personale, la pretesa vocazione divina, la discendenza da un altro principe, non riuscirono mai a cancellare il fatto che l'imperatore era riconosciuto (se non effettivamente scelto) dal basso. Benché il principio dinastico esercitasse un potente richiamo soprattutto fra i militari la successione al trono non poteva essere puramente ereditaria. L'imperium del principe ritornava al Senato (e teoricamente al populus) alla sua morte. Non si sarebbe potuto dire, come per le monarchie assolute dell'età moderna, che «il re non muore mai»: tra un imperatore e l'altro c'era sempre un periodo, per quanto breve, di transizione. L'elezione del successore era nella maggior parte dei casi la ratifica di uno stato di fatto, la chiusura di un periodo in cui non era ancora chiaro chi dovesse comandare, quale fosse l'imperatore legittimo, rispetto al quale gli eventuali altri pretendenti dovevano essere considerati usurpatori. In effetti il Senato era costretto a proclamare imperatore il più forte, e solo di rado riuscì ad imporre propri candidati. Quanto al popolo, il suo intervento era confermativo e pressoché simbolico: serviva a ribadire il carattere di legittimità del potere, e a rassicurare la plebe della capitale che il nuovo imperatore avrebbe continuato nella politica di panem et circenses (= pane e giochi del circo). Il pretendente, seguendo una prassi inaugurata da Augusto, faceva spesso mostra di recalcitrare, di essere addirittura forzato ad accettare la candidatura o l'elezione. 20 Con questo rito politico, si voleva offrire insieme una dimostrazione di umiltà e di auctoritas, evidenziando il consenso di cui godeva il futuro principe, e fugando il sospetto che si trattasse di un aspirante tiranno. In molti casi, assumendo il potere, l'imperatore rivolgeva al Senato un rispettoso discorso, col quale si richiamava ad Augusto come esempio di moderazione. Poi, consolidatosi al potere, gli impegni di governare col consenso dei senatori venivano regolarmente lasciati cadere. re. I fatti del luglio del 23 dimostrano chiaramente che egli sentiva il dovere di impegnarsi a non trasformare in regime il suo potere, cioè a non dare alla sua posizione un carattere perma - nente». 20 Cfr. Amarelli, Trasmissione rifiuto usurpazione. Vicende del potere degli imperatori romani, II ed. (1993), 95 ss.

211 L'assemblea senatoria, con un senatoconsulto, riconosceva il nuovo principe, ratificando gli atti che il pretendente avesse compiuto prima di allora, e gli conferiva l'imperium. Il giorno della votazione era considerato l'inizio ufficiale del regno (dies imperii). Poi interveniva il popolo, che convertiva il senatoconsulto in una lex de imperio, che era probabilmente solo un'acclamazione. Generalmente minore importanza aveva il conferimento della tribunicia potestas, che poteva avvenire anche in un momento successivo, con un'assemblea apposita. Lo stesso può dirsi del pontificato massimo. Le formalità del riconoscimento del principe erano precedute o seguite dall'acclamazione (salutatio) delle truppe, in pratica dei pretoriani o di altri settori decisivi dell'esercito. Si trattava talora dell'inizio di un golpe, o quanto meno di un'impressionante dimostrazione di auctoritas, che funzionava come presentazione di una candidatura. In definitiva, doveva essere titolare dell'auctoritas imperiale solo colui che già controllava il potere di fatto. Questo principio apriva facilmente la possibilità di conflitti fra capi politico-militari, e tra vari settori dell'esercito. Le truppe potevano acclamare diversi imperatori contemporaneamente, aspettandosi da ciascun candidato una ricompensa. In moltissimi casi la successione avvenne in maniera tumultuosa, chiaramente extra-legale. Numerosissimi imperatori vennero uccisi, talora dopo pochi giorni di regno. In caso di conflitti di successione, il Senato legittimava a posteriori l'operato del pretendente vittorioso, riconoscendolo come imperatore. Abbiamo detto che era sostanzialmente impossibile revocare il potere all'imperatore, senza far uso della forza. In casi del genere, la ribellione poteva essere legittimata dal Senato, dichiarando l'imperatore in carica nemico dello Stato (si pensi alla fine di Nerone). L'assemblea senatoria poteva anche constatare a posteriori che un imperatore defunto aveva usurpato il potere, e decretare la cancellazione di ogni ricordo del suo regno, accompagnata talora dall'annullamento di tutti o alcuni dei suoi provvedimenti. A questa damnatio memoriae si arrivava di solito dopo una sorta di processo post mortem. Per caso o per scelta, fin dall'inizio del Principato, raramente a un imperatore successe il discendente diretto. Attraverso il matrimonio con Livia, Ottaviano aveva consolidato l'alleanza tra due grandi potentati: la gens Iulia e quella Claudia. 21 I primi cent'anni dell'impero furono pressoché interamente caratterizzati dalla dinastia giulio-claudia. 22 Ma è una definizione ovvia- 21 Il matrimonio con Livia, che aveva divorziato da Claudio Nerone, è del 38. Dal primo marito ella aveva avuto Tiberio, il futuro imperatore, e all'epoca del secondo matrimonio era in attesa di Druso. Ottaviano aveva già tentato la via delle alleanze matrimoniali facendo sposare la sorella Ottavia con il triumviro M. Antonio. 22 Augusto aveva costretto Tiberio a adottare il figlio di Druso, G. Cesare Germanico, popolarissi-

212 mente impropria: si vuole intendere che Augusto, Tiberio, Caligola, Claudio e Nerone furono scelti all'interno di uno stesso gruppo di potere familiare, egemone sulle classi dirigenti e sullo Stato. I Giulio-Claudii risolsero i problemi connessi alla successione in modo soddisfacente, combinando il principio repubblicano dell'elezione con le tendenze dinastiche, insite nell'istituto monarchico. L'adozione e l'associazione al potere (coreggenza) furono i mezzi fondamentali per pilotare la successione all'interno della gens Iulia, vera casa regnante. I primi esempi di queste pratiche furono offerti da Augusto, anch'egli del resto adottato per testamento da Cesare. Non avendo discendenti diretti di sesso maschile, Ottaviano aveva puntato su Marcello, figlio della sorella Ottavia (suscitando lo sconcerto dei senatori, che avrebbero preferito la successione di un estraneo); poi su Agrippa, costretto a divorziare e a sposare Giulia. A lui aveva fatto attribuire un imperium proconsulare, poi la tribunicia potestas quinquennale, infine l'imperium proconsulare maius, facendone sostanzialmente un vice-imperatore. Dopo altri tentativi, frustrati dalla morte dei successori designati, 23 alla fine aveva dovuto ripiegare sul figliastro Tiberio, uomo indocile e sospettato di simpatie repubblicane. Per decreto senatorio, Tiberio fu quindi associato al governo e, per effetto dell'adozione, entrò a far parte della gens Iulia. Precostituire la scelta del successore fu un aspetto non secondario di una specifica virtù imperiale: la providentia, cioè la sollecitudine e l'effettiva capacità di provvedere all'interesse pubblico. Perciò si usò presentare all'opinione pubblica un successore (definito imperator designatus dall'epoca dei Flavi), con grande dispiego di mezzi propagandistici. Ma poiché la designazione non portava automaticamente all'elezione, era essenziale fargli assumere ampi poteri (la tribunicia potestas, l'imperium proconsulare o entrambi, il titolo di principe della gioventù e persino di Augusto), tali da conferirgli un decisivo vantaggio rispetto ad altri possibili candidati. Ci furono quindi anche due Augusti (Marco Aurelio e Lucio Vero), o tre (Settimio Severo, Caracalla e Geta). Un elemento di fatto determinante era anche rappresentato dal patrimonio privato della famiglia imperiale, ereditato dal successore. Dunque nel momento trapasso i giochi dovevano essere già fatti, al punto da rendere la scelta del Senato obbligata. mo generale, con l'intento di prepararlo alla successione. Nel 19 il giovane condottiero morì, lasciando la moglie Agrippina (figlia di Agrippa e di Giulia), e nove figli, fra i quali Gaio (l'impe - ratore Caligola) e Agrippina (madre di Nerone). 23 Aveva adottato i nipoti Caio e Lucio Cesare. Giunto poi il momento di Tiberio, Augusto gli aveva ordinato di adottare Germanico. Il figlio di quest'ultimo, Caligola, salì al trono, seguito dal fratello di Germanico, Claudio, che a sua volta adottò Nerone.

213 Questo procedimento funzionò egregiamente alla morte di Augusto: Tiberio, capo dell'esercito in virtù dell'imperium proconsulare, sollecitò dalle truppe un giuramento di fedeltà: giurarono poi i consoli e le più alte autorità dello Stato; Augusto venne immediatamente divinizzato, e Livia diventò sacerdotessa del suo culto. A questo punto, formalizzare una successione voluta da divinità, esercito e magistrati, era inevitabile. I senatori dovettero di nuovo abbassarsi a supplicare un padrone, perché accettasse il peso del potere assoluto. Tiberio acconsentì, dopo molte esitazioni e sospiri (ma attaccando rabbiosamente chi prendeva troppo sul serio la ritrosia). Il meccanismo si inceppò la prima volta con l'uccisione di Caligola, che per un momento sembrò potesse portare alla restaurazione repubblicana. Ma le truppe pretoriane riuscirono facilmente, armi alla mano, a imporre Claudio come nuovo imperatore. Emerse allora uno dei punti più ambigui della costruzione augustea: formalmente erano il Senato e il popolo a conferire il potere all'imperatore; ma normalmente la designazione alla successione era effettuata, secondo le circostanze, dal predecessore o dalle truppe. 24 In ogni caso, Senato e popolo riconoscevano un'auctoritas preesistente, largamente fondata sul controllo dell'esercito. Le manifestazioni di consenso e fedeltà da parte delle truppe erano di fatto necessarie, se non giuridicamente vincolanti, almeno a partire da Nerone. 25 La tentazione di una monarchia militare, nella quale il principe fosse semplicemente il capo designato dall'esercito, si scontrò a varie riprese con la resistenza dei settori tradizionalisti del Senato. Una seconda crisi si ebbe con l'uccisione di Nerone, nel 68. Seneca, suo precettore e consigliere, aveva sperato di inverare in lui l'ideale platonico e stoico del rex iustus: un re filosofo, sovrano non per nascita o per elezione, ma per virtù personali. Egli avrebbe esercitato un potere assoluto sì, ma moderato dalla clemenza e dal senso del dovere. «Un tiranno si distingue da un re per i fatti, non per il nome», ebbe a dire Seneca (De clem., 1.12). I fatti dimostrarono, come sempre, che un potere che non venga limitato efficacemente da un altro potere è fatalmente incline alla tirannide. Con la tragica fine del periodo giulio-claudio, fu chiaro a tutti che l'esistenza dell'impero non dipendeva dal carisma collettivo della famiglia che lo aveva fondato. Destituito Nerone, le forze sociali decisive nell'ordine: militari, Senato, plebe romana elessero Galba; ma questi rifiutò l'investitura militare, e accettò solo quella senatoria e popolare, intendendo l'imperatore come un primus inter pares liberamente 24 Cfr. De Francisci, Arcana Imperii, III.1 (1948), Cfr. Milazzo, Profili costituzionali del ruolo dei militari nella scelta del princeps. Dalla morte di Augusto all'avvento di Vespasiano (1989), 101 ss.

214 scelto fra i nobili. 26 Ma proprio nel 69, il drammatico anno dei quattro imperatori (Galba, Otone, Vitellio, Vespasiano), fu evidente che veniva eletto principe restando sul trono e in vita chi aveva l'appoggio dell'esercito. Ovviamente il consenso dei militari si formava attraverso dinamiche che spesso sfuggivano del tutto al controllo dell'aristocrazia romana. 27 Anche prima, l'acclamazione e il giuramento di fedeltà furono sempre passaggi politicamente determinanti, ma dall'avvento di Vespasiano furono ritenuti un momento giuridicamente essenziale della procedura di elezione. Perciò la data ufficiale d'inizio del potere del principe (dies imperii) da allora oscillò tra quella dell'acclamazione imperiale, e quella del senatoconsulto sull'imperium. Per i Flavi la nuova dinastia di origine militare e plebea, che fu al potere dal 69 al 96 fu necessario proporre una nuova base ideologica del potere imperiale, svincolata dall'eredità politica e religiosa di Cesare. Vespasiano, principe nuovo, appoggiato dai militari e dai ceti medi, non poteva più richiamarsi ad ascendenti divini. Fece quindi ricorso a una formalità pseudorepubblicana: la lex de imperio. Tuttavia indicò come data inaugurale del suo regno l'acclamazione delle truppe di stanza in Egitto, alla cui insurrezione doveva il potere. Con la lex de imperio, il Senato e il popolo teorico contitolare della sovranità si obbligavano all'obbedienza, riconoscendo una serie dettagliata di poteri, e una generale potestà di decidere sullo stato di eccezione. Forti dell'appoggio degli eserciti, i Flavi adottarono una prassi successoria fondata sull'eredità familiare, salva naturalmente la ratifica da parte del Senato. La lex de imperio comunque di per sé ribadiva che il Principato era una forma di Stato fondata sulla legge, non sull'arbitrio. Tale impostazione venne però clamorosamente violata da Domiziano, ultimo dei Flavi, che tentò di instaurare un dispotismo teocratico, proclamandosi dominus et deus. Il conflitto con l'opposizione senatoria gli fu fatale. Nell'età degli Antonini, venne in genere seguita per la successione la prassi di adottare un estraneo. Essa venne presentata come scelta del migliore, la manifestazione di un esercizio razionale e disinteressato del potere. In realtà, più che il frutto di una scelta deliberata, fu una necessità dovuta all'assenza di eredi maschi. A partire dal regno di Adriano, si inaugurò una fase di rafforzamento della burocrazia nei confronti del Senato, e di accentramento della fun- 26 Galba contrappose al principio della successio in domo (= successione nell'ambito di una casata) quello della successio in Republica: Tac., Hist., La scelta di adottare l'aristocratico C. Pisone Liciniano provocò la rivolta dei militari e la fine dell'imperatore. 27 Uno degli arcana imperii era svelato: in realtà il principe poteva essere creato dalle legioni, ed anche lontano da Roma: Tac., Hist., Cfr. Parsi, Désignation et investiture de l'empereur romain (Ier et Iie siècles après J.C.) (1963, 132 ss.

215 zione normativa nelle mani del principe. 28 Fin dall'inizio della dinastia si ebbe una notevole evoluzione dell'ideologia imperiale. Grandi intellettuali, di lingua latina e greca, individuarono nella dinastia al potere i monarchi benefattori che da secoli varie correnti filosofiche auspicavano. Si diffuse la persuasione che l'impero concretizzasse l'ideale cosmopolitico della tradizione cinica e stoica. Ora si poteva essere effettivamente cittadini del mondo, perché esisteva un organismo politico universale, retto da leggi ispirate ad un modello metastorico di bene morale, e governato da un capo che lavorava nell'interesse comune. Alle classi dirigenti delle città orientali, gli Antonini e soprattutto Adriano offrirono la visione di un Impero pluralistico, aperto all'integrazione. Sotto Antonino Pio, il retore Elio Aristide poté dichiarare, nell'encomio a Roma, pronunciato nel novecentesimo anniversario della fondazione, che l'urbe era la patria comune di tutti gli uomini colti e ricchi, senza discriminazioni etniche, e l'impero un'unione di città libere. Il rispetto delle autonomie locali era un motivo solo propagandistico proprio allora l'amministrazione periferica si andava centralizzando ma è vero invece che gli imperatori si sforzarono di creare consenso e collaborazione nelle province. Con Marco Aurelio, si realizzò l'antico sogno di Seneca che un filosofo salisse al trono. Su tutti Romani e sudditi vegliava il potere protettivo del padrone del mondo. Egli non era un despota, ma un vero re, anzi un rex civilis (= re alla mano, rispettoso dei valori cittadini). La composizione tra aequa libertas e principatus sembrò realizzarsi in uno Stato di diritto, nel quale poteva persino accadere che un principe, eletto anche console, giurasse di obbedire alle leggi. Nel Panegirico di Traiano, Plinio esclama al riguardò: 65: tu stesso ti sei inchinato a quelle leggi che nessuno impose al principe. Per la prima volta sento dire e imparo che non è il principe al di sopra delle leggi, ma le leggi al di sopra del principe, e che tutto ciò che è vietato agli altri, non è permesso nemmeno a Cesare console. La foga adulatoria non nasconde che si trattava di limiti autoimposti, e quindi di una libertà concessa e tollerata, non di un diritto inalienabile del cittadino: «Ci vuoi liberi? Lo saremo. Vuoi che ti manifestiamo ogni nostro pensiero? Lo faremo» (Paneg., 66). Ma almeno il Senato recuperò, se non i propri poteri, la dignità e la sicurezza. Al regno illuminato e prospero degli Antonini successe la monarchia mili- 28 Sul cosiddetto secondo Principato, cfr. Palazzolo, Potere imperiale ed organi giurisdizionali nel II secolo d.c. L'efficacia processuale dei rescritti imperiali da Adriano ai Severi (1974), 19 ss.

216 tare e burocratica dei Severi, sviluppatasi, con una breve interruzione, dal 193 al 235. Ancor più dello Stoicismo, la filosofia neo-platonica, affermatasi soprattutto nel III secolo, considerò l'unificazione politica del mondo un bene in sé. Le due idee così suggestive, l'umanesimo cosmopolita e la regalità carismatica, confluirono in un solo concetto: che l'imperatore era il capo provvidenziale della comunità universale, al di sopra dell'ordinamento. Si diffuse la persuasione che il principe non ascendesse al potere per caso, ma affinché potesse realizzare una missione etico-politica. Providentia deorum divenne il motto della dinastia. Fu un'epoca di profonde trasformazioni, sia sociali che giuridiche, e di crisi economica. A conclusione di un lungo processo di decadenza, venne a cessare l'autonomia delle comunità soggette a Roma, intesa come «patria comune». 29 Scomparvero cioè due dei presupposti su cui era stato costruito l'impero: la città-stato e l'egemonia romano-italica. Le differenze tra cittadini e sudditi provinciali si affievolirono fino ad annullarsi. Roma divenne una civitas come le altre, distinta solo dal fatto di essere la capitale di uno Stato territoriale. Le leggi romane divennero quindi iura communia (= norme comuni) dell'impero. 5. Natura giuridica del Principato Definire la natura giuridica del Principato è sempre stato un problema arduo, per gli antichi come per i moderni, soprattutto per la deliberata ambiguità con la quale il nuovo regime nacque e si sviluppò. In un certo senso, il Principato è davvero un unicum, senza altri esempi né antichi né moderni (Siber). Ciò non autorizza però ad eludere il problema. Gli storici moderni propongono dunque numerose formule per inquadrare i contraddittori elementi politico-istituzionali del nuovo regime. 30 Con qualche forzatura, possiamo ricondurle a quattro posizioni fondamentali: monarchia, diarchia, protettorato, repubblica. La prima alla quale aderiamo considera il Principato un regnum, appena mascherato dal formale rispetto di istituzioni pseudo-repubblicane. Teorie del genere convergono di solito nella considerazione che il consensus universorum si formalizzò nella cura et tutela reipublicae (De Francisci). Intermedia fra questa posizione e quella della diarchia è la tesi di un governo misto, prevalen- 29 D pr. (Callistr.): «communis patria». Cfr. Casavola, Il concetto di «Urbs Roma»: giuristi e imperatori romani, in Labeo, 38 (1992), 20 ss. 30 Cfr. De Martino, Storia, cit., IV.1 (1974), 263 ss.

217 temente monarchico (De Martino). Si discute poi tra coloro che ritengono il Principato una monarchia assoluta non diversa sotto questo aspetto dal Dominato oppure limitata. La seconda posizione delinea un peculiare ordinamento diarchico (Mommsen), nel quale il governo dello stato era diviso fra il principe e il Senato. Il principe era un magistrato, in un certo senso diverso da quello repubblicano, ma pur sempre un organo della sovranità popolare. La tesi della diarchia sottovaluta però il fatto che la volontà di uno dei due soci prevaleva sistematicamente sull'altro. Basti pensare che ai senatori era persino vietato lasciare l'italia senza il permesso del principe. La coppia consolare era esautorata dai poteri dell'imperatore (quando questi non riteneva opportuno rivestire anche la carica di console). Il fisco imperiale sovrastava l'erario del popolo romano. La burocrazia del principe riduceva le competenze della struttura amministrativa tradizionale. Funzionari giudici, delegati dell'imperatore, scavalcavano il vecchio sistema dell'ordo iudiciorum. Alle province senatorie si contrapponevano quelle imperiali, ma l'imperium proconsulare dell'imperatore si estendeva su tutte. Il parallelismo fra organi repubblicani e nuove istituzioni imperiali è certo sconcertante, ma denuncia puntualmente che il principe controllava i primi, non essendone controllato. Dall'analisi di Mommsen prese anche le mosse la teoria di Arangio-Ruiz, per il quale il Principato consisterebbe in una sorta di protettorato sulla Repubblica, esercitato da un ordinamento monarchico. Questa suggestiva teoria è stata spinta talora fino a intendere il principe come semplice capo di un'alleanza militare fra Repubblica e popoli federati (Fabbrini). Per molti altri, la tesi della restaurazione repubblicana, avanzata dallo stesso Augusto, è da prendere in seria considerazione. Si sarebbe trattato certo di una seconda Repubblica, una democrazia autoritaria (Guarino), non però di un regno. Il principe sarebbe stato un funzionario, non un re. Anche gli antichi ebbero difficoltà ad elaborare una definizione univoca del Principato. Innanzitutto la propaganda non rinunziò mai a presentare il principe come un restauratore della Repubblica. In effetti intorno a questa tesi si costruì un vero compromesso ideologico, che faceva sembrare le antiche istituzioni, più che abolite, sotto tutela. Ma a nessuno sfuggiva in realtà il carattere monarchico del nuovo assetto costituzionale, evidente in modo particolare ai sudditi provinciali, che non ebbero neanche particolari resistenze (tranne il caso degli Ebrei) ad accettare il culto imperiale. Tacito sembra affermare a volte che il Principato era sì governo di uno solo, ma di tipo nuovo, diverso dalle forme tradizionali del regno o della magistra-

218 tura straordinaria dell'età repubblicana: Tac., Ann., 1.9: Non si era trovato altro rimedio che il governo di uno solo, per mettere fine ai conflitti civili. Ma la cosa pubblica non era stata riordinata né in forma di regno né di dittatura, ma nel nome di un principe. Altrove però (Ann., 1.1; 1.7) sembra sostenere che la differenza del principe da un rex fosse puramente nominale: la libertas era finita, e quindi il popolo, il Senato, i cavalieri, i magistrati, erano ricaduti in una situazione di servitium. Riferendosi all'imperatore Nerva, dichiara che questi avrebbe riconciliato principatus e libertas, due realtà un tempo eterogenee (Agr., 3.1). Ma in effetti la libertas era diventata non più un principio costituzionale, ma solo una virtù personale: la dignità disperata di quei pochi senatori che osavano sottrarsi al servilismo, esponendosi alla morte. Il Principato non fu una repubblica, né una monarchia costituzionale di tipo moderno, ma una monarchia assoluta, a carattere elettivo. Capo e centro ordinatore dello Stato era il principe, che esercitava legittimamente la potestà politica in ultima istanza. Pur non essendo il titolare originario del potere, l'imperatore ne concentrava in sé a vita l'esercizio. Mai fu possibile stabilire limiti giuridici certi ed effettivi al potere dell'imperatore. Gli organi repubblicani, in caso di crisi istituzionale non avevano i mezzi per controllare il suo potere (né tantomeno per costringerlo ad abdicare), tranne il ricorso alla rivolta o all'assassinio. Tuttavia la categoria di dispotismo si presta fino a un certo punto a definire il Principato: l'imperatore non esercitava una forma di signoria patrimoniale su tutti i beni dello Stato, e i cittadini godevano di alcuni diritti. Non si trattava certo di quelli politici, ridotti a pura formalità, ma di diritti civili, quali la proprietà. Pur essendo ampiamente discrezionale, non si può dire a rigore che il potere del principe fosse arbitrario, se non altro perché veniva conferito in funzione dell'interesse generale. Come nella maggior parte delle monarchie cosiddette assolute, l'imperium era in realtà limitato, giuridicamente e di fatto, dall'esistenza di forze sociali e organi istituzionali, dai quali non poteva prescindere senza conseguenze. 31 In particolare il Senato, organo per sua natura conservatore, benché integrato dall'accesso di nuovi potenti e di provinciali, mantenne sempre vivo l'orgoglio di casta e il senso della tradizione aristocratica romana. Per quanto 31 Sulla distinzione fra sovranità arbitraria, assoluta e limitata, cfr. Matteucci, Lo Stato moderno (1993), 88 ss.

219 quiescente, la sua sovranità originaria tendeva a riemergere nelle fasi di crisi per il prestigio e l'enorme potere economico dell'aristocrazia terriera manifestandosi soprattutto al momento della successione. Ogni principe ebbe un diverso atteggiamento nei confronti del Senato, secondo le esigenze, ma non poté mai ignorarlo: talora lo terrorizzò con i processi politici, le confische e le delazioni; altre volte ne sollecitò il consenso e lo associò al potere. Tiberio cercò di far dimenticare in ogni modo la componente dinastica della sua ascesa al potere, rifiutò come un insulto l'epiteto di dominus, respinse il culto alla sua persona, dichiarò che il Senato aveva tutti i poteri; nondimeno dette vita a un regime tirannico. Il Senato ebbe una volta la forza di bocciare un progetto di abolizione dei dazi doganali presentato da Nerone; ma qualche anno dopo nessun senatore era più sicuro della propria vita. Se anche volessimo parlare di potere non istituzionale in riferimento al periodo giulio-claudio, certamente la lex de imperio di Vespasiano provvide a eliminare ogni equivoco. Tuttavia non può essere un caso che non si riuscì neanche allora a fare a meno del riconoscimento senatorio, e rimase impossibile trasmettere il potere in via puramente ereditaria. Certo nel Basso Impero soprattutto a partire da Costantino il principio dinastico e la pratica della coreggenza resero di solito l'elezione una pura formalità. Tuttavia ancora in età bizantina, quando fosse mancato un discendente o un successore designato, il Senato poteva giocare un ruolo di tutto rispetto. Numerosi principi tentarono di denunciare il patto costitutivo dell'impero, arrivando a propagandare l'idea di una regalità teocratica. Ma le formalità di elezione confermarono incessantemente che al soglio imperiale si accedeva con l'appoggio dell'esercito e il consenso o la rassegnazione del Senato. Anche per quest'assenza di una piena legittimazione dinastica, gli imperatori furono esposti permanentemente a complotti e insurrezioni, e la vita di moltissimi fra loro fu insicura e breve. Riassumendo: al di là dell'esibito rispetto per le forme repubblicane, si era creata una dominatio, con pochi e incerti limiti politico-giuridici. In linea di principio, l'imperatore era sciolto dall'osservanza delle leggi solo in circostanze eccezionali; tuttavia lui stesso poteva stabilire quando si verificasse lo stato di eccezione. Non si può seriamente definire monarchia la forma di Stato dell'viii-vi secolo a.c., e non invece il Principato. Riteniamo che la riluttanza di antichi e moderni ad accettare questa realtà, sia in parte dovuta alla natura sfuggente dello stesso concetto di monarchia. Abbiamo visto a suo tempo come la Repubblica patrizio-plebea fosse fondata su una ripartizione delle funzioni di governo tra Senatus, populus e magi-

220 strature, col prevalere dell'auctoritas senatoria. Nell'età del Principato, quest'ultima venne sovrastata da un'auctoritas ancora più forte, definita imperium, in un senso più ampio del solo imperium proconsulare. Quanto al popolo, la cui sovranità già prima della caduta della Repubblica era solo teorica, si trovò posto sotto la duplice tutela del Senato e del principe. Il fatto che si parlasse ancora di Res publica populi Romani, o di S.P.Q.R., stava semplicemente ad evidenziare il principio politico che il governo doveva essere esercitato nell'interesse del popolo, ricercandone evidentemente non la partecipazione, ma il consenso passivo.

221 CAPITOLO QUATTORDICESIMO ORGANI REPUBBLICANI E AMMINISTRAZIONE IMPERIALE 1. Gli organi costituzionali di origine repubblicana Augusto non si propose di abolire gli organi della costituzione repubblicana, ma di assoggettarli al suo potere, privandoli di buona parte delle effettive funzioni di governo. Gli stessi consoli, pur continuando a convocare e presiedere le assemblee popolari e il Senato, persero la direzione politica dello Stato e il comando degli eserciti, riducendosi col tempo a una carica poco più che onorifica. L'elezione era subordinata al gradimento del principe, come vedremo parlando delle assemblee popolari. Di fatto restavano in carica solo qualche mese, per consentire a più eletti di fregiarsi del titolo, che apriva la strada per il Senato e le maggiori cariche della pubblica amministrazione. I primi consoli dell'anno restavano eponimi, mentre gli altri erano definiti suffecti (= sostituti). Potevano essere eletti solo i patrizi, o coloro che fossero diventati tali per privilegio imperiale. Dai ranghi dei consulares venivano per lo più tratti i governatori delle province, e buona parte dei generali e dei massimi funzionari. Furono affidate ai consoli giurisdizioni civili speciali, per varie materie (fedecommessi, tutela, libertà). 1 I censori, proprio perché costituivano una delle magistrature più importanti dello Stato, subirono un radicale svuotamento delle loro competenze, a partire dal censimento e dalla lectio Senatus, avocate dal principe. Domiziano, facendosi nominare censore perpetuo, determinò poi l'abolizione di fatto di tale magistratura. I pretori continuarono ad esercitare la loro funzione di magistrati giusdi- 1 Claudio attribuì loro la competenza in materia di tutela. Da Marco Aurelio ebbero giurisdizione in tema di status libertatis. La giurisdizione in materia di fedecommessi fu poi trasferita ai pretori fedecommissari.

222 centi, ma a causa della creazione di un nuovo tipo di processo civile imperiale, la loro giurisdizione fu messa in ombra da quella dei funzionari giudici. Nell'ambito della giurisdizione criminale, i tribunali permanenti, da loro presieduti, subirono un'emarginazione analoga. Il numero dei pretori aumentò fino a sedici, oltre i due originari: ci fu un pretore con giurisdizione speciale in materia di fedecommessi, uno per le liti in tema di tutela, ecc. Anche per diventare pretore fu necessaria la qualifica di patrizio. Gli edili, diventati sei, furono ridimensionati dal prefetto dell'annona e da quello dei vigili, fino a scomparire nel III secolo. I questori, ridotti a venti, persero buona parte delle loro funzioni, e ritornarono in sostanza ad essere aiutanti dei consoli e dei governatori provinciali. Due di essi tenevano i rapporti fra il Senato e l'imperatore, ed avevano il compito di leggere in aula i suoi discorsi. Anche la funzione di custodi dell'erario venne tolta a questa magistratura, ed attribuita ad appositi funzionari. I tribuni diventarono magistrati quasi privi di attribuzioni, tranne il potere di convocare il Senato e una residua giurisdizione criminale per cause minori. L'intercessio era ormai quasi superata dalla nuova situazione politica, essendo impossibile opporla al principe ed ai suoi funzionari. Il funzionamento delle assemblee politiche cambiò profondamente già con Augusto. In un primo momento, egli fece un tentativo di renderle più rappresentative, ammettendo che i decurioni delle colonie potessero esercitare il voto a distanza. Ma ormai era chiaro che si trattava di organismi superati. I comizi (curiati, centuriati, tributi) e i concili plebei persero la loro specificità, e furono considerati un solo organismo costituzionale, convocato di volta in volta con formalità diverse. Come abbiamo visto, l'assemblea popolare partecipava all'elezione del principe, e al conferimento dei suoi poteri (lex de imperio, lex de potestate tribunicia). La funzione giurisdizionale delle assemblee scomparve del tutto, riassorbita dalla cognitio imperiale. Anche dal punto di vista dell'attività legislativa, le assemblee soggiacquero a un rigido controllo, e le stesse rogationes tesero naturalmente a coincidere con la volontà del principe. Almeno in linea di principio, la legge rimase sempre il provvedimento normativo per antonomasia. Augusto fece passare in questo modo riforme molto importanti, mediante delle leges Iuliae. 2 Una certa attività legislativa si ebbe fino all'epoca di Claudio, poi sporadicamente fino a Nerva; dopo di che, le assemblee vennero addirittura abolite, o per lo meno non più convocate. Per quanto riguarda l'elezione dei magistrati, il principe interveniva con 2 De maritandis ordinibus in materia di famiglia; de adulteriis; iudiciorum publicorum e iudiciorum privatorum, in materia di processi, ecc. Altre ne fece presentare dai consoli: ad esempio la lex Aelia Sentia e la Fufia Caninia sulle manumissioni, o la Papia Poppaea in materia matrimoniale.

223 una selezione delle candidature (destinatio); oppure ordinando al popolo di votare certi candidati (commendatio); o ancora diffondendo una raccomandazione di voto non vincolante, ma sostenuta da una minacciosa campagna elettorale (suffragatio). A questo punto, la deliberazione dell'assemblea popolare si riduceva a una presa d'atto. Un'iscrizione ritrovata presso Grosseto, la Tabula Hebana, testimonia di una riforma del sistema elettorale, introdotta da Augusto e completata da Tiberio. La selezione dei candidati alle magistrature maggiori venne affidata ad alcune centurie miste di cavalieri e senatori, mentre l'elezione di quelle minori venne devoluta al Senato. In breve questo sistema venne superato, e anche la destinatio dei magistrati maggiori passò al Senato. La loro effettiva elezione restò invece ai comizi, ma si trattava ormai di una mera formalità. 3 Il Senato, nel nuovo assetto costituzionale non rappresentava più la tradizionale aristocrazia cittadina. La stessa nobilitas plebea era ormai composta in misura sempre crescente da uomini nuovi, di provenienza equestre e provinciale, immessi nei vari ranghi (ex-questori, ex-pretori, ecc.) ad arbitrio del principe, anche senza aver ricoperto effettivamente la magistratura. Augusto rimaneggiò la composizione dell'assemblea senatoria, riportandola a seicento membri, e innalzando il censo minimo richiesto per farne parte a un milione di sesterzi. Il crescente peso dei provinciali costrinse gli Antonini a fissare un criterio di reclutamento, per cui almeno una parte di loro fosse tratta da proprietari fondiari della penisola. Molti dei suoi più significativi poteri (soprattutto in materia di politica estera) le furono sottratti e devoluti al principe; restò il controllo delle province senatorie, e sotto i Giulio-Claudii l'amministrazione dell'erario, ridotto però a ben poco, in confronto al fiscus imperiale. A parziale compensazione della perdita del suo ruolo centrale nelle istituzioni, al Senato vennero attribuiti nuovi poteri: una sorta di funzione legislativa, col riconoscimento del valore normativo dei senatusconsulta; l'elezione dei magistrati minori; la selezione delle candidature per quelle maggiori. A partire da Tiberio, ebbe anche una giurisdizione criminale sui membri dell'ordine senatorio. 2. I funzionari imperiali. Il consilium principis Il potere imperiale si andò costituendo essenzialmente intorno alla coope- 3 In sostanza va accolta la testimonianza di Tacito (Ann., 1.15), per cui «i comizi vennero trasferiti dal campo ai senatori».

224 razione fra tre grandi forze sociali: i militari, le borghesie romano-italiche e la nobilitas senatoria. Dalla trasformazione degli equites in un ceto di alti funzionari, si svilupperà a partire dal II secolo una quarta forza, del tutto nuova per il mondo romano: la burocrazia imperiale. Sappiamo che il governo della Repubblica si reggeva su un esiguo numero di magistrati, di consiglieri volontari e di subalterni salariati. Questa struttura molto rudimentale induceva i Romani ad esercitare il loro dominio in forma indiretta, facendo leva sulle città più o meno autonome e sulle élites locali. Con i Giulio-Claudii, cominciò invece a costituirsi una struttura amministrativa di carattere professionale e non elettivo. I funzionari e gli impiegati del principe, a differenza dei magistrati, restavano in carica a tempo indefinito, ricevevano un salario ed erano inquadrati in un struttura gerarchica. Dalla finzione legale che il principe fosse solo il primo cittadino, e non l'autocrate, derivò a lungo il principio che i funzionari imperiali fossero dei collaboratori privati del principe. È in parte vero che lo Stato venne governato applicando i criteri tradizionali di amministrazione di una domus (= casa) nobiliare, che si avvaleva della collaborazione di un apparato di schiavi, liberti e clienti. Ma questi collaboratori del principe esercitavano, su sua delega, funzioni amministrative, giudiziarie, militari: erano a tutti gli effetti dei pubblici ufficiali. Dall'epoca di Claudio, la cancelleria, cioè il complesso di uffici amministrativi centrali del principe, fu divisa in dipartimenti (scrinia), diretti da potentissimi liberti. Successivamente vennero occupati sempre più spesso da cavalieri. L'ufficio ab epistulis (= della corrispondenza) trasmetteva le istruzioni ai governatori e agli altri funzionari, redigeva le nomine, inviava dispacci diplomatici. Era diviso in un settore di lingua latina e uno di lingua greca. L'ufficio a libellis (= delle petizioni) rispondeva in nome dell'imperatore alle suppliche e alle richieste di interpretazione del diritto. L'ufficio a cognitionibus istruiva i processi sottoposti alla cognitio imperiale. L'ufficio a rationibus (= dei conti) era una sorta di ministero delle finanze e del tesoro. Sotto Caracalla venne organizzato stabilmente anche l'ufficio a memoria, che preparava i discorsi ufficiali e archiviava gli atti dell'imperatore. Con Adriano, l'amministrazione della domus imperiale venne meglio distinta da quella propriamente statale. All'interno di quest'ultima, si consolidò una sorta di cursus honorum dei dirigenti, con precise qualifiche, collegate a quattro classi di stipendio. I funzionari più importanti furono i praefecti, quasi tutti di rango equestre. I principali fra essi furono i prefetti del pretorio, nominati in numero variabile da uno a tre. Furono a capo della guardia del corpo dell'imperatore (i preto-

225 riani) e successivamente comandanti delle truppe di stanza in Italia. Potevano emanare delle ordinanze (formae) a carattere normativo. Nel III secolo ebbero anche giurisdizione criminale oltre le cento miglia da Roma. Furono giudici di appello in materia criminale e civile per le province. In quest'ambito, i prefetti agivano vice sacra, cioè in sostituzione dell'imperatore. Data la complessità delle funzioni giurisdizionali svolte, nell'età dei Severi questo incarico venne espletato dai maggiori giuristi. Il praefectus Urbi (= prefetto dell'urbe), nonostante la sua denominazione fosse ripresa dall'età monarchica, fu un'innovazione augustea. Venne istituito con il compito di esercitare il potere di polizia nella città di Roma, per fronteggiare i disordini fra schiavi e poveri. In quest'ambito esercitò anche una giurisdizione civile e criminale sempre più ampia, a Roma e nel raggio di cento miglia dalla capitale. Probabilmente per suggerimento di Seneca, Nerone conferì al prefetto anche il compito di accogliere le lamentele degli schiavi sottoposti a vessazioni da parte dei padroni. 4 Era una carica che interferiva in maniera talmente pesante sulle attribuzioni dei consoli, che si ritenne opportuno riservarla ai consulares, e presentarla come una sorta di magistratura. 5 Il prefetto d'egitto era il governatore della provincia più importante dell'impero e, per l'estensione dei suoi poteri, una sorta di viceré. 6 I procuratori erano originariamente ausiliari privati del principe, in genere liberti che amministravano i suoi affari. Ma in molti casi ricevevano incarichi amministrativi e giudiziari, di natura evidentemente pubblicistica. 7 Da Adriano i procuratori furono definitivamente trasformati in funzionari pubblici, di estrazione equestre. Di rango senatorio erano invece i curatores, un gruppo di funzionari, cui 4 Cfr. Giliberti, Studi sulla massima, cit., 140 ss. 5 Mettere Roma sotto il controllo di polizia, amministrativo, e in parte giudiziario, di un delegato del principe, venne inteso dai senatori come un affronto. Messalla Corvino, il primo ad ottenere la carica, si dimise poco dopo, denunciandone il carattere incostituzionale (incivilis potestas): Tac., Ann., Cfr. in generale Guizzi, Per la storia della «praefectura urbi» (1981). 6 Ricordiamo ancora il praefectus vigilum, comandante del corpo di pubblica sicurezza notturna, con attribuzioni giurisdizionali penali e civili (ad esempio in materia di locazioni). A lui era anche affidata la vigilanza contro gli incendi, piaga mai risolta dei quartieri popolari. Il prefetto all'annona coordinava il rifornimento annonario della capitale, le frumentazioni e il commercio di cereali, e in quest'ambito aveva anche funzioni giurisdizionali. Il praefectus vehiculorum dirigeva il servizio di trasmissione dei dispacci imperiali. 7 Da Claudio vennero creati i procuratores fisci, che erano contemporaneamente avvocati dello Stato e giudici nei processi di natura fiscale. Nerva ridusse la loro funzione a quella di parti nel processo, affidando la funzione giudicante a un apposito praetor fiscalis. Fra Adriano e Marco Aurelio il pretore fiscale fu abolito e la sua competenza attribuita ai prefetti dell'erario. Cfr. Spagnuolo Vigorita, La giurisdizione fiscale tra Augusto e Adriano, in Gli ordinamenti giudiziari di Roma imperiale. Princeps e procedure dalle leggi Giulie ad Adriano (1999), 480 ss.

226 vennero affidate alcune incombenze un tempo magistratuali, all'interno dell'urbe: il curatore delle strade, dell'edilizia pubblica, delle acque, del Tevere. Come i proconsoli, anche i governatori delle province imperiali erano generalmente di estrazione senatoria. Erano invece amministrati da cavalieri solo l'egitto, le province di più recente formazione, e alcuni territori considerati quasi una proprietà imperiale. In epoca augustea collaborò col principe anche una commissione di senatori e magistrati, che aveva il compito di concordare le proposte da presentare in Senato. Augusto era inoltre assistito da un ristrettissimo gruppo non ufficiale di collaboratori (Livia, Agrippa e Mecenate), e da una cerchia più ampia di amici. Questi ultimi venivano convocati di volta in volta in consigli informali (civili, militari, giudiziari). 8 Da Adriano, l'imperatore fu coadiuvato da un consilium principis permanente, che acquisì una certa stabilità, con consiglieri retribuiti di estrazione senatoria ed equestre. I maggiori giuristi vennero chiamati a farne parte, contribuendo alla burocratizzazione della giurisprudenza. Sotto i Severi il consiglio accolse anche il prefetto del pretorio e i capi dei grandi dipartimenti burocratici. Svolse funzioni di consulenza legislativa, giudiziaria e amministrativa, sottraendole in buona parte al Senato. 3. Aerarium e fiscus imperiale La creazione del Principato pose il problema del rapporto tra il patrimonio del popolo e quello dell'imperatore. Fino all'epoca di Nerone l'aerarium Saturni fu l'unica cassa ufficiale dello Stato, nella quale confluiva il gettito delle imposte e dei dazi doganali delle province senatorie, oltre alle rendite dei beni pubblici. Due prefetti o pretori appositamente designati avevano l'incarico di amministrarlo. Mediante un'imposta del 5% sulle successioni (vicesima hereditatum) Augusto finanziò l'istituzione dell'erario militare. Si trattava di una cassa speciale per fornire le liquidazioni in denaro dei soldati congedati, eliminando il ricorso all'assegnazione di terre. La sua gestione venne affidata a tre prefetti di rango senatorio, presentati come una sorta di magistrati, ma nominati dall'imperatore. A parte l'erario, le finanze dello Stato vennero affidate all'amministrazione 8 Cfr. Amarelli, Consilia principum (1983).

227 fiduciaria del principe, che provvedeva a finanziare il grosso delle spese. 9 Le entrate derivavano quindi anche dalle proprietà dell'imperatore, sparse in buona parte delle province; da imposte e tasse delle province imperiali; lasciti testamentari; e inoltre beni vacanti, proprietà di incapaci di testare, beni confiscati ai condannati e agli oppositori politici. Per molti versi, quindi, il patrimonio privato dell'imperatore funse da patrimonio pubblico dell'impero. Lo stesso Augusto inaugurò l'uso di tenere un bilancio generale dello Stato (breviarium Imperii), che rendeva conto dei movimenti di denaro sia dell'erario che delle casse provinciali (fisci) affidate alla sua amministrazione. Da Claudio venne istituito un ufficio centrale a rationibus, che provvedeva in tal senso. Alla morte di Nerone, i suoi beni vennero confiscati e passarono alla dinastia dei Flavi. Da quel momento il patrimonio imperiale, definito complessivamente Fiscus Caesaris, rimase articolato in due settori contabili: quello dei beni strettamente personali dell'imperatore (res privata), e quelli che egli destinava a fini di pubblica utilità (patrimonium). Quest'ultimo settore di beni funse da patrimonio della corona, passando a ogni nuovo imperatore, mentre la res privata cadeva invece nella normale successione privatistica. Ma la distinzione tra i due settori del Fisco era incerta: l'imperatore stesso stabiliva quali beni avrebbe considerato propri e quali avrebbe destinato all'interesse pubblico. Esclusivamente terminologico era poi il distinguo che i giuristi classici continuarono ad applicare, per cui publicus era solo ciò che faceva capo al populus, sicché il Fisco, pur assolvendo a una funzione analoga all'erario, doveva essere considerato privato. 10 Fino all'età del Principato, lo sfruttamento dei beni demaniali era avvenuto in maniera assai rudimentale, essendone la gestione appaltata ai pubblicani. Inoltre mancavano quasi in tutte le province delle strutture di rilevamento catastale, mediante le quali si potesse organizzare un sistema centralizzato di imposizione fondiaria diretta. Augusto procedette a operazioni di censimento in tutte le province, ponendo le basi di un sistema catastale, sul modello egiziano, capace di individuare i confini di ogni podere, il proprietario, la natura delle coltivazioni e la capacità produttiva. Su questa base, iniziò la ristrutturazione del sistema fiscale. Il sistema dell'appalto delle imposte ai pubblicani venne abolito, a partire dalle province imperiali, e si preferì invece affidare alle città l'onere dell'esazione. Il grosso delle entrate pubbliche sia dell'amministrazione senatoria che di quella imperiale fu rappresentato dai dazi e soprattutto dalle imposte: quella fondiaria, solitamente denominata stipen- 9 Cfr. in generale Lo Cascio, La struttura fiscale dell'impero Romano, in Crawford, L'Impero Romano e le strutture economiche e sociali delle province (1986), 29 ss. 10 Cfr. Millar, The Emperor in the Roman World, II ed. (1992), 175 ss.

228 dium nelle province senatorie e tributum in quelle imperiali; e quella personale (tributum capitis = tributo individuale, testatico). 11 L'imposta personale consisteva in una contribuzione fissa in denaro, che colpiva sostanzialmente i soli plebei in età lavorativa (= capite censi). L'imposta fondiaria, invece, gravava sul suolo agricolo, ed era commisurata all'estensione e alle caratteristiche della terra. Questi dati risultavano da una dichiarazione annuale (professio), nella quale il contribuente doveva anche indicare l'attrezzatura, il bestiame e gli schiavi adibiti al fondo. 12 Chi disponeva, a qualunque titolo, di un suolo agricolo compreso quello imperiale concesso ai privati era responsabile con tutto il suo patrimonio di imposte, sovraimposte e forniture di beni e attività di pubblico interesse. 13 A partire dall'epoca dei Flavi, il vitto delle truppe di stanza nelle province (annona militare) venne addossato ai proprietari locali, mediante requisizioni di derrate, prescritte da una speciale ordinanza imperiale (indictio). 4. L'Italia e l'impero L'idea di Impero, dalla Persia a Roma, dalla Cina alla Francia napoleonica, è sempre stata collegata al mito politico del monarca universale. L'imperatore non è un qualunque re, essendo destinato ad unificare il mondo con le armi e le leggi, adempiendo così a una vocazione di natura religiosa, civile o nazionalistica. Il carattere autocratico dell'impero non impedisce la presenza di comunità politiche distinte, unificate dall'obbedienza al monarca supremo. È così possibile la simultanea presenza di regni, repubbliche e altre forme di comunità, tutte unificate dal vincolo personale o istituzionale nei confronti dell'imperatore. Ma difficilmente i sudditi vengono posti su un piano di parità: di solito il governo dell'impero è soprattutto funzionale agli interessi di uno dei popoli, che esercita di fatto o di diritto l'egemonia. Nella fattispecie, i Romani esercitavano l'egemonia (maiestas), ed erano gli unici la cui libertas fosse illimitata e indiscussa sul piano internazionale. Il fatto che essi avessero deciso di riconoscere l'auctoritas di un principe modificò la sostanza politica, non quella giuridica, del rapporto con i sudditi e gli alleati. Il potere di Roma si 11 Cfr. Grelle, Stipendium vel tributum. L'imposizione fondiaria nelle dottrine giuridiche del II e del III secolo (1963). 12 Cfr. Déléage, Les cadastres antiques jusq'à Dioclétien, in EP., 2 (1943), 73 ss. Sull'accertamento delle imposte fondiarie, Brunt, The Revenues of Rome, in JRS., 71 (1981), 166 ss. 13 Sui munera, e in particolare su quelli gravanti sui fondi agricoli, cfr. Lewis, The Compulsory Services in Roman Egypt (1982).

229 estendeva dunque su tre ambiti territoriali: l'italia, 14 le province, e le comunità peregrine a vario titolo sottoposte alla maiestas romana. Da Adriano, la penisola fu divisa in quattro distretti giudiziari, posti sotto la giurisdizione di legati di estrazione consolare. 15 In campo penale, era competente il praefectus Urbi a Roma, e oltre le cento miglia dalla città, il prefetto del pretorio. Nella penisola, i municipi e le colonie godevano di una rilevante autonomia amministrativa. Ciascuna comunità aveva i suoi magistrati, l'assemblea popolare e il senato locale. In campo civilistico, per le questioni più importanti, si ricorreva alla giurisdizione dei pretori. L'autonomia municipale venne limitata notevolmente a partire dal II secolo, per il frequente intervento di curatori, inviati dal principe per controllare l'amministrazione finanziaria. 16 A causa della decadenza delle assemblee politiche, la distinzione fra munìcipes con e senza suffragio divenne puramente teorica. Gli iura propri delle comunità municipali, che derogavano alle leggi romane, divennero desueti. Di conseguenza, il conferimento dello status di colonia fu considerato più vantaggioso di quello di municipio, perché, pur non consentendo di usare leggi proprie, se non altro creava un rapporto clientelare fra il principe e la comunità. 17 Ufficialmente il populus era il soggetto titolare dell'imperium sui beni e le persone dei sudditi provinciali. 18 Come nell'età repubblicana, il territorio delle province veniva considerato, complessivamente, una sorta di proprietà pubblica. Quindi chiunque avesse delle terre in provincia, sia cittadino che straniero, non ne era considerato proprietario, ma solo titolare di una possessio vel ususfructus teoricamente revocabile. Le province si veda anche il brano di Strabone in Appendice erano divise in senatorie e imperiali. In entrambe il territorio era complessivamente sottoposto al potere del governatore, tranne le colonie e i municipi (romani o latini), i latifondi di proprietà dell'imperatore (saltus), e le comunità politiche alleate. 14 Augusto divise l'italia in undici regioni, la cui natura e funzione resta incerta: Italia transpadana, Venezia e Istria, Liguria, Emilia, Tuscia, Umbria, Piceno, Sannio, Campania, Bruzio e Lucania, Apulia e Calabria. 15 Marco Aurelio li sostituì con iuridici, scelti dall'imperatore fra gli ex-pretori. 16 Dall'epoca di Caracalla, la giurisdizione e l'amministrazione delle città di ampie regioni d'italia vennero sottoposte alla sorveglianza di funzionari, i correctores. 17 Per questo gli abitanti di Italica, municipio romano, chiesero all'imperatore Adriano, loro concittadino, di trasformare la loro comunità in colonia, provocando un suo risentito diniego. Cfr. Gell., Noct. Att., Difatti Gai fa riferimento ad «hominibus qui sub imperio populi Romani sunt». Nelle Istituzioni giustinianee (I ) è reso con «hominibus qui sub imperio nostro dell'imperatore sunt».

230 Le province senatorie, meno numerose, erano amministrate secondo le regole dell'età repubblicana, da proconsoli, che erano come sappiamo dei magistrati prorogati, in realtà tratti non solo dai consulares, ma anche dagli expretori. Il governatore rimaneva di norma in carica per un anno. Suoi ausiliari erano il questore, che coordinava l'amministrazione finanziaria, e i legati. L'Egitto venne mantenuto da Augusto in una situazione di stretto controllo, più di qualunque altra provincia. Smentendo le Res Gestae (27), nelle quali Augusto dichiara di averlo «aggiunto al potere del popolo romano», molti storici moderni lo considerano un regno personale del principe, o una provincia imperiale. 19 Si trattava invero di una provincia particolarissima, solo teoricamente sotto il controllo del Senato, i cui membri non potevano nemmeno recarvisi senza espressa autorizzazione dell'imperatore. Il paese era governato da un praefectus, delegato personale dell'imperatore, coadiuvato da un amministratore (l'idiologo) e da un iuridicus. Le province imperiali, più esposte ad attacchi esterni o rivolte, e quindi più bisognose di un forte regime militare, erano governate da legati Augusti pro praetore, di rango senatorio. Il governatore aveva il comando delle truppe di guarnigione, e un'ampia giurisdizione civile e criminale. Annualmente, si recava nei maggiori centri della provincia, tenendo udienza. Era coadiuvato da un procuratore (che aveva le funzioni amministrative altrove svolte dal questore), da comandanti militari, e da consiglieri giudiziari. Una sorta di province imperiali erano i territori amministrati da procuratori, che costituivano quasi dei possedimenti personali del principe (come le Alpi Cozie, la Giudea, o la Mauritania). L'Impero estese a buona parte del mondo conosciuto il dominio politico della città sulla campagna, un principio che caratterizzava profondamente la civiltà greco-romana. 20 Anche nelle zone meno urbanizzate, venne promossa la creazione di civitates, dotate di organi di autogoverno. 21 A molte città peregrine, più intensamente romanizzate, fu conferito lo status di colonia o di mu- 19 Tuttavia le fonti sembrano indicare che fosse una provincia stipendiaria, e che il reddito ricavato dal suo sfruttamento confluisse nell'erario. Cfr. Giliberti, Le comunità agricole nell'egitto romano (1993), 27 ss. 20 L'insediamento abitativo più diffuso nell'impero era però il villaggio (vicus), inserito in un distretto rurale (pagus), che faceva capo a sua volta a una città. Borghi fortificati dipendenti dalle città erano i castella. Presso gli accampamenti delle legioni sorgevano spesso degli abitati (canabae). Sedi di assemblee di rappresentanti delle città erano i concilia, una sorta di capoluoghi religiosi e amministrativi nelle province. Mercati rurali dipendenti dalle città erano, invece, i conciliabula. Cfr. Abbot, Johnson, Municipal Administration in the Roman Empire (1968). 21 Solo l'egitto, ove l'unica urbs degna di questo nome era Alessandria (che nemmeno era autonoma), rimase pressoché estraneo a questo fenomeno. Nel 201 Settimio Severo introdusse anche lì l'ordinamento municipale.

231 nicipium, un tempo riservato alle comunità italiche. 22 Municipi e colonie provinciali erano sottoposti normalmente a tributo, e le loro terre non erano passibili di dominium ex iure Quiritium. Nell'età del Principato, e forse già a partire da Cesare, ad alcune di queste comunità venne concesso l'ius Italicum, cioè il regime di inviolabilità del dominium ex iure Quiritium, e talora anche l'esenzione fiscale che ad esso era connessa. Può darsi che le comunità dotate di tali privilegi fossero anche libere e immuni, cioè esenti dal tributo e dal controllo amministrativo del governatore. Tradizionalmente, nessuno poteva far parte di due città, ma i fenomeni di romanizzazione furono così estesi, da rendere probabilmente necessaria l'introduzione del principio della doppia cittadinanza (ad esempio, l'apostolo Paolo fu cittadino di Tarso e di Roma). Le colonie, i municipi e buona parte delle città peregrine erano amministrate da due coppie di magistrati: i duoviri iure dicundo, che avevano una limitata giurisdizione civile e penale e controllavano le finanze cittadine; i duoviri aediles, che provvedevano all'ordine pubblico. Inoltre esisteva un'assemblea popolare, analoga ai comizi. Il Senato (curia, in greco boulè), selezionato dai duoviri iure dicundo ogni lustro, progressivamente esautorò l'assemblea, attribuendosi competenze giurisdizionali d'appello, e l'elezione dei magistrati. I suoi componenti (decurioni), dal II secolo furono gravati dall'obbligo di provvedere a una serie di servizi pubblici a loro spese, rispondendo in solido dell'esazione delle imposte e di altre prestazioni pubbliche. Erano considerati honestiores (= persone perbene, notabili), e quindi godevano di una serie di privilegi in campo giudiziario. Una funzione analoga all'ordine equestre di Roma era esercitata dagli Augustales, un ceto medio generalmente composto da liberti. All'interno della provincia si trovavano anche i territori di civitates peregrine che godevano di una più o meno ampia autonomia, e di un proprio ordinamento. Le città federate, come ad esempio Atene, formalmente non facevano parte della provincia, ma erano delle entità internazionali che godevano di una sovranità limitata. Benché Roma trattasse con loro come con stati stranieri, i confini della loro sovranità non erano molto ampi. Altre comunità, pur non essendo legate a Roma da un trattato, erano libere per concessione unilaterale della potenza dominante, e alcune di esse erano anche immuni da tributi. Già dalla fine del I secolo, l'autonomia delle comunità federate o libere 22 Anche le colonie in provincia si divisero in romane e latine. Queste ultime venivano considerate candidate a una futura concessione della piena cittadinanza romana. L'ius Latii comportava però immediatamente il privilegio della cittadinanza romana per chi avesse rivestito magistrature locali (Latium minus), o per tutti i membri del senato locale (Latium maius).

232 venne ridotta dall'intervento sempre più invadente del governatore, cui di solito venne riservato l'appello in campo civile, e la giurisdizione criminale. Numerosi erano i re clienti, tutti più o meno disposti all'ingerenza di Roma. Nei loro confronti la societas e l'amicitia avevano perso il loro carattere di rapporti internazionali: alcuni di essi (Erode, Giuba II di Mauretania, Cozio) erano addirittura cittadini romani. La loro autonomia era precaria e limitata, al punto che i loro territori, quando risultasse utile, venivano trasformati in provincia. Alla morte del re cliente, il principe poteva intervenire nella successione, attribuendo il trono a chi volesse. La possibilità di designare liberamente il proprio successore fu come nel caso di Erode oggetto di una specifica concessione. Di fatto meno controllabili furono le comunità etniche (populi) sparse nelle Gallie, in Africa e in molte altre zone dell'impero poco accessibili e di modesta importanza economica. Erano considerati ordinamenti autonomi come i regna, con propri capi e leggi. 23 Una situazione singolare fu quella del popolo ebraico. Il regno di Erode, sotto il protettorato romano, venne eliminato nel 6 d.c. e diviso in Giudea procuratoria e tetrarchia di Erode Antipa. Nella città di Gerusalemme, il Gran Sacerdote, assistito dal Sinedrio, godeva di un'ampia autorità sul Tempio. Nel resto dell'impero in primo luogo ad Alessandria, Antiochia e a Roma esistevano numerose comunità, già fiorenti ben prima che Tito, nel 70, distruggesse il Tempio. 24 Ma è dubbio che esse, benché dotate di una certa autonomia amministrativa, costituissero una sorta di comunità politiche senza territorio. 23 Cfr. Fabbrini, L'Impero di Augusto come ordinamento sovranazionale (1974), 418 ss. 24 Cfr. in generale Linder, The Jews in Roma Imperial Administration (1987).

233 CAPITOLO QUINDICESIMO IL DIRITTO NELL'ETÀ DEL PRINCIPATO 1. Il sistema delle fonti. Le constitutiones Le Istituzioni di Gaio, dell'età degli Antonini, offrono questa partizione del sistema delle fonti: Gai : L'ordinamento giuridico del popolo romano deriva da leggi, plebisciti, senatoconsulti, costituzioni dei principi, editti di coloro che hanno il potere di emanarli, responsi dei giuristi. La legge è ciò che il popolo ordina e stabilisce. Il plebiscito è ciò che prescrive e stabilisce la plebe... Il senatoconsulto è ciò che prescrive e stabilisce il Senato, ed ha valore di legge, anche se ciò in passato fu motivo di discussione. Costituzione del principe è ciò che l'imperatore stabilisce con decreto, editto o lettera. E non si è mai dubitato che questo abbia valore di legge, dal momento che lo stesso imperatore acquisisce il potere per legge. Gli editti sono i precetti di quelli che hanno il potere di emanare ordinanze. Hanno questo potere i magistrati del popolo romano. Esso si manifesta con forza soprattutto negli editti dei due pretori, urbano e peregrino, la cui giurisdizione è esercitata nelle province dai governatori; e parimenti negli editti degli edili curuli, la cui giurisdizione è attribuita nelle province del popolo ai questori. Invece non si mandano questori nelle province di Cesare, e quindi tale editto non viene emanato in queste province. I responsi dei giuristi sono i pareri e le opinioni di coloro cui è consentito porre in essere delle norme. Se i loro pareri sono concordi, quello che pensano ha valore di legge. Se invece sono discordanti, il giudice può formarsi l'opinione che crede, come dice un rescritto del divo Adriano.

234 In realtà è un quadro alquanto anacronistico delle fonti normative, soprattutto per quanto riguarda le leggi, già da tempo decadute e sostituite in buona parte dalla normazione senatoria (i senatoconsulti) e da quella imperiale. In realtà solo Augusto aveva fatto un ampio ricorso alla legislazione delle assemblee politiche. 1 Quanto agli editti dei magistrati giusdicenti, essi costituivano ancora fonte di diritto, ma la loro evoluzione era controllata dal principe. All'epoca di Adriano, intorno al 130, si arrivò a una stesura definitiva dell'editto pretorio, affidata dall'imperatore al giurista Salvio Giuliano. Per cui venne inteso come un complesso di norme autoritative e permanenti, che probabilmente non si discostava molto per contenuto e sistema espositivo da uno schema da tempo consolidato. La struttura del testo, in quattro parti, seguiva tutto l'iter processuale, dalla convocazione del convenuto alla confezione dell'iudicium, ai mezzi complementari, per finire con l'esecuzione della sentenza. In ultimo era riportata un'appendice, e il testo dell'editto degli edili. Una codificazione analoga, con lo stesso ordine di argomenti, dovette interessare anche gli altri editti. L'editto codificato restò una fonte vigente ma, come gli antichi mores o le XII Tavole, non sottoposta ad ulteriori modifiche. Inoltre l'affermazione del processo extra ordinem, affidato a funzionari imperiali, ne ridusse notevolmente il valore. Tuttavia i giuristi continuarono a riferirsi ad esso come modello, e ad applicarne le norme, nei limiti consentiti dai nuovi sviluppi del diritto sostanziale e processuale. La consuetudine mantenne, come in età repubblicana, un ruolo marginale, e difatti non viene nemmeno considerata da Gaio. Tuttavia ebbe una notevole importanza negli ordinamenti provinciali, spesso contraddicendo i principi del diritto romano. In età adrianea i giuristi usarono distinguere fra norme derivanti da fonti scritte quali le leggi e le costituzioni imperiali (ius ex scripto); e norme non scritte (ius ex non scripto), cioè il diritto consuetudinario e quello giurisprudenziale. Il senatoconsulto, originariamente una direttiva politica rivolta ai magistrati, nell'età giulio-claudia acquisì anche un contenuto normativo, nonostante la perplessità dei giuristi. Le proposte di provvedimento venivano presentate dal principe, o da magistrati delegati o comunque ispirati da lui. In effetti fu il più delle volte una forma indiretta di normazione imperiale, poiché il prov- 1 Ad esempio la lex Iulia de collegiis sciolse, tranne pochissime, le associazioni funerarie e ricreative, che erano spesso diventate gruppi di pressione politici. La legislazione comiziale venne utilizzata soprattutto come strumento della restaurazione degli antichi costumi: così fu approvata una lex Iulia sugli adulterii, una contro il lusso, una legislazione contro il celibato e per l'incremento demografico, e una per porre limiti alle manumissioni.

235 vedimento tese sempre più a uniformarsi all'orazione tenuta in Senato dal principe o da suoi delegati, contenente la richiesta di approvazione. Per questa via, nell'ambito del diritto civile furono introdotte delle notevoli modifiche in materia di successioni, per esempio il S.C. Neroniano sui legati. Una nuova fonte giuridica, sempre più importante, era costituita dalle ordinanze imperiale (constitutiones), di varia forma e contenuto. È possibile che all'inizio la loro efficacia normativa lasciasse perplessi i giuristi, soprattutto per quanto riguardava rescritti e mandati. Ma dall'epoca dei Flavi questi dubbi furono accantonati. 2 In Gaio e in Pomponio c'è ancora una traccia di questa resistenza tradizionalista. Essi non affermano infatti che le costituzioni sono leggi, ma che hanno efficacia paragonabile alla legislazione popolare. Dall'epoca dei Severi non si ritenne più necessario ricorrere a questi distinguo: nessuno dubitava che la volontà dell'imperatore potesse modificare direttamente l'ius civile, sicché il principe venne inteso come il supremo legislatore. Ulpiano, giurista sommo e prefetto del pretorio, nella fase del passaggio dal Principato al Dominato, scrive: D (1 inst.): Quello che il principe decide ha vigore di legge, dato che, con la lex regia riguardante il suo imperium, il popolo trasferisce a lui ed in lui tutto il suo imperium e la sua potestas. 1. Dunque tutto ciò che l'imperatore stabilisce per lettera oppure mediante rescritto, o decide con una sentenza giudiziaria, o dichiara informalmente, o ordina con un editto, è chiaramente legge. Questo è quanto comunemente intendiamo per costituzioni. 2. Alcune di esse sono personali, e non costituiscono un precedente: infatti se il principe fa una concessione a qualcuno per i suoi meriti, o irroga una pena, o aiuta qualcuno senza voler creare un precedente, ciò non si applica ad altri che all'interessato. La dizione «lex regia» è opera dei compilatori: in età postclassica (e in tutto il Medioevo), si ritenne che una lex popolare di età augustea avesse sancito una volta per tutte la translatio imperii (= trasferimento della sovranità) dal popolo all'imperatore in quanto istituzione. In realtà, il testo di Gaio afferma che il potere di emanare costituzioni veniva giustificato dalla lex de imperio. Come vedremo, l'equiparazione fra costituzioni e leges poneva il problema di stabilire quando un'ordinanza imperiale avesse valore normativo, e quando rego- 2 Come documenta il testo dello statuto di un municipio spagnolo (la lex Irnitana), le costituzioni imperiali erano considerate fonti normative, almeno dall'epoca di Domiziano.

236 lasse solo un caso specifico. Tipi fondamentali di costituzione erano: gli edicta, i rescripta (e le epistulae), i decreta. La loro forma, soprattutto negli editti e nei rescritti, ricalcava lo stile dei senatoconsulti («sono del parere», «ritengo opportuno»). Assimilabili alle costituzioni, benché non definiti esplicitamente tali dalle fonti, furono i mandata. A Roma e nei maggiori centri delle province esistevano archivi che consentivano la consultazione e la trascrizione degli atti del principe. 3 Gli editti erano ordinanze generali di forma analoga a quelle dei magistrati concernenti tutto l'impero, una provincia, una città, o categorie di cittadini e di sudditi. 4 Il contenuto riguardava soprattutto il diritto pubblico, in particolar modo il processo e l'amministrazione delle province. Si è pensato che trovassero giustificazione nell'ius edicendi connesso con l'imperium proconsulare. Ma essi mantenevano la loro validità anche dopo la scomparsa dell'imperatore che li aveva emanati, senza che fosse necessario un provvedimento di convalida da parte del successore. Sotto questo decisivo aspetto, un editto imperiale differiva da quello magistratuale ed era invece analogo a una legge popolare. Dopo Adriano, il rescritto divenne l'ordinanza più frequente. Il principe agiva da supremo giurista, mediante un vero e proprio responso scritto, con il quale chiariva questioni di diritto sollevate da magistrati, funzionari o privati. È un'attività difficilmente inquadrabile nell'ambito dell'imperium proconsulare, in quanto non esprime direttamente un ordine (come l'editto e il mandato), ma una sorta di interpretazione autentica del diritto. 5 Si suole dire quindi che sia espressione dell'auctoritas, non intesa però a nostro avviso come autorevolezza privata. Si trattava di quell'auctoritas pubblicista riconosciuta ad Augusto nel 27 a.c. Il rescritto consisteva materialmente in una nota, aggiunta in calce al libello con il quale il principe veniva interpellato. La risposta veniva data con la riserva che i fatti fossero stati esposti fedelmente dai richiedenti (si preces veritate nituntur). Il giudice avrebbe poi dovuto risolvere il caso secondo la regola formulata dal principe. Il ricorso a questo tipo di atti si autoalimentò, a causa del loro stesso carattere episodico e contraddittorio, e dell'inesistenza di raccolte ufficiali. Naturalmente questo genere di costituzione richiedeva il lavoro anonimo di numerosi giuristi, in primo luogo di quelli 3 Cfr. Marotta, Multa de iure sanxit. Aspetti della politica del diritto di Antonino Pio (1988), 58 ss. 4 Ad esempio: «L'imperatore Cesare Augusto, pontefice massimo, nel XVIII anno di potestà tribunizia, dice: Ritengo opportuno che per qualsiasi lite nella provincia di Cirene fra greci... siano insediati giudici greci, salvo che il convenuto o l'accusato vogliano dei giudici che siano cittadini romani» (Aug., Editti ai Cirenei, 4). 5 Cfr. Betti, Forma e sostanza della «interpretatio prudentium», in Diritto Metodo Ermeneutica (1991), 374 ss.

237 facenti parte del consilium. Il crescente ricorso a questo strumento di interpretazione contribuì quindi a togliere spazio alla figura del giurista indipendente. Le epistole erano costituzioni analoghe per contenuto ai rescritti, ma nelle quali la risposta non era resa sotto forma di annotazione, bensì con una lettera a parte, soprattutto quando a rivolgersi all'imperatore fosse stato un magistrato o un alto funzionario. 6 Il principe interveniva sull'attività giurisdizionale anche come sommo giudice, soprattutto mediante i decreta. Si trattava di vere e proprie sentenze, che risolvevano extra ordinem un processo, in prima istanza o in appello. Pur costituendo degli exempla (= precedenti) di particolare autorevolezza per i giudici, di solito non avevano un valore normativo, limitandosi ad applicare il diritto vigente al caso concreto. Non mancavano però i decreti nei quali era evidente la volontà di introdurre nuove regole generali. I giureconsulti provvedevano a segnalarli, massimando i casi giudiziari più rilevanti. In ipotesi del genere, il decreto era inteso verosimilmente come un precedente giudiziario vincolante. I mandata erano istruzioni che il principe, in quanto capo supremo dell'apparato amministrativo, e titolare dell'imperium proconsulare, rivolgeva ai propri subordinati. Alla morte dell'imperatore dovevano essere forse rinnovati dal successore. I governatori disponevano di raccolte tralatizie di tali atti, riguardanti la loro provincia, che venivano consegnate loro dall'imperatore in persona al momento della nomina. 7 Benché fossero di solito provvedimenti di ambito tutt'al più provinciale, e indirizzati a specifici funzionari, spesso contenevano delle norme generali. 2. La giurisprudenza. Rinvio Restava relativamente autonoma dalla volontà imperiale solo una delle grandi fonti del diritto: la giurisprudenza. Ancora all'epoca di Adriano, Salvio Giuliano scriveva che le regole di recente creazione dovevano essere confermate dall'interpretazione giurisprudenziale o dalla costituzione del principe. 8 I giuristi cercarono di riaffermare il proprio prestigio, e di contenere l'autori- 6 Il principe poteva intervenire in un processo, con un'epistola indirizzata al giudice, contenente anche indicazioni processuali innovative. Cfr. Arcaria, Referre ad principem. Contributo allo studio delle epistulae imperiali in età classica (2000), 61 ss. 7 Cfr. Marotta, Mandata principum (1991), 6 ss. 8 D (Iul. 90 dig.).

238 tarismo imperiale nei limiti della razionalità e della tradizione; ma anch'essi furono sottoposti a vincoli e controlli. La scienza giuridica del Principato è definita classica, sulla base di un giudizio di valore non privo di fondamento. Infatti fu la più raffinata tecnicamente, e costituì con la mediazione di Giustiniano il modello di una cultura giuridica medievale e moderna. Rispetto ad essa, la scienza del diritto sviluppatasi dopo la dinastia dei Severi fu vistosamente inadeguata da un punto di vista culturale e tecnico, e soprattutto perse ogni carattere di creatività. Per il momento ci limitiamo a rilevare che fin quando la vita politica romana rimase fondata sulla competizione dei clan aristocratici, il lavoro del giurista poté svolgersi con una notevole libertà. Il progetto di Cesare di dar vita a una codificazione sistematica del diritto civile, venne lasciato cadere. L'ordinamento sembrò mantenere la sua impronta giurisprudenziale, ed anzi Augusto mostrò di voler favorire un nuovo sviluppo degli studi. Ma fu subito chiaro che l'imperatore non era disposto a lasciare a dei privati cittadini, senza alcun controllo, la delicata funzione dell'interpretazione giurisprudenziale. Come vedremo, i giuristi del Principato differirono in modo sostanziale da quelli dell'età repubblicana per il diverso rapporto con la pubblica amministrazione. Anticipiamo anche che nella tarda età classica il diritto pubblico assurse pienamente alla dignità di ius, contrapposto a quello privato, come emerge dalla celebre definizione di Ulpiano, della quale riferiremo nel prossimo capitolo. In questo modo venne meno il tradizionale isolamento dei giuristi dai problemi connessi con la politica. Nell'ambito della giurisprudenza classica, distingueremo tre fasi: la prima fino all'avvento di Adriano, nel 117; la seconda da Adriano a Settimio Severo, che sale al trono nel 193; la terza ( tardoclassica ) fino al termine della dinastia dei Severi, nel 235, che segue di pochi anni la morte di Ulpiano, ultimo grande giurista di quell'epoca. Nel suo complesso, la giurisprudenza classica coincide quindi approssimativamente col Principato. Ne seguiremo gli sviluppi nel capitolo seguente. 3. Caratteri del nuovo diritto Il sistema giuridico dell'impero si andò costituendo su principi di diritto sostanziale e processuale in parte diversi rispetto all'epoca precedente. Accanto alle fonti più antiche, se ne crearono di nuove, destinate in breve a

239 prendere il sopravvento: in primo luogo le ordinanze del principe. Gli interventi imperiali sul diritto civile e su quello onorario furono di una certa rilevanza. Questo ha indotto alcuni studiosi (Riccobono, Chiazzese) a parlare di un organico ius novum imperiale, animato dall'aequitas, ben distinto dagli strati normativi precedenti, ridotti nel loro insieme a ius vetus. In realtà non si creò un ordinamento nuovo e contrapposto a quello precedente; e comunque la funzione dei giuristi consistette appunto nell'armonizzare i complessi normativi più antichi dell'ius con le norme di nuova costituzione. Entro i confini dell'impero coesistevano diversi ordinamenti: il diritto romano, le leggi delle comunità autonome, quelle dei sudditi provinciali. Più in generale, vigeva il principio della personalità del diritto, per cui cittadini e sudditi erano giudicati da tribunali diversi, sulla base di norme diverse. Dalla doppia cittadinanza derivava la possibilità di optare tra il diritto romano e quello locale. In campo civilistico, se la lite si svolgeva tra peregrini e cittadini davanti a organi giurisdizionali romani, veniva applicato il diritto romano. 9 Il tramite fra i diversi ordinamenti era rappresentato dall'ius gentium, che venne inteso come il complesso di norme che tutte le comunità applicavano, in forza di una ragione naturale. Una concezione del genere, capace di fornire correttivi all'applicazione dello stretto ius civile, indusse i giudici a decisioni largamente equitative, e talora spinse i giuristi e l'imperatore a introdurre nell'ordinamento romano principi stranieri. In alcuni campi, certamente le influenze ellenistiche si fecero sentire, rovesciando i principi romano-nazionali: ad esempio la potestà sugli schiavi venne fortemente limitata, e la patria potestas venne in parte adeguata alla concezione protettiva che se ne aveva in diritto greco. 10 Ma soprattutto l'ius gentium funzionò in senso opposto: le tradizioni giuridiche locali furono piegate ai principi del diritto romano, considerati naturali. 4. Procedure civili extra ordinem Il parallelismo fra istituzioni imperiali e repubblicane si estese anche al campo giudiziario. La lex Iulia iudiciorum privatorum del 17 a.c. aveva superato in quasi tutti i campi il ricorso al sistema delle legis actiones, che rimase circoscritto alla petizione di eredità e al danno temuto. Ma anche il sistema for- 9 Cfr. Foti Talamanca, Il processo nell'egitto romano. I. Il «conventus» del praefectus Aegypti (1981). 10 Cfr. Casavola, Giuristi adrianei, con note di prosopografia e bibliografia sui giuristi del II secolo d.c. di Giacomo De Cristofaro (1980), 200 ss.

240 mulare aveva iniziato un lungo processo di decadenza. Ai sistemi processuali civili dell'età repubblicana (ordo iudiciorum privatorum), e a quelli criminali (ordo iudiciorum publicorum), si affiancarono nuove procedure, extra ordinem, fondate sul potere giurisdizionale dell'imperatore e dei suoi delegati. In realtà si trattava di procedure molto diverse tra loro, di cui ci limiteremo a ricordare alcune caratteristiche unificanti. Il principe esercitava la sua cognitio in prima istanza e in appello, avverso sentenze di giudici privati e contro decreti di funzionari pubblici. Probabilmente le procedure extra ordinem si ispirarono a quelle utilizzate dai governatori provinciali, ma è tutt'altro che scontato che il potere giurisdizionale dell'imperatore fosse contenuto nel suo imperium proconsulare. Piuttosto dovette trattarsi di un'espressione dell'imperium nell'accezione più ampia, che intervenne in primo luogo a tutela di nuovi rapporti, considerati moralmente degni di essere protetti dal diritto. Venne così, ad esempio, riconosciuto il fedecommesso, affidando a dei magistrati repubblicani la giurisdizione in materia. Altre competenze giurisdizionali vennero create per una serie di funzionari giudici, abilitati per delega dell'imperatore a emanare decreta, in tutto equivalenti alle sentenze del rito ordinario. Essi furono chiamati ad applicare regole di diritto processuale (e in parte anche di diritto sostanziale), diverse da quelle dell'ius civile e di quello onorario. Caratteristiche delle nuove procedure furono la delega imperiale e l'unità del procedimento: nella cognitio extra ordinem non intervenivano più un magistrato rappresentante del popolo romano e un iudex privato, ma solo il funzionario giudice. Un altro principio della giurisdizione imperiale, anch'esso connaturato con la struttura burocratica del nuovo Stato, fu l'impugnabilità con effetto sospensivo delle sentenze. Poiché vigeva il principio della delega della giurisdizione, era possibile riprendere il processo davanti a vari organi gerarchicamente superiori, prima di arrivare alla sentenza definitiva e irrevocabile. 11 Solo le sentenze imperiali e quelle del prefetto del pretorio erano inappellabili, a meno che il principe stesso decidesse di riformare la sentenza con un atto del tutto discrezionale. Il processo ebbe carattere ufficiale, nel senso che una volta iniziato, 12 non si sviluppava essenzialmente per impulso delle parti, ma prevedeva estesi poteri di intervento e di indagine da parte del giudice. La presenza del convenuto 11 Cfr. Orestano, L'appello civile in diritto romano (1952). 12 La citazione del convenuto (evocatio) avveniva per iscritto, mediante un invito a comparire, che l'attore trasmetteva tramite l'ufficiale giudiziario; oppure per lettera recapitata dallo stesso autore.

241 non era più indispensabile, potendosi procedere anche contro il contumace. Evidentemente, più che un conflitto privato, la lite venne intesa come una questione di pubblico interesse. A differenza che nella procedura formulare, l'attore poteva ottenere la prestazione specifica dedotta in giudizio (condanna in ipsam rem), e non necessariamente il suo controvalore monetario. Le sentenze furono immediatamente eseguibili, mediante il personale ausiliario del giudice. 5. Diritto e procedura penale Nel 17 a.c., parallelamente alla lex Iulia iudiciorum privatorum, Augusto fece votare una riforma delle quaestiones perpetuae, la lex Iulia iudiciorum publicorum, della quale abbiamo poche notizie precise: di certo l'album dei giudici venne composto prevalentemente di cavalieri. Il sistema delle quaestiones venne esteso anche alle province, ma il governatore mantenne il potere di avocare il processo, e l'esclusiva competenza sui reati punibili con la morte. Per tutta l'età del Principato si susseguirono poi leggi e senatoconsulti che aggiunsero nuove fattispecie a quelle previste dalle leggi istitutive delle varie quaestiones, o individuarono nuovi crimini. Per quanto riguarda l'ambitus, una lex Iulia ridusse la pena a una semplice multa e all'interdizione dai pubblici uffici per un lustro; ma comprese nel crimine altre ipotesi, quali le pressioni illecite sul giudice. Un'altra lex Iulia regolò il crimen vis. In particolare, nella vis publica ricaddero numerose ipotesi di intralcio alla giustizia e allo svolgimento di pubbliche funzioni: violazioni del diritto alla difesa o alla provocatio da parte di giudici e governatori, turbativa delle procedure elettorali, ecc. Data l'eterogeneità delle fattispecie previste, era punita con pene varie, che potevano andare dalla confisca di un terzo dei beni, all'esilio, per arrivare fino alle forme più infamanti di pena capitale per i meno abbienti. L'omicidio comprese nuove fattispecie, tra le quali l'uccisione dello schiavo, la castrazione e il procurato aborto. Il Senatoconsulto Silaniano stabilì che gli schiavi che si trovassero sotto il tetto del padrone assassinato dovessero essere giustiziati, indipendentemente dalla loro partecipazione al delitto. Per il parricidio venne ripristinata da Augusto l'arcaica poena cullei (= pena del sacco), che prevedeva l'annegamento del reo Probabilmente solo in quest'epoca si aggiunse alla condanna la raccapricciante aggiunta dell'inserimento nel sacco di un cane, un gallo, una vipera e una scimmia. Cfr. Cantarella, I supplizi

242 Nel crimine di falso venne compreso anche la falsificazione di pesi e misure, la subornazione di testimoni, la simulazione di parto. Era punita con pene che variavano dalla deportazione alla crocifissione. La calumnia comprese nell'età del Principato nuove fattispecie, tra le quali l'abbandono ingiustificato dell'accusa (tergiversatio). Per crimen repetundarum, un tempo reato tipico dei governatori provinciali, si intese ora la malversazione da parte di pubblici ufficiali. La pena prevista era la restituzione del quadruplo, unita alla deportazione. L'estorsione compiuta da pubblici ufficiali venne invece definita crime concussionis. Per i meno abbienti poteva comportare la pena capitale. Il crimen maiestatis, oltre alle fattispecie di attentato alla sicurezza dello Stato previste dall'ordinamento repubblicano, comprese anche la lesa maestà, punibile con la morte, cioè un'offesa alla persona del principe o dei suoi familiari, crimine dai contorni indeterminati che poteva servire a colpire qualunque oppositore. Furono individuate nuove figure di reato, tra le quali lo stellionatus (truffa ed ipotesi di raggiro di vario tipo), la ricettazione e la violazione di sepolcro. In linea generale, si restrinse la possibilità di farsi giustizia da sé, e le stesse azioni penali private vennero progressivamente trasformate in azioni pubbliche. Per quanto riguarda il furto, talune ipotesi qualificate (l'abigeato, il furto con scasso, il borseggio, il furto notturno) vennero considerate ormai dei crimini. Lo stesso accadde per alcune ipotesi di iniuria, intesa ormai non solo come lesione fisica, ma anche morale (oltraggio al pudore, vilipendio di magistrati, eccetera). Venendo meno la distinzione fra crimini e delicta, possiamo d'ora in avanti parlare complessivamente di diritto penale, nel senso moderno del termine. Augusto istituì anche due nuove corti speciali: un'effimera quaestio de annona, che represse l'accaparramento di generi alimentari e l'aggiottaggio con una multa; e una de adulteriis. Quest'ultima perseguiva i rapporti sessuali con donne sposate, quelli con donne nubili di buona fama (stuprum), e il favoreggiamento di questi comportamenti (lenocinium). L'accusa contro gli adulteri doveva essere portata dal marito della donna o dal padre. Il marito tradito, che non avesse subito divorziato e poi accusato la donna, era passibile a sua volta dell'accusa di favoreggiamento. I colpevoli erano confinati in isole, e subivano la confisca di parte della dote e del patrimonio. Il Senato, riunito alla presenza dei consoli, esercitò fino alla seconda metà del II secolo competenze penali di primo grado e di appello, per delega delcapitali in Grecia e a Roma (1991), 264 ss.

243 l'imperatore. La sua giurisdizione riguardò soprattutto i reati politici e quelli contro la pubblica amministrazione, e si esercitò inoltre sui crimini commessi da membri dello stesso ordine senatorio. 14 Anche il principe, assistito dal suo consiglio, funse da organo giurisdizionale. Questa forma di giustizia penale domestica venne ovviamente avversata e temuta dal Senato. Tra i funzionari cui il princeps delegò il proprio potere giurisdizionale in campo criminale, il praefectus Urbi estese, alla fine del II secolo, il proprio territorio di competenza fino a cento miglia da Roma. Sul resto d'italia aveva invece giurisdizione il praefectus praetorio. Il prefetto dell'annona provvedeva alla repressione delle frodi alimentari. Quello dei vigili puniva la criminalità comune (rapine, furti, eccetera). Nelle province la giurisdizione penale era esercitata, con ampi poteri discrezionali, dai governatori. Essi esercitavano l'ius gladii, cioè il potere di vita o di morte nei confronti dei nemici dello Stato e dei criminali, delegato dal principe. Questo consentiva loro di comminare senz'altro la pena di morte nei confronti dei sudditi. Il supplizio di cittadini richiedeva invece una specifica delega, in mancanza della quale, il condannato poteva chiedere di essere inviato a Roma per essere giudicato. Alla fine del II secolo, i governatori provinciali ottennero il potere di condannare a morte e ai lavori forzati anche i cittadini, e la facoltà di rigettare gli appelli proposti dagli autori di crimini di grande allarme sociale. Le forme processuali della cognitio criminale erano estremamente differenti da quelle repubblicane. Il processo, che non richiedeva necessariamente una denuncia da parte del privato cittadino, non era più accusatorio, come nelle quaestiones perpetuae, ma aveva uno spiccato carattere inquisitorio. Esso si sviluppava e procedeva per impulso del funzionario giudice, che aveva piena libertà d'indagine, non essendo tenuto ad attenersi alle prove che gli venivano sottoposte. Caratteristica delle procedure extra ordinem fu la possibilità dell'avocazione: in ogni momento ciascuno degli organi gerarchicamente superiori al funzionario giudice poteva richiamare il processo alla propria cognizione. Il principe esercitava tale potere anche sui processi che si svolgevano davanti alle quaestiones. Un'altra peculiarità del processo criminale imperiale fu la variabilità e discrezionalità delle pene, all'interno di criteri generali fissati dall'imperatore. Il giudice doveva di solito tener conto di una serie di circostanze aggravanti o attenuanti, quali i precedenti penali, o la condizione sociale del reo. In parti- 14 Cfr. Arcaria, Senatus censuit. Attività giudiziaria ed attività normativa del Senato in età imperiale (1992), 15 ss.

244 colare, doveva graduare diversamente le pene fra gli schiavi, i liberi di modeste condizioni sociali (humiliores), e i notabili (honestiores). In età adrianea la legislazione imperiale in materia criminale fu caratterizzata da più raffinati criteri di valutazione delle circostanze, dei moventi, e della qualificazione giuridica dell'atto. 15 Si ebbe un tentativo di razionalizzare e insieme moralizzare il sistema delle pene afflittive, che avrebbero dovuto costituire una retribuzione del male, più che un esempio terribile. Applicando i dettami della morale stoica, il giudice doveva valutare le motivazioni dell'azione criminosa, più che gli esiti. Ad esempio andava condannato per omicidio anche chi avesse solo ferito, avendo però l'intenzione di uccidere. Mentre nell'età tardo-repubblicana la pena capitale era diventata una punizione pressoché teorica, poiché si concedeva all'accusato come alternativa l'esilio, il Principato vide una ripresa in grande stile delle esecuzioni, anche nelle forme più terribili (summa supplicia). Venivano ampiamente applicate la crocifissione, la condanna ad bestias (cioè ad essere sbranato nel circo), la cremazione, la fustigazione e la flagellazione. Queste forme particolarmente efferate di pena di morte erano riservate agli humiliores. Altre punizioni molto usate furono la deportazione e il domicilio coatto. I condannati a pene corporali o detentive subivano la confisca dei beni e perdevano la capacità giuridica, divenendo schiavi della pena. L'appello, di fatto, sostituì la provocatio ad populum del sistema processuale criminale repubblicano. 16 Ma più che un vero e proprio diritto del cittadino, come il ricorso al popolo, fu una concessione rimessa alla valutazione discrezionale del funzionario superiore. 6. Gli iura personarum. Ordini e classi sociali Per quanto il Principato fosse frutto di una sorta di rivoluzione politica, esso non determinò inizialmente dei sostanziali cambiamenti nelle strutture economico-sociali di Roma. La schiavitù rimase, fino al III secolo, il sistema produttivo fondamentale; la nobiltà mantenne le sue caratteristiche di ceto di grandi proprietari; i cavalieri (almeno in età giulio-claudia) restarono essenzialmente un notabilato composto da uomini d'affari; la plebe romana conti- 15 Cfr. Marotta, Multa de iure sanxit, cit., 171 ss. Nei rescritti di Adriano è evidente il riferimento a tecniche argomentative ricavate dalla dottrina degli status rationales. 16 Inizialmente (nel 30 a.c.), Ottaviano aveva solo ottenuto, nei processi delle quaestiones, il calculus Minervae. Si trattava di un limitato potere di grazia, consistente nell'aggiungere il proprio voto a quello della minoranza favorevole all'accusato, che in caso di parità veniva assolto.

245 nuò a consumare le risorse dell'impero più di quanto non ne producesse. Ma la composizione sociale del Senato dopo i grandi massacri delle guerre civili, le epurazioni, l'immissione di provinciali ed equestri ebbe poco in comune con quella del consesso repubblicano. L'ordine senatorio, che era stato per tutta l'età repubblicana una nobiltà politica, dopo Augusto assunse sempre più i tratti di un'aristocrazia ereditaria, estremamente prestigiosa ma emarginata dall'esercizio del potere. Ne facevano parte anche i figli dei senatori, sicché la divisione fra l'ordine senatorio e quello equestre (un tempo vivaio del Senato ) risultò ancora più netta. Titolo onorifico dei senatori, da Marco Aurelio in poi, fu «vir clarissimus» (= uomo chiarissimo). I cavalieri rimasero invece una nobiltà non ereditaria. Fu da quest'ordine che vennero attinti in buona parte gli ufficiali dell'esercito e i funzionari civili. Perciò più che aristocrazia del denaro, si trasformò lentamente in un ceto dirigente a carattere burocratico. Si può parlare di una specifica carriera equestre, che partiva da funzionari militari, e si sviluppava nell'ambito dell'amministrazione imperiale. Il vertice di questo cursus honorum era rappresentato dalle prefetture. Gli equites furono in genere, rispetto ai senatori, più utili e meno pericolosi per il potere imperiale. D'altra parte, il principe stesso ne selezionava i ranghi, ampliandoli fino a comprendere i magistrati municipali e in genere i possidenti delle province. Il titolo onorifico del cavaliere fu honoratus, ma altri appellativi più specifici erano conferiti ai più eminenti funzionari, secondo il grado raggiunto nell'amministrazione imperiale. Il ceto medio delle province acquistò nell'epoca del Principato una notevole importanza. Profondamente legato ai commerci e alla vita cittadina, esso costituì l'elemento portante della politica di urbanizzazione. La sua prosperità durò fino al III secolo. Successivamente, la crisi economica agricola e la crescita dell'apparato amministrativo coinvolsero anche le città. Quindi i membri dei senati locali furono trasformati in un ceto di possidenti-esattori, obbligati a raccogliere le imposte, anticipando in proprio il gettito fiscale. I plebei nel senso ristretto di cittadini poveri furono esposti alle conseguenze della concentrazione fondiaria, inesorabilmente ripresa dopo la conclusione dell'esperimento graccano. A varie riprese i principi tentarono, con rilevanti ma effimeri successi, una politica di sostegno ai ceti medi agricoli, mediante la concessione di prestiti agevolati per l'acquisto di terre. Ma nonostante questo, molti furono espulsi dalle campagne ed ingrossarono le fila del proletariato cittadino, o in alternativa dovettero trasformarsi in braccianti. Nel II secolo d.c. si diffuse grandemente l'affitto parcellare: le grandi villae rusticae, coltivate da sq uadre di schiavi, vennero suddivise in fondi di mode-

246 ste dimensioni, dati in locazioni a coloni liberi, e talvolta agli stessi schiavi. 17 Gli schiavi non costituivano una classe nel senso moderno del termine, ovvero un ceto aperto, ma sostanzialmente una classe ereditaria. La loro condizione giuridica era omogenea, ma al loro interno si potevano distinguere ceti e funzioni ampiamente differenziati. Gli schiavi di città, più vicini al padrone, erano generalmente trattati meglio di quelli rurali, e più facilmente erano in grado di comprare la libertà con denaro tratto dal proprio peculium. Pur essendo giuridicamente considerati oggetti, e non soggetti di diritto, essi erano capaci di contrarre validamente obbligazioni per sé o per i padroni, ed erano responsabili dei loro atti da un punto di vista penale. La compenetrazione di ceti servili e di plebe povera fu tale, da spingere Augusto all'istituzione del praefectus Urbi, per reprimere sedizioni degli strati inferiori della città. La diffusione dell'etica stoica, a partire soprattutto dall'epoca di Nerone, influenzò la politica imperiale in direzione umanitaria, con un'ingerenza crescente nei rapporti fra schiavi e padroni. 18 I liberti, nell'epoca del Principato, costituirono un vero e proprio ceto medio, discriminato socialmente, ma potente da un punto di vista economico. Nella maggior parte dei casi si trattava degli ex-schiavi più capaci, cui era stato concesso di dedicarsi ad attività commerciali e produttive, e che avevano acquistato la propria libertà dal padrone. Era in un certo senso una classe aperta, poiché il figlio di un liberto era ingenuus (= libero per nascita). Esclusi dai diritti politici, sia a Roma che nei municipi, potevano però partecipare ai sacerdozi locali, il che costituiva un segno ambitissimo di successo. 19 Come nelle epoche precedenti, erano tenuti alla reverenza nei confronti del patrono, all'ossequio (cioè ad appoggiarlo ed assisterlo), e alla prestazione di servizi, promessi specificamente prima della liberazione. Alla morte del liberto, il patrono e i suoi successori maschi acquisivano il possesso pretorio di parte del 17 Cfr. Capogrossi Colognesi, Grandi proprietari, contadini e coloni nell'italia romana (I-III d.c.), in Giardina, Società romana e impero tardo antico. Istituzioni, ceti, economie (1986), 339 ss. 18 Cfr, Manning, Stoicism and Slavery in the Roman Empire, in ANRW., II, 36.3 (1989), 1518 ss. Agli inizi del I secolo, una lex Petronia vietò ai padroni di gettare alle belve gli schiavi, senza controllo di un magistrato. Un editto di Claudio sottrasse alla proprietà del padrone lo schiavo malato, abbandonato a morire sull'isola Tiberina. Nerone consentì allo schiavo di rifugiarsi presso una statua dell'imperatore, e invocare l'intervento del prefetto di città, in caso di maltrattamenti gravi, scarsità di vitto, o costrizione a prostituirsi. Antonino Pio vietò l'uccisione ingiustificata di schiavi. A questa tendenza umanitaria faceva da contrappeso anche una politica terroristica, volta a prevenire le sedizioni. 19 Nei municipi, i collegi degli Augustali raccoglievano le élites di condizione libertina. I liberti dotati di un censo equestre potevano essere insigniti dell'onore di portare l'anello d'oro, ottenendo l'equiparazione agli ingenui per quanto riguarda i diritti politici. L'imperatore poteva poi conferire una piena parificazione, con la conseguente estinzione dei poteri del patrono.

247 suo patrimonio. Seguendo una prassi instauratasi già in età repubblicana, i padroni utilizzarono ampiamente forme di affrancamento non corrispondenti alla tradizione civilistica. Gli schiavi affrancati senza le formalità della manumissio vindicta, o di quella testamento, o di quella censu, acquisivano una libertà di fatto, perennemente revocabile. Ma l'importanza sociale dei liberti era tale, che una lex Iulia Norbana stabilì che gli schiavi liberati in modo non formalistico non potessero essere ricondotti alla condizione precedente. Tuttavia non divenivano cittadini, bensì Latini Iuniani. 20 La lex Aelia Sentia, del 4 d.c., stabilì che gli schiavi di età inferiore ai trent'anni potessero essere affrancati solo in via eccezionale, sotto il controllo di apposite commissioni, mediante manumissio vindicta. In caso contrario, la manumissione avrebbe comportato solo la Latinitas Aeliana, equivalente a quella Iuniana. Come abbiamo accennato, nell'età degli Antonini cominciò ad avere riconoscimento giuridico la divisione degli uomini liberi in honestiores e humiliores. La prima categoria comprendeva tutti i notabili: senatori, cavalieri, ufficiali e sottufficiali dell'esercito, veterani, ceti dirigenti municipali, ecc. Essi erano in linea di massima esenti dalle pene più gravi e infamanti, come la crocifissione, i lavori forzati e in genere le punizioni corporali. La seconda categoria comprendeva tutti coloro che erano esclusi dai gruppi privilegiati e avevano un patrimonio inferiore a denari: proletari, contadini, artigiani, piccoli commercianti. 20 Questa sorta di Latinitas artificiale, che non aveva alcun rapporto col nomen Latinum, faceva sì che l'affrancato «vivesse come un uomo libero, e morisse come uno schiavo». Infatti da vivo disponeva di un patrimonio suo proprio, ma non poteva lasciarlo in successione. Alla morte, i beni venivano recuperati dall'ex-padrone, come se si fosse trattato ancora di un peculio servile.

248 CAPITOLO SEDICESIMO LA GIURISPRUDENZA CLASSICA 1. Attività e produzione letteraria dei giuristi Il proposito di Augusto di esercitare una discreta ingerenza nell'attività dei giuristi venne attuato in due modi. Il primo fu la concorrenza esercitata dalle nuove fonti del diritto, e in modo particolare dai rescritti, nei quali lo stesso imperatore si presentava in veste di giurisperito. L'altro sistema, ancora più incisivo, consistette nel selezionare un'élite di giuristi, cui venne conferito, a titolo di privilegio, l'ius respondendi ex auctoritate principis: l'autorizzazione a dare responsi scritti e sigillati, coperti dall'autorità dell'imperatore. Nell'età repubblicana nessuno avrebbe potuto rilasciare brevetti del genere: era l'opinione pubblica a riconoscere a certi giuristi un'autorità tecnica e sociale più o meno ampia, attribuendo loro la funzione di leaders del sistema giurisprudenziale. Introdurre l'ius respondendi significava dirigere lo sviluppo di questo dibattito perenne, sovrapporre l'autorità pubblica del principe a quella privata dei tecnici. Pur non essendo equiparati ai rescritti, i responsi dei giuristi patentati erano destinati a prevalere sugli altri pareri privati, rimanendo quelli più significativi al fine di iura condere (= dar vita alle norme). Gaio riferisce che un rescritto di Adriano rese ufficialmente vincolante il parere di tali giuristi, ma solo se unanime. 1 In caso di dissensi, il giudice poteva decidere liberamente. Come i giuristi delle epoche precedenti (i veteres = antichi), anche quelli del I secolo furono per lo più di estrazione senatoria e di origine romano-italica. Dal II secolo si nota però una presenza crescente di provinciali, soprattutto d'origine orientale, e di cavalieri. Tra questi ultimi, il primo insignito dell'ius respondendi fu Masurio Sabino (sotto Tiberio), rimasto a lungo un caso isolato. Dall'epoca di Adriano, la burocratizzazione dell'élite dei giuristi cominciò a 1 Gai. 1.7.

249 farsi evidente. La professione venne esercitata più per conquistare posizioni all'interno dell'apparato amministrativo, che per segnalarsi agli occhi del popolo e del Senato. Tuttavia la giurisprudenza cercò di mantenere una certa autonomia: il principe aveva bisogno del sapere e dell'autorevolezza dei prudentes, ed essi furono in grado a loro volta di condizionare la politica del diritto. Dovettero però affrontare la dichiarata ostilità di imperatori autoritari come Caligola e Claudio. Il primo si illuse di potere completamente superare il sistema giurisprudenziale mediante i rescritti imperiali; il secondo valorizzò l'autorevolezza degli avvocati a scapito dei giuristi. 2 I giuristi classici continuarono a dedicarsi soprattutto all'attività del respondere, abbandonando in buona parte il cavere e l'agere a notai ed avvocati. Al di sotto degli esperti più importanti muniti oppure non di brevetto che agivano e si formavano essenzialmente a Roma, esisteva uno stuolo di giurisperiti di rango inferiore. Essi esercitavano la funzione di consulenti privati, consiglieri dei funzionari e insegnanti di diritto. Soprattutto in età tardoclassica, formare i pratici del diritto divenne uno dei compiti fondamentali dei giuristi, e in funzione di questo fu necessario anche comporre testi di carattere elementare. Le forme della letteratura giurisprudenziale classica sono essenzialmente le seguenti. 3 A) Le antologie casistiche: raccolte di responsa, esposti seguendo generalmente l'ordine edittale; di quaestiones (cioè di casi di scuola); di epistulae (carteggi su problemi vari di diritto). Rispetto alla letteratura repubblicana, si dava maggiore spazio alla spiegazione della ratio, e alla discussione dei pareri dei giuristi del passato. Un notevole sviluppo ebbero i digesta, opere di esposizione sistematica del diritto onorario e di quello civile. Essi combinavano responsi e questioni, accorpati secondo l'ordine dell'editto pretorio, con una seconda parte di commenti a leggi, senatoconsulti, costituzioni. 2 Cfr. Suet., Cal., 34.2: «Quanto poi ai giuristi, dando a intendere che avrebbe abolito ogni uso della scienza, spesso si vantò che accidenti avrebbe fatto in modo che nessuno potesse dare responsi tramite lui»; Sen., Apocol., 12.2: «(al funerale di Claudio) Agatone e pochi avvocati si disperavano, straziati dal dolore. Invece i giuristi riemergevano dalle tenebre, pallidi, gracili, mezzi morti, come dei resuscitati». 3 Sulla tipologia delle forme letterarie e la loro trasmissione, cfr. in generale Guarino, L'esegesi delle fonti del diritto romano, I (1968); Grelle, I poteri pubblici e la giurisprudenza fra Augusto e gli Antonini, in Pani, Continuità e trasformazioni fra repubblica e principato (1991), 249 ss.; Schulz, Storia, cit., 250 ss.

250 B) I commenti alle opere dei maggiori giurisperiti, talora sotto forma di recensioni polemiche (notae). Molti studiosi, sotto forma di commentari sistematici alle opere di grandi giuristi del passato, si cimentarono nell'esposizione dell'intero diritto civile. Servirono da modello soprattutto i libri iuris civilis di Quinto Mucio e di Masurio Sabino: Pomponio, per esempio, dedicò ad Sabinum un enorme commento in 35 volumi. C) I commenti agli editti, in primo luogo naturalmente a quello del pretore urbano, che ne seguivano l'ordine degli argomenti. D) Le monografie, spesso in un solo rotolo di papiro (libri singulares) su specifiche problematiche, istituti, leges, o senatoconsulti. E) I libri de officio, cioè i manuali sui compiti di magistrati e funzionari (console, proconsole, prefetto del pretorio, eccetera), testimonianza di un nuovo interesse per il diritto pubblico, soprattutto in età severiana. F) La letteratura isagogica, cioè le opere volte a introdurre allo studio. Queste forme letterarie, poco degne di un giurista dell'età repubblicana, furono anche dovute alla creazione di un capillare apparato amministrativo, che richiedeva funzionari non sprovvisti di cultura giuridica. I Libri tres iuris civilis di Sabino sono la prima opera del genere a noi nota. Nel campo del diritto civile, costituirono il manuale di riferimento della sua scuola. Dal II secolo si diffusero anche manuali istituzionali, capaci di offrire una visione razionale e completa dell'ordinamento. L'esposizione si sviluppava in forma generale e astratta, senza ricorrere sostanzialmente al metodo casistico. G) Le raccolte di massime e definizioni (regulae, definitiones, sententiae) erano forme letterarie elementari, che conobbero grande fortuna soprattutto al tempo dei Severi. I giuristi si mossero molto più di frequente che nel passato in una logica sistematica, frutto tipico di un insegnamento formalizzato. Ma, come si può arguire da questa panoramica dei generi letterari, la ricerca del sistema non fu almeno prima dell'età degli Antonini un problema epistemologico fondamentale. L'ordine normalmente utilizzato nella letteratura di età classica fu all'incirca lo stesso dell'editto, le cui materie si susseguivano senza un rigoroso criterio razionale. Solo con Gaio abbiamo il chiaro esempio di una scrittura

251 diversa, sostenuta dallo schema dialettico della divisio. 2. Il problema del metodo nell'età del Principato Fatte queste premesse generali sulle attività e le forme letterarie, resta da chiarire quali fossero le tecniche di interpretazione che guidavano il giurista nella soluzione dei casi, i criteri ermeneutici che egli apprendeva come uditore, e poi a sua volta applicava. Il giurista dell'età classica restò ancorato alla tecnica base dell'astrazione, 4 all'uso dell'analogia, all'orientamento casistico, che affondava le radici nello statuto aristocratico della sua arte. Come abbiamo visto, niente era più estraneo alla sua mentalità, che voler ricavare le regole deducendole da principi generali, presi come assiomi. Nell'elaborare il responso, la trama del suo ragionamento rimase sostanzialmente nascosta dall'auctoritas. Il cliente doveva accettare il risultato, mentre il procedimento tecnico era semmai oggetto di valutazione da parte degli uditori. In separata sede essi potevano discutere degli schemi di ragionamento che il maestro aveva applicato alla fattispecie, e delle diverse ipotesi di soluzione, prospettate da lui o richiamate dai pareri di giurisperiti precedenti. La dialettica venne utilizzata nella tecnica del responso, forse più che nell'età repubblicana, ma non in modo privilegiato. La scissione del diritto, nella sua totalità, in concetti contrapposti divenne invece la via maestra per la manualistica istituzionale. Per analogia con le tecniche oratorie, alcuni autori definiscono il modo di procedere dei giuristi romani metodo topico, intendendo dire che, come gli avvocati e più in generale gli esperti di retorica non deducevano i loro concetti da principi generali, ma argomentavano per problemi concreti. 5 Certamente i giuristi classici usarono varie metodologie ricavate dallo studio delle altre arti (filosofia, retorica, grammatica, forse persino medicina, 6 compresa la tecnica divisoria, le definizioni, i luoghi comuni e la dottrina degli status 7 ). 4 Sulle applicazioni classiche del metodo dell'astrazione, cfr. Vacca, La giurisprudenza nel sistema delle fonti, cit., 126 ss. 5 Cfr. Viehweg, Topica e giurisprudenza (1953; tr. it. 1962), 54 ss. 6 Cerami, La concezione celsina del «ius». Presupposti culturali e implicazioni metodologiche. I. L'interpretazione degli atti autoritativi (1985), 29 ss., ricollega la scepsi di Celso al procedimento metodico-empirico della scuola di Galeno. Le diagnosi mediche di questa scuola erano basate sulla sequenza: autopsia (valutazione diretta dei fatti), istorìa (riconduzione dei sintomi a schemi interpretativi già noti), transitio ad similem (applicazione di soluzioni sperimentate per casi simili). 7 Cfr. Stroux, Die griechischen Einflüsse auf die Entwicklung der römischen Recthswissenschaft, in Atti Congr. int. Dir. rom. Roma, 1 (1935), 124 ss. L'oratore Quintiliano, ad esempio, insegna che sulla

252 Ma è difficile dimostrare una generale dipendenza dei loro metodi da quelli degli oratori. Nel II e III secolo si nota certamente un più ampio rinvio a principi razionali, regole, definizioni astratte, come quella celebre, proposta da Celso per chiarire quali oggetti fossero inclusi o esclusi dal testatore in un legato di suppellettile. 8 D (Cels. 19 dig.): Tuberone cerca di definire il legato di suppellettile in questo modo: un particolare complesso di oggetti approntati da un padre di famiglia per l'uso quotidiano, che non rientri in un'altra categoria specifica (come le provviste, l'argenteria, il vestiario, gli ornamenti, l'attrezzatura del fondo o della casa). Non desta sorpresa che la sua denominazione sia mutata in rapporto ai costumi cittadini e alle usanze. In passato si utilizzavano suppellettili di terracotta, legno, vetro, infine bronzo; ora si usano suppellettili di avorio, di tartaruga o di argento, e anche d'oro, persino con gemme. Perciò occorre guardare alla specie degli oggetti, più che alla materia prima, per classificarli nella suppellettile piuttosto che nell'argenteria o nel vestiario... La disputa muove da un tipico status scripti et volutatis, su come interpretare una disposizione testamentaria. Celso parte da un'improbabile etimologia del termine suppellex, proposta da Labeone (un corredo di oggetti da mettere sotto la tenda di pelle, locato agli ambasciatori che andavano in missione). Poi, come abbiamo visto, introduce una definizione dialettica di Tuberone: dal genere oggetti approntati dal paterfamilias si enuclea la specie oggetti di uso quotidiano e la si distingue dalle specie affini. Nota che sono possibili altre divisioni, ma irrilevanti, in rapporto alle diverse materie prime (di terracotta, di legno, di vetro, eccetera). Ne ricava che è difficile spiegare la sostanza della cosa, in quanto il termine suppellex ha un carattere convenzionale e storicamente variabile. Nel seguito del frammento, si riferisce che per Tuberone il legato si doveva interpretare tenendo conto del significato particolare che il testatore dava al termine suppellettile. Prima di lui, Servio aveva inqualità del reato l'avvocato può applicare questa griglia interpretativa: «La gravità del reato cresce in rapporto a cosa è stato fatto, da chi, contro chi, con quale intenzione, quando, dove come». Sulla base di questo sistema, il giurista Claudio Saturnino evidenzia prima dialetticamente che si possono punire fatti, scritti, atti o intenzioni; poi osserva nella prospettiva topica che «questi quattro generi vanno valutati da sette punti di vista: causa, persona, luogo, tempo, qualità, quantità, evento». Cfr. D pr.-1 (lib. sing. de poenis paganorum), su cui si veda Sposito, Quattuor genera... septem modis: le circostanze del reato in D (Claudius Saturninus De poenis paganorum), in SDHI., 65 (1999), 95 ss. 8 Cfr. Schiavone, Studi sulle logiche dei giuristi romani (1971), 157 ss.

253 vece sostenuto che, pur essendo utile l'indagine sulla volontà del testatore, non bisognava privilegiare l'accezione individuale delle parole, rispetto al loro significato corrente. Il diritto, come il linguaggio, è un fenomeno sociale, che non può valorizzare oltre certi limiti i comportamenti individuali. Nonostante il largo uso delle definitiones nei responsi, Giavoleno ammonisce che «ogni definizione nel campo del diritto civile è pericolosa, perché la si può facilmente contestare». 9 Essa, infatti, è per i giuristi una tecnica di interpretazione come un'altra, uno degli status rationales, da cui si ricavano argomenti in sé discutibili. I maggiori giuristi e in primo luogo Celso, nell'età adrianea ritennero opportuno reagire anche contro una tendenza ricorrente a concepire le regulae come norme fissate una volta per tutte. 10 Per Paolo, giurista severiano, «il diritto non dev'essere ricavato dalla regola, ma la regola dal diritto». 11 In ogni fase della giurisprudenza classica, più ancora che nell'età repubblicana, si respinse la pretesa di fare della giurisprudenza una scienza dogmatica. I giuristi preferirono considerarla, invece, arte del verosimile, dell'utile, dell'aequitas. 3. La giurisprudenza pre-adrianea. Sabiniani e Proculiani Il primo periodo della giurisprudenza classica, che parte dall'età di Augusto e arriva fino a Adriano, fu caratterizzato dall'attività di due scuole rivali, risalenti all'insegnamento di Ateio Capitone e Antistio Labeone. Esse presero tuttavia nome dai successori dei due capiscuola: gli epigoni di Capitone furono detti Sabiniani (o Cassiani ); quelli di Labeone furono definiti Proculiani. Il contrasto si compose solo all'epoca di Adriano, quando Salvio Giuliano, autorevolissimo giurista di estrazione sabiniana, funse da anello di congiunzione col gruppo contrapposto, accogliendone diverse tesi. Grandi personalità della scuola sabiniana furono: Capitone, Massurio Sabino, Cassio, Celio Sabino, Giavoleno, Aburnio Valente, Tusciano e Salvio Giuliano. Caio Ateio Capitone, piuttosto che di diritto privato, si occupò di diritto 9 D (Iav. 11 epist.): «Omnis definitio in iure civili periculosa est: parum est enim, ut non subverti posset». 10 Dice ad esempio Celso parlando della regula Catoniana che «questa regola in certi casi è falsa»: D (Cels. 35 dig.). La regola, formulata da M. Porcio Catone figlio alla metà del II secolo a.c., comportava che il legato invalido al momento della confezione del testamento restasse tale, anche se la causa di invalidità fosse cessata prima della morte del testatore. 11 D (Paul. 16 ad Plaut.).

254 pubblico (scrisse, fra l'altro, De officio senatorio) e pontificio, probabilmente in ossequio all'esibita restitutio reipublicae e alle manifestazioni di conservatorismo di Augusto. Già solo questo poteva bastare a relegarlo in un ruolo di secondo piano rispetto al rivale. Forse il vero fondatore della scuola sabiniana fu Masurio (Massurio) Sabino. Uomo di estrazione sociale modesta era mantenuto dai discepoli solo in età avanzata fu ammesso all'ordine equestre, e primo tra i cavalieri ottenne l'ius respondendi. Come abbiamo detto, i suoi Tre libri di diritti civile, ispirati all'opera di Q. Mucio, furono il testo fondamentale della scuola. 12 Scrisse anche, come il maestro, di diritto pubblico e di ius sacrum. La scuola sabiniana dovette molto a Cassio Longino, tanto da poter essere definita anche cassiana. Il giurista era discendente dell'omonimo cesaricida, e nutrì nostalgie repubblicane, sicché venne esiliato da Nerone. Scrisse Libri iuris civilis. Giavoleno Prisco, vissuto sotto Traiano, fu console, generale e governatore provinciale. Scrisse una raccolta di Epistulae, e commentò sia le opere di Cassio che i libri postumi di Labeone. Pomponio ricorda come capi della scuola proculiana: Labeone, Nerva padre, Proculo, Nerva figlio, Longino, Pegaso, Celso padre, Celso figlio e Nerazio. Di alcuni di essi, vissuti nell'età adrianea, parleremo nel paragrafo successivo. Marco Antistio Labeone, uno dei più grandi giuristi dell'epoca classica, fu di orientamento conservatore, tanto da risolversi a rifiutare il consolato. Abbandonando la capitale per ritirarsi in campagna a studiare sei mesi all'anno, prefigurò un nuovo tipo di tecnico del diritto, distaccato nel suo caso deliberatamente dalla carriera magistratuale. Una certa inclinazione alle divisioni e alle definizioni 13 dimostra il suo legame con i metodi della giurisprudenza tardo-repubblicana. Il ricorso frequente alle etimologie è indizio anche di un interesse per le problematiche dei grammatici. Fu uno scrittore molto prolifico, autore, secondo Pomponio, di quattrocento volumi, fra cui ampi commentari agli editti e alle XII Tavole, libri sul diritto pontificale, raccolte di responsi e di epistole, i Pithanà (= argomentazioni persuasive). Dopo la sua morte venne pubblicata una raccolta di Posteriores. Quando si parla di scuole, non ci si riferisce verosimilmente ad istituti pubblici di formazione giuridica, anche se i locali ove si svolgevano insegnamen- 12 Il loro ordine espositivo, in parte diverso da quello muciano, sembra essere: diritto ereditario, persone, obbligazioni, diritti reali. 13 Come quella famosa di contratto, come «obbligazione reciproca», riportata da Ulpiano in D

255 to e attività rispondente (stationes) venivano forniti dallo Stato. Si trattava piuttosto di gruppi informali in competizione fra loro: sectae, le definisce Pomponio. Celebre, ad esempio, è una controversia fra le scuole, riportata da Gaio (che si proclamava sabiniano). Gai : Secondo Sabino, Cassio e gli altri nostri maestri, è pubere colui che risulta tale da un punto di vista fisico, cioè in grado di generare... Invece gli autori dell'altra scuola ritengono che la pubertà sia un fatto di età, e che quindi sia pubere chi abbia compiuto i quattordici anni. Cercando di interpretare le linee teoriche su cui Proculiani e Sabiniani si divisero per un secolo e mezzo circa, sono state proposte varie teorie, nessuna delle quali ha trovato riscontri attendibili. 14 Pomponio afferma che Capitone era in campo giuridico un tradizionalista, mentre Labeone, più intelligente e colto, tendeva a un atteggiamento fortemente innovativo. Ma è dubbio che questa sia effettivamente una caratteristica peculiare di Labeone, e soprattutto che possa venire generalizzata all'intera scuola. Proculiano erano sia l'ultra-conservatore Nerazio che l'innovatore Celso. Si è pensato quindi che le differenze potessero essere fondate su un diverso orientamento politico. Labeone pur essendo allievo di Trebazio Testa, amico del principe era un nostalgico repubblicano. Capitone aderì invece al nuovo regime, e venne infatti eletto console. 15 Ma nulla prova che i Proculiani abbiano seguito l'orientamento politico del maestro, e che i Sabiniani siano stati invece una sorta di scuola di regime. 4. Da Adriano ai Severi Sotto Adriano il consilium principis finì per funzionare da organo di collega- 14 Si è congetturato che i Proculiani abbiano seguito più fedelmente il metodo casistico, mentre i Sabiniani sarebbero stati più propensi alle definizioni e alla dialettica. Ma proprio il conservatore Nerazio, proculiano, fu autore di una raccolta di Regulae. Si è proposto anche che i Sabiniani si ispirassero a Servio e i Proculiani a Mucio; che i primi seguissero più degli altri l'ius strictum invece dell'equità; o viceversa che i Sabiniani propugnassero il metodo anomalistico (esaltando l'eccezione), eccetera. Cfr. in generale Falchi, Le controversie tra Sabiniani e Proculiani (1981). 15 Gellio (in Nott. Att., ) cita un giudizio di Capitone sul rivale: «In una lettera di Ateio Capitone leggiamo che Labeone conosceva eccezionalmente bene le leggi e i costumi del popolo romano e il diritto; ma soggiungeva era un uomo agitato da una libertà eccessiva e folle, al punto che, quando Augusto era principe e aveva nelle sue mani lo Stato, riteneva valido e accettabile solo ciò che leggeva prescritto e sancito a Roma nei tempi antichi».

256 mento fra giuristi e potere imperiale, accogliendo nelle sue fila i maggiori studiosi. Tuttavia questo non portò a un precoce inaridimento della funzione creativa dei giuristi, con l'affermazione di tendenze dottrinarie, ma anzi si manifestò un orientamento ancor più decisamente casistico. Seguendo la via tracciata da secoli, i giuristi di epoca antoniniana (Nerazio, Celso, Giuliano, Africano, Pomponio, Cervidio Scevola e molti altri) si ritennero depositari di un sapere autonomo, dotato di una tradizione, di tecniche e di un linguaggio a parte, nonostante la collaborazione con il potere imperiale. In quest'epoca dilagarono nell'impero nuovi culti, ma i giuristi non furono influenzati dal dibattito religioso. Si occuparono pochissimo anche delle regole rituali romane (ius sacrum). 16 Viceversa la giurisprudenza e la legislazione imperiale del II e III secolo furono permeate dai valori dell'humanitas, diffusi nelle classi colte dai filosofi stoici e neoplatonici. Educazione, cultura e benessere spingevano le classi dirigenti ad acquisire uno stile di vita più civile. Vivere in modo raffinato, intelligente e virtuoso fu l'ideale del secolo. La massima «dura lex sed lex» (= dura legge, ma legge) non era più adatta ai tempi, sia in campo penale che civile. Si ricercarono quindi regole di giustizia sostanziale (ius aequum), in grado di correggere applicazioni eccessivamente rigide delle norme (ius strictum). 17 L'aequitas (ovvero bonum et aequum) fu quindi il motivo conduttore di tutta la giurisprudenza dell'epoca. Per i giuristi non si trattò solo di una generica interpretazione flessibile delle leggi (benignitas), ma di un criterio ermeneutico fondato sulla necessità di adeguare il diritto romano a valori umanitari e razionali: il rispetto per la persona, la sua dignità e la sua volontà. Si perseguì insomma un'interpretazione giuridica che apparisse ragionevole a tutte le classi colte della cosmopoli, in accordo con la volontà di Adriano di favorirne la fusione. Se necessario, per applicare il criterio ermeneutico dell'equità, il caso all'esame del giurista veniva distinto dagli altri simili e risolto con maggiore flessibilità; oppure veniva proposta una regola nuova. Un'applicazione del principio di equità è, ad esempio, in un frammento di Celso, nel quale il giurista opera un distinguo per tutelare il soggetto più debole. D (Cels. 12 dig.): Se un liberto aveva giurato di fornire al patrono 16 Lo stesso ius pontificium venne ormai inteso come il settore dell'ius civile sul quale si era esercitata l'attività dei pontefici in quanto esperti di diritto: in primo luogo le formule negoziali del più antico diritto di famiglia. 17 Cfr. Palma, Humanior interpretatio. Humanitas nell'interpretazione e nella normazione da Adriano ai Severi (1992).

257 qualsiasi prestazione lavorativa che questi gli avesse voluto chiedere, la richiesta del patrono sarà valida solo se equa. Generalmente, infatti, chi si sottopone al volere di un altro, lo fa perché pensa che questi deciderà onestamente, non perché vuole obbligarsi oltre ogni limite. S'intende che l'adattamento delle regole alle esigenze sociali doveva essere ricollegato alla ratio, cioè a una ragione civile avvertita come tale dai Romani; o a una più comprensiva ragione naturale, valida per tutto l'impero. 18 In altri termini, questa naturalis ratio poteva essere variamente giustificata; la si poteva ritenere come il sistema dei valori di fatto prevalenti nelle classi colte della cosmopoli; o addirittura come una legge universale, che prescrive i comportamenti obbiettivamente giusti. La prima accezione è quella pragmatica di Gaio; vedremo invece trionfare la seconda, propriamente giusnaturalistica, nei giuristi severiani, e soprattutto in Ulpiano. In epoca adrianea si affermò il concetto che il diritto dovesse radicarsi nella ragione, non nella tradizione, e che l'interpretazione dovesse ispirarsi a una certa larghezza. Nessuna legge doveva essere incompatibile con la natura umana e con l'utilitas generale, o alla lunga sarebbe diventata inapplicabile. 19 Nella ricerca della giusta soluzione del caso, si doveva sottoporre a indagine razionale persino le fonti normative imperiali, ricercando la vera voluntas del legislatore. La critica razionale non risparmiò nemmeno i fondamenti più sacrosanti della convivenza civile: l'ordinamento familiare, il cui patriarcalismo estremo e la cui misoginia sono denunciati da Gaio. Lo stesso Adriano prese atto che la concessione della cittadinanza non poteva comportare il sorgere della patria potestas, istituto irrazionale e improponibile per chi non fosse stato formato nella tradizione di Roma. 20 Nerazio Prisco, di scuola proculiana, fu console e membro del consilium di Traiano (che pensò in certi momenti a nominarlo suo successore) e di Adriano. Membro di quell'aristocrazia italica che aveva abbattuto Domiziano e sostenuto l'affermazione degli Antonini, politicamente si identificò nella speranza di una conciliazione fra principatus e libertas. Da un punto di vista filosofico, come molti senatori tradizionalisti, si ispirò all'etica stoica, che Seneca aveva collegato ai valori romani della dignità e della fides. 21 Nerazio ritenne 18 Cfr. D (Cels. 17 dig.): «Ciò che la natura proibisce, nessuna legge può confermare». 19 «Le leggi vanno interpretate con una certa benignitas, perché possa conservarsi»: D (Cels. 29 dig.). 20 Gai. 1.55; 190. Cfr. Casavola, Giuristi adrianei, cit., 199 ss. 21 Soprattutto nella valutazione del dolo è evidente l'influenza del moralismo volontaristico di Seneca: cfr. D (Ner. 4 membr.): «Al riguardo, bisogna applicare in modo generalizzato questa regola: che il raggiro venga comunque punito, anche quando produce danno solo a chi

258 che la giurisprudenza avesse ormai raggiunto un livello di stabilità e di perfezione tale, da potersi porre il problema della certezza del diritto. Il diritto doveva consistere di concetti definiti, sintetizzabili in regole dogmatiche, coerenti con i principi generali che la tradizione romana aveva fissato. L'autorità non necessariamente razionale delle regole doveva segnare un limite per ogni possibile evoluzione dell'ordinamento. 22 Sottomettere la creatività del giurista ai valori della tradizione, era forse anche un modo per richiedere un eguale senso del limite all'attività normativa del principe. Reagendo al pragmatismo scettico, che investì ai suoi tempi tutti i campi dello scibile, pubblicò quindici libri di regulae (= regole, principi). Scrisse anche una raccolta di Responsa, una seconda raccolta di responsi intitolata Membranae (= fogli di pergamena), ed altre opere. Giuvenzio Celso, figlio e discepolo di un giurista omonimo, e come lui caposcuola proculiano, fu console e fece parte del consilium di Adriano. Da giovane prese parte a una congiura contro Domiziano. Compì studi retorici (e forse fu allievo di Quintiliano). Il suo orientamento filosofico fu decisamente pragmatico e scettico. Singolare è l'aggressività che Celso rivolse contro le regole consolidate e i pareri di altri giuristi, per affermare la sua visione innovatrice e anti-dogmatica del diritto. 23 Punti centrali del suo pensiero sono l'applicazione del criterio dell'aequitas in chiave evolutiva, e la rivendicazione della funzione creatrice della giurisprudenza, anche nei confronti dei dati normativi della legislazione imperiale. Celebre è la sua definizione del diritto come arte dell'equità («ars boni et aequi»). Nella giurisprudenza, come negli altri campi dello scibile, si era affermata in età adrianea la sfiducia nella possibilità di imporre un metodo unificante per tutte le scienze. Per ars non si intendeva più, quindi, una scienza a base sistematica, ma semplicemente una disciplina intellettuale con un oggetto e un fine determinato, che richiedeva l'apprendimento di metodi peculiari. Il giurista era operatore ( artefice ) di una disciplina teorico-pratica, la cui differenza specifica rispetto alle altre arti consisteva nel fatto che si occupava dell'equità. Per il contemporaneo ma più anziano Nerazio, esponente dell'aristocrazia italica più conservatrice, l'equità era la sostanziale rispondenza ai valori della tradizione giuridica, che il responso non poteva mettere in discussione. Per Celso, invece, il giurista dovelo ha commesso». 22 D (Ner. 6 membr.): «E poi non bisogna indagare sulle ragioni di ciò che si costituisce come diritto, altrimenti molte cose che sembrano certe sarebbero sovvertite». 23 La sua condanna del dogmatismo si inserisce in un più generale conflitto che all'epoca opponeva i sostenitori dell'esperienza a quelli della regola razionalistica, come in grammatica (anomalisti contro analogisti), o in medicina (metodici ed empirici contro dogmatici). Cfr. Scarano Ussani, Valori e storia nella cultura giuridica fra Nerva e Adriano. Studi su Nerazio e Celso (1979), 122 ss.

259 va valutare i casi a lui sottoposti, e le norme consolidate, molto liberamente. 24 I 39 libri di Digesta, in parte notevole dedicati allo ius honorarium, sono l'opera maggiore, molto utilizzata nella compilazione giustinianea. Salvio Giuliano, nato in Africa, fu di scuola sabiniana (era allievo di Giavoleno). Venne eletto console, e fece parte del consiglio di Adriano. Come abbiamo detto, a lui fu affidata la redazione di un testo ufficiale dell'editto perpetuo. Le sue opere esercitarono subito una profonda influenza, e in epoca giustinianea fu considerato il più importante fra i giuristi del passato. I Digesta, in ben 90 volumi, sono la sua opera fondamentale e, per quanto si possa giudicare dai frammenti pervenutici, il capolavoro della giurisprudenza classica e il modello delle Pandette giustinianee. In una prima parte viene esposto, secondo l'ordine edittale, il diritto onorario e quello civile; segue un'analisi di varie leggi e costituzioni. Il tutto è corredato da un enorme apparato casistico. Fra Adriano e Marco Aurelio visse Sesto Pomponio, autore di ampi commentari a Sabino e all'editto (in 150 libri). Fra le altre sue opere, è per noi di particolare interesse l'enchiridion, un manuale notevole per il lungo excursus storico, che riportiamo in Appendice. Incontrò molto favore nell'età postclassica, essendo probabilmente considerato lo scrittore classico più chiaro e dogmatico, dopo Gaio. Dell'età degli Antonini è appunto Gaio, del quale non sappiamo quasi nulla, neanche il nome. Infatti Gaio era un prenome, il più diffuso a Roma, e questo, unitamente alla sua conoscenza del greco, ha fatto supporre che fosse un provinciale che aveva ottenuto la cittadinanza. 25 A un'analoga conclusione spingono anche la grande consapevolezza che aveva del diritto provinciale e l'insistenza in tema di ius gentium, improntato a una ragione naturale, capace di rendere compatibili sistemi giuridici diversi. Forse perché tagliato fuori dal dibattito fra i grandi giuristi, che si svolgeva soprattutto a Roma, egli si dimostra anacronisticamente legato alla scissione fra le due sectae, dichiarandosi sabiniano e indicando i giuristi proculiani ancora come «autori dell'opposta scuola». Il suo manuale di Istituzioni, elaborato tra Antonino Pio e Marco Aurelio, fu poco studiato all'epoca, ma divenne celebre in età postclassica, proprio perché elementare, esauriente e rigidamente inquadrato in schemi dialettici. Quindi questo semplice manuale finì per costituire uno strumento didattico diffusissimo e il modello per le Institutiones della compilazione di Giustiniano. L'opera, forse risultato di una parziale rielaborazione di un'opera di età 24 Cfr. Scarano Ussani, Empiria e dogmi (1989), 46 ss. 25 Honoré, Gaius, a Biography (1962), 70 ss., ipotizza che fosse emigrato a Roma.

260 giulio-claudia, sembra collegata a un insieme di monografie su specifici argomenti, che dovevano costituire oggetto di corsi speciali. Consta di quattro libri, nei quali tutto il diritto viene classificato in tre parti, secondo una successione di argomenti destinata a un grande successo: 1) le personae, cioè gli status giuridici degli individui; 2) le res, cioè le cose, sia materiali che immateriali, ovvero incorporales, espressione che Gaio usa per le collettività di beni come l'eredità, e per le obbligazioni; 3) le actiones, cioè le azioni processuali. È l'unica opera del periodo del Principato che ci sia pervenuta quasi integra, tranne qualche lacuna e qualche probabile alterazione postclassica. La sua importanza per i moderni è quindi grandissima: ad esempio, è praticamente l'unica fonte che descriva come funzionavano le legis actiones, e ci consente di capire come era strutturato il processo formulare. Il testo ci è pervenuto per merito del tedesco Niebuhr, che nel 1816, studiando nella Biblioteca Capitolare di Verona un'opera di San Girolamo, si rese conto di trovarsi tra le mani un palinsesto. Poté quindi riemergere un manoscritto del V secolo contenente il manuale di Gaio, del quale fino ad allora si possedevano pochi frammenti grazie al Digesto di Giustiniano. Purtroppo l'uso dei reagenti distrusse una parte del testo. Ma è stato comunque possibile arrivare ad un completamento dell'intera opera, attingendo da altre fonti: un'epitome contenuta nella barbarica lex Romana Wisigothorum, una parafrasi di un maestro del V secolo scoperta ad Autun, e vari frammenti di papiro ritrovati in Egitto. Fra l'altro, Gaio è da ricordare anche come autore di commenti ai vari editti, a Q. Mucio, alle XII Tavole, di monografie e di opere elementari. In quest'ultimo ambito, a parte le Institutiones, egli scrisse una raccolta di Regulae. Si attribuiscono anche a lui le Res cottidianae, o Aurea, un manuale per uso dei pratici, in genere considerato una semplificazione postclassica delle Istituzioni. Vedremo più avanti che Gaio (con Papiniano, Paolo, Ulpiano e Modestino), fu tra i pochissimi giuristi che nel V secolo potevano essere utilizzati nel corso di un processo. 5. La giurisprudenza tardo-classica Nel cuore della crisi del III secolo ha vita l'ultima fase del grande pensiero giuridico romano: la giurisprudenza tardo-classica, che si sviluppa ed ha bruscamente termine nell'ambito della dinastia dei Severi ( ). 26 Può essere considerata meno originale di quella precedente, ma è di particolare inte- 26 Cfr. Honoré, The Severan Lawyers: a Preliminary Survey, in SDHI., 28 (1962), 162 ss.

261 resse, in quanto si sforza di adattare ai canoni del periodo classico una realtà sociale ed economica in radicale mutamento. Le si adatta anche l'appellativo di burocratica, perché i suoi maggiori rappresentanti per lo più di rango equestre furono ai vertici dell'apparato amministrativo, e collaborarono direttamente con l'imperatore. Nell'età dei Severi, il giurista fu un collaboratore stretto del potere imperiale, un burocrate, ma anche un insegnante, nell'ambito delle scuole di diritto diverse dalle tradizionali sectae. Forse erano già istituti pubblici di formazione, una sorta di facoltà giuridiche con un curriculum di studi prefissato, presenti a Roma e nelle maggiori città: un'innovazione, che dimostrerebbe come la professione del giurista non avesse più carattere aristocratico. Nel II-III secolo, sotto la dinastia antoniniana e quella severiana, si radicarono ancora di più nella cultura romana i grandi temi umanitari dell'etica stoica, congiunti con l'idea dell'assolutismo cosmopolitico. Lo Stoicismo si prestava anche a fungere da ideologia burocratica per eccellenza, col suo amore per la disciplina, la ragione, lo spirito di servizio, la gerarchia per merito. Sotto i Severi, i giuristi di corte interpretarono la loro arte come un tentativo di comprendere, al di là del diritto positivo, anche quello naturale. Quindi la felice distinzione di ruoli fra giurisprudenza e morale cominciò alla fine a vacillare. Il più eminente giurista dell'epoca tardoclassica viene considerato Emilio Papiniano, forse congiunto di Giulia Domna, moglie di Settimio Severo. Se la notizia è vera, la sua origine potrebbe essere siriaca. Diresse l'ufficio a libellis e fu prefetto del pretorio. Deposto da Caracalla, fu giustiziato nel 223, si disse perché avrebbe disapprovato l'assassinio di Geta. Scrisse soprattutto opere casistiche (Quaestiones, Responsa, Definitiones, eccetera) e commenti Ad Sabinum e Ad edictum. A partire dal Basso Impero venne considerato il modello cui ogni giurista doveva ispirarsi, da un punto di vista sia tecnico che morale. Giulio Paolo, di probabile origine italica, fu assessore di Papiniano. Divenne responsabile dell'ufficio a memoria e fu membro del Consiglio sotto Severo e Caracalla. Esiliato da Eliogabalo, fu prefetto del pretorio sotto Alessandro Severo, insieme con Ulpiano. Scrisse numerosissime opere, molto studiate dai postclassici, fra le quali: Notae ai Digesta di Giuliano, alle Quaestiones e ai Responsa di Papiniano, ai Pithanà di Labeone, ecc. Si manifestai in lui la propensione a risistemare i risultati della tradizione casistica, per renderla utilizzabile per un pubblico meno colto che in passato. In particolare nei suoi Libri tres manualium emerge l'intento di addestrare le nuove leve di giuristi a raccorda-

262 re il diritto romano con la prassi giudiziaria delle province. 27 Particolarmente nota è la sua classificazione del diritto sulla base della diairesi ius commune/ius singulare. D (Paul. sing. De iure singulari): Regime giuridico speciale è quello che, per un particolare motivo di utilità, è stato introdotto dalle fonti del diritto, contro i dettami della ragione. Sappiamo che le XII Tavole vietavano discriminazioni ingiustificate di singoli cittadini (privilegia). Sembra che nel Principato per privilegio venisse inteso un atto normativo concernente una disposizione particolare, a vantaggio di una categoria o anche di un singolo (beneficium). 28 Ai privilegi e ai benefici (ius singulare) si contrappone il diritto comune, sicché quanto è stato introdotto contro la ragione giuridica non è soggetto a interpretazione analogica. 29 Domizio Ulpiano nacque a Tiro, non lontano quindi da Berito (Beirut), sede di una famosa scuola di diritto. 30 Fece parte del circolo di intellettuali di orientamento neoplatonico raccolti intorno a Giulia Domna. Fu assessore di Papiniano, insieme con Paolo. Esiliato da Eliogabalo, venne richiamato dal giovane Alessandro Severo, influenzando profondamente il suo programma normativo e politico. 31 Fu quindi magister libellorum, membro del Consiglio, poi prefetto del pretorio. Venne ucciso dai pretoriani, sotto gli occhi dell'imperatore, nel 223. Anch'egli fu scrittore prolifico, ma rispetto agli altri meno creativo. Compose imponenti commentari sistematici all'editto (81 libri), e ai Libri iuris civilis di Sabino. Perseguì l'ideale della certezza del diritto, nell'ambito di una monarchia assoluta e centralizzata. Fu quindi tra i pochi ad occuparsi estesamente di diritto pubblico, scrivendo tra l'altro monografie sulle funzioni dei consoli e di diversi funzionari, tra cui il governatore della provincia e il praefectus Urbi. Un terzo del Digesto giustinianeo è composto da suoi frammenti. Più di tutti gli altri giuristi classici, Ulpiano fu permeato da una visione politica as- 27 Cfr. Stein, «Pauli libri tres manualium», in RIDA., 7 (1960), 479 ss. 28 Ad esempio, Augusto concesse ai militari sottoposti alla patria potestà il permesso di disporre per testamento dei beni che avevano ricevuto partendo per il servizio militare (peculio castrense); il procedimento concorsuale della bonorum venditio venne risparmiato ai senatori, ecc. Cfr. in generale Scarano Ussani, Le forme del privilegio. Beneficia e privilegia tra Cesare e gli Antonini (1992). 29 D (Paul. 43 ad ed.). 30 Crifò, Ulpiano. Esperienze e responsabilità del giurista, in ANRW., II.15 (1976), 740, ipotizza che vi abbia insegnato. 31 Cfr. Giangrieco Pessi, Situazione economico-sociale e politica finanziaria sotto i Severi (1988), 89 ss.

263 solutistica, e da una concezione filosofico-giuridica di carattere moralistico e giusnaturalistico. Si tratta di una combinazione di impronta neoplatonica e stoica, che ci viene presentata nel Digesto, in alcuni frammenti di eccezionale importanza, dove vengono definiti il diritto, la giurisprudenza, e la funzione del giurista. D (Ulp. 1 inst.): 2. I settori in cui si articola questa materia sono due, pubblico e privato. Il diritto pubblico attiene alla costituzione dello stato romano, quello privato all'interesse dei singoli: alcune cose sono infatti di interesse pubblico, altre di interesse privato. Il pubblico consiste nei riti sacri, nei sacerdozi e nelle magistrature. Il privato si articola in tre parti: raccoglie infatti le norme di diritto naturale, quelle di diritto delle genti e quelle del diritto civile. 3. Il diritto naturale è quello che la natura ha insegnato a tutti gli esseri animati. Non è quindi caratteristico solo del genere umano... Da esso deriva l'unione tra maschio e femmina, che noi chiamiamo matrimonio. Solo nella tarda epoca classica i giuristi si erano posti il problema di comprendere l'ordinamento statale all'interno dell'ius. Fino a quel momento si era parlato di ius publicum sostanzialmente non per riferirsi al diritto pubblico, ma alle norme introdotte nell'ordinamento da leggi comiziali. Per i giuristi tardo-classici, invece, tutto l'ordinamento pubblico è ormai giuridicizzato: le regole attinenti allo status rei publicae sono norme di diritto, sulle quali il giurista non disdegna di esercitare la propria riflessione. Pubblico e privato sono distinti sulla base dei diversi interessi protetti; ma in ogni caso si determina un rapporto di ius publicum tutte le volte che interviene il popolo, il magistrato, o i sacerdoti. Da tale concezione del diritto pubblico è escluso il processo privato, rimasto tradizionalmente inquadrato nell'ius civile. Notiamo poi una complicazione, rispetto alla dicotomia gaiana fra ius gentium il complesso delle norme che, a un'indagine empirica, appaino comuni a tutti i popoli e ius civile. Quest'articolazione si accresce ora di un terzo elemento: il diritto naturale, distinto da quello delle genti e preesistente ad esso, comune non solo a tutti i popoli, ma a tutte le specie animate. Di fatto, questi principi universali vengono derogati considerevolmente dal diritto delle genti, e ancor più se ne discosta quello civile; ma in linea di principio sono perennemente vigenti. Ciò pone il problema della gerarchia fra norme positive e naturali: in caso di conflitto, quali dovranno prevalere? Un brano delle Institutiones ulpianee illustra come viene impostato, sulla base di questi principi, il problema della schiavi-

264 tù: D (Ulp. 1 inst.): Si tratta di un istituto che trae origine dal diritto dei popoli giacché, secondo il diritto naturale, tutti nascevano liberi, e la manumissione sarebbe sconosciuta se fosse ignota la schiavitù. Ma dopo la diffusione della schiavitù con il diritto dei popoli, seguì il beneficio della manumissione. Allora, benché ci chiamassimo uomini con un unico nome naturale, i generi cominciarono ad essere tre per il diritto dei popoli: quello dei liberi, quello opposto degli schiavi e quello dei liberti, cioè di quelli che cessano di essere schiavi. La manumissione è stata introdotta dall'ius gentium, come del resto la schiavitù, non prevista dal diritto naturale. Si tratta di un'affermazione che ha un ampio e complesso retroterra teorico (alcune correnti sofistiche, gli Epicurei, i Cinici, gli Stoici), ma è pur sempre audace, se fatta da un giurista e uomo politico. Ulpiano non dice che la schiavitù sia da condannare o abolire perché in contraddizione con il diritto naturale. Una deroga esplicita ai principi del diritto naturale da parte dell'ius gentium e di quello civile è perfettamente possibile. Ma mettere in discussione la naturalità, e quindi anche l'eternità del sistema schiavistico, 32 prepara la strada all'imminente trasformazione degli status personarum nel Basso Impero. Il contrasto fra diritto e natura (nomos e physis) aveva fin dal V secolo a.c. alimentato un incessante dibattito nella cultura greca, a partire dai Sofisti. Riprendendo queste tematiche, Cicerone aveva affermato: Cic. De rep., 3.33: Esiste di certo una vera legge, la retta ragione conforme alla natura, diffusa tra tutti, eterna... A questa legge non è lecito apportare modifiche, né togliere qualcosa, né abrogarla, e non possiamo esserne esonerati né dal Senato né dal popolo... Non sarà diversa da Roma ad Atene, dall'oggi al domani, ma unica, eterna, immutabile legge, reggerà tutti i popoli in ogni tempo, e un solo dio sarà guida e capo di tutti. La natura, la società umana, gli Dei, sono governati da una Ragione universale ed eterna. Le leggi positive debbono adeguarsi ad una più alta legge naturale, cioè divina. Poiché ognuno appartiene a quest'unica grande cittàmondo, tutti sono moralmente uguali, al di là delle differenze sociali e giuri- 32 Cfr. anche D (Ulp. 43 ad Sab.): «Per il diritto civile gli schiavi non contano nulla. Non così per il diritto naturale, perché per esso tutti gli uomini sono uguali».

265 diche. Mai però, nella cultura giuridica romana, la dialettica legge/natura era andata al di là di riferimenti ideologici, privi di rilevanza normativa. Ulpiano invece sembra sostenere l'effettivo carattere giuridico del diritto naturale, e quindi la capacità di influenzare l'interpretazione giurisprudenziale e le sentenze dei tribunali. L'impostazione giusnaturalistica, da trasmettere alle nuove generazioni, è ovviamente più marcata nelle opere elementari, in particolare nelle Institutiones ulpianee, dove probabilmente per la prima volta un giurista si proclama maestro di morale, definendosi sacerdote del diritto e vero filosofo. D pr.-2 (Ulp. 1 reg.): La giustizia è la costante e perpetua volontà di dare a ciascuno il suo. I precetti del diritto sono questi: vivere onestamente, non nuocere agli altri, dare a ciascuno il suo. La giurisprudenza è la conoscenza delle cose divine e umane, la scienza del giusto e dell'ingiusto. D (Ulp. 1 inst.): Chi voglia occuparsi dell'ius, deve prima di tutto sapere da dove deriva questo nome. Viene da iustitia. Infatti, secondo l'elegante definizione di Celso, il diritto è l'arte del buono e dell'equo. 1. Perciò a ragione ci si potrebbe definire sacerdoti. Infatti coltiviamo la giustizia e impartiamo la conoscenza del buono e dell'equo, separando l'equo dall'iniquo e discernendo il lecito dall'illecito, desiderosi di rendere buoni, non solo col timore delle pene, ma anche con l'esortazione dei premi, aspirando ad un'autentica e ritengo non fittizia filosofia. «Ius est ars boni et aequi»: la formula di Celso viene adattata da Ulpiano a una concezione giusnaturalistica e moralistica, che, alla cultura cristiana dei compilatori giustinianei, sarà sembrata sostanzialmente accettabile. Si trattava probabilmente proprio della risposta polemica ai teorici del Cristianesimo ampiamente diffuso nella Siria del tempo. Gli intellettuali cristiani, soprattutto il contemporaneo Origene, accusavano sia la giurisprudenza che la filosofia di essere delle false scienze. 33 I filosofi discettavano sul bene, ma non lo praticavano; i giuristi erano tecnici del diritto, ma non potevano realizzare la giustizia. Vera scienza era la teologia, illuminata dalla fede. Rovesciando gli argomenti polemici dei detrattori, Ulpiano risponde con una forzatura notevole del discorso celsino che il diritto non è una pura tecnica per risolvere i conflitti. Il giurista si propone come oggetto di studio, e anche come risultato concreto da realizzare, il bonum e l'aequum, cioè le due fi- 33 Cfr. Frezza, La cultura di Ulpiano, in SDHI., 34 (1968), 366 ss.

266 nalità coessenziali dell'ordinamento: quella etica (perseguire il bene) e quella tecnico-giuridica (trovare un accettabile bilanciamento tra i diversi interessi). Già Paolo, a proposito delle varie accezioni del termine ius, ne aveva riferito una giusnaturalistica e moralistica, e una giuspositivistica e utilitaristica: il diritto è «ciò che è sempre equo e buono, come il diritto naturale; in un senso diverso, ciò che è utile a tutti o ai più in una comunità politica, come il diritto civile» (D ). Delle due accezioni, solo la seconda sembra essere propriamente tecnica. Ma Ulpiano va oltre, separando l'endiadi buono-edequo di Celso (cioè l'equità) nei suoi elementi: la giurisprudenza è arte sia del buono che dell'equo. Ultimo giurista classico o primo dei postclassici può essere considerato un allievo di Ulpiano, Erennio Modestino. Fu prefetto dei vigili e maestro di diritto di Massimino il Trace. Fu autore di opere poco originali, destinate a pratici e studenti (Pandectae, Regulae, Differentiae, Responsa). Nel Basso Impero, anche dopo l'affermazione del Cristianesimo, rimase la profonda convinzione che la grande giurisprudenza romana fosse il modello cui perennemente ispirarsi. Essa infatti aveva avvicinato il diritto dell'impero che era pagano, ma voluto dalla Provvidenza a regole universali ed eterne, di origine divina. In particolar modo, le ideologie e la produzione letteraria dei giuristi-burocrati severiani esercitarono una profonda influenza nella composizione del grande monumento della cultura giuridica occidentale, il Corpus Iuris giustinianeo. Ciò è evidente sin nella premessa ideologica della compilazione: che la volontà dell'imperatore ha valore di legge. Quindi egli può appropriarsi del diritto, codificandolo.

267 CAPITOLO DICIASSETTESIMO IL BASSO IMPERO 1. La Constitutio Antoniniana Nel Basso Impero cambiò, se non la sostanza, almeno l'ideologia del potere imperiale. Ogni finzione repubblicana venne lasciata cadere: l'imperatore non era il primo cittadino, ma il dominus noster (= padrone nostro), al di fuori dell'ordinamento. 1 La sua figura era circondata da un rituale da dispotismo orientale: alla presenza del monarca ci si inginocchiava e si baciava l'orlo della sua veste. Il potere politico risiedeva effettivamente nella sua persona, nella famiglia, 2 nella Corte, nel palazzo (la domus divina). Ma il principio dinastico se non altro a causa dei frequenti colpi di stato non riuscì a consolidarsi, benché fosse molto popolare fra le truppe e costituisse uno dei titoli più forti per la pretesa al trono. Fino all'epoca di Costantino, la legittimazione del potere imperiale rimase, perciò, una questione aperta. Il monarca poteva diventare tale per vari motivi e in vario modo: perché cooptato dal predecessore, o suo discendente, perché era il migliore fra gli uomini, o il prescelto dalla divinità, ma l'essenza del potere era in ogni caso rappresentata dalla lealtà dei soldati. L'imperatore doveva essere eletto, ma non più dal popolo, sostituito anche formalmente dall'esercito nel rituale dell'elevazione al trono. 3 Dopo una consultazione fra generali, le truppe erano chiamate ad acclamare l'imperatore designato, cui venivano conferiti diadema e manto di porpora: con questo si intendeva che il monarca era stato «le- 1 Aureliano ( ) arrivò a proclamarsi eletto dagli Dei non dai militari o da organi istituzionali e persino dominus et deus. 2 Sotto i Severi ( ), mogli, madri e persino nonne dell'imperatore furono coinvolte nell'esercizio del potere, con titoli quali Augusta, madre della patria, madre degli accampamenti. 3 Cfr. MacCormack, Arte e cerimoniale nell'antichità (1982; tr. it., 1995), 247 ss. Sulla monarchia militare dei Severi, cfr. Rostovzev, Storia economica e sociale dell'impero Romano(1926; tr. it. III ed. 1946; rist. 1973), 451 ss.

268 gittimamente nominato». 4 Il consenso del Senato interveniva in genere solo in un secondo momento, e talvolta non si curò nemmeno di chiederlo. Ai fini della legittimità del neo-eletto sembrò sufficiente la mancata opposizione dei senatori. Con Settimio Severo, la funzione del Senato era stata ulteriormente ridimensionata dall'immissione di militari e funzionari. La caduta della dinastia aveva peggiorato la situazione, esponendo il ceto senatorio al regime terroristico di Massimino il Trace. Le vicende degli imperatori senatorii del III secolo 5 rappresentarono gli ultimi tentativi dell'aristocrazia per recuperare il controllo del potere prima di essere condannata definitivamente all'impotenza. Nel 238 il Senato aderì a una rivolta scoppiata in Africa contro il regime di Massimino il Trace. I capi dell'insurrezione, i proconsoli Gordiano e il figlio Gordiano iunior, vennero eletti imperatori, mentre il governo dell'italia fu affidato a una commissione di senatori. Fu un esperimento di monarchia doppia, che doveva in qualche modo richiamare il regime consolare. Morti in battaglia gli imperatori, il Senato li sostituì con Pupieno e Balbino, cui si aggiunse come Cesare (cioè come vice-imperatore, destinato alla successione) Gordiano III. L'ultimo imperatore che governò in accordo con l'aristocrazia senatoria fu probabilmente Valeriano ( ). Il figlio Gallieno, pur provenendo dai ranghi dell'aristocrazia, con l'emanazione di un editto che escludeva i senatori dal comando degli eserciti, completò e rese definitiva l'egemonia dei militari. Da Costantino in avanti, mentre i senatori come singoli mantennero un enorme prestigio, il Senato come organo perse ogni controllo sulla cosa pubblica. Con il riconoscimento del Cristianesimo come religione di Stato, la Chiesa assicurò agli imperatori una nuova ed efficace fonte di legittimazione. Si doveva obbedire al potere costituito, non solo per convenienza o per costrizione, ma in coscienza. L'apostolo Paolo, nella Lettera ai Romani, aveva del resto affermato che ogni potestà proviene da Dio (omnis potestas a Deo). L'Impero si trasformò in una teocrazia, la cui esistenza era giustificata dalla realizzazione 4 Cfr. Ammian., : «imperator legitime declaratus Augustus nuncupatur more sollemni». Probabilmente l'imperatore Caro ( ) salì al potere con la sola acclamazione delle truppe. Comportamenti del genere sono attribuiti anche ad Elagabalo e a Massimino. Simmaco, il personaggio più eminente del Senato all'epoca di Valentiniano, commentò l'anniversario dell'elezione dell'imperatore da parte dei soli militari, vantando la superiorità di questo metodo, rispetto a quello tradizionale. 5 Dopo la rivolta contro Massimino, salirono al trono diversi imperatori filo-senatorii. Fra questi, Gordiano I e II, Pupieno Massimo e Balbino, Gordiano III, Tacito, furono eletti per iniziativa autonoma del Senato, e finirono tutti uccisi. Apologeta e cronista della reazione senatoria fu Erodiano, autore della Storia dell'impero Romano dopo Marco Aurelio.

269 di finalità extra-terrene, e resa possibile dall'alleanza fra militari ed ecclesiastici. 6 Come si è fin qui visto, la distinzione dell'impero in due fasi, sulla base del presunto carattere semi-repubblicano del Principato, e dell'assolutismo monarchico del Dominato, appare frutto di una semplificazione. Principatus e dominatus sono difficilmente rappresentabili come epoche successive: piuttosto si prospettano come due alternative politiche sempre presenti, non di rado nell'opera di un medesimo imperatore. Il buon principe, che prometteva di ripristinare l'autorevolezza del Senato, consolidato il suo potere, molto spesso si rivelava un autocrate. Dispotismo, terrorismo anti-senatorio, pretese di legittimazione sovrannaturale, sono fenomeni che percorrono tutta la storia dell'impero. Dividerla in due, partendo dall'estensione dei poteri dell'imperatore (che sarebbe monarca assoluto a partire dal 284, e non prima) sembra un'impresa scientificamente disperata. Già all'epoca dei Severi si dava per scontato il fatto che «princeps legibus solutus est» (= il principe è esentato dall'obbedienza alle leggi). Questa massima di Ulpiano trovava un naturale completamento in un'altra, dello stesso autore: «ciò che decide l'imperatore ha valore di legge» (quod principi placuit legis habet vigorem). 7 Il titolare del potere supremo non obbedisce alle leggi, le fa; anzi ne è l'unico autore: un'idea non del tutto realistica, ma certo suggestiva, che ha profondamente influito sul moderno concetto di sovranità. Neanche all'epoca dei Severi questi principi costituivano una novità. La cristianizzazione dell'impero costituì certo una svolta istituzionale ben più rilevante e duratura degli esperimenti di Diocleziano. Avrebbe dunque può senso distinguere fra Impero pagano e Impero romano-cristiano, ponendo come discrimine temporale il 313. Altrettanto potrebbe dirsi della divisione dell'impero fra pars Orientis e pars Occidentis (395). Ma queste scansioni, in sé del tutto ragionevoli, avrebbero forse il difetto di essere troppo scoordinate dal tempo storico della giurisprudenza. Un altro discrimine temporale possibile è costituito dalla Constitutio Antoniniana del 212, con la quale Antonino Caracalla concesse ai peregrini domiciliati nell'impero la cittadinanza, lasciando immutata l'organizzazione interna dei vari tipi di comunità, e i precedenti obblighi fiscali. Furono esclusi dal beneficio della cittadinanza i dediticii, cioè probabilmente alcune categorie di liberti (dediticii Aeliani, Latini Aeliani e 6 Come affermò, alla fine del IV secolo, il vescovo Sinesio di Cirene, il potere deriva sì dalla fortuna, ma per mantenerlo occorrono fede in Dio, senso del limite (che distingue il vero re dal ti - ranno), diffidenza per gli adulatori e capacità di guadagnarsi la fedeltà dei soldati. Cfr. Sines., Perì basileias, Cfr. De Francisci, Intorno alla massima princeps legibus solutus est, in BIDR., 34 (1925), 321 ss.

270 Iuniani) e i barbari di recente sottomissione. 8 Così Caracalla portò a compimento, apparentemente nell'indifferenza generale, 9 il processo di integrazione dei popoli soggetti inaugurato da Augusto, che al tempo di Caracalla aveva suscitato l'allarme e l'opposizione del Senato. Un papiro conservato a Giessen, e pubblicato ne 1911, riporta una versione greca molto frammentaria di questo provvedimento. Esso allude ai disordini conseguenti all'assassinio di Geta, e si propone come manifestazione di benevolenza, atta a riconciliare il principe con l'opinione pubblica. Ma in realtà il provvedimento non era inteso a realizzare consapevolmente alcun grande progetto politico. Il vero motivo dovette essere banalmente fiscale: l'imperatore intendeva far gravare anche sui sudditi l'imposta sulle manumissioni e quella sulle successioni, le cui aliquote erano state di recente raddoppiate. Non si trattò, per le popolazioni soggette a Roma, di un'equiparazione verso l'alto delle condizioni di vita. Del resto, già in passato, la concessione a singoli peregrini o a interi popoli della cittadinanza romana non aveva comportato di solito l'immunità fiscale. La costituzione recise, invece, il presupposto che giustificava i privilegi innanzitutto fiscali connessi alla cittadinanza romana e al territorio italico. Essa sancì definitivamente la trasformazione di Roma in uno stato territoriale, e il venir meno del grande principio su cui si era costituito l'impero: l'egemonia dell'elemento romano-italico. Dopo il 212 ognuno fu cittadino romano, ma ormai in un senso diverso da quello che questa espressione aveva in antico. Gli abitanti dell'urbe, dell'italia, dei centri di maggiore diffusione della romanità, non furono più dominatori, ma sudditi come gli altri, senza particolari privilegi. Anzi, progressivamente l'asse politico dell'impero tese a spostarsi verso l'oriente, più ricco e colto. L'Italia e Roma si trasformeranno in praefectura Italiae. Cadrà ogni distinzione fra dominium ex iure Quiritium esente dal tributo fondiario e proprietà provinciale. Il diritto romano, almeno nei suoi principi fondamentali, venne esteso a tutti, coordinandosi con le tradizioni locali. Il pluralismo, che fino ad Adriano si era voluto ancora preservare, fu ridotto a semplice decentramento amministrativo. La tendenza universalistica insita nella stessa costituzione augustea ebbe nel Dominato la sua definitiva affermazione: sempre meno legato all'italia e 8 Cfr. Segré, L'editto di Caracalla sulla concessione della cittadinanza romana e il papiro di Giessen 40, I, in Studi Perozzi (1925), 137 ss. 9 La costituzione viene citata solo da Dione Cassio. Aurelio Vittore la attribuisce a Marco Aurelio; Giustiniano, in una novella, addirittura ad Antonino Pio. Sul disinteresse delle fonti, anche contemporanee (sorprendente il silenzio di Erodiano), cfr. Spagnuolo Vigorita, Città e Impero. Un seminario sul pluralismo cittadino nell'impero Romano (1996), 98 ss.

271 all'etnia romana, l'imperatore si affermò signore del mondo (dominus mundi). L'Impero divenne una monarchia territoriale, senza una precisa identità nazionale, e tuttavia impegnata a resistere alle tendenze alla disgregazione e agli assalti delle genti esterne. 2. La crisi del III secolo Basso Impero come del resto giurisprudenza postclassica è un espressione tradizionalmente densa di connotazioni dispregiative: è l'età della decadenza e della caduta di Roma. 10 Anche i contemporanei percepirono con angoscia di vivere in un'epoca di decadenza, e il tema del mondo invecchiato presente anche nella letteratura pagana fu uno dei caposaldi della predicazione dei padri della Chiesa. 11 Quali fossero le cause della crisi e della catastrofe finale, è oggetto di un dibattito che dalla pubblicazione dell'opera di Gibbon è tuttora in corso. Lo storico inglese in una prospettiva illuministica attribuiva le maggiori responsabilità alla diffusione del Cristianesimo: il Basso Impero fu «il trionfo della barbarie e della religione». I Cristiani si aspettavano un'imminente fine del mondo, preceduta da un periodo di catastrofiche convulsioni politiche, e individuavano nell'impero una creazione diabolica, che si proponeva di ritardare questo processo di dissoluzione del secolo. Il cristiano, perciò, si distaccava dai problemi della città terrena, per concentrarsi su quelli della civitas Dei (tesi questa ripresa ai nostri giorni da Toynbee). Ci fu chi propose ipotesi darwinistiche o razziste, come l'«eliminazione dei migliori» (Seeck), cioè la decadenza biologica delle classi dirigenti antiche; o la mescolanza con altre razze (T. Frank.). Influenzato dagli sviluppi della rivoluzione russa, Rostovzev sostenne la tesi di una rivoluzione contadino-militare contro le borghesie municipali e il ceto senatorio, culminata nel regime terroristico di Massimino il Trace. La mancanza di braccia e il declino del sistema schiavistico tennero il primo posto nella ricostruzione di Weber. La storiografia sovietica sostenne che si fosse verificata una rivoluzione degli schiavi (Masckin), che avrebbe sostituito alla società antica un nuovo modello socio-economico (considerato, incongruamente, più giusto e più avanzato), basato sulla servitù della gleba. Per Piganiol, semplicemente, l'impero 10 L'espressione sembra risalire a Lebeau, Histoire du Bas-Empire (1752). History of the Decline and Fall of the Roman Empire : così Edward Gibbon intitolò la sua monumentale opera, pubblicata tra il 1776 e il Cfr. Ciprian., Ad Demetrianum, 3 ss.: «Tutto quello che ora nasce degenera, perché il mondo stesso è decrepito... l'intero universo è in decadenza e va verso la fine.

272 Romano non morì di morte naturale, ma fu assassinato dalla pressione e poi dall'invasione dei popoli germanici. L'idea di un lunghissimo declino che precedette la caduta dell'impero è stata estremamente popolare, ma va ormai rivista. In realtà si può parlare di decadenza e catastrofe solo per l'occidente, ed è comunque difficile ricondurla a una causa unica. Dal regno di Caracalla in avanti, interagirono una serie di grandi emergenze (politico-militare, demografica, finanziaria, socio-economica, culturale e religiosa) che complessivamente vanno sotto il nome di crisi del III secolo. 12 Da essa la società romana uscì trasformata profondamente: crollò la civiltà contadina (soprattutto in Occidente), e si affermò la grande proprietà fondiaria coltivata da servi della gleba e tendenzialmente svincolata dal mercato. Il ceto senatorio concentrò nelle proprie mani immensi complessi terrieri, 13 tendenzialmente autosufficienti, da un punto di vista economico e persino militare. A questo si accompagnò una notevole decadenza dei commerci. C'erano tutte le premesse per un'affermazione dell'economia chiusa, soprattutto quella fondamentale: il legame giuridico del contadino al fondo, che si svilupperà dall'epoca dioclezianea. Il III secolo fu epoca di crisi del sistema schiavistico. 14 Secondo una teoria fino a pochi anni fa molto diffusa, il declino della schiavitù sarebbe iniziato nel II secolo, a partire dalla fine della politica espansionistica, che avrebbe bloccato l'approvvigionamento di braccia. 15 È una tesi che oggi incontra sempre meno seguito, se non altro perché non esistono documenti che la giustifichino, e soprattutto che denuncino l'allarme dei proprietari per questa pretesa carenza di schiavi. Sembra invece più probabile che il passaggio a una diversa forma di rapporti produttivi fosse dovuta alla scarsa produttività del lavoro servile e alla mancanza di lavoratori liberi. 16 Già nell'alto Impero, alla carenza di coloni e di salariati liberi, i proprietari 12 Cfr. in generale Rémondon, La crisi dell'impero Romano. Da Marco Aurelio ad Anastasio (1965; tr. it. 1975); Schiavone, La storia spezzata. Roma antica e Occidente moderno (1996). 13 Poteva trattarsi di latifondi continui, o di complessi di fattorie (massae), composte da una villa coltivata di schiavi all'uso antico, e da molti piccoli fondi colonici. Il vescovo Palladio, nella Historia Lausiaca, racconta che Melania, abbandonando il mondo per dedicarsi a una vita santa, liberò migliaia di schiavi. In una delle sue massae in Lazio aveva 62 borghi rurali, con 400 schiavi ognuno. 14 Cfr. in generale Mazza, Lotte sociali e restaurazione autoritaria nel III secolo d.c. (1973). 15 Cfr. ad esempio Anderson, Dall'antichità al feudalesimo (1974; tr. it. 1978). 16 È una tesi diffusamente sviluppata in Giliberti, Servi della terra. Ricerche per una storia del colonato (1999). Cfr. p. 51 ss.: «Se proprietari e autorità pubbliche non si allarmano, né presero provvedimenti per incrementare le razzie, la tratta, gli allevamenti, la schiavitù per debiti, vuol dire che non ci fu nessuna immane catastrofe, provocata da guerre perdute, o non combattute. Gli stessi proprietari erano consapevoli dei limiti del sistema, e furono più autori che vittime della trasformazione».

273 avevano risposto utilizzando fittavoli e operai di condizione servile, schiavi per debiti (nexi) e Latini Iuniani. In realtà il lavoro degli schiavi conveniva solo nell'ambito della villa, col suo sistema di sfruttamento razionale, che consentiva di recuperare rapidamente i costi di acquisto o di allevamento. Ma questo richiedeva mercati ricchi e differenziati, costosi apparati di controllo, e anche una cospicua offerta di manodopera libera. In situazioni di abbondanza di terre e scarsità di braccia, conveniva ripartire le grandi proprietà in parcelle, da offrire in locazione o in colonia parziaria. Nel III secolo, epoca di vistosa contrazione demografica e di abbandono delle terre per le guerre civili e le invasioni, che avevano oltretutto favorito il diffondersi della peste la tendenza a passare alla piccola affittanza si fece irresistibile. L'incremento delle spese per il mantenimento dell'esercito, della burocrazia, e poi anche dell'organizzazione ecclesiastica, rese necessario aumentare la pressione fiscale. Gli imperatori ricorsero più largamente ai possidenti delle curie cittadine, obbligandoli ad anticipare il denaro delle imposte, salvo rifarsi sui contribuenti. Poiché i curiali tendevano a sottrarsi con la fuga a questa responsabilità, l'impero rese ereditaria la loro funzione. La tendenza a rendersi irreperibili per sfuggire al fisco, ancora di più si manifestò nei contadini, incalzati dai curiali. Anche nei loro confronti l'impero fu costretto a reagire, rendendo ereditaria la loro condizione e obbligatorio il legame al fondo. Il passaggio decisivo verso la legalizzazione del vincolo alla gleba per i fittavoli dev'essere stato il periodo , caratterizzato da guerre civili, invasioni, epidemie, insurrezioni di contadini e schiavi (i Bacaudae in Gallia, i Circumcellionis in Africa): tutti fenomeni che ridussero di molto la popolazione agricola e le terre coltivate. A partire da quell'epoca si diffuse anche il fenomeno della protezione dei potenti nei confronti di contadini singoli e di villaggi interi. Solo in alcune zone, soprattutto in Egitto e in Siria, resistettero i tradizionali villaggi contadini, solidalmente responsabili per le imposte (publici vici), nei quali agli estranei era proibito possedere terre. 17 Dall'epoca di Marco Aurelio, e poi sotto i Severi, si sviluppò un imponente fenomeno di deprezzamento della moneta. Le entrare fiscali diminuirono a causa della crisi dei commerci, della denatalità e della desertificazione del suolo agricolo. Non riuscendo a far fronte alle spese, gli imperatori ridussero più volte il tenore d'oro e d'argento nelle monete, facendo perdere di fiducia nel denaro circolante, e innescando una forte inflazione. Questo favorì, anche da parte della pubblica amministrazione, fenomeni di distacco dall'economia 17 Soprattutto i borghi rurali più importanti (metrocòmiae) riuscirono a resistere con successo agli abusi dei potenti, e a sfuggire alla decadenza dei centri urbani. Cfr. Dagron, Entre village et cité. La bourgade rurale de Iv e -VII e siècles en Orient, in Koinonia, 3 (1979), 50 ss.

274 monetaria: stipendi ai pubblici dipendenti, imposte, canoni di locazione delle terre, vennero sempre più spesso liquidati in natura. Aureliano, e successivamente Diocleziano, tentarono di arrestare l'inflazione introducendo nuove monete, più accette al pubblico. L'aureus e l'argentus di Diocleziano ebbero un valore reale, e solo il denarius in rame conservò un corso fiduciario. Alla riforma, l'imperatore accompagnò un effimero tentativo di imporre un calmiere sulle merci e i servizi più importanti. L'inflazione fu infine bloccata da Costantino, ancorando il sistema monetario a una moneta aurea: il solidus. 18 Un'altra componente della crisi del III secolo fu insieme politica e militare. L'Impero si dimostrò incapace di darsi una guida durevole, in particolar modo nel corso della devastante terza anarchia militare, protrattasi dal 235 con l'interruzione restauratrice di Aureliano fino all'ascesa di Diocleziano, nel 284. In conseguenza, i Goti invasero la regione danubiana, la bellicosa dinastia persiana dei Sasanidi mise in pericolo il dominio romano in Oriente, l'egitto venne attaccato da popolazioni nomadi. 19 Nel corso dell'anarchia militare entrò quindi in crisi quella sintesi fra Occidente e Oriente, che era stata una delle fondamentali missioni dell'impero. 20 Tutta la storia dell'impero fu caratterizzata dalla tendenza ad abbandonare il tradizionale e freddo politeismo, in direzione di religioni di salvezza, di origine orientale. 21 L'ascesa al trono della dinastia dei Severi portò ad incentivare forme di sincretismo a base solare, ad opera di Giulia Domna e della sorella Giulia Mesa, figlie del sommo sacerdote di Baal, divinità di Emesa, e del circolo di intellettuali di corte, raccolti a loro. 22 Caracalla sostenne il culto di Zeus, di Serapide e del Sole. Alessandro Severo onorò congiuntamente le divinità tradizionali, Mosé e Cristo, e si propose di accogliere il Messia fra gli Dei romani. Il nipote di Giulia Mesa, Vario Avito, divenuto imperatore col nome di Elagabalo (o Eliogabalo) fu il primo imperatore ad essere supremo sacerdote di un religione non romana: quella del Sole-Baal, che avrebbe messo in secondo piano il ruolo di Giove. 23 Gallieno tentò di riformare la religione 18 Cfr. Mazzarino, L'Impero Romano, 3 (1973), 666 ss. 19 Ci fu un periodo ( ) nel quale l'impero sembrò sul punto di sfasciarsi in tre tronconi: Zenobia, regina della città carovaniera di Palmira, riuscì a conquistare per alcuni anni gran parte delle province orientali; in Gallia, Britannia e Spagna il generale Postumo creò un proprio do - minio; solo in Africa, Italia e Illiria resistevano gli imperatori romani. 20 Cfr. Mazzarino, Il Basso Impero. Antico, tardo antico ed era costantiniana, 1 (1980). 21 Fin dal III secolo a.c. l'importanza di questi culti era andata crescendo: Iside, Serapide, Cibele si erano conquistati un posto di tutto rispetto nel pantheon romano. Nell'età del Principato si erano poi diffusi l'ebraismo, il Cristianesimo, e religioni solari di varia provenienza tra le quali il culto di Mitra, di matrice iranica, molto popolare nell'esercito. 22 Cfr. De Giovanni, Costantino e il mondo pagano (1977), 110 ss. 23 Cfr. Turcan, Eliogabalo e il culto del Sole (1985; tr. it. 1991).

275 tradizionale in senso neoplatonico e panteistico. Il primato del Sol Invictus (una sintesi di Apollo, Mitra e Baal) venne ufficializzato da Aureliano, che istituì nel 274 un collegio di pontifices dei Solis Diocleziano e la tetrarchia Con l'avvento al potere di Diocleziano, nel 284, si ebbe un estremo tentativo per rispondere, con una radicale riforma delle istituzioni, a due gravi questioni: contrastare le tendenze alla scissione dell'impero, decentrando il potere amministrativo e militare; e risolvere razionalmente l'eterno problema della successione. La prima mossa (286) consistette nell'associare al potere il generale Massimiano, che, col titolo di Cesare e poi di Augusto, ebbe il compito di governare l'occidente. Successivamente (293), Diocleziano scelse due Cesari, perché fossero adottati dagli Augusti e destinati a succedere loro: Costanzo Cloro per Massimiano, e Galerio per sé. Dalla diarchia si passò così alla tetrarchia. Scomparso un Augusto, automaticamente il suo Cesare lo avrebbe sostituito, scegliendo a sua volta un nuovo successore. Il Senato sarebbe stato definitivamente emarginato dalla procedura di successione. Gli Augusti avevano pari poteri solo nominalmente, come denunciavano i rispettivi appellativi onorifici. Mentre Massimiano era Herculius, il suo collega era definito Iovius: come il sovrano degli Dei, Diocleziano deteneva quindi l'autorità suprema. Preso atto che l'impero tendeva a frammentarsi in quattro grandi blocchi, disomogenei economicamente e culturalmente, si divise il territorio in zone d'influenza, controllate ciascuna da un tetrarca. Massimiano risiedette ad Aquileia o a Milano, e si occupò dell'italia, dell'africa e della Spagna; Costanzo ebbe sede a Treviri, e controllò la Gallia e la Britannia; Diocleziano, da Nicomedia, governò l'oriente; Galerio si stabilì a Sirmio e fu preposto alle regioni danubiane. In una struttura del genere, giuridicamente unitaria, ma politicamente e militarmente quadripartita, Roma rimase il simbolo delle radici storiche e dell'unità dell'impero, ma perse la funzione effettiva di caput mundi, a vantaggio delle città che Diocleziano e gli altri tre sovrani sceglievano di volta in volta come sede. Di fatto fu capitale Nicomedia, in Asia Minore, vicino allo stretto del Bosforo. Quindi si ebbe, per la prima volta, lo spostamento della capitale in una zona nella quale, dopo pochi decenni, Costantino avrebbe creato la nuova Roma. In Occidente, la funzione di capitale venne esercita- 24 Cfr. Altheim, Il dio invitto. Cristianesimo e culti solari (1957; tr. it. 1960), 22 ss.

276 ta da Milano, Aquileia, Arles, Treviri, e successivamente Ravenna. Al vertice dello Stato, alle dirette dipendenze degli Augusti, furono i prefetti del pretorio, cui venne tolto il potere militare, affidandolo a dei magistri militum. Il numero delle province fu notevolmente aumentato, arrivando ad oltre un centinaio. Come vedremo nel prossimo capitolo, esse furono accorpate in dodici diocesi, amministrate dai vicari, a loro volta sottoposti ai prefetti. Anche nelle province il potere civile e quello militare vennero radicalmente divisi, ed esercitati rispettivamente dai governatori e dai duci. Un'altra importante riforma per la quale viene ricordato Diocleziano investe il campo militare. L'esercito venne articolato in due componenti: un complesso di forze di frontiera (limitanei), destinate ad assorbire il primo urto degli invasori, e un'armata campale (comitatenses). Come vedremo più avanti, Diocleziano riformò anche il sistema fiscale, dividendo tutto l'impero in unità imponibili: gli iuga (= gioghi), di varia estensione secondo le province, sulla base dei quali si calcolava il tributo fondiario. Questo tentativo di razionalizzazione dei sistemi di esazione fiscale si accompagnò nel 301 ad un esperimento d'intervento statale sull'economia. Di fronte a un fenomeno di inflazione sempre più difficile da controllare, sembrò una buona idea varare un calmiere (edictum de pretiis rerum venalium), che stabiliva minuziosamente i prezzi delle merci di maggior importanza, comprese anche le tariffe dei professionisti. Il provvedimento, che subito si rivelò inattuabile, ed ebbe come unico risultato la scomparsa delle merci dal mercato, fu una delle manifestazioni più impressionanti del dirigismo statale che caratterizzò il Basso Impero. 25 Il sistema tetrarchico si dimostrò una costruzione troppo artificiosa per poter durare. Nel 305 Diocleziano abdicò, ritirandosi nella sua città natale di Spalato, e impose al suo collega di fare altrettanto. Automaticamente, Galerio e Costanzo assunsero il ruolo di Augusti, scegliendo rispettivamente Massimino Daio e Severo come Cesari. In realtà la tetrarchia non resse alla sua prima prova, scontrandosi con il principio della successione ereditaria. Si aprì una fase di selvaggia anarchia, con un gran numero di pretendenti sia Augusti che Cesari al soglio imperiale. In queste lotte, nelle quali la forza delle armi risultò l'unica fonte del potere, si innestò anche un confronto di carattere religioso. Costantino, figlio di Costanzo, riuscì a trionfare sui suoi contendenti fra il 312 e il 324, 26 anche grazie alla scelta politica di sostenere il Cristianesi- 25 Cfr. West, The Coinage of Diocletian and the Edict of Prices, in Studies Johnson (1951). 26 Morto nel 306 Costanzo Cloro, le legioni della Britannia acclamarono imperatore suo figlio Costantino. Seguendo il suo esempio, anche Massenzio, figlio di Massimiano, si proclamò imperatore, e l'anno seguente prese il potere al posto di Severo. La situazione fu resa ancora più caoti-

277 mo. 4. Il Cristianesimo e l'impero Le comunità cristiane dell'impero non erano ufficialmente riconosciute, e questo già sarebbe bastato a mettere i fedeli in contrasto con la legislazione contro i collegia illicita. Ma l'atteggiamento del potere imperiale non fu, fino all'epoca di Nerone, ostile al Cristianesimo in quanto religione, peraltro a malapena distinta dall'ebraismo. 27 In genere si lasciò libertà di culto e di predicazione, cercando anzi di contenere l'avversione che l'opinione pubblica pagana e quella ebraica manifestavano nei suoi confronti. Fra il 62 e il 63, in coincidenza con la caduta in disgrazia di Seneca, Nerone iniziò una politica di controllo ideologico, che ebbe come vittime prima gli aristocratici di formazione stoica, e subito dopo, nel 64, i Cristiani. La persecuzione, interrotta dalla morte dell'imperatore, fu ripresa da Domiziano, sulla base dell'accusa di empietà e di abbandono delle tradizioni romane per quelle ebraiche. Gli Antonini, coerentemente ai loro ideali cosmopolitici, rifiutarono in genere di adeguarsi all'ostilità diffusa contro il proselitismo cristiano, ma ritennero fondata l'accusa di empietà. Traiano proibì, tuttavia, di perseguire i seguaci del Cristianesimo sulla base di denunce anonime, e comunque consentì loro di evitare la pena di morte sacrificando agli Dei. 28 Adriano vietò le persecuzioni indiscriminate, e prescrisse di condannare i Cristiani solo sulla base di un regolare processo. Questo atteggiamento cautamente repressivo fu per un certo periodo (sotto Marco Aurelio) sostituito da una più decisa ostilità, verosimilmente a causa del diffondersi del movimento intransigente e antiromano dei Montanisti. Ma alla fine del II secolo il Cristianesimo era diffuso in ogni parte dell'impero, e persino a corte. Abbiamo già detto delle aperture dei Severi, e dei tentativi di innestare le nuove religioni sul tronco di quella tradizionale. Dopo la caduta della dinastia, nel 244, conquistò il potere un imperatore forse cristiano: Marco Tullio ca dal fatto che nel 307 il vecchio Massimiano espresse la volontà di ritornare al potere. Nel 308 Diocleziano impose la sua mediazione fra i contendenti, convocando un incontro a Carnutum, al termine del quale impose Licinio come Augusto dell'occidente. Costantino sconfisse nel 312 Massenzio al Ponte Milvio. L'anno dopo, Massimino Daio veniva battuta a Adrianopoli da Licinio, che si trovò a controllare tutto l'oriente. Dopo una breve tregua fra i due ultimi contendenti, nel 324 anche Licinio venne debellato, e Costantino rimase unico Augusto. Cfr. Corcoran, The Empire of the Tetrarchs. Imperial Pronouncement and Government, A.D (2000). 27 Cfr. in generale Gaudemet, L'église dans l'empire romain (Iv e -V e siècles), II ed. (1989). 28 Cfr. Cova, Plinio il Giovane e il problema delle persecuzioni, in Boll. di Studi Latini, 5 (1975), 293 ss.

278 Filippo, detto l'arabo. 29 Tentativi di restaurazione pagana furono compiuti da Decio, che vietò la religione cristiana in quanto tale, e da Valeriano. Un primo riconoscimento della liceità della nuova religione si ebbe, invece, con l'editto di Gallieno, verso il 260, che consentiva a chiunque di professare liberamente la propria fede. La repressione fu ripresa con molta durezza da Diocleziano, 30 ma il Cesare Costanzo Cloro che controllava Gallia e Britannia fu incline alla tolleranza, e in questo fu seguito dal figlio Costantino. Nel 311, a Nicomedia, Galerio che pure era stato durissimo contro i Cristiani pose fine alle persecuzioni in Oriente. Nel 313, dopo la battaglia del ponte Milvio, anche Costantino e Licinio decisero di tollerare il culto cristiano, e di restituire i beni ecclesiastici confiscati, con il cosiddetto Editto di Milano, che fu probabilmente un semplice accordo politico. A partire da quel momento, Costantino, pur restando pontefice massimo della religione tradizionale, favorì incessantemente il Cristianesimo. L'esercizio degli antichi culti venne contrastato in vario modo, già dal 324, demolendo templi e vietando gli atti di culto privati. 31 La cristianizzazione delle istituzioni ebbe il suo punto di svolta con l'editto di Tessalonica del 380, indirizzato da Teodosio (imperatore con Graziano e Valentiniano) al popolo di Costantinopoli. 32 Con questo provvedimento, venne imposta ai sudditi l'adesione alla religione cristiana, quale era professata dai vescovi di Roma e di Alessandria Cfr. Sordi, I Cristiani e l'impero Romano (1983), 113 ss. 30 Fra il 303 e il 304 l'imperatore emanò una serie di editti per vietare il culto cristiano, distruggere i luoghi di culto e punire coloro che avessero rifiutato di abbandonare la Chiesa. 31 Costanzo II, che continuò la politica di restrizione della libertà di culto per i pagani, favorì l'af - fermazione dell'eresia ariana. Seguì un tentativo di Giuliano (l' Apostata ), nipote di Costantino, di restaurare i culti tradizionali, breve quanto il suo regno ( ). Valentiniano e Valente, imperatori dal 364, sostennero rispettivamente il cattolicesimo in Occidente e l'arianesimo nella parte orientale. 32 C.Th : «Vogliamo che tutti i popoli governati dalla nostra equilibrata clemenza professino quella religione che il santo apostolo Pietro consegnò ai Romani, nella forma da lui introdotta e osservata finora, e seguita dal pontefice Damaso e da Pietro, vescovo di Alessandria, uomo di apostolica santità. Dobbiamo dunque credere, secondo l'insegnamento apostolico e la dottrina evangelica, nell'unica divinità del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo, che condividono una pari maestà e una pia Trinità. 1. Ordiniamo che quanti seguono questa legge siano tutti compresi nel nome di cristiani cattolici, e che invece gli altri insensati e pazzi, che decidono di addossarsi l'infamia di un dogma eretico e di rifiutare il nome di chiese per i loro luoghi di riunione, siano puniti oltre che dalla vendetta divina dalla nostra azione repressiva, come ci prescrive la volontà celeste». 33 L'ultimo significativo episodio di resistenza della religione tradizionale si ebbe nel 384, quando l'altare della Vittoria fu rimesso al proprio posto in Senato ad opera del praefectus Urbi Simmaco. Ma l'intervento di S. Ambrogio determinò la definitiva sconfitta dei tradizionalisti.

279 5. Costantino. L'impero romano-cristiano La scomparsa di tutti i contendenti tranne uno determinò il definitivo abbandono del sistema tetrarchico. Costantino, imperatore dal 306, fu imperatore cristiano dal 312. Intorno alla sua figura si costruì soprattutto da parte del vescovo Eusebio, suo stretto collaboratore una vera e propria teologia politica, volta a dimostrare che la regalità carismatica dell'imperatore era un riflesso di quella di Dio. Anche lo sfarzo della corte era un'immagine dello splendore del Paradiso. Costantino, unico «padrone dell'universo» per grazia divina, era il difensore della fede e l'intermediario fra Dio e l'umanità. 34 L'imperatore era una sorta di sacerdote, un «vescovo di tutti coloro che stanno fuori dalla gerarchia ecclesiastica, scelto da Dio», 35 come ebbe lui stesso a definirsi. L'investitura su base provvidenziale lo poneva in un rapporto di parità nei confronti del papa, se non addirittura di prevalenza. Costantino intervenne in concili, convocandoli, presiedendoli, e spingendo verso scelte dottrinali precise. Questa politica di intervento del potere imperiale in campo religioso (cesaropapismo), caratterizzerà poi il regno di Giustiniano, e tutta l'area ove si affermerà la Chiesa ortodossa. Fin dal 313, prendendo posizione contro lo scisma donatista in Africa, Costantino riconobbe alla Chiesa legata al vescovo di Roma la qualifica di catholica, cioè «universale», 36 e quindi unica. Nel 325, un anno dopo aver debellato Licinio, l'imperatore intervenne in un'altra scissione, provocata dalle dottrine del prete alessandrino Ario, convocando un concilio a Nicea, in Bitinia. Contro la dottrina ariana, la quale sosteneva che la natura di Cristo è simile, ma non uguale a quella del Padre, prevalse quella di Atanasio, che caratterizzò da allora l'ortodossia cattolica: l'identità di sostanza (omousìa), espressa nel cosiddetto simbolo niceno. Il principio teocratico e l'intervento dell'imperatore negli affari ecclesiastici sembrarono aver eliminato ogni limite al potere imperiale. In realtà, il detentore del potere temporale dovette misurarsi con gli interessi spirituali e materiali della Chiesa, con la sua potenza politica ed economica. 37 Dal riconosci- 34 Cfr. Calderone, Teologia politica, successione dinastica e consecratio in età costantiniana, in Le culte des souverains dans l'empire romain (1973), 215 ss. 35 Euseb., Vita Constant., 4.24: «Disse proprio queste parole. Le udii io stesso con le mie orecchie». 36 Euseb., Hist. eccles., Cfr. De Giovanni, Introduzione allo studio del diritto romano tardoantico. Lezioni, III ed. (1999), 98 ss. 37 Impressionanti sono le dure parole che Ambrogio rivolge contro Valentiniano II, che aveva deciso di costruire a Roma una basilica ariana: «Imperatore, non difendere una causa persa, pensando di avere una sorta di diritto imperiale nelle cose divine. Non ti esaltare, ma se vuoi re - gnare a lungo, sottomettiti a Dio». Cfr. Ambr., Epist.,

280 mento ufficiale dell'ecclesia catholica, considerata portatrice di «immensi vantaggi per lo stato», derivarono una serie di privilegi per il clero, fra i quali l'esenzione dai numera pubblici e poi dall'imposizione fondiaria e personale. Le proprietà della Chiesa vennero considerate patrimonio di un ente collettivo, vincolato alla destinazione religiosa e umanitaria. I vescovi vennero sottratti alla giurisdizione civile e penale ordinaria, e assoggettati al giudizio di collegi composti da alti prelati. Nel IV secolo la Chiesa si dette una forte organizzazione territoriale e gerarchica, basata sulle diocesi, sottoposte al potere spirituale e amministrativo dei vescovi. Sotto Teodosio, il papa si affermò come capo della Chiesa e vicario di Cristo. Il rapporto tra potere politico ed ecclesiastico, che era stato impostato da Eusebio in chiave unitaria e cesaropapistica, venne rivisto sulla base delle riflessioni teologiche di Ambrogio e di Agostino. L'imperatore era un cristiano come gli altri, non poteva interferire nelle vicende interne della Chiesa, né disporre dei beni ecclesiastici senza consultare i vescovi. Negli ultimi anni del V secolo, Papa Gelasio ammise che l'impero era un sostegno essenziale e provvidenziale della Chiesa, ma sostenne che i due poteri erano indipendenti, ciascuno nel proprio campo; ed anzi, quello ecclesiastico era egemone. 38 La premessa di questo principio, destinato a trionfare in Occidente con la renovatio imperii carolingia, era già stata posta nel 390, quando Sant'Ambrogio costrinse Teodosio a implorare pubblicamente il perdono, perché aveva massacrato la popolazione ribelle di Tessalonica. 6. Dalla tarda romanità all'impero Bizantino L'Impero tornò a dividersi nel 337, alla morte di Costantino, che aveva nominato Cesari i tre figli. Si è spesso sostenuto che si trattasse dell'affermazione di una concezione patrimoniale dello Stato, ma non ci sono prove che Costantino intendesse dividere l'impero in tre parti, come un patrimonio privato. Le lotte fra i successori terminarono con la morte di Costantino II e poi di Costante, sicché l'impero venne di nuovo unificato nelle mani di Costanzo II. Un'altra frattura si verificò quando Valentiniano elevò alla carica di Augusto suo fratello Valente, affidandogli l'amministrazione della parte orientale del- 38 Migne, PL. 56, col. 634: «Due sono infatti i poteri, o augusto imperatore, dai quali questo mondo è soprattutto governato: la sacra autorità dei pontefici e la potestà regia. Fra i due, l'importanza dei sacerdoti è tanto maggiore, in quanto essi dovranno rendere conto al tribunale di Dio anche degli stessi governanti degli uomini».

281 l'impero. Ma la scissione definitiva del territorio in una pars Orientis e una pars Occidentis si ebbe solo con la morte di Teodosio il Grande, che nel 395 lasciò l'impero ai due giovanissimi figli Arcadio ed Onorio. Di fatto, il potere venne esercitato da alti funzionari in Oriente e da grandi generali (Stilicone e poi Ezio) in Occidente. Nonostante l'enfasi ufficiale sull'unità dell'impero, da allora in avanti si ebbe in realtà una confederazione di due stati sovrani, con distinti ordinamenti giuridici. Nel V secolo la civiltà romana, sotto la spinta dei popoli invasori, si concentrò sempre più sulle rive del Mediterraneo. Le popolazioni germaniche, e in particolare i Goti, sospinti a occidente dalla migrazione degli Unni, piuttosto che distruggere le strutture sociali romane, tentarono in genere di utilizzarle a proprio vantaggio. Essi intendevano aggiungersi e in parte sostituirsi alle classi dirigenti e ai ceti medi, che godevano di un tenore di vita incomparabilmente superiore al loro. I re barbari si proponevano spesso, con le buone o con le cattive, come alleati. O in alternativa aspiravano a creare degli stati organizzati secondo principi ispirati a quelli romani. Il crollo dell'impero d'occidente fu preparato dallo stanziamento dei Visigoti entro i confini, nel 376. L'anno seguente essi dilagarono in tutto l'impero, al comando di Alarico. Nel 410 arrivarono a saccheggiare Roma: un evento che gettò nell'angoscia l'occidente, e fu inteso come annuncio della fine di un'epoca, se non addirittura del mondo. 39 I territori occidentali occupati un tempo dall'impero furono conquistati da popolazioni che, culturalmente e numericamente, non erano in grado di stravolgere le antiche strutture giuridiche e amministrative. 40 Lo Stato, la monarchia accentrata, la burocrazia, l'esercito professionale, la città, erano istituzioni che nessuno aveva interesse ad abbattere. Le monarchie barbariche, quindi, continuarono ad ispirarsi alla civiltà romana del Basso Impero, più di quanto comunemente si creda. Il primo stabile regno germanico entro i territori dell'impero venne creato dai Vandali, che dominarono l'africa, la Sicilia e la Sardegna. In Spagna e in Francia meridionale si stabilì il regno dei Visigoti. I Burgundi occuparono la Borgogna. Più a nord si creò la monarchia dei Franchi. Infine, nel 476, le milizie germaniche di Odoacre deposero il sedicenne Romolo Augusto, elevato l'anno prima al soglio imperiale a Ravenna, dal padre Oreste. Il giovane, soprannominato spregiativamente Augustolo, venne risparmiato e confinato a Napoli. Si perse così l'ultima parvenza di sovranità romana in Occidente. Odoacre regnò come vassallo dell'imperatore d'oriente, 39 Un secondo sacco, ad opera dei Vandali, si verificò nel Cfr. Pirenne, Maometto e Carlomagno (1937; tr. it. 1993), 39 ss.

282 finché Teodorico, re degli Ostrogoti, conquistò la penisola, creando col sostegno di Costantinopoli un suo dominio nel 493. Con la caduta della parte occidentale, l'oriente rimase solo a rappresentare l'idea dell'impero universale. Era uno stato di religione cristiana, di cultura ellenistica, ma legato alla tradizione amministrativa e giuridica di Roma. I moderni preferiscono parlare, al riguardo, di Impero Bizantino, attribuendo alla caduta di Roma il significato di una radicale rottura nella storia del mondo antico. Ma paradossalmente i sudditi dell'imperatore continuarono a definirsi (in greco) Romàioi. E Romani furono poi chiamati dagli Arabi, dai Persiani, dai Turchi, in contrapposizione ai Franchi, cioè agli abitanti dell'europa occidentale Gli Arabi definivano re dei Rumi il monarca bizantino, benché sapessero che in Italia esisteva un'altra Roma, molto meno importante di Costantinopoli. Dopo la conquista, anche il monarca ottomano assunse il titolo di sultano di Rum. Cfr. Lewis, I musulmani alla scoperta dell'europa (1982; tr. it. 1991), 6 ss.; 143 ss.

283 CAPITOLO DICIOTTESIMO L'ORGANIZZAZIONE AMMINISTRATIVA NEL BASSO IMPERO 1. Le capitali. Il Senato e i magistrati Rimasto l'unico e indiscusso imperatore, Costantino procedette alla creazione di una sorta di capitale della sua dinastia, ricavata dall'ampliamento e dalla ristrutturazione radicale dell'antica città di Bisanzio. Teoricamente la capitale dell'impero rimaneva Roma, che però, non essendo più la residenza dell'imperatore, perdeva la sua centralità politica. Costantinopoli l'attuale Istanbul fu concepita sotto molti aspetti, sia istituzionali che urbanistici, come una nuova Roma. Fu amministrata allo stesso modo, con i medesimi funzionari e magistrati. Una parte dei senatori furono indotti a trasferirsi lì, costituendo una sorta di sezione distaccata del Senato. Successivamente il Senato costantinopolitano, pur essendo meno prestigioso rispetto a quello di Roma, fu reso del tutto indipendente. 1 Sia l'antica che la nuova capitale erano sottoposte al potere amministrativo di un proprio praefectus Urbi, scelto dall'imperatore e da lui direttamente dipendente. Il prefetto aveva anche giurisdizione civile e penale, ed era dotato di ius gladii. Gli erano sottoposti altri prefetti, tra i quali quello dell'annona e quello dei vigili. Come vedremo più avanti, a Roma risiedeva anche il vicario dell'italia suburbicaria. Nonostante l'enorme prestigio, i Senati di entrambe le capitali furono per gran parte dell'epoca basso-imperiale essenzialmente dei consigli cittadini, con poche delle antiche attribuzioni. Tuttavia erano ancora degli importanti organi di consulenza legislativa, insieme con il Consistorium, e talora funzionavano come corti di giustizia, su delega dell'imperatore. Al Senato spettava 1 Cfr. Giglio, Il tardo Impero d'occidente e il suo Senato (1990).

284 anche il compito di nominare pretori e questori, che l'imperatore doveva poi confermare. La dignità senatoria era ereditaria, ma si era ammessi nell'amplissimus ordo (= magnifico ordine) solo dopo aver rivestito la carica di pretore, che comportava pesanti spese per l'allestimento dei giochi. I senatori erano tenuti inoltre al pagamento di un'imposta fondiaria a loro riservata e di un tributo quinquennale personale. Nel IV secolo i membri dell'ordine senatorio furono divisi in gruppi di differente dignità, in rapporto alle cariche amministrative rivestite (illustres, spectabiles, clarissimi). Nel V secolo, la prima categoria fu immune da ogni prestazione pubblica, ed ebbe il privilegio di essere giudicata personalmente dall'imperatore. Ma essere annoverati nell'ordo senatorius non significava necessariamente partecipare ai lavori del Senato e alla carriera politico-amministrativa: si diventava senatori attivi con l'elezione alla questura. Le magistrature erano ridotte a poco più che incarichi onorifici. Quanto alla coppia consolare, essa era nominata dall'imperatore, e composta da un magistrato per ciascuna delle partes dell'impero. Dopo la caduta dell'impero d'occidente, il sovrano dell'oriente assunse il titolo di console perpetuo. Le capitali ebbero ciascuna un pretore urbano, scelto dal rispettivo Senato, e Roma ebbe anche dei questori. Dal momento che il popolo non era più chiamato a deliberare nelle assemblee, la funzione di comunicazione politica che esse avevano venne presa in un certo senso dai circhi e dai teatri. A Constantinopoli, l'ippodromo funse da luogo d'incontro semi-istituzionale tra il popolo e l'imperatore, o il praefectus Urbi. Prima delle corse, venivano comunicate le nuove costituzioni imperiali e si sollecitavano manifestazioni di lealtà e consenso, tollerando che gli spettatori esprimessero coralmente richieste e proteste. Le tifoserie delle squadre Verdi, Azzurri, Rossi e Bianchi, soprattutto le prime due spesso esercitavano una vera e propria funzione politica, organizzando manifestazioni e sommosse Gli organi centrali di governo Una sommaria descrizione delle alte cariche dello Stato (dignitates), sia civili che militari, ci è pervenuta tramite un documento del V secolo, la Notitia dignitatum. Enfaticamente, si volle chiamare l'amministrazione civile milita pala- 2 Sull'Ippodromo come spazio politico e sulle manifestazioni cittadine, cfr. Dagron, Costantinopoli. Nascita di una capitale ( ) (1974; tr. it. 1991), 326 ss.

285 tina (= milizia del palazzo), dandole un'organizzazione, una divisa e dei simboli ispirati alla vita militare. Al vertice troviamo i quattro maggiori dignitari civili (officia palatina). 3 Il più importante era il magister officiorum, capo della cancelleria imperiale. 4 Egli aveva alle sue dipendenze i vari dipartimenti (scrinia) della cancelleria: memoriae, epistolarum, libellorum e dispositionum (quest'ultimo addetto ai viaggi dell'imperatore e della corte). Era anche capo della guardia imperiale (scholae palatinae) e di un corpo di ispettori di pubblica amministrazione e agenti segreti (agentes in rebus). Era, inoltre, maestro delle cerimonie, e riceveva le delegazioni diplomatiche. Subito dopo veniva il quaestor sacri palatii (= ministro della giustizia), introdotto da Costantino. Egli elaborava e controfirmava il testo dei provvedimenti imperiali, compresi i rescritti. Per la sua funzione, era necessario che fosse un esperto sia di diritto, che di retorica. Non a caso, a Triboniano, quaestor sacri palatii, venne affidato il compito di coordinare i lavori della compilazione giustinianea. Il comes sacrarum largitionum (= ministro delle finanze) era l'amministratore del fiscus, e quindi dei beni imperiali e dei proventi di una serie di imposte indirette. Egli elargiva lo stipendio a impiegati e soldati, da cui il nome. Invece, il comes rerum privatarum (= ministro della real casa) amministrava le res privatae imperiali, mediante una fitta rete di procuratori. Erano inoltre di sua pertinenza i beni delle città e dei templi. Numerosi altri comites di rango inferiore erano incaricati delle più varie incombenze. Sotto Costantino il processo di separazione fra potere militare e civile nelle province, avviato da Diocleziano, fu concluso. L'esercito al comando dei duces, che controllavano le truppe di diverse province era posto sotto la responsabilità di due ministri della guerra (magistri militum praesentales), rispettivamente per la fanteria e per la cavalleria. Altri quattro magistri militum erano capi di stato maggiore delle truppe di stanza nelle prefetture del pretorio. Le massime cariche dello Stato, compresi i prefetti del pretorio e i magistri militum, erano raccolti nel consiglio della corona, ora definito consistorium, perché l'etichetta di corte imponeva che i suoi membri stessero in piedi alla presenza dell'imperatore. Un corpo di segretari (notarii), coordinati da un primicerius, verbalizzava le sedute. Il praepositus sacri cubiculi (= gran ciambellano) provvedeva all'organizzazione e alle spese della corte. Grazie alla sua vicinanza all'imperatore, il titolare di questa carica di corte acquisì talora un rilevantissimo potere. Per scorag- 3 Cfr. De Martino, Storia della costituzione romana, cit., 5 (1975), 253 ss. 4 Not. Dign. Or., 12.3 ss.: «L'illustre questore è competente a emanare le leggi e ad esaminare le richieste private. Non ha un ufficio, ma prende dagli scrinia tutti i collaboratori che vuole».

286 giare possibili complotti e usurpazioni, veniva spesso scelto un eunuco, che non sarebbe mai stato tollerato come imperatore. 3. L'amministrazione periferica Sotto Costantino, i prefetti del pretorio diventarono dei funzionari estremamente potenti, con il compito di amministrare immensi territori: le prefetture, il cui numero oscillò tra due e quattro. Dopo la morte di Teodosio il Grande, le prefetture rimasero fissate in: Oriente e Illiria, nella pars Orientis; e Gallie e Italia (quest'ultima comprendente anche l'africa) nella pars Occidentis. I prefetti promulgavano le costituzioni imperiali mediante propri editti, ed erano autorizzati ad emanare ordinanze generali (formae). Erano incaricati della riscossione dell'annona e del pagamento degli stipendi al personale civile e militare. Diocleziano divise l'impero in zone relativamente omogenee da un punto di vista etnico: le diocesi (da dodici a quattordici), sottoposte ad un vicarius del prefetto. Il vicario sorvegliava l'operato dei governatori e giudicava in appello avverso le loro sentenze. A sua volta, il prefetto del pretorio era giudice di appello, in sostituzione dell'imperatore, rispetto ai vicari. Ogni diocesi era divisa in province, il cui numero venne da Diocleziano raddoppiato, dividendo il territorio di quelle preesistenti. I governatori provinciali erano di diverso rango: proconsoli (di Asia, Africa e Acaia), che erano autonomi dal potere del vicario; correctores; presidi. Costantino inviò sovente dei comites nelle province o nelle diocesi, con poteri civili o militari, che praticamente esautoravano i vicari. La prefettura d'italia comprese l'africa e la Diocesi Italiciana, sottoposta al corrector utruiusque Italiae (= amministratore supremo delle due Italie). 5 Da Costantino in avanti, l'italia venne infatti divisa in due parti, ciascuna amministrata da un vicario. 6 Quindi restò unita solo nominalmente, essendo le due parti in realtà distinte diocesi: l'annonaria, sotto il vicarius Italiae, com- 5 Cfr. in generale Chastagnol, L'Italie et l'afrique au Bas-Empire (1987). 6 La pars annonaria era divisa nelle province di: Rezia (con capitale Augusta), Emilia e Liguria (Milano), Venezia e Istria (Aquileia), Alpi Cozie (Susa), Flaminia e Piceno (Ravenna). La pars suburbicaria era divisa in: Tuscia e Umbria (Bolsena), Piceno suburbicario (Ascoli), Valeria (Rieti), Campania e Sannio (Capua), Puglia e Calabria (Canosa: in antico Calabria era infatti la penisola salentina), Lucania e Bruzio (Reggio), Sicilia (Siracusa), Sardegna (Cagliari), Corsica (Aleria). Cfr. Clemente, Le carriere dei governatori della diocesi italiciana dal III al V secolo, in Latomus, 28 (1969), 619 ss. Sull'Urbica diocesis, cfr. Sinningen, The Vicarius Urbis Romae and the Urban Prefecture, in Historia, 8 (1959), 97 ss.

287 prendeva gli attuali territori della Baviera, della Svizzera e dell'italia settentrionale, e aveva per capitale Milano; la Suburbicaria, sotto il vicarius in urbe Roma, comprendeva l'italia centrale e meridionale. A parte, l'urbica diocesi (= diocesi dell'urbe), comprendente Roma e il territorio entro le cento miglia dalla città, era sottoposta al praefectus Urbi. Le città erano amministrate dalle curie, dei consigli composti da ricchi notabili (curiali, o decurioni), obbligati a farne parte. Essi erano responsabili personalmente e in solido dell'esazione fiscale e dell'esecuzione dei munera pubblici. La curia eleggeva annualmente i duoviri, gli edili e i questori. Il potere era in realtà esercitato non dall'intero ordine curiale, ma da una ristretta oligarchia economica, che riusciva a scaricare sugli altri il peso degli obblighi pubblici. L'entità di questi munera stimolò fughe e manovre di ogni genere, per sottrarsi alla condizione di curiale, finché come abbiamo detto fu necessario renderla ereditaria. D'altro canto, poiché i curiali rispondevano in proprio, furono indotti a trasformarsi in persecutori dei contribuenti. 7 Dall'ordo decurionum veniva anche tratto il curator, un funzionario di nomina imperiale, che sotto Diocleziano sorvegliava le finanze cittadine e l'esazione fiscale, ed era in effetti il vero capo dell'amministrazione. Valentiniano I istituì il defensor civitatis, che doveva difendere la plebe dagli abusi dei potenti. Era nominato dal prefetto del pretorio, su proposta della curia. Sostanzialmente era un organo giurisdizionale cittadino, ma finì per sottrarre al curator il controllo dell'esazione fiscale. 4. La riforma fiscale Le finanze pubbliche nel Basso Impero erano concentrate nel Fiscus imperiale, definito anche Erario, dal momento che l'antico Aerarium Saturni era diventato una semplice cassa cittadina. 8 Il Fisco era articolato in due sezioni: le Sacrae largitiones e la Res privata. 9 All'amministrazione del Comes sacrarum largitionum, tramite i suoi uffici decentrati, facevano capo gli introiti delle imposte indirette, il controllo delle manifatture di Stato, e le contribuzioni pecuniarie in genere. Al Comes rerum privatarum spettava invece, oltre alla gestione 7 Cfr. in generale Ganghoffer, L'évolution des institutions municipales en Occident et en Orient au Bas-Empire (1963). 8 Cfr. Delmaire, Largesses sacrées et res privata. L'aerarium impérial et son administration du Iv e au V e siècles (1989). 9 Anastasio ridette vita al Patrimonium, come amministrazione separata dei beni più strettamente personali dell'imperatore, sottoposta ad un comes sacri patrimonii.

288 dei latifondi imperiali, l'amministrazione di beni vacanti, dei caduca e beni confiscati. Ai prefetti del pretorio competeva la gestione dell'annona militare e di quella civile, cioè il vettovagliamento per l'esercito compresa una serie di sovrimposte in natura per l'equipaggiamento e il rifornimento di grano per Roma (e successivamente anche per Costantinopoli). Da Diocleziano l'imposizione fiscale venne profondamente riformata. L'imposta fondiaria, dalla quale era tratta l'annona per la capitale, la burocrazia e l'esercito, venne estesa a tutti i territori dell'impero, compresa l'italia settentrionale. L'imposta personale (capitatio humana) fu invece quasi ovunque abolita. Ma i plebei rimasero sottoposti a un obbligo ben più gravoso: vennero obbligati a non allontanarsi più dall'unità amministrativa (città, villaggio, tenuta agricola, corporazione di mestiere) dov'era fissata la loro residenza fiscale (origo). Gli affittuari privi di terra propria furono registrati nel fondo del proprietario, cui venne affidato il compito di riscuotere le imposte per conto dello Stato. 10 I proprietari vennero divisi in gruppi (capitula), collettivamente responsabili sia dell'imposta che della fornitura di reclute per l'esercito. Alle esigenze della pubblica amministrazione era connesso anche il sistema dei munera, o liturgie, prestazioni obbligatorie di lavoro manuale o di concetto di vario genere. 11 Le curie cittadine avrebbero poi avuto la responsabilità generale dell'esazione nel territorio, sotto il controllo del prefetto del pretorio. La riforma rese possibile prevedere le necessità annonarie dell'esercito e dell'amministrazione civile, ripartendo il carico fiscale necessario tra le province, e al loro interno tra le civitates e i distretti minori. L'imposta veniva infine a gravare su delle unità fondiarie (capita, ovvero iuga), fissate in misura diversa nelle varie province. A ciascuna proprietà corrispondeva l'annotazione catastale dei capita per i quali bisognava pagare. Generalmente si calcolava l'estensione, tenendo conto anche delle colture e delle caratteristiche agronomiche (iugatio, da iugum = giogo). Si faceva inoltre riferimento al numero degli animali e dei coltivatori in età lavorativa stabiliti sul fondo, computandoli in vario modo (capitatio, da caput = testa). L'imposta fondiaria, denominata indifferentemente capitatio terrena o iugatio, combinava quindi due parametri diversi, permettendo di calcolare con una certa approssimazione la capacità contributiva del fondo. Ogni cinque anni dal 312 ogni quindici si determinava quanto ciascuna unità fondiaria avrebbe dovuto versare (indictio). Anche le terre incolte ricadevano sotto l'imposta: esse venivano distribuite coattiva- 10 Nel IV secolo venne poi attribuito ai grandi proprietari il privilegio di pagare le imposte direttamente al governatore della provincia (autopragìa), eliminando la mediazione dei curiali. 11 Si andava dalle giornate di lavoro che i contadini dovevano prestare per opere pubbliche, ai doveri di organizzare i servizi cittadini che gravavano sui curiali.

289 mente ai proprietari di fondi fertili, che ne restavano responsabili nei confronti del fisco. La capitatio-iugatio consentì anche la ripartizione di altri tributi e addizionali varie. Le prestazioni, che in linea di principio erano in natura, potevano essere aderate (cioè commutate in denaro), risparmiando alle pubbliche autorità i problemi del trasporto e dello stoccaggio delle derrate. I contribuenti potevano essere inoltre obbligati alla vendita forzosa dei prodotti (coemptio), a prezzo inferiore a quello di mercato, esponendo i contribuenti alle vessazioni dei funzionari. 12 Il sistema dioclezianeo, che nelle intenzioni avrebbe dovuto risolvere definitivamente i problemi dell'annona, richiedeva per tutti i contribuenti l'individuazione di una residenza fiscale obbligatoria e definitiva. Da questo, coerentemente con la mentalità militaresca e burocratica di Diocleziano, derivò la spinta decisiva all'affermazione della servitù della gleba. Un fenomeno caratteristico del Basso Impero fu infatti la tendenza a rendere ereditarie le attività ritenute essenziali per l'impero. Lo abbiamo visto nel caso dei curiali, ma lo stesso vale per i trasportatori marittimi, per gli operai delle fabbriche statali, per gli artigiani iscritti a corporazioni di pubblico interesse, 13 per i militari. Soprattutto, come vedremo più estesamente nel capitolo ventesimo, il principio dell'ereditarietà fu applicato ai coloni. 12 Da Costantino venne introdotta anche una sovrimposta sulle terre dei senatori (collatio glebalis) e un'imposta sul commercio (collatio lustralis). Le città erano tenute a versare all'imperatore l'aurum coronarium, un contributo straordinario, teoricamente volontario. 13 Cfr. De Robertis, Storia delle corporazioni e del regime associativo nel mondo romano (1955). Sul ruolo dei mercanti e dei trasportatori, cfr. Cracco Ruggini, Economia e società nell' Italia annonaria (1961; rist. 1995), 112 ss.

290 CAPITOLO DICIANNOVESIMO LEGISLAZIONE IMPERIALE E GIURISPRUDENZA POSTCLASSICA 1. Il sistema delle fonti Nell'età del Dominato si affermò la concezione secondo la quale tutto l'ius derivava direttamente o indirettamente dalla volontà dell'imperatore, «legge vivente» 1 e unico interprete del diritto. L'ius respondendi cadde quindi in desuetudine, 2 e l'ordinamento fu in buona parte ricondotto a norme legislative, poste in essere con procedimenti formali. I testi delle costituzioni, talora discussi nel Consistorium, erano sottoscritti dall'imperatore, ma in realtà erano elaborati dal quaestor sacri palatii e dai suoi collaboratori. La tipologia di questi provvedimenti cambiò molto rispetto all'età del Principato. 3 Gli editti si caratterizzarono per lo più come provvedimenti normativi (leges generales), indirizzati a un prefetto, al Senato o al popolo, e pubblicati mediante affissione. Rispetto a questo tipo di costituzioni, tutti i provvedimenti particolari e ordinativi vennero definiti leges speciales. 4 Rescritti ed epistulae, dopo Diocleziano, furono poco utilizzati per introdurre modifiche normative, e da Costantino fu negata la loro validità se non fossero stati conformi alle norme vigenti. Decreti e mandati non esplicarono i loro effetti al di là del caso concreto. Fu introdotta una nuova forma di costituzione, 1 Nov. I : «lex animata». 2 Cfr. Schulz, Storia, cit., Cfr. in generale Gaudemet, La formation du droit séculier et du droit de l'eglise aux Iv e et V e siècles, II ed. (1979). 4 Valentiniano III procedette al riordino della materia, nel 426. Stabilì tra l'altro (CI ) che la generalità di una lex imperiale doveva essere dimostrata dalla presenza di almeno una delle seguenti caratteristiche: definizione di editto; intimazione ai prefetti del pretorio di notificare il provvedimento in tutto l'impero; affermazione che la disposizione, pur risolvendo una questione specifica, doveva essere applicata anche nei casi simili. Cfr. Barone-Adesi, Ricerche sui corpora normativi dell'impero romano. 1. I corpora degli iura tardoimperiali (1998), 12 ss.

291 di efficacia minore rispetto alla legge generale: la pragmatica sanctio (= prammatica sanzione), un provvedimento emanato in risposta a richieste di riforma amministrativa provenienti da autorità pubbliche. A partire da Teodosio II, l'augusto di una parte dell'impero la usò per notificare all'altro il testo delle costituzioni emanate, perché questi decidesse se recepirle. In tal caso, la paternità della costituzione veniva attribuita a entrambi gli imperatori. Ad esempio, mediante un provvedimento di questo genere, la pragmatica sanctio pro petitione Vigilii (= prammatica sanzione emanata su richiesta di papa Virgilio), venne estesa alla parte occidentale la codificazione giustinianea. Accanto alle costituzioni, si affermò un'altra fonte, non scritta, che fino a quel momento aveva poco attirato l'attenzione dei giuristi: la consuetudine (consuetudo, ius ex non scripto). Fu proprio il trionfo della legge scritta a ridarle spazio, come mezzo per adattare alle necessità sociali un diritto troppo rigidamente stabilito. Talora venne accettata anche quella contraria alle norme positive vigenti (contra legem), soprattutto nelle province. In particolare, nonostante la netta opposizione di Diocleziano, le consuetudini provinciali, soprattutto in Oriente, riuscirono ad imporsi nella prassi dei tribunali. Costantino tentò di riportare ordine in materia, stabilendo che non potessero abrogare la legge scritta (ius scriptum), sicché l'unica consuetudine produttiva di diritto doveva essere quella secundum legem. Il diritto scritto, nel linguaggio giuridico del Basso Impero, veniva distinto in leges novae (le costituzioni imperiali) e ius vetus, o iura, termine col quale si intese il diritto antico, e in modo particolare in alcuni testi quello derivante dall'attività dei giuristi classici. Quanto alla giurisprudenza postclassica, essa perse completamente la funzione di fonte del diritto. 2. La giurisprudenza postclassica Conclusa la dinastia dei Severi, il livello tecnico e culturale dei giuristi decadde di colpo. Quella postclassica fu una giurisprudenza semplice ed anonima, di carattere pratico o scolastico. I giuristi sapevano ormai di non essere più creatori del diritto, che dovevano limitarsi a studiare e insegnare. Dopo la costituzione di Caracalla, occorreva formare un tipo di pratico del diritto sommariamente romanizzato. A partire dal IV secolo, gli avvocati (causidici) divennero dei veri e propri esperti di diritto, e non più solo dei retori: quindi fu necessario provvedere anche alla loro formazione. In Oriente, nel 460, Leone rese obbligatorio l'attestato di un professore e il superamento

292 di un esame di diritto, per poter esercitare la professione. 5 Pertanto, la decadenza della cultura giuridica tardoromana non determinò la scomparsa delle scuole di diritto. Anzi, proprio in questo periodo si affermarono alcuni grandi istituti pubblici di formazione giuridica: nel IV secolo primeggiò Roma, nel V secolo Costantinopoli, Alessandria, Cesarea e soprannominato Berito (Beirut). 6 Erano una sorta di Facoltà di Giurisprudenza, all'interno delle quali impartivano lezioni un numero ristrettissimo di maestri, nominati dal Senato della città. Nelle scuole orientali le lezioni erano date in lingua greca, ma lo studente doveva conoscere anche il latino. Il curriculum di studi venne fissato da Giustiniano in cinque anni, con corsi di lezioni nei primi tre. Al primo anno, le matricole, volgarmente definite dupondii (= gente da due soldi), studiavano le Istituzioni di Gaio e quattro manuali di diritto privato (de re uxoria, de tutelis, de testamentis, de legatis). Gli studenti del secondo, gli edictales, si dedicavano allo studio dell'editto. Quelli del terzo, i Papinianistae, studiavano ancora l'editto e i Responsa di Papiniano. Al quarto, i lytae (= solutori) affrontavano privatamente i Responsa di Paolo. Al quanto si studiavano infine le costituzioni imperiali. 7 Il docente di diritto (antecessor) leggeva i testi, soffermandosi sui problemi più difficili (scholia), con digressioni ed enunciazione di regole. In una seconda fase, i testi venivano approfonditi attraverso confronti con altri passi e risposte a quesiti. Gli studenti potevano servirsi di sintesi (indices) e di traduzioni dal latino. I postclassici nutrirono un evidente senso di inferiorità rispetto ai loro modelli, considerati ormai ineguagliabili. Ma questo senso del classico non impedì che mettessero mano a reinterpretarli, per adeguarli al livello di comprensione degli studenti e dei tecnici del diritto contemporanei, e coordinarli al diritto vigente. Le produzioni letterarie più tipiche furono, quindi, oltre alle compilazioni di leggi imperiali, le opere di semplificazione e corruzione dei testi dell'età del Principato. Come vedremo, persino Gaio, che già era sintetico e talvolta anche banale rispetto ai giuristi della sua epoca, venne epitomato, perché risultava ancora troppo difficile. Problemi analoghi si ponevano per tutte le opere dei giuristi classici da cui dovevano essere tratte le opinioni recitate in giudizio. Occorreva compilare edizioni adatte alle esigenze contemporanee. Il pratico cercava la regola giuridica espressa nella maniera più semplice e apodittica, e non intendeva perdere tempo con la discussione del caso, che non avrebbe neanche compreso. 8 Gli interventi sui testi avvenivano 5 Cfr. Schulz, Storia, cit., 483 ss. 6 Cfr. in generale Collinet, Histoire de l'école de droit de Beyrouth (1962). 7 Cfr. Scheltema, L'enseignement de droit des antécesseurs (1970). 8 Per lo stesso motivo, nelle opere scolastiche, la definizione dei vari istituti fece la sua comparsa

293 in primo luogo mediante deliberate interpolazioni, cioè con l'aggiunta o la sottrazione di parole o frasi. A suo modo, questo lavoro di interpolazione aggiuntiva e privativa era una forma di interpretazione giurisprudenziale, che si esprimeva non proponendo una diversa opinione, ma intervenendo in modo brutale e occulto sul testo, e quindi facendo dire ai giuristi classici cose che non avrebbero mai potuto sostenere. Ma la corruzione degli originali poteva operarsi anche involontariamente, a causa di errori del copista. Poteva capitare che una nota (glossa), che il proprietario di un libro aveva segnato a margine o tra le righe, per uso personale o didattico, venisse attratta nel testo per errore. Così, in qualunque altra copia generata dal testo corrotto non si sarebbe più distinto l'originale dall'aggiunta. Generi letterari a carattere giurisprudenziale molto diffusi nell'età del Dominato furono: l'epitome, cioè il sunto di un'intera opera; la parafrasi, che è il sunto semplificato di brani; l'interpretatio, un commento estremamente schematico; l'estratto di problematiche specifiche dall'opera di un giurista. Col tempo le semplificazioni, più adatte alla vita contemporanea del testo più antico, soppiantavano l'originale. Il materiale scrittorio e il lavoro di copisteria erano molto costosi: si tendeva quindi a riutilizzare più volte papiri e pergamene, grattando via il testo che non serviva più, per lasciare il posto a un'opera più attuale. I libri che non avessero un pubblico non venivano più ricopiati, e se ne perdeva anche il ricordo: tra le opere originali di Paolo e le Pauli Sententiae elaborate dai postclassici, risultavano evidentemente più utili le seconde. Attività tipica dei giuristi postclassici fu anche la compilazione di raccolte sistematiche di leges e di materiali giurisprudenziali. In molti casi non si avevano delle copie affidabili dei testi legislativi, specialmente per quelli più antichi, e la certezza del diritto venne messa a dura prova finché non furono elaborate delle raccolte ufficiali. Opere destinate ai pratici erano le cosiddette compilazioni a catena, composte da frammenti di vari giuristi classici organizzati per argomenti (tituli), con un'inscriptio che individuava l'autore: in sostanza delle antologie, nelle quali si mescolavano responsi, istituzioni, e altri materiali, comprese le constitutiones imperiali. Nell'ambito di un ordinamento a base legislativa, poteva ormai porsi il problema di codificare, oltre alle costituzioni imperiali, anche i materiali giurisprudenziali, e prima ancora di stabilire dei criteri ufficiali per la loro utilizzazione nei processi (recitatio). Il primo a intervenire in questo campo fu Coall'inizio del discorso, prima delle classificazioni. Cfr. Martini, op. cit., 201.

294 stantino, che proibì di utilizzare alcune opere le Notae che Paolo e Ulpiano avevano dedicato a Papiniano peraltro senza successo. In seguito riconobbe la validità delle opere di Paolo, comprese le Sententiae. L'intervento imperiale di gran lunga più importante fu la cosiddetta legge delle citazioni, introdotta da Valentiniano III nel 426, ed estesa all'oriente nel 438 da Teodosio II. 9 La costituzione, che è parte di un più ampio provvedimento sull'utilizzazione in giudizio delle fonti normative sia giurisprudenziali che imperiali ci è pervenuta tramite il Codex Theodosianus (C.Th ). Essa restringeva le opere utilizzabili ai soli testi di Papiniano, Paolo, Ulpiano, Gaio e Modestino. Nessun altro giurista poteva essere prodotto come fonte in un processo (a meno che il suo parere non venisse citato da qualcuno dei cinque, e non si fosse in grado di esibire il testo originale). Era ovviamente possibile che le parti adducessero opinioni di giuristi in contrasto fra loro: in quel caso, il giudice avrebbe deciso sulla base di una specie di votazione, mettendo a fronte i vari pareri e adottando quello della maggioranza. In caso di parità si doveva scegliere l'opinione di Papiniano. Era un modo sbrigativo, adatto ad una cultura giuridica decaduta, per riutilizzare la giurisprudenza dell'epoca classica. Fra le poche opere orientali superstiti, citiamo i Dikaiomata, o libro siro-romano di diritto, un'opera didattica del VI secolo, in greco, poi tradotta in siriaco. Fu diffusa nell'viii secolo nella Mesopotamia araba, come testo normativo da utilizzarsi nei tribunali di diritto siro-cristiano. È probabile che fra le opere pre-giustinianee di origine orientale si debbano collocare le Res cottidianae, attribuite a Gaio. Dovrebbero quindi essere una parafrasi postclassica delle Istituzioni, o la rielaborazione di appunti tratti dai suoi corsi. 10 Fra le opere giurisprudenziali di origine occidentale, 11 ricordiamo in particolare le Pauli Sententiae, una rielaborazione di materiali di Paolo, ridotti in massime. L'opera fu compilata nell'ambiente delle scuole, in epoca dioclezianea, e più volte rimaneggiata. Come vedremo, il testo venne inserito all'interno della Lex Romana Wisigothorum. Di ambito occidentale sono i Fragmenta Vaticana, scoperti dal cardinale Angelo Mai in un palinsesto della Biblioteca Vaticana nel Sono passi di una compilazione a catena, probabilmente dell'epoca di Costantino, contenenti costituzioni e frammenti di Papiniano, Paolo e Ulpiano. 9 Cfr. in generale De Marini Avonzo, La politica legislativa di Valentiniano III e Teodosio II, II ed. (1975). 10 Di origine orientale fu anche il manualetto De actionibus, un catalogo di mezzi processuali per uso dei pratici, il cui nucleo essenziale fu probabilmente elaborato prima dell'epoca di Giustiniano. Pre-giustinianei sono probabilmente anche i cosiddetti Scholia Sinaitica (= Scolii del Sinai), opera in greco contenente note esplicative su brani di Ulpiano. 11 Cfr. Wieacker, Textstufen klassischer Juristen (1960), 58 ss.

295 Del tempo di Costantino dovette essere anche la curiosa opera conosciuta come Mosaicarum et Romanarum legum collatio (= Collazione delle leggi mosaiche e romane), che tentava di mettere a confronto i principi giuridici romani con la tradizione ebraica, soprattutto nell'ambito del diritto penale e delle successioni. Vi si trovano costituzioni e brani interpolati di Gaio e dei maggiori giuristi severiani. 12 Di epoca incerta sono i Tituli ex corpore Ulpiani, ritrovati in un manoscritto medievale della Biblioteca Vaticana. Si tratta di una raccolta di massime ulpianee, tratte da un Liber singularis regularum del giurista severiano. 13 Importanti tentativi di codificazione delle leges imperiali furono due raccolte private: il Codice Gregoriano e quello Ermogeniano. Essi contenevano solo leges speciales, cioè rescritti, che andavano dall'epoca di Settimio Severo a quella di Diocleziano. Il loro testo non ci è pervenuto direttamente, ma sappiamo che la loro struttura ispirò quella delle compilazioni ufficiali successive, e che i materiali di entrambe vennero ampiamente utilizzati dai compilatori del Codice di Giustiniano. Si noti che per codex s'intendeva non un codice in senso moderno (cioè una legge organica che comprende ampi settori dell'ordinamento), ma semplicemente un libro composto di fogli spianati di pergamena, in contrapposizione al più costoso rotolo (volumen) papiraceo. 14 Il Codex Gregorianus fu composto in Oriente da un certo Gregorio, nell'ultimo decennio del III secolo. Era composto di quindici libri, che seguivano l'ordine edittale, divisi in capitoli (tituli), che raccoglievano in ordine cronologico le costituzioni. Ciascuna di queste recava in calce una subscriptio, cioè un'indicazione recante il nome dell'imperatore e la data. Il Codex Ermogenianus, anch'esso di origine orientale, venne compilato dal giurista minore Ermogeniano, o da un altrimenti sconosciuto Ermogene. Costituiva un aggiornamento del Gregoriano, contenendo in un solo libro rescritti di Diocleziano emanati subito dopo la pubblicazione del codice precedente. 12 Ricordiamo inoltre il cosiddetto Commentario di Autun, un commento alle Istituzioni di Gaio, composto nel IV secolo da un insegnante di diritto, rinvenuto in un palinsesto del VII secolo. Di un certo interesse è anche la Consultatio veteris cuiusdam iurisconsulti (= Parere di un vecchio giureconsulto), come fu denominata da Cuiacio un'opera dell'inizio del VI secolo, proveniente dalla Gallia. Era concepita come risposta di un giurista a una serie di domande formulate da un avvocato. 13 Sulla dibattuta origine di questo testo, cui viene generalmente negata l'identificazione con il Liber singularis regularum, cfr. Mercogliano, «Tituli ex corpore Ulpiani». Storia di un testo (1997). 14 Cfr. Cavallo, Libri e pubblico alla fine del mondo antico, in Libri, editori e pubblico nel mondo antico. Guida storica e critica (1985), 83 ss.

296 3. Il Codice Teodosiano Le compilazioni private di leges, benché autorevoli e diffuse, aprirono la strada ad opere più ambiziose e complete, di carattere ufficiale, la cui esigenza era da tempo avvertita. 15 La prima codificazione ufficiale di costituzioni imperiali si ebbe con il Codex Theodosianus, emanato a Costantinopoli nel 438 da Teodosio II, imperatore d'oriente, e recepito da Valentiniano III. Fu un lavoro in sé notevole, ma il progetto iniziale era ancora più ambizioso: nel 429, una costituzione di Teodosio II aveva, infatti, istituito una commissione formata da sette funzionari e da un docente di diritto, perché curasse la pubblicazione di ben due codici. 16 Il primo doveva avere carattere scientifico, e raccogliere leges generales da Costantino in avanti, indipendentemente dal fatto che fossero ancora in vigore. Le costituzioni dovevano essere disposte in libri e titoli, seguendo gli esempi del Gregoriano e dell'ermogeniano. L'altro codice doveva selezionare dal primo, dal Gregoriano e dall'ermogeniano, soltanto le costituzioni vigenti, ad uso dei pratici. Questa seconda raccolta doveva essere inoltre accompagnata da un commento, tratto da opere giurisprudenziali. Un lavoro del genere, però, richiedeva una notevole preparazione culturale, e la disponibilità di edizioni attendibili dei giuristi classici. Il progetto si rivelò, in breve, inattuabile. Si ripiegò, nel 435, su un obbiettivo più limitato: una commissione composta da quindici funzionari e un professore avrebbe prodotto un unico codice di costituzioni generali, o ad esse equiparate, promulgate da Costantino in avanti. I compilatori avrebbero avuto la facoltà di compiere interventi sui testi, per semplificarli e correggerli, eliminando ogni ripetizione e contraddizione. I testi originali sarebbero stati ordinati cronologicamente, ma se necessario, la commissione avrebbe potuto scinderli in parti, da collocare anche in tituli diversi. Benché i materiali legislativi da passare al vaglio fossero ingenti, l'opera fu approntata in poco tempo, tanto che alla fine del 437 poté già essere presenta- 15 Cfr. ad esempio la testimonianza dell'anonimo del De rebus bellicis (21.1 ss.), che individua nella confusione normativa un problema fondamentale, che l'imperatore avrebbe dovuto affrontare con decisione. Sul cosiddetto movimento codificatorio, cfr. i saggi contenuti in Archi, Istituzioni giuridiche e realtà politiche del tardo impero (III-V secolo d.c.) (1976). 16 Sul Codice Teodosiano, cfr. in generale Archi, Teodosio II e la sua codificazione (1976); Bianchini, Caso concreto e lex generalis (1979); Volterra, Sul contenuto del Codice Teodosiano, in BIDR., 84 (1981), 85 ss. Sull'elaborazione del Codice, cfr. De Marini Avonzo, op. cit., 115 ss. Sulla sua pubblicazione romana, cfr. Dovere, «Ius principale» e «catholica lex». Dal Teodosiano agli editti di Tessalonica (1995), 51 ss.

297 ta a Valentiniano III. Nel febbraio del 438 il Codice venne ufficialmente pubblicato, per entrare in vigore in Oriente dal primo gennaio del 439. Venne immediatamente trasmesso a Valentiniano III, che lo fece presentare al Senato di Roma, ove fu approvato per acclamazione. Il Codice è diviso in sedici libri, articolati in titoli, ciascuno introdotto da una rubrica. Ogni lex è introdotta da un'inscriptio con il nome del legislatore e il destinatario del provvedimento, e conclusa da una subscriptio con la data e il luogo di emanazione. Il Teodosiano rappresenta la più importante fonte di conoscenza sul diritto pubblico (amministrativo, finanziario, penale, ecclesiastico) del Basso Impero. Gli argomenti si susseguono generalmente senza un rigoroso ordine logico: si parte dalle fonti del diritto e dai poteri dei funzionari imperiali (libro I); poi si mettono insieme il diritto privato, i beni demaniali, la consuetudine, privilegi e dignità, diritto militare, organizzazione burocratica, e ancora il diritto privato (libri II-VIII); si torna a una struttura razionale con la parte dedicata al diritto penale (libro IX); si tratta poi di diritto tributario e di processo (libri X-XI); di diritto municipale (libri XII-XV); di problemi ecclesiastici (libro XVI). Il peso del diritto privato è molto minore di quello del diritto pubblico, anche per la decisione di non utilizzare i rescritti. L'opera ci è pervenuta in larga parte, tramite diversi manoscritti di origine occidentale, tutti incompleti. I suoi materiali vennero utilizzati anche per altre compilazioni successive: le leggi romano-barbariche, e il Codice giustinianeo. Un'ampia parte del Codex Theodosianus ci è giunta appunto tramite una codificazione barbarica, la Lex Romana Wisigothorum, che ne riutilizzò il testo. 17 Tramite la codificazione visigota, il Codice che in Oriente rimase in vigore fino alla compilazione giustinianea esercitò nell'europa occidentale del Medioevo una duratura influenza. La pubblicazione del Teodosiano rappresentò l'ultimo momento di sostanziale unità legislativa dell'impero, prima dell'epoca giustinianea. Da allora in avanti, le costituzioni ebbero sempre più raramente validità in entrambe le parti dell'impero, e in particolare manca ogni esempio di lex occidentale recepita da imperatori d'oriente. 17 Le edizioni moderne fondamentali sono quelle di Jacques Godefroy (1565) e di Theodor Mommsen (1905). Il Codice è completato dalle Leges Novellae ad Theodosianum pertinentes (= Novelle del Teodosiano), una raccolta di costituzioni successive, curata dal Meyer come secondo volume dell'edizione di Mommsen. Si usa citare le costituzioni del Teodosiano con una sigla, cui segue una sequenza numerica che si riferisce al libro, al titolo, alla costituzione e al paragrafo (ad esempio: C.Th ). Un gruppo di sedici leggi dall'inizio del IV secolo a Teodosio II è noto come Costituzioni Sirmondiane (dal francese Sirmond, che le pubblicò nel Seicento). La raccolta, avente come oggetto i rapporti fra Impero e Chiesa, fu utilizzata come appendice all'edizione del Mommsen.

298 4. Le leggi romano-barbariche L'invasione dei territori dell'europa occidentale e dell'africa, da parte di tribù germaniche, pose a partire dal V secolo il problema dei rapporti giuridici fra Romani e barbari. Per molti aspetti la civiltà dei dominatori tese a modellarsi su quella dei dominati, ma i fondamenti della cultura giuridica rimasero profondamente diversi. Per leggi romano-barbariche si intendono le compilazioni emanate dai monarchi dei territori un tempo appartenuti all'impero d'occidente, indirizzate ai sudditi romani. 18 In genere queste codificazioni ubbidirono al principio della personalità del diritto: furono scritte da giuristi romani e rivolte ai soli sudditi autoctoni. A carattere territoriale, indirizzato all'intera popolazione, compresi i conquistatori, fu invece l'edictum Theoderici, pubblicato intorno al 500. Soltanto Teodorico, re degli Ostrogoti, evitò la politica di segregazione etnica, poiché si proponeva come un rappresentante dell'imperatore d'oriente, e non come un re indipendente, quale era di fatto. Definendo la propria codificazione editto, Teodorico probabilmente volle ribadire di non sentirsi legittimato a emanare una lex, cioè una costituzione imperiale. L'Editto di Teodorico era una codificazione estremamente primitiva: solo 154 articoli, tratti in massima parte dai codici precedenti (Gregoriano, Ermogeniano e Teodosiano), da novelle post-teodosiane, e dalle Pauli Sententiae. La più importante delle codificazioni romano-barbariche fu quella dei Visigoti, che occupavano il territorio che comprendeva la penisola iberica e l'attuale Francia, quindi una parte assai rilevante dell'occidente romanizzato. La Lex Romana Wisigothorum fu composta per ordine di Alarico II nel 506, e perciò è chiamata anche Breviarium Alaricianum. 19 Prima di essere promulgato, il Codice venne sottoposto all'approvazione di un'assemblea di dignitari civili ed ecclesiastici riunita a Tolosa. È un'opera vasta, e assai più complessa dell'editto di Teodorico. Raccoglie insieme leges cioè alcune costituzioni tratte dal Gregoriano e dall'ermogeniano, larga parte del Codice Teodosiano e molte costituzioni emanate dopo la sua pubblicazione e un'antologia non sistematica di materiali giurisprudenziali. Fra questi manuali hanno particolare im- 18 Cfr. in generale Wenger, Die Quellen des römischen Rechts (1953), 554 ss. 19 Cfr. Lambertini, La codificazione di Alarico II (1990). Intorno al 476, il re dei Visigoti, Eurico, aveva emanato un suo Codex Eurici, che già non era più una semplice codificazione di usanze germaniche, ma mostrava l'influenza del diritto romano.

299 portanza un'epitome delle Istituzioni gaiane, e le Pauli Sententiae. I testi paolini e le costituzioni imperiali recano un'interpretatio, cioè una sintesi esplicativa, aggiunta posteriormente. Nonostante la sua povertà tecnica, e il fatto che venisse sostituito a metà del VII secolo da una nuova compilazione di Recesvindo, l'opera ebbe una grande e duratura influenza, anche molto tempo dopo la fine del regno visigoto. Venne infatti recepito nel regno dei Franchi, e utilizzato in alcune zone almeno fino al XIII secolo. Probabilmente da esso fu tratta ispirazione per la struttura del Corpus Iuris. Nonostante l'enorme superiorità culturale della compilazione giustinianea, anch'essa infatti consisterà in una raccolta di leges, di un'antologia di giuristi classici, e di un manuale di diritto. La Lex Romana Burgundionum, emanata da Gundobado, il cui regno occupava l'attuale Borgogna, è dei primi anni del VI secolo. Il testo, in 46 capitoli, utilizza praticamente gli stessi materiali della codificazione visigota, ma sintetizzati e rielaborati con molta libertà. Dopo questi primi esperimenti di codificazione comprensiva di materiali giurisprudenziali e leges, sotto Giustiniano si crearono le condizioni politiche e tecniche per elaborare una nuova sintesi della cultura giuridica romana, l'ultima sua grande manifestazione. Il diritto propriamente romano finirà, così, con una grandiosa opera di codificazione, di gran lunga più avanzata di quelle precedenti. Dopo si svilupperanno, sul medesimo tronco della cultura romana, due tradizioni giuridiche divergenti: di matrice romano-germanica in Occidente, e greco-bizantina in Oriente. La storia della fase postclassica della giurisprudenza non può fermarsi al 476, una data che da questo punto di vista è poco significativa. Quindi proseguiremo la nostra esposizione fino a dopo la morte di Giustiniano, per riallacciarci all'excursus sulla tradizione romanistica del primo capitolo.

300 CAPITOLO VENTESIMO DIRITTO CIVILE E CRIMINALE NEL BASSO IMPERO 1. Il diritto civile nel Basso Impero Con la Constitutio Antoniniana, le leggi romane divennero diritto comune dell'impero, abrogando in linea di principio gli ordinamenti particolari. 1 Una rilevante documentazione dimostra però che, oltre a quelle romane, nelle province si continuarono ad applicare norme locali. Si è giustificata questa persistenza con la generale diffusione di un diritto volgare (Mitteis): in tutto l'impero il Volksrecht, il diritto del popolo, sarebbe stato capace di travolgere il Reichsrecht (diritto imperiale), rifiutato dalle masse. La tesi è un po' troppo romantica, ma non c'è dubbio che il Basso Impero fu epoca di volgarismo giuridico, 2 per lo meno nel senso di una spiccata decadenza culturale, che permeò la cancelleria imperiale e anche la più evoluta giurisprudenza orientale. Si diffusero una prassi negoziale e giudiziaria, una trattatistica scolastica, e infine una legislazione imperiale per non parlare delle leggi romano-barbariche in aperto contrasto con la tradizione scientifica classica. S'instaurò la tendenza a semplificare gli istituti: ad esempio saltarono i confini tra proprietà, possesso e diritti reali su cosa altrui. Su questo fenomeno si innestò l'influenza delle culture giuridiche locali, anche prima dell'editto di Caracalla. Vari imperatori dovettero richiamare al rispetto delle norme romane, soverchiate da usi e istituti di origine peregrina. Nelle province si tollerò ad esempio che i figli di famiglia si considerassero autonomi da un punto di vista patrimoniale. Il sistema contrattuale romano, in gran parte fondato sulla forma 1 Cfr. Talamanca, Gli ordinamenti provinciali nella prospettiva dei giuristi tardoclassici, in Istituzioni giuridiche e realtà politiche nel tardo impero (III-V sec. d.c.) (1976), 198 ss. 2 Cfr. in generale Levy, West Roman Vulgar Law. The Law of Property (1951).

301 verbale, fu largamente adeguato nella prassi al dominio della forma scritta, tipico dei paesi ellenistici. La stipulatio (negozio verbale per eccellenza), in Egitto fu praticamente trasformata nella clausola di un documento, con la quale si prendeva semplicemente atto che la promessa in latino era avvenuta («interrogato, promise»). In questo modo si romanizzavano sommariamente dei negozi conformi alle tradizioni locali. L'unificazione giuridica, in realtà, fu attuata solo in modo graduale e imperfetto. In particolare, la separazione fra proprietà provinciale e dominium quiritario venne composta solo all'epoca di Diocleziano. 3 Si formò quindi un dominium unificato, che consentiva anche in Italia l'imposizione fondiaria, l'espropriazione per pubblica utilità e una notevole serie di limiti legali all'esercizio della proprietà immobiliare. Il potere politico non poteva trasformare, da un giorno all'altro, la cultura giuridica di popoli estremamente diversi da quello romano. Senza per questo pensare all'ipotesi che il provvedimento di Caracalla si fosse tradotto nella concessione di una doppia cittadinanza (Schönbauer, Frezza), è probabile che i governatori delle province consentissero ai neo-cittadini di mantenere in parte le consuetudini locali, contando su una progressiva e integrale romanizzazione. Lo spostamento verso Oriente del centro di gravità dell'impero determinò anche fenomeni di ellenizzazione del diritto romano (di diritto romano-ellenico parlano l'arangio-ruiz e il De Francisci). Non ne mancano gli esempi. La patria potestà romana anche in ordine alla disposizione del peculium incontrò crescenti limitazioni: infatti nell'area culturale ellenistica essa era incomparabilmente meno intensa, e cessava alla maggiore età. Del testamento venne esaltata la finalità di trasferire mortis causa i beni di un individuo, piuttosto che quella di trovare un erede al paterfamilias: quindi si ammise il concetto di successione a titolo particolare. Si diffuse anche a Roma la traditio mediante consegna dei documenti di proprietà. La classica opposizione tra verba e voluntas, sulla quale avevano a lungo lavorato i giuristi, venne risolta attribuendo una netta prevalenza alla seconda. Ma è eccessivo qualificare come romano-ellenico il diritto di quest'epoca, se non altro perché la cultura giuridica greca esercitava già da secoli la sua influenza, nell'ius honorarium, e più di recente nella legislazione imperiale. Da Costantino in avanti, il diritto sostanziale e quello processuale vennero profondamente influenzati dal Cristianesimo (il Biondi parla in proposito di diritto romano-cristiano ). La sua affermazione come religione di Stato portò al divieto dei culti pagani e, come vedremo, alla dura discriminazione de- 3 La notizia è in Aur. Vict., De Caes., Cfr. Cannata, Possessio, possessor, possidere nelle forme giuridiche del basso impero romano (1962), 150 ss. La tesi è invece avversata da Amelotti, Per l'interpretazione della legislazione privatistica di Diocleziano (1960), 115.

302 gli eretici e degli Ebrei. Fu trasformato radicalmente il regime del matrimonio. Nel diritto classico esso non richiedeva in genere atti formali, né per la costituzione né per lo scioglimento, ma iniziava e durava fin quando esisteva la volontà di costituire una famiglia (affectio maritalis). La forma cristiana di matrimonio non era basata invece sulla volontà attuale, ma sul consenso iniziale: quindi il vincolo permaneva anche quando l'affectio fosse venuta a mancare. Il divorzio unilaterale venne sfavorito: la donna era addirittura deportata in insulam e perdeva la dote; invece l'uomo che ripudiava la moglie, non poteva più risposarsi. Il pensiero cristiano privilegiava l'astinenza sessuale come stato di perfezione, il che naturalmente contraddiceva i presupposti della legislazione matrimoniale augustea. Essa aveva favorito non solo le prime nozze, ma anche i matrimoni dei divorziati e dei vedovi, fenomeno che invece fu normalmente disapprovato dalla legislazione romano-cristiana. Venne in generale rimessa in discussione quella relativa separazione tra diritto, religione e morale privata che aveva caratterizzato le fasi precedenti. Al giudice fu richiesto di decidere non sulla base dello stretto diritto, ma allontanandosi da esso più o meno vistosamente, in nome di precetti superiori. La stessa equità diventò deroga alla durezza dell'ius strictum, in nome della carità. Un'importante innovazione costantiniana fu il ricondurre l'esercizio arbitrario delle proprie ragioni al crimen vis, giungendo in pratica al divieto generale dell'autotutela, «per evitare un più grave turbamento dell'ordine pubblico». 4 Ma, rispetto all'età del Principato, la più importante novità fu rappresentata dalla radicale modifica intervenuta negli status personarum, a partire dagli ultimi anni del III secolo. 2. Gli status personarum. Il colonato A prescindere dai residui peregrini, la popolazione libera dell'impero era ormai composta da cittadini, o meglio da sudditi, visto che la partecipazione popolare alla vita politica era ormai preclusa. A partire da Diocleziano si affermò una generale tendenza all'ereditarietà delle funzioni economiche, amministrative e militari. Fin dall'età del Principato, alle tradizionali distinzioni 4 D (Paul. 13 Plaut.), interpolato dai compilatori. Era lo sbocco di un lungo percorso, iniziato dalla lex Plautia de vi, del I secolo a.c. Tappa decisiva era stato un decretum, col quale Marco Aurelio aveva rifiutato la tutela giuridica a un creditore, che si era rifatto direttamente sui beni del debitore inadempiente. Cfr. D (Call. 5 cogn.). Sui limiti all'autotutela, cfr. in generale Labruna, «Vim fieri veto». Alle radici di una ideologia (1971).

303 (patrizi e plebei; ingenui e libertini; plebei, nobili e cavalieri), si era aggiunta quella fra la categoria degli humiliores e quella degli honestiores. Quest'ultima era composta, come abbiamo detto, da tutte le classi dirigenti e medie, romane e municipali, compresi i veterani dell'esercito. Si parlò anche, con una sfumatura peggiorativa, di potentes o potentiores, in riferimento a coloro che fossero capaci di esercitare un potere di fatto spesso illegale sulla plebe. Benché il Senato non esercitasse più alcuna fondamentale funzione politica, i membri delle classi senatorie di Roma e di Costantinopoli rafforzarono il proprio prestigio. Esclusi dal potere politico, si concentrarono su quello economico-sociale, ampliando i propri latifondi e cercando di sottrarsi al controllo delle autorità pubbliche. Dall'epoca di Costantino, gli uffici investiti dai cavalieri furono affidati alla classe senatoria e agli ordini curiali. Alla fine del IV secolo l'ordine equestre scomparve. 5 L'esercito, costituito in parte notevole da peregrini, guadagnò potere e prestigio. I militari erano retribuiti per lo più in natura, o con salari aderati, cioè computati in generi alimentari, ma effettivamente versati in denaro. I soldati sottoposti a patria potestà avevano il privilegio di disporre pienamente del peculium castrense acquisito sotto le armi, che divenne in pratica un patrimonio personale. I figli dei veterani furono tenuti a intraprendere il mestiere delle armi. I funzionari imperiali vestivano un'uniforme, e restavano nella pubblica amministrazione (militia palatina) vent'anni. Anche la loro funzione divenne ereditaria. I filiifamilias avevano la titolarità di un peculium quasi castrense, analogo a quello dei militari. Ebbero il privilegio di essere giudicati dai loro superiori gerarchici, e godettero di varie esenzioni fiscali, anche dopo il ritiro dal servizio. Gli stipendi erano per lo più in natura, o computati in razioni alimentari. I decurioni vennero gravati dalla responsabilità di riscuotere le imposte, sicché diventò sempre più difficile il loro reclutamento, e si dovettero autorizzare le curie a costringere i figli ad ereditare la funzione paterna. Con Costantino la condizione di curiale divenne pienamente ereditaria. Imprenditori e operai di settori di rilevante interesse pubblico furono inquadrati in corporazioni di Stato. In particolare i mestieri di battelliere, panettiere, macellaio, operaio delle manifatture statali (zecche, fabbriche di armi, ecc.), furono regolamentati e divennero ereditari. 6 5 Cfr. Lepelley, Fine dell'ordine equestre: le tappe dell'unificazione della classe dirigente romana nel IV secolo, in Giardina, Società romana e impero tardoantico. Istituzioni, ceti, economie (1986), 227 ss. 6 Cfr. Cracco Ruggini, Le associazioni di mestiere in età imperiale: ruolo politico e coscienza professionale,

304 La condizione dei contadini liberi fu quella che soffrì il più grave deterioramento. Divenne prassi diffusa trattenere i fittavoli con la forza, dopo la scadenza del contratto. Tale tendenza venne contrastata fino alla fine del III secolo, ma lo sviluppo del latifondo e la sua crescente autosufficienza economica e politica maturarono i presupposti per il riconoscimento legale della servitù della gleba (colonato). Nel IV secolo il termine colonus indicò sostanzialmente un fittavolo vincolato all'obbligo ereditario di coltivare con la propria famiglia un podere. I coloni non potevano né allontanarsi volontariamente, né essere mandati via dal padrone del fondo: Costantino stabilì che, anche in caso di vendita o donazione della terra, dovessero passare necessariamente al nuovo proprietario. Il padrone del fondo (dominus fundi, oppure solo ambiguamente dominus) rimaneva responsabile nei confronti del fisco anche in caso di fuga del colono. Il colono pagava al proprietario un canone immutabile, in natura o in denaro, fissato al momento della costituzione del rapporto; era inoltre obbligato a prestazioni accessorie di lavoro. Il legame col fondo era basato su motivi puramente fiscali, perché i fittavoli nullatenenti pagavano l'imposta tramite il proprietario, che ne anticipava l'ammontare, rivalendosi su di loro al momento di riscuotere il canone. Essi venivano quindi registrati nella dichiarazione fiscale del padrone, e considerati come accessori animati della terra, costretti a rimanere per sempre sulla gleba (= porzione di terra). La loro condizione di coloni registrati (adscripticii; più precisamente originales, se nati sul fondo) li faceva considerare per molti aspetti servi, ma non del proprietario, bensì della gleba. 7 I loro beni diventavano un semplice peculium, del quale non potevano pienamente disporre senza il consenso del padrone. 8 L'adscripticius, essendo un uomo libero, poteva legittimamente sposarsi, ma la sua unione veniva definita contubernium, come quella degli schiavi. Se sposava una donna libera, il suo matrimonio era sì valido, ma il padrone poteva castigarlo e separare la coppia. Invece, i fittavoli che erano anche proprietari di una sia pur minima zolla di terra, erano registrati in nome proprio e pagavano personalmente l'imposta fondiaria, rimanendo «coloni liberi», titolari di un proprio patrimonio e non in Vera, La società del Basso Impero. Guida storica e critica (1983), 3 ss. 7 CI (Teodosio, Arcadio e Onorio): «Benché sembrino liberi per condizione, siano considerati tuttavia servi della terra in cui sono nati, e non abbiano la facoltà di andarsene dove vogliono o di cambiare luogo». Sul colonato, cfr. in generale Lo Cascio, Terre, proprietari e contadini dell'impero romano. Dall'affitto agrario al colonato tardoantico (1997). 8 CI (Giustiniano, a. 530). Sulla condizione giuridica dei coloni, cfr. Giliberti, Servi della terra, cit. (1999), 107 ss.

305 sottoposti alla potestà del proprietario. Ma a partire da una costituzione di Anastasio (imperatore nel 491), vennero parificati a tutti gli altri. 9 Si diventava coloni per diversi motivi: per nascita, per convenzione con il padrone, per prescrizione (dopo trent'anni, venti per le donne), ope legis (nel caso dei barbari accolti all'interno dei confini, e in quello dei mendicanti e vagabondi atti al lavoro). Le fonti testimoniano l'esistenza, accanto ai coloni di condizione libera, di schiavi rurali, registrati come attrezzatura del fondo nei libri censuali. Anch'essi vennero legati alla gleba, a differenza dei domestici e degli schiavi urbani. La loro manumissione era da tempo vietata, quando nel 371 venne anche proibito venderli separatamente al podere. 10 Vennero quindi legati alla gleba, come gli adscripticii. Queste nuove figure di contadini, intermedie tra uomo libero e schiavo, sovvertirono il principio che la libertà personale non potesse essere irreversibilmente limitata. Eppure, per mero tradizionalismo, le fonti giuridiche continuarono ad attribuire al colono lo status libertatis, e ad attenersi alla dottrina tradizionale, secondo la quale «riguardo allo status delle persone, la divisione fondamentale è che tutti gli uomini sono o liberi o schiavi» (Gai. 1.9). Le riforme di Diocleziano e dei suoi successori, e la generalizzazione del fenomeno del colonato, non conseguirono gli obbiettivi previsti. La fuga dei coloni vessati sia dai padroni che dai curiali divenne uno dei problemi fondamentali dell'impero. Gli unici ad avvantaggiarsi del nuovo sistema furono i potentes (senatori, curiali, ufficiali dell'esercito, o anche vescovi), in grado di chiedere esenzioni, corrompere giudici, intimidire gli esattori. Non si trattava dell'antico rapporto clientelare (patronatus), che i cittadini più autorevoli esercitavano sulle comunità, ma di una forma illecita di protezione, offerta o imposta a coloni e piccoli proprietari che volessero sfuggire ai propri doveri fiscali. Sostenuti da milizie private, i potenti si offrivano come patroni, spingendo i piccoli proprietari a consegnare loro le terre e a trasformarsi in coloni, 11 e inducendo i coloni a fuggire dai padroni e a lavorare per loro. Tale protezione (patrocinium), spesso imposta con la forza agli stessi protetti, contribuì ad approfondire la crisi economica e indebolì l'autorità pubblica 9 Di condizione analoga agli adscripticii furono gli inquilini, coltivatori di vario tipo (barbari dediticii o foederati, semiliberi di stirpe germanica), e i casarii (braccianti o pastori registrati come pertinenze di un'abitazione rustica). 10 CI pr. (Valentiniano, Valente e Graziano). 11 L'accordo mediante il quale la terra era ceduta, trasformando il piccolo contadino in colono del patrono, rivestiva normalmente la forma giuridica del costituto possessorio. Cfr. Giglio, Patrocinio e diritto privato nel tardo Impero Romano (1995).

306 nelle campagne, preparando la dissoluzione della società tardo-imperiale. 12 Il colonato basso-imperiale fu reso possibile dall'esistenza di un forte potere politico-amministrativo, in grado di imporsi sia al fittavolo che al locatore. 13 Quindi, nell'occidente medievale, l'istituto scomparve, lasciando progressivamente il posto al servaggio. 3. Il processo civile Nel Basso Impero venne superato definitivamente l'ordo iudiciorum privatorum, 14 e anche nella cognitio extra ordinem si accentuò l'ufficialità della procedura. Che il funzionario giudice fosse il dominus del processo era chiaro fin dal primo atto, l'evocatio (= citazione in giudizio). Dall'età del Principato e obbligatoriamente da Costantino in poi l'attore non si rivolgeva più al convenuto attraverso un atto di parte puramente privato (in ius vocatio), ma scriveva al funzionario giudice, perché questi lo autorizzasse a notificare una convocazione alla controparte (litis denuntiatio). Nel V secolo questo sistema di citazione venne sostituito dallo scambio di comparse (evocatio per libellos) dell'attore al convenuto e viceversa, effettuata a cura del giudice, tramite un ufficiale giudiziario. La comparizione alla data fissata dal giudice era obbligatoria per entrambe le parti. Il processo avveniva a porte chiuse, e gli atti processuali erano integralmente verbalizzati. In vari passaggi del procedimento, le parti dovevano versare al giudice e al personale del tribunale delle contribuzioni (sportulae), il che rendeva il processo lento, oneroso e di dubbia equità. L'usanza fu sanzionata con la pena di morte da Costantino, 15 ma venne infine autorizzata all'epoca di Teodosio, purché non avesse l'aspetto di una provvigione obbligatoria. 12 Cfr. De Martino, Economia schiavistica ed Alto Medioevo, in Uomini e terre in Occidente. Tra Tardo Antico e Medioevo (1988), 29 ss. 13 Cfr. De Martino, Schiavi e coloni tra antichità e medioevo, in Uomini e terre, cit., 96 ss. 14 Cfr. Kaser, Gli inizi della cognitio extra ordinem, in Antologia giuridica romanistica e antiquaria, I (1968), 171 ss.; Buti, La cognitio extra ordinem : da Augusto a Diocleziano, in ANRW., II.14 (1982), 29 ss.; Costanzo e Costante vietarono definitivamente il ricorso alla procedura formulare: CI (a. 342). 15 C.Th (a. 331): «Stiano ferme una buona volta le mani rapaci dei funzionari. Ferme, dico. Se dopo essere state avvertite non staranno ferme, verranno tagliate dalle spade. Non sia in vendita la tenda della stanza del giudice, non si paghi l'ingresso. L'archivio non sia più famigerato per le contrattazioni. La stessa vista del governatore non abbia un prezzo. Le orecchie di chi giudica siano aperte a poverissimi e ricchi. Si smetta di imporre prezzi esosi per fare pressione sul cancelliere capo. Non esercitino concussioni del genere, ai danni della parte, gli impiegati subalterni degli stessi uffici...».

307 Si precisò una gerarchia dei mezzi di prova: la constatazione diretta del giudice, i documenti (soprattutto quelli provenienti da pubbliche autorità), la confessione (a differenza che nelle epoche precedenti, accolta come un fondamentale mezzo di prova), il giuramento, le presunzioni legali, la testimonianza. 16 Il supremo giudice era naturalmente l'imperatore, che giudicava con l'assistenza del consistorium. Sotto di lui erano il prefetto del pretorio, i vicari delle diocesi e i governatori delle province. Da questi ultimi dipendevano una serie di giudici locali (iudices pedanei), che periodicamente percorrevano i centri maggiori dell'impero per dare udienza. Nelle sole città di Roma e di Costantinopoli, la giurisdizione civile e penale era rimessa al praefectus Urbi. Alla metà del V secolo fu introdotto il difensore civico (defensor civitatis), con la pretesa di sottrarre i cittadini e i contadini del circondario alla protezione dei pontentes. In effetti si limitò a svolgere la funzione di giudice civile e penale, per le cause di minore entità. L'imperatore fece sovente uso di una procedura sommaria (summaria cognitio, cognitio de plano), per motivi di urgenza. Un'altra forma di procedura abbreviata consistette nella richiesta di un rescritto imperiale nel corso del processo. Se l'imperatore avesse dato torto al convenuto, questi aveva solo la possibilità di dimostrare che l'esposizione dei fatti non era stata veritiera. Ancora più incisivo era l'intervento per relationem (= per rimessione), allorché il giudice si riconoscesse tecnicamente incompetente in merito al processo, e lo rimettesse alla decisione dell'imperatore. Nel Basso Impero furono numerose le giurisdizioni speciali, connesse con i privilegi dei militari, dei senatori e dei funzionari. In particolare, nel periodo cristiano fu concessa ai vescovi una giurisdizione inappellabile sui sacerdoti, sicché essi poterono celebrare processi (episcopales audientiae). Anche i fedeli, di comune accordo, potevano rivolgersi a questi tribunali per le loro liti. Sull'appello ci furono numerosi interventi legislativi. A parte la possibilità di una supplica straordinaria all'imperatore, si poteva proporre appello in diversi gradi e con effetti sospensivi. Mentre le sentenze dei prefetti del pretorio erano di regola inappellabili, contro i vicari, invece, si promuoveva appello direttamente all'imperatore. Contro le sentenze dei governatori delle province poteva essere proposto appello all'imperatore, al prefetto del pretorio o al vicario della diocesi. Dall'epoca di Teodosio II, buona parte degli appelli all'imperatore furono demandati alla cognizione del quaestor sacri palatii. 16 Cfr. Archi, La prova nel diritto del Basso Impero, in Scritti (1981), 1855 ss. Per avere valore, le testimonianze dovevano essere più d'una (unus testis, nullus testis). In ogni caso, quelle degli humiliores soccombevano nei confronti di testimonianze di notabili.

308 4. Processo e diritto criminale Nel Basso Impero si approfondì la tendenza ad attrarre nell'ambito della cognitio imperiale la repressione di tutti gli illeciti di rilevante allarme sociale. Scomparvero quindi definitivamente le quaestiones, la giurisdizione criminale del Senato, e la repressione privatistica dei delicta. Una caratteristica notevole del processo penale, nell'ambito di una generale affermazione del principio inquisitorio, fu il superamento dell'accusatio pubblica, riservata solo ai crimini più gravi. In precedenza il processo penale era introdotto dalla denunzia di un cittadino, che si rivolgeva al funzionario giudice significando la notizia di un reato. In epoca tarda, invece, si generalizzò la possibilità di procedere d'ufficio, avvalendosi semmai di informatori (delatores). 17 Le sentenze furono in genere appellabili, tranne che per alcuni reati di particolare gravità (come l'omicidio o l'adulterio), e in caso di confessione dell'accusato. Il giudice ebbe assoluta libertà di ricerca della prova, anche mediante la conduzione di inchieste. Per converso, venne diminuita la sua discrezionalità nell'erogazione della sanzione: una legislazione imperiale sempre più minuziosa lo vincolò a comminare solo le pene prescritte dalla legge. Costantino stabilì che la condanna a morte del reo potesse essere pronunziata solo in caso di più testimonianze concordi, oppure di confessione: un principio dalle motivazioni umanitarie, ma che determinò in pratica la diffusione della tortura. La pena capitale venne applicata con sempre maggiore frequenza, soprattutto nelle forme efferate dei summa supplicia (tranne la croce, abolita da Costantino per motivi religiosi). La cristianizzazione del diritto investì anche il campo della repressione criminale. 18 Si crearono nuove fattispecie di reato, a sfondo religioso: ad esempio l'eresia o l'adesione ad altri culti (crimen violatae religionis), mentre il sacrilegio arrivò a comprendere ogni sorta di offese alla religione cristiana. Si può dunque aggiungere al quadro già complesso degli status personarum, delineato nel paragrafo 2, una distinzione fra cattolici e acattolici (eretici, ebrei e pagani), esposti a gravi discriminazioni. Ai pagani vennero impediti gli atti di culto, 17 Cfr. Spagnuolo Vigorita, Exsecranda pernicies (1984). Contro la tesi della decadenza del sistema accusatorio, cfr. Pietrini, Sull'iniziativa del processo criminale romano (1996). 18 Cfr. in generale De Giovanni, Il Libro XVI del Codice Teodosiano. Alle origini della codificazione in tema di rapporti Chiesa-Stato (1985).

309 equiparati da Teodosio al crimen maiestatis. Gli eretici vennero perseguiti con incapacità testamentarie, esilio, confische, morte (in caso di proselitismo). L'apostasia venne equiparata del tutto al sacrilegio, e quindi punita con la morte. Gli Ebrei furono tacciati da Costantino di essere una nefaria secta (= setta malefica), e vennero presi provvedimenti per combatterne il proselitismo. Fu vietato loro l'acquisto di schiavi che non fossero loro correligionari. Si cercò d'impedire ogni forma di commistione, proibendo agli Ebrei di possedere uno schiavo cristiano, e vietando i matrimoni misti, considerati una forma di adulterium, e puniti con la morte. Ci fu un generale processo di adeguamento della legislazione penale ad una nuova concezione della moralità sessuale e familiare, caratteristica del Cristianesimo. L'adultera venne perciò punita con il rogo o la poena cullei. S'intese per adulterio non soltanto al trasgressione della fedeltà coniugale, in particolare della moglie, ma anche il tradimento consumato dai fidanzati. Lo stupro di donna libera e il ratto a fine di libidine vennero puniti con la morte. Si introdussero nuove fattispecie d'incesto: fu ad esempio punibile con la morte anche l'unione tra zio e nipote. L'omosessualità, che era stata fino a quell'epoca solo disapprovata, venne considerata un crimine tra i più gravi, tale da comportare il rogo. D'altra parte, mentre tutta questa serie di provvedimenti si ispirava ad una linea terribilmente repressiva, sotto altri aspetti venne esaltata la libertà e la dignità della persona. Ad esempio, Costantino abolì l'ius vitae ac necis del padre nei confronti del figlio. L'uccisione del neonato venne completamente equiparata all'omicidio da Valentiniano, mentre un tempo il suo abbandono, perché morisse o fosse preso come schiavo, era considerata una pratica lecita. Nel IV secolo vennero abolite le carceri private, e furono vietati i maltrattamenti ingiustificati dei prigionieri. Nel V secolo, infine, venne prescritto un generale divieto di uccidere gli schiavi. All'influenza cristiana potrebbe verosimilmente collegarsi anche la riaffermazione del principio «in dubiis pro reo» (= nei casi dubbi ci si pronunci a favore dell'accusato). Peraltro esso era già noto alla giurisprudenza classica e alla legislazione del Principato. Un rescritto di Traiano, citato da Ulpiano, affermava infatti: «meglio lasciare un delitto impunito, che condannare un innocente» Si confronti PS con D pr. (Ulp. 7 off. procons.).

310 CAPITOLO VENTUNESIMO LA COMPILAZIONE GIUSTINIANEA 1. Giustiniano. Il primo Codice Nel VI secolo l'impero Romano d'oriente era ormai uno Stato di cultura ellenica, nel quale anche il diritto si era notevolmente allontanato dalla tradizione romana. Eppure proprio in quest'epoca, nella quale tutti avvertivano il crescente distacco dal mondo classico, ebbe vita un poderoso tentativo di restaurazione della romanità, sia dal punto politico-militare che giuridico. Divenuto imperatore nel 527, Giustiniano 1 perseguì il progetto di ripristinare il potere romano su tutti i territori un tempo appartenuti all'impero. Costantinopoli, la nuova Roma, avrebbe adempiuto alla missione politica, civile e religiosa che l'antica capitale umiliata dal sacco del 410 e mai più rifiorita non era in grado di realizzare. A prezzo di sanguinose guerre, l'africa venne sottratta ai Vandali, l'italia agli Ostrogoti (nel 540 venne conquistata Ravenna), la Spagna orientale ai Visigoti. Ma, parallelamente alla riconquista militare, doveva procedere un programma di restaurazione del diritto romano, collegato alla funzione provvidenziale dell'impero. 2 Il quadro offerto dalle fonti giuridiche era desolante: la 1 Flavio Pietro Sabazio nacque nel 482 in un villaggio dell'illiria, al confine con l'albania, da una famiglia plebea. Assunse il nome di Giustiniano dopo l'adozione da parte dello zio Giustino. Di - venuto imperatore quest'ultimo, Giustiniano venne nominato comes, magister militum e poi console. Sposò Teodora, che esercitò su di lui una grande influenza politica. Pochi mesi prima della morte della zio, nel 527, fu incoronato Augusto. Regnò da solo fino alla morte, nel 565. Cfr. Bury, History of the Later Roman Empire from the Death of Theodosius I to the Death of Justinian, II (1923; rist. 1958); Archi, Giustiniano legislatore (1970); Rubin, Das Zeitalter Iustinians, I-II (1960, 1995). 2 Orosio, allievo di S. Agostino, aveva affermato (Hist. adv. pag., 1.2.1) che l'unica salvezza del mondo assediato consisteva nel sottomettere i barbari con le armi e civilizzarli con il diritto. Solo dopo si sarebbero potuti convertire. Una posizione opposta fu sviluppata da Salviano, nel De gubernatione Dei: la Provvidenza era passata dal lato dei barbari. Cfr. in generale Demougeot, La formation de l'europe et les invasions barbares, I-II (1979, 1989).

311 codificazione teodosiana era molto incompleta, soprattutto sul versante privatistico, e i materiali giurisprudenziali in circolazione erano di basso livello e di dubbia autenticità. Al riguardo, la legge delle citazioni, che aveva ulteriormente depresso la cultura giuridica, si era rivelata un rimedio peggiore dei mali che avrebbe dovuto fronteggiare. L'imperatore partì dalle leges dando ordine, con la costituzione Haec quae necessario del 528, 3 di comporre un nuovo codice, ad uso dei pratici, cui dare il proprio «fausto nome». Fu insediata a questo scopo una commissione di dieci membri, presieduta da Giovanni, già quaestor sacri palatii, e composta fra gli altri dal funzionario imperiale Triboniano che, poi, avrà un ruolo determinante nella creazione dei Digesta 4 e da Teofilo, un antecessor della scuola di diritto di Costantinopoli. Nella raccolta dovevano essere utilizzati soprattutto i materiali del Teodosiano, del Gregoriano e dell'ermogeniano. Lo scopo primario del nuovo Codice dichiarava Giustiniano era di rendere più certo il diritto, diminuendo così il numero dei processi e la loro durata. Infatti l'accumulo di costituzioni contraddittorie, il cui testo era spesso poco noto o addirittura falsificato, aumentava la litigiosità. Quindi, con l'aiuto di Dio, egli si proponeva di semplificare la legislazione, consentendo ai compilatori anche di manipolare il testo delle costituzioni. Questi interventi dovevano perseguire tre obbiettivi: rendere più brevi e chiari i testi legislativi, rifuggendo dall'eccessivo tecnicismo del linguaggio giuridico; evitare le ripetizioni e le contraddizioni; eliminare i riferimenti a norme non più in vigore. Il movente dell'imperatore non era quindi antiquario, bensì pratico: non interessava l'autenticità del testo, ma la sua utilità. Il Codex Iustinianus fu pubblicato nell'aprile 529 (il centenario del Codice Teodosiano), con la costituzione Summa reipublicae. Esso vietò di utilizzare ancora i vecchi codici e le novelle post-teodosiane che erano stati usati nella compilazione, minacciando le pene previste per il falso. Per risolvere ogni controversia sarebbe stato sufficiente il Codice, e in aggiunta il parere degli antichi giuristi. In questa costituzione, Giustiniano esplicitava ancor meglio i presupposti ideologici da cui era partito. Iura ed arma avevano reso potente il popolo romano; quindi, per ricostruire le condizioni del dominio mondiale di Roma, bisognava consolidare non solo l'esercito, ma anche il diritto. In questo modo si sarebbe adempiuta la missione dell'impero: unificare il mondo per difendere la vera fede. 5 3 Detta anche De novo codice componendo. Era uso indicare le costituzioni citando le prime parole del testo. 4 Cfr. in generale Honoré, Tribonian (1978). 5 Cfr. anche la costituzione Imperatoriam. Sulla concezione teocratica di Giustiniano, cfr. Amelot-

312 Il Codice, come vedremo, ci è pervenuto in una seconda e definitiva edizione, mentre di questa prima stesura sappiamo ben poco. Una differenza rilevante rispetto al Codice Teodosiano era costituita dal fatto di comprendere anche leges speciales, tratte dal Gregoriano e dall'ermogeniano. Dal frammento di un suo indice, ritrovato nel 1922 in un papiro egiziano, 6 possiamo rilevare che comprendeva ancora la legge delle citazioni, e che le materie erano disposte secondo una sistematica che risentiva del Codice Teodosiano. 2. Il Digesto Elaborato il Codice, prese consistenza un progetto più ambizioso: una collana completa di codificazioni, che comprendesse non solo le leges, ma anche una raccolta di materiali giurisprudenziali (che consentisse di superare la legge delle citazioni ), un manuale istituzionale che sostituisse quello di Gaio, e una raccolta di novelle. Giustiniano provvide dunque a risolvere alcune contraddizioni nelle fonti giurisprudenziali, emanando una serie di non meglio precisate Quinquaginta decisiones (= cinquanta decisioni), ed alcune costituzioni che dovettero servire a impostare i lavori preparatori del Digesto. 7 I Digesta, ovvero Pandectae (dal latino digèrere = comporre in ordine, e dal greco pandéchomai = raccogliere complessivamente) sono un'antologia sistematica di oltre 9000 brani giurisprudenziali, che vanno da Q. Mucio Scevola a Ermogeniano, ma fondamentalmente sono del I-III secolo d.c.. 8 La compilazione venne affidata nel 530, con la costituzione Deo auctore, al quaestor sacri palatii Triboniano, il quale, dopo la prima edizione del Codice, era assurto al ruolo di principale consulente giuridico dell'imperatore. L'opera di compilazione veniva posta sotto il patrocinio della Provvidenza: il Digesto doveva esti, Giustiniano tra teologia e diritto, in Archi, L'imperatore Giustiniano. Storia e mito (1978), 132 ss. 6 P. Oxy. XV, 1814, riguardante i titoli del libro primo, con la rubrica e le inscriptiones delle costituzioni in essi contenuti. Cfr. Migliardi Zingale, Le costituzioni giustinianee nei papiri (1985), 17 ss.; Falchi, Osservazioni sulle L Decisiones di Giustiniano, in St. Biscardi, V (1984), 121 ss. 7 Cfr. in generale Russo Ruggeri, Studi sulle Quinquaginta decisiones (1999). Per Rotondi, Studi sulle fonti del Codice giustinianeo, in Studi giuridici, I (1922), 226 ss., le Decisiones furono emanate tra l'agosto e il novembre del 530, mentre le costituzioni ad commodum propositi operis pertinentes vennero richieste dai compilatori del Digesto. 8 Come abbiamo detto nel primo capitolo, il complesso delle compilazioni giustinianee prenderà dal Rinascimento il nome di Corpus iuris civilis (= Raccolta completa del diritto civile), distinguendolo dal Corpus del diritto canonico. L'editio maior moderna del Digesto è quella del Mommsen ( ). L'edizione del Corpus Iuris più diffusa, ristampata numerose volte, è quella del , in tre volumi: Institutiones (a cura di Krüger) e Digesta (Mommsen, riveduti da Krüger); Codex (Krüger); Novellae (Schöll e Kroll).

313 sere uno dei più significativi momenti di una missione politico-religiosa. Abbiamo visto come il progetto di Teodosio II di dar vita a una raccolta giurisprudenziale fosse fallito. Ma quest'esempio negativo, segno dell'impoverimento della cultura giuridica, e anche della difficoltà di reperire i testi classici, non scoraggiò Giustiniano. Si dette fra l'altro il caso che Triboniano possedesse una grande biblioteca giuridica, con edizioni attendibili di classici. 9 Probabilmente fu proprio lui a proporre di utilizzare sostanzialmente i testi originali e non più le versioni scolastiche. L'imperatore autorizzò Triboniano a scegliersi gli altri collaboratori, che furono due professori di Costantinopoli (Teofilo e Cratino), due di Berito (Doroteo e Anatolio), undici avvocati di Costantinopoli, e il comes sacrarum largitionum Costantino. Nella Deo auctore si partiva dalla premessa che già il Codice aveva sortito l'effetto di consolidare l'autorità delle leggi. Quindi era possibile un secondo passo: ordinare una raccolta degli autori classici muniti di ius respondendi, che superasse la legge delle citazioni. Nessuno era più autorizzato a citare le opere giurisprudenziali, tranne i frammenti riportati. In un secondo momento, si sarebbe provveduto a un manuale ufficiale che sostituisse le Istituzioni gaiane. 4. Vi comandiamo, dunque, di esaminare ed emendare i libri di diritto romano che composero gli antichi giuristi ai quali i venerabilissimi imperatori concessero la facoltà di mettere per iscritto ed interpretare le leggi. Si raccolga da tutti il materiale, non lasciando nei limiti del possibile nessuna ripetizione e discordanza, ricavandone anzi una sola opera, che basti a sostituirle tutte. 5. Quando questo materiale, con l'aiuto di Dio, sarà stato raccolto, si dovrà ricostruirlo magnificamente, per innalzare alla giustizia uno stabile e santissimo tempio. Si ordini tutto il diritto in cinquanta libri e in titoli precisi, prendendo a modello sia il nostro Codice che l'editto perpetuo, come sembrerà opportuno, in modo che dal suddetto lavoro non venga escluso nulla, ma in questi 50 libri, fortificato come da un muro, si trovi tutto il diritto antico accumulato in circa 1400 anni e da noi depurato e nient'altro che questo. In realtà, il Digesto raccolse anche opere di giuristi privi di tale brevetto (fra questi, Gaio). La costituzione prescriveva che di ogni frammento si conservasse il nome dell'autore e l'opera da cui era tratto, il che ha permesso ai 9 Pugsley, On Compiling Justinian's Digest (3): The Florentine Index, in Journal of Legal History, 14 (1993), 94 ss., ipotizza che il ritrovamento di una biblioteca giuridica di epoca costantiniana avesse agevolato il lavoro dei compilatori.

314 moderni di tentare la palingenesi dei testi classici. Nella grande antologia vennero raccolti brani di trentanove autori. Oltre un terzo dell'opera fu tratto da Ulpiano, soprattutto dai libri ad edictum. Molto utilizzati furono anche gli altri quattro giuristi della legge delle citazioni. L'intera compilazione doveva procedere in modo sistematico riprendendo fondamentalmente l'ordine espositivo dell'editto perpetuo, che come sappiamo era una successione tradizionale di argomenti, memorizzata dagli studiosi e trasmessa nei secoli. Tutti i giuristi dovevano avere un'uguale dignità, ma l'intento di Giustiniano non era dar vita a una compilazione di carattere storico, che illustrasse le posizioni dei vari studiosi. Anzi, i conflitti di opinione dovevano essere il più possibile eliminati, scegliendo i brani opportuni e intervenendo all'interno dei testi, non esitando a correggerli (per i moderni, falsificarli), in modo da comporre un quadro omogeneo. Il Digesto consiste in cinquanta libri, divisi tranne quelli dal XXX al XXXII, de legatis et fideicommissis in titoli, ciascuno composto da brani di giuristi. I temi trattati riguardano soprattutto il diritto privato, ma i libri XLVII e XLVIII (libri terribiles) si occupano di diritto penale. Ogni frammento viene individuato da una inscriptio, col nome dell'autore e il titolo dell'opera da cui è tratto. In età medievale, si suddivisero i frammenti più lunghi in parti, per necessità pratiche: un principium, seguita da paragrafi numerati. 10 La stesura dell'opera procedette in tempi rapidissimi, se si pensa alla complessità e alla vastità del lavoro: si trattò di trovare e selezionare oltre duemila libri; scomporli e aggregarne di nuovo i frammenti per argomento; esaminare se presentassero contraddizioni; decidere come superarle. Tutto questo fu fatto in soli tre anni. Il 16 dicembre del 533, con la costituzione bilingue Tanta (dalla prima parola nella versione latina) o Dédoken (in quella greca) indirizzata al Senato e «a tutti i popoli» venne presentato il lavoro ultimato: 10. Tale è la riverenza che nutriamo verso l'antichità, da non tollerare in alcun modo che siano consegnati al silenzio i nomi degli esperti in diritto. 10 I passi del Digesto si citano di solito con una D., seguita dal numero del libro, del titolo, del frammento, e se necessario il paragrafo (il principium viene indicato con pr.); alla fine, tra parentesi, un riferimento filologico all'autore e all'opera. Quindi, D (Paul. 23 ad ed.) significa: Digesto, libro X, titolo 2 (Familiae erciscundae), frammento 25, paragrafo 1, dal libro XXIII ad edictum di Paolo. Per le Institutiones si usa generalmente I., con l'indicazione del libro, del titolo e del paragrafo: ad esempio, I. 1.5 pr. Per il Codex Iustinianus, CI., con il libro, il titolo, il numero della lex, il paragrafo; tra parentesi si possono riportare il nome dell'imperatore, il destinatario, l'anno, o solo alcune di queste indicazioni: ad esempio, CI (a. 214). Per le Novellae giustinianee, Nov. I, usando un criterio analogo a quello del Codice (non c'è, però, divisione in libro e titolo): ad esempio, Nov. I, 54 (a. 537).

315 Perciò di ognuno dei giuristi, nei nostri digesti, è riportato il nome. Solo questo abbiamo fatto: se qualcosa nelle loro opere è sembrato superfluo o scorretto, o poco adatto, ha ricevuto l'aggiunta o il taglio necessari, ed è stato reso assolutamente conforme alle norme... Sicché tutto ciò che vi è scritto venga considerato nostro e composto per nostra volontà. Nessuno perciò osi mettere a confronto ciò che è davvero antico con quanto la nostra autorità ha introdotto, perché molte e fondamentali sono state le cose trasformate per motivi di opportunità... Lasciati i nomi degli antichi, operando delle correzioni, abbiamo conservato tutto quello che era necessario e congruo alla verità dei testi. Per questo motivo, anche se c'erano delle controversie fra loro, sono state ora completamente sedate, non lasciando nessuno nell'incertezza Ma mentre le cose divine sono perfettissime, il diritto umano passa senza tregua, e non c'è nulla in esso che possa stabilizzarsi in eterno: infatti molte e nuove sono le forme che la natura si affanna produrre. Perciò non abbiamo dubbi che possano emergere dei negozi non ancora contenuti dai lacci delle leggi. In tale evenienza, si invochi l'augusto rimedio. Dio ha affidato le vicende umane alla missione imperiale per questo: affinché possa correggere, comporre e consegnare a misure e regole adatte ogni nuovo avvenimento. Mediante l'opera dei compilatori, si era costruita un'immagine del diritto romano che programmaticamente non corrispondeva alla realtà storica, ma in parte alle esigenze di uomini del VI secolo, e soprattutto a un ideale metastorico di giustizia. I testi interpolati sarebbe stati più veri di quelli autentici, perché si sarebbe estratto dalla loro lettera un contenuto di verità più alto. Quando i moderni cominciarono ad abbandonare l'idea della corrispondenza fra i principi del diritto romano e un ordinamento naturale e divino, tentarono come abbiamo detto nel primo capitolo di percorrere all'inverso il procedimento della commissione, recuperando i testi originali. L'indagine critica sugli emblemata Triboniani (= gli intarsi di Triboniano, cioè le interpolazioni dovute ai compilatori), e sugli interventi che ancor prima avevano modificato i testi, cominciò nel XVI secolo, e trovò un impulso notevole, spesso eccessivo, nella seconda metà del secolo scorso. 11 Il contenuto dei Digesta veniva confermato dall'imperatore, ed equiparato a una sorta di costituzione organica: non a caso, i frammenti giurisprudenziali erano definiti leggi. Anche i testi originali, utilizzati dai compilatori, dovevano essere abbandonati, perché la funzione del Digesto era appunto quella 11 Cfr. Palazzini Finetti, Storia della ricerca delle interpolazioni nel Corpus iuris giustinianeo (1953).

316 di portare alla luce i contenuti migliori del diritto romano, fissandoli per l'eternità. Ma Giustiniano sospettava che, creato questo monumento di diritto civile, non si sarebbe riuscito ugualmente a bloccare la storia giuridica. In questo caso, solo un'autorità posta da Dio (l'imperatore) avrebbe dovuto rimediare con aggiornamenti legislativi, non certo un giurista privato. La polemica contro il sistema giurisprudenziale esaltava il ruolo dell'imperatore come legge vivente : della giurisprudenza occorreva utilizzare i frutti maturi, scartandone però il metodo. Triboniano (ovvero Giustiniano) non aveva dubbi che il diritto romano fosse sempre stato potenzialmente perfetto, ma si era sviluppato in modo confuso e conflittuale. Non bisognava far altro che tagliare tutto il superfluo, ed ordinare sistematicamente il risultato. In nessun caso bisognava lasciare che un giurista privato enunciasse regole a suo arbitrio. Se il Digesto aveva prodotto il quadro di un ordinamento che si avvicinava, nei limiti delle forze umane, alla perfezione, il suo testo doveva rimanere intangibile. Bisognava evitare con estremo rigore che fosse corrotto, anche involontariamente, da interventi di giuristi privati. Perciò Giustiniano proibì qualunque commento: gli interventi consentiti erano solo la traduzione letterale cosa assolutamente inevitabile, dal momento che si rivolgeva a un pubblico di lingua greca e la compilazione di indici, richiami di altri testi, e sommarie spiegazioni dei titoli. In questo modo si sarebbero evitate confusioni e incertezza del diritto, determinate in passato dai contrasti fra gli interpreti. Questo giudizio scandalizzato può sorprendere, perché il diritto intanto aveva potuto raggiungere quella perfezione tecnica che Giustiniano ammirava, in quanto era vissuto di queste controversie. Ma per l'imperatore, questo sistema aristocratico ed individualistico - pagano, potremmo dire di creazione delle norme non era più immaginabile. Voler impedire il commento della maggiore opera giuridica di tutti i tempi che richiedeva anni di studio nelle scuole appare agli occhi dei moderni come una pretesa assurda e utopistica. Opere di commento cominciarono ad essere fatte dagli stessi compilatori. Comunque, questo dà un'idea del rispetto religioso che l'imperatore riteneva si dovesse avere per quel testo, che avrebbe quasi dovuto concludere la storia del diritto. Perché proseguire nelle discussioni, se si era dato vita a un testo giuridico pressoché perfetto? Gli insegnanti di diritto, servendosi di questi testi ufficiali, dovevano semplicemente spiegare agli allievi il diritto universale ed eterno. I pratici dovevano solo applicarlo. Solo nel XIX secolo emerse il problema di come l'opera, così ardua per le

317 forze limitate dei giuristi dell'epoca di Giustiniano, fosse stata composta nel volgere di soli tre anni. Soltanto per leggere tutti i testi utilizzati, ci sarebbe voluto probabilmente di più; eppure fu possibile concepire un'antologia della giurisprudenza classica di notevole rigore logico. 12 Il giurista tedesco Friedrich von Bluhme, nel 1820, ritenne di individuare la metodologia seguita dai compilatori, trovando nel contempo una spiegazione plausibile della loro rapidità. La commissione di Triboniano si era divisa in tre sottocommissioni, ciascuna delle quali aveva utilizzato una specifica serie di testi. Una disponeva di una massa sabiniana, cioè un insieme di commenti di vari autori (Pomponio, Paolo, Ulpiano) all'opera di Sabino, oltre a libri ad edictum e vario altro materiale. Una seconda aveva ricevuto una massa edittale, che consisteva soprattutto di commenti di Ulpiano, Papiniano, Gaio all'editto del pretore e degli altri magistrati giusdicenti. La terza si occupò dello spoglio di testi casistici, soprattutto di Papiniano: era appunto la massa papinianea. Rimaneva un'appendice composta da opere disparate. Tutte le sottocommissioni avevano operato sulla base del medesimo ordine di argomenti (quello dell'editto pretorio). Ciascuna aveva esaminato una serie di opere, traendone citazioni da inserire nello schema degli argomenti. Quindi non ci fu bisogno che ciascun membro della commissione consultasse tutte le opere. La commissione, riunita in seduta plenaria, avrebbe inserito in ciascun titolo i materiali raccolti dai singoli gruppi, dando la precedenza alla sottocommissione in grado di presentare sull'argomento la documentazione più ingente. Ma anche questa spiegazione, quasi incontrastata per tutto il XIX secolo, e tuttora in auge, non risultò del tutto esauriente. In epoca più recente, vari autori (Hoffmann, Peters) lavorarono sull'ipotesi che i compilatori avessero consultato direttamente solo poche opere classiche, basandosi invece soprattutto su uno o più predigesti privati. In particolare, Cenderelli ritiene di aver individuato il predigesto in un'ipotetico schedario di iura, elaborato dalla prima commissione del Codice Teodosiano e riscoperto da Triboniano. Un indizio sull'esistenza di predigesti sembra venire dalla stessa testimonianza di Giustiniano. La costituzione Omnem, del 533, rivela infatti l'esistenza di testi di studio tradizionalmente adottati fino a quel momento nelle scuole di diritto. Gli studenti del secondo e terzo anno si avvalevano di raccolte giurisprudenziali che potrebbero essere state utilizzate dai compilatori del Digesto. Giustiniano dispose che lo stesso Digesto venisse diviso in sette par- 12 Cfr. Honoré, Tribonian, cit., 147 ss. Per le numerose ipotesi sulle tecniche dei compilatori, cfr. Cenderelli, Digesto e Predigesti. Riflessioni ed ipotesi di ricerca (1983); Guarino, Lo spettro dei Predigesti (1985); Mantovani, Digesto e masse bluhmiane (1987),

318 ti, per ripartirne lo studio nei vari anni di corso. 13 Le prime tre sembrano corrispondere alle raccolte di un tempo, la quarta e la quinta ai vecchi libri singulares. Dalla riforma degli studi di diritto risulterebbe quindi che una parte consistente del lavoro della commissione era praticamente già fatta. Le stesse masse su cui avrebbero lavorato le sottocommissioni potevano essere composte da materiali già elaborati nei libri di testo in uso nelle scuole. Come abbiamo riferito nel primo capitolo, il Digesto ci è pervenuto fondamentalmente grazie alla Littera Florentina, un codice su 907 fogli di pergamena, forse di pochi anni successivo alla pubblicazione ufficiale. 14 Delle note in scrittura beneventana del IX-XI secolo sembrerebbero avvalorare la leggenda che il testo sia passato per Amalfi, prima di arrivare a Pisa, e da lì infine a Firenze, nel Essenzialmente da questo codice, o da una sua copia perduta, forse di Montecassino, derivò la Littera Bononiensis (o Vulgata) Le Institutiones Con la costituzione Imperatoriam maiestatem del 533, precedente di pochi giorni la pubblicazione del Digesto, fu presentato un manuale ufficiale per la «cupida legum inventus» (= gioventù desiderosa di leggi), cioè per le scuole di diritto. Apprendiamo quindi che, essendo quasi ultimata la grande raccolta giurisprudenziale, l'imperatore aveva deciso di affidare a tre membri della commissione del Digesto, i professori Teofilo (di Costantinopoli) e Doroteo (di Berito), coordinati da Triboniano, la redazione di questo testo, destinato a sostituire le Istituzioni di Gaio. Le Institutiones Iustiniani Augusti (ovvero Elementa) sono strutturate, come 13 Cfr. Archi, Giustiniano e l'insegnamento del diritto, in L'imperatore Giustiniano, cit., 97 ss. La prima parte (prota) comprende i libri I-IV e si apre con il titolo de iustitia et de iure. La seconda è quella de iudiciis (libri V-XI). La terza (de rebus) comprende i libri XII-XIX. La quarta, che è il centro (umbilìcus) della compilazione, occupa i libri XX-XXVII con argomenti vari, tra cui pegni e ipoteche, editto degli edili, eccetera. La quinta è quella de testamentis, comprendente i libri XXVIII- XXXVI. La sesta (XXXVII-XLIV) riguarda vari argomenti, tra i quali la bonorum possessio e la successione intestata. Anche la settima (XLV-L) è eterogenea: riguarda, fra l'altro, la stipulatio, questioni di diritto penale, l'appello. Gli ultimi due titoli del libro L sono de verborum significatione (= il significato delle parole) e de diversis regulis iuris antiqui (= diverse regole di diritto antico). 14 Cfr. Spagnesi, Catalogo della mostra Le Pandette di Giustiniano. Storia e fortuna della Littera Florentina (1983); Stolte, The Partes of the Digest in the Codex Florentinus, in Subseciva Groningana, 1 (1984), 69 ss. 15 Cfr. Miquel, Mechanische Fehler in der Überlieferung der Digesten, in ZSS., 80 (1963), 281 ss.; Purpura, Diritto, papiri e scrittura (1999), 140 ss.

319 quelle gaiane, in quattro libri, suddivisi però in titoli, oltre che in paragrafi. Anche il testo giustinianeo segue uno schema dialettico, imperniato sulla divisione «personae-res-actiones». Probabilmente a ciascuno degli antecessores venne affidato il compito di redigere due libri, sotto la supervisione di Triboniano. Nel libro I si tratta della giustizia e del diritto, degli iura personarum e del diritto di famiglia; nel libro II delle cose, della proprietà e degli altri diritti reali, delle donazioni e del testamento; nel libro III della successione intestata e delle obbligazioni da contratto; nel libro IV delle obbligazioni da delitto, delle azioni civili e infine «de publicis iudiciis». Il testo costituiva, quindi, un'introduzione al diritto civile (con qualche elemento di diritto e procedura penale), ma offriva anche un minimo profilo teorico e storico del diritto romano. Nella redazione delle Istituzioni, vennero in parte utilizzate opere su cui avevano già lavorato i compilatori del Digesto. Il materiale era tratto in misura notevole dalle Istituzioni gaiane e dalle Res cottidianae, e inoltre da diverse opere similari di autori classici (Florentino, Marciano, Paolo, Ulpiano). A differenza del Digesto, i brani non si presentavano in forma di antologia, e quindi non viene dichiarata la loro provenienza, ma sono disposti in maniera tale da offrire un discorso continuo. Le Institutiones si presentano, quindi, come una lunghissima lezione di diritto, idealmente rivolta dall'imperatore agli studenti e a tutti i sudditi. 16 Le finalità cui dovevano corrispondere le Institutiones furono successivamente chiarite, lo stesso giorno della pubblicazione del Digesto, con la costituzione Omnem, contenente le linee di una riforma degli studi giuridici. L'imperatore criticava la scarsa organicità del corso (indegna della «legitima scientia»), il numero limitato dei testi classici utilizzati, e la mescolanza di ius utile (vigente, o quanto meno utilizzabile per motivi didattici) e ius inutile. Da allora in avanti, gli studenti del primo anno, ribattezzati «Iustiniani novi», avrebbero invece utilizzato le Institutiones come manuale introduttivo. Dovevano essere eliminate le compilazioni giurisprudenziali fino a quel momento utilizzate dagli insegnanti: le Istituzioni di Gaio, i Responsi di Paolo e di Papiniano, quattro monografie (libri singulares), e tre partes legum. Quindi, nei primi quattro anni di corso, oltre alle Istituzioni, si sarebbero lette cinque parti del Digesto (corrispondenti ai libri I-XXVI); gli studenti dell'ultimo anno (prolytae) avrebbero affrontato lo studio delle leges del Codice. In pratica, le Istituzioni giustinianee erano un manuale per il primo anno: come esigeva la costituzione Omnem, appresi gli elementi della legitima scientia, gli studenti sarebbero poi passati a studiare gli iura. Ma non si trattava di 16 Cfr. Wenger, op. cit., 600 ss.

320 una semplice opera di studio: come i Digesta, le Institutiones erano una compilazione di iura con forza di legge. 4. Il Codex repetitae praelectionis Il successo riportato dalla compilazione dei Digesta, e la pubblicazione delle Istituzioni, spinsero a ritornare sul Codex, forse considerato non all'altezza delle capacità dimostrate da Triboniano e dai suoi collaboratori, e comunque bisognoso di aggiornamento, dato il gran numero di costituzioni emanate in quegli anni da Giustiniano. 17 Venne quindi ordinato a Triboniano, all'antecessor Doroteo e a tre avvocati di Costantinopoli di mettere mano a una nuova edizione del Codice (Codex repetitae praelectionis), che è quella che ci è pervenuta. I compilatori avrebbero dovuto riportare solo le costituzioni vigenti, se necessario scomponendo o unificando i testi, e persino manipolandone il contenuto. 18 Di questo permesso i compilatori usufruirono largamente, come è possibile verificare mettendo a confronto numerose costituzioni del Teodosiano con la rispettiva versione del Codice giustinianeo. Il Codex, che non dovette discostarsi molto dalla prima edizione, si compone di dodici libri, forse in ricordo delle XII Tavole. Ogni libro è diviso in titoli con una rubrica; ciascun titolo riporta una serie di leges, delle quali moltissime risalenti a Diocleziano, disposte in ordine cronologico (da Adriano a Giustiniano). Le costituzioni recano all'inizio un'inscriptio, col nome dell'imperatore e quello del destinatario; e alla fine una subscriptio, che riporta la data ed il luogo di pubblicazione. Il libro I è dedicato soprattutto al diritto ecclesiastico, alle fonti del diritto e ai funzionari imperiali; nel libro II vengono esposte le procedure giudiziarie; i libri dal III al VII sono dedicati al diritto privato, secondo l'ordine dei digesta classici; il libro IX al diritto penale; gli ultimi tre all'amministrazione e al diritto tributario. Nel 534, con la costituzione Cordi, il nuovo Codice venne pubblicato, per entrare in vigore alla fine dello stesso anno. Prevedendo che sarebbe stato necessario emanare ulteriori costituzioni, l'imperatore vietava che esse fossero aggiunte al Codex, che non avrebbe mai dovuto subire modifiche. 17 Cfr. Collinet, L'originalité du Code de Justinien, in ACIR., 1 (1934), 33 ss. 18 «D'entro le leggi trassi il troppo e il vano», avrebbe detto Giustiniano nel Paradiso dantesco (III.6.12).

321 5. Le Novelle. Fonti post-giustinianee La Cordi annunciava anche la quarta ed ultima parte della compilazione: una raccolta di Novellae constitutiones, come aggiornamento a cui procedere in un futuro indefinito, dopo l'emanazione del secondo Codice. Nella prammatica sanzione Pro petitione Virgilii, con la quale si estendevano le codificazioni all'italia riconquistata, Giustiniano continuava a parlare anche delle costituzioni emanate dopo il Codex, il cui testo ufficiale era conservato nell'archivio del quaestor sacri palatii. In effetti, la prevista compilazione ufficiale di Novellae non venne mai realizzata. Ma almeno una parte di queste costituzioni ci sono pervenute come vedremo tramite raccolte private. 19 Le costituzioni, negli anni sempre meno numerose, per lo più si riferiscono all'oriente, quindi sono prevalentemente in greco. Riguardano soprattutto problemi amministrativi, ecclesiastici, processuali, successori. 20 Alcune delle costituzioni ci sono pervenute sintetizzate, altre in edizione integrale. In questo caso, non sono caratterizzate dalla stessa sintesi razionale dei testi del Codice: ricordiamo infatti che questi ultimi erano stati epurati da tutte le ripetizioni, e dai riferimenti ai motivi e all'occasione in cui era stato emanato il provvedimento. La prima delle tre raccolte è un'epitome Iuliani della metà del VI secolo, elaborata forse da un docente di Costantinopoli, ma apparentemente per un pubblico di pratici occidentali. Consiste in una sintesi in latino di 122 costituzioni, disposte in ordine cronologico. Forse contemporanea alla prima fu una raccolta orientale, conosciuta nello Studio bolognese con il nome di Authenticum, probabilmente elaborata per essere usata in Italia. Essa comprende il testo integrale di 134 costituzioni latine e greche, queste ultime tradotte. Scomparsa dalla circolazione perché di consultazione troppo difficile, la raccolta venne ritrovata, o rielaborata, verso il Creduta in un primo momento falsa, Irnerio ne avrebbe dimostrato l'autenticità (dal che sarebbe derivato il nome), introducendone l'uso a Bologna. La terza raccolta in ordine di tempo, la più ampia e la più corrispondente ai testi originali, contiene 168 novellae greche. In massima parte sono di Giustiniano, ma la collezione ne riporta qualcuna dei successori Giustino II e Tiberio II (che regnò fino al 582) e alcuni editti di prefetti del pretorio. 19 L'edizione moderna più utilizzata è quella di Schöll e Kroll, precedentemente citata. 20 In questo campo non mancano importanti innovazioni: ad esempio, la Nov (a. 534) parifica i figli legittimati a quelli legittimi; la Nov. 118 (a. 543) riforma gli ordini dei successibili ab intestato, parificando figli e figlie.

322 L'ordine tassativo di non commentare le compilazioni venne trasgredito subito, nonostante si ricorresse, in questo modo, nel reato di falso. Furono immediatamente elaborate versioni letterali, indici e richiami ad altri testi tutto ciò era consentito ma anche commenti, sintesi e monografie. Gli stessi compilatori scrissero indici che in realtà erano ampie parafrasi con note. Di Teofilo è appunto una Parafrasi delle Istituzioni, in greco, tre volte più ampia dell'originale, per la quale venne utilizzato anche il testo gaiano. 21 In Oriente, la codificazione giustinianea risultò quasi subito di difficile applicazione, in particolare per quanto riguardava il Digesto. 22 Nel 740, sotto il regno di Leone Isaurico, venne sostituita da un compendio in 18 libri: l'ecloga. 23 Alla fine del IX secolo, l'imperatore Leone il Sapiente portò a compimento una riformulazione generale, in lingua greca, della compilazione giustinianea, i Basilici (Tà basilikà = i libri del re), opera già progettata dal predecessore Basilio il Macedone. 24 Si tratta di un'opera di aggiornamento e sintesi in greco dell'intero Corpus iuris, in sessanta volumi, cui si aggiunsero nel X e nel XII secolo due complessi di scholia. 25 In Occidente, dopo la morte di Giustiniano, la crisi del suo progetto di riconquista a partire dall'invasione dell'italia da parte dei Longobardi (568) ridimensionò la diffusione del Corpus iuris, in primo luogo del Digesto. Gli sforzi di Giustiniano e di Triboniano non riuscirono dunque a fermare la lunga eclisse della cultura giuridica. Essa era destinata anzi ad aggravarsi, protraendosi fino all'epoca di Irnerio, quando il maestro bolognese, ricomponendo le parti disperse del Corpus iuris, fornì gli strumenti necessari per l'incipiente rinascita della giurisprudenza europea. Nelle edizioni medievali del Corpus iuris erano compresi normalmente cin- 21 Del Digesto sono conservati diversi indices (uno va sotto il nome di Teofilo), sunti e traduzioni letterali. Testimonianza della precoce pratica di corredare il testo di note sono in particolare due papiri: P. Reinach Inv. 2173, contenente il titolo 19.2 (locati et conducti), con commento didattico; e Pap. Heidelberg Inv. 1272, recante brani del titolo 5.2 (de inofficioso testamento), con glosse al commento dell'antecessor Stefano. Cfr. Scheltema, Über die Werke des Stephanus, in TR., 26 (1958), 5 ss. Il più antico indice del Codice è quello dell'antecessor Taleleo, della scuola di Berito. 22 Cfr. Rotondi, La codificazione giustinianea attraverso le fonti extragiuridiche, in RISG., 60 (1918), 139 ss. 23 Nello stesso tempo vennero pubblicati tre codici, riguardanti la proprietà fondiaria (Nomos georgikòs), il diritto militare (Nomos stratiotikòs) e il diritto marittimo (Nomos Rodion nautikòs). 24 A questo scopo, Basilio aveva fatto pubblicare il Prochiron e l'epanagoge, due manuali in lingua greca. 25 Nel X secolo venne in uso anche un indice alfabetico, la Synopsis Basilicorum. Della fine del XI secolo è il Tipùcitus, un repertorio che, riassumendo in estrema sintesi i Basilici, ragguagliava sui passi paralleli. Del XIV secolo è il Manuale legum, di Costantino Armeniopulo, una sintesi in sei libri dei Basilici. Cfr. Wenger, op. cit., 681 ss.

323 que libri, ciascuno dei quali materialmente composto da circa 200 fogli di pergamena, ovvero 400 pagine. 26 Nei primi tre libri era suddiviso il Digesto (Digestum vetus, Infortiatum, Digestum novum); il IV libro (Codex) riproduceva i primi nove libri del Codice giustinianeo; il V libro (Volùmen) comprendeva le Istituzioni, gli ultimi tre libri del codice, e le Authenticae, cioè le Novelle nel testo dell'authenticum. 26 Cfr. in generale Calasso, Medio Evo del diritto. 1. Le fonti (1954).

324 APPENDICE 1. Dal Liber singularis enchiridii di Pomponio Il manuale (enchiridion) di Sesto Pomponio, giurista della prima metà del II secolo d.c., doveva essere un'esposizione didattica del diritto privato. Nel Digesto di Giustiniano, ci si riferisce ad esso talora come ad un'opera in due libri, mentre altre volte si parla di un liber singularis enchiridii : il che farebbe pensare a un'edizione originale e ad un sunto prodotto da un ignoto del Basso Impero. Il lungo brano che riportiamo è probabilmente tratto da quest'opera postclassica. Il frammento, unico nel suo genere, presenta una sintesi storica delle fonti, delle magistrature e della giurisprudenza. In particolare, questo terzo aspetto viene sviluppato nella forma di liste in ordine cronologico di giuristi, corredate da brevi notizie biografiche, nelle quali viene sottolineato il rapporto di filiazione scientifica ad un capostipite. Si tratta di un genere letterario che era in voga da secoli, e particolarmente usato per le scuole filosofiche. D : Così ci sembra si debba spiegare l'origine del diritto ed il suo sviluppo. 1. Dunque, agli inizi della nostra città il popolo cominciò ad organizzarsi senza una legge certa, senza un diritto certo: i re decidevano tutto arbitrariamente. 2. Poi, cresciuto alquanto il numero dei cittadini, si dice che lo stesso Romolo abbia diviso il popolo in trenta parti, le quali parti chiamò curie, perché allora aveva cura degli interessi pubblici col consiglio di quelle parti. E così propose al popolo alcune leggi curiate. Ne proposero anche i re suoi successori. Sono tutte contenute nel libro di Sesto Papirio, che fu uno degli uomini più eminenti del tempo in cui viveva il superbo figlio di Demarato di Corinto. 1 Questo libro, come abbiamo detto, si chiama 1 Tarquinio il Superbo.

325 Ius civile Papirianum, non perché Papirio avesse aggiunto qualcosa di suo, ma perché raccolse in volume le leggi che erano state promulgate senza un particolare ordine. 3. Successivamente, cacciati i re, in seguito a una legge tribunizia tutte queste leggi caddero in desuetudine, e il popolo romano cominciò di nuovo a governarsi più con norme incerte e con la consuetudine, che mediante la legge promulgata, e sopportò questo per quasi cinquant'anni. 4. Poi, perché ciò non si verificasse più, si decise per volere del popolo che fossero scelti dieci uomini, tramite i quali si cercassero delle leggi dalle città greche, e che la città fosse fondata su leggi. Queste, scritte su tavole di legno, vennero esposte sui rostri, 2 perché si potessero vedere meglio. Fu assegnato loro 3 quell'anno il potere supremo nella città, affinché correggessero le leggi (se necessario) e le interpretassero. Non ci sarebbe stato appello al popolo contro le loro decisioni, come per gli altri magistrati. Ma essi si resero conto che mancava qualcosa in queste prime leggi: 4 e così l'anno seguente aggiunsero, a queste, altre due tavole. Perciò furono chiamate leggi delle Dodici Tavole. Alcuni ritengono siano state compilate per iniziativa di un tale Ermodoro di Efeso, che era esule in Italia. 5. Promulgate queste leggi, cominciò, come è naturale, a ritenersi necessaria la loro interpretazione da parte di giuristi autorevoli, per la discussione nel Foro. Questa discussione e questo diritto nato senza scrittura, ad opera dei giureconsulti, non hanno un particolare nome, come le altre parti (che vengono indicate con propri nomi), ma rientrano nella generica definizione di ius civile. 6. Poi, quasi nello stesso tempo di queste leggi, si composero le azioni, mediante le quali gli uomini potessero litigare tra loro. Queste azioni, perché il popolo non le creasse a suo arbitrio, vollero che fossero certe e solenni. Tale parte del diritto si chiama legis actiones, cioè azioni basate sulla legge. E così, quasi nello stesso tempo, nacquero queste tre parti del diritto: le leggi delle XII Tavole;a queste cominciò a fluire il diritto civile; da entrambe si composero le legis actiones. Di tutte queste però, sia la scienza dell'interpretazione che le azioni rimasero presso il collegio dei Pontefici. Tra loro ne veniva designato uno ogni anno, che si incaricava delle questioni private. E così per quasi cento anni il popolo seguì quest'usanza. 7. Dopo che Appio Claudio ebbe proposto e formulato queste azioni, Gneo Flavio, suo scriba, figlio di un liberto, rese pubblico al popolo il libro che gli aveva sottratto. Questo dono riuscì talmente gradito al popolo, che egli fu fatto tribuno della plebe, senatore, e edile curule. Questo libro che contiene le azioni si chiama Ius civile Flavia- 2 I Rostri si trovavano sul lato meridionale del Comizio. Erano la tribuna degli oratori, così chiamata perché fu decorata con i rostri delle navi catturate nella battaglia di Anzio del 338 a.c. 3 Ai decemviri. 4 Le prime dieci Tavole.

326 num, a imitazione dell'ius civile Papirianum, dal momento che neppure Gneo Flavio aggiunse niente di suo al libro. Aumentando la popolazione, poiché mancavano alcuni tipi di azione, non molto tempo dopo Sesto Elio compose altre azioni, ed offrì al popolo il libro che si chiama Ius Aelianum. 8. Poi, benché ci fossero nella città la legge delle XII Tavole, l'ius civile, le legis actiones, accadde che la plebe venisse in conflitto con i patrizi e facesse una secessione, dandosi delle regole, chiamate plebiscita. Non appena la plebe si ritirò, poiché nascevano nuove controversie da questi plebisciti, fu stabilito con la legge Ortensia che avessero valore di leggi, e fu così che tra plebisciti e leggi rimase solo una differenza nella fonte, avendo la stessa forza. 9. Poi, dal momento che la plebe cominciò a riunirsi con difficoltà (e con difficoltà tanto maggiore il popolo, data la grande massa di gente) necessariamente il governo dello Stato passò al Senato. Così il Senato cominciò a manifestare la propria autorità: qualunque cosa decidesse, veniva seguita, e questa statuizione venne chiamata senatusconsultum. 10. Nello stesso tempo, anche i magistrati amministravano la giustizia. Perché i cittadini conoscessero quali regole di giudizio ciascuno avrebbe enunciato su ogni materia, e sapessero come regolarsi, emanavano degli editti. Gli editti dei pretori costituirono l'ius honorarium. Si chiama honorarium perché derivava dalla carica del pretore. 11. Più di recente, poiché il potere normativo sembrava essere di fatto passato a pochi, avvenne che, a causa delle fazioni, si rendesse necessario affidare il governo dello Stato a un uomo solo. Infatti il Senato non poteva amministrare bene tutte le province. Sicché, istituito il principe, gli venne conferito il potere che tutto quello che avesse deciso fosse vincolante. 12. Sicché nella nostra città le fonti del diritto sono: l'ius (inteso nel senso di legge); l'ius civile in senso stretto, che non è scritto, ma deriva dalla sola interpretazione dei giuristi; le legis actiones, che contengono le procedure giudiziarie; il plebiscito, che viene emanato senza la ratifica dei patres; l'editto dei magistrati, dal quale nasce l'ius honorarium; il senatoconsulto, che viene introdotto senza legge, sulla base della sola autorità del Senato; la costituzione 5 del principe, in quanto ciò che il principe decide viene osservato come legge. 13. Dopo l'origine e lo sviluppo del diritto, non ci resta che conoscere i nomi e l'origine dei magistrati, poiché, come abbiamo detto, l'ordinamento trova concreta applicazione tramite coloro che amministrano la giustizia: perché a che servirebbe il diritto nella città, senza un'autorità giurisdizionale? Dopo di questo, diremo qualcosa anche sulla successione degli autori: perché il diritto non può esistere se non vi sia 5 Constitutio ha qui ovviamente il significato di provvedimento imperiale.

327 qualche giureconsulto, per opera del quale possa quotidianamente perfezionarsi. 14. Per quanto riguarda i magistrati, risulta che i re, all'inizio di questa città, ebbero tutto il potere. 15. Risulta che alla stessa epoca ci fosse anche un tribuno dei celeri. 6 Questi era il comandante dei cavalieri, e aveva dai re quasi il secondo posto. Uno di loro fu Giunio Bruto, il promotore della cacciata dei re. 16. Banditi i re, furono creati due consoli, che una legge dotò del supremo potere. Furono chiamati così perché fondamentalmente avevano il compito di provvedere agli interessi pubblici. 7 Tuttavia, perché non si arrogassero in tutto la potestà regale, fu consentito per legge la provocatio contro di loro, e che non potessero irrogare una condanna capitale a un cittadino romano senza che il popolo lo avesse ordinato. Fu solo data loro la facoltà di coercitio, sicché potessero procedere all'arresto. 17. Poi, quando dovette farsi il censimento, che richiedeva molto tempo, non bastando i consoli, per questo compito vennero istituiti i censori. 18. Aumentata ancora la popolazione, essendovi spesso delle guerre (e muovendone di assai aspre i popoli confinanti), fu deciso per necessità di creare un magistrato di maggiore potestas. Così furono nominati i dittatori, che avevano il potere di condannare a morte, senza che si potesse far ricorso alla provocatio. Avendo la potestà suprema, non era lecito mantenerla oltre i sei mesi. 19. Da parte di questi dittatori venivano nominati i loro magistri equitum, come dai re i tribuni celerum, le cui funzioni somigliavano molto a quelle degli attuali prefetti del pretorio. Tuttavia non erano considerati veri e propri magistrati Nella stessa epoca, la plebe fece una secessione dai patrizi, verso il diciassettesimo anno dalla cacciata dei re, e si dette dei tribuni sul Monte Sacro, in modo che ci fossero dei magistrati plebei. Furono detti tribuni della perché un tempo il popolo era diviso in tre parti, e da ciascuna se ne sceglieva uno; o forse perché erano stati creati mediante una votazione delle tribù. 21. Parimenti, perché ci fossero dei responsabili degli edifici in cui la plebe custodiva le sue risoluzioni, si nominarono due plebei definiti per questo edili Poi, avendo l'erario del popolo cominciato ad arricchirsi, si crearono due questori cui fosse affidato il denaro. Erano detti così perché erano stati creati per cercare e conservare il denaro I celeres erano i combattenti patrizi a cavallo, sostituiti poi dagli equites dell'esercito cittadino. I loro ufficiali, i tribuni celerum, divennero invece un sacerdozio minore. 7 «Quod plurimum rei publicae consulerent». 8 Quel tamen (= tuttavia) può generare equivoci: si tenga presente che nemmeno il prefetto del pretorio era un magistrato, bensì un funzionario di nomina imperiale. 9 Da aedes (= edificio). 10 Da quaerere, qui inteso come cercare (denaro), e non come sembra più verosimile - investigare.

328 23. E poiché, come abbiamo detto, era vietato per legge ai consoli di giudicare su un crimine capitale commesso da un cittadino romano, senza ordine del popolo, vennero creati dal popolo dei questori che presiedessero ai giudizi capitali. Essi furono chiamati quaestores parricidii, e vengono menzionati anche nelle XII Tavole. 24. Essendosi deliberato di pubblicare delle leggi, fu presentata una proposta di legge perché tutti i magistrati si dimettessero. Ma poiché i decemviri, istituiti per un solo anno, prorogarono arbitrariamente la magistratura, si comportavano illegalmente, e non volevano cedere il posto ad altre magistrature (per occupare loro e la loro fazione il potere definitivamente), si spinsero a tal punto col loro eccessivo e duro dispotismo, che l'esercito si separò dallo stato. Si dice che avesse dato origine alla sedizione un certo Virginio. Egli aveva protestato per il fatto che Appio Claudio (contro le norme che lui stesso aveva trasfuso dal diritto antico nelle leggi delle XII Tavole) aveva deciso dell'assegnazione provvisoria di sua figlia, attribuendola ad un suo prestanome, che la rivendicava come schiava, 11 e preso d'amore per la vergine, si era fatto gioco dell'ius e del fas. Indignato che per sua figlia non si fosse applicata un'antichissima regola di diritto mentre Bruto, il primo console di Roma, nel caso di Vindice, servo dei Vitellii, che aveva con uno stratagemma scoperto una congiura, lo aveva messo provvisoriamente in libertà preferendo conservare l'onore della figlia piuttosto che la stessa vita, preso un coltello nella bottega di un macellaio, uccise la figlia. Ciò fece per impedire con la morte il disonore dello stupro. Subito dopo l'uccisione, e bagnato ancora del sangue della figlia, corse dai suoi commilitoni, i quali, lasciati i precedenti capi, trasportarono tutti insieme l'accampamento dal monte Algido (dove si trovavano allora le legioni per una guerra) all'aventino. Tutta la plebe urbana poco dopo si recò là, e alcuni 12 furono uccisi in carcere per decisione popolare. Così la repubblica riacquistò il suo ordinamento. 25. Poi, dopo alcuni anni dalla pubblicazione delle XII Tavole, dal momento che la plebe era in contrasto con i patrizi, e voleva che si creassero consoli anche dal suo corpo, e i patrizi rifiutavano, avvenne che si creassero i tribuni militari (scelti in parte dalla plebe e in parte dai patrizi) con potestà consolare. Furono di numero variabile: talora sei, o di più, ma mai di meno. 26. Poi, essendosi deciso che i consoli fossero tratti anche dalla plebe, cominciarono ad essere eletti dall'uno e dall'altro corpo. Allora, perché i patrizi avessero qualcosa di più, si decise che fossero creati due magistrati tratti dal patriziato: così si crearono gli edili curuli. 11 Appio Claudio, preso da passione per Virginia, figlia di Virginio, aveva convinto un prestanome a rivendicarla falsamente come schiava. Intervenendo in qualità di magistrato per dirimere la lite, aveva assegnato il possesso interinale (vindiciae) della ragazza al suo complice, e non come avrebbe dovuto al padre, per impedirle di rimanere libera in attesa della sentenza. 12 Evidentemente una parte dei decemiviri.

329 27. E poiché i consoli erano impegnati nelle guerre con i popoli vicini, e non essendovi chi potesse rendere giustizia in città, avvenne che fosse creato ancora il pretore, che fu detto urbano, in quanto rendeva giustizia nell'urbe. 28. Dopo alcuni anni, non essendo sufficiente quel pretore, dal momento che una gran folla anche di stranieri affluiva in città, fu creato un altro pretore, che fu detto peregrino, in quanto per lo più amministrava la giustizia tra i peregrini. 29. Poi, rendendosi necessaria una magistratura che presiedesse il tribunale centumvirale, furono creati i decemviri litibus iudicandis Nello stesso tempo si crearono: quattro sovraintendenti alle strade; i triumviri monetali, addetti alla coniazione del bronzo, dell'argento e dell'oro; i triumviri capitali, incaricati della custodia del carcere, sicché dovendosi eseguire una condanna, si facesse col loro intervento. 31. E poiché era sconveniente che i magistrati si mostrassero in pubblico di sera, si crearono dei quinqueviri che facessero le loro veci al di qua del Tevere, e al di là del Tevere. 32. Conquistata poi la Sardegna, subito dopo la Sicilia, la Spagna e poi la provincia Narbonense, si crearono altrettanti pretori per quante province erano state assoggettate, perché sovraintendessero in parte agli affari interni, e in parte a quelli delle province. In seguito, Cornelio Silla stabilì i procedimenti pubblici davanti alle quaestiones (come quelle in materia di falso, di parricidio, di omicidio a mano armata), e aggiunse quattro pretori. Poi Caio Giulio Cesare introdusse due pretori e due edili, detti cereali (da Cerere), che sovraintendessero al frumento. In tal modo furono creati dodici pretori e sei edili. Il divo Augusto poi creò sedici pretori, successivamente il divo Claudio aggiunse due pretori, perché rendessero giustizia in materia di fedecommessi; uno ne tolse l'imperatore Tito, e uno ne aggiunse il divo Nerva, perché rendesse giustizia tra il fisco e i privati. Così in città amministrano la giustizia diciotto pretori. 33. Tutto questo è il quadro delle regole che si osservano quando ci sono magistrati sul territorio dello stato. Quando invece partono, uno rimane a rendere giustizia, e viene chiamato praefectus Urbi. Un tempo questi veniva creato alla loro partenza; poi ne venne introdotto uno, generalmente in occasione delle feste latine, ed ogni anno si è seguita questa prassi. Il prefetto dell'annona e quello dei vigili non sono invece magistrati, ma vengono creati per motivi di pubblica utilità fuori dall'ordine delle magistrature. Invece, i cosiddetti cistiberes di cui abbiamo parlato prima 14 era- 13 Erano magistrati nel novero dei vigintisexviri, eletti dai comizi tributi, con competenza esclusiva in materia di processi di libertà. Qui vengono menzionati in quanto fungevano anche da commissione di presidenza del tribunale dei Centumviri, che era competente in materia di eredità e di proprietà. 14 I quinqueviri al di qua del Tevere, citati nel paragrafo 31.

330 no creati dagli edili in seguito a un senatoconsulto. 34. Dunque, tra tutti questi, rendevano giustizia in città dieci tribuni della plebe, due consoli, diciotto pretori, sei edili. 35. Professarono la scienza del diritto civile moltissimi uomini di sommo merito. Ma di questi bisogna menzionare coloro che acquisirono presso il popolo romano la maggiore stima, perché si sappia per opera di quali uomini, e con quale merito, fu creato il diritto e ci venne tramandato. Fra tutti quelli che coltivarono la scienza, non si conosce, prima di Tiberio Coruncanio, chi l'abbia pubblicamente professata. Quanto agli altri, fino ad allora, o pensavano di dover tenere segreto il diritto civile, o si prestavano per coloro che li richiedessero di un parere, piuttosto che per chi volesse imparare. 36. Tra i primi giuristi ci fu Publio Papirio, che riunì in una pubblicazione le leggi regie. Dopo di lui, Appio Claudio, uno dei decemviri, la cui autorità fu somma nella formazione delle XII Tavole. Poi ancora un Appio Claudio, della stessa famiglia, ebbe un grandissimo sapere: fu chiamato Centummanus. Fece lastricare la via Appia, edificò l'acquedotto Claudio, e votò contro la resa a Pirro. Si tramanda che abbia anch'egli scritto una raccolta di azioni, nel primo libro delle quali parlava delle usurpazioni. 15 Ma questo libro non ci è pervenuto. Un altro Appio Claudio che sembra essere un suo discendente, introdusse la lettera R, sicché invece di Valesii si dicesse Valerii, e Furii invece di Fusii. 37. Dopo di loro venne Sempronio, uomo di grandissimo sapere, che il popolo romano chiamò sophòn, cioè sapiente; né altri prima o dopo di lui fu così soprannominato. Gaio Scipione Nasica ebbe dal Senato l'appellativo di Ottimo, e gli fu data una casa nella via Sacra a spese pubbliche, perché potesse più facilmente essere consultato. Poi ci fu Quinto Mucio, che, mandato come ambasciatore ai Cartaginesi, essendogli state presentate due tessere, una per la pace e l'altra per la guerra, con la facoltà di riportare a Roma quale delle due volesse, le prese entrambe, e disse che spettava ai Cartaginesi chiedere quella che volevano ricevere. 38. Dopo di loro ci fu Tiberio Coruncanio, che, come ho detto, fu il primo a professare il diritto. Di lui non resta nessuno scritto, ma molti furono i suoi responsi memorabili. Poi Sesto Elio e suo fratello, Publio Elio, e Publio Atilio dimostrarono grandissimo sapere nell'insegnamento, al punto che i due Elii vennero fatti consoli. Quanto ad Atilio, fu il primo chiamato sapiens dal popolo. Anche Ennio lodò Sesto Elio, di cui resta l'opera, intitolata Tripertita, la quale opera contiene, per così dire, la culla del diritto. 16 Si chiama Tripertita perché, promessa una legge delle XII Tavole, vi si aggiunge un'interpretazione, e poi si riporta in fine la legis actio. Si dice che 15 Si tratterebbe forse, come abbiamo visto nel dodicesimo capitolo, di una raccolta di azioni a tutela dei diritti reali. 16 «... cunabula iuris.».

331 appartengano a lui altri tre libri, che altri però sostengono non essere suoi. Catone, in un certo senso, imitò questi uomini. Poi venne Marco Catone, capo della famiglia Porcia, di cui restano alcune opere. Invece ne restano moltissime di suo figlio, da cui traggono ispirazione tutti gli altri. 39. Dopo di questi vennero Publio Mucio, Bruto e Manilio, che posero le basi dell'ius civile. 17 Tra questi, Publio Mucio lasciò anche dieci libri; Bruto sette; Manilio tre (e vi sono dei manoscritti, ricordo di Manilio). Entrambi rivestirono il consolato; Bruto invece la pretura. Publio Mucio fu anche pontefice massimo. 40. Loro allievi furono Publio Rutilio Rufo, che fu console a Roma e proconsole in Asia; Paolo Virginio; e Quinto Tuberone, il famoso stoico, scolaro di Panezio, che fu anche console. Nello stesso tempo fiorirono Sesto Pompeo, zio paterno di Gneo Pompeo; Celio Antipatro, che scrisse delle Storie, ma si dedicò più all'oratoria che alla scienza giuridica, come pure Lucio Crasso, fratello di Publio Mucio, che fu detto Muciano, il quale venne definito da Cicerone il più eloquente dei giureconsulti. 41. Dopo di loro Quinto Mucio figlio di Publio, pontefice Massimo, il primo che applicò il sistema dialettico all'esposizione del diritto civile, redigendo diciotto libri Molti furono i discepoli di Mucio; di precipua autorità godettero Aquilio Gallo, Balbo Lucilio, Sesto Papirio, Gaio Giuvenzio. Tra tutti questi Servio assicura che Gallo ebbe maggiore autorità presso il popolo. Ma tutti sono citati da Servio Sulpicio. D'altra parte, i loro scritti non sono disponibili a lui direttamente, anzi i loro scritti non sono affatto in circolazione. Ma avendo Servio fatto i suoi libri, a causa delle citazioni nell'opera di lui si ricordano anche i loro scritti. 43. Si dice che Servio, nel perorare le cause, fosse il migliore, o almeno il secondo dopo Marco Tullio. 19 Si racconta che si recò a consultare Quinto Mucio su un affare di un amico, e avendo Servio capito poco del responso giurisprudenziale che gli era stato reso, fece un'altra domanda a Quinto Mucio. Ottenuta un'altra risposta da Quinto Mucio, non aveva compreso. E così venne rimproverato da Quinto Mucio, che gli disse che era indegno di un patrizio, un nobile, un avvocato, ignorare il diritto cui si dedicava. Servio, spronato dalla cattiva figura, si applicò al diritto civile, e studiò molto presso quelli di cui abbiamo parlato. Fu introdotto allo studio da Lucilio Balbo, e perfezionato soprattutto da Aquilio Gallo, che stava a Cercina. Così restano parecchi suoi libri composti a Cercina. Morto durante un'ambasceria, il popolo romano gli eresse una statua sui rostri, attualmente conservata presso i rostri di Augusto. Restano di lui parecchi volumi: lasciò circa centottanta libri. 44. Da lui molti trassero ispirazione, ma scrissero libri più o meno questi: Alfeno Varo, Aulo Ofilio, Tito Cesio, Aufidio Tucca, Aufidio Namusa, Flavio Prisco, Gaio 17 «... qui fundaverunt ius civile.». 18 «... ius civile primus constituit generatim in libros decem et octo redigendo.». 19 Cicerone.

332 Ateio, Pacuvio, Antistio Labeone (padre di Antistio Labeone), Cinna, Publicio Gellio. Di questi dieci, otto scrissero libri, che furono tutti raccolti da Aufidio Namusa in centoquaranta libri. Tra questi allievi ebbero massima autorità Alfeno Varo e Aulo Ofilio, dei quali Varo fu console e Ofilio rimase nell'ordine equestre. Quest'ultimo fu assai vicino a Cesare, e lasciò moltissimi libri di diritto civile, destinati a servire da base a tutta la materia. Per primo scrisse riguardo alle leggi sulla vicesima, 20 e per primo trattò approfonditamente l'editto pretorio. Prima di lui infatti Servio aveva lasciato due libri sull'editto, dedicati a Bruto, ma assai brevi. 45. Visse nel medesimo periodo Trebazio, lo stesso che fu allievo di Cornelio Massimo. Poi vi fu Aulo Cascellio, allievo di Volcacio, a sua volta allievo di Quinto Mucio. In suo onore lasciò erede per testamento il nipote di lui, Publio Mucio. Fu questore, e non aspirò ad onori più importanti, benché Augusto gli avesse offerto il consolato. Tra costoro si dice che Trebazio fosse più dotto di Cascellio, e Cascellio però più eloquente di Trebazio, ma Ofilio più dotto di entrambi. Non sono rimasti scritti di Cascellio, tranne un solo libro, intitolato Benedictorum. Di Trebazio restano diverse opere, ma poco consultate. 46. Dopo di lui ci fu Tuberone, che collaborò con Ofilio. Fu patrizio, e passò dalle cause nel Foro all'ius civile, soprattutto dopo che accusò Quinto Ligario, senza successo presso Caio Cesare. Si tratta di quel Quinto Ligario governatore d'africa, che non permise a Tuberone, malato, di approdare né di prendere rifornimento d'acqua, per cui egli lo accusò, e Cicerone lo difese, con la bellissima orazione intitolata pro Quinto Ligario. Tuberone ebbe fama di uomo dottissimo nel diritto pubblico e privato, e lasciò numerosi libri in entrambi i campi. Scrivendo, usò uno stile antiquato, perciò i suoi libri sono poco apprezzati. 47. Dopo costui furono tenuti nella massima stima Ateio Capitone, seguace di Ofilio, e Antistio Labeone, che fu uditore di tutti i giuristi anzidetti, ma fu introdotto agli studi da Trebazio. Tra questi, Ateio fu console, mentre Labeone rifiutò tale carica, benché gli fosse offerto il consolato da Augusto, come consul suffectus. Invece si dedicò interamente agli studi: divise l'anno tra sei mesi passati a Roma con i suoi discepoli, e sei mesi in un luogo appartato a scrivere i suoi libri. Sicché lasciò quattrocento volumi, moltissimi dei quali sono in circolazione. Questi due furono i primi che fondarono le scuole distinte, 21 poiché Ateio Capitone si manteneva fedele alla tradizione; mentre Labeone per la qualità dell'ingegno e per la fiducia nel suo sapere, e perché si era dedicato a tutte le altre scienze, cominciò ad innovare in molte cose. 48. Ad Ateio Capitone successe Massurio Sabino, e a Labeone Nerva, che accrebbero sempre più quei dissensi. Nerva poi era molto legato all'imperatore. Massurio Sa- 20 L'imposta del 5% sulle manumissioni. 21 Sectae, nel senso di scuole di pensiero, o comunque gruppi organizzati.

333 bino appartenne all'ordine equestre, e fu il primo ad avere l'ius respondendi. 22 Solo dopo, questo cominciò ad essere conferito come un privilegio, ma Tiberio l'aveva già concesso a lui. 49. E, sia detto per inciso, prima dei tempi di Augusto non c'era ius respondendi concesso dai principi, ma coloro che si sentivano qualificati nella scienza da loro studiata rispondevano a chi li consultava, e non davano responsi sigillati, ma per lo più loro stessi scrivevano ai giudici, oppure i clienti riportavano il loro parere su un documento. 23 Il divo Augusto per primo, perché si ritenesse maggiore l'autorità del diritto, stabilì che rispondessero basandosi sulla sua auctoritas. Da allora tale facoltà venne richiesta come un beneficio. Ma Adriano, l'ottimo principe, quando alcuni ex pretori gli chiesero che fosse loro concesso di dare responsi, rispose loro per rescritto che questo non si domandava ma veniva concesso. 24 Però, se qualcuno se la sentiva, questo gli faceva piacere: si preparasse pure a dare responsi al popolo. 50. Dunque l'imperatore Tiberio concesse a Sabino di dare responsi pubblici. Questi entrò nell'ordine equestre in età già avanzata, quasi a cinquant'anni; non era molto agiato, ma fu molto aiutato dai discepoli. 51. Gli successe Caio Cassio Longino, nato da una figlia di Tuberone, la quale era nipote di Servio Sulpicio: sicché chiamava Servio Sulpicio suo bisnonno. Egli fu console con Quartino, ai tempi di Tiberio, e fu molto stimato in città finché l'imperatore lo mandò in esilio. 52. Confinato in Sardegna, fu richiamato da Vespasiano, e morì. A Nerva successe Proculo. Nello stesso tempo ci fu Nerva figlio, e anche un altro Longino, appartenente all'ordine equestre, che arrivò poi fino alla pretura. Ma l'autorevolezza di Proculo fu maggiore: infatti ebbe anche molta influenza. Sicché una parte fu chiamata dei Cassiani e l'altra dei Proculiani, ma la loro origine rimonta a Capitone e Labeone. 53. A Cassio successe Celio Sabino, che ebbe moltissima influenza ai tempi di Vespasiano; a Proculo, Pegaso, che ai tempi di Vespasiano fu prefetto dell'urbe; a Celio Sabino, Giavoleno Prisco; a Pegaso, Celso; a Celso padre, Celso figlio e Nerazio Prisco, che furono ambedue consoli (Celso lo fu due volte). A Giavoleno Prisco, Arbunio Valente e Tusciano, e ancora Salvio Giuliano. 22 La prassi di conferire l'ius respondendi anche a cavalieri fu inaugurata da Tiberio, con Massurio Sabino. Dapprima restò un caso isolato, in cui il principe aveva riconosciuto spontaneamente un singolare sapere giuridico, poi divenne una prassi diffusa concederlo su richiesta dei beneficiari, a titolo di beneficium. 23 Si tratta verosimilmente della testatio, una scrittura privata su tavolette di legno cerate, unite da un nastro sigillato. All'interno era descritto in forma oggettiva un fatto, confermato da testimoni, che apponevano il loro sigillo come firma. 24 Non era un titolo onorifico, ma una qualifica che si riceveva per merito, presupponendo un effettivo esercizio della professione.

334 2. Dalle Res Gestae Divi Augusti L'Index rerum a se gestarum (= elenco delle proprie imprese), o semplicemente Res Gestae, è una sorta di autobiografia politica di Augusto, che egli volle fosse incisa su bronzo all'ingresso del suo Mausoleo. Con questo documento, il principe intese dare ai posteri una chiave d'interpretazione dei motivi per cui aveva preso il potere, delle forme in cui lo aveva esercitato, dei successi conseguiti. La redazione finale dell'opera risale al 14 d.c. Secondo la testimonianza di Svetonio (Aug., 101), furono affidati alla custodia delle Vestali il testamento ed altri tre documenti sigillati, che alla morte di Augusto, nello stesso anno, vennero letti in Senato. Tra questi erano certo le Res Gestae. Copie dell'opera furono poste da Tiberio nei templi dedicati al culto di Augusto delle principali città dell'impero. Una di esse venne incisa sulle pareti del tempio di Roma ed Augusto ad Ancyra (Ankara), successivamente trasformato in moschea. Il monumentum Ancyranum fu riscoperto per caso nel 1555 da ambasciatori dell'imperatore Ferdinando I di Asburgo presso il sultano Solimano il Magnifico. 25 Esso riporta in due epigrafi, una in latino e una in greco, il testo quasi integrale delle Res Gestae di Augusto. Vari frammenti di una traduzione greca furono poi ritrovati ad Apollonia di Pisidia (Monumentum Apolloniense), e in latino ad Antiochia (Monumentum Antiochenum). Il documento epigrafico di Ankara offre un'esposizione degli onori resi al principe (dalla praescriptio al paragrafo 14), delle spese da lui sostenute nell'interesse pubblico (15-24), delle sue imprese militari (25-33). La parte più interessante consiste in una sommaria analisi del ruolo istituzionale di Augusto (34-35). Un'appendice postuma riassume infine alcuni punti dell'opera. Copia delle imprese del divo Augusto, con le quali egli sottomise il mondo al potere del popolo romano e delle spese che sostenne per lo stato 26 e per il popolo romano incise su due pilastri bronzei che si trovano a Roma. 1.[1] A diciannove anni, di mia iniziativa e a spese mie, misi insieme un esercito col quale ridetti la libertà allo stato oppresso da una fazione. [2] Per questo motivo il Senato con decreti onorifici mi ascrisse nel suo ordine, sotto il consolato di G. Pansa ed A. Irzio, 27 attribuendomi il diritto di prendere la parola nella categoria degli ex 25 Cfr. Guizzi, Augusto. La politica della memoria (1999), 13 ss. 26 Res publica è tradotto, secondo il contesto, con stato senza uno specifico riferimento alla sua forma costituzionale oppure con Repubblica. 27 Nel 43 a.c.

335 consoli, e mi dette il comando dell'esercito. [3] Esso dispose che, in qualità di propretore, insieme con i consoli provvedessi a che la Repubblica non ricevesse alcun danno. 28 [4] Inoltre quello stesso anno, essendo caduti in guerra entrambi i consoli, il popolo mi nominò console e triumviro con potere costituente. 2. Cacciai in esilio quelli che avevano trucidato mio padre, punendo il loro crimine con regolari processi; poi, dal momento che mossero guerra allo stato, li vinsi due volte sul campo. 3. [1] Condussi spesso guerre interne ed esterne, per terra e per mare, in tutto il mondo, e vittorioso risparmiai tutti i cittadini che chiedevano grazia. [2] Preferii risparmiare, piuttosto che distruggere, le genti straniere cui si poté perdonare senza pericolo. [3] Circa cinquecentomila furono i cittadini romani che mi prestarono giuramento. 29 Di questi, oltre trecentomila, dopo il congedo, li stanziai in colonie o li rimandai ai loro municipi, ed assegnai a tutti loro campi o detti denaro come buonuscita per il servizio militare. [4] Catturai seicento navi, senza contare quelle più piccole delle triremi. 4. [1] Due volte, da trionfatore, ricevetti l'ovazione. Tre volte ebbi il trionfo curule, ventuno ricevetti l'appellativo di imperator, e il Senato mi decretò diversi altri trionfi, ai quali tutti rinunciai. Deposi l'alloro dei fasci nel Campidoglio, adempiendo ai voti che avevo fatto per ciascuna guerra. [2] Per le imprese condotte a buon fine per terra e per mare, da me o dai miei legati sotto i miei auspici, il Senato decretò cinquantacinque volte che si ringraziassero gli Dei immortali; e i giorni in cui si resero grazie agli Dei, per decreto del Senato, furono ottocentonovanta. [3] Nei miei trionfi furono condotti davanti al mio carro nove re o figli di re. 30 Scrivo queste cose essendo stato console tredici volte, e mentre sono al trentasettesimo anno di potestà tribunizia [1] Non accettai la dittatura, offertami in mia assenza o quando ero presente, dal popolo e dal Senato, sotto il consolato di M. Marcello e L. Arrunzio. 32 [2] Invece non rifiutai, allorché si verificò una gravissima carestia di frumento, la direzione dell'annona, che esercitai in maniera da liberare tutta la città in pochi giorni dal timore e dal pericolo incombente, a mie spese. [3] Non accettai nemmeno il consolato, sia annuale che perpetuo, offertomi allora. 6. [1] Sotto il consolato di M. Vicinio e Q. Lucrezio, e poi di P. Lentulo e Gn. Lentulo, e per la terza volta, di Paolo Fabio Massimo e Q. Tuberone, 33 mentre il Senato e 28 È la formula del senatusconsultum ultimum. 29 Cioè combatterono ai suoi ordini. 30 Fra questi, i figli di Cleopatra: Alessandro e Cleopatra Selene. 31 Il 14 d.c. 32 Il 22 a.c. 33 Il 19, il 18 e l'11 a.c.

336 il popolo romano concordi volevano che fossi eletto curatore delle leggi e dei costumi, solo e con potere supremo, io non volli accettare alcuna magistratura contraria al costume degli antenati. [2] Quel che allora il Senato desiderava fosse fatto da me, lo eseguii in forza della potestà tribunizia, nella quale cinque volte sollecitai io stesso ed ottenni un collega 34 dal Senato. 7. [1] Fui triumviro con potere costituente per un periodo di dieci anni. [2] Per quarant'anni, fino ad oggi, mentre scrivo queste cose, sono stato primo senatore. [3] Fui pontefice massimo, augure, quindecemviro addetto ai sacrifici, settemviro epulone, fratello arvale, sodale Tizio e feziale. 8. [1] Nel mio quinto consolato 35 aumentai il numero dei patrizi per volontà del popolo e del Senato. [2] Operai per tre volte la scelta dei senatori, e nel mio sesto consolato, 36 avendo come collega M. Agrippa, feci il censimento. Celebrai dopo quarantadue anni la cerimonia lustrale, e in quel periodo furono censiti cittadini romani... [5] Con nuove leggi, proposte su mia iniziativa, rimisi in vigore molti antichi modelli di comportamento, ormai caduti in desuetudine nella nostra epoca, ed io stesso ne trasmisi molti ai posteri, perché li imitassero. 9. [1] Il Senato decretò che ogni quattro anni, a cura dei consoli e dei sacerdoti, si facessero voti per la mia salute. A causa di questi voti, spesso furono celebrati giochi, benché fossi ancora in vita, organizzati a volte dai quattro massimi collegi sacerdotali, a volte dai consoli. [2] Tutti i cittadini, in privato o collettivamente nei municipi, unanimemente e di continuo supplicarono per la mia salute, presso tutti gli altari. 10. [1] Il mio nome, per ordine del Senato, fu incluso nel Carme Saliare, e per legge venne sancito che fossi in perpetuo inviolabile, e godessi della potestà tribunizia a vita. [2] Rifiutai di divenire pontefice massimo al posto di un mio collega 37 finché rimase in vita, benché il popolo mi offrisse quel sacerdozio, che era stato di mio padre. Lo stesso sacerdozio lo accettai alcuni anni dopo, sotto il consolato di P. Sulpicio e G. Valgio, essendo ormai morto colui che lo aveva occupato approfittando della guerra civile. Ai comizi per la mia elezione affluì da tutt'italia una tale moltitudine, che si dice mai prima si fosse vista a Roma Durante il mio principato, per tre volte il Senato decise che si chiudesse il tempio di Giano Quirino, che i nostri antenati vollero chiuso quando fosse stata assicurata la pace in terra e in mare in tutti i territori del popolo romano. Invece, prima della mia nascita, si tramanda che fosse stato chiuso solo due volte dalla fondazione del- 34 Il genero M. Vipsanio Agrippa per due volte, nel 18 e 13 a.c., per cinque anni (ma Agrippa morì nel 12 a.c.); per tre volte Tiberio (6 a.c., per cinque anni; 4 a.c. per dieci; 13 d.c., forse per altri dieci). 35 Nel 29 a.c. 36 Nel 28 a.c. 37 Lepido, alla morte di Cesare, si impadronì della carica di pontefice massimo, che Cesare aveva destinato a Ottaviano. La mantenne fino alla morte, nel 13 a.c.

337 l'urbe. 14. [1] Per rendermi omaggio, il Senato e il popolo romano designarono come consoli a quindici anni (perché assumessero la carica cinque anni dopo) i miei figli Gaio Cesare e Lucio Cesare, che la sorte mi strappò ancora giovani. Il Senato dispose inoltre dal giorno in cui furono presentati nel Foro che prendessero parte ai consigli pubblici. [2] Tutti i cavalieri proclamarono entrambi principi della gioventù, 38 e donarono loro scudi e lance d'argento. 15. [1] In esecuzione del testamento di mio padre, versai alla plebe di Roma trecento sesterzi a testa, e per conto mio quattrocento, nel mio quinto consolato, tratto dal ricavato dei bottini di guerra. Nel mio decimo consolato versai nuovamente a ciascuno quattrocento sesterzi dal mio patrimonio; nell'undicesimo feci dodici distribuzioni di frumento, comprato a mie spese; nel dodicesimo anno di potestà tribunizia detti a ognuno, per la terza volta, quattrocento nummi. 39 Di questi miei donativi usufruirono almeno persone [2] distribuii premi ai soldati, che, al termine del servizio, rimandai ai loro municipi. Per questi premi pagai circa di sesterzi in contanti. 17. [1] Quattro volte soccorsi l'erario col mio denaro, sicché versai centocinquanta milioni di sesterzi ai suoi responsabili. [2] E sotto il consolato di M. Lepido e di L. Arrunzio 40 trasferii di sesterzi dal mio patrimonio all'erario militare, che venne istituito per mia iniziativa, allo scopo di ricavarne la buonuscita per i soldati che avessero servito vent'anni o più. 18. A partire dall'anno in cui furono consoli Cn. e P. Lentulo, 41 essendo insufficienti le entrate pubbliche, effettuai distribuzioni di frumento e denaro, dal mio granaio e dal mio patrimonio, a centomila persone e talora assai di più [1] Tre volti detti giochi gladiatorii in mio nome, e cinque a nome dei miei figli o nipoti. In queste occasioni lottarono circa uomini. Due volte offrii al popolo, in mio nome, spettacoli di atleti, chiamati da ogni parte, e una terza volta per mio nipote. [2] Organizzai quattro volte giochi a mio nome, e ventitré al posto di altri magistrati. Come presidente del collegio dei quindecemviri, celebrai per esso i Ludi Secolari, con il collega M. Agrippa, sotto il consolato di C. Furnio e C. Silano [1] Liberai il mare dai pirati. Nel corso di questa guerra consegnai ai padroni, 38 L'appellativo onorifico li indicava chiaramente come candidati alla successione, prima Gaio (morto nel 4 d.c., a 24 anni) e poi Lucio (morto nel 2, a 19 anni). 39 Nel 44 a.c. (alla morte di Cesare), nel 29 a.c. (trionfo per la battaglia di Azio), nel 24 a.c. (dopo la guerra cantabrica), nel 12 a.c. (pontificato massimo), nel 23 (frumentazioni a causa di carestie). 40 Nel 6 d.c. 41 Il 18 a.c. 42 Nel 17. In quell'occasione Orazio presentò il Carmen Saeculare, che cantava i successi di Augusto e l'inizio di una nuova età dell'oro.

338 perché infliggessero loro il castigo, quasi trentamila schiavi catturati dopo che erano fuggiti dai padroni ed avevano preso le armi contro lo stato. [2] L'Italia intera mi giurò volontariamente fedeltà e mi riconobbe come capo nella guerra che vinsi ad Azio; giurarono allo stesso modo le province di Gallia, Spagna, Africa, Sicilia, Sardegna. [3] Oltre settecento senatori combatterono allora sotto le mie insegne. Tra questi, fino al giorno in cui furono scritte queste cose, prima o poi vennero eletti consoli in ottantatré, e sacerdoti in circa centosettanta. 26. [1] Ampliai i confini di tutte le province del popolo romano che confinavano con genti che non accettavano il nostro potere. [2] Pacificai le province di Gallia e di Spagna, come pure la Germania, lungo le coste dell'oceano, da Cadice alla foce del fiume Elba [1] Aggiunsi l'egitto al potere del popolo romano. [2] Benché potessi fare dell'armenia Maggiore una provincia, essendo stato ucciso il suo re Artaxe, preferii, ad imitazione dei nostri antenati, consegnare quel regno a Tigrane, figlio del re Artavasde e nipote di Tigrane, tramite Tiberio Nerone, all'epoca mio figliastro... [3] Recuperai tutte le province orientali al di là del mare Adriatico, e Cirene, che era in gran parte in mano a dei re. Prima ancora, avevo recuperato Sicilia e Sardegna, occupate durante la guerra servile [1] Fondai colonie militari in Africa, Sicilia, Macedonia, in entrambe le province spagnole, in Acaia, Asia, Siria, Gallia Narbonense e Pisidia. [2] L'Italia ha poi avuto ventotto colonie, fondate per mia iniziativa, che durante la mia vita sono state molto animate e popolose [1] Mi furono spesso inviate ambascerie dai re dell'india, mai viste prima presso alcun generale romano [3] Molti altri popoli, che non avevano mai avuto relazioni diplomatiche e rapporti di amicitia col popolo romano, durante il mio principato sperimentarono la lealtà del popolo romano. 34. Nel sesto e nel settimo consolato, 44 dopo che ebbi estinto le guerre civili, impadronitomi del potere per consenso generale, consegnai lo stato che era in mia potestà alla sovranità politica 45 del Senato e del popolo romano. [2] Per questo mio merito, per senatoconsulto ricevetti il nome di Augusto, l'accesso alla mia dimora fu adornato d'alloro con una cerimonia pubblica, e sopra la mia porta venne affissa una corona civica, e uno scudo d'oro venne posto nella Curia Giulia, con un'iscrizione che attestava che mi veniva offerto dal Senato e dal popolo romano per il mio volere, 43 La guerra contro Sesto Pompeo, il quale aveva reclutato un'armata composta anche da schiavi e 27 a.c. 45 «Arbitrium» (= potere di decidere senza condizionamenti altrui). Cfr. Cic., De rep., 1.42: «optimatium arbitrio regi» (= essere governati dall'aristocrazia).

339 la clemenza, la giustizia e la pietà. [3] Da allora in avanti superai tutti in auctoritas, 46 ma non ebbi maggiore potestà degli altri, che mi furono colleghi nelle varie magistrature [1] Mentre rivestivo il tredicesimo consolato, 48 il Senato come peraltro l'ordine equestre, e tutto il popolo romano mi conferì l'appellativo di padre della patria, e decretò che questo fosse scritto nel vestibolo della mia dimora, nella Curia Giulia e nel Foro di Augusto, sotto la quadriga posta in mio onore per senatoconsulto. [2] Mentre scrivevo queste cose, avevo l'età di settantasei anni. 3. Dalla Geografia di Strabone Strabone, storico e geografo nato ad Amaseia del Ponto nel 64 o 63 a.c., e morto intorno al 24 d.c., fu un devoto ammiratore dei Romani, e di Augusto in particolare. Si recò varie volte a Roma, nella tarda Repubblica e all'inizio del Principato, visitò gran parte dell'italia e della Grecia, e seguì Elio Gallo in Egitto. La Geografia, l'unica opera a noi pervenuta, era intesa come uno strumento di lavoro per gli uomini politici, sia romani che provinciali. Doveva servire ad amministrare un Impero universale, che egli coerentemente con le dottrine stoiche professate considerava il risultato di un disegno provvidenziale di unificazione del genere umano. L'ultimo dei diciassette libri dell'opera tratta dell'egitto e dell'africa, e si conclude con la ripartizione fra le province del popolo e quelle di Cesare, cui si accenna anche nel III libro. Strabo., Geogr., : Al giorno d'oggi, poiché alcune province sono state dichiarate appartenenti al popolo e al Senato, e le altre all'imperatore dei Romani, la Betica appartiene al popolo, che per governarla manda un pretore, alle cui dipendenze sono un questore e un legato... Ma tutto il resto dell'iberia è di Cesare, che manda due dignitari, di rango rispettivamente pretorio e consolare : Così dunque si presenta il quadro delle differenti parti del nostro mondo abitato. Ma dal momento che i Romani ne hanno occupato le migliori e più conosciute, superando tutti i precedenti dominatori che io ricordi, vale la pena che dica qualcosa di loro, benché brevemente. Come ho già detto, cominciando con una sola città, 46 Il potere del principe viene presentato con deliberata ambiguità come un'autorità non istituzionalizzata, che opera su un piano diverso da quello del potere magistratuale. 47 «... quoque in magistratu.» (= in ciascuna magistratura). 48 Nel 2 a.c.

340 Roma, hanno preso l'intera Italia con la guerra e la buona amministrazione; dopo l'italia, eccellendo nella stessa capacità, hanno anche preso le regioni confinanti. E dei tre continenti, possiedono quasi tutta l'europa, tranne quella parte che si trova al di là del Danubio e le zone costiere fra i fiumi Reno e Don. Della Libia, 49 l'intera costa mediterranea è soggetta a loro, e il resto è disabitata o abitata in maniera misera e nomadica. Allo stesso modo, anche in Asia tutta la costa mediterranea è soggetta a loro, non considerando le regioni degli Achei, degli Zigi e degli Eniochi, che conducono vita da pirati e nomadi, in terre poco estese e sterili. Dell'entroterra e delle zone più interne, una parte è in potere degli stessi Romani e un'altra dei Parti e dei barbari più lontani. Ad est e a nord vivono Indiani, Battriani e Sciti, e poi Arabi ed Etiopi, ma qualche altra parte è sempre stata sottratta a quei popoli e aggiunta ai possedimenti dei Romani. Tutto questo territorio sottoposto ai Romani, in parte è governato da re, in parte i Romani lo riservano a se stessi, col nome di provincia, inviandovi governatori e collettori di imposte. Esistono però anche città libere, talune unite ai Romani fin dall'inizio con un vincolo di amicizia, altre rese libere dai Romani come manifestazione di favore. Sono anche sottoposti a loro dei reguli, dei capitribù e dei sacerdoti. Essi vivono secondo delle leggi tradizionali. 25. Quanto alle province, sono state divise, in vari momenti, in diverse categorie, ma attualmente sono come le ha organizzate Cesare Augusto. Infatti, quando la patria gli conferì il primato nel potere, e fu reso arbitro a vita della guerra e della pace, divise tutto il territorio in due parti, assegnandone una a se stesso e l'altra al popolo. A se stesso dette quella che necessitava di controllo militare, che era quindi barbara e vicina a popolazioni non ancora sottomesse; o le terre che erano sterili e difficili da mettere a coltura, sicché essendo sprovviste di tutto, ma ben provviste di fortezze, avrebbero potuto tentare di ribellarsi e rifiutare obbedienza. Al popolo dette l'altra parte, quella pacificata, che può essere controllata facilmente senz'armi. Poi divise l'una e l'altra metà in più province, delle quali le prime sono dette di Cesare e le altre del popolo. Cesare invia alle province di Cesare governatori e amministratori, dividendo i territori in modi diversi secondo i periodi e governandole come richiesto dalle circostanze; nelle province del popolo, il popolo invia pretori o consoli, e queste province sono anche divise in distretti diversi secondo la necessità. Ma innanzitutto creò due province consolari, cioè la Libia quella soggetta ai Romani, eccetto quella un tempo di Giuba ed ora di Tolomeo suo figlio e la parte d'asia che giace al di qua del fiume Halys e del Tauro... In secondo luogo creò dieci province pretorie, in Europa e nelle isole vicine, cioè: Iberia Ulteriore..., Gallia Narbonense, Sardegna e Corsica, Sicilia, Macedonia, e la terra in Illiria vicino all'epiro, l'acaia..., Creta (con la Cirenai- 49 Strabone ha della Terra un'immagine sferica, mutuata da Eratostene. L'Oceano circonda completamente i tre continenti: l'europa, l'asia e l'africa (Libia).

341 ca), Cipro, e Bitinia (con la Propontide e certe parti del Ponto). Ma le altre province le ha Cesare, e in alcune di esse egli manda come curatori uomini di rango consolare, in altre uomini di rango pretorio, e in altre uomini di rango equestre. Re, signori e decarchie sono e sono sempre stati nella metà sua Gli imperatori romani GIULIO-CLAUDII: 27 a.c.-68 d.c. Augusto 27 a.c.-14.d.c. Tiberio Caligola Claudio Nerone Galba Otone 69 Vitellio 69 FLAVII: Vespasiano Tito Domiziano ANTONINI: Nerva Traiano Adriano Antonino Pio Marco Aurelio (con Lucio Vero dal 161 al 169) 50 Di Cesare.

342 Commodo Pertinace 193 Didio Giuliano 193 SEVERI: Settimio Severo (con Geta e Caracalla nel 211) Caracalla Macrino SEVERI: Elagabalo Alessandro Severo Massimino il Trace Gordiano I 238 Gordiano II 238 Pupieno Massimo 238 Balbino 238 Gordiano III Filippo l'arabo Decio (con Erennio Etrusco nel 251) Treboniano Gallo (con Ostiliano e Volusiano, poi solo con Volusiano) Emiliano 253 Valeriano (con Gallieno) Gallieno Claudio il Gotico Quintillo 270

343 Aureliano Tacito Floriano 276 Probo Caro Carino Diocleziano (con Massimiano dal 286) Galerio (con Costanzo Cloro fino al 306) Flavio Severo Massenzio Costantino Massimino Daia Licinio Costantino II Costante Costanzo II Giuliano l'apostata Gioviano Valentiniano (con Valente, ma dal 367 con Graziano) Valente (con Valentiniano e Graziano) Graziano (dal 379 con Teodosio, non riconobbe la coreggenza di Valentiniano II) Valentiniano II (con Graziano e poi con Teodosio) Teodosio (con Graziano e Valentiniano II, poi da solo)

344 In Occidente: Onorio (nel 421 con Costanzo III) Valentiniano III Petronio Massimo 455 Avito Maggioriano (non riconosciuto nella pars Orientis) Libio Severo Leone I Olibrio 472 Glicerio (non riconosciuto nella pars Orientis) Giulio Nepote Romolo Augustolo In Oriente: Arcadio Teodosio II Marciano Leone (con Leone II dal 473) Leone II Zenone Anastasio Giustino (con Giustiniano nel 527) Giustiniano

ELEMENTI DI STORIA DEL DIRITTO ROMANO

ELEMENTI DI STORIA DEL DIRITTO ROMANO GIUSEPPE GILIBERTI ELEMENTI DI STORIA DEL DIRITTO ROMANO G. GIAPPICHELLI EDITORE - TORINO INDICE Premessa CAPITOLO PRIMO DIRITTO ROMANO E TRADIZIONE ROMANISTICA 1. II giurista e la storia 3 2. Diritto

Подробнее

STORIA DEL DIRITTO ROMANO

STORIA DEL DIRITTO ROMANO Francesco Amarelli - Lucio De Giovanni - Paolo Garbarino Valerio Maretta - Aldo Schiavone - Umberto Vincenti STORIA DEL DIRITTO ROMANO E LINEE DI DIRITTO PRIVATO a cura di ALDO SCHIAVONE G. Giappichelli

Подробнее

Manuale di storia del diritto romano

Manuale di storia del diritto romano Gennaro Franciosi Manuale di storia del diritto romano terza edizione 2005, in appendice Lucia Monaco Cenni di diritto penale romano Jovene editore INDICE SOMMARIO CAPITOLOPRIMO IL DIRITTO E LE SUE FONTI

Подробнее

Storia di Roma tra diritto e potere

Storia di Roma tra diritto e potere Luigi Capogrossi Colognesi Storia di Roma tra diritto e potere Societä editrice il Mulino Indice Introduzione p. XI PARTE PRIMA: IL LUNGO INIZIO DI UNA STORIA MILLE- NARIA I. La genesi della nuova comunitä

Подробнее

GIUDICI E GIURISTI TRA SEC. XI E SEC. XII. Rinnovamento della società e! autonomia dello studio del diritto

GIUDICI E GIURISTI TRA SEC. XI E SEC. XII. Rinnovamento della società e! autonomia dello studio del diritto 1! GIUDICI E GIURISTI TRA SEC. XI E SEC. XII Rinnovamento della società e! autonomia dello studio del diritto 2! Esigenza di regole e di metodi nuovi per la gestione dei rapporti pubblici e privati Nascita

Подробнее

CORSO DI DIRITTO PRIVATO

CORSO DI DIRITTO PRIVATO CORSO DI DIRITTO PRIVATO Anno Accademico 2010/2011 Prof. Francesco Scaglione Facoltà di Economia Corso di Laurea in Economia Aziendale Università degli Studi di Perugia 1 TESTI 1) F. Galgano, Istituzioni

Подробнее

ISTITUTO: Liceo delle Scienze umane opzione Economico-sociale CLASSE: II MATERIA: Geostoria

ISTITUTO: Liceo delle Scienze umane opzione Economico-sociale CLASSE: II MATERIA: Geostoria ISTITUTO: Liceo delle Scienze umane opzione Economico-sociale CLASSE: II MATERIA: Geostoria Modulo n 1 L ascesa di Roma. Riepilogo. U. D. 1: Le origini di Roma; le prime istituzioni; le prime guerre e

Подробнее

Progettazione per unità di apprendimento Percorso di istruzione di 1 livello, 2 periodo didattico, asse storico sociale, Unità di apprendimento 1

Progettazione per unità di apprendimento Percorso di istruzione di 1 livello, 2 periodo didattico, asse storico sociale, Unità di apprendimento 1 Progettazione per unità di apprendimento Unità di apprendimento 1 MODULO N.1: Dalla preistoria all'ellenismo DURATA PREVISTA 40 4 Competenza di asse Comprendere il cambiamento e la diversità dei tempi

Подробнее

Istituto: Liceo Scientifico Classe: II Materia: Geostoria

Istituto: Liceo Scientifico Classe: II Materia: Geostoria Istituto: Liceo Scientifico Classe: II Materia: Geostoria Modulo n 1 U. D. 1: Le origini di Roma; le prime istituzioni; le prime guerre e l graduale espansione nel Lazio e in Etruria; la graduale affermazion

Подробнее

INTRODUZIONE AL DIRITTO

INTRODUZIONE AL DIRITTO INTRODUZIONE AL DIRITTO NORME SOCIALI E NORME GIURIDICHE In ogni società vi sono delle regole da rispettare Le NORME SOCIALI non sempre sono obbligatorie, non si rivolgono a tutti e non sempre sono accompagnate

Подробнее

Storia del diritto medievale e moderno 2015/16 3

Storia del diritto medievale e moderno 2015/16 3 Storia del diritto medievale e moderno 2015/16 3 Umanesimo giuridico A partire dal XV sec. polemica contro la scienza giuridica medievale (glossatori e commentatori) Umanesimo a favore di un studio storico

Подробнее

INDICE. Premessa INTRODUZIONE

INDICE. Premessa INTRODUZIONE INDICE Premessa... 11 INTRODUZIONE Lezione 1 COLLOCAZIONE SISTEMATICA DELLA PARTE GENERALE DEL DIRITTO CANONICO 1. Lo studio del diritto canonico e le sue branche... 15 2. La Parte generale del diritto

Подробнее

PARTE PRIMA IL DIRITTO: NOZIONE E PRINCIPI GENERALI

PARTE PRIMA IL DIRITTO: NOZIONE E PRINCIPI GENERALI INDICE-SOMMARIO PARTE PRIMA IL DIRITTO: NOZIONE E PRINCIPI GENERALI Capitolo 1.1. IL DIRITTO 1.1.1. Diritto e società... 3 1.1.2. La norma giuridica... 4 1.1.3. L ordinamento giuridico... 6 1.1.4. Diritto

Подробнее

Teoria Generale del Diritto e dell Interpretazione. Indice

Teoria Generale del Diritto e dell Interpretazione. Indice INSEGNAMENTO DI TEORIA GENERALE DEL DIRITTO E DELL INTERPRETAZIONE LEZIONE VI L INTERPRETAZIONE LOGICO-ANALITICA DEL DIRITTO PROF. FRANCESCO PETRILLO Indice 1 L INTERPRETAZIONE LOGICO-ANALITICA DEL DIRITTO

Подробнее

IL DIRITTO. (sintesi dal testo Comunità di Paolo Ronchetti Ed. Zanichelli)

IL DIRITTO. (sintesi dal testo Comunità di Paolo Ronchetti Ed. Zanichelli) IL DIRITTO (sintesi dal testo Comunità di Paolo Ronchetti Ed. Zanichelli) LA NORMA GIURIDICA Le norme ci dicono quel che SI DEVE FARE SI PUO FARE NON SI PUO FARE norme sociali e norme giuridiche. Sono

Подробнее

QUESTIONARIO DI FONDAMENTI DEL DIRITTO EUROPEO

QUESTIONARIO DI FONDAMENTI DEL DIRITTO EUROPEO 1 QUESTIONARIO DI FONDAMENTI DEL DIRITTO EUROPEO Il presente questionario è un sussidio didattico per gli studenti, in funzione dell esame. Come si vede, è un elenco di argomenti, cioè di domande che verosimilmente

Подробнее

Amministrazione, finanza e marketing - Turismo Ministero dell Istruzione, dell Università e della Ricerca

Amministrazione, finanza e marketing - Turismo Ministero dell Istruzione, dell Università e della Ricerca Storia CLASSE II A INDIRIZZO AFM UdA n. Titolo: Dalla repubblica all'impero Comprendere il cambiamento e le diversità dei tempi storici Collocare l'esperienza personale in un sistema di regole fondato

Подробнее

ISTITUTO SECONDARIO DI I GRADO TOVINI DISCIPLINA: STORIA TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE COMPETENZE-CLASSE PRIMA

ISTITUTO SECONDARIO DI I GRADO TOVINI DISCIPLINA: STORIA TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE COMPETENZE-CLASSE PRIMA ISTITUTO SECONDARIO DI I GRADO TOVINI DISCIPLINA: STORIA TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE COMPETENZE-CLASSE PRIMA L alunno ha sviluppato la conoscenza del passato e incrementato la curiosità verso gli argomenti

Подробнее

PROGRAMMA SVOLTO DI STORIA E GEOGRAFIA I C Scientifico A.S. 2015/2016 Professoressa Margherita Rossi

PROGRAMMA SVOLTO DI STORIA E GEOGRAFIA I C Scientifico A.S. 2015/2016 Professoressa Margherita Rossi LICEO RAMBALDI VALERIANI ALESSANDRO DA IMOLA Sede Centrale: Via Guicciardini, n. 4 40026 Imola (BO) Liceo Classico: Via G. Garibaldi, n. 57/59 40026 Imola (BO) Fax 0542 613419- Tel. 0542 22059 Liceo Scientifico:

Подробнее

INDICE VOLUME I. Parte I I FONDAMENTI DEL DIRITTO PRIVATO EUROPEO. CAPITOLO I L idea

INDICE VOLUME I. Parte I I FONDAMENTI DEL DIRITTO PRIVATO EUROPEO. CAPITOLO I L idea INDICE VOLUME I Prefazione... Gli autori... I contributi.... Abbreviazioni... V IX XI XIII Parte I I FONDAMENTI DEL DIRITTO PRIVATO EUROPEO CAPITOLO I L idea 1. Premessa... 3 2. Il diritto privato europeo

Подробнее

Modelli di costituzione: costituzioni ottocentesche e costituzioni moderne.

Modelli di costituzione: costituzioni ottocentesche e costituzioni moderne. LE FONTI DEL DIRITTO ITALIANO La Costituzione I trattati istitutivi delle comunità europee ed i successivi trattati integrativi e modificativi Le fonti comunitarie: direttive e regolamenti Le leggi Le

Подробнее

FONTI DEL DIRITTO. Le fonti del diritto dell'unione europea sono di tre tipi: le fonti primarie, le fonti derivate, fonti complementari

FONTI DEL DIRITTO. Le fonti del diritto dell'unione europea sono di tre tipi: le fonti primarie, le fonti derivate, fonti complementari FONTI DEL DIRITTO Le fonti del diritto dell'unione europea sono di tre tipi: le fonti primarie, le fonti derivate, fonti complementari 1 PRINCIPIO GERARCHICO delle FONTI Le fonti di grado superiore non

Подробнее

FILOSOFIA DEL DIRITTO M - Q

FILOSOFIA DEL DIRITTO M - Q DIPARTIMENTO DI GIURISPRUDENZA Corso di laurea magistrale in Giurisprudenza Anno accademico 2016/2017-1 anno FILOSOFIA DEL DIRITTO M - Q 10 CFU - 2 semestre Docente titolare dell'insegnamento ALBERTO ANDRONICO

Подробнее

a.s Prof.ssa Illia Lanfredi I.I.S. Bressanone a.s

a.s Prof.ssa Illia Lanfredi I.I.S. Bressanone a.s a.s. 2016-17 Classe 5 I.T.E Prof.ssa Illia Lanfredi I.I.S. Bressanone a.s. 2016-17 Piano di lavoro individuale Istituto di istruzione secondaria di II grado Bressanone I.T.E. "Falcone e Borsellino" Anno

Подробнее

L36 - Classe delle lauree in "Scienze politiche e delle relazioni internazionali"

L36 - Classe delle lauree in Scienze politiche e delle relazioni internazionali L3 - Classe delle lauree in "Scienze politiche e delle relazioni " Corso di laurea in "Scienze politiche, relazioni, diritti " (SRD) a.a. 2011/2012 Attività formative Di base Ambiti disciplinari Formazione

Подробнее

ISTITUTO D ISTRUZIONE SUPERIORE G. VERONESE G. MARCONI LICEO DELLE SCIENZE UMANE DOCENTE : prof. Boscolo Papo Monica

ISTITUTO D ISTRUZIONE SUPERIORE G. VERONESE G. MARCONI LICEO DELLE SCIENZE UMANE DOCENTE : prof. Boscolo Papo Monica ISTITUTO D ISTRUZIONE SUPERIORE G. VERONESE G. MARCONI LICEO DELLE SCIENZE UMANE DOCENTE : prof. Boscolo Papo Monica FINALITA PIANO ANNUALE DI STORIA Anno scolastico 2016-2017 Classe III A S.U. L insegnamento

Подробнее

LA MAGISTRATURA IN ITALIA: UN PROFILO STORICO E COMPARATO,

LA MAGISTRATURA IN ITALIA: UN PROFILO STORICO E COMPARATO, Abbreviazioni 11 Presentazione 13 PARTE PRIMA j LA MAGISTRATURA IN ITALIA: UN PROFILO STORICO E COMPARATO, di Carlo Guarnierì I. La magistratura nello Stato moderno 21 1. I caratteri generali del rendere

Подробнее

RELIGIONE Classe I sez. B Programma effettivamente svolto dal docente Maurizio Ormas

RELIGIONE Classe I sez. B Programma effettivamente svolto dal docente Maurizio Ormas RELIGIONE Classe I sez. B OBIETTIVI DEL BIENNIO 1. Saper individuare lo specifico della religione e dell esperienza religiosa, distinguendo tra domanda di senso, risposta religiosa e fede. 2. Saper individuare

Подробнее

LE PERSONE GIURIDICHE

LE PERSONE GIURIDICHE Prefazione.... Presentazione... Presentazione alla nuova edizione... VII IX XI PARTE PRIMA LE PERSONE GIURIDICHE Capitolo I Concetti generali 1. Nozione................................ 3 2. Brevi cenni

Подробнее

INDICE. 1 Introduzione. 7 Capitolo 1 Giudici e giurisdizione

INDICE. 1 Introduzione. 7 Capitolo 1 Giudici e giurisdizione INDICE 1 Introduzione 7 Capitolo 1 Giudici e giurisdizione 7 1. La funzione giurisdizionale 9 2. Chi esercita la funzione giurisdizionale 9 2.1 Giudici ordinari e speciali 11 2.2 Temperamenti al divieto

Подробнее

STORIA PRIMA MEDIA Nucleo fondante Competenze conoscenze abilità Contenuti Metodi attività Materiali strumenti 1. DALLA PREISTORIA ALL IMPERO ROMANO

STORIA PRIMA MEDIA Nucleo fondante Competenze conoscenze abilità Contenuti Metodi attività Materiali strumenti 1. DALLA PREISTORIA ALL IMPERO ROMANO STORIA PRIMA MEDIA Nucleo fondante Competenze abilità Contenuti Metodi attività Materiali Uso dei documenti - Riconoscere tracce storiche presenti nel territorio e comprendere l importanza del patrimonio

Подробнее

Liceo G. Galilei Trento

Liceo G. Galilei Trento Liceo G. Galilei Trento PIANI DI STUDIO IRC - INSEGNAMENTO DELLA RELIGIONE CATTOLICA - Unità orarie settimanali 1^biennio 2^biennio 5^anno Classi 1^ 2^ 3^ 4^ 5^ Indirizzo Doppia lingua 1 1 1 1 1 Indirizzo

Подробнее

STORIA E GEOGRAFIA LINEE GENERALI E COMPETENZE. Storia. Geografia

STORIA E GEOGRAFIA LINEE GENERALI E COMPETENZE. Storia. Geografia STORIA E GEOGRAFIA LINEE GENERALI E COMPETENZE Al termine del corso di studi lo studente dovrà conoscere i principali eventi della storia di Europa e dell Italia dall antichità al XIII secolo, esser consapevole

Подробнее

COSTITUZIONE VIGENTE COSTITUZIONE COME RISULTANTE

COSTITUZIONE VIGENTE COSTITUZIONE COME RISULTANTE Ha l'iniziativa legislativa e può contribuire alla elaborazione della legislazione economica e sociale secondo i principi ed entro i limiti stabiliti dalla legge. Ha l'iniziativa legislativa e può contribuire

Подробнее

INDICE - SOMMARIO. Avvertenza... pag. XV. Capitolo I NORME E ORDINAMENTI GIURIDICI

INDICE - SOMMARIO. Avvertenza... pag. XV. Capitolo I NORME E ORDINAMENTI GIURIDICI INDICE - SOMMARIO Avvertenza... pag. XV Capitolo I NORME E ORDINAMENTI GIURIDICI 1. Le norme giuridiche e i loro caratteri distintivi rispetto alle regole tecniche e alle altre norme etiche... pag. 1 2.

Подробнее

CURRICOLO VERTICALE PER COMPETENZE DISCIPLINARI. Scuola Secondaria di Primo Grado - RELIGIONE CATTOLICA- Classe Prima

CURRICOLO VERTICALE PER COMPETENZE DISCIPLINARI. Scuola Secondaria di Primo Grado - RELIGIONE CATTOLICA- Classe Prima CURRICOLO VERTICALE PER COMPETENZE DISCIPLINARI Scuola Secondaria di Primo Grado - RELIGIONE CATTOLICA- Classe Prima COMPETENZE CHIAVE EUROPEE: CONSAPEVOLEZZA ED ESPRESSIONE CULTURALE COMPETENZE SOCIALI

Подробнее

Lezione del 4/2 Stato, potere, diritto. Forme di governo

Lezione del 4/2 Stato, potere, diritto. Forme di governo Analisi delle istituzioni politiche Lezione del 4/2 Stato, potere, diritto. Forme di governo Dott. L. Marchettoni Università di Parma Teorie del potere Il nesso tra Stato/politica e potere. Teoria sostanzialistica:

Подробнее

ANNO SCOLASTICO 2015/2016 LICEO SCIENTIFICO G. MARCONI - FOGGIA CLASSE II SEZIONE H PROGRAMMA di GEOGRAFIA

ANNO SCOLASTICO 2015/2016 LICEO SCIENTIFICO G. MARCONI - FOGGIA CLASSE II SEZIONE H PROGRAMMA di GEOGRAFIA ANNO SCOLASTICO 2015/2016 LICEO SCIENTIFICO G. MARCONI - FOGGIA CLASSE II SEZIONE H PROGRAMMA di GEOGRAFIA Libro di testo: E. Cantarella, G. Guidorizzi - Tempo Spazio, vol. 2 - Einaudi Scuola U8 Il mondo

Подробнее

IIS CHINO CHINI - BORGO SAN LORENZO PROGRAMMA SVOLTO - ANNO SCOLASTICO

IIS CHINO CHINI - BORGO SAN LORENZO PROGRAMMA SVOLTO - ANNO SCOLASTICO IIS CHINO CHINI - BORGO SAN LORENZO PROGRAMMA SVOLTO - ANNO SCOLASTICO 2015-2016 Docente _Poli Chiaretta Maria Materia LIANO Classe _3AA Indirizzo SOCIO-SANRIO 1. ARGOMENTI /MODULI SVOLTI PREVISTI DAL

Подробнее

LA LIBERTÀ RELIGIOSA: Art. 19 e dintorni

LA LIBERTÀ RELIGIOSA: Art. 19 e dintorni LA LIBERTÀ RELIGIOSA: Art. 19 e dintorni GABRIELE MAESTRI Dottorando in Teoria dello Stato Università di Roma La Sapienza Roma, Facoltà di Scienze Politiche 13/12/2011 DISPOSIZIONI COSTITUZIONALI Articolo

Подробнее

PROGRAMMA CLASSE TERZA/QUARTA TECNICO DEI SERVIZI SOCIALI

PROGRAMMA CLASSE TERZA/QUARTA TECNICO DEI SERVIZI SOCIALI PROGRAMMA CLASSE TERZA/QUARTA TECNICO DEI SERVIZI SOCIALI PROGRAMMA TERZO ANNO MODULO 1 il diritto in generale UD1 IL SISTEMA GIURIDICO-ECONOMICO Il diritto e le sue funzioni La norma giuridica: struttura

Подробнее

L'ORIGINE DI ROMA E L'ETA' MONARCHICA 1 La fondazione di Roma fra storia e leggenda 2 La Monarchia 3 La società della Roma monarchica

L'ORIGINE DI ROMA E L'ETA' MONARCHICA 1 La fondazione di Roma fra storia e leggenda 2 La Monarchia 3 La società della Roma monarchica Programma di Storia Classe II Sez. C Anno Scolastico 2015/2016 L'IMPERO DI ALESSANDRO MAGNO 1 Il breve dominio di Tebe 2 Il regno di Macedonia 3 L'impero universale di Alessandro Magno. 4 La prosperità

Подробнее

OBIETTIVI MINIMI DI DIRITTO ED ECONOMIA IN TERMINI DI CONOSCENZE, COMPETENZE E ABILITA CLASSE QUINTA

OBIETTIVI MINIMI DI DIRITTO ED ECONOMIA IN TERMINI DI CONOSCENZE, COMPETENZE E ABILITA CLASSE QUINTA OBIETTIVI MINIMI DI DIRITTO ED ECONOMIA IN TERMINI DI CONOSCENZE, COMPETENZE E ABILITA CLASSE QUINTA LO STATO E LA SUA EVOLUZIONE STORICA I caratteri delle monarchie assolute in Europa. L assolutismo illuminato.

Подробнее

1. DEMANIO E PATRIMONIO DELLO STATO.

1. DEMANIO E PATRIMONIO DELLO STATO. 1. DEMANIO E PATRIMONIO DELLO STATO. L art. 42 della Carta Costituzionale afferma che i beni economici, intendendosi per essi quelli suscettibili di appropriazione e dunque di commercio, appartengono allo

Подробнее

IRC PROGETTAZIONE ANNO SCOLASTICO 2013-14 TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE COMPETENZE AL TERMINE DELLA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO

IRC PROGETTAZIONE ANNO SCOLASTICO 2013-14 TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE COMPETENZE AL TERMINE DELLA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO IRC PROGETTAZIONE ANNO SCOLASTICO 2013-14 TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE COMPETENZE AL TERMINE DELLA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO L alunno: è aperto alla sincera ricerca della verità; sa interrogarsi

Подробнее

ISTITUTO D ISTRUZIONE SUPERIORE G.VERONESE-G.MARCONI SEDE ASSOCIATA G. MARCONI Cavarzere (VE) PROGRAMMA DEFINITIVO DI STORIA

ISTITUTO D ISTRUZIONE SUPERIORE G.VERONESE-G.MARCONI SEDE ASSOCIATA G. MARCONI Cavarzere (VE) PROGRAMMA DEFINITIVO DI STORIA ISTITUTO D ISTRUZIONE SUPERIORE G.VERONESE-G.MARCONI SEDE ASSOCIATA G. MARCONI Cavarzere (VE) PROGRAMMA DEFINITIVO DI STORIA Docente: Cester Elisabetta Classe 2 E El a.s: 20015/2016 CONTENUTI Le origini

Подробнее

INDICE CAPITOLO I PROFILO STORICO DEL DIRITTO COSTITUZIONALE ITALIANO

INDICE CAPITOLO I PROFILO STORICO DEL DIRITTO COSTITUZIONALE ITALIANO Premessa......................................... V CAPITOLO I PROFILO STORICO DEL DIRITTO COSTITUZIONALE ITALIANO 1. Le origini dello Stato italiano: le vicende territoriali............. 1 2. Il sistema

Подробнее

Testo con le modifiche del disegno di legge costituzionale proposto dal Governo. Testo attuale TITOLO IV LA MAGISTRATURA TITOLO IV LA GIUSTIZIA

Testo con le modifiche del disegno di legge costituzionale proposto dal Governo. Testo attuale TITOLO IV LA MAGISTRATURA TITOLO IV LA GIUSTIZIA Testo attuale Testo con le modifiche del disegno di legge costituzionale proposto dal Governo TITOLO IV LA MAGISTRATURA Sezione I Ordinamento giurisdizionale TITOLO IV LA GIUSTIZIA Sezione I Gli organi

Подробнее

LE ORIGINI DEL PENSIERO FILOSOFICO

LE ORIGINI DEL PENSIERO FILOSOFICO LE ORIGINI DEL PENSIERO FILOSOFICO Argomenti Una definizione di FILOSOFIA Dal mito al logos Le peculiarità della società greca UNA DEFINIZIONE FILOSOFIA: RICERCA RAZIONALE SUI FONDAMENTI DELL ESSERE, DEL

Подробнее

PROGRAMMAZIONE DIDATTICA INDIVIDUALE Prof. Pierluigi Zamboni Materia : Diritto ed Economia Anno Classe II Cafm

PROGRAMMAZIONE DIDATTICA INDIVIDUALE Prof. Pierluigi Zamboni Materia : Diritto ed Economia Anno Classe II Cafm PROGRAMMAZIONE DIDATTICA INDIVIDUALE Prof. Pierluigi Zamboni Materia : Diritto ed Economia Anno 2016-2017 Classe II Cafm SRTUMENTI DIDATTICI Libro di testo; testo della Costituzione della Repubblica Italiana,

Подробнее

ISTITUTO COMPRENSIVO DI VIA MONGINEVRO ARCORE

ISTITUTO COMPRENSIVO DI VIA MONGINEVRO ARCORE CURRICOLO STORIA - SCUOLA PRIMARIA CLASSE PRIMA Collocare nel tempo fatti ed esperienze vissute e riconoscere rapporti di successione esistenti fra loro Rilevare il rapporto di contemporaneità tra azioni

Подробнее

FABRIZIO DI MARZIO CONTRATTO ILLECITO E DISCIPLINA DEL MERCATO

FABRIZIO DI MARZIO CONTRATTO ILLECITO E DISCIPLINA DEL MERCATO FABRIZIO DI MARZIO CONTRATTO ILLECITO E DISCIPLINA DEL MERCATO JOVENE EDITORE NAPOLI 2011 INDICE SOMMARIO Presentazione... p. XVII CAPITOLO PRIMO NORME E TEORIE DEL CONTRATTO ILLECITO I. I TERMINI DEL

Подробнее

INDICE - SOMMARIO CAPITOLO PRIMO NOZIONI E RIFLESSIONI PRELIMINARI

INDICE - SOMMARIO CAPITOLO PRIMO NOZIONI E RIFLESSIONI PRELIMINARI INDICE - SOMMARIO CAPITOLO PRIMO NOZIONI E RIFLESSIONI PRELIMINARI 01. Diritto soggettivo e diritto oggettivo... pag. 3 02. La norma giuridica e i sui caratteri differenziali...» 5 03. La teoria della

Подробнее

Bibliografia. S. RICCOBONO, La verità sulle pretese tendenze arcaiche di Giustiniano, in Conferenze per il XIV centenario delle Pandette, Milano, 1931

Bibliografia. S. RICCOBONO, La verità sulle pretese tendenze arcaiche di Giustiniano, in Conferenze per il XIV centenario delle Pandette, Milano, 1931 Bibliografia C. ARNO, La mia congettura sulle due scuole dei giureconsulti romani in relazione a quella del Bluhme sull ordine tenuto dai compilatori delle Pandette, in AG, 9, 1925 S. RICCOBONO, La verità

Подробнее

Storia delle istituzioni politiche

Storia delle istituzioni politiche Storia delle istituzioni politiche Corso di laurea triennale in filosofia a.a. 2013-2014 Lezione terza NICCOLO MACHIAVELLI Discorsi sulla prima deca di Tito Livio Niccolò Machiavelli Firenze 1469-1527

Подробнее

5. Le situazioni giuridiche soggettive- Lezione definitiva

5. Le situazioni giuridiche soggettive- Lezione definitiva SITUAZIONI GIURIDICHE SOGGETTIVE PREMESSA Funzione pratica della norma: regolare situazioni di conflitto tra interessi contrapposti. Esempio: diritto di proprietà: Interessi che, di fatto, possono risultare

Подробнее

INDICE SOMMARIO LEZIONE I IL LESSICO DEL DIRITTO CIVILE

INDICE SOMMARIO LEZIONE I IL LESSICO DEL DIRITTO CIVILE LEZIONE I IL LESSICO DEL DIRITTO CIVILE pag. 1. La norma giuridica... 1 2. Civil law e common law... 3 3. Diritto privato e diritto pubblico... 3 4. Diritto oggettivo e diritti soggettivi.... 7 5. Fatti

Подробнее

L ORDINAMENTO GIURIDICO DEL GIUOCO CALCIO

L ORDINAMENTO GIURIDICO DEL GIUOCO CALCIO COLLANA DI STUDI DI DIRITTO AMMINISTRATIVO DELLA RIVISTA AMMINISTRATIVA DELLA REPUBBLICA ITALIANA 31 ENRICO LUBRANO L ORDINAMENTO GIURIDICO DEL GIUOCO CALCIO ISTITUTO EDITORIALE REGIONI ITALIANE S.R.L.

Подробнее

I.T. A. PARADISI. per il Settore Economico. Amministrazione, finanza e marketing BIENNIO UNICO. -progetto ESABAC

I.T. A. PARADISI. per il Settore Economico. Amministrazione, finanza e marketing BIENNIO UNICO. -progetto ESABAC Via Resistenza, 700 41058 Vignola (MO) Web:http://www.scuolaparadisi.org E-mail: [email protected] [email protected] Centralino: Tel. 059/774050 059/772860 I.T. A. PARADISI per il Settore

Подробнее

Prof. Ginestra Gigliotti

Prof. Ginestra Gigliotti I.P.S.S.S. E. DE AMICIS - ROMA Programmazione preventiva di Storia Classe III E Odontotecnico - A.S. 2013-2014 Prof. Ginestra Gigliotti UNITA DI APPRENDIMENTO 1 : L ETA MEDIEVALE DALLE ORIGINI ALLA CRISI

Подробнее

Parte I. Scienza e metodo nel diritto comparato

Parte I. Scienza e metodo nel diritto comparato Parte I Scienza e metodo nel diritto comparato Parte I Scienza e metodo nel diritto comparato 13 1. Il diritto comparato è una scienza perché: a) possiede un proprio metodo... ( ) b) ha come finalità la

Подробнее

Il Presidente della Repubblica

Il Presidente della Repubblica VISTO Il Presidente della Repubblica l articolo 87 della Costituzione; la legge 25 marzo 1985, n. 121, recante ratifica ed esecuzione dell Accordo, con Protocollo addizionale, firmato a Roma il 18 febbraio

Подробнее

PROGRAMMAZIONE DIDATTICA DI DIPARTIMENTO MICROAREA DISCIPLINE GIURIDICHE-ECONOMICHE

PROGRAMMAZIONE DIDATTICA DI DIPARTIMENTO MICROAREA DISCIPLINE GIURIDICHE-ECONOMICHE PROGRAMMAZIONE DIDATTICA DI DIPARTIMENTO MICROAREA DISCIPLINE GIURIDICHE-ECONOMICHE LICEO DELLE SCIENZE UMANE E LICEO DELLE SCIENZE UMANE OPZIONE ECONOMICO-SOCIALE (programmazione elaborata in conformità

Подробнее

ISTITUTO COMPRENSIVO A. MANZONI POZZUOLO MARTESANA CURRICOLO DI STORIA. SCUOLA SECONDARIA Obiettivi di Apprendimento

ISTITUTO COMPRENSIVO A. MANZONI POZZUOLO MARTESANA CURRICOLO DI STORIA. SCUOLA SECONDARIA Obiettivi di Apprendimento ISTITUTO COMPRENSIVO A. MANZONI POZZUOLO MARTESANA CURRICOLO DI STORIA CLASSE PRIMA USO DELLE FONTI ORGANIZZAZIONE DELLE INFORMAZIONI STRUMENTI CONCETTUALI (CONOSCENZE) Competenze Produce informazioni

Подробнее

In termini giuridici la cittadinanza è la condizione della persona fisica alla quale l orientamento giuridico di uno Stato riconosce la pienezza dei

In termini giuridici la cittadinanza è la condizione della persona fisica alla quale l orientamento giuridico di uno Stato riconosce la pienezza dei In termini giuridici la cittadinanza è la condizione della persona fisica alla quale l orientamento giuridico di uno Stato riconosce la pienezza dei diritti civili e politici. La cittadinanza, quindi,

Подробнее

Parte prima FONTI E PRINCIPI COSTITUZIONALI CAPO I LE FONTI DEL DIRITTO TRIBUTARIO

Parte prima FONTI E PRINCIPI COSTITUZIONALI CAPO I LE FONTI DEL DIRITTO TRIBUTARIO INDICE Prefazione alla VI edizione... V Parte prima FONTI E PRINCIPI COSTITUZIONALI CAPO I LE FONTI DEL DIRITTO TRIBUTARIO 1. Il diritto tributario e la struttura dell imposta... 3 1.1. Il diritto tributario...

Подробнее

SCIENZE GIURIDICHE ED ECONOMICO- SOCIALI ANNO ACCADEMICO CORSO DI LAUREA UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PALERMO RAGUSA MARCO AULA II ANNO

SCIENZE GIURIDICHE ED ECONOMICO- SOCIALI ANNO ACCADEMICO CORSO DI LAUREA UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PALERMO RAGUSA MARCO AULA II ANNO SCUOLA SCIENZE GIURIDICHE ED ECONOMICO- SOCIALI ANNO ACCADEMICO 2014-2015 CORSO DI LAUREA GIURISPRUDENZA - SEDE DI AGRIGENTO MAGISTRALE INSEGNAMENTO DIRITTO AMMINISTRATIVO I TIPO DI ATTIVITÀ CARATTERIZZANTE

Подробнее

A.A. 2015/2016. Avv. Giuseppe Strangio

A.A. 2015/2016. Avv. Giuseppe Strangio A.A. 2015/2016 Avv. Giuseppe Strangio L ordinamento giuridico Costituisce un insieme di norme giuridiche dirette a disciplinare una collettività organizzata di persone, sia da un punto di vista dei rapporti

Подробнее

Introduzione. L art. 25 della Costituzione esprime il PRINCIPIO DI LEGALITA in materia penale, che a sua volta si articola in tre sottoprincipi:

Introduzione. L art. 25 della Costituzione esprime il PRINCIPIO DI LEGALITA in materia penale, che a sua volta si articola in tre sottoprincipi: Introduzione La Costituzione (entrata in vigore il 1 gennaio 1948) dedica alla materia penale una rilevanza considerevole. Ciò si spiega soprattutto con le funzioni e le caratteristiche proprie del diritto

Подробнее

FELICIANO SERRAO IUS LEX EDICTA ALTRI STUDI DI DIRITTO ROMANO. con una nota di lettura di ROBERTO FIORI JOVENE EDITORE

FELICIANO SERRAO IUS LEX EDICTA ALTRI STUDI DI DIRITTO ROMANO. con una nota di lettura di ROBERTO FIORI JOVENE EDITORE FELICIANO SERRAO IUS LEX EDICTA ALTRI STUDI DI DIRITTO ROMANO con una nota di lettura di ROBERTO FIORI JOVENE EDITORE Indice generale xxiii lv ROBERTO FIORI, Nota di lettura Pubblicazioni di Feliciano

Подробнее

Introduzione alla storia lezione n. 2. Prof. Marco Bartoli

Introduzione alla storia lezione n. 2. Prof. Marco Bartoli Introduzione alla storia lezione n. 2 Prof. Marco Bartoli una domanda che il passato pone al presente L incomprensione del presente nasce inevitabilmente dall ignoranza del passato. Ma non è forse meno

Подробнее

COMPETENZE DI RELIGIONE PER IL PRIMO BIENNIO (primo anno)

COMPETENZE DI RELIGIONE PER IL PRIMO BIENNIO (primo anno) COMPETENZE DI RELIGIONE PER IL PRIMO BIENNIO (primo anno) 1) Riconoscere i contenuti culturali della disciplina in riferimento all esperienza dell alunno e alle sue domande di senso. 2) Saper riconoscere

Подробнее

LICEO ARTISTICO "M. FESTA CAMPANILE",MELFI CLASSE III ARTICOLATA PROGRAMMA DI STORIA ANNO PROF. PROSPERO ARMENTANO

LICEO ARTISTICO M. FESTA CAMPANILE,MELFI CLASSE III ARTICOLATA PROGRAMMA DI STORIA ANNO PROF. PROSPERO ARMENTANO LICEO ARTISTICO "M. FESTA CAMPANILE",MELFI CLASSE III ARTICOLATA PROGRAMMA DI STORIA ANNO 2015-2016 PROF. PROSPERO ARMENTANO L'ALTO MEDIOEVO: Civiltà e cultura 1. L'Occidente romano-germanico (VI-VII secolo)

Подробнее

Progettazione per unità di apprendimento Percorso di istruzione di 1 livello, 2 periodo didattico, Diritto ed economia Unità di apprendimento 1

Progettazione per unità di apprendimento Percorso di istruzione di 1 livello, 2 periodo didattico, Diritto ed economia Unità di apprendimento 1 Unità di apprendimento 1 MODULO N.1 L'ordinamento giuridico e il diritto A imparare ad imparare; C comunicare; H acquisire ed interpretare l informazione Durata ore 10 E in grado di: comprendere le funzioni

Подробнее

Indice. 1 Fatto, effetto, situazione soggettiva, rapporto ------------------------------------------------------3

Indice. 1 Fatto, effetto, situazione soggettiva, rapporto ------------------------------------------------------3 INSEGNAMENTO DI ISTITUZIONI DI DIRITTO PRIVATO I LEZIONE V FATTO ED EFFETTO GIURIDICO PROF. DOMENICO RUGGIERO Indice 1 Fatto, effetto, situazione soggettiva, rapporto ------------------------------------------------------3

Подробнее

3.11. Religione Scuola Primaria

3.11. Religione Scuola Primaria 3.11. Religione. 3.11.1 Scuola Primaria NUCLEO FONDANTE: Dio e l uomo al termine della classe terza al termine della classe quinta L alunno: riconosce Dio come Padre, riflette su Dio Creatore e si approccia

Подробнее

Istituto Tecnico Tecnologico Basilio Focaccia Salerno. Programmazione Disciplinare: Diritto ed Economia Classi prime

Istituto Tecnico Tecnologico Basilio Focaccia Salerno. Programmazione Disciplinare: Diritto ed Economia Classi prime Istituto Tecnico Tecnologico Basilio Focaccia Salerno Programmazione Disciplinare: Diritto ed Economia Classi prime Finalità della Disciplina: L'insegnamento del diritto e dell'economia nei bienni della

Подробнее

UdA n. 1 Titolo: LA PREISTORIA E LE PRIME CIVILTA. Competenze attese a livello di UdA

UdA n. 1 Titolo: LA PREISTORIA E LE PRIME CIVILTA. Competenze attese a livello di UdA MATERIA STORIA CLASSE I INDIRIZZO DESCRIZIONE Unità di Apprendimento UdA n. 1 Titolo: LA PREISTORIA E LE PRIME CIVILTA Competenze attese a livello di UdA Riconoscere le dimensioni del tempo e dello spazio

Подробнее

Le successioni a causa di morte

Le successioni a causa di morte CORSO DI DIRITTO COMUNITARIO IL NOTAIO TRA REGOLE NAZIONALI E EUROPEE Le successioni a causa di morte Domenico Damascelli Notaio in Bologna Componente Commissione Affari Europei e Internazionali Consiglio

Подробнее

CULTURA DEI DIRITTI E DIRITTI DELLA CULTURA NELLO SPAZIO COSTITUZIONALE EUROPEO

CULTURA DEI DIRITTI E DIRITTI DELLA CULTURA NELLO SPAZIO COSTITUZIONALE EUROPEO PETER HÀBERLE CULTURA DEI DIRITTI E DIRITTI DELLA CULTURA NELLO SPAZIO COSTITUZIONALE EUROPEO SAGGI MILANO - DOTT. A. GIUFFRÈ EDITORE - 2003 INDICE-SOMMARIO i. LA DIGNITÀ UMANA COME FONDAMENTO DELLA COMUNITÀ

Подробнее

PROGRAMMA DI SCIENZE UMANE CLASSE II ASU ANNO SCOLASTICO 2015/2016. Liceo M. T. Cicerone - Pollione PROF. CARMELO ZICARI

PROGRAMMA DI SCIENZE UMANE CLASSE II ASU ANNO SCOLASTICO 2015/2016. Liceo M. T. Cicerone - Pollione PROF. CARMELO ZICARI PROGRAMMA DI SCIENZE UMANE CLASSE II ASU ANNO SCOLASTICO 2015/2016 Liceo M. T. Cicerone - Pollione PROF. CARMELO ZICARI Sezione di Psicologia Modulo 1 Emozioni, motivazioni e personalità. Le emozioni Conoscere

Подробнее

Scienze dei servizi giuridici. Giurisprudenza GIURISPRUDENZA

Scienze dei servizi giuridici. Giurisprudenza GIURISPRUDENZA Scienze dei servizi giuridici Giurisprudenza GIURISPRUDENZA GIURISPRUDENZA CORSO DI LAUREA Scienze dei Servizi Giuridici CORSO DI LAUREA MAGISTRALE A CICLO UNICO Giurisprudenza COR Via Sant Agostino,8

Подробнее

PROGRAMMAZIONE EDUCATIVO-DIDATTICA-DISCIPLINARE Anno Scolastico 2013/2014. Scuola Primaria Classe 4^ - sez. A. Scuola Primaria Classe 4^ - sez.

PROGRAMMAZIONE EDUCATIVO-DIDATTICA-DISCIPLINARE Anno Scolastico 2013/2014. Scuola Primaria Classe 4^ - sez. A. Scuola Primaria Classe 4^ - sez. PROGRAMMAZIONE EDUCATIVO-DIDATTICA-DISCIPLINARE Anno Scolastico 2013/2014 Scuola Primaria Classe 4^ - sez. A Disciplina Religione Cattolica Ins. STRIKA LUCIANA Presentazione della classe Livello cognitivo

Подробнее

NORME SOCIALI Norme GIURIDICHE

NORME SOCIALI Norme GIURIDICHE NORME SOCIALI Norme religiose Norme di costume Norme di educazione Norme GIURIDICHE Norme morali NORME SOCIALI L insieme delle regole che assicurano l ordine e la giustizia alla collettività La maggior

Подробнее

PIANO DI LAVORO PREVENTIVO a. s

PIANO DI LAVORO PREVENTIVO a. s ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE CRESCENZI PACINOTTI PIANO DI LAVORO PREVENTIVO a. s. 2016-2017 Classe 1CFM Materia: STORIA Docente: Mazzacuva Eleonora OBIETTIVI DELL APPRENDIMENTO UNITA DIDATTICA N. 1

Подробнее